All. A
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Addendum – all’Accordo di finanziamento sottoscritto dai Confidi con la Regione Marche, inerente la gestione dei fondi di provenienza POR Fesr 2014-2020 collegati al Fondo per l’emergenza Covid-19 istituito dalla L.R. 10 aprile 2020, n. 13. Modifiche apportate dalla L.R. 24 novembre 2020, n. 47.
Le modifiche sotto riportate, apportate alla L.R. 10 aprile 2020, n. 13 dalla L.R. 24 novembre 2020, n. 47 vanno a modificare e/o integrare l’Accordo di finanziamento, di cui al DDS 478/PLI del 09/11/2020, sottoscritto con i Confidi interessati.
Art. 2 – LR 47/2020: (Modifiche della l.r. 13/2020)
1. Al numero 3) della lettera a) del comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 10 aprile 2020 n. 13 (Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19), dopo le parole “lettera a),” sono inserite le seguenti: “nonché lettera b) per i contributi di cui all’articolo 4, comma 6 bis,”.
2. Al comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 13/2020, le parole: “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2021”.
3. Dopo il comma 6 dell’articolo 4 della l.r. 13/2020 è inserito il seguente:
“6 bis. Alle micro e piccole imprese come definite all’articolo 2, comma 3, lettera a), numero 3, che hanno subito ripercussioni economiche per effetto di provvedimenti statali adottati a far data dal 3 novembre 2020 con i quali sono disposte restrizioni all’esercizio dell’attività, la concessione di contributi per l’abbattimento del costo degli interessi e della garanzia per l’accesso ai prestiti presso il sistema creditizio di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) è effettuata, direttamente dai Confidi, mediante procedura automatica, con le seguenti modalità:
a) il contributo copre integralmente i costi del finanziamento bancario;
b) il contributo comprende gli interessi e, nei limiti dello 0,5 per cento fino a un massimo di euro 50,00 da ripartire equamente tra istituto di credito e Confidi, le spese accessorie per l’accesso al finanziamento stesso;
c) l’importo massimo del finanziamento bancario non può eccedere la somma di € 10.000,00 e la sua durata può arrivare a un massimo di quarantotto mesi oltre dodici mesi di preammortamento;
d) il tasso di interesse (TAN) non può essere superiore al 2 per cento;
e) la presente procedura semplificata è comunicata dalla Regione Marche all’Associazione bancaria italiana e ai Confidi aderenti.”.
4. Al comma 9 dell’articolo 4 della l.r. 13/2020, le parole: “commi 5 e 6” sono sostituite dalle seguenti: “commi 5, 6 e 6 bis”.
5. Al comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 13/2020, le parole: “fino al 30 settembre 2020,” sono soppresse.
6. Ai commi 2 e 3 dell’articolo 12 della l.r. 13/2020 le parole: “31 dicembre 2020” e “15 febbraio 2021” sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2021” e “15 settembre 2021”.
Art. 3 – LR 47/2020: (Disposizioni di attuazione)
1. I contributi previsti al comma 6 bis dell’articolo 4 della l.r. 13/2020, come inserito da questa legge, sono concessi anche alle micro e piccole imprese di cui al suddetto comma aventi sede operativa nel territorio regionale, regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese della Camera di commercio delle Marche alla data del 3 novembre 2020.”.
L’Accordo di finanziamento in vigore sarà quindi quello derivante dalla presa d’atto delle modifiche/integrazioni sopravvenute in base alla richiamata LR 47/2020.