CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
RISERVATE A IMPRENDITORI, PROFESSIONISTI, SOCIETÀ O ENTI
PREMESSE
Che cos’è SI conto! DEPOSITO
SI conto! DEPOSITO è un servizio di deposito di denaro (di seguito il “Servizio” o “SI conto! DEPOSITO”), riservato a imprenditori, professionisti, società o enti con sede legale in Italia, mediante il quale Banca Sistema S.p.A. (di seguito la “Banca”) custodisce le somme versate dal Cliente e gli corrisponde gli interessi pattuiti e maturati.
SI conto! DEPOSITO è un contratto di deposito vincolato che prevede alcuni servizi di pagamento limitati. Il Cliente sottopone le somme depositate a “vincolo”, impegnandosi cioè a non prelevarle fino a una determinata scadenza.
Il Cliente può costituire vincoli di diversa durata. Rispetto ai vincoli già costituiti, il Cliente non potrà effettuare ulteriori versamenti successivi a quello iniziale, ma potrà in ogni momento attivare nuovi vincoli.
Il Cliente non potrà svincolare anticipatamente le somme prima della scadenza.
Come il Cliente può consultare il Servizio
Il Cliente può consultare lo stato dei propri vincoli attraverso l’accesso alla propria area personale sul sito Internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xx (di seguito il “sito Internet”) mediante l’utilizzo del servizio accessorio di Internet Banking Consultivo, nonché attraverso le altre tecniche di comunicazione a distanza che la Banca renderà disponibili in funzione dell’evoluzione tecnologica. Il Cliente può altresì acquisire o consultare la propria situazione contabile presso le filiali della Banca.
Il Servizio di Internet Banking Consultivo viene attivato automaticamente con la richiesta di apertura del “SI conto! DEPOSITO”, salvo il diritto del Cliente di richiedere alla Banca la disattivazione.
La documentazione per il Cliente
La Banca, in tempo utile prima della sottoscrizione della proposta contrattuale (di seguito la “Proposta di Apertura”) da parte del Cliente:
a) ha messo gratuitamente a disposizione, su supporto durevole o supporto cartaceo, il Foglio Informativo Conto Deposito che illustra caratteristiche, rischi e costi del Servizio e le relative Condizioni Economiche (di seguito il “Foglio Informativo”), la Guida Pratica “Conoscere l’Arbitro Bancario e Finanziario e capire come tutelare i propri diritti” e il “Regolamento di procedura per la mediazione dell’Organismo di Conciliazione Bancaria”;
b) ha consegnato, su supporto durevole o supporto cartaceo, su richiesta del cliente, una copia della Proposta di Apertura, una copia di queste condizioni generali di contratto (di seguito le “Condizioni Generali”), il Foglio Informativo (che costituisce il frontespizio del Contratto), nonché l’Informativa dovuta ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali. In tutti i casi di apertura di SI conto! DEPOSITO con Condizioni Economiche applicabili al rapporto in maniera personalizzata o soggetto a specifiche convenzioni ai sensi del successivo art. 31, il Documento di Sintesi (di seguito il “Documento di Sintesi”) coincide con il Foglio Informativo e, in alternativa al Foglio Informativo, costituisce frontespizio del Contratto. La consegna della sopra citata documentazione non impegna le Parti alla stipula del Contratto.
In caso di offerta fuori sede, il soggetto che procede all’offerta su incarico della Banca, in tempo utile, prima della sottoscrizione della Proposta di Apertura da parte del Cliente consegna al Cliente gratuitamente, su supporto cartaceo o su altro Supporto Durevole, il Foglio Informativo, la Guida Pratica “Conoscere l’Arbitro Bancario e Finanziario e capire come tutelare i propri diritti”, il “Regolamento di procedura per la mediazione dell’Organismo di Conciliazione Bancaria” nonché una copia della Proposta di Apertura, una copia delle Condizioni Generali, l’Informativa dovuta ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali e, ove necessario, il Documento di Sintesi che, in alternativa al Foglio Informativo, costituisce frontespizio del Contratto.
La Banca mette comunque a disposizione del Cliente il Foglio Informativo sul proprio sito Internet, nell’apposita sezione dedicata alla Trasparenza e accessibile dalla Home Page.
In caso di contratti sottoscritti con tecniche di comunicazione a distanza, il Cliente dichiara che il proprio apparecchio informatico (personal computer o altro) permette la stampa o il salvataggio su supporto durevole adeguato al recupero della copia integrale e conforme dei documenti resi fruibili dalla Banca, per tutta la durata del rapporto.
Al momento della stipula del Contratto, il Cliente riceve una copia delle Condizioni Generali, della Proposta di Apertura e una copia del Foglio Informativo (o, ove applicabile, del Documento di Sintesi) da conservare. In caso di contratti sottoscritti con tecniche di comunicazione a distanza, il Cliente dichiara che il proprio apparecchio informatico (personal computer o altro) permette la stampa o il salvataggio su supporto durevole adeguato al recupero della copia integrale e conforme dei documenti resi fruibili dalla Banca, per tutta la durata del rapporto.
In qualsiasi momento del rapporto, il Cliente può richiedere alla Banca copia del Contratto, incluso il Documento di Sintesi aggiornato con le Condizioni Economiche in vigore.
LE NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO
1. Il contratto tra il Cliente e la Banca
Queste Condizioni Generali, comprensive delle Premesse, costituiscono il contratto tra il Cliente e la Banca insieme alla Proposta di Apertura e al Foglio Informativo (o, in alternativa, al Documento di Sintesi) contenente le Condizioni Economiche (frontespizio del Contratto) e a ogni altro documento previsto in tali documenti (il “Contratto”).
Secondo quanto previsto dall’art. 30, il Contratto è efficace nel momento in cui il Cliente riceve la comunicazione della Banca di accettazione della Proposta di Apertura e provvede al primo versamento su SI conto! DEPOSITO.
Le norme contenute nel Contratto regolano i rapporti tra il Cliente e la Banca in relazione alla prestazione del Servizio.
2. Diligenza della Banca
Nei rapporti con il Cliente, la Banca opera secondo criteri di diligenza adeguati alla propria condizione professionale e alla natura dell’attività svolta, in conformità a quanto previsto dall’art. 1176 Cod. Civ.. La Banca osserva, inoltre, le norme dettate dal Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 e dalle relative disposizioni di attuazione ed è soggetta alla vigilanza e ai controlli della Banca d’Italia, Xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 - Xxxx.
3. Oggetto del Contratto - Vincolo delle somme depositate
Successivamente al perfezionamento del Contratto, il Cliente può utilizzare il Servizio ed effettuare versamenti sul SI conto! DEPOSITO. Ciascun vincolo – anche a seguito di rinnovo – non potrà essere di importo inferiore a Euro 500,00.
Il Cliente non potrà richiedere alla Banca il rimborso delle somme depositate sul SI conto! DEPOSITO prima della scadenza del vincolo. Il Cliente potrà richiedere alla Banca i dati dei saldi, dei movimenti e ogni altra informazione relativa al Servizio.
Il Cliente è tenuto ad assoggettare le somme depositate a vincolo per i periodi di tempo indicati nei Fogli Informativi tempo per tempo in vigore, godendo dei tassi di remunerazione indicati nelle Condizioni Economiche presenti nel Foglio Informativo o, ove applicabile, nel Documento di Sintesi in vigore alla data di costituzione del vincolo. Sulle somme depositate, il Cliente avrà la facoltà di indicare la durata del o dei vincoli prescelti, ai sensi e nei limiti del successivo art. 9. Nell’ambito dei vincoli già costituiti, il Cliente non potrà effettuare ulteriori versamenti successivi a quello iniziale, ma potrà in ogni momento attivare nuovi vincoli, indicando di volta in volta la durata prescelta.
Le somme depositate rimarranno vincolate per i periodi di tempo prescelti dal Cliente; il Cliente non potrà chiedere il rimborso anticipato delle somme vincolate. La richiesta di rimborso anticipato delle somme vincolate sarà possibile solo per gli eredi dell’intestatario del SI conto! DEPOSITO, a fronte di espressa richiesta di chiusura del Conto Deposito.
Le Condizioni Economiche riguardanti gli interessi sulle somme vincolate resteranno immutate per tutta la durata del vincolo e saranno quelle riportate nel Foglio Informativo o, ove applicabile, nel Documento di Sintesi reso disponibile al Cliente al momento della costituzione del vincolo.
Gli interessi sulle somme vincolate sono calcolati dalla data di costituzione del vincolo (compresa) fino a quella di scadenza del relativo vincolo (esclusa). Alla scadenza dei periodi pattuiti, il Cliente potrà accreditare le somme vincolate sul Conto Predefinito, come previsto al successivo art. 8.
4. Identificazione del Cliente e firma depositata
Quando compila la Proposta di Apertura e per l’intera durata del rapporto, il Cliente è tenuto a fornire sotto la propria responsabilità i dati identificativi e tutte le informazioni necessarie e aggiornate richieste dalla disciplina in materia di antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento del terrorismo (la “Normativa Antiriciclaggio”), nonché dalle procedure operative tempo per tempo adottate dalla Banca, al fine di assicurare la conformità alle vigenti disposizioni normative e la sicurezza delle transazioni. La Banca potrà, anche successivamente alla conclusione del Contratto, farsi inviare dal Cliente idonea attestazione
di quanto in precedenza dichiarato in fase di apertura del rapporto. Il Cliente dovrà tempestivamente comunicare alla Banca ogni cambiamento di sede legale, indirizzo, anche di posta elettronica, recapito telefonico e ogni variazione delle informazioni precedentemente fornite.
Per contratti stipulati con tecniche di comunicazione a distanza, ai fini della sottoscrizione della Proposta di Apertura, nonché per l’accesso al servizio e all’autorizzazione delle operazioni dispositive, il Cliente viene identificato tramite riconoscimento facciale registrato sul dispositivo mobile del Cliente abilitato alla funzionalità. Il riconoscimento del Dato biometrico apposto dall’Utente avviene sulla base di un programma software gestito da In.Te.S.A., società del gruppo IBM, Certification Authority e Conservatore Accreditato in grado di garantire la conservazione di filmati audio/video nelle modalità richieste da AgID. Tale società conserverà il dato biometrico per un periodo di 20 anni, come da normativa vigente.
Per contratti stipulati con tecniche di comunicazione a distanza, qualora la suddetta procedura di riconoscimento facciale non potesse essere completata, l’accettazione da parte della Banca è subordinata alla ricezione di un bonifico effettuato dal Conto Corrente Predefinito come previsto dai successivi artt. 8 e 10. La Banca potrà chiudere il rapporto se il bonifico non verrà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della Proposta di Apertura inviata dalla parte della Banca.
II Cliente è tenuto a depositare presso la Banca l’originale della propria firma. Per firma depositata si intende quella apposta dal Cliente nello spazio della Proposta di Apertura dedicato alle firme dell’Intestatario (specimen di firma). Il Cliente e la Banca possono concordare il perfezionamento dei documenti in altre forme consentite dalla legge, quali la firma digitale, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche (Codice dell’Amministrazione Digitale, anche denominato CAD).
II Cliente utilizza, a richiesta della Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero - previo accordo tra le parti - nelle altre forme consentite dalle vigenti disposizioni normative (es. firma elettronica). Quando il Cliente opera presso le filiali, la Banca lo identifica tramite documento di identità in originale e firma autografa. Quando il Cliente contatta la Banca in via telematica (sito Internet), la Banca lo identifica con la verifica dei codici di accesso indicati al successivo art. 6 (ed eventualmente dei dati anagrafici), ovvero in base alle modalità di volta in volta, a tal proposito, previste dalla Normativa Antiriciclaggio. Il Cliente è tenuto a comunicare alla Banca tempestivamente l’eventuale acquisizione della qualifica di US Person nonché l’eventuale variazione della propria residenza fiscale.
La Banca può negare o revocare l’apertura del Servizio in caso di trasferimento della residenza fiscale al fuori del territorio italiano, nonché qualora ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
5. Prova degli ordini e disposizioni
Il Cliente autorizza la Banca a registrare, in via continuativa e senza ulteriore preavviso, le comunicazioni telematiche effettuate nell’ambito della prestazione del Servizio. La Banca e il Cliente si danno reciprocamente atto che la prova delle disposizioni impartite dal Cliente, di quelle eseguite, nonché delle comunicazioni effettuate sarà validamente fornita per mezzo delle scritture contabili della Banca, nonché delle registrazioni effettuate su supporto informatico o su altro supporto equivalente, anche in via automatica. È allo stesso modo prova valida tutta la documentazione in possesso del Cliente.
6. Codici di accesso al Servizio
Per l’esecuzione delle interrogazioni tramite il sito Internet, la Banca assegna al Cliente apposite chiavi di sicurezza rappresentate da un Codice Cliente e da una Password (di seguito i “Codici di accesso”).
La Banca verifica l’identità e la legittimazione del Cliente sulla base della corrispondenza tra Codice Cliente e Password. L’utilizzo dei Codici di accesso costituisce prova unica e sufficiente dell’avvenuta identificazione del Cliente.
Il Cliente, dal momento della consegna dei Codici di accesso è tenuto a:
a) utilizzarli in conformità con i termini, esplicitati nel presente Contratto, che ne regolano l’emissione e l’uso;
b) comunicare senza indugio alla Banca lo smarrimento, il furto, l’appropriazione indebita o l’uso non autorizzato dei Codici di accesso. La Banca ha l’obbligo di:
a) assicurare che i Codici di accesso non siano accessibili a soggetti diversi dal Cliente;
b) astenersi dall’inviare altri Codici di accesso, a meno che quelli assegnati al Cliente non debbano essere sostituiti;
c) assicurare che siano sempre disponibili strumenti adeguati affinché il Cliente, in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita o uso non autoriz- zato dei Codici di accesso possa prontamente comunicare tale circostanza alla Banca;
d) assicurare che siano sempre disponibili strumenti adeguati affinché il Cliente, venute meno le ragioni dell’eventuale blocco del Servizio, possa richiedere e ottenere la riattivazione del Servizio;
e) impedire qualsiasi utilizzo del Servizio successivamente alla comunicazione di cui alla precedente lettera c).
II Cliente è responsabile della custodia dei Codici di accesso, è tenuto a usarli con la dovuta diligenza e non può in nessun caso darli in uso o concederli a terzi. Qualunque uso improprio dei Codici di accesso, da chiunque e in qualsiasi modo effettuato, rimane a esclusivo rischio del Cliente, il quale riconosce fin d’ora valide tutte le operazioni effettuate dalla Banca in relazione ai servizi prestati.
In caso di smarrimento, sottrazione, furto o sospetto di uso indebito dei Codici di accesso, il Cliente è tenuto a informare immediatamente la Banca chiamando il numero verde 800.691.629 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 19:00. La Banca provvede a bloccare i Codici di accesso immediatamente. Il Cliente dovrà poi darne conferma scritta entro le successive 48 ore.
Dopo la comunicazione di smarrimento, sottrazione, furto o sospetto di uso indebito dei Codici di accesso, il Cliente classificato come Micro-impresa, salvo che abbia agito in modo fraudolento, non sopporta alcuna perdita derivante dall’eventuale utilizzo dei Codici di accesso.
Prima della menzionata comunicazione, invece, il Cliente è responsabile fino all’importo di 150 Euro della perdita derivante dall’utilizzo indebito dei Codici di accesso a seguito del furto o dello smarrimento.
Il limite di importo di cui al periodo precedente non si applica se il Cliente ha agito con dolo o colpa grave, non ha adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei Codici di accesso, ovvero se non è classificato come Micro-impresa.
La Banca può modificare le modalità di accesso descritte nel presente articolo inviando apposita comunicazione al Cliente, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza.
La Banca può, altresì, sospendere in qualsiasi momento il collegamento telematico in caso di sospetto di utilizzo fraudolento o non autorizzato o per ragioni di efficienza e sicurezza, preavvisando ove possibile la Clientela, nonché sospendere l’operatività di singoli Clienti per motivi cautelari.
7. Rapporti cointestati
Il rapporto con la Banca inerente alla prestazione del Servizio può essere cointestato a più persone, fino a un massimo di 2 (due).
Ogni cointestatario ha piena facoltà di compiere separatamente tutte le operazioni a valere sul rapporto. La Banca è libera da ogni responsabilità nei confronti di entrambi i cointestatari se ha operato in base alle istruzioni fornite anche da uno solo di essi.
I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che dovessero sorgere, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario.
La completa estinzione del rapporto può essere richiesta da uno solo dei cointestatari, senza che la Banca sia tenuta a darne comunicazione agli altri cointestatari.
Se decede uno dei cointestatari, gli altri conservano il diritto di disporre del rapporto e nel contempo acquistano lo stesso diritto anche gli eredi del defunto, che lo eserciteranno congiuntamente.
Se uno dei cointestatari diviene incapace di agire, gli altri conservano il diritto di disporre del rapporto e nel contempo lo acquista anche il legale rappresentante dell’incapace.
In entrambi i casi, la Banca richiede il concorso di tutte le persone legittimate a disporre del rapporto se una di esse si oppone con lettera raccomandata alle disposizioni impartite dall’altra prima della loro esecuzione.
8. Conto Predefinito
Ai fini dell’operatività del Servizio, iI Cliente è tenuto a comunicare alla Banca gli estremi relativi a un conto corrente bancario (di seguito il “Conto Predefinito”). Il Conto Predefinito è l’unico conto corrente dal quale può essere effettuato il primo versamento ai sensi del successivo art. 9 e verso il quale il Cliente può trasferire le somme da SI conto! DEPOSITO.
Può essere utilizzato come Conto Predefinito esclusivamente un conto corrente bancario di cui il Cliente sia titolare o contitolare, aperto presso banche autorizzate a svolgere l’attività bancaria in Italia e in relazione al quale, ai sensi della normativa antiriciclaggio, il Cliente sia stato identificato di persona. Se SI conto! DEPOSITO è cointestato, il Conto Predefinito deve essere intestato ai soggetti cointestatari del Servizio e ciascun cointestatario deve avere il potere di operare disgiuntamente sul Conto Predefinito senza che la Banca sia tenuta a effettuare alcuna verifica al riguardo.
Il Cliente indica nella Proposta di Apertura il Conto Predefinito che utilizzerà. Nel corso del rapporto potrà modificarlo, inviando alla Banca l’apposito modulo sottoscritto e contenente gli estremi del nuovo Conto Predefinito.
La Banca si riserva la facoltà di non consentire trasferimenti da o verso un Conto Predefinito fino a quando gli estremi di tale conto non sono stati verificati. In caso di esito positivo delle verifiche, la Banca informa il Cliente, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza, al fine di consentire l’operatività su tale conto.
9. Versamenti
Il Cliente o terzi possono effettuare versamenti di denaro su SI conto! DEPOSITO mediante bonifico bancario, assegno bancario o circolare o le altre modalità di volta in volta accettate dalla Banca. Versamenti di contante possono essere effettuati solo nelle filiali della Banca, mentre non sono ammessi versamenti di contante per corrispondenza. La Banca non ha alcun onere di verifica sulla causale del versamento effettuato da soggetti terzi e il Cliente si impegna a
manlevare e tenere indenne la Banca da qualunque richiesta o pretesa del terzo ordinante il versamento o di qualsiasi altro soggetto, ivi inclusa qualsiasi pubblica autorità italiana o estera, in relazione a detto versamento. Il primo versamento, con qualsiasi modalità effettuato, può essere disposto solo dal Cliente ed è condizione per il perfezionamento del Contratto ai sensi del successivo art. 30 e, in caso di Proposta di Apertura presentata dal Cliente mediante tecniche di comunicazione a distanza deve avvenire mediante bonifico bancario dal Conto Predefinito. Il primo versamento deve essere almeno pari al limite minimo di giacenza eventualmente previsto nel Documento di Sintesi e la giacenza massima non potrà eccedere i limiti massimi eventualmente previsti nel Documento di Sintesi.
L’importo versato tramite assegni bancari e circolari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine; l’importo è disponibile secondo i termini indicati nelle Condizioni Economiche.
Tutti gli assegni devono essere emessi o girati con la clausola “non trasferibile” e girati dal Cliente per l’incasso a Banca Sistema S.p.A. Qualora venga accertata una irregolarità nei titoli o una discordanza tra le indicazioni risultanti nella distinta di presentazione e l’accertata consistenza dei valori, la Banca procede, dandone comunicazione al Cliente anche tramite tecniche di comunicazione a distanza, all’accensione del vincolo per il solo importo accertato e regolare.
L’invio degli assegni per corrispondenza, ammessi solo per versamenti successivi al primo, è a rischio e spese del Cliente, non rispondendo la Banca dello smarrimento, sottrazione o distruzione durante il trasporto. Il Cliente invia gli assegni alla Banca allegando la distinta di presentazione, datata e firmata, dalla quale risulta il dettaglio dei valori contenuti, il numero e l’esatta intestazione del conto di deposito. La Banca apre il plico apponendo sullo stesso il timbro di ricezione con l’indicazione della data di arrivo che determina il giorno in cui i titoli si considerano presentati.
Nella causale di ciascun versamento, il Cliente o il soggetto terzo che effettua il versamento dovrà indicare espressamente la durata del vincolo cui intende assoggettare le somme depositate.
In caso di effettuazione di un versamento senza contestuale indicazione del vincolo le relative somme saranno assoggettate automaticamente al vincolo della durata di 12 mesi.
La valuta applicata all’accreditamento determina la decorrenza degli interessi.
10. Versamenti successivi al primo
Ad eccezione del primo bonifico utilizzato dalla Banca per l’identificazione ai sensi della Normativa Antiriciclaggio di cui all’articolo precedente e che deve essere effettuato dal Conto Predefinito, i versamenti possono provenire da altri conti correnti bancari di cui il Cliente è titolare o contitolare, in aggiunta al Conto Predefinito, o da terzi senza vincolo di intestazione. Nell’ambito dei vincoli già costituiti, non potranno essere effettuati ulteriori versamenti successivi a quello iniziale, ma potranno in ogni momento essere attivati nuovi vincoli. Gli eventuali versamenti successivi al primo dovranno essere eseguiti secondo le modalità indicate nel precedente art. 9.
11. Prelevamenti
Entro il limite del saldo liquido disponibile su ciascun vincolo, i prelievi a titolo di svincolo sono ammessi esclusivamente mediante: (i) trasferimenti sul Conto Predefinito; (ii) emissioni di assegni circolari presso le filiali della Banca.
12. Ricezione degli ordini di prelevamento e revoca
Il Cliente riconosce che l’ordine di pagamento eseguito in coerenza con il codice identificativo (IBAN) del Conto Predefinito, che permette di individuare il beneficiario del pagamento, si ritiene eseguito correttamente. La Banca è responsabile solo dell’esecuzione dell’operazione di prelevamento in conformità con i codici identificativi forniti dal Cliente, anche se quest’ultimo ha fornito informazioni ulteriori rispetto agli identificativi stessi.
Gli ordini di prelevamento si considerano ricevuti quando pervengono alla Banca.
Se il momento di ricezione non coincide con una Giornata Operativa per la Banca, l’ordine di prelevamento si considera ricevuto nella Giornata Operativa successiva.
In ogni caso, il Cliente prende atto che gli ordini di pagamento si considerano ricevuti dalla Banca nei termini previsti dal Foglio Informativo o dal Documento di sintesi.
Se il Cliente è una Micro-impresa, può revocare le disposizioni impartite finché l’ordine di eseguire il prelevamento non sia divenuto irrevocabile. Dal momento in cui la Banca riceve la revoca del consenso a eseguire il prelevamento, il prelevamento non può essere considerato autorizzato dal Cliente.
L’ordine di prelevamento si considera irrevocabile una volta che questo è stato ricevuto dalla Banca ai sensi dei precedenti paragrafi.
Decorsi i termini entro cui il Cliente può revocare l’ordine di prelevamento, l’ordine può essere revocato solo con il consenso della Banca. In tali casi, la Banca si riserva di addebitare al Cliente le spese connesse alla revoca.
13. Limiti di giacenza e operativi
Il limite minimo delle somme depositate su SI conto! Deposito non potrà essere inferiore a Euro 500,00. La Banca si riserva la facoltà di modificare detto limite minimo del vincolo e di prevedere un limite massimo delle somme depositate.
Il Cliente, nell’impartire disposizioni, è tenuto a rispettare le disposizioni del presente Contratto e a operare entro i limiti indicati nel Documento di Sintesi, a fronte del saldo disponibile.
Ove al momento del rinnovo vi siano vincoli di importo inferiore al limite minimo di Euro 500,00, le somme vincolate saranno rimborsate. In presenza di versamenti eccedenti l’eventuale limite di giacenza massimo la Banca potrà restituire la parte eccedente il limite massimo.
14. Modalità di esecuzione delle disposizioni
La Banca esegue le disposizioni del Cliente in presenza dell’autorizzazione del Cliente, che deve esprimere il proprio consenso secondo i canali indicati ai precedenti artt. 9, 10, 11 e 12. In mancanza del consenso l’operazione è considerata non autorizzata e non viene eseguita. Tuttavia, se ricorre un giustificato motivo, la Banca può rifiutarsi di assumere l’incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente, nel rispetto di quanto indicato all’art. 21. In assenza di specifiche istruzioni da parte del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi secondo la diligenza adeguata alla propria condizione professionale e tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi.
In caso di versamento, l’importo dell’operazione è accreditato su SI conto! DEPOSITO non appena i fondi sono accreditati sul conto della Banca. In caso di prelevamento, la Banca assicura che dal momento della ricezione dell’ordine di disposizione impartito dal Cliente, l’importo del prelevamento è accreditato sul conto della banca presso la quale è acceso il Conto Predefinito entro la fine della prima Giornata Operativa successiva. Prelievi di contante o tramite emissione di assegni circolari possono essere effettuati solo presso le filiali della Banca e sono corrisposti al Cliente nella medesima Giornata Operativa in cui la Banca li ha ricevuti, fermo restando quanto previsto al precedente art. 11. In ogni caso, la data di valuta dell’addebito su SI conto! DEPOSITO delle operazioni di prelevamento disposte non può precedere la Giornata Operativa in cui l’importo dell’operazione è addebitato.
I tempi massimi di esecuzione delle disposizioni e degli ordini di pagamento, nonché la data valuta applicata sono indicati nelle Condizioni Economiche. La Banca, nell’esecuzione degli ordini di disposizione impartiti dal Cliente trasferisce l’importo integrale dell’operazione di pagamento e non trattiene spese sull’importo trasferito. Dopo l’esecuzione, la Banca fornisce un’informativa dettagliata su ogni operazione disposta dal Cliente contenente tutte le informazioni necessarie a identificare l’operazione e le caratteristiche essenziali della medesima (quali l’importo, le spese, la data valuta dell’addebito/accredito). Tale informativa è resa disponibile secondo la modalità di invio delle comunicazioni scelta dal Cliente al momento dell’apertura del rapporto descritte nel successivo art. 21.
Xxxxx restando i termini di prescrizione previsti dalla legge, dal momento in cui è resa disponibile l’informativa, il Cliente può presentare eventuali contestazioni in merito agli incarichi eseguiti dalla Banca. Trascorsi 60 giorni, in assenza di contestazioni, l’operato della Banca si intende approvato.
In ogni caso, la Banca non addebita al Cliente spese in relazione agli obblighi di informativa previsti dal presente articolo o dalla normativa vigente. Tuttavia, se il Cliente richiede informazioni aggiuntive o più frequenti oppure la trasmissione di informazioni con strumenti diversi da quelli specificati nel presente Contratto, la Banca si riserva il diritto di addebitare le relative spese, in misura adeguata e proporzionata ai costi effettivamente sostenuti dalla stessa.
15. Rifiuto all’esecuzione di una disposizione
Quando le condizioni previste dal presente Contratto sono soddisfatte, la Banca non può rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute dal Cliente, salvo che l’esecuzione delle medesime sia contraria a norme imperative o sia impossibile procedere all’esecuzione dell’operazione per errore materiale del Cliente nel conferimento dell’ordine.
In tal caso, la Banca, entro i termini per l’esecuzione dell’operazione, informa il Cliente, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, che l’ordine di pagamento non è stato eseguito e, ove possibile, indica le ragioni a sostegno del rifiuto all’esecuzione.
Nel caso in cui il rifiuto sia stato determinato da errori materiali del Cliente, la Banca, nella comunicazione di cui al periodo precedente, indica la procedura da seguire al fine di correggere l’errore.
Resta inteso che ove il rifiuto all’esecuzione di un ordine di pagamento sia obiettivamente giustificato, la Banca avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per la comunicazione di cui al presente articolo.
In ogni caso, un ordine di pagamento di cui sia stata legittimamente rifiutata l’esecuzione si considera come non ricevuto.
16. Disposizioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto
Se il Cliente viene a conoscenza dell’esecuzione di un’operazione non autorizzata o non conforme all’ordine o alle istruzioni impartite, deve comunicarlo alla Banca per iscritto, richiedendo la rettifica dell’operazione. La comunicazione di cui al precedente periodo deve essere effettuata senza indugio e comunque entro 60 giorni dalla data di addebito o di accredito dell’operazione. Nel caso in cui il Cliente sia una Micro-impresa, il termine è esteso a 13 mesi. In ogni
caso, tale termine non opera se la Banca ha omesso di fornire o di mettere a disposizione del Cliente la comunicazione di conferma dell’esecuzione della disposizione.
Se il Cliente è una Micro-impresa, spetta alla Banca provare che l’operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non è stata influenzata dal malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o da altri inconvenienti.
17. Responsabilità della Banca nell’esecuzione delle disposizioni
Fermo restando l’obbligo di comunicazione di cui al precedente art. 16, la Banca è responsabile della corretta esecuzione dell’ordine di versamento o di prelevamento ricevuto.
Nel caso di non corretta esecuzione di un ordine di prelevamento, la Banca rimborsa senza indugio al Cliente l’importo dell’operazione di pagamento non autorizzata, non eseguita o eseguita non correttamente, ripristinando la situazione del conto come se l’operazione di pagamento non avesse avuto luogo. In alternativa, il Cliente può scegliere di non ottenere il rimborso, mantenendo l’esecuzione dell’operazione di pagamento.
Nel caso di mancata o non corretta esecuzione di un ordine di versamento, invece, la Banca mette senza indugio a disposizione del Cliente l’importo relativo all’operazione dispositiva non eseguita o eseguita non correttamente, accreditando le relative somme sul conto del Cliente medesimo.
Nei casi di cui ai paragrafi precedenti, se il Cliente è una Micro-impresa, per essere esente da responsabilità la Banca deve dimostrare di avere eseguito l’operazione in conformità alle norme che regolano i singoli servizi e che, dunque, le somme sono state messe a disposizione del beneficiario nel rispetto dei termini di esecuzione previsti. In caso di motivato sospetto di frode, la Banca può sospendere il rimborso, dandone immediata comunicazione al Cliente. Resta salvo il diritto della Banca di dimostrare, anche in un momento successivo al rimborso, che l’operazione dispositiva era stata debitamente autorizzata. In tale caso la Banca ha il diritto di richiedere al Cliente la restituzione dell’importo rimborsato.
In ogni caso, quando un’operazione dispositiva è eseguita non correttamente, la Banca si adopera senza indugio, su richiesta del Cliente, per rintracciare l’operazione di pagamento e informa il Cliente medesimo del risultato.
Xxxxx ferma la responsabilità della Banca per tutte le spese e interessi imputati al Cliente a seguito della mancata o inesatta esecuzione dell’ordine di prelevamento o di versamento. La Banca non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell’operazione dispositiva se il Cliente, all’atto del conferimento dell’ordine, ha erroneamente fornito le indicazioni necessarie all’esecuzione della medesima. La Banca, in ogni caso, compirà ogni ragionevole sforzo per recuperare i fondi oggetto dell’operazione di pagamento, riservandosi di addebitare al Cliente le spese relative.
18. Interrogazioni
A fronte delle interrogazioni effettuate mediante collegamento telematico o in filiale, la Banca fornisce al Cliente le informazioni relative alle operazioni contabilizzate sino al momento della richiesta.
Le informazioni ottenute nei giorni festivi per le banche si intendono riferite, di norma, al giorno lavorativo precedente.
19. Accredito interessi
Gli interessi sulle somme depositate vengono riconosciuti al Cliente nella misura pattuita e indicata nel Foglio Informativo o, ove applicabile, nel Documento di Sintesi.
Gli interessi vengono liquidati secondo la periodicità e le modalità indicate nel Documento di Sintesi.
20. Comunicazioni periodiche della Banca
Salvo il caso in cui non sia presente il servizio di Internet Banking Consultivo, il Cliente può consultare o acquisire su Supporto Durevole la propria situazione contabile collegandosi alla propria area personale sul sito Internet. In alternativa, può recarsi presso le filiali della Banca.
Fermo restando quanto precede, la Banca, almeno una volta all’anno se le somme sono state vincolate per almeno 12 mesi, e comunque entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura periodica fornisce al Cliente, su supporto durevole tramite modalità telematiche o in formato cartaceo, ove espressamente prescelto, due documenti:
▪ l’estratto conto che riporta informazioni di dettaglio sull’andamento del rapporto, restando al riguardo inteso che ove il Cliente abbia costituito più di un
▪ vincolo sulle somme depositate, la Banca fornisce un estratto conto specifico per ciascun vincolo;
▪ il Documento di Sintesi che aggiorna quello eventualmente unito al Contratto e che riporta le Condizioni Economiche in vigore ed evidenzia le eventuali
▪ modifiche intervenute (di seguito, le “Comunicazioni Periodiche”).
Qualora le Condizioni Economiche in vigore non siano mutate rispetto alla precedente Comunicazione Periodica, la Banca potrà omettere di inviare i rispettivi documenti di sintesi fermo restando:
▪ che in qualsiasi momento del rapporto il Cliente ha diritto di ottenere gratuitamente dalla Banca copia del Documento di Sintesi con le Condizioni Economiche in vigore. il Cliente potrà in ogni momento prelevare il Documento di Sintesi aggiornato nella propria area riservata del sito Internet ovvero il Cliente avrà il diritto di richiedere alla Banca l’invio di copia del medesimo e, in tal caso, la Banca sarà tenuta a inviarlo tempestivamente. L’invio avverrà a mezzo di posta elettronica. Qualora il Cliente abbia scelto l’invio delle comunicazioni in formato cartaceo, la Banca provvederà all’invio tempestivo del Documento di Sintesi su supporto cartaceo; e
▪ le Comunicazioni Periodiche sono effettuate nel seguente modo:
a) per l’invio delle comunicazioni ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 21, in via telematica mediante pubblicazione e messa a disposizione delle Comunicazioni Periodiche su Supporto Durevole nell’area personale del Cliente sul sito Internet. In tale caso è consentito al Cliente il salvataggio delle medesime su Supporto Xxxxxxxx.
b) Il Cliente, anche successivamente alla sottoscrizione del Contratto, potrà richiedere la forma cartacea per l’invio delle comunicazioni ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 21, mediante invio delle Comunicazioni Periodiche in forma cartacea su Supporto Durevole, all’indirizzo indicato nel riquadro “Indirizzo di Corrispondenza” scelto dal Cliente nella Proposta di Apertura o all’indirizzo successivamente comunicato;
c) In caso di Contratti sottoscritti con tecniche di comunicazione a distanza, l’invio delle comunicazioni ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 21 avverrà solo in via telematica mediante pubblicazione e messa a disposizione delle Comunicazioni Periodiche su Supporto Durevole nell’area personale del Cliente sul sito Internet.
I costi relativi all’invio delle Comunicazioni Periodiche sono riportati nel Documento di Sintesi.
Nel caso di scelta da parte del Cliente di invio di Comunicazioni Periodiche in forma cartacea, se il Cliente non presenta una contestazione scritta, le comunicazioni periodiche si intendono tacitamente approvate dopo 60 giorni dal relativo ricevimento.
In caso di errori di scritturazione o di calcolo, il Cliente può esigerne la rettifica e l’accreditamento con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi entro il termine di dieci anni dalla data di ricevimento della comunicazione periodica. Anche la Banca, per le stesse ragioni ed entro il medesimo termine, può esigere quanto dovutole, compresi indebiti accreditamenti, e può effettuarne l’addebito in conto.
Per le Comunicazioni Periodiche inviate in forma telematica, i termini per la contestazione scritta decorrono dalla ricezione della Comunicazione Periodica, intesa quale disponibilità della Comunicazione Periodica nell’area riservata del Cliente sul sito Internet. Le Comunicazioni Periodiche sono inviate con periodicità annuale salvo che il Cliente richieda una periodicità semestrale, trimestrale o mensile.
21. Modalità di invio delle comunicazioni al Cliente ed elezione di Xxxxxxxxx
Salvo diversa scelta da parte del Cliente, le comunicazioni da parte della Banca, ivi incluse le comunicazioni aventi ad oggetto le modifiche unilaterali e - fermo restando quanto previsto al precedente articolo 20 - le Comunicazioni Periodiche, verranno inviate tramite strumenti telematici quali posta elettronica e posta elettronica certificata - agli indirizzi di posta elettronica o posta elettronica certificata indicati dal Cliente nella Proposta di Apertura nel riquadro “Contatti” nel box “Dati Identificativi e Anagrafici Primo Intestatario” o a quelli successivamente comunicati; ovvero pubblicazione e messa a disposizione delle comunicazioni nell’area personale del Cliente sul Sito Internet.
Il Cliente può scegliere di ricevere le Comunicazioni Periodiche, le comunicazioni aventi ad oggetto le modifiche unilaterali le altre comunicazioni da parte della Banca in forma cartacea, all’indirizzo indicato nel riquadro “Indirizzo di Corrispondenza” nel box “Dati Identificativi e Anagrafici Primo Intestatario” scelto dal Cliente nella Proposta di Apertura o all’indirizzo successivamente comunicato.
In caso di Contratto concluso con tecniche di comunicazione a distanza le comunicazioni da parte della Banca, le comunicazioni aventi ad oggetto le modifiche unilaterali - fermo restando quanto previsto al precedente articolo 20 - e le Comunicazioni Periodiche verranno inviate esclusivamente in formato telematico, salvo ove diversamente previsto per legge o sia incompatibile con la natura dell’operazione o del Servizio.
Salvo che la legge, il Contratto o la natura del Servizio richieda una modalità differente, la Banca invia al Cliente le altre comunicazioni (a titolo esemplificativo, lettere, eventuali notifiche e qualsiasi altra dichiarazione della Banca) in formato telematico o in forma cartacea, ove espressamente prescelto ai sensi dell’articolo 21.
Salvo che per contratti conclusi con tecniche di comunicazione a distanza, il Cliente può in qualunque momento modificare la modalità di invio delle comunicazioni, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell’operazione o del Servizio. Con riguardo alle Comunicazioni Periodiche si applica quanto specificato al precedente articolo 20.
Salvo che la legge o il Contratto richieda una modalità differente, la Banca invia al Cliente le altre comunicazioni (a titolo esemplificativo: lettere, eventuali notifiche e qualsiasi altra dichiarazione della Banca) in via telematica, salvo che il Cliente non abbia prescelto l’invio in forma cartacea.
Quando il rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni di cui ai precedenti paragrafi sono effettuate dalla Banca (salvo diverse istruzioni scritte) all’indirizzo di corrispondenza o ai Contatti indicati nella Proposta di Apertura secondo le modalità prescelte e le comunicazioni inviate a uno solo dei cointestatari sono efficaci a tutti gli effetti nei confronti degli altri.
Il Cliente è tenuto a comunicare alla Banca, al momento dell’apertura del rapporto, il proprio indirizzo di corrispondenza e in particolare:
▪ l’indirizzo fisico (che corrisponde al domicilio eletto);
▪ l’indirizzo di posta elettronica e l’indirizzo di posta elettronica certificata (se esistente) ai quali intende ricevere le comunicazioni ed è altresì tenuto a comunicare per iscritto alla Banca ogni modificazione dei medesimi.
Il Cliente specificatamente elegge il proprio domicilio ai fini del presente Contratto nel luogo indicato nel riquadro “Indirizzo di Corrispondenza” salvo diversa comunicazione o volontà del Cliente medesimo e fermo restando che l’elezione di domicilio non avrà luogo qualora il luogo ivi indicato coincida con la residenza/ sede del Cliente. Nel caso di indirizzo PEC, quest’ultimo varrà quale domicilio eletto del Cliente. Nel caso di rapporto cointestato a più soggetti, i Clienti cointestatari specificatamente eleggono il proprio domicilio ai fini del presente Contratto nel luogo indicato nel riquadro “Indirizzo di Corrispondenza” o all’indirizzo PEC, salvo diversa comunicazione o volontà dei medesimi.
Le spese per le comunicazioni e per le Comunicazioni Periodiche sono indicate nel Foglio Informativo tempo per tempo vigente, ovvero nel Documento di Sintesi che costituisce il frontespizio del Contratto, fermo restando che l’invio delle Comunicazioni Periodiche è gratuito per il Cliente che sceglie il regime di invio in forma telematica. Non vengono addebitate al Cliente spese, comunque denominate, qualunque sia lo strumento di comunicazione o il tipo di supporto utilizzato, nel caso di informazioni o comunicazioni previste ai sensi di legge relative a servizi di pagamento.
22. Le comunicazioni del Cliente alla Banca
Il Cliente invia le proprie comunicazioni a Banca Sistema S.p.A., Largo Augusto 1/A, angolo xxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx, ovvero all’indirizzo mail xxxx@xxxxxxxxxxxx.xx. Tali comunicazioni sono effettuate a rischio del Cliente, per ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardi nella trasmissione e sono opponibili alla Banca solo quando giunte a destinazione.
23. Modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali e modifiche della titolarità del rapporto
Le Parti convengono che, per i contratti a tempo indeterminato e qualora sussista un giustificato motivo, la Banca può modificare unilateralmente in qualsiasi momento, anche in senso sfavorevole per il Cliente, le condizioni contrattuali di cui al presente Contratto e le Condizioni Economiche.
Le Parti convengono inoltre che, essendo i singoli vincoli disciplinati da contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato (ovvero da contratti a tempo determinato), la Banca, qualora sussista un giustificato motivo, può modificare unilateralmente le condizioni contrattuali e le Condizioni Economiche che disciplinano i singoli vincoli a eccezione dei tassi di interesse che non potranno essere modificati.
La Banca comunica al Cliente, con un preavviso minimo di due mesi, le modifiche unilaterali al Contratto mediante una comunicazione contenente in modo evidenziato la formula “Proposta di modifica unilaterale del Contratto” inviata in forma telematica su Supporto Durevole o in forma cartacea, preventivamente richiesta dal Cliente. Il Cliente che al momento di apertura del rapporto, o in un momento successivo, sceglie di ricevere le comunicazioni in forma cartacea secondo quanto previsto dall’articolo 21 delle presenti Condizioni Generali, accetta che le modifiche unilaterali siano comunicate al Cliente medesimo, tramite tale modalità.
Le modifiche alle condizioni contrattuali e alle Condizioni Economiche del Contratto e dei singoli vincoli si intendono accettate con la decorrenza indicata nella comunicazione di cui sopra, qualora il Cliente non receda, senza spese, dal Contratto ovvero dal singolo vincolo, qualora ciò sia possibile, entro la data prevista per l’applicazione delle modifiche comunicate. Nel caso di recesso, il Cliente ha il diritto di ottenere, in fase di liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Ai sensi di legge, le comunicazioni di cui al presente articolo relative alle modifiche unilaterali sono sempre gratuite per il Cliente.
Non è consentita la modifica dell’intestazione del rapporto. Se il Cliente desidera aggiungere e/o rimuovere un cointestatario, è necessario chiudere SI conto! DEPOSITO e attivare un nuovo Servizio.
24. Reclami e soluzioni stragiudiziali
Il Cliente può contestare l’operato della Banca rivolgendosi all’Ufficio Reclami della Banca, inviando una comunicazione per posta ordinaria a Banca Sistema, Largo Augusto 1/A, angolo xxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx; al numero fax 00 00000000, ovvero in via telematica con comunicazione inviata a mezzo posta elettronica in conformità alla procedura per la gestione dei reclami disponibile sul sito Internet (xxx.xxxxxxxxxxxx.xx).
Qualora l’Ufficio Xxxxxxx non abbia fornito risposta nel termine di 60 (sessanta) giorni, la risposta non sia stata in tutto o in parte favorevole al Cliente o non sia stata data attuazione all’accoglimento del reclamo, il Cliente, può rivolgersi:
▪ all’Arbitro Bancario Finanziario, se la controversia non supera il valore di Euro 100.000, utilizzando la modulistica disponibile sul sito www. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o presso la Banca. Per maggiori indicazioni, il Cliente può consultare la “Guida Pratica Conoscere l’Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti”, disponibile sul sito Internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xx nella sezione dedicata alla trasparenza; ovvero
▪ al Conciliatore Bancario Finanziario, per l’attivazione di un procedimento di mediazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR -, utilizzando la modulistica disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. É possibile, inoltre, consultare il “Regolamento di procedura per la mediazione” dell’Organismo di Conciliazione Bancaria disponibile sul sito Internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, nella sezione dedicata alla Trasparenza.
Ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, s.m.i., qualora il Cliente o la Banca intendano rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, gli stessi devono preliminarmente, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale:
▪ esperire il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128 bis del TUB presso l’Arbitro Bancario Finanziario sopra specificato; ovvero
▪ esperire, nei termini previsti dalla normativa vigente, il procedimento di mediazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR, (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) ovvero presso un altro organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.
25. Xxxxxx, ritiro delle somme depositate, rinnovo automatico del vincolo, diritto di recesso e estinzione del Contratto
Il Contratto è a tempo indeterminato. I vincoli invece hanno durata determinata, per i periodi di tempo prescelti dal Cliente e indicati nella causale del versamento ai sensi dei precedenti artt. 9 e 10.
Alla scadenza del vincolo, il Cliente può ritirare le somme depositate, chiedendo preventivamente alla Banca, mediante sottoscrizione dell’apposito modulo trasmesso a mezzo fax o posta elettronica o raccomandata ovvero recandosi in filiale, di effettuare l’accredito delle medesime sul Conto Predefinito, ovvero può assoggettarle, in tutto o in parte, a diverso vincolo, comunicando per iscritto alla Banca le durate prescelte e le somme che intende assoggettare al nuovo vincolo. Se il Cliente non provvede al ritiro delle somme depositate ovvero non comunica il nuovo vincolo prescelto, in ogni caso entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del vincolo, il vincolo si intenderà automaticamente rinnovato per la stessa durata sulle somme depositate e sugli interessi maturati alla scadenza del vincolo, alle condizioni riportate nei Fogli Informativi in vigore al momento del rinnovo del vincolo.
La Banca può recedere dal Contratto, senza indicare il motivo, dandone comunicazione al Cliente, tramite lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata. La comunicazione di recesso da parte della Banca si considererà irrevocabile al momento del suo ricevimento da parte del Cliente e sarà efficace decorsi due mesi da tale data. In tal caso la Banca provvede, alla scadenza del periodo di due mesi dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Cliente, allo smobilizzo integrale dei vincoli eventualmente esistenti sulle somme depositate, oltre gli interessi maturati a tale data, tramite accredito sul Conto Predefinito secondo quanto previsto dall’articolo 11(i).
Il Cliente può recedere in qualsiasi momento, senza penali e spese, senza indicare il motivo dal presente Contratto, inviando una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Banca o al diverso indirizzo comunicato successivamente o tramite posta elettronica certificata o recandosi presso le Filiali della Banca. Il recesso si considererà irrevocabile al momento del ricevimento della relativa comunicazione da parte della Banca e sarà efficace alla data di scadenza del vincolo e, nel caso di più vincoli, alla data di scadenza dell’ultimo vincolo. La Banca provvede allo smobilizzo integrale delle somme depositate alla scadenza del vincolo e, in presenza di più vincoli, alla scadenza di ciascuno di essi, oltre agli interessi maturati fino alla data di smobilizzo delle somme; la Banca rende disponibili le somme per l’accredito sul Conto Predefinito entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del vincolo (o in caso di più vincoli, dalla scadenza di ciascuno di essi) secondo quanto previsto al precedente art. 11, fermo restando che il recesso sarà efficace alla data di scadenza dell’ultimo vincolo. In ogni caso, nei contratti stipulati a distanza il Cliente ha il diritto di recedere, senza penali, senza spese e senza dover indicare il motivo, nel termine di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto, inviando una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Banca o al diverso indirizzo comunicato successivamente o a mezzo posta elettronica certificata. II Contratto sarà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 (clausola risolutiva espressa) del codice civile, qualora per tre mesi consecutivi non vi siano somme depositate su SI conto! DEPOSITO costituite in vincolo. In tal caso la Banca dichiarerà al Cliente la risoluzione del Contratto mediante una comunicazione di chiusura rapporto inviata secondo le modalità indicate all’art. 21.
26. Diritto di ritenzione e di compensazione
La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile e anche se assistito da altra garanzia reale e personale, ha diritto di pegno e diritto di ritenzione su tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che sono comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengono a essa successivamente. Il diritto di pegno e il diritto di ritenzione sono esercitati su titoli o valori o su una loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori a due volte il predetto credito. In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca garantiscono con l’intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, anche se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso lo stesso Cliente. Quando esistono tra la Banca e il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere, valuta o natura, anche di deposito, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge a ogni suo effetto. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’articolo 1186 cod. civ. (insolvenza del debitore, diminuzione delle garanzie fornite o mancata prestazione di quelle promesse, non corrispondenza al vero
dei dati e delle informazioni fornite dal Cliente, irreperibilità o stato di detenzione del Cliente, sconfinamenti non autorizzati) o comunque al prodursi di eventi che incidono negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest’ultima può pretendere l’adempimento di tutte le obbligazioni immediatamente e valersi della compensazione anche se i crediti non sono liquidi ed esigibili e anche se il credito del Cliente deriva da rapporti di mandato. Resta fermo che l’intervenuta compensazione è comunicata prontamente dalla Banca al Cliente, anche per via telefonica o telematica. Per consentire l’esercizio dei diritti di cui alle previsioni precedenti e per effettuare la compensazione, il Cliente autorizza la Banca a chiedere in suo nome e per suo conto la liquidazione, il riscatto o il rimborso di tutte le attività di propria pertinenza, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, strumenti finanziari, gestioni di patrimoni mobiliari, certificati di deposito e polizze assicurative presso la Banca. La Banca può altresì accreditare o addebitare tutte le poste attive o passive derivanti dai rapporti bancari e finanziari intercorrenti con il Cliente sui conti di quest’ultimo, anche cointestati, e indipendentemente dall’esistenza di un saldo attivo. Allo stesso modo la Banca può stornare di propria iniziativa le registrazioni effettuate per errore; il Cliente può chiederne la giustificazione.
27. Impossibilità a operare per cause non imputabili alla Banca
La Banca non risponde delle conseguenze derivanti da caso fortuito o da cause a essa non imputabili (es. malfunzionamento dei sistemi di comunicazione, ritardi o cadute di linea del sistema, interruzioni, sospensioni, guasti o non funzionamento degli impianti telefonici, telematici o elettrici ecc.), da ogni impedimento od ostacolo di forza maggiore che non possa essere superato con l’ordinaria diligenza, nonché qualora abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.
28. Obblighi di riservatezza
La Banca adotta opportune precauzioni per garantire la riservatezza delle informazioni trattate nell’ambito della prestazione del Servizio.
Tuttavia la Banca non sarà responsabile per la perdita, l’alterazione o la diffusione non intenzionale di informazioni trasmesse nell’ambito del Servizio, qualora ascrivibili a difetti di funzionamento del Servizio stesso non imputabili alla Banca o dovuti a eventi al di fuori del controllo diretto della Banca.
29. Legge applicabile, foro competente e lingua utilizzata
Il Contratto è disciplinato dalla legge italiana (in particolare Codice civile, Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e, limitatamente ai prelevamenti e ai versamenti, dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in dipendenza del Contratto tra il Cliente e la Banca, è competente il foro di Milano. Tutte le comunicazioni tra il Cliente e la Banca avvengono in lingua italiana.
30. Efficacia del Contratto e attivazione del Servizio
Con la firma della Proposta di Apertura, anche tramite Firma Digitale per i contratti stipulati con tecniche di comunicazione a distanza, il Cliente accetta le Condizioni Generali e le Condizioni Economiche che regolano la prestazione del Servizio.
La Banca comunica la propria accettazione al Cliente dopo:
▪ aver ricevuto la Proposta di Apertura debitamente compilata dal Cliente;
▪ aver completato la propria istruttoria interna.
Il Contratto è definitivamente perfezionato nel momento in cui il Cliente riceve la comunicazione della Banca di accettazione della Proposta di Apertura, la Banca ha identificato il Cliente anche ai sensi della Normativa Antiriciclaggio, il Cliente provvede al primo versamento su SI conto! DEPOSITO e alla consegna
alla Banca di tutta la documentazione prevista dal Contratto.
La Banca potrà risolvere il Contratto se le suddette operazioni non saranno interamente perfezionate entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte della Banca della Proposta di Apertura, provvedendo, in tali casi, alla restituzione dell’eventuale primo versamento nei termini previsti dalle Condizioni Economiche e secondo le modalità normativamente previste.
In tal caso, qualora il Cliente voglia attivare nuovi vincoli, il Cliente dovrà provvedere alla sottoscrizione di una nuova Proposta di Apertura.
CONDIZIONI PARTICOLARI APPLICABILI AI DEPOSITI CONVENZIONATI
31. Possesso dei requisiti di accesso alla Convenzione
In caso di attivazione di un Deposito convenzionato, il Cliente si dichiara consapevole e prende atto che l’applicazione delle Condizioni Economiche previste nella convenzione di riferimento è subordinata al possesso - alla data di sottoscrizione della Proposta di Apertura e per tutta la durata del Contratto - dei requisiti di cui alla medesima convenzione e al rispetto di ogni altro impegno in essa previsto, che il Cliente si impegna ad autocertificare e assumere, con apposita dichiarazione, nell’ambito delle procedure di attivazione di cui al precedente art. 30.
Il Cliente si dichiara inoltre consapevole e prende atto che:
▪ la Banca potrà verificare in qualsiasi momento la veridicità delle dichiarazioni rese dal Cliente ai sensi del presente articolo e il rispetto degli impegni previsti nella convenzione, anche assumendo informazioni presso il soggetto convenzionato o soggetti terzi;
▪ ove non diversamente previsto dalla convenzione, in caso di dichiarazioni non veritiere o mancato rispetto da parte del Cliente degli impegni previsti dalla convenzione il rapporto diverrà infruttifero sin dalla relativa data di attivazione e la Banca avrà la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 del cod. civ., dandone comunicazione al Cliente a mezzo raccomandata a/r.
Il Cliente si impegna a tenere indenne e manlevata la Banca da qualsiasi danno o conseguenza pregiudizievole conseguente all’inesattezza delle dichiarazioni di cui sopra o in generale all’inadempimento delle disposizioni di cui al presente articolo.
GLOSSARIO
Per “Banca” si intende Banca Sistema S.p.A.
Per “Cliente” si intende il soggetto che sottoscrive la Proposta Contrattuale.
Per “Cliente al Dettaglio” si intendono i consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le micro-imprese.
Per “Codici di accesso” si intendono il Codice Cliente e la Password per l’identificazione del Cliente nell’ambito del Servizio.
Per “Condizioni Economiche” si intendono le condizioni economiche applicabili ai Servizi indicati nel Foglio Informativo e/o Documento di Sintesi.
Per “Conto Predefinito” si intende il conto corrente bancario indicato dal Cliente, aperto presso banche autorizzate a svolgere l’attività bancaria in Italia, dal quale e verso il quale può essere trasferito denaro su SI conto! DEPOSITO.
Per “Documento di Sintesi” si intende il documento di sintesi di volta in volta reso disponibile al Cliente in relazione al Servizio che costituisce parte integrante del Contratto e che coincide con il Foglio Informativo in caso di Servizio non personalizzabile.
Per “Firma depositata” si intende quella apposta dal Cliente nello spazio della Proposta di Apertura dedicato alle firme dell’Intestatario 1 e, in caso di rapporto cointestato, dell’Intestatario 2.
Per “Firma Digitale” si intende un particolare tipo di firma elettronica avanzata basato su di un certificato qualificato e un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al relativo titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.
Per “Foglio Informativo” si intende il Foglio Informativo relativo al Servizio pubblicato sul sito Internet.
Per “Giornata Operativa” si intende il giorno in cui la Banca o altro prestatore di servizi di pagamento del pagatore o del beneficiario coinvolto nella esecuzione di un’operazione di pagamento sono operativi, in base a quanto è necessario per l’esecuzione dell’operazione di pagamento stessa; per la Banca si considerano giornate operative i giorni feriali a esclusione del sabato.
Per “IBAN” (International Bank Account Number) si intende il numero internazionale di conto bancario composto da una serie di caratteri alfanumerici che identificano in modo univoco un conto aperto presso un qualsiasi Istituto di credito.
Per “Micro-impresa” si intende l’impresa che, al momento della conclusione del contratto per la prestazione di servizi di pagamento, è un’impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 84, lettera b), della direttiva 2007/64/CE.
Per “Normativa Antiriciclaggio” si intendono le disposizioni normative e regolamentari in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario, a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (d.lgs. 231/2007 e s.m.i.).
Per “Offerta Fuori Sede” si intende l’offerta (ossia la promozione, e il collocamento, la conclusione di contratti relativi a operazioni e servizi bancari e finanziari) svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze dell’intermediario.
Per “Proposta di Apertura” si intende la proposta contrattuale di adesione al Servizio. Per “Servizio” si intende il servizio di deposito di denaro.
Per “sito Internet” si intende il sito web dedicato al Servizio all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.
Per “Supporto Durevole” si intende qualsiasi strumento che permetta al Cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.