INFORMAZIONI PER LO STIPULANTE
Condizioni generali di assicurazione (CGA) E846
INFORMAZIONI PER LO STIPULANTE
In tutto il testo la forma maschile, utilizzata per facilitare la leggibilità, si riferisce ovvia- mente anche al femminile.
Ai sensi delle condizioni generali di assicurazione (CGA), assicuratore è l’EUROPEA Assi- curazioni Viaggi SA, di seguito chiamata ERV, con sede a Basilea. Per la protezione giuridica è la Helsana Protezione giuridica, di seguito chiamata HERAG, con sede ad Aarau. Assuntore del rischio dell’assicurazione responsabilità civile è la Compagnia d'Assicurazioni Nazionale Svizzera SA, di seguito chiamata SNVG, con sede a Basilea.
L’inizio ed il termine del contratto di assicurazione, i rischi e le prestazioni assicurati, nonché i premi si evincono dal formulario di richiesta, dalla polizza assicurativa e dalle relative CGA. Le informazioni in merito ai principi relativi al pagamento ed al rimborso dei premi, nonché a tutti gli altri obblighi dello stipulante sono contenute nelle CGA e nelle disposizioni di legge.
L’elaborazione dei dati serve allo svolgimento di operazioni assicurative e di tutte le operazioni accessorie ad esse correlate. I dati vengono rilevati, elaborati, conservati e cancellati secondo le disposizioni di legge e possono essere forniti a riassicuratori, uffici amministrativi, compagnie di assicurazioni e istituzioni operanti in campo assicu- rativo, sistemi informativi centrali delle compagnie di assicurazioni e altri interessati.
Fa fede in ogni caso il concreto contratto di assicurazione. In caso di dubbio fa fede esclusivamente la versione tedesca delle CGA.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE (CGA) E846
1 DISPOSIZIONI GENERALI
2 CASCO INCIDENTE
3 GARANZIA DELLA FRANCHIGIA IN CASO DI FURTO
4 RESPONSABILITÀ CIVILE
5 COPERTURA FURTO
6 PROTEZIONE GIURIDICA
7 COPERTURA SOS
1 DISPOSIZIONI GENERALI
1.1 Persona assicurata, bicicletta assicurata
A Contraente dell’assicurazione e persona assicurata è il possessore della bici- cletta registrato al portale SUISSE VELO e indicato nel certificato. Sono assicu- rate solo persone con residenza in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.
B È assicurata la bicicletta registrata al portale SUISSE VELO e indicata nel cer- tificato.
1.2 Registrazione
A La copertura è attiva dal momento della registrazione al portale gratuito SUISSE VELO, all’indirizzo xxx.xxxxxx-xxxx.xx. In assenza di accesso Internet si deve contattare il servizio clienti dell’ERV, telefono 000 000 00 00. L’assi- curazione è valida unicamente per una bicicletta e non può essere modificata a posteriori. In caso di perdita della brochure o parti di essa non sarà possi- bile una sostituzione.
B Assicurazioni supplementari possono essere stipulate al portale SUISSE VELO entro 30 giorni dall’acquisto dell’assicurazione di base.
C Il contraente dell’assicurazione deve amministrare direttamente i suoi dati per- sonali nel portale SUISSE VELO ed è responsabile della correttezza dei medesimi.
D Il servizio Lost & Found inoltra i dati del rinvenitore direttamente al contraente dell’assicurazione. SUISSE VELO non esercita nessun influenza sulla trasmis- sione di tali comunicazioni. Allo scopo sono rilevanti unicamente i dati di con- tatto corretti, quali l’indirizzo e-mail e il numero mobile del contraente dell’as- sicurazione.
1.3 Ambito di validità e durata
A L’assicurazione è valida in Europa. Nell’area di validità Europa sono compresi tutti gli Stati appartenenti al continente europeo, nonché le isole del Mediter- raneo, le isole Canarie, Madeira e i Paesi extraeuropei che si affacciano sul Mediterraneo. Il confine orientale a nord della Turchia è costituito dagli stati dell’Azerbaigian, Armenia e Georgia nonché dai monti Urali.
B L’assicurazione è valida per 365 giorni dalla data indicata nell’attestato d’assi- curazione/nella ricevuta (scontrino) e si protrae tacitamente di ulteriori 365 giorni se voi siete registrati al portale SUISSE VELO, i dati di contatto sono at- tuali e non avete inoltrato una disdetta scritta perlomeno 90 giorni prima della scadenza.
C L’assicurazione si estingue automaticamente, senza disdetta, se il contraente dell’assicurazione trasferisce il suo domicilio al di fuori della Svizzera o del Principato del Liechtenstein.
1.4 Esclusioni generali
Non sono assicurati gli eventi
a) già insorti al momento della stipula del contratto;
b) che insorgono in occasione di partecipazione a
• viaggi vietati dalla legge o dalle autorità,
• competizioni e allenamenti connessi allo Sport professionale o a una forma di Sport estremo,
• azioni pericolose/audaci, nelle quali ci si espone consapevolmente ad un pericolo particolarmente elevato;
c) che vengono causati da azioni intenzionali o colpose o omissione o sono da attribuire all’inosservanza del dovere generale di prudenza oppure sono determinate da attività downhill e freeride;
d) che insorgono sotto l’effetto di alcool, droghe, anestetici o medicinali;
e) che sono la conseguenza di crimini e azioni colpose o del loro tentativo.
1.5 Diritti nei confronti di terzi
A Se la persona assicurata è stata risarcita da un terzo in possesso di un’assi- curazione per la responsabilità civile o dal suo assicuratore, l’indennizzo sulla base di questo contratto decade. Se al posto della persona in possesso di un’assicurazione per la responsabilità civile è stata chiamata in causa l’ERV, la persona assicurata deve recedere dalle proprie pretese relative alla respon- sabilità civile per l’ammontare dell’esborso sostenuto dall’ERV.
B In caso di assicurazione multipla (assicurazione facoltativa od obbligatoria), l’ERV eroga le sue prestazioni in modo sussidiario.
C Se la persona assicurata vanta un diritto derivante da un altro contratto d’as- sicurazione (assicurazione facoltativa od obbligatoria), la copertura è limitata alla parte delle prestazioni dell’ERV che supera quella dell’altro con tratto d’as- sicurazione.
D Se sussistono ulteriori assicurazioni presso le società concessionarie, ne con- segue che i costi verranno risarciti complessivamente solo una volta.
1.6 Altre disposizioni
A I diritti decadono trascorsi 2 anni dalla data del sinistro.
B Il foro competente del socio è la sua residenza in Svizzera o la sede dell’ERV, Basilea.
C Le prestazioni ricevute erroneamente dall’ERV e le spese risultanti da ciò le de- vono essere restituite entro 30 giorni.
D Per la polizza di assicurazione è applicabile esclusivamente il diritto svizzero, in particolare la Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA).
E Le modifiche dell’indirizzo devono essere notificate senza indugio all’ERV e nel portale SUISSE VELO. In caso di irrecapitabilità del contratto d’assicurazione o della fattura dei premi l’obbligo di prestazione dell’assicurazione rimane so- speso fino a integrale pagamento del premio pendente.
1.7 Caso di danno
A La persona assicurata è tenuta ad adottare di propria iniziativa tutte le misure concepibili per impedire o ridurre il danno. Essa non può peraltro apportare alla bicicletta danneggiata modifiche che potrebbero impedire una verifica della causa del danno. È inoltre tenuta a seguire le istruzioni dell’ ERV.
B L’assicuratore deve
• ricevere tempestivamente le informazioni richieste,
• ottenere i documenti necessari e
• ricevere le coordinate per il pagamento (IBAN del conto bancario o postale)
– in caso di mancata indicazione delle coordinate del conto corrente, le spese del bonifico gravano sulla persona assicurata.
C I documenti devono essere inviati agli indirizzi seguenti:
• Protezione giuridica: Helsana Protezione giuridica, Xxxxxxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxx,
• Tutti gli altri danni: EUROPEA Assicurazioni Viaggi SA, servizio danni, Xxxxx- xxxxxxxxxxxxx 00, xxxxxxx xxxxxxx, 0000 Xxxxxxx, telefono 000 000 00 00, fax 000 000 00 00, xxxxxxxx@xxx.xx.
D In caso di violazione colposa dei doveri derivanti da un sinistro, l’assicuratore è autorizzato a ridurre il risarcimento dell’importo del quale il risarcimento stesso si sarebbe ridotto in caso di comportamento previsto dalle disposizioni.
E L’obbligo alla prestazione dell’assicuratore decade se:
• vengono forniti deliberatamente dati falsi,
• vengono taciuti dei fatti o
• vengono omessi i doveri (tra gli altri: rapporto di polizia, verbale di accerta- mento e quietanze),
qualora ciò vada a discapito dell’assicuratore.
2 CASCO INCIDENTE
2.1 Eventi assicurati, estensione dell’assicurazione
L’ERV concede alla persona assicurata la copertura assicurativa per la bicicletta indicata nel certificato in caso di danneggiamento determinato da incidente o caduta durante l’uso. Il bagaglio o gli accessori aggiunti supplementariamente e non inclusi nel prezzo di vendita sono esclusi.
È richiesto che il danno sia da ricondurre a un evento repentino, imprevisto, violento e indipendente dalla volontà della persona assicurata.
2.2 Prestazioni assicurate, franchigia
A Per il calcolo dell’indennizzo è determinante il prezzo d’acquisto, tuttavia al massimo la somma assicurata massima indicata nel certificato. Per ogni caso di sinistro per il quale è dovuto un indennizzo è dedotta una franchigia pari al 10% dell’importo del danno, tuttavia perlomeno CHF 100.–.
B Se la bicicletta danneggiata può essere riparata, l’ERV bonifica i costi di ripri- stino fino a concorrenza della somma assicurata massima (Basic Package CHF 500.– / Plus Package CHF 1000.–) senza ammortamento. Se la somma assicurata è superiore a CHF 1000.– (Premium Package) ha luogo un ammor- tamento annuo del 10%, a partire da un anno dall’acquisto (ammortizzazione) fino a un importo minimo pari al 50% del valore d’acquisto. È esclusa la cor- responsione di una liquidazione finanziaria sostitutiva dei costi di riparazione.
C Per le biciclette non riparabili è corrisposto un valore sostitutivo pari al mas- simo alla somma assicurata o al valore corrente (Premium Package).
D Se al momento dell’evento che ha portato al danno, la bicicletta presenta già una diminuzione di valore superiore alla media Luogo seguito a usura, l’ERV ri- duce il valore sostitutivo dell’importo che avrebbe dovuto essere impiegato Per il la riparazione dei danni da usura non assicurati.
E È esclusa la corresponsione di un’indennità pecuniaria sostitutiva dei costi di riparazione o dei costi di sostituzione.
2.3 Esclusioni
Non sono assicurati
a) i danni da usura: per danni da usura si intendono i danni sorti non in seguito a un evento improvviso o a incidente, ma dovuti all’utilizzo o ad altre ragioni (invecchiamento, corrosione, manutenzione assente o impropria ecc.);
b) i danni dovuti a errori di fabbricazione o dei materiali, ad es. l’incollaggio o la saldatura inadeguato, superfici screpolate ed errori di costruzione che comportano evidentemente danni sempre analoghi alle biciclette di uno stesso modello (danni epidemici);
c) le biciclette a noleggio e le relative spese, le biciclette in leasing, di prova e da gara;
d) i danni alle biciclette che non si trovano in stato di idoneità alla circolazione;
e) i danni determinati da utilizzo non autorizzato della bicicletta, risp. quando il conducente della bicicletta non è la persona assicurata;
f) i danni causati da vandalismo.
2.4 Caso di danno
A Al subentrare del danno le biciclette danneggiate devono essere portate senza indugio a un rivenditore specializzato in Svizzera o nel Principato del Liechten- xxxxx. Contestualmente, in tale sede, deve essere stilata una denuncia di sinistro veritiera e completa. Un’indicazione dettagliata dei costi deve essere inoltrata all’ERV unitamente alla denuncia di sinistro. In assenza della garanzia di paga- mento delle spese l’ERV può rifiutare o decurtare le prestazioni. I moduli per la dichiarazione di sinistro possono essere scaricati e stampati al portale SUISSE VELO.
B In caso di danni all’estero ci si deve recare presso il centro di riparazione più vicino. Al rientro in Svizzera l’ERV deve essere immediatamente avvisata per iscritto e le pretese devono essere motivate.
C I seguenti documenti devono essere presentati innanzitutto all’ERV:
• la ricevuta d’acquisto della bicicletta assicurata con indicazione del numero del telaio,
• la fattura di riparazione,
• l’attestato d’assicurazione (brochure con prova d’acquisto),
• il certificato del portale SUISSE VELO.
3 GARANZIA DELLA FRANCHIGIA IN CASO DI FURTO
3.1 Eventi assicurati, estensione dell’assicurazione
L’ERV concede alla persona assicurata il rimborso della franchigia posta in de- duzione dell’assicurazione economia domestica privata in caso di furto, inter- venuto durante l’uso, della bicicletta indicata nella polizza.
3.2 Prestazioni assicurate
L’ammontare della prestazione assicurativa dipende dalla franchigia in esame, ma è tuttavia limitato a un importo massimo di CHF 300.–.
3.3 Esclusioni
Le prestazioni sono escluse:
a) se l’assicurazione economia domestica rifiuta l’assunzione del danno;
b) nel caso di danni per i quali l’assicurazione che eroga la prestazione non prevede nessuna franchigia.
3.4 Caso di danno
I seguenti documenti devono essere presentati innanzitutto all’ERV:
• il conteggio della franchigia dell’assicurazione economia domestica,
• il rapporto di polizia,
• l’attestato d’assicurazione (brochure con prova d’acquisto),
• il certificato del portale SUISSE VELO.
4 RESPONSABILITÀ CIVILE BICICLETTA
Assuntore del rischio è la Compagnia d’Assicurazioni Nazionale Svizzera SA con sede a Basilea (di seguito chiamata SNVG).
4.1 Responsabilità civile assicurata, estensione dell’assicurazione
A Se il contraente dell’assicurazione provoca un incidente con la bicicletta indi- cata nel certificato e il contraente dell’assicurazione al momento di tale inci- dente
• non dispone di nessuna copertura assicurativa valida di responsabilità civile privata (con copertura per l’uso di biciclette), oppure
• sussiste un’assicurazione del genere, ma la copertura assicurativa è inter- rotta a seguito del mancato pagamento del premio,
la SNVG concede la copertura assicurativa per le pretese di risarcimento dei danni – generate dall’uso della bicicletta indicata nel certificato – che sulla base delle disposizioni in materiali di responsabilità civile sono fatte valere nei confronti del contraente dell’assicurazione per
• uccisione, ferimento o altri danni alla salute di persone (danni corporali);
• distruzione, danneggiamento o perdita di oggetti (danni materiali). Equiparati al danno materiale sono l’uccisione, il ferimento o altri danni arrecati alla sa- lute, nonché lo smarrimento di animali.
B Le prestazioni consistono nella tacitazione delle pretese fondate e nella difesa contro pretese infondate di terzi.
C Le prestazioni della SNVG sono limitate a una somma assicurata massima di CHF 1 mio. per sinistro assicurato; eventuali interessi compensatori, spese per la riduzione del danno, perizie, spese legali e giudiziarie e ripetibili sono inclusi in questa somma assicurata massima.
4.2 Esclusioni
L’assicurazione non copre
a) la responsabilità civile per danni concernenti la persona o gli oggetti di un assicurato;
b) la responsabilità civile per danni materiali a carico del coniuge del contra- ente dell’assicurazione, dei sui parenti in linea ascendente e discendente e delle persone che vivono nella medesima economia domestica del con- traente dell’assicurazione;
c) la responsabilità civile di persone alle quali l’utilizzo di una bicicletta è vie- tato sulla base di disposizioni legali o dell’autorità, nonché i danni che in- sorgono in occasione di viaggi vietati dalla legge o dalle autorità;
d) la responsabilità civile connessa all’uso di veicoli per i quali è prescritta un’assicurazione di responsabilità civile obbligatoria, nonché i danni che in- sorgono in occasione di viaggi per i quali è prescritta un’assicurazione di responsabilità civile obbligatoria;
e) la responsabilità civile di altre persone che utilizzano la bicicletta registrata ma non sono indicate nel certificato quali contraenti dell’assicurazione re- gistrati, nonché la responsabilità civile del contraente dell’assicurazione quale responsabile (ad es. capofamiglia) per tali altre persone;
f) i danni alle merci trasportate con la bicicletta registrata nonché i danni cor- porali carico di passeggeri (eccettuati i bambini d’età inferiore ai 7 anni portati con sé su un seggiolino per bambini montato stabilmente e am- messo dalle autorità);
g) la responsabilità civile per i danni il cui verificarsi era da aspettarsi con forte probabilità;
h) danni patrimoniali che non sono consecutivi né a un danno corporale assi- curato né a un danno materiale assicurato, arrecato alla persona lesa;
i) le pretese di regresso e di compensazione delle compagnie d’assicura- zione di responsabilità civile per le prestazioni da esse corrisposte a un danneggiato, nonché il risarcimenti della franchigia di un’assicurazione di responsabilità civile;
k) le pretese fondate su una responsabilità assunta per il contratto che ec- cede le prescrizioni legali.
4.3 Modo di procedere in caso di sinistro
A L’ERV è rappresentante della Compagnia d’Assicurazioni Nazionale Svizzera SA per la presente assicurazione di responsabilità civile e, a nome della predetta, emette le polizze e verifica la copertura per eventuali pretese. Tutte le comu- nicazioni connesse alla presente assicurazione devono pertanto essere indi- rizzate all’ERV. L’ERV è autorizzata, a nome della Compagnia d’Assicurazioni Nazionale Svizzera SA, a rifiutare il caso di sinistro annunciato per assenza della copertura assicurativa.
B Se sopravviene un sinistro, le cui conseguenze prevedibili potrebbero riguar- dare l’assicurazione, o se sono state formulate delle pretese di risarcimento
di responsabilità civile contro un assicurato, lo stipulante deve avvertirne im- mediatamente l’ERV. Unitamente all’avviso si deve esporre se al momento del sinistro vi era un’assicurazione di responsabilità civile privata oppure se ce n’era una in passato (obbligo del contraente dell’assicurazione).
C L’ERV è autorizzata dal contraente dell’assicurazione a raccogliere ulteriori in- formazioni presso tutte le compagnie d’assicurazioni. Il contraente dell’assi- curazione svincola le compagnie d’assicurazioni, i sistemi d’informazione cen- trali delle compagnie d’assicurazioni e le altre persone coinvolte dal loro obbligo di riservatezza e conferisce loro l’autorizzazione per far pervenire all’ERV o alla SNVG tutte le informazioni connesse all’esecuzione del contratto.
D La SNVG si riserva il diritto di nominare il difensore risp. un avvocato, al quale l’assicurato deve rilasciare procura. La SNVG conduce, a sua scelta quale rap- presentante dell’assicurato o in proprio nome, le trattative con il danneggiato.
E La liquidazione delle pretese del danneggiato da parte della SNVG è in tutti i casi vincolante per l’assicurato. La SNVG ha il diritto di versare l’indennizzo di- rettamente alla parte lesa, senza dedurre un’eventuale franchigia; in questo caso, l’assicurato è tenuto a rimborsare la franchigia alla SNVG rinunciando a qualsiasi obiezione. L’assicurato ha l’obbligo di collaborare con la SNVG per l’accertamento dei fatti e di astenersi da qualsiasi presa di posizione arbitra- ria in merito alle pretese del danneggiato (rispetto del contratto). In particolare modo egli non deve né riconoscere delle pretese di responsabilità civile né ef- fettuare pagamenti al danneggiato o cedere diritti provenienti da questo con- tratto ad un danneggiato o a terzi; inoltre, egli deve lasciare alla SNVG la cura di un processo civile. Se un risarcimento delle spese processuali viene accor- dato a un assicurato, questo spetta alla SNVG purché non si tratti di spese per- sonali dell’assicurato.
5 COPERTURA FURTO
5.1 Eventi assicurati
Sono assicurati la perdita, la distruzione od il danneggiamento della bicicletta assicurata in seguito a furto compito o tentato, a furto d’uso, sottrazione senza fine di lucro tentata o consumata, sottrazione di poca entità o rapina.
5.2 Prestazioni assicurate
A Danno totale
Se la bicicletta non viene più ritrovata oppure è ritrovata solo dopo 45 giorni dalla denuncia del furto alla polizia, (servizio Lost & Found), l’ERV concede alla persona assicurata l’indennizzo del valore sostitutivo, risp. della somma assi- curata massima. Per valore sostitutivo s’intende il valore d’acquisto dedotto un ammortamento annuo del 10%, a partire da un anno dall’acquisto (ammortizza- zione) fino a un importo minimo pari al 50% del valore d’acquisto. Se la bicicletta è ritrovata dopo essere stata risarcita dall’ERV (dopo 45 giorni), essa diventa proprietà dell’ERV.
B Danno parziale
Se la bicicletta è ritrovata entro 45 giorni dalla denuncia del furto presso l’uf- ficio di polizia (servizio Lost & Found), lo stipulante è in ogni caso obbligato a riprenderla. L’ERV, al massimo fino a concorrenza del valore sostitutivo o della somma assicurata massima, paga
• la riparazione del danno dovuto al furto stesso come pure
• la sostituzione di eventuali pezzi rubati.
C La somma massima stabilita è valevole per l’intero anno d’assicurazione, indi- pendentemente dal fatto che si tratti di uno o più danni parziali.
5.3 Esclusioni
Non sono assicurati
a) i danni dovuti all’usura o ad una manutenzione insufficiente, i danni alla ver- niciatura e le graffiature, i difetti ai pneumatici ed i danni alle biciclette no- leggiate e le spese per modifiche e migliorie che vengono eseguite oltre alla riparazione dei danni assicurati;
b) le biciclette per le quali non è comprovato che erano protette con un luc- chetto di sicurezza usuale in tali circostanze;
c) le biciclette rubate da locali chiusi quali l’appartamento, la cantina, il garage, ecc.;
d) le parti integranti fisse della bicicletta assicurata per le quali è comprova- bile che non possono essere acquistate unitamente alla bicicletta;
e) singole parti integranti della bicicletta, del lucchetto della bicicletta o di og- getti o bagagli lasciate sulla bicicletta.
5.4 Caso di danno
A Constatato il furto, si deve immediatamente sporgere denuncia alla polizia.
B Per rivendicare le prestazioni dell’ERV, il furto deve essere immediatamente registrato al portale SUISSE VELO, alla rubrica «Ritrovato/Smarrito» (servizio Lost & Found). In assenza di accesso Internet si deve contattare la hotline di SUISSE VELO, telefono 0000 000 000.
C Se la bicicletta viene ritrovata, l’assicurato deve immediatamente informarne la polizia e il portale SUISSE VELO.
D I seguenti documenti devono essere presentati innanzitutto all’ERV:
• la dichiarazione di sinistro debitamente completata,
• la fattura, risp. la conferma del prezzo di catalogo da parte di un posto di vendita della bicicletta rubata,
• il rapporto di polizia,
• la fattura dettagliata delle spese di riparazione,
• l’attestato d’assicurazione (brochure con prova d’acquisto),
• il certificato del portale SUISSE VELO.
6 PROTEZIONE GIURIDICA
L’assicuratore è la Helsana Protezione giuridica, Xxxxxxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxx (di seguito chiamata HERAG).
6.1 Prestazioni assicurate
HERAG corrisponde esclusivamente le prestazioni seguenti:
A La presa a carico degli interessi della persona assicurata per il tramite del ser- vizio giuridico di HERAG.
B Copertura fino a un massimo di CHF 50 000.–
• dei costi dei legali incaricati,
• dei costi dei periti incaricati,
• delle spese giudiziarie e procedurali a carico della persona assicurata,
• delle indennità processuali a favore della controparte.
C Non vengono corrisposte prestazioni per multe, risarcimento danni e costi a carico di terzi responsabili.
D Le indennità processuali e le spese ripetibili riconosciute a favore della per- sona assicurata devono essere cedute a HERAG.
6.2 Estensione temporale della copertura
Determinante per l’estensione temporale della copertura è il momento del sub- entrare dell’evento di base. La protezione giuridica è concessa unicamente se l’evento di base è subentrato successivamente all’inizio del contratto d’assi- curazione.
6.3 Esclusione generale di prestazioni
La protezione giuridica non viene concessa nei casi seguenti:
a) Per il vertenze fra persone assicurate facenti parte della medesima eco- nomia domestica oppure con HERAG, i suoi organi e mandanti;
b) per i casi relativi a reati premeditati o casi di protezione giuridica provocati intenzionalmente;
c) per tutti i «Casi di protezione giuridica assicurati» non specificamente elen- cati alla cifra 6.7;
d) per le controversie con valore di causa inferiore a CHF 300.–.
6.4 Notifica di un caso di protezione giuridica
Il subentrare di un caso di protezione giuridica deve essere immediatamente notificato alla HERAG; se richiesto dalla predetta, per iscritto. La persona as- sicurata deve sostenere HERAG nel trattamento del caso di protezione giuri- dica, fornire le necessarie procure e informazioni e trasmettere senza indugio l’insieme delle comunicazioni, in particolare i documenti ricevuti dalle autorità. L’eventuale inosservanza di tali obblighi da parte del diretto interessato auto- rizza HERAG a ridurre le sue prestazioni nella misura in cui le siano derivati costi supplementari.
6.5 Disbrigo del caso di sinistro
Disbrigo del caso di sinistro HERAG, previa consultazione con la persona as- sicurata, prende le misure necessarie atte alla tutela degli interessi della stessa. Nel caso in cui risulti necessario l’intervento di un avvocato, soprat- tutto per procedure giudiziarie o amministrative o allorquando sussistano con- flitti di interesse, la persona assicurata può proporne uno di sua scelta. Se HERAG non approva tale scelta, l’assicurato ha la possibilità di proporre altri tre avvocati, uno dei quali deve essere accettato. L’inosservanza di tale disposizione può indurre HERAG a ridurre le proprie prestazioni. Se la persona assicurata do- vesse decidere di cambiare il legale senza validi motivi, dovrà assumersi i costi derivanti da tale cambiamento.
6.6 Modo di procedere in caso di divergenze d’opinione
In caso di divergenze d’opinione tra HERAG e la persona assicurata sull’ulte- riore conduzione della pratica, in particolar modo per i casi in cui HERAG giudica insufficienti le probabilità di successo, la persona assicurata ha la possibilità di richiedere l’apertura di una procedura arbitrale. L’arbitro sarà designato di comune accordo fra le parti. Per il resto la procedura si svolgerà conforme- mente alle vigenti disposizioni del concordato sull’arbitrato contemplate nel Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Se la persona assicurata desidera procedere a proprie spese e così facendo ottiene un risultato in so- stanza migliore rispetto alla valutazione espressa da HERAG, la stessa prov- vederà a rimborsarle le spese di procedura sostenute nei limiti delle vigenti disposizioni contrattuali.
6.7 Casi di protezione giuridica assicurati
Sono assicurate le seguenti controversie che insorgono a seguito dell’utilizzo della bicicletta assicurata:
A Richiesta risarcimento danni extracontrattuale nei confronti dell’autore risp. la sua assicurazione RC
Quale evento di base fa stato il momento in cui è arrecato il danno. Non sono assicurate l’opposizione alle pretese di risarcimento del danno o l’esercizio di pretese inerenti esclusivamente danni patrimoniali (senza danni corporali o materiali connessi ai medesimi).
B Procedure penali contro una persona assicurata
Quale evento di base fa stato il momento in cui è violata la legge. Nel caso di un delitto intenzionale i relativi costi sostenuti verranno ammessi solo se la persona assicurata beneficerà di un’assoluzione.
C Procedure amministrative
Quale evento di base fa stato il momento in cui è violata la legge. Non sono assicurate le spese per il chiarimento medico dell’idoneità alla guida.
D Controversie con un’assicurazione, cassa malati o cassa pensioni
Quale evento di base fa stato il momento dell’evento che determina la pretesa assicurativa nei confronti dell’assicurazione, della cassa malati o della cassa pensione, altrimenti la data della comunicazione all’origine della divergenza.
7
COPERTURA SOS
7.1 Eventi assicurati, estensione dell’assicurazione
L’ERV concede la copertura assicurativa quando subentra un’ inabilità repen- xxxx della persona assicurata alla guida, determinata da uno degli eventi men- zionati di seguito:
a) grave malattia imprevista o gravi lesioni della persona assicurata;
b) furto della bicicletta;
c) grave danneggiamento della bicicletta (ad es. rottura del telaio o dei raggi).
7.2 Prestazioni assicurate
In caso di insorgenza dell’evento assicurato, l’ERV si assume
a) I costi del viaggio di ritorno della persona assicurata e del trasporto di ri- torno della bicicletta assicurata con un mezzo di trasporto pubblico o con un taxi al domicilio o al domicilio temporaneo di vacanza della persona as- sicurata fino a un massimo di CHF 300.–;
b) di trasporto fino all’ospedale più vicino e più adatto alla cura;
c) un anticipo spese rimborsabile fino a CHF 5000.–, se la persona assicurata deve essere ospedalizzata all’estero (non in Svizzera e non nel Principato del Liechtenstein) a seguito di un evento assicurato. L’importo anticipato deve essere rimborsato all’ERV entro 30 giorni dalla dimissione dall’ospedale.
7.3 Esclusioni
Sono escluse le prestazioni:
a) qualora la hotline di SUISSE XXXX non abbia precedentemente concesso la propria approvazione ai servizi che la stessa deve prestare;
b) per i danni dovuti all’usura o ad una manutenzione insufficiente ed i difetti ai pneumatici.
7.4 Caso di danno
A Per il poter richiedere le prestazioni dell’ERV, all’insorgere di un evento assicurato deve essere tempestivamente avvertita la hotline di SUISSE VELO, telefono 0000 000 000.
B I seguenti documenti devono essere presentati innanzitutto all’ERV:
• titoli di trasporto (biglietti ferroviari), in originale,
• giustificativi delle spese impreviste, in originale,
• attestato d’assicurazione (brochure con prova d’acquisto),
• certificato del portale SUISSE VELO. EUROPEA ASSICURAZIONI VIAGGI SA
ETIG – MEMBER OF THE EUROPEAN TRAVEL INSURANCE GROUP THE LARGEST TRAVEL INSURERS ASSOCIATION IN EUROPE
E846-i-03.12