CONVENZIONE TRA L’AATO VERONESE E LA SOCIETA’ DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL’AREA “VERONESE”
CONVENZIONE TRA L’AATO VERONESE E LA SOCIETA’ DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL’AREA “VERONESE”
PREMESSA - Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le seguenti definizioni:
Acquedotto è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;
Adduzione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell’Allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l’acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti
Altre attività idriche è l’insieme delle attività idriche non rientranti nel servizio idrico integrato e in particolare:
a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l’installazione e gestione di “case dell’acqua”, l’installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;
b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di xxxxx xxxx, il trasporto e il pre-trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi ;
c) l’esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
d) lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all’interno dei condomini, l’istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l’istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l’engineering e altri lavori e servizi similari;
e) la riscossione;
Attività diverse è l’insieme delle attività diverse da quelle idriche relative all’Attività di acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche;
Autorità d’Ambito Territoriale Veronese e/o Ente di Governo d’Ambito (EGA): è l’ente che svolge le funzioni di cui all’art. 147 e ss. del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., costituito attualmente dal Consiglio di Bacino Veronese istituito ai sensi della Legge Regionale del Veneto 27 aprile 2012, n. 17, cui sono state trasferite le competenze dapprima in capo all'Autorità d'Ambito Veronese
Captazione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l’approvvigionamento diretto d’acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento,
Depurazione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi ;
Fognatura è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l’allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;
Distribuzione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l’acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l’utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII;
Potabilizzazione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l’acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all’acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono comprese inoltre le operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie;
Servizio Idrico Integrato (SII) è costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;
Vendita all’ingrosso è l’attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali;
Equilibrio economico-finanziario è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito;
Finanziatori sono gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori che finanziano e rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal medesimo all’EGA e previa verifica da parte di quest’ultimo;
Gestione conforme soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, come individuati dall’Ente di governo dell’ambito (di seguito: EGA).
Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI) ratione temporis vigente.
ART. 1 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
1. L’Autorità d’ambito Territoriale Ottimale Veronese conferisce ad Acque Veronesi scarl, che accetta, la titolarità della gestione del servizio idrico integrato, ai sensi dell’art. 113, comma 5, lettera c) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo quanto previsto dagli articoli successivi e dagli allegati tecnici, costituenti parte integrale, formale e sostanziale del presente atto.
ART. 2 OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
1. Il servizio idrico integrato è costituito, ai sensi dell’Art. 4, comma 1, lett. f) della legge 5 gennaio 1994, n. 36, “dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione di acque reflue”, nonché della riutilizzazione delle acque reflue e del controllo sugli scarichi in pubbliche fognature.
2. Il servizio idrico integrato deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme regionali, nazionali e comunitarie, e delle direttive dell’Autorità d’ambito, nonché nel rispetto del presente atto.
2bis. Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, l’Ente di governo dell’ambito si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:
a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi e il Piano Economico-Finanziario;
c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione.
2ter. Per il raggiungimento della finalità di cui al presente articolo, il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione e ad adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione
3. Al Gestore, con il presente atto, viene affidata l’erogazione del servizio idrico integrato a tutti gli utenti dei comuni dell’Area gestionale di cui all’allegato 1, con l’utilizzo degli impianti, delle opere e delle canalizzazioni esistenti e di tutti quelli che verranno realizzati nel corso dell’affidamento, secondo il regime giuridico di ciascuno di essi ed in conformità agli ulteriori limiti indicati dal presente atto, nonché con le risorse umane ed i mezzi d’opera necessari.
4. Al Gestore, con il presente atto, è, altresì, affidata la realizzazione del programma degli interventi strutturali, approvato dall’Autorità con deliberazione n. 3 del 1 luglio 2005, e successive modifiche ed integrazioni.
5. I residenti, abitanti o domiciliati nel territorio di cui all’Allegato 1, possono pretendere dal Gestore le prestazioni inerenti il servizio idrico integrato secondo la relativa disciplina giuridica, ivi compresa l’osservanza del presente atto, delle direttive statali, regionali e dell’Autorità d’ambito.
6. Al Gestore è conferito, per tutta la durata della Convenzione, il diritto esclusivo di esercitare il servizio affidatogli all'interno del territorio indicato nell’allegato 1, salvo quanto previsto dal successivo art. 9.
6bis. Ogni eventuale modifica della delimitazione dell’ATO da parte della pertinente legislazione regionale, dovrà essere recepita tramite revisione della presente convenzione.
7. La gestione è a rischio e pericolo del Gestore, che è autorizzato a percepire dagli utenti, come corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi posti a suo carico, ai sensi dell’articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, le tariffe ed i corrispettivi indicati nei successivi articoli.
8. Le tariffe, i prezzi, le condizioni di fornitura ed i contributi d’allacciamento alle reti di acquedotto e di fognatura sono determinati dall’Autorità d’ambito in conformità alle vigenti norme in materia, anche su
proposta del Gestore, osservando comunque l’uniformità degli standard minimi di servizio pubblico e garantendo la parità di trattamento tra gli utenti.
Art. 3 – DURATA, MODIFICA E CESSAZIONE DELL’AFFIDAMENTO
1. La durata dell’affidamento del servizio idrico integrato di cui al presente atto è di 25 (venticinque) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della Convenzione, fatta salva l’entrata in vigore di nuove normative che stabiliscano termini diversi.
2. Nel caso in cui, in corso di esecuzione della presente Convenzione, intervengano modifiche nella normativa di livello comunitario, nazionale o regionale, concernente il settore dei servizi pubblici in generale e del servizio idrico integrato in particolare, l’Autorità d’ambito si riserva la facoltà, fatti salvi gli obblighi di legge, sentito il parere del Gestore, di adeguare il contenuto delle disposizioni di cui alla presente Convenzione ed il contenuto degli atti costituenti parte integrale e sostanziale, apportandovi ogni variazione, integrazione e modifica che si dovesse rendere necessaria al fine di garantire il rispetto della normativa vigente. Nell’ipotesi in cui, per effetto di dette modifiche normative intervenute, dovessero venir meno in capo al Gestore le condizioni previste dalla legge per l’attribuzione della gestione del servizio idrico integrato, l’Autorità d’ambito si riserva di pronunciare l’anticipata cessazione dell’affidamento di cui al presente atto.
3. Alla scadenza, ovvero in caso di cessazione anticipata per qualsiasi causa dell’affidamento, fermo restando quanto disposto ai sensi dell’art. 52 e dell’art. 53 del presente atto, il Gestore si obbliga a consentire il subentro del nuovo Gestore nei modi e nei tempi stabiliti dall’Autorità in conformità a quanto stabilito dalla normativa di settore vigente, assicurando tutta la collaborazione necessaria al trasferimento, anche in tempi successivi all’intervenuto passaggio di gestione
3bis. L'EGA è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione
3ter. L'EGA dispone l'affidamento al Gestore unico entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'AEEGSI le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.
4. Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, esclusivamente in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, nei seguenti casi:
a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi della normativa di settore vigente;
b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione dell'Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI).
5. Nei casi di cui al precedente comma, il Gestore presenta motivata istanza all'EGA, specificando altresì l’estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, e ne dà comunicazione all'AEEGSI. L'EGA decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione - unitamente agli atti convenzionali aggiornati - ai fini della sua verifica ed approvazione entro i successivi novanta giorni.
ART. 4 – COMPAGINE SOCIALE DEL GESTORE
1. Ai sensi dell’art. 113, comma 5, lettera c), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il capitale sociale del gestore è ad integrale partecipazione pubblica.
2. Il venir meno delle condizioni di cui all’articolo 113, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, comporta la revoca della presente convenzione e l’anticipata cessazione dell’affidamento in danno del Gestore, ai sensi dell’art. 57 del presente atto, con l’incameramento da parte dell’Autorità delle garanzie prestate.
3. Il Gestore si obbliga a dare tempestiva comunicazione in merito alle modifiche del proprio assetto societario, nonché in merito alle modifiche dello statuto societario.
ART. 5 – RESPONSABILITA’ DEL GESTORE
1. Il Gestore, all’atto della sottoscrizione della convenzione, si obbliga a garantire una corretta erogazione del servizio idrico integrato e ne è responsabile in via esclusiva.
2. Il Gestore opera in conformità al presente atto, alle norme vigenti ed alle direttive ed agli atti di controllo e vigilanza dell’Autorità d’ambito.
3. Il Gestore, pur operando nel rispetto delle disposizioni contenute negli atti regolamentari di cui al comma 2 del presente articolo, è responsabile verso terzi, in via esclusiva e diretta, del buon funzionamento dei servizi, della gestione e dei danni derivanti dalla gestione delle opere conferite e/o affidategli e di quelle realizzate direttamente dal Gestore.
4. In caso di danni recati da terzi ai beni destinati al servizio, il Gestore si obbliga all’immediato ripristino degli impianti, ferma restando la sua legittimazione alle azioni necessarie alla propria tutela ed a quelle a difesa dei beni e delle opere in suo possesso.
5. Il Gestore terrà sollevati ed indenni l’Autorità d’ambito e gli enti locali da ogni responsabilità connessa con i servizi stessi.
ART. 6 – OBBLIGHI DEL GESTORE
1. Il Gestore si impegna a realizzare la parte più rilevante della propria attività nei confronti degli Enti pubblici affidatari del servizio e conforma la propria attività a criteri di efficienza ed efficacia del servizio, obbligandosi a raggiungere l’equilibrio economico-finanziario della gestione.
2. Il Gestore eroga i servizi affidati secondo le migliori condizioni tecniche ed imprenditoriali, che dovranno essere adeguate a soddisfare i bisogni e le aspettative delle diverse categorie di utenti, osservando gli standard di qualità definiti dal presente atto, e dalle direttive statali, regionali e dell’Autorità d’ambito.
3. Il Gestore, nell’espletamento del servizio affidatogli, è obbligato al rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, comunitarie, nazionali e regionali, in materia di tutela della salute pubblica e di protezione dell’ambiente, ed in materia di affidamento d’appalti di lavori, servizi e forniture. In particolare il Gestore deve adempiere alle disposizioni del D. Lgs. 31/2001, del DPR n. 236/1988, del DPCM 4.03.1996, del DM 1.08.1996, del DPCM 29.04.1999, del D. Lgs. n. 152/1999, del DM 6.4.2004, n. 174, della L. 109/94, DPR 554/99, della LR 27/2003, e delle loro successive modifiche e integrazioni. Resta inteso che il Gestore è vincolato alle eventuali modifiche legislative che potranno intervenire in materia.
4. L’Autorità d’ambito conserva il controllo e la vigilanza sull’erogazione dei servizi affidati al Gestore, con le finalità e modalità di cui al “Capo V – Controlli dell’Autorità d’ambito” del presente atto. Pertanto, il Gestore dovrà fornire all’Autorità d’ambito tutte le informazioni necessarie affinché la medesima possa esercitare i poteri e i diritti attribuitele dalla normativa nazionale e regionale. Il Gestore si obbliga a prestare ogni
collaborazione per l’organizzazione e l’attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l’Autorità d’ambito ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento.
5. Le gestioni preesistenti sono trasferite nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, ed il Gestore subentra, con le modalità ed i tempi previsti dal piano di subentro di cui all’art. 31 del presente atto, in tutti i rapporti attivi e passivi ivi comprese le imposte, tasse ed ogni altra obbligazione pubblica conseguente all’erogazione del servizio. E’ comunque esclusa a carico del Gestore ogni responsabilità per obbligazioni pecuniarie pregresse.
6. Il Gestore è, altresì, legittimato a chiedere a terzi le autorizzazioni, i nulla osta, le concessioni o gli assensi comunque denominati, necessari alla gestione del servizio, subentrando agli enti e per essi all’Autorità d’ambito nelle procedure relative a pratiche ancora in corso.
7. Tutti i contratti stipulati dal Gestore con obbligazioni verso terzi devono includere una clausola che riservi al successivo futuro Gestore, eventualmente individuato dall’Autorità di Xxxxxx, la facoltà di sostituirsi al Gestore in caso di risoluzione o cessazione della Convenzione di affidamento.
8. Il Gestore ha l’obbligo di dare tempestiva comunicazione all’Autorità d’ambito del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell’erogazione del servizio e l’obbligo di assumere ogni iniziativa per l’eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell’Autorità medesima.
9. Il Gestore ha l’obbligo di prestare idonee garanzie finanziarie e assicurative, così come disposto dal presente atto, ed in particolare dall’art. 55 e dall’art. 13, sub 13.1 Esecuzione dei lavori, comma 4.
10. Il Gestore ha inoltre l’obbligo di rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'EGA in base alla regolazione dell'AEEGSI, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale.
11. E’ obbligo del Gestore curare l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione.
12. Il Gestore si obbliga ad adottare politiche di incentivazione del personale che tengano conto degli obiettivi generali e specifici del Piano d’Ambito, con particolare riferimento alle azioni finalizzate alle eliminazione delle criticità sanitarie ed ambientali individuate nel medesimo Piano D’Ambito. Le politiche di incentivazione dovranno altresì tener conto del rispetto delle politiche di qualità del servizio adottate in sede di programmazione quadriennale e generale.
13. Il Gestore si obbliga a presentare all’EGA il programma di incentivazione di cui al comma precedente ed ogni sua successiva modificazione, affinché lo stesso EGA possa prenderne atto anche a seguito di eventuali verifiche o richieste di integrazioni.
6.1 PROGRAMMA PLURIENNALE DEGLI INTERVENTI
1. Il Gestore si obbliga a dare attuazione al Programma pluriennale degli interventi, di cui all’allegato 3 al presente atto, garantendo le risorse a tal fine necessarie in conformità al piano finanziario d’ambito, ed assumendone gli obblighi e gli oneri relativi alle garanzie finanziarie ed assicurative.
2. Il Gestore ha l’obbligo di mantenere in condizioni d’efficienza sopra e sotto il suolo pubblico, tutte le opere e canalizzazioni esistenti necessarie al servizio e quelle che saranno successivamente realizzate in attuazione del Programma pluriennale degli interventi.
6.2 CERTIFICAZIONI E CONTROLLI TECNICI E CONTABILI. ISPEZIONI
1. Il Gestore consente l’esecuzione, all’Autorità d’ambito, alla Provincia di Verona ed ai Comuni di cui all’allegato 1, alla Regione Veneto e agli altri organismi competenti ai sensi di legge, di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che siano ritenute opportune o necessarie, in ordine a documenti, edifici,
opere ed impianti attinenti i servizi oggetto di affidamento. Gli accertamenti e le verifiche ispettive potranno essere effettuate in ogni momento con preavviso scritto di almeno 5 giorni, salvo il ricorrere di particolari circostanze di indifferibilità ed urgenza. Nella richiesta d’accesso saranno indicati i documenti, i luoghi o le circostanze oggetto di verifica o d’ispezione e, qualora ricorrenti, le ragioni d’urgenza che giustifichino eventuali termini ridotti di preavviso.
2. Il Gestore si impegna a sottoporre la propria attività a certificazione tecnica da parte di professionisti di gradimento della Autorità d’ambito, secondo il programma fissato dall’Autorità stessa. Le certificazioni dovranno attestare che i dati comunicati dal Gestore all’Autorità d’ambito sono veritieri e conformi alle procedure stabilite dalla stessa con il presente atto e con successive prescrizioni esecutive eventualmente impartite.
3. La certificazione di cui al precedente comma, qualora richiesta dall’Autorità d’ambito, dovrà, in particolare, accertare che le opere realizzate in esecuzione del Piano d’ambito siano conformi alle norme tecniche vigenti ed ai principi di buona regola dell'arte anche in termini di congruità dei prezzi, e che il Gestore abbia colto le opportunità offerte dal progresso tecnico e tecnologico per la riduzione dei costi o, comunque, per assicurare il miglior rapporto costi-benefici.
4. Il Gestore deve rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione.
5. Il Gestore redige il conto economico e lo stato patrimoniale per ciascuna gestione del servizio separatamente da ogni altro esercizio e gestione, anche dello stesso genere.
6. Il Gestore redige la propria contabilità in conformità agli articoli 2424 e seguenti C.C. e in ottemperanza agli obblighi di separazione contabile (unbundling) di cui alla Deliberazione 24 marzo 2016 n. 137/2016/R/COM dell’AEEGSI e s.m.i.
7. Il Gestore s’impegna a sottoporre a revisione contabile il proprio bilancio di esercizio da parte di una Società di revisione abilitata, iscritta nel Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.
6.3 FINANZIAMENTI PUBBLICI
1. Il Gestore è tenuto a collaborare con l’Autorità, ed inoltre dovrà porre in essere, con carattere di ordinarietà, tutte le attività necessarie all’ottenimento di finanziamenti pubblici attraverso la predisposizione e presentazione di schede progettuali, analisi di fattibilità, studi e progetti preliminari e quant’altro richiesto dagli enti concedenti.
ART. 7 PASSIVITÀ PREGRESSE ED ALTRE CONDIZIONI FINANZIARIE
1. Con la sottoscrizione del presente atto il Gestore assume, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, le passività relative al servizio idrico integrato indicate in Allegato 8 al presente atto, impegnandosi a rispettare le relative condizioni di pagamento nei confronti dei soggetti beneficiari nello stesso individuati.
2. Le parti si danno atto reciprocamente che tale allegato può non essere esaustivo delle posizioni debitorie dei Comuni; pertanto Il Gestore si impegna ad operare, entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del presente atto, una ricognizione presso gli enti per verificare l’esistenza di ulteriori elementi. Nessun compenso è previsto per tale attività di indagine. (Qualora siano riscontrate eventuali differenze, l’Autorità provvederà secondo le modalità indicate all’art. 30).
3. Il Gestore, con l’assenso dell’Autorità, assume in carico anche i mutui che gli Enti hanno stipulato entro il 31.12.2005, per la realizzazione di opere afferenti al servizio idrico integrato. Tali interventi sono portati a
compimento dall’ente appaltante e concessionario del mutuo secondo le modalità di cui all’art. 8. Eventuali ulteriori mutui assunti dagli enti locali e dai gestori pre-esistenti nel corso del 2006 potranno essere assunti in carico dal Gestore solo previo assenso dell’Autorità d’ambito.
ART. 8 CESPITI STRUMENTALI
1. I Comuni appartenenti all’Ambito Territoriale Ottimale Veronese, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della convenzione di istituzione dell’Autorità d’ambito, mettono a disposizione le opere, i beni e gli impianti pertinenti i servizi idrici stessi, realizzate o in corso di realizzazione, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
2. Le parti si danno reciprocamente atto che l’elenco delle immobilizzazioni materiali e immateriali costituenti i cespiti strumentali del servizio idrico integrato non è stato redatto. Tale omissione non costituirà fonte di pretese economiche da parte del Gestore e tanto meno potrà assumere rilevanza ai fini della tariffa. Il Gestore, sulla base della ricognizione effettuata dall’Autorità e riportata nell’allegato 2, provvederà alla redazione dello stato di consistenza (inventario) dei cespiti afferenti il servizio idrico integrato entro 12 mesi dalla sottoscrizione del presente atto, a seguito della verifica dell’effettiva consistenza dei beni (impianti, reti, pertinenze, etc.) del servizio affidato.
3. L’inventario dovrà essere realizzato anche mediante strumenti informatici, collegati al sistema informativo territoriale. L’accesso a tali strumenti dovrà essere consentito, in qualsiasi momento, sia all’Autorità d’ambito che agli enti proprietari dei beni resi disponibili.
4. Il Gestore s’impegna ad acquistare dalle gestioni preesistenti, che ne facciano richiesta entro e non oltre 90 giorni dalla stipula del presente atto, le provviste e i materiali vari di magazzino, destinati al funzionamento del servizio, inclusi i contatori nuovi non ancora posti in essere, a valore concordato o, in mancanza di accordo, a quello risultante da apposita perizia che sarà redatta da tecnico scelto col consenso delle parti.
5. Eventuali sostituzioni, dismissioni ed attivazioni di nuovi impianti ed ogni vicenda relativa ai beni sopraindicati è annotata sul registro degli inventari e produce effetto con la comunicazione all’Autorità d’ambito. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo da parte del Gestore, si applica la penalità prevista all’art. 58 del presente atto, fatto salvo quanto stabilito all’art. 57.
6. Gli Enti locali e l’Autorità d’ambito consegneranno al Gestore tutti i progetti e documenti in proprio possesso riguardanti i beni affidati al Gestore entro 3 mesi dalla sottoscrizione del presente atto, e si obbligano a far consegnare al Gestore i progetti ed i documenti in possesso delle società e dei Consorzi pubblici esistenti.
7. Le opere attinenti al servizio idrico integrato eventualmente realizzate dopo l’affidamento direttamente dagli Enti Locali saranno affidate al Gestore che ne assicurerà l'utilizzazione per il servizio alle condizioni stabilite dal presente atto e da eventuali direttive dell’Autorità d’ambito.
8. Il Gestore s’impegna ad adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alle vigenti normative in materia sia di tecnica sia di sicurezza, considerando gli oneri relativi a tali adeguamenti compresi nelle previsioni finanziarie del Piano d’ambito, apportandovi le migliorie e le sostituzioni necessarie, con obbligo, al venire meno della gestione, di trasferirli in buono stato di efficienza, in conformità al presente atto.
9. Gli interventi in corso di realizzazione sono portati a termine dalle amministrazioni appaltatrici e i relativi cespiti sono resi disponibili al gestore a seguito di specifico collaudo tecnico-amministrativo dell’opera.
10. Per tutta la durata del presente rapporto gli enti locali dell’Autorità d’ambito non permettono a terzi il collocamento di beni in aree occupate dagli impianti di gestione del servizio idrico integrato senza il preventivo assenso del Gestore, con esclusione delle aree interessate dalle condotte. Il suolo e il sottosuolo pubblico, nella disponibilità degli enti locali costituenti l’Autorità, occorrenti per l’esecuzione degli interventi,
saranno concessi al Gestore per tutta la durata dell’affidamento del servizio. Le Parti si danno, altresì, reciprocamente atto che resta nella facoltà degli enti proprietari di concedere l’utilizzo dei manufatti per l’eventuale installazione di antenne per la telefonia mobile.
11. Le tasse, imposte o corrispettivi d’occupazione di suolo pubblico sono pagati dal Gestore direttamente agli enti proprietari, in conformità di leggi e disposizioni regolamentari vigenti, se ed in quanto dovuti.
ART. 9 CONCESSIONI ESISTENTI
1. Il Gestore ha l’obbligo di coordinare ed organizzare le proprie attività in armonia con le imprese appaltatrici di porzioni del servizi idrico.
2. L'EGA, almeno diciotto mesi prima della scadenza del Gestore conforme, avvia le procedure di subentro e verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore d’ambito.
3. L’EGA individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'AEEGSI, su proposta del Gestore uscente, sentiti i Finanziatori, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'AEEGSI, fissando altresì l'obbligo di pagamento dello stesso da parte del Gestore subentrante entro il centottantottesimo giorno antecedente all’avvio del nuovo affidamento, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro sessanta giorni dall’avvio della procedura; l'EGA delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.
4. In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'EGA, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'AEEGSI entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'EGA. L'AEEGSI tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione.
5. A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente alinea, il precedente Gestore trasferisce, al Gestore subentrante, i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d’intesa con l’EGA.
6. Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti, anche con riferimento a valutazioni di sostenibilità ed efficienza, è soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.
7. In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'EGA, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore - limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall’EGA unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi - attraverso la proroga della convenzione comunque entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto.
ART. 10 PERSONALE
1. Il Gestore assume il personale individuato dagli enti locali e dalle loro aziende pubbliche d’appartenenza secondo quanto stabilito dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dalla Legge Regionale del Veneto 9 agosto 1999, n. 34.
2. Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, al personale che passa alle dipendenze del Gestore si applica l’art. 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all’art. 47, commi da 1 a 4, della Legge 29 dicembre 1990, n. 428.
3. Il Gestore, per la parte di propria competenza, assume tutti gli oneri relativi alla esecuzione del trasferimento del personale, alla stipula delle convenzioni con gli Enti locali ed allo svolgimento delle fasi di esame congiunto con i Sindacati di cui al comma 2.
4. Il Gestore si obbliga:
a. ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie;
b. ad applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Settore GAS-ACQUA del 1 marzo 2002, e successive modifiche ed integrazioni, e tutte le norme in esso contenute;
c. a curare che, nella erogazione del servizio e nell’esecuzione dei lavori, siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie sia per garantire la vita e l’incolumità del personale addetto e dei terzi, sia per evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme, con particolare riferimento al D. Lgs. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.
5. Le parti convengono che, ai sensi di quanto esposto nel presente articolo, i dati relativi al personale, raccolti ed elaborati dall’Autorità d’Ambito, non sono completi e che sarà onere del Gestore integrare tali dati. Tale attività non costituirà fonte di pretese economiche da parte del Gestore e tanto meno potrà assumere rilevanza ai fini della tariffa.
6. Il Gestore s’impegna a verificare presso gli enti di provenienza, e di concerto con gli stessi, l’esistenza delle figure e delle professionalità da assorbire verificandone la compatibilità col modello organizzativo.
7. Il Gestore s’impegna a valorizzare prioritariamente sul territorio dell’ente di provenienza, in quanto possibile ed economicamente sostenibile, le competenze del personale assorbito dai Comuni, Comunità Montane e soggetti gestori pubblici.
8. Nel corso del primo periodo d’affidamento, di cui al piano di subentro di cui all’art. 31 del presente atto, gli Enti Locali e le rispettive società pubbliche e consorzi pubblici di gestione assicureranno comunque le prestazioni richieste dal Gestore, che esercita la propria attività di ricognizione e coordinamento. I corrispettivi di tali prestazioni saranno definiti con successivi accordi tra il Gestore e gli Enti medesimi.
9. Per ragioni di natura amministrativa, ed in particolare nel primo periodo d’affidamento, il Gestore potrà stipulare specifiche convenzioni con i Comuni e le Comunità Montane allo scopo di intervenire efficacemente in specifiche fasi del servizio idrico integrato anche avvalendosi di personale dipendente degli enti, con particolare riferimento al momento di interrelazione con l’utenza, al fine di agevolare al massimo l’utente negli adempimenti amministrativi richiesti dalle vigenti normative. A tal fine, entro 3 mesi dalla stipula del presente atto, contestualmente alla presentazione del Piano di subentro nelle gestioni esistenti di cui all’art. 31, il Gestore si impegna a fornire all’AATO un elenco delle prestazioni richieste e delle relative modalità di remunerazione.
ART. 11 ALTRI SERVIZI
1. Il Gestore, al fine di garantire l’efficienza ed unitarietà del servizio affidatogli con il presente atto, ed in quanto economicamente vantaggioso, si impegna ad assumere, nei limiti della normativa vigente ed ove richiestogli dall’Autorità, la gestione di ulteriori servizi non compresi tra quelli ad esso affidati, ma connessi
od accessori al servizio idrico integrato, che si rendano necessari o permettano un miglioramento dei servizi ad esso affidati.
2. Ai sensi dell’art. 113, comma 5, lettera c), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Gestore deve realizzare la parte più importante della sua attività nei confronti dell’Autorità d’ambito Territoriale Ottimale “Veronese”. Per la quota restante, il Gestore ha facoltà di svolgere servizi per conto di terzi, previa autorizzazione dell’Autorità, purché dette attività, delle quali dovrà tenere una apposita contabilità separata da quella relativa alle attività del servizio idrico integrato, non pregiudichino l’erogazione ottimale del servizio idrico integrato e/o determinino maggiori costi per gli utenti di detto servizio. Il rispetto di tali condizioni dovrà essere espressamente contenuto nelle certificazioni di cui all’art. 6 del presente atto.
ART. 12 ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO
1. Costituiscono oneri di servizio pubblico quelle attività affidate dall’Autorità d’ambito al Gestore, dopo la stipula della Convenzione, estranee alle strategie di gestione dichiarate all’atto di affidamento del servizio e caratterizzate da costi superiori ai ricavi.
2. Il Gestore può opporsi agli atti dell’Autorità d’ambito quando gli stessi comportino indebite limitazioni alla propria autonomia imprenditoriale, ovvero per eventuali aggravi economici nella gestione del servizio, con particolare riferimento sia alla definizione delle attività che costituiscono oneri di servizio pubblico, sia al valore dei conseguenti costi sociali.
3. Qualora non vi sia accordo tra l’Autorità d’ambito e il Gestore circa la definizione degli oneri di servizio pubblico, la loro definizione avviene secondo le procedure di risoluzione delle controversie previste dal presente atto al successivo art. 59.
CAPO II – OBIETTIVI GESTIONALI DA RAGGIUNGERE ART. 13 INTERVENTI STRUTTURALI DA REALIZZARE
1. Il Gestore accetta il Programma degli Interventi ed il Piano Economico-Finanziario (di seguito definiti “Piano d’ambito”) redatti ai sensi dell'art. 11, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modificazioni e integrazioni, ed allegati al presente atto (Allegato 3) ed i relativi obblighi in materia di realizzazione degli investimenti, di raggiungimento dei livelli di servizio e di tariffe da applicare. Sono salve le eventuali conseguenze sul piano della ricognizione di cui all’art. 8, previa verifica ed accoglimento da parte dell’Autorità ai sensi dell’art. 14 del presente atto.
1bis. L’EGA assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l’approvazione del Piano d’Ambito, i documenti che lo compongono siano tra loro coerenti.
1ter. L'EGA assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della presente convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l’obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza.
2. Gli interventi di Piano d’ambito sono classificati sotto forma di obiettivi strutturali, che il Gestore è tenuto a raggiungere nei tempi e modi stabiliti dagli atti contrattuali, fatte salve le cause non imputabili al Gestore. Gli interventi programmati consentono il raggiungimento degli obiettivi del servizio e il rispetto degli obblighi derivanti dalle normative vigenti.
3. Il raggiungimento dei suddetti obiettivi sarà verificato mediante indicatori rappresentati da un valore numerico relativo alla grandezza dell’opera costruita o ricostruita o comunque resa disponibile dopo l’intervento del Gestore.
4. In difetto di realizzazione si applicano le penalità previste all’art. 58 della presente Convenzione.
5. Il Gestore riconosce che sono a suo esclusivo carico tutte le attività necessarie per l’attuazione degli interventi previsti nel Piano d’ambito, nel pieno rispetto della legislazione nazionale e regionale in materia di lavori pubblici. Il Gestore, entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente atto, sottoporrà all’Autorità d’ambito, per la necessaria autorizzazione preventiva, la “Procedura operativa per la realizzazione delle opere di piano”, che dovrà riportate tutte le operazioni necessarie per la realizzazione di un’opera, dall’ideazione, alla progettazione, alla costruzione, al collaudo finale ed alla messa in esercizio.
13.1 ESECUZIONE DEI LAVORI
1. I Comuni appartenenti all’Ambito Territoriale Ottimale Veronese, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della convenzione di istituzione dell’Autorità d’ambito, autorizzano il Gestore, per tutta la durata della Convenzione di gestione, ad utilizzare il suolo ed il sottosuolo delle strade e dei terreni pubblici per l’installazione delle opere, degli impianti e delle attrezzature necessarie per svolgere il servizio idrico integrato, o per realizzare le opere previste nel programma degli interventi.
2. I Comuni autorizzeranno l’esecuzione di tutti i lavori necessari alla corretta gestione delle reti ed alla realizzazione di nuove tratte o di nuovi allacciamenti. L’autorizzazione è generale per tutti i lavori relativi al servizio idrico integrato, uguale per tutti i Comuni e riferita a tipologie standard di lavori evidenziati con specifici particolari costruttivi, descritti nel capitolato tecnico di cui all’art. 27, comma 5, del presente atto.
3. Il programma di esecuzione dei lavori che interessano i singoli Comuni sarà preventivamente anticipato xxx xxx xxxxxx 00 giorni prima, salvo casi di emergenza e pronto intervento.
4. A garanzia dell’esecuzione a perfetta regola d’arte degli stessi, il gestore s’impegna a sottoscrivere, e sottoscrive entro 30 giorni dalla stipula del presente atto, apposita polizza fideiussoria del valore di Euro 500.000,00, dalla quale l’Autorità d’ambito, sentiti i comuni interessati, potrà prelevare l'ammontare delle penalità eventualmente dovute dal Gestore per inadempienze agli obblighi previsti nell’esecuzione dei lavori. Il Gestore dovrà reintegrare la cauzione con le somme prelevate entro 30 giorni dalla comunicazione scritta dei Comuni, pena l’applicazione di una penalità pari all’importo dell’intera polizza fideiussoria dopo tre mesi di messa in mora senza esito.
5. In relazione al disposto dell’art. 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, così come modificato dalla legge 31 luglio 2002, n. 179, il Gestore, sentito il Comune e l’Autorità, si impegna ad utilizzare, entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente atto, presso il medesimo Comune l’eventuale fondo vincolato per la depurazione che dovesse rendersi disponibile per la realizzazione degli interventi.
13.2 VARIANTI AGLI STRUMENTI URBANISTICI - LOTTIZZAZIONI
1. Ciascun Ente Locale ha facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all’adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici, previa convenzione con il Gestore del servizio idrico integrato, al quale le opere saranno successivamente affidate in gestione, ai sensi dell’articolo 16 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
2. Il Gestore sottoporrà all’Autorità d’ambito, per la necessaria approvazione, la convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra gli Enti Locali ed il Gestore, per i lavori previsti al comma 1. La convenzione conterrà le modalità di realizzazione, di collaudo e di consegna delle opere realizzate, alle quali gli enti locali dovranno conformarsi.
3. Qualora le varianti ai piani urbanistici comportassero modificazioni al programma pluriennale degli interventi, il Gestore si obbliga a sottoporre all’Autorità d’ambito le opportune varianti al piano d’ambito, per la necessaria approvazione preventiva.
ART. 14 VARIANTI AL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
1. Il Gestore prende atto che il Piano d’ambito individua in xxx xxxxxxxxxxx xx opere, gli impianti e gli interventi sull’attuale sistema infrastrutturale, necessari al raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi di qualità del servizio idrico integrato, e che essi sono dettagliati nel programma degli interventi, contenuto nel Piano d’ambito stesso.
2. Il programma degli interventi dovrà essere adeguato, nel tempo, alle variazioni delle esigenze della popolazione e delle caratteristiche delle risorse, degli obiettivi posti anche in applicazione di innovazioni normative nazionali e regionali, dall’evoluzione tecnologica e gestionale dei servizi affidati, nonché da fatti naturali od imprevedibili.
3. L’aggiornamento del Piano d’ambito sarà promosso ed indirizzato dall’Autorità d’ambito, che si avvarrà della piena collaborazione del Gestore, che a ciò si impegna, e potrà determinare l’eventuale ridefinizione delle modalità di esecuzione del servizio e della tariffa. Il Gestore dovrà proporre in sede di aggiornamento del Piano tutte le innovazioni utili al miglioramento dell’equilibrio economico finanziario della gestione del servizio idrico integrato e/o capaci di produrre riduzioni della tariffa.
4. L’Autorità d’ambito si riserva il diritto di variare il programma degli interventi di cui all’art. 13 per adeguare il servizio a nuove obbligazioni previste da leggi o regolamenti o per conseguire miglioramenti nei livelli di servizio in atto. In tal caso, l’Autorità comunica al Gestore la variante, con le conseguenti correzioni al piano economico-finanziario ed alle tariffe, e con le modifiche o le integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi. L’Autorità indica anche al Gestore i tempi entro i quali la variante deve essere attuata.
5. Il Gestore è tenuto a realizzare gli interventi previsti nella variante ed a produrre i piani operativi dettagliati entro il termine indicato dall’Autorità, anche qualora non ritenga soddisfacente la proposta di compensazione tariffaria formulata dall’Autorità e decida di agire in via contenziosa. L’eventuale esperimento delle suddette azioni giurisdizionali non giustifica il Gestore per l’eventuale ritardo nell’esecuzione delle opere relative alla variante richiesta dall’Autorità.
6. Il Gestore può presentare all’Autorità domanda di variante al programma degli interventi:
a) per ottemperare a nuovi obblighi di legge o di regolamento;
b) per l’utilizzazione di nuove tecnologie;
c) per la riduzione dei costi complessivi;
d) per il raggiungimento di migliori livelli di servizio.
7. La domanda di variante deve essere congruamente motivata, indicando le conseguenze sul piano economico-finanziario e sulle tariffe, i tempi di realizzazione degli interventi e le modifiche o integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi.
8. Nel caso in cui la domanda di variante corrisponda a nuovi obblighi di legge o di regolamento, essa non può essere respinta dall’Autorità, la quale può contestare nei modi di legge esclusivamente la misura della compensazione tariffaria richiesta. La mancanza di accordo sulla compensazione tariffaria e il conseguente contenzioso non possono costituire giustificazione per il Gestore per la non osservanza dei requisiti legali o regolamentari invocati nella domanda di variante.
9. Le eventuali varianti proposte dal Gestore che non corrispondano a nuovi obblighi di legge o di regolamento, a prescindere dal momento della loro presentazione, sono esaminate e decise alla prima revisione utile del Piano d’ambito. Qualora dette varianti non comportino aumenti tariffari l'Autorità è tenuta
a pronunciarsi entro 6 mesi dalla presentazione della domanda di variante. Il decorso del termine suddetto senza un provvedimento espresso da parte della Autorità equivarrà ad accettazione della proposta. Il termine potrà essere sospeso per 6 mesi e per una sola volta in caso di richiesta di elementi integrativi di giudizio da parte della Autorità.
10. Nel caso in cui l'Autorità accetti la proposta di variante ma non ritenga equa la compensazione tariffaria richiesta, essa notifica al Gestore la propria accettazione con riserva presentando una nuova proposta tariffaria. In mancanza di accordo su quest’ultima proposta vale quanto indicato al precedente comma 5.
ART. 15 PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DELPIANO D’AMBITO
15.1 PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PIANO D’AMBITO
1. La programmazione operativa dei singoli interventi contenuti nel Piano d’ambito è a cura del Gestore, previa approvazione da parte dell’Autorità d’ambito e in conformità alla normativa vigente.
2. Il Gestore è tenuto a trasmettere all’Autorità, entro il mese di marzo di ogni anno, il piano operativo consuntivo relativo all’esercizio precedente, dal quale risultino i livelli di servizio, gli interventi realizzati e le spese totali sostenute
3. Il Gestore prende atto che negli obblighi di comunicazione posti a suo carico, ai sensi dell’art. 45, rientra anche la trasmissione all’Autorità di tutti i Piani e/o documenti che il medesimo è tenuto ad adottare ai sensi del presente atto.
15.2 PROGRAMMA REGIONALE OPERE PUBBLICHE
Articolo dichiarato disapplicato con deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 2 del 28.1.2008, ai sensi della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, così come modificata dalla legge regionale 20 luglio 2007, n. 17.
ART. 16 LIVELLI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO
1. I livelli di qualità del servizio rappresentano gli standard generali, di natura tecnica, economica ed organizzativa, che caratterizzano l’erogazione del servizio pubblico idrico integrato.
2. I livelli di qualità del servizio sono degli indici misurabili, rappresentati da opportuni indicatori, numerici e non, che individuano la grandezza alla quale il livello stesso fa riferimento e che consente di individuarne il raggiungimento.
3. I livelli minimi del servizio idrico integrato sono riportati negli articoli che seguono e nella disciplina vigente in materia, nonché nell’allegato 6 e nell’allegato 4 al presente atto.
4. Il Gestore garantisce il raggiungimento ed il mantenimento dei livelli minimi di qualità del servizio idrico integrato, con le modalità ed i tempi di cui al presente atto.
5. Il Gestore s’impegna a verificare periodicamente i livelli di qualità del servizio con mezzi di rilevazione diretta del gradimento degli utenti (customer satisfaction), trasmettendo i risultati e le relative procedure all’Autorità d’ambito ed alle associazioni dei consumatori.
6. Nel caso di mancato raggiungimento dei livelli minimi del servizio si applicano le penalità previste nell’allegato 6 al presente atto, ove non in contrasto con la disciplina vigente.
7. L’aumento e la diminuzione dei livelli minimi di qualità del servizio devono sempre essere preventivamente approvati dall’Autorità d’ambito, in particolare quelle variazioni che comportassero una richiesta di modifica della tariffa applicata.
ART. 17 LIVELLI DI SERVIZIO: ACQUEDOTTO
17.1 USI CIVILI DOMESTICI
1. Alle utenze potabili domestiche devono essere assicurati:
una dotazione unitaria giornaliera alla consegna, non inferiore a 150 l/ab/giorno, intesa come volume attingibile dall'utente nelle 24 ore; il contratto con l'utente menzionerà il numero di «dotazioni» assegnato all'utente e ad esso garantito;
una portata minima al punto di consegna non inferiore a 0,10 l/s per ogni unità abitativa in corrispondenza con il carico idraulico di cui al successivo punto;
un carico idraulico minimo di 5 m, misurato al punto di consegna, relativo al solaio di copertura del piano abitabile più elevato. Il dato è da riferire al filo di gronda o all'estradosso del solaio di copertura, come indicato negli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi comunali. Sono ammesse deroghe in casi particolari per i quali il Gestore dovrà dichiarare in contratto la quota piezometrica minima che è in grado di assicurare. Per tali casi e per gli edifici aventi altezze maggiori di quelle previste dagli strumenti urbanistici adottati (siano tali edifici non conformi, anche se sanati, o in deroga), il sollevamento eventualmente necessario sarà a carico dell'utente. I dispositivi di rilancio eventualmente installati dai privati sono idraulicamente disconnessi dalla rete di distribuzione; le reti private sono dotate di idonee apparecchiature di non ritorno;
il carico massimo riferito al punto di consegna rapportato al piano stradale non dovrà superare i 70 m, salvo indicazione diversa stabilita in sede di contratto di utenza.
17.2 USI CIVILI NON DOMESTICI
1. Per i consumi civili non domestici e cioè i consumi pubblici (scuole, ospedali, caserme, edifici pubblici, centri sportivi, mercati, stazioni ferroviarie, aeroporti, etc.) ed i consumi commerciali (uffici, negozi, supermercati, alberghi, ristoranti, lavanderie, autolavaggi, etc.) deve essere assicurata una dotazione minima ed una portata da definire nel contratto di utenza. Si adottano per i valori di carico idraulico i criteri di cui al punto “Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.”.
17.3 MISURAZIONE
1. La misurazione dei volumi consegnati all'utente si effettua di regola, al punto di consegna, mediante contatori rispondenti ai requisiti fissati dalla normativa vigente in materia.
17.4 CONTINUITÀ DEL SERVIZIO
1. Il servizio deve essere effettuato con continuità 24 ore su 24 e in ogni giorno dell’anno, salvo i casi di forza maggiore e durante gli interventi di riparazione o di manutenzione programmata. Nel Piano di gestione delle interruzioni di servizio, di cui all’art. 40 del presente atto, devono essere disciplinate le modalità di informativa agli Enti competenti, tra cui l’Autorità d’ambito, e all’utenza interessata, nonché l’assicurazione della fornitura alternativa di una dotazione minima per il consumo alimentare.
17.5 CRISI QUALITATIVA E QUANTITATIVA
1. Nei casi di superamento dei livelli qualitativi previsti dalla normativa, si applicano le disposizioni di cui al
D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni. Il Gestore è obbligato a dare preventiva e tempestiva comunicazione, alle Autorità competenti, all’utenza, all’Autorità di Ambito e ai Comuni, della mancata rispondenza ai requisiti di qualità; comunica, altresì, all’Autorità di Ambito e ai Comuni le azioni intraprese per superare la situazione di crisi ed i tempi previsti per il ripristino della normalità.
2. In caso di crisi idrica quantitativa il Gestore osserva le medesime procedure di comunicazione adottate nel caso di crisi qualitativa.
17.6 QUALITÀ DELLE ACQUE POTABILI
1. La qualità delle acque potabili deve essere conforme a quanto previsto dal D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, e sue successive modifiche ed integrazioni. Obiettivi ed investimenti per il miglioramento qualitativo dell’acqua potabile in relazione a quanto previsto dalla legislazione sono inclusi nel Piano d’ambito (Allegato 3).
2. I valori indicati al comma precedente sono riferiti al punto di consegna all’utente. Il Gestore dovrà inserire dispositivi di controllo in rete, tali da assicurarne il monitoraggio e da poter effettuare le manovre necessarie e gli eventuali allarmi. In materia di qualità delle acque destinate al consumo umano si applicano le disposizioni del D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modifiche e integrazioni.
3. Il Gestore invia nei tempi di legge, e secondo le modalità impartite, all’Autorità d’ambito e ai singoli Comuni copia dei risultati delle analisi relative ai vari punti di prelievo dislocati nei Comuni serviti.
17.7 POTABILIZZAZIONE
1. Gli impianti di potabilizzazione sono realizzati e gestiti in modo tale che l'acqua immessa in rete abbia, fino alla consegna all'utente, le caratteristiche di potabilità di cui al D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, in ogni condizione di esercizio. Nella scelta del processo di trattamento occorre tendere al minimo impatto globale, anche con riferimento alle altre fasi del ciclo idrico integrato.
17.8 CAPTAZIONE ED ADDUZIONE
1. Alle opere di presa e captazione deve essere assicurato il rispetto delle misure di salvaguardia di cui all’articolo 94 del D. Lgs. 152/2006 (come modificato dal D. Lgs. 258/2000), nonché eventuali prescrizioni e disposizioni regionali, da parte dell’Autorità sanitaria e dell’Autorità d’ambito.
2. L'individuazione delle zone di rispetto e di quelle di protezione è fondata sulle caratteristiche idrogeologiche, geologiche e geomorfologiche di uso del suolo.
3. Le opere di presa sono dotate di apparati di disinfezione da attivare in caso di necessità, anche laddove le normali caratteristiche della risorsa non lo richiedano.
4. Le opere di captazione ed adduzione sono diversificate per quanto possibile in modo da garantire l'equilibrio della risorsa e le riserve di esercizio ed essere tali, in numero e capacità, da assicurare un ragionevole livello di certezza di soddisfacimento del fabbisogno di cui ai precedenti punti.
17.9 PERDITE
1. Il Gestore persegue l’obiettivo del mantenimento di un idoneo livello di perdite di rete, mediante la continua ricerca ed eliminazione delle cause. Il Gestore adotta le iniziative e le attività contenute nel piano di ricerca e riduzione delle perdite di cui all’Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. del presente atto.
17.10 ACQUE NON POTABILI
1. L’eventuale distribuzione, con rete separata, di acqua non potabile, dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:
a) una dotazione unitaria giornaliera alla consegna, non inferiore a 150 l/ab. giorno, intesa come volume attingibile dall'utente nelle 24 ore; il contratto con l'utente menzionerà il numero di
«dotazioni» assegnato all'utente e ad esso garantito;
b) rendere facilmente riconoscibile all’utente tale rete da quella dell’acqua potabile;
c) garantire che non siano comunque presenti sostanze che, in valori assoluti o in concentrazione, possano arrecare danni alla catena biologica;
d) rendere noto all’utente in sede di contratto a quali usi è destinabile tale acqua;
e) rispettare i limiti previsti dalla normativa in relazione agli usi cui tale acqua può essere destinata.
17.11 Servizio antincendio, fontane, etc.
1. La determinazione della dotazione di idranti antincendio, del tipo, della densità e dell’ubicazione tipologica degli stessi da parte del Gestore, deve rispettare le norme vigenti e le disposizioni delle Autorità competenti. Tale dotazione fa parte integrante della rete acquedottistica. Le opere ad uso municipale e collettivo, quali fontanelle, bocche di lavaggio, gabinetti, lavatoi, idranti sono installate, spostate o soppresse dal Gestore dietro richiesta e a carico del Comune richiedente.
2. La gestione e manutenzione degli idranti antincendio, sono mantenute a carico del Gestore, su richiesta e con oneri a carico del singolo Comune.
3. Il Gestore provvede alla fornitura dell’acqua necessaria ai servizi antincendio, ai servizi giardini, al lavaggio delle strade, all’alimentazione di piscine pubbliche, fontanelle, bocche di lavaggio, gabinetti, lavatoi e per altri usi richiesti dagli Enti Locali.
4. Le quantità di acqua fornite in applicazione del presente articolo, ad eccezione di quella per i servizi antincendio le cui prese sono collocate all’interno di proprietà private, sono fatturate con l’applicazione delle tariffe vigenti e stabilite ai sensi di legge.
ART. 18 LIVELLI DI SERVIZIO: FOGNATURA
1. Le reti fognarie dovranno essere realizzate secondo le migliori tecniche disponibili, adeguatamente progettate per garantire il collettamento di tutti i liquami potenzialmente prodotti, comprese le future aree di espansione, e gestite secondo le migliori metodologie gestionali, nel rispetto delle prescrizioni e delle disposizioni impartite dall’Autorità d’ambito, e da altri soggetti competenti.
18.1 IMMISSIONE IN FOGNATURA
1. La fognatura nera o mista deve essere dotata di pozzetti di allaccio sifonati ed areati in modo da evitare l’emissione di cattivi odori.
2. Il posizionamento della fognatura deve essere tale da permettere la raccolta di liquami provenienti da utenze site almeno a 0,5 m sotto il piano stradale senza sollevamenti, per le strade servite da canalizzazione fognaria.
18.2 FOGNATURA SEPARATA
1. Nelle zone di nuova urbanizzazione e nei rifacimenti si deve di norma, salvo argomentazioni tecniche, economiche ed ambientali contrarie, prevedere il sistema separato di fognatura.
2. In tali zone si prevede l’avvio delle acque di prima pioggia nella rete nera, se compatibile con il sistema di depurazione adottato. Vanno inoltre effettuate la grigliatura e la dislocazione delle acque bianche dimensionando le relative opere sulla base dei valori di portata calcolati con un tempo di ritorno pari ad un anno.
18.3 FOGNATURE NERE
1. Le fognature nere debbono essere dimensionate, con adeguato franco, per una portata di punta commisurata a quella adottata per l’acquedotto, oltre alla portata necessaria per lo smaltimento delle acque di prima pioggia provenienti dalla rete di drenaggio urbano, se previste.
18.4 DRENAGGIO URBANO
1. Ai fini del drenaggio delle acque meteoriche le reti di fognatura mista debbono essere dimensionate e gestite in modo da garantire che fenomeni di rigurgito non interessino il piano stradale o le immissioni di scarichi neri con frequenza superiore ad una volta ogni cinque anni per singola rete.
18.5 CONTROLLO DEGLI SCARICHI
1. Il Gestore, (in attuazione dell’art. 49, comma 2, del D. Lgs. 152/99), predispone e attua un piano di rilevamento di tutte le utenze fognarie ai sensi dell’art. 35 del presente atto.
2. A tal fine il Gestore predispone due distinti elenchi di utenze fognarie, a seconda che siano o meno allacciate all’acquedotto.
3. Per le utenze industriali recapitanti in pubblica fognatura deve essere predisposto un archivio contenente gli estremi dell’autorizzazione e l’anagrafe di ogni utenza, le caratteristiche dello scarico e la tariffa applicata.
4. Il Gestore deve quindi verificare la compatibilità degli scarichi in relazione alla capacità di smaltimento della rete fognaria ed alla capacità di trattamento dell’impianto di depurazione.
5. Tutti gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell’autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione.
18.6 PIANO DI EMERGENZA
1. Per la sicurezza del servizio di raccolta e depurazione il Gestore adotta un piano di emergenza, approvato dall'Autorità d’ambito, ai sensi dell’art. 39 del presente atto, che consenta di effettuare interventi sulla rete fognaria e sugli impianti di depurazione limitando al massimo i disservizi e tutelando la qualità dei corpi ricettori.
ART. 19 OBBLIGHI SPECIFICI DERIVANTI DAL D. LGS. 152/2006
1. Ai sensi dell’art. 100 del D. Lgs. 152/2006 e in conformità a quanto previsto nel Piano d’ambito (Allegato 3), il Gestore deve provvedere alle seguenti disposizioni:
a) Estensione del servizio di fognatura agli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 2.000;
b) Progettazione, costruzione e manutenzione delle reti fognarie da effettuarsi adottando le migliori tecniche disponibili e che comportino costi economicamente ammissibili, tenendo conto, in particolare:
1.b.1. della portata media, del volume annuo e delle caratteristiche delle acque reflue urbane;
1.b.2. della prevenzione di eventuali fenomeni di rigurgito che comportino la fuoriuscita delle acque reflue dalle sezioni fognarie;
1.b.3. della limitazione dell'inquinamento dei ricettori, causato da tracimazioni originate da particolari eventi meteorici.
2. Ai sensi della normativa vigente in materia e in conformità a quanto previsto nel Piano di Ambito (Allegato 3), il Gestore deve sottoporre le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore ai 2000 abitanti equivalenti ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente.
3. Ai sensi della normativa vigente in materia, il Gestore è tenuto ad organizzare il servizio di controllo degli scarichi in pubblica fognatura.
ART. 20 REFLUI INDUSTRIALI
1. Il servizio di depurazione e fognatura delle acque reflue comprende, oltre allo smaltimento dei reflui civili, anche quello dei reflui industriali recapitati in pubblica fognatura.
2. Le tariffe di fognatura e depurazione dei reflui industriali conferiti in pubblica fognatura sono stabilite dal Gestore, e approvate dall’Autorità d’ambito, secondo la normativa nazionale e regionale tutt’oggi in vigore e secondo eventuali nuove norme di promulgazione successiva alla data di sottoscrizione del presente atto .
3. Il Gestore esercita il controllo sugli scarichi nelle pubbliche fognature relative al servizio ad esso affidato, e ne definisce le necessarie norme tecniche.
4. Dell’esercizio dei compiti sopra indicati il Gestore risponde ai terzi e alle autorità competenti secondo le norme vigenti, sollevando l’Autorità d’ambito e gli enti che la costituiscono da ogni responsabilità.
5. In caso di inadempimento si applicano le penali di cui all’art. 58. ART. 21 LIVELLI DI SERVIZIO: DEPURAZIONE
1. Le acque di fognatura debbono essere depurate nel rispetto del D. Lgs. 152/2006, e successive modificazioni e integrazioni, e delle leggi regionali. Nel caso di fognature miste l’obbligo è esteso alle acque meteoriche fino al limite di diluizione indicato nelle normative regionali.
2. Il servizio di depurazione delle acque dovrà garantire che la qualità delle acque trattate risponda ai limiti prescritti nell’allegato 5 del D. Lgs. 152/2006 e alle normative regionali vigenti.
3. Il Gestore dovrà organizzare un servizio di analisi che consenta di effettuare le verifiche di qualità. Il Gestore invia copia all’Autorità d’ambito e ai Comuni degli esiti dei controlli effettuati sugli impianti e sulle reti, con le modalità definite dall’Autorità d’ambito.
4. Il Gestore dovrà attenersi, nella conduzione degli impianti, alle norme di esercizio riportate nella deliberazione del Ministero dei Lavori Pubblici del 4 febbraio 1977, pubblicata sulla G.U. n. 48, supplemento del 21 febbraio 1977, ed alle eventuali prescrizioni per igiene e sicurezza del lavoro imposte dalla competente Azienda Sanitaria Locale e dalle leggi regionali.
5. Sarà compito del Gestore riportare i dati quali-quantitativi delle acque e dei fanghi trattati, e di funzionamento delle sezioni degli impianti, su appositi registri. Dai dati riportati dovrà risultare correlabile il consumo di energia elettrica necessaria per le sezioni di ossidazione e la produzione dei fanghi con il carico in entrata.
6. Tutti gli impianti debbono essere dotati di idonei campionatori; i relativi campionamenti orari e medi compositi debbono essere effettuati secondo quanto previsto all’allegato 5 del D. Lgs. 152/2006.
7. Per gli impianti con potenzialità superiore ai 100.000 abitanti equivalenti dovrà essere organizzato un centro di telecontrollo che verifichi i nodi significativi della rete fognaria di collettamento con le relative stazioni di sollevamento e le sezioni di trattamento dell’impianto; sullo scarico finale dovrà essere installato un idoneo campionatore.
ART. 22 TRATTAMENTO DI RIFIUTI LIQUIDI PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE
1. Ogni utilizzo degli impianti di depurazione, esistenti e di nuova realizzazione, per conto terzi dovrà essere preventivamente autorizzato dall’Autorità d’ambito, che si riserva il diritto di disciplinare, anche sulla base di apposita analisi economica predisposta dal Gestore, la tariffazione delle prestazioni in oggetto.
2. In particolare, la realizzazione e la gestione di impianti di trattamento di rifiuti liquidi presso gli impianti di depurazione dell’ATO Veronese sono subordinate ad espressa approvazione da parte dell’Autorità d’ambito, che si riserva sin d’ora di applicare idonei canoni aggiuntivi commisurati alla quantità ed alla qualità dei rifiuti liquidi trattati e smaltiti.
3. L’Autorità d’ambito si riserva inoltre il diritto di disciplinare la tariffazione del servizio di raccolta e smaltimento reflui prodotti da manifestazioni pubbliche organizzate dai Comuni appartenenti all’Ambito.
4. Dell’esercizio dei compiti sopra indicati il Gestore risponde ai terzi e alle autorità competenti secondo le norme vigenti, sollevando l’Autorità d’ambito, e gli enti che la costituiscono, da ogni responsabilità.
5. In caso di inadempimento si applicano le penali di cui all’art. 58. ART. 23 NORME PARTICOLARI PER GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE
1. In sede di rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio degli impianti di depurazione, o più in generale ogni quattro anni, il Gestore è tenuto ad affidare ad un qualificato professionista esterno, di gradimento dell’Autorità d’ambito, l’esecuzione di opportune verifiche di funzionalità dell’impianto di depurazione. Dette verifiche sono condotte in accordo con le direttive tecniche impartite dall’Autorità d’ambito.
2. In caso di inadempimento si applicano le penali di cui all’art. 58. ART. 24 LIVELLI DI SERVIZIO: ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
1. Il Gestore è obbligato a predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165 del d.lgs. 152/2006.
2. Adottando le misure previste nel Piano di gestione delle interruzioni del servizio, di cui all’art. 40, e del Piano di emergenza di cui all’art. 39, e avvalendosi del laboratorio di analisi di cui al comma precedente, il Gestore garantisce la fornitura di acqua di buona qualità e il controllo degli scarichi nei corpi recettori.
3. Nel rispetto dell’art. 34 del presente atto, il Gestore redige un Piano di ricerca e riduzione delle perdite secondo le modalità previste dal DM 99/97. A tale piano deve essere allegato il programma di monitoraggio per le reti idriche e per le reti di raccolta fognaria.
4. Il Gestore si impegna ad utilizzare, con le dovute valutazioni sul rapporto costo/beneficio, gli strumenti messi a disposizione dal progresso tecnologico e scientifico per esercitare un controllo sul funzionamento del sistema ed individuare con tempestività le anomalie di funzionamento degli impianti di produzione e smaltimento e delle reti, nonché gli scostamenti dagli standard di qualità previsti dalla legge. In particolare tali strumentazioni includono:
a) gli strumenti industriali in campo per il rilevamento, la visualizzazione e la trasmissione di dati (misure, segnali di stato ed allarmi relativi ai parametri fisici di funzionamento dei sistemi pressioni, portate, livelli, stato di macchine o apparecchi, energia elettrica, ed ai parametri chimici indicatori di qualità, torbidità, conducibilità, pH, cloro residuo);
b) un sistema centralizzato di telecontrollo presidiato senza soluzione di continuità che riceva, elabori, visualizzi e memorizzi le misure, i segnali e gli allarmi provenienti dai posti periferici;
c) un servizio telefonico per la raccolta delle segnalazioni di guasto assicurato 24 ore su 24 ogni giorno dell'anno;
d) un sistema di comunicazione per garantire la massima tempestività del pronto intervento per riparazioni di guasti;
e) un modello organizzativo di ottimizzazione della gestione.
5. La gestione dei servizi deve essere organizzata ed eseguita al fine di garantire i criteri di efficienza, di efficacia e di economicità. Tra le misure che il Gestore può adottare si prevede un modello organizzativo di ottimizzazione della gestione. Il modello deve rispondere all’esigenza di una gestione integrata ed operare in simulazione per ottenere indicazioni utili alla pianificazione, quali:
a) ottimizzazione della distribuzione;
b) minimizzazione dei costi di esercizio;
c) costituzione di riserve potabili;
d) controllo di efficienza degli impianti di trattamento e depurazione;
e) controllo della qualità e quantità del prodotto;
f) ottimizzazione delle procedure gestionali amministrative e commerciali.
6. Il Gestore deve utilizzare un modello gestionale ed un sistema informativo compatibili ed atti a fornire dati tra loro integrabili.
ART. 25 RELAZIONI CON IL PUBBLICO, PRONTO INTERVENTO, RECLAMI
1. Il Gestore è tenuto verso gli utenti e le loro associazioni all’osservanza dei doveri di accesso ai documenti inerenti il servizio pubblico stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Gestore, altresì, s’impegna a mantenere, per tutta la durata della concessione, uffici di relazione con il pubblico e le associazioni dei consumatori, idonei a recepire denunce di disservizio e ad offrire ogni informazione sulle condizioni, sulla qualità, sulle modalità e sullo sviluppo del servizio idrico integrato, nonché sul rispetto da parte del Gestore della disciplina tecnica e giuridica vigente, nonché sulla conciliazione delle controversie. Il Gestore s’impegna, inoltre, a pubblicizzare, nelle bollette o nelle fatture emesse, il numero della linea telefonica degli uffici di relazione con il pubblico.
2. Il Gestore s’impegna a dare immediato corso alle denunce degli utenti mantenendo un servizio di reperibilità e pronto intervento 24 ore su 24 per riparazioni, guasti, dispersioni, interruzioni o altre situazioni d’emergenza, in conformità alle direttive dell’Autorità d’ambito.
3. L’utente può presentare all’Autorità d’ambito reclamo in forma scritta e motivata. I reclami così pervenuti, se accolti dall’Autorità d’ambito secondo modalità regolamentari da definire, sono conteggiati ai fini del calcolo delle penalità di cui all’Allegato 6, in relazione al parametro “Reclami”.
ART. 26 ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA
1. Ogni attività di sperimentazione, riguardante nuove tecnologie da applicarsi sugli impianti del servizio idrico integrato, deve essere preventivamente autorizzata dall’Autorità d’ambito.
2. Il Gestore s’impegna a verificare e ad applicare ogni tecnologia utile al raggiungimento degli obiettivi di cui al D. Lgs. 152/99, e successive modifiche ed integrazioni, presso gli impianti e le reti, al fine di ottimizzare e razionalizzare la gestione dei sistemi depurativi.
3. A tal fine s’impegna ad estendere e a implementare nuove tecnologie di trattamento, sotto forma di progetti pilota presso impianti individuati di concerto con l’Autorità d’ambito e, se interessate, con l’Amministrazione Provinciale di Verona e la Regione Veneto.
ART. 27 MODALITÀ D’ALLACCIAMENTO AI SERVIZI
1. Gli allacciamenti alla rete dell’acquedotto ed alla rete fognaria sono realizzati dal Gestore, che mantiene la competenza esclusiva in merito alla realizzazione dell’allacciamento, all’installazione ed alla manutenzione del contatore.
2. La misurazione dei volumi consegnati all’utente si effettua, di regola, al punto di consegna, mediante contatori rispondenti ai requisiti fissati dalla normativa vigente. Laddove esistano consegne a bocca tarata o contatori non rispondenti, il Gestore dovrà programmare l’installazione di contatori a norma.
3. Gli allacciamenti sono realizzati a perfetta regola d’arte, secondo le migliori tecnologie e modalità costruttive disponibili.
4. Le tariffe per l’allacciamento alla rete dell’acquedotto ed alla rete fognaria (contributi per l’allacciamento), ed i relativi aggiornamenti periodici, sono predisposte dal Gestore, e sono applicate solo dopo la necessaria approvazione dell’Autorità d’ambito. Sin dal momento della sottoscrizione del presente atto, il Gestore è tenuto a darne adeguata pubblicità all’utenza.
5. Il Gestore, entro 4 mesi dalla sottoscrizione del presente atto, elabora e sottopone all’Autorità d’ambito, per la necessaria approvazione, il “Capitolato tecnico per le opere d’allacciamento all’acquedotto ed alla rete fognaria”, corredato dei particolari costruttivi tipo delle singole opere, nel rispetto delle vigenti normative tecniche. Il capitolato tecnico, che sarà allegato al Regolamento di fognatura, conterrà anche le specifiche costruttive relative alle opere d’allacciamento a carico del singolo utente, poste in proprietà privata.
6. Gli utenti dovranno rispettare le specifiche tecniche previste nel Capitolato, e versare il contributo all’allacciamento al Gestore, secondo le modalità stabilite dall’Autorità d’ambito.
7. In caso di mancata predisposizione del “Capitolato tecnico per le opere d’allacciamento all’acquedotto ed alla rete fognaria”, secondo le modalità del presente comma, si applicano le penalità previste all’art. 58.
CAPO III – TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ART. 28 – TARIFFA
1. Le tariffe, e le relative articolazioni, sono determinate dall'Autorità d’ambito in modo da assicurare la copertura integrale di tutti i costi e le remunerazioni consentite dalla legge.
2. Il Gestore prende atto, altresì, che i ricavi provenienti dall’applicazione dell’artico-lazione tariffaria costituiscono il corrispettivo totale del servizio idrico integrato, e che, dunque, nessun altro compenso potrà essere richiesto per la fornitura del servizio medesimo, salvo le modifiche tariffarie conseguenti alla revisione tariffaria e alle varianti al programma degli interventi di cui all’art. 14 ed all’art. 30 del presente atto.
3. Viene, altresì, dato atto che:
a) la tariffa reale media al primo anno di gestione sono stabilite, al netto di IVA, nel modo seguente:
- - Tariffa reale media: 1,00715 €/m3
b) l’articolazione tariffaria per gli usi acquedottistici verrà stabilita con apposito provvedimento dell’Assemblea dell’Autorità d’ambito, che sin d’ora le parti si impegnano a considerare come atto aggiuntivo del presente contratto;
c) la tariffa di fognatura e depurazione è applicata sul 100% del volume erogato e misurato a contatore, oppure sul volume stimato per le utenze prive di dispositivo di misurazione.
4. In caso di cessione di acqua tra ambiti territoriali ottimali diversi, la tariffa viene determinata in accordo con le vigenti normative, in base ai costi sostenuti per l’erogazione del servizio, sentite le competenti Autorità e previa autorizzazione delle stesse, salva la validità di accordi e disposizioni vigenti, nonché secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
5. L’Autorità d’ambito si riserva la facoltà di rimodulare, nel rispetto dei vincoli di cui al comma 3 del presente articolo, entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione dell’affidamento, o ogni qualvolta sia ritenuto necessario, l’articolazione tariffaria qualora nuovi dati e informazioni si rendessero disponibili e utili a una definizione migliore della stessa in base alla normativa vigente.
Il Gestore dichiara, fin d’ora, di accettare l’eventuale rimodulazione.
ART. 29 AGGIORNAMENTO AL PIANO D’AMBITO
1. Ai fini dell’applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall’AEEGSI, l'EGA - all’inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque nei termini previsti dall’AEEGSI - adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo “specifico schema regolatorio” composto dagli atti - elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione - di seguito riportati:
a) l’aggiornamento del Programma degli Interventi, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonchè le conseguenti linee di intervento (individuate su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del PdI reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all’orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dall’AEEGSI, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
b) l’aggiornamento del Piano Economico-Finanziario, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento - e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall’AEEGSI - l’andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;
c) la convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall’AEEGSI.
2.L’EGA assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l’approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.
3. L'EGA assicura che l’aggiornamento del Piano d’Ambito ai sensi dei commi precedenti, consenta di perseguire l’obiettivo di mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati
4. Qualora, per effetto degli allineamenti tariffari, il Gestore non riuscisse a mantenere l’equilibrio di bilancio, gli eventuali maggiori costi verranno mantenuti a carico dei singoli Enti Locali, fino al riequilibrio di bilancio, e comunque non oltre la durata del periodo di allineamento.
ART. 30 RAGGIUNGIMENTO E MANTENIMENTO DELL’EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO
1. Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'AEEGSI e a quanto precisato nella presente convenzione.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto della necessità di procedere al recepimento delle eventuali modificazioni che il Legislatore nazionale potrebbe apportare al Metodo normalizzato, impegnandosi reciprocamente, fin d’ora, ad applicare tutte le eventuali nuove disposizioni
30.1 ISTANZA DI RIEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
1. Qualora durante il periodo regolatorio si verifichino circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'EGA istanza di riequilibrio.
2. L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.
3. E' obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.
30.2 MISURE PER IL MANTENIMENTO DELL’EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
1. Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:
a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'AEEGSI, con particolare riferimento a:
- trattamento dei costi di morosità;
- allocazione temporale dei conguagli;
- rideterminazione del deposito cauzionale;
- revisione dell’articolazione tariffaria;
- rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.
b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell’utenza;
c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente convenzione;
d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'AEEGSI, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;
e) eventuali ulteriori misure definite dalle parti.
2. Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente.
30.3 PROCEDIMENTO PER LA DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE MISURE DI RIEQUILIBRIO
1. L'EGA decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l'EGA, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'AEEGSI ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.
2. L'AEEGSI verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall'EGA nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'AEEGSI può disporre misure cautelari.
3. L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.
30.4 ULTERIORI OBBLIGHI DELL’EGA
1. L’EGA è obbligato a:
a)avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della presente convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione;
b) provvedere alla predisposizione tariffaria, anche per i grossisti operanti nel territorio di propria competenza, e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo agli EGA dalla regolazione dell'AEEGSI, nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dall’AEEGSI medesima;
c) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
d) garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;
e) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio;
f) controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell’ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell’AEEGSI
30.5 RAPPORTI TRA GROSSISTA, EGA E GESTORE
1. L'EGA provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria, previsti dalla pertinente regolazione, anche in relazione ai grossisti operanti nel territorio di propria competenza. Si applicano, anche in tali fattispecie, le norme e le procedure relative alla predisposizione tariffaria previste dalla regolazione dell'AEEGSI, ivi comprese le conseguenze in caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo al grossista e all'EGA.
2. Il Grossista eroga i propri servizi alle condizioni economiche determinate dall'EGA in attuazione dei provvedimenti dell'AEEGSI e nel rispetto delle deliberazioni di quest'ultima e della presente convenzione.
3. Laddove un grossista eroghi servizi a diversi soggetti gestori, operanti in una pluralità di ATO, provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria l’EGA nel cui territorio è localizzato l’impianto, previo parere, da rendere entro 30 giorni, dell’EGA competente per il gestore servito. Decorsi 30 giorni senza che il parere sia stato reso, l’EGA competente procede.
CAPO IV – DOCUMENTI E PIANI DA PREDISPORRE ED ATTUARE ART. 31. PIANO DI SUBENTRO ALLE GESTIONI ESISTENTI
1. Il Gestore produrrà, entro 3 mesi dall’affidamento, un apposito programma di subentro nelle gestioni pubbliche pre-esistenti, siano esse in economia diretta o mediante società/consorzio, che dovrà essere approvato dall’Autorità d’ambito.
2. Il programma di subentro nasce dall’esigenza di superare la frammentazione delle gestioni pre-esistenti in modo progressivo, garantendo un’equilibrata fase di avviamento industriale della Società di gestione, con l’obiettivo di concludere la riorganizzazione entro il 31 dicembre 2007.
3. In caso di mancata presentazione del Piano entro i suddetti termini, ed in caso di mancata attuazione del piano nei termini in esso contenuti, si applicano le penalità previste dall’art. 58 del presente atto. L’Autorità d’ambito potrà, inoltre, disporre la revoca dell’affidamento a norma dell’ART. 57.
ART. 32. PROGETTO DI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
1. Il Gestore produrrà, entro 3 mesi dall’affidamento, il “Progetto di organizzazione territoriale della gestione del servizio idrico integrato”, che dovrà essere sottoposto alla presa d’atto dell’Autorità d’ambito.
2. Il progetto dovrà contenere la descrizione dettagliata delle modalità di gestione territoriale del servizio idrico integrato, con particolare riferimento all’ubicazione delle sedi operative decentrate, degli sportelli operativi aperti al pubblico, dell’ubicazione delle funzioni aziendali, decentrate e non, e delle principali modalità operative per l’erogazione del servizio e l’esecuzione dei lavori di Piano d’ambito, nonché dei tempi di attuazione del progetto.
3. Il progetto potrà essere oggetto di successive modifiche ed integrazioni.
4. In caso di mancata presentazione del Piano entro i suddetti termini, ed in caso di mancata attuazione del piano nei termini in esso contenuti, si applicano le penalità previste dall’art. 58 del presente atto.
ART. 33. PROGRAMMA DEL RILIEVO DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI
1. Il Gestore è tenuto a realizzare un sistema informativo territoriale (SIT), contenente tutte le informazioni tecniche e gestionali caratterizzanti il servizio idrico integrato, nel territorio di cui all’allegato 1.
2. Entro 3 mesi dalla sottoscrizione del presente atto il Gestore sottopone all’Autorità d’ambito, per la necessaria approvazione, il progetto esecutivo del sistema informativo territoriale, che dovrà essere redatto sulla base di tutte le disposizioni di cui al presente atto, della disciplina nazionale e regionale vigente, e di tutte le direttive e disposizioni operative emesse dall’Autorità d’ambito e dagli Enti di controllo.
3. Entro 3 mesi dall‘approvazione del progetto esecutivo del SIT, il Gestore predispone un Programma di rilevamento delle reti, degli impianti e delle relative pertinenze, che dovrà essere completato entro 18 mesi dalla presa d’atto preventiva dell’Autorità d’ambito.
4. Il Gestore riconosce che gli oneri relativi alla campagna di rilevamento delle reti e impianti, e quelli relativi alle risorse necessarie per realizzare il SIT, sono compresi nella tariffa del servizio idrico integrato.
5. In caso di mancata presentazione del Programma entro i suddetti termini, ed in caso di mancata attuazione del Programma nei termini in esso contenuti, si applicano le penalità previste dall’art. 58 del presente atto.
ART. 34. PIANO DI RICERCA E RIDUZIONE DELLE PERDITE
1. Entro il termine di 6 mesi dalla sottoscrizione del presente atto, il Gestore dovrà dotarsi di un “Piano di ricerca e riduzione delle perdite idriche e fognarie”, sottoponendolo alla preventiva approvazione dell’Autorità d’ambito.
2. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo si applica la penalità prevista per il caso in questione dall’art. 58 del presente atto.
3. Il Gestore trasmette annualmente all’Autorità e ai Comuni una relazione circa i lavori effettuati e i risultati conseguiti. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo si applica la penalità prevista dall’art. 58.
ART. 35. PIANO DI RILEVAMENTO DELLE UTENZE FOGNARIE CIVILI E INDUSTRIALI
1. Il Gestore attua un Piano di rilevamento delle utenze fognarie, da aggiornarsi annualmente, sulla base delle seguenti prescrizioni:
a) per quanto riguarda le utenze fognarie civili, entro il termine di 24 mesi dalla sottoscrizione del presente atto;
b) per quanto riguarda le utenze fognarie industriali, entro il termine di 12 mesi dalla sottoscrizione del presente atto.
2. In caso di mancata attuazione del Piano entro i suddetti termini si applica la penalità prevista dall’art. 58del presente atto.
ART. 36. CARTA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
1. Il Gestore, entro 3 mesi dalla sottoscrizione del presente atto, predispone la “Carta del servizio idrico integrato” sulla base delle relative Linee Guida (Allegato 4), sottoponendola alla preventiva approvazione dell’Autorità d’ambito. Nei 3 mesi successivi il Gestore provvede ad adottare la Carta del servizio idrico integrato.
2. La Carta del Servizio è redatta in conformità alla normativa vigente.
3. In caso di mancata predisposizione della Carta del servizio idrico integrato nel termine di 3 mesi, e nel caso di mancata adozione della medesima entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente atto per responsabilità del Gestore, si applicano le penalità previste dall’art. 58 del presente atto, salvo quanto previsto dall’art. 57.
4. Al fine di consentire la tempestiva evasione delle richieste dei clienti, gli Enti Locali costituenti l’AATO concordano che il Gestore si attivi per interventi sulle reti a mezzo di semplice comunicazione all’Ente Locale interessato secondo il principio del silenzio – assenso. Tale modalità costituirà autorizzazione valida a tutti gli effetti per quanto riguarda l’esecuzione della presente Convenzione, ferma restando la necessità per il Gestore di munirsi delle autorizzazioni e/o concessioni necessarie ai sensi delle norme vigenti. A tal fine il Gestore presenterà all’Autorità d’ambito, entro 3 mesi dalla stipula del presente atto, apposita procedura la quale, una volta approvata dall’Autorità d’ambito, si intende impegnativa per tutti gli Enti Locali costituenti l’ATO.
ART. 37. REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
1. Il Gestore è tenuto a predisporre il “Regolamento del servizio idrico integrato”, costituito dai seguenti documenti regolamentari:
a. Regolamento del servizio acquedotto;
b. Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
2. Il Gestore predispone, entro quattro mesi dalla sottoscrizione del presente atto, il “Regolamento del servizio di fognatura e depurazione”, in base al Regolamento Tipo allegato al Piano di Risanamento Regionale delle Acque della Regione Veneto approvato dal Consiglio Regionale del Veneto con deliberazione n. 962 del 1.9.1989, integrando lo stesso con le indicazioni e le prescrizioni contenute nel D. Lgs 152/1999 e successive modifiche e integrazioni, e sulla base delle linee guida di cui all’allegato 5 del presente atto. Il regolamento è sottoposto alla preventiva approvazione dell’Autorità d’ambito ed è adottato entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente atto. Al regolamento dovrà essere allegato il capitolato tecnico di cui all’art. 27
3. Il Gestore predispone, entro quattro mesi dalla sottoscrizione del presente atto, il “Regolamento del servizio acquedotto” sulla base delle linee guida di cui all’allegato 5 del presente atto. Il regolamento è sottoposto alla preventiva approvazione dell’Autorità d’ambito ed è adottato entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente atto.
In caso di mancata presentazione all’Autorità d’ambito del Regolamento si applicano le penali previste all’art. 58 del presente atto. In caso di mancata adozione del Regolamento entro il termine previsto, si applica la penalità prevista dall’art. 58 del presente atto, salvo quanto previsto dall’art. 57.
ART. 38. MANUALE DELLA SICUREZZA
1. Entro 12 mesi dalla sottoscrizione del presente atto il Gestore adotta il “Manuale della Sicurezza per la protezione e prevenzione antinfortunistica dei lavoratori”, ed adotta un piano per l’adeguamento degli impianti, al fine di ottemperare a tutti gli obblighi imposti in materia dal D. Lgs n. 626/94 e successive disposizioni in materia.
2. In caso di mancata adozione del Manuale entro il suddetto termine, si applica la penalità prevista dall’art. 58 del presente atto, salvo quanto previsto dall’art. 57 del medesimo atto.
ART. 39. PIANO DI EMERGENZA IDRICA
1. Il Gestore predispone il “Piano di Emergenza”, entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente atto, che conterrà tutte le attività necessarie al fine di far fronte ad eventuali episodi di emergenza nella fornitura di acqua potabile e di emergenza ambientale derivante dagli impianti di fognatura e depurazione.
2. Il Gestore prende atto che per la redazione del suddetto Piano non sono state predisposte dall’Autorità d’ambito linee guida. L’Autorità d’ambito si riserva di predisporre indirizzi e prescrizioni, anche sulla base di eventuali linee guida regionali e nazionali in materia di protezione civile. Il Piano dovrà, comunque, essere sottoposto alla preventiva approvazione dell’Autorità d’ambito, e dovrà essere revisionato secondo necessità.
3. In caso di mancata adozione del Piano entro il suddetto termine, o in caso di mancata revisione del piano entro il medesimo termine dalla richiesta da parte dell’Autorità d’ambito, si applica la penalità prevista dall’art. 58 del presente atto, salvo quanto previsto dall’art. 57.
ART. 40. PIANO DI GESTIONE DELLE INTERRUZIONI DEL SERVIZIO.
1. Entro il termine di 6 mesi dalla sottoscrizione del presente atto, il Gestore dovrà adottare il “Piano di gestione delle interruzioni del servizio”, sottoponendolo alla preventiva approvazione dell’Autorità d’ambito.
2. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo si applica la penalità prevista dall’art. 58 del presente atto.
ART. 41. SISTEMA DELLA QUALITÀ E RELATIVO MANUALE
1. Al Gestore è prescritto un termine di 24 mesi per l’adozione del Sistema di Qualità, sulla base del Manuale della qualità, che il Gestore dovrà redigere e per il quale non sono state predisposte dall’Autorità d’ambito linee guida.
2. In caso di mancata adozione del Manuale entro il suddetto termine, si applica la penalità prevista dall’art. 58 del presente atto, salvo quanto previsto dall’art. 57.
CAPO V – CONTROLLI DELL’AUTORITA’ D’AMBITO ART. 42 POTERI DELL’AUTORITA’ D’AMBITO
1. L’Autorità d’ambito determina gli indirizzi di gestione del servizio idrico integrato con l’approvazione di piani e programmi, e con l’emanazione di direttive, e compie atti d’ispezione, controllo e vigilanza sulla gestione stessa.
2. Gli atti dell’Autorità d’ambito e le relative modificazioni vincolano il Gestore, salva l’individuazione degli eventuali oneri di servizio pubblico di cui all’art. 12.
3. L’Autorità d’ambito si riserva ogni più ampia facoltà di procedere, direttamente o tramite soggetti da essa incaricati, anche senza preavviso, ed anche a mezzo di sistemi informativi, a controlli, ispezioni, accessi ed ogni altro atto utile a verificare la gestione in relazione agli standard, generali e specifici, di qualità e quantità, secondo le modalità ed i criteri previsti nel presente atto. Dei risultati delle ispezioni può essere redatto processo verbale, sottoposto alla sottoscrizione del Gestore, il quale può inserire le proprie eventuali osservazioni e/ deduzioni contrarie.
4. Il Gestore, nel rispetto delle esigenze di buona conduzione del servizio, si adopererà con ogni mezzo a sua disposizione per favorire l’attività di controllo dell’Autorità d’ambito.
5. Il Gestore si impegna a fornire ai Sindaci dei Comuni dell’ATO Veronese di cui all’allegato 1, o loro incaricati, tutte le informazioni dagli stessi richieste in ordine all’erogazione del servizio idrico integrato agli utenti del proprio territorio.
ART. 43 DIRETTIVE ED ATTI DI INTERPRETAZIONE
1. L’Autorità d’ambito può emanare direttive e atti di interpretazione volti a precisare o integrare il contenuto del presente atto e degli allegati costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto e/o di Piani e Programmi.
2. Gli uffici dell’Autorità d’ambito possono emanare atti di interpretazione delle modalità di gestione del servizio idrico integrato e delle modalità di attuazione di Piani e Programmi, nell’ambito delle direttive generali stabilite dall’Assemblea d’ambito.
3. Il Gestore si obbliga ad attuare tutte le direttive e tutti gli atti di interpretazione dell’Autorità d’ambito. ART. 44 CONTROLLI DELL’AUTORITÀ D’AMBITO
1. L’Autorità d’ambito esegue i controlli e le verifiche sull’attuazione dei propri atti, a suo insindacabile giudizio.
2. L'Autorità d’ambito controlla il servizio e l’attività del gestore al fine di:
a) assicurare la corretta applicazione della tariffa del servizio idrico integrato;
b) verificare il raggiungimento degli obiettivi e livelli di servizio previsti dal Piano d’ambito;
c) valutare l’andamento economico-finanziario della gestione;
d) definire nel complesso tutte le attività necessarie a verificare la corretta e puntuale attuazione del Piano d’ambito.
3. Tutte le informazioni tecniche ed economiche dovranno essere rese disponibili in qualsiasi momento l’Autorità d’ambito ritenga necessario. Verranno allo scopo installate, presso gli uffici operativi dell’Autorità d’ambito, tutte le attrezzature informatiche necessarie (workstation, personal computer, collegamenti telematici, licenze software, corsi di apprendimento, etc.) al fine di consentire ai tecnici dell’Autorità d’ambito di effettuare i controlli ritenuti necessari mediante l’accesso diretto alle procedure informative, tecniche e contabili. I costi sono a totale carico del Gestore.
ART. 45 COMUNICAZIONE DATI SUL SERVIZIO
1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 44, l’Autorità d’ambito si avvale delle informazioni rese dal Gestore con le modalità fissate dal “Sistema di rendicontazione sul Servizi idrico integrato” di cui all’allegato 9, ed eventuali sue modifiche ed integrazioni
2. L’Autorità d’ambito può definire apposite direttive e procedure di rilevazione dei dati e delle informazioni periodiche. Il Gestore, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna ad accettare integralmente tutte le disposizioni del presente atto, e tutte le direttive che l’Autorità d’ambito emanerà.
3. Il Gestore si impegna a comunicare entro il mese di aprile di ogni anno alla Autorità d’ambito i dati e le informazioni di cui al presente atto, così come specificati nel documento di cui al comma 1 (allegato 9).
4. Nel caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti all’art. 44 ed all’art. 6, nonché agli obblighi di cui al comma 1 ed al comma 2 del presente articolo, l’Autorità d’ambito applicherà le penalità previste all’art. 58 del presente atto, fatta salva la facoltà di applicare la sanzione risolutoria di cui all’art. 57, nell’ipotesi di reiterata inadempienza.
5. Il Gestore è obbligato ad attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente.
ART. 46 VERIFICHE TECNICHE E COLLAUDI
1. Il Gestore si obbliga a sottoporre la propria attività a certificazione tecnica da parte di professionisti di gradimento della Autorità d’ambito, secondo un calendario fissato dall’Autorità d’ambito, in modo da accertare che le opere realizzate in esecuzione del Piano d’ambito siano conformi alle norme tecniche vigenti ed ai principi di buona regola dell'arte anche in termini di congruità dei prezzi e che il Gestore colga le opportunità offerte dal progresso tecnico e tecnologico per la riduzione dei costi o, comunque, per assicurare il miglior rapporto costi-benefici.
2. Le opere inserite nel Piano d’ambito dovranno essere sottoposte al collaudo amministrativo ai sensi e per gli effetti della normativa nazionale e regionale sui lavori pubblici. La nomina del Collaudatore è di stretta competenza dell’Autorità d’ambito, salvo che non sia nominato dalla Regione Veneto, in applicazione della normativa regionale vigente. Per i lavori di importo inferiore ad € 500.000,00 l’Autorità d’ambito accetta, ai sensi di legge, la presentazione del certificato di regolare esecuzione in luogo del certificato di collaudo, come attualmente previsto dall’art. 49 della LR 27/2003.
3. In sede di rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio degli impianti di depurazione, o più in generale ogni quattro anni, il Gestore è tenuto ad affidare ad un qualificato professionista esterno, di gradimento dell’Autorità d’ambito, l’esecuzione della verifica di funzionalità, secondo eventuali direttive tecniche impartite dall’Autorità d’ambito. Tale obbligo è esteso anche agli impianti di potabilizzazione dell’acqua più significativi individuati dall’Autorità d’ambito, a proprio insindacabile giudizio.
4. In caso di inadempimento si applicano le penali di cui all’art. 58 del presente atto. ART. 47 DEPOSITO DEI BILANCI DI ESERCIZIO
1. Il Gestore si obbliga a depositare, presso gli uffici dell’Autorità d’ambito, il progetto di bilancio d’esercizio almeno trenta (30) giorni prima della data per la quale è fissata la convocazione dell’organo societario che deve approvarlo, e comunque in tempo utile affinché l’Autorità d’ambito possa formulare le proprie osservazioni in ordine alla compatibilità con quanto previsto dal Piano d’ambito, dal Programma degli Interventi e dal presente atto.
2. Al fine di garantire il mantenimento dell’”attività prevalente” del Gestore nei confronti dei Comuni soci, ai sensi dell’art. 113, comma 5, lettera c), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Gestore deposita presso gli uffici dell’Autorità d’ambito il bilancio di esercizio entro trenta (30) giorni dall’avvenuta approvazione, in modo da consentire, all’Assemblea d’ambito, ogni qualvolta il bilancio dell’anno precedente evidenzi una violazione dei limiti di legge in materia di attività prevalente, di indicare al Gestore il trasferimento ad altra società delle attività non rivolte ai Comuni soci, ovvero l’adozione di ogni altra misura necessaria a ristabilire l’attività prevalente nei confronti dei Comuni soci.
ART. 48 SPESE FUNZIONAMENTO AUTORITÀ
1. Le spese di funzionamento della struttura operativa dell’EGA sono a carico del Gestore.
L’EGA, in sede di approvazione annuale del Bilancio di esercizio preventivo, stabilisce la quantificazione delle spese di funzionamento e i termini e le modalità di versamento delle stesse da parte del Gestore.
2. Il Gestore può attribuire la quota relativa alle spese di funzionamento della struttura operativa dell’EGA alla tariffa del servizio idrico integrato, nei limiti e secondo le disposizioni stabilite dall’AEEGSI.
3. In caso di ritardato pagamento sarà applicabile il saggio di interesse legale previsto dall’art. 1284 X.X.
XXX. 00 XXXXXX XX XXXXXXXXXXX PER I BENI AFFIDATI AL GESTORE E MUTUI PREGRESSI
1. Il Gestore, a partire dalla data di stipula del presente atto, prende in carico, con le modalità previste nell’allegato 10 “Canone di concessione: modalità di ripartizione”, il pagamento delle rate dei mutui di ciascun Comune, Consorzio o Società di gestione dell’ATO Veronese fino all’estinzione del mutuo in essere al momento della stipula della presente Convenzione, relativi alla realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato di proprietà dei rispettivi Comuni ,Consorzi o Società di gestione.
2. Il Gestore corrisponderà annualmente, secondo le previsioni del Piano ed eventuali successive modifiche, all’Autorità d’ambito il canone di concessione per l’uso delle opere e dei beni affidati.
3. Il canone è determinato nell’allegato 10 “Canone di concessione: modalità di ripartizione” e dovrà essere versato con le tempistiche e le modalità ivi indicate.
4. In caso di ritardato pagamento sarà applicabile il saggio di interesse legale previsto dall’art. 1284 X.X. XXX. 00 XXXXX XX XXXXXXXX XXXXX XXXX XX XXXXXXXXXXXX
1. Il Gestore verserà annualmente, agli aventi causa, la quota di tariffa riferita ai costi di gestione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche, di cui all’art. 21 del D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, definite di concerto con l’Autorità d’ambito e gli enti interessati.
ART. 51 DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE
1. È fatto divieto al Gestore di cedere o sub-concedere, parzialmente o totalmente, il servizio idrico integrato oggetto della presente convenzione, sotto pena dell'immediata risoluzione della medesima, con tutte le
conseguenze di legge e con l'incameramento, da parte dell’Autorità d’ambito, delle garanzie prestate dal Gestore.
ART. 52 CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DOPO LA SCADENZA
1. L’Autorità d’ambito avrà la facoltà di prolungare la durata della convenzione di dodici mesi dopo la scadenza senza che da ciò derivi alcun diritto ad indennità aggiuntive da parte del Gestore, che dovrà garantire la regolare erogazione del servizio idrico integrato.
ART. 53 RESTITUZIONE DI OPERE E CANALIZZAZIONI
1. Salvo il rispetto del disposto del presente Articolo, alla scadenza contrattuale della Convenzione, così come nel caso di risoluzione per le inadempienze previste all’art. 57, o di riscatto ai sensi dell'art. 54 del presente atto, ed altresì in ogni altro caso di scadenza/cessazione anche anticipata della Convenzione, il Gestore è obbligato a consegnare all’Autorità d’ambito ed a trasferire, ai sensi di legge, in proprietà agli Enti Locali, tutti gli impianti, le opere e le canalizzazioni relativi al servizio idrico integrato, compresi quelli realizzati direttamente dal Gestore durante il periodo di vigenza contrattuale
2. Gli impianti, le opere e le canalizzazioni messi inizialmente nella disponibilità del Gestore, e quelli in seguito realizzati interamente a spese dell’Autorità d’ambito o degli Enti Locali e anch’essi messi nella disponibilità del Gestore, devono essere restituiti gratuitamente, ai sensi di legge, in proprietà agli Enti Locali, in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera h) delle legge 5 gennaio 1994, n. 36, ferma restando in capo agli Enti Locali la proprietà degli stessi. Qualora su tali beni il Gestore abbia comunque compiuto manutenzioni straordinarie o miglioramenti, o investimenti previsti dalla legge, o richiesti dalla Autorità o comunque concordati con la stessa, anche se non rientranti negli interventi strutturali oggetto della presente convenzione, e qualora alla data di scadenza anche anticipata dell’affidamento il costo di tali interventi od opere non sia stato ancora interamente ammortizzato, si applicheranno le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo.
3. Gli impianti, le opere e le canalizzazioni e gli altri interventi, che siano o meno parte degli interventi strutturali, relativi al servizio idrico integrato, realizzati e finanziati dal Gestore durante il periodo di validità del presente atto, saranno ammortizzati, ove compatibile con il piano tariffario, secondo il metodo dell’ammortamento finanziario, e ove interamente ammortizzati secondo tali criteri, dovranno essere consegnati gratuitamente all’Autorità d’ambito e trasferiti gratuitamente, ai sensi di legge, in proprietà agli Enti Locali, in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera h), delle legge 5 gennaio 1994, n. 36, ferma restando in capo agli Enti Locali la proprietà degli stessi.
4. Gli impianti, le opere e le canalizzazioni e gli altri interventi, che siano o meno parte degli interventi strutturali, relativi al servizio idrico integrato, realizzati e finanziati dal Gestore durante il periodo di validità del presente atto, che non risultino essere completamente ammortizzati al termine del periodo contrattuale secondo i criteri sopra indicati, saranno consegnati all’Autorità d’ambito e trasferiti, ai sensi di legge, in proprietà agli Enti Locali unicamente a condizione che al Gestore sia previamente corrisposto per intero, a titolo di indennizzo, il valore contabile residuo di tutte le opere, le canalizzazioni e gli altri interventi non ammortizzati, calcolato nel rispetto dei criteri di cui sopra e, per le opere che non abbiano superato la fase di collaudo, in misura corrispondente ai costi effettivamente sostenuti. Sono inclusi in ogni caso tutti i costi sostenuti per effettuare gli investimenti previsti nel piano d’ambito o comunque effettuati in base alla presente convenzione, inclusi in particolare gli oneri finanziari, e tutti i costi sopportati in occasione della eventuale risoluzione o scadenza anticipata della Convenzione, ivi inclusi quelli derivanti a qualunque titolo dall’interruzione anticipata dei finanziamenti relativi, ove del caso. Le Parti si obbligano, entro tre mesi dalla sottoscrizione delle presenti modifiche, e successivamente con cadenza annuale, a rilevare lo stato di consistenza delle opere le canalizzazioni e gli altri interventi realizzati o in corso di realizzazione e di quanto
altro sia soggetto al diritto di indennizzo a favore del Gestore ai sensi del presente articolo. Ai fini di determinare lo stato di consistenza dei beni strumentali allo svolgimento del servizio idrico integrato del Gestore, è costituito un Comitato paritetico tra l’Autorità d’ambito e il gestore che procederà annualmente all’aggiornamento dello stato di consistenza per consentire la tempestiva valutazione dell’indennità di rilievo degli impianti secondo la presente Convenzione e le norme applicabili. In ogni caso, ove vi sia disaccordo sull’ammontare dell’indennizzo come emergente dallo stato di consistenza accertato dal Comitato paritetico, esso sarà determinato da un collegio di esperti nominati uno da ciascuna delle parti e uno dal Presidente della Camera di Commercio di Verona, con l’adozione del medesimo criterio, restando inteso che fino al momento della determinazione di tale somma in via definitiva e non più appellabile e al relativo pagamento in via integrale, si applicherà il comma 7 che segue. In alternativa al pagamento dell’indennità da parte degli Enti locali/Autorità d’ambito, l’Autorità d’ambito, nel bando di gara per l’affidamento del servizio o nella delibera di affidamento, potrà prevedere che la suddetta indennità sia pagata dal nuovo Gestore che subentrerà nell’affidamento del servizio, restando inteso che anche in linea con quanto previsto dall’art. 52 della Convenzione, il gestore uscente continuerà ad esercire il servizio idrico fino all’effettivo subentro del nuovo gestore e comunque previa corresponsione totale dell’indennizzo ,qualora il gestore subentrante non vi provveda in tutto in parte, e fermo restando in ogni caso il disposto del comma 6 che segue.
5. Il Gestore uscente avrà diritto di richiedere all’Autorità, con sufficiente anticipo rispetto all’avvio delle procedure ad evidenza pubblica per l’individuazione del nuovo gestore, che il suddetto nuovo gestore subentrante acquisti dal Gestore uscente il complesso dei beni strumentali all’esercizio del servizio idrico integrato e non ricompresi nei commi che precedono, inclusi, ai sensi dell’art. 10 della Convenzione, i dipendenti dello stesso Gestore uscente dedicati a tale servizio, ed incluse altresì le provviste ed i materiali di magazzino e qualsiasi altro bene, mobile o immobile, che sia accessorio o comunque utile per l’espletamento del servizio. Il corrispettivo dovuto per tale cessione sarà determinato di comune accordo tra il Gestore uscente e l’Autorità, i quali potranno avvalersi della commissione paritetica prevista nel presente Articolo. In caso di disaccordo, il corrispettivo sarà determinato con funzioni di arbitratore da un perito nominato congiuntamente fra le parti o, in assenza di accordo, dal Presidente della Camera di Commercio di Verona. La determinazione di detto corrispettivo ed il suo pagamento integrale saranno condizione per il subentro del nuovo gestore.
6. In ogni caso di scadenza naturale o anticipata della convenzione, ivi inclusi i casi di decadenza, risoluzione, recesso o riscatto, il Gestore avrà pieno diritto di continuare la gestione ordinaria del servizio alle condizioni ed obblighi nonché nei termini previsti nella presente Convenzione, godendo dei relativi diritti, fino al subentro del nuovo gestore, nel rispetto delle condizioni previste per tale subentro, e comunque fino all’integrale pagamento da parte degli Enti locali, dell’Autorità d’ambito o del nuovo gestore delle somme dovute a titolo di indennizzo ai sensi dei commi che precedono e dell’art. 54.
7. In caso di affidamento del servizio attraverso procedura ad evidenza pubblica, la gara sarà bandita almeno diciotto mesi prima della scadenza dell'affidamento o prontamente in caso di scadenza anticipata, in modo da evitare soluzioni di continuità nella gestione del servizio. Successivamente alla cessazione della presente Convenzione, l’Autorità d’ambito si impegna, tra l’altro, a prevedere espressamente nel bando di gara ovvero nella delibera per il nuovo affidamento del servizio:
(i) che il gestore subentrante sia obbligato al pagamento integrale dell’indennizzo e del corrispettivo per l’acquisto del complesso dei beni strumentali all’esercizio del servizio idrico integrato ivi inclusi i dipendenti in favore del concessionario uscente quale condizione per il subentro, pagamento che dovrà avvenire all’aggiudicazione definitiva o entro una data fissa successiva, ma in ogni caso quale condizione per il subentro;
(ii) il valore dell’indennizzo dovuto al concessionario uscente. Nel caso di contenzioso sull’ammontare dell’indennizzo, il bando indicherà sia il valore stimato dall’Autorità d’ambito sia quello stimato dal Gestore
uscente. In tale ipotesi, il gestore subentrante - in caso di aggiudicazione - verserà l’indennizzo stimato dall’Autorità d’ambito e una cauzione sotto forma di fideiussione bancaria autonoma a prima domanda a garanzia del pagamento dell’eventuale ulteriore ammontare a titolo di indennizzo;
(iii) il corrispettivo per l’acquisto del complesso dei beni strumentali all’esercizio del servizio idrico integrato ivi inclusi i dipendenti che dovrà essere acquistato dal gestore subentrante come previsto nel paragrafo 5 che precede; Nel caso di contenzioso sull’ammontare di tale corrispettivo, il bando indicherà sia il valore stimato dall’Autorità d’ambito sia quello stimato dal Gestore uscente. In tale ipotesi, il gestore subentrante - in caso di aggiudicazione - verserà l’ammontare stimato dall’Autorità d’ambito e una cauzione sotto forma di fideiussione bancaria autonoma a prima domanda a garanzia del pagamento dell’eventuale ulteriore ammontare a titolo di indennizzo;
(iv) i termini e condizioni per l’acquisto del complesso dei beni strumentali all’esercizio del servizio idrico integrato ivi inclusi i dipendenti;
(v) che in ogni caso di ritardo nel pagamento di quanto sopra saranno dovuti interessi non inferiori al tasso Euribor più 2 punti percentuali.
8. L’indennizzo spettante al gestore uscente ai sensi del presente articolo e dell’art. 54, nonché il corrispettivo per l’acquisto del complesso dei beni strumentali all’esercizio del servizio idrico integrato ivi inclusi i dipendenti sono destinati in via prioritaria al soddisfacimento dei crediti degli enti finanziatori del Gestore uscente e sono indisponibili da parte del Gestore fino al soddisfacimento di detti crediti. Restano impregiudicati in ogni caso i diritti spettanti ai suddetti enti finanziatori dalle norme di legge applicabili.
ART. 54 RISCATTO
1. L’Autorità d’ambito può riscattare il servizio prima della scadenza prevista dall'art. 3 del presente atto, ai sensi dell'art. 24 R.D. n. 2578/1925.
2. Il riscatto comporta la restituzione dei beni affidati al Gestore, e degli altri beni successivamente affidati o realizzati dal Gestore e funzionali all'espletamento del servizio pubblico (beni mobili ed immobili) con corresponsione di una somma di denaro calcolata ai sensi dell'art. 24, comma 4, lettere a), b) e c), del X.X. 00 ottobre 1925, n. 2578, e dell'art. 13 del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902.
3. In relazione alla previsione di cui alla lettera c) della norma sopra richiamata si intende che il numero di anni da calcolare sia pari al numero di anni mancanti alla scadenza del termine di affidamento del servizio come stabilito all'art. 3 del presente disciplinare.
4. I valori di questi beni saranno fissati concordemente dalle parti o in sede giurisdizionale secondo le vigenti norme di legge.
5. Il ritardo nel pagamento dell'indennità, qualora definita ai sensi del precedente comma, darà luogo ad interessi secondo il tasso di sconto della Banca d'Italia.
6. Il Gestore assicura in ogni caso la continuità della gestione del servizio affidato espletandolo nel rispetto della presente Convenzione, anche in caso di riscatto, fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri.
7. Al Gestore è riconosciuta una somma di denaro calcolata con i seguenti criteri:
a. valore d’uso dell’impianto (valutato secondo i termini descritti al punto 3) e del relativo materiale mobile ed immobile, tenuto conto del tempo trascorso considerate le clausole che nella convenzione sono contenute circa la proprietà di detto materiale, al termine dell’affidamento in concessione;
b. anticipazioni o sussidi dati dai comuni, nonché importo delle tasse proporzionali di registro anticipate dal Gestore e premi eventualmente pagati ai comuni concedenti, sempre tenendo conto degli elementi indicati nella lettera precedente;
c. resta esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione.
8. Al riscatto previsto dal presente articolo, si applicano, per quanto compatibili, le norme previste all’art. 53 della presente Convenzione.
ART. 55 CAUZIONE CONTRATTUALE
1. In materia di garanzie, si applica la normativa pro tempore vigente, unitamente alle disposizioni della presente convenzione. Ai sensi della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, della Legge Regionale 27 marzo 1998, n. 5 nonché dell’art. 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e degli artt. 100 e segg. del D.P.R. 21 dicembre 1999,
n. 554, a garanzia degli impegni assunti con la presente Convenzione o previsti negli atti da questa richiamati, il Gestore ha prestato apposita garanzia (cauzione contrattuale) mediante fideiussione bancaria escutibile “a prima richiesta” n. 460830265272 in data 15.02.2006 rilasciata dall’Istituto bancario UNICREDIT BANCA D’IMPRESA S.p.A. di Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00).
2. L’Autorità d’Xxxxxx potrà rivalersi sulla cauzione con le modalità e alle condizioni previste dalla vigente legislazione in materia di lavori per le opere pubbliche.
3. Da detta cauzione l’Autorità d’ambito potrà prelevare l'ammontare delle penalità eventualmente dovute dal Gestore per inadempienze agli obblighi e previste nel presente disciplinare.
4. Il Gestore dovrà reintegrare la cauzione con le somme prelevate entro 15 giorni dalla comunicazione scritta dell’Autorità d’ambito, pena la risoluzione del Contratto dopo un mese di messa in mora senza esito.
5. Il Gestore presta idonee garanzie assicurative tali da coprire i rischi derivanti da proprie inadempienze e in ogni modo da danni causati all’Autorità d’ambito ed a terzi, ivi inclusi gli Enti locali associati.
6. Il Gestore si impegna a dare comunicazione all'EGA del rinnovo di detta fideiussione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di scadenza.
7. La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.
ART. 56 SANZIONE COERCITIVA: SOSTITUZIONE PROVVISORIA
1. In caso d’inadempienza grave del Gestore, qualora non ricorrano circostanze eccezionali e fossero compromesse la continuità del servizio, l'igiene o la sicurezza pubblica, oppure il servizio non sia eseguito che parzialmente, l’Autorità d’ambito potrà prendere tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico a carico e rischio del Gestore, compresa la provvisoria sostituzione del Gestore medesimo.
2. L'Autorità d’ambito potrà sostituire il Gestore anche nell'ipotesi di cui all’art. 14 per la realizzazione degli interventi in variante.
3. Ove il Gestore non rispetti i tempi minimi di intervento previsti dalla Carta del Servizio, l’Autorità d’ambito ha facoltà di fare eseguire d’ufficio i lavori necessari, addebitandone il costo al Gestore.
4. La sostituzione deve essere preceduta dalla messa in mora con la quale l’Autorità d’ambito contesta al Gestore l'inadempienza riscontrata intimandogli di rimuovere le cause dell'inadempimento entro un termine proporzionato alla gravità dell'inadempienza.
ART. 57 SANZIONE RISOLUTORIA
1. In caso d’inadempienza di particolare gravità, quando il Gestore non abbia erogato il servizio alle condizioni fissate dalla Convenzione, o in caso di interruzione totale e prolungata del servizio senza il manifestarsi di cause di forza maggiore, l’Autorità d’ambito potrà decidere la risoluzione della Convenzione.
2. In particolare il diritto alla risoluzione potrà sorgere:
a. in caso di fallimento o scioglimento del Gestore;
b. nel caso previsto all’art. 4 del presente atto;
c. nel caso previsto all’art. 31 del presente atto;
d. in caso di ripetute gravi deficienze nella gestione del servizio previa messa in mora rimasta senza effetto;
e. in caso di interruzione generale del servizio acquedotto o di quello di smaltimento delle acque reflue per una durata superiore a tre giorni consecutivi, imputabile a colpa o dolo del Gestore, contestata e certificata dall’Autorità competente in materia;
f. in caso di ripetute gravi inadempienze ai disposti della presente Convenzione previa messa in mora rimasta senza effetto.
3. L‘Autorità d’ambito, a mezzo di regolare diffida, è tenuta a concedere al Gestore un congruo termine per rimuovere le irregolarità di cui ai punti 2.d e 2.f.
4. Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate al Gestore e l’Autorità d’ambito avrà facoltà di attingere alla cauzione per la rifusione di spese, oneri e danni subiti.
5. La convenzione si risolverà di diritto in caso di fallimento del Gestore, o di ammissione ad altre procedure concorsuali, ovvero in caso di scioglimento della società, ovvero nel caso di cui all’art. 4.
6. Sono dedotte in clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’Art. 1456 c.c., le inadempienze di particolare gravità - quando il Gestore non abbia posto in essere il servizio alle condizioni fissate dal presente atto e dai relativi allegati in esso richiamati, ovvero quando ceda o sub-conceda parzialmente o totalmente il servizio idrico integrato in violazione dell’art. 51 ovvero quando non versi all’Autorità la quota relativa alle spese di funzionamento della medesima in violazione dell’art. 48, nonché per l’interruzione del servizio acquedotto o di quello di smaltimento delle acque reflue per una popolazione uguale o superiore a 20.000 abitanti e per una durata superiore a tre giorni consecutivi, imputabile a colpa o dolo del Gestore.
7. Fermo quanto sopra, l’Autorità d’ambito, nei seguenti casi:
a. ripetute gravi deficienze nella gestione del servizio previa messa in mora rimasta senza effetto;
b. ripetute gravi inadempienze ai disposti del presente atto previa messa in mora rimasta senza effetto;
c. in particolare, le inottemperanze agli obblighi previsti dalla presente convenzione all’art. 8 (obbligo di redigere l’inventario), art. 36 (obbligo di adozione della Carta del Servizio Idrico Integrato), art. 37 (obbligo di redazione e adozione del regolamento del servizio idrico integrato), art. 38 (obbligo di adozione del Manuale della Sicurezza), art. 39 (obbligo di adozione del Piano di Emergenza), art. 40 (obbligo di adozione del Piano di gestione delle interruzioni di servizio), art. 41 (obbligo di adozione di un Sistema della Qualità), e fatta salva l’applicazione delle penalità previste dall’art. 58; potrà invitare il Gestore a porre rimedio alle inadempienze entro un congruo termine, eventualmente anche ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1.454 C.C..
8. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi di comunicazione e trasmissione dei dati e delle informazioni strumentali all’espletamento delle procedure di controllo da parte dell’Autorità, previsti dai seguenti articoli:
a. art. 6 : Obblighi del Gestore;
b. art. 13 : Interventi strutturali da realizzare;
c. art. 15.1 : Programmazione degli Interventi del Piano d’Ambito;
d. art. 44 : Controlli dell’Autorità d’ambito;
e. art. 45 : Comunicazione dati sul servizio;
e fatta salva l’applicazione delle penalità previste all’art. 58, l’Autorità procederà ad inviare al Gestore formale diffida ad adempiere entro un congruo termine, ai sensi dell’Art. 1454 c.c.. Decorso inutilmente tale termine, il contratto è risolto di diritto, fermo restando l’obbligo del Gestore di proseguire la gestione fino all’aggiudicazione del servizio al nuovo gestore, a seguito dell’espletamento di una nuova gara.
9. I danni conseguenti graveranno sul Gestore, con facoltà dell’Autorità d’ambito di trattenere l’importo dei medesimi dalla cauzione.
ART. 58 PENALI
1.L’EGA, in caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli standard aggiuntivi eventualmente definiti dal medesimo EGA, rispetto a quelli uniformi stabiliti dall’Autorità, è tenuto ad applicare, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi dovranno essere raccordati con quelli previsti dalla regolazione vigente per violazione dei corrispondenti standard minimi.
L’EGA comunica all’AEEGSI le penali applicate al Gestore ai sensi del presente comma, per le successive determinazioni di competenza.
2.Nel caso in cui il Gestore non realizzi, in tutto o in parte, il programma quadriennale, l’EGA, a seguito di verifica quadriennale (o altra periodicità se prevista dal metodo tariffario), esaminate le giustificazioni fornite dal gestore, potrà applicare una penalità contrattuale nella misura:
- da 0,01% a 0,1% dell’importo degli investimenti non realizzati.
L’accettazione da parte dell’EGA del programma di incentivazione di cui all’art. 6 comma 12 consente la non applicazione della penalità contrattuale di cui al presente comma.
3. In caso di mancato raggiungimento degli standard organizzativi (e quindi per violazione di obblighi contrattuali connessi a livelli di qualità del prodotto o del servizio), analiticamente previsti nelle linee guida di cui all’allegato 4:
a. L’Autorità procederà ad applicare le penalità previste nell’Allegato 6, a causa del superamento degli indicatori numerici, standard e date di riferimento ivi previste.
4. Il Gestore dovrà effettuare indennizzi automatici agli utenti, come verrà previsto dalla Carta del servizio idrico integrato
5. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dai seguenti articoli:
a. art. 6 : Obblighi del Gestore;
b. art. 15 : Programmazione degli interventi del Piano d’Ambito;
c. art. 44 : Controlli dell’Autorità d’ambito;
d. art. 45 : Comunicazione dati sul servizio;
e. art. 46 : Verifiche tecniche e collaudi;
del presente atto, l’Autorità, applicherà, per ciascuna violazione degli obblighi, penalità calcolate in un intervallo compreso tra lo 0,01% e il 2% del fatturato annuo previsto dal Piano d’ambito, fatto salvo quanto previsto dall’ART. 57 del presente atto.
In caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dal “Capo IV – Documenti e piani da predisporre ed attuare” del presente atto, fatto comunque salvo quanto previsto dall’art. 57, si applicano le seguenti penalità:
a. art. 27: una penalità d’importo compreso tra lo 0,01% e lo 0,50% del fatturato annuo previsto dal Piano d’ambito, per ogni anno di ritardo nell’adozione del “Capitolato Tecnico per le opere d’allacciamento all’acquedotto ed alla rete fognaria”;
b. art. 31: una penalità di importo compreso tra lo 0,01% e lo 2,00% del fatturato annuo previsto dal Piano di Ambito, per ogni anno di ritardo nell’adozione del “Piano di subentro alle gestioni esistenti”, ed una penalità d’importo compreso tra lo 0,01% e lo 0,50% del fatturato annuo previsto dal Piano d’ambito, per ogni anno di ritardo nell’applicazione e completamento del piano;
c. art. 32: una penalità di importo compreso tra lo 0,01% e lo 2,00% del fatturato annuo previsto dal Piano di Ambito, per ogni anno di ritardo nell’adozione del “Progetto di organizzazione territoriale”, ed una penalità d’importo compreso tra lo 0,01% e lo 0,50% del fatturato annuo previsto dal Piano d’ambito, per ogni anno di ritardo nell’applicazione e completamento del piano;
d. art. 33: una penalità d’importo compreso tra lo 0,01% e lo 0,50% del fatturato annuo previsto dal Piano d’ambito, per ogni anno di ritardo nell’adozione del “Programma del rilievo delle reti e degli impianti”, ed una penalità d’importo compreso tra lo 0,01% e lo 0,50% del fatturato annuo previsto dal Piano d’ambito, per ogni anno di ritardo nell’applicazione e completamento del piano;
e. art. 34: una penalità d’importo compreso tra lo 0,01% e lo 0,50% del fatturato annuo previsto dal Piano d’ambito, per ogni anno di ritardo nell’adozione del “Piano di ricerca e riduzione delle perdite”, ed una penalità d’importo compreso tra lo 0,01% e lo 0,50% del fatturato annuo previsto dal Piano d’ambito, per ogni anno di ritardo nell’applicazione del piano;
f. art. 35: una penalità d’importo compreso tra lo 0,01% e lo 0,50% del fatturato annuo previsto dal Piano d’ambito, per ogni anno di ritardo nell’adozione del ”Piano di rilevamento delle utenze fognarie civili e industriali”;
g. art. 36: una penalità di importo compreso tra lo 0,01% e lo 0,50% del fatturato annuo previsto dal Piano di Ambito, per ogni anno di ritardo nell’adozione della “Carta del servizio idrico integrato”;
h. art. 37: una penalità di importo compreso tra lo 0,01% e lo 0,50% del fatturato annuo previsto dal Piano di Ambito, per ogni anno di ritardo nell’adozione del “Regolamento del Servizio Idrico integrato”;
i. art. 38: una penalità di importo compreso tra lo 0,01% e lo 0,50% del fatturato annuo previsto dal Piano di Ambito, per ogni anno di ritardo nell’adozione del “Manuale della Sicurezza”;
j. art. 39: una penalità di importo compreso tra lo 0,01% e lo 0,50% del fatturato annuo previsto dal Piano di Ambito, per ogni anno di ritardo nell’adozione del “Piano di emergenza idrica”;
k. art. 40: una penalità d’importo compreso tra lo 0,01% e lo 0,50% del fatturato annuo previsto dal Piano d’ambito, per ogni anno di ritardo nell’adozione del “Piano di gestione delle interruzioni del servizio”;
art. 41: una penalità di importo compreso tra lo 0,01% e lo 0,30% del fatturato annuo previsto dal Piano di Ambito, per ogni anno di ritardo nell’adozione del “Sistema della qualità e relativo Manuale”.
7. In caso di mancata redazione dell’inventario di cui all’ART. 57 del presente atto, si applicherà la penalità d’importo compreso tra lo 0,01% e lo 0,50% del fatturato per ogni anno di ritardo salvo quanto previsto dall’art. 57 del presente atto.
8. In caso di mancata adozione del capitolato previsto dall’art. 27 del presente atto si applica una penalità d’importo compreso tra lo 0,01% e lo 0,50% del fatturato annuo previsto dal Piano d’ambito, per ogni anno di ritardo nell’adozione del capitolato
9. In caso di mancata trasmissione dei rapporti delle analisi di qualità si applica una penale d’importo compreso tra lo 0,01% e lo 0,50% del fatturato annuo previsto dal Piano d’ambito, per ogni anno di ritardo
10. In caso di mancata trasmissione di ogni altro rapporto previsto nel presente atto e non altrimenti disciplinato nei precedenti commi si applica una penale di importo compreso tra lo 0,01% dello 0,50% del fatturato annuo previsto dal Piano di Ambito, per ogni anno di ritardo
11. La gradazione delle penalità, in relazione alla gravità delle violazioni, sarà disciplinata da apposito regolamento interno predisposto dall’Autorità
12. Le parti si danno reciprocamente atto che l’EGA non potrà applicare al Gestore alcuna sanzione negli ambiti di competenza dell’AEEGSI e, comunque, in relazione a fattispecie sanzionate e sanzionabili dalla medesima AEEGSI
ART. 58.1 SANZIONI
1. L’EGA è tenuto a segnalare all’AEEGSI, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.
ART. 59 CLAUSOLA COMPROMISSORIA
1. Le parti faranno quanto nelle loro possibilità per tentare di risolvere amichevolmente ogni disputa che dovesse sorgere in relazione all’esistenza, validità, interpretazione, esecuzione della presente convenzione, essendo inteso che qualsiasi controversia riguardante la presente convenzione, nonché di eventuali modificazioni e/o integrazioni, sarà sottoposta alla competenza esclusiva di un Collegio arbitrale, composto da 3 (tre) arbitri nominati con le modalità qui di seguito indicate.
2. La parte che intende promuovere l’arbitrato comunicherà all’altra parte – mediante lettera raccomandata A.R., o telegramma, o fax, o altro mezzo di comunicazione con data di ricevimento certa – l’arbitro da essa designato, indicando l’oggetto dei quesiti e/o delle domande da sottoporre al Collegio arbitrale.
3. L’altra parte avrà 20 (venti) giorni di tempo dalla data di ricevimento della comunicazione per nominare il proprio arbitro. In mancanza di nomina entro tale termine – restando inteso che la nomina effettuata dopo la scadenza del termine verrà considerata come non avvenuta e sarà priva di qualsiasi effetto – la nomina sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Verona. Entro 20 (venti) giorni dalla nomina del secondo arbitro, gli arbitri di parte nomineranno di comune accordo il terzo arbitro con funzione di Presidente. In caso di mancato accordo entro i 20 (venti) giorni, il terzo arbitro verrà nominato, su istanza della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Verona.
4. Il procedimento avrà sede in Verona, avrà natura rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto. ART. 60 ELEZIONE DI DOMICILIO
1. Qualsiasi controversia che non possa essere devoluta alla competenza del Collegio arbitrale, sarà sottoposta alla competenza esclusiva del Tribunale di Verona.
ART. 61 DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1. Le disposizioni di cui alla presente convenzione si applicano, dalla sua stipula e per tutto il periodo necessario al completamento del piano di subentro di cui all’art. 31, compatibilmente con i contenuti, gli obiettivi e le previsioni del piano di subentro medesimo.
2. Fino all’adozione, da parte del Gestore, della Carta e del Regolamento del servizio idrico integrato ai sensi dell’art. 36 e dell’art. 37 della presente convenzione, restano in vigore, a garanzia dei diritti dell’utenza, le Carte del servizio e i Regolamenti dei gestori preesistenti, ai quali il Gestore è tenuto ad uniformarsi.
3. Fino a che il Gestore non sia completamente subentrato nella gestione pre-esistente:
a. Non si applicheranno le nuove tariffe;
b. Non verranno pagate le rate di ammortamento dei mutui;
c. Non saranno avviate le attività di piano d’ambito, relativamente a quella gestione.
4. Durante l’eventuale fase di progressivo allineamento tariffario si applica inoltre quanto previsto all’art. 29 comma 3 in merito all’equilibrio di bilancio.
5. Il Gestore predispone, entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente atto, una procedura atta a disciplinare le modalità di lettura dei contatori e di subentro del nuovo gestore nella gestione contabile della fatturazione, da sottoporre all’Autorità d’ambito per la necessaria approvazione.
ART. 62 ALLEGATI – SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE
1. Le parti considerano i documento allegati, di seguito elencati, quali parte integrante, formale e sostanziale del presente Contratto:
1)Perimetro del servizio idrico integrato oggetto di affidamento (Allegato 1); 2)Relazione di sintesi della ricognizione (Allegato 2);
3)Piano d’ambito e relativa Deliberazione di adozione e revisione da parte dell’EGA n 6 del 20 dicembre 2011 (Allegato 3);
4)Linee guida per la redazione della Carta del servizio Idrico Integrato (Allegato 4) 5)Linee guida per il Regolamento del Servizio Idrico integrato (Allegato 5);
6)Standard organizzativi: definizioni, metodologie di verifica e calcolo penalità (Allegato 6); 7)Elenco del personale delle attuali gestioni (Allegato 7);
8)Elenco delle passività pregresse degli enti locali (Allegato 8); 9)Sistema di rendicontazione sul servizio idrico integrato (Allegato 9);
10) Canone di concessione: modalità di ripartizione (Allegato 10).
11) Deliberazione dell’EGA n. 2 dell’8 marzo 2004 (scelta della forma di gestione) (Allegato 11);
12) Deliberazione dell’EGA n. 2 del 4 febbraio 2006 (affidamento del servizio) (Allegato 12);
13) Disciplinare tecnico, Carta del Servizio, Regolamento di utenza (Allegato 13).
2. Le parti, altresì, rinunciano, di comune accordo, ad allegare i documenti sopra elencati al Contratto medesimo, in quanto già conosciuti.
3. Tutta la documentazione sopraelencata, debitamente sottoscritta dalle parti, rimane depositata agli atti presso gli uffici operativi dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale Veronese.
4. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori e le prestazioni di cui alla presente Convenzione sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, comma 2 e 40 del D.P.R. 26/4/1986 n. 131.
5. Tutte le spese del Contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, etc. ), sono a totale carico del Gestore.
ART. 62 BIS MODALITA’ DI AGGIORNAMENTO DELLA CONVENZIONE
1. Le Parti provvedono all’aggiornamento del testo della presente convenzione, almeno all’inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dall’AEEGSI per la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai sensi di quanto previsto dall’Articolo 7 della presente convenzione.
ART. 63 SOTTOSCRIZIONE AI SENSI DELL’ART. 1341 DEL C.C.
1. Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approvano specificamente ed espressamente le seguenti clausole: art. 2 - Oggetto dell’affidamento
art. 3 - Durata, modifica e cessazione dell’affidamento art. 4 - Compagine sociale del Gestore
art. 5 - Responsabilità del Gestore art. 6 - Obblighi del Gestore
art. 7 - Passività pregresse ed altre condizioni finanziarie art. 8 - Cespiti strumentali
art. 9 - Concessioni esistenti art. 10 - Personale
art. 11 - Altri servizi
art. 12 - Oneri di servizio pubblico
art. 13 – Interventi strutturali da realizzare
art. 14 - Varianti al programma degli interventi
art. 15 - Programmazione degli interventi del Piano d’Ambito art. 16 - Livelli di qualità del servizio
art. 17 - Livelli di servizio: acquedotto art. 18 - Livelli di servizio: fognatura
art. 19 - Obblighi specifici derivanti dal D. Lgs. 152/99 art. 20 - Reflui industriali
art. 21 - Livelli di servizio: depurazione
art. 22 - Trattamento di rifiuti liquidi presso gli impianti di depurazione
art. 23 - | Norme particolari per gli impianti di depurazione |
art. 24 - | Livelli di servizio: organizzazione del servizio |
art. 25 - | Relazioni con il pubblico, pronto intervento, reclami |
art. 26 - | Attività di studio e ricerca |
art. 27 - | Modalità d’allacciamento ai servizi |
art. 28 - | Tariffa |
art. 29 - | Aggiornamento del Piano d’Ambito |
art. 30 - | Raggiungimento e mantenimento dell’equilibrio economico – finanziario |
art. 31 - | Piano di subentro alle gestioni esistenti |
art. 32 - | Progetto di organizzazione territoriale |
art. 33 - | Programma del rilievo delle reti e degli impianti |
art. 34 - | Piano di ricerca e riduzione delle perdite |
art. 35 - | Piano di rilevamento delle utenze fognarie civili e industriali |
art. 36 - | Carta del servizio idrico integrato |
art. 37 - | Regolamento del Servizio Idrico integrato |
art. 38 - | Manuale della Sicurezza |
art. 39 - | Piano di emergenza idrica |
art. 40 - | Piano di gestione delle interruzioni del servizio |
art. 41 - | Sistema della qualità e relativo Manuale |
art. 42 - | Poteri dell’Autorità d’ambito |
art. 43 - | Direttive ed atti di interpretazione |
art. 44 - | Controlli dell’Autorità d’ambito |
art. 45 - | Comunicazione dati sul servizio |
art. 46 - | Verifiche tecniche e collaudi |
art. 47 - | Deposito dei bilanci di esercizio |
art. 48 - | Spese funzionamento Autorità |
art. 49 - | Canone di concessione per i beni affidati al Gestore e mutui pregressi |
art. 50 - | Costi di gestione delle aree di salvaguardia |
art. 51 - | Divieto di sub-concessione |
art. 52 - | Continuità del servizio dopo la scadenza |
art. 53 - | Restituzione di opere e canalizzazioni |
art. 54 - | Riscatto |
art. 55 - Cauzione contrattuale
art. 56 - Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria art. 57 - Sanzione risolutoria
art. 58 - Penali
art. 59 - Clausola compromissoria art. 60 - Elezione di domicilio
art. 61 - Disposizioni transitorie art. 62 - Allegati
1) Perimetro del servizio idrico integrato oggetto di affidamento (Allegato 1);
2) Relazione di sintesi della ricognizione (Allegato 2);
3) Piano d’ambito e relative Deliberazioni di adozione e revisione da parte dell’EGA n 6 del 20 dicembre 2011 ( (Allegato 3);
4) Linee guida per la redazione della Carta del servizio Idrico Integrato (Allegato 4)
5) Linee guida per il Regolamento del Servizio Idrico integrato (Allegato 5);
6) Standard organizzativi: definizioni, metodologie di verifica e calcolo penalità (Allegato 6);
7) Elenco del personale delle attuali gestioni (Allegato 7);
8) Elenco delle passività pregresse degli enti locali (Allegato 8);
9) Sistema di rendicontazione sul servizio idrico integrato (Allegato 9)
10) Canone di concessione: modalità di ripartizione (Allegato 10)
11) Deliberazione dell’EGA n. 2 dell’8 marzo 2004 (scelta della forma di gestione) (Allegato 11);
12) Deliberazione dell’EGA n. 2 del 4 febbraio 2006 (affidamento del servizio) (Allegato 12);
13) Disciplinare tecnico, Carta del Servizio, Regolamento di utenza (Allegato 13).
art. 62 bis Modalità di aggiornamento della convenzione.