ACCORDO QUADRO
ACCORDO QUADRO
L’anno duemiladiciannove, il giorno [•] del mese di [•]
tra
"EUR S.p.A." con sede legale in Roma, Largo Xxxxxxxx Xxxxx n.23, Codice Fiscale n. 80045870583, P.IVA n. 02117131009, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma - R.E.A. n. RM 943510, capitale sociale € 645.248.000 interamente versato, rappresentata da [•], nato a [•] il [•] domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella sua qualità di Amministratore Delegato e come tale Legale Rappresentante della società in forza dei poteri che gli derivano dalla legge, dallo statuto sociale e dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 13 novembre 2018;
e
“[•]” con sede legale in [•], Via [•] n. [•], C.A.P. [•], C.F. [•] e P.IVA [•] iscritta al R.E.A. di [•] al n. [•] in persona di [•] nato a [•] il [•] domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella sua dichiarata qualità di Legale Rappresentante della società in forza dei poteri che gli derivano dalla legge e dallo statuto sociale;
EUR S.p.A. è di seguito denomicata anche “EUR”,” o “Committente” o “Società”.
[•] è di seguito denominata anche “Appaltatore”
Il Committente e l’Appaltatore sono di seguito congiuntamente denominati anche “Parti” o ciascuna singolarmente “Parte”.
Tra le Parti si conviene e si stipula quanto in appresso
PREMESSO CHE:
▪ Con deliberazione n…... del ………… 2019 dell’Amministratore Delegato EUR S.p.A. ha deliberato di procedere con l’indizione di una procedura procedura aperta di rilevanza europea ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. n.50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di revisione legale dei conti
in favore di EUR S.p.A. e delle società del gruppo EUR per il triennio 2019-2020-2021, con importo a base di gara pari a € ………………….
oltre I.V.A.;
▪ in data [•] con Determinazione dell’Amminsitratore Delegato n. [•], la procedura è stata aggiudicata all’Appaltatore;
▪ Il Committente ha effettuato le verifiche di cui agli articolo 32 e 33 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
▪ Sono state acquisite nei confornti dell’Appaltatore le informazioni antimafia di cui all’articolo 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
▪ che le assemblee ordinarie di EUR S.p.A., Roma Convention Group S.p.A., EUR TEL s.r.l. ed AQUADROME s.r.l. unicersonale ha deliberato, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010, il conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2018-2019-2020;
▪ che l’attività di revisione legale dei conti deve essere svolta nell’osservanza delle disposizioni normative in materia, nonché dei principi di riferimento, e, in particolare, nel rispetto dell’indipendenza ed obiettività del revisore (v. art. 10, D.Lgs. n. 39/2010), e che, pertanto, ove dall’applicazione di clausole del presente contratto possa derivare una qualsiasi oggettiva situazione lesiva, anche potenziale, della disciplina e dei principi in materia di revisione legale dei conti, tali clausole non troveranno applicazione.
Art. 1 (Premesse e Allegati)
Le premesse e gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente contratto (di seguito anche il “Contratto”) ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed hanno ad ogni effetto valore di contratto vincolante tra le Parti.
L’Appaltatore dichiara di aver preso esatta conoscenza e di accettare senza riserve le condizioni, prescrizioni e obblighi contenuti nel Capitolato Speciale di Appalto, nonché nei relativi allegati.
Art. 2 (Oggetto)
EUR S.p.A. affida alla “……………………”, che accetta, il servizio di revisione legale dei bilanci d’esercizio di EUR S.p.A. e delle società del gruppo EUR (attualmente ROMA CONVENTION GROUP S.p.A. con unico socio, EUR TEL s.r.l. ed AQUADROME s.r.l. unipersonale) ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n.39/2010, servizio meglio individuato nell’offerta della Contraente (All.1) e nel Capitolato Speciale d’Appalto (All.2).
Ai sensi dell’art.13, comma 2, del Decreto, l’incarico avrà la durata di tre esercizi con riferimento ai bilanci con chiusura al 31 dicembre 2019 – 2020 - 2021.
In particolare, l’attività di revisione legal, meglio deescritta nel Capitolato Speciale di appalto, comprende:
• la revisione legale dei bilanci d’esercizio di EUR S.p.A. e delle altre società del Gruppo EUR;
• la revisione legale del bilancio consolidato del Gruppo EUR;
• la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili di EUR
S.p.A. e delle altre società del Gruppo EUR;
• le attività relative alla revisione contabile limitata delle situazioni infrannuali al 30 giugno di ciascun esercizio predisposte da EUR S.p.A. e dalle altre società del Gruppo EUR ai soli fini del consolidamento nella situazione infrannuale di Gruppo, redatta su base volontaria, al 30 giugno di ogni esercizio.
• la verifica della coerenza delle relazioni sulla gestione (ove predisposte) con i bilanci d’esercizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. n.39/2010;
• la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali di EUR S.p.A. e delle altre società del Gruppo EUR.
Gli applicativi del presente accordo quadro verranno sottoscritti direttamente tra l’Appaltatore e le singole società del Gruppo.
Poiché è intenzione della “EUR S.p.A.” (società incorporante) procedere alla fusione per incorporazione della controllata “Aquadrome S.r.l. a socio unico” (società incorporata) e presumibilmente tale processo di fusione giungerà a conclusione nel corso dell’esercizio 2019 e, per effetto della stessa, le operazioni della società incorporata saranno convenzionalmente imputate al bilancio della società incorporante, anche ai fini fiscali, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno in corso alla data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione, l’Appaltatore per patto espresso dichiara di essere edotto e di accettare che dalla data di perfezionamento della fusione i corrispettivi stabiliti nel contratto di revisione legale dei conti, sottoscritto con la società Aquadrome S.r.l., saranno riconosciuti all’Appaltatore esclusivamente per la quota maturata a tale data ed in proporzione alle attività effettivamente svolte.
Art. 3 (Modalità di esecuzione)
L'Appaltatore si impegna ad eseguire il servizio di revisione legale dei conti in favore di EUR S.p.A. e delle società del gruppo EUR (attualmente ROMA CONVENTION GROUP S.p.A. con unico socio, EUR TEL s.r.l. ed AQUADROME s.r.l. unipersonale) facendo riferimento:
- per quanto riguarda il quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile, alle norme di legge che disciplinano il bilancio d’esercizio, interpretate ed integrate dai principi contabili emessi dall’Organismo Italiano di Contabilità (“OIC”);
- per quanto riguarda i principi di revisione applicati per lo svolgimento della revisione contabile del bilancio d’esercizio, ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art.11, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2010 (di seguito anche “ISA Italia” o “principi di revisione di riferimento”).
La revisione contabile sarà svolta con riferimento agli schemi di stato patrimoniale, di conto economico e di rendiconto finanziario ed alla nota integrativa, che costituiscono il bilancio d’esercizio, redatti secondo il
quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile ed approvati dal competente organo di amministrazione della Società.
I principi di revisione di riferimento richiedono al revisore di acquisire, come base per il proprio giudizio, una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, siano essi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Una ragionevole sicurezza non corrisponde ad un livello di sicurezza assoluto in quanto nella revisione contabile esistono limiti intrinseci che rendono di natura persuasiva, piuttosto che conclusiva, la maggior parte degli elementi probativi dai quali il revisore trae le sue conclusioni e sui quali basa il proprio giudizio.
La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati, anche attraverso verifiche a campione, a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d’esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio e consolidato dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d’esercizio della Società al fine di identificare le tipologie di errori potenziali e i fattori che incidono sui rischi di errori significativi, nonché a determinare la natura, la tempistica e l’estensione delle procedure conseguenti. La comprensione del controllo interno non riguarda tutte le procedure di controllo aziendale, ma soltanto quella parte di controllo interno relativo alla redazione del bilancio d’esercizio della Società: tale comprensione non viene pertanto acquisita al fine di esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno, né nelle sue componenti né nella sua globalità.
La revisione contabile comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli Amministratori, nonché la valutazione della presentazione del bilancio d’esercizio nel suo complesso. L’espressione del giudizio sul bilancio d’esercizio nel suo complesso non
comporta un giudizio sulle singole voci e/o sulle singole informazioni in essi contenute.
I principi di revisione di riferimento contengono regole per l’applicazione del concetto di significatività nella fase di pianificazione, nello svolgimento della revisione contabile nonché nella valutazione dell’effetto sulla revisione contabile degli errori identificati e dell’effetto sul bilancio d’esercizio degli eventuali errori non corretti. In generale gli errori, incluse le omissioni, sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, influenzino le decisioni economiche prese dagli utilizzatori del bilancio. I giudizi sulla significatività sono formulati dal revisore alla luce delle circostanze contingenti e sono influenzati dalla percezione delle necessità di informazioni finanziarie degli utilizzatori del bilancio, nonché dall’entità e dalla natura dell’errore, o da una combinazione di entrambe. Il revisore non è responsabile dell’individuazione degli errori che non siano significativi per il bilancio d’esercizio nel suo complesso.
L’Appaltatore si obbliga, nel corso dell’intero periodo di esecuzione del servizio, a mantenere, ove le circostanze lo consentano e nel rispetto dei principi di legge applicabili, la medesima composizione del Gruppo di Lavoro originariamente indicata in sede di gara, sia in termini di nominativi che di qualifiche professionali.
Conseguentemente, l’Appaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente a EUR S.p.A. e delle società del gruppo EUR (attualmente ROMA CONVENTION GROUP S.p.A. con unico socio, EUR TEL s.r.l. ed AQUADROME s.r.l. unipersonale) ogni eventuale variazione dei componenti del Gruppo di lavoro, la quale potrà essere modificata solo previa approvazione da parte di EUR S.p.A. e delle società del gruppo EUR (attualmente ROMA CONVENTION GROUP S.p.A. con unico socio, EUR TEL s.r.l. ed AQUADROME s.r.l. unipersonale).
L’incarico dovrà essere svolto dall'Appaltatore con proprie risorse professionali e con la diligenza tipicamente richiesta per incarichi specialistici della medesima tipologia.
All'Appaltatore è consentito avvalersi di propri collaboratori, fermo
restando l’esclusiva titolarità del rapporto contrattuale in capo all'Appaltatore stesso, il quale risponderà dell’operato dei propri collaboratori.
Per l’attività da svolgere in favore di EUR S.p.A. e delle società del gruppo EUR (attualmente ROMA CONVENTION GROUP S.p.A. con unico socio, EUR TEL s.r.l. ed AQUADROME s.r.l. unipersonale) ai sensi del presente incarico, l'Appaltatore dovrà avvalersi esclusivamente dei propri mezzi e delle proprie strutture, che dichiara di avere a disposizione in modo adeguato in relazione all’incarico conferitogli, senza vincoli di orario e di modalità di esecuzione, avendo tuttavia riguardo alle esigenze di EUR S.p.A. e delle società del gruppo EUR (attualmente ROMA CONVENTION GROUP S.p.A. con unico socio, EUR TEL s.r.l. ed AQUADROME s.r.l. unipersonale) (che dichiara di conoscere) ed alle comuni regole di esperienza applicabili all’oggetto della prestazione.
L'Appaltatore potrà accedere alle strutture ed ai documenti di EUR S.p.A. e delle società del gruppo EUR (attualmente ROMA CONVENTION GROUP S.p.A. con unico socio, EUR TEL s.r.l. ed AQUADROME s.r.l. unipersonale) per quanto necessario ed opportuno all’esecuzione del proprio incarico.
Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Appaltatore farà riferimento al Dott… ovvero ad un suo incaricato.
Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi).
Art.3-bis
- PROPRIETA' DEGLI ELABORATI –
Le relazioni sul bilancio d’esercizio di saranno emesse
dalla ……….. ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010, in conformità con i principi di revisione di riferimento e con le direttive eventualmente emanate dagli organismi professionali in materia.
La versione definitiva ed ufficiale delle relazioni emesse da
…………………………… sarà quella firmata in originale dalla stessa
società di revisione.
La società di revisione non sarà responsabile per errori o inaccuratezze esistenti in qualsiasi riproduzione effettuata da EUR S.p.A. e delle società del gruppo EUR (attualmente ROMA CONVENTION GROUP S.p.A. con unico socio, EUR TEL s.r.l. ed AQUADROME s.r.l. unipersonale).
Le relazioni emesse da …………………….. non potranno essere da
………………. riprodotte o utilizzate disgiuntamente dal bilancio d’esercizio e dal bilancio consolidato a cui si riferiscono.
Le carte di lavoro, in formato cartaceo e/o elettronico, preparate ovvero acquisite da ………………….. a supporto dell’attività di revisione legale dei conti (oggetto del presente contratto), sono di proprietà della società di revisione e tutte le informazioni in esse contenute, saranno coperte dall’obbligo di riservatezza e dal segreto professionale (di cui all’art. 9- bis, del D.Lgs. n. 39/2010).
Art. 4
(Corrispettivo e modalità di pagamento)
Il corrispettivo complessivo convenuto per le attività oggetto del presente Accordo Quadro, ammonta a € [•] (euro-[•]) oltre I.V.A., di cui:
- € [•] (euro-[•]) oltre I.V.A. per le attività prestate per EUR S.p.A.;
- € [•] (euro-[•]) oltre I.V.A. per le attività prestate per ROMA CONVENTION GROUP S.p.A. con unico socio;
- € [•] (euro-[•]) oltre I.V.A. per le attività prestate per EUR TEL s.r.l.;
- € [•] (euro-[•]) oltre I.V.A. per le attività prestate per AQUADROME s.r.l. unipersonale.
Detti importi verranno corrisposti, direttamente dalle singole società, in relazione allo stato di avanzamento delle attività.
L'importo su indicato comprende anche le spese vive e la sottoscrizione di tutte le dichiarazioni fiscali..
L’Appaltatore potrà emettere la fattura soltanto dopo l’emissione del certificato di pagamento e della comunicazione del RUP che ne autorizza l’emissione, indicando il Codice BAM.
Tutte le fatture dovranno obbligatoriamente riportare il numero di BAM,
pena l’irricevibilità di quest’ultime da parte del Committente, ed il seguente Codice Identificativo Gara, (di seguito anche “ CIG”): [•]
In attuazione di quanto prescritto dall’art.3 della legge n.136/2010, l’Appaltatore dovrà utilizzare per il pagamento delle fatture uno o più conti correnti bancari, postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.
Ciascuna transazione posta in essere deve riportare il CIG.
L’Appaltatore dovrà, altresì, comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.17 ter del D.P.R. n.633/1972, quale modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n.50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n.96, le fatture emesse nei confronti di EUR
S.p.A. dovranno essere assoggettate alla disciplina del c.d. “split payment” e dovranno, pertanto, recare la dicitura “scissione dei pagamenti” o “split payment”, o eventuali altri regimi I.V.A. previsti dalla legge, in assenza della quale verranno respinte.
In ottemperanza alla citata previsione normativa, il Committente corrisponderà all’Appaltatore il solo imponibile contrattualmente pattuito al netto dell’I.V.A. (evidenziata in fattura), che verrà trattenuta dal Committente e versata direttamente all’Erario.
Con riferimento alla Legge di Bilancio 2018 che, con decorrenza 1° gennaio 2019, ha previsto l’obbligo di fatturazione elettronica anche tra soggetti privati attraverso il Sistema di Interscambio, EUR S.p.A. ha previsto l’utilizzo del Codice Destinatario n. V0T6GMI per la ricezione della fattura elettronica.
Al riguardo si precisa che, in relazione al presente contratto, il tracciato XML delle fatture emesse dalla Contraente, dovrà necessariamente prevedere, oltre agli elementi normativamente obbligatori, la compilazione dei seguenti riferimenti:
1. Blocco 2.1.2 - dovrà riportare i dati identificativi del Contratto, il CIG, ove previsto;
2. Blocco 2.1.5. - dovrà riportare il/i codice/i BAM;
3. Blocco 2.1.7 - dovrà riportare i SAL, ove previsti.
L’assenza di valorizzazione dei suddetti dati, già ad oggi obbligatori contrattualmente, comporterà l’irricevibilità della fattura.
Qualora la Contraente non sia obbligata alle modalità di fatturazione di cui al paragrafo precedente, dovrà inviare la fattura al seguente indirizzo pec: xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xx.
Le fatture verranno pagate a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura, nei termini sopra indicati, e potrà avvenire soltanto a seguito dell’acquisizione da parte del Committente del DURC, nonché delle verifiche positive relative alla regolarità fiscale dell’Appaltatore.
L’Appaltatore assume espressamente l’obbligo, a pena di nullità assoluta del presente contratto, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010.
Il corrispettivo sopra indicato dovrà intendersi remunerativo di tutti gli oneri connessi all'espletamento delle attività contrattuali nonché compensativo di ogni attività di collaborazione prestata.
Resta inteso che l’Appaltatore non potrà avere nulla a pretendere qualora l'ammontare totale delle prestazioni fosse anche sensibilmente inferiore agli importi massimi stabiliti dal presente contratto, ad eccezione del pagamento delle prestazioni effettivamente eseguite ed accertate.
Art. 5 (Durata)
L’Accordo Quadro ha la durata di tre esercizi relativi agli anni 2019-2020- 2021 (in conformità alle previsioni di cui all’art. 13, comma 2 del D.Lgs. n.39/2010).
E' escluso il tacito rinnovo alla scadenza.
Art. 6 (Dichiarazioni e garanzie)
La Contraente dichiara e garantisce di essere in possesso delle necessarie capacità tecniche e professionali, nonché di un team di lavoro formato da qualificati professionisti specializzati nel settore, con esperienza pluriennale nell’ambito dell’attività oggetto di affidamento. La Contraente dichiara e garantisce altresì di essere in possesso di requisiti di ordine
speciale richiesti e si obbliga a presentare – oltre quanto previsto dagli artt. 15 e 16 – la documentazione che potrà essere richiesta dalla Società.
La Contraente dichiara e garantisce di essere in possesso dei requisiti di cui all’art.80 D.Lgs. n.50/2016.
La Contraente dichiara e garantisce di non aver realizzato condotte contrarie alle regole della concorrenza nell’ambito della o aventi effetto sulla procedura di affidamento di cui in premesse.
Art. 7
(Clausole risolutive espresse)
Il Committente si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto stipulato ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 C.C., con l’applicazione di una penale pari al 10% dell’importo residuo del corrispettivo (residuo che verrà calcolato decurtando dal corrispettivo complessivo il valore delle prestazioni già eseguite determinato in buona fede dal Direttore dei Lavori, secondo quanto attestato dalla documentazione, che l’Appaltatore è onerato di presentare al Committente), fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente a carico dell’Appaltatore, nei seguenti casi:
▪ grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
▪ in caso di concordato preventivo, di fallimento a carico dell’Appaltatore;
▪ violazione delle norme del Codice Etico e del Modello n.231/01 di EUR S.p.A.;
▪ violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti e in materia di sicurezza;
▪ violazione delle clausole del Patto di Integrità (Allegato 3);
▪ applicazione a carico dell’Appaltatore di una misura di prevenzione dei reati di tipo mafioso;
▪ l'impiego, presso l’Appaltatore di cittadini stranieri privi di regolare permesso di soggiorno;
▪ non veridicità delle dichiarazioni di cui all’art. 6 oppure, nel caso in cui
nel corso dell’esecuzione del presente contratto, l’Appaltatore non rispetti i requisiti di cui all’art.80 D.Lgs. n.50/2016 ovvero i requisiti speciali di cui al disciplinare di gara per eventi sopravvenuti;
▪ violazione delle regole della concorrenza, ivi incluso nel caso in cui la violazione sia stata commessa nell’ambito della o abbia avuto effetto sulla procedura di affidamento di cui in premesse;
▪ mancato rispetto degli obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia retributiva, previdenziale ed assicurativa;
▪ reiterati e gravi inadempimenti delle prestazioni oggetto del servizio secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
Ai sensi dell’art.3, comma 8, legge n.136/2010, il contratto sarà risolto di diritto qualora l’Appaltatore esegua le transazioni ad esso relative senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A..
Art. 8
(Il Responsabile Unico del procedimento e il Direttore dell’esecuzione)
Il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx è il Responsabile Unico del Procedimento. [•] è il Direttore dell’esecuzione del presente contratto.
Art. 9
(Obblighi ed oneri a carico della Contraente)
Oltre a quanto espressamente previsto, la Contraente è tenuta in via generale all’esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali secondo quanto previsto nel presente contratto, nel capitolato speciale di appalto e nell'offerta (Allegato 1).
La Contraente è, altresì, tenuta ad osservare tutte le indicazioni impartite dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto ovvero da un suo incaricato. La Contraente inoltre assume ogni responsabilità per gli infortuni e i danni arrecati alla Società o a terzi a causa di negligenze nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, tenendo sollevata EUR da ogni conseguenza diretta o indiretta.
La Contraente, nei confronti dei lavoratori impiegati nello svolgimento del servizio, ha l’obbligo assoluto:
▪ di applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per le specifiche categorie di dipendenti;
▪ di pagare gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali;
▪ della regolare corresponsione delle spettanze mensili maturate. La Contraente è, inoltre, tenuta a:
- assicurare che gli operatori addetti si attengano tassativamente alle disposizioni impartite dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto e al rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m.i.;
- assicurare che gli operatori addetti provvedano a comunicare immediatamente al Direttore dell’Esecuzione del Contratto qualunque evento accidentale (es. danni non intenzionali, etc.) che dovesse accadere nell’espletamento delle prestazioni;
- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di contratti di lavoro ed eventuali integrativi, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela dei lavoratori, nonché previdenza, assistenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- allontanare dal servizio, su richiesta motivata del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, i propri dipendenti che abbiano tenuto un comportamento non consono o che non siano ritenuti idonei a svolgere le mansioni assegnate;
- mantenere a proprio carico la responsabilità e gli oneri per qualsiasi sanzione amministrativa che dovesse insorgere durante la fase di esecuzione del contratto.
L’inosservanza di uno degli obblighi previsti dal presente articolo è causa di risoluzione del contratto a insindacabile giudizio della Società e fa sorgere il diritto per la Società medesima al risarcimento di ogni conseguente maggiore danno. Per la particolarità delle prestazioni oggetto del presente contratto, la contraente è tenuta ad osservare tutti gli obblighi imposti dalla specifica normativa di riferimento.
Art.10
(Obblighi di riservatezza e privacy)
Fermo restando quanto imposto da disposizioni inderogabili di legge, l’Appaltatore si obbliga a non rivelare ed a non utilizzare in alcun modo, per scopi diversi dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali, dati, notizie ed informazioni che vengano messi a sua disposizione dal Committente, o che comunque riguardino l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro, il Committente, il gruppo della Società o la sua attività, e si rende garante della riservatezza anche da parte del personale dipendente e/o dei suoi collaboratori, adottando ogni cautela e precauzione al riguardo.
L’obbligo di segretezza sarà per l’Appaltatore vincolante per tutta la durata dell’esecuzione del presente accordo quadro ed anche successivamente alla sua ultimazione, fino al momento in cui tutte le informazioni conosciute siano divenute di dominio pubblico previa autorizzazione scritta del Committente.
Con la sottoscrizione del presente contratto, ciascuna delle Parti esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nei limiti, per le finalità e per la durata prevista di seguito. Le Parti si impegnano a fare sì che tutti i rispettivi dati personali forniti direttamente alle stesse, in modo automatizzato e non, siano utilizzati esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti all’adempimento degli obblighi contrattuali e legislativi; il conferimento dei dati è necessario per l’assolvimento delle predette finalità ed in difetto non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte. I dati saranno utilizzati dalle Parti, in conformità con le misure di sicurezza alla tutela dei dati stessi, solo con modalità e procedure necessarie al perseguimento delle finalità indicate.
I dati verranno trattati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti o trattati.
L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
dei dati che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. L’interessato ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; ha diritto altresì di proporre reclamo all’autorità di controllo. Per quanto riguarda EUR, il titolare del trattamento è EUR S.p.A.. I dati potranno essere comunicati da EUR a tutti i soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità sopra-indicate.
Resta inteso che l’Appaltatore nell’adempimento dei propri obblighi contrattuali nei confronti del Committente e nell’esecuzione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali, osserverà scrupolosamente le disposizioni normative vigenti in materia. L’Appaltatore si impegna ad adempiere a tutte le prescrizioni di legge in tema di trattamento dei dati personali per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali (ivi incluso per il trattamento dei dati personali da parte del Committente, che saranno comunicati/trasmessi dall’Appaltatore stesso).
E’ facoltà del Committente verificare in ogni tempo e con ogni modalità il rispetto dell’obbligo alla riservatezza e al trattamento di dati personali di cui al presente articolo.
Art.11
(Revoca per giusta causa)
L'incarico potrà essere revocato soltanto per giusta causa e nel rispetto delle previsioni normative e regolamentari in materia (v. art. 13, D.Lgs. n.39/2010 e D.M. n 261/2012).
Le divergenze di opinione in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione non costituiscono giusta causa.
L'organo di amministrazione comunica per iscritto al revisore legale o alla società di revisione legale la presentazione all'assemblea della proposta di revoca per giusta causa, esplicitandone i motivi.
In presenza di una giusta causa, l'Assemblea, acquisite le osservazioni formulate dal revisore legale o dalla società di revisione legale e sentito l'organo di controllo anche in merito alle predette osservazioni, revoca l'incarico e provvede contestualmente a conferire un nuovo incarico ad un
altro revisore legale o ad un'altra società di revisione legale. Costituiscono giusta causa di revoca:
a) il cambio del soggetto che, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, esercita il controllo della società assoggettata a revisione, salvo che il trasferimento del controllo sia avvenuto nell'ambito del medesimo gruppo;
b) il cambio del revisore del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione, nel caso in cui la continuazione dell'incarico possa costituire impedimento, per il medesimo revisore del gruppo, all'acquisizione di elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul bilancio consolidato, secondo quanto disposto dai principi di revisione di riferimento;
c) i cambiamenti all'interno del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione tali da impedire al revisore legale del gruppo di acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio consolidato, nel rispetto dei principi di revisione;
d) la sopravvenuta inidoneità del revisore legale o della società di revisione legale ad assolvere l'incarico ricevuto, per insufficienza di mezzi o di risorse;
e) il riallineamento della durata dell'incarico a quello della società capogruppo dell'ente di interesse pubblico appartenente al medesimo gruppo;
f) i gravi inadempimenti del revisore legale o della società di revisione legale che incidono sulla corretta prosecuzione del rapporto;
g) l'acquisizione o la perdita della qualificazione di ente di interesse pubblico;
h) la situazione sopravvenuta idonea a compromettere l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale;
i) la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per l'intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge.
Costituiscono, altresì, ipotesi di giusta causa di revoca dell'incarico i fatti, da motivare adeguatamente, di rilevanza tale che risulti impossibile la prosecuzione del contratto di revisione, anche in considerazione delle finalità dell'attività di revisione legale.
Eventuali accordi, clausole o patti che escludono o limitano la possibilità di revocare l'incarico per giusta causa sono nulli.
Nel caso di revoca per giusta causa, l’Appaltatore avrà diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e non avrà null’altro a pretendere a qualsiasi titolo e ragione.
Art.12 (Dimissioni)
Costituiscono circostanze idonee a motivare le dimissioni (da esercitarsi nei casi, termini e modalità di cui all’art.13 del D.Lgs. n.39/2010 e D.M. n.261/2012):
a) il cambio del soggetto che esercita il controllo della società assoggettata a revisione, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, salvo che il trasferimento del controllo sia avvenuto nell'ambito del medesimo gruppo;
b) il cambio del revisore legale del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione, nel caso in cui la continuazione dell'incarico possa costituire impedimento, per il medesimo revisore legale del gruppo, all'acquisizione di elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul bilancio consolidato, secondo quanto disposto dai principi di revisione di riferimento;
c) i cambiamenti all'interno del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione tali da impedire al revisore legale del gruppo di acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio consolidato, nel rispetto dei principi di revisione;
d) il mancato pagamento del corrispettivo o il mancato adeguamento dei corrispettivi spettante in base a clausola del contratto di revisione, dopo l'avvenuta costituzione in mora, ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile;
e) la grave e reiterata frapposizione di ostacoli allo svolgimento delle attività di revisione legale, ancorché non ricorrano gli estremi del reato di impedito controllo di cui all'articolo 29 del decreto attuativo;
f) l'insorgenza di situazioni idonee a compromettere l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale;
g) la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'incarico, per insufficienza di mezzi e risorse;
h) il conseguimento da parte del revisore legale del diritto al trattamento di pensione. Il revisore legale o la società di revisione legale possono, altresì, presentare le dimissioni dall'incarico in presenza di altre circostanze, da motivare adeguatamente, di rilevanza tale che risulti impossibile la prosecuzione del contratto di revisione anche in considerazione delle finalità dell'attività di revisione legale.
Le dimissioni, in ogni caso, vanno formulate in tempi e modi idonei per consentire alla medesima società assoggettata a revisione di provvedere conseguentemente e di poter procedere all'affidamento di un nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale.
Eventuali accordi, clausole o patti che escludono o limitano la possibilità di presentare le dimissioni dall'incarico per giusta causa sono nulli.
Art.13 (Recesso)
Le Parti, di comune accordo, convengono che la Società possa, per proprie esigenze e a proprio insindacabile giudizio, recedere in qualunque momento dal presente affidamento, senza che la Contraente possa avere nulla a pretendere se non il pagamento delle prestazioni effettivamente svolte fino alla data del recesso. In particolare, in caso di recesso, saranno pagate solo le prestazioni eseguite regolarmente fino alla data di ricezione della comunicazione della Società, per un prezzo che le Parti concordano di stabilire in base al valore delle prestazioni già eseguite determinato in buona fede dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, secondo quanto attestato dalla documentazione, che la Contrante è onerata a presentare alla Società.
La Contraente non potrà pretendere altro compenso o indennizzo, per qualsiasi causa o titolo, ovvero chiedere la revisione del corrispettivo pattuito avendovi espressamente rinunciato con la sottoscrizione del presente contratto.
Art. 14 (Risoluzione consensuale)
Il revisore legale o la società di revisione legale e la società assoggettata a revisione possono consensualmente (nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di cui all’art. 13 del D.Lgs. n.39/2010 e D.M. n. 261/2012) determinarsi alla risoluzione del contratto di revisione purché sia garantita la continuità dell'attività di revisione legale.
L'Assemblea, acquisite le osservazioni formulate dal revisore legale o dalla società di revisione legale e sentito l'organo di controllo anche sulle predette osservazioni, delibera la risoluzione consensuale del contratto di revisione e provvede a conferire un nuovo incarico ad un altro revisore legale o ad un'altra società di revisione.
In ogni caso, le funzioni di revisione legale continuano a essere esercitate dal medesimo revisore legale o dalla medesima società di revisione legale fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non è divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di presentazione delle dimissioni.
Art. 15 (Garanzia Fideiussoria)
A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore ovvero altro esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’Appaltatore, l’Appaltatore ha consegnato al Committente per la sottoscrizione del presente contratto una garanzia definitiva sotto forma di cauzione di importo pari a € [•],00 (euro-[•]) in conformità a quanto prescritto dall’art.103 del Codice e dal decreto del MISE del 19 gennaio 2018 n. 31. La cauzione è costituita mediante [•] emessa da [•] il [•], avente decorrenza dal [•] e scadenza al [•]e prevede espressamente l’obbligo del fideiussore di liquidare le somme richieste dal Committente
entro 15 giorni dalla richiesta scritta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore, ai sensi dell’art.1944 c.c. ed alla decadenza di cui all’art.1957 Codice Civile.
La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell’affidamento ai sensi del comma 3 dell’articolo 103 del Codice.
La cauzione definitiva può essere progressivamente svincolata da parte dell’Appaltatore secondo le condizioni e le modalità indicate al comma 5 dell’articolo 103 del Codice.
Art. 16 (Polizze Assicurative)
Per la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività lavorativa, l'Appaltatore dichiara di essere in possesso di una polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di Lavoro (R.C.T./O).
L’Appaltatore dichiara, inoltre, di essere in possesso di una polizza di Responsabilità Civile Professionale.
L’Appaltatore, su espressa richiesta di EUR S.p.A., ROMA CONVENTION GROUP S.p.A. con unico socio, EUR TEL s.r.l. ed AQUADROME s.r.l. unipersonale si impegna a consegnare a quest’ultima idonea documentazione sull'esistenza e validità delle predette polizze assicurative.
L’Appaltatore si impegna a mantenere le indicate polizze, ovvero analoga copertura assicurativa, per tutta la durata dell’incarico.
Art. 17 (Penalità)
Ai sensi dell’art. 23 comma 2 del Decreto MIT 49/2018, le Parti riconoscono ed accettano che l’indennizzo che sarà dovuto da EUR alla Contraente nei casi di sospensione del servizio, non potrà superare, per tutta la durata del contratto, l’importo massimo pari al 5% (cinque-per cento) dell’importo contrattuale di cui al precedente Art. 4.
Le Parti inoltre, ai sensi dell’art. 24 comma 2 del predetto Decreto, riconoscono ed accettano che l’indennizzo che sarà dovuto da EUR alla Contraente, per i danni che possano derivare a quest’ultimo in caso fortuito o di forza maggiore, non potrà essere superiore al 5% (cinque-per cento) del suddetto importo contrattuale.
Nessun indennizzo sarà tenuto da EUR nei casi in cui a determinare il danno abbia concorso la colpa del Contraente o delle persone di cui lo stesso è tenuto a rispondere.
Resta convenuto che sarà considerato ritardo anche il caso nel quale la Contraente svolga il servizio in maniera non conforme alle prescrizioni contenute nel presente contratto, e dalle leggi vigenti. Per l’applicazione delle penali, la Società potrà, a sua insindacabile scelta, compensare il credito con quanto dovuto alla Contraente a qualsiasi titolo.
La Contraente prende atto che l'applicazione delle penali previste non preclude il diritto della Società a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ai sensi dell'art.1382 c.c..
La realizzazione del servizio richiesto deve essere completata nei tempi indicati nelle leggi vigenti disciplinanti le scadenze collegate al servizio medesimo.
Ove le attività, tenuto conto della natura dei principali servizi oggetto del presente contratto, ossia la revisione legale dei conti, per la quale è richiesta l’indipendenza e l’obiettività del revisore ed i cui termini e modalità di svolgimento dell’attività stessa sono disciplinati da leggi, regolamenti e principi di revisione, non dovessero essere espletate nel rispetto dei termini di legge di cui sopra, ferma restando l’indipendenza e l’obiettività del revisore, EUR S.p.A., ROMA CONVENTION GROUP
S.p.A. con unico socio, EUR TEL s.r.l. ed AQUADROME s.r.l. unipersonale applicheranno una penale pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.
Ove l'importo complessivo delle penali applicate dovesse superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, l'inadempimento si intenderà non di scarsa importanza ex art. 1455 c.c. e, pertanto, EUR S.p.A., ROMA CONVENTION GROUP S.p.A. con unico socio, EUR TEL s.r.l. ed
AQUADROME s.r.l. unipersonale avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
Ove per effetto dell'applicazione delle penali e delle conseguenti compensazioni con la cauzione definitiva prestata dall’Appaltatore l'importo garantito dovesse risultare inferiore al 50% del valore della cauzione originariamente prestata, l’Appaltatore è tenuto a reintegrare tale cauzione fino alla originaria consistenza, a semplice richiesta da parte di EUR S.p.A., ROMA CONVENTION GROUP S.p.A. con unico socio, EUR TEL s.r.l. ed AQUADROME s.r.l. unipersonale, entro i termini perentori da questa assegnati, a pena di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c.
Resta, comunque, salvo e impregiudicato il diritto di EUR S.p.A., ROMA CONVENTION GROUP S.p.A. con unico socio, EUR TEL s.r.l. ed AQUADROME s.r.l. unipersonale al risarcimento di eventuali danni da esso subiti in conseguenza di ritardi, configurabili quale grave inadempimento, dell’Appaltatore ai servizi professionali oggetto del presente contratto.
Rimane, altresì, fermo il diritto di EUR S.p.A., ROMA CONVENTION GROUP S.p.A. con unico socio, EUR TEL s.r.l. ed AQUADROME s.r.l. unipersonale a revocare l’incarico in oggetto, nel caso in cui il ritardo dell’Appaltatore si configuri come una giusta causa di revoca in base alle previsioni normative e regolamentari applicabili (v. art. 13, D.Lgs. n. 39/2010 e D.M. n. 261/2012).
Art. 18
(Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Codice etico) L’Appaltatore si obbliga ad osservare puntualmente, oltre alle norme di legge ed ai regolamenti vigenti, tutte le disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di EUR S.p.A., ROMA CONVENTION GROUP S.p.A. con unico socio, EUR TEL s.r.l. ed AQUADROME s.r.l. unipersonale e le regole comportamentali contenute nel Codice etico delle medesime. Tali documenti, dei quali l’Appaltatore dichiara di aver preso piena conoscenza, sono stati predisposti in attuazione del D.Lgs. n.231/2001 e successive modifiche ed integrazioni
e sono consultabili sul web istituzionale di EUR S.p.A. - Sezione Trasparenza oppure sono stati consegnati da EUR S.p.A., ROMA CONVENTION GROUP S.p.A. con unico socio, EUR TEL s.r.l. ed AQUADROME s.r.l. unipersonale. La violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e nel Codice Etico attribuisce la facoltà ad EUR S.p.A., ROMA CONVENTION GROUP S.p.A. con unico socio, EUR TEL s.r.l. ed AQUADROME s.r.l. unipersonale di risolvere di diritto e con effetto immediato il presente contratto ai sensi dell’art.1456 del codice civile, previa comunicazione scritta all’Appaltatore in merito alla volontà di avvalersi della presente xxxxxxxx, fatta salva la richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione contrattuale. L’Appaltatore si impegna, altresì, a far osservare ai soggetti che operano per proprio conto nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto i principi di cui al D.Lgs. n.231/2001 e i contenuti riportati nel Codice etico.
Art.19
(Foro Competente)
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione e/o all’esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Art. 20 (Divieto di subappalto)
EUR S.p.A., ROMA CONVENTION GROUP S.p.A. con unico socio, EUR
TEL s.r.l. ed AQUADROME s.r.l. unipersonale escludono che l'Appaltatore possa affidare in subappalto parte delle attività in considerazione della natura strettamente fiduciaria dell'attività, ad eccezione delle sole attività di supporto alla revisione. Resta tuttavia inteso che, a seconda delle circostanze, l’Appaltatore potrà avvalersi della collaborazione di specialisti in specifiche discipline (per esempio: specialisti IT, fiscalisti, specialisti in materia di strumenti finanziari e di valutazione, ecc.). Resta inteso che, in ogni caso, l’Appaltatore rimarrà l’unico ed esclusivo responsabile nei confronti di EUR S.p.A., ROMA CONVENTION GROUP S.p.A. con unico socio, EUR TEL s.r.l. ed
AQUADROME s.r.l. unipersonale per le prestazioni svolte da tali soggetti.
Art. 21
(Documenti che regolano l’Appalto e interpretazioni)
Il rapporto con l’Appaltatore è disciplinato dal Contratto, nonché dalle norme e dai documenti richiamati e allegati, che l’Appaltatore dichiara e garantisce di ben conoscere.
Qualora fossero riscontrate eventuali alternative o discordanze tra i contenuti dei documenti contrattuali, la relativa prevalenza sarà determinata secondo il seguente ordine di prevalenza, salve diverse espresse indicazioni esplicitamente riportate nei documenti stessi:
1) Contratto d’Appalto;
2) Capitolato Speciale d’Appalto ed allegati;
3) Offerta Economica presentata dall’Appaltatore;
4) Offerta tecnica presentata dall’Appaltatore.
In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L’interpretazione delle clausole contrattuali così come delle disposizioni del Capitolato Speciale di Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati riecrcati, per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articolo da 1362 a 1369 del Codice Civile.
Articolo 22 (Allegati)
Si allega al presente contratto, per formarne parte integrante, la seguente documentazione:
1. Allegato 1: Offerta presenta dall’Appaltatore nella fase di gara; (Offerta);
2. Allegato 2: Capitolato Speciale d’Appalto, a sua volta comprensivo di tutti gli allegati;
3. Allegato 3: Patto di integrità.
Art. 23 Leggi Applicabili
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e in particolare:
- il Capitolato speciale d’appalto;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici”;
- il Regolamento generale D.P.R. 10 dicembre 2010 n. 207, per le parti in vigore;
- il D.Lgs. n. 39/2010 recante “Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE”;
- tutte le norme comunque vigenti nell’ambito del servizio da eseguire.
Art. 24 (Disposizioni finali)
Il presente contratto viene redatto in duplice originale, uno per ciascuna parte contraente.
EUR S.p.A.
«……………..»
Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 del Codice Civile, l’Appaltatore dichiara di approvare tutte le clausole del presente contratto ed in particolare le seguenti: Art.2 (Oggetto); Art.4 (Corrispettivo e modalità di pagamento); Art.6 (Dichiarazioni e Garanzie); Art.7 (Clausole risolutive espresse), Art.9 (Obblighi ed oneri a carico della Contraente); Art.10 (Obblighi di riservatezza e privacy); Art.11 (Revoca per Giusta Causa);12 (Dimissioni) Art.13 (Recesso); 14(Risoluzione consensuale) Art.15 (Garanzia Fideiussoria);16 (Polizze Assicurative) Art.17 (Penalità)); Art.
19 (Foro competente) Art.20 (Divieto di subappalto).
Letto, confermato e sottoscritto.
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