DOCUMENTO DI LAVORO DELLA COMMISSIONE
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Bruxelles, 14.7.2004
COM(2004) 498 definitivo
DOCUMENTO DI LAVORO DELLA COMMISSIONE
Proposta di rinnovo ACCORDO INTERISTITUZIONALE
sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio
IT IT
RELAZIONE
Il progetto di accordo interistituzionale (AII) sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio qui allegato va visto come documento di lavoro per i negoziati fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione.
L’obiettivo dell’accordo interistituzionale è fornire una serie di norme accettate in merito alla gestione del quadro finanziario pluriennale e alla sequenza delle operazioni per quanto riguarda la procedura annuale di bilancio.
Orientamenti per un nuovo accordo sulla disciplina di bilancio
Conservazione degli elementi fondamentali
L’Agenda 2000 ha conseguito efficacemente i suoi obiettivi principali per quanto riguarda la disciplina finanziaria, l’evoluzione ordinata delle spese e la collaborazione interistituzionale durante la procedura di bilancio. Tutti gli anni il bilancio dell’Unione europea è stato adottato in tempo e i due rami dell'autorità di bilancio hanno congiuntamente adeguato l'Agenda 2000 per far fronte al fabbisogno finanziario supplementare connesso all’allargamento ai dieci nuovi Stati membri.
L’attuale accordo interistituzionale propone pertanto di mantenere immutati gli elementi principali del quadro finanziario:
– le spese sono ripartite per ampie categoria di spesa (‘rubriche’) per ciascun esercizio del periodo 2007-2013;
– gli importi massimi (‘massimali’) sono fissati nella tabella del quadro finanziario per il periodo 2007-2013 (cfr. allegato I) in termini di stanziamenti per impegni e per ciascuna rubrica;
– vengono indicati importi complessivi annui sia per gli stanziamenti di impegno che per quelli di pagamento;
– il massimale annuo degli stanziamenti di pagamento deve rispettare il massimale delle risorse proprie fissato attualmente all’1,24% del reddito nazionale lordo UE (RNL).
Semplificazione, consolidamento
Il presente accordo interistituzionale prevede il rinnovo dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 alla luce dell'esperienza acquisita nella sua esecuzione, ma anche il consolidamento di tutte le dichiarazioni comuni e accordi interistituzionali conclusi dal 1982 in materia di bilancio.
In particolare, obiettivo del presente accordo è integrare l’accordo interistituzionale del 7 novembre 2002 sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE), concluso durante l’attuale periodo delle prospettive finanziarie. Si propone di trasformare il FSUE in uno Strumento europeo di solidarietà e di reazione rapida.
Nella prospettiva dei futuri sviluppi istituzionali, il presente accordo interistituzionale propone di sostituire il termine ‘prospettive finanziarie’ con ‘quadro finanziario pluriennale’, indicato anche come ‘quadro finanziario’.
Flessibilità e trasparenza: sfruttare l’esperienza dell’Agenda 2000
La flessibilità nell’ambito del quadro finanziario pluriennale è il corollario essenziale della disciplina finanziaria. Se opportunamente concepita, essa contribuisce a stimolare un’assegnazione efficace delle risorse consentendo al tempo stesso di reagire a esigenze impreviste o nuove priorità. Vari parametri incidono sul grado di flessibilità del quadro finanziario: la lunghezza del periodo coperto dalle prospettive finanziarie; il numero di rubriche di spesa; i margini disponibili entro i limiti di ogni massimale di spesa; il margine al di sotto del massimale delle risorse proprie; la parte delle spese UE predeterminate da ‘importi di riferimento’ nella normativa adottata in codecisione; i programmi pluriennali preassegnati; l’atteggiamento generale verso l’utilizzo della procedura di revisione.
Il grado di flessibilità si è modificato nel corso del tempo in funzione del variare della combinazione di tali parametri. Fino ad ora l’Agenda 2000 è riuscita a far fronte a sfide impreviste al bilancio UE, anche se al prezzo di una maggiore complessità e minore trasparenza, senza che l’assegnazione delle risorse risultasse necessariamente migliore. È stato necessario creare l’attuale strumento di flessibilità e il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) al di fuori delle prospettive finanziarie per reagire a esigenze riconosciute. Il ricorso concreto allo strumento di flessibilità rivela un allontanamento dai suoi obiettivi originari, che rischia di indebolire la credibilità del sistema e di compromettere la collaborazione interistituzionale in materia di bilancio. La Commissione ritiene che strumenti più trasparenti pienamente integrati nel quadro finanziario rafforzerebbero la disciplina di bilancio. Per far fronte alle sfide future e trovare un equilibrio appropriato fra disciplina di bilancio e assegnazione efficiente delle risorse essa propone dunque le seguenti misure.
(1) In primo luogo, è opportuno restituire alla procedura di revisione dei massimali di spesa il suo ruolo originario di strumento principale per gli adeguamenti del quadro finanziario a mutamenti sostanziali e duraturi che tocchino le priorità politiche. Per restituire alla procedura di revisione il suo ruolo originario, la Commissione propone una revisione regolare del fabbisogno, ad esempio sotto forma di riunione a tre fra Parlamento, Consiglio e Commissione prima della presentazione di ciascun progetto preliminare di bilancio.
(2) In secondo luogo, il ricorso intensivo alla strumento di flessibilità durante l’Agenda 2000 dimostra che la sua creazione era giustificata. Tuttavia, questo strumento non soddisfa più i suoi obiettivi originari e, in larga misura, è stato utilizzato come un mezzo indiretto per innalzare il massimale per le azioni esterne. Tale allontanamento dalla finalità originale rischia di indebolire la credibilità del sistema e di compromettere la collaborazione interistituzionale in materia di bilancio. La Commissione propone pertanto una nuova flessibilità di riassegnazione, che sostituisca l'attuale ‘strumento di flessibilità’, e consenta all’autorità di bilancio, su proposta della Commissione, di riassegnare stanziamenti fra rubriche di spesa, entro certi limiti e rispettando i massimali complessivi.
(3) In terzo luogo, si propone la creazione di un fondo di adeguamento per la crescita per adeguare il quadro finanziario alla situazione economica. Il fondo di adeguamento per la crescita può essere mobilizzato a concorrenza di 1 miliardo di euro nell’ambito della
rubrica di spesa 'competitività per la crescita e l’occupazione’ (1a). A tale importo possono aggiungersi, quando la situazione lo consente, degli stanziamenti non utilizzati degli strumenti strutturali, in applicazione della norma N+2, fino a un massimo di 1 miliardo di euro all'anno.
(4) In quarto luogo, anche la nuova classificazione delle spese proposta aumenterà la flessibilità e renderà più efficace l’assegnazione delle risorse evitando inutili compartimentazioni.
La struttura delle spese nell’Agenda 2000 è stata ereditata, in larga misura, dalla fissazione delle prime prospettive finanziarie e di quelle seguenti. Si articola in otto rubriche di spesa, che diventano undici se si tiene conto delle sottorubriche. La compartimentazione delle risorse in un largo numero di rubriche e sottorubriche è responsabile della rigidità del sistema e può impedire gli opportuni adeguamenti e un utilizzo più efficace delle risorse per conseguire gli obiettivi politici dell’Unione, ostacolando così il raggiungimento dell’obiettivo ultimo, vale a dire disporre di mezzi di bilancio sufficienti per realizzare un obiettivo politico.
La riduzione del numero di rubriche di bilancio non solo permette di mettere in evidenza i grandi obiettivi politici, ma garantisce anche lo spazio di manovra necessario per sviluppi che non possono sempre essere previsti esattamente con molti anni d'anticipo. Per il quadro finanziario 2007-2013, la Commissione propone cinque rubriche di spesa principali che compaiono nella tabella del quadro finanziario (cfr. allegato I).
(5) Infine, si propone di includere lo Strumento europeo di solidarietà e di reazione rapida nel quadro finanziario a fini di disciplina e trasparenza. La creazione dello strumento che lo ha preceduto, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, al di fuori del quadro finanziario ha messo in luce che, se le prospettive finanziarie non consentono sufficiente flessibilità, delle soluzioni venivano trovate, se necessario, al di fuori di esse. La Commissione ritiene che tale strumento sia ancora necessario ma propone di integrarlo a pieno nel quadro finanziario pluriennale.
Conseguenze per il regolamento riguardante la disciplina di bilancio
L’esperienza acquisita con le prospettive finanziarie 2000-2006 ha mostrato che non c’è più bisogno di mantenere la linea direttrice agricola prevista nel regolamento n. 2040/2000 del Consiglio riguardante la disciplina di bilancio, poiché le spese agricole sono già limitate dai massimali convenuti fino al 2013. Le altre disposizioni relative alla disciplina di bilancio in materia agricola verranno riprese e rafforzate dal nuovo regolamento proposto (articoli 18-20) sul finanziamento della politica agricola comune. Con il passaggio dagli interventi di mercato agli aiuti diretti agli agricoltori e alle misure di sviluppo rurale, le spese agricole sono diventate anche più prevedibili.
La riserva monetaria non esiste più e il presente progetto di rinnovo dell’accordo interistituzionale non richiede più disposizioni specifiche relative alle riserve per le operazioni esterne e per gli aiuti di urgenza.
In queste condizioni, la Commissione ritiene che il regolamento n. 2040/2000 del Consiglio dovrebbe essere abrogato. Essa proporrà quindi in tempo utile un atto giuridico appropriato a tal fine.
Orientamenti sulla collaborazione interistituzionale per la procedura di bilancio
Le disposizioni della Parte II mirano a migliorare la procedura di bilancio annuale. La maggior parte di tali disposizioni deriva dalla pratica di bilancio o da precedenti accordi e dichiarazioni. Esse sono state aggiornate sulla base del nuovo regolamento finanziario1. Gli allegati I – IV formano parte integrante della presente proposta di accordo.
Struttura e classificazione delle spese
L’allegato III fornisce un aggiornamento della classificazione delle spese in spese obbligatorie e non obbligatorie nel quadro della nuova struttura per rubrica. Si mantiene la disposizione secondo cui i due rami dell’autorità di bilancio determinano la classificazione delle nuove voci di bilancio nell'ambito della procedura annuale di concertazione.
Disposizioni finanziarie negli strumenti legislativi
Si mantiene il principio definito nella dichiarazione comune del 6 marzo 1995 e integrato al punto 33 dell’accordo interistituzionale del 6 maggio 1999, in base a cui le istituzioni si impegnano a rispettare, durante la procedura di bilancio, gli importi di riferimento adottati nella procedura legislativa di codecisione. Il campo di applicazione della procedura di codecisione, tuttavia, è stato regolarmente ampliato dal 1995 e disposizioni rigorose in materia di importi di riferimento impongono sempre maggiori vincoli alla politica di bilancio. La Commissione propone pertanto che, al momento dell'elaborazione del progetto preliminare di bilancio, l’autorità di bilancio e la Commissione dispongano di un certo margine di manovra grazie alla possibilità di allontanarsi da tali importi in misura limitata (5%).
Conclusione
L'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio si è dimostrato uno strumento efficiente per mantenere la pratica di bilancio annuale entro un quadro finanziario pluriennale concordato. Il suo rinnovo dovrebbe essere visto come un’occasione per aggiornare e semplificare i vari accordi e dichiarazioni comuni esistenti in materia di bilancio. Infine, obiettivo di questo accordo è migliorare la flessibilità e la trasparenza al fine di trovare un equilibrio adeguato fra disciplina di bilancio e assegnazione efficiente delle risorse.
1 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
Progetto
PARLAMENTO EUROPEO CONSIGLIO COMMISSIONE
ACCORDO INTERISTITUZIONALE
del […]
tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio
N.B.: in considerazione della possibile entrata in vigore della Costituzione nel corso delle prossime prospettive finanziarie, nel progetto che segue la nozione di ‘quadro finanziario pluriennale’ sostituisce quella di ‘prospettive finanziarie’.
Le osservazioni fanno riferimento alle modifiche introdotte rispetto al testo dell’accordo interistituzionale del 6 maggio 1999.
Testo dell’AII | Osservazioni |
1. Il presente accordo concluso tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione (in seguito denominati "istituzioni") ha lo scopo di dare applicazione alla disciplina di bilancio, migliorando lo svolgimento della procedura annuale di bilancio e la cooperazione interistituzionale in materia di bilancio. | |
2. La disciplina di bilancio, nel quadro del presente accordo, è globale; essa si applica a tutte le spese e impegna tutte le istituzioni associate alla sua attuazione, per tutta la durata del presente accordo. | |
3. Il presente accordo non incide sulle rispettive competenze di bilancio delle diverse istituzioni, quali sono definite nei trattati. Dove nel presente testo si fa riferimento a questo punto, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata e il Parlamento europeo |
Testo dell’AII | Osservazioni |
alla maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi, secondo le regole di voto di cui all'articolo 272, paragrafo 9, quinto comma, del trattato CE (qui di seguito “il trattato CE”). | |
4. Per qualsiasi modifica delle disposizioni del presente accordo è necessario il consenso di tutte le istituzioni che vi partecipano. Le modifiche apportate al quadro finanziario pluriennale devono seguire le procedure previste a tal fine nel presente accordo. | |
5. Il presente accordo si compone di due parti: - la parte I contiene la definizione e le modalità d'applicazione del quadro finanziario pluriennale2 2007-2013 e si applica per tutta la durata de suddetto quadro finanziario; - la parte II riguarda il miglioramento della collaborazione interistituzionale nel corso della procedura di bilancio. | Modifica: durata del quadro finanziario pluriennale |
6. Ogni volta che lo riterrà necessario e in ogni caso contemporaneamente ad ogni proposta per un nuovo quadro finanziario presentata a norma del punto 29, la Commissione presenterà una relazione sull'attuazione del presente accordo, corredata se del caso di proposte di modifica. | |
7. Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 2007. Esso sostituisce dalla stessa data: - l'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 6 maggio 1999, sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio3; | Modifiche: Aggiornamento e semplificazione. |
2 Nel presente accordo il quadro finanziario pluriennale viene indicato anche come ‘quadro finanziario’.
3 GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Il presente accordo interistituzionale ha già sostituito e dichiarato obsoleti i seguenti strumenti:
- la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 30 giugno 1982, concernente varie disposizioni volte a migliorare la procedura di bilancio, GU C 194, 28.7.1982, pag. 1.
- l’accordo interistituzionale del 29 ottobre 1993 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio, GU C 331, 7.12.1993, pag. 1.
- la dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 6 marzo 1995, concernente l'iscrizione di disposizioni finanziarie negli atti legislativi, GU C 102, 4.4.1996, pag. 4.
- la dichiarazione comune, del 12 dicembre 1996, concernente il miglioramento dell'informazione dell'autorità di bilancio sugli accordi di pesca, GU C 20, 20.1.1997, pag. 109.
- l'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 16 luglio 1997, sulle disposizioni relative al finanziamento
Testo dell’AII | Osservazioni |
- l’accordo interistituzionale, del 7 novembre 2002, fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, che completa l'accordo interistituzionale, del 6 maggio 1999, sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio4. |
della politica estera e di sicurezza comune, GU C 286, 22.9.1997, pag. 80.
- l’accordo interistituzionale del 13 ottobre 1998 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sui fondamenti giuridici e l'esecuzione del bilancio, GU C 344, 12.11.1998, pag. 1.
4 GU C 283 del 20.11.2002, pag. 1.
PARTE I – QUADRO FINANZIARIO 2007 - 2013: DEFINIZIONE E MODALITÀ D'APPLICAZIONE A. Contenuto e portata del quadro finanziario 8. La tabella del quadro finanziario 2007-2013 di cui all'allegato I è parte integrante del presente accordo. Essa costituisce il quadro di riferimento della disciplina di bilancio interistituzionale. Il suo contenuto è conforme alle conclusioni del Consiglio europeo […] del […]. | |
9. Il quadro finanziario mira ad assicurare, a medio termine, l'ordinato andamento, per grandi categorie, delle spese dell'Unione europea, nei limiti delle risorse proprie. | |
10. Il quadro finanziario 2007-2013 stabilisce, per ognuno degli esercizi e per ogni rubrica o sottorubrica, importi di spesa in stanziamenti per impegni. Sono indicati in stanziamenti per impegni e stanziamenti per pagamenti anche gli importi globali annui di spesa. Tutti gli importi indicati nella precedente tabella sono stati calcolati a prezzi 2004. Il quadro finanziario non tiene conto delle linee di bilancio finanziate da entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 18 del regolamento finanziario del 25 giugno 2002 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee5, in seguito "regolamento finanziario". | Modifiche: - Aggiornamento generale - Paragrafo 4 soppresso (nullo): non si propone alcuna rubrica specifica per le spese di preadesione. - Paragrafo 5 soppresso: questo paragrafo non è più pertinente perché la Commissione propone di includere il Fondo europeo di sviluppo nel quadro finanziario. - Paragrafo 6: soppressione del riferimento alla linea direttrice agricola (cfr. relazione qui sopra). - Per adeguamenti relativi a rubriche specifiche, cfr. punto 15 qui di seguito. |
5 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
11. Le istituzioni riconoscono che ciascuno degli importi stabiliti in valore assoluto dal quadro finanziario 2007-2013 rappresenta un massimale annuo di spesa per il bilancio generale delle Comunità europee. Fatte salve le eventuali modifiche di questi massimali apportate a norma delle disposizioni previste nel presente accordo, le istituzioni si impegnano ad esercitare le rispettive competenze in modo da rispettare i diversi massimali annui di spesa nel corso di ciascuna delle corrispondenti procedure di bilancio e nel corso dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio interessato. | - Paragrafo 2 soppresso (nullo): non si propone alcuna rubrica specifica per le spese di preadesione per il quadro finanziario 2007-2013. |
12. I due rami dell'autorità di bilancio decidono di accettare, per la durata del quadro finanziario 2007-2013, i tassi massimi di aumento delle spese non obbligatorie che deriveranno dai bilanci stabiliti entro il limite dei massimali del quadro finanziario. Ai fini di una sana gestione finanziaria, le istituzioni, in occasione della procedura di bilancio e dell'adozione del bilancio, si adoperano affinché restino, per quanto possibile, margini disponibili sufficienti al di sotto dei massimali delle varie rubriche. 13. L'attuazione finanziaria di ogni atto adottato secondo la procedura di codecisione dal Parlamento europeo e dal Consiglio e di ogni atto adottato dal Consiglio, che supera gli stanziamenti disponibili in bilancio o le dotazioni del quadro finanziario previsto al punto 11, può aver luogo soltanto quando il bilancio è stato modificato e, eventualmente, il quadro finanziario è stato riesaminato in modo adeguato secondo la procedura prevista per ciascun caso. | Modifiche: - Paragrafo 2: non esiste più il carattere specifico della rubrica 2 nell’Agenda 2000, che copriva solo spese preassegnate. Gli stanziamenti per le azioni strutturali vengono iscritti principalmente alla rubrica 1b, che copre anche spese non preassegnate. - Paragrafo 3 soppresso: la disposizione corrispondente è stata inserita nella parte II, punto 39. |
14. Per ognuno degli esercizi coperti dal quadro finanziario, il totale degli stanziamenti per pagamenti necessari, previo adeguamento annuale e tenuto conto degli adattamenti e revisioni intervenuti, non può portare ad un tasso di versamento delle risorse proprie superiore al massimale fissato per le medesime risorse. Se necessario, i due rami dell'autorità di bilancio decidono, conformemente al punto 3 del presente accordo, le necessarie riduzioni dei massimali del quadro finanziario per garantire il rispetto del massimale di risorse proprie stabilito. |
B. Adeguamenti annuali del quadro finanziario Adeguamenti tecnici 15. Ogni anno, la Commissione, prima della procedura di bilancio dell'esercizio n + 1, procede al seguente adeguamento tecnico del quadro finanziario, in funzione dell'evoluzione del reddito nazionale lordo (RNL) e dei prezzi: a) rivalutazione ai prezzi dell'anno n + 1 dei massimali e degli importi degli stanziamenti per impegni e degli stanziamenti per pagamenti; b) calcolo del margine residuo disponibile sotto il massimale delle risorse proprie. La Commissione procede al suddetto adeguamento tecnico sulla base dei dati e delle previsioni economiche più recenti di cui dispone. Tuttavia, l'adeguamento tecnico per la Politica agricola comune (il Fondo europeo agricolo di garanzia e il Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale), i Fondi strutturali della rubrica 1b, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per la pesca sarà realizzato mediante un deflatore annuo del 2%. I risultati di tale adeguamento e le previsioni economiche di base vengono comunicati ai due rami dell'autorità di bilancio. Per l'esercizio considerato non si procederà ad ulteriori adeguamenti tecnici, né nel corso dell'esercizio, né, a titolo di correzioni a posteriori, nel corso degli esercizi successivi. | Osservazioni e modifiche - Paragrafo 2: aggiornamento della procedura di adeguamento tecnico in conformità delle nuove denominazioni dei programmi agricoli e strutturali. - Paragrafo 2: si mantiene il deflatore del 2%. - Paragrafo 3: soppresso. Si sopprime la possibilità di rivedere la base per l'indicizzazione. |
Adeguamento inerente alle condizioni d'esecuzione 16. Unitamente alla comunicazione dell'adeguamento tecnico del quadro finanziario, la Commissione sottopone ai due rami dell'autorità di bilancio le proposte di adeguamento dell'importo totale degli stanziamenti per pagamenti che essa ritiene necessaria, tenuto conto delle condizioni d'esecuzione, per garantire un andamento ordinato rispetto agli stanziamenti per impegni. |
Aggiornamento delle previsioni per gli stanziamenti di pagamento dopo il 2013 17. Nel 2010 la Commissione aggiornerà le previsione relative agli stanziamenti di pagamento successive al 2013. Tale aggiornamento terrà conto dell’effettiva esecuzione degli stanziamenti di bilancio in impegni e in pagamenti, nonché delle previsioni di esecuzione. Terrà conto anche delle norme definite per garantire un’evoluzione ordinata degli stanziamenti di pagamento rispetto a quelli di impegno e alle previsioni di crescita del reddito nazionale lordo dell’Unione europea (RNL). | Modifiche: - Punto 17: soppresso. La relativa disposizione non è necessaria se il quadro finanziario e gli atti di base pertinenti vengono adottati nel 2005 come previsto. Si propone invece una dichiarazione (allegata alla fine del presente documento). |
Adeguamenti connessi ai disavanzi pubblici eccessivi 18. Qualora una procedura per disavanzi pubblici eccessivi conduca alla sospensione degli impegni di bilancio per il Fondo di coesione, il Consiglio può decidere, nel momento in cui viene ritirata tale sospensione, un riporto degli impegni sospesi agli anni successivi. Gli impegni sospesi dell’anno n non possono essere reiscritti oltre l’anno n+1. Il Consiglio decide sulla base di una proposta della Commissione e in conformità delle disposizioni pertinenti del regolamento di base. | Nuovo Punto 18 connesso alla proposta di un nuovo regolamento sul Fondo di coesione e alla procedura per i disavanzi eccessivi, in particolare le sanzioni relative agi stanziamenti per impegni destinati al Fondo di coesione. |
19. Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano, anteriormente al 1° maggio dell'esercizio n, su queste proposte conformemente al punto 3 del presente accordo. | |
C. Revisione del quadro finanziario 20. A prescindere dai periodici adeguamenti tecnici e adeguamenti alle condizioni di esecuzione, il quadro finanziario può essere riveduto, su proposta della Commissione, per far fronte a situazioni non previste in origine, nel rispetto del massimale delle risorse proprie. | |
21. In linea di principio, la proposta di revisione deve essere presentata e adottata prima che abbia inizio la procedura di bilancio per l'esercizio o per il primo degli esercizi oggetto della revisione in questione. Qualsiasi decisione di rivedere il quadro finanziario fino allo 0,03% dell’RNL comunitario nel margine per imprevisti è adottata con decisione comune dei due rami dell’autorità di bilancio che agisce conformemente alle regole del punto 3. | Aggiornamento: il prodotto nazionale lordo (PNL) è stato sostituito dal reddito nazionale lordo (RNL) dall’entrata in vigore della nuova decisione relativa al sistema delle risorse proprie (GU L 253/42 del 7.10.2000). |
Qualsiasi revisione del quadro finanziario eccedente lo 0,03% dell’RNL della Comunità nel margine per imprevisti è adottata con decisione comune dei due rami dell'autorità di bilancio; il Consiglio delibera all'unanimità. | |
22. Fatto salvo il punto 39, le istituzioni esaminano le possibilità di una ridistribuzione delle spese fra i programmi previsti nella rubrica oggetto della revisione, in particolare in base alle prospettive di sottoesecuzione degli stanziamenti. L'obiettivo dovrebbe essere quello di costituire, sotto il massimale della rubrica interessata, un importo significativo sia in valore assoluto sia in percentuale della nuova spesa prevista. Le istituzioni esaminano le possibilità di compensare l'aumento del massimale di una rubrica con la riduzione del massimale di un'altra rubrica. Qualsiasi revisione del quadro finanziario a titolo delle spese obbligatorie non può comportare una riduzione dell'importo disponibile per le spese non obbligatorie. Qualsiasi revisione deve garantire il mantenimento di una relazione ordinata tra impegni e pagamenti. | Aggiornamento: Paragrafo 3 soppresso (nullo): non si propone alcuna rubrica per le spese di preadesione per il quadro finanziario 2007-2013. |
D. Conseguenze dell'omessa decisione comune sull'adeguamento o la revisione del quadro finanziario 23. In mancanza di una decisione comune del Parlamento europeo e del Consiglio su adeguamenti o revisioni del quadro finanziario proposti dalla Commissione, rimangono applicabili, come massimali di spesa, per l'esercizio in questione, gli importi determinati in precedenza dopo l'adeguamento tecnico annuale. | |
E. Riserva aiuti di emergenza 24. La riserva aiuti di urgenza è inserita nella rubrica 4 ‘L'UE come partner mondiale’ del quadro finanziario. La riserva è iscritta nel bilancio generale delle Comunità europee a titolo di stanziamento accantonato. L'obiettivo della riserva per gli aiuti di urgenza è fornire una risposta rapida alle esigenze di aiuto specifiche dei paesi terzi a seguito di eventi che non potevano essere previsti al momento della formazione del bilancio, in primo luogo per effettuare interventi umanitari ma anche, eventualmente, per gestire | Modifiche e semplificazione: - Paragrafo 1(a): (nullo). La riserva monetaria era prevista solo fino al 2002. - Paragrafo 1(b): soppressione del riferimento alla riserva di garanzia di prestiti ai paesi terzi. La Commissione propone un nuovo dispositivo mediante cui gli stanziamenti |
6 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
crisi civili e a fini di protezione. Il suo importo annuo è fissato a 221 milioni di euro per la durata del quadro finanziario, a prezzi costanti. Quando la Commissione ritiene necessario fare ricorso a questa riserva, presenta una proposta di storno dalla riserva stessa alle linee di bilancio corrispondenti ai due rami dell’autorità di bilancio. Qualsiasi proposta di storno della Commissione relativa ad un ricorso alla riserva per gli aiuti d'urgenza deve essere preceduta, tuttavia, da un esame delle possibilità di riassegnazione degli stanziamenti. Contemporaneamente alla proposta di xxxxxx, la Commissione avvia una procedura di consultazione a tre, eventualmente in forma semplificata, per ottenere l'accordo dei due rami dell'autorità di bilancio sulla necessità di un ricorso alle riserve e sull'importo necessario. Gli storni sono effettuati conformemente all’articolo 26 del regolamento finanziario6. | necessari per approvvigionare adeguatamente il fondo di garanzia vengono iscritti in bilancio, senza accantonamenti ad hoc per il relativo ricorso alle risorse. - Paragrafo 1: la riserva aiuti di urgenza resta l’unica riserva citata ed è iscritta nella rubrica 4. Se ne estende il campo di applicazione alla gestione di crisi civili e il suo importo è adeguato a prezzi 2004 (tutte le cifre del quadro finanziario proposto sono espresse a prezzi costanti - prezzi 2004). - Paragrafi 2-5: la procedura per la mobilizzazione della riserva è aggiornata per tenere conto del nuovo regolamento finanziario. Se necessario, il fabbisogno supplementare per questa riserva potrebbe essere coperto da storni da altre linee operative o mediante bilancio rettificativo per utilizzare il margine disponibile. |
F. Strumento europeo di solidarietà e di reazione rapida 25. Nella rubrica 3 ‘Cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia’ è incluso uno Strumento europeo di solidarietà e di reazione rapida (di seguito ‘strumento di solidarietà’), volto a consentire un’assistenza finanziaria rapida in caso di catastrofi gravi sul territorio di uno Stato membro o di un paese candidato, come definito nell’atto di base pertinente. È fissato un massimale sull’importo annuo disponibile per lo strumento di solidarietà pari a 1 miliardo di euro. Il 1° ottobre di ciascun anno, almeno un quarto dell'importo annuo deve essere ancora disponibile per far fronte al fabbisogno che può presentarsi entro la fine dell’anno. | Nuovo punto: Il punto 25 si basa sull’attuale AII del 7 novembre 2002 sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) e integra la proposta della Commissione di trasformare il FSUE in uno strumento di solidarietà e di reazione rapida. |
Quando sono soddisfatte le condizioni per mobilitare lo strumento di solidarietà quali definite nell’atto di base pertinente, la Commissione presenta una proposta per ricorrere ad esso. La decisione di ricorrere allo strumento di solidarietà è presa di comune accordo tra i due rami dell'autorità di bilancio conformemente al punto 3. Contemporaneamente alla proposta di decisione di ricorrere allo strumento di solidarietà, la Commissione avvia una procedura di consultazione a tre, eventualmente in forma semplificata, per ottenere l'accordo dei due rami dell'autorità di bilancio sulla necessità di un ricorso a tale strumento e sull'importo necessario. |
G Flessibilità di riassegnazione 26. La flessibilità di riassegnazione, il cui massimale annuo è pari a 200 milioni di euro, è destinata a permettere il finanziamento, per un dato esercizio ed entro il limite degli importi indicati, di spese chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate all'interno dei massimali disponibili di una o più altre rubriche. Consente una limitata riassegnazione fra le rubriche, in conformità dei massimali annui globali e fatte salve le disposizioni del punto 39. Il ricorso alla flessibilità di riassegnazione è proposto dalla Commissione, previo esame di tutte le possibilità di riassegnazione degli stanziamenti nella rubrica cui si riferisce il fabbisogno di spesa supplementare. La proposta può essere presentata, per l'esercizio finanziario interessato, nel corso della procedura annuale di bilancio. La proposta della Commissione è inserita nel progetto preliminare di bilancio o corredata, a norma del regolamento finanziario, dello strumento di bilancio pertinente. La decisione di ricorrere alla flessibilità di riassegnazione è presa di comune accordo tra i due rami dell'autorità di bilancio conformemente al punto 3. Quest'accordo interviene nell'ambito della procedura di concertazione di cui alla parte II, sezione A, e all'allegato II del presente accordo. | Modifiche: La nuova flessibilità di riassegnazione sostituisce l'attuale strumento di flessibilità, come proposto nella comunicazione della Commissione del 10 febbraio 2004 Costruire il nostro avvenire comune [COM(2004) 101 def.]. Essa consente una limitata riassegnazione fra rubriche rispettando i massimali globali. Le spese preassegnate sono escluse da tale strumento. |
H. Fondo di adeguamento per la crescita 27. La sotto rubrica 1a competitività per la crescita e l’occupazione include stanziamenti a favore del fondo di adeguamento per la crescita con un massimale annuo massimo di 1 miliardo di euro. Tale importo può essere incrementato, se la situazione lo consente, mediante stanziamenti impegnati ma non utilizzati derivanti dai due strumenti di coesione (Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo sociale europeo) in applicazione della regola 'N+2'7, fino a un massimo di 1 miliardo all'anno. L’obiettivo del fondo di adeguamento per la crescita è stimolare l'adeguamento delle spese al cambiamento delle circostanze al fine di ottimizzare la realizzazione degli | Nuovo punto: - Obiettivo del Fondo di adeguamento per la crescita è aumentare gli stanziamenti, quando sono soddisfatte le condizioni definite nel regolamento pertinente, di strumenti e azioni esistenti nella rubrica 1. - È iscritto attualmente nella rubrica 1a e dovrebbe essere utilizzato per rabboccare i programmi connessi alla strategia di Lisbona, i cui stanziamenti |
7 GU L 161/1 del 26.6.1999, articolo 31, paragrafo 2.
obiettivi in materia di crescita e di coesione, apportando i necessari adeguamenti per far fronte a avvenimenti imprevisti che hanno un impatto significativo sulla crescita e l’occupazione. Ciò consentirà anche all'Unione di reagire alle crisi derivanti dagli sviluppi internazionali di ordine economico e commerciale. A seguito della valutazione annuale dei progressi nella realizzazione del ruolino di marcia effettuata in occasione del Consiglio di primavera tale strumento sarebbe usato per ovviare agli squilibri nella realizzazione degli obiettivi del ruolino di marcia operando un rabbocco, se necessario, sui programmi di spesa nelle sottorubriche della competitività o della coesione, sollecitando investimenti e aiuti pubblici per progetti chiave. Quando esistono le condizioni per mobilitare gli stanziamenti del fondo di adeguamento per la crescita, la Commissione presenta una proposta per ricorrere ad esso. La decisione di ricorrere al fondo di adeguamento per la crescita è presa di comune accordo tra i due rami dell'autorità di bilancio conformemente al punto 3. Contemporaneamente alla proposta di xxxxxx o di decisione di ricorrere al Fondo, la Commissione avvia una procedura di consultazione a tre, eventualmente in forma semplificata, per ottenere l'accordo dei due rami dell'autorità di bilancio sulla necessità di un ricorso a tale strumento e sull'importo necessario. | sono iscritti per lo più nella rubrica 1a. |
I. Adeguamento del quadro finanziario in funzione dell'allargamento 28. In occasione dell'allargamento dell'Unione europea a nuovi Stati membri nel corso del periodo coperto dal quadro finanziario, il Parlamento europeo e il Consiglio, che deliberano su proposta della Commissione e conformemente al punto 3, adegueranno congiuntamente il quadro finanziario per tenere conto delle spese necessarie a seguito dell'esito dei negoziati di adesione. | Paragrafo 2 soppresso (nullo): non sono previste tabelle specifiche che comprendano un fabbisogno finanziario supplementare un allargamento durante il quadro finanziario 2007-2013. |
X. Xxxxxx del quadro finanziario e conseguenze dell'assenza di un quadro finanziario 29. Anteriormente al 1° luglio 2011, la Commissione presenterà le proposte per un nuovo quadro finanziario a medio termine. Qualora non venga concluso un accordo per un nuovo quadro finanziario dai due rami dell’autorità di bilancio e salvo denuncia espressa del quadro finanziario in vigore ad | Modifica: Obiettivo di questa disposizione è eliminare le ambiguità esistenti in merito alla coerenza fra il quadro finanziario e i trattati di adesione, sulla base dell’esperienza dell'ultimo allargamento. Qualora non venga convenuto alcun quadro finanziario, dovrebbe essere possibile adeguare i |
opera di una delle parti del presente accordo, i massimali per l'ultimo anno coperto dal | massimali estesi | in | vista | di | un |
quadro finanziario in vigore saranno adeguati a norma del punto 15 affinché i massimali | allargamento. | ||||
2013 siano mantenuti a prezzi costanti. Qualora dopo il 2013 si verificasse un | |||||
allargamento dell’Unione europea, e se ritenuto necessario, il quadro esteso verrà | |||||
adeguato al fine di tenere conto dei risultati dei negoziati di adesione. |
PARTE II - MIGLIORAMENTO DELLA COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE NELLA PROCEDURA DI BILANCIO A. La procedura di collaborazione interistituzionale 30. Le istituzioni decidono di instaurare una procedura di collaborazione interistituzionale in materia di bilancio. Le modalità di questa collaborazione sono definite all'allegato II, che è parte integrante del presente accordo. | |
B. Formazione del bilancio 31. La Commissione presenta, ogni anno, un progetto preliminare di bilancio che corrisponde al fabbisogno effettivo di finanziamento della Comunità. Essa tiene conto: - di previsioni accurate relative ai Fondi strutturali fornite dagli Stati membri, - della capacità di esecuzione degli stanziamenti, adoperandosi per garantire una stretta relazione tra stanziamenti per impegni e stanziamenti per pagamenti, - della possibilità di avviare politiche nuove attraverso progetti pilota e/o azioni preparatorie nuove o proseguire azioni pluriennali venute a scadenza, dopo avere valutato le condizioni per ottenere un atto di base ai sensi dell’articolo 49 del regolamento finanziario, - della necessità di assicurare un andamento delle spese, rispetto all'esercizio precedente, conforme alle esigenze della disciplina di bilancio. Il progetto preliminare di bilancio è accompagnato da relazioni di attività che contengono le informazioni richieste dagli articoli 27, paragrafo 3, e 33, paragrafo 2, lettera d), del regolamento finanziario (obiettivi, indicatori e informazioni di valutazione). | Aggiunte: - Paragrafo 1: nuovo trattino che mette in rilievo l’importanza di disporre di previsioni accurate sull’evoluzione degli stanziamenti di pagamento per i fondi strutturali. Tali stime sono fornite dagli Stati membri. - Nuovo paragrafo 2 per tenere conto delle relazioni di attività che raccolgono le informazioni previste dal regolamento finanziario. |
32. Le istituzioni fanno in modo di evitare, per quanto possibile, che vengano iscritte in bilancio linee di spese operative per importi non significativi. I due rami dell'autorità di bilancio si impegnano anche a tenere conto della valutazione delle possibilità di esecuzione del bilancio, fatta dalla Commissione sia nei suoi progetti preliminari che nel quadro dell'esecuzione del bilancio in corso. | Aggiunte: - Nuovo paragrado 2 volto a formalizzare una pratica già in uso. - Il nuovo paragrafo 3 è connesso al precedente e mette in rilievo il nesso |
Prima della seconda lettura del Consiglio, la Commissione invia una lettera al presidente della commissione per i bilanci del Parlamento europeo, con una copia all’altro ramo dell'autorità di bilancio, con le osservazioni sull'eseguibilità delle modifiche al progetto di bilancio adottato dal Parlamento europeo nella sua prima lettura. I due rami dell’autorità di bilancio tengono conto di queste osservazioni nel contesto della procedura di concertazione di cui all’allegato II. Al fine di una sana gestione finanziaria e a causa dell’effetto dei grandi cambiamenti nella nomenclatura di bilancio quanto ai titoli e ai capitoli sulle responsabilità dei servizi della Commissione in materia di relazioni sulla gestione, i due rami dell’autorità di bilancio si impegnano a discutere eventuali modifiche di rilievo con la Commissione durante la procedura di concertazione. | fra una sana gestione finanziaria e la garanzia di una certa stabilità nella nomenclatura di bilancio. |
C. Classificazione delle spese 33. Le istituzioni reputano che costituiscono spese obbligatorie le spese che l'autorità di bilancio è tenuta ad iscrivere in bilancio in virtù di un obbligo giuridico assunto a norma dei trattati o di atti adottati in forza dei medesimi. | |
34. Il progetto preliminare di bilancio comporta una proposta di classificazione per le linee di bilancio nuove o per quelle la cui base giuridica è stata modificata. Qualora non accettino la classificazione proposta nel progetto preliminare di bilancio, il Parlamento europeo e il Consiglio esamineranno la classificazione della linea di bilancio interessata, basandosi sull'allegato III che è parte integrante del presente accordo. L'accordo viene perseguito nell'ambito della concertazione di cui all'allegato II. | |
D. Tasso massimo d'aumento delle spese non obbligatorie in assenza di un quadro finanziario 35. Fatto salvo il punto 12, primo paragrafo, le istituzioni decidono le disposizioni seguenti: a) il "margine di manovra" autonomo del Parlamento europeo, ai fini dell'articolo 272, paragrafo 9, quarto comma, del trattato CE, la cui entità corrisponde alla metà del tasso massimo, si applica a partire dal progetto di bilancio, fissato dal Consiglio in prima lettura e tenendo conto di eventuali lettere rettificative. |
Il rispetto del tasso massimo si impone al bilancio annuale, compresi i bilanci rettificativi e/o suppletivi. Salvo determinazione di un nuovo tasso, la parte eventualmente rimasta inutilizzata del tasso massimo resta disponibile per una sua eventuale utilizzazione nell'ambito dell'esame di un progetto di bilancio rettificativo e/o suppletivo; b) fatta salva la lettera a), qualora durante la procedura di bilancio risulti che, per portare a termine tale procedura, potrebbe essere necessario fissare di comune accordo, per l'aumento delle spese non obbligatorie, un nuovo tasso applicabile agli stanziamenti di pagamento e/o un nuovo tasso applicabile agli stanziamenti d'impegno (detto secondo xxxxx può essere fissato a livello diverso dal primo), le istituzioni cercano di giungere ad un accordo definitivo tra i due rami dell'autorità di bilancio durante la concertazione di cui all'allegato II. | |
E. Iscrizione di disposizioni finanziarie negli atti legislativi 36. Gli atti legislativi concernenti i programmi pluriennali adottati secondo la procedura di codecisione comprendono una disposizione nella quale il legislatore determina le dotazioni finanziarie del programma. Tale importo costituisce, per l'autorità di bilancio, il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale. L'autorità di bilancio e la Commissione, quando presenta il suo progetto preliminare di bilancio, si impegnano a non discostarsi da quest'importo di oltre il 5%, salvo in caso di nuove circostanze oggettive e durature, esposte in una motivazione esplicita e precisa, che considera i risultati raggiunti nell'attuazione del programma e basata in particolare su valutazioni. Il punto in oggetto non si applica agli stanziamenti di coesione adottati nel quadro della procedura di codecisione e preassegnati dagli Stati membri, che contengono una dotazione finanziaria per l’intera durata del programma. | Aggiunta: - L’aggiunta al paragrafo 3 è essenziale per introdurre una certa flessibilità nel bilancio annuale rispetto agli importi di riferimento fissati in codecisione. Tale flessibilità dovrebbe tuttavia essere limitata al 5% per consentire adeguamenti marginali. |
37. Gli atti legislativi che riguardano programmi pluriennali non soggetti alla procedura di codecisione non contengono "un importo ritenuto necessario". Qualora il Consiglio intenda introdurre un riferimento finanziario, detto riferimento indica la volontà del legislatore e non pregiudica le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato. In ciascuno degli atti contenenti un siffatto riferimento finanziario sarà menzionata questa disposizione. |
Qualora l'importo in questione sia stato oggetto di un accordo nell'ambito della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 4 marzo 1975(9), esso sarà considerato un importo di riferimento ai sensi del punto 36 del presente accordo. | |
38. La scheda finanziaria di cui all'articolo 28 del regolamento finanziario traduce in termini finanziari gli obiettivi del programma proposto e comprende uno scadenzario per la durata del programma. Gli stanziamenti vengono riveduti, eventualmente, all'atto dell'elaborazione del progetto preliminare di bilancio, tenendo conto dello stato di esecuzione del programma. | |
39. All'interno dei tassi massimi di aumento delle spese non obbligatorie, definiti al primo comma del punto 12, i due rami dell’autorità di bilancio si impegnano a rispettare le dotazioni in stanziamenti d'impegno previste nei pertinenti regolamenti per le azioni strutturali, lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per la pesca. | Modifica: Trasferito dal punto 12 |
F. Spese relative agli accordi di pesca 40. Le istituzioni convengono che le spese relative agli accordi di pesca siano finanziate conformemente alle disposizioni figuranti nell'allegato IV, che è parte integrante del presente accordo. | |
X. Xxxxxxxxxxxxx della politica estera e di sicurezza comune (PESC) 41. Per le spese della PESC a carico del bilancio generale delle Comunità europee a norma dell'articolo 28 del trattato sull'Unione europea, le istituzioni si adoperano per giungere ogni anno, nell'ambito della procedura di concertazione di cui all'allegato II e in base al progetto preliminare di bilancio elaborato dalla Commissione, ad un accordo sull'importo delle spese operative da imputare al bilancio delle Comunità e sulla ripartizione di tale importo tra gli articoli del capitolo "PESC" del bilancio, come suggerito al quarto comma del presente punto. In caso di mancato accordo, resta inteso che il Parlamento europeo e il Consiglio iscriveranno nel bilancio l'importo contenuto nel bilancio precedente o quello proposto nel progetto preliminare di bilancio, se quest'ultimo è inferiore. L'importo totale delle spese operative della PESC è iscritto interamente nello stesso capitolo del bilancio ("PESC"), ripartito tra gli articoli di detto capitolo come suggerito al | Aggiornamento. |
quarto comma del presente punto. Tale importo comprende le effettive necessità e un ragionevole margine per azioni impreviste. Nessun fondo sarà iscritto in riserva. Ciascun articolo copre le azioni comuni e le decisioni del Consiglio che attuano le azioni comuni già adottate, le misure che sono previste ma non ancora adottate e tutte le azioni future, vale a dire impreviste, che il Consiglio adotterà nel corso dell'esercizio in questione. Poiché, in forza del regolamento finanziario, nell'ambito di un'azione per la PESC la Commissione è competente ad effettuare autonomamente storni di stanziamenti da articolo ad articolo all'interno di un capitolo di bilancio, vale a dire la dotazione PESC, sarà assicurata la flessibilità ritenuta necessaria per una rapida attuazione delle azioni PESC. Qualora l'importo di bilancio per la PESC durante un esercizio finanziario si riveli insufficiente a coprire le spese necessarie, il Parlamento europeo e il Consiglio si accordano per trovare con urgenza una soluzione su proposta della Commissione, tenendo conto del punto 24. All'interno del capitolo "PESC" di bilancio, gli articoli in cui devono essere iscritte le azioni PESC potrebbero essere formulati secondo le seguenti linee: – monitoraggio e verifica di conflitti e processi di pace, – non proliferazione e disarmo, – missioni di polizia, – interventi d'emergenza; – azioni preparatorie e di controllo, – Rappresentanti speciali dell'Unione europea, – risoluzione dei conflitti e altre misure di stabilizzazione. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono che l'importo per le azioni iscritte nell'articolo di cui al quarto trattino non può superare il 20% dell'importo globale del capitolo "PESC" di bilancio. | |
42. La presidenza del Consiglio consulta ogni anno il Parlamento europeo su un | La modifica al paragrafo 1 è coerente |
documento del Consiglio relativo agli aspetti principali e alle scelte di base della PESC, comprese le implicazioni finanziarie per il bilancio generale delle Comunità europee. | con l’accordo raggiunto alla riunione di concertazione del 24 novembre 2003. |
Inoltre, in base all’accordo raggiunto alla riunione di concertazione del 24 novembre | |
2003, la Presidenza del Consiglio e le due prossime Presidenze informano il | |
Parlamento organizzando riunioni di consultazione comuni almeno cinque volte all’anno |
da convenire al più tardi nella riunione di concertazione che si tiene prima della seconda lettura del Consiglio. La Commissione è associata a tali riunioni, a cui partecipa. Quando adotta una decisione nel settore della PESC che comporti spese, il Consiglio comunica immediatamente e in ciascun caso al Parlamento europeo una stima dei costi previsti (scheda finanziaria), in particolare di quelli relativi ai tempi, al personale impiegato, all'uso di locali e di altre infrastrutture, alle attrezzature di trasporto, alle esigenze di formazione e alle disposizioni in materia di sicurezza. Ogni tre mesi la Commissione informa l'autorità di bilancio dell'esecuzione delle azioni PESC e delle previsioni finanziarie per il restante periodo dell'anno. |
In milioni di euro ai prezzi del 2004
ALLEGATO I
QUADRO FINANZIARIO 2007-2013
STANZIAMENTO D'IMPEGNO | 2006 (a) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
1. Sviluppo sostenibile | 46.621 | 58.735 | 61.875 | 64.895 | 67.350 | 69.795 | 72.865 | 75.950 |
1a. Competitività per la crescita e l'occupazione | 8.791 | 12.105 | 14.390 | 16.680 | 18.965 | 21.250 | 23.540 | 25.825 |
1b. Coesione per la crescita e l'occupazione | 37.830 | 46.630 | 47.485 | 48.215 | 48.385 | 48.545 | 49.325 | 50.125 |
2. Conservazione e gestione delle risorse naturali | 56.015 | 57.180 | 57.900 | 58.115 | 57.980 | 57.850 | 57.825 | 57.805 |
di cui: Agricoltura – spese per le misure di mercato e i pagamenti diretti | 43.735 | 43.500 | 43.673 | 43.354 | 43.034 | 42.714 | 42.506 | 42.293 |
3. Cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia (b) | 2.342 | 2.570 | 2.935 | 3.235 | 3.530 | 3.835 | 4.145 | 4.455 |
4. La UE come partner mondiale (c) | 11.232 | 11.280 | 12.115 | 12.885 | 13.720 | 14.495 | 15.115 | 15.740 |
5. Amministrazione (d) | 3.436 | 3.675 | 3.815 | 3.950 | 4.090 | 4.225 | 4.365 | 4.500 |
Compensazioni (e) | 1.041 | 120 | 60 | 60 | ||||
Totale stanziamenti per impegni | 120.688 | 133.560 | 138.700 | 143.140 | 146.670 | 150.200 | 154.315 | 158.450 |
Totale stanziamenti per pagamenti (c) | 114.740 | 124.600 | 136.500 | 127.700 | 126.000 | 132.400 | 138.400 | 143.100 | Average |
Stanziamenti di pagamenti in percentuale dell'RNL | 1,09% | 1,15% | 1,23% | 1,12% | 1,08% | 1,11% | 1,14% | 1,15% | 1,14% |
Margine disponibile | 0,15% | 0,09% | 0,01% | 0,12% | 0,16% | 0,13% | 0,10% | 0,09% | 0,10% |
Tetto delle risorse proprie in percentuale dell'RNL | 1,24% | 1,24% | 1,24% | 1,24% | 1,24% | 1,24% | 1,24% | 1,24% | 1,24% |
(a) Per informazione e per facilitare il confronto, le spese 2006 nel quadro delle prospettive finanziarie vigenti sono state suddivise in funzione della nuova nomenclatura proposta. Le spese delle rubriche 3 e 4 comprendono gli importi corrispondenti rispettivamente allo Strumento di solidarietà (961 milioni di euro a prezzi 2004) e al FES (stimati 3 miliardi di euro)
(b) Le spese per il Fondo di solidarietà (1 miliardo di euro ai prezzi correnti) sono incluse a partire dal 2006. Tuttavia, i pagamenti corrispondenti sono calcolati solo a partire dal 2007.
(c) Si presuppone che l'integrazione del FES nel bilancio della UE abbia effetto nel 2008. Gli stanziamenti per il 2006 e il 2007 sono inclusi solo a fini di confronto. Le cifre relative ai pagamenti non tengono conto dei pagamenti su impegni anteriori al 2008.
(d) Sono incluse le spese amministrative per le istituzioni diverse dalla Commissione, per le pensioni e per le scuole europee. Le spese amministrative della Commissione sono integrate nelle prime quattro rubriche di spesa
(e) Gli importi previsti nella posizione comune dell'Unione europea convenute per la conferenza di adesione con la Bulgaria (CONF-BG 27/04).
IT 25
IT
ALLEGATO II
COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE IN MATERIA DI BILANCIO
Osservazioni | |
A. Dopo l'adeguamento tecnico del quadro finanziario per l'esercizio di bilancio successivo, tenendo conto della strategia politica annuale presentata dalla Commissione e prima della sua decisione sul progetto preliminare di bilancio, viene convocata una riunione a tre per discutere le priorità da stabilire per il bilancio di tale esercizio. Si terrà debitamente conto delle competenze delle istituzioni nonché del prevedibile sviluppo del fabbisogno per l’esercizio a venire e per quelli successivi coperti dal quadro finanziario. Si tiene conto anche dei nuovi elementi emersi dalla definizione del quadro finanziario iniziale che possono avere un impatto finanziario rilevante e duraturo sul bilancio dell’Unione europea. Se le istituzioni concludono di comune accordo che è necessaria una revisione del quadro finanziario, la Commissione può presentare una proposta a tale fine. B. Per le spese obbligatorie, nella presentazione del suo progetto preliminare di bilancio la Commissione specifica: a) gli stanziamenti vincolati a disposizioni legislative nuove o previste; b) gli stanziamenti che derivano dall'applicazione della legislazione vigente al momento dell'adozione del bilancio precedente. La Commissione procede ad una stima rigorosa delle implicazioni finanziarie degli obblighi della Comunità basati sulla regolamentazione. Se necessario, essa attualizza le stime nel corso della procedura di bilancio. Tiene a disposizione dell'autorità di bilancio tutti gli elementi giustificativi necessari. Qualora lo ritenga necessario, la Commissione può presentare ai due rami dell'autorità di bilancio una lettera rettificativa ad hoc per aggiornare i dati sui quali era stata basata la stima delle spese agricole iscritte nel progetto preliminare di bilancio e/o per correggere, sulla base delle ultime informazioni disponibili sugli accordi di pesca che | Modifiche e aggiornamento: - Paragrafo A: si fa riferimento alla comunicazione sulla strategia politica annuale (Annual Political Strategy - APS) come elemento della pianificazione e programmazione strategiche. - Paragrafo A: per restituire alla procedura di revisione il suo ruolo originario e sdrammatizzarne l'impiego, si propone la revisione del nuovo fabbisogno di bilancio che potrebbe avere un impatto finanziario duraturo. Tale revisione avrebbe luogo durante una riunione a tre di bilancio e potrebbe sfociare in una proposta di revisione del quadro finanziario. - Paragrafo B: riordino dei punti. - Paragrafo B.5: sulla base dell’esperienza, la riunione a tre convocata prima della prima lettura del PE non è sempre necessaria. |
saranno in vigore al 1° gennaio dell'esercizio interessato, gli importi e la loro ripartizione tra gli stanziamenti iscritti sulle voci operative relative agli accordi internazionali in materia di pesca e quelli iscritti nella riserva. | - Il paragrafo D (nuovo) sostituisce i punti 37 e 38 dell’accordo interistituzionale. |
La lettera rettificativa dovrà essere trasmessa all'autorità di bilancio entro la fine di ottobre. Se la presentazione al Consiglio avviene meno di un mese prima della prima lettura del Parlamento europeo, di norma il Consiglio delibererà sulla lettera rettificativa ad hoc in occasione della sua seconda lettura del progetto di bilancio. Di conseguenza, i due rami dell'autorità di bilancio si adoperano affinché, prima della seconda lettura del progetto di bilancio da parte del Consiglio, sia possibile deliberare sulla lettera rettificativa in una sola lettura da parte di ciascuna istituzione. C. 1. È istituita una procedura di concertazione per tutte le spese. | Nuove cifre per i progetti pilota e le azioni preparatorie sono state calcolate sulla base delle cifre attuali dell'AII, adeguate a prezzi 2004 e con un aumento del 10% per tenere conto dell'effetto dell'allargamento. La cifra per il totale delle azioni preparatorie è stata calcolata sulla base di 2,5 volte la cifra per le nuove azioni preparatorie. |
2. L'obiettivo di questa concertazione è: | |
a) proseguire il dibattito sull'evoluzione globale delle spese e, in tale contesto, sugli orientamenti generali da seguire per il bilancio dell'esercizio successivo, alla luce del progetto preliminare di bilancio della Commissione; | |
b) ricercare un accordo tra i due rami dell'autorità di bilancio riguardo a quanto segue: | |
- gli stanziamenti di cui al punto 2, lettere a) e b), compresi quelli proposti nella lettera rettificativa ad hoc di cui al punto 2, | |
- gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio a titolo delle spese non obbligatorie, nel rispetto del punto 39 del presente accordo, | |
- e, in particolare, le questioni per le quali è fatto riferimento a questa procedura nel presente accordo. | |
3. La procedura inizia con una riunione a tre convocata in tempo utile perché le istituzioni possano cercare un accordo al più tardi al momento stabilito dal Consiglio per elaborare il proprio progetto di bilancio. |
I risultati di questa riunione a tre sono oggetto di una concertazione tra il Consiglio e una delegazione del Parlamento europeo, con la partecipazione della Commissione.
La riunione di concertazione viene tenuta, salvo decisione diversa presa nel corso della riunione a tre, in occasione dell'incontro tradizionale fra gli stessi partecipanti nel giorno fissato dal Consiglio per stabilire il progetto di bilancio.
4. Una nuova riunione a tre può essere convocata prima della prima lettura del Parlamento europeo su proposta scritta della Commissione o richiesta scritta del presidente della commissione per i bilanci del Parlamento europeo o del Presidente del Consiglio (bilanci). La decisione di convocare tale riunione viene convenuta fra le istituzioni dopo l’adozione del progetto di bilancio del Consiglio e prima del voto degli emendamenti in prima lettura della commissione per i bilanci del Parlamento europeo.
5. Le istituzioni proseguono la concertazione dopo la prima lettura del bilancio da parte di ciascuno dei due rami dell'autorità di bilancio, al fine di pervenire ad un accordo sulle spese obbligatorie e non obbligatorie e, in particolare, per discutere della lettera rettificativa ad hoc di cui al punto 2.
A tale scopo, una riunione a tre è convocata dopo la prima lettura del Parlamento europeo.
I risultati della riunione a tre sono oggetto di una seconda riunione di concertazione, che si svolge il giorno della seconda lettura del Consiglio.
Se necessario, le istituzioni proseguono le loro discussioni sulle spese non obbligatorie dopo la seconda lettura del Consiglio.
6. Nell'ambito delle riunioni a tre, le delegazioni delle istituzioni sono guidate rispettivamente dal presidente del Consiglio "Bilancio", dal presidente della commissione per i bilanci del Parlamento europeo e dal membro della Commissione responsabile del bilancio.
7. Ciascun ramo dell'autorità di bilancio prende le disposizioni necessarie affinché i risultati che potranno
essere ottenuti in sede di concertazione siano rispettati nel corso di tutta la procedura di bilancio in atto.
D. Affinché la Commissione possa valutare a tempo debito l’attuabilità degli emendamenti previsti dall’autorità di bilancio, creando nuove azioni preparatorie/progetti pilota o prorogando quelli esistenti, i due rami dell’autorità di bilancio informano la Commissione entro metà giugno delle loro intenzioni in materia, affinché si possa svolgere una prima discussione già alla riunione di concertazione della prima lettura del Consiglio. Si applicano anche le tappe successive della procedura di concertazione previste nel presente allegato, come pure le disposizioni sull’eseguibilità di cui al punto 35 del presente accordo.
Le tre istituzioni convengono inoltre di limitare l'importo totale degli stanziamenti per i progetti pilota a 38 milioni di euro in tutti gli esercizi. Esse convengono anche di limitare a 36 milioni di euro l’importo totale degli stanziamenti per le nuove azioni preparatorie in tutti gli esercizi e a 90 milioni di euro l’importo totale degli stanziamenti effettivamente impegnati per azioni preparatorie.
ALLEGATO III
CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE
RUBRICA 1* | Crescita sostenibile | |
1A | Competitività per la crescita e l’occupazione | Spese non obbligatorie (SNO) |
1B | Coesione per la crescita e l’occupazione | SNO |
RUBRICA 2* | Conservazione e gestione delle risorse naturali Tranne Spese della politica agricola comune relative a misure di mercato e aiuti diretti, comprese le misure di mercato per la pesca e gli accordi di pesca | SNO Spese obbligatorie (SO) |
RUBRICA 3* | Cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia | SNO |
RUBRICA 4* | La UE come partner mondiale Tranne: Spese derivanti da accordi internazionali conclusi dall’Unione europea con terzi Contributi a organizzazioni o istituzioni internazionali Contributi a favore del fondo di garanzia dei prestiti | SNO SO SO SO |
RUBRICA 5 | Amministrazione Tranne pensioni e severance grants | SNO SO |
* le seguenti spese amministrative della Commissione sono obbligatorie:
- spese di contenzioso,
- risarcimento del danno,
- indennità e contributi vari relativi alla cessazione definitiva del servizio
ALLEGATO IV
FINANZIAMENTO DELLE SPESE DERIVANTI DAGLI ACCORDI IN MATERIA DI PESCA
A. Le spese relative agli accordi in materia di pesca sono finanziate da due linee del settore ‘pesca’ (riferimento alla nomenclatura ABB): a) Accordi internazionali in materia di pesca (11 03 01) b) Partecipazione alle organizzazioni internazionali (11 03 02). Tutti gli importi che si riferiscono agli accordi e ai loro protocolli che saranno in vigore il 1° gennaio dell'esercizio interessato saranno iscritti nella linea 11 03 01. Gli importi che si riferiscono a tutti gli accordi nuovi o rinnovabili, che entreranno in vigore posteriormente al 1° gennaio dell'esercizio interessato, saranno attribuiti alla linea 31 02 04 02 – Stanziamenti dissociati (spese obbligatorie). | Aggiornamento |
B. Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio si adopereranno per fissare di comune accordo, nell'ambito della procedura di concertazione di cui all'allegato III, l'importo da iscrivere nelle linee di bilancio e nella riserva. | |
C. La Commissione si impegna a tenere il Parlamento europeo regolarmente informato sulla preparazione e sull'andamento dei negoziati, comprese le implicazioni di bilancio. Nell'ambito dell'iter legislativo relativo agli accordi in materia di pesca, le istituzioni si impegnano a fare tutto il possibile per un rapido espletamento delle procedure. Se gli stanziamenti relativi agli accordi in materia di pesca, compresa la riserva, risultano insufficienti, la Commissione fornisce all'autorità di bilancio le informazioni utili per uno scambio di opinioni sotto forma di dialogo a tre, eventualmente semplificato, sulle cause di questa situazione e sulle misure che possono essere adottate secondo le procedure stabilite. Se necessario, la Commissione proporrà le misure adeguate. Ogni trimestre, la Commissione presenterà all'autorità di bilancio informazioni dettagliate sull'esecuzione degli accordi in vigore e sulle previsioni finanziarie per il resto dell'anno. |
DICHIARAZIONI
Dichiarazione sull’adeguamento dei Fondi strutturali, dello Sviluppo rurale
e del Fondo europeo per la pesca alla luce delle circostanze della loro esecuzione
Le istituzioni possono decidere, su proposta della Commissione, che in caso di adozione delle nuove norme che disciplinano i Fondi strutturali, lo Sviluppo rurale e il Fondo europeo per la pesca dopo il 1° gennaio 2007, gli stanziamenti non utilizzati nel primo esercizio del quadro finanziario possano essere riportati all’anno successivo.