Contratto di assicurazione per i danni ai macchinari e le apparecchiature oggetto di leasing
LEASING
BENI STRUMENTALI
Fascicolo Informativo
Contratto di assicurazione per i danni ai macchinari e le apparecchiature oggetto di leasing
Il presente Fascicolo, contenente:
s Nota Informativa, comprensiva del glossario;
s Condizioni di assicurazione;
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.
Edizione 01/2014
deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.
LEASING BENI STRUMENTALI
NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE
“La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS”. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
Nota informativa aggiornata al 01/01/2014.
Eventuali aggiornamenti successivi del presente fascico- lo, non derivanti da innovazioni normative, potranno essere consultati sul sito internet della Società al seguente indirizzo: xxx.xxxxxxxx.xx
A - INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA
1. INFORMAZIONI GENERALI
a) Società Italiana Assicurazioni S.p.A., società assicuratrice in forma di società per azioni, fondata nel 1889, appartenente al Gruppo Reale Mutua
b) Sede legale e direzione generale in Via M. U. Traiano, 18 – 00000 Xxxxxx – Italia
c) Telefono 02/397161 - fax 02/0000000 – Sito Internet: xxx.xxxxxxxx.xx – E-mail: benve- xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx
d) Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’art. 65 del R.D.L. 29/4/1923,
n. 966, convertito nella legge 17/4/1925 n. 473, ed iscritta al numero 1.00004 dell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.
2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL’IMPRESA (dati relativi all’ultimo bilancio approvato)
Il patrimonio netto dell’Impresa è pari a 367 milioni di euro di cui 40 milioni di euro rela- tivi al capitale sociale, e 327 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali. L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 177%; tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del mar- gine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B - INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
La informiamo che su xxx.xxxxxxxx.xx è disponibile un'Area Riservata che le permetterà di con- sultare la Sua posizione assicurativa (come previsto dal Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013) e di usufruire di altre comode funzionalità. L'accesso è consentito gratuitamente seguendo le semplici istruzioni di registrazione presenti sul sito.
Il contratto non prevede il tacito rinnovo alla sua scadenza, come indicato all’Art. 20 “Cessazione del- l’assicurazione” delle Condizioni Generali di Assicurazione.
La scadenza contrattuale è quella indicata nella scheda di polizza e la garanzia cessa ogni vigore alle ore 24 di tale data.
3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
La polizza “Leasing Beni Strumentali ” contiene garanzie assicurative per tutelare i beni strumentali oggetto di contratto di leasing stipulati con Società di Leasing (locatori) dai danni materiali e diretti cau- sati da un qualunque evento e la responsabilità conseguente alla proprietà del bene.
Eventuali allegati per condizioni contrattuali non rientranti nello standard del prodotto, concordate per particolari esigenze del Contraente, saranno oggetto di espressa pattuizione.
Le garanzie offerte dalla polizza sono raccolte in due SEZIONI.
Si ricorda che saranno operanti solo le Sezioni acquistate come risultanti nella scheda di polizza.
Il Contraente potrà acquistare la Sezione “Danni alle cose” autonomamente, mentre per l’utilizzo della Sezione “Responsabilità Civile” è necessario l’abbinamento con la Sezione “Danni alle cose”.
Il Contraente potrà inoltre decidere se acquistare o meno determinate CONDIZIONI SPECIALI offerte alla Sezione Danni I alle Cose (ad esempio si può acquistare la condizione speciale ”I” che estende la coper- tura al “macchinario ed attrezzatura di cantiere – incidenti di cantiere”, oppure acquistare la condizione speciale ”D” che delimita la copertura agli eventi indicati nella stessa).
• La SEZIONE I DANNI ALLE COSE contiene le garanzie per i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da qualunque evento accidentale non espressamente escluso e come indicato nell’Art. 1 - “Rischi Assicurati”.
L’operatività dell’assicurazione è regolamentata negli Artt. 2 e 29 - Esclusioni, 3 - Somme assicu- rate e nelle Condizioni Particolari sempre operanti 1 - Mezzi di chiusura, 2 - Delimitazione del rischio assicurato, 3 – Apparecchiature e moduli elettronici: esclusio- ne delle prestazioni previste dai contratti di assistenza tecnica.
AVVERTENZA: Le condizioni tutte della sezione di polizza prevedono che siano applicate, a seconda dei casi, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti nelle Condizioni Particolari Sempre Operanti 5 – Franchigia e nelle Condizioni Speciali (valide solo se espressamente richiamate).
• La SEZIONE II RESPONSABILITA’ CIVILE tiene indenne l’Assicurato nella sua qualità di pro- prietario delle cose assicurate, date in locazione al Contraente, di quanto sia tenuto a paga- re, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni a lui imputabili involontariamente cagionati a terzi come indicato nell’Art. 12 - Oggetto dell’Assicurazione. L’operatività dell’assicurazione è regolamentata nell’Art. 13 - Delimitazione dell’Assicurazione.
AVVERTENZA: I massimali assicurati in riferimento a questa sezione sono esposti sulla scheda di polizza.
Le condizioni della sezione di polizza prevedono che siano applicate, a seconda dei casi, franchigie esposte nella Condizione Particolare Sempre Operante 5 – Franchigia.
ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E DEL LIMITE DI INDEN- NIZZO O MASSIMALE
Per calcolare l’indennizzo dovuto da Italiana Assicurazioni in caso di sinistro, occorre, una volta stabilito che il sinistro è coperto dall’assicurazione, occorre tenere conto a seconda della somma assicurata per singola cosa, delle franchigie previste per la garanzia coinvolta e dei limiti di indennizzo, o massimali, entro i quali Italiana Assicurazioni interviene.
Esempi di applicazione di franchigia per sinistri non di incendio:
Somma assicurata (per singola cosa) | Franchigia fìssa o in % della somma assicurata (per singola cosa) | Entità del danno | Franchigia applicata | Indennizzo |
€ 4.000 | fino a 5.000 € 150 | € 750 | € 150 | € 600 |
€ 20.000 | da 15.000 a 50.000 0.80% col minimo di € 225 | € 2.500 | 0.80% di € 20.000 = € 160 Si applica la franchigia minima di € 225 | € 2.275 |
€ 250.000 | oltre 150.000 0.30% col minimo di € 600 | € 50.000 | 0.30% di € 250.000 = € 750 Si applica € 750 in luogo della franchigia minima di € 600 | € 49.250 |
ASSICURAZIONE PARZIALE DEROGA ALLA PROPORZIONALE
Qualora la somma assicurata risulti inferiore al valore della cosa, troverà applicazione la regola proporzionale. Per i dettagli di applicazione vedasi terzultimo comma dell’Art. 9 – Determinazione dell’ammontare del danno delle Condizioni Generali di Assicurazione.
4. DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – NULLITÀ
Si sottolinea l’importanza delle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O DELL’ASSICURATO relative alle circo- stanze che influiscono sulla valutazione del rischio; queste dichiarazioni sono esposte sulla scheda di polizza.
AVVERTENZA: Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto, così come indicato agli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.
5. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Il Contraente o l’Assicurato è tenuto a dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono com- portare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazio-
ne, in base agli Art. 19 Aggravamento del rischio delle Condizioni Generali di Assicurazione. Nel caso di diminuzione del rischio Italiana Assicurazioni, ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile, è tenu- ta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Esempio di aggravamento del rischio:
Una cosa assicurata per una determinata attività, in realtà risulta utilizzata per altra attività. Se risulta una maggiore pericolosità assicurativa si dovrà sostituire il contratto in corso con uno nuovo con conse- guente variazione delle condizioni applicate.
6. PREMI
Il pagamento del premio, salvo accordi tra le Parti, è annuale e la periodicità è indicata nella scheda di polizza.
Al termine di ogni scadenza prevista il Contraente è tenuto al pagamento del premio entro 15 giorni dalla scadenza di ogni rata.
È possibile pagare il premio nei seguenti modi:
- denaro contante, entro i limiti previsti dalla normativa in vigore;
- assegni bancari e circolari;
- bonifici bancari;
- bollettini postali;
- bancomat (solo presso le Agenzie dotate di POS).
Sulla base dei dati storici relativi al presente prodotto l'ammontare dei costi è pari a euro 219,99, di cui euro 140,38 quale quota percepita dagli intermediari, corrispondente al 63,81% dei costi.
7. RIVALSE
AVVERTENZA: la Società si riserva il diritto di rivalersi sul responsabile del sinistro tranne nel caso previsto nell’Art. 24 Rinuncia al diritto di surrogazione delle “Condizioni Generali di Assicurazione”.
8. DIRITTO DI RECESSO
AVVERTENZA: la Società ha facoltà di recedere dal contratto secondo i termini e le moda- lità previste sia all’Art. 25 - Recesso in caso di sinistro delle Condizioni Generali di Assicurazione, dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza, con preavviso di tren- ta giorni.
Qualora la durata del contratto sia poliennale il Contraente ha la facoltà, con preavviso di almeno sessanta giorni, di recedere dal contratto senza oneri e con effetto dalla fine del- l’annualità assicurativa in cui è stata esercitata la facoltà.
9. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno che decorre dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è veri- ficato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).
10. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO
Ai sensi dell’Art. 180 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (di seguito Codice delle Assicurazioni Private), le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall’ordinamento italiano.
Italiana Assicurazioni S.p.A. propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana.
11. REGIME FISCALE
Aliquota applicabile al contratto:
Per tutte le sezioni: 21,25%
Resta ferma l’applicabilità di agevolazioni fiscali nel caso di rischi particolari previsti dalla legge. Nel caso di rischio ubicato all’estero si applica il trattamento fiscale del relativo Paese.
C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO
I dettagli delle istruzioni per la denuncia e per le procedure liquidative sono descritti nelle “Condizioni Generali di Assicurazione “, dall’Art. 5 all’Art. 11 e Artt. 14, 15, 21, 22, 23.
AVVERTENZA: in caso di sinistro il Contraente deve provvedere alla denuncia dei fatti alla Società entro i tempi indicati, precisando le circostanze dell’evento, osservando alcune prescrizioni, descritte agli Artt. 5 e 14 delle “Condizioni Generali di Assicurazione”.
13. RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio “Benvenuti in Italiana” Italiana Assicurazioni, Via M. U. Xxxxxxx,18 – 20149 Milano, Numero Verde 800–101313 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 02/00000000, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS – Servizio tutela degli utenti - Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trat- tato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attri- buzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
In caso di controversia con un’Impresa d’assicurazione con sede in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia, l’interessato può attivare la rete FIN-Net di risoluzione delle controversie trans- frontaliere accessibile dal sito internet xxx.xxxxx.xx, sezione “Per il consumatore”, oppure inoltrando reclamo all’IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-Net.
14. ARBITRATO
AVVERTENZA: nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia pre- visto l’arbitrato è possibile in ogni caso rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
15. MEDIAZIONE
Qualora una delle parti del presente contratto intenda agire in giudizio per una controversia avente ad oggetto gli obblighi contrattuali potrà, preliminarmente esperire la procedura di mediazione prevista dal
D. Lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
GLOSSARIO
Il significato di alcuni termini di questa Nota Informativa e delle Condizioni Contrattuali è il seguente:
DEFINIZIONI ASSICURATO/LOCATORE
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione.
BENI STRUMENTALI
Si intendono quei beni di cui si avvale la produzione per ottenere altro bene o servizio, in seguito definiti “cose”.
CONDUTTORE
Il locatario delle cose assicurate.
CONTRAENTE
Il soggetto che stipula l’assicurazione.
FRANCHIGIA
Importo che viene detratto dall’indennizzo/risarcimento per ciascun sinistro.
INDENNIZZO/RISARCIMENTO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
POLIZZA
Il documento che prova l’assicurazione.
PREMIO
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
RISCHIO
La probabilità che si verifichi il sinistro.
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SCOPERTO
La quota in percento di ogni danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell’Assicurato.
SOCIETÀ
ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. in qualità di Società assicuratrice.
Italiana Assicurazioni è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle noti- zie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il rappresentante legale
Xxxxxx Xxxxxxxx
Nota Informativa
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LEASING BENI STRUMENTALI
CONDIZIONI CONTRATTUALI
Edizione 01/2014
DISCIPLINA DEL CONTRATTO
La Polizza è costituita e disciplinata dal presente Fascicolo Informativo modello TEC52011, contenente le Condizioni Contrattuali e la nota informativa compren- siva del glossario, e dalla scheda di polizza modello TEC52010 riportante le somme assicurate.
Con la firma della scheda di polizza modello TEC52010 il Contraente approva le Condizioni Contrattuali previ- ste nel presente Fascicolo Informativo modello TEC52011.
Condizioni Contrattuali
1 di 11
CONDIZIONI GENERALI | PAG. | 3 |
CONDIZIONI PARTICOLARI | ” | 8 |
CONDIZIONI SPECIALI | ” | 10 |
Condizioni Contrattuali
2 di 11
Indice
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
PREMESSA
La Società assicuratrice, di seguito indicata “Società”, si obbliga nei confronti del Contraente e in favore dell’Assicurato a risarcire quest’ultimo dei danni alle cose assicurate e a tenerlo indenne dalle conseguenze della responsabilità civile che gravino su di lui per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale provo- cato dalle cose assicurate medesime.
La garanzia è operante per apparecchiature e beni strumentali nuovi, esclusi quelli adibiti ad uso personale e a scopo non professionale. Sono, comunque, esclusi dalla presente assicura- zione: natanti e cose su di essi installate, aeromobili e cose su di essi installate, auto- veicoli e mezzi di trasporto targati e contai- ners, nonché attrezzatura di varo, macchi- nario ed attrezzature operanti nel sottosuo- lo o in gallerie come ad esempio “talpe”, macchine sperimentali o prototipi, nonché cose di natura estetica e promozionale.
SEZIONE I – DANNI ALLE COSE ART. 1 – RISCHI ASSICURATI
La Società, in corrispettivo del premio convenuto e anticipato, si obbliga, durante il periodo di efficacia della polizza, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti derivanti da sinistri alle cose, descritte in polizza, date in locazione dal Locatore al Locatario.
ART. 2 – ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
a) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell’uso o del funziona- mento o causati dagli effetti graduali degli agen- ti ambientali o atmosferici, causati da ruggi- ne, corrosione, incrostazione, limitata- mente alla sola parte direttamente colpi- ta, nonché di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
b) a cose per le quali siano trascorsi più di 7 anni dal 31 dicembre dell’anno di costru- zione;
c) causati da difetti già esistenti e di cui l’Assicurato era a conoscenza;
d) causati con dolo o colpa grave dell’Assi- curato o delle persone per le quali debba rispondere a norma di legge o del Contraente;
e) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
f) dovuti a smarrimento o ammanchi con- statati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
g) verificatisi o causati in occasione di tra- sporto, trasferimento, montaggio, smon- taggio e collaudo, salvo che tali operazioni siano dovute a manutenzione e revisione esegui- te sul luogo di installazione delle cose assicurate;
h) causati da terremoto, maremoto o eru- zione vulcanica;
i) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio, indicate dal costruttore e/o fornitore.
ART. 3 – SOMME ASSICURATE
La somma assicurata per ciascuna cosa deve corri- spondere al costo di rimpiazzo a nuovo, ossia al prez- zo di listino, comprese le spese di imballaggio, tra- sporto, dogana, montaggio e collaudo ed escluso ogni sconto o prezzo di favore, di una cosa nuova uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento economico.
Il Contraente o in sua vece l’Assicurato deve provvedere ad aumentare la somma assicu- rata per ciascuna cosa ogni qualvolta si veri- fichino aumenti del costo di rimpiazzo della cosa stessa.
ART. 4 – ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
La Società ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate; il Contraente ha l’obbligo di for- nirle tutte le occorrenti indicazioni e infor- mazioni.
ART. 5 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro il Contraente e/o l’Assicurato devono:
a) fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge (art. 1914 C.C.);
b) darne avviso all’agenzia alla quale è asse- gnata la polizza o alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto cono- scenza (art. 1913 C.C.);
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
c) in caso di furto o rapina o di sinistro pre- sumibilmente doloso farne, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando il momento e la causa pre- sunta del sinistro e l’ammontare approssimativo del danno; copia di tale dichiarazione dev’essere trasmessa alla Società;
d) conservare le tracce e i residui del sinistro nonché le parti sostituite fino a liquidazione del danno, senza per questo avere diritto ad alcuna indennità;
e) fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese per la riparazione del danno e di quelle sostenu- te in relazione agli obblighi di cui ad a).
L’inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 C.C.). La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l’avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell’ispezione da parte di un incaricato della Società, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’at- tività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall’Assicurato, non avvenisse entro 8 giorni dall’avviso di cui al punto b), il Contraente e l’Assicurato potranno prendere tutte le misure necessarie.
Avvenuto il sinistro, l’assicurazione resta sospe- sa – relativamente ai guasti meccanici ed elettrici – per la cosa danneggiata fino alla ripa- razione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.
ART. 6 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Se il Contraente o l’Assicurato esagerano dolosamente l‘ammontare del danno, dichia- rano distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occultano, sottraggono o manomettono cose salvate, adoperano a giustifica- zione mezzi o documenti menzogneri o fraudolen- ti, alterano dolosamente le tracce e i residui del sini- stro o facilitano il progresso di questo, l’Assicurato perde il diritto all’indennizzo.
ART. 7 – PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società e l’altro dal Contraente, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi dis-
accordo e anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccor- do e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assi- stere e coadiuvare da altre persone, le quali potran- no intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su richiesta di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
ART. 8 – MANDATO DEI PERITI
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modali- tà del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e dichiara- zioni del Contraente e accertare se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiara- te;
c) verificare se il Contraente e l’Assicurato abbiano adempiuto gli obblighi di cui all’Art. 5;
d) verificare esistenza, qualità e quantità delle cose assicurate alle partite colpite secondo i criteri di valutazione di cui all’Art. 3;
e) stimare e liquidare il danno in conformità alle disposizioni di polizza.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi o dalla maggioranza in caso di peri- zia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redi- gersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Tali risultati sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di viola- zione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito rifiu- ta di sottoscriverla: tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni for- malità giudiziaria.
ART. 9 – DETERMINAZIONE DELL’AMMONTA- RE DEL DANNO
L’ammontare del danno è determinato, separata- mente per ogni cosa colpita, secondo le norme seguenti:
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
a) Nel caso di danno riparabile:
1) stimando il costo di rimpiazzo al momento del sinistro delle cose danneggiate, secondo i criteri di valutazione di cui all’Art. 3;
2) stimando l’importo totale delle spese, valuta- te in base ai costi al momento del sinistro, necessarie per rimettere la cosa danneggiata in condizione di poter compiere normalmen- te le funzioni cui è destinata;
3) stimando il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite. Per il calcolo dell’indennizzo si detrae dall’importo stimato come in
a) 2) quello stimato come in a) 3).
b) Nel caso di danno non riparabile:
1) stimando il costo di rimpiazzo al momento del sinistro delle cose danneggiate, secondo i criteri di valutazione di cui all’Art. 3;
2) stimando il valore della cosa danneggiata al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
3) stimando il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui.
Per il calcolo dell’indennizzo si detrae dal- l’importo stimato come in b) 2) quello stima- to come in b) 3).
Un danno si considera non riparabile quando le spese di riparazione calcola- te in a) 2) sono uguali o superiori al valore della cosa danneggiata, calcola- to come in b) 2).
Se la somma assicurata per ciascuna cosa risulta inferiore al suo costo di rimpiazzo al momento del sinistro, l’Assicurato sopporta la sua parte proporzionale di danno, esclusa ogni compensazione con le somme assicurate per le altre cose; tuttavia, non si applicherà tale disposizione qualora si verifichino aumenti dei prezzi di listino entro un massimo del 20% della somma inizialmente assicurata per la cosa stessa; qualora tale misura venga superata la predetta disposizione si appli- cherà solo per l’eccedenza del predetto 20%.
Dall’indennizzo calcolato come ai precedenti commi sono detratte le franchigie fissate in polizza. Sono escluse dall’indennizzo le spese per eventuali riparazioni provvisorie, le spese supplementari per lavoro straordinario, not- turno o festivo e per trasporti a grande velo- cità o aerei e i costi di eventuali revisioni o modifiche delle cose colpite dal sinistro.
ART. 10 – LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del C.C. per cia- scuna cosa assicurata la Società, per nessun titolo, sarà tenuta a pagare somma maggio- re di quella rispettivamente assicurata.
ART. 11 – PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Il pagamento dell’indennizzo in contanti è eseguito dalla Società alla propria sede ovvero alla sede dell’agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, sempreché sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e non sia stata fatta opposizione.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, il pagamento è fatto trascorso l’anzidetto termine di 30 giorni, decorrente dalla data della presentazione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato della prova che non ricorre alcuno dei casi previsti dagli artt. 2) d) e 5) delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Se sulle somme liquidate è notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione, oppure se l’Assicurato e il Contraente non sono in grado, per qualun- que motivo, di dare quietanza del pagamen- to alla Società, a carico di questa non decor- rono interessi; la Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome dell’Assicurato, con l’an- notazione dei vincoli dai quali sono gravate.
Le spese di quietanza sono a carico dell’Assicurato.
SEZIONE II – RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI DELL’ASSICURATO
ART. 12 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civil- mente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) i danni a lui imputabili in qualità di proprietario delle cose assi- curate, involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose od animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla pro- prietà delle cose assicurate in polizza.
L’assicurazione si estende ai danni conseguenti ai vizi di costruzione.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
ART. 13 – DELIMITAZIONE DELL’ASSICURA- ZIONE
Non sono considerati terzi:
a) il legale rappresentante, i soci a responsa- bilità illimitata e gli amministratori dell’Assicurato e le persone che si trovino con essi in rapporto di parentela o affinità e con essi conviventi;
b) le persone che subiscono il danno in occa- sione di lavoro o servizio per l’Assicurato o siano in rapporto di dipendenza, anche occasionale, da esso o di collaborazione con esso.
L’assicurazione non comprende:
a) i danni, cui debba rispondere il Contraente in dipendenza dell’uso delle cose assicurate;
b) i danni alle altre cose date in locazione dall’Assicurato;
c) i danni da furto;
d) tutti i rischi di Responsabilità Civile per i quali, a norma di legge, è obbligatoria l’assicurazione;
e) i danni dovuti a responsabilità volonta- riamente assunta dall’Assicurato e/o Contraente non derivanti direttamente dalle leggi in vigore;
f) i danni da inquinamento in genere;
g) danni dovuti a responsabilità facenti capo all’Assicurato nella sua qualità di costrut- tore o fornitore delle cose assicurate;
h) danni derivanti da detenzione e/o impie- go di esplosivi, di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di parti- celle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano veri- ficati in connessione con fenomeno di tra- smutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
i) i danni da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, ven- dita, distribuzione e/o stoccaggio di amian- to e/o di prodotti contenenti amianto.
ART. 14 – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l’Assicurato deve:
a) darne avviso, preceduto da telegramma, telex o telefax per i sinistri mortali o di notevole gravità, all’agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società entro 3 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, con la narrazione del fatto, l’indi-
cazione delle conseguenze, il nome del danneg- giato e di eventuali testimoni, la data, il luogo e la causa del sinistro;
b) far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla rac- colta degli elementi per la difesa e, se la Società lo richiede, a un componimento ami- chevole, astenendosi in ogni caso di qual- siasi riconoscimento della propria respon- sabilità.
L’Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio deri- vante dall’inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui sopra: ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i terzi dan- neggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti del contratto.
ART. 15 – GESTIONE DELLE CONTROVERSIE – SPESE LEGALI
La Società assume, fino a quando ne ha l’interes- se, la gestione delle vertenze, tanto in sede giudi- ziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti spet- tanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato entro il limite di 1/4 del massimale stabili- to in polizza, per il danno al quale si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato, in pro- porzione al rispettivo interesse.
Le spese del processo penale sono sopportate dalla Società fintanto che non vengono a cessare gli interessi di quest’ultima durante lo svolgimen- to di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimen- to del giudizio nel grado in cui questo si trova.
La Società non riconosce spese da essa non autoriz- zate, né spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.
CONDIZIONI VALIDE
PER ENTRAMBE LE SEZIONI
ART. 16 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIR- COSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze
Condizioni Contrattuali
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Condizioni Generali
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
che influiscono sulla valutazione del rischio, posso- no comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.
ART. 17 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altri- menti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se non vengono pagati i premi o le rate di premio successive, l’assicura- zione resta sospesa dalle ore 24 del quin- dicesimo giorno dopo quello della relativa scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le succes- sive scadenze.
I premi devono essere pagati all’agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
ART. 18 – MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
ART. 19 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 C.C.
ART. 20 – CESSAZIONE DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione cessa al momento del riscatto delle cose assicurate da parte del Contraente o a quello della risoluzione o cessazione del contratto di lea- sing per qualsiasi motivo e in ogni caso termina alle ore 24 del giorno indicato in polizza.
ART. 21 – LIMITAZIONE DELL’INDENNIZZO IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIO- NI
Se al tempo del sinistro coesistono altre assicura- zioni stipulate dall’Assicurato o da altri per suo conto sulle stesse cose assicurate e per gli stessi rischi la presente polizza è operante soltan- to per la parte di danno eccedente l’am- montare che risulta coperto da tali altre assicurazioni.
ART. 22 – INVERSIONE DELL’ONERE DELLA PROVA
In tutti i casi in cui la Società rileva la non inden- nizzabilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione, generale o particolare, dei rischi assicurati, l’onere della prova che tale danno rientra nella garanzia è a carico del Con- traente o dell’Assicurato, il quale intenda far valere un diritto all’indennizzo.
ART. 23 – PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ- FRANCHIGIA
Valutato il danno, concordato l’indennizzo o risar- cimento e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento entro 30 giorni. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento verrà ese- guito solo quando il Contraente e l’Assicurato dimostrino che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’Art. 2 d).
Il pagamento dell’indennizzo o risarcimento liqui- dato a termini di polizza è effettuato previa detra- zione dell’importo indicato quale franchigia.
ART. 24 – RINUNCIA AL DIRITTO DI SURRO- GAZIONE
La Società rinuncia al diritto di surrogazione, salvo il caso di dolo, nei confronti del Contraente, in deroga a quanto previsto dall’art. 1916 C.C.
ART. 25 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal paga- mento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni.
In tal caso, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, essa mette a disposizione la quota di premio per il periodo di rischio non corso, esclusi l’imposta e ogni altro onere di carattere tributa- rio.
ART. 26 – TITOLARITÀ DEI DIRITTI SORGENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni e i diritti sorgenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società; spetta in particolare al Contraente compiere tutti gli atti necessari all’ac- certamento e alla liquidazione del danno. L’accertamento e la liquidazione del danno così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicu- rato, restando esclusa ogni sua facoltà d’im- pugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato che nei confronti o col con-
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
senso dell’Assicurato, con l’intervento del Con- traente all’atto del pagamento.
ART. 27 – ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
ART. 28 – CONSERVAZIONE DELLE COSE ASSI- CURATE
Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e fun- zionali in relazione al loro uso e alla loro destinazio- ne, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diver- se da quelle per cui sono costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnica- mente ammesse.
ART. 29 – ESCLUSIONI
La Società non è obbligata per i danni:
a) causati da atto di guerra, occupazione mili- tare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civi- le, rivoluzione, ribellioni, insurrezioni, assunzioni od usurpazioni di poteri di carattere militare, esercizio del diritto di guerra, scioperi, serrate, sommosse, tumul- ti popolari, occupazioni di fabbrica o di edifici in genere, sequestri, devastazioni, distruzioni, provvedimenti di qualsiasi governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto, atti di persone che agi- scono per conto od in connessione con organizzazioni, la cui attività sia diretta a rovesciare con la forza il governo di diritto o di fatto, ad influenzarlo con il terrorismo
o la violenza, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo o di sabotaggio;
b) causati da esplosioni e radiazioni nucleari o da contaminazioni radioattive;
c) indiretti da qualsiasi causa originati.
ART. 30 – FORO COMPETENTE
Foro competente, a scelta della Parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto oppure quello del luogo ove ha sede l’Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
ART. 31 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.
CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI
1 – MEZZI DI CHIUSURA
L’assicurazione furto è prestata alla condizione che ogni apertura verso l’esterno dei locali con- tenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili, per via ordinaria, senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agibilità per- sonale, sia difesa per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature x xxxxxxxxx di sicurezza o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure sia protet- ta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammes- se luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. E con lato minore non superiore a 18 cm. oppu- re, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli, ovvero di superficie non superiore a 400 cmq.
Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feri- toie di superficie non superiore a 100 cmq.
Se detti mezzi di chiusura non esistono o non corrispondono ai requisiti sopra indicati, o non siano messi in funzione, l’indennizzo per i danni di furto avverrà previa detrazione, per singolo sinistro, di un ammontare pari al 25% dell’importo liquidabile a termini di polizza, con il minimo della franchigia indicata.
2 – DELIMITAZIONE DEL RISCHIO ASSICURA- TO
La Società non è obbligata per i danni derivan- ti da guasti meccanici e/o elettrici:
a) a tubi o valvole elettroniche di qualsiasi genere, a lampade o ad altre fonti di luce, ad accumulatori elettrici, salvo che siano con- seguenza diretta di danni indennizzabili ad altre parti delle cose assicurate;
b) ai conduttori elettrici esterni alle cose assicurate;
c) al materiale refrattario, ad utensileria, organi o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazio- ne, nonché a forme, matrici, aghi, stampi, mole, organi di frantumazione, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, pneu- matici, gomme e simili, salvo che tali danni siano conseguenza diretta di danni indennizzabi- li verificatisi ad altre parti delle cose assicurate.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
3 – APPARECCHIATURE E MODULI ELETTRONI- CI: ESCLUSIONE DELLE PRESTAZIONI PREVISTE DAI CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA
Relativamente alle apparecchiature elettroniche e ai moduli con componenti elettronici assicurati, ad integrazione di quanto previsto dagli Artt. 2 e 29 delle Condizioni Generali di Assicurazione sono esclusi i danni la cui riparazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecni- ca della casa costruttrice, o di organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non è stato stipulato.
Sono comunque esclusi i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:
– controlli di funzionalità e manutenzione preventiva;
– eliminazione dei disturbi e difetti a segui- to di usura;
– aggiornamento tecnologico;
– danni e disturbi verificatisi durante l’e- sercizio, senza concorso di cause acciden- tali esterne.
I danni imputabili a variazione di tensione esterna sono indennizzabili a condizione che per le appa- recchiature e i moduli elettronici assicurati esistano dispositivi di protezione/stabilizza- zione installati conformemente alle norme previste dal costruttore e che la variazione di ten- sione abbia danneggiato congiuntamente alle appa- recchiature e ai moduli elettronici assicurati anche i
fronti e col consenso scritto dell’Assicurato o del Vincolatario, che il Contraente riconosce unico legittimato ai fini della liquidazione del danno;
d) pagare esclusivamente all’Assicurato o al Vincolatario, anche in presenza di procedure concorsuali, qualsiasi indennizzo per sinistro, salvo i limiti e impedimenti di legge;
e) comunicare tempestivamente all’Assicurato o al Vincolatario a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l’eventuale mancato pagamento del premio o delle rate di premio e considerare valida a tutti gli effetti l’assicurazio- ne sino a quando siano trascorsi 15 giorni dalla data di consegna al destinatario della lettera di comunicazione predetta;
f) accettare eventuale pagamento del premio o della rata di premio da parte dell’Assicurato o del Vincolatario;
g) non apportare alla polizza alcuna variazione se non con il consenso scritto dell’Assicurato o del Vincolatario nonché comunicare a questi ogni cir- costanza che menomasse o potesse menomare la validità dell’assicurazione.
5 – FRANCHIGIA
Salvo maggiori detrazioni indicate in polizza il pagamento dell’indennizzo è effettuato con la detrazione per ogni sinistro, che non sia di incen- dio, dei seguenti importi:
predetti dispositivi di protezione/stabilizzazione.
4 – VINCOLO
La presente polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore dell’Assicurato o di chi indi- cato in polizza quale vincolatario, e pertanto la Società si obbliga a:
a) riconoscere detto vincolo come l’unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto al momento della sua apposizione;
b) mantenere detto vincolo invariato anche sulle polizze che sostituiscono la presente;
c) non liquidare alcun indennizzo se non nei con-
Somma assicurata
per singola cosa, in euro
fino a 5.000
da 5.000 a 15.000
da 15.000 a 50.000
da 50.000 a 150.000
oltre 150.000
Franchigia fissa o in % della somma assicurata per singola cosa
euro 150
1.50% col minimo di
euro 150
0.80% col minimo di
euro 225
0.40% col minimo di
euro 400
0.30% col minimo di
euro 600.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
CONDIZIONI SPECIALI
(valide solo se espressamente richiamate)
A – MAGGIORI COSTI PER TRASPORTI AEREI
La garanzia viene estesa ai maggiori costi per tra- sporti con linee aeree regolari sino alla concorrenza massima per sinistro e per l’intero periodo di assi- curazione dell’1% della somma assicurata purché tali costi supplementari siano stati sostenuti dall’Assicurato in relazione a un sinistro indennizzabile a termini della SEZIONE I – DANNI ALLE COSE.
B – SCIOPERI, SOMMOSSE, TUMULTI POPOLA- RI, ATTI DI TERRORISMO E SABOTAGGIO ORGANIZZATO, ATTI VANDALICI E DOLOSI
A parziale deroga dell’Art. 29 comma a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi, ferme restando le altre esclusioni dell’Art. 29 comma a) sopra menzionato.
La Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di giorni trenta da comunicarsi a mezzo let- tera raccomandata. In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimbor- so della parte di premio, pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente clausola.
Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell’indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione dello scoperto del 10% sull’ammontare del danno, con il minimo della franchigia indicata.
Il limite massimo di indennizzo per singola locazio- ne sarà pari al 75% della relativa somma assicurata. Tasso annuo imponibile addizionale: 0,33‰.
C – MAGGIORI COSTI PER LAVORO STRAOR- DINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E TRASPORTO A GRANDE VELOCITÀ
Sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità (esclusi trasporti aerei), purché tali mag- giori costi siano stati sostenuti in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini della SEZIONE I e fino l’importo massimo del 20% del- l’importo indennizzabile per detto sinistro.
Se la somma assicurata per la partita colpita dal sini-
stro è inferiore all’importo di cui all’Art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione anche l’impor- to indennizzabile per le suddette spese supplemen- tari sarà ridotto nella stessa proporzione.
D – GARANZIA DELIMITATA
A deroga dell’Art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde esclusivamente dei danni causati da incendio, esplosione, scoppio, azione meccanica del fulmine, caduta di aeromobi- li, tromba d’aria o marina, uragano, bufera, tempe- sta, alluvione, inondazione, allagamento, furto e rapina.
D1 – GARANZIA DELIMITATA
A deroga dell’art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde esclusivamente dei danni causati da incendio, esplosione, scop- pio, fulmine, fenomeno elettrico accidentale, caduta di aeromobili, tromba d’aria o marina, uragano, bufera, tempesta, alluvione, inondazio- ne, allagamento, furto e rapina.
E – APPARECCHIATURE AD IMPIEGO MOBILE
A parziale deroga dell’Art. 2g) delle Condizioni Generali di Assicurazione le apparecchiature ad impiego mobile sono assicurate anche all’esterno dell’ubicazione indicata nello stampato di polizza sia durante il trasporto con qualsiasi mezzo, com- preso quello a mano, sia durante il loro utilizzo, entro il territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.
Nella fase di sosta su autoveicoli la garanzia furto è operante a condizione che i cristalli dell’auto- veicolo siano rialzati, le portiere chiuse a chiave, le cose occultate nel bagagliaio e a condizione che l’autoveicolo dalle ore 22.00 alle ore 6.00 si trovi in una rimessa chiusa a chiave o in un’area pubblica custodita o in parcheggio custodito; gli autoveicoli devono essere provvisti di tetto rigido.
In caso di sinistro per furto, rapina, scippo, smarri- mento e caduta accidentale verrà applicato uno scoperto del 25% con il minimo della franchigia indicata.
F – TERREMOTO
A parziale deroga dell’Art. 2 h) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società è obbligata anche per i danni materiali e diretti alle cose assicu- rate cagionati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terre- stre dovuto a cause endogene. Il limite massimo di indennizzo per singola locazione sarà pari al 60%
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
della relativa somma assicurata.
Il pagamento dell’indennizzo è effettuato con la detrazione per singolo sinistro di un importo pari al 2% della relativa somma assicurata con il minimo della franchigia indicata.
Si precisa che ogni sinistro da terremoto si intende riferito ad un singolo evento e si conviene che ogni singolo evento comprenda tutte le scosse sismiche che dovessero aver luogo in un arco di 72 ore dal verificarsi della prima scossa registrata dalla stazione sismo- grafica più vicina.
La Società ed il Contraente hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la pre- sente clausola mediante preavviso di giorni 30 da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata. In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio, pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente clausola.
Tasso annuo addizionale: 0,20‰.
G – COLPA GRAVE
A deroga dell’Art. 2 d) delle Condizioni Generali di Assicurazione la garanzia relativamente agli eventi per la quale è prestata, viene estesa ai danni causa- ti con colpa grave del Contraente.
H – CENTRALI IDROELETTRICHE
Ad integrazione dell’Art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società non risponde dei danni causati da inondazione, alluvione, allagamento, anche se verificatisi in seguito a rotture di condotte forzate, di argani di chiusura, carcasse di turbine idrauliche o pompe, indipendentemente dagli eventi che hanno originato il sinistro.
I – MACCHINARIO ED ATTREZZATURA DI CANTIERE – INCIDENTI DI CANTIERE
I macchinari e le attrezzature di cantiere sono assi-
curati anche all’aperto, nell’ambito del luogo d’im- piego, comunque entro il territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di X. Xxxxxx, Città del Vaticano.
A parziale modifica delle Condizioni Generali di Assicurazione:
a) la Società non risponde dei danni causati da guasti meccanici e/o elettrici;
b) i danni derivanti dalle operazioni di carico, scari- co e trasporto sono indennizzabili a condizio- ne che le cose assicurate si trovino nel luogo d’impiego;
c) per le gru a torre la garanzia viene estesa alle ope- razioni di montaggio e smontaggio effettuate nel luogo di impiego, solo in occasione di tra- sporto o trasferimento.
Per ogni sinistro è fissato uno scoperto del 25% per i danni da furto e del 10% per i danni da ogni altra causa, col minimo della franchigia indicata.
L – VALORE ALLO STATO D’USO
Si precisa che le cose assicurate sono usate. Conseguentemente, a parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione:
a) il comma b) dell’Art. 2 è abrogato;
b) la somma assicurata deve corrispondere al costo di rimpiazzo a nuovo secondo i criteri dell’Art. 3, al netto però di un deprezzamento stabilito in relazione alla vetustà e al deperimento per uso o altra causa;
c) nella “determinazione dell’ammontare del danno”, di cui all’Art. 9:
1) ove indicato “costo di rimpiazzo” deve inten- dersi “costo di rimpiazzo al netto del deprez- zamento stabilito”;
2) all’importo stimato come in a) 2) si applica il deprezzamento stabilito;
3) la deroga del 20% alla proporzionale di danno, di cui al terzultimo comma, si inten- de riferita ad aumenti della somma assicura- ta per la cosa.
Mod. TEC52011
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Per la tutela dell’attività lavorativa