REGOLAMENTO
Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Xxxxx Xxxxx
REGOLAMENTO
Per il conferimento di insegnamenti a contratto nei corsi di laurea della Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Xxxxx Xxxxx
(ai sensi dell’art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240)
(con le modifiche e integrazioni proposte dal Senato Accademico nella seduta del 21 giugno 2022 e deliberate dal Comitato Esecutivo nella seduta del 13 luglio 2022)
Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Xxxxx Xxxxx
D.R. 26.7.2022 n. 153 recante modifica del Regolamento per il conferimento di
insegnamenti a contratto nei corsi di laurea della Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Xxxxx Xxxxx ai sensi dell’art 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Il Rettore
- visto l’art. 23 della L. 30 dicembre 2010 n. 240
- visto lo Statuto di Autonomia della Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Xxxxx Xxxxx emanato con D.R. n. 122 del 27 giugno 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 157 del 7 luglio 2022;
- visto il D.R. n. 186 del 9 settembre 2011, recante emanazione del Regolamento per il conferimento di insegnamenti a contratto nei corsi di laurea della Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Xxxxx Xxxxx ai sensi dell’art 23 della L. 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni;
- viste le modifiche del suddetto Regolamento deliberate dal Comitato Esecutivo della Xxxxx Xxxxx Xxxxx nella seduta 13 luglio 2022 su proposta del Senato Accademico del 21 giugno 2022
- considerato che il suddetto Comitato Esecutivo ha deliberato altresì che la nuova struttura accademica decorre dal 1° settembre 2022;
DECRETA
ART. 1
è modificato il Regolamento per il conferimento di insegnamenti a contratto nei corsi di laurea della Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Xxxxx Xxxxx ai sensi dell’art 23 della L. 30 dicembre 2010, n. 240, come da testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx
Xxxxx Xxxx 00, 00000 Xxxx
T x00 00 00 00 00
Articolo 1 Oggetto
Articolo 2
Soggetti destinatari
Il conferimento degli incarichi di cui all’articolo 1 del presente Regolamento, non dà luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli dell’Università e può riguardare:
a. Professori di prima e seconda fascia, Professori Xxxxxxxxxxxx, Ricercatori a tempo determinato della Xxxxx Xxxxx Xxxxx;
b. soggetti di cui alla precedente lettera a., Ricercatori a tempo indeterminato, incaricati stabilizzati, assistenti del ruolo ad esaurimento in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 50 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 che abbiano svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell’art. 12 della L. 341/90, in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, appartenenti ad altri Atenei italiani;
c. coloro che posseggano i requisiti di cui alle precedenti lett. a. e b. che risultino essere, alla data della pubblicazione del bando, pensionati;
d. soggetti incaricati all’interno di strutture universitarie che abbiano svolto adeguata attività di didattica e di ricerca, ivi compresi i lettori di madre lingua straniera di cui all’art. 28 del D.P.R. 382/80 e i collaboratori ed esperti linguistici di cui alla Legge 236/1995;
e. esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale;
f. docenti, studiosi o professionisti stranieri di xxxxxx xxxx;
g. soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.
Articolo 3
Attivazione della procedura
Il bando deve indicare:
a. il settore concorsuale;
b. i requisiti, le modalità e il termine di scadenza per la partecipazione alla procedura di valutazione;
c. i criteri e le modalità in base alle quali è effettuata la valutazione dei candidati, con riferimento alle pubblicazioni scientifiche e/o alle esperienze e competenze professionali.
Del bando deve essere data adeguata pubblicità tramite il sito web della Xxxxx Xxxxx Xxxxx.
Articolo 4
Requisiti per la presentazione delle domande
Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti che rientrino in una delle categorie indicate dall’articolo 2 del presente Regolamento e che presentino i requisiti richiesti dallo specifico bando al quale si partecipa.
I candidati possono presentare domanda di idoneità per un solo settore concorsuale.
I Consigli delle Undergraduate e Graduate School possono limitare la partecipazione alla procedura sulla base del possesso di determinati requisiti soggettivi come individuati all’articolo 2.
Articolo 5
Termini e modalità di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione alla procedura di valutazione di cui al presente Regolamento dovranno essere inoltrate entro e non oltre il termine di scadenza stabilito nel bando. La presentazione della domanda avviene secondo le modalità previste dal bando. I termini utili per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a 15 giorni e decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando.
Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum scientifico-professionale corredato dall’elenco dei titoli, delle pubblicazioni e delle attività professionali.
Articolo 6
Procedure di valutazione dei candidati e criteri generali di valutazione
La valutazione dei candidati che hanno presentato domanda è espletata dai Consigli delle Undergraduate e Graduate School avvalendosi del supporto dei Teaching Area Leader (TAL).
La valutazione si ispira ai criteri di cui al presente Regolamento, nel rispetto delle esigenze di carattere didattico.
La personalità didattica e scientifica del candidato è valutata con riferimento al suo curriculum, ai titoli e alle pubblicazioni esplicitamente dichiarati, alle esperienze didattiche e professionali.
L’attività professionale è valutata in ragione delle funzioni ricoperte, dei risultati conseguiti, del contesto lavorativo e di ogni altro elemento utile.
Altri criteri di valutazione, se previsti dal bando, sono costituiti da:
1. il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico, dirette a realizzare gli obiettivi strategici propri del progetto di formazione della Xxxxx Xxxxx Xxxxx;
2. una corretta conoscenza di una o più lingue straniere;
3. un’eventuale esperienza internazionale nel settore concorsuale indicato nel bando;
4. esperienza lavorativa di rilievo maturata all’estero. Costituiscono titoli preferenziali, laddove previsti dal bando:
1. il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero titoli equivalenti conseguiti all’estero;
2. l’abilitazione scientifica nazionale;
3. l’attività didattica e di ricerca svolta in corsi ufficiali nelle Università;
4. un’eventuale esperienza di didattica online;
5. un’eventuale esperienza didattica allineata ai modelli educativi adottati dalla Xxxxx Xxxxx Xxxxx (esempio: active learning, equiry-based approach);
6. un’attività professionale svolta ai vertici di aziende di rilievo nazionale/internazionale e/o studi professionali o società di consulenza.
Articolo 7
Lista degli idonei
Al termine dei lavori, sulla base dei criteri di cui al precedente articolo, i Consigli delle Undergraduate e Graduate School formulano per ciascun candidato un giudizio complessivo e stilano una lista degli idonei al conferimento dell’insegnamento entro 60 giorni successivi alla chiusura della presentazione delle domande.
L’idoneità riconosciuta avrà validità per un periodo pari a cinque anni accademici, che decorrono dal primo anno accademico successivo a quello dell’ottenimento dell’idoneità. Durante i suddetti cinque anni, la lista sarà aggiornata con l’inserimento dei candidati che avranno presentato domanda nei termini stabiliti dal bando per gli anni successivi al primo e che sono risultati idonei a seguito di procedura di valutazione, con le modalità di cui all’art. 6.
Articolo 8
Conferimento dell’incarico
I Consigli delle Undergraduate e Graduate School che hanno richiesto il bando, con riferimento alle proprie specifiche esigenze didattiche e scientifiche, con deliberazione motivata approvata a maggioranza, propongono al Comitato Esecutivo, previo parere del Senato Accademico, il conferimento degli incarichi di insegnamento, ufficiali o integrativi, a uno o più candidati dichiarati idonei.
Qualora si tratti di insegnamenti da svolgere in lingua inglese, il candidato dovrà sostenere, prima del conferimento dell’incarico, un colloquio in lingua inglese con il Direttore del corso di laurea. Laddove il Direttore del corso di laurea dovesse ritenere il candidato non in grado di sostenere attività didattica in lingua inglese, dovrà segnalarlo al Xxxx della School di riferimento e al TAL. Il candidato, pertanto non potrà svolgere l’attività didattica in oggetto.
I Consigli delle Undegraduate e Graduate School si riservano di non attribuire l’insegnamento qualora ritengano che tra i profili dei componenti della lista degli idonei nessuno soddisfi, in modo adeguato, i fabbisogni didattici dell’Università o l’insegnamento non sia comunque attivato. I Consigli delle Undegraduate e Graduate School si riservano, in ogni caso, di attribuire l’insegnamento ai soggetti di cui al successivo art. 9.
Il Comitato Esecutivo approva il conferimento del contratto di insegnamento che viene formalizzato dal Direttore Generale. Al candidato verrà data comunicazione dettagliata dell’offerta dell’Università, precisando:
a. la durata, indicando l’anno accademico di riferimento;
b. la gratuità, l’indicazione dell’eventuale compenso o i criteri per la sua determinazione;
c. la tipologia dell’impegno didattico che sarà richiesto e il numero di ore da dedicare alle varie forme di didattica da erogare;
d. la scadenza entro la quale comunicare l’accettazione.
Nel caso in cui, per qualunque motivo, il candidato non accettasse l’incarico o in caso di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 19, l’Università potrà procedere alla sostituzione con eventuali altri candidati idonei, attingendo alla lista.
Laddove non vi sia disponibilità all’interno della lista degli idonei, si potrà fare ricorso, in via del tutto eccezionale e transitoria, alla chiamata diretta dei soggetti di cui al successivo art. 9.
Articolo 9
Deroghe alle procedure di selezione
Il Comitato Esecutivo, sentito il Senato Accademico su proposta dei Consigli delle Undegraduate e Graduate School, può conferire direttamente incarichi di insegnamento, senza la necessità di attivare le procedure di valutazione di cui ai precedenti articoli, ai:
1. docenti di ruolo di cui all’art. 2, lettere a., b. e c. che sono o sono stati inquadrati nel settore concorsuale dell’insegnamento attribuito, compresi i vincitori di procedure concorsuali altra modalità di reclutamento, anche di diritto privato, in attesa di presa di servizio;
2. studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o di insegnamento a livello universitario da almeno un triennio;
3. studiosi che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie anche estere;
4. studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta, autorizzata dal MUR nell’ambito del programma “Rientro dei cervelli”, un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle Università italiane;
5. assegnatari di contratti di Assistant Professor (research) della Xxxxx Xxxxx Xxxxx;
6. eminenti studiosi, italiani o stranieri, che abbiano conseguito riconoscimenti scientifici e/o professionali in ambito nazionale o internazionale debitamente motivati;
7. docenti che si siano distinti per particolari capacità comunicative e divulgative (Lecturer);
8. soggetti che abbiano maturato una particolare esperienza al vertice di imprese, istituzioni o organizzazioni di prestigio o siano professionisti di fama riconosciuta (Professor of Practice o Adjunct Professor);
9. accademici di altissimo standing internazionale (Honorary Professor);
10. titolari di assegni di ricerca della Xxxxx Xxxxx Xxxxx in corso o vincitori di assegno di ricerca della Luiss in attesa di presa di servizio.
Il Comitato Esecutivo, sentito il Senato Accademico su proposta dei Consigli delle Undegraduate e Graduate School, può conferire direttamente contratti integrativi dell’insegnamento ufficiale, senza la necessità di attivare le procedure di valutazione di cui ai precedenti articoli ai soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca della Xxxxx Xxxxx Xxxxx o dottorandi presso il medesimo Ateneo.
Articolo 10
Convenzione con enti pubblici e privati
I Consigli delle Undegraduate e Graduate School possono proporre il conferimento diretto di incarichi di insegnamento, a titolo gratuito e senza oneri per l’Università, ad esperti appartenenti ad enti pubblici o privati con i quali siano state stipulate convenzioni, ivi inclusi i dipendenti di:
− enti scientifici di ricerca e di sperimentazione di cui al punto 6 della tabella allegata alla L. 20 marzo 1975, n. 70, e
successive modificazioni ed integrazioni;
− istituto superiore della sanità (ISS);
− istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
− istituto italiano di medicina sociale;
− istituto nazionale di statistica (ISTAT);
− stazioni sperimentali per l’industria;
− centro ricerche esperienze studi applicazioni militari (C.R.E.S.A.M.);
− istituto per le telecomunicazioni e l’elettronica della marina militare “Xxxxxxxxx Xxxxxxxx” (Marinateleradar);
− area di ricerca di Trieste;
− enti assimilati a quelli sopra indicati.
Articolo 11
Trattamento economico
Il trattamento economico minimo dei contratti di cui al presente Regolamento è determinato con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Articolo 12
Contratti a titolo gratuito
I contratti di cui al presente Regolamento possono essere a titolo gratuito, laddove stipulati con soggetti in possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente, documentato tramite idonea autocertificazione.
Articolo 13
Durata dell’incarico e rinnovo
Gli incarichi di insegnamento hanno, di norma, durata annuale e decorrono, di norma, dal 1° settembre dell’anno accademico di riferimento e possono essere rinnovati, di norma, per un periodo massimo di cinque anni.
Articolo 14
Lecturer e Senior Lecturer
I Consigli delle Undegraduate e Graduate School, su proposta dei Xxxx, possono proporre al Comitato Esecutivo, sentito il Senato Accademico, l’attribuzione di contratti triennali a docenti che si siano distinti per particolari capacità comunicative e divulgative. Agli stessi è richiesto un impegno di almeno 120 ore di attività didattica per anno accademico.
I docenti così eventualmente individuati acquisiscono, in base a criteri di anzianità didattica maturata in Luiss, la qualifica di “Lecturer” o “Senior Lecturer”.
Articolo 15
Assistant Professor (research)
I Consigli di Dipartimento, su proposta degli Head, possono proporre al Comitato Esecutivo, sentito il Senato Accademico, l’attribuzione di contratti triennali di didattica e ricerca a soggetti che abbiano partecipato alle manifestazioni di interesse pubblicate dai Dipartimenti. A tali docenti, a cui è richiesto un impegno, di norma, di almeno 60 ore di attività didattica per anno accademico, viene attribuita la qualifica di “Assistant Professor (research)”.
Articolo 16
Professor of Practice
I Consigli delle Undegraduate e Graduate School, su proposta dei Xxxx, possono proporre al Comitato Esecutivo, sentito il Senato Accademico, l’attribuzione di contratti triennali di didattica a soggetti che abbiano maturato una particolare esperienza al vertice di imprese, istituzioni o organizzazioni di prestigio o siano professionisti di fama riconosciuta. A tali docenti è richiesto un impegno, di norma, di 120 ore di attività didattica per anno accademico e viene attribuita loro la qualifica di “Professor of Practice”.
Art. 17
Adjunct Professor
Il Rettore può proporre al Comitato Esecutivo l’attribuzione di contratti di didattica a professionisti di fama riconosciuta. A tali docenti sono affidati, oltre all’attività di insegnamento, anche compiti organizzativi (mentoring, placement, fund raising, external relations, international relationships) e viene attribuita loro la qualifica di “Adjunct Professor”.
Articolo 18
Honorary Professor (Digital)
Entro il mese di luglio di ogni anno, i Consigli delle Undegraduate e Graduate School possono proporre, a soggetti di altissimo standing internazionale, la nomina a Honorary Professor (Digital) di durata triennale.
Il numero totale degli Honorary Professor (Digital) non può comunque eccedere il 15% del numero dei Professori Ordinari in servizio.
Articolo 19 Norme comuni
Il numero complessivo di Lecturer, Senior Lecturer, Assistant Professor (research), Professor of Practice e Adjunct Professor viene definito con apposita delibera del Comitato Esecutivo. I Lecturer, i Senior Lecturer, gli Assistant Professor (research), i Professor of Practice e gli Honorary Professor sono invitati al Consiglio di Dipartimento allargato ai Ricercatori.
Articolo 20
Diritti e doveri dei soggetti incaricati
Oltre alle attività di didattica frontale, i Professori a contratto di insegnamento ufficiale sono tenuti a partecipare alle riunioni degli organi accademici in conformità con quanto stabilito dallo Statuto e dai Regolamenti dell’Università. In ogni caso, non partecipano alle deliberazioni degli organi accademici di cui fanno parte quando sono trattate questioni relative:
1. all’attribuzione di posti di ruolo;
2. alla stipula dei contratti d’insegnamento previsti dal presente Regolamento;
3. alle persone dei docenti di ruolo o a materie che, comunque, coinvolgono questi ultimi.
Sono tenuti, inoltre, a compilare il syllabus del corso di insegnamento loro attribuito entro i termini stabiliti dall’Ateneo. I Professori a contratto partecipano sia alle commissioni di verifica del profitto degli studenti, sia alle commissioni giudicatrici dell’esame finale per il conseguimento del titolo di studio nei corsi di laurea e sono tenuti ai relativi adempimenti. I Professori a contratto sono tenuti a utilizzare le piattaforme didattiche messe a disposizione dall’Ateneo per quanto concerne l’interazione con gli studenti e la conservazione dei materiali didattici.
I Professori si impegnano a mantenere, per l’intera durata dell’anno accademico, un rapporto continuo con gli studenti, sia garantendo la presenza agli orari di ricevimento, sia rispondendo prontamente alle mail ricevute sulla casella di posta istituzionale.
I Professori si impegnano, inoltre, a non svolgere, per la durata del contratto stesso, attività che siano in conflitto di interessi, anche solo potenziale, e che comunque possano arrecare pregiudizio alla Xxxxx Xxxxx Xxxxx.
La qualifica attribuita ai docenti titolari di contratto di insegnamento ufficiale e/o integrativo è strettamente limitata alla durata prevista, nonché all’ambito della Xxxxx Xxxxx Xxxxx e non può essere spesa al di fuori di essa
In via esemplificativa, i docenti titolari di contratto di insegnamento ufficiale e/o integrativo, in nessun caso potranno fruire delle qualifiche di “docente”, “professore” o “ricercatore”, soprattutto in caso di uscite stampa o televisive, né tantomeno per la realizzazione di biglietti da visita, di carta intestata o, comunque, di materiali informativi.
La violazione di tale previsione comporta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., la risoluzione di diritto del contratto con addebito a carico del docente.
Eventuali deroghe non potranno che esser previste per atto scritto.
I docenti di cui ai precedenti articoli 14, 15, 16, 17 e 18 possono usare, solo in corso di contratto, il titolo rispettivamente di “Lecturer” e “Senior Lecturer”, “Assistant Professor (research)”, “Professor of Practice”, “Adjunct Professor”e “Honorary Professor” con le regole sopra riportate.
Articolo 21 Incompatibilità
Non possono essere conferiti incarichi di insegnamento a contratto, ufficiali o integrativi, a coloro che svolgono incarichi politici. Tale incompatibilità perdura per un anno successivo alla scadenza del mandato per coloro che abbiano ricoperto cariche di governo o di deputato, senatore, presidente di regione, sindaco di città metropolitana, segretario di partito
rappresentato in parlamento, salvo che gli stessi non siano nei ruoli dei Professori di prima o seconda fascia dell’Università italiana.
Non possono, inoltre, essere conferiti incarichi a coloro che, con sentenza di primo grado confermata in appello per la stessa imputazione, abbiano riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo.
È causa di incompatibilità sopravvenuta l’assoggettamento ad una misura cautelare restrittiva in vigenza di contratto.
Il docente è obbligato a comunicare alla Xxxxx Xxxxx Xxxxx le incompatibilità di cui al presente articolo al momento della stipula del contratto e, comunque, in sua vigenza, entro cinque giorni dal loro sorgere. In tale ipotesi, il contratto si intende risolto.
Articolo 22
Natura del contratto e trattamento previdenziale e assicurativo
Ai contratti di cui al presente Regolamento si applica l’accordo collettivo nazionale di riferimento per i collaboratori delle Università non statali del 10 dicembre 2015 e valgono, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all’art. 2, commi 26 e seguenti della L. n. 335/95 e successive modifiche ed integrazioni.
L’Università provvede direttamente, laddove necessario, alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi a favore dei docenti di cui al presente Regolamento nell’ambito dell’espletamento della loro attività.
Articolo 23
Risoluzione del contratto
I contratti devono prevedere la risoluzione di diritto nei seguenti casi:
1. ingiustificato mancato o ritardato inizio dell’attività;
2. ingiustificata sospensione dell’attività per un periodo superiore ad una settimana;
3. perdita dei requisiti di cui agli articoli 2 e 9;
4. inadempimento da parte del contraente dell’obbligo di utilizzo del titolo;
5. nel solo caso sia richiesta la presenza presso le sedi Luiss, il contraente non residente in Italia dovrà essere in possesso, prima dell’inizio dell’incarico, dei titoli autorizzativi richiesti dalla normativa vigente per lo svolgimento dell’attività in oggetto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: visto di ingresso, permesso di soggiorno, ecc.).
Articolo 24 Divieti parentali
Ai procedimenti per il conferimento dei contratti di cui al presente Regolamento, fatta eccezione per gli “Assistant Professor (research)” non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso (escluso il coniugio), con un Professore appartenente al Consiglio della School che attribuisce l’incarico ovvero con i componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
Ai procedimenti per il conferimento dei contratti di “Assistant Professor (research)” non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso (escluso il coniugio), con un Professore appartenente al Dipartimento che attribuisce l’incarico ovvero con i componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 25
Disposizioni transitorie e finali
Ai candidati già presenti nelle liste di idonei alla data di emanazione del presente Regolamento, viene riconosciuta automaticamente l’idoneità per l’eventuale conferimento di incarichi di insegnamento, senza essere sottoposti a valutazione. Tale idoneità avrà validità fino all’anno accademico 2022/2023.
Compatibilmente con le norme di legge, la Xxxxx Xxxxx Xxxxx incoraggia l’equilibro di genere e qualunque altra forma di diversità ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti nel suo Gender Equality Plan.