Capitolato di Gara
Capitolato di Gara
PON Città Metropolitane 2014 – 2020 – Strategia di sviluppo urbano sostenibile – Asse 3 – Servizi per l’inclusione sociale – Azione 3.3.1 – Sostegno all’attivazione di nuovi servizi in aree degradate. codice progetto: FI 3.3.1.b
Procedura aperta per l’appalto di servizi accoglienza temporanea, destinati a persone autosufficienti, in condizione di disagio sociale ed economico, con problematiche abitative, presso la struttura denominata Foresterie Sociali “Il Fuligno” sita in Firenze Via Faenza, 44/A finanziato a carico delle risorse a valere sui fondi dell’Unione Europea - Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane 2014 – 2020” sul Fondo di Sviluppo Regionale (FESR) sul Fondo Sociale Europeo (FSE), e con cofinanziamento nazionale
CIG: 7300395C86
CUP H17B17000430001
CPV 85311000-2 Servizi di assistenza sociale con alloggio
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI
Art. 1 – Oggetto dell'appalto.
L’amministrazione comunale di Firenze affida i servizi di accoglienza temporanea, destinati a
soggetti in stato di disagio sociale presso la struttura denominata Sistema Integrato Foresterie Sociali il Fuligno, situato in Firenze, via Faenza 44/a di proprietà dell’ASP Firenze Montedomini e nella disponibilità del Comune di Firenze.
I servizi, si articolano nel modo seguente:
Interventi di seconda accoglienza
Servizio | Tipologia di servizio | Destinatari |
Appartamenti Fuligno | Progetti di accoglienza residenziale, a bassa intensità assistenziale, in alloggi indipendenti e servizi complementari comuni. | Prevalentemente, nuclei familiari inseriti in percorsi di inclusione sociale. |
TOTALE POSTI | 45 |
Servizio | Tipologia di servizio | Destinatari |
Camere Fuligno | Progetti di accoglienza residenziale, a bassa intensità assistenziale, in camere indipendenti, servizi igienici e cucina condivisi, servizi complementari comuni. | Prevalentemente soggetti in co- abitazione inseriti in percorsi di inclusione sociale. |
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TOTALE POSTI
Gli interventi e le attività oggetto del presente capitolato si svolgono principalmente nel territorio del Comune di Firenze, ma possono anche essere estesi in ambiti territoriali esterni al Comune stesso, quando ciò sia determinato da esigenze relative al corretto svolgimento delle prestazioni a garanzia degli utenti e/o in relazione a situazioni specifiche.
Art. 2 – Finalità
La Città di Firenze è beneficiaria dei fondi dell’Unione Europea - Programma Operativo Nazionale
“Città Metropolitane 2014 – 2020” adottato dalla Commissione europea con Decisione C (2015) 4998 del 14 luglio, in parte sul Fondo di Sviluppo Regionale (FESR), parte sul Fondo Sociale Europeo (FSE). In coerenza con gli ambiti tematici inclusi nel PON Metro e con gli Assi prioritari d’intervento e tenuto conto delle peculiarità del territorio comunale, il percorso progettuale riguardante la città di Firenze ha portato alla individuazione delle linee di azione nell’ambito dei 5 assi del Programma e, precisamente: Asse 1 “Agenda Digitale Metropolitana”; Asse 2 “Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana”; Asse 3 “Servizi per l’inclusione sociale”, Asse 4 “Infrastrutture per l’inclusione sociale” e Asse 5 “Assistenza Tecnica.
Nell’ambito dell’Asse 3 “Servizi per l’inclusione sociale” sono stati individuati i seguenti interventi da realizzare:
a) il progetto “POLIS 2.0 - percorsi multidimensionali per la coesione sociale”, codice progetto FI 3.3.1a;
b) il progetto “agenzia sociale per la casa” , codice FI 3.1.1°;
c) il progetto “SAT – Servizi socio-abitativi temporanei di seconda soglia a bassa intensità assistenziale” codice progetto: FI 3.3.1.b .
Il progetto “SAT – Servizi socio-abitativi temporanei di seconda soglia a bassa intensità assistenziale” si declina in un rafforzamento del Sistema integrato delle Accoglienze Temporanee (S.A.T.) del Comune di Firenze che è centrato su una filiera di servizi multilivello basati su un modello di intervento graduale delle azioni socio – assistenziali, integrato con azioni di housing first e di co-housing, secondo i livelli di bisogno espressi del destinatario.
In particolare, la filiera si articola tra una prima soglia ed una seconda soglia:
a) la prima soglia riguarda la pronta accoglienza in risposta ai bisogni primari e progetti di accoglienza centrati su un modello SIA ovvero di sostegno all’inclusione attiva (strutture convenzionate, accoglienza di medio e lungo periodo per favorire un progetto di accompagnamento educativo diurno ai servizi di presa in carico sociale);
b) La seconda soglia si declina in appartamenti volano indipendenti sul modello “housing first”, condomini sociali (alloggi indipendenti con servizi in comune), e varie forme di co-housing solidale (co-abitazioni) orientati verso obiettivi di autonomia e di piena inclusione sociale per i cittadini/nuclei coinvolti. Tutti gli utenti accolti devono avere un progetto di sostegno e accompagnamento all’abitare elaborato dai Servizi Sociali.
La finalità che s’intende perseguire è quella di rafforzare un modello organizzativo di accoglienza volano, temporanea, già attivo sul territorio del Comune di Firenze, che attualmente rende disponibili alloggi destinati ad adulti, anziani e nuclei familiari.
Consolidare una “seconda soglia” di accoglienza, a bassa intensità assistenziale e di durata definita, consente di rispondere in modo più coerente ai bisogni emergenti dei cittadini consolidando e potenziando l’attuale sistema dei progetti integrati di accoglienza con gli altri strumenti di contrasto alla povertà abitativa (servizi per l’inclusione sociale).
Tale sistema consente di lavorare sull’efficacia dei progetti personalizzati di autonomia ed emancipazione dal sistema dei servizi sociali, dall’altra intercetta i bisogni dei cittadini all’origine di gravi livelli di disagio e povertà, agendo nei termini della prevenzione sociale.
I progetti personalizzati si caratterizzano per una definizione di obiettivi di autonomia, con tempi definiti e livelli diversi di responsabilizzazione degli utenti coinvolti secondo una modello SIA di sostegno all’inclusione attiva.
I risultati che il progetto “S.A.T.” accoglienza diffusa di “seconda soglia” a bassa intensità assistenziale intende conseguire sono:
1) Consolidare il sistema delle accoglienze temporanee di seconda soglia del Comune di Firenze (appartamenti diffusi), attraverso il potenziamento dell’offerta di alloggi “volano”, oltre nuove situazioni abitative in condomini sociali e co-abitazioni solidali.
2) Rafforzare il modello organizzativo di inclusione sociale attraverso la funzione di coordinamento con gli strumenti per il sostegno all’inclusione attiva, previsti nel PON INCLUSIONE;
3) Potenziare da un lato l’efficacia del sistema favorendo le dimissioni dalle strutture di seconda soglia e aumentando la percentuale di turn over, e dall’altro, l’efficienza della risposta al disagio abitativo attraverso la proposta di soluzioni abitative coerenti ai bisogni riscontrati.
Rientra nell’ambito del progetto “S.A.T.” accoglienza diffusa di “seconda soglia” a bassa intensità assistenziale, il potenziamento dei servizi di seconda soglia nella struttura denominata Sistema Integrato Foresterie Sociali Il Fuligno, situato in Firenze Via Faenza 44/A.
Obiettivo complessivo di questo affidamento è di realizzare, nell’ambito del progetto “SAT”, un servizio di accoglienza temporanea destinata a soggetti autosufficienti, in stato di bisogno sociale e abitativo al fine di garantire loro il superamento di una condizione di momentanea difficoltà, facilitando un progetto di inclusione sociale attiva e sostenendo la fuoriuscita dal sistema delle accoglienze, quando possibile, attraverso una sistemazione abitativa autonoma.
Le attività affidate rientrano nell’ambito delle azioni poste in essere dal comune di Firenze volte al rafforzamento dei servizi di contrasto al disagio sociale con particolare riferimento a quello derivante dall’assenza di un alloggio adeguato, da realizzarsi sulla base dei seguenti principi:
a. “la casa prima di tutto come diritto umano di base” ed il diritto all’alloggio, come definito dalla normativa regionale (LR 41/2005 - Art. n. 58) nell’ambito delle politiche per le persone a rischio di esclusione sociale, nei termini dei servizi di pronto intervento e di prima assistenza per far fronte alle esigenze primarie di accoglienza, cura e assistenza, in coerenza con il paradigma del “Housing First”;
b. “case management” cioè, la presa in carico della persona e l’accompagnamento ai servizi socio- sanitari attraverso un approccio d’inclusione attiva integrato, multi-dimensionale, multi- professionale.
Il progetto individua un modello di intervento graduale disegnato secondo i livelli di bisogno espressi del destinatario. In particolare, si articola in progetti di accoglienza temporanea, con un basso livello di intensità assistenziale inferiore.
La seconda soglia è orientata alla riconquista delle autonomie dei soggetti accolti, la definizione di un percorso condiviso tra servizio sociale e persona presa in carico, favorendone l’autodeterminazione nelle scelte da fare. La seconda soglia si caratterizza per l’attenzione al benessere fisico e psicologico dei soggetti accolti, al fine di promuovere la fuoriuscita dalle strutture assistenziali, anche attraverso interventi mirati di sostegno economico per l’acquisizione dell’alloggio e il monitoraggio successivo alla fuoruscita dal sistema.
Lo scopo è rispondere in modo coerente ai bisogni emergenti dei cittadini, di consolidare e potenziare l’attuale sistema dei progetti integrati di accoglienza con gli altri strumenti di contrasto alla povertà abitativa e di costruire un sistema che consenta di lavorare da un lato sull’efficacia dei progetti personalizzati di autonomia e di emancipazione dal sistema dei servizi sociali, dall’altro intercettare tempestivamente i bisogni, agendo sulle cause, origine di gravi livelli di disagio e povertà, agendo anche nei termini della prevenzione sociale.
Sono elementi imprescindibili del progetto d’inclusione:
a) la metodologia di valutazione multidisciplinare e di presa in carico “globale” della persona;
b) la messa in opera di strumenti e di azioni differenziati rispetto al target di riferimento;
c) considerare i destinatari del servizio nella loro globalità, con la conseguenza che la presa in carico riguarderà l’intera situazione e non solo l’emergenza espressa;
d) favorire l’autonomia e la piena inclusione socio-lavorativa ed abitativa della persona.
Il gestore deve realizzare percorsi integrati, multi-dimensionali, multi–professionali di accompagnamento all’abitazione e all’autonomia. I percorsi devono mettere in campo diverse tipologie di intervento, modulabili e differenziati a seconda dei bisogni della persona presa in carico, integrati con i servizi gestiti dal Comune o con altre misure di carattere regionale o nazionale, dando priorità alla progettazione di percorsi di reinserimento e puntando sulle capacità di autonomia e autodeterminazione secondo l’approccio “Housing First”.
L’obiettivo è una progressiva ri-acquisizione o assunzione di abilità sociali e di capacità da parte dei soggetti dove al crescere dell’autonomia diminuisce l’intervento sociale in una visione impostata sul presupposto che l’adulto, anche in condizione di marginalità estrema, possa – se opportunamente sostenuto – raggiungere obiettivi di autonomia e di benessere.
Il gestore deve assicurare le necessarie professionalità, come dettagliate negli articoli che seguono, formate ed abilitate che permettano un approccio multidisciplinare alle situazioni di disagio.
Il gestore, sotto il coordinamento e la direzione dei Servizi Sociali del comune di Firenze, deve porre in essere interventi differenziati che prevedano il coinvolgimento sia di soggetti pubblici, sia del privato sociale come individuato dall’art. 1 della legge 6/2016, presenti sul territorio per garantire una presa in carico globale e superando la frammentazione delle competenze specifiche.
Il gestore si impegna, sotto la direzione e il coordinamento del Comune, alla costruzione e/o al rafforzamento della rete di collaborazione con le altre amministrazioni competenti sul territorio pubblici (centri per l’impiego, centri di tutela della salute e istruzione) e del privato sociale presenti sul territorio e attivi nell’ambito degli interventi di contrasto alla povertà, favorendo, ove necessario, la costituzione di un comitato tecnico scientifico composto dai diversi soggetti a diverso titolo competenti in materia.
Art. 3 Definizioni
Comune. È l’amministrazione comunale di Firenze.
Sistema Integrato delle Foresterie Sociali il Fuligno. È la struttura di accoglienza che si divide tra “appartamenti Fuligno” (13 appartamenti indipendenti) e “camere Fuligno” (11 camere in co- abitazione o indipendenti con cucina e servizi igienici in comune). La struttura ha accesso da via Faenza 44/a. Del complesso Il Fuligno è parte integrante il Centro Servizi e Formazione di ASP Firenze Montedomini.
P.O. Competente. È il responsabile della P.O. che si occupa dei soggetti in condizione di grave disagio sociale nella quale è organicamente inserita l’assistente sociale che segue il nucleo/soggetto che ha in carico l’utente. Le decisioni della PO Competente previste dal presente capitolato possono essere comunicate al Responsabile di struttura e ai responsabili del servizio anche oralmente; è facoltà di questi soggetti richiedere la ripetizione della decisione per iscritto.
P.O. Amministrativa. È la responsabile della P.O. Attività Amministrativa Minori, Inclusione Sociale e Immigrazione o altra denominazione equivalente che si occupa degli aspetti amministrativi e contabili connessi con il presente capitolato.
Responsabile Sistema Inclusione Sociale. È la figura individuata dal Dirigente responsabile del Servizio Sociale Professionale, con il compito di verificare i processi di inclusione sociale e la qualità dei servizi erogati.
Direzione. È la Direzione “Servizi Sociali”, una delle direzioni che compongono l'attuale assetto della struttura organizzativa del Comune di Firenze.
Assistente sociale titolare del caso. È un dipendente del comune a cui è stato assegnato il soggetto/utente, in possesso dei necessari requisiti professionali e inserito in una delle P.O. che compongono l’articolazione della struttura della direzione “Servizi Sociali”.
Interventi di II soglia. Sono interventi che si rivolgono a soggetti orientati ad un progetto di reinserimento sociale; con un reddito, anche minimo e buone capacità nella gestione della propria
quotidianità; gli interventi sono caratterizzati per l’attenzione al benessere fisico e psicologico dei soggetti accolti, al fine di promuovere la fuoriuscita dal sistema delle strutture di accoglienza sociale.
Gestore. È il soggetto affidatario dei servizi di cui al presente capitolato.
Responsabile di struttura. È la figura individuata dal Gestore quale responsabile dell'intero servizio affidato, si rapporta e si interfaccia con la Direzione Servizi Sociali del Comune di Firenze ed è responsabile in particolare delle comunicazioni Gestore/Comune.
Egli ha il compito di coordinare la presa in carico integrata degli utenti accolti, predisponendo il gruppo d’intervento necessario e indicando a tutto il personale addetto i compiti da eseguire e le procedure da operare. Collabora con la Direzione per individuare soluzioni di superamento della situazione di disagio socio-abitativo. Il responsabile di struttura ha il compito di assicurare una gestione unitaria del progetto, secondo le linee guida stabilite dal capitolato e di valutare con la PO competente periodicamente l’andamento del progetto, in particolare: la gestione degli ingressi, la permanenza all’interno delle strutture, nonché le dimissioni dell’ospite secondo gli indirizzi fissati dalla Direzione.
È il referente organizzativo per il settore delle camere. Sovrintende a tutte le attività da attuarsi in favore degli utenti accolti previste nel presente capitolato e si interfaccia con il Responsabile di struttura. Deve provvedere ad organizzare, monitorare e verificare l’efficace ed efficiente svolgimento dei compiti assegnati agli operatori impiegati nelle attività, provvedendo, altresì, alla gestione dei volontari e del personale, alla distribuzione dei carichi di lavoro, all’assegnazione di compiti specifici ai singoli operatori. Verifica la corretta e completa attuazione dei progetti d’inclusione, segnalando eventuali modifiche e integrazioni.
Stabilisce, di concerto con il Responsabile di struttura e la PO competente, ingressi e dimissioni dalla struttura, individuando le situazioni critiche che impongono l’uscita immediata dalla struttura. Il nominativo del responsabile di servizio deve essere comunicato al Comune insieme a un recapito telefonico che ne assicuri la reperibilità 24 ore al giorno.
Equipe Multidisciplinare. È responsabile della definizione di percorso condiviso e coordinato di accoglienza, tutela ed integrazione degli utenti da parte di tutti gli operatori del progetto nonché della approvazione del progetto d’inclusione e di verifica sul suo corretto svolgimento.
Essa è composta dall’assistente sociale del comune responsabile del caso che la presiede e la coordina con funzioni di case manager e da tutti gli operatori professionali coinvolti nel processo di integrazione sociale degli ospiti.
Psicologo Attraverso colloquio/i effettua un primo esame delle motivazioni che hanno portato il soggetto all’emarginazione e al disagio sociale, con particolare attenzione alla presenza di eventi traumatici, relazionali, di dipendenza o economici; fornisce indicazioni sulla tipologia di percorso in base alle necessità ed alle potenzialità residuali tipiche del soggetto. In particolare, lo psicologo è impegnato nell’individuazione delle risorse del soggetto che possono essere impegnate/attivate nella realizzazione degli obiettivi del progetto d’inserimento.
Operatore Legale. Ha competenza di assistenza legale per tutte le problematiche connesse con i soggetti accolti presso la struttura.
Esperto in ricerca di soluzioni abitative. È la figura professionale messa a disposizione dal gestore che si occupa, in collaborazione con gli educatori, della predisposizione e dell’attuazione del progetto d’inclusione attiva per la parte relativa all’alloggio in autonomia. Deve avere conoscenza del mercato immobiliare e delle associazioni del terzo settore che si occupano del reperimento di alloggi a prezzi calmierati. Supporta il soggetto nei primi mesi successivi all’uscita della struttura e lo accompagna, ove necessario, nell’espletamento di tutte le pratiche conseguenti al trasferimento nel nuovo alloggio.
Educatore. È la figura individuata dal gestore che opera per il sostegno ed il recupero degli utenti accolti in condizione di disagio. È in grado di approfondire l’osservazione del caso e monitorare, di concerto con lo psicologo e con l’assistente sociale titolare, lo sviluppo del progetto individuale d’inclusione. Ha funzioni di tutor nei confronti dei soggetti inseriti nel processo di fuoriuscita dal
sistema di accoglienza. L’educatore, in accordo con quanto predisposto in sede di équipe multidisciplinare, aiuta gli utenti a sviluppare la propria autonomia e responsabilità, organizzando e promuovendo prestazioni e servizi il più possibile rispondenti alle loro esigenze.
Ha conoscenza del settore sociale con il compito di individuare soluzioni di superamento del disagio socio-abitativo e di gestire le fasi di dimissione dalla struttura. L’educatore coadiuva l’assistente sociale nella predisposizione del progetto d’inclusione attiva, ne cura l’attuazione e partecipa alle riunioni dell’equipe multidisciplinare per l’attuazione del progetto.
L’educatore deve collaborare con “Polis” nell’individuazione dei corsi di formazione rivolti alla qualificazione, alla riqualificazione, alla specializzazione, all’aggiornamento e al perfezionamento degli utenti. Fornisce ove richiesto dagli utenti un quadro generale sulle tematiche in materia di lavoro relativamente ai diritti/tutele e doveri dei lavoratori, ai tirocini formativi, alle borse lavoro ecc. Il consulente assicura il rapporto fra “Polis” e l’utente.
Esperto in raccolta ed elaborazione dati. È una figura individuata dal gestore con conoscenza del settore sociale, almeno per la normativa nazionale, regionale e comunale di riferimento, esperto nell’uso degli strumenti informatici e nella gestione dei database. Ha il compito di organizzare, su indicazione del Comune, e trasmettere i flussi informativi richiesti dal presente Capitolato. Programmare e realizzare su indicazione e per conto del Comune indagini statistiche per valutare e monitorare la qualità percepita del servizio erogato dal Gestore, da parte degli utenti.
Mediatore linguistico. È la figura ponte, che grazie alla perfetta conoscenza della lingua e della cultura di provenienza dell’ospite della struttura, nonché del sistema dei servizi e degli enti istituzionali del territorio, garantisce e facilita la corretta comunicazione fra operatori del progetto o gli operatori dei vari servizi ed il beneficiario.
Operatore addetto ai servizi generali. È la figura individuata dal gestore che provvede alla pulizia quotidiana della struttura (parti comuni). Verifica la pulizia delle camere e degli appartamenti con cadenza settimanale. Provvede alla custodia e sorveglianza della portineria del Sistema Integrato della Foresteria Fuligno.
Operatore addetto alla manutenzione. È la figura individuata dal gestore che cura gli interventi di piccola manutenzione all’immobile e agli impianti elettrici (sostituzione di lampadine) e idraulici (riparazione e/o sostituzione di rubinetti, flessibili, docce, stasamento vasi). Collabora con gli altri operatori per il buon andamento del servizio comunicando tempestivamente eventuali problemi o difformità.
Operatore addetto alla portineria. È la figura individuata dal gestore che è addetto al controllo degli accessi e alla consegna delle chiavi, con turni di presenza e reperibilità per 24h al giorno 7 gg su 7.
Comitato di Coordinamento Tecnico – Scientifico. Esso è composto da due rappresentanti del Comune di cui uno con funzioni di Presidente, dal responsabile di struttura e dai rappresentanti delle altre amministrazioni pubbliche competenti sul territorio pubblici (centri per l’impiego, centri di tutela della salute e istruzione) e del privato sociale presenti sul territorio e attivi nell’ambito degli interventi di contrasto alla povertà. Il comitato sarà integrato, ove necessario, da ulteriori figure specialistiche. Il comitato ha il compito di coordinare gli interventi, di individuare le soluzioni migliori per garantire il miglior funzionamento delle strutture e dei servizi resi da tutte le strutture del sistema delle accoglienze temporanee. A tal fine, un rappresentante di ciascuna struttura d’accoglienza è membro del comitato. Il comitato si riunisce presso la sede della Direzione dei servizi sociali.
ART. 4 - Destinatari dell’intervento
Sono destinatari diretti del servizio le persone soggetti compresi coppie e piccoli nuclei familiari e/o monogenitoriali residenti nel Comune di Firenze o comunque presenti sul territorio comunale, in condizione di svantaggio ed a rischio di emarginazione sociale, provenienti dai servizi di prima soglia, in stato di “povertà relativa” e di vulnerabilità abitativa che presentano ridotte capacità economiche e/o con reddito insufficiente per accedere al mercato privato della casa e garantire, di conseguenza, la totale emancipazione dal sistema di sostegno socio assistenziale.
Sono destinatari indiretti del servizio le comunità locali con particolare riferimento alle zone con maggiori problemi sociali (quartieri 1, 4 e 5); gli operatori dei servizi sociali territoriali dei Centri sociali presso ciascun Quartiere, dei servizi sanitari e sociosanitari, le organizzazioni di volontariato, i gruppi informali, gli enti e le organizzazioni sportive e culturali.
Gli ospiti per ciascun giorno di permanenza versano una quota economica pro capite pro die secondo quanto previsto dall’Amministrazione pubblica.
Il gestore non può rifiutare l’ingresso nella struttura a nessuno dei soggetti che sono inseriti dal comune, salvo motivato diniego. La decisione ultima sull’ingresso dell’ospite è del Comune.
La tipologia dell’utenza, la struttura in cui sono collocati e la loro permanenza nella struttura è la seguente:
Appartamenti Fuligno
Tipologia | Servizi | Periodo di permanenza |
Accoglienza residenziale | Progetti di accoglienza residenziale, a bassa intensità assistenziale, in appartamenti indipendenti e servizi complementari comuni. | Possono permanere per un periodo massimo di 12 (dodici mesi) eventualmente prorogabili di sei mesi, in sei mesi fino ad un periodo massimo di trentasei mesi, su richiesta del gestore o dell’assistente sociale di riferimento. La proroga è autorizzata dalla P.O. competente. |
Totale posti | 45 | Destinati prevalentemente a nuclei familiari inseriti in percorsi di inclusione sociale. |
Camere Fuligno
Tipologia | Servizi | Periodo di permanenza |
Accoglienza residenziale | Progetti di accoglienza residenziale, a bassa intensità assistenziale, in camere indipendenti, servizi igienici e cucina condivisi, servizi complementari comuni. | Possono permanere per un periodo massimo di 12 (dodici mesi) eventualmente prorogabili di sei mesi, in sei mesi fino ad un periodo massimo di trentasei mesi, su richiesta del gestore o dell’assistente sociale di riferimento. La proroga è autorizzata dalla P.O. competente. |
Totale posti | 24 | Prevalentemente soggetti in co-abitazione inseriti in percorsi di inclusione sociale. |
I predetti numeri potranno essere incrementati in caso di ristrutturazione di locali attualmente non utilizzati. Nel caso in cui l’incremento sia inferiore al 5% dei predetti posti e, quindi, fino a 7 (sette) utenti in più nulla è dovuto al gestore per l’incremento. Per ogni ospite in più sarà corrisposto al gestore un compenso aggiuntivo di 5.000 euro l’anno. A questo importo sarà applicato l’eventuale ribasso d’asta.
TITOLO II – LA GESTIONE DELLA STRUTTURA
ART. 5 - Struttura ove si svolgono i servizi.
La struttura nelle quale si svolgeranno i servizi previsti dal presente capitolato sono:
• Foresterie Fuligno – con accesso da via Faenza 44/a n. 13 appartamenti.
• Foresterie Fuligno – con accesso da via Faenza 44/a n. 11 camere.
L’utilizzo dei locali e dei beni mobili in esso collocati, ai fini e per gli scopi del presente capitolato, avviene nel rispetto dei seguenti vincoli generali:
a) sono vietate al gestore utilizzazioni dei locali per usi diversi da quelli indicati dal presente capitolato;
b) i locali in oggetto vengono consegnati in buono stato e idonei agli scopi di cui al presente capitolato;
c) per tutta la durata del periodo d’uso il gestore sarà considerato, a termini di legge, consegnatario responsabile e custode dei locali e beni ad esso affidati;
d) i locali e i beni di proprietà comunale dovranno essere riconsegnati nelle stesse condizioni, salvo il normale deperimento d’uso.
Il gestore deve provvedere entro 90 giorni dall’avvio dell’attività ad integrare la dotazione esistente e sostituire tutti gli arredi deteriorati o non più utilizzabili provvedendo allo smaltimento di tutti i materiali presenti nella struttura non utilizzabili o inutilizzati.
Per l’accoglienza degli ospiti la struttura, oltre alla rimanente dotazione, deve essere dotata dei seguenti arredi:
a) Appartamenti: letti completi di materasso, cucina, tavolo e sedie, armadio.
b) Camere: un letto completo di materasso, una sedia, un tavolo, un piccolo frigorifero, un armadio.
c) Spazio destinato alla socializzazione: il gestore deve assicurare almeno due spazi per la socializzazione con ciascuno una dotazione minima di: un televisore di nuova generazione; sedie richiudibili, tre tavoli attrezzati e ogni ulteriore bene necessario a favorire la socializzazione (biblioteca, giochi sociali, scacchi, dama, materiale di cancelleria ad uso dei minori accolti, ecc.).
d) Nr. 1 cucina attrezzata destinata agli ospiti delle camere per la cottura dei cibi in autonomia: il gestore deve dotare la cucina della seguente dotazione complessiva minima: un numero di tavoli e sedie che consenta la consumazione di nr. 24 pasti e colazioni (anche in diversi turni di consumazione), due tavoli piani per la preparazione dei pasti. Un numero complessivo di almeno 8 fuochi, due forni.
e) Una lavanderia a gettone da mettere a disposizione degli ospiti.
Il gestore deve rimborsare all’ASP Montedomini le spese relative ai consumi di acqua, luce gas, telefoni e ogni altro onere connesso al possesso dell’immobile (TARI, spese condominiali se dovute, o di altro tributo a tale scopo istituito, qualora i locali in oggetto fossero considerati assoggettati, con le modalità ed i parametri di calcolo stabiliti negli appositi regolamenti) fino all’avvenuta voltura dei contatori.
Il personale del Comune, può accedere, in qualsiasi momento, ai locali per accertare lo stato degli stessi, effettuare tutte le indagini e i controlli che riterrà necessari. Qualora siano riscontrate anomalie, lo stesso è obbligato a riferire immediatamente l’esito degli accertamenti alla direzione “Servizi Sociali” (di seguito “Direzione”).
Il Comune mette a disposizione del gestore l’immobile nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova.
Sono a carico del gestore tutte le spese di gestione ordinaria relative alla tenuta dell’immobile in perfetto stato d’efficienza ivi compresi la manutenzione ordinaria di tutti gli impianti nell’immobile esistenti (impianto idrotermosanitario compresa la caldaia, impianto elettrico compreso la relativa centralina/e ed ascensore).
Rientrano negli interventi di manutenzione ordinaria dell’immobile, con riferimento a:
- impianti idraulici: riparazione e/o sostituzione di rubinetti, flessibili, docce, stasamento vasi e tubi in caso di rischio o provocato allagamento;
- impianti elettrici: interventi di natura ordinaria per guasti che comportino il malfunzionamento dell’impianto elettrico sostituzione di lampadine;
- attrezzature: riparazione, quando possibile, di strumenti e attrezzature in dotazione (lavastoviglie, frigorifero, forno, piano cottura, televisori, radio, antenna, ecc.);
- interventi di vetreria, falegnameria e fabbro in presenza di rotture di vetri, serrature, porte e altro assimilabile;
- interventi ordinari di muratura e imbiancatura;
- manutenzione del verde;
- interventi necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (idraulici, elettrici, ed ascensore, con la sola esclusione dell’ impianto termico e dell’impianto idraulico ad esso collegato);
- riparazione e manutenzione ordinaria delle attrezzature e beni mobili;
- cura e manutenzione del sistema di rilevazione antincendio.
Il gestore deve effettuare gli interventi di verifica e di eventuale manutenzione volta a garantire la piena fruibilità della struttura secondo le modalità e la periodicità previsti nel Piano dettagliato degli interventi di manutenzione (P.D.I.) allegato al presente capitolato di cui costituisce parte integrante sostanziale.
Il gestore si impegna a garantire anche l’esecuzione degli interventi di disinfestazione con cadenza almeno annuale e derattizzazione, nonché di smaltimento di rifiuti ingombranti che si dovessero rendere necessari .
Il gestore deve predisporre entro trenta giorni dall’inizio dell’attività un piano annuale degli interventi di manutenzione ordinaria redatto secondo le modalità e la periodicità d’intervento previste dal piano dettagliato degli interventi.
Il gestore s’impegna a trasmettere con cadenza trimestrale un report contenente l’elenco dettagliato degli interventi di manutenzione effettuate.
Il comune effettuerà verifiche periodiche volte ad accertare l’esatto adempimento di quanto previsto nel piano annuale di manutenzione.
Il comune effettuerà verifiche periodiche volte ad accertare l’esatto adempimento di quanto previsto nel piano annuale di manutenzione. La mancata presentazione del piano, dei report trimestrale degli interventi effettuati comporta una penale pari a euro 500,00 per ciascun anno. La mancata effettuazione degli interventi previsti nel piano o mancata effettuazione della manutenzione comporta una penale pari a euro 5.000,00 per ciascun anno.
Il gestore garantisce, nello svolgimento dei propri interventi di manutenzione, il rispetto della normativa vigente in materia, anche in riferimento alla conformità degli impianti. A tal fine, copia della relativa certificazione deve essere consegnata al comune.
Gli interventi di manutenzione (a eccezione della piccola manutenzione di importo inferiore a 700,00 euro) devono essere sempre previamente richiesti e autorizzati dal Comune, fatte salve le situazioni di effettiva emergenza, relativamente alle quali il gestore può procedere direttamente all’intervento informandone il comune nel più breve tempo possibile.
Gli interventi di cui al presente articolo devono essere svolti tramite personale proprio o soggetti terzi (in subappalto o cottimo) in possesso delle necessarie abilitazioni. Il costo degli interventi rientra nel corrispettivo stabilito.
Sono a carico del gestore gli oneri per la sicurezza nella sua qualità di “datore di lavoro”. È a carico del gestore la sostituzione delle parti di arredo degli spazi comuni, beni mobili e della dotazione tecnica, informatica e altri beni in uso non più utilizzabili.
I servizi erogati sono organizzati nel rispetto della normativa igienico sanitaria, della sicurezza sui luoghi di lavoro e finalizzati a garantire un luogo confortevole e familiare per gli ospiti. Inoltre, sono organizzati prevedendo una partecipazione attiva delle persone accolte.
Il gestore assicura la cura dei beni mobili presenti nella struttura, ivi compresa l’attuale dotazione informatica, e presi in consegna, nello stato attuale di conservazione, con relativo verbale, nonché dei relativi movimenti. I movimenti in uscita devono essere previamente autorizzati dal Comune, quando non curati direttamente dallo stesso Comune. Il gestore provvede, altresì, a propria cura e spese, all’acquisto di beni mobili aggiuntivi o in sostituzione degli esistenti deteriorati, qualora necessari al buon andamento del servizio nel periodo di riferimento del presente capitolato.
Il gestore deve mantenere la struttura secondo quanto disposto dalla normativa in materia per le strutture adibite all'accoglienza, ed in particolare per le strutture di accoglienza di cui all’art.22, comma 1, lett. c della Legge Regionale 24/2/2005 n. 41 e articoli 8, 9, 10 (comma 1, lett. a e b) e 13 del Regolamento di attuazione dell’art. 62 della L. R. 24/2/2005 n. 41 approvato con Decreto del Presidente Giunta Regionale 26/3/2008, n. 15/R.).
In tutta la cartellonistica e materiale che pubblicizza l’attività ivi compresi eventuali siti web, il gestore deve riportare il logo del comune di Firenze e la seguente dicitura “Struttura per l’accoglienza del Comune di Firenze”.
All’ingresso delle due strutture il gestore deve collocare una targa con la scritta rispettivamente: “Foresterie Fuligno” struttura per l’accoglienza del Comune di Firenze gestito con fondi FSE, la targa deve contenere i loghi del Comune e del FSE.
Art. 6 – Servizio di portineria e pulizia
Sportello di accesso. Il gestore s’impegna a garantire l’apertura di una portineria per il controllo
degli accessi e la consegna delle chiavi degli appartamenti e delle camere agli ospiti, la registrazione degli utenti accolti e dei loro eventuali ospiti e la raccolta delle comunicazioni da riferire al responsabile di struttura e al servizio educativo della struttura.
Inoltre il personale addetto al servizio di portineria dovrà essere preparato in relazione a tutto ciò che riguarda la gestione della manutenzione ordinaria della struttura (in relazione ai servizi erogati) e pertanto essere in grado di gestire la consegna delle chiavi alle ditte addette alla manutenzione per l’accesso tempestivo ai locali tecnici.
Su indicazione del comune, il personale addetto alla portineria dovrà essere preparato a rispondere in termini informativi riguardo le iniziative dell’amministrazione comunale ed enti dalla stessa controllati.
Il servizio di portineria dovrà essere attivo, 7 giorni su 7, con un avvicendamento giornaliero che preveda la presenza in portineria di un addetto tra le ore 6.00 alle 10,00 e dalle 12, 00 alle 15,00 e dalle 17,00 alle ore 22.00. Dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00 l’addetto deve, a chiamata, provvedere all’apertura del portone e provvedere, nel contempo, alla pulizia delle parti comuni come previsto dal successivo art. 35.
Per quanto riguarda la fascia oraria compresa tra le ore 22.00 e le ore 6.00 del giorno successivo il gestore dovrà garantire la reperibilità del responsabile di struttura e la presenza notturna nella struttura in reperibilità di un incaricato per l’apertura e la chiusura degli accessi in caso di necessità.
Art. 7 – Funzioni di Coordinamento dei servizi
Il gestore deve garantire lo svolgimento della funzione di coordinamento dei servizi oggetto del
presente Capitolato nel periodo di durata dello stesso, attraverso la figura del responsabile di struttura che è individuato in………………. .
Il responsabile di struttura costituisce il referente organizzativo e deve coordinare, monitorare e verificare l’efficace ed efficiente svolgimento dei compiti assegnati agli operatori impiegati nelle attività, provvedendo altresì alla gestione del personale, alla distribuzione dei carichi di lavoro, all’assegnazione di compiti specifici ai singoli operatori, alla definizione dei programmi, d’intesa con il Comune e sulla base delle indicazioni operative da esso ricevute. In caso di assenza del Responsabile di struttura, anche temporanea o di breve durata, il gestore deve sempre assicurare la sua sostituzione immediata con persone idonee e con pari requisiti.
Il gestore non può sostituire il responsabile di struttura se non con l’assenso scritto da parte del comune. Nel caso in cui l’amministrazione comunale esprima parere negativo, il gestore s’impegna a indicare un nuovo nominativo. In ogni caso il sostituto deve essere in possesso di idonea professionalità del soggetto sostituito.
Il gestore deve garantire lo svolgimento della funzione di coordinamento dei servizi, per tutto il periodo dell’eventuale affidamento, per almeno n. 30 ore settimanali da distribuirsi in 5 giorni alla settimana per 52 settimane, oltre la reperibilità.
Il Responsabile di struttura può svolgere anche i compiti di responsabile di uno dei due servizi (appartamenti Fuligno / Camere Fuligno).
Il responsabile di struttura deve garantire altresì:
- la cura dei collegamenti con la PO Competente e Amministrativa, con gli operatori del territorio, con le Forze dell’Ordine, con le Autorità competenti;
- la partecipazione alle riunioni programmate dai referenti del Comune per approfondimenti e alle iniziative connesse allo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto, ogniqualvolta la sua presenza sarà richiesta;
- l’effettuazione delle comunicazioni obbligatorie in materia di segnalazione delle presenze e domicilio alla Questura;
- la predisposizione ed invio entro il 31 Marzo di ogni anno di un report sui dati quantitativi e qualitativi sulle presenze dei soggetti accolti nell’anno immediatamente precedente e sui servizi ad essi erogati.
Art. 8 – Organizzazione del servizio ed equipe multidisciplinare per l’attuazione del progetto
8.1 Composizione dell’equipe multidisciplinare. Per la redazione e l’attuazione del progetto
d’inclusione attiva è costituita una equipe multidisciplinare. Essa è composta da:
• Assistente Sociale del Comune responsabile del caso, che coordina l’equipe;
• il responsabile di struttura, o in alternativa il responsabile del servizio o altra figura professionale di riferimento delegata dal responsabile di struttura;
• un educatore individuato dal gestore;
L’equipe per l’attuazione del progetto può essere integrata da operatori delle amministrazioni competenti sul territorio in materia di tutela della salute e dei servizi socio sanitari specialistici ed esperti di politiche d’inclusione.
L’equipe multidisciplinare si riunisce su convocazione dell’assistente sociale di riferimento che può delegare questo compito al responsabile di struttura. Alla riunione possono partecipare anche gli altri attori coinvolti nelle varie azioni del progetto per favorire lo scambio di informazioni e l’integrazione tra le varie figure coinvolte nel processo di accoglienza.
L’equipe multidisciplinare è convocata e presieduta dalla PO competente o dal Responsabile Sistema Inclusione Sociale ogniqualvolta sia ritenuto necessario per verificare l’andamento delle attività previste dal presente capitolato o per l’esame di casi particolarmente complessi.
8.2 Compiti dell’assistente sociale responsabile del caso. L’assistente sociale responsabile del caso, con funzione di “Case manager” coordina l'attuazione degli interventi, è il referente dell'equipe nei confronti degli interlocutori esterni e cura la continuità degli interventi programmati, la rilevazione e la verifica dei risultati ottenuti nonché, ove necessario, propone all'equipe multiprofessionale e all’utente la ridefinizione del programma personalizzato.
Ove ritenuto necessario, l’assistente sociale può delegare i suoi compiti ad un altro dei componenti dell’equipe.
8.3 Compiti dell’Equipe Multidisciplinare. L’equipe multidisciplinare coordina l'attuazione degli interventi compresi quelli degli interlocutori esterni e cura la continuità degli interventi programmati, la rilevazione e la verifica dei risultati ottenuti.
L’equipe multidisciplinare, sulla base delle proposte dell’educatore e dell’ospite stesso, concorda gli obiettivi da raggiungere nel progetto personale di inclusione sociale.
L’equipe multidisciplinare, grazie all’interdisciplinarietà e all’integrazione fra le diverse figure professionali, garantisce l’efficacia del processo e, in particolare, la coerenza, l’interazione e la sistematicità delle diverse azioni previste in ciascun progetto d’inclusione. Il lavoro di rete è una delle caratteristiche costanti dell’equipe multidisciplinare e del progetto di inclusione sociale.
L’equipe multidisciplinare ha il compito di verificare che le prestazioni rese e gli obiettivi stabiliti anche nel presente capitolato siano eseguite al miglior livello qualitativo nonché l’adeguatezza delle prestazioni e delle attività svolte, di verificare anche attraverso appositi report la soddisfazione degli utenti.
8.4 Compiti dell’Equipe Multidisciplinare – Le linee Guida. L’equipe di coordinamento multi professionale, presieduta dalla PO competente, avrà cura di predisporre apposito documento denominato “linee guida” per meglio dettagliare le procedure operative da mettere in campo al fine di dare esecuzione al servizio oggetto del presente capitolato, predisponendo un’idonea modulistica.
A tal fine, entro trenta giorni dall’inizio del servizio, i dirigenti della direzione, dispongono in apposita riunione allo scopo convocata:
a) I componenti del gruppo di lavoro che deve predisporre le linee guida;
b) Il responsabile di struttura del gruppo di lavoro;
c) Il contenuto delle linee guida;
d) La modulistica da predisporre e il relativo contenuto.
Art. 9 – Regolamento di Convivenza e Patto di Inclusione
9.1 Regolamento di Convivenza. Il gestore deve predisporre, di concerto con il Comune, il
Regolamento di convivenza nella struttura nel quale devono essere individuati, in maniera sintetica, la tipologia dei servizi che saranno erogati dalla struttura, i diritti ed i doveri degli ospiti con particolare riferimento al rispetto delle regole di convivenza, ai compiti obbligatori e facoltativi che ogni ospite deve svolgere per il mantenimento della struttura al miglior livello qualitativo.
Il Regolamento deve essere tradotto nelle lingue di provenienza degli utenti o in caso di lingue per le quali non sono reperibili nel territorio interpreti o mediatori, in una delle lingue veicolari.
9.2 Patto di Inclusione. Per l’accesso alle strutture e ai servizi, l’utente deve sottoscrivere un patto per l’inclusione contenente:
a) L’adesione al progetto d’inclusione presentato e illustrato dall’educatore;
b) L’impegno a mettere in atto tutte le azioni previste dal progetto di inclusione;
c) L’impegno ad assicurare la massima collaborazione per la buona riuscita del progetto.
d) L’insieme delle regole da rispettare all’interno del Centro;
e) Il periodo di accoglienza;
f) In maniera sintetica, la tipologia dei servizi che saranno erogati all’utente.
Il patto d’inclusione deve essere tradotto nelle lingue di provenienza degli utenti o in caso di lingue per le quali non sono reperibili nel territorio interpreti o mediatori, in una lingua veicolare.
Il testo standard del patto d’inclusione è proposto dal gestore, esso è integrato, modificato dal Comune ed approvato con apposita determinazione dirigenziale.
9.3 La violazione del patto d’inclusione. La violazione di una delle norme previste nel patto d’inclusione o del regolamento comporta la sanzione comminata dal responsabile di struttura. Le sanzioni sono stabilite nel regolamento di convivenza. In caso di reiterazione della violazione la sanzione è raddoppiata.
Il responsabile di struttura a seguito della reiterazione delle violazioni delle norme del patto o del regolamento o di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui può proporre al responsabile della PO competente l’allontanamento perpetuo dalla struttura. Il responsabile della PO competente, eventualmente sentito il responsabile di struttura e l’interessato decide se applicare o meno la sanzione o disporre in subordine l’allontamento del soggetto dalla struttura fino a un massimo di 365 giorni.
Art. 10 - Cartella Personale
Per ciascun ospite deve essere predisposta e costantemente aggiornata una cartella personale, ove
dovrà essere raccolta tutta la documentazione che lo concerne inclusa la documentazione relativa al progetto personalizzato ed i servizi e le attività erogate in suo favore.
Per ciascun ospite deve, inoltre, essere predisposta e costantemente aggiornata una cartella contenente l’eventuale documentazione sanitaria prodotta dall’utente o dal servizio di riferimento in sede di verifica. Tale documentazione dovrà essere inclusa nella cartella personale.
Nel periodo di vigenza del contratto, il gestore s’impegna a predisporre, nel rispetto delle norme della privacy, tale cartella personale in formato elettronico.
Art. 11 – Orario di apertura
11.1 L’orario di Apertura delle strutture.
Il Sistema Integrato delle Foresterie Sociali il Fuligno è aperto tutti i giorni dell’anno con il seguente orario: dalle ore 6.00 alle ore 22.00.
Per quanto riguarda la fascia oraria compresa tra le ore 22.00 e le ore 6.00 del giorno successivo il gestore deve garantire la reperibilità del responsabile di struttura e la presenza notturna di un incaricato per l’apertura e la chiusura degli accessi in caso di necessità.
11.2. Permanenza degli ospiti nelle strutture.
La struttura è residenziale sulle 24h giornaliere.
Gli ospiti inseriti possono accedere nelle strutture con il seguente orario: dalle ore 6.00 alle ore
22.00. Entrate ed uscite oltre il precedente orario devono essere concordate tra utente e Responsabile di struttura. Il Responsabile di struttura può autorizzare l’entrata posticipata o l’ingresso anticipato per motivi di lavoro o personali, se debitamente documentati.
Art. 12 –Risorse Professionali
Il gestore deve assicurare che tutte le attività siano svolte mediante idonea organizzazione
aziendale, con personale in possesso dei necessari requisiti.
Il numero e la presenza degli operatori adibiti a tutti i servizi devono essere adeguati in rapporto alle caratteristiche delle strutture di accoglienza, alle caratteristiche ed al numero degli ospiti.
Devono essere assicurate le necessarie forme di flessibilità nell’assetto organizzativo e nell’impiego delle risorse professionali coinvolte nella gestione dei servizi, tenendo conto del numero e della variabilità delle esigenze delle diverse tipologie di ospiti presenti nelle strutture.
Il gestore deve garantire le attività di assistenza psicologica, mediazione, consulenza legale con figure professionali con titoli di studio, qualifiche professionali ed esperienze pregresse nel settore di attività, adeguate al ruolo ed alle attività richieste.
Nell’organizzazione del lavoro devono essere previsti momenti di compresenza per garantire il passaggio delle comunicazioni tra gli operatori.
Devono essere previsti momenti periodici d’incontro d’equipe degli operatori (per almeno 4 ore mensili) per la programmazione, la pianificazione e la verifica dell’intervento, nonché, la condivisione dei risultati raggiunti. A tutti gli operatori impiegati nella realizzazione delle attività previste dal progetto è richiesta la massima riservatezza su ogni aspetto del servizio svolto.
Agli operatori sono richieste, oltre alle competenze specifiche previste dal proprio profilo professionale, disponibilità al lavoro in equipe, conoscenza delle caratteristiche dell’utenza specifica, capacità di porsi in relazione con gli utenti secondo una relazione di aiuto, capacità di muoversi all’interno di una rete territoriale.
Il gestore s’impegna a sostituire gli operatori dimissionari o trasferiti con altri di analoga professionalità.
In caso di assenza a qualunque titolo, degli operatori, anche temporanea o di breve durata, il gestore deve assicurarne la sostituzione in maniera tempestiva, con personale di pari livello, qualifica e analoghi requisiti.
Art. 13 – Risorse professionali specialistiche comuni ai servizi.
13.1 Il gestore deve assicurare a tutti gli utenti i servizi specialistici previsti dal presente articolo.
13.2 Servizio di consulenza per l’accesso al mercato del lavoro. L’educatore deve collaborare con “Polis” nell’individuazione dei corsi di formazione rivolti alla qualificazione, alla riqualificazione, alla specializzazione, all’aggiornamento e al perfezionamento degli utenti. Fornisce ove richiesto dagli utenti un quadro generale sulle tematiche in materia di lavoro relativamente ai diritti/tutele e doveri dei lavoratori, ai tirocini formativi, alle borse lavoro ecc. Il consulente assicura il rapporto fra “Polis” e l’utente.
13.3 Servizio di consulente per l’accesso alla casa. È la figura messa a disposizione dal gestore per garantire all’utente azioni di orientamento, informazione e accompagnamento nella ricerca di soluzioni abitative autonome (supporto nella gestione delle relazioni con le agenzie immobiliari e
con i proprietari degli immobili; conoscenza dei diritti-doveri di locatore e locatario; lettura dei giornali degli annunci; gestione delle utenze, ecc.).
Il consulente, nel caso in cui il soggetto acquisisca un alloggio in affitto, in co–housing, di proprietà o di edilizia residenziale pubblica, per un periodo di tre mesi deve assicurare un servizio di accompagnamento socio educativo nella fase dell’assegnazione dell’alloggio, al fine di sostenere l’effettiva integrazione dell’utente all’interno del nuovo contesto.
Il consulente facilita l’incontro tra soggetti che hanno i requisiti per coabitare.
13.4Servizio di consulenza psicologica. È la figura messa a disposizione dal gestore che, attraverso colloquio/i individuali o di gruppo, svolge un’analisi approfondita della situazione, delle motivazioni e dello stato emotivo/psicologico del soggetto, indicando un percorso appropriato per il recupero dell’autostima personale e dell’autonomia sociale nel massimo utilizzo possibile delle risorse residuali. In particolare, lo psicologo ha il compito di verificare le risorse del soggetto che possono essere impegnate/attivate nella realizzazione degli obiettivi del progetto d’inserimento e di dimissione.
13.5 Servizio di consulenza legale. Il servizio di consulenza legale deve essere garantito da una figura professionale specifica con laurea in giurisprudenza e iscritta all’ordine degli avvocati, con comprovata esperienza documentabile di almeno 3 anni.
Il consulente legale assicura agli utenti consulenze e approfondimenti giurisprudenziali sulla normativa di interesse (invalidità, provvidenze di natura economica, asilo per protezione internazionale, immigrazione) e sulle procedure ad esse connesse, supportando gli utenti anche nell’eventuale procedura di accesso al gratuito patrocinio. Nei casi necessari, la consulenza legale dovrà essere supportata anche da mediazione linguistica.
13.6 Servizi di mediazione linguistica e traduzione. Il gestore deve assicurare i servizi di interpretariato e/o di mediazione linguistica, nonché i servizi di traduzione testi.
Il servizio di interpretariato e/o di mediazione linguistica è finalizzato alla facilitazione della comunicazione tra operatori e beneficiari del progetto, in particolare nelle seguenti situazioni:
- nel colloquio di ingresso e nei successivi incontri di approfondimento e di monitoraggio, qualora il beneficiario non abbia una conoscenza sufficiente della lingua italiana;
- nelle situazioni di accesso ai servizi in cui risulti necessaria per la corretta fruizione del servizio da parte dell’utente.
Le lingue nelle quali dovrà essere garantito il suddetto servizio sono: somalo, tigrino, curdo, amarico inglese, francese, arabo e farsi.
Il gestore nel caso si renda necessario all’espletamento del servizio, si impegna altresì a reperire (entro quindici giorni dall’ingresso dell’utente per la realizzazione del colloquio iniziale) operatori nelle lingue ulteriori a quelle sopra indicate.
Il gestore deve garantire la traduzione del Regolamento di convivenza e del Patto d’inclusione nelle lingue di provenienza o comprensibili dagli utenti del progetto.
Art. 14 Forniture Beni
14.1 Beni di Consumo. Il gestore assicura l’acquisto di tutti i beni di consumo necessari per lo
svolgimento delle attività di gestione del progetto nonché tutto il materiale necessario al lavoro di ufficio e amministrazione.
14.2 Beni Mobili e Arredi. È a carico del gestore l’acquisto e/o la sostituzione di tutti gli arredi e le attrezzature necessari per lo svolgimento delle attività di gestione previste dal presente capitolato.
14.3 Impianto di Video Sorveglianza. È a carico del gestore l’impianto di videosorveglianza degli spazi comuni. L’impianto, installato nel rispetto della normativa vigente in materia e delle indicazioni del Garante della Privacy, deve consentire il controllo via wifi a distanza e deve essere collegato con la portineria della struttura.
Art. 15 Sede Organizzativa
Il gestore si obbliga a garantire, entro trenta giorni dall’affidamento del servizio e per tutta la durata del contratto, una propria sede operativa nel territorio del Comune.
Tale sede dovrà risultare idonea e logisticamente funzionale all’organizzazione delle attività e dovrà essere dotata di un congruo numero di linee telefoniche regolarmente presidiate almeno durante la fascia oraria compresa tra le ore 9.00 e le ore 16.00, nonché di fax e di indirizzo e-mail cui fare riferimento in caso di particolare urgenza.
Il domicilio del gestore deve essere presso la sua sede legale ed è ad esso che il Comune indirizzerà avvisi, richieste ed ogni altra comunicazione inerente il rapporto con lo stesso.
Art. 16 Compiti del Comune
Il Comune attraverso gli uffici competenti della Direzione Servizi Sociali si riserva i seguenti
compiti e funzioni:
− attività di indirizzo, programmazione, verifica e controllo sul livello qualitativo delle prestazioni anche attraverso incontri periodici con il soggetto affidatario finalizzati al coordinamento organizzativo ed alla verifica globale dell’andamento delle attività svolte in ottemperanza delle presenti specifiche tecniche;
− la verifica sulla corretta erogazione delle prestazioni richieste e sulle modalità del loro espletamento.
La PO competente ha il compito di effettuare verifiche e controlli sul regolare svolgimento dei progetti individuali degli ospiti e dei servizi alla persona, con particolare riferimento alla qualità degli interventi, alla migliore utilizzazione delle risorse e al livello di raggiungimento degli obiettivi, anche valutando i report e le relazioni trasmesse dal soggetto affidatario ed in generale sovraintendendo il servizio dal punto di vista professionale in relazione agli ospiti accolti.
La PO Amministrativa ha il compito di effettuare verifiche e controlli sulla regolare gestione della struttura e dei servizi dal punto di vista tecnico e amministrativo, con particolare riferimento alle questioni strutturali, manutentive, contabili, anche valutando i report e le relazioni trasmesse dal soggetto affidatario ed in generale sovraintendendo il servizio dal punto di vista tecnico- amministrativo in relazione alla gestione della struttura di accoglienza.
Le risultanze delle attività di verifica e controllo si riflettono sul pagamento periodico del corrispettivo contrattuale in quanto ogni fattura deve essere vistata dal Responsabile Comunale per il progetto, con effetto di positiva attestazione del regolare andamento del servizio.
Art. 17 – Gestione amministrativa
17.1 Tenuta dei registri e gestione della Banca Dati. Il gestore deve provvedere alla tenuta ed
all’aggiornamento costante nella Banca Dati fornita dal Comune dei seguenti registri e documenti:
a) Tenuta, gestione ed aggiornamento della Banca dati. Il gestore s'impegna a: dotarsi di postazione pc con connessione internet dedicata a tale servizio;
- designare un proprio operatore quale responsabile della tenuta e dell'aggiornamento della banca dati e di un sostituto in caso di assenza o impossibilità del responsabile;
- garantire il tempestivo inserimento e aggiornamento di tutti i dati richiesti dal comune nella Banca Dati.
Nella banca dati devono essere registrati i nuovi ingressi e le uscite degli utenti e aggiornati i dati salienti relativi agli utenti (dati anagrafici, nazionalità, genere, esperienze lavorative, studi ecc.). Il Gestore deve trasmettere tempestivamente le informazioni a disposizione al personale della Direzione, anche a mezzo di software di proprietà del comune. I dati relativi alle presenze saranno inviati mensilmente alla Direzione Sicurezza Sociale alla P.O. Servizi Amministrati e alla P.O. competente della Direzione, salvo richieste ulteriori.
Gli aggiornamenti devono essere effettuati entro 24 ore lavorative dalle avvenute modifiche delle informazioni.
Nella banca dati devono, inoltre, essere inseriti e aggiornati i dati e le informazioni relative ai servizi erogati dalla struttura.
Nella gestione della banca dati e nella tenuta di tutta la documentazione relativa agli utenti ed ai servizi loro offerti, il gestore e gli operatori impiegati nel progetto sono tenuti al rispetto delle norme sulla privacy in osservanza del decreto legislativo n. 30 giugno 2003, n. 196.
Il gestore deve dotarsi di una casella di posta elettronica dedicata, per la gestione delle comunicazioni da e verso il Comune e individuare un operatore responsabile del monitoraggio quotidiano e dello smistamento della posta elettronica in arrivo.
b) tenuta di un registro per la rilevazione delle presenze quotidiane degli ospiti.
c) scheda dei servizi erogati. Per ciascun utente va tenuta e aggiornata una scheda dei servizi allo stesso erogati;
d) tenere la contabilità dei pagamenti dovuti al Comune da parte degli ospiti, curando la predisposizione e la consegna dei bollettini postali agli ospiti, nonché la trasmissione mensile, alla PO Amministrativa, dei riepiloghi nominativi dei pagamenti effettuati dagli ospiti;
17.2 Report. Il gestore si impegna a fornire trimestralmente al Comune (con nota debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante che attesti la regolarità e veridicità delle informazioni trasmesse) un report sulle attività svolte che contenga le seguenti informazioni:
- i dati relativi agli utenti accolti nel periodo (in cui siano riportati: il numero degli utenti accolti, delle persone uscite dal progetto, i paesi di provenienza, delle presenze per genere e fasce d’età;
- gli esiti dei percorsi (uscite per abbandono, scadenza termini d’accoglienza evidenziando, in particolare, quelli usciti dal sistema di accoglienza per aver trovato alloggio ed occupazione);
- in generale, tutti i dati e le informazioni che permettano la migliore valutazione dell’intervento. Il report dovrà includere (a conclusione del secondo e del quarto trimestre) una relazione intermedia relativa al primo semestre di attività e una relazione finale nelle quali deve essere sviluppata un’analisi approfondita dell’andamento del servizio, con particolare riferimento alla dimensione quantitativa e qualitativa delle prestazioni, agli elementi di forza evidenziati, alle buone prassi attuate, alle problematiche ed alle criticità riscontrate nonché alle proposte di miglioramento. Nel report di fine anno devono, inoltre, essere riportati, suddivisi secondo la tipologia di servizio riportati nel prospetto contenuto nell’art. 1, i dati relativi agli utenti ammessi e usciti, i tempi medi di permanenza e la destinazione dei soggetti usciti (case ERP, RSA, abitazione autonoma, abitazione in cohousing, ecc).
TITOLO III – SERVIZIO DI ACCOGLIENZA
Capo I - Principi Generali
Art. 18 Il Servizio di accoglienza.
18.1 Luogo e tipologia di erogazione del servizio. Il servizio di Accoglienza è erogato presso la
struttura denominata Sistema Integrato Foresterie Sociali il Fuligno. Il servizio di accoglienza si realizza presso n. 13 appartamenti indipendenti e 11 camere in co-abitazione.
18.2 Finalità. Il Servizio di accoglienza si caratterizza in una serie di attività, azioni e interventi volti ad assicurare la tutela e l’accompagnamento degli utenti in percorsi mirati al raggiungimento dell’integrazione sociale e dell’autonomia abitativa.
18.3 Obiettivi. È obiettivo prioritario e caratterizzante delle azioni e delle attività previste nel servizio di accoglienza rendere il nucleo/la persona in grado di consolidare la propria posizione lavorativa o ricollocarsi nel mercato del lavoro e di reperire un alloggio in autonomia. Questo obiettivo deve essere perseguito attraverso l’individuazione di percorsi personalizzati e condivisi con l’utente che, partendo dall’accoglienza, conducano il soggetto ad inserirsi nel mercato del lavoro permettendo a lui e, eventualmente alla sua famiglia, di sostenere in autonomia le spese per un alloggio.
Il gestore deve garantire il monitoraggio di tutto il processo d’inclusione sociale attiva tramite colloqui e verifiche che tenderanno a rivedere gli obiettivi prefissati nel breve, medio e lungo termine per un miglioramento continuo del progetto d’inclusione.
Dopo la prima valutazione dell’ospite, insieme all’assistente sociale titolare del caso, verranno messi in atto gli interventi volti a raggiungere gli obiettivi concordati nel progetto individuale che possano favorire l’uscita dell’utente dalla struttura. Il servizio sarà realizzato con la collaborazione attiva di enti e associazioni del territorio.
Il servizio ha un’articolazione modulare e permette di indirizzare l’efficacia delle proprie azioni rispetto ad un numero variabile di destinatari.
Capo II - L’Ingresso nella struttura
Art. 19 – Colloquio di ingresso (pre–assesment).
19.1 Premessa. Il gestore deve garantire il monitoraggio di tutto il processo d’inclusione sociale
attiva tramite colloqui e verifiche che tenderanno a rivedere gli obiettivi prefissati nel breve, medio e lungo termine per un miglioramento continuo dei progetti condivisi.
Dopo la prima valutazione dell’ospite accolto, insieme all’assistente sociale titolare del caso e a tutta l’equipe, sono messi in atto gli interventi per raggiungere gli obiettivi concordati nel progetto individuale che possano favorire l’uscita del soggetto dalla struttura.
19.2 Colloqui d’ingresso. Al momento dell’ingresso nella struttura, gli educatori e, ove ritenuto necessario, l’assistente sociale di riferimento effettuano un colloquio di approfondimento con i nuclei e/o i singoli. Qualora l’ingresso avvenga a seguito di situazioni di emergenza (sfratti, sgomberi, etc.) il primo colloquio, in accordo con gli attori coinvolti, sarà svolto nel momento in cui lo stato psicologico ed emotivo delle persone accolte consenta un dialogo proficuo e sereno. Durante il primo colloquio e durante la fase del pre-assessment, se necessario, il gestore garantisce la presenza del mediatore linguistico anche allo scopo di comprendere il livello della conoscenza della lingua italiana e il grado di scolarizzazione raggiunta.
19.3 Cartella personale e verbale di colloquio. L’operatore predispone la cartella personale dell’utente, registra i dati anagrafici in una apposita scheda anagrafica e raccoglie nella cartella personale tutta la documentazione utile in possesso dell’utente, nonché il verbale del colloquio, e tutti i documenti per l’avvio del percorso di accoglienza e d’inclusione (copia del regolamento della struttura sottoscritto per accettazione dall’utente, copia del contratto di accoglienza sottoscritto dall’utente per accettazione, scheda anagrafica eventuale copia del permesso di soggiorno, cartella sanitaria ecc.). La valutazione da parte dell'operatore e di accettazione dei vincoli dettati dal progetto da parte dei destinatari verranno descritti nel Verbale di colloquio e inseriti nella cartella personale sia essa in formato cartaceo o elettronico. Nel corso del colloquio d’ingresso è accertato il possesso da parte dell’ospite di documenti validi: carta d’identità, eventuale permesso di soggiorno, tessera sanitaria. Nel caso in cui uno dei predetti documenti manchi, il gestore provvede tempestivamente ad accompagnare l’ospite agli uffici preposti al rilascio, garantendo la necessaria assistenza.
19.4 Informazioni all’Ospite. Durante il colloquio d’ingresso l’operatore insieme, ove necessario, al mediatore presenta al nuovo ospite il progetto di accoglienza e fornisce le informazioni riguardo al funzionamento del centro, le regole di convivenza, le incombenze sanitarie e amministrative urgenti da assolvere.
19.5 Informazioni sui Diritti e Obblighi dell’Utente. Durante il colloquio devono essere illustrati il regolamento contenente le norme di convivenza nella struttura e il patto di accoglienza.
In particolare, deve essere chiaramente specificato che il soggetto ha l’obbligo di cooperare con il Comune e il Gestore nel mantenere la struttura al miglior livello di efficienza e di qualità.
Agli utenti è chiarito che al crescere dei propri livelli di autonomia potranno essere assegnati alcuni compiti specifici (riassettare il letto, curare la pulizia della stanza e garantire la raccolta differenziata dei rifiuti). Durante il colloquio deve essere illustrato all’ospite la possibilità di essere inserito nei gruppi di volontari per la pulizia delle parti comuni, dei servizi igienici e del cortile.
Il Patto di Accoglienza deve essere sottoscritto dall’utente e dal responsabile della struttura.
La sottoscrizione del regolamento di convivenza e del patto o contratto di accoglienza da parte del beneficiario sono condizioni indispensabili per la sua permanenza nella struttura.
19.6 Tesserino di riconoscimento. Il gestore al momento del primo ingresso dell’utente deve fornirgli un tesserino o un foglio di riconoscimento numerato. Il foglio/tesserino deve essere restituito al personale addetto all’accoglienza al momento delle dimissioni dal progetto.
Il Gestore avrà cura di tenere l’elenco informatizzato dei fogli/tesserini a cui sono associati i dati anagrafici della persona, da fornire periodicamente al personale interessato della Direzione.
Nessun soggetto può accedere alla struttura privo del foglio/tesserino di riconoscimento da esibire al personale di portineria.
Art. 20 – Obiettivi del colloquio d’ingresso
Il colloquio di ingresso è finalizzato ad acquisire una prima conoscenza delle caratteristiche del
soggetto, con particolare riferimento alla sua storia e al suo contesto di vita e ad evidenziare le eventuali situazioni problematiche, di fragilità, di conflitto o di degrado sociale e relazionale, le competenze formali e informali possedute allo scopo di poter meglio predisporre il progetto di inclusione attiva.
Il colloquio deve orientare gli operatori nella decisione sul percorso da svolgere per la definizione del progetto condiviso di inclusione attiva.
Questa fase deve integrare e completare le conoscenze e gli elementi di giudizio eventualmente già acquisiti dai servizi sociali del Comune, con particolare riferimento all’individuazione dei progetti di formazione o inclusione lavorativa.
La valutazione iniziale si articola per un periodo di tempo definito insieme all’assistente sociale, non è standardizzata e quantitativa, ma si presenta come una guida per orientare l’osservazione dell’equipe che deve attivare il percorso di presa in carico.
Art. 21 – Aree d’analisi
Lo strumento di pre–assesment deve essere redatto con la finalità di garantire la migliore redazione
del progetto d’inclusione attiva. Esso sarà costituito indicativamente dalle seguenti cinque diverse aree analitiche e da una parte finale di sintesi:
a) Parte generale: contenente l’anagrafica dell’utente o nel caso di nuclei familiari della famiglia, informazioni sulla storia personale e familiare, sulla formazione scolastica pregressa, le esperienze formative e lavorative pregresse, sulle competenze acquisite e sulle aspettative, nonché l’indicazione del compilatore;
b) Fattori di vulnerabilità in riferimento alle seguenti aree: situazione sanitaria dichiarata/certificata; disagio adulti con riferimento alla sfera della socializzazione o a situazioni di dipendenza (alcool – stupefacenti – gioco, ecc); situazione relazionale del nucleo familiare di origine e rete informale di supporto;
c) Risorse soggettive: competenze; riconoscimento dei bisogni; capacità di adattamento; buona capacità organizzativa; capacità di utilizzo di servizi e risorse; presenza rete di aiuto;
d) Ricognizione dei servizi attivabili: servizi socio sanitari, apprendimento della lingua italiana riconoscimento titoli studio o professionali, formazione professionalizzante inserimento lavorativo; sostegno economico per il raggiungimento dell’autonomia alloggiativa; assistenza domiciliare, riconoscimento condizione d’invalidità, ecc.;
e) Storia familiare: nella quale riportare gli eventi significativi che riverberano sulla condizione soggettiva (perdita di lavoro, rottura di legami familiari, lutti, malattie, ecc. e la descrizione del supporto ricevuto nel tempo dai servizi);
f) Sintesi: (valutazione complessiva), in cui riportare indicazioni operative sulla composizione/integrazione della equipe multidisciplinare e sulle modalità di lavoro per la definizione del progetto personalizzato.
A conclusione dell’analisi delle aree suddette verrà data una valutazione complessiva
Art. 22 – L’educatore con funzioni di tutor di riferimento
22.1 Individuazione del tutor. Il Responsabile di struttura entro 10 giorni (termine perentorio)
dall’ingresso dell’ospite nella struttura deve individuare per ogni soggetto un educatore o un operatore con funzioni di tutor per tutti gli adempimenti connessi con l’attuazione del progetto d’inclusione. Ciascun tutor può avere più soggetti assegnati.
22.2 Funzioni del Tutor. Il tutor deve assicurare il monitoraggio del progetto di accoglienza in raccordo con l’equipe multifunzionale.
Il Tutor è il riferimento principale del soggetto ed il suo referente privilegiato per i rapporti con i servizi esterni, con Polis, con i servizi sociali e sanitari, per la formazione professionale, per la ricerca del lavoro e dell’abitazione, nonché nella fase successiva all’uscita dal sistema di accoglienza allo scopo di evitare il rientro.
Il Tutor predispone l’attuazione delle azioni previste nel progetto d’inclusione allo scopo di assicurare la più rapida fuoriuscita del soggetto dal sistema delle accoglienze. In particolare il tutor deve sotto la supervisione dell’assistente sociale di riferimento:
• rendere gli obiettivi a breve termine realizzabili;
• individuare per ciascun obiettivo le azioni ed i risultati, la divisione dei compiti e la tabella dei tempi;
• realizzare le attività previste nel progetto d’inclusione;
• supportare il soggetto nella ricerca del lavoro e dell’abitazione.
TITOLO IV – SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI SECONDA SOGLIA
Art. 23 – Strutture di Seconda Accoglienza.
I posti letto definiti di Seconda Soglia si caratterizzano per un servizio a leggera intensità
assistenziale e si realizzano all’interno degli appartamenti Fuligno e delle camere Fuligno (con accesso da via Faenza 44/a) per un totale di 69 posti letto a favore di cittadini residenti nel Comune di Firenze, nuclei familiari e persone singole.
Art. 24 – Utenti
Gli interventi si rivolgono a soggetti in buone condizioni di salute e psicologiche e sono avviati in
un processo di reinserimento sociale con progetto attivo dei Servizi Sociali. Si sostanziano in azioni di orientamento verso i servizi territoriali che promuovono e favoriscono l’accesso ad attività di formazione professionale, di ricerca lavoro e di alloggio in autonomia (POLIS).
I soggetti devono avere un reddito da lavoro o da altra fonte, adeguatamente documentato. Possono essere inseriti nella struttura i soggetti, in possesso dei predetti requisiti:
a) provenienti dal sistema di accoglienza di prima soglia che, sulla base della valutazione dell’equipe multifunzionale della struttura di prima soglia, sono più proficuamente inseriti nel percorso verso l’autonomia.
b) che, a giudizio dell’equipe multifunzionale della struttura di prima soglia, hanno le caratteristiche idonee in quanto avviati in un processo di reinserimento sociali;
c) segnalati dai servizi sociali territoriali;
d) segnalati dal Segretariato Sociale anche in assenza di una formale presa in carico da parte dei Servizi Sociali.
Sulla base delle segnalazioni, decide l’inserimento la commissione appositamente costituita con provvedimento del direttore dei servizi sociali.
Nel caso in cui il soggetto non assicuri la massima collaborazione nel progetto di inclusione sociale, tiene un comportamento aggressivo nei confronti degli operatori e delle cose, ricada nelle dipendenze o comunque non dimostra la necessaria collaborazione nel processo di inclusione sociale, su proposta dell’educatore e/o del responsabile della struttura con decisione della equipe
multifunzionale può essere ricollocato in una struttura di prima soglia. I soggetti possono rimanere nella struttura per un periodo di 12 mesi (dodici mesi), eventualmente rinnovabili di sei mesi in sei mesi fino a un massimo di tre anni, nel caso sia necessario completare il percorso verso l’autonomia, su proposta dell’equipe multidisciplinare validata dalla P.O. di riferimento.
La quota di compartecipazione dell’utente sarà concordata con il Servizio Sociale competente secondo i regolamenti comunali vigenti.
Art. 25 – Servizi e Attività
25.1 Ingresso. Al termine del colloquio di ingresso, gli ospiti devono firmare il regolamento e il
patto d’inclusione e sono accompagnati negli alloggi, a loro destinati.
Agli ospiti è garantita la possibilità di usufruire di lavanderia a gettoni per il lavaggio del vestiario personale e altra biancheria ed è assicurato il materiale di pulizia.
Agli ospiti nei primi giorni di accoglienza è illustrata la logistica della struttura d’accoglienza, specificando le modalità di utilizzo dei servizi, le regole della struttura e i suoi spazi. Viene presentato il team dedicato al progetto con i rispettivi ruoli e sono informati della possibilità di esprimere un proprio giudizio sul gradimento per il servizio ottenuto.
25.2 Registro delle presenze e tesserino di riconoscimento. Si applica quanto previsto dal precedente art. 19.6.
25.3 Servizi e prestazioni da erogare. Agli utenti inseriti saranno assicurati, in via prevalente, i servizi di orientamento ai servizi territoriali per l’accesso alla formazione professionale, per l’accesso al lavoro e di orientamento e di sostegno per il raggiungimento dell’autonomia alloggiativa e saranno assicurati i servizi di socializzazione e sensibilizzazione (in modo particolare in riferimento ai minori accolti).
Il gestore in collaborazione con il comune e con le associazioni culturali e sportive pubbliche assicura, ove possibile, a questi ospiti biglietti del teatro, del cinema e di manifestazioni sportive.
25.4 Permanenza degli ospiti nella struttura. I soggetti inseriti possono permanere per tutto il giorno nei loro alloggi, senza alcuna limitazione.
TITOLO V – IL PROCESSO D’INCLUSIONE ATTIVA
Art. 26 – Finalità e contenuti
26.1 Finalità. L’obiettivo primario di tali interventi e servizi deve essere quello di sostenere e
facilitare gli utenti nel percorso di acquisizione di una propria autonomia, nel più breve tempo possibile attraverso definizione di un progetto individuale di inclusione attiva, sviluppato di concerto fra l’equipe multidisciplinare ed il singolo beneficiario e da questi condiviso.
Le attività e gli interventi da realizzare, pertanto, non devono essere finalizzati alla sola individuazione di risposte immediate ai bisogni degli utenti, ma anche a una diretta acquisizione di strumenti di inserimento del soggetto.
26.2 Progetto di inclusione attiva. Il progetto è redatto dall’equipe multidisciplinare, anche su proposta dell’educatore, su apposito modello ed incluso nella cartella personale dell’utente.
Nella predisposizione del progetto d’inclusione attiva occorre fare riferimento a tre dimensioni rilevanti per raggiungere un benessere di lungo periodo:
• i bisogni del soggetto nella sfera della formazione, della salute e della socialità;
• le risorse che possono essere attivate per soddisfare tali bisogni;
• i fattori ambientali che possono influenzare e sostenere questo percorso.
I bisogni riguardano le seguenti dimensioni: reddito, salute, istruzione, casa, sviluppo affettivo e comportamentale, identità, rappresentazione sociale. Le risorse previste devono essere attivabili sul territorio, in base alla natura degli obiettivi e delle azioni individuate.
26.3 Progetto di inclusione attiva – contenuti e obiettivi. Il progetto, condiviso con i destinatari, deve prevedere una presa in carico globale e complessiva del soggetto, attraverso un sistema integrato d’interventi e definire:
a) gli obiettivi da raggiungere, calibrati in relazione al periodo di permanenza e formulati in modo da essere chiaramente identificabili, realistici, graduali e misurabili (cosa si vuole raggiungere e in quanto tempo);
b) la tipologia degli interventi di inclusione e di sostegno all’abitare, da mettere in atto (come si raggiungono gli obiettivi individuati);
c) le modalità di sostegno del soggetto nei suoi momenti evolutivi significativi e il supporto all’individuo per l’acquisizione di competenze e capacità di mediazione, contrattazione e negoziazione;
d) i tempi di attuazione e di conclusione del progetto con i momenti in cui si effettueranno le verifiche intermedie, insieme con l’equipe multidisciplinare;
e) le modalità e i tempi di adeguamento del progetto sulla base delle verifiche intermedie effettuate.
Il progetto deve, inoltre, permettere di attivare:
• percorsi di consapevolezza e utilizzo delle competenze e delle potenzialità dell’individuo;
• programmi finalizzati allo sviluppo della partecipazione alla vita quotidiana, della relazione e di impegno attivo nella comunità;
• impegni da parte dei componenti il nucleo familiare, ove esistente, a svolgere specifiche attività, dettagliate anche in riferimento a responsabilità dei singoli componenti e dei tempi;
• il recupero delle relazioni sociali con la comunità di riferimento, la riassunzione di un ruolo sociale, la ricostruzione di un senso di appartenenza.
Il progetto deve dare risposta a bisogni complessi e, pertanto, richiede la messa in atto di interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, monitoraggio, attivazione di prestazioni sociali, nonché di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati, in particolare del privato sociale del territorio.
Il gestore, sin dal primo momento di accoglienza, attiva interventi come l’accompagnamento ai vari servizi specifici sul territorio per rispondere ai bisogni più urgenti delle persone accolte.
Nel progetto d’inclusione devono essere indicati la composizione dell’equipe multidisciplinare, l’assistente sociale responsabile del caso e l’educatore.
26.4 Adesione al Progetto. Il progetto deve prevedere da parte degli utenti un’adesione alle azioni previste con la conseguente adozione di comportamenti virtuosi, quali, ad esempio, la ricerca attiva del lavoro, la partecipazione a progetti di inclusione lavorativa (tirocini, borse di lavoro, ecc.), l’adesione a specifici percorsi eventualmente individuati dai servizi specialistici (ad esempio, percorsi di fuoruscita dalle dipendenze, ecc.).
Il progetto può eventualmente prevedere eventuali sanzioni quali il non rinnovo del periodo di permanenza.
26.5 Progetto di inclusione attiva – le parti del progetto. Il progetto è suddiviso nelle seguenti parti di attività:
A) Servizi di orientamento e di sostegno per l’accesso alla formazione professionale;
B) Servizi di orientamento e di sostegno per l’accesso al lavoro;
C) Servizi di orientamento e di sostegno per il raggiungimento dell’autonomia alloggiativa;
D) Attività a favore degli ospiti ultra sessantenni (ove presenti);
E) Attività e servizi di socializzazione e sensibilizzazione, con particolare riferimento ai minori presenti;
F) Attività di volontariato e servizi socialmente utili.
Il progetto può riguardare uno o più dei predetti servizi e/o attività, anche se deve contenere, in ogni caso, le azioni di orientamento e di sostegno per il raggiungimento dell’autonomia alloggiativa, adeguatamente calibrati e personalizzati per ciascun utente sulla base dei suoi bisogni, delle sue
necessità e delle sue risorse, allo scopo di rendere il progetto il più possibile idoneo a favorire la fuoriuscita del soggetto dal circuito d’accoglienza.
Art. 27 – Partecipazione attiva dell’utente alla realizzazione del progetto
Il progetto d’inclusione attiva deve prevedere il coinvolgimento attivo e la partecipazione
dell’utente sia nella redazione, sia nell’attuazione del progetto. La partecipazione attiva è condizione necessaria ed indispensabile per il mantenimento del soggetto nel progetto.
L’utente deve collaborare con il gestore nel mantenere in perfetto stato di decoro gli spazi a lui assegnati.
Gli utenti degli appartamenti Fuligno e delle camere Fuligno devono assicurare la pulizia degli alloggi assegnati e devono anche assicurare la raccolta differenziata dei rifiuti secondo le istruzioni ricevute dagli operatori. Il gestore deve garantire che gli ospiti effettuino il servizio di pulizia verificando lo stato di pulizia dei locali.
Questi utenti, su base assolutamente volontaria possono collaborare con il gestore nella pulizia degli spazi comuni e negli interventi di piccola manutenzione.
Il soggetto gestore può prevedere il coinvolgimento di associazioni o altri soggetti per la realizzazione di progetti di cura del verde nel chiostro e nel giardino tergale che prevedano il coinvolgimento degli utenti accolti, con la coltivazione di fiori e piante in vaso, il taglio dell’erba, la potatura delle piante di basso fusto, la raccolta di frutti; la raccolta degli scarti delle potature per ricavare compost e fertilizzanti naturali, secondo le indicazioni impartite dagli operatori addetti.
Art. 28 – Compiti del gestore per la realizzazione del progetto
Il gestore, sin dal primo momento di accoglienza, in accordo e su indicazione dei servizi sociali,
attiva interventi come l’accompagnamento ai vari servizi specifici sul territorio per rispondere ai bisogni più urgenti delle persone accolte.
Nell’ottica della valorizzazione del lavoro sociale e della integrazione delle conoscenze, il gestore attiva, con la partecipazione attiva dell’ospite, le risorse del terzo settore esistenti sul territorio allo scopo di attivare le necessarie sinergie per un percorso di autonomia dell’ospite basato sulla rigenerazione delle proprie capacità.
Il gestore assicura momenti dedicati a colloqui personali con l’ospite, tramite personale qualificato (psicologo) che consentano di affermare l’importanza della ricostruzione della propria storia personale. La rielaborazione di momenti cruciali della propria esistenza e il supporto dato all’ospite a livello materiale, psicologico ed emotivo saranno una valida bussola per orientare il progetto di inclusione sociale.
Il gestore garantisce che l’assistente sociale di riferimento abbia sempre informazioni aggiornate e adeguerà in tempo reale il fascicolo personale dell’ospite, sotto la supervisione del Responsabile di struttura.
Art. 29 – Attuazione del progetto, monitoraggio e verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati
L’avvio della progettazione degli interventi, pur successiva a quella di definizione delle azioni,
costituisce un tutt’uno con essa ed entrambe vengono revisionate, integrate e monitorate continuamente all’interno di un processo ciclico di analisi dei bisogni, programmazione del cambiamento, verifica e revisione dell’analisi.
La realizzazione del progetto è svolta dal gestore, con l’ausilio dell’equipe multifunzionale.
Il gestore si impegna attraverso lo strumento dei colloqui periodici effettuati dagli educatori, a sostenere ed accompagnare il percorso d’inclusione attiva degli utenti accolti; di tali colloqui dovrà essere tenuta traccia nell’apposito modulo di progetto.
Posto che l’obiettivo del progetto è quello di dare un’accoglienza non permanente alle persone accolte e di adoperarsi per una loro uscita la più rapida possibile dalla struttura e, quindi, dal
sistema assistenziale, il gestore sarà chiamato a costruire percorsi condivisi di fuoriuscita degli ospiti.
Il progetto individuale d’inclusione dovrà essere periodicamente monitorato per verificarne l’andamento, e per apportare se necessario eventuali integrazioni, correttivi o modifiche al fine di realizzare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
L’equipe multidisciplinare effettua con cadenza mensile, ovvero tutte le volte che si renda necessario il monitoraggio dei progetti individuali degli utenti accolti.
Nel caso in cui in occasione di tali momenti di verifica si evidenzino situazioni di mancata adesione o non rispetto degli impegni imputabili all’utente, il responsabile di struttura del progetto formalizza quanto evidenziato dall’equipe multidisciplinare con richiamo scritto. Il ripetersi di situazioni di mancata adesione degli utenti al percorso d’inclusione può determinare la sospensione dei servizi non essenziali o nei casi estremi condurre alla revoca dell’accoglienza. Nel Regolamento di accoglienza dovranno essere codificate le graduazioni dei richiami e le situazioni che possono determinare la sospensione o l’interruzione dell’erogazione di servizi o la revoca dell’accoglienza.
Art. 30 - Servizi di orientamento e di sostegno per l’accesso alle occasioni di formazione professionale
L’attività di formazione è propedeutica all’inserimento del soggetto nel mondo del lavoro ed è,
quindi, finalizzata all’acquisizione dell’autonomia economica e sociale. Il gestore si rapporta con il soggetto incaricato dal comune per tutta l’attività formativa indirizzata a soggetti marginali, per la redazione del progetto formativo e successiva attuazione.
Il gestore, tramite il soggetto incaricato dal comune, assicura l’orientamento e l’accompagnamento all’inserimento lavorativo, redigendo ove necessario il bilancio di competenze e il curriculum vitae. L’attività di inclusione lavorativa verso l’autonomia devono coinvolgere l’utente in un ruolo attivo e garantire la sua partecipazione responsabile, attivando forme di accompagnamento verso percorsi occupazionali.
Art. 31 – Servizi di orientamento e di sostegno per il raggiungimento dell’autonomia abitativa
31.1 Modalità Operative. Il gestore deve assicurare l’attività di un esperto in ricerca alloggi.
Nel progetto d’inclusione, il percorso concordato di uscita deve essere orientato verso uno o più dei seguenti percorsi:
a) inserimento in strutture di accoglienza, rivolte a soggetti con particolari fragilità;
b) promozione e supporto a situazione di co-housing promuovendo l’incontro tra soggetti che hanno i requisiti per coabitare: ospiti interni, ospiti delle varie strutture di accoglienza, coloro che fanno domanda tramite la rete dei centri di ascolto;
c) sostegno a progetti di start up socio abitativo, sia singolarmente, sia rivolto a famiglie e gruppi di persone (ricerca di alloggi in affitto e supporto nell’acquisto dell’alloggio);
d) supporto agli ospiti nella predisposizione delle domande per gli alloggi sociali e dell’edilizia residenziale pubblica.
Le azioni previste verso l’autonomia abitativa devono essere allegate al progetto di inclusione.
Per sostenere gli utenti che si rivolgono al libero mercato, il gestore si impegna a dare un sostegno nella ricerca dell’immobile tramite canali privati e agenzie immobiliari.
Il gestore deve:
a) attuare azioni di orientamento, informazione e accompagnamento nella ricerca di soluzioni abitative autonome (supporto nella gestione delle relazioni con le agenzie immobiliari e con i proprietari degli immobili; conoscenza dei diritti-doveri di locatore e locatario; lettura dei giornali degli annunci; sostegno nella gestione/volture delle utenze, ecc.).
b) attuare azioni di orientamento, informazione e accompagnamento e supporto degli utenti nella stipula dei contratti d’affitto;
c) attuare azioni di orientamento, informazione e accompagnamento e supporto sulle modalità di accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, alle liste per alloggi sociali o popolari, a
fondi pubblici destinati al supporto del pagamento di canoni di locazione, e/o ad altre soluzioni abitative intermedie o temporanee offerte dal territorio.
31.2 Rimpatrio Assistito. Il gestore, qualora valuti che ci siano i presupposti, propone all’ospite anche un percorso di rimpatrio assistito, avvalendosi della consulenza del proprio legale con il pagamento delle relative spese.
Art. 32 – Sostegno a favore della fuoriuscita dal sistema delle accoglienze
Laddove, il gestore ritenga opportuno un aiuto economico per sostenere il costo relativo alla
caparra, il gestore lo richiede alla PO Competente che con proprio atto autorizza l’intervento. L’aiuto economico può consistere nel supportare gli utenti in uscita dal progetto:
a) che abbiano conseguito un positivo percorso di inclusione lavorativa tale da rendere possibile l’accesso ad una soluzione alloggiativa autonoma, con la concessione di un contributo per l’alloggio al fine di agevolarne il percorso di inserimento sociale, economico e abitativo. Tale contributo dovrà essere destinato a coprire alcune spese, come: la caparra; i costi di agenzia; le spese di registrazione del contratto; le prime mensilità (anche in modo parziale); le prime spese condominiali; le spese di allaccio delle utenze (con un limite massimo di € 1.500);
b) con la concessione di un contributo per le necessità relative all’avvio del percorso di autonomia (con un limite massimo di € 1.000);
c) supportare gli utenti in uscita dal progetto, che non abbiano conseguito un positivo percorso di inclusione lavorativa e/o alloggiativa con un contributo “una tantum” per la copertura dei costi di viaggio, di vitto e/o alloggio nei giorni immediatamente successivi all’uscita dal progetto (con un limite massimo di € 1.000).
Le somme erogate devono essere annotate in un apposito registro e saranno rimborsate dietro presentazione di apposito rendiconto a cadenza bimestrale.
Nessun soggetto può ricevere più di un contributo.
Art. 33 – Supporto successivo
Il gestore, qualora venga trovata una soluzione abitativa alternativa alla struttura, accompagna
l’utente nel primo sopralluogo della nuova abitazione per prendere le misure al fine di progettare l’arredamento e lo coadiuva per avviare le procedure per le nuove utenze domestiche (corrente elettrica, acqua, gas).
Nel caso in cui il soggetto acquisisca un alloggio in affitto, co–housing, di proprietà o di edilizia residenziale pubblica, il gestore assicura un servizio di accompagnamento socio educativo al fine di garantire l’effettiva integrazione dell’utente nel nuovo contesto.
Art. 34 – Servizi per l’integrazione sociale e per il progetto d’inclusione attiva
34.1 Attività a favore degli ospiti ultrasessantenni. Il gestore deve garantire unicamente le
attività di socializzazione, di volontariato e i percorsi verso l’uscita favorendo e stimolando l’autonomia abitativa.
Il gestore organizza momenti di condivisione e socializzazione rivolta alle persone ultra sessantenni tenendo conto degli interessi personali degli ospiti al fine di promuovere un’animazione partecipata e formativa anche con l’organizzazione di attività culturali attive (a titolo esemplificativo, locale polivalente con funzione di biblioteca attrezzata con videoproiettore o televisione di ultima generazione). Il gestore dovrà organizzare uno spazio attrezzato per la lettura e lo studio dei minori presenti nella struttura e degli adulti che necessita di avere un ambiente adeguato per la formazione personale (grande tavolo rettangolare con almeno dieci posti a sedere che possa servire per la lettura, lo studio, l’organizzazione di corsi di lingua italiana e apprendimento della Costituzione, ecc.). Proiezione di documentari didattici, lezioni multimediali su svariati argomenti, organizzazione di giochi da tavolo, anche in collaborazione con altri soggetti del mondo del volontariato. Le azioni previste devono essere allegate al progetto d’inclusione attiva
34.2 Attività e Servizi di Socializzazione e di Sensibilizzazione. Il gestore deve assicurare attività di animazione socio-culturale per favorire un positivo inserimento sociale delle persone nella comunità locale e prevenire l’insorgere di fenomeni di esclusione sociale ed emarginazione (eventi di carattere culturale, ricreativo, sportivo, sociale), in collaborazione con istituzioni sportive e culturali del territorio.
In particolare per i minori presenti nella struttura, sarà utile sviluppare programmi didattici per avvicinare gli ospiti al mondo della recitazione teatrale, sviluppando le capacità espressive, sia linguistiche che caratteriali.
Il gestore dovrà allestire uno spazio del giardino tergale da destinare ad orto didattico o giardino verticale (a titolo esemplificativo potranno essere impegnate persone di diversa età per una sensibilizzazione sui temi della salvaguardia ambientale, ecc.). Il programma delle attività ricreative e socializzanti devono essere allegati al progetto d’inclusione.
34.3 Sostegno Scolastico a favore dei minori. L’attività è costituita da un complesso di azioni coordinate volte a leggere, interpretare ed operare sugli aspetti della realtà dei minori e degli adolescenti inseriti nei contesti scolastici del Comune di Firenze. In particolare, nel progetto deve essere previsto un attivo coinvolgimento dei genitori nelle seguenti attività:
a) rapporto con gli insegnanti,
b) attività specifiche volte a favorire il rapporto famiglia-scuola,
c) favorire, anche mediante l’ascolto e l’osservazione individuale, l’analisi della situazione scolastica dei minori coinvolti, propedeutica a attuare gli interventi concordati con i genitori e la scuola, (ad es. azioni di sostegno didattico ed educativo).
34.4 Attività di intrattenimento. La programmazione del percorso socio educativo si deve basare su attività socializzanti, sportive e ricreative organizzate in collaborazione con la rete del volontariato, con le risorse territoriali istituzionali e non e con i servizi presenti sul territorio gestiti dal concorrente.
Il programma delle attività ricreative e socializzanti devono essere allegati al progetto d’inclusione.
TITOLO VI – LA GESTIONE DELLA STRUTTURA
Art. 35 Gestione della Struttura
35.1 Pulizie. Il gestore deve garantire il servizio di pulizia ordinaria di tutti i locali, nonché il
servizio di pulizia straordinaria (almeno con frequenza mensile, inclusi vetri, termosifoni, ecc.).
La pulizia degli spazi comuni è effettuata secondo uno schema che terrà conto degli orari di maggiore necessità del servizio e tale da coprire uno schema di rotazione delle pulizie, sette giorni su sette. Il servizio è effettuato con le seguenti modalità:
ARREDI E/O MOBILI: spolveratura; pulizia e disinfezione; spolveratura dei piani superiori;
PAVIMENTI: ramazzatura ad umido; lavaggio, sanificazione completa; lavaggio a fondo (es: nella sala comune destinata alla consumazione dei pasti); aspirazione meccanica;
PARETI LAVABILI (CUCINA): pulizia e sanificazione;
SERVIZI IGIENICI: pulizia e sanificazione;
VETRI E SUPERFICI VETRATE: pulizia;
APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO: spolveratura;
APPARECCHI TELEFONICI E PC: pulizia.
Negli orari previsti gli operatori addetti alle pulizie effettueranno tutte le attività di pulizia richieste garantendo una presenza 7 giorni su 7, con una precisa organizzazione oraria delle attività.
Il gestore s’impegna a redigere sia un programma quindicinale, sia uno mensile relativo alle pulizie più approfondite ordinarie e straordinarie.
35.2 Gestione smaltimento dei rifiuti urbani. Per i rifiuti urbani presenti il gestore assicura lo stoccaggio differenziato e il trasporto nei relativi cassonetti per la raccolta differenziata.
Le finalità sono quelle di evitare giacenze per periodi prolungati e offrire in maniera educativa, agli ospiti, un ambiente decoroso e curato e di contribuire alla salvaguardia dell’ambiente.
La struttura verrà quindi dotata di bidoni diversificati (con colori diversi per ciascuna tipologia) per lo smaltimento di: ●carta; ●alluminio e vetro; ●alimentare; ●indifferenziato.
Art. 36 – Organizzazione oraria del personale e costo del servizio
Il gestore deve assicurare le seguenti figure professionale garantendo il rispetto degli orari di lavoro
sotto riportati per le figure professionali e precisamente per le seguenti figure: operatore addetto ai servizi di portierato sociale, operatore manutentore, animatore, psicologo, responsabile di struttura, responsabile servizio, educatore, esperto raccolta e elaborazione dati, consulente accesso casa. Il gestore può richiedere una diversa organizzazione dell’orario di lavoro al comune che deve approvarlo con atto scritto.
Il gestore assicura la copertura delle seguenti figure professionali con il relativo orario di lavoro sotto riportato.
Figura professionale | Orario | Nr | Ore/ gior no | Giorni/ settim. | Ore/ setti man. | Ore annuali |
Operatore addetto ai servizi di portierato sociale | Dalle ore 06.00 alle ore 10.00 Dalle ore 12.00 alle ore 15.00 Dalle ore 17.00 alle ore 22.00 | 1 | 12 | 7 | 84 | 2184 |
Operatore addetto ai servizi di pulizia | Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 Dalle ore 15.00 alle ore 17.00 | 1 | 4 | 7 | 28 | 728 |
Per quanto riguarda la fascia oraria compresa tra le ore 22.00 e le ore 6.00 del giorno successivo il gestore dovrà garantire la reperibilità del responsabile di struttura e la presenza notturna di un incaricato per l’apertura e la chiusura degli accessi in caso di necessità. |
Figura professionale | Livello d’inqu adram ento | Orario | Ore/ Settimana | Ore annuali |
Responsabile di struttura | D3 | Cinque ore al giorno per cinque giorni la settimana più reperibilità | 30 | 1.560 |
Educatore | D1 | Sei ore e venti minuti al giorno per sei giorni la settimana. | 38 | 1.976 |
Animatore | C3 | Cinque ore al giorno per sei giorni la settimana | 30 | 1.560 |
Psicologo | E2 | Una volta alla settimana per due ore su appuntamento | 3 | 156 |
Consulente accesso casa e mercato del lavoro | D1 | Due volte alla settimana per tre ore su appuntamento | 6 | 312 |
Addetto redazione dati e rendiconti | C1 | Tre ore giornaliere due volte la settimana | 6 | 312 |
Consulente legale | E2 | due volte al mese per due ore su appuntamento | 52 | |
Mediatore | C3 | 100 | ||
Operatore addetto ai servizi di portierato | A1 | Dalle ore 06.00 alle ore 10.00 Dalle ore 12.00 alle ore 15.00 Dalle ore 17.00 alle ore 22.00 | 84 | 2184 |
Operatore addetto ai servizi di pulizia | A1 | Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 Dalle ore 15.00 alle ore 17.00 | 28 | 728 |
Manutentore | A1 | Tre ore al giorno per sei giorni la settimana | 18 | 1008 |
Art. 37 – Costi del personale e del servizio
Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto è previsto un compenso annuo pari a
euro 1.050.000,00 (unmilionecinquantamila/00) IVA esclusa, Costo annuo 350.000,00 (trecentocinquantamila/00 IVA esclusa. Il prezzo posto a base d’asta è determinato dalle seguenti componenti calcolati su trentasei mesi:
Spese per il personale (importo stimato) 576.987,92
Manutenzione e disinfestazione 201.000,00
Utenze 150.000,00
Beni di consumo 9.000,00
Somme per uscita 18.000,00
Spese di gestione 47.262,68
Utile d’impresa 47.749,40
Art. 38 Servizi Aggiuntivi Il presente articolo sarà redatto sulla base di quanto indicato dal concorrente che risulterà aggiudicatario. I Servizi aggiuntivi indicati dal concorrente che risulterà aggiudicatario non dovranno avere alcun onere finanziario e non finanziario diretto o indiretto a carico dell’amministrazione comunale.
Art. 39 Corrispettivo dell’appalto e Modalità di Pagamento
Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto è previsto un compenso complessivo
per il triennio pari a euro 1.050.000,00 (unmilionecinquantamila/00) IVA esclusa, Costo annuo 350.000,00 (trecentocinquantamila/00 IVA esclusa.
I suddetti importi sono soggetti a ribasso d’asta.
L’ammontare complessivo dell’appalto sarà rideterminato in sede di redazione del contratto sulla base del prezzo offerto dall’aggiudicatario.
Il corrispettivo sarà liquidato in fatture mensili posticipate il cui ammontare è pari a (1.050.000,00 – ribasso d’asta)/36 .
Il predetto importo mensile sarà decurtato sulla base del numero medio degli ospiti presenti nella struttura nel corso del mese rispetto al numero complessivo degli ospiti che individua l’indice di saturazione secondo la seguente formula:
Indice di saturazione (I.S.)1 = numero medio giornaliero degli ospiti presenti diviso capienza della struttura (69) per cento.
Nel caso in cui IS ≥ 95% (65 posti su 69) al gestore verrà erogato l’intera rata mensile
Nel caso in cui 80%≤IS ≤ 95% al gestore la rata mensile sarà ridotta della stessa percentuale di mancata saturazione dei posti (nel caso in cui sono occupati il 90% dei posti la rata si ridurrà del 10% , nel caso in cui sono occupati il 80% dei posti la rata si ridurrà del 20%)
Nel caso in cui IS ≤ 80% al gestore la rata mensile sarà ridotta del 25%.
Nel caso in cui l’incremento dei posti sia inferiore al 10% del totale e, quindi, fino a 7 (sette) utenti in più nulla è dovuto al gestore per l’incremento. Per ogni ospite in più sarà corrisposto al gestore
1 Con troncamento della cifra decimale es 1,99 = 1
un compenso aggiuntivo di 3.500,00 euro l’anno. A questo importo sarà applicato l’eventuale ribasso d’asta.
Con tale corrispettivo il gestore si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito, essendo escluse revisioni durante il periodo di durata naturale del contratto. Con tale corrispettivo il gestore si intende altresì compensato per qualsiasi onere derivante dalla fornitura di materiali e/o dall’acquisizione di tutti gli eventuali servizi strumentali allo svolgimento delle attività programmate per gli operatori impiegati nel servizio (quali, a titolo esemplificativo: materiali di cancelleria, biglietti per mezzi di trasporto e per l’ingresso a musei, teatri, cinema, piscine e altro), nonché per i costi inerenti l’utilizzo dei locali messi a disposizione dal gestore stesso per lo svolgimento delle attività. Tale importo si intende fisso, invariabile e indipendente da qualunque eventualità sopravvenuta o di cui il gestore non abbia tenuto presente. Il gestore non avrà perciò ragione di pretendere sovraprezzi e indennità speciali di alcun genere per l’aumento dei costi o per costi non previsti.
Le fatture o i documenti contabili equipollenti devono pervenire alla Direzione Servizi Sociali, P.O. “Attività Amministrativa Minori, Inclusione Sociale e Immigrazione”, Viale De Amicis, 21, Firenze, che, dopo verifica circa il regolare svolgimento del servizio, provvede alla liquidazione di quanto dovuto entro 60 giorni dalla data di verifica della conformità del servizio rispetto a quanto previsto dal presente contratto.
Le fatture, se in formato elettronico, dovranno obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni:
• Codice IPA: W3UPXG (per fatture intestate alla Direzione Servizi Sociali);
• Firma elettronica qualificata o digitale da parte del fornitore o di un terzo soggetto delegato
• Codice Cig 7300395C86
• Numero dell’impegno o degli impegni;
• Numero della Determina Dirigenziale di assunzione dell’impegno;
• Dizione “Scissione dei pagamenti” di cui all’ art. 17 ter DPR 633/72, introdotta dalla Legge di stabilità 2015, nel caso di corrispettivi soggetti ad IVA fatturati dal 1.1.2015 e non rientranti nella tipologia del “Reverse Charge” per servizi commerciali relativi a servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento di edifici”.
Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Impresa, le fatture dovranno essere emesse separatamente da ciascun soggetto del Raggruppamento per la parte di relativa competenza ed essere inoltrate all’indirizzo sopra indicato.
Il Comune procederà al pagamento delle fatture solo a seguito dei controlli previsti dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla verifica della regolarità relativa agli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali da parte dell’affidatario. Conseguentemente, ai fini del pagamento il Comune acquisisce il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell’affidatario.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo segnalati dall’Ispettorato del Lavoro od altro Ente previdenziale o assicurativo, l’Amministrazione si riserva di attivare la procedura di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. n.207 del 5 Ottobre 2010 e s.m.i.
Trattandosi di appalto con prevalenza del costo della manodopera, allo scopo di assicurare la copertura dei costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi di quanto previsto dall’art. 95 comma 10 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50, l’aggiornamento dei prezzi verrà effettuato per le voci di costo relative al personale in caso di rinnovo del C.C.N.L. considerando unicamente le eventuali variazioni del costo del lavoro derivante dai nuovi valori minimi tabellari per ciascuna delle singole categorie in cui è inquadrato il personale dipendente.
Per le altre voci di costo, la variazione dei prezzi avverrà sulla base della variazione percentuale media annua dell’indice ISTAT-FOI, con riferimento all’annualità precedente a condizione che si realizzino le condizioni di cui all’art. 1 comma 511 della legge L. 28/12/2015, n. 208 e s.m.i.
Art. 40 Modifiche del contratto
Le modifiche, nonché le varianti, al presente contratto possono essere autorizzate dal RUP, senza
una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per il comune. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
b) la modifica non altera la natura generale del contratto;
c) la modifica non eccede il 50% del contratto originario.
Al gestore può succedere, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti nel bando e nel disciplinare che hanno indetto la procedura, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto.
Art. 41 Durata dell’appalto
L’appalto ha durata presunta di trentasei mesi dalla data di aggiudicazione del servizio.
Il Comune, qualora i risultati dell’appalto siano soddisfacenti, sia accertato il pubblico interesse, la convenienza alla al rinnovo del rapporto mediante ripetizione di servizi analoghi e siano verificate le compatibilità di bilancio, si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 35 e 63, comma 5 del Codice, di richiedere, il rinnovo mediante ripetizione di servizi analoghi per un periodo massimo di tre anni a partire dalla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale, per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, mediante richiesta da inviare al gestore entro e non oltre un mese prima della scadenza del contratto.
Ricorrendo tali presupposti, svolte le opportune verifiche e presi i debiti accordi, l’affidamento del nuovo analogo servizio avverrà con determinazione dirigenziale, previa verifica della disponibilità finanziaria. L’eventuale rinnovo sarà agli stessi patti e condizioni del presente affidamento.
La proroga è subordinata all’adozione da parte del Comune di apposito provvedimento dirigenziale che approva la proroga e ne prevede il relativo finanziamento a valere sul bilancio del comune.
La durata del presente contratto può essere prorogato limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
In caso di cambio di gestione, alla scadenza del rapporto contrattuale, il soggetto affidatario si impegna a collaborare con i nuovi soggetti subentranti al fine di garantire un efficace passaggio di consegne, senza oneri aggiuntivi per il Comune.
Il Servizio oggetto del presente Capitolato deve essere organizzato in forma integrata e unitaria, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi fissati nel presente contratto
A tal fine, il gestore deve garantire la gestione coordinata e integrata delle attività di cui al presente Capitolato, curando le necessarie forme di raccordo operativo con il Responsabile Unico del Procedimento con il direttore dell’esecuzione, se nominato, i referenti del Comune.
Il suddetto servizio potrà essere ridotto o temporaneamente sospeso, in relazione alle esigenze del Comune o a sopravvenute ragioni di pubblico interesse.
Art. 42 – Sospensione delle prestazioni
In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali e imprevedibili che impediscano in via
temporanea che le prestazioni oggetto del presente contratto procedano utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il RUP può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento del gestore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno
determinato l'interruzione della prestazione di servizi, nonché dello stato di avanzamento delle prestazioni la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate senza eccessivi oneri. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti o per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva del contratto, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Se il comune si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione del contratto.
La sospensione delle prestazioni e, quindi, degli utenti con minori, è obbligatoria nel caso in cui nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio sia in corso un procedimento penale per i reati di cui i reati previsti dall’art. 80, comma 1 del Codice e per i reati contro le minori o relative ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge 3.8.1998 n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno delle minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù), dall’art. 564, 571, 572 e per uno dei delitti puniti secondo quanto previsto dalla legge 15 febbraio 1966 nr. 66, dalla legge 01.10.2012 nr. 172, dalla legge 3 agosto 1998 così come modificata dalla legge 6
febbraio 2006, nr. 38 e dall’art.3 comma 19 lett. a) della legge 15 Luglio 1999, nr. 94 fino a sentenza definitiva di assoluzione.
Fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 25 e 36 del presente contratto, la sospensione del servizio è obbligatoria anche nel caso in cui non siano corrisposti gli emolumenti al personale dipendente per tutto il periodo in cui dura la vertenza sindacale.
La sospensione delle prestazioni e, quindi, dell’inserimento dei minori, è obbligatoria anche nel caso di sentenza o decreto di condanna o procedimento penale per i predetti reati commessi dal personale, compreso quello volontario, che sia a contatto con le minori, fatta salva l’ipotesi che il personale coinvolto non venga allontanato dalla struttura ovvero adibito a mansioni che non comportano il diretto contatto con le minori.
Art. 43 – I controlli del comune e il controllo di Qualità
L’esecuzione del presente contratto è diretta dal Responsabile Unico del Procedimento con
l’ausilio, se nominato, del direttore d’esecuzione, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Nel quadro degli indirizzi generali del Comune in cui hanno sede le strutture, il comune svolge i seguenti compiti:
a) espleta le funzioni di programmazione e coordinamento sulle attività oggetto dell’appalto;
b) svolge i controlli in ordine alla verifica delle prestazioni richieste al gestore e al numero e alla tipologia di utenti che accedono al servizio.
È facoltà del comune effettuare sopralluoghi, in qualsiasi momento, compreso in orario notturno, senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, al fine di verificare la conformità del servizio fornito dal gestore alle prescrizioni di legge e alle condizioni contrattuali. In questo caso il gestore è obbligato a fornire al personale incaricato della vigilanza, tutta la collaborazione necessaria, consentendo agli stessi, in ogni momento, il libero accesso ai locali d’interesse, fornendo tutti i chiarimenti necessari e la relativa documentazione. Dei controlli effettuati sarà tenuto a cura del gestore un apposito registro a fogli inamovibili. Per ciascuna verifica è apposta in
calce la firma del legale rappresentante del Gestore o suo rappresentante e del RUP ovvero del direttore d’esecuzione, dipendente del comune.
È facoltà del comune effettuare controlli e verifiche presso istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali, sulla regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti che il gestore impegnerà nel servizio.
Il comune si riserva, inoltre, il diritto, anche su indicazione dei comuni nei quali hanno sede le strutture, di predisporre batterie d’indicatori volti a rilevare l’efficienza, l’efficacia e la qualità del servizio erogato.
Per favorire la rilevazione della qualità del servizio svolto, il gestore s’impegna a garantire, su indicazione del comune, la somministrazione e la raccolta di questionari, garantendo il più assoluto rispetto dell’anonimato.
Art. 44 – Obblighi e responsabilità del gestore
Al gestore è fatto obbligo:
a) di osservare le norme vigenti in materia igienico - sanitaria e antinfortunistica;
b) di comunicare al comune, su richiesta del Responsabile dell’esecuzione dell’appalto, con nota sottoscritta dal legale rappresentante, la tipologia dei rapporti di lavoro intercorrenti fra il soggetto affidatario stesso e il personale utilizzato per la gestione del servizio con la relativa documentazione;
c) ad impiegare personale adeguatamente formato e aggiornato attraverso opportuni corsi finalizzati a ottenere un adeguato livello qualitativo e di professionalità;
d) ad adottare, anche attraverso l’azione dei propri operatori, comportamenti atti a garantire il pieno rispetto della dignità e dei diritti degli utenti.
Il personale impiegato dovrà essere fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità. Il comune, si riserva il diritto di contestare al gestore l'inidoneità e/o l’operato di uno o più operatori. In tal caso lo stesso dovrà garantire i dovuti interventi anche mediante la sostituzione dell'operatore/i contestati.
Art. 45 – Personale
Il gestore deve applicare i contratti vigenti che disciplinano il rapporto di lavoro del personale
impiegato alle proprie dipendenze e deve osservare le vigenti leggi e ogni altra normativa in materia di assicurazioni sociali, igiene, medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni. Il gestore risponderà direttamente di ogni e qualsiasi infrazione a leggi e regolamenti concernenti la normativa antinfortunistica nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori.
Il gestore, nella persona del Presidente o comunque del legale rappresentante, ha la funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale che utilizzerà ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/08, dovrà adottare tutte le misure necessarie previste dall’art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d’appalto) senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata al comune appaltante a qualsiasi titolo. Il soggetto gestore sarà responsabile pertanto della sicurezza e dell’incolumità del proprio personale, e dei danni causati a terzi in dipendenza del servizio affidato con esonero di ogni responsabilità e rivalsa nei confronti del Comune.
Il gestore si obbliga all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e nello specifico si impegna:
a) ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. L.vo n. 81/2008, in materia di sicurezza e igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa;
b) a predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi, ove previsto;
c) ad assicurare durante tutto lo svolgimento del servizio la presenza contemporanea di personale con formazione specifica in tema di antincendio, rischio e pronto soccorso, attestata da idonea documentazione da custodire in loco ed esibire in caso di controllo da parte del comune;
d) a provvedere all’informazione, formazione e addestramento di tutto il personale sull’utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio;
e) ad essere in regola con tutti gli adempimenti e le norme previste dal D.Lgs 81/2008 se e quando obbligatorie e ad aver effettuato le comunicazioni agli Istituti, previste dal decreto stesso, dell’avvenuta nomina del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, della nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, se esercitata;
Ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. 50/2016, il mancato rispetto dei minimi salariali ovvero il pagamento da parte del gestore dei compensi agli operatori mensilmente ovvero secondo le modalità previste dal CCNL di riferimento per più di tre volte in un anno o un ritardo nel pagamento degli emolumenti da parte del gestore può comportare la risoluzione di diritto del contratto, secondo quanto previsto dal successivo art. 59.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto, il Responsabile Unico del Procedimento invita per iscritto il gestore a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, il comune provvederà al pagamento direttamente ai lavoratori delle retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute al gestore. I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.
Il Responsabile Unico del Procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
In caso di ottenimento da parte del Responsabile Unico del Procedimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, sono trattenute dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate è disposto direttamente a favore degli enti previdenziali e assicurativi.
In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del RUP della conformità delle prestazioni a quanto pattuito nel presente contratto, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.
Il personale non deve aver subito condanne per reati contro i minori e non avere subito condanne relative ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge 3.8.1998 n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù), dall’art. 564, 571, 572 del C.p. e per uno dei delitti puniti secondo quanto previsto dalla legge 15 febbraio 1966 nr. 66, dalla legge 01.10.2012 nr. 172, dalla
legge 3 agosto 1998 così come modificata dalla legge 6 febbraio 2006, nr. 38 e dall’art. 3 comma 19 lett. a) della legge 15 Luglio 1999, nr. 94 .
Se nel corso del servizio un soggetto dipendente sia oggetto di indagine per uno dei predetti reati deve essere provvisoriamente allontanato dal servizio ovvero nel caso che per il predetto reato sia incriminato un amministratore della società lo stesso non può accedere alla struttura fino alla definitiva sentenza di assoluzione.
Il gestore può utilizzare volontari compresi quelli del servizio civile regionale e nazionale, assicurando la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati, nel rispetto dei parametri e della professionalità previste dalla normativa vigente, delle normative sulla privacy, sulla sicurezza del lavoro ed ogni altra disposizione di cui al presente capitolato.
I volontari operano all’interno della struttura organizzativa del gestore e agiscono sotto la direzione del responsabile di struttura nominato. Nel caso di impiego di volontari, il gestore garantisce che tutto il personale volontario sia regolarmente assicurato, ai sensi degli artt. 4 e 7 comma 3 della Legge 11.8.1991 n. 266/91 e decreti ministeriali attuativi, e si impegna a fornire copia, dietro apposita richiesta, delle relative polizze prima dell’inizio dell’attività, sollevando espressamente il Comune di Firenze da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti all’attività oggetto del presente accordo.
Il gestore assicura di emanare disposizioni atte a garantire il rispetto da parte del personale volontario, della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti all’utenza ed il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della presente convenzione. La documentazione relativa ai volontari coinvolti nel Progetto (nomi, qualifiche, ore d’impegno,) è conservata dal gestore ed esibita in caso di controllo o di richiesta da parte dell’amministrazione comunale.
Art. 46 – Privacy
Il gestore è responsabile esclusivo del proprio personale ed è tenuto ad attivare modalità e forme di
controllo adeguate per garantire il rispetto della normativa sulla privacy.
Si impegna, secondo le regole e modalità previste dal d.lgs. 196 del 30.6.2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), con particolare riferimento ai dati personali relativi agli utenti seguiti, affinché se stesso e il proprio personale non diffonda/comunichi/ceda informazioni inerenti gli utenti di cui possano venire in possesso nel corso del servizio nel rispetto dei principi deontologici e professionali propri delle professioni di aiuto alla persona, e delle norme in materia di segreto professionale.
Si impegna altresì a rispettare e ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni che il comune impartirà in ordine alla citata normativa per garantire la protezione dei dati. Prima dell’inizio del servizio il gestore, dovrà fornire il nominativo del responsabile della tenuta dei dati personali di cui sopra. In mancanza dell’indicazione di tale nominativo si intenderà responsabile privacy il rappresentante legale del gestore.
In esecuzione del presente capitolato e del relativo atto di nomina a responsabile, il gestore e gli altri soggetti eventualmente individuati si impegnano a osservare le disposizioni in esso indicate. In conseguenza di quanto sopra il gestore diviene, per gli effetti del d.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, responsabile esterno del trattamento dei dati personali connessi all’attività svolta e ne acquisisce le derivanti responsabilità.
Il gestore si impegna a designare incaricati del trattamento dei dati personali le persone fisiche di cui si avvalga, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 196/03.
Art. 47 – Responsabilità in materia di sicurezza
Il gestore è tenuto a ottemperare alle norme di sicurezza e di salute di cui al d.lgs. 81/2008. Deve
garantire a tutti i soggetti, addetti allo svolgimento delle attività oggetto del capitolato, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste, e risultanti dal documento di valutazione dei rischi, ove previsto. Il gestore e il personale da esso dipendente devono attenersi al rispetto di tutte le disposizioni, procedure e direttive di carattere generale e speciale emanate dal comune, rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero quelle appositamente emesse per il proprio personale dal gestore.
Il gestore è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili, nonché dei danni, infortuni o altro procurati al personale dipendente o a terzi (personale del Comune, utenti e terzi in genere) in dipendenza del servizio prestato esonerando il comune da ogni responsabilità conseguente. Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo.
Il comune è pertanto esonerato:
• da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale del gestore per qualsiasi causa nell’esecuzione del servizio;
• da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o quanto altro dovesse accadere agli utenti del servizio e a terzi durante il periodo di svolgimento dei servizi di cui sono destinatari, all’interno e all’esterno della struttura.
Art. 48 – Polizze assicurative
Il gestore deve garantire la regolare copertura assicurativa per il personale dipendente contro gli
infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle prestazioni inerenti il servizio, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, che sono a totale carico del gestore con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del comune medesimo e di ogni indennizzo.
In particolare, il gestore è tenuto ad attivare, prima dell’inizio del servizio, una specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi dedicata ai rischi derivanti dalla gestione del presente servizio, di durata non inferiore alla durata dell’appalto, ovvero a stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a rendere i massimali per sinistro dedicati esclusivamente al servizio appaltato e adeguati al presente capitolato. Tale polizza:
• deve prevedere massimali RCT per sinistro non inferiori a € 2.000.000,00 “unico”; max RCO con € 2.000.000,00 per sinistro con il limite di € 500.000,00 per ogni dipendente infortunato;
• deve coprire anche danni cagionati a terzi compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del proprio personale dipendente e delle persone di cui deve rispondere, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
• deve essere estesa alla RC personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che partecipano all’attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
• deve prevedere l'estensione di garanzia alle malattie professionali, tabellari e non tabellari;
• devono essere considerati terzi tutti coloro che partecipano all'attività compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, perché già assicurati nell'ambito della garanzia RCO, e del legale rappresentante;
• deve essere considerato terzo il comune, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;
• deve essere inserita l'estensione di garanzia relativa alla responsabilità del gestore e dei suoi dipendenti in relazione alla qualifica di responsabili del servizio protezione e sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81/08 – e alla responsabilità derivante da violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 196/03;
• deve essere inserita l’estensione di garanzia relativamente alla somministrazione di cibi e bevande;
• deve prevedere la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura.
Nel caso tale polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non possono essere in alcun modo opposte al comune o al terzo danneggiato e devono rimanere esclusivamente a carico del gestore.
Il gestore deve, inoltre, segnalare immediatamente al comune, con nota scritta e protocollata, tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo all'incolumità di terzi che si siano verificate durante lo svolgimento delle attività, nonché qualsiasi tipo di infortunio verificatosi.
Il gestore deve stipulare le predette polizze assicurative, per un periodo pari alla durata del contratto stesso, provvedendo al rinnovo nel caso di proroga, fornendo copia della quietanza di rinnovo.
Nella polizza deve essere prevista espressamente la rinuncia all'azione di rivalsa da parte della Compagnia Assicuratrice nei confronti del comune per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività del presente contratto.
Il gestore dovrà inoltre dichiarare la propria disponibilità ad attivare per tutta la durata dell’appalto e su semplice richiesta scritta del comune, apposita polizza assicurativa per infortuni a favore degli utenti del servizio per causa dipendente dall’attività del gestore con massimali non inferiori a € 100.000,00 per morte, € 150.000,00 per invalidità permanente, € 5.000,00 per spese mediche e € 35,00 €/gg per diaria per ricovero ospedaliero.
Art. 49 – Garanzia Definitiva
Il gestore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia
definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93,
commi 2 e 3 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture.
In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il gestore.
La cauzione garantirà il risarcimento di eventuali danni subiti dall’amministrazione comunale, e il rimborso delle spese sostenute dall’amministrazione comunale ivi compresa la stipula di un nuovo contratto o indizione di una gara e per tutte le ipotesi previste dal presente capitolato ed in particolare dall’art. 58, 59, 61 e 62.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Il Comune può richiedere al Gestore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Codice, per la garanzia provvisoria.
Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo, garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi oggetto del presente appalto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori nei luoghi dove viene prestato il servizio.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta.
La garanzia fideiussoria a scelta del gestore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del codice. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino a dodici mesi dalla data di scadenza del contratto ovvero della scadenza del rinnovo.
Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
Art. 50 – Rischi da Interferenze Inerenti la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro.
Nel presente appalto non sussiste l’esistenza di “interferenza”, da intendersi come circostanza in cui
si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del Comune e quello del gestore ovvero tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. Ne consegue, pertanto, l’inesistenza dell’obbligo, a carico del Comune, di redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).
Art. 51 – Esecuzione Anticipata Del Contratto.
Nelle more di stipula del contratto, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiedere, ai
sensi dell’art. 32 comma 8 del Codice, per motivi di interesse pubblico, l’esecuzione anticipata del contratto per un periodo massimo di 90 giorni e comunque fino alla stipula del contratto definitivo. Costituisce clausola risolutiva espressa del predetto contratto l’avvenuto annullamento da parte del TAR dell’affidamento del servizio. Il gestore nulla ha da pretendere nel caso in cui l’aggiudicazione sia annullata dal competente TAR, fatto salvo il diritto alla remunerazione delle prestazioni effettuate.
Nel caso in cui il Comune decida di affidare al gestore l’esecuzione anticipata del contratto ed intervenga l’annullamento da parte del TAR dell’aggiudicazione definitiva e la stessa sentenza preveda, direttamente o indirettamente, la necessità di procedere alla stipula di contratto con nuovo soggetto, la durata del contratto con quest’ultimo decorrerà dalla notifica della sentenza del TAR e, quindi, dalla risoluzione del contratto di esecuzione anticipata. Il nuovo contratto avrà in ogni caso durata di 36 mesi
Il nuovo contratto sarà approvato con apposita determinazione del RUP, previa verifica della effettiva disponibilità finanziaria e parere del responsabile dei servizi finanziari che attesti la relativa copertura finanziaria del maggior onere.
Art. 52 – Comunicazioni
Il gestore ha l’obbligo di comunicare al comune ogni variazione delle proprie ragioni sociali o
trasformazione della medesima, e ogni mutamento inerente l’amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà del comune di risolvere in tale ipotesi il contratto.
Qualora l’erogazione del servizio non sia possibile nei termini previsti dal contratto, per documentate cause di forza maggiore o eccezionali non imputabili al gestore, quest’ultimo deve sempre darne preventiva e tempestiva comunicazione al comune, mettendo a disposizione tutti gli elementi necessari al fine dell’accertamento dell’effettiva impossibilità materiale di dare corso all’esecuzione del contratto per le valutazioni del caso e le conseguenti decisioni, anche in merito all'applicazione delle eventuali penalità.
Il gestore deve tempestivamente comunicare ogni e qualsiasi evento che ritardi e/o impedisca parzialmente o totalmente l’esecuzione dei compiti previsti nel presente capitolato.
Art. 53 – Sciopero
Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della legge 146/90 e legge 83/2000 ed
eventuali successivi protocolli applicativi, con particolare riguardo all’obbligo di congruo preavviso.
Nulla è dovuto al gestore per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.
Art. 54 – Tracciabilità flussi finanziari
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n°136 del
13.08.10, il gestore si obbliga a ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In particolare, il gestore provvede a comunicare al comune gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e i dati identificativi (generalità, codice fiscale) dei soggetti (persone fisiche) delegati ad adoperare su di esso, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi che possa intervenire nel corso della durata del contratto.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.M. 145/00 e dell'art.3 della L. n. 136/10, i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell’operazione sul conto corrente dedicato indicato nella suddetta comunicazione.
Nel caso in cui il gestore effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L.136/10.
Art. 55 – Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento
Gli obblighi di comportamento previsti dal “Regolamento comunale recante il codice di
comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12 /2013 pubblicato sulla rete civica del comune all’indirizzo: http://www.comune.fi.it/materiali/trasparenza/CODICE_DI_COMPORTAMENTO.pdf, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo del Gestore. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori del contraente del suindicato “Regolamento”.
Art. 56 – Dipendenti delle P.A. – Divieti
Ai sensi dell’art. 53, comma 16 - ter del decreto legislativo n. 165/2001, il gestore – sottoscrivendo
il presente contratto - attesta e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti del Comune di Firenze, o dei Comuni in cui hanno sede le strutture, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei propri confronti.
Art. 57 – Protocollo di Legalità – Dichiarazioni del Gestore
Il gestore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità
sottoscritto il 16 marzo 2015 dalla stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Il Gestore dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Il gestore dichiara di conoscere e accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considerano, in ogni caso, inadempimenti gravi:
a) la violazione di norme che hanno comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
c) l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati.
Art. 58 – Procedimento di contestazione dell’inadempimento – penali
I servizi oggetto del contratto devono essere eseguiti secondo le modalità nella stessa indicate. In
caso di divergenza fra le modalità di svolgimento dei servizi e le modalità specificate nel presente contratto, il comune provvederà alla formale contestazione per iscritto, con PEC indirizzata al legale rappresentante del gestore che ha commesso l’inadempienza. Questo potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al comune nel termine sopra indicato ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l’inadempienza, saranno applicate al gestore inadempiente, le seguenti penali:
Tabella: Casi di inadempienza
INADEMPIENZA | PENALITÀ in euro | |
Mancata sostituzione (in caso di dimissioni) degli operatori | € | 500,00 |
La mancata presentazione del piano di manutenzione, per ciascun anno. | € 1.000,00 | |
La mancata presentazione dei report mensili per ciascun inadempimento | € | 100,00 |
La mancata effettuazione degli interventi previsti nel piano o effettuazione della manutenzione per ciascun inadempimento riscontrato. | mancata | € 5.000,00 |
Mancata effettuazione degli interventi di disinfestazione con cadenza annuale per ogni mancato intervento | € | 2.000,00 |
Mancato adeguamento alle anomalie riscontrate dal personale del Comune e riferite al servizio (per ogni settimana di ritardo) | € | 100,00 |
Mancata predisposizione del regolamento e/o del patto di convivenza | € | 500,00 |
Mancata somministrazione del regolamento o del patto di convivenza a ciascun ospite per ogni violazione | € | 200,00 |
Mancata predisposizione della cartella personale per ciascun ospite per ogni violazione | € | 200,00 |
Mancato collaborazione per il funzionamento dell’equipe Multidisciplinare (per ogni inadempimento) | € | 250,00 |
Mancata fornitura dei servizi2 di cui all’art. 13 (per ogni inadempimento) | € | 250,00 |
Mancata fornitura dei servizi2 di cui art. 14 (per ogni inadempimento) | € | 250,00 |
Mancata garanzia di una sede organizzativa | € 1.000,00 | |
Mancata fornitura dei servizi2 di cui all’art. 17 (per ogni inadempimento) | € | 250,00 |
Mancata fornitura dei servizi2 di cui all’art. 19 (per ogni inadempimento) | € | 250,00 |
Mancata fornitura dei servizi2 di cui art. 25 (per ogni inadempimento) | € | 250,00 |
Mancata fornitura dei servizi2 di cui all’art. 28 (per ogni inadempimento) | € | 250,00 |
Mancata fornitura dei servizi2 di cui all’art. 29 (per ogni inadempimento) | € | 250,00 |
Mancata fornitura dei servizi2 di cui all’art. 30 (per ogni inadempimento) | € | 250,00 |
Mancata fornitura dei servizi2 di cui art. 31 (per ogni inadempimento) | € | 250,00 |
Mancata fornitura dei servizi2 di cui all’art. 32 (per ogni inadempimento) | € | 250,00 |
Mancata fornitura dei servizi2 di cui all’art. 33 (per ogni inadempimento) | € | 250,00 |
Mancata fornitura dei servizi2 di cui all’art. 34 (per ogni inadempimento) | € | 250,00 |
Mancata fornitura dei servizi2 di cui art. 35 (per ogni inadempimento) | € | 250,00 |
Mancata individuazione del tutor (per ogni inadempimento) | € | 250,00 |
Mancata predisposizione del progetto di inclusione attiva per ogni inadempimento | € | 500,00 |
Mancata cooperazione al controllo di qualità (per ogni inadempimento) | € | 250,00 |
Violazione di uno degli obblighi previsti dall’art. 44 | € | 200,00 |
Violazione di una delle disposizioni previste dall’art. 45 in materia di personale. (per ogni violazione) | € | 200,00 |
Violazione di una delle disposizioni previste dall’art. 46 in materia di privacy (per ogni violazione) | € | 500,00 |
Violazione di una delle disposizioni previste dall’art. 47 in materia di sicurezza (per ogni violazione) | € | 200,00 |
Mancato stipula o rinnovo delle polizze di assicurazione (per ogni giorno di ritardo) | € | 500,00 |
2 Per servizi s’intende ogni fornitura di beni e servizi previsti nell’articolo nessuno escluso e tutti gli adempimenti che la S.d.S. può richiedere al gestore. La sanzione è irrorata sia per la mancata o parziale erogazione sia per il mancato rispetto degli elementi qualitativi previsti.
Nel caso in cui nell’arco di 30 giorni la stessa tipologia di inadempienza dovesse verificarsi più di una volta, a partire dalla seconda sanzione gli importi previsti nella sopra riportata tabella saranno raddoppiati.
Il comune, oltre all’applicazione della penale, potrà richiedere il rimborso delle eventuali spese sostenute a causa del disservizio. È fatta salva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto secondo quanto previsto dal successivo articolo 59 comma 1 lettera d) oltre alla richiesta di risarcimento danni.
Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati.
Art. 59 – Risoluzione di diritto – Clausola risolutiva espressa
Il comune intenderà risolto il contratto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile e dell’art.
108 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo sia da parte del gestore che dai suoi eventuali aventi diritto, nei seguenti casi:
a) Violazione da parte dei collaboratori del soggetto contraente del “Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12 /2013”.
b) Attribuzione di incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto a ex dipendenti del Comune di Firenze o dei Comuni in cui hanno sede le strutture, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei propri confronti.
c) Qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art. 91 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
d) In caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considerano in ogni caso inadempimenti gravi:
▪ la violazione di norme che hanno comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria;
▪ l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
▪ l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati;
e) Mancata comunicazione tempestiva al comune e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti.
f) Inadempimento parziale o totale agli impegni assunti con il presente atto e in caso di mancato adempimento degli obblighi connessi alla Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 82 “Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato” e successive modifiche.
g) Mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità siglato fra la Prefettura di Firenze e i Comuni della Provincia di Firenze.
h) Il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del Codice.
i) Con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), del Codice sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
j) Con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, del Codice, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
k) Il gestore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 del Codice; e il gestore avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
l) Il contratto non doveva essere stipulato in considerazione di una grave violazione degli obblighi
derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice;
m) Nei confronti del gestore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
n) Nei confronti del gestore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.
o) Mancata attivazione dei servizi aggiuntivi indicati nell’offerta che sono stati oggetto di valutazione.
p) Qualora il gestore non assolva gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari.
q) Il mancato rispetto degli importi minimi salariali corrisposti al personale dipendente ovvero il mancato pagamento degli stipendi o altri emolumenti agli operatori del presente contratto entro 90 giorni o ritardi superiori a 30 giorni ripetuti per più di tre volte.
r) Quando l’ammontare delle penali contestate e applicate al gestore abbia superato il 15% dell’importo complessivo del contratto.
s) Cessione dell’azienda o del contratto, non ottemperando a quanto previsto dall’art. 106 del Codice.
t) Mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale.
u) Affidamento di subappalto in violazione del divieto imposto dall’art. 64
v) Perdita dei requisiti soggettivi e oggettivi che consentano il regolare svolgimento del contratto;
w) Liquidazione, fallimento e avvio di procedure concorsuali.
x) La perdita d’iscrizione all’Albo delle associazioni di volontariato e di promozione Sociale.
y) In caso di DURC non regolare per due volte consecutive.
Quando il direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del gestore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto al gestore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti al gestore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il gestore abbia risposto, il comune su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.
Qualora, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del gestore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali il gestore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con il gestore, qualora l'inadempimento permanga, il comune risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Nel caso in cui non sia stato nominato il responsabile dell’esecuzione agli adempimenti di cui ai precedenti due commi provvede il Responsabile Unico del Procedimento.
Nel caso di risoluzione del contratto, il gestore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Il gestore rinuncia a ogni richiesta di danni indiretti e conseguenti e di mancato guadagno.
Art. 60 – Recesso dal contratto da parte del comune
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia), il comune può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione al gestore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali il comune prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei servizi effettuati.
Art. 61 – Recesso dal Contratto da Parte dell’affidatario.
In caso il Gestore receda anticipatamente dal contratto, il Comune, chiederà il risarcimento dei
danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio.
Il Comune conserva piene ed intere le sue ragioni di indennizzo o risarcimento danni per qualsiasi titolo sulla garanzia definitiva depositata a garanzia del contratto.
Art. 62 – Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione
Il comune, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura
di insolvenza concorsuale o di liquidazione del Gestore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articoli 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia), ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, dichiara risolta di pieno diritto il presente contratto.
Art. 63 – Assoggettamenti fiscali
I corrispettivi stabiliti saranno soggetti alle disposizioni di cui alle norme fiscali vigenti. Ogni onere
fiscale resterà a carico del gestore. Le spese del contratto e consequenziali sono a carico del gestore.
Art. 64 – Divieto di Subappalto
Fatta eccezione per le prestazioni secondarie, individuate negli interventi di pulizia e manutenzione,
e disinfestazione per i servizi oggetto del presente appalto è tassativamente vietato il subappalto, anche parziale, pena la risoluzione immediata del contratto.
Il Comune corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi e al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall’art. 105 co. 13 del Codice. Ove non ricorrano tali condizioni, il Comune non provvede al pagamento diretto del/degli subappaltatore/i e i pagamenti vengono effettuati, nel rispetto delle prescrizioni dell’art. 105 del Codice, all’appaltatore, che deve trasmettere al Comune stesso, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i.
Art. 65 – Cessione del Credito.
L’eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto dovrà essere preventivamente
autorizzata dal comune. L’autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla durata del contratto relativo al presente appalto. Per eventuali proroghe o rinnovi contrattuali dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione alla cessione del credito.
Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al comune.
Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili al comune solo se questo non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Il comune si riserva il diritto di accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.
In ogni caso, il comune può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.
Art. 66 – Certificato di conformità
Il Responsabile Unico del Procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al
direttore dell'esecuzione del contratto, ove nominato.
Alla conclusione del presente contratto, esso è sottoposto a verifica di conformità per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione e di affidamento.
All'esito positivo della verifica di conformità, il RUP autorizza, con apposita comunicazione al gestore, l'emissione della fattura finale.
Art. 67 – Definizione delle controversie
La tutela giurisdizionale davanti al Giudice Amministrativo è disciplinata dal Codice del Processo
Amministrativo approvato dal D. Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al TAR della Toscana, sede di Firenze, Via Ricasoli 40, tel. 055 267301, nei termini indicati dall’art.120 V comma. del citato d.lgs.
Ai sensi dell’art. 209 del Codice, si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 1–bis è vietato in ogni caso il compromesso.
Art. 68 – Norme transitorie e finali
Il gestore dovrà eleggere in Firenze la sede del proprio domicilio, dandone conseguente
comunicazione entro il 31° giorno dalla sottoscrizione del presente contratto.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia.