CONDIZIONI GENERALI DEI SERVIZI ISAAC
CONDIZIONI GENERALI DEI SERVIZI XXXXX
1. In generale
Le attività di ricerca e di prestazioni dell'ISAAC si sviluppano essenzialmente in due campi: quello delle energie rinnovabili, in particolare l'energia solare e geotermica, e quello dell'utilizzo razionale dell'energia nelle costruzioni, applicati secondo criteri ecologici ed economici.
Il contratto concluso nell’ambito delle attività offerte dall’XXXXX è qualificabile come contratto di mandato, ai sensi del diritto civile Svizzero. L’attività fornita dall’XXXXX è tuttavia limitata alla fornitura dei servizi richiesti dal Cliente.
2. Applicazione delle presenti condizioni generali
Le presenti condizioni generali (in seguito: CG) si applicano a tutti i rapporti con il partner contrattuale (in seguito: Cliente). Rimangono riservate le condizioni particolari pattuite contrattualmente in forma scritta. Pattuizioni orali, in seguito non perfezionate in un accordo sottoscritto da entrambe le parti, non fanno stato e si hanno come mai concluse.
Eventuali condizioni generali del Cliente sono applicabili alla relazione contrattuale con l’ISAAC unicamente dopo espresso accordo scritto da parte dell’XXXXX..
3. Base contrattuale
Le prestazioni dell’ISAAC sono regolate su base contrattuale scritta, definita dalla conferma d’ordine, debitamente controfirmata dal Cliente.
Ogni richiesta di modifica delle basi contrattuali da parte del Cliente, dopo l’accettazione della conferma d’ordine, comporta l’aggiornamento delle prestazioni fornite, in specie per quanto attiene la tempistica e il prezzo.
4. Prestazioni dell’ISAAC e subdelega delle prestazioni
L’XXXXX fornisce la prestazione al Cliente conformemente alle pattuizioni scritte specificate nel contratto.
L’ISAAC può, ove necessario, subdelegare le prestazioni a Enti Terzi - certificati ISO 9001 / accreditati ISO 17025 -, ritenuto che eventuali maggiori
costi rispetto alla prestazione contrattualmente pattuita non saranno addebitati al Cliente.
In tal caso il Cliente viene informato sull’identità di tali Enti.
In caso di urgenza, e qualora sia impossibile interpellare il Cliente per raccoglierne l’autorizzazione preventiva, è data facoltà all’ISAAC di procedere autonomamente a avvalersi della collaborazione di Enti Terzi certificati ISO 9001 / accreditati ISO 17025, laddove ciò risulti nell’interesse del Cliente.
La determinazione di “situazione di urgenza” compete all’ISAAC in maniera autonoma e quale arbitro unico.
4.1. Esecuzione della prestazione
L’XXXXX s’impegna a fornire la prestazione pattuita con il Cliente entro i termini contrattualmente pattuiti. Il rispetto dei termini da parte dell’XXXXX esige tuttavia la ricezione, in tempo utile, di tutte le istruzioni, informazioni necessarie e/o dei campioni da parte del Cliente.
Nel caso si verifichino problemi e/o ritardi durante l’esecuzione delle proprie prestazioni, l’XXXXX si impegna ad informare tempestivamente il Cliente in forma scritta.
Qualora, in ragione di tali problemi o di tale ritardo, il Cliente dovesse porre fine al mandato affidato, l’XXXXX provvederà a fatturare le prestazioni sin lì effettuate, sulla base dei prezzi pattuiti.
5. Responsabilità
L’XXXXX può essere ritenuto responsabile solo verso il Cliente esclusivamente per:
l’inadempimento delle prestazioni stabilite contrattualmente
le modalità di esecuzione del servizio in termini di qualità, competenza e professionalità.
L’XXXXX non è responsabile verso il Cliente o verso Enti Terzi per qualunque azione sia o non sia intrapresa sulla base del rapporto finale emesso dall’XXXXX a conclusione del servizio.
L’XXXXX è responsabile verso il Cliente della conservazione dei campioni nei propri laboratori e magazzini, fatta eccezione per un deperimento a causa di difetti intrinseci degli stessi. Non sussiste
assicurazione, né responsabilità alcuna, a copertura del danneggiamento o della perdita di campioni di proprietà del Cliente una volta che questi siano stati dimessi dai laboratori, rispettivamente dai magazzini dell’XXXXX.
E’ esclusa ogni responsabilità dell’ISAAC per danni causati – tanto dall’Istituto quanto da Enti Xxxxx cui l’XXXXX ha subdelegato le proprie prestazioni - a persone o cose in esito alle analisi e test di laboratorio, in ragione di difetti intrinseci dei campioni.
È parimenti esclusa ogni responsabilità dell’XXXXX per eventuali danni ai campioni forniti dal Cliente avvenuti in corso di esecuzione dei test e relativi a difetti intrinseci dei campioni stessi.
6. Trasporto, consegna e spedizione dei campioni
All’atto della restituzione dei campioni al Cliente, in caso di trasporto, consegna e/o spedizione, la responsabilità dell’ISAAC è limitata al periodo tra la presa a carico dei campioni dai propri laboratori e magazzini e la consegna al trasportatore.
Il trasporto dei campioni è sempre eseguito a nome e per conto del Cliente, che sopporta tutti i rischi di smarrimento, rispettivamente di danneggiamento, una volta dimessa dai laboratori e magazzini dell’ISAAC.
I campioni di ritorno sono imballati dall’XXXXX con gli stessi involucri di imballaggio originali forniti dal Cliente, che l’XXXXX xxxxxxxx e apre con la dovuta cura. Soltanto in casi eccezionali, con l’espresso accordo del Cliente, sono impiegati involucri per imballaggio non originali. In tal caso l’XXXXX risponde per i danni causati ai campioni dagli imballaggi non originali utilizzati.
6.1. Costi di trasporto e spedizione, spese di immagazzinamento e deposito
Per quanto non diversamente stabilito contrattualmente, le spese di trasporto e di spedizione dei campioni (inclusi gli eventuali oneri doganali e per l’acquisto di eventuali involucri di imballaggio) sono a carico del Cliente e al medesimo fatturati.
Le spese di immagazzinamento e deposito dei campioni presso l’ISAAC per un periodo non superiore a 60 giorni a contare dall’emissione della fattura sono comprese nel prezzo contrattualmente pattuito.
Trascorso questo periodo, l’XXXXX contatta il cliente per sollecitare il ritiro dei campioni. In caso di mancato ritiro entro il termine fissato, gli stessi decadranno in proprietà dell’XXXXX, senza alcuna ulteriore comunicazione, né indennizzi di sorta.
7. Condizioni e termini di pagamento della prestazione
L’XXXXX si impegna a fatturare al Cliente le prestazioni richieste dallo stesso e indicate nella conferma d’ordine.
Per quanto non diversamente stabilito contrattualmente, il Cliente è tenuto a pagare il saldo entro 30 giorni dalla data indicata nella fattura.
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è indicata separatamente nella fatturazione.
8. Altri obblighi del Cliente
I termini di consegna di istruzioni, informazioni e/o dei campioni da parte del Cliente all’XXXXX definiti a contratto sono vincolanti e non sono prorogabili, salvo espresso accordo scritto fra le parti.
In caso di ritardo da parte del Cliente, l’XXXXX si riserva il diritto di addebitare al Cliente ogni corrispettivo danno, compresi i danni per il mancato guadagno.
Il Cliente è tenuto ad avvisare l’ISAAC di ogni peculiarità, intrinseca o potenziale, dei campioni forniti, atta a arrecare danni al personale o alle strutture dell’ISAAC (tale ad es. la presenza o il rischio di presenza di radiazione, tossicità, elementi esplosivi, inquinamento ambientale, ecc.).
Il Cliente è responsabile verso l’ISAAC per tutti i danni arrecati dai campioni forniti al personale o alle strutture dell’ISAAC, rispettivamente di Enti Terzi cui l’XXXXX ha subdelegato le proprie prestazioni.
9. Dati del Cliente
E’ garantito il rispetto delle disposizioni della Legge federale Svizzera sulla protezione dei dati (LPD) riguardo ai dati sensibili forniti dal Cliente all’ISAAC, anche in caso di subdelega per l’esecuzione delle prestazioni.
In mancanza di espressa autorizzazione da parte del Cliente, l’XXXXX non fornisce le informazioni concernenti il Cliente, rispettivamente i dati e risultati dei test, a terze persone. È fatta salva una richiesta tendente al rilascio di informazioni da parte delle Autorità giudiziarie svizzere o straniere.
L’XXXXX si riserva la facoltà di fare uso dei risultati delle analisi – trattati e menzionati in forma anonima - a scopo scientifico.
Il Cliente che non acconsente a simile uso da parte dell’ISAAC, deve darne espressa comunicazione scritta, al più tardi al momento della firma del contratto.