INDICE DEI CAPITOLI
Regolamento per l’istituzione e la gestione di un Albo dei Fornitori, contenente elenchi ufficiali di venditori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori
Revisioni | Data |
01 | 16/07/2015 |
02 | 24/02/2017 |
03 | 26/06/2019 |
04 | 25/11/2021 |
05 | 08/03/2022 |
INDICE DEI CAPITOLI
1 PREMESSA E DEFINIZIONI 4
2 AMBITO DI APPLICAZIONE 5
3 RATING FORNITORI 8
4 COMPOSIZIONE DELL’ALBO 9
5 PORTALE E-PROCUREMENT 9
6 SERVIZIO ASSISTENZA 10
7 OPERATORI ECONOMICI AMMESSI 10
8 CLASSI DI IMPORTO 12
9 REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI 13
10 CAPACITÀ SPECIALI E SPECIFICHE GENERALI 14
11 CAPACITÀ SPECIALI E SPECIFICHE PUNTUALI 15
12 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 15
13 MODALITÀ DI ISCRIZIONE 16
14 VERIFICA DEI REQUISITI 17
15 DURATA DELL’ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA POSIZIONE 17
16 SOSPENSIONE O CANCELLAZIONE 18
17 RESPONSABILITÀ 21
18 GIURISDIZIONE 21
19 REGOLAMENTI ADOTTATI DAI SINGOLI E.A. 21
20 ALLEGATI 21
1. PREMESSA E DEFINIZIONI
1.1. Con il presente regolamento VIVERACQUA s.c. a r.l. e le società consorziate aderenti hanno inteso istituire e gestire un elenco di operatori economici (di seguito anche Albo Fornitori) ai sensi dell’art. 36, comma 8, e 134 del d. Lgs. n. 50 del 2016 (di seguito anche “Codice dei Contratti”), in cui sono raggruppati gli Operatori Economici qualificati per le categorie merceologiche di cui lo stesso Xxxx è costituito, da invitare alle procedure per la fornitura di beni e l’esecuzione di servizi e lavori, ovvero come strumento di ricerca di mercato e da utilizzare nelle altre ipotesi previste dal Codice dei Contratti.
1.2. L’Albo Fornitori ha lo scopo di qualificare gli Operatori Economici (di seguito anche solo “Fornitori”) che, in quanto richiedenti, possono essere catalogati in base al possesso di requisiti soggettivi di ordine generale e di ordine speciale. Nei primi rientrano le qualità cosiddette di integrità morale, nei secondi l’idoneità professionale nonchè la capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa.
1.3. La prequalificazione attraverso l’Albo Fornitori è istituita per le finalità di cui al successivo Capitolo 2.
1.4. La qualificazione dei Fornitori può essere inoltre sottoposta a valutazioni di merito, mediante l’assegnazione di giudizi basati su un sistema di rating, di cui al successivo Capitolo 3.
1.5. L’Albo Fornitori assume anche la connotazione di Sistema di qualificazione, ai sensi dell’art. 134 del Codice dei Contratti.
1.6. La costituzione, la gestione ed il funzionamento dell’Albo Fornitori avvengono mediante Piattaforma telematica ed informatica (di seguito anche “Piattaforma”), accessibile via internet mediante sito web (di seguito definito anche come “Portale E-Procurement Viveracqua” o “il Portale”), appositamente istituito da Viveracqua all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx/xxx/xxxxx.xxxx, pagina “Albo Fornitori” (di seguito anche più semplicemente definito “Portale Fornitori”), ove è possibile scaricare tutta la documentazione (presente Regolamento incluso) propedeutica alla Domanda di Iscrizione ed acquisire altre notizie utili per agevolare il processo d’iscrizione da parte degli Operatori Economici interessati.
1.7. Essendo necessario il costante mantenimento del possesso dei requisiti richiesti, gli Operatori Economici, nell’arco di vigenza dell’iscrizione, sono sottoposti a continuo monitoraggio da parte del gestore dell’Albo Fornitori. L’inadempimento alle regole qui fissate può comportare, a seconda dei casi, l’applicazione di sanzioni che vanno dalla sospensione - per periodi di durata variabile - alla cancellazione e all’inibizione (cancellazione perpetua) della posizione occupata dal Fornitore interessato.
1.8. Viveracqua, o le singole aziende che in virtù di atti formali hanno adottato l’Albo Fornitori, sono anche definite di seguito “Enti Aggiudicatori”.
1.9. Il criterio di selezione “sorteggio casuale differenziato” di cui al punto 2.8.3., si configura come applicazione attuativa dei principi di derivazione comunitaria (cfr. 2014/24/UE e 2014/25/UE) finalizzati a facilitare l'effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e medie imprese. In particolare, l’ormai assodata constatazione circa la consistente
prevalenza di micro, piccole e medie imprese tra gli xx.xx. qualificati in Albo, ha stimolato Viveracqua s.c. a r.l. ad implementare un sistema di attrazione di tali operatori economici verso il mercato rappresentato dagli appalti specifici di propria competenza, sistema caratterizzato dalle seguenti peculiarità:
1.9.1. pieno rispetto del disposto normativo di cui all'art. 51, comma 1, del Codice dei Contratti (suddivisione in lotti);
1.9.2. incremento dell’indice di concorrenza di cui al paragrafo 2.4. - che individua il numero minimo di operatori economici da invitare - attraverso un sistema di incentivazione che tenga conto dell'interesse economico-imprenditoriale che le micro, piccole e medie imprese, per loro natura organizzativa, normalmente rivolgono, prioritariamente, al mercato territoriale di più prossima pertinenza/competenza.
2. AMBITO DI APPLICAZIONE
2.1. L’Albo Fornitori è utilizzato da Viveracqua e dalle singole Aziende Consorziate, o loro Enti collegati, o altri terzi, (di seguito tutti ed indistintamente anche definiti “Ente Aggiudicatore”), che hanno pubblicamente formalizzato l’adozione, mediante condivisione, dell’Albo stesso. Quest’ultimo rappresenta lo strumento di identificazione degli operatori economici, qualificabili conformemente alle vigenti norme in materia, ai quali possono essere affidati contratti d’appalto il cui valore stimato - IVA esclusa - sia compreso nel sottosoglia comunitario, riferito ai Settori Speciali, di cui all’art. 35, c. 2, del Codice dei Contratti, ovvero contratti di valore superiore nei casi consentiti dalla normativa di settore.
2.2. Gli Enti Aggiudicatori, di norma, qualora possano espletare procedimenti di scelta del contraente mediante Procedura Negoziata senza previa pubblicazione del Bando di gara o le procedure di scelta del contraente basate su disposti di cui all'art. 36 del Codice dei Contratti, ovvero ancora previste dai propri regolamenti interni, selezionano i concorrenti tra i Fornitori iscritti all'Albo, qualificati nella specifica o nelle specifiche Sezioni e categorie, nonché sottocategorie, merceologiche d’interesse. Rimane pertanto la facoltà per l’Ente Aggiudicatore di non ricorrere agli Operatori Economici iscritti all'Albo Fornitori qualora ricorrano le seguenti circostanze:
2.2.1. quando si tratta di lavori, forniture o servizi che, pur essendo riconducibili ad una delle categorie merceologiche contemplate dall'Albo, per loro peculiarità e specificità tecnica o qualitativa o tecnologica, ovvero per il grado di dotazione strumentale e/o organizzativa richiesta, non possono essere soddisfatti ricorrendo all'Albo;
2.2.2. quando si tratti di appalti aventi ad oggetto categorie merceologiche differenti da quelle presenti in Albo Fornitori;
2.2.3. per approvvigionamenti di importo inferiore a € 40.000.
2.3. Per la scelta degli Operatori Economici da invitare, si procederà nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione degli affidamenti e parità di trattamento.
Fatte salve diverse disposizioni interne delle società consorziate, il numero di O.E. da invitare viene determinato in ragione delle disposizioni di legge vigenti al momento dell’avvio della procedura.
2.4. Resta ferma la facoltà dell’Ente Aggiudicatore di ampliare, sulla base delle proprie conoscenze o specifiche esigenze, il livello di concorrenza rappresentato dagli Operatori Economici qualificati, sia con riferimento al numero minimo di cui al precedente comma, sia con riferimento alla totalità degli iscritti in un determinato elenco ufficiale, potendo invitare o interpellare anche altri Operatori ritenuti idonei, i quali dovranno però essere preventivamente abilitati al Portale e sottoposti alla procedura di attestazione dei requisiti di qualificazione necessari ai fini dell’iscrizione nell’elenco ufficiale.
2.5. La scelta di ampliare il numero minimo dei Fornitori da invitare ad una specifica procedura risponde alle esigenze di contemperamento tra i principi generali legati alla tutela della concorrenza da una parte, di perseguimento dell’economicità, efficacia ed efficienza del procedimento amministrativo, dall’altra.
2.6. I soggetti richiedenti, qualora qualificati, non acquisiscono con l’iscrizione alcun diritto a partecipare alle procedure di affidamento espletate dall’Ente Aggiudicatore in quanto l’iscrizione stessa non costituisce, di per sé, titolo di preferenza.
2.7. I criteri per selezionare i Fornitori qualificati da invitare a ciascuna procedura, nel numero minimo di cui al precedente paragrafo 2.4, possono essere, alternativamente, i seguenti:
2.7.1. rotazione degli affidamenti mediante algoritmo di scelta basato sui seguenti elementi:
2.7.1.1. con riferimento ad ogni singolo elenco ufficiale, l’ordine di rotazione iniziale è stabilito mediante ordinamento casuale telematico tra tutti i Fornitori qualificati presenti in quel momento. Gli ulteriori inserimenti relativi a processi di qualificazione successivi, saranno posizionati di seguito, secondo ordine cronologico di data di qualificazione. Ai fini dell’applicazione del presente parametro, la data di qualificazione, qualora non formalizzata o sospesa mediante specifica comunicazione nell’arco di tempo intercorrente, è comunque determinata alla data coincidente con il termine ultimo del periodo massimo previsto per la conclusione dell’istruttoria di qualificazione, di cui ai paragrafi 13.3 e 13.6 del Capitolo 13.
2.7.1.2. il sistema di rotazione relativo ad ogni singolo Elenco Ufficiale è applicato con riferimento alle seguenti classi di interesse economico, nelle quali è compreso l’importo complessivo stimato in Euro dell’ appalto oggetto di affidamento:
SERVIZI e FORNITURE
classe A: 0 - 39.999 €
classe B: 40.000 € - SOTTOSOGLIA COMUNITARIO LAVORI
classi coincidenti con le classifiche d’importo di cui al paragrafo 8.2 del Capitolo 8.
2.7.1.3. nel caso in cui i Fornitori da invitare a gara debbano essere selezionati dall’aggregazione di più categorie merceologiche, il sistema di rotazione non può essere applicato.
2.7.2. sorteggio casuale generalizzato, mediante funzione di selezione sull’intero elenco ufficiale (o su più elenchi ufficiali aggregati qualora l’oggetto contrattuale sia riferibile a più categorie merceologiche d’interesse) basato su algoritmo randomico assoluto.
2.7.3. sorteggio casuale differenziato, basato sulla combinazione dei due seguenti criteri di selezione:
2.7.3.1. il numero di Fornitori corrispondente alla quantità fissata dall’Ente aggiudicatore ai sensi del precedente paragrafo 2.4 del Capitolo 2, è selezionato mediante sorteggio casuale randomico assoluto applicato all’intero elenco ufficiale (o su più elenchi ufficiali aggregati qualora l’oggetto contrattuale sia riferibile a più categorie merceologiche d’interesse);
2.7.3.2. un numero di Fornitori, in aggiunta al precedente, non superiore alla stessa quantità fissata di cui sopra, è selezionato mediante sorteggio casuale randomico assoluto applicato alla parte di elenco ufficiale (o di più elenchi ufficiali aggregati qualora l’oggetto contrattuale sia riferibile a più categorie merceologiche d’interesse) comprendente gli operatori economici aventi sede legale o secondaria o sede operativa, formalmente rilevabili da visura camerale (C.C.I.A.A. territorialmente competente o equivalente), ubicata nel territorio appartenente alla provincia ove l’Ente/i aggiudicatore/i esegue, per la parte prevalente, il lavoro o servizio o necessita della fornitura e nelle province confinanti.
2.7.3.3. Con riferimento:
○ ai lavori, ove il valore posto a base di appalto sia compreso nella soglia economica relativa alla classe I (prima) di cui al successivo paragrafo 8.2 del Capitolo 8 (€ 258.000),
○ ai servizi e forniture, ove il valore posto a base di appalto sia compreso nella soglia economica relativa alla classe A di cui al successivo paragrafo 8.1 del Capitolo 8 (< € 40.000),
la parte di elenco ufficiale oggetto di estrazione, così come previsto al precedente paragrafo 2.8.3.2, è limitata agli operatori economici aventi sede legale o secondaria o sede operativa, formalmente rilevabili da visura camerale (C.C.I.A.A. territorialmente competente, o equivalente), ubicata nel territorio appartenente alla provincia ove l’Ente/i aggiudicatore/i esegue, per la parte prevalente, il lavoro o servizio o necessita della fornitura.
2.7.3.4. Il sorteggio casuale differenziato può essere utilizzato in tipologia “Rating”. In tal caso la seconda estrazione integrativa è eseguita con riferimento all’elenco composto dai Fornitori abilitati a farne parte, in quanto assegnatari di un punteggio di rating uguale o superiore alla soglia minima fissata.
2.8. I criteri di selezione di cui al precedente paragrafo 2.8 possono essere applicati anche con riferimento esclusivo ad uno o più degli Elenchi ufficiali relativi alle categorie merceologiche sottoposte alla valutazione di merito di cui al successivo Capitolo 3.
2.9. Con riferimento al singolo Elenco ufficiale, l’avvio della procedura di selezione basata sulla rotazione, preclude l’adozione di altri sistemi di scelta, ad eccezione del criterio basato sulla selezione estesa alla totalità degli iscritti. L’adozione di un criterio di selezione diverso è consentito qualora ogni Fornitore presente nell’Elenco ufficiale di riferimento sia stato, per classe d’interesse economico, oggetto delle medesime opportunità di partecipazione a gara.
3. RATING FORNITORI
3.1. Con riferimento ai Fornitori qualificati in un determinato Elenco ufficiale, Viveracqua può istituire un sistema di valutazione, chiamato “Rating”, mediante cui, sulla base di elementi oggettivi predeterminati, i Fornitori stessi siano classificati, mediante l’assegnazione di punteggi sia in positivo che in negativo, all’interno di una graduatoria di merito.
3.2. Gli elementi motivazionali di valutazione (parametri), possono essere suddivisi in parametri e sottoparametri di primo e secondo livello. Gli stessi possono riguardare:
3.2.1. Qualità specifiche inerenti l’integrità morale dell’o.e., riferite ai soggetti di cui all’ art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, anche derivante dalla sottoscrizione di idonei e riconosciuti “Protocolli di legalità” stipulati con le Autorità pubbliche competenti.
3.2.2. Requisiti di qualificazione specifici attinenti all’idoneità professionale e alla capacità tecnico-organizzativa dell’ o.e..
3.2.3. Riscontri oggettivi (Feedback) relativi alla procedura di scelta del contraente a cui l’ o.e. ha partecipato (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: ingiustificata mancata risposta agli inviti a gara, presenza di irregolarità nelle istanze di partecipazione ad un evento, tempi di risposta nei processi di soccorso istruttorio, corretto utilizzo dei forms elettronici messi a disposizione dell’ E.A., tempi e modalità di risposta nella fase di esibizione della documentazione richiesta relativa alla verifica dei requisiti attestati in sede di gara nonché alla fase propedeutica alla stipula contrattuale).
3.2.4. Feedback riguardanti la fase esecutiva del contratto di appalto (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: tempi di risposta nell’effettivo inizio prestazionale susseguente al formale avvio contrattuale, presenza di contestazioni scritte definitive aventi rilievo contrattuale, applicazione definitiva di penalità contrattuali, acquisizione di varianti migliorative non onerose su proposta del contraente).
3.3. La graduatoria di merito costituita, a regime, dalla gestione del “Rating Fornitori”, può essere utilizzata per la determinazione di elementi oggettivi posti alla base di criteri preferenziali applicati in fase di selezione dei Fornitori, ai sensi del precedente Capitolo 2.
4. COMPOSIZIONE DELL’ALBO
4.1. L’Elenco Fornitori è così articolato:
4.1.1. Sezione 01. Forniture;
4.1.2. Sezione 02. Servizi;
4.1.3. Sezione 03. Lavori
4.2. Ogni sezione comprende le categorie merceologiche, anche articolate su diversi livelli (categoria principale e sottocategorie su due o più livelli), navigabili mediante la funzione disponibile in Piattaforma. Le stesse, nell’arco di vigenza dell’Albo Fornitori, possono essere ulteriormente integrate e/o articolate in sottocategorie aggiuntive, in base ad esigenze gestionali o di mercato riscontrabili da Viveracqua.
4.3. Ogni categoria merceologica genera un Elenco ufficiale in cui sono compresi i Fornitori qualificati con riferimento alla stessa categoria.
4.4. Singole categorie o sottocategorie diversificate, se specificato, potrebbero riguardare la qualificazione di Operatori economici con solo riferimento ad uno o più Enti Aggiudicatori che hanno adottato l’Albo Fornitori di Viveracqua.
4.5. La domanda di iscrizione e le relative dichiarazioni, l’ulteriore documentazione allegata, nonché gli altri eventuali elementi integrativi forniti dai soggetti interessati, hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti all’Albo Fornitori.
5. PORTALE E-PROCUREMENT
5.1. L’istituzione, lo sviluppo e la gestione dell’ Albo Fornitori Viveracqua sono espletate esclusivamente tramite il Portale e-procurement di Viveracqua xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx/xxx/xxxxx.xxxx (Albo Fornitori), gestito da un fornitore esterno, con processo informatizzato totalmente dematerializzato. L’ambiente informatico dedicato è raggiungibile anche attraverso l’accesso al sito web istituzionale di Viveracqua e delle singole aziende consorziate che condividono il medesimo Albo Fornitori e che hanno implementato la medesima Piattaforma Informatica per la gestione dello stesso.
5.2. Per poter richiedere l’iscrizione all’Albo Fornitori è necessario presentare istanza telematica, mediante la procedura guidata disponibile nella specifica pagina del Portale. L’inoltro della domanda, che sarà sottoposta a valutazione ai fini della qualificazione, è subordinato alla registrazione mediante sottoscrizione telematica di un contratto di adesione alle condizioni generali di registrazione, che regolano l’utilizzo della stessa Piattaforma.
5.3. L’Operatore Economico già registrato e quindi abilitato al Portale e-procurement di Viveracqua può richiedere la classificazione nell’Albo Fornitori senza necessità di una nuova registrazione.
5.4. Il sistema informatico della Piattaforma traccia e conserva tutte le operazioni effettuate. In particolare, il tempo di sistema è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN).
5.5. Il Rappresentante legale - persona fisica - attraverso il quale l’Operatore Economico è abilitato ad operare, ovvero altra persona da lui delegata, è l’unico ed esclusivo titolare dell’Account creato sul Portale, le cui credenziali di accesso (Username e Password) sono riservate, essendo vietata ogni divulgazione o trasferimento a terzi. Ogni responsabilità relativa all’uso improprio delle stesse rimane a totale carico del medesimo.
5.6. Ogni comunicazione inerente l’Albo Fornitori indirizzata all’Operatore Economico è effettuata anche mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato in fase di registrazione al Portale.
5.7. Rimane a totale onere del soggetto abilitato/qualificato l’aggiornamento dei propri dati, dei recapiti, delle dichiarazioni e delle pattuizioni oggetto di registrazione, abilitazione e qualificazione al Portale e/o all’Albo Fornitori. Il mancato aggiornamento dei dati può comportare la sospensione o la cancellazione delle posizioni occupate dall’o.e. dal Portale E-procurement di Viveracqua.
5.8. La mancata consegna di comunicazioni al Fornitore per errata indicazione o per mancato aggiornamento degli indirizzi di posta elettronica da parte di quest’ultimo, solleva Viveracqua o l’Ente Aggiudicatore da ogni responsabilità, anche legale, a riguardo.
5.9. Non sono ammesse Domande di iscrizione presentate con modalità differenti.
6. SERVIZIO ASSISTENZA
6.1. Per eventuali informazioni aggiuntive e per supporto alla procedura telematica di registrazione al Portale e di iscrizione all’Albo Fornitori, è attivo un Servizio Assistenza raggiungibile all’indirizzo e-mail e al numero di telefono indicati nella homepage del portale (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx).
7. OPERATORI ECONOMICI AMMESSI
7.1. Possono richiedere l’iscrizione all’Albo Fornitori i seguenti soggetti:
7.1.1. gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
7.1.2. i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
7.1.3. i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
7.1.4. i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali abbiano conferito formalmente mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime la richiesta d’iscrizione in nome e per conto proprio e dei mandanti;
7.1.5. i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, i quali abbiano conferito formalmente mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi,
qualificato consorziato mandatario, il quale esprime la richiesta d’iscrizione in nome e per conto proprio e dei consorziati mandanti;
7.1.6. le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, qualora in possesso di soggettività giuridica nelle forme concesse dalla legge;
7.1.7. i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, qualora in possesso di soggettività giuridica nelle forme concesse dalla legge.
7.1.8. i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti, le società di ingegneria, i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria
- anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura (ai consorzi stabili possono aderire anche professionisti singoli a prescindere dalla forma giuridica rivestita) -, che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
7.2. Gli Operatori Economici iscritti negli elenchi ufficiali, se invitati, potranno presentare offerta solamente nella forma giuridica oggetto di qualificazione, salvo quanto previsto al successivo paragrafo 7.4.
7.3. Relativamente ai Consorzi stabili, l’iscrizione è consentita anche da parte dei soggetti economici consorziati in forma singola. Quando invitati, i predetti Xxxxxxxx, che non intendano partecipare in proprio, potranno partecipare alla procedura di gara potendo concorrere solamente per i consorziati già qualificati nell’Albo Fornitori. I singoli consorziati potranno partecipare in un’unica forma, cioè singolarmente o come mandanti nell'ambito del consorzio partecipante, pena l’esclusione di entrambi.
7.4. I soggetti temporaneamente riuniti non ancora formalmente costituiti (A.T.I., Consorzio ordinario, R.I., G.E.I.E.) non sono ammessi all’iscrizione nell’Albo Fornitori. L’Operatore Economico singolo, qualora qualificato, se invitato ad una procedura di gara, può presentare offerta costituendosi in una delle predette forme di costituendo raggruppamento temporaneo, anche con mandanti che non siano qualificate all’Albo.
8. CLASSI DI IMPORTO
8.1. Relativamente alle Sezioni “Forniture” e “Servizi” sono definite due classi d’importo:
Classe | Importo stimato complessivo a base di appalto |
A | < 40.000 |
B | da 40.000 a tutto il sottosoglia comunitario |
8.2. Per quanto riguarda la Sezione “Lavori”, per ogni categoria prevista - corrispondente alle categorie SOA contemplate nell’albero merceologico - sono definite otto classi d’importo, coincidenti con le classifiche impostate per le qualificazioni SOA:
Classe | Importo stimato complessivo a base di appalto |
No SOA | fino a 150.000 |
I | Fino a 258.000 |
II | Fino a 516.000 |
III | Fino a 1.033.000 |
III bis | Fino a 1.500.000 |
IV | Fino a 2.582.000 |
IV bis | Fino a 3.500.000 |
V | Fino a 5.165.000 |
8.2.1. Vale, ai fini della selezione dei Concorrenti qualificati da parte dell’Ente Aggiudicatore, la regola di cui all’art. 61, comma 2, del DPR 207/2010 (incremento del 20%).
8.3. Per “importo stimato complessivo a base di appalto” è inteso il limite massimo in cui deve essere compreso il valore complessivo in Euro posto a base d'appalto - iva esclusa -, stimato ai sensi di legge e relativo al singolo appalto.
8.4. In fase di classificazione l’Operatore Economico richiedente deve indicare una o più categorie d’interesse, nelle quali ritiene poter essere qualificato ai sensi del seguente Capitolo 9 e la relativa classe o classi di importo economico. Con riferimento alla sola categoria Lavori, l’Operatore Economico dovrà selezionare all’interno dell’albero merceologico la/e classe/i di importo di interesse in funzione dei requisiti di qualificazione posseduti e, ove di interesse, la classe economica immediatamente
superiore a quella per la quale risulta singolarmente qualificabile, dove è interessato a presentare offerta sotto forma di riunione temporanea di concorrenti che costituirà, esclusivamente come mandatario, all’atto della presentazione dell’offerta.
8.5. Nell’ambito della Sezione Lavori, gli Operatori Economici residenti all’estero e per i quali, ai sensi del Codice dei Contratti, è consentita la partecipazione per l’affidamento di appalti pubblici nel territorio italiano, richiedono l’iscrizione nella/e categoria/e e classe/i contemplate sulla base della qualificazione posseduta, in conformità alle equipollenti norme vigenti nei rispettivi stati di appartenenza. Qualora invitati a partecipare ad una gara d’appalto ai sensi del presente Regolamento, gli stessi dovranno attestare i propri requisiti di qualificazione.
9. REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI
9.1. Ai fini dell’iscrizione, previa qualificazione, in uno o più degli Elenchi ufficiali compresi nell’Albo Fornitori, in prima istanza gli Operatori Economici interessati devono attestare, mediante la compilazione dei parametri telematici disponibili a Portale - nei modi consentiti dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui al DPR 445/2000 - il possesso dei seguenti requisiti di qualificazione:
ANAGRAFICA PRIMO LIVELLO
A. Nominativo e/o Ragione Sociale completa, come risultante dall’iscrizione presso il Registro delle Imprese (Sezione speciale o Sezione ordinaria);
B. Sede legale (Via, n. civ., CAP, Città, Provincia);
C. Sede secondaria, Sede operativa (eventuali se formalmente esistenti - Via, n. civ., CAP, Città, Provincia);
D. Partita Iva;
E. Codice Fiscale;
F. Recapito telefonico;
G. Persona di contatto (R.L. titolare credenziali di accesso);
H. Indirizzo e-mail;
I. Indirizzo posta elettronica certificata (PEC);
J. Accettazione delle “Condizioni generali di abilitazione al Portale”;
K. Accettazione delle “Condizioni riguardanti il trattamento dei dati personali - Privacy”.
ANAGRAFICA SECONDO LIVELLO (Classificazione)
X. Xxxxxx della/e categoria/e merceologica/che di interesse per le quali l’o.e. richiede di essere qualificato in quanto in possesso dei requisiti di qualificazione previsti con riferimento alla singola categoria merceologica, fatto salvo, per i lavori, di quanto disposto al precedente paragrafo 8.5.
Su questo punto si precisa che l’oggetto della categoria merceologica di interesse, deve corrispondere, o essere compreso o essere strettamente attinente alle attività elencate oggetto di iscrizione dell’operatore economico nel Registro delle Imprese, tenuto presso la C.C.I.A.A. competente.
M. Compilazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di tipo “Standard”, ai fini dell’attestazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016.
Il DGUE standard non comprende le informazioni di carattere specifico riferibili al singolo evento di gara, in occasione del quale l’o.e. concorrente, in sede di presentazione dell’offerta, integrerà le stesse, attraverso la busta di qualifica, con la presentazione del DGUE di tipo “Specifico”.
10. CAPACITÀ SPECIALI E SPECIFICHE GENERALI
10.1. Con riferimento ad ogni singola categoria merceologica, Viveracqua, ai fini della qualificazione, può stabilire ulteriori requisiti di idoneità professionale, nonché di capacità economico e finanziaria, altresì di capacità tecnica ed organizzativa che gli xx.xx. devono possedere. Gli stessi, rispondenti ai principi generali della logicità e della proporzionalità, possono riguardare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
10.1.1. iscrizione in particolare registri professionali o attitudinali, quali, ad esempio, l’Albo nazionale dei gestori ambientali, l’Albo nazionale dei trasportatori, l’Albo delle imprese specializzate nella bonifica di ordigni bellici, il Registro nazionale del terzo settore, l’Albo nazionale delle Società cooperative, l’Albo degli ordini professionali, etc.
10.1.2. possesso di particolari certificazioni relative al processo costruttivo svolto dall’o.e., quali, a titolo di esempio, la qualità, l’ambiente, la sicurezza sul lavoro, la tecnica e le tecnologie di produzione/assemblaggio (saldatura, fusione, montaggio), la sicurezza informatica, l’etica sociale, etc;
10.1.3. indici economici delle performance realizzate in precedenti esercizi finanziari;
10.1.4. esperienza pregressa dimostrata attraverso il realizzo di fatturato specifico in precedenti esercizi finanziari;
10.1.5. possesso di organico esperto e/o specializzato in determinate mansioni;
10.1.6. possesso di attrezzatura tecnica e strumentale specifica;
10.1.7. possesso di garanzie assicurative specifiche contro i rischi derivanti dall’esercizio della professione oggetto di categoria merceologica;
10.1.8. possesso di qualificazioni professionali specifiche previste dalle norme di legge, quali, ad esempio, abilitazione ad operare in ambienti di lavoro particolarmente rischiosi (ambienti confinati o a rischio di inquinamento, rimozione o lavorazione dell’amianto, etc.)
10.1.9. possesso di presidi e/o dislocamenti e/o impianti e/o attrezzature, posizionati presso una determinata zona territoriale, necessari per sopperire ad esigenze legate a garantire la continuità e la sicurezza del servizio pubblico gestito dall’Ente Aggiudicatore, quali, in primis, il pronto intervento e la reperibilità.
10.2. I requisiti di qualificazione anzidetti, con riferimento ad ogni singola categoria merceologica, possono anche essere oggetto di valutazione in quanto costituenti elementi di giudizio nell’ambito del “Rating” di cui al Capitolo 3.
10.3. Limitatamente alla Sezione Lavori, con esclusione della classe “No SOA” (classe d’importo fino a 150.000 €), la capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa
minima è espressa dal possesso dell’attestazione SOA, come attestata mediante la compilazione del DGUE Standard.
11. CAPACITÀ SPECIALI E SPECIFICHE PUNTUALI
11.1. Propedeuticamente allo svolgimento di un singolo evento di gara, l’Ente aggiudicatore, anche singolarmente e con riferimento alla/e categoria/e coinvolta/e, può ulteriormente sviluppare il grado di classificazione del Fornitore qualificato, attivando una fase di valutazione integrativa basata su una Richiesta di informazioni (Rfi) di tipo telematico, con cui i Fornitori iscritti nell’Elenco ufficiale d’interesse sono invitati ad attestare ulteriori capacità. Tali capacità - tipologicamente rientranti nelle categorie sopra descritte - sono ritenute necessarie per l’affinamento delle caratteristiche qualificanti, ricercate nel concorrente, sulla base di esigenze puntuali riferite allo specifico oggetto contrattuale.
11.2. Secondo quanto prestabilito dall’Ente Aggiudicatore che la implementa, la richiesta d’informazioni integrativa di cui sopra, può catalogare il Fornitore ulteriormente qualificato secondo i seguenti tre livelli di competenza:
11.2.1. la qualificazione ha validità limitata alla singola procedura di affidamento;
11.2.2. la qualificazione ha validità, come elenco ufficiale di Operatori Economici, con riferimento all’Albo Fornitori di Viveracqua.
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
12.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell’atto di notorietà da rendere ai fini dell’iscrizione all’Albo Fornitori sono rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con sottoscrizione digitale del Legale Rappresentante dichiarante, di cui all’art. 23 del medesimo D.P.R.. Le stesse possono essere rilasciate anche da un Procuratore speciale, qualora tale potere sia da quest’ultimo esercitabile in virtù di un atto formale di procura, del quale deve essere allegata copia conforme all’originale alla domanda. In alternativa tale requisito può essere dimostrato anche mediante l’esibizione di certificato camerale in corso di validità, anch’esso da allegare in copia conforme all’originale.
12.2. Eventuale documentazione da allegare, qualora riguardante copia di atti o documenti rilasciati o conservati da una Pubblica Amministrazione nonché dai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, o riguardante copia di pubblicazioni o di titoli di studio o di servizio o di un documento fiscale obbligatoriamente conservato dai privati, è autenticata con le modalità di cui all'articolo 19 del richiamato D.P.R. 445/2000. Pertanto ai sensi del rimando, contenuto nel citato articolo, all'art. 47 del D.P.R., la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai fini dell’autenticazione, è anch'essa firmata digitalmente dal Rappresentante legale o Procuratore speciale.
12.3. Il certificato di firma digitale, da utilizzare per la sottoscrizione dei documenti, deve essere in corso di validità e rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia digitale – ex DigitPA (previsto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 65 del D.Lgs. 82/2005.
12.4. Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno stato membro dell’Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva 1993/93/CE.
12.5. Sono altresì ammessi, in conformità a quanto stabilito dall’art. 21, comma 4, del D.Lgs. 82/2005, certificati di firma digitale rilasciati da un certificatore stabilito in uno stato non facente parte dell'Unione Europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:
12.5.1. il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed è accreditato in uno Stato membro;
12.5.2. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva;
12.5.3. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.
A tal fine è necessario indicare quale delle ipotesi sopra indicate sia applicabile all’autorità che ha rilasciato la firma, allegando documentazione a comprova, e indicare altresì lo strumento per mezzo del quale sarà possibile effettuare la verifica (software, link, ecc).
12.6. Si fa presente che sul Portale Fornitori è presente uno strumento di verifica della firma digitale che è in grado di controllare la validità della firma se la dimensione del file è inferiore ai 25 MB.
L’Ente effettuerà la verifica della validità delle firme digitali utilizzando lo strumento automatico di verifica presente sul Portale o, nel caso di verifica con esito negativo, i software gratuiti messi a disposizione dalle Certification Authority Italiane (come previsto dalle disposizioni normative in materia).
E’ necessario effettuare, per i file firmati digitalmente, verifiche preventive con i predetti strumenti.
12.7. Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale deve essere valido alla data di inserimento del documento stesso a Portale.
12.8. Gli atti e i documenti sottoscritti a mezzo di firma digitale non potranno considerarsi validi ed efficaci se non verranno sottoscritti secondo la modalità sopra richiesta.
13. MODALITÀ DI ISCRIZIONE
13.1. L’iscrizione all’Albo Fornitori di Viveracqua è possibile esclusivamente tramite Portale, accedendo all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx/xxx/xxxxx.xxxx .
13.2. La procedura telematica guidata necessaria per la presentazione della Domanda di Iscrizione prevede i seguenti passaggi:
13.2.1. abilitazione al Portale Viveracqua, mediante acquisizione di username e password e accettazione delle “Condizioni generali di iscrizione al Portale” (qualora l’utente sia già abilitato, passare direttamente al successivo step);
13.2.2. accesso al Menu “Area Albo – Classificazione merceologica”;
13.2.3. presa visione delle Sezioni, Categorie e Classi d’importo che compongono l’Albo (Albero merceologico)
13.2.4. selezione di una o più categorie merceologiche e, nei casi previsti, di una o più classi d’importo d’interesse, per le quali è richiesta l’iscrizione;
13.2.5. presa visione del presente Regolamento;
13.2.6. compilazione dei questionari visualizzati, rilascio delle dichiarazioni sostitutive richieste, eventuale download dei documenti prodotti da firmare digitalmente e upload degli stessi;
13.2.7. inoltro della Domanda di Iscrizione mediante funzione telematica.
Il mancato completamento dei processi telematici previsti per ognuno dei livelli sopra descritti, determina il mancato inoltro della Domanda.
13.3. La Domanda inoltrata con successo è sottoposta ad istruttoria di regolarità da parte di Viveracqua secondo l’ordine progressivo di ricezione (a tale scopo farà fede la data di creazione della valutazione di categoria). L’esito positivo della valutazione determina lo stato di qualifica del richiedente e quindi l’iscrizione dello stesso nell’elenco o negli elenchi ufficiali oggetto di richiesta. Il processo di qualifica è concluso entro un tempo massimo di 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di regolare inoltro della domanda, salvo quanto previsto al successivo punto 13.6.
13.4. L’esito dell’istruttoria finalizzata alla qualificazione è comunicato all’interessato entro il tempo massimo di cui sopra. In caso di esito negativo, la comunicazione conterrà i motivi della mancata qualificazione.
13.5. La domanda di qualificazione all’albo è respinta qualora l’operatore economico risulti privo dei requisiti di cui al presente regolamento.
13.6. Richieste di integrazioni/regolarizzazioni alla domanda d’iscrizione, formulate mediante soccorso istruttorio, interrompono il decorso del periodo utile per il tempo strettamente necessario all’espletamento del soccorso istruttorio.
13.7. Laddove il soccorso istruttorio sia conseguente ad una modifica delle informazioni fornite dall’operatore ai sensi del successivo punto 15.6 e l’operatore non dia riscontro alla richiesta nel termine indicato, Viveracqua sospende in via cautelare la qualificazione.
13.8. La richiesta di iscrizione all’Albo comporta accettazione integrale ed incondizionata da parte dell’operatore economico di tutte le norme e disposizioni di cui al presente regolamento.
14. VERIFICA DEI REQUISITI
14.1. Con riferimento ai Fornitori qualificati, Viveracqua ha facoltà di poter verificare in qualsiasi momento, ai sensi dell’ art. 80 del codice, l’effettivo possesso dei requisiti di qualificazione attestati in sede di presentazione della Domanda di Iscrizione.
14.2. La verifica dei requisiti, ai sensi del comma precedente, sarà comunque effettuata nei confronti del Fornitore aggiudicatario di una gara d’appalto esperita ai sensi del presente Regolamento da parte dell’ente aggiudicatore che l’ha indetta.
15. DURATA DELL’ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA POSIZIONE
DURATA DELL’ISCRIZIONE
15.1. La qualificazione è valida fino alla successiva cancellazione o sospensione, nei termini indicati nei punti seguenti.
15.2. L’attestazione del possesso dei requisiti richiesti nell’ambito della partecipazione ad una gara d’appalto telematica aggiorna automaticamente - con riferimento agli stessi requisiti oggetto di qualifica - la qualificazione posseduta.
15.3. La decadenza dell’intero Albo Fornitori o di una parte di esso o di singoli Elenchi ufficiali è determinata esclusivamente mediante atto formale di Viveracqua, pubblicato con le medesime modalità adottate per la pubblicazione dell’Avviso di istituzione dell’Albo stesso.
15.4. Modifiche sostanziali alla struttura merceologica dell’Albo Fornitori o inserimento di nuove categorie di qualificazione, dovranno essere rese note mediante avviso sull’area pubblica del Portale.
AGGIORNAMENTO PERIODICO DELLE INFORMAZIONI
15.5. E’ onere del Fornitore iscritto mantenere costantemente aggiornati i dati forniti in sede di qualificazione così come individuati al punto 9 del regolamento. Ogni variazione, sia di ordine anagrafico, che riguardante il possesso dei requisiti di qualificazione, comprese le variazioni che incidono sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016, intervenuta successivamente all’inoltro della Domanda di Qualificazione - qualora non ancora respinta - o all’avvenuta qualificazione, deve essere tempestivamente - e comunque non oltre sessanta giorni naturali e consecutivi dall’evento - aggiornata, integrando o variando i dati sul Portale mediante accesso al proprio Account, pena la sospensione o la cancellazione dall’Albo, come da casistica prevista nel successivo articolo.
15.6. La posizione occupata dal Fornitore abilitato, in quanto iscritto, quindi qualificato, presso l’Albo Fornitori, rimane sempre accessibile dallo stesso e da questo modificabile, durante tutto il periodo di validità, previa richiesta di sblocco.
L’intervento di modifica, qualora inoltrato con successo, aprirà una nuova fase di istruttoria il cui esito sarà comunicato all’interessato nei tempi e nei modi previsti dal presente regolamento.
16. SOSPENSIONE O CANCELLAZIONE
16.1. Viveracqua sospende e/o cancella la qualificazione all’Albo Fornitori nei seguenti casi:
SOSPENSIONE - per carenza mancato aggiornamento delle dichiarazioni
16.1.1. 1 mese, decorrente dalla data di accertamento del fatto, quando il Fornitore abbia omesso di aggiornare o modificare i dati utilizzati per la qualificazione entro i termini previsti, così come precisato al punto 15.5 del regolamento,
qualora dette variazioni non abbiano comportato la perdita di uno o più degli stessi requisiti;
16.1.2. 6 mesi, decorrenti dalla data di accertamento del fatto, quando il Fornitore abbia omesso di aggiornare o modificare i dati utilizzati per la qualificazione entro i termini prescritti, così come precisato al punto 15.5 del regolamento, qualora dette variazioni avrebbero comportato la perdita di uno o più degli stessi requisiti, senza, tuttavia, determinare la cancellazione dell'operatore economico dall'Albo o dall'Elenco ufficiale.
CANCELLAZIONE
16.1.3. dall’Albo Fornitori,
16.1.3.1. qualora l’Operatore Economico ne faccia formale richiesta;
16.1.3.2. qualora l’Operatore Economico qualificato, nell’ambito di una fase istruttoria avviata da Viveracqua a seguito di un intervento di modifica/integrazione della propria posizione - attivato dall’interessato - o nell’ambito di una verifica dei requisiti promossa ai sensi del Capitolo 14, si sia rivelato privo di uno dei requisiti di qualificazione richiesti ai fini dell’abilitazione all’Albo Fornitori;
16.1.3.3. qualora l’operatore economico sia sospeso dall’Albo per tre volte consecutive per la medesima motivazione;
16.1.4. da un singolo Elenco ufficiale,
16.1.4.1. qualora l’Operatore Economico ne faccia formale richiesta;
16.1.4.2. qualora l’Operatore Economico qualificato, nell’ambito di una fase istruttoria avviata da Viveracqua a seguito di un intervento di modifica/integrazione della propria posizione - attivato dall’interessato - o nell’ambito di una verifica dei requisiti, si sia rivelato privo di uno dei requisiti di qualificazione richiesti per essere iscritto nello specifico elenco, ancorché tale mancanza non pregiudichi l’abilitazione all’Albo Fornitori.
16.2. I provvedimenti di sospensione e/o di cancellazione sono comunicati agli interessati via PEC all’indirizzo indicato in sede di iscrizione all’Albo Fornitori. Entro i successivi quindici giorni il destinatario del provvedimento può presentare le proprie motivate opposizioni. Viveracqua, valutate le eventuali opposizioni pervenute, assume il provvedimento conseguente e lo trasmette al Fornitore interessato.
16.3. Durante il periodo di sospensione il destinatario del provvedimento non può essere selezionato come candidato a partecipare ad una procedura di aggiudicazione, nè può accedere al Portale per inoltrare una nuova richiesta di iscrizione. L’Operatore Economico sospeso potrà comunque accedere al Portale, utilizzando il proprio account, ai fini di poter partecipare ad eventi di gara che non prevedano la selezione dei candidati da Xxxx Xxxxxxxxx.
16.4. L’Operatore Economico cancellato può inoltrare una nuova Domanda di Iscrizione non appena riacquisito il possesso dei requisiti per la cui perdita era intervenuta la
cancellazione, in ogni caso non prima del decorso di 12 mesi dalla data del provvedimento che dispone la cancellazione.
16.5. Qualora sia istituito il “Rating Fornitori” di cui al Capitolo 3, i casi di sospensione e cancellazione di cui sopra costituiranno parte integrante dello stesso, in quanto conseguenti al raggiungimento di determinate posizioni a rating negativo.
17. GIURISDIZIONE
17.1. Si rinvia alle specifiche disposizioni legislative in materia di giurisdizione e di competenza.
18. REGOLAMENTI ADOTTATI DAI SINGOLI E.A.
18.1. In coerenza a quanto indicato nel precedente articolo 2, l’adozione e l’utilizzo da parte degli Enti aggiudicatori dell’Albo Fornitori Viveracqua, non preclude agli stessi la facoltà di modificare, mediante proprie Disposizioni, le norme del presente Regolamento che abbiano carattere indicativo e non vincolante, o qualora tali modifiche non siano palesemente in contrasto con i principi ispiratori dello stesso, così come individuati nel precedente articolo 1.
19. ALLEGATI
19.1. Costituiscono parte integrale e sostanziale del presente Regolamento, i relativi Templates (Sezioni e Parametri telematici disponibili a livello di portale) , l’Albero merceologico, i documenti disponibili (condizioni di utilizzo, manuale operativo, etc.), le ulteriori informazioni, le precisazioni, i popup e le note che, ai sensi di questo Regolamento, costituiscono il Portale Fornitori.