ACCORDO
ACCORDO
tra la Comunità europea e il Principato d’Andorra che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi
LA COMUNITÀ EUROPEA
e
IL PRINCIPATO D’ANDORRA
in seguito designati come «parte contraente» o «parti contraenti»,
al fine di prevedere misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, in seguito denominata «la direttiva», in un quadro di cooperazione che tiene conto dell'interesse legittimo di ciascuna parte contraente e in un contesto in cui altri paesi terzi che si trovano in una situazione analoga a quella del Principato d’Andorra applicheranno anch'essi misure equivalenti a quelle della direttiva,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Oggetto
1. Nel quadro della cooperazione tra la Comunità europea ed il Principato d’Andorra, i redditi da risparmio, sotto forma di pagamenti di interessi effettuati nel Principato d’Andorra a fa- vore di beneficiari effettivi, che siano persone fisiche di cui si accerti la residenza in uno Stato membro della Comunità euro- pea secondo le procedure di cui all'articolo 3, sono sottoposti a una ritenuta alla fonte, prelevata dagli agenti pagatori stabiliti sul territorio del Principato d’Andorra secondo le modalità pre- viste dall'articolo 7.
Tale ritenuta alla fonte è prelevata fatte salve le misure di di- vulgazione volontaria, ai sensi delle disposizioni enunciate dal- l'articolo 9. Il gettito corrispondente agli importi prelevati alla fonte ai sensi degli articoli 7 e 9 è ripartito tra gli Stati membri della Comunità europea e il Principato d’Andorra in base alle regole fissate dall'articolo 8.
Per assicurare che il presente accordo equivalga alla direttiva, queste misure sono integrate dall'introduzione di regole per lo scambio di informazioni su richiesta precisate dall'articolo 12 e dalle procedure di consultazione e riesame descritte nell'articolo 13.
2. Le parti contraenti adottano le misure necessarie ad assi- curare l'applicazione del presente accordo. Più in particolare il Principato d’Andorra adotta le misure necessarie per assicurare che gli agenti pagatori stabiliti sul suo territorio eseguano i compiti necessari per l'attuazione del presente accordo, a pre- scindere dal luogo di stabilimento del debitore del credito su cui maturano gli interessi, e formula espressamente le disposizioni relative alle procedure e alle sanzioni.
Articolo 2
Definizione del beneficiario effettivo
1. Ai fini del presente accordo, per «beneficiario effettivo» si intende qualsiasi persona fisica che percepisce un pagamento di interessi o qualsiasi persona fisica a favore della quale è attri- buito un pagamento di interessi, a meno che essa dimostri di non aver percepito, o di non aver ricevuto in attribuzione, tale pagamento a proprio vantaggio, ossia quando dimostri:
a) di agire come agente pagatore ai sensi dell'articolo 4; oppure
b) di agire per conto di una persona giuridica, di un'entità i cui profitti sono soggetti ad imposta in base ai regimi legali generali di tassazione delle imprese, di un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari stabilito in uno Stato membro della Comunità europea o nel Principato d’Andorra; oppure
c) di agire per conto di un'altra persona fisica che è il benefi- ciario effettivo, comunicando all'agente pagatore l'identità di tale beneficiario effettivo a norma dell'articolo 3, paragrafo 1.
2. Quando un agente pagatore dispone di informazioni se- condo le quali la persona fisica che percepisce un pagamento di interessi o a favore della quale è attribuito un pagamento di interessi, potrebbe non essere il beneficiario effettivo, esso si adopera in modo adeguato per determinare l'identità del bene- ficiario effettivo, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1. Se non è in grado di identificare il beneficiario effettivo, considera la per- sona fisica di cui sopra come beneficiario effettivo.
Articolo 3
Identità e residenza dei beneficiari effettivi
1. L'agente pagatore accerta l'identità del beneficiario effet- tivo, composta dal suo cognome, nome e indirizzo, in base alle disposizioni antiriciclaggio vigenti nel Principato d’Andorra.
2. L'agente pagatore determina la residenza del beneficiario effettivo in funzione di norme che variano secondo l'inizio delle relazioni contrattuali tra l'agente pagatore e il beneficiario degli interessi. Fatto salvo quanto segue, la residenza si considera stabilita nel paese in cui si trova l'indirizzo permanente del beneficiario effettivo:
a) per le relazioni contrattuali avviate prima del 1o gennaio 2004, l'agente pagatore determina la residenza del beneficia- rio effettivo in base alle disposizioni antiriciclaggio vigenti nel Principato d’Andorra;
b) per le relazioni contrattuali avviate, o per le transazioni effettuate in mancanza di relazioni contrattuali, a decorrere dal 1o gennaio 2004, l'agente pagatore determina la resi- denza del beneficiario effettivo sulla base dell'indirizzo che figura sui documenti di identità ufficiali o, se necessario, sulla base di qualsiasi altro documento probante presentato dal beneficiario effettivo, secondo la seguente procedura: per le persone fisiche che presentano un documento di identità ufficiale rilasciato da uno Stato membro della Comunità europea ma che si dichiarano residenti in un paese terzo rispetto alla Comunità europea, la residenza è determinata mediante un certificato di residenza o un permesso di resi- denza rilasciato dall'autorità competente del paese terzo in cui la persona fisica afferma di essere residente. Qualora non sia prodotto detto certificato di residenza o permesso di residenza, la residenza si considera stabilita nello Stato mem- bro della Comunità europea che ha rilasciato il documento d'identità ufficiale.
Articolo 4
Definizione dell'agente pagatore
Ai fini del presente accordo, per «agente pagatore» si intende qualsiasi operatore economico stabilito nel Principato d’Andorra che effettua o attribuisce un pagamento di interessi direttamente a favore del beneficiario effettivo, sia detto operatore il debitore del credito che produce gli interessi o l'operatore incaricato dal debitore o dal beneficiario effettivo di pagare o di attribuire il pagamento degli interessi.
Articolo 5
Definizione dell'autorità competente
1. Ai fini del presente accordo, per «autorità competenti» delle parti contraenti si intendono quelle il cui elenco figura nell'allegato I.
2. Per i paesi terzi, l'autorità competente è quella definita ai fini delle convenzioni fiscali bilaterali o multilaterali o, in as- senza di questa, qualsiasi altra autorità che sia competente a rilasciare certificati attestanti la residenza a fini fiscali.
Articolo 6
Definizione di pagamento di interessi
1. Ai fini del presente accordo si intendono per «pagamento di interessi»:
a) gli interessi pagati, o accreditati su un conto, relativi a crediti di qualsivoglia natura, assistiti o meno da garanzie ipotecarie e corredati o meno di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, in particolare i redditi dei titoli del debito pubblico e i redditi prodotti dalle obbligazioni, compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni; le penalità di mora non costituiscono pagamenti di interessi;
b) gli interessi maturati o capitalizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto dei crediti di cui alla lettera a);
c) i redditi derivanti da pagamenti di interessi, direttamente o tramite un'entità di cui all'articolo 4, paragrafo 2 della diret- tiva, distribuiti da:
i) organismi di investimento collettivo stabiliti in uno Stato membro della Comunità europea o nel Principato d’An- dorra,
ii) entità che beneficiano dell'opzione di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva e
iii) organismi di investimento collettivo stabiliti al di fuori del territorio di cui all'articolo 17;
d) i redditi realizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto di partecipazioni o quote nei seguenti organismi ed entità, se questi investono direttamente o indirettamente tramite altri organismi di investimento collettivo o entità di cui sopra, oltre il 40 % del loro attivo in crediti di cui alla lettera a):
i) organismi di investimento collettivo stabiliti in uno Stato membro della Comunità europea o nel Principato d’An- dorra,
ii) entità che beneficiano dell'opzione di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva,
iii) organismi di investimento collettivo stabiliti al di fuori del territorio di cui all'articolo 17.
Tuttavia, il Principato d’Andorra è autorizzato a includere i redditi di cui alla lettera d) nella definizione del pagamento di interessi solo nella misura in cui tali redditi corrispondano a redditi che, direttamente o indirettamente, derivino da paga- menti di interessi ai sensi delle lettere a) e b).
2. Per quanto riguarda il paragrafo 1, lettere c) e d), allorché un agente pagatore non dispone di informazioni circa la pro- porzione del reddito derivante da pagamenti di interessi, l'im- porto totale del reddito viene considerato un pagamento di interessi.
3. Per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera d), allorché un agente pagatore non dispone di alcun elemento circa la percen- tuale dell'attivo investita in crediti, ovvero in partecipazioni o quote contemplate in detto paragrafo, tale percentuale si consi- dera superiore al 40 %. Qualora esso non sia in grado di deter- minare l'importo del reddito realizzato dal beneficiario effettivo, il reddito si considera equivalente al ricavato della cessione, del rimborso o del riscatto delle partecipazioni o quote.
4. Per quanto riguarda il paragrafo 1, lettere b) e d), il Prin- cipato d’Andorra può chiedere agli agenti pagatori stabiliti sul suo territorio di annualizzare gli interessi per un periodo che non può essere superiore a un anno e di considerare gli interessi annualizzati come un pagamento di interessi anche se durante tale periodo non hanno luogo cessioni, riscatti o rimborsi.
5. Il reddito derivante da organismi o entità che hanno inve- stito non più del 15 % del loro attivo patrimoniale in crediti, ai sensi del paragrafo 1, lettera a), non è considerato un paga- mento di interessi ai fini del paragrafo 1, lettere c) e d).
6. Dal 1o gennaio 2011 la percentuale di cui al paragrafo 1, lettera d) e al paragrafo 3 sarà pari al 25 %.
7. Le percentuali di cui al paragrafo 1, lettera d) e al para- grafo 5 sono determinate con riguardo alla politica in materia di investimento esposta nel regolamento o nei documenti costitu- tivi degli organismi o delle entità interessati e, in assenza di tale riferimento, in funzione dell'effettiva composizione dell'attivo patrimoniale di tali organismi o entità.
Articolo 7
Ritenuta alla fonte
1. Allorché il beneficiario effettivo degli interessi è residente in uno Stato membro della Comunità europea, il Principato d’Andorra preleva una ritenuta alla fonte ad un'aliquota del
15 % nei primi tre anni di applicazione del presente accordo, del 20 % per i tre anni seguenti e del 35 % successivamente.
2. L'agente pagatore applica la ritenuta alla fonte secondo le modalità seguenti:
a) nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a): sull'importo degli interessi pagati o accreditati;
b) nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) o d): sull'importo degli interessi o dei redditi contemplati alle lettere in questione o tramite un prelievo di effetto equivalente a carico del beneficiario sul- l'intero importo dei proventi della cessione, del riscatto o del rimborso;
c) nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c): sull'importo dei redditi contemplati alla lettera in questione;
d) qualora il Principato d’Andorra eserciti l'opzione di cui al- l'articolo 6, paragrafo 4: sull'importo degli interessi annua- lizzati.
3. Ai fini del paragrafo 2, lettere a) e b), la ritenuta alla fonte è prelevata proporzionalmente al periodo di detenzione del credito da parte del beneficiario effettivo. Quando, in base alle informazioni in suo possesso, l'agente pagatore non è in grado di determinare il periodo di detenzione del credito, egli consi- dera che il beneficiario effettivo sia stato detentore del credito per tutta la sua durata a meno che lo stesso beneficiario effet- tivo fornisca prove della data di acquisizione.
4. Imposte e ritenute, prelevate su un pagamento di interessi, diverse dalla ritenuta prevista dal presente accordo, vengono scontate dalla ritenuta alla fonte calcolata sullo stesso paga- mento di interessi ai sensi dei paragrafi da 1 a 3.
5. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 10, l'applicazione della ritenuta alla fonte da parte di un agente pagatore stabilito nel Principato d’Andorra non impedisce allo Stato membro della Comunità europea di residenza fiscale del beneficiario effettivo di tassare i redditi secondo la sua legislazione nazionale.
Qualora un contribuente dichiari redditi derivanti da interessi versati da un agente pagatore stabilito nel Principato d’Andorra alle autorità fiscali dello Stato membro della Comunità europea in cui risiede, tali redditi da interessi vi sono soggetti alla stessa aliquota d'imposta applicata agli interessi percepiti all'interno di tale Stato membro.
Articolo 8
Ripartizione del gettito fiscale
1. Il Principato d’Andorra trattiene il 25 % del gettito della ritenuta alla fonte di cui all'articolo 7 e ne trasferisce il 75 % allo Stato membro della Comunità europea in cui risiede il benefi- ciario effettivo.
2. Tali trasferimenti hanno luogo, per ogni anno solare, in un'unica operazione per ciascuno Stato membro, non oltre sei mesi dalla fine dell'anno solare in cui sono stati effettuati i prelievi.
Il Principato d’Andorra adotta le misure necessarie per garantire il corretto funzionamento del sistema di ripartizione del gettito fiscale.
Articolo 9
Divulgazione volontaria
1. Il Principato d’Andorra stabilisce una procedura che con- senta ai beneficiari effettivi di evitare la ritenuta alla fonte di cui all'articolo 7, qualora il beneficiario effettivo presenti al suo agente pagatore un certificato rilasciato a suo nome dall'autorità competente del suo Stato membro di residenza a norma del paragrafo 2 del presente articolo.
2. Su richiesta del beneficiario effettivo, l'autorità competente del suo Stato membro di residenza rilascia un certificato indi- cante:
a) cognome, nome, indirizzo e codice fiscale o, in mancanza di tale codice, data e luogo di nascita del beneficiario effettivo;
b) nome o denominazione e indirizzo dell'agente pagatore;
c) numero di conto del beneficiario effettivo o, in assenza di tale riferimento, identificazione del titolo di credito.
Tale certificato è valido per un periodo non superiore a tre anni. Esso viene rilasciato a ogni beneficiario effettivo che ne faccia richiesta, entro due mesi dalla presentazione della richiesta.
Articolo 10
Eliminazione delle doppie imposizioni
1. Lo Stato membro della Comunità europea di residenza fiscale del beneficiario effettivo assicura, a norma dei paragrafi
2 e 3 del presente articolo, l'eliminazione di tutte le doppie imposizioni che potrebbero derivare dall'applicazione della rite- nuta alla fonte di cui all'articolo 7.
2. Se gli interessi percepiti da un beneficiario effettivo sono stati assoggettati alla ritenuta alla fonte di cui all'articolo 7 nel Principato d’Andorra, lo Stato membro della Comunità europea di residenza fiscale del beneficiario effettivo accorda a quest'ul- timo, nei modi previsti dalla legislazione nazionale, un credito d'imposta pari all'importo della ritenuta effettuata. Se detto im- porto supera l'imposta dovuta ai sensi della legislazione nazio- nale sul totale degli interessi assoggettati a detta ritenuta alla fonte, lo Stato membro di residenza fiscale rimborsa al benefi- ciario effettivo l'importo di ritenuta eccedente l'imposta dovuta.
3. Se, oltre alla ritenuta alla fonte di cui all'articolo 7, gli interessi percepiti da un beneficiario effettivo sono stati assog- gettati a qualsiasi altro tipo di ritenuta alla fonte e lo Stato membro della Comunità europea di residenza fiscale accorda un credito d'imposta per tale ritenuta alla fonte secondo la propria legislazione nazionale o ai sensi di convenzioni relative alla doppia imposizione, quest'altra ritenuta alla fonte viene imputata prima che venga applicata la procedura di cui al para- grafo 2.
4. Lo Stato membro della Comunità europea di residenza fiscale del beneficiario effettivo può sostituire il meccanismo del credito d'imposta di cui ai paragrafi 2 e 3 con un rimborso della ritenuta alla fonte di cui all'articolo 7.
Articolo 11
Titoli di credito negoziabili
1. A decorrere dalla data di applicazione del presente ac- cordo e finché il Principato d’Andorra e almeno uno Stato membro della Comunità europea applicheranno, rispettiva- mente, la ritenuta alla fonte di cui all'articolo 7 e una ritenuta analoga — ma comunque non oltre il 31 dicembre 2010 —, le obbligazioni nazionali e internazionali e gli altri titoli di credito negoziabili che siano stati emessi per la prima volta anterior- mente al 1o marzo 2001 o il cui prospetto originario delle condizioni di emissione sia stato approvato prima di tale data dalle autorità competenti ai sensi della direttiva 80/390/CEE del Consiglio, dalle competenti autorità del Principato d’Andorra, o di paesi terzi, non sono considerati crediti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), se l'emissione relativa a tali titoli di credito negoziabili non viene più riaperta a partire dal 1o marzo 2002.
2. Tuttavia, finché almeno uno Stato membro della Comu- nità europea continui anch'esso ad applicare disposizioni analo- ghe, le disposizioni del presente articolo continueranno ad ap- plicarsi anche dopo il 31 dicembre 2010 relativamente ai titoli di credito negoziabili:
— che contengono clausole di lordizzazione («gross-up») e rim- borso anticipato, e
— per i quali l'agente pagatore di cui all'articolo 4 è stabilito nel Principato d’Andorra, e
— per i quali l'agente pagatore versa direttamente gli interessi o attribuisce il pagamento di interessi a immediato beneficio di un beneficiario effettivo residente in uno Stato membro della Comunità europea.
Se e quando tutti gli Stati membri della Comunità europea cessano di applicare disposizioni analoghe, le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi soltanto ai titoli di credito negoziabili:
— che contengono clausole di lordizzazione («gross-up») e rim- borso anticipato, e
— per i quali un agente pagatore designato dall'emittente è stabilito nel Principato d’Andorra, e
— per i quali detto agente pagatore paga direttamente gli inte- ressi a, o attribuisce il pagamento di interessi a immediato beneficio di, un beneficiario effettivo residente in uno Stato membro della Comunità europea.
Se una riapertura di emissione di un titolo negoziabile di cui sopra, emesso da un governo o da un ente collegato che agisce in qualità di autorità pubblica o il cui ruolo è riconosciuto da un trattato internazionale, viene effettuata a decorrere dal 1o marzo 2002, l'intera emissione di tale titolo, costituita dall'e- missione originaria e da ogni emissione ulteriore, si considera un credito ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a).
Se una riapertura di emissione di uno dei titoli di credito ne- goziabili di cui sopra, emesso da qualsiasi altro emittente non contemplato dal comma che precede, viene effettuata a decor- rere dal 1o marzo 2002, solo i titoli emessi in occasione di tale riapertura si considerano un credito ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a).
3. Il presente articolo non osta affatto a che gli Stati membri della Comunità europea e il Principato d’Andorra applichino imposte sui redditi prodotti dai titoli di cui al paragrafo 1 ai sensi della loro legislazione nazionale.
Articolo 12
Scambio di informazioni su richiesta
1. Le autorità competenti del Principato d’Andorra e degli Stati membri della Comunità europea si scambiano informa- zioni relative a redditi contemplati dal presente accordo nel caso di comportamenti che configurano un delitto di frode fiscale con riguardo alla legislazione dello Stato interpellato, o di violazioni analoghe. Per «violazioni analoghe» si intendono unicamente le violazioni che presentano lo stesso livello di gravità dei comportamenti che configurano il delitto di frode fiscale quale definito dalla legislazione dello Stato interpellato.
Fino all'introduzione nella legislazione nazionale della nozione di delitto di frode fiscale, il Principato d’Andorra, quando è
Stato interpellato, si impegna a equiparare al delitto di frode fiscale, per le finalità del primo comma, qualsivoglia comporta- mento ingannevole che leda gli interessi patrimoniali del fisco dello Stato richiedente e configuri, in forza delle leggi del Prin- cipato d’Andorra, un delitto di frode.
Nel rispondere a una richiesta debitamente motivata, lo Stato interpellato fornisce le informazioni relative alle materie men- zionate in precedenza nel presente articolo che sono oggetto o sono suscettibili di essere oggetto di indagini, in sede penale o non penale, nello Stato richiedente.
2. Per determinare se si possono fornire informazioni in risposta a una richiesta, lo Stato interpellato applica i termini di prescrizione previsti dalla legislazione dello Stato richiedente in luogo di quelli applicabili in virtù della legge dello Stato interpellato.
3. Lo Stato interpellato fornisce le informazioni richieste qualora lo Stato richiedente abbia un ragionevole sospetto che il comportamento in questione costituisca un delitto di frode fiscale o una violazione analoga. Allorché il Principato d’An- dorra è lo Stato interpellato, la ricevibilità della richiesta dev'es- sere stabilita entro due mesi dall'autorità giudiziaria del Princi- pato stesso in funzione della fondatezza delle ragioni su cui si basa la richiesta rispetto alle condizioni fissate dal presente articolo.
4. Per lo Stato richiedente i ragionevoli motivi di sospettare siffatta violazione possono fondarsi su:
a) documenti, autenticati o meno, compresi, fra gli altri, docu- menti aziendali, libri contabili o documentazione bancaria;
b) testimonianze del contribuente;
c) informazioni ottenute da persone sentite a titolo informa- tivo, o da terzi, che risultino suffragate da fonti e/o elementi indipendenti o che appaiono comunque attendibili; oppure
d) prove indiziarie circostanziate.
5. Qualsivoglia informazione scambiata in tal modo dev'es- sere considerata riservata e può essere rivelata solo ai soggetti o alle autorità competenti della parte contraente, cui spetta venire a conoscenza dell'imposizione dei pagamenti di interessi citati all'articolo 1 vuoi a titolo della ritenuta alla fonte e dei relativi gettiti, di cui rispettivamente agli articoli 7 ed 8, vuoi a titolo della divulgazione volontaria, di cui all'articolo 9. Tali soggetti e autorità potranno riferire le informazioni così ricevute in sede di pubblica udienza o in giudizi vertenti su tale imposizione.
Le informazioni non possono essere comunicate a nessun altro soggetto o autorità, salvo previo accordo scritto dell'autorità competente della parte che ha comunicato le informazioni.
6. Il Principato d'Andorra accetterà l'avvio di negoziati bila- terali con ciascuno degli Stati membri che lo auspichino, in vista della definizione delle singole fattispecie che ricadono nella ca- tegoria delle «violazioni analoghe» secondo le procedure in vi- gore in tale Stato.
Articolo 13
Consultazione e riesame
1. Le parti contraenti si consultano, almeno ogni tre anni o su richiesta di una di esse, allo scopo di esaminare e, qualora lo ritengano necessario, di migliorare il funzionamento tecnico del presente accordo nonché di valutare gli sviluppi internazionali. Le consultazioni si svolgono entro un mese dalla richiesta o, in caso di urgenza, il prima possibile.
Alla luce di tale valutazione, le parti contraenti possono con- sultarsi al fine di valutare se siano necessarie modifiche dell'ac- cordo, tenuto conto degli sviluppi internazionali.
2. Non appena maturata un'esperienza sufficiente nella piena applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1 dell'accordo, le parti contraenti si consultano al fine di valutare se siano necessarie modifiche del presente accordo tenuto conto degli sviluppi in- ternazionali.
3. Ai fini delle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, le parti contraenti si informano sugli eventuali sviluppi che possono incidere sul corretto funzionamento del presente accordo, com- presi anche eventuali accordi sulla stessa materia tra una delle parti contraenti e uno Stato terzo.
4. In caso di disaccordo tra le autorità competenti del Prin- cipato d’Andorra e una o più tra le altre autorità competenti degli Stati membri della Comunità europea, a norma dell'arti- colo 5 del presente accordo, relativamente all'interpretazione o all'applicazione dello stesso, tali autorità si adoperano perché il caso possa trovare una composizione amichevole. Esse comu- nicano immediatamente alla Commissione delle Comunità eu- ropee e alle autorità competenti degli altri Stati membri della Comunità europea i risultati di tale consultazione. Per quanto riguarda le questioni interpretative, la Commissione può parte- cipare alle consultazioni su richiesta di qualsiasi autorità com- petente.
Articolo 14
Applicazione
1. L'applicazione del presente accordo dipende dall'adozione e dall'attuazione, da parte dei territori dipendenti o associati degli Stati membri menzionati nella relazione del Consiglio (ECOFIN) al Consiglio europeo di Santa Xxxxx da Feira del 19
e 20 giugno 2000, nonché rispettivamente da parte degli Stati Uniti d'America, di Monaco, del Liechtenstein, della Svizzera e di San Marino, di misure identiche o equivalenti a quelle conte- nute nella direttiva o nel presente accordo, e che prevedono le stesse date di attuazione.
2. Le parti contraenti decidono di comune accordo, almeno sei mesi prima della data di cui al paragrafo 6, se risulta soddi- sfatta la condizione stabilita al paragrafo 1 riguardo alle date di entrata in vigore delle misure pertinenti nei paesi terzi e nei territori dipendenti o associati interessati. Qualora le parti con- traenti non decidano che tale condizione risulta soddisfatta, esse fissano di comune accordo una nuova data ai fini del paragrafo 6.
3. Fatti salvi i propri accordi istituzionali, il Principato d’An- dorra applica il presente accordo a decorrere dalla data prevista al paragrafo 6 e lo notifica alla Comunità europea.
4. L'applicazione del presente accordo o di talune parti dello stesso può essere sospesa da una parte contraente con effetto immediato mediante una notifica inviata all'altra parte con- traente nel caso in cui la direttiva o una parte di questa cessi di essere applicabile, temporaneamente o definitivamente, in conformità al diritto della Comunità europea, ovvero nel caso in cui uno Stato membro della Comunità europea sospenda l'applicazione delle sue misure di attuazione.
5. Ciascuna parte contraente può inoltre sospendere l'appli- cazione del presente accordo tramite notifica all'altra parte con- traente nel caso in cui uno dei cinque paesi terzi succitati (Stati Uniti d'America, Monaco, Liechtenstein, Svizzera e San Marino) ovvero uno dei territori dipendenti o associati degli Stati mem- bri della Comunità europea di cui al paragrafo 1 cessi successi- vamente di applicare misure identiche o equivalenti a quelle della direttiva. La sospensione dell'applicazione ha effetto de- corsi almeno due mesi dalla data della notifica. L'applicazione dell'accordo riprende quando le misure tornano a loro volta in applicazione.
6. Le parti contraenti adottano le disposizioni legislative, re- golamentari e amministrative necessarie per conformarsi al pre- sente accordo entro il 1o luglio 2005.
Articolo 15
Firma, entrata in vigore e denuncia
1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure interne. Le parti con- traenti si notificano l'avvenuto completamento di tali procedure. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica.
2. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente ac- cordo mediante notifica all'altra parte contraente. In tal caso, l'accordo cessa di essere applicabile dodici mesi dopo detta notifica.
Articolo 16
Richieste e bilancio finale
1. La denuncia o la sospensione, totale o parziale, del pre- sente accordo lasciano impregiudicate le richieste presentate dalle persone fisiche.
2. In tali eventualità, il Principato d’Andorra redige un bilan- cio finale prima della fine del periodo di applicazione del pre- sente accordo ed effettua un pagamento a saldo agli Stati mem- bri della Comunità europea.
Articolo 17
Sfera di applicazione territoriale
L'accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, nei modi previsti dal trattato stesso e, dall'altro, al territorio del Principato d’Andorra.
Articolo 18
Allegati
1. I due allegati formano parte integrante dell'accordo.
2. L'elenco delle autorità competenti di cui all'allegato I può essere modificato con semplice notifica all'altra parte contraente da parte del Principato d’Andorra per quanto riguarda l'autorità di cui alla lettera a) di tale allegato e da parte della Comunità europea per quanto riguarda le altre autorità.
L'elenco degli enti assimilati di cui all'allegato II può essere modificato di comune accordo.
Articolo 19
Lingue
1. Il presente accordo è redatto in duplice esemplare, nelle lingue catalana, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, cia- scun testo facente ugualmente fede.
2. La versione in lingua maltese è autenticata dalle parti contraenti mediante scambio di lettere. Essa fa ugualmente fede allo stesso titolo delle lingue di cui al paragrafo 1.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.
Hecho en Bruselas, el quince de noviembre del dos mil cuatro. V Bruselu dne patnáctého listopadu dva tisíce čtyři.
Udfærdiget i Bruxelles den femtende november to tusind og fire. Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten November zweitausendundvier.
Kahe tuhande neljanda aasta novembrikuu viieteistkümnendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα πέντε Νοεμβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.
Done at Brussels on the fifteenth day of November in the year two thousand and four. Fait à Bruxelles, le quinze novembre deux mille quatre.
Fatto a Bruxelles, addì quindici novembre duemilaquattro. Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada piecpadsmitajā novembrī.
Pasirašyta du tūkstančiai ketvirtų metų lapkričio penkioliktą dieną Briuselyje. Xxxx Xxxxxxxxxxx, a kétezer-negyedik év november havának tizenötödik napján. Magħmul fi Brussel fil-ħmistax il-jum ta' Novembru tas-sena elfejn u erbgħa. Gedaan te Brussel, de vijftiende november tweeduizendvier.
Sporządzono w Brukseli w dniu piętnastego października roku dwutysięcznego czwartego. Feito em Bruxelas, em quinze de Novembro de dois mil e quatro.
V Bruseli pätnásteho novembra dvetisícštyri.
V Bruslju, petnajstega novembra leta dva tisoč štiri.
Tehty Brysselissä viidentenätoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattaneljä. Som skedde i Bryssel den femtonde november tjugohundrafyra.
Fet a Brussel les el dia quinze de novembre de l'any dos mil quatre.
Por la Comunidad Europea Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab Für die Europäische Gemeinschaft Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā Europos bendrijos vardu
az Európai Közösség részéről Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap W imieniu Wspólnoty Europejskiej Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo za Evropsko skupnost Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar Per la Comunitat Europea
Pel Principat d’Andorra
ALLEGATO I
ELENCO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI DELLE PARTI CONTRAENTI
Ai fini del presente accordo, per «autorità competenti» si intendono:
a) per il Principato d’Andorra: El o la Ministre encarregat de les Finances o un rappresentante autorizzato; tuttavia, per l'applicazione dell'articolo 3, l'autorità competente è la Ministre d'Interior o un rappresentante autorizzato;
b) per il Regno del Belgio: De Minister van Financiën/Le Ministre des Finances o un rappresentante autorizzato;
c) per la Repubblica ceca: Ministr financí o un rappresentante autorizzato;
d) per il Regno di Danimarca: Skatteministeren o un rappresentante autorizzato;
e) per la Repubblica federale di Germania: Der Bundesminister der Finanzen o un rappresentante autorizzato;
f) per la Repubblica di Estonia: Rahandusminister o un rappresentante autorizzato;
g) per la Repubblica ellenica: Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών o un rappresentante autorizzato;
h) per il Regno di Spagna: El Ministro de Economía y Hacienda o un rappresentante autorizzato;
i) per la Repubblica francese: Le Ministre chargé du budget o un rappresentante autorizzato;
j) per l'Irlanda: The Revenue Commissioners, o un loro rappresentante autorizzato;
k) per la Repubblica italiana: Il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali o un rappresentante autorizzato;
l) per la Repubblica di Cipro: Υπουργός Οικονομικών o un rappresentante autorizzato;
m) per la Repubblica di Lettonia: Finanšu ministrs o un rappresentante autorizzato;
n) per la Repubblica di Lituania: Finansų ministras o un rappresentante autorizzato;
o) per il Granducato di Lussemburgo: Le Ministre des Finances o un rappresentante autorizzato; tuttavia, per l'applica- zione dell'articolo 12, l'autorità competente è Le Procureur Général d'Etat luxembourgeois;
p) per la Repubblica di Ungheria: A pénzügyminiszter o un rappresentante autorizzato;
q) per la Repubblica di Malta: Il-Ministru responsabbli għall-Finanzi o un rappresentante autorizzato;
r) per il Regno dei Paesi Bassi: De Minister van Financiën o un rappresentante autorizzato;
s) per la Repubblica d'Austria: Der Bundesminister für Finanzen o un rappresentante autorizzato;
t) per la Repubblica di Polonia: Minister Finansów o un rappresentante autorizzato;
u) per la Repubblica portoghese: O Ministro das Finanças o un rappresentante autorizzato;
v) per la Repubblica di Slovenia: Minister za financií o un rappresentante autorizzato;
w) per la Repubblica slovacca: Minister financií o un rappresentante autorizzato;
x) per la Repubblica di Finlandia: Valtiovarainministeriö/Finansministeriet o un rappresentante autorizzato;
y) per il Regno di Svezia: Chefen för Finansdepartementet o un rappresentante autorizzato;
z) per il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e per i territori europei di cui il Regno Unito assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero: i Commissioners of Inland Revenue o i loro rappresentanti autorizzati e le autorità competenti di Gibilterra, che il Regno Unito designerà in conformità agli accordi conclusi con riguardo alle autorità di Gibilterra nel contesto degli strumenti dell'UE e della CE e dei relativi trattati, come notificati agli Stati membri e alle istituzioni dell'Unione europea il 19 aprile 2000, una copia dei quali viene notificata al Principato d’Andorra dal segretario generale del Consiglio dell'Unione europea ai fini dell'applicazione anche al presente accordo.
ALLEGATO II
ELENCO DEGLI ENTI ASSIMILATI
Ai fini dell'articolo 11 del presente accordo, i seguenti enti sono considerati «un ente assimilato che agisce in qualità di autorità pubblica o il cui ruolo è riconosciuto da un trattato internazionale»:
ENTI ALL'INTERNO DELL'UNIONE EUROPEA:
Belgio
— Région flamande (Vlaams Gewest)
— Région wallonne
— Région bruxelloise (Brussels Gewest)
— Communauté française (Comunità francese)
— Vlaamse Gemeenschap (Comunità fiamminga)
— Deutschsprachige Gemeinschaft (Comunità di lingua tedesca) Spagna
— Xunta de Galicia (amministrazione autonoma della Galizia)
— Junta de Andalucía (amministrazione autonoma dell'Andalusia)
— Junta de Extremadura (amministrazione autonoma dell'Estremadura)
— Junta de Castilla-La Mancha (amministrazione autonoma di Xxxxxxxxx-La Mancia)
— Junta de Castilla-León (amministrazione autonoma di Xxxxxxxxx-Xxxx)
— Gobierno Foral de Navarra (amministrazione autonoma della Navarra)
— Govern de les Illes Balears (amministrazione autonoma delle isole Baleari)
— Generalitat de Catalunya (amministrazione autonoma della Catalogna)
— Generalitat de Valencia (amministrazione autonoma di Valencia)
— Diputación General de Xxxxxx (amministrazione autonoma di Aragona)
— Gobierno de las Xxxxx Canarias (amministrazione autonoma delle isole Canarie)
— Gobierno de Murcia (amministrazione autonoma di Murcia)
— Gobierno de Madrid (amministrazione autonoma di Madrid)
— Gobierno de la Comunidad Autónoma del Xxxx Xxxxx/Euzkadi (amministrazione autonoma dei Paesi baschi)
— Diputación Foral de Guipúzcoa (Consiglio provinciale di Guipúzcoa)
— Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia (Consiglio provinciale di Biscaglia)
— Diputación Foral de Alava (Consiglio provinciale di Alava)
— Ayuntamiento de Madrid (Comune di Madrid)
— Ayuntamiento de Barcelona (Comune di Barcellona)
— Cabildo Insular de Gran Canaria (Consiglio dell'isola di Gran Canaria)
— Cabildo Insular de Tenerife (Consiglio dell'isola di Tenerife)
— Instituto de Crédito Oficial (Istituto di Credito ufficiale)
— Instituto Catalán de Finanzas (Istituto finanziario catalano)
— Instituto Valenciano de Finanzas (Istituto finanziario di Valencia)
Grecia
— Оργανισμός Тηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ente ellenico per le telecomunicazioni)
— Оργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ente ferroviario ellenico)
— Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Azienda pubblica per l’energia elettrica) Francia
— La Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES – cassa di ammortamento del debito sociale)
— L'Agence française de développement (AFD – agenzia francese per lo sviluppo)
— Réseau Ferré de France (RFF – rete ferroviaria francese)
— Caisse Nationale des Autoroutes (CNA – cassa nazionale delle autostrade)
— Assistance publique hôpitaux de Paris (APHP – assistenza pubblica ospedali di Parigi)
— Charbonnages de France (CDF – miniere carbonifere francesi)
— Entreprise minière et chimique (EMC - Azienda mineraria e chimica) Italia
— Regioni
— Province
— Comuni
— Cassa Depositi e Prestiti Lettonia
— Pašvaldības (governi locali) Polonia
— gminy (comuni)
— powiaty (distretti)
— województwa (province)
— związki gmin (associazione di comuni)
— związki powiatów (associazione di distretti)
— związki województw (associazione di province)
— miasto stołeczne Warszawa (Varsavia capitale)
— Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agenzia per la ristrutturazione e l'ammodernamento agricoli)
— Agencja Nieruchomości Rolnych (Agenzia delle proprietà agricole) Portogallo
— Região Autónoma da Madeira (regione autonoma di Madera)
— Região Autónoma dos Açores (regione autonoma delle Azzorre)
— Comuni Slovacchia
— mestá a obce (comuni)
— Železnice Slovenskej republiky (Società ferroviaria slovacca)
— Štátny fond cestného hospodárstva (Fondo nazionale per la gestione stradale)
— Slovenské elektrárne (centrali elettriche slovacche)
— Vodohospodárska výstavba (Società per le costruzioni e progettazioni idrauliche)
ENTI INTERNAZIONALI:
— Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo
— Banca europea per gli investimenti
— Banca asiatica di sviluppo
— Banca africana di sviluppo
— Banca mondiale/BIRS/FMI
— Società finanziaria internazionale
— Banca interamericana di sviluppo
— Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa
— Euratom
— Comunità europea
— Società di sviluppo andina
— Eurofima
— Comunità europea del carbone e dell'acciaio
— Banca nordica di investimento
— Banca di sviluppo dei Caraibi
Le disposizioni dell'articolo 11 non pregiudicano alcun obbligo internazionale eventualmente assunto dalle parti con- traenti rispetto ai suddetti enti internazionali.
ENTI DI PAESI TERZI:
Gli enti che soddisfano i seguenti criteri:
1. che l'ente sia considerato pubblico secondo i criteri nazionali;
2. che tale ente pubblico, produttore di beni e servizi non intesi alla vendita, amministri e finanzi un insieme di attività, poste sotto l’effettivo controllo dell’amministrazione pubblica e consistenti principalmente nella fornitura al pubblico di detti beni e servizi;
3. che tale ente pubblico emetta sistematicamente una grande quantità di obbligazioni;
4. che lo Stato interessato sia in grado di assicurare che tale ente pubblico non effettuerà un rimborso anticipato qualora risultino applicabili clausole di lordizzazione («gross-up»).