Informazioni sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari a consumatoriAi sensi degli artt. 67-bis e seguenti del Codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005)
Informazioni sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari a consumatori Ai sensi degli artt. 67-bis e seguenti del Codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005) |
Gentile Cliente,
prima che Lei sia vincolato dal contratto, Le forniamo di seguito le informazioni prescritte dal Codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005, artt. 67-bis e seguenti) in caso di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori.
Tali informazioni sono reperibili anche nella documentazione già in Suo possesso o che La Cassa di Ravenna
S.p.A. Le renderà disponibile in tempo utile prima della conclusione del contratto. Precisiamo che, ai sensi del Codice del Consumo, si intende per:
“consumatore”: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
“contratto a distanza”: qualunque contratto avente per oggetto servizi finanziari, concluso tra la banca e il consumatore nell’ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza che impieghi esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto compresa;
“servizio finanziario”: qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, di pagamento, di investimento, di assicurazione o di previdenza individuale;
“tecnica di comunicazione a distanza”: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea della banca e del consumatore, possa impiegarsi per la commercializzazione a distanza di un servizio finanziario tra le parti (ad esempio, la posta, internet, ecc.).
INFORMAZIONI SULLA BANCA |
LA CASSA DI RAVENNA S.p.A. – GRUPPO BANCARIO LA CASSA DI RAVENNA Sede Sociale e Direzione Generale: Xxxxxx X. Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx Tel. 0544/480111 - Fax 0544/480535 - xxx.xxxxxxx.xxx - E-mail: xxxxxxx@xxxxxxx.xxx Cod. Fisc. / numero di iscrizione al Registro Imprese di Ravenna 01188860397 - Codice ABI 6270.3 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscrizione all’albo delle Aziende di Credito presso Banca d’Italia n. 5096 |
INFORMAZIONI SUL SERVIZIO |
Anticipo della liquidazione del TFS/TFR È un finanziamento non finalizzato, concesso dalla Banca contro la cessione del credito maturato dal Soggetto finanziato a titolo di indennità di fine servizio comunque denominata nei confronti dell’Ente erogatore. La cessione viene contratta pro solvendo e pertanto il Soggetto finanziato non è liberato dal suo debito nei confronti della Banca se l’Ente erogatore non versa la/e rata/e di rimborso. All’anticipo della liquidazione del TFS/TFR si applicano l’articolo 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 aprile 2020, n. 51 e l’Accordo quadro tra il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Associazione Bancaria Italiana pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 221 del 5 settembre 2020. L’anticipo della liquidazione del TFS/TFR è pari a 45.000 euro ovvero, se inferiore, all’importo dell’indennità di fine servizio comunque denominata spettante al Soggetto finanziato. Al finanziamento si applica un tasso di interesse fisso pari al tasso di rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento maggiorato dello 0,40%. |
INFORMAZIONI SUL CONTRATTO |
Il rimborso dell’anticipo avviene attraverso la liquidazione del TFS/TFR direttamente alla Banca da parte dell’Ente erogatore entro tre mesi dalla maturazione del diritto al pagamento della prima quota o dell’importo in unica soluzione del TFS/TFR. Eventuali ulteriori rate dell’Anticipo TFS/TFR, successive alla prima, sono rimborsate dall’Ente erogatore alla Banca entro trenta giorni dalla maturazione del diritto alla liquidazione. Il beneficiario dell’anticipo della liquidazione del TFS/TFR ha sempre la facoltà di rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, il finanziamento, facendone richiesta scritta alla Banca. Per tali ipotesi, la Banca ha diritto ad un indennizzo, parametrato all’importo rimborsato in anticipo, nella misura dell’0,30% dell’importo del debito residuo. L’indennizzo non è dovuto se l’importo rimborsato anticipatamente dell’intero debito residuo è inferiore a 10.000 euro. L’importo dell’indennizzo deve comunque essere inferiore alla quota di interessi che sarebbero gravati sull’importo dell’anticipo se non vi fosse stata estinzione anticipata e comunque l’indennizzo non potrà superare i costi sostenuti dalla Banca per gestire la richiesta di estinzione anticipata. I rapporti con la Banca sono regolati dalla legge italiana. Per ogni controversia connessa all’esecuzione e/o all’interpretazione del contratto, è competente il foro di residenza o domicilio eletto dal Soggetto finanziato. Le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari alla conclusione del contratto sono comunicate al Soggetto finanziato in italiano e l’italiano è la lingua in cui la Banca comunicherà con il Soggetto finanziato per la durata del contratto. |
RECLAMI |
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca per posta ordinaria all’indirizzo “La Cassa di Ravenna S.p.A. – Ufficio Reclami – Xxxxxx X. Xxxxxxxxx 0 – 00000 Xxxxxxx”, o per posta elettronica alla casella xxxxxxx@xxxxxxx.xxx o tramite posta elettronica certificata a xxxxxxx-xxxxxx@xxx.xx ovvero consegnata allo sportello dove è intrattenuto il rapporto. La Banca deve rispondere entro 60 giorni. Se il cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha ottenuto risposta entro il termine previsto può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l’ambito della sua competenza si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alle Filiali della Banca. Nel caso in cui il Cliente abbia esperito il suddetto procedimento presso l’ABF si intende assolta la condizione di procedibilità prevista dalla normativa più oltre indicata. La decisione dell’Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria. Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal d.lgs. n. 28/2010, prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria, quale condizione di procedibilità, il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, ricorrendo: - all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, dove è consultabile anche il relativo regolamento) oppure - ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. |
RECESSO |
In caso di contratto concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Cliente che riveste la qualità di consumatore, ossia la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, ha diritto di recedere dal contratto, senza penalità e senza spese, entro 14 (quattordici) giorni, inviando alla Banca una comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il termine suddetto per l’esercizio del diritto di recesso decorre dalla data di conclusione del contratto ovvero dalla data in cui il Cliente ha ricevuto le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all’articolo 67-duodecies, comma 3, lettera b), del Codice del consumo, se tale data è successiva a quella di conclusione del contratto. Se prima del recesso ha usufruito dei servizi previsti dal contratto, il Cliente è tenuto a pagarne il corrispettivo nella misura indicata dal contratto stesso. |