CAPITOLATO SPECIALE PER
CAPITOLATO SPECIALE PER
L’AFFIDAMENTO
DI UN INCARICO DI CONSULENZA
PER LA DEFINIZIONE DI PROCESSI ORGANIZZATIVI INTERNI ED ESTERNI A TRENTINO MARKETING FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “TRENTINO GUEST PLATFORM”.
INDICE
Art. 1 – Oggetto e finalità dell’appalto 3
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività 3
Art. 3 – Obblighi a carico dell’appaltatore 4
Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante 4
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi 4
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto 5
Art. 7 – Durata del contratto 5
Art. 8 – Importo del contratto 6
Art. 9 – Direttore dell’esecuzione del contratto 6
Art. 10 – Avvio dell’esecuzione del contratto 6
Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto 6
Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità 6
Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso 6
Art. 14 – Controlli sull’esecuzione del contratto 6
Art. 15 – Vicende soggettive dell’appaltatore 7
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto 7
Art. 18 – Tutela dei lavoratori 8
Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell’appalto 8
Art. 21 – Elezione di domicilio dell’appaltatore 9
Art. 22 – Proprietà dei prodotti 9
Art. 23– Trattamento dei dati personali 9
Art. 25 – Garanzia definitiva 10
Art. 26 – Obblighi assicurativi 10
Art. 28 – Risoluzione del contratto 11
Art. 30 – Definizione delle controversie 11
Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 12
Art. 32 – Obblighi in materia di legalità 12
Art. 33 – Spese contrattuali 13
Art. 34 – Modello di Organizzazione, Gestione, Controllo ex D.Lgs. 231/2001 integrato ex L. 190/2012, Codice Etico e Codice di Comportamento 13
Art. 35 – Norma di chiusura 13
Art. 1 – Oggetto e finalità dell’appalto
1. L’appalto ha per oggetto l’attività di consulenza di alta direzione per un affiancamento organizzativo sia per la definizione dei processi interni a Trentino Marketing sia per processi esterni in particolare con gli operatori del territorio durante la messa in funzione del Progetto “Trentino Guest Platform”.
2. I servizi oggetto d’appalto si configurano quale supporto specializzato all’attività di Trentino Marketing s.r.l., al fine di dare attuazione al Progetto di cui al comma precedente, come meglio dettagliato nel documento Allegato “Progetto Trentino Guest Platform”.
3. L’appalto non è suddiviso in lotti.
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività
1. Il servizio di ci all’art. 1 si articola nelle seguenti attività:
a) Affiancamento consulenziale per la messa in opera della nuova piattaforma e suo impatto ed effetto su attuale ecosistema digitale xxxxxxxxxxxxx.xxxx, ecosistema digitale Apt, sistema ricettivo e fornitori di attività (es. scuole di sci, scuole di rafting, ecc).
b) Affiancamento nello sviluppo di un nuovo Modello Organizzativo interno (aziendale) ed esterno (territorio operatori e istituzioni):
• Definizione di un progetto di re-design organizzativo: ridefinizione dei ruoli e funzioni
delle risorse umane (analisi organizzativa), della gestione e degli assessment sulle risorse umane, di nuovi modelli organizzativi per adattare l’organizzazione con l’attivazione della Guest Platform e con l’uso dei dati alla base delle strategie di content e marketing. (marketing automation).
c) Affiancamento nella messa in opera del nuovo Modello Organizzativo:
• Affiancamento alla fase di execution:
- supporto alla fase di project management;
- supporto atto al conseguimento dei risultati qualitativi attesi (verifica della qualità del risultato – verifica della corrispondenza tra quello che viene rilasciato dal partner tecnologico e quanto richiesto;
- dichiarazione di validazione degli sviluppi operati dal partner tecnologico nei diversi rilasci;
- progetto di ridefinizione strategica dei processi di cura e di sviluppo della relazione con cliente turistica del sistema trentino basati sulla nuova piattaforma (Flussi e processi integrato con il resto dell’organizzazione).
• Affiancamento nella comunicazione per aumentare la crescita culturale degli
interlocutori del territorio nell’adozione delle nuove opportunità generate dalla piattaforma.
• Affiancamento per l’ideazione delle evoluzioni applicative generate dalla piattaforma
rispetto ai comparti della cultura, mobilita e dei servizi informativi al turista resi possibili dallo sviluppo della piattaforma.
d) Validazione con verbale degli sviluppi tecnici della piattaforma operati dal partner tecnologico. Per lo svolgimento di questa attività si richiede l’affiancamento al progetto di una figura professionale con competenze tecniche nella validazione di architetture IT e sviluppi tecnologici di piattaforme in cloud.
Art. 3 – Obblighi a carico dell’appaltatore
1. L’appaltatore si impegna a concludere l’attività entro 24 mesi dalla stipula del contratto.
2. L’appaltatore si impegna ad effettuare incontri almeno a cadenza bimensile presso la sede della Stazione Appaltante, ovvero, perdurando l’attuale stato di emergenza sanitaria gli incontri potranno essere effettuati da remoto, per la verifica periodica dei risultati e assistenza settimanale di almeno 4 ore anche da remoto.
3. L’appaltatore si impegna a garantire, per l’intera durata del contratto, il rispetto delle disposizioni normative in materia di diritto d’autore/di brevetto, manlevando e tenendo indenne la stazione appaltante da qualsivoglia eventuale pretesa, azione o richiesta da parte di terzi.
4. La stipulazione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all’esecuzione del servizio.
5. La stipulazione del contratto da parte dell’appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei servizi.
Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante
1. La stazione appaltante si impegna a mettere a disposizione tutti i dati di cui è in possesso e che fossero ritenuti utili per l’attività di consulenza.
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi
1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
a. la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;
b. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento";
c. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni;
d. il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»”;
e. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“, come aggiornato dal X.Xxx. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
f. la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
g. il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
h. la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
i. il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”;
j. le norme del codice civile.
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto
1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:
a.1) il presente capitolato speciale d’appalto;
a.2) l’offerta tecnica dell’appaltatore;
a.3) l’offerta economica dell’appaltatore.
2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 7 – Durata del contratto
1. Il servizio ha inizio dalla data di stipulazione del contratto e ha durata di 24 mesi. Non è previsto il rinnovo tacito.
2. Ove sussistano oggettive ragioni d’urgenza, in conformità a quanto previsto dall’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare all’aggiudicataria l’avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all’aggiudicataria stessa tramite PEC.
Art. 9 – Direttore dell’esecuzione del contratto
1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest’ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il nominativo del direttore dell’esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all’appaltatore.
Art. 10 – Avvio dell’esecuzione del contratto
1. L’appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto
1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l’art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità
1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l’art. 27 della L.P. 2/2016.
Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso
1. L’appaltatore emetterà fattura con cadenza bimestrale posticipata. Alle fatture dovrà essere allegata una relazione con breve descrizione delle attività svolte nel bimestre precedente.
2. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale, previa verifica della regolare effettuazione della prestazione, nonché della regolarità contributiva previdenziale e fiscale come prevista dalla vigente normativa.
3. La stazione appaltante è soggetta alla fatturazione elettronica P.A., il codice univoco da utilizzare è EW4DHS. In base alla normativa sulla scissione dei pagamenti (split-payment) nell’emissione della fattura elettronica il campo “Esigibilità IVA” dovrà essere valorizzato con la lettera “S”.
Art. 14 – Controlli sull’esecuzione del contratto
1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l’appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l’appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
Art. 15 – Vicende soggettive dell’appaltatore
1. Con riferimento alle vicende soggettive dell’appaltatore, di cui all’art.27, comma 2, lettera d), punto 2 della L.P.2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 8 e 8 bis dell’art.24 della L.P.23/1990.
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto
1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art.27, comma 2, lettera d), punto 2 della L.P.2/2016.
2. Ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
3. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l’appaltatore intende subappaltare ai sensi dell’art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.
Art. 17 – Subappalto
1. In conformità a quanto previsto dall’art. 26 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e dall’art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto del presente servizio è ammesso entro il limite indicato in sede di offerta.
2. L’appaltatore, al fine di poter procedere all’affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dai sopracitati art. 26 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pena il diniego dell’autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:
a) durante l'esecuzione delle prestazioni l'appaltatore comunica, ai fini dell’emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell’appalto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l’indicazione dell’'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei servizi;
subappalto, nonché dell’importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;
c) il subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle prestazioni eseguite;
d) la stazione appaltante verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell’avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l’avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la stazione appaltante accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.
4. L'elenco prodotto dall’appaltatore prima della stipula del contratto e recante l’indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.
5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
6. L’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
7. L’appaltatore deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lettera c bis), del D. Lgs. n. 50/2016.
Art. 18 – Tutela dei lavoratori
1. L’appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell’appalto
1. L’Appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.
2. L’Appaltatore deve, inoltre, applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto e, in genere, da
sia più ad esse associata. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.
Art. 20 – Sicurezza
1. L’appaltatore s’impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81 e s.m..
3. L’appaltatore s’impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.
4. L’appaltatore s’impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.
Art. 21 – Elezione di domicilio dell’appaltatore
1. L’appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.
Art. 22 – Proprietà dei prodotti
1. Fatti salvi i diritti morali dell’autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell’art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e successive modificazioni ed integrazioni, tutti i prodotti realizzati sono di proprietà esclusiva della stazione appaltante.
2. L’appaltatore dovrà comunicare preventivamente alla stazione appaltante l’esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l’utilizzazione nel modo e nel tempo.
Art. 23– Trattamento dei dati personali
1. In relazione all’appalto affidato, Titolare del trattamento è Trentino Sviluppo S.p.A., e l’appaltatore è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all’art. 28 del regolamento medesimo, l’appaltatore non è nominato Responsabile del trattamento dei dati.
Art. 24 - Riservatezza
Le Parti si obbligano a non rivelare il contenuto dell’appalto per la durata del medesimo, eccezione fatta per annunci, comunicazioni o dichiarazioni che debbano essere effettuate per effetto di norme di legge, per ragioni istituzionali o in dipendenza di attività negoziali strettamente collegate all’oggetto contrattuale.
L’appaltatore prende atto ed accetta senza condizioni ed eccezioni di sorta che la stazione appaltante, in qualità di soggetto a partecipazione pubblica prevalente, è tenuta all’applicazione delle norme statali e provinciali in materia di pubblicità e trasparenza. Tutte le seguenti
informazioni, relative al presente appalto, verranno rese note mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale della Società e/o della Provincia autonoma di Trento: i) il nome del soggetto contraente; ii) oggetto dell’incarico ed importo; iii) la norma o il titolo alla base dell'attribuzione;
iv) la modalità seguita per l'individuazione del contraente.
Art. 25 – Garanzia definitiva
1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l’appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all’importo contrattualmente fissato nell’atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia definitiva dovrà essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante dovrà essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un’apposita appendice riportante la seguente clausola: “Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l’Amministrazione appaltante è quello di Trento”. Tale scheda tecnica dovrà riportare alla voce “Stazione appaltante” i dati di Trentino Sviluppo S.p.A. per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all’indirizzo pec). Tale scheda è opportuno riporti alla voce “Descrizione servizio”, oltre alla descrizione del servizio, anche il codice CIG.
6. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dall’Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.
Art. 26 – Obblighi assicurativi
1. Sono a carico esclusivo dell’appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell’appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.
2. In relazione a quanto sopra, l’appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici di primaria importanza opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell’ambito del contratto.
3. L’appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.
Art. 27 – Penali
1. In caso di inadempimento delle prestazioni indicate all’art.2 si applicherà una penale massima pari al 10% del corrispettivo.
2. L’entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio, previa contestazione scritta, avverso la quale l’appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
3. Nel caso in cui l’appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della Stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l’importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all’appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali.
4. Nel caso in cui l’importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell’importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 26, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Art. 28 – Risoluzione del contratto
1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all’art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
x. xxxxx, a qualsiasi titolo, da parte dell’appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
b. ingiustificata sospensione del servizio;
c. subappalto non autorizzato;
d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell’art. 16 del presente capitolato;
e. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l’appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all’art. 14, comma 3, del presente capitolato;
f. applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall’art. 27, comma 5, del presente capitolato;
g. utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza autorizzazione da parte della stazione appaltante;
h. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell’appaltatore.
Art. 29 – Recesso
1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 30 – Definizione delle controversie
1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l’appaltatore, che non si siano potute definire con l’accordo bonario ai sensi dell’art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l’esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
2. È escluso l’arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.
Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
2. L’appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:
“Art. (…) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).
I. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del contratto sottoscritto con la Provincia autonoma di Trento (…), identificato con il CIG n. (…)/CUP
n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
II. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia autonoma di Trento (…) della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
III. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Provincia autonoma di Trento (…).”.
3. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l’appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L’appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l’appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.
Art. 32 – Obblighi in materia di legalità
1. Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, l’appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L’appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: “Fermo
restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all’Ente (…) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”.
Art. 33 – Spese contrattuali
1. L’imposta di bollo e l’eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell’Appaltatore.
Art. 34 – Modello di Organizzazione, Gestione, Controllo ex D.Lgs. 231/2001 integrato ex L. 190/2012, Codice Etico e Codice di Comportamento
1. Nell’espletamento del servizio oggetto del presente capitolato l’appaltatore dichiara di aver preso conoscenza dei Protocolli di prevenzione dei reati ex D.lgs 231/2001 e dei reati di corruzione ex L. 190/2012 evidenziati nel “Documento di sintesi del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001 integrato ex L. 190/2012” , dei principi contenuti nel Codice Etico e delle regole contenute nel Codice di comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori adottati da Trentino Sviluppo S.p.A., pubblicati nella sezione “Società Trasparente” del sito internet istituzionale (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xx/Xxxxxxxxxxxxx/Xxxxxxx_Xxxxxxxxxxx/Xxxxx_xxxxxxxxx/X ltri_contenuti.aspx )”, e si impegna a non porre in essere alcun comportamento in violazione dei medesimi o che induca in qualsiasi modo i destinatari a violarli.
Art. 35 – Norma di chiusura
1. L’appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l’assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l’espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.