TRA
ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE ED AMBIENTALI FINALIZZATO AL SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO DELLA FUNZIONALITA’ ECOSISTEMICA DELLE TORBIERE E ZONE UMIDE DEL PNGP E AL RILIEVO DEGLI STOCK DI CARBONIO ORGANICO NEL SUOLO. PROGRAMMA DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MOBILITÀ SOSTENIBILE, MITIGAZIONE E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI DEGLI ENTI PARCO NAZIONALI. CUP: C81G21000000001
TRA
L’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso (PNGP), d’ora innanzi denominato “ENTE”, C.F.: 80002210070, con sede legale in Xxx Xxx XXX, x. 0, 00000 Xxxxxx, PEC xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx, rappresentato dal Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, nato a Torino il 19.01.1958, con la carica di Direttore, residente per la carica in Torino, Via Xxx XXX n.9, a ciò autorizzato in forza della carica ricoperta
E
Università degli Studi di Milano, con sede legale in Milano, Via Festa del Perdono 7, C.F. n. 80012650158, P.IVA n. 03064870151, attraverso il Dipartimento di Scienze Agrarie ed Ambientali (d’ora innanzi denominato “DISAA”), con sede operativa in Xxx Xxxxxxx 0, 00000 pec: xxxxx@xxxxxxxxx.xx, rappresentato dal Rettore Xxxx. Xxxx Xxxxxxxx
PREMESSO CHE
• l’ENTE è impegnato in attività legate al monitoraggio delle specie e degli habitat inserite in Direttiva Habitat, validi indicatori delle trasformazioni ecologiche nel tempo;
• l’ENTE è impegnato in alcune attività di monitoraggio per la conservazione e gestione di differenti cenosi vegetazionali, con particolare attenzione all’impatto dei cambiamenti climatici sugli habitat;
• il DISAA possiede specifica esperienza e preparazione sulle tematiche legate ai cambiamenti climatici, al monitoraggio e alla quantificazione degli stock di carbonio dei suoli e alla caratterizzazione di questi e intende mettere a disposizione nell’ambito del progetto la sua esperienza maturata in anni di attività e ricerche scientifiche documentate;
• l’ENTE e il DISAA hanno in comune l’interesse a collaborare alla realizzazione delle attività previste dal progetto di ricerca in titolo;
• l'art. 15 della L. n. 241/90 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; inoltre l’articolo 5 comma 6 del d.lgs. 50/2016 prevede che un accordo concluso tra più amministrazioni pubbliche non rientra nell’ambito di applicazione del Codice degli Appalti quando realizzi un interesse pubblico effettivamente comune alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici.
• che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali ha approvato la stipula della presente convenzione nella seduta del 26 maggio 2022
SI CONVIENE QUANTO SEGUE Art. 1 – PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Art. 2 – OGGETTO DELL’ACCORDO
La collaborazione tra il DISAA e l’ENTE sarà articolata come segue:
Attività del DISAA:
• rilievi pedologici e calcolo dello stock di Carbonio organico nei suoli delle paludi e torbiere di Arpiat-Dres (Ceresole Reale) e Pratorotondo (Ceresole Reale) (estate 2022), seguendo i protocolli pedologici standard;
• collaborazione elaborazione dei dati e ricerca delle relazioni che intercorrono tra i dati vegetazionali forniti dall’ENTE, i dati pedologici e climatici.
Attività dell’ENTE PNGP:
• condivisione dei dati vegetazionali già esistenti e di quelli che verranno rilevati nell’ambito del periodo della convenzione;
• condivisione di ulteriori dati esistenti.
Attività da svolgere congiuntamente:
• collaborazione all’elaborazione e analisi dei dati;
• presentazione dei risultati ottenuti, in ambito di convegni ed incontri tecnici;
• partecipazione alla stesura di articoli scientifico-divulgativi e/o brochure informative per i fruitori dei siti oggetto di ricerca.
Art. 3 – RESPONSABILI DELLE ATTIVITA’
Per la realizzazione delle attività oggetto del presente accordo, il DISAA indica quale responsabili scientifici il dott. Xxxxxxx X. X’Xxxxx. Per l’ENTE saranno referenti il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, Direttore dell’Ente e la Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx del Servizio Biodiversità e Ricerca scientifica. L’eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle parti, dovrà essere comunicata per iscritto ed approvata dall’altra Parte.
Art. 4 – DURATA
Il presente Accordo di collaborazione avrà decorrenza dalla data di apposizione dell’ultima firma digitale e avrà una durata di 1 anno eventualmente rinnovabile, previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno un (1) mese prima della data di scadenza. In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.
Art. 5 – ONERI
Ciascuna delle Parti contribuirà finanziariamente al Progetto sostenendo le spese per il proprio personale dipendente e collaboratore, comprese le spese dei materiali di consumo per svolgere l’attività di ricerca.
Per lo svolgimento delle attività di Ricerca di interesse comune, l’ENTE riconoscerà al DISAA, a titolo di contributo alle spese a carico di quest’ultimo, la somma di euro 5.000,00 (cinquemila/00). In considerazione dell'attività oggetto dell’Accordo, la quale è strettamente connessa con l'attività istituzionale pubblica svolta da entrambe le Parti, tale contributo si configura quale compartecipazione alle spese di ricerca e non come corrispettivo: di conseguenza i contributi suddetti sono da ritenersi fuori campo applicazione IVA ai sensi degli art. 1 e 4 del DPR n. 633/72 e successive modificazioni. La corresponsione del predetto importo avverrà a seguito di emissione di nota di debito da parte del DISAA, secondo la seguente modalità:
- 5000,00 € a conclusione delle attività previste all’art. 2.
Le somme saranno versate, previa emissione di regolari ordinativi di pagamento da parte del l’Università di Milano su conto presso la Banca d’Italia numero: XX00X0000000000000000000000 intestato a Università degli Studi di Milano.
Il DISAA, in relazione al presente accordo di collaborazione, si impegna ad ottemperare agli obblighi di cui all’art. 3 della l. n. 136/2010 relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La violazione degli obblighi di cui all’art. 3 della l. n. 136/2010, comporterà la risoluzione di diritto dell’accordo, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della legge medesima.
Art. 6 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
Ciascuna parte si impegna a trattare come “confidenziali” tutte le informazioni, indicate come tali dai rispettivi responsabili scientifici, rese note all’altra parte in virtù della presente convenzione, obbligandosi a mantenerle tali sino a 5 anni dopo la conclusione della stessa. Le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte che le ha rivelate e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse al presente Accordo di collaborazione.
Art. 7 – REGIME DEI RISULTATI DELLA COLLABORAZIONE
I risultati delle attività di ricerca resteranno di proprietà comune delle parti proporzionalmente al rispettivo contributo inventivo e la loro utilizzazione, in caso di risultati non brevettabili, sarà libera, con il solo obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni, che essi sono scaturiti dalla collaborazione fra i due contraenti. L’eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo fra le parti, all’interno del quale verranno stabiliti i termini della brevettazione congiunta, della gestione e dello sfruttamento commerciale dei suddetti risultati; in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all’espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati. Sono fatti salvi i risultati derivanti da attività di ricerca svolta autonomamente da ciascuna Parte anche in collaborazione con Enti esterni per il cui regime si rimanda agli specifici accordi contrattuali. L'Ente si impegna a non utilizzare il nome e/o logo dell’Università e del Dipartimento per finalità commerciali e/o scopi pubblicitari, fatti salvi specifici accordi fra le parti. Al termine delle attività l'Università predisporrà un resoconto scientifico dell'attività di ricerca svolta.
Art. 8 – RECESSO E RISOLUZIONE
Le Parti, preso atto che, vista la natura collaborativa e le finalità di interesse pubblico sottese all'accordo, non sia possibile prevedere clausole di risoluzione anticipata o di recesso unilaterale o di risarcimento danni, hanno la facoltà di recedere dal presente accordo unilateralmente, oppure consensualmente. Il recesso dovrà essere esercitato, con un preavviso di almeno tre mesi, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC al Direttore del Dipartimento e al Rappresentante legale del PNGP (PEC del DISAA: xxxxxxxxx.xxxxx@xxx.xxxxx.xx e PEC del PNGP: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx). Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l’avvenire e non incidono sulla parte di Accordo già eseguita.
Art. 9- TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Le Parti dichiarano di aver reciprocamente ricevuto l’informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 (“GDPR” e, con la sottoscrizione del presente accordo, acconsentono al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati come disposto dal Regolamento medesimo, dandosi reciprocamente atto che: - i dati di cui verranno in possesso saranno trattati ai fini dell’esecuzione della collaborazione e dell’adempimento di obblighi imposti dal la legge e potranno essere conservati o comunicati anche ai fini di future proposte contrattuali; - avranno il diritto, ai sensi del Regolamento sopra citato, ad ottenere l’accesso ai propri dati, di chiederne la modifica o cancellazione e/o opporsi al loro utilizzo. Si informa che, ai fini del presente accordo, l'Università degli Studi di Milano, con sede legale in Xxx Xxxxx xxx Xxxxxxx 0, 00000 - Xxxxxx, è il Titolare del Trattamento, il cui rappresentante legale è il Magnifico Rettore pro tempore. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) - Capo IV Sezione 4 del Regolamento UE 2016/679 - è contattabile attraverso i seguenti recapiti:
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di Unimi: xxxxx@xxxxxxxxx.xx, oppure e-mail xxx@xxxxx.xx
Per quanto riguarda l’ENTE, l’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, con sede legale in Xxx Xxx XXX
x. 0, 00000 Xxxxxx, il cui rappresentante legale è il Presidente pro tempore, è il Titolare del Trattamento. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO), Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx, è contattabile ai seguenti recapiti: Telefono: 00000000000 - E-mail:
xxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx - Pec: xxx@xxx.xxxx.xxxxxxxxx.xx. Una informativa completa sul trattamento dei dati è disponibile al seguente link: xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/xxxx.xx
Art. 10 - COMUNICAZIONI
Ogni comunicazione relativa a o comunque connessa con l’esecuzione del presente accordo dovrà essere effettuata utilizzando i seguenti recapiti:
- Per DISAA:
aspetti scientifici: Direzione del Dipartimento, Xxx Xxxxxxx 0 – 00000 Xxxxxx; e-mail: xxxxxxxx.xxxxx@xxxxx.xx,
aspetti amministrativi: pec: xxxxx@xxxxxxxxx.xx, xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxx.xx
- Per PNGP: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx
Art. 11 - COPERTURE ASSICURATIVE
Ciascuna delle Parti provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, sarà chiamato a frequentare le proprie sedi per l’esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione. Il personale delle Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore presso dette sedi. Ciascuna Parte esonera l’altra da ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a persone e/o cose dall’esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione causati dal proprio personale.
Art. 12 - FORO COMPETENTE
In caso di controversia nell’interpretazione o nell’esecuzione del presente accordo, che non possa essere composta bonariamente, il Foro competente è quello di Torino.
Art. 13 – MODIFICHE
Qualsiasi modifica al presente accordo sarà valida ed efficace solo ove stipulata per iscritto e a seguito della sottoscrizione delle Parti, previa approvazione degli Organi competenti di ciascuna Parte.
Art. 14 – RINVIO
Ai sensi dell’art. 11, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 di cui l’art. 15 della medesima legge fa esplicito rinvio, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo.
Art. 15 – FIRMA DIGITALE. REGISTRAZIONE E BOLLO
Il presente accordo è stipulato mediante scrittura privata con apposizione di firma digitale delle Parti in conformità al disposto dell’art.15 comma 2-bis della legge 241/1990 e s.m.i. Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso e a tassa fissa, ai sen si del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni con le spese a carico della parte richiedente. L’imposta di bollo sarà dovuta sull’unico esemplare digitale e verrà assolta in modo virtuale dal Contraente.
Ente Parco Nazionale Gran Paradiso
Il Direttore:
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx
Per presa visione la Responsabile Scientifica:
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx
Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Scienze Agrarie ed Ambientali
Rettore
Xxxx. Xxxx Xxxxxxxx
Per presa visione il Responsabile Scientifico: Dott. Xxxxxxx X. X’Xxxxx