REGOLAMENTO PER LE BORSE DI RICERCA
REGOLAMENTO PER LE BORSE DI RICERCA
Articolo 1 - Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina il conferimento di borse di ricerca previste all'interno di programmi di ricerca sviluppati presso le strutture didattico-scientifiche dell'Università di Pisa, anche finanziate da enti esterni sulla base di contratti o convenzioni.
2. Le borse di ricerca di cui al comma 1 sono conferite, a seguito di una selezione pubblica, agli studenti dei corsi di laurea magistrale, nell'ambito di specifiche attività formative, e/o agli iscritti ai corsi di dottorato, selezionati su criteri prevalentemente di merito.
3. Le borse non danno luogo ad alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli dell'università.
4. Le attività di ricerca alle quali è finalizzata la borsa non possono essere attività proprie delle prestazioni libero-professionali o del lavoro dipendente.
Articolo 2 - Diritti e doveri del borsista
1. Il borsista ha l'obbligo di svolgere le attività di ricerca previste seguendo le indicazioni e sotto la guida del responsabile del programma di ricerca. Ha altresì l'obbligo di presentare al direttore della struttura, con periodicità semestrale, una relazione sulle attività svolte vistata dal responsabile.
2. Il borsista deve rispettare tutte le norme organizzative interne della struttura.
3. Ai borsisti si applica il regolamento per le missioni fuori sede.
4. Le borse non sono cumulabili con altre borse di studio e/o di ricerca a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni italiane o straniere per integrare con soggiorni all'estero l'attività del borsista. In particolare non sono cumulabili con le borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato e con i contratti di formazione specialistica.
5. Gli iscritti a un corso di dottorato che non siano titolari di borsa o di contratto di apprendistato e gli iscritti a una scuola di specializzazione che non siano titolari di contratto di formazione specialistica possono usufruire delle borse di cui al presente regolamento a condizione che il consiglio del corso esprima parere favorevole.
6. Le borse sono incompatibili con rapporti di lavoro dipendente, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni. Sono altresì incompatibili con contratti stipulati con l'Università di Pisa a qualunque titolo, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo.
7. Il borsista non può svolgere attività universitaria, salvo eventualmente quella risultante dall'affidamento degli incarichi professionali di supporto alle attività didattiche previsti dai regolamenti dell'Università di Pisa.
8. I borsisti possono far parte di commissioni di esami universitari solo se cultori della materia e in tale qualità.
9. Il borsista può svolgere seminari riguardanti le sue ricerche.
Articolo 3 - Durata e importo delle borse
1. Le borse hanno durata non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno; possono essere prorogate una o più volte purché entro una durata complessiva massima di tre anni.
2. La stessa persona non può essere titolare di borse di cui al presente regolamento per più di tre anni complessivi.
3. L’importo lordo della borsa, stabilito in un limite inferiore ed uno superiore, è fissato dal Consiglio di amministrazione.
Articolo 4 - Regime fiscale, previdenziale e assicurativo delle borse
1. Le borse di cui al presente regolamento costituiscono base imponibile IRPEF per il percipiente ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi e concorrono alla formazione della base imponibile IRAP per l'Ateneo sulla base delle disposizioni del decreto legislativo n.446/97. L'Università, ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n.600/73 eserciterà quindi il ruolo di sostituto di imposta per l'assolvimento degli adempimenti IRPEF.
2. Le borse di cui al presente regolamento sono altresì escluse da contribuzione INPS ai sensi dell'articolo 2 comma 26 della legge n.335/05.
3. La copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile è assicurata dall'ateneo.
Articolo 5 - Bando di selezione
1. La selezione dei candidati, al conferimento di una borsa, è effettuata mediante bando di concorso pubblico che prevede la valutazione del curriculum di coloro che hanno presentato domanda, integrata eventualmente da un colloquio.
2. Il bando deve specificare:
▪ le attività di ricerca che il borsista dovrà svolgere e, per gli studenti delle lauree magistrali, le attività formative cui l’attività di ricerca si riferisce;
▪ per i dottorandi, il corso di dottorato al quale il candidato deve essere iscritto;
▪ per gli studenti delle lauree magistrali, la classe di laurea magistrale a cui il candidato deve essere iscritto;
▪ le modalità e la scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione;
▪ il curriculum del candidato;
▪ ogni altro elemento utile ai candidati per la valutazione;
▪ i criteri generali di valutazione che saranno utilizzati;
▪ le disposizioni che assicurano la pubblicità degli atti.
3. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata di norma il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando all'albo della struttura e non può in nessun caso essere fissata in data anteriore al quindicesimo giorno successivo alla stessa data.
4. Le modalità di presentazione della domanda e dei relativi allegati devono essere conformi alle disposizioni vigenti in materia di documentazione amministrativa.
5. Il bando è approvato dal consiglio della struttura interessata su proposta del responsabile del programma di ricerca e la selezione è indetta con provvedimento del direttore della struttura. Il bando e il provvedimento di indizione sono immediatamente trasmessi all'ateneo.
6. Nel caso di borse previste in programmi di ricerca finanziati da enti esterni, l'intero importo della borsa deve essere versato dall'ente finanziatore prima dell'emanazione del provvedimento di indizione della selezione.
7. I bandi sono pubblicati all'albo della struttura interessata e sul sito web dell'ateneo e della struttura.
Articolo 6 - Selezione dei candidati e conferimento delle borse
1. Per ogni bando la commissione di selezione è composta dal direttore della struttura, che la presiede, dal responsabile del programma di ricerca e da un altro componente nominato dal consiglio della struttura interessata tra i professori e i ricercatori dell'ateneo esperti delle tematiche della borsa.
2. La commissione provvede alla valutazione dei curricula dei candidati in base ai criteri generali indicati dal bando ed eventualmente a ulteriori criteri predeterminati dalla commissione stessa, con particolare riferimento alla formazione e alla produzione scientifica del candidato e alla loro adeguatezza alle attività di ricerca da svolgere.
3. Al termine della valutazione la commissione individua il vincitore e formula la graduatoria degli idonei, ovvero se lo ritiene opportuno, preseleziona e convoca, sulla base della maggiore adeguatezza del curriculum, un certo numero di candidati a un colloquio.
4. Il colloquio dovrà tendere ad accertare l'adeguatezza del curriculum del candidato alle attività di ricerca da svolgere. Al termine la commissione indica, in base alla valutazione dei curricula e all'esito dei colloqui, il vincitore e la graduatoria degli idonei.
5. Dei lavori della commissione viene redatto un verbale che costituisce gli atti della commissione.
6. Gli atti sono approvati con provvedimento del direttore della struttura interessata. Gli atti e il provvedimento di approvazione sono immediatamente trasmessi all'ateneo e pubblicati sul sito web dell'ateneo e della struttura.
7. La borsa è conferita con provvedimento del direttore della struttura. La decorrenza della borsa è il primo giorno del mese successivo a quello del provvedimento di conferimento, salvo diversa decorrenza richiesta dal direttore della struttura sulla base di motivate esigenze del programma di ricerca o del borsista.
Articolo 7 - Conferimento diretto delle borse
1. Qualora la borsa sia finanziata dall’Università di Pisa e prevista all'interno di programmi di ricerca sviluppati nell’ambito di accordi formalizzati di cooperazione internazionale, è possibile prescindere dall'esperimento della selezione di cui al presente regolamento. La borsa sarà, in tal caso, conferita a soggetti che siano stati selezionati o individuati da enti o organismi esterni all'ateneo, nel quadro dei suddetti rapporti convenzionali.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono comunque essere in possesso dei requisiti richiesti all’articolo 1 del presente regolamento e di un curriculum formativo e scientifico professionale adeguato. L’adeguatezza del curriculum sarà deliberata dal consiglio della struttura.
3. La borsa è conferita con provvedimento del direttore della struttura. La decorrenza della borsa è il primo giorno del mese successivo a quello del provvedimento di conferimento, salvo diversa decorrenza richiesta dal direttore della struttura sulla base di motivate esigenze del programma di ricerca o del borsista.
4. Alle borse conferite in base al presente articolo non si applicano gli articoli 5, 6 e il comma 1 dell’articolo 8 del presente regolamento.
Articolo 8 - Recesso, sospensione, proroga e decadenza
1. Se si verifica il recesso del borsista, la borsa è conferita, secondo l’ordine di graduatoria, dal direttore della struttura, su proposta del responsabile della ricerca e con scadenza eguale a quella della borsa originaria.
2. In caso di impedimento temporaneo, sopravvenuto per qualunque motivo documentato, la borsa può essere sospesa con provvedimento del direttore della struttura, previo parere favorevole del responsabile della ricerca. Nel caso di maternità, servizio di leva o gravi motivi di salute la sospensione è disposta a semplice richiesta del borsista.
3. La proroga della borsa è disposta con provvedimento del direttore della struttura, su proposta del responsabile della ricerca.
4. Decade dalla titolarità della borsa il beneficiario che non adempia quanto previsto ai doveri di cui al comma 1 dell’articolo 2. La decadenza è disposta, sentito il responsabile della ricerca, dal direttore della struttura didattico-scientifica con provvedimento adeguatamente motivato.
Articolo 9 - Gestione decentrata delle borse
1. Tutti i procedimenti e provvedimenti connessi con il presente regolamento sono gestiti dalla struttura interessata, sotto la responsabilità, per quanto di competenza, del direttore e del segretario amministrativo.
2. Spettano inoltre alla struttura le competenze in materia di pagamento dei ratei delle borse e di accesso agli atti.
3. Le borse sono corrisposte al borsista in rate mensili posticipate.
Articolo 10 - Norme sovranazionali
1. Sono fatte salve, per quanto eventualmente difforme dal presente regolamento, le disposizioni normative previste da istituzioni pubbliche sovranazionali o internazionali in materia di attribuzione di borse di studio e ricerca attraverso le università.
Articolo 11 - Norme transitorie e finali
1. Il presente regolamento sostituisce integralmente il regolamento di Ateneo per il conferimento di borse di studio e ricerca per laureati previste in programmi di ricerca, emanato con decreto rettorale 11 giugno 2001, n.01/671.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione con decreto rettorale ed è pubblicato sul sito dell’Università di Pisa: xxx.xxxxx.xx
3. Solo le procedure di selezione emanate entro la data di entrata in vigore del presente regolamento sono portate a termine secondo il previgente regolamento, emanato con decreto rettorale 11 giugno 2001, n.01/671. Per dette selezioni si potrà procedere al conferimento della borsa, ma non si potrà procedere a proroga o rinnovo, salvo il caso in cui il beneficiario risponda ai requisiti di cui all’articolo 1.