SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
Sommario
Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati 5
Art.2. Disciplina Applicabile 5
Art.3. Oggetto del Contratto 6
Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore 7
Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia 9
Art.8. Verifica di conformità 10
Art.9. Pagamenti – interessi 10
Art.10. Obblighi relativi al rapporto di lavoro 11
Art.11. Deroga all’eccezione di Inadempimento 11
Art.14. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti 14
Art.15. Cauzione Definitiva 15
Art.18. Clausola Xx.Xx.Xx SpA – ConsipSpA 18
Art.19. Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa 18
Art.22. Recall dei prodotti 22
Art.24. Trasparenza e prezzi 23
Art.25. Tracciabilità dei flussi finanziari 24
Art.26. Evoluzione tecnologica 24
Art.28. Trattamento dei Dati Personali 25
SCHEMA DI CONTRATTO PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA TRIENNALE DI DISPOSITIVI MEDICI E PROTESI PER CHIRURGIA VASCOLARE
TRA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONE SAN XXXXXXXX XXXXXXX DI AVELLINO (in seguito indicata
sinteticamente come “AO Moscati”) con sede legale in Avellino,cap 83100, contrada Amoretta– città ospedaliera partita IVA cod. fiscale 01948180649 ,
in persona del Dott. ............................................................... , nato a ………………………….
Il ........................................................... , in qualità di Legale Rappresentante , giusta poteri conferiti con D.G.R.C. n. ..... del ...............
E
………………………..sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di
al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx. , giusta poteri allo stesso conferiti da (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);
OPPURE
, sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , X.XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx. , nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante con sede legale in
, Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , via , e la mandante , con sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via ,giusta mandato collettivo tecnico con rappresentanza autenticato dal notaio in dott. repertorio n.(nel seguito per brevità congiuntamente anche “Fornitore”)
PREMESSO CHE:
nell’ambito del presente Contratto si intende per:
⮚ “Amministrazione Contraente” o “Amministrazione” o “Azienda Ospedaliera” “Committente”, “Stazione Appaltante” l’A.O.R.N. S.G. Moscati ;
⮚ “Fornitore”, “appaltatore”, “impresa”, “esecutore” l’impresa o il raggruppamento temporaneo o il
consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
⮚ “Dec” il Direttore dell’esecuzione del contratto
⮚ “Collaudatore” si intende il soggetto incaricato della verifica di conformità delle prestazioni;
⮚ Contratto di conto deposito : il documento di cui all’allegato “A”
⮚ Capitolato Speciale : il documento di cui all’Allegato “B”;
⮚ Documentazione Tecnica: tutta la documentazione costituente l’offerta tecnica presentata dalla
ditta aggiudicatrice (fornitore) in sede di gara ;
⮚ Offerta Economica: tutta la documentazione costituente l’offerta economica presentata dalla ditta aggiudicatrice (fornitore) in sede di gara;
⮚ Contratto: il presente documento contrattuale inclusi i suoi allegati) formalizza l’accordo tra l’Azienda Ospedaliera SG Moscati e il Fornitore e contenente le prescrizioni e le condizioni che disciplinano il suddetto accordo;
⮚ "Giorni " , “Giorni solari” si intendono tutti i giorni inclusi sabato, domenica e festivi;
⮚ "Xxxxxx lavorativi" si intendono tutti i giorni esclusi sabato pomeriggio, domenica e festivi;
⮚ "Ore lavorative" si intendono le ore comprese negli intervalli dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle
17.00 di "Giorni lavorativi”
Premesso che
1. con Delibera n. del il Direttore Generale dell’A.O. Xxxxxxx ha aggiudicato la fornitura di
2. l’X.X.Xxxxxxx nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto all’individuazione dell’operatore economico per la Fornitura mediante l’indizione di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. del
e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. del
3. il Fornitore è risultato aggiudicatario per i seguenti Lotti della procedura di cui e, per l’effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare la fornitura oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e relativi allegati;
4. il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale e relativi allegati , nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definiscono in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e che , in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse per la formulazione dell’offerta;
5. il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che,
anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva;
Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue.
Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Contratto :
• Allegato 1) concernente i lotti aggiudicati al fornitore coi i prodotti, prezzi e quantità oggetto del presente contratto;
• Contratto di Conto deposito : il documento cui all’allegato “A”;
• Capitolato Speciale: il documento di cui all’Allegato “B”;
• Documentazione Tecnica: tutta la documentazione costituente l’offerta tecnica presentata dalla dal fornitore in sede di gara che, anche se materialmente non allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto ;
• Offerta Economica: tutta la documentazione costituente l’offerta economica che allegata al presente contratto costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto
Art.2. Disciplina Applicabile
1. La fornitura/servizio oggetto del presente documento è regolata:
1.1. dal presente contratto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
1.2. dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
1.3. dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per la parte vigente e dalle norme vigenti in tema di contratti pubblici;
1.4. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato
1.5. dai regolamenti ed atti dell’Azienda Ospedaliera S.G. Moscati
2. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Speciale e Tecnico o e quanto dichiarato nella Documentazione tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Speciale e Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui la Documentazione tecnica contenga, a giudizio dell’AO Moscati, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Speciale.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto, l’Amministrazione Contraente da un lato e il Fornitore dall’altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
Art.3. Oggetto del Contratto
1. Il contratto ha ad oggetto l’espletamento della fornitura , in conto deposito secondo lo schema di contratto di cui all’allegato A) al presente contratto che ne costituisce parte integrante e sostanziale, fornitura di materiale protesico e dispositivi correlati al loro impiego per la UOC di Chirurgia Vascolare, cosi come riportati sempre nell’allegato 1) al presente, secondo le modalità e alle condizioni stabilite nel presente contratto, nel capitolato e negli altri elaborati di gara e, se migliorative, nella Documentazione tecnica presentata .
2. I quantitativi, indicati nel suddetto allegato 1) ed aggiudicati alla ditta fornitrice , sono da intendersi meramente indicativi e non impegnativi per l’Amministrazione, potendo essi subire variazioni in aumento o in diminuzione a seconda delle reali necessità dell’Azienda ospedaliera, senza che la ditta aggiudicataria abbia diritto di sollevare pretesa o doglianza alcuna.
Art.4. Corrispettivi
1. I corrispettivi dovuti al fornitore per l’acquisizione dei beni di cui al presente Contratto, sono stabiliti e
dettagliatamente indicati nell’Offerta Economica e riportati nell’allegato 1)
2. Tali corrispettivi si riferiscono alla fornitura in “conto deposito” del materiale protesico e dispositivi correlati al loro impiego per la UOC di Chirurgia Vascolare e dei servizi connessi, prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali
3. I corrispettivi di cui al precedente comma 2, relativi ai dispositivi forniti in “conto deposito”, saranno dovuti dall’ Amministrazione Contraente dalla data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione (ordine d’acquisto) attestante l’utilizzo del prodotto e dalla stessa data avverrà la fatturazione da parte del Fornitore
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono e rimarranno fissi ed invariabili, in aumento, per tutta la durata del contratto, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea.
Art.5. Durata dell’appalto
1. La durata del contratto è pari a 36 mesi a decorre dalla data di stipula del presente contratto ovvero dalla seguente data:
2. La Ditta fornitrice avrà inoltre l'obbligo di continuare la fornitura , alle stesse condizioni e prezzi, per ulteriori 24 mesi se richiesta dall’azienda e fino a quando l'Azienda non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.
3. I quantitativi potranno subire, in sede di ordinazione, variazioni in aumento o in diminuzione senza che il fornitore abbia nulla a pretendere.
4. L’AO S.G. Moscati nel periodo di efficacia del presente contratto si riserva la facoltà di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, l’ AORN S.G. Xxxxxxx potrà, alle stesse condizioni, incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell’articolo 106, comma 12 X.X.xx. n. 50/2016.
Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura basate sul presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore dovrà dare esecuzione all’Ordinativo di Fornitura dell’Amministrazione contraente.
3. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l’attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto del Contratto, eventualmente da svolgersi presso i servizi dell’Amministrazione Contraente, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli stessi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Direttore dell’esecuzione contrattuale; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, i servizi dell’Amministrazione Contraente continueranno ad essere utilizzati dal personale dell’Amministrazione stessa e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore s’impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell’Amministrazione Contraente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
4. Il Fornitore prende atto che l’esecuzione della fornitura del presente Contratto è da considerarsi quale servizio di pubblica necessità, trattandosi di servizio indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensione e/o carenze.
5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell’Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
7. Il Fornitore si impegna espressamente a:
7.1. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione del
Contratto secondo quanto specificato nello stesso e nei rispettivi Allegati;
7.2. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e
l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni
7.3. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all’Amministrazione di monitorare la conformità della fornitura alle norme previste nel Contratto.
7.4. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
7.5. comunicare tempestivamente all’Amministrazione le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
7.6. non opporre all’Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura;
7.7. manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale
inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Amministrazione Contraente.
9. Il Fornitore si obbliga a:
9.1. dare immediata comunicazione all’Amministrazione Contraente di ogni circostanza che abbia
influenza sull’esecuzione delle attività e prestazioni contrattuali ;
9.2. fornire le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto nei luoghi indicati o che verranno indicati nell’ordinativo emesso dall'Amministrazione Contraente.
10. Il Fornitore è tenuto a inviare all’Amministrazione, con periodicità semestrale, la dichiarazione sostitutiva ai sensidell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.
11. Il Fornitore si obbliga a:
11.1. prestare i servizi connessi oggetto del Contratto nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato e, ove migliorativi, nella Documentazione tecnica presentata dal fornitore ; resta inteso che la fornitura dovrà essere prestata, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza;
11.2. manlevare e tenere indenne l’AO Moscati dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei prodotti forniti agli utilizzatori e oggetto del Contratto.
12. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.
Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia
1. Il Fornitore ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto,
, la documentazione amministrativa richiesta e presentata all’AO Moscati per la stipula del presente Contratto. In particolare, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l’obbligo di:
a) comunicare ogni modificazione e/o integrazione, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, del D.Lgs. n. 56/2016 entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti dall’evento modificativo/integrativo.
b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di
cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Per ciascun Dispositivo offerto è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse o essenziali all’uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.), per 12 mesi a partire dalla data di consegna della fornitura. L’Azienda Ospedaliera Moscati ha diritto alla sostituzione gratuita entro 3 (tre) giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione inviata dall’Amministrazione contraente ogni qualvolta, nel termine di durata del Contratto , a partire dalla data di consegna, si verifichi un vizio e/o un difetto dei Dispositivi stessi, senza bisogno di provare l’esistenza degli stessi. Il Fornitore non potrà sottrarsi alla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto verificatosi successivamente alla consegna dei Dispositivi (e non dipendente da un vizio e/o difetto di produzione) o da fatto proprio della P.A..
3. Il difetto di fabbricazione, la mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte devono essere contestati, per iscritto, entro un termine di decadenza di
60 (sessanta) dalla scoperta del difetto stesso e/o del malfunzionamento e/o della mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte.
Art.8. Verifica di conformità
1. L’Amministrazione Contraente tramite il DEC provvederà, nel corso dell’esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità s’intendono a carico del Fornitore.
Art.9. Pagamenti – interessi
1. Il pagamento avverrà entro i termini previsti dalle vigenti norme, e comunque entro 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica, secondo le modalità previste dal DM 3 aprile 2013
n.55. Il Codice Univoco Ufficio (CUU) è un’informazione obbligatoria delle fattura elettronica PA e per l’AO Moscati è XQ3IN7.
2. Ai sensi dell’art. 25 DL 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, anche le fatture elettroniche indirizzate a questa azienda, oltre a rispettare le procedure di cui al DM 55/2013, devono riportare i seguenti elementi specifici:
- Codice identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo della tracciabilità di cui alle
legge 136/2010;
Inoltre campi obbligatori per la compilazione del format fattura elettronica PA da trasmettere a questa amministrazione sono i seguenti:
o Denominazione Ufficio: Servizio Economico Finanziario
o P IVA: 01948180649
3. L’indirizzo accreditato per il ricevimento della fattura elettronica è xxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx
4. In particolare la fattura deve contenere:
o Data e numero d’ordine di acquisto (la mancanza ne può comportare il rifiuto da parte dell’ufficio destinatario)
o Data e numero del DDT per le forniture di beni
o Totale documento
o Codice fiscale del cedente
5. Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura, ed all’esito positivo dei
controlli e delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni consegna; in caso negativo il termine si
intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte dell’Azienda. In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperati importi per l’applicazione di eventuali penali e la ditta dovrà emettere relativa nota di accredito per detti importi.
6. I corrispettivi spettanti all'Impresa, saranno accreditati sul c/c bancario n.
intrattenuto dal medesimo presso l’Istituto
7. ABI - CAB - IBAN
8. In caso di variazione a quanto sopra convenuto l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche, in difetto di tale notificazione l’Azienda non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopraindicato.
9. In caso di ritardo, gli interessi moratori, ove richiesti, verranno corrisposti nella misura prevista dalla legge vigente
Art.10. Obblighi relativi al rapporto di lavoro
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
4. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all’art. 105, comma 8, D.Lgs. n.
50/2016 in caso di subappalto
Art.11. Deroga all’eccezione di Inadempimento
1. Data la natura di servizio pubblico dell’attività oggetto del presente contratto, l’impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all’art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali, anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.
Art.12. Penali
1. Per ogni giorno di ritardo del Fornitore, non imputabile all’Amministrazione ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, nell’adempimento all’obbligo previsto al precedente articolo 7, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione della documentazione ivi indicata, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’AO Moscati una penale pari a euro 500,00= (cinquecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai tempi di consegna indicati all’art. 4 dell’allegato A) “contratto di conto deposito, l’A.O. Xxxxxxx potrà applicare al Fornitore una penale pari all’ 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Si precisa che deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al Capitolato Tecnico. In tal caso, l’ Amministrazione applicherà al Fornitore le penali di cui sopra sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, nel ritiro e sostituzione dei dispositivi che presentino difformità qualitativa rispetto al termine di 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, come previsto all’art. 4 dell’allegato A) “contratto di conto deposito”, l’Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all’ 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, nel ritiro dei dispositivi consegnati in eccesso, rispetto al termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, l’Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all’ 0,5 per centro del valore della fornitura oggetto dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente, né a causa di forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai tempi di ritiro dei dispositivi non utilizzati e non scaduti, di cui al all’art. 14 dell’allegato A) “contratto di conto deposito”, l’Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all’0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno
6. In tutti gli altri singoli casi non previsti dal presente contratto o capitolato, di non conformità o non corrispondenza al Capitolato, Contratto o a quanto offerto dall'Appaltatore si applicherà : una penale da
€ 50, 00 (euro cinquanta) a € 5.000,00 (euro cinquemila) , per singola infrazione, in base alla gravità della infrazione
La gravità dell’ infrazione sarà valutata (circostanze, che concorrono tra loro, NON sono numerate in ordine di importanza) tra l’altro:
- ove determinabile, in base al valore economico della prestazione negativa, irregolarmente
resa, ritardata, omessa, ecc. anche in valore percentuale sul costo complessivo d’appalto;
- in considerazione dell’incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull’efficienza, sull’efficacia,
sulla continuità dei servizi sanitari cui è funzionale l’appalto;
- in considerazione dell’incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull’efficienza, sull’efficacia,
sulla continuità del servizio appaltato;
- alla luce dei danni effettivi e/o dell’esposizione a rischio di danno (con riferimento al rischio che si sarebbe evitato o ridotto proprio in virtù della prestazione se resa regolarmente e puntualmente) che l’Azienda Ospedaliera o un terzo (ad esempio, l’assistito) ha subito;
- della reiterazione di eventi che sono causa di applicabilità di penali;
- di ogni altra circostanza rilevante nel caso di specie.
L’evento è sempre connotato da massima gravità:
a) nel caso in cui provochi il blocco, in tutto o in parte, del normale svolgimento dell’attività sanitaria;
b) nel caso in cui esista nesso eziologico con danni alle persone, chiunque esse siano.
Eventi tra loro diversi e la ripetizione in giorni separati di eventi anche identici o simili tra loro, sono
considerati eventi diversi e disgiunti ai fini dell’applicabilità delle penali.
7. Le penali sono cumulabili.
8. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali, vengono contestati dal DEC a mezzo PEC/Email al Fornitore; il Fornitore potrà comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 7 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora le predette controdeduzioni non siano sufficienti, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione Contrente, a giustificare le inadempienze ovvero non vi sia stata risposta o le stesse non siano giunte nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
9. Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Azienda Ospedaliera Moscati a causa del disservizio verificatosi.
10. L’Amministrazione Contraente potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida o ulteriore accertamento
11. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il soggetto fornitore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termine fissato dall’Amministrazione
12. L'applicazione delle penali non solleva in alcun modo l’impresa fornitrice dall'obbligo di procedere all'eliminazione degli inconvenienti rilevati e non impedisce l'applicazione delle clausole di risoluzione contrattuale.
Art.13. Riserve
1. Il soggetto fornitore non può opporre, ai sensi dell’art. 1462 del codice civile, eccezioni al fine di evitare
o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata nella procedura di gara.
2. Tutte le riserve che il soggetto fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all’Azienda Ospedaliera e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.
3. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni solari dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.
4. Non esplicando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati il soggetto fornitore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Ospedaliera interessata che emanerà gli opportuni provvedimenti.
Art.14. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti
1. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall’art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
2. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l’A.O. Xxxxxxx, fermo restando il
diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
4. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l’ Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto
5. Il D.Lgs. 50/2016 disciplina, all’art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili al presente Contratto per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui l’Amministrazione Contraente aveva inizialmente aggiudicato l’appalto.
6. In caso di risoluzione l’AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all’aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all’art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D.Lgs. 50/2016.
7. Le circostanze di cui all’art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui l’AO Moscati aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all’art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva alla Contratto la quale è
disciplinata nei seguenti commi:
7.1. In tutti i casi di variazione soggettiva del Contratto, si precisa che l’efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte dell’AO Moscati. Tale comunicazione avverrà a seguito dell’autorizzazione alla variazione stessa disposta dall’Amministrazione Contraente
7.2. L’autorizzazione sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all’accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire all’AO Moscati tutta la documentazione necessaria ai fini dell’accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla lexspecialis di gara in merito all’assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto.
8. l’AO Moscati nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposita richiesta del D.E.C. , una esecuzione del Contratto da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all’autorizzazione.
9. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
Art.15. Cauzione Definitiva
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore ed ai fini della stipula del presente Contratto , il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore dell'AO Moscati rilasciata da
, polizza n°. , alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all’art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e per l’esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dall’esecuzione della Contratto. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali, nei confronti dell’AO Moscati e, pertanto, resta espressamente inteso che l’AO moscati ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l’applicazione delle penali di cui al presente contratto
2. La garanzia opera nei confronti d’AO Moscati a far data dalla sottoscrizione della Contratto
3. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell’Amministrazione Contraente verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
4. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o
per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni
lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta..
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, l’AO Moscati potrà dichiarare risolto il Contratto
Art.16. Risoluzione
1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. o tramite PEC dall’AORN SG Moscati, per porre fine all’inadempimento, la medesima Azienda Ospedaliera ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto
2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 , l’Azienda Ospedaliera Moscati può risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ.,senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o tramite PEC, nei seguenti casi:
2.1. fornitura di prodotti difformi dalle caratteristiche minime richieste dal capitolato e relativi allegati;
2.2. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 giorni
lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’amministrazione;
2.3. inadempienze contrattuali che comportino l'applicazione di una o più penali che complessivamente superino il 10% dell'importo contrattuale;
2.4. inadempienze in materia di scioperi in servizio di pubblica utilità;
2.5. qualora il Fornitore non sia in grado di provare, alla semplice richiesta dell’Azienda, il possesso della copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle attività contrattuali (ove richiesta dal contratto );
2.6. qualora il Fornitore aggiudicatario sia privato delle autorizzazioni, visti, concessioni, nulla-osta e quant'altro sia di occorrenza per eseguire correttamente il servizio/fornitura e, comunque, venga a trovarsi in una situazione di incapacità giuridica che non consenta l’esecuzione del contratto;
2.7. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente fornitura, nonché per la stipula del presente Contratto;
2.8. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
2.9. in caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di procedura di gara e/o ai fini della stipula del contratto;
2.10. subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto;
2.11. nel caso di violazione di una delle obbligazioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
2.12. nei ulteriori casi previsti dagli elaborati di gara;
3. In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Fornitura, l’Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al valore residuale del Contratto di Fornitura (valore ottenuto detraendo dal valore contratto il valore di eventuali ordinativi di fornitura regolarmente adempiuti dal Fornitore); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione Contraente al risarcimento dell’ulteriore danno.
4. In caso di risoluzione l’AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all’aggiudicazione della
procedura di gara.
Art.17. Recesso
1. L’Amministrazione contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte,
in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
1.1. giusta causa,
1.2. mutamenti di carattere organizzativo e/o tecnico riguardanti la stessa Amministrazione.
1.3. per motivi di pubblico interesse;
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall’art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Xxxxxxxxx
3. L’Amministrazione inoltre potrà recedere, per qualsiasi motivo, dal Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della Facoltà di cui all’articolo 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r /PEC.
4. In caso di recesso da parte dell’AORN Moscati, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione delle prestazioni eseguite relative al Contratto di fornitura, purché eseguite correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto stesso, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto
dall’articolo 1671 cod. civ.
5. In caso di recesso l’AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all’aggiudicazione della
procedura di gara.
Art.18. Clausola Xx.Xx.Xx SpA – ConsipSpA
1. L’A.O.R.N. S.G. Xxxxxxx si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto , ai sensi dell’ex art. 1353 e ss del codice civile qualora, in caso di aggiudicazione di procedura centralizzata da parte della XX.XX.XX. Spa relativa a materiale previsto nel presente contratto, lo stesso s’intenderà risolto a decorrere dalla adesione di questa Azienda al contratto stipulato da SoReSa SpA, senza che per questo il partecipante/offerente possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso /indennizzo per le spese sostenute, fatti salvi i corrispettivi per le prestazioni eseguite
2. L’A.O.R.N. S.G. Xxxxxxx si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto , ai sensi dell’ex art. 1353 e ss del codice civile qualora, nel corso di vigenza del contratto, il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP SpA) attivasse una Convenzione avente ad oggetto i servizi di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l’ appaltatore non sia in grado di praticare almeno tali prezzi; il fornitore non potrà pretendere alcuna forma di risarcimento o indennizzo.
Art.19. Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa
1. Con la stipula del Contratto, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’AO Moscati dalle pretese che terzi dovessero
avanzare in relazione ai danni derivanti dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3. Anche a tal fine, il Fornitore deve essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata del Contratto.
4. Infatti resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente Articolo per tutta la durata del Contrato, è condizione essenziale per l’AO Moscati e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto.
5. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
6. L’Appaltatore, deve essere in possesso di una polizza assicurativa della responsabilità civile verso
l’Amministrazione appaltante, i suoi dipendenti , i propri addetti e verso i terzi, con massimale non
inferiore a € 5.000.000,00 (cinque milioni) per sinistro ed anno. La garanzia dovrà comprendere:
a) il risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ai locali, ai materiali ed alle attrezzature interessate
all’esecuzione della fornitura;
b) il risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti che si dovessero verificare a persone (anche il danno biologico)o cose;
c) il risarcimento dei danni a terzi derivanti dalle responsabilità della Ditta aggiudicataria e di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche di cui si avvalga;
d) responsabilità verso il personale della Ditta aggiudicataria e dei subappaltatori, con particolare riguardo agli infortuni sul lavoro, inclusa la copertura per viaggi effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto, dal personale, malattie professionale, ecc.;
7. L’appaltatore dovrà essere in possesso di una polizza per Responsabilità civile prodotti per i danni corporali e materiali a terzi e diretti causati a terzi da difetto del prodotto (ricambi e apparecchiature sostitutive) per i quali l’aggiudicatario rivesta in Italia la qualifica di produttore.
Condizioni e limiti richiesti:
- Massimale unico minimo Euro 5.000.000,00 per evento/anno
- Estensione della qualifica di terzi ai dipendenti dell’Amministrazione, ai
subappaltatori e ai loro dipendenti
La polizza RC Prodotti dovrà essere presentata unicamente qualora l'aggiudicatario rivesta nell'ambito dell'appalto di fornitura uno dei seguenti ruoli:
- Produttore
- Fornitore/distributore di beni oggetto della fornitura sul quale secondo quanto previsto dal D.lgs. - Codice del consumo, possano ricadere le medesime responsabilità del produttore. Qualora ad esempio il fornitore/distributore rivesta anche la qualifica di produttore apponendo al bene un proprio marchio. In tutti i casi diversi da quelli sopra citati la polizza RC prodotti non deve intendersi richiesta.
L’Amministrazione può chiedere l’esibizione delle polizze in ogni momento
Art.20. Subappalto
1. (da inserire se il subappalto non è stato richiesto) Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto .
[ovvero]
2. (da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta) Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30 (trenta) % dell’Importo massimo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
.
3. (eventuale) il Fornitore, conformemente a quanto previsto dall’art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub- contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
4. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’ Amministrazione Contraente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
5. Il subappaltatore dovrà mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
6. Il Fornitore si impegna a inviare a mezzo PEC o depositare, presso l’AO Moscati , almeno 20 (venti) giorni solari prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto:
- la copia autentica del contratto di subappalto, il quale è corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato e indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia;
- la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara;
- la dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate;
- la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a
norma dell’art. 2359 cod. civ. con il subappaltatore;
- tutto quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’AO Moscati non
autorizzerà il subappalto.
7. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l’AO Moscati procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
8. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’AO Moscati, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
9. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’AO Moscati da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti
e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
10. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dall’Amministrazione Contraente inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’AO Moscati, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto attuativo.
11. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
12. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’AO Moscati
avrà facoltà di risolvere il Contratto , ai sensi del precedente art.16
13. Ai sensi del comma 14 dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 % (venti per cento).
14. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016
15. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l’AO Moscati annullerà l’autorizzazione al
subappalto.
Art.21. Responsabili
1. Il fornitore nomina Responsabile dell’esecuzione del contratto il , nato a
il , con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l’Impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l’esecuzione della fornitura avvenga a regola d’arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali
2. L’Impresa indica quale responsabile dell’esecuzione contrattuale per i rapporti organizzativi ed operativi con il Responsabile dell’esecuzione di cui sopra il nato a il
.
3. L’Impresa dichiara, altresì, che il proprio numero di fax e l’indirizzo mail al quale fare riferimento per
ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono:
e-mail - fax - tel. - PEC
4. L’Impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.
5. Ai fini dell’invio del fax sarà sufficiente il report di ok ottenuto dal fax dell’Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall’Impresa.
6. Ai fini dell’invio della e-mail dovrà essere invece inviato dall’impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall’Azienda.
Art.22. Recall dei prodotti
1. Nel caso in cui i dispositivi oggetto del presente contratto siano sottoposti ad una procedura di “recall”, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, il Fornitore si impegna a rendere nota tale circostanza all’ Amministrazione Contraente attraverso la consegna della copia del rapporto finale, o altro documento previsto, trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell’indagine e le eventuali azioni correttive intraprese.
2. Qualora il Fornitore dovesse disporre di prodotto da offrire in sostituzione, esso dovrà produrre la seguente documentazione:
a) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza sul prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto offerto oggetto di “recall”;
b) manuale tecnico del prodotto offerto in sostituzione, in copia conforme all’originale, ai sensi del
d.P.R. n. 445/2000.
3. L’Amministrazione procederà all’analisi della documentazione di cui sopra e alla verifica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto oggetto di “recall”.
4. All’esito dell’analisi sulla documentazione, l’Azienda Ospedaliera Moscati si riserva di effettuare ulteriori valutazioni sulle caratteristiche del prodotto offerto in sostituzione richiedendo al Fornitore letteratura scientifica relativa alla piattaforma tecnologica di tale prodotto.
5. In caso di esito positivo della verifica, l’Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore dell’avvenuta autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione. In caso di esito negativo, l’Azienda Ospedaliera Xxxxxxx provvederà a dare comunicazione al Fornitore del diniego dell’autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione, riservandosi altresì di risolvere, in tutto o in parte, il presente contratto.
6. In caso di autorizzazione negata o in caso il Fornitore non disponga di alcun prodotto sostitutivo, l’Amministrazione Contraente potrà procedere all’acquisto dei prodotti presso uno o più degli altri Fornitori eventualmente aggiudicatari del contratto per lo specifico lotto o presso terzi, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente. In tal caso, al Fornitore saranno addebitate le ulteriori spese sostenute in più dall’Amministrazione Contraente rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
7. Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa aggiudicatrice senza pregiudizio dei diritti dell’Amministrazione sui beni del Fornitore. Nel caso di minore spesa nulla competerà al Fornitore inadempiente.
Art.23. Fuori produzione
1. Nel corso di durata del presente Contratto , il Fornitore potrà non fornire il dispositivo come offerto nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto del contratto medesimo, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto “fuori produzione” accertato mediante la seguente documentazione da consegnare all’Amministrazione Contraente :
a) dichiarazione in originale di “fuori produzione” resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del
d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore);
b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”.
A tal fine, potrà essere richiesta dall’Amministrazione Contraente ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.
2. All’esito dell’analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, l’Azienda Ospedaliera Moscati procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”. In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, l’Amministrazione chiederà al Fornitore di consegnare idonea documentazione tecnica atta a dimostrare il possesso da parte del prodotto offerto in sostituzione delle medesime caratteristiche tecniche minime e migliorative del prodotto sostituito.
3. Solo all’esito dell’analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui ai
precedenti commi 2 e 3, l’Amministrazione ha la facoltà di:
- in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dal presente Contratto, ovvero
- in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura del dispositivo dichiarato “fuori produzione”, sostituendolo con quello offerto in sostituzione.
Art.24. Trasparenza e prezzi
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a
facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli
obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) dichiara con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di cui al presente contratto di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell’Amministrazione di incamerare la cauzione prestata.
Art.25. Tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’Impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L. 13 agosto 2010 n.136 ed in particolare assume l’obbligo di:
1.1. riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG). Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla Stazione appaltante;
1.2. comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
2. Qualora l’appaltatore non assolva gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 dello predetto art. 3.
Art.26. Evoluzione tecnologica
1. Il Fornitore s’impegna a comunicare all’Amministrazione l’evoluzione tecnologica delle attrezzature e dei dispositivi oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà proporre pertanto di sostituire il prodotto oggetto del Contratto senza oneri economici aggiuntivi con altri che presentino caratteristiche tecnico-funzionali migliorative sotto il profilo dell’evoluzione tecnologica. Solo a seguito dell’esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto offerto da parte dell’amministrazione Contraente, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.
Art.27. Foro Competente
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l’Amministrazione, sarà competente in via
esclusiva il Foro di Avellino.
Art.28. Trattamento dei Dati Personali
1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto - le informazioni di cui all’articolo 13, D.Lgs. n.196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.
2. L’Amministrazione tratta i dati relativi al contratto ed all’esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Il Fornitore acconsente espressamente al trattamento ed all’invio all’amministrazione dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all’esecuzione del contratto. Il Fornitore acconsente , altresì, a che i nominativi degli aggiudicatari ed i prezzi di aggiudicazione siano diffusi tramite il sito internet xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012; art. 29 D.Lgs. n. 50/2016), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/ , sezione “Amministrazione Trasparente”.
4. Con la sottoscrizione del contratto , il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 (ivi inclusigli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
5. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza dei dati adeguato; si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.
6. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero
esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero
per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
Art.29. Clausola Finale
1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell’Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Xxxxxxxxx si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
Avellino, lì / /
Per l’Azienda Ospedaliera San Xxxxxxxx Xxxxxxx | Per il Fornitore |
Dott. | Dott. |
Firma | Firma |
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Articolo 1(Valore delle Premesse e degli Allegati);Articolo 2 (Disciplina Applicabile); Articolo 3 (Oggetto del Contratto); Articolo 4 (Corrispettivi); Articolo 5 (Durata del Contratto); Articolo 6 (Obbligazioni Generali del Fornitore ); Articolo 7 (Garanzia); Articolo 8 (Verifica di conformità); Articolo 9 (Pagamenti – interessi ); Articolo 10 (Obblighi relativi al rapporto di lavoro); Articolo 11 (Deroga all’eccezione di Inadempimento);
Articolo 12 (Penali); Articolo 13 (Riserve); Articolo 14 (Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti); Articolo 15 (Cauzione Definitiva); Articolo 16 (Risoluzione) ;Articolo 17 (Recesso); Articolo 18 (Clausola So.Re.SaSpA – ConsipSpA); Articolo 19 (Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa); Articolo 20 (Subappalto);Articolo 21 (Responsabili);Articolo 22 (Recall dei prodotti); Articolo 23 (Fuori produzione); Articolo 24 (Trasparenza); Articolo 25 (Tracciabilità dei flussi finanziari; Articolo 26 (Evoluzione tecnologica);Articolo 27 (Brevetti industriali e diritti d’autore); Articolo 28 (Foro Competente); Articolo 29 (Trattamento dei Dati Personali); Articolo30 (Clausola Finale).
Per il Fornitore |
Dott. |
Firma |
lì |