ALLEGATO ALLA DELIBERA N 240 DEL 10 FEBBRAIO 2023
ALLEGATO ALLA DELIBERA N 240 DEL 10 FEBBRAIO 2023
CONVENZIONE
fra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la Banca
………………………, per l’attuazione dei mutui a tasso agevolato per la costruzione, la riattivazione, la trasformazione, l'ammodernamento e l'ampliamento di stabilimenti industriali e aziende artigiane, per costruzioni navali, per attività turistico- alberghiere e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale, in conformità alla normativa vigente in materia di Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 (Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia), e successive modificazioni e integrazioni, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera a) e 4, comma 1, della legge regionale 2/2012
INTERVENGONO
- ……………………………………., nato a ……………………………, il
…………………………………………., domiciliato per la carica in ,
……………………………………., direttore del Servizio per l'accesso al credito delle imprese della Direzione centrale attività produttive e turismo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con sede in Trieste, piazza dell’Unità d’Italia, 1, codice fiscale 80014930327, giusta deliberazione della Giunta regionale n. ……..del , agli atti dell’Amministrazione regionale;
- ……………………………………., nato a ……………………………, il
…………………………………………., domiciliato per la carica in ,
……………………………………., Presidente del Comitato di gestione di cui all’articolo 10 della legge regionale 2/2012 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con sede in Trieste, piazza dell’Unità d’Italia, 1, codice fiscale 80014930327, giusta decreto del Presidente della Regione n.
……..del , agli atti dell’Amministrazione regionale;
- ……………………………….., nato a ……………………………., il ,
in rappresentanza della banca (Registro
delle imprese n. …………………………………., codice fiscale e partita IVA
…………………………………….., Albo delle Banche n. ……………………………), nella sua qualità di ;
PREMESSO
- che la legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), all’articolo 4, comma 1, dispone che le banche operanti nel territorio regionale possono convenzionarsi con l'Amministrazione regionale per l'attuazione dei finanziamenti ivi previsti, alle condizioni e previo possesso dei requisiti individuati attraverso apposito bando, che è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale 10 febbraio 2023, n ;
- che con decreto del Presidente della Regione 3 febbraio 2023, n. 25, è stato emanato il regolamento in materia di strumenti di agevolazione dell'accesso al credito di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), ed e) della legge regionale 2/2012, di seguito denominato “Regolamento”;
DATO ATTO
che, di seguito, nel testo della presente convenzione:
- la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è più brevemente indicata “Regione”;
- il Comitato di gestione di cui all’articolo 10 della legge regionale 2/2012 è più brevemente indicato “Comitato di gestione”;
- per “finanziamenti agevolati” si intendono i finanziamenti agevolati di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del Regolamento;
- per “Fondo” si intende il fondo di rotazione con cui sono finanziati, in conformità all’articolo 3 della legge regionale 2/2012, i finanziamenti agevolati;
- per “Segreteria” si intende la segreteria unica del Comitato di gestione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), del Regolamento;
- per “responsabile del procedimento” si intende componente della Segreteria, cui sono affidati i compiti di cui all’articolo 10 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), in ordine ai procedimenti relativi alla deliberazione dell’intervento agevolativo ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento;
- la banca è più brevemente indicata “Banca”;
- il Servizio per l’accesso al credito delle imprese della Direzione centrale attività produttive e turismo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è più brevemente indicato “Servizio”;
- per “impresa” si intendono le imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del Regolamento;
- per “Criteri operativi” si intendono criteri operativi di esecuzione di cui all’articolo 8, comma 3, della legge regionale 2/2012;
- per “contribuzioni integrative” si intendono le contribuzioni integrative del finanziamento agevolato per l’abbattimento dei relativi oneri finanziari disciplinate agli articoli 19 e 21 del Regolamento;
- per “annullamento della deliberazione dell’intervento agevolativo” si intende la deliberazione del Comitato di gestione con cui l’originaria deliberazione dell’intervento agevolativo è annullata in quanto riconosciuta invalida per originari vizi di legittimità o di merito causati da una condotta del beneficiario non conforme al principio di buona fede;
- per “revoca dell’intervento agevolativo” si intende la deliberazione del Comitato di gestione con cui l’originaria deliberazione dell’intervento agevolativo è revocata a seguito della decadenza dal diritto al finanziamento agevolato per rinuncia del beneficiario nonché di decadenza dal diritto al finanziamento agevolato a seguito di risoluzione contrattuale o dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, con conseguente eventuale variazione nel registro nazionale degli aiuti (RNA);
VISTI gli esiti del bando sopra citato, dai quali si evince che la Banca è stata ammessa alla stipulazione della presente convenzione, come da decreto n ;
TUTTO ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:
ARTICOLO 1
(Autorizzazione all’attuazione dei finanziamenti agevolati)
1. Ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 2/2012, con la presente convenzione la Regione autorizza la Banca, sia singolarmente che in “pool” con altre banche convenzionate, ad agire quale banca attuatrice dei finanziamenti agevolati, anche qualora gli stessi includano le contribuzioni integrative di cui agli articoli 19 e 21 del Regolamento.
2. La Banca si obbliga ad attivare i finanziamenti agevolati nel rispetto di quanto indicato nella deliberazione dell’intervento agevolativo del Comitato di gestione ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento.
3. In qualunque fase della procedura, la Banca può formulare quesiti al Comitato di gestione al fine di ottenere chiarimenti e pareri sulle norme da applicare e sulle modalità operative dalle stesse disciplinate. In pendenza dei chiarimenti e pareri di cui al primo periodo, è sospeso il termine di cui all’articolo 3, comma 4. In carenza o nelle more del ricevimento dei chiarimenti e dei pareri richiesti, nessun addebito di responsabilità è mosso alla Banca in relazione agli adempimenti connessi all’oggetto del quesito.
4. Nell’ipotesi di finanziamenti in pool, le banche interessate devono sottoscrivere una specifica convenzione per ciascun finanziamento agevolato da attivare, al fine di regolamentare i rapporti tra di loro e di individuare la banca capofila. Gli adempimenti di cui alla presente convenzione sono attribuiti alla banca capofila che se ne assume la responsabilità.
(Presentazione della domanda per l’attivazione dei finanziamenti agevolati)
1. La domanda per l’attivazione di finanziamenti agevolati è presentata dall’impresa alla Banca redatta su apposito modulo, accompagnata dalle notizie e dalla documentazione elencate nel modulo stesso. Alla predetta domanda può essere acclusa altresì la domanda di concessione dell’eventuale contribuzione integrativa. Lo schema del modulo di domanda, incluso quello dell’eventuale domanda di contribuzione integrativa, è approvato con decreto del direttore del Servizio e pubblicato sul sito internet della Regione.
2. Per le spese di istruttoria e per i successivi accertamenti, la Banca può percepire dall’impresa richiedente un deposito una tantum pari all’1 per mille dell’importo del finanziamento agevolato richiesto, con un eventuale minimo di euro 300,00. Il deposito è restituito al soggetto beneficiario al momento dell’erogazione del saldo del finanziamento agevolato, salvo che la Banca si rivalga su tale somma a copertura di spese sostenute per accertamenti e/o perizie suppletive d’istruttoria bancaria che si siano resi necessari in seguito a varianti del progetto originario. Nel caso in cui non si proceda all’erogazione del finanziamento agevolato, il deposito può essere trattenuto interamente dalla Banca.
3. Un rimborso spese istruttoria – commisurato alla complessità di eventuali variazioni richieste e all’importo del finanziamento agevolato e comunque sino all’importo massimo indicato nel documento di sintesi allegato al contratto di finanziamento agevolato – può essere reclamato dalla Banca in presenza di variazioni comportanti attività istruttorie e deliberative successive alla erogazione del saldo del finanziamento agevolato. Relativamente agli eventuali accertamenti tecnici-peritali, successivi alla concessione del finanziamento agevolato - esclusi quelli finalizzati all’erogazione del finanziamento medesimo - la Banca può richiedere al mutuatario il rimborso delle spese sostenute nel rispetto dei massimali stabiliti dai Criteri operativi.
4. Informazioni sulla domanda di cui al comma 1 sono rese disponibili dalla Banca, ai fini di monitoraggio, al Comitato di gestione ed al Servizio, con modalità le cui caratteristiche sono definite con scambio di corrispondenza tra la Banca, il Comitato di gestione e il Servizio.
5. Prima che sia stata effettuata da parte della Banca la trasmissione della richiesta di deliberazione dell’intervento ai sensi dell’articolo 3, l’impresa può trasferire la domanda presentata alla Banca presso altra banca convenzionata, previa accettazione da parte di entrambe le banche. Delle predette accettazioni e del conseguente trasferimento deve essere data tempestiva comunicazione da parte della Banca alla Segreteria. Il termine di cui all’articolo 3, comma 4, è interrotto e riprende a decorrere dalla data in cui è trasferita all’altra banca convenzionata la domanda.
(Istruttoria bancaria e trasmissione della richiesta di deliberazione dell’intervento agevolativo)
1. Compiuta positivamente la valutazione economico-finanziaria della domanda in conformità alle norme che disciplinano l’esercizio dell’attività bancaria, la Banca trasmette richiesta di deliberazione dell’intervento agevolativo ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento al Comitato di gestione, per il tramite della Segreteria. Nell’ambito dello svolgimento dell’istruttoria bancaria, la Banca può richiedere all’impresa qualsiasi informazione che ritiene opportuna, in applicazione dei criteri di diligenza professionale e perizia bancaria, ai fini della valutazione economico-finanziaria di propria competenza, nonché le altre informazioni necessarie alla formulazione della richiesta di deliberazione da trasmettere al Comitato di gestione.
2. La richiesta di deliberazione dell’intervento è redatta secondo lo schema approvato con decreto del direttore del Servizio e pubblicato sul sito internet della Regione.
3. Nel caso in cui l’impresa abbia richiesto la contribuzione integrativa, alla richiesta di deliberazione dell’intervento è acclusa la domanda di contribuzione integrativa presentata unitamente alla domanda per l’attivazione del finanziamento agevolato, nonché l’eventuale documentazione integrativa che l’impresa in sede di presentazione della domanda si è impegnata a trasmettere alla Banca prima della trasmissione della predetta richiesta di deliberazione al Comitato di gestione. La trasmissione da parte della Banca della domanda di contribuzione integrativa al Comitato di gestione non comporta l’espressione di parere da parte della Banca medesima sull’accoglibilità di tale domanda.
4. La richiesta di deliberazione dell’intervento agevolativo è trasmessa entro il termine, calcolato dalla data di ricevimento della domanda da parte della Banca, di 365 giorni.
5. Successivamente alla trasmissione della richiesta di deliberazione al Comitato di gestione, la Banca è tenuta a comunicare al Comitato di gestione, per il tramite della Segreteria, eventuali
variazioni relative alle informazioni ed alle valutazioni riportate nella richiesta medesima ritenute rilevanti dalla Banca in applicazione dei criteri di diligenza professionale e perizia bancaria.
ARTICOLO 4
(Garanzie)
1. In applicazione dei criteri di diligenza professionale e perizia bancaria, la richiesta di deliberazione dell’intervento agevolativo può prevedere che il finanziamento agevolato sia assistito da garanzie reali o personali, incluse garanzie bancarie, assicurative o rilasciate da confidi, da fondi pubblici di garanzia o da SACE. Nel caso in cui il Comitato di gestione predetermini con propria deliberazione, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del Regolamento, eventuali quote minime di garanzia che devono assistere i finanziamenti agevolati, la richiesta di deliberazione dell’intervento agevolativo deve prevedere che il finanziamento sia assistito da garanzie pari almeno alla pertinente quota minima.
2. Il valore cauzionale delle diverse tipologie di garanzie di cui al comma 1 è predeterminato tempo per tempo dal Comitato di gestione con deliberazione da comunicare alla Banca. Nella determinazione del valore cauzionale dei beni, ai fini delle garanzie, si tiene conto anche dell’incremento di valore derivante dalla realizzazione delle opere finanziate. In sede di presentazione della richiesta di deliberazione dell’intervento da parte della Banca possono essere proposti valori cauzionali diversi da quelli prestabiliti dal Comitato di gestione purché adeguatamente motivati con riferimento alla peculiare valenza della specifica garanzia offerta.
3. Le garanzie rilasciate da banche, assicurazioni e confidi devono essere prestate a prima richiesta, con esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale e senza facoltà di opporre eccezioni, e debbono garantire la restituzione del credito per capitale e per interessi, contrattuali e di mora.
ARTICOLO 5
(Deliberazione dell’intervento agevolativo da parte del Comitato di gestione)
1. Sulle richieste di deliberazione degli interventi agevolativi il Comitato di gestione adotta gli atti di propria competenza in conformità al Regolamento e ai Criteri Operativi.
2. Nel caso di deliberazione dell’intervento agevolativo da parte del Comitato di gestione, l’adozione di tale provvedimento è comunicata entro i successivi dieci giorni alla Banca e all’impresa beneficiaria. La deliberazione indica la denominazione dell’impresa beneficiaria, il codice fiscale, la sede legale, il regime di aiuto europeo applicato, il numero di riferimento dell’intervento agevolativo, e determina:
a) l’ammontare dell’intervento agevolativo;
b) l’iniziativa ammessa, le spese ammissibili per la realizzazione della stessa, i termini per la sua
realizzazione e rendicontazione;
c) le garanzie previste;
d) la durata, le modalità di rimborso e la scadenza del finanziamento agevolato;
e) il periodo di disponibilità, i termini e le modalità dell’erogazione del finanziamento agevolato;
f) il tasso da applicare in conformità a quanto tempo per tempo prestabilito con deliberazione della Giunta regionale pubblicata sul sito internet della Regione e comunicata alla Banca a cura del Comitato di gestione.
g) l’intensità e l’ammontare dell’elemento di aiuto in equivalente sovvenzione lordo (ESL) ai sensi della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
3. Nel caso in cui contempli anche la contribuzione integrativa, con la deliberazione dell’intervento agevolativo il Comitato di gestione determina anche l’intensità e l’importo di tale contribuzione.
4. Nel caso in cui la richiesta di deliberazione dell’intervento agevolativo sia valutata inammissibile, prima della formale adozione del provvedimento negativo da parte del Comitato di gestione, il responsabile del procedimento comunica ai sensi di legge al richiedente i motivi che ostano all’accoglimento della richiesta, fissando il termine per la presentazione di eventuali osservazioni.
ARTICOLO 6
(Contratto di finanziamento)
1. In esito alla deliberazione dell’intervento agevolativo da parte del Comitato di gestione il contratto di finanziamento è stipulato tra la Banca e l’impresa beneficiaria secondo schemi approvati dal Comitato di gestione. La Banca si impegna a non procedere alla stipulazione del contratto, dandone notizia al Comitato di gestione, qualora, successivamente alla deliberazione dell’intervento, sopravvengano difetti di garanzia ovvero emergano nei confronti dell’impresa beneficiaria fatti ritenuti dalla Banca pregiudizievoli o modificativi dei presupposti assunti a base della deliberazione dell’intervento da parte del Comitato di gestione.
2. In deroga al comma 1, il contratto di finanziamento può essere stipulato tra l’impresa beneficiaria e altra banca convenzionata, la quale subentra nel rapporto tra l’impresa beneficiaria e la Banca, assumendosene obblighi e responsabilità. Ai fini di cui al primo periodo la banca subentrante dà tempestiva comunicazione alla Segreteria del subentro e dell’accettazione da parte della Banca nonché del consenso dell’impresa beneficiaria. Il subentro non altera il grado di copertura delle garanzie a tutela del finanziamento agevolato e le condizioni dello stesso.
3. Il Comitato di gestione può autorizzare, su motivata proposta della Banca, modifiche di condizioni contrattuali, sospensione di atti esecutivi ed autorizzazioni per eventuali atti ritenuti opportuni, esclusa in ogni caso la concessione di abbuoni sulle somme mutuate, salvo quanto previsto all’articolo 12, comma 3. In particolare, la Banca può proporre al Comitato di gestione che siano autorizzati slittamenti di rate e rateizzazioni dell’arretrato nel rispetto di quanto
stabilito in materia dai Criteri operativi.
4. Il contratto di finanziamento agevolato richiama gli obblighi stabiliti a carico dell’impresa beneficiaria dal Regolamento, dai Criteri Operativi e dalla presente convenzione, nonché dalla deliberazione dell’intervento agevolativo da parte del Comitato di gestione.
5. Successivamente alla stipulazione del contratto di finanziamento, alla Banca può subentrare nel rapporto con l’impresa beneficiaria altra banca convenzionata, che se ne assume obblighi e responsabilità. Ai fini di cui al primo periodo la banca subentrante dà tempestiva comunicazione del subentro e della relativa decorrenza alla Segreteria, cui trasmette copia dell’accordo avente ad oggetto tale subentro sottoscritto, con il consenso del mutuatario, con la Banca. L’accordo di subentro comprende anche gli accessori del credito, incluse le eventuali ipoteche, e non altera il grado di copertura delle garanzie a tutela del finanziamento agevolato e le condizioni del contratto, incluse le relative clausole accessorie e convenzionali.
ARTICOLO 7
(Tassi di finanziamento applicati)
1. Fatto salvo quanto previsto in relazione ai tassi minimi all’articolo 14, comma 1, i finanziamenti agevolati sono concessi ai tassi tempo per tempo prestabiliti con deliberazione della Giunta regionale pubblicata sul sito internet della Regione e comunicata alla Banca a cura del Comitato di gestione.
2. I finanziamenti agevolati hanno le seguenti caratteristiche:
a) xxxxx: quello di concessione, nominale, determinato secondo quanto previsto al comma 1;
b) preammortamento: della durata massima di due anni, salvo proroga autorizzata dal Comitato di gestione su proposta motivata della Banca, con pagamento posticipato semestrale degli interessi al 1° gennaio e al 1° luglio di ogni anno, calcolati sull’insieme degli importi tempo per tempo effettivamente erogati;
c) interessi: semestrali posticipati in ammortamento, calcolati sulla base dell’anno civile/360;
d) ammortamento: in rate a quota capitale costante, semestrali, posticipate, scadenti al 1° gennaio e al 1° luglio di ogni anno;
e) garanzie: secondo quanto previsto all’articolo 4;
f) tasso di mora: nella misura contrattuale, nel rispetto del tasso massimo predeterminato tempo per tempo dal Comitato di gestione.
3. I finanziamenti prevedono il pagamento della rata mediante addebito su conto corrente intestato all’impresa beneficiaria. In caso di regolazione della rata con valuta oltre la scadenza, gli interessi di mora per il ritardato pagamento possono essere reclamati sulla rata successiva. Per i finanziamenti che non prevedono il pagamento della rata mediante addebito su conto corrente e per i quali viene utilizzato il sistema di pagamento cosiddetto bollettino M.A.V. (Incasso Mediante
Avviso: richiesta di effettuare un pagamento presso una banca del sistema) che non prevede - nel periodo di validità ed in caso di regolazione della rata con valuta oltre la scadenza - l’incasso contestuale della mora, la mora stessa viene imputata in automatico sulla rata successiva.
ARTICOLO 8
(Erogazione del finanziamento agevolato)
1. Dopo il ricevimento da parte della Banca di copia del contratto di finanziamento agevolato stipulato con il beneficiario, il Presidente del Comitato di gestione, ovvero il responsabile del procedimento su delega, dispone la somministrazione dei fondi alla Banca in misura proporzionale agli effettivi stati di avanzamento dell’iniziativa finanziata, accertati dalla Banca medesima. L’erogazione del saldo finale, pari ad almeno il 10% dell’importo del finanziamento agevolato, è effettuata dopo che la Banca ha accertato, con le modalità tecniche ritenute più opportune, che l’iniziativa finanziata è stata completamente realizzata, è funzionante ed è provvista delle necessarie autorizzazioni. L’eventuale contribuzione integrativa è erogata all’impresa unitamente alla rata di saldo.
2. L’erogazione del finanziamento agevolato da parte della Banca è subordinato all’intervenuto perfezionamento delle garanzie richieste a presidio del medesimo.
3. La Banca provvede alla erogazione dei fondi ricevuti entro i venti giorni successivi alla data di ricevimento della somministrazione. In caso di ritardo nelle erogazioni dei fondi al mutuatario, la Banca è tenuta a versare al Fondo gli interessi calcolati al tasso di partecipazione alle operazioni di rifinanziamento principali vigente tempo per tempo per il periodo intercorrente tra il ventesimo giorno successivo alla data del ricevimento della somministrazione ed il giorno di effettiva erogazione al mutuatario. Nel caso in cui i fondi somministrati alla Banca non siano erogati al mutuatario, gli stessi devono essere restituiti al Fondo con gli interessi calcolati al tasso di partecipazione alle operazioni di rifinanziamento principali vigente tempo per tempo dal giorno del ricevimento della somministrazione a quello di effettivo riversamento al cassiere del Fondo, che, comunque, deve aver luogo non oltre ottanta giorni successivi alla data della somministrazione alla Banca. In entrambe le ipotesi, dopo l’ottantesimo giorno il tasso è applicato con una maggiorazione di 150 punti base.
4. L’erogazione delle somme al mutuatario è attestata dagli atti e dalle registrazioni contabili della Banca di avvenuta esecuzione degli ordinativi di accredito sul conto corrente indicato dalla parte finanziata.
ARTICOLO 9
(Documentazione giustificativa della spesa)
1. Salvo quanto previsto all’articolo 2, comma 19, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31
(Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), al fine di accertare gli stati di avanzamento dell’iniziativa finanziata nonché l’avvenuta completa realizzazione dell’iniziativa medesima, la Banca assume dal mutuatario la documentazione atta a dimostrare il pagamento delle spese effettuate. Tale documentazione giustificativa è costituita da fatture quietanzate o, in caso di impossibilità di acquisire le stesse, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.
2. I finanziamenti agevolati concessi per l’acquisto di macchine, possono essere erogati dalla Banca mediante il pagamento diretto alle ditte fornitrici delle corrispondenti somme, per conto dei beneficiari.
3. Informazioni sulle rendicontazioni presentate dai mutuatari sono rese disponibili dalla Banca su richiesta del Comitato di gestione.
ARTICOLO 10
(Estinzione del finanziamento agevolato)
1. Il mutuatario ha facoltà di estinguere il debito in qualunque momento.
2. Per le estinzioni effettuate durante il periodo di preammortamento, il mutuatario versa l’importo erogato con i relativi interessi semplici maturati, calcolati nella misura contrattuale.
3. Per le estinzioni anticipate del finanziamento agevolato durante il periodo di ammortamento, il mutuatario versa il residuo debito a suo carico alla data di effettiva estinzione oltre agli interessi contrattuali nel frattempo maturati dall’ultima scadenza. Le estinzioni anticipate parziali sono analogamente regolate e può ammettersi che, ferma l’originaria durata del finanziamento agevolato, è proporzionalmente ridotto l’ammontare delle successive semestralità di ammortamento.
ARTICOLO 11
(Versamenti al Fondo)
1. La Banca effettua il versamento sul pertinente conto corrente di cassa relativo al Fondo alle date del 31 gennaio e del 31 luglio di ogni anno o il giorno successivo, se queste cadono di giorno festivo, delle somme regolarmente rimborsate dai mutuatari alle scadenze, rispettivamente del 1° gennaio e del 1° luglio precedenti, a titolo di interessi di preammortamento e rate di ammortamento del finanziamento agevolato.
2. Le somme riscosse per estinzioni anticipate, per recuperi da procedure coattive o concorsuali o a qualsiasi altro titolo – ivi comprese le rate di ammortamento non rientranti tra i versamenti di cui al comma 1 – devono essere versate dalla Banca entro il giorno 15 (quindici) del mese
immediatamente successivo a quello dell’avvenuto incasso delle somme ovvero, qualora festivo, entro il primo giorno lavorativo successivo di tale mese.
3. Il ritardato versamento comporta l’applicazione degli interessi calcolati al tasso di partecipazione alle operazioni di rifinanziamento principali vigente tempo per tempo dal giorno successivo ai termini di cui ai commi 1 e 2 a quello di effettivo riversamento sul pertinente conto corrente di cassa relativo al Fondo. Se il ritardo si prolunga oltre sessanta giorni dai predetti termini, dal sessantunesimo giorno il tasso è applicato con una maggiorazione di 150 punti base.
4. Di ogni versamento la Banca dà informazione alla Segreteria.
ARTICOLO 12
(Recupero dei crediti)
1. Contro i mutuatari in mora con il pagamento di quanto dovuto per capitale e/o interessi, al massimo entro un anno dalla scadenza dell’obbligazione del mutuatario la Banca propone al Comitato di gestione che lo stesso disponga la revoca dell’intervento agevolativo e dia corso, attraverso l’Avvocatura della Regione, alla procedura per il recupero dell’intero credito in via coattiva, salvo che nel frattempo il Comitato di gestione, con propria deliberazione, su proposta della Banca, non abbia disposto diversamente in conformità al comma 3 e all’articolo 6, comma 3 .
2. In alternativa a quanto previsto al comma 1, la Banca può trasmettere motivata proposta al Comitato di gestione di autorizzazione alla Banca stessa di dare corso alla procedura per il recupero dell’intero credito in via coattiva. In tal caso si applicano le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e di cui al secondo periodo del comma 9. Nell’ambito della propria autonomia organizzativa, le attività di recupero possono essere affidate dalla Banca a soggetti terzi a cui sono assegnate analoghe attività sui crediti propri. Tale affidamento non rileva in ordine agli obblighi e alle responsabilità previste dalla presente Convenzione che restano esclusivamente in capo alla Banca. La remunerazione dei legali incaricati deve avvenire nel rispetto della normativa di legge vigente in materia.
3. In conformità all’articolo 10, comma 9 quinquies, della legge regionale 2/2012, la Banca può proporre al Comitato di gestione di deliberare:
a) l'autorizzazione al rimborso parziale, anche dilazionato, del credito, se tale proposta, come attestato da legale professionista incaricato dalla Banca, comporta una migliore tutela delle ragioni creditorie e sia più conveniente rispetto all'avvio o alla prosecuzione di attività di recupero del credito ovvero di procedure concorsuali; la proposta di autorizzazione al rimborso parziale può prevedere sia il pagamento da parte del debitore sia la cessione del credito a terzi;
b) l'autorizzazione al rimborso parziale, anche dilazionato, del credito, in caso di accordo di ristrutturazione del debito o di concordato e di altre procedure di regolazione della crisi d'impresa, così come previsti dalla vigente legislazione in materia, qualora tale proposta, come attestato da professionista indipendente ovvero da altri soggetti competenti ai sensi della vigente normativa
in materia, comporti la soddisfazione del credito in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste causa di prelazione, e a condizioni non inferiori o meno vantaggiose rispetto ai creditori con grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei; la proposta di autorizzazione al rimborso parziale può prevedere sia il pagamento da parte del debitore sia la cessione del credito a terzi.
4. Nel caso di procedura per il recupero dell’intero credito in via coattiva da parte dell’Avvocatura della Regione in conformità al comma 1, la Banca si impegna a fornire, all’Avvocatura della Regione tutte le informazioni ed i documenti necessari nello svolgimento delle attività finalizzate a preservare e recuperare il credito derivante dal finanziamento agevolato. La Regione tiene informata la Banca sull’andamento della procedura.
5. Salvo diversa pattuizione approvata dal Comitato su proposta della Banca, sulle rate di ammortamento insolute decorrono, a carico dei mutuatari, gli interessi di mora. Tali interessi di mora, nonché gli eventuali interessi legali, sono attribuiti per il 50% al Fondo e per il 50% alla Banca, salvo il caso di procedura per il recupero dell’intero credito in via coattiva da parte dell’Avvocatura della Regione in conformità al comma 1, nel quale gli interessi sono attribuiti interamente al Fondo.
6. Salvo diversa pattuizione approvata dal Comitato di gestione su proposta della Banca, le somme recuperate sono imputate, nell’ordine, a spese legali, interessi di mora e legali, interessi corrispettivi e capitale. Le perdite sui finanziamenti agevolati sono poste per l’80% a carico del Fondo e per il 20% a carico della Banca.
7. L’ammontare del rimborso delle spese legali sostenute per il recupero del credito da parte della Banca ai sensi del comma 2, nonché di quelle sostenute in relazione a quanto previsto al comma 3, è riconosciuto nella misura dell’80%. Il rimborso è trattenuto dalla Banca sulle somme recuperate, che sono versate al Fondo al netto del rimborso medesimo. Nel caso in cui non sussista recupero di somma, l’ammontare del rimborso è detratto dalla quota del 20% di perdita a carico della Banca di cui comma 6. Nel caso in cui sussista recupero di somma, ma in misura insufficiente a coprire il rimborso spettante, la detrazione dalla quota del 20% di perdita a carico della Banca di cui al comma 6, è effettuata per la quota non coperta dal predetto recupero.
8. Nel caso in cui la Banca abbia acceso a favore del mutuatario del finanziamento agevolato anche altri finanziamenti con fondi propri o altri fondi, le spese legali sostenute per il recupero complessivo dei crediti, non riconducibili al recupero di uno specifico finanziamento, sono imputate al finanziamento agevolato in proporzione al suo importo rispetto agli altri finanziamenti coinvolti. Nel caso in cui le somme recuperate riguardino indistintamente sia il finanziamento agevolato sia altri finanziamenti accesi dal mutuatario presso la Banca con fondi propri o altri fondi, senza specifica imputazione all’uno o agli altri, la ripartizione delle somme recuperate avviene proporzionalmente all’importo di tali finanziamenti.
9. All'esito delle procedure di recupero del credito, il Comitato di gestione dà atto delle eventuali perdite subite a valere sulla dotazione del Fondo, tenuto conto della quota posta a carico della Banca, con conseguente annullamento del credito. Nel caso in cui, ai sensi del comma 2, il recupero sia stato effettuato dalla Banca, l’attestazione della perdita da parte del Comitato di gestione e il conseguente annullamento del credito hanno luogo previa acquisizione del parere tecnico del legale incaricato della Banca che attesta il completamento delle procedure ovvero l'inesigibilità del credito o l'antieconomicità delle azioni di recupero.
10. Entro trenta giorni dalla notifica dell’annullamento da parte del Comitato di gestione, la Banca provvede al versamento a favore del Fondo della quota di perdita posta a suo carico.
11. In alternativa a quanto stabilito al comma 10, In alternativa a quanto stabilito al comma 11, nel caso di procedura per il recupero dell’intero credito in via coattiva da parte dell’Avvocatura della Regione in conformità al comma 1, la Banca, unitamente alla proposta della revoca dell’intervento agevolativo e dell’avvio della predetta procedura, può versare immediatamente a favore del Fondo la pertinente percentuale di rischio dell’intero credito da recuperare. Tale versamento esonera la Banca dal versamento di cui al comma 10, restando fermi tutti gli altri obblighi convenzionali. Alla conclusione delle attività di recupero, nel caso si determini il recupero di somme, alla Banca è riconosciuto quanto eventualmente spettante.
12. Qualora il mancato recupero sia connesso ad inosservanza da parte della Banca delle clausole previste dalla presente convenzione ovvero imputabile a dolo od omissione della possibile diligenza professionale e perizia della Banca stessa, questa ne risponde in proprio.
ARTICOLO 13
(Rateazione della restituzione dei crediti derivanti dall’annullamento o dalla revoca dell’intervento agevolativo)
1. Fermo restando quanto stabilito all’articolo 12, nel caso di annullamento o revoca della deliberazione dell’intervento agevolativo, ai sensi dell’articolo 30 del Regolamento, il Comitato di gestione, su proposta della Banca, ha facoltà di autorizzare la rateazione della restituzione dei crediti derivanti dall’annullamento o dalla revoca qualora sussista un’oggettiva situazione di inesigibilità ovvero di difficile esigibilità del credito in un’unica soluzione a causa della situazione finanziario-patrimoniale del debitore.
2. I Criteri Operativi disciplinano le modalità di rateazione della restituzione, in armonia con le condizioni stabilite nel contratto di finanziamento agevolato, anche considerando il mantenimento di adeguate garanzie.
ARTICOLO 14
(Tassi minimi e compenso per la gestione dei finanziamenti agevolati)
1. I tassi minimi dei finanziamenti agevolati sono i seguenti:
a) finanziamenti fino a € 2.500.000,00: 0,95%
b) finanziamenti oltre € 2.500.000,00 e fino a € 7.500.000,00: 0,85%
c) finanziamenti oltre € 7.500.000,00: 0,45%.
2. La Banca trattiene a titolo di compenso per la gestione dei finanziamenti agevolati l’intero importo degli interessi corrisposti dalle imprese beneficiarie nel caso in cui il tasso di finanziamento applicato, ai sensi dell’articolo 7, corrisponda ai tassi minimi di cui al comma 1. Nel caso in cui il tasso di finanziamento applicato sia superiore alla misura del tasso minimo, il delta tra gli interessi calcolati al tasso di finanziamento applicato e quelli calcolati al tasso minimo è ripartito in misura uguale tra la Banca e il Fondo.
3. Nel caso di slittamento di rate autorizzato ai sensi dell’articolo 6, comma 3, il compenso della Banca è calcolato con le medesime modalità di cui ai commi 1 e 2.
4. Nel caso di rateazione dell’arretrato autorizzata ai sensi dell’articolo 6, comma 3, il compenso della Banca è pari al 50% degli interessi pagati dal mutuatario, il restante 50% è versato al Fondo.
5. Salvo quanto previsto nel caso di recupero dei crediti ai sensi dell’articolo 12, comma 5, gli interessi di mora sono trattenuti per il 50% dalla Banca, il restante 50% è versato al Fondo.
ARTICOLO 15
(Contabilità separata)
1. Per le operazioni previste nella presente convenzione, la Banca deve tenere una gestione separata distinta per Fondo e deve aprire apposita contabilità per mettere in evidenza:
a) l’ammontare delle somministrazioni ricevute dalla Segreteria;
b) l’ammontare delle erogazioni fatte ai singoli mutuatari e la relativa valuta;
c) gli interessi dovuti e corrisposti dai mutuatari per il periodo di preammortamento;
d) il piano di ammortamento con distinzione delle rate pagate dai mutuatari, le rate scadute e non pagate e le rate future;
e) i contratti di finanziamento agevolato stipulati e quelli da stipulare sulla base di deliberazione dell’intervento agevolativo da parte del Comitato di gestione;
f) l’ammontare di ciascuna estinzione anticipata;
g) i versamenti effettuati a qualsiasi titolo al Fondo, distinti per capitale ed interessi con evidenza dei compensi e dei rimborsi trattenuti dalla Banca;
h) i fondi ricevuti dalla Segreteria competente e non utilizzati, inclusi quelli derivanti da riduzioni e revoche;
i) la situazione delle sofferenze e delle pratiche con procedura di recupero del credito in corso;
l) l’inventario dei finanziamenti agevolati in essere con l’indicazione della loro consistenza, degli importi erogati e da erogare nonchè dei finanziamenti agevolati estinti;
2. Su richiesta, la Banca è tenuta a mettere a disposizione del Comitato di gestione e del Servizio le informazioni di cui al comma 1.
3. In ogni caso, entro il 28 febbraio di ciascun anno la Banca deve inviare alla Segreteria e al Servizio il rendiconto contabile della gestione relativa all’anno scaduto il 31 dicembre precedente, corredato dai prospetti relativi alle voci indicate al comma 1 e da una relazione illustrativa sulla gestione medesima, secondo apposito schema deliberato dal Comitato di gestione.
ARTICOLO 16
(Documentazione, ispezione e controlli, riservatezza)
1. La Banca è tenuta ad acquisire e conservare la documentazione comprovante l’avvenuta realizzazione delle iniziative e il sostenimento delle spese oggetto di finanziamento agevolato in conformità a quanto previsto dalla pertinente normativa vigente in materia e comunque per un periodo minimo di dieci anni successivi alla data di erogazione a saldo del finanziamento stesso.
2. La Banca è tenuta a fornire, alla Segreteria e al Servizio, su loro richiesta, ogni dato, notizia e documento concernente le singole operazioni di finanziamento agevolato anche nel corso della fase di istruttoria bancaria di cui all’articolo 3.
3. La Segreteria ed il Servizio possono disporre verifiche sulla gestione dei fondi somministrati alla Banca per accertare la situazione, con riferimento ai mutui erogati ed alla regolarità delle relative operazioni.
4. Ai fini della vigilanza e dei controlli sulle operazioni previste dalla presente convenzione, la Segreteria e il Servizio possono chiedere, con la collaborazione della Banca, di effettuare verifiche presso le aziende dei mutuatari.
5. A tal fine la Banca deve convenire con i beneficiari - inserendo nei contratti di mutuo apposita clausola – che siano esercitati, per tutta la durata dell’ammortamento, verifiche e controlli sulla gestione delle aziende in genere ed in particolare circa l’esistenza e l’impiego delle macchine acquistate e la destinazione delle opere eseguite col ricavo del mutuo.
6. La Banca è tenuta ad agevolare i funzionari incaricati dei controlli e delle verifiche in modo da rendere sollecito ed efficiente lo svolgimento delle relative operazioni.
7. La Regione e la Banca si impegnano ad adempiere alle obbligazioni di cui alla presente convenzione nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali. La
Banca agisce in qualità di titolare del trattamento dei dati acquisiti a fronte delle domande di finanziamento presentate. I dati acquisiti devono essere trattati esclusivamente per le finalità correlate alla gestione dell’intervento agevolato di cui alla presente convenzione.
8. La Banca si obbliga a non diffondere, divulgare o trasmettere per scopi diversi dalla gestione della pratica di finanziamento agevolato le informazioni di qualsiasi natura acquisite nell’esecuzione della presente convenzione, fatto salvo il caso in cui la divulgazione delle suddette informazioni sia richiesta da una disposizione di legge o regolamentare o da un provvedimento di autorità giudiziarie, regolamentari o di controllo ovvero sia necessaria ai fini dello svolgimento delle attività istruttorie di propria competenza tramite soggetti esterni.
9. Xxxxx restando gli obblighi normativi di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa, la Regione può rendere pubblici e comunicare a terzi, che ne facciano richiesta, dati statistici aggregati riferiti all’operatività di cui alla presente convenzione.
ARTICOLO 17
(Modalità di comunicazione e trasferimento dei dati)
1. Gli atti e le comunicazioni relativi alle attività di cui alla presente convenzione possono essere validamente prodotti e/o effettuati anche mediante l’utilizzo di supporti magnetici e/o strumenti telematici. In ogni caso, le relative procedure e le modalità tecniche utilizzate devono essere preventivamente concordate mediante scambio di corrispondenza tra Comitato, Banca e Servizio.
2. Fino a quando non si giunga a concordare quanto previsto al comma 1 in materia procedure e modalità tecniche di comunicazione e trasferimento dei dati per via telematica, le comunicazioni ed i trasferimenti di dati di cui trattasi hanno luogo tramite posta o mediante strumenti informatici e telematici in conformità alla vigente normativa che ne disciplina l’utilizzo.
ARTICOLO 18
(Inadempimenti)
1. Il mancato rispetto dei contenuti convenzionali da parte della Banca comporta le sanzioni civilistico/risarcitorie o amministrative applicabili, secondo le regole generali dell’ordinamento, alla presente convenzione.
ARTICOLO 19
(Durata della convenzione e disposizioni transitorie)
1. La presente convenzione ha durata sino al 31 dicembre 2025 e potrà essere prorogata in forma semplificata, a richiesta della Regione e tramite scambio di corrispondenza per un ulteriore anno,
alle stesse condizioni contenute nel presente atto. La convenzione continuerà ad applicarsi, alle stesse condizioni contenute nel presente atto, in presenza di adempimenti ancora in essere e limitatamente agli stessi, come ad esempio ammortamenti in corso o procedure di recupero.
2. La convenzione per la regolamentazione dei servizi e dei rapporti per l’attuazione della legge 908/1955 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 9/2003, nonché per l’attuazione dell’articolo 12 bis, comma 3 e successivi, della legge regionale 4/2005, con riferimento alla concessione delle garanzie di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 224/2009, e per l’attuazione dell’articolo 12 ter, comma 10 e successivi, della legge regionale 4/2005, con riferimento alla concessione dei finanziamenti di cui all’articolo 6, comma 3, del regolamento concernente le modalità per lo smobilizzo dei crediti da parte delle banche emanato con decreto del Presidente della Regione 191/2009, stipulata, sulla base dello schema approvato con la deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2010, n. 1532, con l’atto relativo all’attuazione dei finanziamenti agevolati a valere sulla Sezione del FRIE per i distretti industriali della sedia e del mobile di cui all’articolo 2, comma 95 e seguenti, della legge regionale 11/2011 ed al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 9/2012, con scadenza originaria al 31 dicembre 2013, di seguito denominata “convenzione precedente”, successivamente prorogata al 28 febbraio 2023, continua ad applicarsi anche successivamente al 28 febbraio 2023 ai finanziamenti agevolati a valere sul FRIE, alle garanzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI ed ai finanziamenti agevolati a valere sulla Sezione del FRIE per i distretti industriali della sedia e del mobile, deliberati dal Comitato di gestione entro il 28 febbraio 2023, nonché alle pratiche concernenti i finanziamenti agevolati a valere sul FRIE, alle garanzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI ed ai finanziamenti agevolati a valere sulla Sezione del FRIE per i distretti industriali della sedia e del mobile, in relazione alle quali la domanda è stata presentata alla Banca precedentemente all’1 marzo 2023 ma la cui istruttoria bancaria non è ancora presentata al Comitato di gestione oppure è stata presentata ma non è stata ancora oggetto di deliberazione da parte del Comitato di gestione.
3. In deroga a quanto previsto al comma 2, le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 2, 3 e 5, all’articolo 12, comma 3, e all’articolo 15, si applicano a far data dal 1° marzo 2023 anche ai finanziamenti agevolati di cui al comma 2. Le disposizioni di cui all’articolo 12, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 12, possono essere applicati dalla Banca ai finanziamenti agevolati di cui al comma 2, previa comunicazione al Comitato di gestione.
ARTICOLO 20
(Foro competente)
1. Per ogni controversia nascente dall’attuazione della presente convenzione, Foro competente è esclusivamente quello di Trieste.
ARTICOLO 21
(Redazione)
1. Il presente atto viene redatto in tre originali in carta semplice, in esenzione da tasse di bollo e di registro a termini dell’articolo 6 della legge 18 ottobre 1955, n. 908.
ARTICOLO 20
(Rinvii normativi)
1. Il rinvio a leggi e regolamenti si intende effettuato al testo vigente dei medesimi comprensivo delle modifiche intervenute successivamente alla loro emanazione.
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Il presente atto deve intendersi quale scrittura privata tra le parti ed è pertanto soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2 e articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131.
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge vigenti in materia, le parti dichiarano i seguenti numeri di codice fiscale:
• Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
• Banca
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE