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“Contratto Quadro del Conto Corrente, dei Servizi Aggiuntivi e delle Operazioni di Pagamento”
Copia delle norme contrattuali depositate presso
il Notaio Xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xx.0, 00000 Xxxxxx,
con atto di Deposito del 14 dicembre 2017 (Rep. n. 16645 e Racc. n. 4364)
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Capitolo 1 - Sezione 1: | Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e i servizi connessi | pag. | 3 |
Capitolo 1 - Sezione 2: | Norme che regolano i servizi di incasso o di accettazione degli effetti, documenti od assegni sull’Italia e sull’estero | pag. | 13 |
Capitolo 1 - Sezione 3: | Norme che disciplinano i servizi di pagamento regolati in conto corrente | pag. | 17 |
Capitolo 1 - Sezione 4A: | Norme che regolano i servizi BANCOMAT® e PagoBANCOMAT®, MAESTRO® e FASTPAY | pag. | 30 |
Capitolo 1 – Sezione 4B: | Norme che regolano il servizio db Self – Banking | pag. | 37 |
Capitolo 2 - Sezione 1: | Norme che regolano il Servizio db Interactive | pag. | 41 |
Capitolo 3 - Sezione 1: | Norme che regolano il servizio di domiciliazione della corrispondenza presso la succursale della Banca | pag. | 48 |
Capitolo 4 – Sezione 1: | Informativa ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) | pag. | 50 |
I rapporti tra la Deutsche Bank S.p.A. (di seguito “Banca”) ed il cliente (di seguito “Cliente”) relativi al conto corrente, ai servizi aggiuntivi e alle operazioni di pagamento, sono regolati, oltre che dalle leggi, dalle norme contrattuali che seguono.
Capitolo 1 - Sezione 1
NORME CHE REGOLANO I CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA E I SERVIZI
CONNESSI
Art. l - Il Cliente deve depositare la propria firma e quella delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti d’affari con la Banca e a precisare per iscritto su supporto cartaceo o su altro supporto durevole i limiti eventuali dei poteri loro accordati. Il Cliente ed i soggetti autorizzati a rappresentarlo sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria firma in forma grafica corrispondente a quella depositata, ovvero - previo accordo con la Banca - nelle forme consentite dalle vigenti leggi (es.: firma digitale). Resta fermo, comunque, quanto previsto dalle norme che regolano il Servizio db Interactive.
Se il Cliente per formulare la proposta di questo contratto intende sottoscrivere il modulo di apertura del conto corrente e attivazione prodotti/servizi aggiuntivi (di seguito, “Modulo di Apertura del Conto Corrente”) tramite l’apposizione della firma grafometrica, la cui soluzione di firma è erogata dalla Banca (di seguito, “Firma Grafometrica”) su supporto durevole, il Cliente (i) deve aver sottoscritto il contratto per l’utilizzo del relativo servizio e (ii) deve aver dato il proprio consenso al trattamento dei dati biometrici connessi all’utilizzo della Firma Grafometrica.
Se il Cliente intende sottoscrivere il Modulo di Apertura del Conto Corrente tramite la Firma Grafometrica, il Cliente riconosce che i documenti informatici - che costituiscono supporti durevoli
- relativi a questo contratto e agli altri moduli ivi previsti, se sottoscritti con la Firma Grafometrica, soddisfano il requisito della forma scritta ex art. 1350 c.c. ed hanno la stessa validità legale dei documenti cartacei sottoscritti con firma autografa in conformità a quanto previsto dall’art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (cd. “Codice dell’Amministrazione Digitale”).
Se il Cliente intende sottoscrivere i documenti informatici - che costituiscono supporti durevoli - relativi a questo contratto e agli altri moduli ivi previsti tramite la Firma Grafometrica, il Cliente prende atto che è necessario sottoscrivere il contratto relativo al servizio My Documents ovvero attivare il servizio “db Interactive – area My Documents” per la gestione e la consegna dei documenti informatici - che costituiscono supporti durevoli - relativi a questo contratto e agli altri moduli ivi previsti per gli adempimenti richiesti dalla normativa di settore.
In caso di utilizzo di Firma Grafometrica da parte del Cliente, questo contratto si concluderà secondo le seguenti modalità: a) il Cliente dopo essere stato identificato dal personale incaricato dalla Banca, riceve questo contratto comprensivo delle presenti condizioni generali e del Modulo di Apertura del Conto Corrente che su richiesta del Cliente viene messo a disposizione dalla Banca sia in formato elettronico su supporto duraturo non cartaceo, sia in formato cartaceo; b) il Cliente dopo aver letto, esaminato ed approvato questo contratto appone la propria sottoscrizione mediante Firma Grafometrica sul documento informatico - che costituisce supporto durevole - relativo al Modulo di Apertura del Conto Corrente; c) successivamente, il Cliente approva specificamente le clausole ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1341 e 1342 c.c. nonché 118 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito, il “TUB”) e presta il consenso per il trattamento dei dati personali, apponendo a seguire una seconda e terza sottoscrizione mediante Firma Grafometrica; d) la Banca procede con la consegna al Cliente di un esemplare di questo contratto su supporto durevole mediante il servizio My Documents ovvero il servizio “db Interactive – area My Documents” o, se il Cliente lo richiede, anche su supporto cartaceo; e) il Cliente avrà a disposizione il contratto su documento informatico - che costituisce supporto durevole - sottoscritto con Firma Grafometrica nella sezione dedicata del servizio My Documents ovvero del servizio “db Interactive – area My Documents” in qualsiasi momento nel corso del rapporto e avrà la facoltà di ottenere evidenza di quanto sottoscritto con Firma Grafometrica.
La Banca metterà a disposizione del Cliente su supporto durevole una comunicazione di conferma di attivazione, sottoscritta con firma digitale da parte del legale rappresentante della Banca munito dei necessari poteri, mediante il servizio My Documents ovvero il servizio “db Interactive – area My Documents” o, su eventuale richiesta del cliente, trasmetterà la comunicazione su supporto cartaceo all’indirizzo di domiciliazione della corrispondenza.
La Banca offre inoltre al Cliente la possibilità di sottoscrivere con Firma Grafometrica i documenti informatici - che costituiscono supporti durevoli - relativi alla modulistica e alle disposizioni impartite in esecuzione di questo contratto. Il Cliente ha la facoltà di avvalersi della Firma Grafometrica secondo le modalità e nei limiti previsti dal contratto relativo al servizio di Firma Grafometrica. A tal fine, in questo contratto, se si indica la facoltà o l’obbligo per il Cliente di trasmettere una comunicazione per iscritto o di rilasciare una dichiarazione scritta, tale facoltà potrà essere esercitata o tale obbligo potrà essere adempiuto anche tramite sottoscrizione con Firma Grafometrica del documento informatico - che costituisce supporto durevole - relativo al modulo della comunicazione o della dichiarazione della Banca (ove predisposto).
Il Cliente avrà a disposizione tutti i documenti informatici - che costituiscono supporti durevoli - sottoscritti con Firma Grafometrica mediante il servizio My Documents ovvero il servizio “db Interactive – area My Documents” in qualsiasi momento nel corso del rapporto e avrà la facoltà di ottenere evidenza di quanto sottoscritto con Firma Grafometrica nel corso del rapporto.
Il Cliente ha la facoltà in qualsiasi momento di chiedere alla Banca dì sottoscrivere la modulistica e le disposizioni inerenti questo contratto mediante firma autografa su supporto cartaceo.
Il Cliente deve comunicare alla succursale della Banca presso la quale è acceso il rapporto a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telex, telefax, oppure lettera semplice presentata direttamente alla predetta succursale le revoche e le modifiche dei poteri concessi alle persone autorizzate. Allo stesso modo le persone autorizzate dovranno comunicare le loro rinunce. Revoche, modifiche e rinunce non potranno comunque essere fatte valere nei confronti della Banca finchè non è trascorso il tempo tecnico utile affinché la stessa apporti le necessarie registrazioni. Tale periodo di tempo non sarà comunque superiore a tre giorni lavorativi bancari dalla ricezione della relativa comunicazione. Stesso obbligo di comunicazione alla Banca sussiste anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese pubbliche.
Le altre cause di cessazione dei poteri di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.
Art. 2 - L’invio di lettere e di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione e/o comunicazione della Banca - anche relativi a queste condizioni contrattuali e a quelle economiche riportate nel documento di sintesi del conto corrente, che costituisce il frontespizio di questo contratto di conto corrente (di seguito “Documento di Sintesi del Conto Corrente”) - saranno effettuati al Cliente con pieno effetto:
all’indirizzo indicato nel Modulo di Apertura del Conto Corrente o, alternativamente, mediante il servizio My Documents ovvero il servizio “db Interactive – area My Documents” se il Cliente ha preventivamente accettato tale servizio e secondo le previsioni del servizio, oppure al diverso indirizzo eventualmente comunicato dal Cliente alla Banca per iscritto successivamente alla conclusione del presente contratto; o
alla casella postale presso la succursale della Banca con cui intrattiene il rapporto di conto corrente; tale casella è concessa dalla Banca in uso esclusivo al Cliente dietro sua richiesta ed è regolamentata dalle “Norme che regolano il servizio di domiciliazione della corrispondenza presso la succursale della Banca”.
Per l’inoltro della comunicazione del preavviso di revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni, previsto dall’art. 9 bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386 così come successivamente modificato e/o integrato, il Cliente dichiara di eleggere domicilio (ai sensi dell’art. 9 ter della legge citata) esclusivamente all’indirizzo postale indicato nel Modulo di Apertura del Conto Corrente, oppure a quello successivamente comunicato dal Cliente alla Banca per iscritto.
Art. 3 - Le disposizioni del conto corrente tramite assegni si effettuano, salvo diverso accordo, mediante l’uso di moduli per assegni forniti dalla Banca dietro addebito del relativo costo. Il Cliente è tenuto a rilasciare la dichiarazione di cui all’art. 124 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736 (di seguito “Legge Assegni”) così come successivamente integrato e/o modificato.
I moduli di assegno sono consegnati personalmente al Cliente o al delegato preventivamente designato dal Cliente stesso, salvo che non sia richiesto, con oneri a carico del Cliente, l’invio tramite il servizio postale all’indirizzo indicato dal Cliente o, in mancanza di tale indicazione, a quello di cui all’art. 2, comma 1.
Il Cliente è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni e i relativi moduli di richiesta, ed è responsabile di ogni dannosa conseguenza che deriva dalla eventuale perdita, dalla sottrazione o dall’uso abusivo o illecito dei moduli stessi. In caso di smarrimento, distruzione o furto degli assegni, sia con riferimento ai titoli in bianco che a quelli emessi, il Cliente dovrà darne immediata comunicazione alla Banca mediante dichiarazione scritta presentata alla succursale della Banca ove è intrattenuto il rapporto ovvero mediante raccomandata, telegramma, telex, telefax, e presentare alla Banca entro tre giorni copia della denuncia presentata alle competenti Autorità. Durante questo periodo la Banca è completamente sollevata da ogni responsabilità in ordine ad eventuali pagamenti di assegni nel frattempo effettuati. Resta inteso, in ogni caso, che la denuncia di smarrimento o furto non comporta l’obbligo da parte della Banca di non pagare l’assegno, ma soltanto quello di usare la massima cautela nel procedere all’eventuale pagamento.
In caso di revoca della convenzione assegni, anche in conseguenza dell’iscrizione del nominativo del Cliente nell’Archivio informatizzato di cui all’art. 10 bis della L. 386/1990 e, comunque, in caso di estinzione del rapporto di conto corrente, il Cliente deve restituire prontamente alla Banca i moduli non utilizzati perchè non sono più utilizzabili, in quanto é venuta a cessare ogni autorizzazione all’emissione. La Banca, pertanto, non sarà tenuta a pagare gli assegni non restituiti, neppure in presenza di idonea copertura.
La Banca provvede al pagamento degli assegni solo e nella misura in cui al momento dell’addebito nel conto corrente esistono disponibilità sullo stesso. La Banca e il Cliente convengono di dare priorità - sino alla chiusura contabile della giornata lavorativa bancaria - agli addebiti rivenienti dall'utilizzo di carta di debito (es.: carta di debito a marchio bancomat®/pagoBANCOMAT®), carta di credito "a rischio Banca" (es.: Deutsche Credit Card, Key Client) o da altra disposizione del Cliente di addebito permanente nel conto corrente. La Banca è quindi autorizzata a non provvedere, in tutto o in parte, al pagamento degli assegni emessi dal Cliente se la disponibilità del conto corrente è ridotta dai suindicati addebiti in misura tale da non consentire il pagamento anche solo parziale degli assegni stessi. Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul conto corrente con la valuta indicata nel “Documento di Sintesi del Conto Corrente”.
In caso di pluralità di conti correnti la Banca è tenuta ad utilizzare soltanto le disponibilità presenti sul conto corrente sul quale l'assegno è stato tratto, indipendentemente dalla eventuale presenza di fondi su altri conti di pertinenza del Cliente; tuttavia il Cliente può impartire alla Banca, in tempo utile per evitare l'elevazione del protesto o la dichiarazione della Stanza di compensazione, istruzioni scritte di pagare tali assegni utilizzando i fondi esistenti su altro conto corrente del quale abbia la disponibilità.
Fermo quanto stabilito al precedente art. 1, la Banca è autorizzata ad addebitare sul conto corrente assegni o cambiali tratti o emessi da lui o dalle persone autorizzate a rappresentarlo, ancorché recanti firme di girata illeggibili, incomplete o comunque non conformi ai requisiti di cui all’art. 11 della Legge Assegni e dell’art. 8 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1669 (di seguito “Legge Cambiaria”).
Art. 4 - Salvo espressa istruzione contraria, tutti i bonifici e le rimesse disposti da terzi a favore del Cliente, gli saranno accreditati in conto corrente.
Ai bonifici in Euro o nella diversa valuta ufficiale di uno stato membro della Comunità Europea, e più in generale ai servizi e alle operazioni di pagamento si applicano le pattuizioni di cui al Capitolo
1 – Sezione 3 di questo contratto che costituisce anche il contratto quadro per la prestazione dei servizi di pagamento di cui al D. lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 (di seguito il “Contratto Quadro PSD”).
L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia, effetti, ricevute e altri titoli similari, nonché l’importo di altri crediti verso terzi, è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che la Banca ne abbia effettuato la verifica o l'incasso e che di questi ne abbia avuto conoscenza la succursale accreditante. In ogni caso, per la disponibilità degli importi portati dagli strumenti individuati nel "Documento di Sintesi del Conto Corrente" valgono i termini e le condizioni ivi riportati.
La valuta applicata all’accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi, senza conferire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità dell’importo.
Se, tuttavia, la Banca consente al Cliente di utilizzare anticipatamente, in tutto o in parte, tale importo prima che siano decorsi i termini di cui al precedente comma 3 ed ancorché sull’importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro.
Prima del decorso di detti termini, la Banca può addebitare in qualsiasi momento, quanto accreditato al Cliente, nonché esercitare - in caso di mancato incasso - tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 cod. civ., nonché effettuare, in qualsiasi momento, l'addebito in conto corrente.
Resta comunque inteso che la banca trattaria – nel caso di assegni bancari – o la banca emittente
– nel caso di assegni circolari – mantiene il diritto, ove ne ricorrano i presupposti, di agire direttamente nei confronti del Cliente per il recupero dell’importo dei titoli indebitamente pagati.
Art. 5 - In aggiunta al diritto di ritenzione e al privilegio previsti a favore della Banca dagli articoli 2761 e 2756 cod. civ. per il mandatario, depositario e sequestratario, la Banca stessa, a garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale, è titolare del diritto di pegno e del consequenziale diritto di ritenzione su denaro, titoli, diritti e altri beni del Cliente che sono per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengono ad essa successivamente. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti beni per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca nei confronti del Cliente e, comunque, non superiori a due volte i predetti crediti. In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca garantiscono anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca verso il Cliente.
Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti (ivi incluso il debito per interessi scaduti ed esigibili) o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, presso qualsiasi delle succursali italiane ed estere della Banca, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.
La Banca:
al verificarsi di una delle ipotesi previste dall’art. 1186 cod. civ.;
o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca,
può valersi della compensazione anche se i crediti, pur se in monete differenti, non sono liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità. In questi casi la Banca darà tempestiva comunicazione al Cliente dell'intervenuta compensazione, contro la cui attuazione il Cliente non potrà in nessun caso eccepire la convenzione di assegno. La Banca, quando intenda avvalersi di tale compensazione, non è tenuta, nei limiti in cui sia venuta meno la disponibilità esistente nel conto corrente, a pagare gli assegni emessi dal Cliente con data posteriore alla ricezione, da parte di quest'ultimo, della comunicazione relativa alla volontà della Banca di avvalersi della compensazione.
Se il conto è intestato a più persone, la Banca, ai sensi e per gli effetti di cui al comma precedente, può avvalersi della suddetta compensazione, sino a concorrenza dell'intero suo credito, pure nei confronti di conti e rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.
Art. 6 - Le aperture di credito regolate sul Conto Corrente che la Banca può eventualmente concedere al Cliente saranno disciplinate dagli appositi contratti che verranno sottoscritti tra le parti.
La Banca può concedere al Cliente la possibilità di operare oltre il saldo creditore (sconfinamento), alle condizioni stabilite nel “Documento di Sintesi del Conto Corrente”.
La Banca addebita al Cliente una commissione per istruttoria veloce per la valutazione creditizia necessaria ad autorizzare l’operazione di addebito, a fronte di sconfinamenti oltre il saldo creditore. Essa viene applicata in via posticipata ogni volta in cui il saldo disponibile di fine giornata, rispetto alla rilevazione precedente, risulti a debito ovvero a debito in misura maggiore, secondo i valori e le modalità indicate nel Documento di Sintesi del Conto Corrente. Nei contratti con i non consumatori possono essere previste, nei limiti di legge, commissioni differenziate per scaglioni di importo, secondo quanto riportato nel “Documento di Sintesi del Conto Corrente”.
La commissione di istruttoria veloce non è dovuta nei seguenti casi: (i) nei rapporti con i consumatori, per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare, quando ricorrono entrambi i seguenti presupposti: (a) l'ammontare complessivo dello sconfinamento - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 500 euro; (b) lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi; (ii) lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca; (iii) lo sconfinamento non ha avuto luogo perché la Banca non vi ha acconsentito.
Art. 7 - Al rapporto di conto corrente si applicano le condizioni economiche riportate nel “Documento di Sintesi del Conto Corrente”, che costituisce il frontespizio del contratto ed è parte integrante e sostanziale di questo contratto.
I rapporti sia creditori che debitori vengono chiusi contabilmente con periodicità trimestrale (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre), fra loro identica, portando nel conto corrente le commissioni e le spese sino ad allora maturati ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi nel corso del periodo successivo secondo le medesime modalità.
Gli interessi creditori e debitori verranno invece conteggiati separatamente e rendicontati il 31 dicembre di ogni anno (o alla data di chiusura del rapporto se precedente al 31 dicembre). Gli interessi debitori diventeranno esigibili dal 1° marzo dell’anno successivo a quello di maturazione o alla data di chiusura del rapporto e non produrranno ulteriori interessi salvo quelli di mora, nella misura indicata nel “Documento di Sintesi del Conto Corrente”.
Il Cliente, ai sensi dell’art. 120, comma 2, lett. b), del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, può autorizzare la Banca a portare sul conto corrente gli interessi diventati esigibili e non saldati. Da quel momento gli interessi debitori divengono a tutti gli effetti capitale e produrranno ulteriori interessi secondo le stesse modalità. Il Cliente accetta la predetta modalità di capitalizzazione, consapevole della possibilità di revoca dell’autorizzazione in ogni momento, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo.
Fatto salvo quanto stabilito nel comma precedente, il Cliente autorizza espressamente la Banca a utilizzare i fondi destinati ad affluire sul conto del Cliente sul quale è regolata l’apertura di credito o si è verificato lo sconfinamento per estinguere il debito da interessi.
Gli interessi creditori verranno accreditati in conto il 31 dicembre di ogni anno.
Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi nella misura di cui al “Documento di Sintesi del Conto Corrente”. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.
In caso di versamenti sul conto di denaro, assegni circolari emessi dalla Banca e di assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento, gli interessi sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento stesso; in caso di versamenti sul conto di assegni circolari emessi da altra banca insediata in Italia, gli interessi sono conteggiati con valuta del giorno lavorativo successivo al versamento; in caso di versamenti sul conto di assegni bancari tratti su altra banca insediata in Italia, gli interessi sono conteggiati con valuta del terzo giorno lavorativo successivo al versamento (art. 120 del TUB).
Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca ed, in particolare, quelle dipendenti da eventuali concessioni di finanziamento, si intendono assunte dal Cliente - pure in caso di cointestazione - in via indivisibile e solidale anche per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo.
Art. 8 – Ai sensi dell’art. 119 TUB, l'invio degli estratti conto sarà effettuato dalla Banca almeno una volta l’anno, anche in adempimento degli obblighi di cui all'art. 1713 cod. civ..
In aggiunta a quanto sopra, il Cliente può scegliere l'invio degli estratti conto con una diversa periodicità (ad esempio, decadale, mensile, trimestrale o semestrale) assumendo i relativi costi indicati nel Documento di Sintesi del Conto Corrente. Le comunicazioni periodiche verranno fornite al Cliente mediante supporto cartaceo inviato all’indirizzo postale indicato nel Modulo di Apertura del Conto Corrente, mediante il servizio My Documents ovvero il servizio “db Interactive – area My Documents” se il Cliente lo ha preventivamente accettato/attivato tramite sottoscrizione di apposito contratto. Il Cliente ha infatti sempre il diritto di chiedere alla Banca che l’invio delle comunicazioni periodiche avvenga con una modalità e una frequenza diverse assumendosi i costi indicati nel Documento di Sintesi del Conto Corrente.
Trascorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico del Cliente, gli estratti conto si intendono approvati dal Cliente con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formarne le risultanze.
Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può esigere la rettifica di tali errori od omissioni, nonché l’accreditamento con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi, entro il termine di prescrizione ordinaria decorrente dalla data di ricevimento dell’estratto conto; siffatta rettifica od accreditamento è fatta senza spese per il Cliente. Entro il medesimo termine di prescrizione ed a decorrere dalla data di invio dell’estratto conto, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.
Salvo quanto disposto in precedenza ai commi 3 e 4, gli eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate dalla Banca per conto del Cliente dovranno essere fatti dal Cliente (i) dal momento in cui sia in possesso della comunicazione di esecuzione, per lettera o telegramma, a seconda che l’avviso gli sia stato dato per lettera o telegramma; (ii) dal momento in cui ha avuto la possibilità di accedere al contenuto della comunicazione di esecuzione, ove abbia scelto l’invio delle comunicazioni attraverso l’impiego di strumenti informatici. Trascorsi 30 giorni, l’operato della Banca si intenderà approvato.
Art. 9 - Se il conto corrente non registra movimenti da oltre un anno e presenta un saldo creditore non superiore a Euro 2.500,00 la Banca può non inviare l'estratto conto ed il “Documento di Sintesi del Conto Corrente”.
Ai fini del comma che precede non si considerano movimenti, ancorché compiuti nel corso dell’anno ivi previsto, né le disposizioni impartite da terzi né le operazioni che la Banca effettua di iniziativa (quali, ad esempio, l’accredito di interessi od il recupero di spese), ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative.
Art. 10 - Per i conti correnti in valuta estera e le cessioni di cambio a consegna la Banca si assume unicamente, con espresso esonero da ogni maggiore o diverso obbligo, l'impegno di mettere a disposizione del Cliente (a di lui richiesta o a scadenza) crediti verso banche nel Paese dove la valuta stessa ha corso legale o, a scelta della Banca, assegni sulle banche medesime.
Tutti i movimenti a debito e a credito del conto se disposti in valuta diversa da quella del conto stesso si intendono effettuati al corso dei cambi vigenti nel giorno in cui la Banca esegue l’operazione. Tutte le eventuali spese per l’estinzione degli assegni emessi a valere sul conto si intendono a totale carico del Cliente, comprese eventuali spese che vengono reclamate dai corrispondenti della
Banca.
Art. 11 - Dato che le banche degli Stati Uniti d'America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso, se, successivamente al pagamento, è comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l'autenticità o la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo, a semplice richiesta della Banca, se alla stessa giunge analoga domanda dal suo corrispondente o dal trattario.
Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito.
Per i bonifici da eseguire negli Stati Uniti d'America, le banche statunitensi attuano le relative istruzioni con prevalenza del codice di conto rispetto alla denominazione del beneficiario esplicitata in chiaro. Pertanto, qualsiasi inconveniente o danno che deriva dall'eventuale errato pagamento determinato dalla inesatta indicazione del codice da parte del Cliente resterà a completo carico dello stesso. Inoltre la Banca può addebitare in ogni momento gli importi reclamati dalle banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte dal beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del predetto codice; a tal fine la Banca fornirà al Cliente copia della richiesta di rimborso pervenuta dalle banche corrispondenti.
Art. 12 - Quando il conto corrente è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e gli estratti conto sono inviati dalla Banca ad uno solo dei cointestatari all'ultimo indirizzo da questi indicato, con pieno effetto nei confronti di tutti i cointestatari.
Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari devono essere nominate per iscritto da tutti. La revoca dei poteri di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all’art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica dei poteri deve essere effettuata da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche o rinunce vale quanto stabilito all'art. 1, comma 2. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informare gli altri cointestatari.
Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza hanno effetto anche se relative soltanto ad uno dei cointestatari. In ogni caso si applica quanto disposto all'art. 1.
Art. 13 - Quando il conto corrente è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, ciascun cointestatario separatamente può effettuare le disposizioni sul conto corrente stesso, con piena liberazione della Banca nei confronti degli altri cointestatari. Solo tutti i cointestatari insieme possono modificare o revocare tale potere di disposizione separata con conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca. La Banca, quando da uno dei cointestatari le sia stata notificata opposizione con atto scritto, non eseguirà le disposizioni che non le sono state impartite congiuntamente da tutti i cointestatari. Le opposizioni di questo comma hanno effetto nei confronti della Banca secondo quanto stabilito all'art. 1. Anche uno solo dei cointestatari può richiedere invece l’estinzione del rapporto, ma è tenuto a darne pronta comunicazione agli altri.
In ogni caso, tutti i cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca delle eventuali esposizioni che sono sorte, per qualsiasi ragione, sul conto corrente stesso, anche per atto o fatto di un solo cointestatario.
Art. 14 - Il decesso o la sopravvenuta incapacità del Cliente non sono opponibili alla Banca finché a questa non venga prodotta documentazione legalmente idonea a comprovare il verificarsi di tali eventi.
In caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del conto corrente con facoltà di operare separatamente, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di operare separatamente sul conto, fatti salvi gli adempimenti di natura fiscale e successoria imposti dalla legge a carico della Banca. Analogamente conservano tale diritto gli eredi del cointestatario, che però dovranno esercitarlo tutti insieme, e il legale rappresentante dell'incapace.
Nei casi di cui al precedente comma, la Banca deve però pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le è stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata. L'opposizione di cui a questo comma ha effetto nei confronti della Banca secondo quanto stabilito all'art. 1.
Art. 15 – Il Cliente, se “consumatore” ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, ha diritto di recedere dal Contratto, senza alcuna penalità e senza giustificarne il motivo entro il termine di quattordici giorni dalla conclusione del Contratto, tramite invio all’indirizzo della succursale della Banca con la quale è intrattenuto il rapporto di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, di un fax, di un telegramma, se il contratto è concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza; In tale caso, il Cliente deve corrispondere alla Banca tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese e commissioni entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso.
Il Cliente può comunque recedere in qualsiasi momento dal contratto di conto corrente e/o dalla convenzione di assegno mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo posta o consegnata a mano alla succursale della Banca con la quale è intrattenuto il rapporto.
La Banca può recedere in qualsiasi momento dal contratto di conto corrente e/o dalla convenzione di assegno, tramite comunicazione scritta, dando un preavviso di quindici giorni, ovvero con effetto immediato in presenza di un giustificato motivo, dalla data di ricezione della comunicazione. La Banca può inoltre recedere se il giustificato motivo riguarda anche uno soltanto dei cointestatari.
In caso di recesso, da chiunque esercitato, dal contratto di conto corrente, la Banca non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante. Ove il recesso riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni ai sensi dell’art. 9 della Legge Assegni e successive integrazioni e/o modificazioni.
Il recesso dalla convenzione d’assegno esercitato da uno solo dei cointestatari o dalla Banca nei confronti di uno solo degli stessi lascia integra la convenzione medesima verso gli altri cointestatari, se è prevista la facoltà per i cointestatari di compiere operazioni separatamente.
Art. 16 - La Banca può modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al Cliente, le norme che disciplinano questo contratto e le condizioni economiche applicate in presenza di un giustificato motivo con comunicazione scritta, anche inserita in estratto conto, o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente. In caso di variazioni sfavorevoli al Cliente, la Banca invia a quest’ultimo una comunicazione con un preavviso minimo di due mesi. La comunicazione, che conterrà in modo evidenziato la formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, sarà validamente effettuata all’indirizzo postale o mediante il servizio My Documents ovvero il servizio “db Interactive – area My Documents” se il Cliente lo ha preventivamente accettato/attivato tramite sottoscrizione di apposito contratto e secondo le previsioni del relativo servizio. La modifica si intende approvata se il Cliente non recede dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In caso di esercizio del diritto di recesso, la Banca applicherà al Cliente, in sede di liquidazione del rapporto, le condizioni precedentemente praticate, senza penalità e senza spese di chiusura (art.118 del TUB e successive integrazioni e/o modificazioni).
Art. 17 - Il Cliente può inviare all'Ufficio reclami della Banca reclami inerenti al rapporto con essa intrattenuto: (i) con posta ordinaria, Deutsche Bank S.p.A. – Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx, x.0 00000 Xxxxxx
– xxx.xx Ufficio Reclamo; (ii) via fax al numero 00 00000000; (iii) xxx xxxxx xxxxxxxxxxx all’indirizzo: xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xx.xxx.
Nel reclamo il Cliente deve sempre specificare le proprie generalità ed i motivi dello stesso; se il reclamo è presentato dal Cliente tramite un proprio incaricato, il reclamo dove essere firmato anche dal Cliente.
La Banca si impegna a rispondere al Cliente entro 30 (trenta) giorni dalla data di recezione del reclamo.
Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere dal presente contratto e in relazione all’obbligo di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria, il Cliente e la Banca possono ricorrere: (i) al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie. ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; (ii) oppure a un altro organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.
Art. 18 - La Banca può assumere o meno gli incarichi del Cliente, fornendo comunque allo stesso comunicazione scritta dell’eventuale rifiuto.
In assenza di particolari istruzioni del Cliente, le modalità di esecuzione degli incarichi assunti sono determinate dalla Banca tenendo conto della natura degli stessi e delle procedure utilizzate nell’ambito della propria organizzazione. La Banca, nell’esecuzione dell’incarico, osserva criteri di diligenza adeguati alla natura dell’attività professionale svolta, in conformità a quanto previsto dall’art. 1176 cod. civ.
Se il Cliente non è né consumatore, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo né micro-impresa ai sensi dell’art. 1, lett. t). del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 (di seguito “Decreto PSD”), fermo che gli incarichi conferiti alla Banca a mezzo di uno strumento di pagamento saranno sempre a lui riconducibili, sarà suo onere provare che gli incarichi non sono stati eseguiti correttamente dalla Banca.
In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla facoltà di cui art. 1856, comma 2 cod. civ. (concernente la possibilità per la stessa di avvalersi di un’altra banca o di un suo corrispondente per l’esecuzione di incarichi su piazze dove non esistono succursali della Banca), è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1717 cod. civ., a farsi sostituire da un proprio corrispondente anche non bancario.
Il Cliente può revocare, ai sensi dell’art. 1373 cod. civ., l’incarico conferito alla Banca, finché quest’ultima non abbia dato inizio all’esecuzione dell’incarico stesso, compatibilmente alle modalità dell’esecuzione medesima.
Art. 19 – Tutti i costi, le spese e gli oneri fiscali che la Banca sostiene in relazione al rapporto di conto corrente ed all’esecuzione delle disposizioni impartite dal Cliente sono a carico di quest’ultimo e sono specificamente indicati nel Documento di Sintesi del Conto Corrente.
Art. 20 - Questo contratto è assoggettato alla legge ed alla giurisdizione italiane.
Se il Cliente non è un consumatore, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo, il Foro esclusivamente competente per ogni controversia fra il Cliente e la Banca è quello nella cui giurisdizione si trova la sede legale della Banca, fermo restando che quest’ultima ha facoltà di intraprendere azioni giudiziali nei confronti del Cliente avanti l’Autorità Giudiziaria nella cui giurisdizione ha sede la succursale con la quale il rapporto è intrattenuto.
Ove si tratti di contratti conclusi con clienti che rivestono la qualifica di consumatori ai sensi dell’art. 3 del Codice del Consumo, il foro competente è quello nella cui giurisdizione sono compresi la residenza o il domicilio elettivo del consumatore.
Art. 21 - All'atto della costituzione dei singoli rapporti, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i dati identificativi ed i relativi documenti propri e delle persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo, in conformità alla normativa vigente in materia di antiriciclaggio. In difetto la Banca non potrà concludere il presente contratto, né dare seguito alle singole operazioni richieste dal Cliente. Al fine di tutelare il proprio Cliente, la Banca valuta, nello svolgimento delle operazioni comunque connesse ad atti di disposizione del medesimo, l'idoneità dei documenti eventualmente prodotti come prova dell'identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa (quali portatori di assegni,
beneficiari di disposizioni di pagamento, etc.).
Il Cliente dichiara di essere a conoscenza delle conseguenze a suo carico previste dall’art. 23 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, in caso di impossibilità per la Banca di adempiere correttamente ai propri doveri in tema di adeguata verifica della clientela.
Capitolo 1 - Sezione 2
NORME CHE REGOLANO I SERVIZI DI INCASSO O DI ACCETTAZIONE DEGLI
EFFETTI, DOCUMENTI OD ASSEGNI SULL’ITALIA E SULL’ESTERO
(valevole anche per gli effetti, documenti ed assegni scontati o comunque negoziati)
Art. l – La Banca svolge, per conto e a rischio del Cliente, i servizi di incasso e di accettazione di effetti, di documenti e di assegni, sulla base delle norme di seguito previste nonché di quelle, per quanto applicabili, di cui alle “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e i servizi connessi”, che sono parte integrante di questo contratto. La conclusione di questo contratto e le modalità di sottoscrizione della modulistica e delle disposizioni impartite in esecuzione di questo contratto sono regolate dall’art. 1 delle “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e i servizi connessi” di cui al Capitolo 1, Sezione 1 del “Contratto Quadro del Conto Corrente, dei Servizi Aggiuntivi, delle Operazioni di Pagamento, del deposito di strumenti finanziari e per la prestazione dei servizi di investimento”. Per le operazioni di incasso e di accettazione da effettuarsi sull’estero, si applicano anche le Norme della Camera di Commercio Internazionale vigenti in materia di incassi documentari, ossia le Norme ed Usi Uniformi relative agli Incassi “Pubblicazione 522 del 1995” (di seguito, “NUI 522”).
La Banca svolge il servizio regolato da questo contratto secondo i criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell’attività svolta, in conformità a quanto previsto dall’art. 1176 cod. civ. Il Cliente subisce le eventuali conseguenze dannose che derivano da cause non imputabili alla Banca, tra le quali si indicano, a titolo meramente esemplificativo, quelle dipendenti da: irregolarità degli effetti, documenti ed assegni, comprese quelle di bollo; indicazioni erronee, non precise o insufficienti o di difficile lettura, specie di importo, di scadenza, di luogo di pagamento, di nomi, tanto sugli effetti, documenti ed assegni che sulle distinte di accompagnamento; clausole o istruzioni non tassative o contraddittorie; scioperi anche del proprio personale, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni o dei trasporti; smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo durante il trasporto; impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge
- e in specie, moratorie sospensioni o proroghe di termini - o da consuetudini del luogo di pagamento degli effetti, documenti ed assegni, siano essi denominati in Euro o in valuta estera, o da atti di autorità nazionali od estere, anche di fatto, o da provvedimenti od atti di natura giudiziaria (come sequestri, pignoramenti) o da fatti di terzi.
La Banca non risponde della mancata presentazione per il pagamento o per l'accettazione o del mancato protesto in tempo utile di effetti, di documenti o di assegni che il Cliente chieda di presentare su piazze non servite da sportelli bancari autorizzati all’esercizio dalla Banca d’Italia e, in genere, su piazze per le quali vi siano difficoltà di curare le attività sopra indicate.
Ugualmente la Banca non risponde delle conseguenze che derivano da omesso, ritardato, od erroneo avviso di esito da darsi mediante modulo predisposto dal Cliente.
La clausola “incasso tramite” e ogni altra analoga che non prevede domiciliazione non sono vincolanti per la Banca che comunque non risponde del mancato protesto di effetti per i quali è richiesto l'incasso per il tramite di succursale situata in località diversa dal luogo di pagamento.
La Banca ha diritto di rivalersi sul Cliente per tutte le spese relative o derivanti dallo svolgimento del servizio, incluse quelle per la regolarizzazione nel bollo dei titoli, se la Banca vi provvede, e quelle per le pene pecuniarie eventualmente pagate.
Art. 2 - La Banca, per lo svolgimento di tutti gli atti da compiersi su piazza nella quale non ha una propria succursale, può, farsi sostituire da un proprio corrispondente, anche non bancario. La Banca non risponde dell’operato del sostituto (cfr. art. 1856 cod. civ. e, comunque, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1717 cod. civ.).
Queste norme si applicano e sono operative anche nei confronti del sostituto che la Banca usa.
Art. 3 - La Banca può non inviare gli avvisi di mancata accettazione o di mancato pagamento degli effetti e degli assegni e, pertanto, essa può limitarsi a restituire i titoli non appena ne abbia la disponibilità materiale.
Art. 4 - Per gli effetti cambiari, la Banca non provvede alla materiale presentazione del titolo, ma invia al trattario un avviso con l'invito a recarsi alle proprie succursali per l'accettazione o per il pagamento, e ciò anche quando si tratti di effetti con clausola “senza spese”, “senza protesto” o altra equivalente, sia essa firmata o meno.
Nel caso di effetti con clausola “senza spese”, “senza protesto” o altra equivalente, non firmata a termini di legge, la Banca può non far levare il protesto.
Art. 5 - Nel caso di ordini di proroga di scadenza effetti e in assenza di specifiche istruzioni fornite per iscritto, la Banca invia al debitore cambiario un semplice avviso della concessione del nuovo termine, e ciò anche quando si tratta di effetti recanti più firme di girata o di cambiali tratte. Se l'effetto prorogato non è pagato alla nuova scadenza, la Banca non eleva il protesto, dato il divieto previsto dall'art. 9 della legge 12 giugno 1973, n. 349.
Art. 6 - Nel caso di effetti pagabili mediante assegni di banca, la Banca può rimettere tali assegni al cedente, a titolo di ricavo, senza assumere alcuna garanzia anche se sono stati da essa girati.
Art. 7 - Quanto agli effetti, documenti ed assegni a favore dell'estero, in qualunque valuta denominati, la Banca (o il corrispondente da essa incaricato) accetta il pagamento dal trassato soltanto se l'importo relativo può essere immediatamente utilizzato o trasferito secondo le istruzioni della lettera di rimessa.
Quest'ultima deve contenere istruzioni specifiche circa la levata o meno del protesto in caso di mancata accettazione o di mancato pagamento. In assenza di tali istruzioni specifiche, la Banca non è responsabile qualora il protesto non venga levato.
La Banca non risponde dei fatti imputabili al debitore italiano.
Art. 8. - Nel caso di mancato ritiro di documenti - accompagnato o meno da effetti - da parte del debitore, la Banca non ha nessun obbligo, in mancanza di precise e tempestive istruzioni del Cliente, di ritirare e immagazzinare la merce alla quale si riferiscono i documenti, nè di provvedere ad alcunché nei riguardi della merce. Tuttavia la Banca può curare di propria iniziativa il ritorno e l'immagazzinamento della merce e provvedere a quanto altro, a suo insindacabile giudizio e secondo le circostanze, considera opportuno.
Art. 9 - I servizi di incasso e di accettazione di effetti, documenti ed assegni sull'estero sono svolti dalla Banca secondo le norme sopra stabilite per i servizi riguardanti effetti, documenti ed assegni sull'Italia. Quando le leggi o la prassi vigenti nel Paese estero dove deve avvenire l'accettazione o l'incasso sono diverse, si applicano le leggi o la prassi dei Paesi esteri.
In particolare, le banche estere incaricate della presentazione per l'accettazione non assumono di norma alcuna responsabilità circa l’autenticità delle firme di accettazione e i poteri dei firmatari.
Inoltre, di norma, le banche estere incaricate dell'incasso di effetti, documenti ed assegni in moneta locale o in divisa estera, accettano il pagamento dal trassato soltanto se l'importo relativo può essere immediatamente utilizzato o trasferito secondo le istruzioni della lettera di rimessa. In caso di mancata accettazione o di mancato pagamento non fanno levare il protesto se non su espresse istruzioni in tal senso.
Per gli effetti, documenti e assegni su Paesi con comunicazioni difficili o di durata non sicuramente prevedibile, la Banca non ha alcuna responsabilità per le conseguenze che derivano da mancata presentazione o protesto in tempo utile.
Art. 10 - Dato che le banche degli Stati Uniti d'America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso se, successivamente al pagamento, è comunque contestata la regolarità formare di detti titoli o l'autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il Cliente cedente assegni o effetti su detti Paesi deve rimborsarli in qualunque momento a semplice richiesta della Banca nel caso che alla stessa giunge analoga domanda dal suo corrispondente o dal trattario.
Il Cliente deve accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito.
Art. 11 - La Banca esegue - direttamente o a mezzo di corrispondente, bancario o non bancario - esclusivamente a carico e a rischio del Cliente le operazioni relative e conseguenti alla presentazione per l'accettazione e/o il pagamento di effetti, ricevute bancarie, di documenti similari e di assegni sull’Italia o sull'estero scontati o negoziati o sui quali sia stato fatto, in qualsiasi forma, un anticipo. In questi casi al Cliente si applicano tutte le norme stabilite sopra - ad esclusione di quelle di cui all’art. 5 - per i servizi di incasso e accettazione.
Di conseguenza il Cliente, fatto salvo quanto previsto nel caso di versamento in conto corrente di assegni, effetti ed altri titoli indicati nelle “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e i servizi connessi”, deve rimborsare, a semplice richiesta, la Banca se, per qualsiasi causa accidentale, per fatto di terzi (compresi i corrispondenti) e in genere per ogni fatto o circostanza non imputabile alla Banca stessa a norma degli articoli precedenti:
la presentazione e/o il protesto non sono stati effettuati nei termini di legge;
gli effetti, i documenti o gli assegni sono andati smarriti o distrutti o sono stati sottratti;
la Banca non è in grado di conoscere l'esito e, in caso di avvenuta riscossione, non è in grado di avere disponibilità del ricavo.
La Banca può incassare le somme riscosse portandole in compensazione dell’anticipazione concessa.
Se la scadenza originaria degli effetti è dilazionata a seguito di provvedimenti legislativi di proroga o di sospensione a favore dei debitori cambiari, il Cliente deve corrispondere gli interessi di sconto convenuti sino alla nuova scadenza degli effetti determinata dai predetti provvedimenti, come specificato negli appositi contratti sottoscritti tra le parti.
Art. 12 – Le condizioni economiche applicate ai servizi di incasso o di accettazione degli effetti, documenti od assegni sull’Italia e sull’estero sono indicate nel relativo “Documento di Sintesi”.
La Banca può modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al Cliente, le norme che disciplinano questo contratto e le condizioni economiche applicate in presenza di un giustificato motivo con comunicazione scritta, anche inserita in estratto del conto corrente intestato al Cliente, o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente stesso. In caso di variazioni sfavorevoli al Cliente, la Banca invia a quest’ultimo una comunicazione con un preavviso minimo di due mesi. La comunicazione, che conterrà in modo evidenziato la formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, sarà validamente effettuata all’indirizzo postale o mediante il servizio My Documents ovvero il servizio “db Interactive – area My Documents” se il Cliente lo ha preventivamente accettato/attivato tramite sottoscrizione di apposito contratto e secondo le previsioni del relativo servizio. La modifica si intende approvata se il Cliente non recede dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In caso di esercizio del diritto di recesso, la Banca applicherà al Cliente, in sede di liquidazione del rapporto, le condizioni precedentemente praticate, senza penalità e senza spese di chiusura (art. 118 del TUB e successive integrazioni e/o modificazioni).
Art. 13 – L’invio di lettere e di ogni altra comunicazione della Banca viene fatto al Cliente con pieno effetto all’indirizzo indicato nel Modulo di Apertura del Conto Corrente o mediante il servizio My Documents ovvero il servizio “db Interactive – area My Documents” se il Cliente lo ha
preventivamente accettato/attivato tramite sottoscrizione di apposito contratto e secondo le previsioni del relativo servizio, oppure a quello comunicato successivamente per iscritto alla Banca.
Art.14 - Questo contratto è assoggettato alla legge ed alla giurisdizione italiane.
Se il Cliente non è un consumatore, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 206/2005 (“Codice del Consumo”), il Foro esclusivamente competente per ogni controversia fra il Cliente e la Banca è quello nella cui giurisdizione si trova la sede legale della Banca, fermo restando che quest’ultima ha facoltà di intraprendere azioni giudiziali nei confronti del Cliente avanti l’Autorità Giudiziaria nella cui giurisdizione ha sede la succursale con la quale il rapporto è intrattenuto.
Ove si tratti di contratti conclusi con clienti che rivestono la qualifica di consumatori ai sensi dell’art. 3 del Codice del Consumo, il foro competente è quello nella cui giurisdizione sono compresi la residenza o il domicilio elettivo del consumatore.
Art. 15 - Il Cliente può inviare all'Ufficio reclami della Banca reclami inerenti al rapporto con essa intrattenuto: (i) con posta ordinaria, Deutsche Bank S.p.A. – Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx, x.0 00000 Xxxxxx
– xxx.xx Ufficio Reclami; (ii) via fax al numero 00 00000000; (iii) xxx xxxxx xxxxxxxxxxx all’indirizzo: xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xx.xxx.
Nel reclamo il Cliente deve sempre specificare le proprie generalità ed i motivi dello stesso; se il reclamo è presentato dal Cliente tramite un proprio incaricato, il reclamo deve essere firmato anche dal Cliente.
La Banca si impegna a rispondere al Cliente entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione del reclamo.
Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere dal presente contratto e in relazione all’obbligo di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria, il Cliente e la Banca possono ricorrere: (i) al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie. ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; (ii) oppure a un altro organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.
Capitolo 1 - Sezione 3
NORME CHE DISCIPLINANO I SERVIZI DI PAGAMENTO REGOLATI IN CONTO CORRENTE
REGOLE COMUNI A TUTTI I SERVIZI DI PAGAMENTO
Art. 1 – Definizioni. In questa Sezione 3, si intendono per:
(i) “Addebito Diretto”: un Servizio di Pagamento per l’addebito del Conto di Pagamento del Cliente Pagatore in base al quale un’Operazione di Pagamento è disposta dal beneficiario in conformità al consenso dato dal Cliente Pagatore al beneficiario, al Prestatore di Servizi di Pagamento del beneficiario ovvero alla Banca;
(ii) “Banca”: la Deutsche Bank S.p.A.;
(iii) “Cliente”: il/i titolare/i del Conto Corrente;
(iv) “Cliente Beneficiario”: il Cliente quando è destinatario dei fondi oggetto di un’Operazione di Pagamento;
(v) “Cliente Pagatore”: il Cliente quando è il pagatore di un’Operazione di Pagamento e i relativi importi sono addebitati sul Conto Corrente, sia nel caso in cui l’Ordine di Pagamento provenga dal medesimo Cliente sia nel caso in cui l’Ordine di Pagamento provenga dal beneficiario del Cliente stesso o per il suo tramite;
(vi) “Conto Corrente”: il conto corrente di corrispondenza intrattenuto dal Cliente presso la Banca ed utilizzato per l’effettuazione delle Operazioni di Pagamento disposte o ricevute dal Cliente e disciplinate da questa Sezione;
(vii) “Conto di Pagamento”: qualsiasi conto detenuto da uno o più utilizzatori presso un Prestatore di Servizi di Pagamento per l’esecuzione di Operazioni di Pagamento;
(viii) “Giornata Operativa”: il giorno in cui il Prestatore di Servizi di Pagamento del pagatore o del beneficiario coinvolto nell’esecuzione di un’Operazione di Pagamento è operativo, in base a quanto è necessario per l’esecuzione dell’Operazione stessa;
(ix) “Identificativo Unico”: la combinazione di lettere, numeri o simboli che il Cliente deve fornire alla Banca per identificare in modo certo il beneficiario di un’Operazione di Pagamento o il suo Conto di Pagamento (ad es. IBAN);
(x) “Operazione di Pagamento”: il complesso di attività disposte dal pagatore o dal beneficiario per versare, trasferire o prelevare fondi per il tramite di uno o più Prestatori di Servizi di Pagamento;
(xi) “Operazione di Pagamento Attiva”: l’Operazione di Pagamento disposta dal soggetto pagatore quale, ad esempio: 1. bonifici; 2. SEPA Credit Transfer (SCT); 3. Xxxxxxxxx, inteso quale trasferimento di fondi tra conti intestati a persone diverse, ma entrambi intrattenuti presso la Banca; 4. MAV; 5. Xx.Xx; 6. pagamento di utenze domestiche ovvero imposte; 7. disposizioni permanenti di pagamento;
(xii) “Operazione di Pagamento Passiva”: l’Operazione di Pagamento disposta dal soggetto beneficiario della stessa o per il suo tramite quale, ad esempio: 1. RID; 2. SEPA Direct Debit (SDD);
(xiii) “Ordine di Pagamento”: indica l’istruzione di un pagatore o di un beneficiario a un Prestatore di Servizi di Pagamento di eseguire un’Operazione di Pagamento;
(xiv) “Prestatore di Servizi di Pagamento”: un soggetto autorizzato a prestare Servizi di Pagamento ed effettuare Operazioni di Pagamento, ivi espressamente inclusa la Banca;
(xv) “SEE”: Spazio Economico Europeo, comprensivo degli Stati membri dell’Unione Europea, l’Islanda, la Norvegia ed il Liechtenstein o di altri Paesi identificati di volta in volta dalla normativa di riferimento;
(xvi) “Servizio di Pagamento”: le seguenti attività: 1) servizi che permettono di depositare contanti sul Conto Corrente nonché tutte le operazioni richieste per la gestione del Conto Corrente; 2) servizi che permettono prelievi in contante dal Conto, nonché tutte le operazioni richieste per la gestione del Conto Corrente; 3) esecuzione di Ordini di Pagamento sul Conto Corrente ovvero su Conto di Pagamento presso altro Prestatore di Servizi di Pagamento (Addebiti Diretti, operazioni mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi, bonifici); 4) esecuzione di Ordini di Pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore del Servizio di Pagamento (Addebiti Diretti, operazioni mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi, bonifici); 5) emissione e/o acquisizione di Strumenti di Pagamento; 6) rimessa di denaro; 7) l’esecuzione di Operazioni di Pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l’Operazione di Pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione digitale o informatico e il pagamento sia effettuato all’operatore del sistema o della rete di comunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l’utilizzatore di servizi di pagamento ed il fornitore di beni e servizi;
(xvii) “Strumento di Pagamento”: qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra il Cliente e la Banca, di cui si avvale il Cliente per dare alla Banca un Ordine di Pagamento.
Art. 2 – Ambito territoriale di applicazione, tipologia di Servizi di Pagamento, conclusione del contratto. In questa Sezione 3 sono disciplinati termini, condizioni e conseguenti diritti e obblighi del Cliente e della Banca connessi ai Servizi di Pagamento e alle Operazioni di Pagamento che – fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo – soddisfano contemporaneamente le seguenti condizioni: (i) anche il Prestatore di Servizi di Pagamento dell’altro soggetto coinvolto in un Servizio di Pagamento o in una determinata Operazione di Pagamento (se diverso dalla Banca) è insediato nel SEE; (ii) il Servizio di Pagamento o l’Operazione di Pagamento sono effettuati in euro ovvero nella valuta ufficiale di uno Stato appartenente al SEE.
Le disposizioni contenute nell’art. 8 (Tempi di esecuzione degli ordini e data valuta e disponibilità dei fondi) si applicano ai Servizi di Pagamento e alle Operazioni di Pagamento - effettuate in euro ovvero nella valuta ufficiale di uno Stato appartenente al SEE - disposte o ricevute dal Cliente anche se il Prestatore di Servizi di Pagamento dell’altro soggetto coinvolto in un Servizio di Pagamento o in una Operazione di Pagamento non è insediato in uno Stato appartenente al SEE.
Le norme generali di questa Sezione 3 si applicano ai Servizi di Pagamento regolati in Conto Corrente prestati tempo per tempo dalla Banca, con le integrazioni riportate rispettivamente nelle Sotto Sezioni: 3(a) relativamente alle Operazioni di Pagamento Attive; 3(b) relativamente alle Operazioni di Pagamento Passive; e 3(c) relativamente ai pagamenti a credito del Conto Corrente (ad es. bonifici con accredito dei fondi sul Conto Corrente del Cliente Beneficiario predisposti da un terzo).
La conclusione di questo contratto e le modalità di sottoscrizione della modulistica e delle disposizioni impartite in esecuzione dello stesso sono regolate dall’art. 1 delle “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e i servizi connessi” di cui al Capitolo 1, Sezione 1 del “Contratto Quadro del Conto Corrente, dei Servizi Aggiuntivi, delle Operazioni di Pagamento, del deposito di strumenti finanziari e per la prestazione dei servizi di investimento”.
Art. 3 – Informazioni relative alle Operazioni di Pagamento. Prima dell’effettuazione di ogni singola Operazione di Pagamento, il Cliente Pagatore ha il diritto di richiedere i termini massimi di esecuzione, la quantificazione delle spese per l’effettuazione dell’Operazione di Pagamento interessata e, se in caso di pluralità di voci di costo, dell’indicazione analitica di tali spese, nonché la
quantificazione di eventuali spese imposte per l’utilizzo di un determinato Strumento di Pagamento. Dette informazioni sono contenute nel Foglio Informativo tempo per tempo vigente.
Dopo l’effettuazione di un’Operazione di Pagamento, la Banca fornisce, periodicamente, al Cliente, nel rendiconto periodico, le informazioni previste dalla normativa in relazione a ciascuna Operazione di Pagamento effettuata nel periodo di riferimento. Tale informativa periodica è prodotta su supporto cartaceo ovvero su supporto durevole.
Art. 4 – Autorizzazione e revoca di un’Operazione di Pagamento. Il Cliente deve manifestare il proprio consenso – reso in conformità alle modalità richieste a seconda della tipologia di operazione
- all’Operazione di Pagamento, o ad una serie di Operazioni di Pagamento, prima che l’operazione, ovvero la prima della serie, sia eseguita. Il Cliente è pertanto tenuto ad impartire l’Ordine di Pagamento relativo ad una Operazione di Pagamento nella forma e secondo la procedura prevista in relazione a ciascun Strumento di Pagamento, ovvero, ove non espressamente previsto, in forma scritta, anche tramite sottoscrizione con Firma Grafometrica del documento informatico – che costituisce supporto durevole – relativo all’Ordine di pagamento.
Il Cliente ha il diritto di revocare il consenso all’esecuzione di un’Operazione di pagamento in qualsiasi momento prima che il relativo ordine di pagamento sia divenuto irrevocabile ai sensi del successivo art. 5 (Ricezione e revocabilità di un Ordine di Pagamento) e di quanto indicato nel Foglio Informativo. La revoca del consenso all’esecuzione di un’Operazione di Pagamento da parte del Cliente è prestata nelle forme e secondo le procedure previste per ciascun Strumento di Pagamento ovvero, ove non espressamente previsto, in forma scritta, anche tramite sottoscrizione con Firma Grafometrica del documento informatico – che costituisce supporto durevole – relativo all’Ordine di pagamento. Nel caso di revoca del consenso relativa ad una serie di Operazioni di Pagamento, la revoca produce effetti unicamente per le Operazioni di Pagamento non ancora eseguite.
Art. 5 – Ricezione e revocabilità di un Ordine di Pagamento. Il Cliente deve trasmettere alla Banca un Ordine di Pagamento con le modalità indicate per ciascun Servizio di Pagamento o, in mancanza, nelle pattuizioni previste in questo Contratto Quadro. Il Cliente prende atto dei termini fissati dalla Banca e indicati nei Fogli Informativi del Conto Corrente per la ricezione degli Ordini di Pagamento, decorsi i quali gli Ordini di Pagamento sono tutti considerati come ricevuti nella Giornata Operativa successiva a quella nella quale sono stati effettivamente ricevuti dalla Banca. Un Ordine di Pagamento si considera ricevuto dalla Banca quando è entrato nella disponibilità della Banca.
Un Ordine di Pagamento può essere revocato dal Cliente prima che lo stesso sia ricevuto dalla Banca ai sensi di quanto previsto al precedente paragrafo, salvo quanto previsto nei Fogli Informativi del Conto Corrente relativamente agli Ordini di Pagamento da eseguire in un determinato giorno. La revoca di un Ordine di Pagamento deve risultare da un documento cartaceo sottoscritto dal Cliente o anche tramite sottoscrizione con Firma Grafometrica del documento informatico – che costituisce supporto durevole – o ancora, ove applicabile, deve essere documentata con una stampa del documento telematico che conferma la presa in carico della revoca dell’Ordine di Pagamento da parte della Banca. Salvo sia diversamente previsto in questa Sezione, la revoca dell’Ordine di Pagamento determina l’automatica revoca della relativa Operazione di Pagamento. Scaduto il termine entro il quale il Cliente può revocare un Ordine di Pagamento ai sensi di quanto disposto nel presente articolo, l’Ordine di Pagamento può essere revocato solo con il consenso della Banca. In caso di Operazione di Pagamento Passiva è necessario ottenere anche il consenso dell’altro soggetto interessato. Nel caso di revoca tardiva, la Banca può addebitare al Cliente le spese effettivamente sostenute per revocare l’Ordine di Pagamento e/o l’Operazione di Pagamento Passiva.
Art. 6 – Identificativo Unico. Il Cliente deve fornire alla Banca - nel momento in cui trasmette un Ordine di Pagamento – l’Identificativo Unico dell’Operazione di Pagamento di cui chiede l’esecuzione nella forma indicata nella tabella riportata sul Foglio Informativo del Conto Corrente ovvero su altri moduli resi disponibili dalla Banca alla clientela. La Banca deve eseguire l’Operazione di Pagamento in conformità all’Identificativo Unico fornito dal Cliente. Se l’Operazione di Pagamento è eseguita in base all’Identificativo Unico fornito dal Cliente, la stessa deve essere considerata eseguita a favore del corretto beneficiario. Se il Cliente fornisce alla Banca informazioni ulteriori rispetto all’Identificativo Unico di ciascun Servizio di Pagamento, la Banca non è tenuta a verificare le ulteriori informazioni ricevute ed è responsabile unicamente per l’esecuzione dell’operazione di Pagamento in base all’Identificativo Unico.
Se il Cliente ha fornito alla Banca un Identificativo Unico inesatto, la Banca non è responsabile per la mancata esecuzione o per l’esecuzione inesatta dell’Operazione di Pagamento e non si applica quanto previsto all’art.10. Tuttavia, in tale caso, la Banca si adopera – per quanto ragionevolmente possibile – per recuperare i fondi trasferiti in modo inesatto. La Banca può addebitare al Cliente le spese effettivamente sostenute per il recupero dei fondi trasferiti in base ad un Identificativo Unico inesatto fornito dal Cliente.
Art. 7 – Sospensione e rifiuto di Operazioni di Pagamento da parte della Banca. La Banca può sospendere o rifiutare di eseguire un Ordine di Pagamento autorizzato se: (i) l’Ordine di Pagamento non ha i requisiti previsti da questa Sezione o dalle pattuizioni previste per ciascun Servizio di Pagamento, incluso il caso in cui sul Conto Corrente non sono disponibili fondi (comprensivi di eventuali spese) sufficienti per l’esecuzione integrale l’Ordine di Pagamento; (ii) l’esecuzione dell’Ordine di Pagamento è contraria a norme nazionali o comunitarie; (iii) il rifiuto è consentito da norme di legge o regolamentari.
In caso di sospensione o di rifiuto di eseguire un Ordine di Pagamento, la Banca comunica al Cliente, a mezzo di comunicazione scritta ovvero telefonicamente con la massima sollecitudine e – in ogni caso – entro i termini massimi di esecuzione dell’Operazione di Pagamento, le seguenti informazioni:
(i) l’avvenuto rifiuto di eseguire un Ordine di Pagamento; (ii) le motivazioni del rifiuto, salvo che non sussistano ragioni che impongono alla Banca di non portare tali motivazioni a conoscenza del Cliente; (iii) ove possibile, la procedura per correggere gli eventuali errori materiali che hanno determinato il rifiuto dell’Ordine di Pagamento. Ai fini dell’esecuzione, in caso di legittimo rifiuto, l’Ordine di Pagamento si considera come non ricevuto dalla Banca; in caso di sospensione, l’Ordine di Pagamento si intende ricevuto dalla Banca quando vengono meno le ragioni della sospensione stessa.
La Banca non deve comunicare il rifiuto ai sensi del precedente paragrafo se tale comunicazione è contraria a ragioni di sicurezza, disposizioni di legge o regolamento. La Banca può addebitare al Cliente le spese effettivamente sostenute per notificare il rifiuto giustificato di un Ordine di Pagamento.
Art. 8 – Tempi di esecuzione degli ordini e data valuta e disponibilità dei fondi. Le informazioni sui tempi di esecuzione delle singole Operazioni di Pagamento sono indicate nei Fogli Informativi del Conto Corrente e dei singoli servizi.
Dal momento della ricezione dell’Ordine di Pagamento impartito dal Cliente Pagatore, la Banca accredita l’importo dell’Operazione di Pagamento sul conto del Prestatore di Servizio di Pagamento del beneficiario entro il termine stabilito nei Fogli Informativi del Conto Corrente e dei singoli Servizi. La Banca, in qualità di Prestatore di Servizi di Pagamento del Cliente Beneficiario applica quale data di valuta quella in cui l’importo è accreditato sul conto della Banca e rende disponibile l’importo dell’Operazione di Pagamento sul Conto Corrente del Cliente Beneficiario non appena i fondi sono accreditati sul conto della Banca medesima. Nel caso di Addebiti Diretti, la Banca deve
trasmettere l’Ordine di Pagamento in tempo utile per effettuare l’Operazione di Pagamento entro la data di scadenza convenuta tra il Cliente Beneficiario ed il soggetto pagatore.
L’importo di un’Operazione di Pagamento addebitato sul Conto Corrente del Cliente Pagatore non può avere data valuta precedente alla Giornata Operativa in cui è effettivamente addebitato.
Il Cliente prende atto che, nonostante quanto precede, le previsioni relative alla data valuta e disponibilità dei fondi del presente art. 8 non si applicano alle operazioni di rettifica di Operazioni di Pagamento eseguite in modo inesatto, non eseguite o non autorizzate.
Art. 9 – Rettifica di Operazioni di Pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto. Il Cliente ha diritto che un’Operazione di Pagamento sia rettificata se comunica alla Banca che la stessa non era stata autorizzata ai sensi del precedente art. 4 ovvero è stata eseguita in modo inesatto, secondo la definizione di cui al successivo art. 10. Il Cliente deve presentare alla Banca la richiesta di rettifica per iscritto, anche tramite sottoscrizione con Firma Grafometrica del documento informatico – che costituisce supporto durevole, della richiesta, non appena egli sia stato in grado di rilevare l’esecuzione dell’Operazione di Pagamento non autorizzata ovvero eseguita in modo inesatto. In ogni caso, la richiesta di rettifica deve essere effettuata entro il termine perentorio di 13 (tredici) mesi decorrenti dalla data di addebito o di accredito, a seconda dei casi, dell’importo dell’operazione contestata sul Conto Corrente. Il termine di 13 (tredici) mesi non si applica nel caso in cui la Banca abbia omesso di fornire o mettere a disposizione del Cliente – nelle tempistiche da quest’ultimo scelte
– le informazioni obbligatorie relative all’Operazione di Pagamento, previste dalla normativa per i Servizi di Pagamento.
Art. 10 - Responsabilità della Banca per le Operazioni di Pagamento eseguite in modo inesatto o non eseguite. Un’Operazione di Pagamento è considerata eseguita “in modo inesatto” o “non eseguita” se l’esecuzione non è conforme alle disposizioni di questa Sezione 3 ovvero all’Ordine di Pagamento, ivi espressamente incluso l’Identificativo Unico. In caso di mancata o inesatta esecuzione di un Ordine di Pagamento a debito del Conto Corrente, fatta salva qualsiasi altra disposizione contenuta in questa Sezione 3, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente, a meno che la stessa sia in grado di provare che: (i) la mancata o inesatta esecuzione dell’Operazione di Pagamento è imputabile al Cliente (ad es. perché non ha effettuato la comunicazione nei termini indicati nel precedente art. 9); (ii) il Prestatore di Servizi di Pagamento del beneficiario ha ricevuto l’importo dell’Operazione di Pagamento nei termini massimi previsti; (iii) ricorre un caso di esclusione di responsabilità previsto dalla legge (ad es. perché il Cliente ha agito in modo fraudolento, con dolo o colpa grave).
Se sussiste la responsabilità della Banca ai sensi del precedente paragrafo:
- il Cliente Pagatore ha diritto a che la Banca rimborsi, senza indugio, l’importo dell’Operazione di Pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto, riportando il Conto Corrente nello stato in cui si sarebbe trovato se l’Operazione di Pagamento contestata non fosse stata eseguita. In alternativa al ripristino del Conto Corrente, il Cliente può richiedere che la Banca rettifichi l’Operazione di Pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto, fatto salvo il diritto di ottenere il rimborso delle spese o degli interessi eventualmente addebitati in relazione all’Operazione di Pagamento contestata;
- il Cliente Beneficiario ha diritto a che la Banca: (i) nel caso di Operazione di Pagamento Attiva metta a disposizione e accrediti l’importo dell’Operazione di Pagamento sul Conto Corrente senza indugio, ai sensi di quanto previsto all’art. 8 di questa Sezione 3; (ii) nel caso di Operazione di Pagamento Passiva, trasmetta senza indugio l’Ordine di Pagamento al Prestatore di Servizi di Pagamento del pagatore e assicuri che l’importo di tale operazione sia a disposizione del Cliente beneficiario non appena è accreditato sul conto della Banca in conformità a quanto previsto all’art. 8 di questa Sezione 3.
In caso di responsabilità della Banca per inesatta o mancata esecuzione di un’Operazione di Pagamento, il Cliente ha diritto di ricevere il rimborso di tutte le spese e degli interessi direttamente connessi all’Operazione di Pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto.
Art. 11 - Responsabilità della Banca per Operazioni di Pagamento non autorizzate. Il Cliente ha diritto che la Banca, senza indugio, rimborsi l’importo dell’Operazione di Pagamento non autorizzata, ai sensi del precedente art. 4 di questa Sezione 3, riportando il Conto Corrente nello stato in cui si sarebbe trovato se l’Operazione di Pagamento non fosse stata eseguita. Il Cliente non ha diritto al rimborso di un’Operazione di Pagamento non autorizzata: (i) se non ha effettuato la comunicazione di cui al precedente art. 9 nei termini ivi previsti; e (ii) nelle ipotesi di sua responsabilità previste dal successivo art. 13.
La Banca, se ritiene che l’Operazione di Pagamento contestata sia stata correttamente autorizzata, deve fornire al Cliente la prova della corretta autorizzazione dell’Operazione contestata. La Banca, se ha il motivato sospetto che il Cliente abbia agito fraudolentemente, può sospendere le operazioni di rimborso previste dal precedente paragrafo dandone immediata comunicazione al Cliente a mezzo di comunicazione scritta, posta elettronica ovvero telefonicamente. Il Cliente prende atto che la Banca, anche se ha effettuato il rimborso previsto dal presente art. 11, può provare – in un momento successivo – che l’Operazione di Pagamento contestata era stata debitamente autorizzata dal Cliente. In tal caso, il Cliente ha l’obbligo di restituire senza indugio alla Banca qualsiasi importo rimborsato dalla Banca in relazione all’Operazione di Pagamento contestata.
Art. 12 - Esclusione di responsabilità della Banca. Il Cliente prende atto che la responsabilità della Banca ai sensi delle disposizioni contenute in questa Sezione 3 è esclusa nel caso di caso fortuito, causa di forza maggiore (ivi compreso, in vie esemplificativa lo sciopero del personale della Banca) ovvero di adempimento di obblighi ad essa imposti da norme di legge nazionali o comunitarie (ivi espressamente inclusi i casi in cui la Banca è tenuta ad ottemperare ad un provvedimento della pubblica autorità).
Art. 13 - Obblighi a carico del Cliente in relazione agli Strumenti di Pagamento. Il Cliente deve utilizzare uno Strumento di Pagamento in base ai termini e alle condizioni in questa Sezione 3 e delle pattuizioni del Servizio di Pagamento interessato e, non appena ricevuto uno Strumento di Pagamento, deve immediatamente adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza dello stesso e dei relativi dispositivi personalizzati che ne consentono l’utilizzo. Ove non espressamente previsto dalle pattuizioni del Servizio di Pagamento interessato, il Cliente deve comunicare, senza indugio, alle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza, il furto, lo smarrimento, l’appropriazione indebita o l’uso non autorizzato di uno Strumento di Pagamento e darne comunicazione alla Banca - personalmente alla succursale della Banca ove intrattiene il Conto Corrente, ovvero mediante lettera semplice, telegramma, telefax ovvero posta elettronica. Fino alla comunicazione di furto, di smarrimento, di appropriazione indebita o dell’uso non autorizzato, il Cliente sopporta le perdite subite in conseguenza degli eventi sopra citati sino ad un massimo di Euro 150,00. Il predetto massimale non si applica, e conseguentemente il Cliente sopporta tutte le perdite derivanti da Operazioni di Pagamento non autorizzate, se egli ha agito fraudolentemente ovvero con dolo o colpa grave, ovvero non abbia adottato tutte le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che consentono l’utilizzo dello Strumento di Pagamento.
Art. 14 – Limiti dell’utilizzo e blocco degli Strumenti di Pagamento. Fatto salvo quanto previsto delle pattuizioni del Servizio di Pagamento interessato, la Banca può bloccare ovvero ridurre i limiti
di utilizzo di uno Strumento di Pagamento, se ritiene sussistano giustificati motivi connessi ad una o più delle seguenti circostanze: (a) sicurezza dello Strumento di Pagamento; (b) sospetto di un utilizzo non autorizzato o fraudolento dello Strumento di Pagamento; (c) se lo Strumento di Pagamento prevede la concessione di una linea di credito, al verificarsi di un significativo aumento del rischio che il Cliente non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento.
Quando la Banca ritiene di procedere al blocco di uno Strumento di Pagamento, deve informare il Cliente del blocco - ove possibile prima e, in ogni caso, immediatamente dopo il blocco - comunicandone le ragioni, salvo che tale informazione non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a norme nazionali o comunitarie.
Quando vengono meno le ragioni che giustificano il blocco dello Strumento di Pagamento, la Banca deve riattivare lo stesso ovvero, se non è possibile procedere allo sblocco, sostituire lo Strumento di Pagamento bloccato con uno di nuova emissione.
La comunicazione al Cliente è effettuata a mezzo di comunicazione scritta, posta elettronica ovvero telefonicamente.
Art. 15 – Divisa. Le Operazioni di Pagamento sono contabilizzate nella divisa di denominazione del Conto Corrente.
Art. 16 – Spese. La Banca non può addebitare al Cliente le spese per le informazioni rese al Cliente in conformità ad un obbligo imposto dalla normativa o per l’adozione di misure volte a correggere o prevenire errori o inesattezze nell’esecuzione di Operazioni di Pagamento.
In deroga al precedente comma, in aggiunta alle spese indicate per ciascun Servizio nel relativo Foglio Informativo, la Banca può addebitare al Cliente le spese – negli importi indicati nel Foglio Informativo – sostenute per: (i) il giustificato rifiuto ad eseguire un ordine di pagamento, ai sensi dell’art. 7 di questa Sezione 3; (ii) la revoca di un ordine di pagamento su accordo della parti, una volta decorsi i termini di irrevocabilità; (iii) il recupero dei fondi trasferiti in base ad un Identificativo Unico inesatto.
La Banca può addebitare al Cliente le spese per informazioni richieste dal Cliente con frequenza maggiore di quella prevista dalle “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e i servizi connessi”.
Il Cliente ha diritto di conoscere in anticipo tutte le spese dovute in relazione ad un determinato Servizio di Pagamento ed alle Operazioni di Pagamento ad esso connesse, incluse le spese di eventuali intermediari e, se del caso, la relativa indicazione analitica.
La Banca deve trasferire l’intero importo di un’Operazione di Pagamento senza trattenere spese sull’importo trasferito. Tuttavia, il beneficiario ed il Prestatore di Servizi di Pagamento di cui si avvale possono concordare che quest’ultimo trattenga le proprie spese sull’importo trasferito prima di accreditarlo al beneficiario. In tale caso, nelle informazioni rese al beneficiario la totalità dell’importo trasferito e le spese sono indicate separatamente. Se dall’importo trasferito sono state trattenute spese diverse da quelle di cui al precedente periodo, la Banca ed il Prestatore di Servizi di Pagamento dell’altro soggetto coinvolti nell’Operazione di Pagamento assicurano, ciascuno per quanto di propria competenza, che il pagatore ed il beneficiario ricevano l’intero importo dell’Operazione di Pagamento.
Quando l’Operazione di Pagamento non richiede una conversione valutaria (ossia non è espressa in una divisa diversa da quella di denominazione del Conto Corrente), la Banca applica al Cliente le spese indicate per ciascun Servizio di Pagamento nel Foglio Informativo.
Quando l’Operazione di Pagamento richiede una conversione valutaria, la Banca applicherà il tasso di cambio rilevato al momento dell’esecuzione dell’Operazione di Pagamento, secondo le modalità riportate nel Foglio Informativo.
Le commissioni applicate alle Operazioni di Pagamento devono essere oggetto di analitica rendicontazione.
Art. 17 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. La Banca può modificare unilateralmente le disposizioni contenute in questa Sezione 3 (ivi inclusi spese e costi indicati nel Foglio Informativo del Conto Corrente). Se il Cliente è un consumatore, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 206/2005 (“Codice del Consumo”) e dell’art. 121, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 385/1993, le modifiche possono essere proposte solo in presenza di un giustificato motivo. Qualsiasi modifica deve essere proposta dalla Banca al Cliente – con comunicazione scritta, anche inserita in estratto conto su supporto durevole la cui modalità sia stata preventivamente accettata dal Cliente – con un preavviso di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data per l’entrata in vigore delle modifiche. La comunicazione della Banca, contenente la formula “Proposta di modifica di contratto”, specifica che la stessa si intenderà approvata ove il Cliente non comunichi alla Banca la volontà di recedere entro la data prevista per la sua applicazione. Il recesso esercitato dal Cliente non comporta l’applicazione di penalità o di spese, ma determina il recesso automatico anche dal contratto di Conto Corrente. Le modifiche proposte al Cliente in conformità a quanto precede, in assenza di espresso rifiuto delle stesse, comunicato alla Banca nei termini sopra indicati, si intendono accettate dal Cliente. La comunicazione sarà validamente effettuata all’indirizzo postale o mediante il servizio My Documents ovvero il servizio “db Interactive – area My Documents” se il Cliente lo ha preventivamente accettato/attivato tramite sottoscrizione di apposito contratto e secondo le previsioni del relativo servizio.
Il Cliente prende atto che la Banca, senza preavviso e con effetto immediato, può applicare ai Servizi di Pagamento modifiche dei tassi di interesse o di cambio più favorevoli al Cliente rispetto a quelli concordati o applicati in precedenza. Il Cliente prende atto che la Banca, senza preavviso e con effetto immediato, può applicare ai Servizi di Pagamento modifiche dei tassi di interesse o di cambio, in senso più sfavorevole al Cliente, se tali modifiche sono conseguenza della variazione del tasso di interesse o di cambio di riferimento convenuto in questa Sezione 3 e nelle pattuizioni previste per ciascun Servizio di Pagamento. Il Cliente è informato tempestivamente delle modifiche del tasso di interesse con comunicazione scritta.
Art. 18 - Recesso dai Servizi di Pagamento. Il Cliente ha il diritto di recedere, senza penalità e senza spese di chiusura, da ciascuno dei Servizi di Pagamento in qualsiasi momento con le modalità previste dall’Art. 15 delle “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e i servizi connessi”. Tuttavia, l’eventuale esercizio del diritto di recesso con riferimento ad uno o più dei Servizi di Pagamento determina il recesso automatico anche dal contratto di Conto Corrente.
La Banca può recedere da uno o più Servizi di Pagamento, con un preavviso di almeno due mesi, con le modalità previste dall’Art. 15 delle “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e i servizi connessi”, senza alcun onere per il Cliente. Se sussiste un giustificato motivo, la Banca può, dandone pronta comunicazione al Cliente, recedere da questo contratto senza preavviso e con effetto immediato dalla data di ricezione della comunicazione. L’eventuale esercizio del diritto di recesso con riferimento ad uno o più dei Servizi di Pagamento determina il recesso automatico anche dal contratto di Conto Corrente.
In caso di recesso da ciascuno dei Servizi di Pagamento esercitato sia dalla Banca sia dal Cliente, quest’ultimo deve pagare le spese fatturate periodicamente in misura proporzionale al periodo di tempo precedente il recesso. Conseguentemente, se il Cliente ha pagato anticipatamente, ha diritto di ricevere dalla Banca il rimborso in modo proporzionale.
Art. 19 – Reclami. Il Cliente può inviare all'Ufficio Reclami della Banca reclami relativi ai Servizi di Pagamento e/o Operazioni di Pagamento: (i) con posta ordinaria, Deutsche Bank S.p.A. – Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx, x. 0 00000 Xxxxxx – xxx.xx Ufficio Reclami; (ii) via fax al numero 00 00000000; (iii) xxx xxxxx xxxxxxxxxxx all’indirizzo: xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xx.xxx.
Nel reclamo il Cliente deve sempre specificare le proprie generalità ed i motivi dello stesso; se il reclamo è presentato dal Cliente tramite un proprio incaricato, il reclamo deve essere firmato anche dal Cliente.
La Banca si impegna a rispondere al Cliente entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione del reclamo.
Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere dal presente contratto e in relazione all’obbligo di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria, il Cliente e la Banca possono ricorrere: (i) al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie. ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; (ii) oppure a un altro organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.
Per questioni derivanti esclusivamente dal presunto inadempimento degli obblighi previsti in capo alla Banca per lo svolgimento dei servizi di pagamento, il Cliente può presentare esposti alla Banca d’Italia. La proposizione dell’esposto non pregiudica il diritto di adire la competente Autorità Giudiziaria.
Nel D. Lgs. 27 gennaio 2010 nr.11 e nel TUB sono previste sanzioni amministrative per eventuali violazioni della Banca alle norme sui Servizi di Pagamento di cui a questa Sezione 3.
Art. 20 – Foro e Giurisdizione. Questo contratto è assoggettato alla legge ed alla giurisdizione italiane.
Se il Cliente non è un consumatore, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo, il foro esclusivamente competente per ogni controversia fra il Cliente e la Banca è quello nella cui giurisdizione si trova la sede legale della Banca, fermo restando che quest’ultima ha facoltà di intraprendere azioni giudiziali nei confronti del Cliente avanti l’Autorità Giudiziaria nella cui giurisdizione ha sede la succursale con la quale il rapporto è intrattenuto.
Ove si tratti di contratti conclusi con clienti che rivestono la qualifica di consumatori ai sensi dell’art. 3 del Codice del Consumo, il foro competente è quello nella cui giurisdizione sono compresi la residenza o il domicilio elettivo del consumatore.
Sotto Sezione 3(a) - Operazioni di Pagamento Attive
Art. 1 – Ambito di applicazione. Questa Sotto Sezione 3(a) si applica alle Operazioni di Pagamento disposte dal Cliente a debito del Conto Corrente attraverso un apposito Ordine di Pagamento alla Banca (quali ad esempio: bonifici, SEPA Credit Transfer, MAV, Xx.Xx. nonché ad altri tipi di pagamenti disposti dal Cliente a debito del Conto Corrente di cui la Banca consenta l’effettuazione). Le caratteristiche di ciascun tipo di pagamento sono descritte nei rispettivi Fogli Informativi o in altra eventuale documentazione messa a disposizione della clientela dalla Banca.
Art. 2 – Ordine di Pagamento. L’Ordine di Pagamento è impartito dal Cliente Pagatore allo sportello della Banca mediante presentazione – a seconda del tipo di pagamento richiesto – di un
modulo predisposto dalla Banca o dal Prestatore dei Servizi di Pagamento del beneficiario oppure di un altro tipo di documento avente analogo contenuto. L’Ordine di Pagamento deve essere sottoscritto dal Cliente, anche tramite sottoscrizione con Firma Grafometrica del documento informatico – che costituisce supporto durevole dell’Ordine di pagamento – e, ove previsto, compilato a cura dello stesso. Per alcuni tipi di pagamento è possibile disporre l’esecuzione in via permanente, vale a dire l’effettuazione in via continuativa a date prestabilite. Se l’Ordine di Pagamento è impartito attraverso altri canali (quali ad esempio il servizio db Interactive o altro servizio di home banking, remote banking o a distanza), le modalità di trasmissione dell’Ordine di Pagamento sono riportate nelle pattuizioni di ciascun Servizio di Pagamento.
Art. 3 – Dati necessari per l’esecuzione del pagamento. A seconda del tipo di pagamento richiesto può essere necessaria l’indicazione sull’Ordine di Pagamento da parte del Cliente dell’Identificativo Unico e/o di altri dati richiesti nel documento con cui è impartito l’Ordine di Pagamento o nell’ambito del Servizio di Pagamento utilizzato per impartire l’Ordine.
Art. 4 – Ricezione dell’Ordine di Pagamento. L’Ordine di Pagamento presentato allo sportello della Banca si considera ricevuto dalla Banca nella stessa data della sua presentazione o, se tale data non è una Giornata Operativa, la Giornata Operativa immediatamente successiva.
La previsione di cui al precedente paragrafo si applica anche all’Ordine di Pagamento presentato tramite uno sportello automatico abilitato o tramite i servizi per operare a distanza. Tuttavia se l’Ordine di Pagamento è presentato oltre determinati limiti orari – riportati nei rispettivi Fogli Informativi – l’Ordine di Pagamento si considera ricevuto la Giornata Operativa immediatamente successiva. Per alcuni tipi di pagamento, il Cliente può indicare nell’Ordine di Pagamento che esso deve essere eseguito in una data futura. In tal caso, indipendentemente dalla data di presentazione, l’Ordine di Pagamento si considera ricevuto alla data di esecuzione convenuta, ovvero se tale data non è una Giornata Operativa, la Giornata Operativa immediatamente successiva.
Dalla data di ricezione dell’Ordine di Pagamento, la Banca può addebitare il relativo importo sul Conto Corrente. Per talune Operazioni di Pagamento (quali ad es. il pagamento dei tributi), la Banca può, dal momento della presentazione dell’ordine con data futura, rendere indisponibile l’importo necessario all’esecuzione del pagamento.
Art. 5 – Revoca dell’ordine. L’Ordine di Pagamento non può essere revocato dal Cliente, salvo che si tratti di un Ordine di Pagamento con data futura oppure che la Banca vi consenta. L’Ordine di Pagamento con data futura può essere revocato dal Cliente fino alla data di esecuzione.
La revoca deve essere richiesta per iscritto alla Banca oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca. Nel caso di ordine permanente, la revoca fa cessare l’esecuzione di tutti i pagamenti da eseguire successivamente alla revoca stessa, salvo che il Cliente disponga diversamente in modo espresso.
Art.6 - Tempi Massimi di esecuzione delle Operazioni di Pagamento. Le informazioni sui tempi di esecuzione delle singole Operazioni di Pagamento sono indicate nei Fogli Informativi del Conto Corrente e dei singoli servizi.
Sotto Sezione 3(b) – Operazioni di Pagamento Passive
Art. 1 - Ambito di applicazione. Questa Sotto Sezione 3(b) si applica agli Addebiti Diretti (ad es. SEPA Direct Debit).
Art. 2 - Abilitazione e disabilitazione del Conto Corrente. Il Conto Corrente è abilitato ad alcuni tipi di Addebiti Diretti (i.e. SDD). Se il Conto Corrente non è abilitato ad una particolare tipologia di Addebito Diretto, la Banca non esegue gli Addebiti Diretti di questo tipo che le pervengano, anche se il Cliente ne ha rilasciato l’autorizzazione prevista dal successivo art. 3 di questa Sotto Sezione 3(b). Il Cliente può richiedere alla Banca di limitare l’abilitazione esercitando le scelte previste dalla Banca, nonché di modificare le scelte effettuate. Per alcuni tipi di Addebiti Diretti il Cliente può richiedere alla Banca di disabilitare il Conto Corrente. La disabilitazione del Conto Corrente comporta che non saranno eseguiti gli Addebiti Diretti di questo tipo a partire dalla data di efficacia della disabilitazione stessa. Per fruire nuovamente della tipologia di Addebiti Diretti per i quali il Conto Corrente è stato disabilitato il Cliente deve presentare un’apposita richiesta alla Banca.
La richiesta di abilitazione del Conto Corrente, quella di limitazione, di modifica, di disabilitazione e di abilitazione a seguito della disabilitazione devono essere comunicate dal Cliente alla Banca mediante comunicazione scritta ovvero mediante altra modalità consentita dalla Banca. La Banca esegue dette richieste entro la Giornata Operativa successiva alla loro ricezione.
Art. 3 - Autorizzazione del Cliente all’esecuzione degli Addebiti Diretti. Se il Cliente intende far eseguire sul Conto Corrente Addebiti Diretti disposti da un beneficiario, deve rilasciare un’apposita autorizzazione a favore del beneficiario stesso. L’autorizzazione è relativa all’esecuzione di Xxxxxxxx Xxxxxxx in via continuativa; per alcuni tipi di Addebiti Diretti l’autorizzazione può riguardare un singolo Addebito Diretto.
Nell’autorizzazione devono essere correttamente indicati tutti i dati necessari alla sua esecuzione quali ad es. il codice IBAN del beneficiario.
L’autorizzazione può essere rilasciata dal Cliente Pagatore, per i tipi di servizio per i quali è previsto, al beneficiario, oppure alla Banca. L’autorizzazione rilasciata dal Cliente Pagatore al beneficiario è data con le modalità concordate tra quest’ultimo e il Cliente Pagatore. Per taluni tipi di Addebiti Diretti il Cliente può fissare dei limiti all’autorizzazione se tali limiti sono comunicati al beneficiario, la Banca ne tiene conto solo se informata in tempo utile. L’esecuzione di Addebiti Diretti richiede adempimenti da parte del beneficiario e del Prestatore di Servizi di Pagamento del beneficiario. La Banca è estranea a tali adempimenti e potrebbe non essere immediatamente a conoscenza del loro espletamento. La Banca può rifiutare l’esecuzione dell’Addebito Diretto autorizzato dal Cliente Pagatore nei casi indicati al precedente art. 7.
L’autorizzazione rilasciata alla Banca è data mediante firma dell’apposito modulo cartaceo o anche tramite sottoscrizione con Firma Grafometrica del documento informatico, che costituisce supporto durevole. L’autorizzazione relativa a determinati tipi di Addebiti Diretti può essere data anche tramite gli sportelli automatici della Banca, se abilitati a tale funzionalità, mediante l’utilizzo di una carta di debito collegata al Conto Corrente; ovvero, se il Cliente è titolare presso la Banca di altri servizi (quali ad esempio il servizio db Interactive o altro servizio di home banking, remote banking o a distanza), tramite il servizio stesso, se previsto dalle sue funzionalità.
Art. 4 - Modifica e revoca dell’autorizzazione. Il Cliente può in qualsiasi momento revocare l’autorizzazione nonché revocarne i limiti. La comunicazione di revoca e di modifica deve essere effettuata con le modalità previste dall’articolo precedente; essa è efficace dalla Giornata Operativa successiva alla sua ricezione da parte della Banca. Se il Cliente presenta comunicazione di revoca o di modifica al beneficiario, la Banca non è responsabile in caso di ritardata o mancata trasmissione da parte del beneficiario alla Banca stessa.
Art. 5 - Rapporti tra Cliente e beneficiario. La Banca è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Cliente e il beneficiario a cui si riferiscono gli Addebiti Diretti. Il Cliente si impegna a rispettare quanto previsto nelle autorizzazioni rilasciate ai beneficiari e a risolvere direttamente con i medesimi eventuali contestazioni inerenti l’esecuzione degli Addebiti Diretti.
Art. 6 - Ricezione ed esecuzione degli Addebiti Diretti. L’Ordine di Pagamento si considera ricevuto dalla Banca alla data di scadenza del pagamento indicata nell’Ordine stesso dal Prestatore di Servizi di Pagamento del beneficiario o, se tale data non è una Giornata Operativa, la Giornata Operativa immediatamente successiva. Da tale data la Banca può addebitare il relativo importo sul Conto Corrente. L’importo del pagamento è accreditato dalla Banca al Prestatore di Servizi di Pagamento del beneficiario entro la Giornata Operativa immediatamente successiva a quella di ricezione.
Art.7 - Richiesta del Cliente di non eseguire singoli Addebiti Diretti. Il Cliente può impedire l’esecuzione di un singolo Addebito Diretto mediante richiesta allo sportello della Banca per iscritto anche tramite sottoscrizione con Firma Grafometrica del documento informatico ovvero mediante altra modalità consentita dalla Banca entro i termini riportati nei Fogli Informativi del Conto Corrente. E’ facoltà della Banca accogliere richieste pervenute in un momento successivo.
Art. 8 - Richieste di rimborso. Entro il termine di 8 (otto) settimane dall’addebito in Conto Corrente è possibile chiedere il rimborso dell’importo di un Addebito Diretto, se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: (i) al momento del rilascio, l’autorizzazione non specificava l’importo dell’Addebito Diretto; (ii) l’importo dell’Addebito Diretto supera quello che il Cliente avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi avuti presenti il suo precedente modello di spese e le circostanze del caso.
Sotto Sezione 3(c) – Pagamenti a credito del Conto Corrente
Art. 1 - Termini di accredito. L’importo del pagamento è accreditato sul Conto Corrente non appena l’importo medesimo è ricevuto dalla Banca.
Nel caso in cui il pagamento sia in una divisa diversa da quella nella quale è denominato il Conto Corrente, il relativo importo è accreditato sullo stesso, previa sua conversione al tasso di cambio da calcolarsi secondo le modalità riportate sui Fogli Informativi.
Art. 2 – Servizio di Pagamento di rate di pensione erogate dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (“INPS”). Nelle ipotesi in cui sul Conto Corrente vengano accreditati dall’INPS gli emolumenti pensionistici, l’esecuzione del Servizio di Pagamento è altresì completata dall’assunzione dei seguenti impegni e/o prese d’atto che si intendono espressamente assunti e/o prestate –– con la sottoscrizione del modulo di apertura di Conto Corrente:
(i) il Cliente che abbia autorizzato l’accredito degli emolumenti pensionistici da parte dell’INPS (qui il “Pensionato”) è tenuto entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta inoltrata dalla Banca nell’interesse dell’INPS – anche ai sensi dell’art.2033 cod. civ. – a restituire, tramite la Banca all’INPS stesso, le eventuali rate di pensione ad esso corrisposte ma non dovute (in quanto prive di titolo al relativo trattamento). A tal fine, il Pensionato autorizza la Banca e, per essa – in forza di apposito accordo concluso tra gli stessi soggetti – pure l’INPS, ma anche in via
autonoma tra loro, a soddisfarsi sull’eventuale residuo saldo attivo del Conto Corrente o, in alternativa, ad agire per il recupero di detti indebiti nei confronti sia del Pensionato sia dei successori a titolo universale di quest’ultimo;
(ii) quando il Conto Corrente è intestato a più persone e solo uno dei cointestatari ha autorizzato l’accredito degli emolumenti pensionistici dell’INPS, gli altri cointestatari (“Cointestatari non Pensionati”) prestano sin d’ora il loro consenso a che il Conto Corrente sia utilizzato anche per detti accrediti. A tale riguardo, i Cointestatari non Pensionati prestano manleva in favore della Banca e, suo tramite, anche dell’INPS rispetto alle eventuali rate di pensione corrisposte al Pensionato ma non dovute (in quanto prive di titolo al relativo trattamento) e si costituiscono, in via solidale tra loro, garanti - ai sensi e per gli effetti degli artt. 1936 e ss. cod. civ. – della restituzione delle stesse, anche nell’interesse dei successori a titolo universale e aventi causa del Pensionato. In forza dell’assunzione di tale garanzia, i Cointestatari non Pensionati saranno tenuti – entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta inoltrata dalla Banca nell’interesse dell’INPS
- a corrispondere all’INPS stesso, se del caso tramite la Banca, le eventuali rate di pensione, con un limite di 12 (dodici) rate, corrisposte al Pensionato ma non dovute (in quanto prive di titolo al relativo trattamento). I Contestatari non Pensionati autorizzano, altresì, la Banca e, per essa – in forza di apposito accordo concluso tra gli stessi soggetti – pure l’INPS, ma anche in via autonoma tra loro, a soddisfarsi sull’eventuale residuo saldo attivo del Conto Corrente o, in alternativa, ad agire per il recupero di detti indebiti, verso sé stessi – rinunciando a qualunque beneficio di preventiva escussione – e nei confronti sia del Pensionato, sia dei successori a titolo universale di quest’ultimo;
(iii) quanto previsto al precedente punti (ii) trova applicazione anche nei confronti delle persone autorizzate a rappresentare il Pensionato nei rapporti con la Banca relativamente al Conto Corrente.
Capitolo 1 - Sezione 4 A
NORME CHE REGOLANO I SERVIZI BANCOMAT® E PAGOBANCOMAT®,
MAESTRO® E FASTPAY®
Art. 1 – La conclusione di questo contratto è regolata dall’art. 1 delle “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e i servizi connessi” di cui al Capitolo 1, Sezione 1 del “Contratto Quadro del Conto Corrente, dei Servizi Aggiuntivi, delle Operazioni di Pagamento, del deposito di strumenti finanziari e per la prestazione dei servizi di investimento”.
L’uso congiunto della carta di debito che utilizza i marchi Bancomat® PagoBANCOMAT® , MAESTRO® e FASTPAY® (di seguito “Carta”), e del Codice Personale Segreto (Personal Identification Number) (di seguito “P.I.N.”), identifica e legittima il cliente titolare della Carta medesima (di seguito “Cliente”), a disporre del proprio conto corrente con modalità elettroniche per usufruire dei servizi usufruibili mediante l’utilizzo dei circuiti a marchio Bancomat® PagoBANCOMAT® MAESTRO® e FASTPAY® quali meglio descritti negli artt. 13, 14 e 15 (di seguito “Servizi”).
L’uso dei Servizi deve avvenire entro i limiti di importo e con le modalità che sono indicate nelle istruzioni che la Banca consegna al Cliente al momento del rilascio della Carta, istruzioni che formano parte integrante di questo contratto, ed in ogni caso entro il limite costituito dal saldo disponibile del conto corrente. Il Cliente, nel corso del rapporto, può concordare con la Banca la modifica dei suddetti limiti di importo.
La Banca in qualunque momento con le modalità di cui al successivo art. 10 può modificare i limiti di importo e le modalità di utilizzo dei Servizi per esigenze di efficienza e organizzative. Fermo quanto sopra, tali modifiche potranno altresì essere rese pubbliche tramite avvisi esposti nei locali della Banca, sulle apparecchiature previste dagli artt. 13, 14 e 15, o nei locali nei quali le stesse sono installate.
La Banca in qualunque momento può inoltre modificare i limiti di importo e le modalità dei Servizi anche senza preavviso per motivi di sicurezza.
Art. 2 - La Carta è e resta di proprietà della Banca; il suo uso da parte del Cliente è strettamente personale e la Carta non può essere ceduta a terzi. Il Cliente autorizza la Banca a spedire la Carta presso il suo domicilio.
Il Cliente autorizza inoltre la Banca a spedire presso il suo domicilio il plico sigillato contenente il P.I.N. assegnato alla Carta. Il Cliente può chiedere alla Banca il ritiro del plico sigillato contenente il P.I.N assegnato alla Carta presso la succursale della Banca ove è instaurato il rapporto di conto corrente.
La Banca garantisce la massima riservatezza nella predisposizione del P.I.N.. Il P.I.N. è generato automaticamente da una procedura elettronica ed è sconosciuto anche al personale della Banca.
Art. 3 - Il Cliente deve custodire con ogni cura la Carta ed il P.I.N.. Quest’ultimo, in particolare, deve restare segreto e non deve essere riportato sulla Carta né conservato insieme ad essa. Fermo quanto previsto al successivo art. 4, il Cliente è responsabile di ogni conseguenza dannosa che può derivare dall’abuso o dall’uso illecito della Carta e del P.I.N..
Fermo quanto previsto dall’art. 4, comma 1, in caso di smarrimento o sottrazione della Carta e/o del P.I.N., il Cliente è responsabile per danni che derivano da eventuali prelievi fraudolenti - nel limite di Euro 150,00 - fino al momento in cui detti eventi possono essere fatti valere nei confronti della
Banca, ai sensi dell’art. 4, comma 5. Il limite di Euro 150,00 per la responsabilità del Cliente non è applicabile se vi è stato dolo o colpa grave da parte sua.
In caso di danneggiamento o deterioramento della Carta, il Cliente non deve effettuare ulteriori operazioni e deve consegnare la Carta alla Banca nello stato in cui si trova.
Art. 4 -, Il Cliente, in caso di smarrimento o sottrazione della Carta, da sola ovvero unitamente al P.I.N., deve:
farne denuncia alle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza, e
chiedere immediatamente il blocco della Carta , in qualunque momento del giorno e della notte, tramite telefonata ai numeri indicati nelle istruzioni a tal fine consegnategli. In questi casi il Cliente dovrà comunicare almeno le informazioni indispensabili per procedere al blocco della Carta e cioè: nome, cognome, luogo e sua data di nascita.
Nel corso della telefonata l’operatore comunica al Cliente l’avvenuto blocco. Successivamente, e comunque entro due giorni lavorativi bancari da quello della telefonata, il Cliente deve:
confermare l’avvenuta segnalazione di blocco alla succursale della Banca ove è instaurato il rapporto di conto corrente, personalmente ovvero mediante lettera raccomandata, telegramma o fax;
fornire copia della denuncia presentata alle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza.
Il Cliente, nel caso di impossibilità di utilizzo dei numeri comunicati, deve comunque segnalare nel più breve tempo possibile l’accaduto alla propria Banca, personalmente ovvero mediante lettera raccomandata, telegramma o fax, e fornire copia della denuncia presentata alle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza.
La Banca provvede al blocco della Carta non appena ha ricevuto le segnalazioni di cui ai precedenti commi.
Fatti salvi gli obblighi di cui ai precedenti commi a carico del Cliente, e i casi di forza maggiore - ivi compreso lo sciopero – che riguardano la Banca ed i suoi corrispondenti non bancari, la comunicazione di smarrimento o sottrazione della Carta può essere fatta valere nei confronti della Banca:
dalla data ed ora della segnalazione dell’evento, effettuata personalmente dal Cliente alla succursale della Banca ove è instaurato il rapporto di conto corrente, ovvero ai numeri indicati nelle istruzioni di cui all’art. 1, comma 2; o
decorse 24 ore dal giorno di ricezione della segnalazione dell’evento effettuata dal Cliente alla Banca mediante lettera raccomandata, telegramma o fax.
Fino alla comunicazione di smarrimento o sottrazione della carta alla Banca di cui ai precedenti commi, il Cliente risponde delle perdite subite in conseguenza degli eventi citati sino a un massimo di 150,00 Euro. Il predetto massimale non si applica se il Cliente ha agito con colpa grave o in maniera fraudolenta.
Art. 5 - Il Cliente deve comunicare per iscritto alla Banca le persone autorizzate a rappresentarlo nel ritiro e/o nell’utilizzo della Carta e del P.I.N., ed è, comunque, responsabile di ogni conseguenza dannosa che deriva dall’uso della Carta e del P.I.N. da parte di tali persone.
Nel caso di rapporto di conto corrente acceso da una persona giuridica, la Carta viene rilasciata ed intestata al soggetto che è autorizzato ad operare sul conto corrente. Questo soggetto, diviene titolare della Carta previa sua accettazione di queste norme.
In caso di variazione del soggetto autorizzato, fermo quanto disposto all’art. 9, la Banca procederà al rilascio di una nuova Carta e del P.I.N..
La revoca o la modifica dei poteri concessi al soggetto autorizzato, nonché la rinuncia da parte di quest’ultimo, non possono essere fatti valere nei confronti della Banca sino al momento in cui la medesima non ne ha ricevuto comunicazione scritta e non siano trascorsi due giorni lavorativi dalla data di ricezione di quest’ultima. Detto termine si giustifica per permettere alla Banca di bloccare la Carta.
Art. 6 – Fatti salvi i casi di forza maggiore, ivi compreso lo sciopero, che riguardano la Banca ed i suoi corrispondenti anche non bancari la Banca assicura il regolare funzionamento dei Servizi su tutte le apparecchiature di cui all’art.1, comma 3, negli orari ed entro i limiti indicati agli artt. 13, 14 e 15.
La Banca può modificare l’ubicazione delle apparecchiature di cui all’art.1, comma 3, sospendere o abolire i Servizi in qualsiasi momento, per eventi connessi all’efficienza ed alla sicurezza dei Servizi medesimi. In questi casi la Banca non è responsabile per eventuali, temporanee interruzioni, anche se non comunicate al Cliente.
Art. 7 - La Banca esegue l’addebito in conto delle operazioni compiute in base alle registrazioni effettuate automaticamente dall’apparecchiatura presso la quale è stata eseguita l’operazione. Fatto salvo quanto previsto all’art. 14, comma 4, la comunicazione scritta rilasciata dall’apparecchiatura al momento dell’operazione fa prova dell’esecuzione delle operazioni.
In caso di addebiti non autorizzati, sia accertati o anche solo sospettati (a titolo esemplificativo, nei casi di accertata/sospetta contraffazione, accertata/sospetta falsificazione, accertato/sospetto indebito utilizzo per sottrazione o smarrimento della Carta), il Cliente deve darne immediata comunicazione alla Banca, tramite telefono, con le modalità indicate all’art. 4.
Il Cliente può quindi chiedere il rimborso tramite, lettera raccomandata A/R debitamente da lui firmata, che dovrà essere inviata alla Banca entro e non oltre 13 mesi dall’operazione di cui si chiede il rimborso. Se il Cliente non è un consumatore, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 206/2005 (“Codice del Consumo”), il termine per la richiesta di rimborso è ridotto a due mesi. Il Cliente dovrà allegare alla richiesta di rimborso la Carta (se in suo possesso) e copia della denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza. Sulla richiesta devono essere indicati i riferimenti dell'operazione e la modalità – assegno circolare o bonifico – prescelta per l’eventuale rimborso.
Se il rimborso è dovuto, la Banca accrediterà il corrispondente importo (comprensivo delle eventuali commissioni) secondo le indicazioni fornite dal Cliente nella richiesta di rimborso. Se invece il rimborso non è dovuto, la Banca informerà tempestivamente per iscritto il Cliente.
Il Cliente non è liberato dagli oneri e responsabilità a suo carico se agisce con dolo o con colpa grave e/o non ha osservato le disposizioni sicurezza indicate all’art. 3.
Art. 8 - La Banca può recedere da questo contratto in qualsiasi momento, con un preavviso di due mesi, tramite comunicazione scritta al Cliente, il quale è tenuto a restituire immediatamente la Carta, nonché ogni altro materiale che in precedenza gli è stato consegnato.
La Banca può recedere senza preavviso, dandone immediata comunicazione al Cliente, nel caso in cui ricorra un giustificato motivo, quale individuato in via esemplificativa all'art. 6, lett. d), delle “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e i servizi connessi” che il Cliente ha firmato. In ogni caso il Cliente è responsabile di ogni conseguenza dannosa che può derivare dalla prosecuzione dell’uso dei Servizi successivamente al recesso della Banca o nel periodo per il quale
la Banca medesima gli ha eventualmente comunicato l’esistenza di un temporaneo divieto di utilizzazione della Carta.
Art. 9 - Il Cliente può recedere da questo contratto in qualunque momento, con comunicazione scritta alla Banca. In questo caso il Cliente deve restituire la Carta, nonché ogni altro materiale che in precedenza gli è stato consegnato.
Il Cliente inoltre deve restituire alla Banca la Carta e detto materiale:
in caso di richiesta da parte della Banca, entro il termine da questa indicato;
alla scadenza dell’eventuale periodo di validità della Carta;
contestualmente alla richiesta di estinzione del conto corrente;
in caso di variazione del soggetto autorizzato ai sensi dell’art. 5, comma 2. La Carta deve essere restituita:
dagli eredi in caso di decesso del Cliente e,
in caso di sopravvenuta incapacità di agire del Cliente, dal legale rappresentante.
In ogni ipotesi di mancata restituzione della Carta, la Banca potrà provvedere al blocco della stessa.
Fatti salvi gli obblighi di pagamento e le responsabilità che ne derivano, l’uso della Carta che non è stata restituita ai sensi del precedente art. 8 e di questo articolo, o in eccesso rispetto al saldo disponibile del conto corrente o ai limiti di importo quali indicati nelle istruzioni di cui all’art. 1, comma 2, è illecito.
Art. 10 - Il “Documento di Sintesi”, che costituisce il frontespizio di questo contratto, indica le condizioni economiche dei Servizi.
La Banca, in presenza di un giustificato motivo può modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al Cliente, le condizioni economiche e contrattuali applicate ai Servizi tramite comunicazione scritta al Cliente anche inserita in estratto conto, o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente. In caso di variazioni sfavorevoli al Cliente, la Banca invia a quest’ultimo una comunicazione con un preavviso minimo di due mesi. La comunicazione conterrà la formula “Proposta di modifica del contratto” e specificherà che in assenza di espresso rifiuto la proposta si intende accettata. Il Cliente comunque può recedere da questo contratto prima della data prevista per l’applicazione della modifica, senza penalità e senza spese di chiusura (art.126-sexies D.Lgs. n. 385/1993 e successive integrazioni e/o modificazioni). La comunicazione sarà validamente effettuata all’indirizzo postale o mediante il servizio My Documents ovvero il servizio “db Interactive
– area My Documents” se il Cliente lo ha preventivamente accettato/attivato tramite sottoscrizione di apposito contratto e secondo le previsioni del relativo servizio.
Art. 11 - Per quanto non espressamente previsto da queste disposizioni, si applicano le pattuizioni di cui al Capitolo 1 – Sezione 3 di questo Contratto Quadro sui Servizi e Operazioni di Pagamento.
Art. 12 - L’invio di lettere e di ogni altra comunicazione della Banca viene fatto al Cliente con pieno effetto all’indirizzo indicato al momento dell’apertura del conto corrente, mediante il servizio My Documents ovvero il servizio “db Interactive – area My Documents” se il Cliente lo ha preventivamente accettato/attivato tramite sottoscrizione di apposito contratto e secondo le previsioni del relativo servizio oppure all’altro comunicato per iscritto successivamente alla Banca .
Art. 13 – Tramite il circuito Bancomat® e MAESTRO®, la Carta consente al Cliente di prelevare denaro contante - entro i limiti di importo e con le modalità indicate nelle istruzioni di cui all’art.1, comma 2 - presso qualunque sportello automatico contraddistinto dal Marchio Bancomat®, ovvero dal Marchio MAESTRO®.
La Banca assicura il regolare funzionamento in circolarità dei suddetti Servizi tutti i giorni 24 ore su 24, fatta eccezione per gli impianti situati all’interno di sportelli bancari o di altri locali in cui vi sia un orario di apertura al pubblico.
Lo sportello automatico può trattenere la Carta in caso di uso errato rispetto alle istruzioni di cui all’art. 1 comma 2 o comunque difforme da queste disposizioni, o per motivi di sicurezza. In tal caso il Cliente deve contattare subito la succursale della Banca dove è instaurato il rapporto di conto corrente, secondo quanto indicato nelle ripetute istruzioni.
In caso di difettoso funzionamento degli sportelli automatici il Cliente non deve effettuare ulteriori operazioni.
Le operazioni di prelievo avvengono nella moneta avente corso legale nel Paese in cui è effettuata l’operazione. Gli importi delle operazioni di prelievo eseguite in valuta estera vengono convertiti in Euro direttamente dal circuito a cui appartiene lo sportello automatico. Questi importi sono soggetti, quale commissione per oneri di negoziazione, ad una maggiorazione del tasso di cambio applicato dal circuito sopra detto nella misura indicata nel “Documento di Sintesi”. Tale maggiorazione non è applicata se le operazioni di prelievo sono effettuate in Euro.
Art. 14 - Con un con ordine irrevocabile che è addebitato sul conto corrente del Cliente, entro i limiti e con le modalità che sono indicati nelle istruzioni di cui all’art.1, comma 2, il Servizio PagoBANCOMAT® ed il Servizio MAESTRO® consentono al Cliente di disporre pagamenti nei confronti degli esercizi e dei soggetti convenzionati mediante qualunque Terminale POS contrassegnato o comunque individuato dal Marchio PagoBANCOMAT®, ovvero dal Marchio MAESTRO®. I Servizi consentono altresì al Cliente di disporre pagamenti su apparecchiature diverse collegate al terminale POS, previa attivazione delle specifiche funzioni mediante uso congiunto della Carta e del P.I.N., secondo quanto indicato nelle istruzioni di cui all’art.1, comma 2.
I Servizi funzionano negli orari di apertura al pubblico degli esercizi convenzionati. La Banca non è responsabile per fatti imputabili a terzi, quali eventuali interruzioni dei suddetti Servizi causate da chiusure degli esercizi medesimi o da mancato od irregolare funzionamento dei Terminali POS.
In caso di difettoso funzionamento dei Terminali POS il Cliente non deve effettuare ulteriori operazioni.
I pagamenti eseguiti tramite apparecchiature diverse dai Terminali POS risultano dalle apparecchiature stesse in forma elettronica.
Le operazioni di pagamento avvengono nella moneta avente corso legale nel Paese in cui è effettuata l’operazione. Gli importi delle operazioni di pagamento effettuate in valuta estera sono convertiti in Euro direttamente dal circuito a cui appartiene il Terminale POS. Questi importi sono soggetti, quale commissione per oneri di negoziazione, ad una maggiorazione del tasso di cambio applicato dal circuito sopra detto nella misura indicata nel “Documento di Sintesi”. Tale maggiorazione non è applicata se le operazioni di pagamento sono effettuate in Euro.
Art. 15 - Il Servizio FASTPAY® consente al Cliente di effettuare, presso le barriere autostradali dotate di apposite apparecchiature e contraddistinte dal Marchio FASTPAY®, il pagamento, con addebito sul proprio conto corrente, dei pedaggi autostradali relativi a percorsi su tratti gestiti da Società od Enti convenzionati.
Il Cliente autorizza la Banca ad accreditare alle sopra dette Società ed Enti convenzionati l’importo dei pedaggi pagati per mezzo del Servizio FASTPAY® sulla base delle registrazioni effettuate
automaticamente sulle apparecchiature elettroniche installate presso i varchi autostradali, con addebito per uno stesso importo sul proprio conto corrente.
Il Cliente deve usare il Servizio FASTPAY® entro i limiti e con le modalità che sono indicati nelle istruzioni di cui all’art. 1, comma 2.
Il Cliente prende atto che per l’uso del Servizio FASTPAY® non è prevista la digitazione del
P.I.N. e che la Carta può essere usata per il pagamento del pedaggio di un solo veicolo per volta. Non è infatti consentito pagare il pedaggio relativo al transito di un altro veicolo, anche se a seguito del primo.
Il Servizio FASTPAY® in genere funziona tutti i giorni, 24 ore su 24. Peraltro i soggetti convenzionati possono, a proprio insindacabile giudizio e senza necessità di preavviso, disattivare gli impianti o modificarne gli orari di funzionamento.
La Banca è totalmente estranea ad eventuali controversie tra il Cliente e le Società od Enti convenzionati sui pedaggi pagati per mezzo del Servizio FASTPAY®.
Art. 16 - Questo contratto è assoggettato alla legge ed alla giurisdizione italiane.
Se il Cliente non è un consumatore, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 206/2005 (“Codice del Consumo”), per ogni controversia fra il Cliente e la Banca il foro esclusivamente competente è quello nella cui giurisdizione si trova la sede legale della Banca, fermo restando che quest’ultima ha facoltà di intraprendere azioni giudiziali nei confronti del Cliente avanti l’Autorità Giudiziaria nella cui giurisdizione ha sede la succursale con la quale il rapporto è intrattenuto.
Ove si tratti di contratti conclusi con clienti che rivestono la qualifica di consumatori ai sensi dell’art. 3 del Codice del Consumo, il foro competente è quello nella cui giurisdizione sono compresi la residenza o il domicilio elettivo del consumatore
Art. 17 - Il Cliente può inviare all'Ufficio reclami della Banca reclami inerenti al rapporto con essa intrattenuto: (i) con posta ordinaria, Deutsche Bank S.p.A. – Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx, x. 0 00000 Xxxxxx
– xxx.xx Ufficio Reclami; (ii) via fax al numero 00 00000000; (iii) xxx xxxxx xxxxxxxxxxx all’indirizzo: xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xx.xxx.
Nel reclamo il Cliente deve sempre specificare le proprie generalità ed i motivi dello stesso; se il reclamo è presentato dal Cliente tramite un proprio incaricato, il reclamo deve essere firmato anche dal Cliente.
La Banca si impegna a rispondere al Cliente entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione del reclamo.
Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere dal presente contratto e in relazione all’obbligo di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria, il Cliente e la Banca possono ricorrere: (i) al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie. ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; (ii) oppure a un altro organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.
Per questioni derivanti esclusivamente dal presunto inadempimento degli obblighi previsti in capo alla Banca per lo svolgimento dei servizi di pagamento, il Cliente può presentare esposti alla Banca d’Italia. La proposizione dell’esposto non pregiudica il diritto di adire la competente Autorità Giudiziaria.
Nel D. Lgs. 27 gennaio 2010 nr.11 e nel TUB sono previste sanzioni amministrative per eventuali violazioni della Banca alle “Norme che disciplinano i servizi di pagamento regolati in conto corrente”
di cui al Capitolo 1, Sezione 3 del “Contratto Quadro del Conto Corrente, dei Servizi Aggiuntivi, delle Operazioni di Pagamento, del deposito di strumenti finanziari e per la prestazione dei servizi di investimento”.
Capitolo 1 - Sezione 4 B
NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO db Self Banking
Art. 1 - La conclusione di questo contratto è regolata dall’art. 1 delle “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e i servizi connessi” di cui al Capitolo 1, Sezione 1 del “Contratto Quadro del Conto Corrente, dei Servizi Aggiuntivi, delle Operazioni di Pagamento, del deposito di strumenti finanziari e per la prestazione dei servizi di investimento”.
Il Servizio "db Self Banking" (“Servizio”), offerto dalla Banca, consente al Cliente già titolare di una Carta – che ha firmato il contratto di cui alla precedente Sezione 4 A - di richiedere informazioni e di effettuare talune operazioni a valere su tutti ovvero su alcuni dei rapporti bancari di cui il Cliente sia intestatario e/o cointestatario presso la Banca medesima (“Rapporti”) - in autonomia e senza l’assistenza dei dipendenti e/o ausiliari della Banca - mediante l’utilizzo di specifiche apparecchiature (“Macchinari”), caratterizzate dalla scritta “db Self Banking”, installati all’interno degli sportelli della Banca ovvero nelle area db24 ore degli stessi.
Le operazioni che il Cliente può effettuare tramite i Macchinari - elencate nell’allegato “Servizi db Self Banking” che la Banca consegna al Cliente all’atto di richiesta di attivazione del Servizio - si distinguono in: (i) informative (“Operazioni Informative”), perché consentono al Cliente di richiedere e, ove possibile, stampare le informazioni sui Rapporti scelti dallo stesso (come ad esempio, visualizzare il saldo ovvero la lista dei movimenti); e (ii) dispositive (“Operazioni Dispositive”) perché consentono al Cliente di effettuare alcune transazioni bancarie (come ad esempio, i prelievi di contante, i versamenti di contanti e di assegni, i bonifici) a valere sui Rapporti scelti dallo stesso, entro certi limiti (giornalieri o mensili) di importo, secondo le modalità e i termini di questo contratto e, in ogni caso, entro il limite costituito dal saldo disponibile di ciascun Rapporto.
Il Cliente, nel corso del rapporto, può concordare con la Banca la modifica dei suddetti limiti di importo.
La Banca in qualunque momento con le modalità di cui al successivo art. 10 può modificare i limiti di importo e le modalità di utilizzo del Servizio, per esigenze di efficienza e organizzative. Fermo quanto sopra, tali modifiche potranno altresì essere rese pubbliche tramite avvisi esposti sui Macchinari ovvero nei locali nei quali gli stessi sono installati. La Banca in qualunque momento può inoltre modificare i limiti di importo e le modalità del Servizio anche senza preavviso per motivi di sicurezza.
Art. 2 – L’utilizzo dei Macchinari viene consentito al Cliente attraverso la Carta di cui è titolare, che deve risultare attiva per la Banca, e il relativo Codice Personale Segreto (Personal Identification Number) (“P.I.N.” ) che identifica e legittima il Cliente ad effettuare le Operazioni Informative e/o le Operazioni Dispositive sui Rapporti scelti dal Cliente stesso all’atto di richiesta di attivazione del Servizio ovvero dallo stesso successivamente modificate e/o integrate dietro specifica richiesta alla Banca. Il Cliente accetta di essere identificato dalla Banca al momento dell’impiego dei Macchinari e tramite l’uso degli stessi, mediante la sola verifica dell’utilizzo della Carta e del PIN; per il che, nessun ulteriore obbligo di accertamento è posto a carico della Banca in merito alla legittimazione dei soggetti che dispongono le Operazioni Informative e le Operazioni Dispositive tramite il Servizio.
Il Cliente riconosce, quindi, come valide sin d’ora le Operazioni Informative e le Operazioni Dispositive eseguite tramite i Macchinari a mezzo della procedura di identificazione di cui al comma precedente, assumendosene ogni conseguente responsabilità, ed accetta che tali modalità identificativa e dispositiva tengono luogo della sottoscrizione autografa, ad ogni effetto di legge ed in particolare per quanto attiene all'efficacia probatoria e all’esistenza dell’ordine dato alla Banca.
Art. 3 – L’utilizzo dei Macchinari nelle aree db24 ore degli sportelli della Banca è consentito al Cliente dalle ore 6:00 alle ore 22:30 dal lunedì al sabato, giorni festivi esclusi. L’utilizzo dei Macchinari interni agli sportelli della Banca è consentito al Cliente nei giorni e negli orari di apertura degli sportelli stessi. L’orario del Servizio e le relative variazioni sono portati a conoscenza del pubblico con avviso esposto nei locali della Banca. Quest’ultima non risponde di eventuali interruzioni, ritardi e rallentamenti nel Servizio dovuti a difficoltà o ad ostacoli di qualsiasi natura, ivi compresi i casi di forza maggiore e lo sciopero, riguardante la Banca ed i suoi corrispondenti anche non bancari, non imputabile alla Banca medesima. In aggiunta, è esclusa qualsiasi responsabilità della Banca per impedimenti od ostacoli al funzionamento del Servizio determinati da modifiche legislative o da atti di autorità nazionali od estere, ovvero da provvedimenti o atti di natura giudiziaria o da qualsiasi altro fatto di terzi non imputabile alla Banca. La Banca si riserva la facoltà di modificare l’ubicazione dei Macchinari.
Art. 4 – L'attivazione del Servizio è subordinata alle opportune verifiche ed alle autorizzazioni della Banca. Le Operazioni Dispositive predisposte tramite il Servizio verranno eseguite una volta ultimata positivamente la procedura di identificazione del Cliente . La Banca ha, peraltro, facoltà di rifiutare l’esecuzione e/o la registrazione delle Operazioni Dispositive richieste dal Cliente tramite il Servizio in presenza di giustificato motivo, del quale darà tempestiva comunicazione al Cliente stesso.
Fermo quanto previsto al precedente paragrafo, la Banca esegue, con ordine irrevocabile, l’addebito nei Rapporti scelti dal Cliente delle Operazioni Dispositive compiute in base alle registrazioni effettuate automaticamente dal Macchinario presso la quale è stata eseguita l’Operazione Dispositiva stessa. In caso di addebiti per Operazioni Dispositive non autorizzate, sia accertate o anche solo sospettate (a titolo esemplificativo, nei casi di accertata/sospetta contraffazione, accertata/sospetta falsificazione, accertato/sospetto indebito utilizzo per sottrazione o smarrimento della Carta), il Cliente deve darne immediata comunicazione alla Banca, tramite telefono e attenersi a quanto previsto dagli artt.4 e 7, paragrafi 3,4 e 5, del precedente Capitolo 1 – sezione 4A.
Art. 5 - La Banca assumerà tutte le più opportune precauzioni per garantire la riservatezza delle informazioni trattate nell’ambito del Servizio; essa, peraltro, non sarà responsabile in caso di utilizzi abusivi, perdita, alterazione e/o diffusione di informazioni che abbiano avuto luogo nell’ambito del Servizio quando tali eventi siano imputabili a terzi, ovvero ad eventi al di fuori del potere di controllo della stessa Banca.
Art. 6 - Nel caso in cui taluno dei Rapporti per i quali viene richiesta l'attivazione del Servizio sia cointestato, e l'adesione sia richiesta da uno solo dei cointestatari, in mancanza di diverso accordo scritto con la Banca, il Servizio viene reso operante, a tutti gli effetti, anche nei confronti degli altri cointestatari, salvo la facoltà di quest’ultimi di non utilizzarlo.
Il Cliente aderente Servizio prende pertanto atto che, nel caso in cui anche gli altri cointestatari del rapporto siano in possesso di una Carta collegata ai Rapporti, anche questi potranno accedere al Servizio. Il Servizio non potrà più essere utilizzato dal Cliente nell’eventualità in cui il Cliente non risulti più titolare e/o contitolare in via disgiunta dei Rapporti.
Art. 7 - Questo contratto è a tempo indeterminato. Il Cliente può, in qualsiasi momento, per uno o più dei Rapporti indicati all'atto dell'adesione, recedere dal Servizio, con comunicazione scritta alla Banca. In caso di rapporti cointestati a firma disgiunta, il recesso può essere disposto da ciascuno dei cointestatari disgiuntamente dagli altri ed ha effetto nei confronti di tutti. Il recesso del Servizio ha efficacia nella medesima giornata lavorativa in cui viene presentata la richiesta scritta.
La Banca può recedere dando un preavviso minimo di due mesi, tramite comunicazione scritta al Cliente. La Banca può, inoltre, dandone comunicazione scritta al Cliente. recedere da questo contratto, con effetto immediato, in presenza di un giustificato motivo quale individuato in xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx'xxx. 0, xxxx. x), xxx Xxxxxxxx 0 – Sezione 1 del “Contratto Quadro del Conto Corrente, dei Servizi Aggiuntivi, delle Operazioni di Pagamento, del deposito di strumenti finanziari e per la prestazione di servizi di investimento” che il Cliente ha firmato,
Art. 8 - Il decesso o la sopravvenuta incapacità del Cliente, non saranno opponibili alla Banca finché a questa non venga prodotta documentazione legalmente idonea a comprovare il verificarsi di tali eventi. Il Servizio verrà revocato automaticamente alla data in cui sarà esibita alla Banca la suddetta documentazione.
Art. 9 - La sospensione, l’interruzione dal e la revoca del Servizio, non determineranno la sospensione, l’estinzione dei e revoca dai singoli Rapporti, i quali continueranno a permanere in essere e resteranno ad ogni effetto distinti l’uno dagli altri, autonomamente disciplinati dalle rispettive norme contrattuali e regolati dalle proprie condizioni economiche comunicate al Cliente dalla Banca nelle forme previste dalla legge e/o dai rispettivi contratti.
I Rapporti non più collegati al Servizio, in seguito al verificarsi degli eventi contemplati negli articoli 4 e 8 di questo Capitolo 1 – Sezione 4B, continueranno a permanere in essere e resteranno disciplinati dalle rispettive norme contrattuali e regolati dalle rispettive condizioni economiche comunicate al Cliente dalla Banca nelle forme previste dalla legge e/o dai rispettivi contratti.
Art. 10 - La Banca, in presenza di un giustificato motivo può modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al Cliente, le condizioni economiche e contrattuali applicate al Servizio, individuare nuove Operazioni Informative e/o Operazioni Dispositive ovvero eliminare alcune delle stesse, tramite comunicazione scritta al Cliente anche inserita in estratto conto, o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente. In caso di variazioni sfavorevoli al Cliente, la Banca invia a quest’ultimo una comunicazione con un preavviso minimo di due mesi. La comunicazione conterrà la formula “Proposta di modifica del contratto” e specificherà che in assenza di espresso rifiuto la proposta si intende accettata. Il Cliente comunque può recedere da questo contratto prima della data prevista per l’applicazione della modifica, senza penalità e senza spese di chiusura (art.126-sexies D.Lgs. n. 385/1993 e successive integrazioni e/o modificazioni). La comunicazione sarà validamente effettuata all’indirizzo postale o mediante il servizio My Documents ovvero il servizio “db Interactive – area My Documents” se il Cliente lo ha preventivamente accettato/attivato tramite sottoscrizione di apposito contratto e secondo le previsioni del relativo servizio. .
Art. 11 - L’invio di lettere e di ogni altra comunicazione della Banca viene fatto al Cliente con pieno effetto all’indirizzo indicato all’atto di richiesta di attivazione del Servizio, o mediante il servizio My Documents ovvero il servizio “db Interactive – area My Documents” se il Cliente lo ha preventivamente accettato/attivato tramite sottoscrizione di apposito contratto e secondo le previsioni del relativo servizio oppure all’altro comunicato per iscritto successivamente alla Banca.
Art. 12 - Per quanto non espressamente previsto da queste disposizioni, si applicano le pattuizioni tanto del Capitolo 1 – Sezione 1 e Sezione 3 del “Contratto Quadro del Conto Corrente, dei Servizi
Aggiuntivi, delle Operazioni di Pagamento, del deposito di strumenti finanziari e per la prestazione di servizi di investimento”, quanto quelle del precedente Capitolo 1 – sezione 4A.
Capitolo 2 – Sezione 1
NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO db Interactive
Art.1 – L’attivazione del servizio db Interactive così come descritto successivamente (in seguito, per quanto riguarda questa Sezione: il “Servizio db Interactive”) è regolata dall’art. 1 delle “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e i servizi connessi” di cui al Capitolo 1, Sezione 1 del “Contratto Quadro del Conto Corrente, dei Servizi Aggiuntivi e delle Operazioni di Pagamento” e riguarderà i Rapporti, come di seguito definiti.
Il Servizio db Interactive potrà essere attivato anche mediante l’apposizione della firma grafometrica la cui soluzione di firma è erogata dalla Banca (di seguito: “Firma Grafometrica”).
Il Servizio db Interactive consente al Cliente aderente (in seguito: “Aderente”), mediante l’utilizzo di un telefono, cellulare o fisso, e di uno strumento informatico collegato alla rete Internet, di impartire istruzioni e di richiedere informazioni (in seguito: “Operazioni”) alla Banca sui rapporti contrattuali che ha con la Banca medesima ovvero con altre società del gruppo (in seguito: “Rapporti”). Le Operazioni effettuabili tramite il Servizio db Interactive sono elencate nel documento di sintesi, che costituisce parte integrante di questo contratto.
Il Servizio db Interactive consente inoltre all’Aderente di ricevere in un’apposita area denominata My Documents:
le comunicazioni ed i documenti relativi ai Rapporti, esclusivamente in via elettronica, elencati nel sito internet della Banca (xxxxx://xxx.xx.xxx/xxxxxx/ di seguito: il “Sito”), come aggiornato dalla Banca;
i documenti sottoscritti tramite Firma Grafometrica.
L’Aderente utilizza il Servizio db Interactive secondo le istruzioni operative dettagliate nella “Guida al Servizio” (in seguito: Guida) pubblicata sul Sito
Art. 2 – L’utilizzo del Servizio db Interactive tramite strumento informatico collegato alla rete Internet deve avvenire a valere sul Sito o tramite le diverse modalità tecniche ed informatiche descritte nella Guida.
L’Aderente potrà utilizzare i servizi aggiuntivi, di volta in volta offerti sul Sito, previa accettazione da effettuarsi cliccando sull’apposita casella di attivazione dello specifico servizio.
In nessun caso la Banca darà corso ad Operazioni richieste tramite posta elettronica.
L’utilizzo del Servizio db Interactive tramite cellulare e tablet può avvenire anche tramite un’applicazione specifica denominata “La Mia Banca” predisposta dalla Banca, che può essere scaricata, come meglio descritto nella Guida.
Art. 3 – Il Servizio db Interactive sarà automaticamente esteso ai Rapporti dei quali l’Aderente divenga titolare e/o contitolare, a firma disgiunta, nel corso della vigenza di questo contratto.
L’Aderente può variare in ogni momento, utilizzando l'apposita funzione all'interno del Sito oppure recandosi presso la succursale della Banca dove intrattiene il rapporto, la lista dei Rapporti per i quali ha richiesto l’attivazione del Servizio db Interactive.
Nel caso di contitolarità a firma disgiunta, ciascun contitolare potrà assumere la qualifica di Aderente ed accedere al Servizio db Interactive sottoscrivendo in proprio questo contratto.
Art. 4 – Ai fini dell’utilizzo del Servizio db Interactive, l’Aderente avrà a disposizione i seguenti codici (in seguito: “Codici di sicurezza”):
“Codice cliente” (scelto dall’Aderente e comunicato alla Banca al momento del primo utilizzo del Servizio);
“PIN” (fornito dalla Banca all’Aderente);
“Numero titolare” (fornito dalla Banca all’Aderente);
"Codici dispositivi (forniti dalla Banca all’Aderente; da utilizzarsi solo nel caso di operazioni dispositive).
L’Aderente accetta di essere identificato dalla Banca mediante la sola verifica dei Codici di sicurezza per il che nessun ulteriore obbligo di accertamento incombe sulla Banca in merito alla legittimazione dei soggetti che dispongono le Operazioni tramite il Servizio db Interactive.
L’Aderente riconosce, quindi, come valide sin d’ora le Operazioni eseguite dalla Banca sulla scorta della procedura di identificazione di cui al comma precedente, assumendosene ogni conseguente responsabilità.
Ad ulteriore tutela dell’Aderente, la Banca esigerà dallo stesso un apposito codice (in seguito: “Chiave di Riconoscimento”) che il medesimo dovrà comunicare alla Banca al momento del primo utilizzo del Servizio db Interactive. Tramite la Chiave di riconoscimento, l’Aderente avrà la possibilità di attivare/disattivare stati di blocco del Servizio db Interactive secondo le modalità descritte nella Guida.
Art. 5 – I Codici di sicurezza e la Chiave di Riconoscimento sono strettamente personali; l’Aderente è tenuto a mantenerli segreti, nonché a custodirli con tutte le cautele indicate nella Guida avendo cura, in particolare, di non conservarli insieme e di non annotarli su un unico documento. In ogni caso, resta ferma l’esclusiva responsabilità dell’Aderente per qualsivoglia conseguenza dannosa possa derivare dall’abuso e/o dall’uso illecito, da parte di chiunque e in qualunque modo avvenuto, dei Codici di sicurezza e della Chiave di riconoscimento, nonché dal loro smarrimento o sottrazione.
In caso di smarrimento o sottrazione dei Codici di sicurezza, l’Aderente dovrà darne immediata comunicazione alla Banca secondo le modalità previste nella Guida. A ricezione della predetta comunicazione la Banca provvederà a sospendere tempestivamente il Servizio.
Dopo la ricezione da parte della Banca della dichiarazione di smarrimento o sottrazione presentata dall’Aderente il Servizio db Interactive sospeso verrà riattivato.
Art. 6 – Le Operazioni disposte tramite il Servizio db Interactive verranno eseguite una volta ultimata positivamente la procedura di verifica dei Codici di sicurezza da parte della Banca.
La Banca ha, peraltro, facoltà di rifiutare l’esecuzione delle Operazioni richieste dall’Aderente tramite il Servizio db Interactive nei casi e secondo le modalità previsti tanto dal terzo comma infra, quanto dalle norme contrattuali che regolano i singoli Rapporti.
Anche in caso di corretto utilizzo del Servizio db Interactive da parte dell’Aderente, la Banca potrà non dar corso all’esecuzione delle Operazioni qualora:
vi sia fondato motivo di ritenere che i Codici di sicurezza dell’Aderente siano conosciuti da soggetti terzi;
vi sia altro giustificato motivo;
della qual situazione darà tempestiva comunicazione all’Aderente stesso.
Il Servizio db Interactive non potrà più essere utilizzato dall’Aderente nell’eventualità in cui l’Aderente non risulti più titolare e/o contitolare in via disgiunta dei Rapporti.
La Banca può provvedere alla compilazione automatica di alcuni campi con le informazioni riguardanti l’Aderente note alla Banca (quali, ad esempio, dati anagrafici ed indirizzo), ferma restando la facoltà dell’Aderente di modificare le informazioni.
Art. 7 – Dell’esecuzione delle Operazioni aventi contenuto dispositivo richieste dall’Aderente tramite il Servizio db Interactive, la Banca invierà all’Aderente conferma tramite le comunicazioni già previste dalle norme contrattuali che regolano i Rapporti su cui le predette Operazioni incidono, salvo quanto previsto all’art. 9.
Art. 8 – Durante lo svolgimento del Servizio db Interactive, la Banca procederà alla registrazione degli ordini di compravendita di strumenti finanziari impartiti telefonicamente o mediante uno strumento informatico collegato alla rete Internet dall’Aderente, ai sensi dell’art. 57, del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 (di seguito, il “Regolamento”), come successivamente modificato e/o integrato. Con l’adesione al Servizio db Interactive l’Aderente autorizza la Banca, e le società eventualmente incaricate da quest’ultima, a:
- registrare in via continuativa e in forma integrale, senza bisogno di alcun preavviso, le conversazioni telefoniche inerenti al Servizio db Interactive, tramite un sistema di registrazione automatica;
- registrare in via continuativa e in forma integrale, senza bisogno di alcun preavviso, le comunicazioni inerenti al Servizio db Interactive eseguite mediante la rete Internet, tramite un sistema di registrazione automatica.
In considerazione della natura del Servizio db Interactive, l’Aderente e la Banca si danno reciprocamente atto che la prova dell’esecuzione delle Operazioni secondo le disposizioni dell’Aderente è validamente fornita dalla Banca tramite le registrazioni delle comunicazioni di cui al comma precedente e/o tramite le scritture contabili della Banca stessa.
Art. 9 - All’atto della ricezione dell’ordine disposto mediante il Servizio db Interactive la Banca rilascia, tramite Internet, l’attestazione di cui all’art. 53 del Regolamento, come successivamente modificato e/o integrato, acquisibile su supporto duraturo.
In materia di operazioni non adeguate e/o non appropriate si applicano le disposizioni previste nell’apposito contratto disciplinante i relativi servizi previsti dal Contratto Quadro per la prestazione di servizi di investimento e del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, salvo che ogni pertinente atto, comunicazione e/o informativa intercorsi tra la Banca e l’Aderente, ove intervenuti via internet, risulteranno da registrazione elettronica o altro supporto duraturo equivalente. Per ogni ordine disposto mediante il Servizio db Interactive, in alternativa alla modalità di spedizione tramite posta ordinaria, la Banca potrà inviare all’indirizzo di posta elettronica dell’Aderente o mettere a disposizione del medesimo nell’area My Documents del Servizio db Interactive, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione o a quello in cui si è avuta conferma dell’esecuzione dell’ordine trasmesso, la nota di cui all’art. 53 del Regolamento, come successivamente modificato e/o integrato.
Art. 10 - Le comunicazioni oggetto del Servizio db Interactive sono inviate nei termini previsti dai contratti disciplinanti i rapporti cui si riferiscono o dalla vigente normativa e sono effettuate ad ogni effetto di legge.
L’Aderente è a conoscenza ed accetta che è suo onere e cura provvedere alla tempestiva e periodica consultazione delle comunicazioni oggetto del Servizio db Interactive e che la Banca non è tenuta a dargliene preavviso o comunicazione.
In particolare, l’Aderente prende atto ed accetta che le comunicazioni inerenti alla rendicontazione periodica alla clientela vengono fornite ai sensi dell'art. 119 del Testo Unico Bancario. In mancanza di opposizione scritta da parte dell’Aderente, si intendono approvate trascorsi 60 giorni dalla loro ricezione.
Ai fini delle disposizioni di cui agli artt. 118, 119 e 126 sexies del Testo Unico Bancario e di quanto indicato al comma precedente, per giorno di ricezione si intende il giorno successivo a quello in cui è possibile la visualizzazione e consultazione delle comunicazioni stesse nel Sito.
Le comunicazioni oggetto del Servizio db Interactive, relative ai Rapporti, potranno essere visualizzate e consultate per un anno dalla loro immissione nell’area My Documents del Servizio db Interactive, salvo quanto previsto agli artt. 4, 5 e 22.
I documenti “dispositivi” sottoscritti dall’Aderente con Firma Grafometrica potranno essere visualizzati e consultati per tutta la durata del Servizio db Interactive. Il tutto salvo quanto previsto agli artt. 4, 5 e 22.
Per visualizzare le comunicazioni ed i documenti di cui al comma precedente l’Aderente utilizza i Codici di Sicurezza come definiti nell’art. 4.
Il Cliente deve fornire un indirizzo di posta elettronica, al quale la Banca, indirizzerà il messaggio di avviso ogni qual volta la o le comunicazioni stesse siano disponibili. Resta comunque inteso che tali messaggi non rappresentano un impegno della Banca e quindi il loro mancato invio non è causa di responsabilità per la Banca stessa.
E' cura del Cliente dare comunicazione alla Banca di eventuali variazioni dell'indirizzo di posta elettronica, utilizzando l'apposita funzione nel Sito.
Art. 11 – L’Aderente prende atto che le modalità tecniche utilizzate dalla Banca consentono la stampa o il salvataggio su supporto durevole di tutte le comunicazioni oggetto del Servizio db Interactive nonché di queste condizioni di adesione e dichiara e garantisce di essere in possesso degli strumenti (quali ad esempio: dischetti informatici, CD ROM, DVD, disco fisso del computer) che gli consentono di procedere alla stampa o al salvataggio.
Le parti concordano che ogni comunicazione effettuata dalla Banca presso l’indirizzo di posta elettronica e/o nell’area My Documents del Servizio db Interactive si intende pervenuta all’Aderente e dallo stesso conosciuta nel momento in cui la comunicazione medesima è stata resa disponibile dalla Banca, circostanza che la Banca potrà comprovare attraverso le registrazioni nel sistema informatico della Banca.
Art. 12 - Nel caso in cui taluno dei rapporti per i quali viene richiesto di ricevere le relative comunicazioni nell’area My Documents del Servizio db Interactive sia cointestato ed anche gli altri cointestatari del rapporto siano aderenti al Servizio db Interactive, l’Aderente prende atto che anche questi ultimi potranno automaticamente accedere alla visualizzazione ed alla consultazione delle comunicazioni oggetto del Servizio db Interactive, previa sottoscrizione dello stesso.
Art. 13 – La Banca assumerà tutte le più opportune precauzioni per garantire la riservatezza delle informazioni trattate nell’ambito del Servizio db Interactive; essa, peraltro, non sarà responsabile a fronte di utilizzi abusivi, perdita, alterazione e/o diffusione di informazioni quando tali eventi siano imputabili a terzi, ovvero ad eventi al di fuori del potere di controllo della stessa Banca.
Art. 14 – In qualsiasi momento la Banca si riserva la facoltà di sospendere o interrompere il Servizio db Interactive, in tutto o in parte, in presenza di situazioni che ne possano pregiudicare l’efficacia e/o
la sicurezza. La Banca potrà pure sospendere l’utilizzo del Servizio db Interactive in relazione all’Aderente purché sussista un giustificato motivo.
L’Aderente ha la facoltà di chiedere la sospensione o l’interruzione del Servizio db Interactive nei casi e con le modalità previsti nella Guida.
E’ esclusa ogni responsabilità per la Banca a fronte di eventuali danni e/o pregiudizi che derivassero all’Aderente tanto da eventuali sospensioni e/o interruzioni del Servizio effettuati ai sensi del comma 1°, nonché da quelle sospensioni o interruzioni del Servizio db Interactive che fossero cagionati da malfunzionamenti delle apparecchiature e/o degli strumenti di trasmissione/collegamento non imputabili alla Banca.
Il Servizio db Interactive, una volta sospeso o interrotto, può essere riattivato o disattivato definitivamente secondo le modalità previste nella Guida.
Art. 15 – In presenza di giustificato motivo, la Banca potrà revocare all’Aderente la disponibilità del Servizio db Interactive. All’uopo la Banca dovrà peraltro inviare all’Aderente una comunicazione scritta; la revoca si intende perfezionata alla data indicata nella relativa comunicazione.
In presenza di Aderente contitolare in via disgiunta, la Banca provvederà a revocare il Servizio db Interactive in via immediata, una volta ricevuta lettera raccomandata a/r con la quale uno o più dei contitolari restanti si oppongano alla disponibilità disgiunta del Rapporto Bancario.
Art. 16 – Il decesso o la sopravvenuta incapacità dell’Aderente, non saranno opponibili alla Banca finché a questa non venga prodotta documentazione legalmente idonea a comprovare il verificarsi di tali eventi.
Il Servizio db Interactive verrà revocato automaticamente alla data in cui sarà esibita alla Banca la suddetta documentazione.
Art. 17 – La sospensione e l’interruzione del Servizio db Interactive, effettuate ai sensi dell’articolo 14, non determineranno la sospensione o l’estinzione dei singoli Rapporti, i quali continueranno a permanere in essere e resteranno ad ogni effetto distinti l’uno dagli altri, autonomamente disciplinati dalle rispettive norme contrattuali e regolati dalle proprie condizioni economiche comunicate all’Aderente dalla Banca nelle forme previste dalla legge e/o dai rispettivi contratti.
I Rapporti non più collegati al Servizio db Interactive, in seguito al verificarsi degli eventi contemplati negli articoli 14 e 15, continueranno a permanere in essere e resteranno disciplinati dalle rispettive norme contrattuali e regolati dalle rispettive condizioni economiche comunicate all’Aderente dalla Banca nelle forme previste dalla legge e/o dai rispettivi contratti.
Art. 18 - E’ esclusa ogni responsabilità della Banca per i rallentamenti e/o i malfunzionamenti delle reti di comunicazione, del servizio postale o di erogazione dell’energia elettrica, a qualsiasi causa imputabili, nonché per gli scioperi del personale della Banca ovunque verificatisi. In aggiunta, è esclusa qualsiasi responsabilità della Banca per impedimenti od ostacoli al funzionamento del Servizio db Interactive determinati da modifiche legislative o da atti di autorità nazionali od estere, ovvero da provvedimenti o atti di natura giudiziaria o da qualsiasi altro fatto di terzi non imputabile alla Banca.
Art. 19 – Le condizioni economiche per l'adesione al Servizio db Interactive sono contenute nel documento di sintesi, mentre le condizioni economiche per la fruizione della consultazione dei singoli documenti sono riportate nei fogli informativi e nei documenti di sintesi dei Rapporti cui fanno
riferimento i documenti stessi. I fogli informativi sono disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e nella sezione “Trasparenza” del Sito.
Art. 20 – La Banca può modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole all’Aderente, le norme che disciplinano di questo contratto e le condizioni economiche applicate in presenza di un giustificato motivo con comunicazione scritta, anche inserita in estratto conto, o mediante il Servizio db Interactive – area My Documents secondo le previsioni del servizio. In caso di variazioni sfavorevoli all’Aderente, la Banca invia a quest’ultimo una comunicazione con un preavviso minimo di due mesi. La Banca si riserva, pure, la facoltà di modificare le condizioni economiche riportate nel Documento di Sintesi ed applicate al Servizio db Interactive.
La comunicazione, che conterrà in modo evidenziato la formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, sarà validamente effettuata all’indirizzo, anche di posta elettronica, indicato dall’Aderente. La modifica si intende approvata se l’Aderente non recede dal Servizio db Interactive entro la data prevista per la sua applicazione. In caso di esercizio del diritto di recesso, la Banca applicherà all’Aderente, le condizioni precedentemente praticate, senza penalità e senza spese di chiusura.
Art. 21 - Le comunicazioni tutte di cui a questo contratto saranno rispettivamente indirizzate, dalla Banca all’Aderente, con pieno effetto:
all’indirizzo indicato all’atto della stipulazione di questo contratto, o mediante il Servizio db Interactive – area My Documents, oppure all’ultimo indirizzo comunicato successivamente per iscritto dall’Aderente alla Banca;
o alla casella postale presso la succursale con cui intrattiene il rapporto, concessa dalla banca in uso esclusivo all’Aderente dietro sua richiesta e regolamentata dalle “Norme che regolano il servizio di domiciliazione della corrispondenza presso la succursale della Banca”.
Art. 22 – Questo contratto è a tempo indeterminato. La Banca può recedere con comunicazione scritta all’Aderente con preavviso minimo di due mesi dalla data di ricezione della comunicazione. La Banca può, inoltre, recedere da questo contratto con effetto immediato in presenza di un giustificato motivo, dandone comunicazione all’Aderente mediante comunicazione scritta.
L’Aderente può in qualsiasi momento, per uno o più dei Rapporti, revocare il Servizio db Interactive, con comunicazione scritta da recapitare alla succursale della Banca dove intrattiene il rapporto, oppure utilizzando l'apposita funzione nel Sito.
In caso di rapporti cointestati, la revoca può essere disposta da ciascuno dei cointestatari disgiuntamente dagli altri e ha effetto nei confronti di tutti.
La revoca del Servizio db Interactive ha efficacia immediata fermo restando che la Banca procederà ancora all'invio in formato elettronico delle comunicazioni in corso di elaborazione al momento della ricezione della revoca.
In conseguenza della revoca, e fermo quanto indicato al comma precedente, la Banca:
- procede alle comunicazioni ripristinando l'invio cartaceo, all'indirizzo tempo per tempo indicato dall’Aderente per l'inoltro della corrispondenza cartacea stessa;
- applica le condizioni economiche relative all'invio di comunicazioni cartacee concordate nell'ambito del rapporto, nella misura - eventualmente modificata a seguito di variazioni intervenute - vigente al momento dell'efficacia della revoca stessa.
A seguito della revoca, l’Aderente stesso non potrà più utilizzare il servizio di Firma Grafometrica per la sottoscrizione di documenti informatici.
Nel caso di Rapporti cointestati a firma disgiunta qualora più contitolari siano Aderenti, il recesso di uno di essi non comporterà alcuna conseguenza per gli altri, che potranno continuare ad utilizzare il Servizio db Interactive.
Art. 23 – Per quanto non espressamente previsto da questo contratto il Servizio db Interactive deve intendersi regolato anche dalle norme contrattuali regolanti i Rapporti.
Art. 24 - Il Servizio db Interactive e questo contratto sono assoggettati alla legge ed alla giurisdizione italiane.
Se il Cliente non è un consumatore, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 206/2015 (“Codice del Consumo”), il Foro esclusivamente competente per ogni controversia fra il Cliente e la Banca è quello nella cui giurisdizione si trova la sede legale della Banca, fermo restando che la Banca ha facoltà di intraprendere azioni giudiziali nei confronti del Cliente avanti l’Autorità Giudiziaria nella cui giurisdizione ha sede la succursale con la quale il rapporto è intrattenuto.
Capitolo 3 - Sezione 1
NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI DOMICILIAZIONE DELLA CORRISPONDENZA PRESSO LA SUCCURSALE DELLA BANCA
Art. 1 - La Banca, previa verifica della disponibilità, può concedere in locazione al Cliente che, per proprie esigenze ne fa specifica richiesta, una casella di posta presso una propria succursale, per il recapito della corrispondenza relativa ai rapporti intrattenuti dal Cliente con la Banca, fatta eccezione, in ogni caso, per la comunicazione del preavviso di revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni, previsto dall’art. 9 bis della legge n. 386/1990 così come successivamente modificato ed integrato.
Art. 2 - Il Cliente, se ha ottenuto la casella di posta, si impegna a ritirare sistematicamente, almeno ogni quindici giorni, la corrispondenza ivi recapitata, tra cui figurano anche le comunicazioni di cui agli artt. 118, 119 e 126 sexies del D. Lgs. n. 385/1993 e successive modifiche e integrazioni.
Il Cliente stesso prende atto che - per quanto attiene alla decorrenza di tutti i termini trascorsi i quali, senza che nel frattempo abbia inviato alla Banca un reclamo specifico per iscritto - gli estratti conto, le comunicazioni e i rendiconti si intendono da lui approvati, con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formarne le risultanze. Detti termini decorreranno dalla data in cui la documentazione in questione verrà inserita nella casella di posta. Da questa data infatti, detti documenti sono pienamente disponibili per il Cliente.
Se, trascorsi sessanta giorni dalla data di inserimento della corrispondenza nella casella di posta, il Cliente non provvede al ritiro della stessa, detta corrispondenza verrà recapitata all'indirizzo indicato nelle “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi” oppure a quello successivamente comunicato dal Cliente alla Banca per iscritto. E’ inteso che, in ogni caso i termini decorrono dall’inserimento della corrispondenza nella casella di posta.
Se il Cliente richiede la domiciliazione prolungata della corrispondenza presso la succursale della Banca, detta corrispondenza verrà trattenuta in giacenza nella casella di posta a lui concessa, anche se egli non provvede al ritiro entro sessanta giorni dal deposito.
Ai fini delle comunicazioni di cui agli artt. 118, 119 e 126 sexies del D. Lgs. n. 385/1993 e successive modifiche e integrazioni, il Cliente espressamente dichiara, ai sensi dell’art. 47 cod. civ., di eleggere il proprio domicilio presso la succursale della Banca dove gli è stata messa a disposizione la casella di posta.
In ogni caso, il Cliente libera la Banca da qualsiasi responsabilità connessa alla propria scelta di domiciliazione della corrispondenza presso la succursale della Banca.
Art. 3 - Il Cliente prende atto che la locazione della casella di posta è soggetta al pagamento di un canone annuo, il cui ammontare è indicato nel Foglio Informativo tempo per tempo vigente.
Art. 4 - Il Cliente deve porre in essere tutte le misure opportune per la custodia della chiave della casella postale. Nel caso di smarrimento, furto o distruzione della chiave, il Cliente è obbligato a darne immediata comunicazione scritta alla Banca, corredata da copia della denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente. La Banca provvede, a spese e con l’intervento del Cliente, al cambio della serratura.
Art. 5 - Per quanto qui non previsto, si applicano le “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi” di cui al Capitolo 1, sezione 1 del “Contratto Quadro del Conto Corrente, dei Servizi Aggiuntivi, delle Operazioni di Pagamento, del deposito di strumenti finanziari e per la prestazione di servizi di investimento”, che si intendono qui espressamente richiamate.
Capitolo 4 – Sezione I
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 n.
196 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)
Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (di seguito il “Codice”), Deutsche Bank SpA (di seguito la “Banca”), in qualità di Titolare del trattamento, di seguito fornisce le informazioni.
Nel perseguire le finalità sotto descritte, la Banca può trattare dati personali dell’interessato (di seguito i “Dati”, quali ad esempio: dati anagrafici, dati relativi alla situazione finanziaria, agli obiettivi di investimento, alla solvibilità economica), anche sensibili1, raccolti direttamente presso di lui ovvero presso terzi2 (quali ad esempio: elenchi pubblici, CCIAA, soggetti che dispongono ordini di bonifico in favore dell’interessato, sistemi di informazione creditizia relativamente a richieste di finanziamento dell’interessato ecc.), anche in relazione a specifiche operazioni o servizi (ad esempio: accensione di polizze vita, erogazione di mutui assistiti da assicurazione, ovvero pagamento, tramite bonifici od altri ordini, di quote associative a movimenti sindacali, partiti politici, associazioni a carattere religioso, filosofico o simili). Per il trattamento dei dati sensibili, il Codice richiede il consenso dell’interessato da manifestarsi in modo specifico e per iscritto.
I Dati sono trattati, nell’ambito della normale attività bancaria e finanziaria, per: (i) finalità di legge (cioè connesse ad obblighi di legge, regolamento, normativa comunitaria, disposizioni di autorità di vigilanza e controllo anche relative a: Centrale Rischi, legge sull’usura, legge sull’antiriciclaggio, ecc.); (ii) finalità contrattuali (cioè connesse e strumentali all’acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione del contratto di cui sia parte l’interessato e all’esecuzione del medesimo, alla gestione dei pagamenti e tenuta della contabilità, all’elaborazione di statistiche interne, ecc.); (iii) finalità di informazione e indagine commerciale (cioè per fornire informazioni su prodotti e/o servizi e/o iniziative della Banca e/o di terzi, o per eseguire ricerche di mercato, anche via e-mail e/o sms e/o con operatore telefonico anche automatizzato, volte a verificare la qualità dei prodottti e/o servizi offerti dalla Banca e/o dalle società del gruppo, nonché il grado di soddisfazione dell’interessato in relazione ad essi).
Il trattamento dei Dati può avvenire, anche per il tramite del personale degli Sportelli e/o delle Divisioni, Direzioni, Servizi ed Unità in cui si articola la Banca, mediante strumenti manuali, informatici e/o altrimenti automatizzati, secondo logiche strettamente aderenti alle finalità di trattamento, comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati medesimi3.
In relazione alle predette finalità, la Banca può comunicare i Dati a determinate categorie di soggetti, italiani e stranieri4. Tali soggetti trattano i Dati in qualità di titolari di un autonomo trattamento. Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso la sede della Banca.
1 Trattasi dei dati idonei a rivelare: origine razziale ed etnica; convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere; opinioni politiche; adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale; stato di salute e vita sessuale.
2 In questo caso, la presente informativa viene fornita all’interessato all’atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la sua comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
3 L’appartenenza della Società al gruppo DB AG comporta altresì che i dati personali dell’interessato, nel rispetto delle modalità di cui sopra, possono essere detenuti anche su supporti informatici presso la DB AG.
4 In particolare: soggetti che svolgono attività strumentali alla gestione del rapporto con l’interessato (ad esempio: servizi
per l’acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati rivenienti da documenti o supporti forniti dall’interessato ed aventi ad oggetto lavorazioni massive relative a pagamenti, effetti, assegni ed altri titoli; attività di trasmissione, stampa, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni indirizzate . soggetti, anche appartenenti al Gruppo DB (per esempio: Finanza & Futuro Banca S.p.A. o Fiduciaria X.Xxxxxx Xxx) che svolgono servizi bancari, finanziari, assicurativi
Possono venire a conoscenza dei Dati solo in relazione alle predette finalità, in qualità di responsabili o di incaricati del trattamento di cui è titolare la Banca, i seguenti soggetti: dipendenti; collaboratori esterni della Banca adibiti a servizi o uffici centrali o periferici, ovvero appartenenti a strutture esterne alla Banca, che svolgono servizi di amministrazione (ad esempio: archiviazione, imbustamento, spedizione, ecc.), contabili, di supporto e di controllo interno, ecc.
I Dati non sono oggetto di diffusione.
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato ed il loro trattamento da parte della Banca (e/o dei soggetti cui la medesima li può comunicare nei limiti esposti):
- sono necessari relativamente alle finalità sub (i) e (ii) che precedono; pertanto l’eventuale diniego comporta l’impossibilità per la Banca di instaurare e/o dare esecuzione ai relativi rapporti con l’interessato;
- sono facoltativi relativamente alla finalità sub (iii) che precede; in ogni caso, l’eventuale diniego comporta l’impossibilità per la Banca di effettuare i soli trattamenti ivi indicati, lasciando impregiudicata la validità degli altri rapporti già in essere con la Banca.
Gli attuali responsabili del trattamento di cui è titolare la Banca sono indicati in un elenco fornito separatamente all’interessato, disponibile presso ogni dipendenza della Banca e consultabile gratuitamente sul sito internet della medesima (xxx.xxxxxxxx-xxxx.xx). Tale elenco viene all’occorrenza aggiornato.
L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice (tra i quali, a titolo non esaustivo: ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero
e/o servizi di investimento (ad esempio: soggetti che intervengono nella gestione dei servizi di pagamento; società i cui prodotti o servizi sono collocati dalla Banca; società che collocano i prodotti della Banca; altre banche, intermediari finanziari o imprese di investimento);soggetti che rilevano rischi finanziari (c.d. “sistemi di informazioni creditizie”) a fini di contenimento del rischio creditizio, quali:CRIF S.p.A., con sede in Xxx X. Xxxxxx x. 0-0, 00000 Xxxxxxx. (che raccoglie informazioni su rapporti di finanziamento indipendentemente dalla sussistenza di inadempimenti nei rimborsi);Experian Information Services S.p.A., con sede in Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 000, 00000 Xxxx (xxx raccoglie informazioni su rapporti di finanziamento indipendentemente dalla sussistenza di inadempimenti nei rimborsi);Cerved Group S.p.A., con sede in Xxx Xxx Xxxxxxx, 0, 00000 Xxxxxx (il quale gestisce un sistema di informazioni creditizie di tipo positivo e negativo)per maggiori informazioni sul trattamento dei dati effettuato nell’ambito dei suddetti sistemi di informazione creditizia si rinvia a quanto indicato nel documento denominato “Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti - INFORMATIVA”, copia del quale viene consegnata separatamente all’interessato ed è inoltre disponibile presso tutte le dipendenze della Banca.soggetti che svolgono attività di recupero crediti od esattori;soggetti che gestiscono sistemi nazionali ed internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche, degli intermediari finanziari e dei soggetti finanziati;società di factoring, ovvero altri soggetti per finalità correlate ad attività di cartolarizzazione o cessione di crediti o di rapporti giuridici con l’interessato;società di revisione ed altri soggetti che svolgono attività di consulenza a favore della Banca;società del gruppo DB; DB AG e società del gruppo DB AG (la comunicazione dei dati personali dell’interessato a tali soggetti è dovuta al fatto che la Società è controllata da DB AG e fa conseguentemente parte del gruppo DB AG, ed è finalizzata a consentire alla medesima DB AG di relazionare, in forza di obblighi normativi, le autorità amministrative e giudiziarie cui la stessa è sottoposta, ovvero di controllare la gestione dei rischi finanziari, nonché la sana e prudente gestione propria e dei soggetti appartenenti al gruppo DB AG).rappresentanze sindacali aziendali ed eventualmente organi di coordinamento di queste ultime;società che effettuano il trattamento dei dati personali al fine di gestire operazioni o concorsi a premi o programmi di fedeltà collegati all’uso dei prodotti o servizi richiesti dall’interessato, oppure indagini commerciali.autorità amministrative e giudiziarie.
l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ecc.).
L’interessato può far valere i suddetti diritti scrivendo a Deutsche Bank S.p.A., Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx, oppure presso una qualsiasi dipendenza della Banca.