CAPITOLATO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 2 STRUMENTI OMOLOGATI, IN MODALITÀ AUTOMATICA, PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITÀ VEICOLARE
CAPITOLATO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 2 STRUMENTI OMOLOGATI, IN MODALITÀ AUTOMATICA, PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITÀ VEICOLARE
Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
L'appalto ha per oggetto il servizio di noleggio a canone fisso di nr. 2(due) apparecchiature in postazione fissa finalizzate al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento stabilite dall'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (controllo elettronico della velocità dei veicoli - art. 4 D.L. 121/2002).
Sono da considerarsi inclusi nell'appalto:
- l’allaccio elettrico dalla postazione del contatore, fornito dall’Enel, fino al punto dell’installazione degli impianti;
- il servizio di trasmissione dati e tutti gli altri servizi correlati.
- la fornitura e posa in opera delle postazioni periferiche di rilevazione delle infrazioni con installazione su palo, senza spire induttive che richiedano interventi sul manto stradale, e di tutte le relative attrezzature per il loro funzionamento (hardware e software di gestione delle prove documentali - fotogrammi del veicolo oggetto della violazione, aggiornamenti software, collegamenti di trasmissione dati ecc.;
- la realizzazione delle opere (comprese quelli edili) relative all'installazione delle apparecchiature, installazione e manutenzione di apposita segnaletica stradale di preavviso ed in corrispondenza delle postazioni, prima dell'avvio del servizio, nei luoghi, modi e tempi stabiliti dalla normativa vigente;
- l’attivazione, configurazione, test e collaudo, alla presenza del personale della Polizia Locale, delle postazioni con rilascio di opportuna certificazione;
- la formazione del personale preposto alla gestione ed utilizzazione del sistema da svolgersi presso il Comando di Polizia Locale di Falconara Marittima ;
- il servizio di teleassistenza giornaliera sugli impianti e sul software di gestione;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al successivo articolo 7.2 per tutta la durata del contratto di noleggio ;
- l’assistenza in loco in caso di malfunzionamento o danneggiamento comportante la rimessa in ripristino dell’attrezzatura e/o la riparazione del guasto o del danno entro i termini stabiliti al successivo art.7.2.;restano in ogni caso a carico dell'appaltatore i rischi per atti vandalici , incendio, furto ecc. per tutta la durata dell'appalto;
-le verifiche periodiche di taratura del sistema per tutto il periodo di noleggio ai sensi di quanto stabilito dalla Legge;
Le apparecchiature dovranno funzionare in modo automatico secondo le modalità specificate con i Decreti Dirigenziali del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti per i vari modelli omologati/ approvati.
Le apparecchiature dovranno essere in grado di rilevare le violazioni senza la presenza o l'intervento contestuale dell'operatore di Polizia Locale in modo tale di accertare l'illecito in un luogo diverso da quello in cui esso si sviluppa e dal momento in cui si compie.
Eventuali modifiche o implementazioni derivanti da variazioni normative sono a carico dell’aggiudicatario.
Le apparecchiature dovranno essere di nuova fabbricazione e mai utilizzati precedentemente in altri Enti.
Le apparecchiature di cui sopra, al termine del periodo di locazione e salvo proroghe, resteranno di proprietà della ditta aggiudicataria che, in accordo con il Comando di Polizia Locale, le dovrà rimuovere, fermo restando la necessità di mantenere in sede le opere civili realizzate per l’infrastruttura.
Si intendono a carico di questo Comune esclusivamente:
- I costi da sostenersi per la fornitura dell’energia elettrica;
- I costi per la trasmissione telematica dei dati verso il server centrale;
Art. 2 - LUOGO DI INSTALLAZIONE – OBBLIGO DI SOPRALLUOGO
Le apparecchiature dovranno essere installate nel territorio del Comune di Falconara nei sotto indicati luoghi:
a) sulla “S.S. 16 Adriatica”, al Km 285+850 (percorrendo la strada in direzione nord sul lato dx);
b) sulla variante alla “X.X. 00 Xxxxxxxxx”, xx Xx 000x000 (xxxxxx in direzione Falconara Marittima - Ancona), in prossimità del ponte di via La Costa.
È fatto obbligo a coloro che sono interessati a partecipare alla procedura di gara per l’affidamento in noleggio delle attrezzature in oggetto di effettuare sopralluogo sui siti sopra indicati dove dovranno essere installate le attrezzature, propedeutico alla presentazione dell'offerta e da svolgersi da parte del titolare o legale rappresentante o del direttore tecnico dell’Impresa concorrente, o altro soggetto munito di apposita delega. Alla fine del sopralluogo sarà rilasciato apposito attestato, da allegare alla documentazione di gara.
Art. 3 - DURATA DEL SERVIZIO E TERMINI PER L’AVVIO DEL SERVIZIO E COLLAUDO
3.1. Durata.
La durata dell’appalto, di cui al precedente art.1, è di anni 2 (due ) decorrenti dalla data del “verbale di verifica di perfetto funzionamento” emesso dal Comando di Polizia Municipale di cui al successivo punto 3.2.
Alla scadenza del predetto periodo, il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto senza obbligo di preventiva disdetta da parte dell’ Ente.
L’Ente affidante si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto per ulteriore 1 (uno) anno agli stessi patti e condizioni del contratto principale, senza che ciò costituisca in alcun modo un obbligo per l’Ente affidante medesimo.
L’Affidatario è comunque obbligato a continuare l’espletamento del servizio in oggetto, anche oltre il termine finale, nel limite massimo di 6 (sei) mesi, nelle more dell’espletamento della procedura di scelta del contraente e sino alla nuova individuazione dello stesso. In questo caso, rimangono inalterate tutte le condizioni e i prezzi stabiliti nel contratto.
Alla data di scadenza del contratto e/o dell’eventuale proroga, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte dell’Amministrazione comunale.
3.2 Termini per l’avvio del servizio e collaudo.
L’installazione delle attrezzature dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto.
E' facoltà dell'Ente affidante procedere in via d'urgenza alla consegna anticipata del servizio nelle more della stipula del contratto qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 32, comma 8 del Dlgs 50/2016 e s.m.i, richiedendo all’appaltatore di procedere all’installazione delle attrezzature entro il termine suindicato o inferiore decorrente dalla data della richiesta; in tal caso il direttore dell'esecuzione dovrà predisporre apposito verbale dove indicare espressamente le motivazioni che giustificano l'immediato avvio del servizio, nonché le prestazioni da iniziare immediatamente. La Ditta appaltatrice dovrà fornire il certificato di "corretta installazione" di tutta la strumentazione installata - postazioni, hardware e software - entro 3 giorni dalla data di ultimazione dei lavori ed attivazione di tutto il sistema.
Il Comando di Polizia Locale, ricevuta tale certificazione, effettuerà la verifica di corretta funzionalità di tutto il sistema esclusivamente per la parte relativa ai flussi dati ai fini dell'attività di verbalizzazione.
Dalla ricezione del certificato di corretta installazione, il Comando Polizia Locale emetterà "verbale di verifica di perfetto funzionamento" che costituirà, unitamente ai certificati di taratura, parte integrante del collaudo per l'inizio dell'attività di accertamento delle violazioni all'art. 142 del C.d.S.. Dalla data di emissione del verbale di verifica e perfetto funzionamento decorrerà l'inizio del contratto, dell'assistenza e della manutenzione delle apparecchiature.
Dalla data del verbale di verifica di perfetto funzionamento decorrerà il pagamento del corrispettivo mensile che avverrà per rate trimestrali posticipate dedotte le eventuali penalità in cui la ditta sia incorsa, comunicate alla ditta aggiudicataria dal Comando di Polizia Locale.
Qualora dalle prove di collaudo emergessero guasti o inconvenienti l’appaltatore dovrà impegnarsi ad eliminarli nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 7 (sette) giorni dalla data del verbale di accertamento del guasto o degli inconvenienti.
Trascorsi tali giorni dalla data del verbale di accertamento del guasto o degli inconvenienti senza che gli stessi siano stati risolti, l’Ente applicherà le penalità di cui all’art. 10.
Il contratto verrà stipulato con la ditta aggiudicataria mediante scrittura privata non autenticata con firme digitali.
Art. 4 - VALORE DELL’APPALTO E CORRISPETTIVO (CANONE) ANNUO A BASE D’ASTA
Sulla base delle apparecchiature oggetto della fornitura in noleggio di cui all’art. 1, viene stabilito un corrispettivo (canone) a base d’asta, per la durata di due anni, di € 91.434,42 IVA esclusa (€ 45.717,21 annuo - IVA esclusa).
A fronte dello svolgimento da parte dell'Appaltatore di quanto previsto nel presente capitolato, il Comune di Falconara Marittima corrisponderà all’affidatario l’importo offerto in gara. Negli importi di cui sopra sono ricomprese tutte le attività previste dal presente capitolato.
Computando anche l’eventuale periodo di rinnovo e l’eventuale proroga tecnica di sei mesi il valore stimato dell’affidamento è pari ad € 160.010,24, IVA esclusa.
Le attività oggetto del presente affidamento, si ritengono assenti da “interferenze” ai sensi del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, pertanto non si è ritenuto necessario procedere alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi ed Interferenze (DUVRI) e quindi i relativi oneri indiretti risultano pari a zero.
Art. 5. MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
Il pagamento del corrispettivo avverrà con periodicità trimestrale, sulla base di regolari fatture di pari importo e corrispondenti ad un ottavo dell’importo del contratto (riferito ai due anni), previa verifica della regolare esecuzione del servizio.
Il mandato di pagamento sarà emesso entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura. Per ogni altra condizione non espressamente prevista si rinvia alle normative vigenti. Ai sensi della normativa in vigore vige l’obbligo di fatturazione elettronica. Tutti i documenti contabili (fatture, bonifici, etc.) dovranno riportare il “Codice Identificativo di Gara” (C.I.G.), riferito al servizio, nonché il Codice Univoco Ufficio dell'Ente: UF3FLX. Il pagamento delle fatture sarà effettuato previa verifica della regolarità contributiva mediante Documento unico di regolarità contributiva (DURC). Qualora il documento attesti l’irregolarità contributiva, l’Amministrazione sospenderà il pagamento dovuto a tempo indeterminato, fino a quando non sarà regolarizzata la posizione contributiva, senza che la ditta possa eccepire sul ritardo dei pagamenti medesimi. La ditta, pertanto, non potrà vantare pretesa al riconoscimento di interessi o danni per la sospensione del pagamento per i motivi di cui sopra. Il presente affidamento soggiace alla normativa di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 6 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE APPARECCHIATURE E DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLE STESSE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO
Le apparecchiature elettroniche in postazione fissa, finalizzate al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento stabilite dall'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (controllo elettronico della velocità dei veicoli - art. 4 D.L. 121/2002), nel loro complesso (hardware e software), dovranno soddisfare i seguenti requisiti minimi:
- essere regolarmente approvati/omologati dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti per il funzionamento in modalità automatica (senza la presenza dell'agente accertatore, per il rilevamento delle infrazioni di cui all'art. 142 del C.d.S), che deve essere garantito senza la necessità di modifiche o adattamenti.
-le postazioni di rilevamento devono essere ancorate stabilmente al suolo nel rispetto della normativa vigente in materia, installati su palo a margine della carreggiata, ad una altezza minima di metri 4 al fine di limitare atti di vandalismo;
- essere in grado di fotografare digitalmente (almeno due fotografie), i veicoli in violazione ai limiti di velocità di cui all'art. 142 del C.d.S., in allontanamento e solo posteriormente;
- la documentazione fotografica dovrà essere prodotta nel rispetto di quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di privacy;
- dovranno consentire, se presenti, di oscurare o comunque rendere non riconoscibili, tutte le persone raffigurate nel fotogramma e le targhe dei veicoli non interessati dall'accertamento.
- essere in grado di effettuare la lettura OCR (riconoscimento ottico dei caratteri) delle targhe Comunitarie ed extra Comunitarie dei veicoli; in merito, il software di gestione delle prove documentali dovrà essere aggiornabile per l'inserimento di eventuali nuove Nazioni.
- essere in grado di assegnare in automatico un codice indicativo della nazionalità della targa, che consenta ai software gestionale dei verbali della procedura utilizzata dal servizio di Polizia Locale, di importarlo automaticamente all'interno del verbale generato;
- il software a corredo del sistema deve essere interfacciato con quello in dotazione al Comando Polizia Locale di Falconara X.xx. E' onere della Ditta appaltatrice contattare, prendere accordi, definire ed eseguire con la Ditta Italsoft srl di Porto Potenza Picena,che attualmente fornisce il software al Comando, tutte le operazioni necessarie di propria competenza al fine di generare automaticamente i verbali di violazione. Qualora il software attualmente in dotazione verrà sostituito sarà cura del Comando di Polizia Locale comunicare tempestivamente alla ditta appaltatrice il nominativo della nuova ditta. In particolare, al termine di tutte le predette operazioni, dovrà risultare che ad ogni verbale di violazione generato saranno allegate tutte le relative prove documentali nel formato stabilito dal SIC del Comune di Falconara X.xx;
-il sistema deve essere in grado di produrre, successivamente all'accertamento delle violazioni, un report stampabile contenente il numero totale delle violazioni accertate per sessione e per ogni singola violazione, l'indicazione del giorno, dell'ora e della località nei quali la violazione è avvenuta, della targa del veicolo, la citazione della norma violata e i'indicazione dello strumento rilevatore e dell'accertatore. Tale report deve essere personalizzabile secondo le indicazioni fornite dal Comando Polizia Locale;
-essere in grado di rilevare le violazioni, singole o multiple, da parte di veicoli che transitano anche in parallelo (sorpasso) o in successione a breve distanza, sulla corsia interessata;
- devono essere in grado di rilevare le violazioni in qualsiasi condizione meteorologica senza prescrizione alcuna sia nelle ore diurne e notturne
- essere in grado di individuare in modo inequivocabile, sia nelle ore diurne che nelle ore notturne, oltre ai numero di targa posteriore, la sagoma del veicolo nei suoi elementi essenziali mediante un sistema di illuminazione non abbagliante;
- ogni singola postazione deve avere dei requisiti qualitativi e costruttivi tali da essere in grado di funzionare continuamente 24h su 24h per 365 giorni all'anno senza interruzione. Deve essere possibile poter programmare eventualmente il funzionamento per periodi di tempo determinati dal Comando Polizia Locale a suo insindacabile giudizio;
- In grado di funzionare con temperature ambientali comprese tra -20°C e + 55°C;
- essere in grado di produrre immagini criptate in modo tale da renderle non manomissibili;
-il software di gestione abbinato al rilevatore dovrà essere in grado di effettuare la funzionalità di download delle prove documentali che dovranno avere valore probatorio in caso di contenzioso.
- essere in grado di trasmettere in modo automatico e senza la necessità di alcun intervento manuale, fotogrammi e i dati relativi alle infrazioni rilevate al server centrale installato presso il Comando Polizia Locale di Falconara M. ma. La trasmissione dei dati dovrà essere effettuata mediante una comunicazione protetta.
- il software a corredo del sistema deve essere in grado di gestire tutte le apparecchiature dedicate al controllo elettronico della velocità dei veicoli, installate nelle vie indicate nell'oggetto dell'appalto; lo stesso dovrà basarsi su tecnologia Web, con autenticazione dell'operatore, univocamente riconosciuto;
- il software a corredo del sistema deve essere in grado di riportare automaticamente sulle immagini delle infrazioni i seguenti dati minimali:
a) la velocità rilevata;
b) il luogo dove è avvenuta la rilevazione (Comune, nome Via, chilometrica e direzione di marcia);
c) data ed ora della rilevazione
d) la targa del veicolo
e) l'indicazione della corsia di marcia;
- essere in grado di rilevare le violazioni all'art. 142 dei C.d.S. dei veicoli, in riferimento al limite di velocità della strada impostato dall'Ente proprietario e /o a quello relativo alla loro classificazione
di appartenenza, al sensi di quanto disposto in merito dalle norme del C.d.S (classificazione dei veicoli).
- la ditta appaltatrice, all'atto dell'installazione delle apparecchiature dovrà fornire al Comando Polizia Locale, il certificato di taratura di ciascuna di esse, rilasciato da un centro SIT regolarmente accreditato. Qualora fosse necessario eseguire la taratura in loco, è onere dell'appaltante svolgere tutte le formalità ed operazioni necessarie al rilascio.
- la ditta appaltatrice dovrà eseguire per tutta la durata del contratto di noleggio, la verifica periodica di regolare funzionamento delle apparecchiature di rilevamento delle infrazioni con il rilascio dei relativi certificati di verifica nonché la taratura periodica prevista dal manuale di istruzioni e con cadenza annuale;
- la ditta appaltatrice dovrà farsi carico e garantire che le apparecchiature siano coperte da polizza assicurativa contro qualsiasi danno o atto vandalico per tutta la durata del contratto di noleggio e fino all'eventuale completa disinstallazione e rimozione delle stesse;
- la responsabilità per furti o atti vandalici ai danni degli impianti è posta a carico della ditta appaltatrice la quale provvederà alla rimessa in pristino degli stessi con sostituzione delle eventuali apparecchiature entro sette giorni dalla comunicazione dell'interruzione del servizio inviata a mezzo posta elettronica certificata. Eventuali omissioni saranno oggetto di penale; `
- la ditta appaltatrice dovrà assicurare l'impiego di personale tecnico specializzato ed abilitato per la collaborazione con la Polizia Locale nella gestione delle apparecchiature (hardware e software);
- il servizio dovrà comprendere la licenza d'uso del software per numero di licenze illimitato, l'attività di installazione, configurazione, avviamento, manutenzione, monitoraggio e formazione del personale per l`intero sistema. Dovrà essere fornito il manuale per l'installazione e l'uso nella versione allegata alla domanda di omologazione e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del decreto di omologazione ed il nominativo del fabbricante;
- unitamente alle apparecchiature saranno forniti al Comando Polizia Locale copia dei provvedimenti completi di omologazione e, per tutto il tempo necessario alla definizione dei procedimenti, ogni ulteriore documentazione atta a sostenere eventuali eccezioni sollevate innanzi alle Autorità amministrative e giudiziarie preposte;
Le apparecchiature saranno installate, attivate e poste nella disponibilità d'uso del Comando Polizia Locale secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
Art. 7 - INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E ASSISTENZA
7.1 Installazione.
La ditta aggiudicataria dovrà fornire i seguenti servizi e prestazioni relativamente all'assistenza e manutenzione dei dispositivi:
- fornitura del palo di sostegno e montaggio su plinto di fondazione correttamente dimensionato;
- apposita segnaletica verticale di preavviso e relativa installazione, secondo le norme regolamentari del codice della strada e delle prescrizioni disposte dal gestore della strada;
- esecuzione di tutte le opere necessarie alla corretta installazione degli strumenti comprese le opere civili dell'impianto stradale;
-collegamento con punto di fornitura dell`energia elettrica e rete di trasmissione dati messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
-avviamento dell'impianto di rilevazione;
-messa in esercizio dell'impianto e relativo collaudo;
-taratura iniziale secondo le norme metrologiche nazionali con ottenimento del relativo certificato da parte del Centro SIT autorizzato;
- fornitura, installazione e collegamento di tutte le componenti hardware e software di centrale;
- rilascio attestato di corretta installazione e funzionalità del dispositivo da parte del centro di assistenza autorizzato per il periodo previsto.
La ditta dovrà effettuare l’istallazione delle apparecchiature sulla base delle prescrizioni rilasciate dall’ANAS, quale Ente proprietario della strada , acquisite al prot. gen. con il n. 9902 del 12/3/2019, di seguito riportate:
-i pali delle postazioni dovranno essere adeguatamente posti in opera al fine di garantire costantemente la loro verticalità;
-le due postazioni fisse di cui all’art.2 dovranno essere segnalate preventivamente così come disposto da Decreto Minniti;
-le operazioni di installazione dei pali dovranno essere concordate con il personale dell’ANAS i cui nominativi sono in possesso del Comando di Polizia Locale;
7.2. Manutenzione ordinaria e straordinaria e assistenza.
In considerazione dell'importanza che il sistema/dispositivi siano costantemente in funzione, è necessario che lo stesso/i siano “mantenuto/i” ed eventualmente sostituito/i o riparato/i nel più breve-tempo possibile.
Precisamente, la segnalazione dell'anomalia verrà effettuata via PEC o mediante altro sistema previsto dalla Ditta appaltatrice con apposite funzioni (es. apertura ticket ecc.); la segnalazione verrà presa in carico dall'appaltante che, entro 24 ore dalla ricezione, dovrà comunicare al mittente la natura dell'anomalia ed i tempi di intervento.
I tempi massimi per la rimessa in funzione del sistema, sono i seguenti:
- per danni o guasti risolvibili mediante teleassistenza: 24 ore dal ricevimento della segnalazione;
- per danni o guasti che comportino interventi sulla/e postazione/i o sul software di gestione delle violazioni: 48 ore dal ricevimento delle segnalazione;
- per danni o guasti che comportino la sostituzione della/e apparecchiatura/e o di suoi/loro componenti: 7 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della segnalazione;
Eventuali ritardi nell'esecuzione delle prestazioni saranno oggetto di applicazione delle penali previste dal presente capitolato all’art.10 `
Il noleggio delle apparecchiature deve prevedere un servizio di manutenzione correttiva per il ripristino del suo corretto esercizio nel caso di malfunzionamenti. Il servizio deve essere garantito- tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, almeno dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 14,00 alle ore 17,30.
Si richiede inoltre un servizio di assistenza che preveda, tramite un HelpDesk organizzato, sia un supporto tecnico specializzato sia un supporto sull'ordinaria gestione del sistema a disposizione degli operatori sia a mezzo telefono che attraverso una casella di mail. Orari minimi di erogazione del servizio di supporto: tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e - dalle 14,00 alle ore 17,30. `
Dovrà essere sempre garantita negli orari indicati la presenza di personale qualificato per fornire la necessaria assistenza nei tempi previsti. Il livello di operatività dovrà essere pari ad almeno il 99.9% su base annua.
Art. 8 - DATI –
Riconosciuta al fornitore la proprietà intellettuale delle strutture dati e delle informazioni a base del sistema proposto, si intende altresì che i dati che popoleranno il sistema sono e rimangono sempre di proprietà del Comune di Falconara X.xx. A questo fine il dati dovranno:
-essere accessibili attraverso strumenti standard forniti dall'offerente (non escludente driver ODBC o strumenti con analoghe finalità..).
~ essere esportabili tramite procedure comprese nell'offerta in formati standard (ad esempio csv, excel, txt, xml, css).
-essere comprensibili, ovvero essere semanticamente e sintatticamente interpretabili grazie ad un dizionario dati e ad uno schema ER documentato. Alla cessazione della fornitura tutti i dati, nei formati e con le specifiche descritte - o in alternativa con un tracciato condiviso tra fornitore e Comune di Falconara X.xx - ritorneranno al Comune di Falconara X.xx .
Art. 9 - FORMAZIONE PERSONALE ADDETTO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE
Nel corrispettivo offerto è compresa anche la formazione del personale addetto alla gestione del sistema, da tenersi presso la sede del Comando Polizia Locale, successivamente al collaudo del sistema ed entro 15 giorni dallo stesso, per un numero di 8 ore. Le ore di formazione dovranno essere preventivamente programmate di comune accordo con il Comando Polizia Locale. Dovrà inoltre essere fornito un set di documentazione tecnica degli apparati e dei sistemi forniti ed i manuali operatore del sistema. Tutta la documentazione consegnata deve essere in lingua italiana.
Art. 10- PENALITÀ
L’Amministrazione ha l’insindacabile facoltà di imporre all’Appaltatore il pagamento di penali in caso di inadempimento e/o ritardo ad esso imputabile. Sono stabilite le seguenti penalità:
a) ritardo nell’avvio del servizio così come disciplinato al precedente art. 3): € 250,00 per ogni giorno di ritardo, fatta salva la possibilità di risoluzione del contratto o di revoca dell’aggiudicazione;
b) ritardo nella eliminazione dei guasti o degli inconvenienti riscontrati a seguito del collaudo rispetto al termine stabilito al precedente art. 3): € 250,00 per ogni giorno di ritardo;
c) ritardo nella eliminazione dei guasti o degli inconvenienti riscontrati durante l’esecuzione del contratto rispetto ai termini stabiliti ai precedenti art. 7.2): € 50,00 per ogni ora di ritardo con riferimento ai termini di cui all’art. 7.2) lettere a) e b) ed € 250,00 per ogni giorno di ritardo con riferimento al termine di cui all’art. 7.2) lettera c);
Le penalità di cui ai commi precedenti sono aumentate del 50% in caso di recidiva. Il pagamento della penale non esonera l’Appaltatore dall’obbligazione di risarcire l’eventuale ulteriore danno arrecato al Comune a causa dell’inadempimento. L’applicazione della penale avverrà previa contestazione scritta all’Appaltatore a mezzo PEC. Quest’ultimo avrà quindici giorni di tempo per presentare controdeduzioni o giustificazioni, che saranno valutate dal Responsabile del Settore competente. In tutte le ipotesi di cui sopra il Comune si riserva altresì la facoltà di affidare ad altra Impresa l’esecuzione del servizio, restando a carico dell’Appaltatore inadempiente sia la differenza per l’eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggior onere o danno comunque derivante al Comune a causa dell’inadempienza. L’Appaltatore inadempiente non può sollevare contestazioni in merito alla qualità e al prezzo dei servizi così acquistati.
Art. 11- RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE
La ditta affidataria risponderà per danni e per le responsabilità civile verso terzi che possano derivare dai propri operatori o essere da questi causati durante l’espletamento del servizio, con un massimale per sinistro non inferiore ad € 1.500.000,00 sia per danni a persone che a cose, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.
Eventuale responsabilità civili e penali per atti e fatti inerenti e/o conseguenti all’installazione e alla manutenzione delle apparecchiature e impianti oggetto della gara gravano esclusivamente sull’aggiudicatario, che è tenuto a stipulare, a tal fine, idonea assicurazione All-risks. L’aggiudicatario dovrà dimostrare di essere titolare della polizza assicurativa all’atto della stipulazione del contratto o al momento dell’inizio della prestazione, se antecedente.
Restano a carico della ditta affidataria le eventuali spese anche giudiziali che il Comune dovesse sostenere per i danni provocati dalla stessa. Il Comune trasmetterà alla ditta affidataria le richieste di risarcimento danni eventualmente subiti e/o pervenute da terzi, connesse e comunque derivanti da prestazioni oggetto dell’appalto. L’appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne il Comune da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del presente contratto.
Art. 12 - GARANZIA PROVVISORIA A CORREDO DELL'OFFERTA
L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una cauzione pari al 2% dell'importo dell’appalto, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs n. 50/2016. A prescindere dalla forma di costituzione prescelta, la cauzione provvisoria deve essere corredata dall'impegno di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazioni o da intermediari finanziari di cui all'art. 93, comma 3 dei D. Lgs. 50/2016 a rilasciare la fideiussione costituente la cauzione definitiva per l'importo determinato a norma dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016. L'ammontare della cauzione è ridotto nelle percentuali e nei casi previsti dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016. Per fruire dei benefici della riduzione della cauzione di cui al predetto comma, l'operatore economico deve segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nel caso di costituzione della cauzione mediante fideiussione bancaria rilasciata da intermediari finanziari o polizza fidejussoria assicurativa, dovrà avere validità per almeno 180 giorni dal termine di scadenza della presentazione dell'offerta. La fideiussione bancaria o rilasciata da intermediari finanziari o Ia polizza fidejussoria assicurativa dovrà espressamente prevedere la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. ln caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.
Art. 00 - XXXXXXXX Xx ESECUZIONE
L'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fideiussoria secondo le modalità stabilite dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva e escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 12 del presente capitolato da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto alla data di scadenza del contratto, fatte salve eventuali proroghe. L'aggiudicatario è obbligato a integrare entro il termine di 30 giorni la garanzia nella misura escussa dalla stazione appaltante, in difetto si procederà alla risoluzione del contratto.
Art. 14 - RISERVATEZZA
Tutti i documenti ed i dati che sono prodotti dalle apparecchiature durante tutto il periodo di durata del presente appalto sono di proprietà del Comune di Falconara Marittima. L'aggiudicataria deve mantenere riservata e non deve divulgare a terzi, estranei, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto del Contratto, qualsiasi informazione relativa a qualsivoglia attività contemplata nello stesso che non sia resa nota direttamente dall'Amministrazione ovvero la cui divulgazione non sia stata precedentemente autorizzata dalla stessa Amministrazione. In particolare è fatto divieto all'aggiudicatario di mantenere e/o elaborare immagini e/o dati relativi alle infrazioni accertate assicurando il rispetto di tutte le prescrizioni di cui alle vigenti normative, con gli obblighi civili e penali conseguenti.
L'aggiudicatario si impegna, altresì, a non utilizzare a fini propri o comunque non connessi all'espletamento dell’appalto i dati personali venuti in suo possesso nel corso dell'esecuzione dello stesso.
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono all'aggiudicazione del servizio in oggetto; e il conferimento dei dati si configura come onere nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere le dichiarazioni richieste; il rifiuto comporterà l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione;
I soggetti o le categorie alle quali i dati possono essere comunicati sono:
a) il personale interno implicato nel procedimento
b) i concorrenti che abbiano partecipato al procedimento
c) Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge o di regolamento
d) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 7.8.90 n. 241 e del vigente regolamento in materia;
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
ART. 15 - SICUREZZA
E’ obbligo dell’Appaltatore formare il personale e curarne il costante aggiornamento in relazione agli obblighi inerenti la prestazione nonché la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori in base al D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
In particolare, l’Appaltatore dovrà:
- aver provveduto alla valutazione dei rischi nell’azienda e nei luoghi di lavoro, nella scelta delle attrezzature, nella sistemazione dei luoghi e posti di lavoro per la sicurezza e salute dei lavoratori;
- aver individuato le misure di prevenzione ed i dispositivi di protezione individuali ove necessario;
- aver programmato le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
Per lo svolgimento dei lavori per l’installazione delle apparecchiature, è fatto obbligo all’affidatario di predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima dell’inizio dei lavori il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all’art. 100 del d.lgs. 81/2008 e al punto 3.1. dell’allegato XV al decreto n. 81 del 2008. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri
Art. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E AFFIDAMENTO A TERZI IN CASO DI INADEMPIENZE E/O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
16.1 – Risoluzione del contratto.
Sono richiamati gli articoli del Codice Civile in materia di risoluzione del contratto.
Qualora si verificassero gravi inadempienze contrattuali, l’Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto previa regolare diffida ad adempiere entro un congruo termine non inferiore a 15 (quindici) giorni.
In caso di risoluzione del contratto ai sensi del Codice Civile, il Comune procederà secondo le seguenti modalità: si provvederà alla contestazione scritta della violazione con PEC all’indirizzo di posta certificata comunicato dall’aggiudicatario; l’impresa dovrà innanzitutto porre termine all’inadempimento e produrre giustificazioni scritte nei 15 gg. successivi al ricevimento della contestazione; in caso di perdurante inadempimento, mancata produzione delle giustificazioni o comunque di giustificazioni insoddisfacenti, l’Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto.
16.2 - Clausola risolutiva espressa.
Il contratto è da intendersi risolto di diritto, a seguito di dichiarazione dell’Amministrazione Comunale, inviata alla controparte, a mezzo PEC, in caso di:
a) interruzione del servizio protratta per oltre 15 giorni, salvi i casi documentati di forza maggiore comunque imprevisti ed imprevedibili;
b) applicazione di n. 4 penalità di cui al presente capitolato;
c) frode, gravi violazioni di normative vigenti in materia del servizio appaltato, inadempienze o reiterate disfunzioni dello stesso;
d) mancato reintegro della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Comune;
g) cessazione di attività, o concordato preventivo, o fallimento, o stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’appaltatore;
e) mancato adempimento degli obblighi relativi al personale, in materia di assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali;
f) mancato adempimento delle norme in materia di lavoro;
g) ogni altra inadempienza o fatto, qui non contemplati, che renda impossibile la prosecuzione del contratto, ai termini dell’art. 1453 e segg. del Codice Civile;
h) non sia/siano impiegato/i il personale e/o le attrezzature con i requisiti richiesti da presente capitolato ;
i) si sia omesso di stipulare o di rinnovare le polizze assicurative previste nel contratto;
j) l’appaltatore si trovi sottoposto ad una qualsiasi delle procedure concorsuali previste dalle leggi in materia;
k) per il persistere di cause di forza maggiore che impediscano l’esecuzione del contratto senza la possibilità, in un tempo ragionevole, di provvedere alla loro eliminazione;
l) nel caso di violazione delle norme relative al subappalto;
m) in ogni caso espressamente previsto nella documentazione di gara.
In tutti i casi di risoluzione previsti dal presente articolo si farà luogo all’integrale incameramento della cauzione definitiva, fatti salvi gli eventuali maggiori danni da quantificare ed eventualmente
decurtare dal corrispettivo dovuto. In caso di risoluzione anticipata, il Comune potrà rivalersi sulla cauzione definitiva, mediante semplice dichiarazione inviata a mezzo PEC, ed avrà diritto alla rifusione dei danni e delle spese sostenute per l’ammontare eventualmente non coperto dalla suddetta cauzione.
Il Comune si riserva, in caso di inadempimento e/o risoluzione e/o decadenza dell’Appaltatore degli obblighi contrattuali, la facoltà di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, addebitando all’Appaltatore l’eventuale maggiore prezzo, ogni altro maggior onere o danno comunque derivante al Comune, che sarà trattenuto sui crediti o sulla cauzione. L’Appaltatore non può sollevare contestazioni in merito alla qualità e al prezzo dei servizi così acquistati. Nel caso di minor spesa, nulla compete all’Appaltatore. L’esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per fatti che hanno motivato la risoluzione. Per quanto non espressamente previsto si applicano gli artt. 108, 109 e 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Art. 17 - RECESSO DA PARTE DELL’ENTE AFFIDANTE
Ai sensi dell’art. 1671 del codice civile l’Ente Affidante può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione, purché tenga indenne l’affidatario delle spese sostenute, dei servizi eseguiti e del mancato guadagno. Ai sensi dell’art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n° 95 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012 n° 135, l’Ente Affidante, nel caso in cui abbia validamente stipulato il contratto per l’affidamento dei servizi oggetto della presente procedura, si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto stesso, previa formale comunicazione all’Affidatario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP s.p.a. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999 n° 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’affidatario non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche, tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n° 488.
Art. 18 - SUBAPPALTO E CESSIONE DI CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Il subappalto è consentito nel limiti previsti dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 19 - ALTRI OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
Oltre agli obblighi previsti dai precedenti articoli, sono a carico a dell’Appaltatore anche i seguenti obblighi:
- il trattamento economico, contributivo, assistenziale ed antinfortunistico per il personale impiegato nei servizi contrattuali, in conformità alle norme ed alle leggi vigenti;
- le spese relative alle polizze assicurative contrattualmente concordate;
- le spese generali, le imposte, gli oneri, i rischi ed ogni altra spesa necessari per la completa e corretta esecuzione dei servizi contrattuali, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare norme e prescrizioni vigenti o che entreranno in vigore successivamente alla stipula del contratto restano ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, e l’Appaltatore non può, pertanto, avanzare pretese di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti del Comune.
Art. 20 - MODIFICHE ORGANIZZATIVE E VICENDE SOGGETTIVE DELL’AFFIDATARIO
L’Affidatario si obbliga a comunicare tempestivamente all’Ente Affidante ogni modificazione che interverrà negli assetti proprietari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici ed esecutivi della stessa, dalla data di aggiudicazione sino alla scadenza del presente contratto. L’Affidatario è inoltre tenuto a comunicare eventuali cessioni/affitti d’azienda o di ramo d’azienda, trasformazioni,
fusioni e/o scissioni che dovessero avvenire dalla data di aggiudicazione sino alla scadenza del contratto.
Art. 21 - MODIFICHE CONTRATTUALI
Le eventuali modifiche al contratto devono risultare per iscritto e devono essere concordate tra le parti, senza superare i limiti previsti dalla normativa in vigore in merito alle varianti in corso d’opera, salvo che siano imposte da norme di legge. Si applica l’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Art. 22 - OSSERVANZA CODICE DI COMPORTAMENTO
L’Affidatario con la firma del contratto dichiara di conoscere integralmente le norme previste dal
D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante Codice di comportamento di Amministrazione” – adottato dal Comune di Falconara Marittima con Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 21/01/2014 e pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, nelle parti di tali Codici compatibili con la tipologia del rapporto che lega il personale del soggetto gestore del servizio al Comune. Il mancato rispetto degli specifici ambiti dei Codici medesimi costituisce causa di risoluzione del contratto.
ART. 23 - COMUNICAZIONI CONTRATTUALI E SPESE
Le comunicazioni richieste dal contratto devono essere fatte, mediante posta elettronica certificata, secondo le specifiche modalità di volta in volta indicate dalle presenti disposizioni o che si renderanno necessarie durante l’esecuzione, presso i recapiti indicati dalla Ditta in sede di offerta. Il contratto verrà redatto mediante scrittura privata non autenticata con firme digitali.
Le spese contrattuali complessive saranno interamente a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa nei confronti dell’Ente Appaltante.
Art. 24 - ELEZIONE DI DOMICILIO
A tutti gli effetti contrattuali, l’Appaltatore elegge domicilio legale presso la propria sede legale risultante dal Certificato della Camera di Commercio, industria e artigianato.
Art. 25 - DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO
L’appalto è soggetto all’osservanza di tutte prescrizioni e normative indicate nel presente Capitolato, nei documenti di gara ed a tutte le altre vigenti disposizioni legislative in materia. L’Appaltatore è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all’aggiudicazione del servizio e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso dall’appaltatore per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall’introduzione e dall’applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Capitolato, si rinvia alla normativa vigente.
Art. 26 - FORO COMPETENTE
Per qualsiasi contestazione inerente l’interpretazione o esecuzione del contratto, il Foro competente esclusivo sarà quello di Ancona.