Contratto collettivo di lavoro (CCL)
Contratto collettivo di lavoro (CCL)
tra SWICA Organizzazione sanitaria e Società degli impiegati di commercio
SWICA offre ai suoi collaboratori un pacchetto di prestazioni completo ed equilibrato che considera gli obiettivi e le esigenze di SWICA e dei collaboratori.
SWICA è competitiva; richiede e incentiva una cultura della per formance sostenendo i suoi collaboratori nel raggiungimento dei loro obiettivi individuali. SWICA promuove attività significati ve, la fiducia nella responsabilità personale per le proprie azioni, l’affidabilità, la stima e una cultura attiva del feedback. SWICA è attenta alle condizioni di lavoro volte alla promozione della salute e a una remunerazione conforme al mercato.
Questo atteggiamento di fondo costituisce la base del contratto collettivo di lavoro (CCL). Lo stesso viene stampato in tedesco, francese e italiano. In caso di dubbio fa stato la versione tedesca in qualità di testo originale. Nella misura in cui vengono utilizzate denominazioni maschili riferite a persone, queste si riferiscono a entrambi i generi.
Disposizioni generali
1. Finalità
2. Campo di applicazione
3. Rappresentanza dei collaboratori (MAK)
4. Pari opportunità tra donne e uomini
Inizio e fine del rapporto di lavoro
5. Inizio del rapporto di lavoro
6. Periodo di prova
7. Disdetta del rapporto di lavoro
8. Protezione dal licenziamento ingiustificato
Orario lavorativo, straordinari e assenze pagate
9. Orario lavorativo
10. Straordinari
11. Sicurezza sul posto di lavoro
12. Gestione aziendale della salute
13. Giorni festivi
14. Vacanze
15. Assenze pagate
16. Stipendio
17. Adeguamenti salariali
18. 13a mensilità
19. Assegni
20. Gratifica per anzianità di servizio
21. Cessione dello stipendio
22. Indennità post mortem
23. Versamento dello stipendio in caso di malattia e infortunio
24. Congedo di maternità e paternità
25. Servizio militare e altri servizi
Assicurazioni sociali
26. Assicurazione malattia
27. Previdenza per il personale
Diritti e doveri generali
28. Formazione e perfezionamento professionale
29. Cariche pubbliche
30. Appartenenza ad associazioni
31. Protezione della personalità
32. Attività accessorie
33. Obbligo di diligenza e di lealtà
34. Mantenimento del segreto professionale e protezione dei dati
35. Diritti d’autore
Disposizioni finali
36. Ristrutturazione aziendale
37. Disponibilità alla trattativa
38. Entrata in vigore e durata del CCL
Disposizioni generali
1 Finalità
Il presente contratto collettivo di lavoro (CCL) è finalizzato a:
⏹ fissare condizioni di impiego al passo con i tempi e in linea con il mercato;
⏹ mantenere e incentivare la buona intesa tra SWICA e i collaboratori;
⏹ approfondire la collaborazione tra le parti contraenti in base al principio della buona fede e a preservare la serenità sul posto di lavoro.
2 Campo di applicazione
2.1 Il presente Contratto collettivo di lavoro si applica a tutti i collaboratori impiegati a tempo pieno e parziale, inclusi i collaboratori con stipendio orario e con un rapporto la vorativo a tempo indeterminato di tutte le società affiliate al Gruppo SWICA secondo l’allegato. I collaboratori con un rapporto di lavoro a tempo determinato sottostanno al CCL, sempre che tale rapporto di lavoro sia direttamente vincolato a un’assunzione definitiva.
2.2 Per le persone in formazione, nei casi disciplinati più favo revolmente si applica il Contratto di tirocinio.
2.3 Il CCL non si applica ai casi di lavoro interinale, per i quali le prestazioni lavorative sono garantite da una ditta di in termediazione nei confronti di SWICA.
2.4 Per qualsiasi questione di diritto del lavoro non contem plata dal CCL, si applicano le norme del Codice svizzero delle obbligazioni (CO) e della Legge sul lavoro (LL). Il CCL viene meno in caso di accordi speciali se per i collaboratori sono state convenute regolamentazioni più vantaggiose tra mite un contratto individuale di lavoro (CIL).
2.5 Il CCL è valido per tutti i collaboratori secondo le cifre da
2.1 a 2.3 indipendentemente dall’adesione alla Società degli impiegati di commercio.
3 Rappresentanza dei collaboratori (MAK)
3.1 Onde promuovere la buona collaborazione reciproca e la reciproca fiducia tra collaboratori e Direzione, è istituita una Commissione del personale designata dai collaborato ri (MAK). I diritti di partecipazione della MAK si basano sull’art. 48 LL e sulla legge sulla partecipazione.
3.2 La procedura di nomina, il diritto all’informazione e alla codecisione nonché le competenze sono sancite in un re golamento separato. Il regolamento viene concordato tra SWICA e la commissione del personale MAK.
3.3 I membri della MAK non vanno svantaggiati in nessun modo per il loro operato a tutela degli interessi dei colla boratori. Il tempo impiegato per le trattative con la Società degli impiegati di commercio e la Direzione viene loro com putato.
4 Parità tra donne e uomini
Le parti contraenti sostengono l’attuazione delle pari op portunità tra donne e uomini sul posto di lavoro. Si impe gnano in tutti gli ambiti a favore delle pari opportunità e al fine di prevenire discriminazioni fondate sul sesso, età,
nazionalità, religione e orientamento sessuale. Ai sensi del la Legge federale sulla parità dei sessi, nessun collaboratore può essere discriminato direttamente o indirettamente a causa del suo sesso. Se la MAK sospetta violazioni del di vieto di discriminazione, la stessa può richiedere alla Dire zione l’esame della fattispecie e un colloquio su eventuali, necessarie misure correttive. Se un collaboratore ritiene di essere discriminato, egli può avvalersi della MAK per chiarire la fattispecie. Le controversie vanno risolte tramite procedimenti civili.
Inizio e fine del rapporto di lavoro
5 Inizio del rapporto di lavoro
5.1 Il rapporto di lavoro è sancito, nel quadro della vigente le gislazione in materia (CO, LL ecc.), dal contratto individua le di lavoro stilato per iscritto (CIL) e dal presente contratto collettivo di lavoro (CCL).
5.2 Un esemplare del presente CCL viene consegnato a tutti i collaboratori, come allegato al CIL, che rientrano nel suo ambito d’applicazione.
6 Periodo di prova
Il periodo di prova è di tre mesi. È possibile concordare per iscritto un periodo di prova più breve o la rinuncia allo stesso.
7 Disdetta del rapporto di lavoro
7.1 Per disdire il rapporto di lavoro vanno rispettati i seguenti termini:
⏹ nel periodo di prova 7 giorni, in qualsiasi momento
⏹ nel 1° anno di lavoro 1 mese, per fine mese
⏹ dal 2° anno di lavoro 2 mesi, per fine mese
⏹ dal 4° anno di lavoro 3 mesi, per fine mese
Nei CIL possono essere concordati per iscritto termini di disdetta più lunghi.
7.2 La disdetta va presentata per scritto e deve pervenire al destinatario al più tardi l’ultimo giorno di lavoro prima dell’inizio del termine di disdetta.
I dettagli in caso di esonero dall’obbligo lavorativo, licen ziamento immediato o sospensione del contratto, vengono stabiliti in un accordo separato. Per la ricerca di un nuovo lavoro, a licenziamento avvenuto, viene concesso il tempo necessario (art. 329 cpv. 3 CO).
7.3 Il rapporto di lavoro termina alla fine del mese in cui il col laboratore ha raggiunto l’età ordinaria di pensionamento. Di comune accordo, è possibile fissare il termine del rap porto lavorativo anche prima o dopo questo momento.
8 Protezione dal licenziamento ingiustificato
In fatto di protezione dal licenziamento ingiustificato in caso di malattia, infortunio, gravidanza, parto, servizio militare, servizio di protezione civile, servizio civile, servi zio nella Croce Rossa ed interventi umanitari della Confe derazione all’estero, si applica l’art. 336 c CO.
Orario lavorativo, straordinari e assenze pagate
9 Orario lavorativo
9.1 Le disposizioni contenute nei punti «Orario lavorativo» e
«Straordinari» (punti 9 e 10) si applicano a tutti i collabora xxxx che non sono esclusi dall’ambito di applicazione della legge sul lavoro.
9.2 SWICA rende possibili modelli di orari di lavoro flessibili che consentono, in particolare, di conciliare lavoro e famiglia. Come base si applica un orario di lavoro settimanale di 40 ore per i collaboratori a tempo pieno.
9.3 Nell’ambito dell’orario di lavoro annuale valgono le se guenti regole quadro:
⏹ L’orario di lavoro è ripartito di principio su una setti mana di 5 giorni, di norma durante i giorni lavorativi normali, da lunedì a venerdì. L’attività lavorativa, in casi speciali, può essere svolta, alcune volte, di sabato.
⏹ Il credito delle ore di lavoro personale viene saldato una volta all’anno e compensato secondo il regolamento sull’orario di lavoro.
⏹ Le pause e i periodi di riposo prescritti dalla legge devono essere rispettati da tutti i collaboratori per i quali trova applicazione la legge sul lavoro, indipendentemente dal fatto che registrino o meno la loro durata del lavoro.
⏹ Il lavoro notturno/domenicale è soggetto ad autorizza zione. Per le richieste in tal senso occorre coinvolgere il servizio del personale. Il Regolamento sull’orario di lavo ro con le relative disposizioni esecutive viene stilato con la commissione del personale (MAK) e la Società degli impiegati di commercio.
9.4 Se non trova applicazione alcuna delle deroghe esposte di seguito, l’orario di lavoro quotidiano deve essere registrato in modo adeguato. È garantita la possibilità di consultare il conto dell’orario di lavoro personale.
Nel rispetto dei requisiti di cui all’art. 73a, rispettivamente 73b OLL 1 è possibile rinunciare alla registrazione e alla documentazione dell’orario di lavoro, rispettivamente pro cedere a una registrazione semplificata.
10 Straordinari
10.1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi azien dali di SWICA (servizio clientela ottimale, ecc.) può essere richiesto, a titolo transitorio, un impegno lavorativo straor dinario fino al tempo massimo di lavoro stabilito per legge, oltre all’orario lavorativo settimanale di 40 ore. Il superiore può richiedere al collaboratore di effettuare degli straordi nari, solo se – in buona fede – gli stessi non costituiscono un onere eccessivo. Gli straordinari devono essere compen sati, previo accordo con il superiore, da tempo libero della medesima durata entro 12 mesi. Se la compensazione con tempo libero non è possibile in questo arco di tempo, gli straordinari vengono indennizzati senza maggiorazione. Gli straordinari superiori alle 40 ore vengono bonificati con una maggiorazione del 25 %. Nel caso dei collaboratori a tempo parziale, gli straordinari vengono bonificati in modo analogo ai collaboratori a tempo pieno pro rata delle 40 ore lavorative, in base al rispettivo grado d’occupazione.
10.2 Nel caso di collaboratori che, in virtù della loro funzio ne, non sono tenuti a registrare il proprio orario di lavoro (punto 9.4) gli straordinari prestati sono compresi nello sti
pendio di base. Gli straordinari devono essere compensati e non ha luogo alcuna remunerazione delle ore di lavoro straordinario prestate.
11 Sicurezza sul posto di lavoro
Presso SWICA e al posto di lavoro, la sicurezza del lavoro e la tutela della salute hanno lo scopo di tutelare i collabo ratori dalle conseguenze dovute a infortuni, malattie pro fessionali e problemi fisici e psichici alla salute in relazione con l’attività professionale svolta. La sicurezza del lavoro e la tutela della salute costituiscono un compito comune di SWICA e dei collaboratori. SWICA emana opportune di rettive in tal senso.
12 Gestione aziendale della salute
SWICA dà importanza e tutela la salute fisica e psichica dei propri collaboratori attraverso programmi completi, siste matici e a lungo termine nonché misure di prevenzione e promozione della salute. Essa elabora strutture e processi aziendali a questo riguardo, che hanno lo scopo di assicura re una configurazione favorevole salutare del lavoro, dell’ organizzazione e del comportamento secondo criteri di qualità riconosciuti per la gestione aziendale della salute. SWICA crea le necessarie condizioni quadro per evitare il più possibile rischi alla salute. Nell’ambito di colloqui an nuali con i collaboratori in merito al carico di lavoro, ven gono discussi la situazione lavorativa, l’organizzazione del lavoro, l’impiego di risorse nonché eventuali misure.
SWICA si impegna a prevedere misure particolari per la tute la della salute e il rispetto della legge sul lavoro e a informare e sensibilizzare opportunamente superiori e collaboratori.
SWICA mette a disposizione dei collaboratori un interlocu tore interno per le questioni relative all’orario del lavoro e alla tutela della salute.
SWICA adotta particolari misure volte a tutelare la salute di tutti i collaboratori.
SWICA informa la Società svizzera degli impiegati di com mercio, almeno una volta all’anno o a seconda delle esigen ze, in merito all’applicazione della gestione aziendale della salute e all’attuazione degli art. 73a e 73b OLL 1 per mezzo di analisi statistiche anonimizzate.
13 Giorni festivi
13.1 Sono comunemente considerati giorni festivi pagati: 1° e 2 gennaio, Venerdì Santo, Lunedì di Pasqua, Ascensione, Lunedì di Pentecoste, 1° agosto, 25 e 26 dicembre. Se in base alle consuetudini locali esistono disposizioni diverse che richiedono la presenza dei collaboratori, tali giorni vanno compensati in un altro momento.
13.2 È concesso un massimo di ulteriori 4 festività locali quali giorni festivi retribuiti, in base agli usi e costumi del posto ed alle norme cantonali per il settore dei servizi. Il computo può essere fatto anche con mezze giornate.
13.3 Nei giorni 24 e 31 dicembre, gli uffici di SWICA rimangono chiusi. Le ore lavorative corrispondenti vanno prestate an ticipatamente.
13.4 I giorni festivi che cadono di sabato o domenica non pos sono venir compensati con giorni liberi. I giorni o le mezze
giornate festivi che cadono durante le vacanze del collabo ratore non sono computabili come giorni di vacanza fruiti.
13.5 Per i collaboratori a tempo parziale che lavorano in giorni settimanali fissi, i giorni festivi vengono computati propor zionalmente in base alle ore di lavoro usualmente dovute nei giorni corrispondenti. Per i collaboratori a tempo par ziale che non lavorano in giorni settimanali fissi, i giorni festivi vengono computati proporzionalmente. Per i colla boratori con stipendio orario l’indennità per giorni festivi è inclusa nello stipendio orario lordo.
14 Vacanze
14.1 I collaboratori impiegati al 100 % hanno diritto per ogni anno di servizio al seguente numero di giorni di vacanza pagati:
⏹ fino al 24° anno di lavoro compreso 25 giorni lavorativi
⏹ dal 25° anno di lavoro oppure dal
compimento dei 50 anni 30 giorni lavorativi
⏹ dal compimento dei 60 anni 33 giorni lavorativi
⏹ giovani fino al compimento dei
20 anni e apprendisti 30 giorni lavorativi
14.2 Se l’organizzazione del lavoro lo consente, è possibile acquistare al massimo due settimane di vacanza supplemen tari. Il controvalore viene computato proporzionalmente con la 13a mensilità. I particolari sono disciplinati nel rego lamento sull’orario di lavoro.
14.3 Per ogni anno civile intero vengono concesse, di principio, al massimo 8 settimane di vacanza indipendentemente dal modello di orario di lavoro.
14.4 I collaboratori che entrano in servizio o lasciano l’azienda nel corso dell’anno e quelli che lavorano a tempo parziale godono di un numero di giorni di vacanza proporzional mente ridotto.
14.5 Le date dei giorni di vacanza vanno fissate di comune accor do. Occorre tenere in debito conto le preferenze dei collabo ratori, nella misura in cui la situazione aziendale lo permetta.
14.6 Di norma i giorni di vacanza vanno presi nell’anno civile in corso. Almeno un blocco di vacanze deve comprendere 2 settimane. Di principio, i giorni di vacanza trasferiti all’an no successivo devono essere presi entro la fine di marzo.
14.7 In caso di malattia o infortunio di un collaboratore in va canza, i giorni per i quali il medico attesta l’incapacità lavo rativa al 100 % non sono considerati giorni di vacanza.
14.8 Le assenze senza colpa del collaboratore i cui motivi sono legati alla sua persona, quali malattia, infortunio, adempi mento ad obblighi di legge, esercizio di una carica pubblica o congedi giovanili, possono essere computate con le vacanze se l’assenza supera la durata di tre mesi nell’arco di un anno civile. Per ogni ulteriore mese civile completo di assenza il diritto alle vacanze può essere ridotto di un dodicesimo.
14.9 In caso di disdetta da parte del collaboratore, il datore di lavoro può richiedere un indennizzo sotto forma di detrazione salariale per i giorni di vacanza eccedenti già effettuati dal collaboratore.
14.10 In caso di disdetta da parte del collaboratore, il datore di la voro può richiedere un indennizzo sotto forma di detrazione salariale per i giorni di vacanza eccedenti già effettuati dal collaboratore.
15 Assenze pagate
15.1 I collaboratori assoggettati al CCL hanno diritto alle se guenti assenze per ogni evento indicato qui di seguito:
⏹ per il proprio matrimonio / registrazione unione dome stica: 3 giorni
⏹ matrimonio nella propria famiglia o nel parentado stretto: 1 giorno
⏹ reclutamento militare: come da convocazione
⏹ trasloco: 1 giorno
⏹ decesso del partner, dei genitori, di fratelli o sorelle e di figli: 3 giorni
⏹ decesso di altri parenti o di buoni conoscenti: al mass. 1 giorno
⏹ ricerca di nuovo posto di lavoro a seguito di disdetta: il tempo necessario
⏹ cura di persone malate che vivono con il collaboratore, in assenza di soluzioni di cura alternative: fino a 3 giorni per ogni evento
⏹ in caso di visita a scuola dei propri figli risp. dei figli in af fidamento o figliastri: fino a ½ giornata per figlio e anno
Sono equiparati: ai genitori naturali, i genitori adottivi e affidatari; ai figli naturali, i figliastri, i figli adottivi e figli in affidamento; ai coniugi, i partner conviventi e i partner dello stesso sesso.
15.2 Le visite mediche pianificabili vanno svolte se possibi le negli orari a inizio o fine giornata; il tempo di lavoro sottratto deve essere recuperato. Il tempo impiegato dai collaboratori per sottoporsi a visite mediche d’urgenza, durante l’orario di lavoro concordato, è considerato come normale orario di lavoro. Viene rimborsato al massimo il numero di ore di lavoro dovute.
16 Stipendio
16.1 Le parti contrattuali concordano stipendi minimi per i col laboratori a tempo pieno di età pari o superiore ai 20 anni con e senza formazione professionale. Il salario funziona le è concordato da SWICA con il collaboratore ed è fissato contrattualmente a livello di CIL.
16.2 La determinazione dello stipendio conforme al mercato av viene in base alla funzione, alla responsabilità, alle qualifi che e al rendimento, tenuto conto dell’esperienza lavorativa rilevante per la funzione svolta. Per ogni collaboratore viene effettuata a scadenze regolari una valutazione del rendimento e del comportamento. È garantita una politica salariale pari taria e trasparente.
16.3 Per determinare gli stipendi del settore commerciale e in formatico fungono da base le raccomandazioni salariali della Società degli impiegati di commercio e di altre associazioni di categoria.
16.4 I benefici accessori (fringe benefits) sono indicati in un pro memoria separato.
17 Adeguamento salariale
I salari funzionali individuali sono verificati annualmente. Le parti contraenti conducono annualmente delle trattative salariali. Viene determinato l’ammontare dei salari minimi come pure l’adeguamento dei salari funzionali esistenti. I criteri per le trattative di adeguamento salariale sono, in particolare, il risultato economico dell’azienda e l’evoluzio ne del costo della vita (rincaro).
18 13a mensilità
18.1 I collaboratori con salario mensile ricevono ogni anno una 13a mensilità. Il versamento avviene in 2 rate: la prima metà a fine giugno e la seconda a fine dicembre. In caso di assun zione con salario orario la percentuale della 13a mensilità è inclusa nel salario orario lordo.
18.2 Per i collaboratori impiegati su base di provvigione secon do il contratto individuale di lavoro, SWICA può prevedere contrattualmente che la 13a mensilità venga corrisposta in 12 rate mensili.
18.3 I collaboratori che iniziano o lasciano il servizio nel corso dell’anno civile ricevono la 13a mensilità pro rata.
19 Assegni
Il versamento degli assegni per figli e per la formazione si basa sulla normativa cantonale in materia di assegni fami liari in vigore nel luogo di lavoro, come minimo secondo la Legge federale sugli assegni familiari.
20 Gratifica per anzianità di servizio
20.1 In segno di riconoscenza per la fedeltà, ai collaboratori con un rapporto di lavoro non disdetto, è versata la seguente gratifica per anzianità di servizio:
al completamento del
⏹ 5° anno, metà mensilità
⏹ 10° anno, una mensilità intera
⏹ 15° anno, una mensilità intera
⏹ 20° anno, una mensilità intera
⏹ 25° anno, una mensilità e mezza
⏹ 30° anno, una mensilità intera
⏹ 35° anno, una mensilità intera
⏹ 40° anno, una mensilità e mezza
Nel caso di collaboratori con salario orario la gratifica per anzianità di servizio è calcolata in base alla media dello sti pendio mensile soggetto ad AVS senza componenti variabi li percepito nei cinque anni che hanno preceduto l’anniver sario di servizio.
20.2 Se l’organizzazione del lavoro lo consente, su richiesta del collaboratore è possibile tramutare parzialmente o intera mente la gratifica in giorni di vacanza.
20.3 In caso di uscita per pensionamento, la gratifica per anzia nità di servizio viene corrisposta pro rata.
21 Cessione dello stipendio
Il versamento dello stipendio viene effettuato esclusiva mente ai collaboratori; la cessione a terzi del diritto allo sti pendio non è concessa. Fanno eccezione le decisioni giudi ziarie e i pignoramenti di stipendio secondo la legislazione in materia di esecuzione e fallimento.
22 Indennità post mortem
In caso di decesso del collaboratore vengono versati, oltre allo stipendio del mese in corso, anche due mensilità ai su perstiti per il cui sostentamento egli provvedeva, inclusa la parte proporzionale della 13a mensilità.
23 Versamento dello stipendio in caso di malattia e infortunio
23.1 In caso di malattia, al posto dell’obbligo di versamento dello stipendio, subentrano i contributi dell’assicurazione d’in dennità giornaliera per malattia secondo LCA. Dal 1° fino al 180° giorno di malattia, l’indennità giornaliera è pari al 100 % dello stipendio netto. Dal 181° giorno di malattia, le indennità ammontano al 90 % dello stipendio lordo. Sono assicurati lo stipendio annuo oppure il reddito annuale con venuto. La durata della prestazione è di 730 giorni per ogni caso. In caso di uscita da SWICA, l’assicurazione di inden nità giornaliera per malattia può essere mantenuta nella stes sa misura trasformandola in un’assicurazione individuale.
23.2 In caso di infortunio, al posto dell’obbligo di versamento dello stipendio, subentrano le prestazioni dell’assicurazio ne infortuni obbligatoria (LAINF). Sono assicurati lo sti pendio annuo oppure il reddito annuale convenuto. A com plemento delle indennità giornaliere previste dalla legge, i collaboratori ricevono il versamento dello stipendio netto in misura del 100 %. Rimane riservata la cifra 23.8.
23.3 Per l’attuazione delle assicurazioni si applicano inoltre le disposizioni del contratto collettivo d'indennità giornaliera per malattia secondo LCA e del contratto LAINF nonché le Condizioni generali di assicurazione (CGA) e le Condizioni complementari (CC).
23.4 I premi per le assicurazioni citate alle cifre 23.1 e 23.2 sono completamente a carico di SWICA.
23.5 In caso di incapacità lavorativa, occorre informare tempe stivamente il superiore.
23.6 Se l’incapacità lavorativa si protrae per oltre 5 giorni xxxxx xxxxxx, il collaboratore è tenuto ad inoltrare di propria ini ziativa un certificato medico. Qualora tale disposizione non venga rispettata, SWICA si riserva di sospendere totalmen te o parzialmente il versamento dello stipendio.
23.7 In qualsiasi caso di malattia, SWICA ha il diritto di xxxxxxx xxxx, a sue spese, il parere da parte di un medico di fiducia.
23.8 Una riduzione delle indennità giornaliere a seguito di un atto temerario o negligenza grave può determinare la ridu zione dello stipendio.
24 Congedo di maternità e paternità
24.1 L’inabilità lavorativa per gravidanza e parto è parificata all’inabilità lavorativa per malattia.
24.2 Le collaboratrici hanno diritto a 16 settimane di congedo per maternità pagato a stipendio pieno. Il congedo dal lavo ro può iniziare al più presto due settimane prima del parto. Dopo il ritorno della collaboratrice dal congedo maternità, SWICA si impegna, se ciò corrisponde al desiderio della collaboratrice in questione, a offrirle un’attività parificabi le con un grado di occupazione ridotto. Alla nascita di un figlio proprio, al padre viene concesso un congedo pagato di 2 settimane. In aggiunta, egli può richiedere fino a 2 set timane di congedo non pagato. Si deve fruire del congedo paternità entro un anno dalla nascita del figlio. È possibi le fruire di tale congedo in un unico blocco oppure sotto forma di singoli giorni di congedo. SWICA si impegna, se ciò corrisponde al desiderio del padre, a offrirgli un’attività parificabile con un grado di occupazione ridotto.
25 Servizio militare e altri servizi
25.1 In caso di assenza dal lavoro per servizio militare, servizio di protezione civile o servizio civile, il pagamento dello stipen dio nell’anno civile è previsto come segue: durata 4 settimane a stipendio pieno; per il periodo eccedente alle 4 settimane:
⏹ 75 % ai collaboratori senza obbligo di sostentamento;
⏹ 90 % ai collaboratori con obbligo di sostentamento.
25.2 Lo stipendio versato per il periodo eccedente le 4 settimane deve venir restituito dal collaboratore in misura del 50 % qualora egli lasci la ditta entro 12 mesi dalla fine del servi zio militare,
⏹ egli sciolga il rapporto lavorativo di sua iniziativa;
⏹ il rapporto lavorativo venga sciolto senza preavviso.
La parte dello stipendio da restituire si calcola sottraendo dal salario lordo corrispondente l’indennità di perdita di guadagno.
25.3 L’indennità di perdita di guadagno spetta a SWICA, a con dizione che le relative indennità non superino i pagamenti di stipendio effettuati da SWICA.
25.4 L’indennizzo nell’eventualità del servizio attivo è oggetto di ulteriore accordo.
Assicurazioni sociali
26 Assicurazione malattia
26.1 I collaboratori e i loro famigliari possono aderire al contratto collettivo di SWICA, secondo la cifra 13.1 cpv. 2, in base alle relative condizioni di ammissione. Gli assicurati nel contrat to collettivo di SWICA beneficiano di condizioni di favore. Per i premi dell’assicurazione di base e delle assicurazioni complementari vengono corrisposti dei contributi ai colla boratori. Per le assicurazioni complementari ciò avviene a condizione che il collaboratore sia membro nel contratto col lettivo. Per i collaboratori a tempo parziale, tale contributo è calcolato in proporzione alla percentuale d’impiego.
26.2 Le norme d’attuazione sono regolamentate in un promemo ria separato.
27 Previdenza per il personale
27.1 Se sono soddisfatti i presupposti previsti dal regolamento della cassa pensioni, scatta l’inserimento nella Fondazione di previdenza per il personale SWICA.
27.2 L’adesione, la portata e le prestazioni nonché i contributi versati da SWICA e dai collaboratori sono fissati nel regola mento della Fondazione di previdenza per il personale.
Diritti e doveri generali
28 Formazione e perfezionamento professionale
28.1 SWICA promuove la formazione e il perfezionamento pro fessionale dei collaboratori di tutte le età e li sostiene in modo adeguato metodicamente, finanziariamente e / o in termini di tempo. Nell’ambito di regolari colloqui e valuta
zioni dei collaboratori, vengono definite le fasi di sviluppo e le necessarie misure di formazione e di perfezionamento professionale.
SWICA informa la Società degli impiegati di commercio una volta all’anno in merito alle attività di formazione e di perfezionamento professionale eseguite e previste.
Ulteriori dettagli figurano nel regolamento sulla forma zione e il perfezionamento professionale, stipulato tra la Di rezione di SWICA e la commissione del personale (MAK).
28.2 Il momento propizio per la formazione o il perfezionamen to è deciso in accordo tra i collaboratori e SWICA.
29 Cariche pubbliche
29.1 I collaboratori hanno per principio il diritto di rivestire cariche onorifiche o pubbliche. L’assunzione di cariche pubbliche a livello cantonale o federale (Consiglio di Stato o Gran Consiglio nonché Consiglio nazionale e Consiglio degli Stati) deve essere comunicata al servizio del personale per l’esame e l’autorizzazione. L’orario di lavoro non deve essere eccessivamente compromesso dall’esercizio della carica.
29.2 Qualora lo svolgimento di cariche comprometta l’orario la vorativo, occorre richiedere a SWICA un’autorizzazione in tal senso.
30 Appartenenza ad associazioni
30.1 Un collaboratore non può essere licenziato o sfavorito in alcun modo a causa della sua appartenenza o non appar tenenza ad associazioni professionali di categoria oppure a sindacati.
30.2 Onde promuovere il partenariato contrattuale, il collabora tore viene informato in merito alla possibilità di diventare socio della Società degli impiegati di commercio.
30.3 Ai membri del partner contrattuale, SWICA mette a dispo sizione tutto il tempo necessario per partecipare alle riu nioni associative.
31 Protezione della personalità
L’integrità personale dei collaboratori deve essere tutelata. Deve essere contrastata e eliminata qualsiasi violazione del la dignità posta in essere mediante comportamenti, azioni, parole e immagini. Tutti i collaboratori si adoperano affin ché, con una comunicazione aperta in azienda, si venga a creare un clima di rispetto personale e fiducia in modo tale da evitare il verificarsi di abusi, aggressioni, molestie ses suali e mobbing.
32 Attività accessorie
Le attività accessorie che possono compromettere l’adem pimento degli obblighi del collaboratore nei confronti di SWICA e che violano in particolare le norme di legge con cernenti la durata dell’orario di lavoro e i tempi di risposo, nonché il divieto di concorrenza sono vietate. Queste atti vità, nonché tutte le attività lucrative accessorie, devono essere comunicate di propria iniziativa al servizio del per sonale. Il servizio del personale ha la facoltà di concedere delle deroghe.
33 Obbligo di diligenza e di lealtà
33.1 Il collaboratore è tenuto a difendere gli interessi di SWICA.
33.2 Ogni collaboratore è tenuto a svolgere i compiti che gli sono affidati in modo accurato, mettendo a frutto le proprie capa cità e con un occhio di riguardo ai costi.
33.3 Inoltre, deve osservare scrupolosamente le direttive ed istru zioni emanate da SWICA oppure impartite dal superiore.
33.4 All’interno dei locali lavorativi non è consentito esercitare at tività tali da disturbare la pace lavorativa o i processi di lavoro.
33.5 Un rendimento insufficiente e violazioni del CCL o di altre disposizioni in materia di lavoro possono portare tra l’altro alle seguenti sanzioni, precedute da un colloquio verbale:
⏹ ammonizione scritta;
⏹ disdetta;
⏹ licenziamento immediato.
33.6 I collaboratori sono autorizzati e tenuti a comunicare even tuali indizi relativi ad abusi e comportamenti scorretti. La comunicazione può essere effettuata al servizio di notifica SWICA Codex, che prevede tra l’altro una possibilità di co municazione in forma anonima. La tutela delle persone che effettuano le comunicazioni è garantita in ogni momento.
34 Mantenimento del segreto professionale e protezi- one dei dati
34.1 Il collaboratore si impegna a rispettare il segreto professionale su tutte le questioni aziendali che necessitano della segretezza e di cui è venuto a conoscenza in relazione alla sua attività lavorativa. Nella fattispecie sono considerati tali i dossier degli assicurati o dei collaboratori, i nuovi prodotti, le partecipazioni e la situazione finanziaria di SWICA.
34.2 Gli obblighi di mantenimento del segreto professionale e di protezione dei dati valgono per tutta la durata del rapporto di lavoro nonché dopo il termine di quest’ultimo, sino a quando ciò risulta necessario ai fini di tutelare gli interessi legittimi di SWICA. Una violazione delle norme in materia di protezione dei dati e dell’obbligo legato al segreto professionale può com portare lo scioglimento immediato del rapporto lavorativo.
34.3 SWICA assegna una notevole importanza alla protezione dei dati e si attiene in questo senso alle norme della legislazione in materia di protezione dei dati. Essa disciplina la protezione dei dati nel quadro di regolamenti di elaborazione e di altre istruzioni accessibili a tutti.
35 Diritti d’autore
I collaboratori cedono completamente al datore di lavoro tutti i diritti d’autore e / o di brevetto nonché il risultato lavorativo che scaturisce a titolo personale o in collaborazione con altri, dallo svolgimento della loro attività. La cessione si applica in modo particolare anche ai software per computer sviluppati dai collaboratori. La cessione di tali diritti concerne nella fat tispecie tutti i diritti descritti agli art. 9 a 11 LDA.
La cessione completa di cui sopra concerne anche diritti su opere create dal collaboratore nello svolgimento dell’attività lavorativa ma non precipuamente nell’adempimento dei do veri contrattuali. La cessione di tali diritti è compensata dallo stipendio convenuto; i collaboratori non possono far valere al cuna pretesa supplementare e in particolare non hanno alcun diritto su eventuali proventi derivanti dalla loro utilizzazione.
Disposizioni finali
36 Ristrutturazione aziendale
In caso di ristrutturazioni aziendali con una riduzione del personale, trova applicazione un piano sociale convenuto tra le parti contraenti per evitare o alleviare disagi personali, so ciali ed economici.
37 Disponibilità alla trattativa
37.1 Su richiesta di una parte, è possibile intavolare trattative su sin gole disposizioni del presente contratto. Le parti contraenti si in contrano almeno una volta all’anno per uno scambio reciproco.
37.2 Le parti contraenti si dichiarano disposte, in caso di necessità, a discutere congiuntamente qualsiasi questione attinente al Contratto collettivo di lavoro.
37.3 Divergenze tra SWICA e la Società degli impiegati di commercio: In caso di divergenze relative all’interpretazione del Contratto collettivo di lavoro, le parti contraenti possono sottoporre la fattispecie a un tribunale arbitrale. A meno che le parti non si siano accordate diversamente, trovano applicazione le dispo sizioni del Codice di procedura civile (art. 353 e segg. CPC). Il tribunale arbitrale prima della sua decisione, può avanzare una proposta di conciliazione. Il tribunale arbitrale è com posto da una presidente o da un presidente e da due membri. Ogni parte contraente nomina un membro entro 30 giorni. Questi membri nominano un / una presidente entro 10 giorni. Qualora non sia possibile definire di comune accordo un / una presidente, tale carica sarà assunta dal / dalla presidente del Tribunale commerciale del Cantone Zurigo oppure questi nominerà direttamente il / la presidente. La sede del tribunale arbitrale è Winterthur. Il procedimento si deve svolgere nel modo più celere possibile. Prima della sentenza deve impe rativamente essere evitata qualsiasi discussione in pubblico.
38 Entrata in vigore e durata del CCL
38.1 Il presente CCL entra in vigore il 1° ottobre 2016 ed è valido a tempo indeterminato. Sostituisce il CCL del 1° gennaio 2015.
38.2 Può essere disdetto da entrambe le parti contraenti, nel rispetto di un termine di preavviso di sei mesi, ogni anno per il 31 dicembre.
Winterthur, ottobre 2016
SWICA Organizzazione sanitaria
Reto Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx
Direttore generale Responsabile del personale
Società degli impiegati di commercio
Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxx Xxxxxxx
CEO Responsabile partenariato sociale
Appendice relativa al punto 2.1 CCL: ambito d’applicazione
I seguenti soggetti giuridici del Gruppo SWICA aderiscono al CCL:
⏹ SWICA Assicurazione malattia SA
⏹ PROVITA Gesundheitsversicherung AG
⏹ SWICA Assicurazioni SA