Contract
DISCIPLINARE DI GARA (Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta) Accordo quadro per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura | ||
Progettazione strutturale e di verifica di vulnerabilità sismica degli edifici di competenza della Città metropolitana di Firenze - Quattro lotti |
1. PREMESSE
1.1. Informazioni preliminari
1.1.1 Stazione appaltante
Stazione appaltante:
--- Città Metropolitana di Firenze, xxx Xxxxxx 0, 00000 - Xxxxxxx (Xxxxx)
--- Codice fiscale 80016450480 e partita IVA 01709770489
--- URL: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx
--- e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx
--- domicilio digitale (PEC): xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx
--- Responsabile unico del Procedimento: Xxx. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx
1.1.2 Profilo di committente
1.1.3 Oggetto della gara
a) Denominazione conferita dall’Amministrazione: Accordo quadro per la Progettazione strutturale e di verifica di vulnerabilità sismica degli edifici di competenza della Città metropolitana di Firenze - Quattro lotti;
b) descrizione sommaria: l’affidamento riguarda un Accordo quadro, suddiviso in 4 lotti indipendenti, ciascuno dei quali con un unico Operatore economico ai sensi dell’articolo 54, comma 4, del Codice dei contratti, in base al quale affidare mediante Buoni d’Ordine specifici servizi di attività di ingegneria per progettazione strutturale in edifici o parti di essi, per la redazione dei piani di coordinamento della sicurezza connessi e per verifiche di vulnerabilità sismica. L’accordo quadro è articolato in 4 lotti di immobili, di cui agli elenchi allegati alla Documentazione di gara, ed ogni Operatore economico potrà aggiudicarsi uno solo dei Lotti.
1.1.4 Gara interamente telematica
a) L’appalto è disciplinato dal presente Disciplinare di gara, dal D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R
«Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l’affidamento di forniture, servizi e lavori», di cui al Capo VI della Legge Regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);
b) la partecipazione, la presentazione delle offerte e la gestione della gara avviene esclusivamente in modalità telematica mediante la Piattaforma di e-procurement individuata e descritta al Capo 10;
c) al medesimo Capo 10, al quale si rinvia, sono fornite:
--- le informazioni necessarie all’utilizzo della predetta Piattaforma;
--- le modalità per la presentazione delle offerte in via telematica;
--- le modalità di comunicazione e di scambio delle informazioni;
d) non è ammesso il recapito delle offerte o di alcun atto o documento in modalità diverse dall’invio alla Piattaforma telematica di cui al Capo 10 e, in particolare, non è ammesso il recapito di alcun atto o documento direttamente agli uffici della Stazione appaltante.
1.1.5 Termini e modalità per la presentazione dell’offerta: Il termine ultimo per la presentazione dell’offerta:
a) è prescritto al punto IV.2.2) del bando di gara;
b) è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;
c) è in ogni caso è a rischio esclusivo dell’Offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi dell’eventuale ritardo o del mancato recapito;
d) tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.
1.2. Definizioni utilizzate
Nel presente Documento, anche con riferimento alla Premesse, sono assunte le definizioni che seguono.
1.2.1. Definizioni generali:
a) «Codice dei contratti»: il codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nella versione vigente alla data di pubblicazione del bando di gara;
b) «Regolamento»: il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle parti in vigore in seguito alle abrogazioni parziali di cui all’articolo 217, comma 1, lettera u), del Codice;
c) «DGUE» il documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85 del Codice e della Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3, come adattato alla presenta gara, descritto al punto
5.5 e allegato del presente Documento; costituisce anche domanda di partecipazione se correttamente redatto e presentato;
d) «Decreto tariffe» il decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti 16 giugno 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016) e, conseguentemente le relative tavole allegate:
--- «Tavola Z-1» recante «categorie delle opere - parametro del grado di complessità – classificazione dei servizi e corrispondenze»;
--- «Tavola Z-2» recante «prestazioni e parametri (Q) di incidenza»;
e) «Linee guida»: le linee guida emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), come segue:
--- «Linee guida n. 1» recanti «Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria» approvate da ANAC con delibera n. 138 del 21 febbraio 2018 (in G.U. n. 69 del 23 marzo 2018settembre 2016);
--- «Linee guida n. 2» recanti «Offerta economicamente più vantaggiosa» approvate da ANAC con delibera n. 424 del 2 maggio 2018 (in G.U. n. 120 del 25 maggio 2018).
1.2.2. Definizioni specifiche:
a) «Documento»: il presente Documento, ovvero il presente Disciplinare di gara, contenente le modalità, le condizioni, i termini e ogni altra informazione utile per gli Offerenti, la documentazione da presentare e i criteri di presentazione e di esame delle offerte; nel seguito ogni riferimento a punti specifici senza altre indicazioni si intende effettuato ai pertinenti punti del presente Documento; nel presente Documento, ogni riferimento ad un punto individuato da soli due numeri (N.N.) si intende esteso a tutti i punti individuati da tre numeri (N.N.N.) aventi in comune i primi due numeri;
b) «Data del presente Documento»: la data di pubblicazione del bando di gara, del quale il presente Documento è parte integrante e sostanziale;
c) «Offerta», l’intera documentazione e tutti gli adempimenti per la partecipazione e presentazione dell’offerta, costituita dalla documentazione e distinta convenzionalmente con le seguenti definizioni:
--- «Busta Amministrativa» o «Busta A» o «Documentazione amministrativa» la busta telematica con la documentazione amministrativa di cui al Capo 5;
--- «Busta Tecnica» o «Busta B» o «Offerta tecnica» la busta telematica con l’Offerta tecnica di cui al punto 6.1;
--- «Busta Economica» o «Busta C» o «Offerta economica» la busta telematica, contenente la dichiarazione di Offerta economica e temporale di cui al punto 6.2;
d) «Operatore economico»: una persona fisica o una persona giuridica, tre quelle di cui al punto 5.1.1,
lettere a), b), c) o d), che opera in piena autonomia professionale ed è titolare di propria partita IVA, in qualunque modo coinvolto nel presente procedimento (Offerente singolo, in Forma aggregata, consorzio, consorziato, ausiliario, cooptato, cedente o affittante l’azienda o il ramo d’azienda ad altro Operatore economico nell’anno antecedente la data del bando di gara);
e) «Offerente»: un Operatore economico di cui alla precedente lettera d), che presenta offerta autonomamente, o più Operatori economici in una Forma aggregata di cui al punto 5.1.1, lettera e) che, in solido tra di loro, presentano unitariamente un’unica offerta;
f)«Forma aggregata»: gli Operatori economici multipli, quali i raggruppamenti temporanei, gli Operatori economici in contratto di rete, i G.E.I.E., distintamente tra Forma aggregata già perfezionata (ovvero già costituita con atto notarile di mandato di rappresentanza) e Forma aggregata non ancora perfezionata (con impegno a costituirsi formalmente dopo l’eventuale aggiudicazione ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del Codice dei contratti).
g) «Rapporto diretto»: il rapporto giuridico tra l’Offerente i singoli professionisti, mediante immedesimazione organica, titolarità dello studio individuale o contitolarità dell’associazione professionale, socio professionista attivo di società tra professionisti o di società di ingegneria, nonché rapporto di dipendenza dall’Operatore economico, con rapporto di lavoro subordinato o riconducibile all’articolo 2094 del codice civile; non sono considerati Rapporto diretto:
--- le collaborazioni e consulenze in qualsiasi forma, ivi comprese quelle di cui alla lettera h);
--- i contratti di lavoro intermittente, di somministrazione o di apprendistato di cui rispettivamente ai Capi II, Sezione II, Capo IV e Capo V del decreto legislativo n. 81 del 2015;
--- i prestatori di lavoro accessorio (voucher) di cui al Capo VI del decreto legislativo n. 81 del 2015;
h) «Consulente / Collaboratore»: professionista di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2015, purché con un rapporto stabile con l’Operatore economico costituito da contratto almeno su base annua, iscritto al relativo Ordine o Albo professionale, munito di partita IVA e che ha firmato i progetti, o i rapporti di verifica del progetto, o fatto parte dell’ufficio di direzione lavori, a condizione che abbia fatturato nei confronti dell’Operatore economico dichiarante una quota superiore al 50% (cinquanta per cento) del proprio fatturato annuo, risultante dalla dichiarazione IVA.
2. CAPO 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1. Atti e Documentazione di gara
2.1.1 Atti amministrativi propedeutici
a) In esecuzione della determina a contrattare n. 1401 del 14 giugno 2018 del Dirigente Edilizia, la Città metropolitana di Firenze procede alla scelta del contraente al quale affidare l’appalto dei servizi di cui al Capo 3, mediante:
--- procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del Codice dei contratti;
--- con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 6, dello stesso Xxxxxx dei contratti;
b) il bando di gara del quale il presente Documento è parte integrante e sostanziale è pubblicato:
--- sul Profilo di committente di cui al punto 1.1.2;
--- sulla Piattaforma telematica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
--- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5.a serie speciale;
c) il bando di gara è stato trasmesso all’Ufficio delle pubblicazioni della U.E. e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della U.E.;
d) il presente Documento, unitamente al DGUE di cui al punto 5.5, è pubblicato sulla Piattaforma telematica di cui al Capo 10 e sul Profilo di committente di cui al punto 1.1.2, dove saranno resi noti gli estremi delle pubblicazioni di cui alle lettere c) e d).
2.1.2. Documentazione a base di gara
a) la documentazione progettuale posta a base di gara è stata approvata unitamente alla determinazione a contrattare di cui al punto 2.1.1, lettera a), ed è costituita dal progetto dei servizi, composto dai relativi elaborati , con particolare riferimento a:
--- Capitolato Descrittivo;
--- Capitolato Prestazionale;
--- Relazione Tecnica e Disciplinare;
--- Buono d’Ordine tipo;
2.2. Comunicazioni e richieste di informazioni
2.2.1 Comunicazioni agli Operatori economici
Le comunicazioni della Stazione appaltante agli Operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dalla Documentazione di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate mediante:
a) la pubblicazione sul Profilo di committente o sulla Piattaforma di cui al Capo 10 nei seguenti casi:
--- comunicazioni aventi un interesse generale o informazioni riguardanti la generalità degli Operatori economici;
--- risposte ai quesiti degli Offerenti, se presentati nei termini (pubblicate in forma anonima);
--- ammissioni ed esclusioni per cause riconducibili all’articolo 80 del Codice dei contratti oppure per mancanza dei requisiti richiesti per la partecipazione, anche ai fini dell’articolo 29, comma 1 secondo periodo, del Codice dei contratti anche se conseguenti al soccorso istruttorio;
b) l’invio al domicilio digitale (PEC) indicato dagli stessi Operatori economici in fase di partecipazione o se rese nell’ambito della apposita funzionalità della Piattaforma di cui al Capo 10, nei seguenti casi:
--- eventuale soccorso istruttorio;
--- altre comunicazioni al singolo Offerente o a Offerenti specifici;
--- comunicazione di sedute in data o luogo diversi da quelli previsti nella Documentazione di gara o previste in comunicazioni precedenti.
c) in caso di Offerente:
--- in Forma aggregata ogni comunicazione resa al capogruppo o al mandatario si intende automaticamente estesa agli Operatori economici mandanti;
--- in forma consortile, ogni comunicazione resa al consorzio si intende automaticamente estesa ai consorziati coinvolti;
--- che ha fatto ricorso all’avvalimento, ogni comunicazione resa all’Offerente si intende automaticamente estesa agli Operatori economici ausiliari.
2.2.2 Quesiti e altre informazioni
a) ai sensi dell’articolo 74, comma 4, del Codice dei contratti:
--- le richieste di informazioni, i quesiti, le richieste di chiarimenti e di documentazione sono presentate in tempo utile per consentirne l’evasione da parte della Stazione appaltante;
--- la Stazione appaltante provvede all’evasione delle richieste entro 3 (tre) giorni feriali dal ricevimento e comunque, se presentate in tempo utile, entro 6 (sei) giorni antecedenti la data di scadenza di cui al punto 1.1.5, lettera a);
--- le richieste devono pervenire in tempo utile per la loro evasione, compatibilmente con i termini di cui ai punti precedenti; la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere alle richieste pervenute tardivamente;
b) le richieste di cui alla lettera a) devono essere recapitate esclusivamente a mezzo di posta elettronica, anche non certificata, con le modalità di cui al punto 10.1.2; non si evadono richieste di chiarimenti fatte telefonicamente;
c) per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l’Operatore economico deve:
--- consultare i quesiti già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
--- accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge o della Documentazione di gara, tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile senza alcuno spazio interpretativo o applicativo;
--- prendere atto che la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedono.
3. CAPO 3. ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO: ENTITA’, DURATA, LOTTI, OPZIONI
3.1 Quantitativo o entità dell’appalto
3.1.1 Importi in gara (tutti gli importi sono in euro, esclusa l’I.V.A.)
L’importo presunto e stimato delle prestazioni riguardano immobili o parti di immobili di cui al punto
3.1.2 ed è quantificato come segue:
ID Opere | Progettazione, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e verifiche di vulnerabilità sismica relative a: | euro |
S.03 | Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative … | 180.000,00 |
S.04 | Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative … | 120.000,00 |
Q | IMPORTO TOTALE DEL SINGOLO LOTTO | 300.000,00 |
Q x 4 | IMPORTO TOTALE DEI QUATTRO LOTTI | 1.200.000,00 |
3.1.2 Classificazione dei lavori per categoria e importo presunto
L’importo presunto e stimato dei lavori e delle parti di lavori per i quali devono essere eseguite le prestazioni di cui al punto 3.1.1, è quantificato come segue:
ID Opere e categoria | Identificazione delle Opere | Grado di complessità «G» | Importo stimato |
S.03 | Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative … | 0,95 | 1.600.000,00 |
S.04 | Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative … | 0,90 | 1.400.000,00 |
Strutture | Importo totale del singolo lotto | 3.000.000,00 |
3.1.3 Contenuto dell’Accordo quadro
a) Gli importi dei corrispettivi per le prestazioni, posti a base di gara, di cui al punto 3.1.1, nonché gli importi dei lavori oggetto delle prestazioni, di cui al punto 3.1.2, sono stimati in base ai fabbisogni previsti e alle disponibilità economiche;
b) nell’ambito dell’Accordo quadro, ciascun Lotto è autonomo ed affidato ad un singolo aggiudicatario, ai sensi dell’articolo 54, comma 4, del Codice dei contratti, con le seguenti precisazioni:
--- l’aggiudicatario si impegna ad assumere le prestazioni che successivamente saranno richieste ai sensi dell’Accordo quadro, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità del contratto;
--- la Stazione appaltante non è impegnata in alcun modo ad affidare le prestazioni, salvo quanto previsto alla lettera d);
c) le prestazioni si riferiscono agli immobili, elencati nell’ambito dei Lotti, o, se del caso, a immobili di nuova introduzione in tale elenco;
d) nel corso della durata dell’Accordo quadro, la Stazione appaltante si impegna ad affidare prestazioni all’aggiudicatario per un importo minimo pari al 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale, senza vincolo di distribuzione nelle diverse annualità;
e) l’affidamento delle prestazioni, nell’ambito degli immobili di cui alla lettera c), avviene mediante
«contratti attuativi» nella forma di «Buoni d’Ordine» (nel seguito BdO);
f) in ciascun BdO, che si intende efficace dal momento del ricevimento da parte dell’aggiudicatario, sono definiti:
--- le prestazioni affidate, nell’ambito di una o più d’una di quelle previste (progettazione ai diversi livelli, anche unificate ai sensi dell’articolo 23, comma 4, del Codice dei contratti, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e verifiche di vulnerabilità sismica;
--- l’immobile o gli immobili oggetto dell’intervento, nell’ambito dell’elenco;
--- la durata della prestazione con i termini inizio e ultimazione e le relative penali;
--- il corrispettivo, stabilito in base al Decreto tariffe, con applicazione del ribasso di gara;
--- ogni altra condizione particolare non prevista in origine;
g) l’Accordo quadro è stipulato per un importo pari all’importo dei corrispettivi posti a base di gara, di cui al punto 3.1.1, in quanto il ribasso percentuale offerto incide e si applica ai corrispettivi ma resta nella disponibilità della Stazione appaltante per ulteriori o più ampie prestazioni.
3.2. Articolazione in Lotti - Opzioni
3.2.1 Suddivisione in Lotti:
a) l’appalto è suddiviso in 4 (quattro) Lotti come previsto ai punti 2.1 e 2.2 e le condizioni dell’Accordo quadro di cui al punto 3.1.3 si applicano distintamente per ciascun Lotto;
b) i Xxxxx sono distinti come segue e per ciascuno il riferimento è al relativo elenco allegato al presente Disciplinare di gara:
Lotto | Denominazione e riferimento all’elenco |
1 | Borgo San Xxxxxxx - Firenze - Figline Valdarno - Empoli |
2 | Firenze - Vaglia - Empoli |
3 | Xxxxx Xxxxxxxxxx - Firenze - Scandicci - Empoli |
4 | Firenze - Scandicci - Pontassieve |
c) al fine di agevolare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese (intesi come operatori economici), ciascun Offerente, e ciascun Operatore economico in caso di Offerenti in Forma aggregata, può aggiudicarsi un solo Lotto, salvo il caso di cui al punto 3.2.3;
d) ciascun Offerente deve possedere i requisiti economico-finanziari di cui al punto 5.1.2 e tecnico- professionali di cui al punto 5.1.3, almeno per il Lotto di per il quale presenta l’offerta; pertanto i requisiti previsti per un Lotto sono idonei alla presentazione dell’offerta per tutti i singoli Lotti, fermo restando quanto previsto al punto 3.2.3.
3.2.2. Aggiudicazione dei Lotti
Fatto salvo quanto previsto al punto 3.2.3:
a) è ammessa la partecipazione a più Lotti, anche in Forma aggregata diversa per ciascuno dei Lotti per i quali è presentata offerta, ma è ammessa l’aggiudicazione di un solo Lotto per ciascun Offerente e per ciascun Operatore economico;
b) se un Offerente presenta l'offerta migliore (cioè si classifica primo in graduatoria) per più di un Lotto, si aggiudica il Lotto per sorteggio pubblico, da effettuare seduta stante, tra quelli per i quali è risultato primo in graduatoria;
c) per evitare commistioni e accordi arbitrari in danno alla concorrenza, nonché per garantire la pluralità degli affidamenti a favore delle micro, piccole e medie imprese, ai fini della limitazione di cui alla lettera a) e della lettera b), sono considerate imputabili allo stesso Offerente le offerte presentate singolarmente o in qualunque Forma aggregata, che abbiano in comune un Operatore economico (individuale, raggruppato come mandate o mandatario, consorziato indicato come esecutore per il quale il consorzio concorre, operatore economico ausiliario, oppure anche un solo professionista compresi quelli indicati come collaboratori/consulenti;
e) in conseguenza delle prescrizioni di cui alle lettere precedenti, l’aggiudicatario di un Lotto, non può conseguire l’aggiudicazione di un altro Lotto;
f)se per un Lotto vi sono più offerte uguali, si procede all'aggiudicazione di tale Lotto mediate sorteggio
pubblico; in tal caso, le offerte dell’Offerente non sorteggiato presentate sugli altri Lotti concorrono all'aggiudicazione di uno di questi ultimi;
g) il procedimento di cui alle lettere b) ed f), viene reiterato, qualora se ne verifichi la condizione, anche in caso di eventuali offerte uguali sugli altri Lotti da aggiudicare.
3.2.3 Eventuale aggiudicazione di più Lotti ad un solo offerente
In deroga al punto 3.2.2, se in conseguenza della limitazione dell’aggiudicazione di un solo Lotto per ciascun Offerente, per un Lotto non vi siano più offerte ammesse disponibili, l’aggiudicazione di tale Lotto avviene in favore dell’offerta classificata come migliore in graduatoria, anche qualora tale Offerente sia già aggiudicatario di un precedente Lotto, a condizione che l’Offerente stesso sia in possesso dei requisiti relativi alla pluralità di Lotti che si aggiudica; in assenza dei requisiti per il Lotto ulteriore, si provvede mediante scorrimento della graduatoria.
3.2.4 Opzioni
a) nell’ambito di ciascun Lotto sono previste le seguenti Opzioni:
--- estensione dell’incarico, ai sensi dell’articolo 106, comma 2, in termini di incremento del corrispettivo contrattuale;
--- inclusione di ulteriori immobili, rispetti a quelli previsti negli elenchi di cui al punto 3.2.1, lettera b), con o senza esclusione di immobili già previsti negli stessi elenchi;
b) è altresì prevista l’Opzione di estensione dell’Accordo quadro per un ulteriore anno oltre ai primi quattro anni, con riconoscimento della prevalenza dell’articolo 106, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti, rispetto all’articolo 54, comma 1, dello stesso Xxxxxx, motivata nel senso che segue:
--- l’aleatorietà quantitativo dell’affidamento iniziale (basata su mere stime di importi presunti) viene attenuata dalla possibilità di estensione del periodo di validità dell’accordo quadro;
--- trattandosi di prestazioni assolutamente simili e ripetitive, appare logico che l’affidamento possa beneficiare di maggiore stabilità nelle professionalità impegnate;
--- l’articolazione in Lotti e le limitazioni all’aggiudicazione degli stessi, appare idonea a soddisfare le esigenze di massima soddisfazione degli Operatori economici di piccole dimensioni, i cui interessi sostanziali non sono compromessi da tale modesta estensione temporale dell’Accordo quadro;
c) le Opzioni di cui alla lettera a) possono essere esercitate in qualunque momento durante la vigenza dell’Accordo quadro;
d) l’Opzione di cui alla lettera b) può essere esercitata entro il periodo di efficacia dell’Accordo quadro;
e) l’esercizio delle Opzioni avviene alle condizioni di cui al punto 3.1.3, lettera e) e lettera f).
4. CAPO 4. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE
4.1. Destinatari dei motivi di esclusione (articolo 80, comma 3, del Codice)
I motivi di esclusone di cui al presente Capo 4 si applicano a tutti gli Operatori economici, qualunque sia la loro forma di partecipazione. L’esclusione per i motivi di cui ai punti 4.2.1 e 4.3.1 è disposta se i relativi provvedimenti ostativi sono stati emessi nei confronti:
a) di una o più d’una delle persone fisiche elencate nel seguito, attualmente in carica:
1) in caso professionista individuale: il titolare;
2) in caso di associazione professionale o si società di persone: tutti i soci;
3) in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;
4) in caso di altri tipi di società (quali società di capitali, società cooperative e società consortili):
--- i rappresentanti legali e gli amministratori (amministratore unico o amministratore delegato);
--- il presidente e i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, o siano titolari di poteri di direzione o di vigilanza (es. consiglieri delegati);
--- il sindaco o i membri del collegio sindacale (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale) o i membri del comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di amministrazione monistico); i membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza (nelle società con sistema di amministrazione dualistico);
--- i membri dell’Organismo di vigilanza di cui all’articolo del decreto legislativo n. 231 del 2001;
--- altri soggetti ai quali siano stati conferiti poteri di direzione e gestione dell’Operatore economico idonei a determinare in qualsiasi modo o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso Operatore economico (es. Direttori generali);
5) limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci: il socio unico (persona fisica), il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);
6) gli institori e i procuratori generali;
7) i direttori tecnici di cui all’articolo 3 del d.m. n. 263 del 2016;
b) di una delle persone fisiche di cui alla precedente lettera a), cessate dalla carica nell’anno antecedente la data del presente Documento, limitatamente ai motivi di cui ai punti 4.2.1 e 4.3.1 Qualora ricorra la condizione ostativa nei confronti di un soggetto cessato, l’esclusione è disposta qualora l’Operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
Note di chiarimento relative ai destinatari dei motivi di esclusione (condizioni dichiarate alla Parte II, sezione B, del DGUE)
1. Qualora l’Operatore economico ometta l’indicazione di uno o più d’uno dei soggetti di cui alla lettera a), risultanti da documenti o registri pubblici, la dichiarazione sarà ammissibile e suscettibile di soccorso istruttorio; tuttavia se in fase di verifica o in qualunque altra fase del procedimento, come previsto dall’articolo 80, comma 6, del Codice dei contratti, dovesse risultare la presenza di un motivo di esclusione in capo ai predetti soggetti omessi, la dichiarazione sarà considerata mendace con la conseguente esclusione dal procedimento.
2. In luogo della dichiarazione dei soggetti (persone fisiche) cessati dalla carica nell’anno precedente, deceduti, irreperibili o indisponibili al rilascio della dichiarazione in proprio, è ammessa la dichiarazione del rappresentante legale dell’Operatore economico, in loro vece, anche con la condizione «per quanto di propria conoscenza». La dichiarazione è considerata mendace qualora difforme da stati e condizioni potenzialmente ostativi, note al dichiarante in modo incontrovertibilmente manifesto (ad esempio, assunzione di provvedimenti in conseguenza delle condanne, coinvolgimento del dichiarante nel medesimo procedimento penale, dichiarazioni difformi presentate in altri procedimenti).
3. In caso di presenza di soggetti cessati di cui alla lettera b), incorsi in uno dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1 o 2 (come riportati ai punti 4.2.1 e 4.3.1), non si procede all’esclusione se l’Offerente dimostra o documenta, con argomentazioni oggettive e convincenti, che l’impresa abbia assunto adempimenti e comportamenti che comportano la completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata rispetto al soggetto cessato. A tale scopo l’Offerente deve riportare
le pertinenti indicazioni di “self cleaning” nel DGUE o allegare a quest’ultimo la pertinente dimostrazione.
4. Nel caso l’Operatore economico nell’anno antecedente la data del presente Documento abbia stipulato contratti di acquisizione di azienda o di ramo d’azienda, trasformazione o fusione per incorporazione, l’esclusione è disposta se i motivi di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1 e 2, ricorrono nei confronti di uno dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti, che hanno operato nell’ultimo anno presso l’Operatore economico cedente, trasformato o incorporato, salvo che l’operazione sia avvenuta in modo da escludere qualsiasi influenza degli amministratori e direttori tecnici della precedente gestione sull’operato della nuova realtà aziendale e sia venuto meno qualsiasi possibilità di collegamento tra il cedente e cessionario.
5. Nel caso l’Operatore economico abbia stipulato contratti affitto di azienda o di ramo d’azienda, l’esclusione è disposta se i motivi di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1 o 2, del Codice dei contratti ricorrono nei confronti di uno dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, dello stesso Xxxxxx, dell’azienda affittante o locatrice.
6. Qualora una persona fisica ricopra più ruoli tra quelli indicati, anche con riferimento ai soggetti cessati, è sufficiente che tutte le condizioni non ostative siano dichiarate una sola volta.
7. Qualora nei confronti dei soggetti cessati ricorra una causa ostativa o potenzialmente ostativa, l’Operatore economico deve dimostrare e documentare di aver assunto misure adeguate di dissociazione dalla condotta sanzionata (self cleaning).
4.2. Motivi di esclusione previsti dalla normativa comunitaria
4.2.1 Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (articolo 80, comma 1, del Codice)
Sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al punto 4.1, di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, dall’articolo 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973 e dall’articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322- bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 2007 e successive modificazioni;
f)sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del 2014;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Note di chiarimento ai motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A, del DGUE)
1. Fatto salvo quanto previsto alla successiva nota numero 6 devono essere dichiarati tutti i provvedimenti definitivi, con l’indicazione del reato, delle circostanze, dell’epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permetterne la valutazione dell’incidenza ai fini della partecipazione alla gara.
2. L’Operatore economico, limitatamente al caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 (diciotto) mesi o abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione
come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la Stazione appaltante ritiene che tali ultimi sono sufficienti, l'Operatore economico è ammesso; viceversa si procede all’esclusione.
3. Se l’Operatore economico è escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto, durante il periodo di esclusione derivante da tale sentenza non può avvalersi della possibilità prevista dal precedente numero 2.
4. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, e non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari alla durata della pena principale con un massimo di 5 (cinque) anni.
5. Non è richiesta la dichiarazione delle sentenze relative a reati depenalizzati, quando è intervenuto il provvedimento di riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna xxxxxxxx.
6. Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi e far accertare da tutti i soggetti di cui al punto 4.1, delle situazioni penali mediante visura del casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 33 del d.P.R. n. 313 del 2002.
4.2.2 Motivi di esclusione per omessi pagamenti (articolo 80, comma 4, del Codice)
L’esclusione è disposta se l’Operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:
a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 0 x 0-xxx, xxx x.X.X. x. 000 xxx 0000;
b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa al rilascio del DURC di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015).
Note di chiarimento ai motivi di esclusione per omessi pagamenti (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione B, del DGUE)
1. L'Operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
2. Quanto alla lettera b), il motivo di esclusione opera anche se, dopo la presentazione dell’offerta, l’Operatore ha provveduto alla regolarizzazione in seguito ad "invito" dell'Ente certificante; tale regolarizzazione postuma non è utilizzabile nemmeno con soccorso istruttorio in sede di gara; non è considerato ostativo un omesso pagamento nella misura non superiore a quella non ostativa al rilascio del DURC.
3. L’esclusione di cui alla lettera b) si applica anche agli omessi pagamenti alle Casse previdenziali autonome delle professioni regolamentate di riferimento, non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.
4.2.3 Ulteriori motivi di esclusione (articolo 80, comma 5, lettere a), b), c), d), e), del Codice) L’esclusione è disposta se per l’Operatore economico ricorre una delle seguenti condizioni:
a) ha commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui all’allegato X del Codice;
b) si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c) si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, quali:
--- significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto pubblico che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo a una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
--- il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
--- il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
d) ricade in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del Codice dei contratti, non diversamente risolvibili né nelle condizioni di astensione di cui all’articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013;
e) incorre nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del Codice dei contratti.
Note di chiarimento agli ulteriori motivi di esclusione) (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione C, del DGUE)
1. Le condizioni di cui alle lettere a) e c), devono essere corredate dall’indicazione delle parti, delle circostanze, dell’eventuale contenzioso in atto o definito in sede giurisdizionale o arbitrale, dell’epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell’incidenza ai fini della partecipazione alla gara; l’Operatore economico è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.
2. Quanto alla lettera b), l’Operatore economico:
--- gestito dal curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato;
--- in concordato con continuità aziendale non ancora omologato, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato, allegando, ai sensi dell’articolo 000-xxx, xxx X.X. n. 267 del 1942, la relazione di un professionista che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
--- se prescritto da ANAC ai sensi dell’articolo 110, comma 5, del Codice dei contratti o in caso di concordato con continuità aziendale non ancora omologato, l’Offerente deve avvalersi di un Operatore economico ausiliario impegnato nei suoi confronti e nei confronti della Stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'Offerente nel caso in cui questa fallisca o non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto e trova applicazione quanto previsto al punto 5.3.4;
--- in caso di concordato con continuità aziendale omologato, la partecipazione è ammessa salvo che il provvedimento di omologazione abbia imposto restrizioni alla partecipazione agli appalti pubblici.
3. Quanto alla lettera c), trovano applicazione, in quanto compatibili, le Linee guida n. 6 di ANAC (Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 2017).
4. Quanto alle condizioni di cui alle lettere d) ed e), possono riguardare singoli soggetti di cui al punto 4.1 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o influenzare le scelte o gli indirizzi dell’Offerente.
4.3. Motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale
4.3.1 Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia (articolo 80, comma 2, del Codice) Sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al punto 4.1, di:
a) cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
b) tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011.
Note di chiarimento ai motivi di esclusione per provvedimenti antimafia (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, primo riquadro, del DGUE)
1. Si rammenta che i motivi di esclusione per provvedimenti antimafia imputabili all’Operatore economico possono avere come causa misure di prevenzione adottate nei confronti di uno o più d’uno dei soggetti (persone fisiche) elencati al punto 4.1, oppure situazioni ostative di cui all’articolo 84, comma 4, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 riconducibili agli stessi soggetti.
2. Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi e far accertare da tutti i soggetti di cui al punto 4.1, dell’inesistenza di provvedimenti ostativi di natura antimafia mediante visura del casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 33 del d.P.R. n. 313 del 2002.
4.3.2 Ulteriori motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale
(articolo 80, comma 5, lettere f), f-bis, f-ter, g), h), i), l), m), del Codice)
L’esclusione è altresì disposta se per l’Operatore economico ricorre una delle seguenti condizioni:
f)è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
f-bis) l’Operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) l’Operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
g) è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
h) ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, accertato definitivamente nell’anno antecedente la data di scadenza per la presentazione delle offerte e in ogni caso, che la violazione eventualmente accertata sia stata rimossa;
i) ha violato la disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.
l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981;
m) si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.
Note di chiarimento ai motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale) (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numeri da 1 a 6, del DGUE)
1. Quanto alla lettera f), ad esempio il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può derivare da atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, gruppo etnico o linguistico, provenienza geografica, confessione religiosa o cittadinanza, ai sensi dell’articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, violazione della contrattazione collettiva ai sensi dell’articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare o divieto in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale.
2. Quanto alla lettera h), l’esclusione opera in caso di intestazione fiduciaria non autorizzata ai sensi della legge n. 1966 del 1939; la disposizione non è pertinente per gli Operatori economici individuali.
3. Quanto alla lettera i), l’Operatore economico deve risultare in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili se il numero dei propri dipendenti, è pari o superiore a 15; la condizione ostativa non opera se il numero dei dipendenti è inferiore a 15.
4. Quanto alla lettera l), gli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data del presente Documento comunicata dal procuratore della Repubblica all'ANAC, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la denuncia, devono risultare dal sito dell'Osservatorio dell’ANAC.
5. Quanto alla lettera m), per l’esclusione non è necessario che la condizione comporti la comunanza a livello strutturale degli Offerenti abbia concretamente influito sulla gara, determinando la presentazione di offerte riconducibili ad un unico centro decisionale; è sufficiente che ciò sia presente un collegamento sostanziale dedotto da indizi gravi, precisi e concordanti, quali un intreccio parentale tra organi rappresentativi o tra soci o direttori tecnici, contiguità di sede, utenze in comune, identiche modalità formali di redazione delle offerte, strette relazioni temporali e locali nelle modalità di invio, significative vicinanze cronologiche tra polizze assicurative o requisiti incardinati su esperienze
pregresse o sulla comunanza di professionisti.
6. Quanto alle lettere g), l) e m), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui al punto 4.1 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso Operatore economico.
4.3.3 Motivo di esclusione per passaggio dall’impiego pubblico all’attività privata
(articolo 53 comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001)
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE)
E’ escluso l’Operatore economico nel quale uno dei soggetti di cui al punto 4.1, titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso Operatore economico, si trova nella condizione prevista dall’articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ed esteso dall’articolo 21 del decreto legislativo n.
39 del 2013 (cosiddetto pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Stazione appaltante nei confronti del medesimo Operatore economico.
4.3.4 Protocollo di legalità e norme comportamentali
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE)
E’ escluso l’Operatore economico in caso di mancata accettazione o mancato impegno alla sottoscrizione, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012, del «Protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali territoriali CGIL, CISL e UIL di Firenze in materia di appalti pubblici, concessioni di lavori, forniture e servizi» e relativo allegato, approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 48 del 30 maggio 2018, liberamente consultabile e scaricabile dalla pagina internet istituzionale all’indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ al sottomenu
«protocolli-di-legalita-e-codici-di-comportamento». Tale protocollo che l’Appaltatore dichiara di conoscere integralmente costituisce parte integrante del successivo contratto anche se non materialmente allegato.
5. CAPO 5. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
(Busta telematica A - Documentazione amministrativa)
La documentazione amministrativa per gli Operatori economici di cui al punto 5.1, da presentare con le modalità di cui al Capo 10, è costituita:
a) dal DGUE di cui al punto 5.5, con il quale ciascun Operatore economico attesta:
--- la qualificazione giuridica di cui al punto 5.1.1;
--- i requisiti generali e l’assenza di motivi di esclusione di cui al Capo 4;
--- il possesso dei requisiti di partecipazione di cui ai punti 5.2;
--- le condizioni di partecipazione in caso di Forma aggregata o con il coinvolgimento di altri Operatori economici (raggruppamenti, consorzi, G.E.I.E., contratti di rete, ausiliari) di cui al punto 5.3;
--- le condizioni relative al subappalto di cui al punto 5.4;
b) dalla documentazione non ricompresa nel DGUE relativa ai seguenti adempimenti obbligatori:
--- la documentazione comprovante la presa visione dei luoghi di cui al punto 5.6.2;
--- versamento del contributo all’ANAC di cui al punto 5.6.3;
--- acquisizione del PassOE presso il sistema AVCPass di ANAC di cui al punto 5.6.4;
c) dalla eventuale documentazione accessoria, finalizzata a comprovare le particolari condizioni dell’Operatore economico, quali (a titolo di esempio indicativo e non esaustivo):
--- provvedimenti giurisdizionali di natura penale, provvedimenti di riabilitazione o di estinzione del reato, emessi dall’autorità giudiziaria;
--- atti formali di contestazione di addebiti di imposte o contributi, eventualmente corredati dai provvedimenti di esito delle domande di rateizzazione o di ravvedimento;
--- atti formali di contestazione in materia di negligenza, gravi errori professionali e risoluzioni contrattuali; eventuali procedimenti processuali in corso o conclusi con sentenza, lodo o divenuti definitivi per inoppugnabilità;
--- atti o provvedimenti di dissociazione dalle condotte penalmente rilevanti nei confronti di soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente;
--- atti o provvedimenti di dissociazione dalle condotte ostative e di self cleaning nei confronti dell’Operatore economico ove ammessi dall’articolo 80, comma 7, del Codice dei contratti;
--- contratti di avvalimento, di affitto o di cessione di azienda o di ramo d’azienda, atti di fusione;
--- procure e dichiarazioni sostitutive dei procuratori;
--- atti efficaci di modifica di uno o più soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, non ancora annotate nei certificati camerali o in altri pubblici registri;
--- altra documentazione che ritiene necessaria a chiarire la propria posizione che, per la particolarità della fattispecie, non sia prevista nel DGUE.
Nota:
Si raccomanda di evitare documentazione o dichiarazioni duplicate, ridondanti, irrilevanti o superflue ai fini del procedimento; compresi requisiti in misura abnormemente eccedente quelli minimi richiesti.
5.1. Operatori economici ammessi alla gara
5.1.1 Operatori economici che possono presentare offerta
La partecipazione al procedimento è riservata esclusivamente ai seguenti operatori economici:
a) operatori economici di cui all’articolo 46, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f), del Codice e degli articoli 1, 2 e 3, del decreto ministeriale n. 263 del 2016:
--- liberi professionisti singoli;
--- liberi professionisti associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (legge abrogata dall'articolo 10, comma 11, della legge n. 183 del 2011), cosiddetti “studi associati” o “associazioni professionali”, da non confondere con i raggruppamenti temporanei;
--- società di professionisti di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale n. 263 del 2016;
--- società di ingegneria in forma di società di capitali o di società cooperative di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale n. 263 del 2016;
--- prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i CPV da 71200000-0 a 71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8, stabiliti in altri Stati membri e costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
--- consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, costituiti da almeno tre società di professionisti o società di ingegneria, anche in forma mista tra di loro;
b) società tra professionisti o società professionali, anche multidisciplinari, di cui al decreto ministeriale
n. 34 del 2013, iscritte all’Ordine professionale di pertinenza ai sensi dell’articolo 8 del predetto decreto ministeriale;
c) operatori economici di cui alle precedenti lettere a) e b) in una delle seguenti Forme di aggregazione:
--- riuniti in raggruppamento temporaneo ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera e), del Codice e dell’articolo 4 del decreto ministeriale n. 263 del 2016;
--- aderenti a un contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, della legge n.
33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009;
--- riuniti in un Gruppo economico di interesse europeo (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991.
5.1.2 Divieto di partecipazione plurima
(art. 48, comma 7, e art. 89, comma 7, del Codice)
a) ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del Codice dei contratti, un Operatore economico non può partecipare contemporaneamente alla stessa gara:
--- individualmente e in raggruppamento temporaneo;
--- in più di un raggruppamento temporaneo o in più di un consorzio;
--- individualmente o in raggruppamento temporaneo e quale consorziato di un consorzio per il quale il consorzio concorre e che sia indicato per l’esecuzione;
b) ai sensi dell’articolo 89, comma 7, del Codice dei contratti, un Operatore economico:
--- non può partecipare alla gara come Offerente in qualunque forma e contemporaneamente come ausiliario di altro Offerente che si presenti in concorrenza;
--- non può costituirsi ausiliario di due Offerenti che presentano offerta in concorrenza tra di loro;
c) se ricorre una delle condizioni di cui alle lettere a) o b), sono esclusi ambedue gli Operatori economici Offerenti coinvolti e se è coinvolto un Offerente in Forma aggregata, è escluso anche quest’ultimo.
5.1.3. Assunzione di responsabilità
Per gli Offerenti la presentazione dell’offerta comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento:
a) dichiarazione di responsabilità di avere esaminato tutti gli atti disponibili e posti a base di gara, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori oggetto delle prestazioni in appalto, di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del corrispettivo, sulle condizioni contrattuali e di aver giudicato il corrispettivo remunerativo e tale da consentire l’offerta presentata;
b) l’assenso all’accesso dei controinteressati alla documentazione presentata in gara, ivi comprese le offerte, nonché le eventuali giustificazioni ove presentate in fase di verifica dell’anomalia, senza il ricorso alla previa notifica di cui all’articolo 3 del d.P.R. n. 184 del 2006 e all’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 33 del 2013, fermo restando quanto previsto al punto 9.2.2.
5.2. Requisiti di partecipazione
5.2.1 Idoneità professionale (articolo 83, comma 3, del Codice):
a) iscrizione all’Ordine degli Ingegneri oppure Ordine degli Architetti, ai sensi delle vigenti leggi in materia di esercizio della relativa professione; in ogni caso:
--- iscrizione all’Ordine degli Architetti per interventi su beni vincolati ai sensi della Parte seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004 (riserva ex articolo 52, secondo comma, R.D. n. 2537 del 1925);
--- iscrizione all’Ordine dei Geologi ai fini della redazione della Relazione geologica;
b) limitatamente agli operatori economici costituiti in forma societaria: iscrizione al pertinente registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, completa del numero, della località di iscrizione e del Codice ATECO principale. L’Operatore economico deve risultare attivo e iscritto per un’attività compatibile con l’oggetto dell’appalto.
Note di chiarimento ai requisiti di idoneità professionale (condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione A, del DGUE)
1. Il requisito di cui alla lettera a) deve riferirsi ai professionisti di cui al punto 5.1.2.
2. Il requisito di cui alla lettera b) non è richiesto per i professionisti individuali e per i professionisti associati (cosiddetti “studi associati” o “associazioni professionali”).
5.2.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria (articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)
a) Considerato l’elevato grado di impegno nella fase progettuale, distribuito su più anni con possibile notevole discontinuità di impegno, in relazione anche alla ristrettezza dei tempi di progettazione volta per volta imposti, ai fini dell’affidabilità degli offerenti, è richiesto il possesso del requisito del fatturato specifico in servizi di architettura e ingegneria, per un importo complessivo negli ultimi 5 (cinque) esercizi antecedenti la data del presente Documento, non inferiore a 2(due) volte l’importo del valore stimato dei corrispettivi del singolo Lotto di cui al punto 3.1.1, rigo «Q»;
b) gli operatori economici che per giustificati motivi, ivi compresa la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di 3 (tre) anni, non sono in grado di produrre il requisito, in alternativa al fatturato, ai sensi dell’articolo 83, comma 4, lettera c), del Codice, e alla Parte I, lettera a), dell’Allegato XVII dello stesso Codice, possono dichiarare il possesso di una adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali, con efficacia per almeno 60 (sessanta) giorni dopo la data di scadenza per la presentazione dell’offerta, con un massimale di copertura, al netto di eventuali franchigie, non inferiore a 2 (due) volte l’importo complessivo del valore stimato del singolo Lotto di cui al punto 3.1.1, rigo «Q».
Note di chiarimento ai requisiti di capacità economico-finanziaria (condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione B, del DGUE)
1. Per fatturato specifico si intende il fatturato di cui alla voce A del Conto economico risultante dai bilanci depositati o della analoga voce delle denunce fiscali per gli operatori non obbligati alla redazione del bilancio, limitatamente al fatturato riferito ai servizi tecnici riconducibili ai CPV da 71200000-0 a 71541000-2; da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8, del Regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione del 28 novembre 2007.
2. Il fatturato specifico è dimostrabile con i documenti citati in precedenza se dagli stessi emerga in modo inequivocabile; diversamente deve essere dimostrato mediante estratti delle scritture contabili utilizzate ai fini fiscali (fatture di vendita), oppure mediante dichiarazione solenne dell’intermediario fiscale abilitato (soggetto che tiene e garantisce le scritture contabili).
3. La dichiarazione relativa alla copertura assicurativa dovrà essere comprovata, a richiesta della Stazione appaltante, mediante deposito di polizza in conformità all’articolo 10, comma 4, lettera c- bis), della legge n. 183 del 2011, introdotto dall’articolo 9-bis, comma 1, della legge n. 27 del 2012, dell’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012.
5.2.3 Requisiti di capacità tecnica (articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)
a) servizi tecnici di cui all’articolo 157, commi 1 e 2, del Codice, nei limiti indicati di seguito, svolti negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti alla data del presente Documento, per un importo dei lavori non inferiore una volta l’importo dei lavori, per ciascuna delle Classificazioni definite al punto 2.2, per i quali devono essere svolti i servizi tecnici da affidare, come previsto nella «Colonna A» della seguente tabella:
periodo utile di riferimento: dal | / /2008 | al | / /2018 |
ID opere | Grado complessità | Declaratoria sintetica | Importi | ||
Lavori da bando | Requisiti minimi: | ||||
Colonna A | Colonna B | ||||
S.03 | 0,95 | Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative … | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.460.000 |
S.04 | 0,90 | 1.200.000 | 1.200.000 | 960.000 |
Ciascun Operatore economico deve allegare una distinta di lavori per i quali ha svolto i servizi tecnici, fino al raggiungimento del requisito richiesto all’offerente (singolo o in Forma aggregata), con le seguenti precisazioni:
a.1) la distinta deve riportare, per ciascun lavoro, sia che il lavoro comprenda una sola che più di una delle Classificazioni definite al punto 2.2:
--- l’individuazione del committente; i servizi possono essere stati svolti sia per committenti pubblici che privati, purché oggetto di un atto di assenso, comunque denominato, depositato presso un ufficio pubblico; non rileva la mancata realizzazione dei lavori progettati;
--- la descrizione sommaria e l’ubicazione;
--- la Classificazione con lo «ID Opere» pertinente o la classe e categoria pertinenti, a seconda della condizione temporale pertinente di cui ai punti a.2) e a.3);
--- il servizio o i servizi svolti tra quelli di cui al punto a.4);
--- il periodo di svolgimento del servizio (mese/anno di inizio e mese/anno di fine), tenendo presente che il mese/anno di inizio non può essere anteriore al periodo utile di riferimento, ai sensi del punto a.5);
--- l’importo dei lavori, come individuato al punto a.6);
--- l’Operatore economico che ha svolto il servizio e, in caso di Operatore economico in forma societaria, il professionista o i professionisti che hanno svolto effettivamente il servizio;
--- la percentuale di incidenza della prestazione svolta dall’Operatore economico offerente nel caso il lavoro sia stato oggetto di servizi svolti a suo tempo in Forma aggregata con terzi diversa da quella offerente; solo tale percentuale è considerata ai fini del requisito;
--- il requisito, o la quota di requisito, è attribuito all’Operatore economico solo se il professionista che ha svolto il servizio è attualmente titolare di un Rapporto diretto con l’Offerente;
a.2) per i servizi svolti, fatto salvo quanto previsto al punto a.3):
--- a partire dal 21 dicembre 2013, sono utilizzabili lavori classificati con lo “ID Opere” di cui al punto 3.1.2, e i lavori della medesima Categoria aventi un grado di complessità “G” superiore a quello previsto per l’intervento da progettare, come indicato nella tavola Z-1 allegata del Decreto tariffe, con le precisazioni, i limiti e le condizioni che seguono:
ID opere | Lavori utilizzabili | Lavori non utilizzabili |
S.03 | S.06 | S.01, S.02 e S.05 |
S.04 | S.03 e S.06 |
--- prima del 21 dicembre 2013, si applica lo stesso criterio, equiparando le classi e categorie di cui all’articolo 14 della legge n. 143 del 1949 alle corrispondenti Classificazioni come riportato nel prospetto di cui al punto 3.1.2, con le precisazioni, i limiti e le condizioni che seguono:
ID opere | Xxxxxx utilizzabili ex articolo 14 della legge n. 143 del 1949 |
X.00 | X/x e IX/b indistintamente |
S.04 |
--- in ogni caso, sono utilizzabili lavori ai quali non sia stata attribuita una classificazione oppure sia stata attribuita una diversa classificazione rispetto a quanto previsto al punto 3.1.2, purché oggettivamente e provatamente si tratti di lavori di interventi strutturali su edifici;
--- quanto sopra illustrato, in ragione dell’applicazione del criterio di analogia sulla base delle condizioni sostanziali e di fatto, al fine di una ragionevole coerenza tra i lavori oggetto dei
servizi in gara e i lavori per i quali sono stati svolti i servizi in precedenza, in modo da consentire lavori oggettivamente analoghi o estromettere lavori altrettanto oggettivamente eterogenei, anche in parziale distonia con quanto previsto dal Capo V delle Linee guida n. 1 di ANAC, in relazione all’individuazione dei lavori utili ai fini del requisito;
a.3) i lavori utilizzabili sono quelli per i quali deve essere stato svolto almeno uno dei servizi di cui all’articolo 157, commi 1 e 2, del Codice; tuttavia un operatore economico non può utilizzare più volte lo stesso lavoro se in relazione al medesimo lavoro siano stati svolti più servizi;
a.4) i lavori utilizzabili sono esclusivamente quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati, ultimati e approvati negli anni considerati utili nel periodo di riferimento;
a.5) l’importo utile dei singoli lavori per i quali sono stati svolti i servizi, è:
--- quello riconosciuto in sede di collaudo se il lavoro è stato collaudato o quello risultante dalla contabilità finale se il lavoro è ultimato ma non collaudato; l’importo può essere incrementato delle eventuali riserve riconosciute e accolte in via definitiva, purché relative a maggiori lavori, con esclusione di importi riconosciuti a titolo risarcitorio, indennitario o per interessi;
--- quello di contratto, aggiornato in base ad eventuali atti aggiuntivi o atti di sottomissione approvati, se il lavoro è in corso;
--- quello di aggiudicazione se i lavori non sono ancora iniziati;
--- quello del progetto approvato se il lavoro non è stato appaltato;
b) servizi tecnici (cosiddetti “servizi di punta”), svolti negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti alla data del presente Documento, per un importo di un unico lavoro oppure costituito dalla somma degli importi di non più di due lavori (coppia di lavori) non inferiore a 0,80 (zero virgola ottanta) volte l’importo dei lavori, distintamente per ciascuna delle Classificazioni definite al punto 2.2, per i quali devono essere svolti i servizi tecnici da affidare, come previsto nella «Colonna B» della tabella di cui alla precedente lettera a). A tale scopo:
b.1) l’operatore economico deve dichiarare il lavoro o la coppia di lavori per i quali ha svolto i “servizi di punta” con l’indicazione, per ciascun lavoro, delle informazioni di dettaglio di cui alla precedente lettera a);
b.2) tale dichiarazione può essere sostituita dall’individuazione inequivocabile del lavoro o delle coppie di lavori di cui al presente requisito, all’interno della medesima distinta di cui alla precedente lettera a);
b.3) si applicano i criteri di individuazione e valutazione già descritti alla lettera a) fermo restando che al raggiungimento del presente requisito non possono concorrere più di due lavori per ogni Classificazione;
b.4) gli importi dei lavori relativi ai “servizi di punta” di cui alla presente lettera b) possono concorrere al requisito di cui alla precedente lettera a);
c) unità di personale tecnico medio annuo utilizzato negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti alla data del presente Documento, non inferiore a 4 (quattro) volte il numero stimato necessario per l’espletamento dei servizi da affidare, individuato come di seguito:
periodo utile di riferimento: dal | / /2018 | al | / /2015 | ||
Numero personale tecnico necessario all’espletamento dei servizi: | 4 | Requisito minimo richiesto: numero medio annuo di personale tecnico: | 4 |
Ai fini del presente requisito:
c.1) per personale tecnico utilizzato si intendono:
--- il titolare in caso di libero professionista individuale e tutti i professionisti associati per le associazioni professionali (cosiddetti “studi associati”);
--- i soci professionisti attivi in caso di società;
--- i dipendenti tecnici a tempo pieno;
--- i dipendenti tecnici a tempo parziale con la riduzione proporzionale rispetto al tempo pieno ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 81 del 2015;
--- i dipendenti tecnici con contratto di lavoro intermittente o a tempo determinato, ai sensi rispettivamente degli articoli 13 e 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015 in relazione al periodo di lavoro effettivamente svolto, eventualmente ridotto se a tempo parziale;
--- i consulenti o collaboratori come definiti al punto 1.2.2, lettera h);
c.2) per personale tecnico utilizzato si intendono inoltre, nel solo caso di personale tecnico non esercente arti e professioni, i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata a progetto di cui all’articolo 62 del decreto legislativo n. 276 del 2003, purché stipulato prima del 20 giugno 2015, ai sensi dell’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015;
c.3) il numero medio annuo di personale tecnico richiesto come requisito è calcolato come segue:
--- ricavando, per ciascun anno ricadente nel periodo utile considerato, la durata in giorni del periodo di vigenza del rapporto con ciascun soggetto, a partire dalla data di inizio della singola annualità (o dalla data di inizio del rapporto, se successiva), fino alla data finale della stessa annualità (o fino alla data di cessazione del rapporto, se anteriore);
--- riducendo proporzionalmente la durata per i soggetti non impiegati a tempo pieno;
--- sommando la durata in giorni così calcolata, di tutti i soggetti considerati, ricadenti all’interno del periodo costituiti dai tre anni utili;
--- dividendo la somma così ottenuta per il divisore 365;
--- dividendo ulteriormente il quoziente della precedente divisione per il numero divisore 3, quale numero degli anni utili computabili;
c.4) non possono essere computati:
--- prestatori di lavoro accessorio (voucher) di cui al Capo VI del decreto legislativo n. 81 del 2015;
--- professionisti cooptati;
c.5) in ogni caso il personale tecnico computabile deve essere titolare di mansioni tecniche per cui non possono essere computati soggetti addetti a compiti amministrativi o a mansioni diverse da quelle connesse ai servizi tecnici.
Note di chiarimento ai requisiti di capacità tecnica (condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione C, del DGUE)
1. Si raccomanda, in relazione al requisito di cui alla lettera a), di dichiarare i lavori sufficienti al raggiungimento dell’importo richiesto quale requisito; si raccomanda, per ragioni di celerità, di omettere lavori che risultano superflui a tale scopo, in quanto non aggiungono nulla.
2. Gli importi dei lavori possono essere rivalutati secondo gli indici ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale (dal primo mese del periodo utile da considerare all’ultimo mese per il quale sia disponibile il predetto indice, anteriore alla data del presente Documento); il calcolo della rivalutazione, se necessario ai fini del raggiungimento del requisito, deve essere fatto, per ciascun lavoro, a cura dell’operatore economico; è escluso che la rivalutazione sia fatta d’ufficio, pertanto in assenza di calcolo da parte dell’operatore economico, sono considerati esclusivamente gli importi dichiarati al netto della rivalutazione.
3. In caso di offerente in Forma aggregata, ciascun operatore economico deve indicare solo i propri requisiti e non quelli degli altri operatori economici raggruppati; sarà la stazione appaltante a cumulare i requisiti attribuiti all’offerente in Forma aggregata.
4. I requisiti di cui alla lettera a) e alla lettera b), sono dimostrabili con copia dei contratti, con le fatture, con gli atti amministrativi di assenso, con dichiarazioni formali dei committenti, con altra documentazione facente fede fino a querela di falso; trova applicazione, se del caso, Corte di giustizia della U.E., 7 luglio 2016, decisione C-46.
5. Il requisito di cui alla lettera c):
--- è dimostrabile con gli atti costitutivi vigenti per le associazioni professionali e le società, con il certificato camerale storico, con il libro unico del lavoro di cui agli articoli 39 e 40 del decreto-legge
n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008 per i dipendenti, con i contratti e le fatture per i collaboratori professionisti a partita IVA;
--- per media annua non si intende la disponibilità per ciascun anno, bensì la disponibilità nel triennio utile divisa aritmeticamente per i 3 (tre) anni.
5.2.4 Requisiti di capacità professionale (articolo 83, comma 1, lettera c), del Xxxxxx)
L’Offerente deve disporre obbligatoriamente dei seguenti professionisti, persone fisiche, individuati personalmente e nominativamente:
a) professionisti con la relativa indicazione degli estremi di iscrizione agli Ordini di cui al punto 5.2.1:
--- Ingegneri o Architetti,
--- in ogni caso un Architetto per interventi su immobili vincolati ai sensi della Parte seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004 (articolo 52, secondo comma, del R.D. n. 2537 del 1925);
--- in ogni caso un geologo per la redazione della relazione geologica, ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 112 del 1963 e dell’articolo 31, comma 8, secondo periodo, del d.lgs. n. 50 del 2016, con l’indicazione degli estremi di iscrizione all’ordine professionale.
b) un professionista abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri, ai sensi dell’articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
c) l’Offerente deve altresì indicare un professionista, tra quelli di cui alla lettera a), incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ai sensi dell’articolo 24, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti.
Note di chiarimento ai requisiti di capacità professionale. (condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione C, del DGUE)
1. Un singolo professionista può possedere più d’una delle professionalità richieste, se compatibili con l’ordinamento e ricorrendone le condizioni previste dalla normativa vigente.
2. I professionisti di cui è richiesta la presenza obbligatoria devono avere obbligatoriamente un Rapporto diretto con l’offerente, come definito al punto 1.2.2, lettera g), ad eccezione del geologo, per il quale è ammessa la cooptazione come collaboratore o consulente come definito al punto 1.2.2, lettera h).
3. Nulla osta che nella compagine dell’offerente, ferme restando le professionalità obbligatorie, siano presenti altre figure professionali, anche solo diplomate o laureate in altre materie, purché attinenti l’oggetto dell’affidamento, a condizione che siano abilitate all’esercizio della relativa professione e iscritte ai relativi Ordini o Albi e che le prestazioni assunte siano compatibili coi limiti posti dalla disciplina sulle competenze professionali. Tali professionisti sono ammessi con una delle seguenti modalità:
--- con Rapporto diretto con l’Offerente ai sensi del punto 1.2.2, lettera g);
--- mandanti in una Forma aggregata, con l’applicazione della disciplina di cui al punto 5.3.1;
--- cooptati dall’Offerente; in tal caso non concorrono utilmente alla formazione dei requisiti.
5.3. Offerenti in Forma aggregata o con coinvolgimento di altri Operatori
5.3.1 Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di Operatori economici
Ai sensi degli articoli 48, comma 2, e 83, comma 8, secondo periodo, del Codice dei contratti, gli Operatori economici devono dichiarare di costituirsi in raggruppamento temporaneo, con conferimento del mandato irrevocabile di cui al comma 8 della norma citata al mandatario o capogruppo individuato allo scopo; la dichiarazione formale è di norma prevista nel DGUE. In ogni caso:
a) devono essere indicate le prestazioni o le quote di prestazioni per le quali ciascun Operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi si qualifica e intende assumere;
b) ciascun Operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi deve dichiarare, per quanto di propria pertinenza, l’assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo 4, nonché i requisiti:
--- di idoneità professionale di cui al punto 5.2.1;
--- di capacità economico-finanziaria di cui al punto 5.2.2;
--- di capacità tecnica di cui al punto 5.2.3;
--- di capacità professionale di cui al punto 5.2.4;
c) per gli Offerenti in Forma aggregata di tipo orizzontale i requisiti di cui al punto 5.2.3, lettera a), almeno con riferimento alla categoria di lavori prevalente (ID S.03), devono essere posseduti dal mandatario o capogruppo in misura maggioritaria;
d) per gli Offerenti in Forma aggregata di tipo di tipo verticale i requisiti di cui al punto 5.1.3, lettera a), devono essere posseduti dal mandatario o capogruppo in misura maggioritaria almeno nella categoria di lavori prevalente (ID S.03) e dalle mandanti nella categoria secondaria (ID S.04);
e) per gli Offerenti in Forma aggregata di qualunque tipo, i requisiti:
--- di cui al punto 5.1.2 e al punto 5.1.3, lettera c), devono essere posseduti dal mandatario o capogruppo in misura maggioritaria;
--- di cui al punto 5.1.3, lettera c), possono essere apportati da qualunque Operatore economico, mandante o mandatario, tuttavia i singoli servizi non possono essere frazionati, nel senso che una coppia di servizi può essere apportata da Operatori economici diversi, ma il singolo servizio non può essere apportato da più Operatori in modo frazionato;
--- di cui al punto 5.1.4 possono essere apportati da qualunque Operatore economico, mandante o mandatario;
f)ai sensi dell’articolo 83, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti, in ogni caso il mandatario o capogruppo deve possedere e dichiarare i requisiti di cui in misura maggioritaria, cioè in misura superiore a ciascun Operatore economico mandante;
g) agli Operatori economici mandanti non può essere richiesta una misura minima di requisiti; in ogni caso i requisiti devono comunque essere posseduti complessivamente dall’Offerente in Forma aggregata nella misura prevista per gli Offerenti singoli;
h) la disciplina di cui al presente punto 5.3.1 si applica anche ai consorzi ordinari e, in quanto compatibili, ai Gruppi Europei di interesse economico (G.E.I.E.).
Note di chiarimento ai requisiti dei Raggruppamenti temporanei
(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, negli appositi quadri e tabelle, del DGUE, per l’individuazione degli Operatori economici e per la ripartizione delle prestazioni)
1. Si rammenta che gli Operatori economici in raggruppamento temporaneo devono dichiarare nel proprio DGUE esclusivamente i propri requisiti e non richiamare o ripetere i requisiti degli altri Operatori economici raggruppati. L’individuazione della sufficienza dei requisiti è fatta d’ufficio dalla Stazione appaltante mediante la somma dei requisiti di tutti gli Operatori economici raggruppati.
2. Costituisce eccezione il quadro di ripartizione tra gli Operatori economici in raggruppamento temporaneo, che può essere presentata dal solo mandatario o capogruppo ma che deve riportare la ripartizione delle prestazioni di tutti gli Operatori economici raggruppati.
3. Per i singoli Operatori economici del raggruppamento non è richiesta la coincidenza tra quote di partecipazione, requisiti da possedere e lavorazioni da eseguire, tuttavia ai singoli Operatori raggruppati o consorziati sono richiesti:
--- il possesso dei requisiti di capacità tecnica in misura sufficiente in relazione ai lavori che ciascuno di essi intendono assumere;
--- una quota di partecipazione non superiore ai requisiti posseduti;
--- una misura dei lavori da assumere non superiore alla quota di partecipazione.
4. Le percentuali di ripartizione riguardano i requisiti effettivamente spesi (fatti valere) nella presente gara e non i requisiti posseduti in assoluto dai singoli Operatorie economici. Per requisiti in misura maggioritaria richiesti all’Operatore economico mandatario o capogruppo non si intende la misura superiore al 50% (cinquanta per cento) del totale, bensì in misura superiore a quella spesa (fatta valere) da ciascun Operatore economico mandante.
5.3.2 Reti di imprese e contratti di rete
(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)
Gli Operatori economici aggregati in contratto di rete ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera f), della legge n. 180 del 2011, e dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito dalla legge n. 33 del 2009, devono dichiarare:
a) gli estremi dell’atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all’appalto o dichiarazione avente gli stessi contenuti;
b) le generalità complete dell’Organo Comune di cui al citato articolo 3, comma 4-ter, lettera e), qualora previsto dal Contratto di rete o dell’impresa delegata mandataria;
c) l’individuazione degli Operatori economici aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelli:
--- individuati quali esecutori delle prestazioni;
--- che mettono in comune i requisiti di ordine speciale di cui al punto 5.2.2, se diversi dagli Operatori economici individuati quali esecutori;
d) ai sensi dell’articolo 48, comma 14, del Codice dei contratti, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di Operatori economici o dei consorzi stabili, in quanto compatibili.
5.3.3 Consorzi stabili e consorzi di cooperative
(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)
a) ai sensi degli articoli 47, comma 2, e 48, comma 7, secondo periodo, del Codice dei contratti, i consorzi stabili e i consorzi di cooperative devono indicare:
--- se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile o se
concorrono per conto di uno o più Operatori economici consorziati e, in quest’ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
--- il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori ai sensi della lettera a), i quali non devono incorrere nei motivi di esclusione di cui al Capo 4 e presentare le relative dichiarazioni per quanto di propria pertinenza, utilizzando un proprio DGUE di cui al punto 5.5;
--- limitatamente ai consorzi stabili, il consorziato o i consorziati, se diversi da quelli indicati come esecutori, che apportano i requisiti per la partecipazione del consorzio se quest’ultimo è sfornito dai requisiti in proprio, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del Codice dei contratti; in tal caso il consorziato che apporta i requisiti al consorzio candidato si qualifica come ausiliario e trova applicazione il successivo punto 5.3.4;
b) ai sensi dei principi generali dell’ordinamento i consorzi non possono indicare un consorziato ai fini di cui alla lettera a), che indica a sua volta Operatori terzi o propri consorziati (divieto del cosiddetto
«consorzi a cascata»).
5.3.4 Operatori economici che ricorrono all’avvalimento
(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione C, del DGUE)
Ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei contratti, l’Operatore economico può avvalersi, per determinati requisiti, dei requisiti posseduti da altro Operatore economico (denominato “ausiliario”), alle seguenti condizioni:
a) l’avvalimento non è ammesso:
--- per i requisiti soggettivi connessi ai motivi di esclusione di cui al Capo 4;
--- per i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 5.2.1;
--- per i requisiti di capacità professionale di cui al punto 5.2.4;
b) l’avvalimento è ammesso per i requisiti di cui al punto 5.2.2, e al punto 5.2.3;
c) la documentazione deve riportare i requisiti oggetto di avvalimento (dei quali l’Operatore economico partecipante è carente e che sono messi a disposizione da parte dell’Operatore economico ausiliario) nonché i mezzi e le risorse umane e strumentali di cui l’Operatore economico ausiliario dispone e mette a disposizione del partecipante;
d) l’Operatore economico ausiliario:
--- non deve incorrere nei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti o in altri motivi di esclusione, secondo le modalità di cui al Capo 4;
--- non può partecipare in proprio, né in raggruppamento temporaneo o consorzio diverso da quello di cui esso faccia eventualmente parte in quanto raggruppato o consorziato;
--- non può assumere il ruolo di Operatore economico ausiliario di più Operatori economici che partecipano separatamente in concorrenza tra di loro;
--- non può utilizzare autonomamente i requisiti che sono stati oggetto di avvalimento a favore di altro Operatore economico;
--- non può avvalersi a sua volta di un Operatore terzo ausiliario (divieto del cosiddetto «avvalimento a cascata»);
e) alla documentazione deve essere altresì allegato, in originale o copia autentica, il contratto con il quale l’Operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’Operatore economico che ricorre all’avvalimento a fornire a quest’ultimo quanto previsto alla lettera c) per tutta la durata dell’appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all’articolo 1325 del codice civile e all’articolo 88 del Regolamento, deve inoltre indicare esplicitamente quanto previsto alla predetta lettera c);
f)in deroga ad ogni altra indicazione diversa del presente Disciplinare, ai sensi dell’articolo 89, comma 3, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante impone all'Offerente di sostituire l’Operatore economico ausiliario che non soddisfa un criterio di selezione o per il quale sussistono motivi di esclusione;
g) non è ammesso l’avvalimento in relazione agli elementi dell’Offerta tecnica di cui al punto 6.1.
5.4. Subappalto
5.4.1 Subappalto facoltativo ordinario (articolo 105 del Codice)
(condizioni da dichiarare alla Parte II, Sezione D, del DGUE)
a) Il subappalto è ammesso esclusivamente per le attività indicate all’articolo 31, comma 8 del Codice dei
contratti, sempre che non rientrino tra le attività di cui alla lettera b), ovvero per:
--- indagini geologiche, geotecniche e sismiche;
--- sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni;
--- predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio;
--- la sola redazione grafica degli elaborati progettuali, che non comportino prestazioni intellettuali riservate a professionisti iscritti negli Albi o negli Ordini;
b) non è ammesso il subappalto di prestazioni di natura intellettuale riservate a professionisti iscritti negli Albi o negli Ordini;
c) non è ammesso il subappalto della relazione geologica;
d) l’Offerente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’articolo 105, comma 2, del Codice dei contratti, tenendo presente che:
--- in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato;
--- in caso di indicazioni in eccesso a quanto previsto, il subappalto non potrà essere autorizzato per la parte o le parti non subappaltabili;
e) non costituiscono subappalto le attività di cui all’articolo 105, comma 3, del Codice dei contratti, con particolare riferimento all'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla Stazione appaltante;
f)resta ferma la responsabilità esclusiva dell’Operatore economico aggiudicatario;
5.4.2 Subappalto con obbligo di indicazione della terna di subappaltatori
(articolo 105, comma 6, del Codice)
(condizioni da dichiarare alla Parte II, Sezione D, del DGUE)
Ai sensi dell’articolo 105, comma 6, del Codice dei contratti, l’Offerente (singolo o mandatario capogruppo in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario), qualora intenda subappaltare parte delle prestazioni ai sensi del punto 5.4.2, deve indicare per ciascuna di esse una terna di subappaltatori, per i quali non devono ricorrere i motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti, in quanto applicabili. A tale scopo:
a) la terna di subappaltatori deve essere indicata per ciascuna tipologia di prestazione o per ciascuna categoria di lavori da progettare, se indicate come da subappaltare;
b) la mancata indicazione della terna di subappaltatori comporta la rinuncia esplicita al subappalto delle prestazioni per le quali non sono stati indicati i subappaltatori;
c) ogni subappaltatore indicato deve presentare un proprio DGUE con il quale dichiara che non ricorrono i motivi di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1, 2 e 5, del Codice dei contratti, nonché il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 5.2.1;
d) se il subappaltatore indicato incorre in uno dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1, 2 e 5, del Codice dei contratti, la condizione comporta l’esclusione dell’Offerente che lo ha indicato, ai sensi del citato articolo 80; resta fermo che prima della stipula del contratto sono effettuate le verifiche di cui all’articolo 105, comma 6, terzo periodo, del Codice dei contratti, ivi comprese quelle previste dall’articolo 80, comma 13, del medesimo Codice, con e modalità previste dalle Linee guida n. 6 di ANAC;
e) il presente punto 5.4.2 non trova applicazione in relazione alle attività che l’Offerente non indica come da subappaltare o non intenda subappaltare, intendendosi con tale mancata indicazione la rinuncia esplicita al ricorso al subappalto.
Note di chiarimento alle terne di subappaltatori indicati
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 105, comma 6, del Codice dei contratti, si precisa che:
--- i subappaltatori indicati non devono partecipare alla gara quali Offerenti singoli, in Fora aggregata o consorziati indicati da un consorzio Offerente oppure ausiliari di altro Offerente; in caso contrario l’indicazione come subappaltatore si ha per inesistente, con le conseguenze del caso;
--- un subappaltatore può essere indicato anche per più di una attività e più di una categoria, ovvero far parte di più di una delle terne indicate dal singolo Offerente;
--- un subappaltatore può essere indicato anche da più Offerenti;
--- l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a 3 (tre) per ciascuna attività o per ciascuna categoria comporta la limitazione del subappalto che sarà ammesso solo a favore di tali soggetti.
5.5. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)
5.5.1 Validità e formalità delle dichiarazioni
Tutte le dichiarazioni richieste dal presente Documento, con particolare riferimento a quelle afferenti il Capo 4 e i punti da 5.1.1 a 5.4.2, sono riassunte e unificate con la presentazione del DGUE, in quanto compatibile; ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell’articolo 85 del Codice dei contratti, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sul modello di DGUE predisposto e messo a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante, liberamente disponibile, che l’Operatore economico può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative all’Operatore economico medesimo. In ogni caso:
a) ai sensi dell’articolo 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, sono rilasciate con la sottoscrizione del dichiarante, apposta con le modalità di cui al Capo 10;
b) ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni, in quanto rese nell’interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
c) devono essere presentate da tutti gli Operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ausiliari, subappaltatori, ognuno per quanto di propria competenza;
d) il DGUE deve riguardare un singolo Operatore economico, tra quelli di cui alla lettera c) e deve essere relativo a tutti i soggetti (persone fisiche) di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti, appartenenti o riconducibili allo stesso Operatore economico;
e) nella compilazione del DGUE ai sensi dei punti 5.5.2 e 5.5.3, si ribadiscono le definizioni distinte di Operatore economico e di Offerente di cui rispettivamente al punto 1.2.2, lettere d) ed e).
5.5.2 DGUE: Redazione e compilazione in base al contenuto di merito
Fermo restando che il DGUE deve essere presentato da ciascun Operatore economico in qualunque modo coinvolto nel procedimento, a seconda della sua forma giuridica e del grado di coinvolgimento (Offerente singolo o in Forma aggregata, Operatore economico individuale, in forma societaria o consortile, consorziato, ausiliario, subappaltatore indicato ecc.) come sommariamente descritto al punto 5.5.3, le singole parti del DGUE sono articolate in sequenza come segue:
Parte I. Informazioni sulla procedura (precompilata dalla Stazione appaltante).
Parte II. Informazioni sull’Operatore economico.
Sezione A. Informazioni sull’Operatore economico,
riquadro dei righi relativi all’identificazione dell’Operatore economico, fino alla risposta alla domanda sulla «Forma di partecipazione», con le indicazioni alternative «SI» o «NO»:
--- tutti gli Offerenti;
dal rigo relativo alla Forma di partecipazione, compresi i riquadri alle lettere a), b), c) e la tabella per la ripartizione delle categorie o delle quote di partecipazione, fino alla lettera d) esclusa (in quanto dedicato ai consorzi:
--- tutti gli Offerenti in Forma aggregata di cui al punto 5.3.1 e 5.3.2;
rigo alla lettera d) e ultima tabella della Sezione A, con l’individuazione dei consorziati per i quali il consorzio concorre e che sono designati per l’esecuzione:
--- Offerenti Consorzi di cooperative oppure Consorzi stabili.
Sezione B. Informazioni sui rappresentanti dell’Operatore economico: individuazione dei soggetti (persone fisiche) di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti,
--- tutti gli Operatori economici in qualunque modo coinvolti nel procedimento, con indicazione di tutte le persone fisiche elencati al punto 4.1;
(in caso di più soggetti rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione B oppure aggiungere le informazioni necessarie con appositi allegati).
Sezione C. Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti (ricorso all’avvalimento):
--- Offerenti che intendono ricorrere all’avvalimento ai sensi del punto 5.3.4, con indicazione dei requisiti oggetto di avvalimento; compresi i consorzi stabili che ai avvalgono in gara dei requisiti dei consorziati ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del Codice dei contratti;
Sezione D. Informazioni sui subappaltatori:
--- Offerenti che intendono ricorrere al subappalto.
Parte III. Motivi di esclusione (articolo 80 del Codice dei contratti riportati al Capo 4)
Sezione A, Sezione B, Sezione C fino al numero 8) compreso, Sezione D:
--- tutti gli Operatori economici in qualunque modo coinvolti nel procedimento, anche per conto di tutte le persone fisiche di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti elencate al punto 4.1 e riportate nella Parte II, Sezione B.
(in caso di più soggetti colpiti da provvedimenti di natura penale o di più reati per i quali è stato emesso provvedimento penale, di più fattispecie di risoluzioni contrattuali precedenti o contestazioni analoghe, di più soggetti coinvolti in conflitti di interesse, replicare i relativi delle Sezioni interessate oppure aggiungere le informazioni necessarie con appositi allegati).
Sezione C, numero 9) (dichiarazione di avvenuto sopralluogo):
--- tutti gli Offerenti.
Parte IV. Criteri di selezione
Sezione X. Xxxxxxxx, iscrizione agli Ordini professionali pertinenti richiesta al punto 5.2.1, lettera a):
--- tutti gli Operatori economici in qualunque modo coinvolti nel procedimento. Idoneità, iscrizione alla C.C.I.A.A. richiesta al punto 5.2.1, lettera b):
--- tutti gli Operatori economici in qualunque modo coinvolti nel procedimento se organizzati in forma di società.
Sezione B. Capacità economica e finanziaria:
--- tutti gli Offerenti che apportano i requisiti di capacità economico-finanziaria;
--- Operatori economici ausiliari se i requisiti di capacità economico e finanziaria sono oggetto di avvalimento;
Sezione C. Capacità tecniche e professionali,
--- tutti gli Offerenti che apportano i requisiti di capacità tecniche e professionali;
--- Operatori economici ausiliari se i requisiti di capacità tecniche e professionali sono oggetto di avvalimento;
Sezione D. Sistemi di garanzia della qualità di cui al punto 5.2.5:
--- tutti gli Offerenti che ne siano in possesso.
Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.
Tutti gli Operatori economici che hanno presentato il DGUE ai sensi del punto 5.5.4.
5.5.3 DGUE: Redazione e compilazione in base ai diversi Operatori economici
Fermo restando che uno stesso Operatore economico potrebbe rientrare in più fattispecie tra quelle sotto elencate e, in tal caso, le informazioni da fornire si cumulano in base alle diverse condizioni, di norma le parti del DGUE da redigere e compilare sono di pertinenza dei seguenti soggetti:
a) Operatori economici in qualunque modo coinvolti:
--- Parte II, Sezione A, fino al rigo fino alla risposta alla domanda sulla «Forma di partecipazione», con le indicazioni alternative «SI» o «NO»:
--- Parte III, Sezione A, Sezione B, Sezione C fino al numero 8) compreso, e Sezione D;
--- Parte IV, Sezione A;
--- Parte VI, con le sottoscrizioni di cui al punto 5.5.4 e le modalità di cui al Capo 10;
b) Offerenti in qualunque forma:
--- Parte IV, Sezione B, Sezione C compreso il numero 9), e Sezione D;
c) Offerenti in Forma aggregata di cui al punto 5.3.1 e 5.3.2:
--- Parte II, Sezione A, a partire dal rigo «L’operatore economico partecipa alla procedura insieme ad altri?», fino a dopo la Tabella con l’indicazione delle ripartizioni tra i diversi Operatori economici che compongono la Forma aggregata, compresa e da compilare, compresi i righi alle lettere a), b) e c);
d) Consorzi stabili, consorzi di cooperative o di imprese artigiane, di cui al punto 5.3.3:
--- Parte II, Sezione A, ultima tabella con l’elenco dei consorziati indicati per l’esecuzione e per i quali il consorzio concorre e, solo per i consorzi stabili, con l’elenco dei consorziati che apportano i
requisiti mancanti al consorzio se non già indicati come esecutori; compreso il campo alla lettera d);
e) Offerenti che ricorrono all’avvalimento di cui al punto 5.3.4:
--- Parte II, Sezione C, con l’individuazione dell’Operatore economico o degli Operatori economici ausiliari; deve essere compilata dall’Operatore economico che si avvale dell’ausiliario se l’avvalimento è fatto a favore del singolo Operatore economico, deve essere compilata dal mandatario o capogruppo se l’avvalimento è fatto a favore dell’Offerente in Forma aggregata;
f)Offerenti che ricorrono al subappalto di cui al punto 5.4:
--- Parte II, Sezione D, con l’indicazione delle prestazioni che intendono subappaltare;
g) ausiliari di cui all’articolo 89 del Codice di contratti (compresi i consorziati di consorzi stabili che apportano i requisiti in gara al consorzio ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del Codice dei contratti):
--- Parte IV, Sezione A;
--- Parte IV, Sezione B, Sezione C e Sezione D limitatamente ai requisiti oggetto di avvalimento.
5.5.4 Soggetti che devono sottoscrivere la Documentazione amministrativa e il DGUE
a) Ogni Operatore economico deve sottoscrivere, ad opera della persona fisica che ne ha adeguata rappresentanza legale e poteri contrattuali:
--- la propria Documentazione amministrativa e il proprio DGUE, per quanto di sua pertinenza, con riferimento all’assenza o la presenza delle cause di esclusione e dei requisiti di partecipazione;
--- il proprio PASSOE;
b) relativamente alle cause di esclusione aventi natura personale soggettiva di cui all’articolo 80, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, in quanto riferibili a persone fisiche di cui all’articolo 80, comma 3, e in carica oppure cessate dalla carica nell’anno antecedente, nonché alle cause di esclusione aventi natura soggettiva di cui all’articolo 80, comma 5, lettere c), d), e), g), l) ed m), individuate al Capo 4 del presente Documento, le relative dichiarazioni devo essere sottoscritte:
--- da tutte le persone fisiche coinvolte o interessate;
--- dal legale rappresentante di cui alla precedente lettera a), in nome e per conto dei terzi interessati, solo se ne assume la responsabilità ai sensi dell’articolo 47, comma 0, xxx x.X.X. x. 000 xxx 0000;
c) le condizioni di cui alle lettere a) e b) trovano applicazione anche con riferimento al DGUE, il quale contiene dichiarazioni di pertinenza e competenza diverse e imputabili:
--- all’Operatore economico Offerente quale entità imprenditoriale (titolare di partita IVA);
--- all’Operatore economico quale entità imprenditoriale (titolare di partita IVA), diverso dall’Offerente (ad esempio: consorziato, ausiliario, subappaltatore, cooptato, cedente o affittante l’azienda);
--- alle persone fisiche di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti, elencate al punto 4.1, appartenenti a uno o più d’uno degli Operatori economici citati in precedenza;
d) Ogni Offerente deve sottoscrivere la documentazione di presa visione dei luoghi di cui al punto 5.6.2;
e) l’eventuale documentazione integrativa di cui al Capo 5, lettera c), se in copia, deve essere sottoscritta dal soggetto interessato che ne intende dichiarare la conformità all’originale.
5.6. Altra Documentazione amministrativa
5.6.1. Garanzia provvisoria (articolo 93 del Codice)
Ai sensi dell’articolo 93, comma 10, del Codice dei contratti, non è richiesta la garanzia provvisoria.
5.6.2 Sopralluogo (presa visione dei luoghi)
Il sopralluogo è obbligatorio, almeno con riferimento alla presa visione dell’edificio nella sua configurazione e nello stato rilevabile e visibile dagli spazi pubblici esterni; esso è lasciato alla responsabilità degli Offerenti che devono dichiarare espressamente di aver visionato gli edifici relativi al Lotto o ai Lotti per i quali presentano offerta.
Qualora l’Offerente intenda effettuare la presa visione all’interno degli edifici deve chiedere preventiva autorizzazione da parte della Città metropolitana, da richiedere con almeno 7 (sette) giorni di anticipo.
Resta fermo l’obbligo di dichiarazione di responsabilità di cui al punto 5.1.3 e alla Parte III, Sezione C, numero 9) del DGUE.
5.6.3 Pagamento del contributo a favore dell’ANAC
a) attestazione di avvenuto pagamento del contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, previa iscrizione on-line al “Servizio di riscossione” al portale xxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx;
l’utente iscritto per conto dell’Offerente deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della gara (CIG) di riferimento, come segue:
Lotto | CIG | Importo contributo |
1 | 76068001F1 | 30,00 |
2 | 7606812BD5 | 30,00 |
3 | 760681919F | 30,00 |
4 | 7606825691 | 30,00 |
b) il sistema consente le seguenti modalità di pagamento del contributo:
--- on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al “Servizio Riscossione Contributi” e seguire le istruzioni a video oppure il relativo manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione l’Offerente ottiene la ricevuta da stampare e unire alla documentazione; la ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “Pagamenti effettuati” disponibile allo stesso indirizzo web;
--- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio Riscossione Contributi”, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”;
c) la ricevuta o le ricevute di avvenuto versamento è unita alla documentazione amministrativa;
d) in caso di Offerente in Forma aggregata il versamento è fatto dall’Operatore economico designato mandatario o capogruppo.
5.6.4 Sistema AVCPass e PassOE
Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera b), della deliberazione di ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, nell’ambito del sistema AVCPass, per l’accesso alla Banca dati di cui all’articolo 81 del Codice dei contratti, ciascun Operatore economico deve allegare il proprio «PassOE», come segue:
a) se l’Operatore economico non è ancora registrato al sistema, deve accedere alla funzionalità di registrazione inserendo i dati personali richiesti. Il sistema invierà in automatico all’indirizzo di posta elettronica indicato il link per perfezionare l’attivazione delle credenziali di accesso;
b) se l’Operatore economico è già registrato può accedere alla pagina di gestione Profili in cui può:
--- creare il profilo richiesto da ciascun servizio;
--- visualizzare e/o gestire i profili di cui si dispone;
c) gli Offerenti in Forma aggregata, ferma restando l’acquisizione del «PassOE» da parte di tutti gli Operatori economici, devono allegare il «PassOE» dell’Operatore economico mandatario o capogruppo (cosiddetto «PassOE complessivo»), da quale risultano gli Operatori economici mandanti che hanno conferito o conferiranno il mandato;
c) l’accesso ai servizi AVCPass avviene dai seguenti indirizzi internet:
--- per la registrazione utente dell’Operatore economico: xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/XxxxxxxxXxxxxx/XxxxxxxxxxxxxXxxxxx
--- per la scelta, la modifica o la cancellazione del profilo: xxxxx://xx0.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/XxxxxxXxxxxxx
d) consultazione delle istruzioni alla pagina da ultimo citata, link «Manuale Utente».
6. CAPO 6. OFFERTA
6.1. Offerta tecnica (Busta telematica B – Busta dell’Offerta TECNICA)
6.1.1 Oggetto dell’Offerta tecnica
La busta dell’Offerta tecnica deve contenere esclusivamente l’Offerta tecnica, costituita dalla documentazione necessaria alla valutazione degli elementi di cui al Punto II.2.5), numeri 1, 2 e 3, del bando di gara, suddivisi in sub-elementi, come meglio specificato nel seguito. Gli elementi di valutazione sono i seguenti:
n. | Elementi (e sub-elementi) | Sub-pesi | pesi | |
1. | Professionalità e adeguatezza tecnica........................................................................... | 30 | ||
l’elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue: | ||||
1.a | soluzioni tecniche e ingegneristiche adottate: ........................................ | 10 | ||
1.b | livello di multidisciplinarietà espressa dall’intervento: ........................... | 05 | ||
1.c | analogia con gli interventi oggetto della prestazione: ............................. | 05 | ||
1.d | completezza dei livelli di progettazione e della rappresentazione: ......... | 10 | ||
2. | Caratteristiche metodologiche dell’offerta - Modalità di esecuzione del servizio.......... | 20 | ||
l’elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue: | ||||
2.a | tematiche che a parere del concorrente caratterizzano i servizi e perseguimento degli obiettivi, adeguatezza attività da svolgere e organizzazione dei servizi per garantire la qualità della prestazione........ | 07 | ||
2.b | modalità di interazione con la Stazione appaltante:................................ | 06 | ||
2.c | soluzioni e misure per la minimizzazione dei disagi in fase esecutiva: .... | 07 | ||
3. | Consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali............................................... | 30 | ||
l’elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue: | ||||
3.a | adeguatezza e completezza staff tecnico obbligatorio: ........................... | 10 | ||
3.b | adeguatezza e completezza staff tecnico eccedente quello obbligatorio: | 10 | ||
3.c | adeguatezza di dotazioni strumentali e innovatività delle prestazioni: .. . | 10 | ||
SOMMA dei pesi dell’Offerta tecnica | 80 |
a) fermi restando i criteri e le modalità di valutazione di cui al punto 7.1.1, che si raccomanda di tenere in considerazione nella fase di redazione dell’Offerta tecnica, gli elementi di valutazione devono avere o, a seconda delle condizioni e della sensibilità dell’offerente, possono avere, i seguenti contenuti:
1) quanto all’elemento numero 1:
--- una documentazione grafica (per grafica si intende elaborazione con disegni tecnici, con fotografie, con fotorendering o ogni altra tipologia di rappresentazione per immagine ritenuta utile dall’offerente, anche combinate tra di loro), di un intervento analogo a quello oggetto delle prestazioni in gara, che l’offerente ritenga maggiormente significativo per contenuto, qualità e affidabilità progettuale, sotto i diversi profili dei sub-elementi che lo compongono;
--- una relazione descrittiva dell’intervento che illustri, a titolo di spiegazione o approfondimento, le rappresentazioni grafiche, con l’indicazione:
(i) dei contenuti valorizzati nel progetto sotto il profilo ingegneristico con particolare riguardo agli interventi di natura strutturale;
(ii) dell’analogia con gli interventi oggetto della prestazione, costituita dalla riconducibilità oggettiva alla Classificazione di cui al punto 3.1.1;
(iii) del livello o, se più di uno, dei livelli di progettazione svolti, se è stato prestato anche il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e l’indicazione dei professionisti che hanno partecipato alla progettazione e del loro livello di responsabilità (secondo il principio di «chi ha fatto cosa»);
(iv) dell’intervento nella progettazione presentata di attività tecniche multidisciplinari;
--- la progettazione relativa all’intervento illustrato deve essere stata fatta dall’offerente (o da un professionista con Rapporto diretto con l’offerente) e, in caso di offerente in Forma aggregata, dal mandatario o capogruppo;
--- la progettazione deve essere stata svolta dall’offerente in misura prevalente nel caso il lavoro sia stato oggetto di servizi svolti a suo tempo in raggruppamento temporaneo con terzi;
--- i contenuti di natura professionale e multidisciplinare indicati ai fini della valutazione del presente elemento sono quelli relativi al progetto presentato, anche con un elenco delle professionalità a suo tempo partecipanti e del loro grado di preparazione e di coinvolgimento;
--- non è necessariamente un servizio dichiarato ai fini del possesso dei requisiti di cui al punto
5.2.3 e non può essere oggetto di avvalimento;
2) quanto all’elemento numero 2: il contenuto della relazione è lasciato all’autonomia dell’offerente, il quale deve descrivere con dettaglio e completezza, ma nello stesso tempo con sinteticità, le modalità con le quali intende affrontare e svolgere le diverse prestazioni da affidare e i diversi adempimenti che le caratterizzano, anche con riferimento ai rapporti con la Stazione appaltante e la previsione, a livello progettuale, delle misure che minimizzano i disagi per l’utenza e la continuità delle attività istituzionali negli spazi edificati oggetto di intervento;
3) quanto all’elemento numero 3:
--- il contenuto della relazione è lasciato all’autonomia dell’offerente, il quale deve descrivere con dettaglio e completezza, ma nello stesso tempo con sinteticità, dai profili professionali e curricolari dei soggetti (persone fisiche) che si intendono impiegare nello svolgimento dei servizi, il loro grado o livello di impiego e di impegno nei servizi da affidare, purché siano nella disponibilità dell’offerente secondo quanto dichiarato nella documentazione amministrativa, con riferimento alle professionalità delle quali è richiesta obbligatoriamente la presenza;
--- come previsto al punto precedente ma con riferimento alle professionalità complementari o multidisciplinari che possono arricchire la prestazione e meglio garantirne i risultati;
--- le dotazioni strumentali, sia hardware che software nonché le modalità della loro implementazione nell’esecuzione del servizio;
--- i contenuti ai fini della valutazione del presente elemento sono quelli attualmente disponibili in capo all’offerente e che lo stesso si impegna ad utilizzare nella prestazione dei servizi da aggiudicare;
b) l’offerta tecnica deve essere costituita come segue:
1) quanto all’elemento numero 1:
--- per la documentazione grafica, un numero massimo di 4 (quattro) schede in formato A3, oppure formato A4;
--- per la relazione descrittiva dell’intervento, un numero massimo di 2 (due) cartelle;
2) quanto all’elemento numero 2:
--- per una eventuale integrazione con rappresentazione grafica, un numero massimo di 1 (una) scheda in formato A3, oppure A4;
--- per la relazione tecnica illustrativa un numero massimo di 10 (dieci) cartelle;
3) quanto all’elemento numero 3:
--- per una eventuale integrazione con rappresentazione grafica, un numero massimo di 1 (una) scheda in formato A3, oppure A4;
--- per la relazione tecnica illustrativa un numero massimo di 8 (xxxx) cartelle;
c) il numero delle schede e delle cartelle di cui alla lettera b), costituisce forte raccomandazione di elevato significato funzionale alla celerità del procedimento, ancorché non vincolante ai fini dell’ammissione dell’Offerta tecnica; il superamento del numero massimo non costituisce causa di esclusione ma è valutato negativamente nell’ambito dell’attribuzione dei punteggi ai sensi del punto 7.1.1, lettera b);
d) all’Offerta Tecnica dell’aggiudicatario si applica la disciplina di cui all’articolo 8.7.5.
6.1.2 Condizioni dell’Offerta tecnica
a) in merito alle formalità della documentazione costituente l’Offerta tecnica:
--- gli elaborati grafici devono essere sottoscritti dall’offerente su ogni scheda;
--- le relazioni devono essere sottoscritte dall’offerente su ogni foglio; se una relazione è composta da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, numerati con la formula «pagina
n. X di n. Y», oppure «X/Y», oppure l’ultima pagina riporti l’indicazione «relazione composta da n. Y pagine» (dove X è la numerazione di ciascuna pagina e Y il numero totale delle pagine della singola relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull’ultima pagina;
--- le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate in fotocopia semplice;
--- in caso di offerente in raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito, le sottoscrizioni devono essere apposte da tutti gli operatori economici raggruppati;
b) per “cartelle” si intendono le facciate utilizzate di ciascun foglio su una sola facciata (quindi corrispondono alle “pagine” e non ai “fogli”), in formato A4, con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, con le seguenti precisazioni:
--- possono contenere, in luogo di testo scritto, schemi, diagrammi, rappresentazioni grafiche integrative, calcoli e altre forme di espressione intellettuale;
--- non sono computati nel numero delle cartelle le copertine, gli eventuali sommari e le eventuali certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti allegate alle relazioni;
c) dall’Offerta Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, la misura dell’Offerta Economica di cui al punto 6.2.1;
d) l’Offerta Tecnica non può:
--- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l’importo contrattuale determinato in base all’Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;
--- contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del corrispettivo;
--- in relazione a uno o più d’uno degli elementi o sub-elementi di valutazione, esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca;
e) nel caso in cui l’Offerta Tecnica, a giudizio dell’offerente, contenga in tutto o in parte segreti tecnici o commerciali suscettibili di essere sottratti all’accesso ai sensi dell’articolo 53, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti, deve essere corredata da una dichiarazione, adeguatamente motivata e comprovata, che dimostri la sussistenza di tali condizioni e trova applicazione il punto 9.2.2.
6.2. Offerta economica (Busta telematica C – Busta dell’Offerta ECONOMICA)
6.2.1 Offerta di prezzo (Peso 20)
L’offerta di prezzo è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale unico sull’importo del corrispettivo posto a base di gara di cui al punto 3.1.1; deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione già presentata, con le seguenti precisazioni:
a) il ribasso è indicato in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere; il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;
b) l’offerta non deve essere corredata dall’indicazione dell’incidenza dei costi di sicurezza aziendali e dei costi della manodopera, quale componente interna dell’offerta, trattandosi di prestazione di natura prevalentemente intellettuale, ai sensi dell’articolo 95, comma 10, del Codice;
c) limitatamente ai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti: ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del Codice:
c.1) la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo;
c.2) deve contenere l’impegno alla costituzione o al conferimento di mandato, qualora non sia già stato presentato separatamente nell’ambito della documentazione amministrativa.
6.2.2. Articolazione delle Offerte Economiche in funzione dei Lotti:
a) le Offerte Economiche di cui al punto 6.2.1 devono essere distinte per ciascun singolo Lotto per il quale l’offerente partecipa e presenta offerta e pertanto si applicano a ciascun singolo Lotto;
b) le Offerte Economiche di ciascun Lotto sono apposte sull’unico foglio previsto, contrassegnando il Lotto o i Lotti per i quali è presentata offerta.
7. CAPO 7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avviene con il criterio dell’Offerta del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 6, del Codice dei contratti applicando il metodo aggregativo-compensatore, sulla base degli elementi di valutazione di cui ai punti 6.1 e 6.2 con le specificazioni di cui al presente Capo 7.
7.1. Valutazione e attribuzione dei punteggi all’Offerta tecnica
7.1.1 Criteri di valutazione dell’Offerta Tecnica
a) La valutazione dell’Offerta Tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, elencati al punto IV.2.1), numeri 1, 2 e 3, del bando di gara, in base alla documentazione che costituisce l’Offerta Tecnica contenuta nella Busta B - Busta dell’Offerta Tecnica di cui al punto 6.1.1. ed è basata sui seguenti criteri:
1) quanto all’elemento numero 1:
1.a) le migliori soluzioni tecnologiche e costruttive sotto il profilo della tecnica e dei calcoli ingegneristici, nonché sotto il profilo dell’innovazione e dell’efficienza dei livelli prestazionali, con riferimento alle soluzioni e alle componenti strutturali, previlegiando le soluzioni progettuali relative ad interventi su edifici esistenti e su edifici plurifunzionali con finalità antisismiche;
1.b) il maggior livello di multidisciplinarietà dell’intervento progettato, nel senso del maggior e più coerente concorso di professionisti diversi secondo le specifiche competenze prestate nell’intervento progettato;
1.c) il maggior grado di analogia con gli interventi oggetto delle prestazioni, ovvero la miglior aderenza oggettiva agli interventi oggetto del presente procedimento;
1.d) il più completo livello di prestazioni svolte, previlegiando in via graduata l’espletamento di tutte le prestazioni tecniche, poi tutti i livelli di progettazione, quindi il livello di progettazione definitivo, quindi il livello esecutivo, a seguire il coordinamento per la sicurezza in fase di progetto e altre prestazioni minori; previlegiando altresì interventi preceduti dalla verifica di vulnerabilità sismica effettuata dall’offerente;
2) quanto all’elemento numero 2:
2.a) individuazione delle tematiche e problematiche, autonomamente selezionate o identificate dall’offerente, senza vincoli specifici, nonché le relative soluzioni proposte in relazione al perseguimento degli obiettivi degli interventi di adeguamento in materia di strutture, con particolare riferimento all’adeguamento sismico, le più adeguate modalità di svolgimento dei servizi in affidamento finalizzate a garantire la qualità delle prestazioni;
2.b) le più efficienti modalità di gestione dei rapporti con i soggetti competenti della Stazione appaltante e con terzi coinvolti o interessati a qualunque titolo agli interventi, comprese le autorità titolari di poteri di emissione di atti di assenso comunque denominati o titolari di poteri di vigilanza e sorveglianza ovvero di verifica e validazione, compreso il più efficiente sistema di monitoraggio e controllo dell’avanzamento delle prestazioni affidate;
2.c) le più efficaci misure e gli adempimenti maggiormente efficienti da porre in atto nella progettazione che consentono, nella futura fase esecutiva della realizzazione dei lavori progettati, la minimizzazione dei disagi alla potenziale utenza degli edifici che potrebbe coesistere con le future attività cantieristiche, anche mediante modelli o ipotesi tipizzate;
3) quanto all’elemento numero 3:
3.a) il più adeguato staff tecnico messo a disposizione per l’esecuzione dei servizi, in termini di efficienza e qualità, con riferimento alla professionalità dei componenti dello stesso staff, alla loro esperienza relativa a interventi analoghi a quello in oggetto, alla gestione della qualità, alle lo capacità ed esperienza specifica nelle prestazioni oggetto dell’incarico o connesse con esso; tali aspetti possono emergere dalla presentazione di un curriculum sintetico di ciascuno dei tecnici dei quali è previsto l’impiego, con riferimento allo staff tecnico minimo indispensabile richiesto dagli atti di gara;
3.b) i medesimi criteri di cui al punto sub. 3.a), ma con riferimento ai componenti dello staff tecnico eccedenti il minimo indispensabile di cui al punto sub. 3.a), ovvero alle professionalità, diverse da quelle di cui al punto sub. 3.a), che sono coinvolte nel servizio in affidamento,
anche sotto il profilo multidisciplinare, ai fini di dare una prestazione il più completa e affidabile possibile;
3.c) la più adeguata dotazione strumentale da impiegare nello svolgimento del servizio, con apprezzamento di interconnessioni dirette con la Stazione appaltante, di formati aperti, di facile reperibilità e liberamente editabili, previlegiando l’uso del BIM (Building Information Modelling) e la predisposizione, finalizzata alla futura esecuzione, delle metodologie di WBS (Work breakdown structure) e WBE (Work Breakdown Element);
b) fermo restando quanto previsto alla lettera a), i criteri fondanti tendono a previlegiare le offerte:
--- maggiormente significative sotto i diversi profili previsti al punto 6.1.1;
--- maggiormente efficaci, efficienti e prestazionali in funzione dei risultati attesi;
--- maggiormente convincenti nell’illustrazione e nella dimostrazione delle caratteristiche degli elementi dell’Offerta tecnica;
--- che costituiscono un buon rapporto tra sintesi e chiarezza e completezza della rappresentazione dell’Offerta tecnica, nel senso che influiscono sulla riduzione o l’affievolimento della eventuale valutazione positiva le rappresentazioni descrittive prolisse, inutilmente ripetitive di concetti, la cui lunghezza sia idonea a intralciare o rallentare i lavori della Commissione giudicatrice senza che contribuiscano a chiarire aspetti effettivamente meritevoli di trattazione; al contrario la combinazione tra la sintesi e la chiarezza e completezza della rappresentazione concorre alla preferenza nella valutazione, quando rende i lavori della Commissione giudicatrice maggiormente spediti e, nel medesimo tempo, maggiormente ponderati e consapevoli;
c) ai fini dell’attribuzione delle preferenze non sono considerati gli aspetti dell’Offerta tecnica che:
--- sono la mera ripetizione della disciplina legislativa o regolamentare o di provvedimenti di ANAC o di altre autorità a contenuto vincolante, ivi compresi i decreti ministeriali di settore, o non abbiano alcun carattere di autonomia;
--- non sono riferiti ad alcuno degli elementi o dei sub-elementi di cui al punto 6.1.1, a prescindere dal loro valore intrinseco.
7.1.2 Attribuzione dei punteggi agli elementi dell’Offerta Tecnica L’attribuzione dei punteggi avviene con le seguenti modalità:
a) a ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione è attribuito un coefficiente da ciascun commissario, con il metodo del «confronto a coppie» di cui ai paragrafi V e VI, punto 1, delle Linee guida n. 2 approvate con delibera dell’ANAC n. 424 del 2 maggio 2018 (in G.U. n. 120 del 25 maggio 2018), per quanto non diversamente disposto dal presente punto 7.1.2, confrontando ciascuna offerta con ognuna delle altre offerte, singolarmente per sub-elemento di valutazione, attribuendo a ciascun confronto uno dei seguenti valori:
--- 6 in caso di preferenza massima,
--- 5 in caso di preferenza grande,
--- 4 in caso di preferenza media,
--- 3 in caso di preferenza piccola,
--- 2 in caso di preferenza minima;
--- in caso di parità è attribuito il valore di 1 ad ambedue le offerte della coppia in fase di confronto;
b) in parziale scostamento dalle Linee guida di ANAC se le offerte ammesse per ciascun lotto sono in numero inferiore a 4 (quattro), ai fini di evitare effetti distorsivi e non coerenti del confronto a coppie tipici dei casi di offerte in numero limitato, oppure se le offerte ammesse sono in numero superiore a 25 (venticinque), ai fini della celerità del procedimento e della miglior ponderazione nella valutazione delle offerte tecniche, che sarebbe attenuata e resa meno genuina dall’eccessivo numero di comparazioni nel caso di applicazione del confronto a coppie (circa 2.880), in luogo del predetto confronto a coppie, a ciascun elemento di valutazione è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):
c) per ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione è effettuata la media (oppure la somma), dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente definitivo, riportando ad 1 (uno) la media (o la somma) di valore più elevato e proporzionando a tale media (o a tale somma) di valore più elevato, le medie (o le somme) delle altre offerte, mediante interpolazione lineare, secondo la formula:
V(a) i = Pi / Pmax | |
dove: | |
V(a) i | è il coefficiente della prestazione del sub-elemento (i) dell’offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno); |
Pi | è la media (o la somma) dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-elemento (i) dell’offerta (a) in esame; |
Pmax | è la media (o la somma) di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-elemento (i) tra tutte le offerte; |
d) a ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente per il sub-peso previsto al punto 6.1.1; a ciascun singolo elemento di valutazione è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dalla somma dei punteggi già attribuiti ai sub-elementi che lo compongono;
e) se in relazione ad un elemento nessuna offerta ottiene come punteggio il valore massimo del peso dell’elemento medesimo previsto al punto 6.1.1, è effettuata la riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale dell’elemento all’offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei sub-elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei sub-pesi sia riportata al valore del peso in misura intera previsto per l’elemento (cosiddetta riparametrazione di primo livello).
7.1.3 Punteggio complessivo dell’Offerta Tecnica
a) All’Offerta tecnica è attribuito il punteggio complessivo pari alla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione che la compongono, dopo la riparametrazione di primo livello di cui al punto 7.1.2, lettera e);
b) se nessuna offerta ottiene come punteggio, per l’intera Offerta tecnica, il valore massimo della somma dei pesi previsti dal bando di gara per tutti gli elementi della predetta Offerta tecnica, è effettuata un’ulteriore riparametrazione (cosiddetta riparametrazione di secondo livello), in quanto la Stazione appaltante, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sulla omogeneità dei singoli elementi di valutazione; pertanto è assegnato il peso totale dell’Offerta tecnica a quella che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuibili all’intera Offerta tecnica; la predetta riparametrazione è effettuata dopo la individuazione della soglia che discrimina le offerte anormalmente basse di cui al successivo punto 8.6.1, lettera a) e non influisce sulla medesima soglia;
c) non è prevista una soglia di sbarramento escludente relativamente all’Offerta tecnica.
7.2. Valutazione e attribuzione dei punteggi all’Offerta economica
a) L’elemento Prezzo (ribasso sul prezzo) di cui all’ultima voce del punto II.2.5), n. 5, del bando di gara, è costituito dal ribasso percentuale unico sul corrispettivo di cui al punto 3.1.1, lettera a), espresso con le modalità di cui al punto 6.2.1;
b) la valutazione avviene attribuendo un coefficiente al ribasso percentuale offerto, come segue:
--- è attribuito il coefficiente zero all’offerta minima possibile (valore a base di gara);
--- è attribuito il coefficiente uno all’offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
--- nel calcolo i ribassi sono rettificati utilizzando il parametro correttivo «X» nella misura di 0,80;
--- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula bilineare:
per A i <= A media | C i = 0,80 * R i / R media | |
per A i > A media | C i = 0,80 + (1,00 - 0,80) * [(A i – A media) / (A max – A media)] | |
dove: | ||
C i | è il coefficiente del ribasso offerto dal singolo concorrente, variabile da zero a uno; | |
A i | è il ribasso offerto dal singolo concorrente; | |
A media | è la media aritmetica dei valori delle offerte (ribassi sul prezzo) dei concorrenti; | |
A max | è il massimo ribasso offerto tra quelli di tutti i concorrenti; |
8. CAPO 8. FASE DI GARA
8.1. Ammissione
8.1.1 Disciplina generale delle sedute:
a) tutte le operazioni di gara si svolgono in seduta pubblica, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell’esito dei singoli sub-procedimenti, di quanto previsto nel seguito;
b) in deroga all’obbligo di pubblicità delle sedute, il presidente del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più Operatori economici in relazione:
--- ai motivi di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice;
--- a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato dalla presenza del pubblico;
--- ad analisi di dettaglio del contenuto specifico delle dichiarazioni, purché di queste sia garantita la lor conservazione, integrità e la non manomissione;
c) si svolgono sempre in seduta riservata:
--- l’eventuale procedimento riscontro al soccorso istruttorio di cui al punto 8.2;
--- le sedute della Commissione giudicatrice per la valutazione dell’Offerta Tecnica di cui ai punti 8.4.2, 8.4.3 e 8.4.4;
--- l’eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse ai sensi dei punti 8.6.3 e 8.6.4;
d) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l’elevato numero degli Operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;
e) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata, la ripresa dei lavori è comunicata con le modalità di cui al punto 10.1.2.
8.1.2 Individuazione degli Offerenti e delle offerte
Nel luogo, nel giorno e nell’ora di cui al punto IV.2.7) del bando di gara, oppure, in caso di impedimento o variazione, in luogo, data e ora comunicate agli Offerenti con le modalità di cui al punto 10.1.2, almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo, il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare la correttezza formale della presentazione delle offerte, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione.
8.1.3 Esame delle condizioni di partecipazione ed esclusioni in fase di ammissione:
a) sono esclusi, senza che si proceda all’apertura delle Offerte, gli Offerenti la cui offerta:
--- è pervenuta dopo il termine perentorio di cui al punto 1.1.5, indipendentemente dall’entità del ritardo o dalle cause che hanno determinato la mancata presentazione nei termini;
--- non consente l’individuazione degli Offerenti;
--- non contiene l’Offerta tecnica o l’Offerta economica oppure contiene l’Offerta economica
all’interno dell’Offerta tecnica o all’interno della documentazione amministrativa;
b) sono altresì esclusi ai sensi dell’articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice dei contratti gli Offerenti:
--- in Forma aggregata, che hanno presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi; l’esclusione dalla gara è disposta per entrambi;
--- i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di cooperative hanno indicato di concorrere, che hanno presentato offerta in qualsiasi altra forma; l’esclusione dalla gara è disposta sia per il consorzio che per il consorziato o i consorziati indicati;
c) sono inoltre esclusi ai sensi dell’articolo 89, comma 7, primo periodo, del Codice:
--- gli Operatori economici ausiliari che hanno presentato offerta autonomamente o hanno partecipato in Forma aggregata con Operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti o si sono costituiti ausiliari per più Operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti; in tal caso l’esclusione è disposta per entrambi;
--- gli Offerenti che hanno presentato offerta autonomamente o hanno partecipato in Forma aggregata e, contemporaneamente, si sono costituiti ausiliari per Operatori economici titolari di offerte concorrenti con la propria; in tal caso l’esclusione è disposta per entrambi;
d) in applicazione del punto 3.2.2, lettera c), le esclusioni di cui alla lettera b) e alla lettera c), qualora ricorrano anche per un solo Lotto, hanno effetto su tutti i Lotti coinvolti dalla stessa condizione di comunione di uno o più professionisti, e sono disposte anche quando le relative condizioni sono accertate in qualsiasi momento del procedimento, anche dopo la conclusione della verifica dei requisiti.
8.1.4 Cause di esclusione relative a requisiti o altre clausole irrimediabili
Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l’adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 5, in relazione ai motivi di esclusione e ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal bando di gara o dal presente Documento. Ferme restando le esclusioni degli offerenti che ricadono in una delle condizioni di cui al precedente punto 8.1.3, sono esclusi gli Offerenti che, in relazione a sé stessi o agli altri Operatori economici coinvolti nel procedimento:
a) non hanno sottoscritto la Documentazione amministrativa, per quanto di pertinenza, ai sensi dei punti
10.3.1 e 10.3.2 o hanno apposto una sottoscrizione non idonea a ricondurla alla responsabilità dell’Operatore economico;
b) in una o più d’una delle dichiarazioni:
--- hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste inderogabilmente da una disposizione di legge statale, dal Codice dei contratti o da una disposizione di attuazione vincolante dello stesso Xxxxxx, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi, al fine di poter essere ammessi;
--- presentano irregolarità o da carenze che non consentono l'individuazione del soggetto responsabile della stessa;
c) incorrono in violazioni o inadempimenti oggettivamente irrimediabili, quali:
--- motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti, anche qualora intervenisse successivamente la cessazione postuma dei predetti motivi di esclusione;
--- dichiarazione esplicita di condizioni ostative senza possibilità di diversa interpretazione;
--- assenza o carenza dei requisiti, anche qualora tali requisiti maturassero successivamente alla fase di ammissione, con inammissibilità della integrazione postuma;
--- assenza o carenza dei requisiti risolvibile solo con il concorso di nuovi Operatori economici o di nuovi soggetti nell’ambito della composizione dell’Offerente ai fini della qualificazione o con l’espulsione di soggetti per i quali ricorrono i motivi ostativi;
--- assenza o carenza dei requisiti, di documentazione o di dichiarazioni risolvibile solo con la produzione di documentazione o dichiarazioni postume radicalmente nuove, fatti salvi i casi di cui al successivo punto 8.1.5;
e) in caso di Forma aggregata non hanno indicato il mandatario o capogruppo, o hanno indicato un mandatario o capogruppo carente dei requisiti richiesti per tale ruolo, oppure non hanno sottoscritto l’impegno a costituirsi in tale forma;
f) in caso di ricorso all’avvalimento, non hanno allegato il contratto di avvalimento, oppure hanno presentato un contratto di avvalimento nullo ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile;
g) non hanno effettuato la presa visione dei luoghi oppure l’hanno fatta senza che sia stata provata con la documentazione o la dichiarazione di cui al punto 5.6.2;
h) non hanno effettuato nei termini il versamento all’ANAC ai sensi del punto 5.6.3; si precisa che:
--- la sola assenza della ricevuta o dell’attestazione di versamento non è causa di esclusione se il versamento è stato effettuato nei termini e in misura corretta e se la relativa prova viene esibita spontaneamente o a richiesta della Stazione appaltante nell’ambito del soccorso istruttorio, anche informale, di cui al punto 8.2;
--- il mancato versamento costituisce irrimediabile causa di esclusione, non suscettibile di integrazione, in applicazione dei principi ricavabili dalla sentenza delle Corte di giustizia delle
U.E. (sesta sezione), 2 giugno 2016, causa C27/15.
8.2. Soccorso istruttorio
8.2.1 Irregolarità e carenze suscettibili di soccorso istruttorio
Fuori dai casi di cui al punto 8.1.4, sono ammessi con riserva di soccorso istruttorio, alle condizioni di cui al successivo punto 8.2.2, gli Offerenti:
a) che, in relazione ad una o più d’una delle dichiarazioni richieste, xxx comprese quelle relative all’assenza dei motivi di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
--- ne hanno omesso la presentazione, sempre che i DGUE siano stati presentati con l’individuazione degli Operatori economici coinvolti;
--- hanno dichiarato condizioni imprecise, non strettamente pertinenti, insufficienti o equivoche;
--- hanno apposto una sottoscrizione diversa da quella ammissibile in base alle disposizioni del presente Documento o degli atti da questo richiamati ma riconducibile ad un soggetto competente alla stessa;
b) che non hanno dichiarato di aver formulato l’offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni cui all’articolo 80, comma 5, lettera m), del Codice dei contratti, con riferimento agli eventuali Offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
c) che, in caso di Forma aggregata:
--- hanno omesso le dichiarazioni di cui al Capo 5, purché siano rispettati i contenuti minimi idonei a risalire all’oggetto delle stesse dichiarazioni e sia stato correttamente designato il mandatario o capogruppo;
--- non hanno indicato quote di partecipazione o le prestazioni o le parti di prestazioni da eseguire, da parte di ciascun Operatore economico raggruppato;
--- hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le quote di partecipazione o le prestazioni da assumere;
d) che, in caso di consorzio di cooperative oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono;
e) che, in caso di avvalimento:
--- hanno presentato un contratto di avvalimento impreciso o carente di alcune indicazioni, purché non affetto da nullità e che le precisazioni o integrazioni fornite a seguito di soccorso istruttorio siano relative ad elementi comunque presenti nel loro contenuto sostanziale nel contratto originario;
--- non hanno allegato il contratto di avvalimento, purché il contratto presentato a seguito di soccorso istruttorio sia stato stipulato e sottoscritto prima del termine di scadenza della presentazione delle offerte e sia fornita prova di certezza legale di tale condizione o comunque un valido elemento che consenta di accertarne l’autenticità della data;
f) hanno effettuato nei termini il versamento all’ANAC ai sensi del punto 5.6.3 in misura insufficiente;
g) l’ammissione con riserva di soccorso istruttorio è ammessa solo se l’assenza delle cause di esclusione sia dimostrata a e i requisiti siano posseduti utilmente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.
8.2.2 Modalità del soccorso istruttorio
Ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del Codice, mediante interscambio di corrispondenza ai sensi del punto 10.1.2, prima di procedere all’esclusione per una delle cause di cui al precedente punto 8.2.1:
a) la Stazione appaltante assegna all’Offerente il termine perentorio breve di 5 (cinque) giorni lavorativi, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o la documentazione necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
b) la regolarizzazione degli inadempimenti di cui al punto 8.2.1, nei termini prescritti alla lettera a), comporta l’ammissione dell’Offerente; è escluso l’Offerente che non provvede nei termini alla regolarizzazione;
c) non è ammesso il soccorso istruttorio per carenze di cui al precedente punto 8.1.4;
d) per irregolarità o carenze di facile soluzione è ammesso un soccorso istruttorio informale, con richiesta via telefono o posta elettronica, anche non certificata, purché con risposta obbligatoriamente via posta elettronica certificata (PEC) ai sensi del Capo 10, per la soluzione in tempi utili prima della conclusione della seduta di ammissione; la mancata ottemperanza al soccorso istruttorio informale
non comporta l’esclusione bensì l’attivazione del soccorso istruttorio di cui alla lettera a);
e) la Stazione appaltante esclude l’Offerente:
--- che non risponde o risponde in modo non idoneo al soccorso istruttorio;
--- per il quale permangono le condizioni di cui al precedente punto 8.1.4, che hanno determinato il soccorso istruttorio che, in tal caso, diventano ostative;
--- le cui risposte al soccorso istruttorio sono basati su condizioni delle quali non sia adeguatamente provata la sussistenza prima della data di scadenza per la presentazione;
--- le cui risposte al soccorso istruttorio costituiscono integrazioni oggettive o soggettive dell’Offerente;
f) non è ammesso il soccorso istruttorio in relazione a elementi che attengono all’Offerta tecnica o all’Offerta economica.
8.3. Conclusione della fase di ammissione
8.3.1 Esclusioni definitive
Sono comunque esclusi gli Offerenti:
a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente punto 8.2.2, lettera a);
b) per i quali risulta uno dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice;
c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell’ambito del soccorso istruttorio:
--- risultano falsi o mendaci;
--- sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal Codice o dalle disposizioni di attuazione dello stesso Xxxxxx dei contratti, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con norme di ordine pubblico o con principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente Documento;
--- non sono idonee a rimediare alle irregolarità oggetto del soccorso istruttorio.
8.3.2 Elenco delle ammissioni e delle esclusioni
Al termine delle operazioni di esame della Documentazione amministrativa, sono redatti gli elenchi degli Offerenti ammessi e degli Offerenti esclusi con le relative motivazioni.
Ai sensi dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice dei contratti, le esclusioni e le ammissioni sono pubblicate sul Profilo di committente di cui al punto 1.1.2, entro due giorni dall’adozione di relativi atti, anche ai fini dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010 e sono altresì comunicate a tutti gli Offerenti.
8.3.3. Numero minimo degli Offerenti ammessi e delle offerte ammesse
La Stazione appaltante procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
8.4. Gestione dell’Offerta tecnica
8.4.1 Apertura dell’Offerta tecnica
La Commissione giudicatrice di cui all’articolo 77 del Codice dei contratti oppure, nelle more della nomina e dell’insediamento della stessa Commissione giudicatrice, il seggio di gara, senza soluzione di continuità, oppure con differimento ad altra data e ora, rese note con le modalità di cui al punto 10.1.2:
a) procede, in seduta pubblica, all’apertura delle Buste dell’Offerta tecnica, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, in base ai titoli assegnati agli atti presentati, ad indicazioni dell’oggetto o ad altri elementi identificativi degli stessi atti;
b) provvede a siglare, a cura di uno dei propri componenti, la documentazione dell’Offerta tecnica, qualora ne sia stata effettuata la stampa per la messa a disposizione della Commissione;
c) dichiara chiusa la seduta pubblica invitando gli estranei ad allontanarsi.
8.4.2 Esame di merito dell’Offerta tecnica La Commissione giudicatrice:
a) in una o più sedute riservate, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione giudicatrice tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle Buste dell’Offerta tecnica, alla valutazione degli elementi tecnici, nel rispetto di quanto previsto al punto 6.1, e all’assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui ai punti 7.1.1 e 7.1.2;
b) può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell’esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l’intervento o esperti in materia di procedimento) ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull’oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto, dopo averne verbalizzato l’intervento; tali soggetti terzi non devono ricadere in alcuna della cause di astensione di cui all’articolo 51 del codice di procedura civile né nella condizione di conflitto di interesse di cui all’articolo 42, comma 2, del Codice dei contratti.
8.4.3 Cause di esclusione in fase di esame dell’Offerta tecnica
Sono escluse, dopo l’apertura della Busta dell’Offerta tecnica, le offerte:
a) mancanti parzialmente della firma di qualcuno dei soggetti competenti, salvo che la stessa Offerta tecnica sia riconducibile con assoluta certezza all’Operatore economico Offerente, in quanto la firma compare comunque in qualche punto significativo della stessa Offerta tecnica, tale da non far dubitare della paternità della medesima e dell’assunzione della relativa obbligazione;
b) che incorrono in una delle condizioni che comportano la non ammissibilità ai sensi del punto 6.1.2, lettere c) e d) ovvero sia tale da rappresentare una soluzione incompatibile con la documentazione a base di gara tale da configurare il vizio aliud pro alio;
c) peggiorative rispetto alle condizioni minime previste dalla documentazione a base di gara;
d) in contrasto con la normativa tecnica applicabile all’intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili o con le indicazioni che la documentazione e base di gara individua come prescrittive.
8.4.4 Conclusione dell’esame dell’Offerta tecnica
La Commissione giudicatrice, al termine dell’esame delle Offerte Tecniche, procede:
a) all’assegnazione del punteggio a ciascuna Offerta Tecnica, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativi elementi;
b) ad effettuare le verifiche di cui al punto 7.1.3 e a formulare una graduatoria provvisoria delle sole
Offerte tecniche;
c) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna Offerta tecnica, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate dai commissari per l’attribuzione dei punteggi sull’Offerta tecnica sono allegate al verbale.
8.5. Gestione dell’Offerta economica
8.5.1 Apertura dell’Offerta economica
La Commissione giudicatrice, oppure, qualora la Commissione giudicatrice sia stata congedata, il seggio di gara, presieduto dal Responsabile unico del procedimento o dal dirigente competente, nel giorno e
nell’ora comunicati agli Offerenti ammessi con le modalità di cui al punto 10.1.2, in seduta pubblica, procede alla lettura dell’esito provvisorio di cui al precedente punto 8.4.4, relativo alle sole Offerte tecniche, quindi procede immediatamente all’apertura delle Buste dell’Offerta economica in sequenza e provvede:
a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione;
b) a verificare la correttezza formale dell’indicazione delle offerte;
c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, distintamente per ciascun Offerente;
d) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli Offerenti per i quali è accertata tale condizione;
e) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo punto 8.5.2.
8.5.2 Cause di esclusione in fase di esame dell’Offerta Economica
Sono escluse, dopo l’apertura della busta interna della «Offerta Economica», le offerte:
a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di Offerenti in Forma aggregata non perfezionata, di uno dei soggetti competenti degli Operatori economici raggruppati o consorziati;
b) che incorrono in una delle seguenti condizioni:
--- non contengono l’indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un’offerta alla pari senza ribasso o in aumento;
--- l’indicazione del ribasso presenta segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, tali da rendere l’offerta incerta nel suo contenuto economico, salvo che vi sia esplicita conferma di tali circostanze mediante apposita sottoscrizione;
c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
d) di Offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente articolo 8.5.1, lettera d).
8.5.3 Valutazione dell’Offerta economica
Senza soluzione di continuità con le operazioni di cui ai punti 8.5.1 e 8.5.2, si procede ad attribuire il punteggio all’offerta di prezzo moltiplicando il coefficiente ottenuto da ciascuna offerta ai sensi del punto
7.2 per il peso previsto al punto 6.2.1.
8.5.4 Formazione della graduatoria provvisoria
Senza soluzione di continuità con le operazioni di cui al punto 7.5.3, si procede:
a) alla somma dei punteggi già assegnati alle Offerte Tecniche di cui al punto 8.4.4, con il punteggio dell’Offerta Economica di cui al punto 8.5.3;
b) alla formazione della graduatoria provvisoria per l’individuazione dell’Offerta Economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, mediante la somma dei punteggi di cui alla precedente lettera a);
c) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente.
8.6. Offerte anomale o anormalmente basse
8.6.1 Individuazione delle offerte anomale o anormalmente basse Sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte:
a) che, ai sensi dell’articolo 97, comma 3, del Codice dei contratti, ottengono contemporaneamente:
--- un punteggio relativo all’elemento Prezzo di cui al punto 6.3.3 pari o superiore ai quattro quinti del punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento Prezzo (nel caso di specie pari o superiore a 16 su 100);
--- la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo, attribuiti come al punto 8.4.4, pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi (nel caso di specie pari o superiore a 64 su 100);
b) che, ai sensi dell’articolo 97, comma 6, terzo periodo, del Codice dei contratti, appaiono anomale o anormalmente basse in base ad elementi specifici rilevati dalla Stazione appaltante;
c) se ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b):
--- la seduta è sospesa ed è fissata la data e l’ora della nuova seduta pubblica, da comunicare agli Offerenti con le modalità di cui al punto 10.1.2, per la definizione dell’esito del sub-procedimento di verifica delle giustificazioni delle offerte anormalmente basse;
--- rimette gli atti al responsabile del procedimento al fine della verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’articolo 97, commi 1, 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, come previsto ai
successivi punti da 8.6.2 a 8.6.4;
d) se non ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b), è formulata la proposta di aggiudicazione in favore dell’Offerente che ha presentato la migliore offerta risultato primo nella graduatoria di cui al punto 8.5.4; la seduta pubblica è dichiarata chiusa e gli atti sono trasmessi al competente organo della Stazione appaltante per gli adempimenti conseguenti.
8.6.2 Condizioni per la verifica delle offerte anomale o anormalmente basse
Quando ricorre una delle condizioni di cui al precedente punto 8.6.1, lettera c), per la verifica di congruità delle offerte anomale o anormalmente basse, le giustificazioni:
a) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall’offerente, anche in forma di analisi dei costi delle singole prestazioni e, sempre che sia ritenuto utile ai fini delle giustificazioni, corredate da un eventuale proprio computo metrico o metrico estimativo dettagliato che dimostri eventuali economie, a condizione che non venga modificato il contenuto qualitativo e quantitativo del progetto e delle prestazioni offerte;
b) devono essere sottoscritte dall’offerente e, in caso di Forma aggregata non ancora perfezionata, dai rappresentanti legali di tutti gli Operatori economici raggruppati o consorziati.
8.6.3 Modalità di verifica delle giustificazioni La verifica avviene, in seduta riservata:
a) contemporaneamente per più d’una delle migliori offerte che appaiano anormalmente basse, comunque non più di 5 (cinque), fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente formulazione della proposta di aggiudicazione;
b) richiedendo per iscritto a ciascun Offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l’Offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell’ambito dei criteri di cui all’articolo 8.6.4;
c) all'Offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
d) la Stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, oppure ricorrendo ad esperti appositamente individuati, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti né ad escludere né ad accertare la non congruità dell’offerta può chiedere per iscritto ulteriori precisazioni; in tal caso all'Offerente è assegnato un termine perentorio beve per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
e) la Stazione appaltante esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite, se sono state richieste;
f) la Stazione appaltante può escludere l’offerta, a prescindere dalle giustificazioni de l’Offerente:
--- non presenta le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
--- non presenta le eventuali precisazioni richieste, entro il termine di cui alla precedente lettera d);
g) la Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, se richieste, risulta, nel suo complesso, inaffidabile o che ricada nelle condizioni di cui all’articolo 95, comma 5, del Codice.
h) in presenza di due o più offerte uguali, se la verifica è conclusa positivamente per le offerte uguali, si procede alla scelta mediante sorteggio tra le stesse.
8.6.4 Contenuto delle giustificazioni
a) le giustificazioni, soggette a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, devono riguardare:
a.1) l'economia del procedimento di svolgimento delle prestazioni; a.2) le soluzioni tecniche e metodologiche adottate;
a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire le prestazioni;
a.4) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l’offerente dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell’articolo 97, comma 7, del Codice;
b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l’offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai servizi da aggiudicare, fermo restando che non sono ammesse:
b.1) basate in modo determinante su prezzi proposti in contratti di collaborazione con professionisti iscritti agli Albi o agli Ordini, i cui compensi siano tali da pregiudicare gravemente il decoro della professione, ai sensi dell’articolo 2233, secondo comma, del codice civile;
b.2) basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati alle giustificazioni (nei limiti nei quali sono ammesse le prestazioni in subappalto), se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai costi del lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva per il comparto al quale appartengono i prestatori d’opera del subappaltatore;
b.3) basate su prezzi proposti in contratti di forniture o noleggi che siano a loro volta palesemente anomali o fuori mercato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
b.4) se contraddicano in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l’offerta oppure ne costituiscono di fatto una modifica, anche parziale,
c) non sono altresì ammesse le giustificazioni:
c.1) che non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza intrinsecamente connesse alle singole prestazioni, nonché dei relativi costi aziendali;
c.2) che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;
c.3) che, in relazione all’utile d’impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l’appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l’offerta;
d) le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell’offerta e secondo l’autonoma valutazione dell’offerente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:
d.1) a specifiche voci di prezzo per le quali l’offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli; d.2) ai mezzi, impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di
noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;
d.3) spese generali e costi indiretti di commessa: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
--- direzione dell’operatore economico (costi dello studio, dell’ufficio, della sede operativa);
--- eventuali consulenze esterne, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell’aggiudicatario;
--- personale impiegatizio e tecnico di commessa;
--- imposte e tasse;
--- oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti a terzi e l’incasso delle fatturazioni dei corrispettivi;
--- garanzie, cauzioni, premi assicurativi e adempimenti analoghi;
--- ogni altro onere riconducibile tra le spese generali; d.4) utile d’impresa;
e) con riferimento al costo del personale, le giustificazioni:
e.1) non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, o dai contratti collettivi di lavoro applicati dall’operatore economico, comprese le voci retributive previste dai contratti integrativi di secondo livello (contrattazione decentrata territoriale e aziendale);
e.2) non sono ammesse in relazione agli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali, previsti dalla legge o dai stessi contratti di cui al punto sub. e.1);
e.3) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza;
e.4) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d’opera, professionista, dipendente o della squadra, ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall’utilizzo di tecnologie particolari o innovative adeguatamente dimostrate;
f)nel caso in cui la documentazione a giustificazione dell’offerta anormalmente bassa, a giudizio dell’offerente, contenga in tutto o in parte segreti tecnici o commerciali suscettibili di essere sottratti all’accesso ai sensi dell’articolo 53, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti, deve essere corredata da una dichiarazione, adeguatamente motivata e comprovata, che dimostri la sussistenza di tali condizioni e trova applicazione il punto 9.2.2;
g) le giustificazioni di cui alle lettere precedenti devono tenere conto ed essere poste in relazione diretta con l’Offerta tecnica di cui al punto 6.1.1, come presentata dall’offerente, pertanto devono considerare, ai fini della congruità, gli eventuali maggiori oneri derivanti dall’esecuzione, quale obbligo contrattuale, di quanto previsto nella predetta Offerta tecnica.
8.7. Aggiudicazione
8.7.1 Verbali
Tutte le operazioni sono verbalizzate; in particolare:
a) sono verbalizzate le motivazioni relative alle esclusioni;
b) le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute, con annotazione sintetica delle modalità di custodia delle offerte durante i periodi di sospensione;
c) i soggetti ammessi a presenziare all’apertura delle offerte, purché dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli Offerenti come risultanti dalla documentazione presentata o muniti di delega o procura appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli Operatori economici partecipanti alla gara;
e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui al punto 8.6, avviene in seduta riservata e sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;
f)la diffusione e l’accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla legge, è effettuata apponendo opportuni “omissis” su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive di cui all’articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice dei contratti, oggetto di esame ai sensi del punto 8.1.1, lettera b); tali “omissis” sono rimossi solo a favore degli interessati o controinteressati ai fini di un procedimento giurisdizionale.
8.7.2. Proposta di aggiudicazione
a) la proposta di aggiudicazione avviene a favore dell’offerta che risulti la migliore in termini di rapporto qualità/prezzo, classificatasi prima nella graduatoria di cui al punto 8.5.4, sempre che sia stata adeguatamente giustificata ai sensi dei punti da 8.6.2 a 8.6.4, nel caso sia individuata come anormalmente bassa ricorrendo la condizione di cui al punto 8.6.1;
b) la Stazione appaltante verifica la proposta di aggiudicazione, accertando l’assenza di irregolarità nelle
operazioni di gara e provvede alla sua approvazione da parte dell’organo competente, ai sensi della successiva lettera c);
c) ai sensi del combinato disposto dell’articolo 33, comma 1, del Codice dei contratti, la proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, si intende approvata, salvo che prima di tale termine intervenga il provvedimento di aggiudicazione.
8.7.3 Verifica dei requisiti
Con tempestività e comunque prima dell’aggiudicazione di cui al punto 8.7.4, la Stazione appaltante provvede alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara dall’Operatore economico individuato nella proposta di aggiudicazione di cui al punto 8.7.2 ai sensi dell’articolo 85, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, come segue:
a) la verifica è effettuata dalla Stazione appaltante presso la Banca Dati dei contratti pubblici di cui all’articolo 81 del Codice dei contratti, per i requisiti disponibili in detta banca dati; per le informazioni non disponibili presso la Banca Dati la verifica è effettuata d’ufficio per quanto disponibile presso le amministrazioni competenti al rilascio della documentazione; se le relative notizie non sono disponibili con le modalità predette, la verifica è effettuata mediante richiesta scritta all’Operatore economico con le modalità di cui all’articolo 10.1.2, assegnando un termine perentorio di 5 (cinque) giorni;
b) per quanto non stabilmente detenuto da pubbliche amministrazioni, la relativa documentazione o le pertinenti informazioni devono fornite dall’Operatore economico entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta da parte della Stazione appaltante;
c) è sempre possibile, per l’Operatore economico, presentare di propria iniziativa la documentazione idonea necessaria alla comprova del possesso dei requisiti, nei limiti ammessi dall’ordinamento con riferimento all’articolo 40 del d.P.R. n. 445 del 2000;
d) la verifica può essere estesa anche ad Operatori economici Offerenti diversi dall’aggiudicatario; la mancata verifica positiva comporta le conseguenze di cui al punto 8.7.6, lettera c);
e) ai sensi dell’articolo 85, comma 5, primo periodo, del Codice dei contratti, la verifica può essere fatta anche in qualsiasi momento nel corso della procedura, per uno o più d’uno degli Offerenti, qualora questo sia necessario per assicurarne il corretto svolgimento;
f)la Stazione appaltante può limitare la verifica dei requisiti alle misure minime prescritte per l’ammissione, fermo restando quanto previsto per le eventuali misure minime richieste al mandatario o capogruppo in caso di Offerenti in Forma aggregata;
g) trovano applicazione, se pertinenti, i principi enunciati da Corte di giustizia della U.E., 7 luglio 2016, decisione C-46.
8.7.4 Provvedimento di aggiudicazione
L’aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. In assenza di condizioni ostative può essere disposta prima della scadenza del termine di cui al punto 8.7.2, lettera c) e, in tal caso, assorbe e tiene luogo anche dell’approvazione della proposta di aggiudicazione. In ogni caso l’aggiudicazione:
a) ai sensi dell’articolo 32, comma 6, del Codice dei contratti, non equivale ad accettazione dell'offerta;
b) ai sensi dell’articolo 32, comma 7, dello stesso Xxxxxx, diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell’aggiudicatario e dell’assenza dei motivi di esclusione, con particolare riferimento all’articolo 80 del medesimo Codice, come previsto al punto 8.7.3.
8.7.5 Conseguenze giuridiche dell’aggiudicazione:
L’aggiudicazione non costituisce vincolo giuridico tra la Stazione appaltante e l’aggiudicatario. Essa è un mero presupposto alla eventuale stipula del contratto. Resta fermo che:
a) l’Offerta tecnica dell’aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione posta a base di gara compreso lo schema di Contratto disciplinare di incarico e confluisce predetto nel Contratto disciplinare di incarico da stipulare anche qualora non sia materialmente allegata o richiamata da questo;
b) i vincoli negoziali di natura economica tra la Stazione appaltante e l’aggiudicatario sono insensibili al contenuto dell’Offerta tecnica di cui alla lettera a), pertanto l’importo contrattuale e i corrispettivi per la
remunerazione delle prestazioni non terranno conto di eventuali maggiori oneri a carico dell’aggiudicatario per far fronte alle obbligazioni e agli adempimenti previsti dalla propria Offerta tecnica.
8.7.6 Adempimenti posteriori all’aggiudicazione:
a) l’aggiudicazione è comunicata a tutti gli Offerenti ai sensi dell’articolo 76, comma 5, del Codice dei contratti ed è resa nota con le pubblicazioni previste dagli articoli 29, comma 1, e 98 del medesimo Codice;
b) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell’articolo 80, comma 6, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante può procedere in ogni momento alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, con le modalità di cui al punto 8.7.3 e, in caso di verifica negativa procede:
--- ad escludere l’Offerente per il quale non siano confermate le dichiarazioni già presentate, se non è stata ancora disposta l’aggiudicazione;
--- a revocare l’aggiudicazione se accerta in capo all’aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.
8.7.7 Divieti legali conseguenti all’aggiudicazione
Ai sensi dell’articolo 24, comma 7, del Codice, all’appalto o alla concessione dei lavori progettati e agli eventuali subappalti o cottimi, non possono partecipare l’aggiudicatario né gli operatori economici controllati, controllanti o collegati all'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, né i suoi dipendenti o i suoi collaboratori o consulenti utilizzati nello svolgimento dell'incarico.
Le preclusioni e i divieti che precedono non si applicano se i soggetti interessati dimostrano che l'esperienza acquisita nell'espletamento dell’incarico di cui al presente procedimento non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori o se le condizioni di incompatibilità sono rimosse tempestivamente.
9. CAPO 8. DISPOSIZIONI E FINALI
9.1. Stipula del contratto
9.1.1 Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto Il contratto non può essere stipulato prima:
a) che l’aggiudicazione diventi efficace ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del Codice;
b) dello spirare dei termini di sospensione di cui all’articolo 32, commi 9, 10 e 11, del Codice;
c) dell’ottenimento della documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo
n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all’articolo 97 del citato decreto legislativo.
9.1.2 Obblighi dell’aggiudicatario
L’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta conoscenza dell’aggiudicazione:
a) a fornire tempestivamente alla Stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
b) a depositare presso la Stazione appaltante una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale, per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale delle attività di propria competenza, ai sensi dell’articolo 10, comma 4, lettera c-bis), della legge n. 183 del 2011, introdotto dall’articolo 9-bis, comma 1, della legge n. 27 del 2012, dell’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, compresi i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione di progettazione, per un massimale garantito non inferiore a (due) volte l’importo complessivo del valore stimato del singolo Lotto di cui al punto 3.1.1, rigo «Q»;
c) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone, a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni
«con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell’articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell’articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l’esecuzione del lavoro;
d) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula, nonché le spese per le pubblicazioni, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016;
e) a depositare la garanzia definitiva, ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti;
f) ai sensi dell’articolo 103, comma 11, del Codice dei contratti, l’Amministrazione aggiudicatrice può, in deroga a quanto previsto alla lettera e) e a proprio insindacabile giudizio, esonerare il tecnico affidatario dalla prestazione della garanzia definitiva, qualora accerti che lo stesso Tecnico incaricato sia di comprovata solidità e considerata la particolare natura delle prestazioni, alla condizione che il corrispettivo contrattuale sia ridotto nella misura non inferiore allo 1% (uno per cento).
g) se l’aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante, con la decadenza dall’aggiudicazione e la sostituzione dell’aggiudicatario;
h) in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione, ivi compresi i maggiori oneri sopportati in seguito ad una nuova aggiudicazione o dall’aggiudicazione al secondo classificato in seguito allo scorrimento della graduatoria.
9.1.3 Spese di pubblicazione
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell’articolo 216, comma 11, del Codice dei
contratti e dell’articolo 5, comma 2, del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25 gennaio 2017, n. 20):
a) sono a carico dell’aggiudicatario e devono essere rimborsate alla Stazione appaltante entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione;
b) assommano in via stimata e presuntiva ad euro 8.500,00, fermo restando l’accertamento ai sensi della lettera c), da dividersi in parti uguali tra i Lotti aggiudicati;
c) l’importo effettivo sarà determinato in fase di rendicontazione e la Stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo, fornendone i giustificativi e le relative modalità di pagamento.
9.1.4 Forma del contratto
Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti nella Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stessa appaltante o mediante scrittura privata.
9.2. Accesso agli atti
9.2.1 Accesso agli atti del procedimento
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 53 del Codice dei contratti, l’accesso agli atti di gara è consentito alle seguenti condizioni:
a) tempestivamente a tutti gli Offerenti, limitatamente alle ammissioni e alle esclusioni per cause riconducibili all’articolo 80 del Codice dei contratti o ai requisiti richiesti per la partecipazione, dopo la pubblicazione sul Profilo di committente di cui al punto 1.1.2, ai sensi dell’articolo 29, comma 1 secondo periodo, del predetto Codice;
b) agli Offerenti esclusi per cause diverse da quelle di cui alla lettera a) o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi nelle fasi della procedura fino all’esclusione, dopo la pubblicazione dei relativi atti o il ricevimento della relativa comunicazione;
c) a tutti gli Offerenti ammessi o la cui offerta sia stata ammessa, dopo l’aggiudicazione.
9.2.2 Eventuali limitazioni all’accesso agli atti del procedimento
In deroga a quanto previsto al punto 9.2.1, l’accesso agli atti è precluso, ai sensi dell’articolo 53, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti:
a) alle parti dell’Offerta Tecnica che contengono di segreti tecnici o commerciali, nei casi di cui al punto 6.1.2, lettera d), se l’Offerente ha dichiarato e adeguatamente motivato e comprovato tale condizione a corredo dell’offerta; non costituiscono condizioni di riservatezza i diritti d’autore;
b) al sub-procedimento di verifica delle giustificazioni relative all’anomalia delle offerte nelle parti che contengono segreti tecnici o commerciali, nei casi di cui al punto 8.6.4, lettera f), se l’Offerente ha dichiarato e adeguatamente motivato e comprovato tale condizione a corredo delle predette giustificazioni;
c) l’omissione della dichiarazione o delle motivazioni di cui alle lettere a) e b), costituisce comportamento concludente e manifestazione di volontà dell’Offerente circa l’assenza di segreti tecnici o commerciali, come previsto al punto 5.1.3, lettera b);
d) le dichiarazioni e le motivazioni di cui alle lettere a) e b), sono sindacabili nel merito dalla Stazione appaltante, che può ritenerle insussistenti, irrilevanti, non pertinenti, pretestuose o comunque non ostative all’accesso da parte dei controinteressati e procedere quindi all’ostensione dei relativi atti;
e) in ogni caso ai controinteressati è consentito l’accesso agli atti di cui alla lettera a) ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento, salvo che siano trascorsi i termini decadenziali per il ricorso giurisdizionale.
9.3. Controversie
9.3.1 Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l’Operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Toscana, sede di Firenze, come segue:
a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
--- dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per cause che ostano alla partecipazione;
--- dalla pubblicazione sul Profilo di committente del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice dei contratti e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010;
--- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice dei contratti o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta;
--- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazione.
9.3.2 Controversie in materia contrattuale
Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice dei contratti, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, Foro competente territorialmente in base alla sede legale della Stazione appaltante, con esclusione della competenza arbitrale
9.3.3 Supplente
Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxx, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli Operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’Operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’Operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codice dei contratti.
9.4. Altre disposizioni e informazioni
9.4.1 Imposta di bollo
a) L’Offerta economica deve assolvere l’imposta di bollo di euro 16,00 (indipendentemente dalla dimensione del documento), mediante una delle seguenti modalità:
--- se assolta in modo virtuale, indicando sull’offerta o su dichiarazione separata la dicitura «Imposta di bollo assolta in modo virtuale» e gli estremi dell’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate, rilasciata ai sensi dell’articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972;
--- in modalità telematica ai sensi dell’articolo 1, comma 596, della legge n. 147 del 2013 (cosiddetto
«Servizio @e.bollo»), acquistandolo dagli intermediari autorizzati secondo le istruzioni fornite con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 19 settembre 2014;
--- mediante versamento con modello F23, Agenzia delle Entrate, Ufficio «TZM», codice tributo
«456T», descrizione «Imposta di bollo» con il CIG;
--- applicando la marca da bollo (contrassegno) sull’offerta prima della scansione per immagine, oppure indicando sull’offerta data, ora e numero di identificazione del contrassegno o, ancora, allegando un foglio recante il CIG della gara sul quale è applicata la marca da bollo, scansionarlo mediante copia per immagine in formato PDF e allegarlo all’Offerta economica; in ogni caso l’originale con la marca da bollo deve essere conservato dall’Offerente;
b) la violazione delle disposizioni di cui alla lettera a), non pregiudica la partecipazione alla procedura né l’ammissione dell’offerta, tuttavia il documento sprovvisto di xxxxx sarà inviato all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte dell’Offerente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dell’importo dello stesso tributo evaso (articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972).
9.4.2 Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation o GDPR), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:
a) ai sensi degli articoli 24, 28 e 37 del GDPR, titolare del trattamento è la Stazione appaltante;
b) ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1 del GDPR il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui ai agli articoli 86 e 89 del GDPR;
c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
d) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato per il consenso espresso dall’interessato ai sensi degli articoli 7 e 107 del GDPR, con provvedimento dell’Autorità garante, sono trattati in misura non eccedente e pertinente i fini del procedimento di gara e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato a conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
f)l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 del GDPR.
9.4.3 Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara
Fanno parte integrante del presente Documento e del successivo contratto:
a) il Codice dei contratti, come definito al punto 1.2.1, lettera a);
b) il Regolamento generale, come definito al punto 1.2.1, lettera b);
c) il DGUE di cui al punto 5.5 allegato del presente Documento;
e) gli atti individuati al punto 2.1.2 con i relativi allegati.
9.4.4 Riserva di aggiudicazione
La Stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli Offerenti a rivendicazioni, pretese, aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere:
a) di differire, spostare, sospendere, revocare o annullare il presente procedimento di gara;
b) di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell’articolo 95, comma 12, del Codice dei contratti.
10. CAPO 10. UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA «START»
10.1. Informazioni generali
10.1.1 Descrizione della Piattaforma telematica
a) La presente procedura si svolge attraverso l’utilizzo della Piattaforma di intermediazione telematica (e- procurement) del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Città Metropolitana di Firenze (di seguito per brevità «Start» o «Piattaforma»), il cui accesso è consentito al link della pagina internet: xxxxx://xxxxx.x.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/
b) mediante la Piattaforma sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, valutazione e aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni. Taluni procedimenti connessi alle analisi delle offerte possono avvenire in modalità offline;
c) le modalità tecniche per l’utilizzo della Piattaforma sono contenute nel documento «Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana – Start GR» approvate con decreto dirigenziale Regione Toscana n. 3631/2015 e consultabili agli indirizzi internet:
--- xxxxx://xxxxx.x.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxx-xx/xxxx/xxxxxxx, oppure
--- xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx (menu «Progetto», link «Norme tecniche»);
d) le modalità operative per la presentazione dell’offerta tramite la Piattaforma sono contenute nell’apposito «Manuale d’uso per gli Operatori Economici» consultabile all’indirizzo xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx (menu «Istruzioni», link «Manuale presentazione offerte Procedure di gara»);
e) i documenti di cui alle lettere c) e d), riportano le informazioni riguardanti la Piattaforma, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione, la registrazione alla Piattaforma, le modalità di presentazione dell’offerta e la forma delle comunicazioni, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di gara, anche se non materialmente allegati; le stesse informazioni sono riportate sinteticamente nel seguito, tuttavia prevalgono le informazioni più complete e reperibili ai predetti indirizzi internet;
g) per supporto alla soluzione di problematiche inerenti l'utilizzo della Piattaforma o l’effettuazione del procedimento di identificazione e registrazione è possibile contattare i gestori tecnici della stessa:
--- al numero telefonico +39 055.6560174 (Help Desk);
--- all’indirizzo e-mail Xxxxx.XX@XX.x-xxxxx.xxx
10.1.2 Scambi di informazioni tra la Stazione appaltante e gli Offerenti
a) Le comunicazioni di cui al punto 2.2.1, fornite della Stazione appaltante agli Operatori economici, così come le richieste di questi ultimi presentate alla Stazione appaltante, sono effettuate di norma tramite la Piattaforma, eventualmente nell’ambito della funzionalità «comunicazioni della procedura» disponibile sulla stessa.
b) la Piattaforma utilizza la casella xxxxxxx@xxxxx.x.xxxxxxx.xx per inviare i messaggi di posta elettronica alle caselle e-mail degli Operatori economici e la casella xxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx per l’invio al domicilio digitale (PEC) dell’Operatore economico dei messaggi automatici generati dalla Piattaforma;
c) gli Operatori economici sono tenuti a controllare che i messaggi inviati dalla Piattaforma non vengano respinti né trattati come Spam dai propri sistemi di posta elettronica;
d) ai sensi dell’articolo 79, comma 5-bis, del Codice dei contratti, qualora si verifichi un mancato
funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la Stazione appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del Codice dei contratti, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga o il differimento dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione, proroga o differimento, la Stazione appaltante assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza e l’intangibilità delle offerte già pervenute;
e) la pubblicità del provvedimento di cui alla lettera d) avviene mediante la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso l'indirizzo Internet dove è accessibile la Documentazione di gara, ovvero con comunicazione individuale tramite l’apposita funzionalità direttamente in Piattaforma.
10.1.3 Identificazione dell’Operatore economico
a) Gli Operatori economici interessati a partecipare al procedimento devono preliminarmente identificarsi mediante registrazione sulla Piattaforma, accessibile all’indirizzo: xxxxx://xxxxx.x.xxxxxxx.xx/xxxxxxx-xxxxxxx/
b) per identificarsi gli Operatori economici devono completare la procedura di registrazione on line presente sulla Piattaforma; l’identificazione non è necessaria se l’Operatore economico si è identificato in occasione di una gara precedente, sia già in possesso delle credenziali (User-Id e Password) e non siano mutate le informazioni già fornite;
c) la registrazione è completamente gratuita, a conclusione della quale sono generate le credenziali di accesso (User-Id e Password); l’Operatore economico è tenuto a non diffondere a terzi le credenziali (User-Id e Password) a mezzo delle quali è identificato dalla Stazione Appaltante;
d) avvenuta la registrazione e l’identificazione dell’Operatore economico, il procedimento telematico si articola in 3 (tre) Passi.
10.1.4 PASSO 1: definizione della forma di partecipazione
Avvenuta la registrazione e l’identificazione dell’Operatore economico deve definire la forma di partecipazione e, se si tratta di una Forma aggregata, inserire i dati di tutti gli Operatori economici coinvolti, ovvero:
a) in caso di partecipazione in Forma aggregata il soggetto abilitato ad operare sulla Piattaforma è l’Operatore economico mandatario o capogruppo designato tale nell’ambito della Forma aggregata; egli deve caricare sulla Piattaforma, per sé e per conto degli Operatori economici componenti la Forma aggregata, tutte le informazioni e la documentazione richieste a tutti questi ultimi;
b) in caso di:
--- consorzio di cooperative o di imprese artigiane oppure di consorzio stabile, il soggetto abilitato ad operare sulla Piattaforma è il consorzio che deve caricare sulla Piattaforma, per sé e per conto dei consorziati coinvolti, tutte le informazioni e la documentazione richieste ai consorziati;
--- ricorso all’avvalimento il soggetto abilitato ad operare sulla Piattaforma è l’Operatore economico Offerente ausiliato il quale deve caricare sulla Piattaforma, per sé e per conto degli Operatori economici ausiliari, tutte le informazioni e la documentazione richieste agli ausiliari;
--- ricorso al subappalto il soggetto abilitato ad operare sulla Piattaforma è l’Operatore economico Offerente il quale deve caricare sulla Piattaforma, per sé e per conto dei subappaltatori indicati ai sensi dell’articolo 105, comma 6, del Codice dei contratti, le informazioni e la documentazione richieste ai subappaltatori;
c) se l’Offerente, nei casi di cui alla lettera b) concorre nell’ambito di una Forma aggregata trova altresì applicazione la lettera a);
d) il «Passo 1» si conclude con la sua validazione mediante il comando «Salva e procedi», solo con tale comando la Piattaforma consente il passaggio al «Passo 2».
10.2. Contenuto e caricamento dell’Offerta
10.2.1 PASSO 2 (inizio): Struttura dell’Offerta
Avvenuta la definizione della forma di partecipazione è necessario procedere alla predisposizione dell’offerta, intesa come formazione in sequenza di tre blocchi di Documentazione, individuati nel Disciplinare di gara come Buste telematiche e articolate in tre fasi di gestione ovvero:
--- Documentazione amministrativa di cui al Capo 5;
--- Offerta tecnica di cui al punto 6.1;
--- Offerta economica di cui al punto 6.2.
10.2.2 Domanda di partecipazione
La Piattaforma prevede come condizione obbligatoria per l’avanzamento, la compilazione della domanda di partecipazione mediante riempimento dei campi presentati a video dalla stessa Piattaforma. Una volta ultimata la compilazione è necessario:
a) scaricare il documento «domanda di partecipazione» generato dalla Piattaforma;
b) sottoscrivere con firma digitale la domanda medesima;
c) inserire in Piattaforma il documento «domanda di partecipazione» mediante caricamento dello stesso dopo averlo firmato digitalmente.
La compilazione puntuale di detta domanda non è ritenuta essenziale dalla Stazione Appaltante ma rappresenta esclusivamente un vincolo del Sistema; difetti di compilazione o sottoscrizione sono tollerati se il DGUE riporta le informazioni previste nella citata domanda; il DGUE regolarmente sottoscritto costituisce sufficiente manifestazione della volontà di partecipare e presentare offerta. Nell’esame della documentazione amministrativa la Stazione appaltante si limiterà esclusivamente alle dichiarazioni e alla documentazione diversa dalla mera domanda di partecipazione.
10.2.3 Contenuto dell’Offerta: Documentazione Amministrativa
All’interno del percorso guidato per la presentazione dell’offerta, il «Passo 2», con riferimento alla Documentazione amministrativa è necessario predisporre i documenti da sottoscrivere con firma digitale e con gli ulteriori requisiti esposti precedentemente e specificati nel presente Documento e, segnatamente:
a) domanda di partecipazione generata dal sistema di cui al punto 10.2.2;
b) dichiarazioni conformi al modello denominato «DGUE» di cui al punto 5.5.2, contenente:
--- l’assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo 4;
--- il possesso dei requisiti di partecipazione di cui al Capo 5;
c) attestazione di avvenuto versamento del contributo all’ANAC di cui al punto 5.6.3, previa riproduzione mediante copia per immagine (scansione);
d) il PASSOE di tutti gli Operatori economici coinvolti di cui al punto 5.6.4;
e) eventuale documentazione integrativa, necessaria ad esplicitare alcune condizioni particolari degli Operatori economici, di cui al Capo 5, lettera c);
f)la Documentazione di cui alle lettere che precedono può essere compressa in un unico file compatto nei formati «.ZIP» o «.RAR»;
10.2.4 Contenuto dell’Offerta: Documentazione Tecnica
Sempre nell’ambito del «Passo 2» del percorso guidato di «Presentazione offerta», l’Offerente deve operare sulla Piattaforma presentando la documentazione costituente l’Offerta tecnica richiesta e in conformità al punto 6.1.1. La predetta Offerta tecnica deve essere:
a) formulata secondo le indicazioni e le prescrizioni di cui al punto 6.1.2;
b) prodotta in file formato PDF o in altro formato analogo di facile consultazione;
c) essere sottoscritta con firma digitale ai sensi dei punti 10.3.1 e 10.3.2;
d) essere compressa in un unico file compatto nei formati «.ZIP» o «.RAR»;
e) essere caricata sulla Piattaforma con il comando «carica documento».
10.2.5 Contenuto dell’Offerta: Documentazione Economica
Nell’ambito dell’ultimo adempimento dei «secondo passo» del percorso guidato di «Presentazione offerta», l’Offerente deve operare sulla Piattaforma presentando l’Offerta economica richiesta al punto
6.2 del Disciplinare di gara. La predetta Offerta economica deve essere:
a) formulata a video sulla Piattaforma nell’apposito campo «Importo offerto», con la percentuale del ribasso offerto; la Piattaforma provvede in automatico ad applicare il ribasso percentuale al valore stimato a base di gara. S’invitano gli Offerenti a ignorare detto presupposto logico, poiché immodificabile dalla Stazione Appaltante e non conforme all’architettura generale della legge speciale di gara;
b) nel caso siano presenti i campi «di cui costi della sicurezza afferenti l’impresa» e «di cui costi della manodopera» la loro compilazione è irrilevante, trattandosi di servizi intellettuali ai sensi dell’articolo 95, comma 10, del Codice dei contratti;
c) salvata e scaricata con i comandi «Salva a e genera PDF» e poi «scarica», firmata digitalmente e caricata sulla Piattaforma con il comando «carica documento»;
d) integrata dalla «Dichiarazione di Offerta economica» conforme al facsimile disponibile come allegato del Disciplinare di gara, nell’apposito campo denominato «Offerta economica”; il predetto modello di documento deve essere scaricato e salvato sul proprio personal computer e, previa compilazione, deve essere convertito in formato pdf e firmato digitalmente;
e) in caso di discordanza tra le indicazioni numeriche previste nel modulo generato dalla Piattaforma di cui alle lettere a), b) e c), rispetto a quello messo a disposizione dalla Stazione appaltante ai sensi della lettera d), prevalgono senza riserve i valori indicati in quest’ultimo.
Nota di metodo in relazione al trattamento delle Offerte economiche
Ai fini dei calcoli per l’attribuzione dei punteggi (somme, medie, ponderazioni, riparametrazioni, calcolo delle soglie), per la formazione della graduatoria e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell’aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all’infuori della Piattaforma e verbalizzati allo scopo. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro dato eventualmente difforme fornito dalla stessa Piattaforma.
10.2.6 PASSO 2 (conclusione): Caricamento della Documentazione di offerta
Il «Passo 2» si conclude con il caricamento sulla Piattaforma di tutta la Documentazione di offerta, ove non già caricata separatamente per ciascuna fase (Documentazione amministrativa, Offerta tecnica, Offerta economica), debitamente controllata e sottoscritta con firma digitale come previsto al punto 10.3.1, da parte dei soggetti di cui ai punti 10.3.2 e 10.3.3. A tale scopo il caricamento sulla Piattaforma avviene con il comando «carica documento».
10.3. Sottoscrizione degli atti e invio dell’Offerta
10.3.1 Soggetti che devono sottoscrivere gli atti
La sottoscrizione degli atti, nelle forme di cui al punto 10.3.2, è richiesta ai soggetti dotati di adeguata rappresentanza legale e poteri contrattuali, per conto di:
a) tutti gli Operatori economici quanto alla Documentazione amministrativa, ai sensi del punto 5.5.4;
b) tutti gli Offerenti, singoli o in Forma aggregata non ancora perfezionata, quanto all’Offerta tecnica;
c) tutti gli Offerenti, singoli o in Forma aggregata non ancora perfezionata, quanto all’Offerta economica.
10.3.2 Sottoscrizione degli atti
a) Fatte salve le eccezioni specificamente previste dal presente Documento, tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla Piattaforma, nonché le Offerte, devono essere sottoscritti dai soggetti di cui al punto 10.3.1, con firma digitale. I titolari dello strumento di Firma digitale, sono tenuti a rispettare tutte le norme legislative, regolamentari, di attuazione, le regole tecniche e le deliberazioni dell’Agenzia per l’Italia Digitale in tema di conservazione ed utilizzo dello strumento di Firma digitale, così come ogni qualsiasi altra istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato lo strumento ed esonera espressamente la Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell'utilizzo improprio dello strumento di Firma Digitale;
b) l’efficacia e la validità dei documenti sottoscritti con Firma digitale sono disciplinate dal CAD; sono accettate le Firme digitali in formato CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile dall’estensione «.p7m» attribuito al file generato dopo l’apposizione della Firma digitale, o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che mantiene l’estensione «.pdf» al file generato dopo l’apposizione della Firma digitale;
c) nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate (cosiddette “firme matryoshka”);
d) per gestione della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per l’apposizione e la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui
all’articolo 29 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (nel seguito «CAD»), disponibile sul sito
e) in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, è necessario che gli adeguati poteri rappresentativi e contrattuali risultino espressamente mediante una delle seguenti condizioni:
--- dalla visura camerale aggiornata;
--- da apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del combinato disposto degli articoli 46, comma 1 lettera u) e 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000;
f)esclusivamente per persone fisiche legittimamente sprovviste di firma digitale, le relative dichiarazioni possono essere rilasciate dal rappresentante legale dell’Offerente, per loro conto, solo se ne assume la responsabilità ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, oppure possono essere rilasciate in forma autografa acquisita in copia per immagine corredata da copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore ai sensi dell’articolo 65, comma 1, lettera c), del CAD.
10.3.3 Prescrizioni e cautele nella fase di invio dell’Offerta
a) si invitano gli Offerenti a verificare l’indirizzo mail fornito in fase di registrazione alla Piattaforma per accertarsi dell’avvenuta presentazione dell’offerta, riscontrabile grazie a specifica notifica inviata automaticamente dalla Piattaforma stessa, o comunque ad effettuare i dovuti controlli.
b) nella sezione «Comunicazioni ricevute» relative alla gara la Piattaforma inserisce la notifica del corretto recepimento dell’offerta stessa, tale notifica è inoltrata al domicilio digitale (PEC) dell’Offerente, ovvero, qualora non indicato, alla casella e-mail presente nell’indirizzario;
c) l’offerta inviata entro il termine perentorio di scadenza per la presentazione:
--- è vincolante per l’Offerente;
--- non può essere modificata o integrata; ricorrendone il caso è tenuta in considerazione esclusivamente l’offerta originaria già presentata;
--- può essere ritirata, purché entro il termine perentorio di scadenza;
--- una volta ritirata un’offerta precedentemente presentata, è possibile, entro il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle offerte, presentare una nuova offerta;
d) con riferimento alla fase di invio dell’offerta si specifica che è obbligo esclusivo dell’Offerente secondo le buone pratiche di diligenza professionale:
--- connettersi alla Piattaforma con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di presentazione delle offerte in maniera tale da inserire i dati, sottomettere e inviare i documenti correttamente e risolvere per tempo eventuali problematiche di comprensione del funzionamento;
--- controllare il contenuto dei documenti di gara caricati sulla Piattaforma verificandone l’integrità successivamente al loro caricamento.
10.3.4 PASSO 3: invio dell’offerta
a) I passi precedenti del percorso «Presentazione offerta» anche se correttamente completati e corredati dal salvataggio della documentazione non costituiscono l’effettivo l’invio dell’offerta. La documentazione caricata e salvata permane infatti nello spazio telematico dell’Offerente e non è inviata alla Piattaforma, fino al verificarsi dell’invio di cui alla lettera b);
b) al «Passo 3» è presente un riepilogo di tutta la documentazione caricata con evidenziati i risultati della verifica della firma digitale apposta su ciascun documento; ciascun documento caricato è ancora scaricabile al fine di una eventuale verifica conclusiva;
c) l’Offerente deve procedere alla conclusione del «Passo 3» mediante il comando «Invia offerta», in risposta al quale la Piattaforma chiede la conferma della volontà di inviare l’offerta; alla risposta affermativa alla conferma l’offerta viene inviata alla Piattaforma;
d) il «Passo 3» si conclude con un messaggio di conferma automatico a video della Piattaforma col seguente contenuto «Offerta sottomessa da “nome operatore” in data “gg/mm/aaaa” e ora “hh:mm:ss”» e con l’invio all’indirizzo di posta elettronica dell’Operatore economico della conferma di sottomissione dell’offerta.
10.4. Requisiti informatici per l’uso della Piattaforma e la presentazione dell’Offerta
10.4.1 Configurazione minima hardware e software
a) hardware di una postazione tipo per l’accesso al sistema:
--- processore tipo Intel Pentium o AMD frequenza 300 MHz o superiore;
--- memoria RAM 128 MB o superiore;
--- scheda grafica e memoria on-board;
--- monitor con risoluzione 800x600 pixel o superiore;
--- accesso a internet almeno dial-up 28.8Kbit/s;
b) software di navigazione internet mediante uno dei seguenti browser:
--- Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore;
--- Mozilla Firefox 0.8 o superiore o Mozilla 1.7;
--- Opera 6 o superiore;
c) software per la gestione documentale (editing e la lettura dei documenti), quali:
--- Microsoft Word e Microsoft Excel di Office 7 o superiore oppure compatibile;
--- Apache Open Office;
--- Acrobat Reader o altro lettore documenti con estensione .pdf.
10.4.2 Sicurezza dei dati trasmessi
a) per le trasmissioni è richiesto certificato SSL con livello di codifica a 128 bit. Quindi le compatibilità con i browser implicano un possibile aggiornamento del livello di codifica;
b) i soggetti che sottoscrivono la documentazione amministrativa e le Offerte tecnica ed economica, devono essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elencato dei i certificatori di cui all’articolo 29, comma 6, del CAD, tenuto da DigitPA, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti informatici;
c) i documenti informatici trasmessi attraverso la Piattaforma devono essere preferibilmente nei seguenti formati, atti a garantire la lettura e la conservazione:
--- PDF /A RTF per i documenti di testo o tabellari;
--- PDF /A JPG per le immagini.
10.4.3 Esenzione da responsabilità
La Stazione Appaltante non assume responsabilità per l’eventuale non leggibilità di documenti inseriti e caricati sulla Piattaforma in formati diversi da quelli suggeriti o con modalità diverse da quelle indicate.
Lì 24 agosto 2018
Il Coordinatore del Dipartimento territoriale dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx Xxxx
Allegati: modelli per la partecipazione
(articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000; articolo 85 del Codice)
- DGUE (documento di gara unico europeo per Operatori economici singoli, raggruppati, consorziati, ausiliari).
- Modello di Offerta economica che riguarda esclusivamente il ribasso sul prezzo.