RISOLUZIONE N. 3/E
RISOLUZIONE N. 3/E
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
Roma, 5 gennaio 2009
OGGETTO: | Consulenza giuridica – Art. 182-ter, secondo comma della legge fallimentare – Termini per la presentazione della proposta di transazione fiscale |
Con nota prot. n. 2008/53360 del 5 settembre 2008, concernente l’interpretazione del secondo comma dell’art. 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (di seguito: L.F.), è stato formulato il seguente
Quesito
Il secondo comma dell’art. 182-ter della L.F., come di recente modificato dall’art. 32, comma 5, lettera b) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, stabilisce che “Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale, copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente concessionario del servizio nazionale della riscossione ed all’ufficio competente sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l’esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo sino alla data di presentazione della domanda, al fine di consentire il consolidamento del debito fiscale”.
Al riguardo, al punto 5.1 della circolare n. 40/E del 18 aprile 2008 (rubricato “Presentazione della proposta di transazione”) si è chiarito che “Il debitore, pertanto, contestualmente al deposito presso il Tribunale, dovrà presentare copia della domanda di transazione all’Ufficio competente sulla base dell’ultimo domicilio fiscale, nonché al competente agente della riscossione”.
Al medesimo punto 5.1 della circolare n. 40/E del 2008, si è altresì ritenuto che “La presentazione di copia della domanda debitamente documentata, sia al competente agente della riscossione sia al competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate, costituisce pertanto un onere il cui assolvimento rileva come requisito di ammissibilità della transazione fiscale.”.
Soluzione interpretativa prospettata dall’istante
Ciò premesso, l’istante, in ordine al concetto di “contestualità” della presentazione della predetta proposta di transazione, ha, fra l’altro, ritenuto possibile interpretare la disposizione in esame nel senso che essa stabilisce l’obbligo di effettuare entro la medesima data sia il deposito della domanda di transazione presso il Tribunale competente, sia la presentazione della stessa domanda presso l’Ufficio dell’Agenzia delle entrate e presso l’Agente della riscossione; in tale ipotesi, il mancato rispetto del termine comporterebbe l’inammissibilità della proposta.
A parere dell’istante, la ratio sottesa all’istituto giuridico in esame induce a ritenere ammissibile la presentazione della proposta di transazione fiscale in tempi diversi, purché ragionevolmente circoscritti, presso le tre strutture indicate dall’art. 182-ter della L.F., vale a dire presso il Tribunale, l’Ufficio dell’Agenzia delle entrate e l’Agente della riscossione.
L’inammissibilità della proposta conseguirebbe, quindi, solo nell’ipotesi in cui la domanda non fosse stata adeguatamente presentata a tutte e tre le strutture sopra richiamate.
La relativa eccezione andrebbe pertanto sollevata, sia dall’Ufficio dell’Agenzia che dall’Agente della riscossione, all’atto del rilascio dell’attestazione certificante il debito tributario, ai sensi del medesimo secondo comma dell’art. 182-ter, sia in sede di adunanza dei creditori (di cui all’art. 174
della L.F.), sia in sede di opposizione all’omologazione del concordato preventivo.
Parere della Direzione
Il richiamato art. 182-ter della L.F. disciplina, al primo periodo del secondo comma, le modalità di presentazione della proposta di transazione fiscale da parte del debitore sia al competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate, sia al competente Agente della riscossione.
Al riguardo, al punto 5.1 della circolare n. 40/E del 2008 si è osservato che, “Considerato che la transazione fiscale può essere proposta con il piano di cui all’articolo 160 della L.F., la domanda dovrà essere corredata della relativa documentazione, inclusa quella prevista dall’articolo 161 della L.F., nonché da copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l’esito dei controlli automatici e delle dichiarazioni integrative relative al periodo sino alla data di presentazione della domanda stessa.
“La presentazione di copia della domanda debitamente documentata, sia al competente agente della riscossione sia al competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate, costituisce pertanto un onere il cui assolvimento rileva come requisito di ammissibilità della transazione fiscale.”.
Come chiarito al successivo punto 5.5 della circolare n. 40/E del 2008, “Per quanto concerne i tributi non iscritti a ruolo, ovvero iscritti in ruoli non ancora consegnati all’agente della riscossione alla data di presentazione della domanda di transazione, il terzo comma dell’articolo 182-ter stabilisce che l’adesione o il diniego è approvato con atto del Direttore dell’Ufficio, su conforme parere della competente Direzione regionale. In ipotesi di tributi iscritti a ruolo e già consegnati all’agente della riscossione, l’adesione o il diniego alla proposta transattiva sono espressi dall’agente della riscossione
mediante voto in sede di adunanza dei creditori, su indicazione del Direttore dell’Ufficio, previo conforme parere della competente Direzione regionale.”.
In altri termini, la presentazione della proposta di transazione fiscale, con la relativa documentazione, ha lo scopo di consentire all’Ufficio dell’Agenzia - per i tributi non iscritti a ruolo ovvero iscritti in ruoli non ancora consegnati all’Agente della riscossione alla data di presentazione della domanda - e all’Agente della riscossione – per i tributi iscritti in ruoli già consegnati allo stesso alla data di presentazione della domanda – di esprimere, secondo le modalità indicate dai commi terzo e quarto del predetto art. 182-ter, l’adesione o il diniego alla proposta di transazione fiscale.
A tal fine, nella circolare n. 40/E del 2008 si è precisato che “La presentazione di copia della domanda debitamente documentata … costituisce pertanto un onere il cui assolvimento rileva come requisito di ammissibilità della transazione fiscale”.
Tanto premesso, si ritiene che la locuzione “contestualmente al deposito presso il tribunale”, contenuta nel secondo comma dell’art. 182-ter della L.F., non implica necessariamente che la domanda di transazione debba essere presentata all’Ufficio e all’Agente della riscossione nello stesso giorno in cui viene depositata presso il Tribunale la domanda di ammissione al concordato preventivo.
Al riguardo va tuttavia considerato che, ai sensi del secondo e terzo periodo del secondo comma dell’art. 182-ter della L.F., “Il concessionario, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l’entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L’ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni ed alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente ad una certificazione attestante l’entità del debito derivante da atti di accertamento ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché da ruoli vistati, ma non ancora consegnati al concessionario”.
Al punto 5.2 della citata circolare n. 40/E del 2008 si è chiarito che “Entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda di transazione, l’Ufficio, previa verifica del rispetto dei requisiti posti dalla legge per l’ammissibilità della proposta di transazione, dovrà provvedere, qualora ne ricorrano i presupposti, ai necessari adempimenti connessi con l’attività di controllo”, precisando che “il secondo comma dell’articolo 182-ter non dispone… la perentorietà del termine di trenta giorni ivi previsto.”.
Va quindi tenuto conto che questo termine di trenta giorni comunque decorre dalla data in cui l’Ufficio e l’Agente della riscossione ricevono la domanda, con la conseguenza che è interesse dell’istante assicurare la contestualità prevista dal legislatore.
Per quanto concerne, infine, eventuali profili di inammissibilità dovuti alla mancata presentazione della proposta a tutte e tre le strutture indicate dall’art. 182-ter della L.F. (Ufficio dell’Agenzia, Agente della riscossione e Tribunale), si osserva quanto segue.
Al punto 4 della citata circolare n. 40/E del 2008 si è chiarito che “per effetto del richiamato principio di indisponibilità del credito tributario, non è possibile pervenire ad una soddisfazione parziale dello stesso al di fuori della specifica disciplina di cui all’articolo 182-ter. Ciò comporta che la falcidia o la dilazione del credito tributario è ammissibile soltanto qualora il debitore si attenga puntualmente alle disposizioni disciplinanti la transazione fiscale di cui all’articolo 182-ter, mentre va esclusa nel caso in cui, con il piano richiesto dall’articolo 160 della L.F. ai fini del concordato preventivo, ovvero nell’ambito delle trattative che precedono la stipula dell’accordo di ristrutturazione di cui all’articolo 182-bis della L.F., la proposta di transazione fiscale non sia formulata in conformità alle disposizioni predette”.
Pertanto, il mancato rispetto delle disposizioni disciplinanti la transazione fiscale, incluse le procedure individuate al secondo comma dell’art. 182-ter della
L.F., si ritiene che comporti l’inammissibilità della falcidia o della proposta di dilazione di pagamento del debito tributario.
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Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.