COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO
COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO
Provincia di Reggio Xxxxxx
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE, IN TEMPO EXTRASCOLASTICO, DELLE PALESTRE COMUNALI, PER 4 ANNI SPORTIVI:
2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021
(Scadenza: 30/06/2021)
CVP 92.61.00.00.-0 - CIG ….................................
I N D I C E
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Art. 34
OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO
FINALITA' DELL'AFFIDAMENTO
DURATA DELL'AFFIDAMENTO
USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DELL'AFFIDATARIO
USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO
USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI TERZE O DA PRIVATI
USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI/ENTI CHE ORGANIZZANO I CAMPI GIOCO ESTIVI NEL TERRITORIO COMUNALE
USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DEL COMUNE
NORME DI COMPORTAMENTO
OBBLIGHI E COMPETENZE DELL'AFFIDATARIO
SPESE A CARICO DELL'AFFIDATARIO
SPESE A CARICO DEL COMUNE
CESSIONE E SUB-APPALTO
SICUREZZA
VIGILANZA SULL'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN AFFIDAMENTO
PERIODO DI APERTURA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI – TARIFFE D'USO
VALORE STIMATO DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO
IMPORTO A BASE D'ASTA E MODALITA' DI PAGAMENTO
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
REQUISITI DEL PERSONALE – CODICI DI COMPORTAMENTO
RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI
SOGGETTI AMMESI ALLA GARA
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
GARANZIE
SOPRALLUOGO
PENALITA'
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
RECESSO
CONTROVERSIE
TRATTAMENTO DEI DATI
RINVIO A NORME VIGENTI
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
ALLEGATI
ART. 1. - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO
Il servizio oggetto del presente capitolato riguarda l'affidamento della gestione, in orario extrascolastico, delle seguenti palestre comunali, contigue all'Istituto Comprensivo “E. Comparoni” e, come tali, ad uso prevalentemente scolastico:
Palazzetto dello Sport di Via X. Xxxxx, composto da due corpi collegati, relative pertinenze, nonché arredi ed attrezzature a servizio della struttura;
Palestra di Via Gonzaga, relative pertinenze, nonché arredi ed attrezzature a servizio della struttura.
il tutto come risultante dalle allegate planimetrie e da apposito stato di consistenza (sia relativo ai fabbricati, che agli arredi e attrezzature), agli atti dell'Ufficio Sport.
Pertanto, gli impianti sopra descritti vengono affidati nello stato di fatto, di diritto e conservazione in cui si trovano e perfettamente noti all'Affidatario, a seguito di sopralluogo obbligatoriamente effettuato dallo stesso per poter partecipare alla gara d'appalto, di cui al successivo Art. 26 e così come da verba le di consegna che sarà redatto, prima della firma del contratto, dalla Stazione Appaltante.
I concorrenti alla gara di gestione dichiareranno su apposito modulo di aver preso visione degli immobili e degli impianti e di ritenerli idonei alle attività sportive a cui sono destinati.
Qualora, nel corso di vigenza dell'affidamento, gli impianti in oggetto dovessero subire modifiche/ampliamenti/adeguamenti, ecc... ad opera del Comune e/o dell'Unione Terra di Mezzo (di cui il Comune di Bagnolo in Piano fa parte), essi ricadranno automaticamente ed integralmente nella disciplina prevista nel presente atto, fatta salva diversa ed espressa volontà del Comune e/o dell'Unione Terra di Mezzo.
All’uopo e fin da ora, l'Affidatario si impegna a tutti gli effetti, ogni eccezione e/o osservazione rimossa, pienamente accettando le condizioni di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto.
I tempi e le modalità di esecuzione dei lavori di cui sopra saranno concordati tra il Comune e/o l'Unione Terra di Mezzo e l'Affidatario.
Il servizio oggetto dell'affidamento è considerato di interesse pubblico ad ogni effetto (servizio pubblico locale) e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato nel corso della durata dell’affidamento in gestione. E' consentito il recesso dal contratto da parte dell'Affidatario, secondo quanto stabilito dal successivo Art. 29.
ART. 2. - FINALITA' DELL'AFFIDAMENTO
La finalità del presente affidamento consiste nella gestione delle palestre comunali, allo scopo di favorire lo sviluppo della pratica delle attività sportive, compatibili con la destinazione d'uso delle strutture e delle attrezzature di che trattasi. Dovrà essere consentita la massima fruizione delle palestre, promuovendone un uso sistematico e favorendo la partecipazione della popolazione di Bagnolo in Piano. Detti impianti sportivi potranno essere utilizzati anche per finalità sociali e ricreative, purché siano di interesse pubblico e non rechino pregiudizio all’immagine del Comune e/o dell'Unione Terra di Mezzo. Per tali iniziative, che esulano dalla normale attività sportiva, l'Affidatario dovrà preventivamente acquisire il vincolante assenso dell’Amministrazione Comunale. Pertanto l'attività svolta negli impianti sportivi di che trattasi, sia essa prettamente sportiva e/o ricreativa ed educativa, si caratterizza come un servizio pubblico locale rivolto, in xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx xx Xxxxx.
L'Affidatario dovrà utilizzarli e gestirli secondo le previsioni di cui al presente Capitolato, nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui al Bando di Gara e nel rispetto del “Piano di conduzione tecnica” e del “Piano di utilizzo” proposti dall'Affidatario stesso, nell'ambito della gara d'appalto.
Le palestre comunali, essendo contigue all'Istituto Comprensivo “E. Comparoni”, sono ad uso prevalentemente scolastico e tale utilizzo ha carattere prioritario rispetto ad ogni altra destinazione. A tale esigenza l'Affidatario dovrà adeguare il calendario e la programmazione delle attività, così come meglio dettagliato al successivo Art. 5. L'uso degli impianti da parte dell'Affidatario è, pertanto, limitato al solo
orario extrascolastico e nel rispetto di quanto disciplinato nell'accordo che sarà sottoscritto con l'Istituto Comprensivo, di cui al successivo Art. 5.
ART. 3. - DURATA DELL'AFFIDAMENTO
La durata dell'affidamento viene stabilita in quattro anni sportivi: 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021, con scadenza al 30 giugno 2021. Si precisa che per anno sportivo si intende quello che va dal 1 luglio di ogni anno al 30 giugno dell'anno successivo. E' escluso il rinnovo.
L'Affidatario, al termine della durata del contratto, ed in relazione all’esigenza di dar corso alle procedure per la selezione di un nuovo contraente, al fine di garantire la continuità del servizio, si impegna ad accettare la proroga tecnica dell'affidamento, alle stesse condizioni contrattuali, a seguito di richiesta espressa della Stazione Appaltante, fino all’individuazione del nuovo Affidatario e comunque per un periodo massimo di 6 mesi dalla scadenza del rapporto negoziale, ai sensi dell'Art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016.
La consegna degli impianti sportivi avverrà mediante redazione di apposito verbale di consegna da redigersi a cura dell'Affidatario alla presenza di un rappresentante della Stazione Appaltante (provvederà in merito il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio dell'Unione Terra di Mezzo o suo delegato), dal quale risulterà lo stato di conservazione degli ambienti e degli impianti, nonché la consistenza e lo stato d’uso degli arredi e delle attrezzature.
Per motivi di pubblica utilità o emergenza, la Stazione Appaltante potrà revocare o sospendere temporaneamente l'affidamento. In assenza di cause di forza maggiore, è richiesto per tale sospensione o revoca un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. In difetto, all'Affidatario è data facoltà di presentare istanza di indennizzo per eventuali sanzioni o risarcimenti che si dovesse trovare a pagare a seguito di tale sospensione o revoca.
Alla scadenza, l'Affidatario sarà tenuto alla riconsegna degli impianti sportivi e di tutto quanto ricevuto in gestione, libero da persone o cose, in condizioni di perfetta efficienza e funzionalità, tenuto conto del normale deperimento, dovuto all'uso, delle strutture e dei beni mobili concessi e senza nulla pretendere per opere di risanamento o di miglioria, né per altre cause riguardanti la gestione degli impianti stessi.
Pertanto, tutte le opere e le attrezzature sportive e non, acquisite nelle palestre, al momento della riconsegna da parte dell'Affidatario al Comune di Bagnolo in Piano, diverranno di proprietà del Comune stesso, anche se eseguite o acquistate dall'Affidatario, senza che quest'ultimo possa vantare diritti a compensi, indennizzi o rimborsi di sorta. Resta comunque inteso che l'Affidatario non potrà apportare modifiche o trasformazioni agli impianti sportivi affidati in gestione, compresi gli impianti tecnologici in dotazione, senza il preventivo consenso scritto del Comune e/o dell'Unione Terra di Mezzo.
Alla scadenza dell'appalto si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione degli impianti sportivi, rispetto alla situazione esistente al momento della consegna. Non è considerata danno la normale usura secondo il corretto utilizzo. Di tutte le operazioni verrà dato atto in un verbale di riconsegna degli impianti, redatto in contraddittorio tra le parti della Stazione Appaltante (provvederà in merito il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio dell'Unione Terra di Mezzo, o suo delegato) e dell'Affidatario.
Per motivi di pubblica utilità o emergenza l’Amministrazione Comunale potrà revocare o sospendere la vigenza dell'affidamento.
In assenza di cause di forza maggiore, è richiesto per tale sospensione o revoca un preavviso di almeno un mese. In difetto, all'Affidatario è data facoltà di presentare istanza di indennizzo per eventuali sanzioni o risarcimenti che si dovesse trovare a pagare a seguito di tale sospensione o revoca.
Il servizio potrà iniziare, sotto riserva di legge e in pendenza della stipula del contratto, dopo l’esecutività del provvedimento che approva l’aggiudicazione definitiva.
ART. 4. – USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DELL'AFFIDATARIO
a) L'Affidatario dovrà utilizzare e fare utilizzare gli impianti, gli arredi e le attrezzature avute in gestione in modo corretto e con diligenza, osservando tutte le norme di sicurezza e d’igiene, le disposizioni di legge ed i regolamenti vigenti in materia, rispondendo dei danni eventualmente arrecati agli stessi.
b) L'Affidatario potrà utilizzare gli impianti sportivi a sua libera scelta, fatti salvi i limiti derivanti dalla natura stessa degli impianti e quelli stabiliti dalla presente Capitolato d'Appalto. In particolare compete ed è consentito all'Affidatario l’organizzazione di corsi di attività fisica di base, attività sportiva di tipo agonistico e non agonistico, manifestazioni sportive e quant’altro non contrasti con la natura della struttura sportiva.
c) L'Affidatario potrà inoltre svolgere ogni altra attività culturale e socio-ricreativa, ivi comprese attività svolte con altre società e organizzazioni, purché compatibili con gli impianti e senza apportare modiche e/o manomissioni anche delle condizioni di fruibilità, nonché a condizione che esse non vadano a costituire impedimento o disagio alcuno al normale e regolare svolgimento delle attività sportive e scolastiche programmate e nel pieno rispetto della salvaguardia a tutela degli arredi, delle attrezzature ed impianti concessi. L'Affidatario non potrà comunque utilizzare gli impianti per iniziative o attività che rechino pregiudizio all’immagine del Comune e/o dell'Unione Terra di Mezzo. A tal fine dovrà preventivamente acquisire il vincolante assenso dell’Amministrazione Comunale su quelle iniziative che esulano dalla normale attività sportiva.
d) L'Affidatario, o per suo conto il referente Responsabile dell'affidamento (di cui al successivo Art. 10, lett. F) o il Responsabile della sicurezza (di cui al successivo Art. 14 – lett. a), ha il potere di allontanare dagli impianti quanti risultino privi di giusto titolo di utilizzo ovvero non autorizzati all’accesso. Ha il potere di allontanare coloro che non osservano i divieti, le limitazioni e le modalità d’uso prestabilite, anche se in possesso di giusto titolo.
e) L'Affidatario è autorizzato ad effettuare, in forma sonora o visiva, la pubblicità commerciale, sia all’interno, che all’esterno degli spazi oggetto dell'affidamento, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti in materia.
Il programma completo della pubblicità con indicazione di sponsor, descrizione e misurazione dei supporti visivi e qualsiasi sua modificazione, nonché l’eventuale richiesta di installazione di strutture e impianti per la pubblicità visiva (striscioni ecc.) dovranno essere comunicati preventivamente al concessionario comunale del servizio pubblicità e pubbliche affissioni, per gli adempimenti conseguenti (imposte sulla pubblicità, autorizzazioni, ecc…); nel caso in cui siano necessari provvedimenti autorizzatori, l'Affidatario è tenuto ad espletare in proprio tutte le relative incombenze amministrative. Resta a carico dell'Affidatario l’onere delle imposte sulla pubblicità, determinato a norma di legge e dell’apposito Regolamento Comunale. L’eventuale introito di corrispettivi derivanti dalla gestione degli spazi pubblicitari sarà di competenza dell'Affidatario.
L'Affidatario, quando gli impianti sono utilizzati da altri, consentirà la pubblicità dai medesimi richiesta, nel rispetto della cartellonistica esistente. Gli interessati rispondono in proprio per l’assolvimento degli obblighi amministrativi e degli oneri fiscali connessi.
In deroga al successivo Art. 13, è data facoltà all'Affidatario di sub-appaltare l’esercizio della pubblicità commerciale e, a tal fine, dovrà comunicare all’Amministrazione Comunale le generalità e i requisiti dell’eventuale Sub-Appaltatore, per la necessaria autorizzazione. l'Affidatario ed il Sub-Appaltatore rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi con il suddetto esercizio.
I materiali pubblicitari dovranno essere installati in piena conformità alla normativa in tema di sicurezza. Non è consentito all'Affidatario ed agli altri eventuali utilizzatori degli impianti, di cui al punto precedente, esporre materiale pubblicitario di qualunque valenza politica, o pubblicità lesive di principi morali, etnici e religiosi. In ogni caso il Comune e/o l'Unione Terra di Mezzo potranno, previa richiesta, esigere la rimozione di ogni forma di pubblicità, di ogni oggetto, scritto od immagine, che arrechi danno all’immagine del Comune e/o dell'Unione Terra di Mezzo stessi, o che, a loro insindacabile giudizio, sia inadatto alla struttura sportiva. l'Affidatario dovrà rimuovere tale materiale entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta formulata dal Comune e/o dall'Unione Terra di Mezzo.
ART. 5. – USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO
Le palestre sono ad uso prevalentemente scolastico, così come già precisato all'Art. 2 e, pertanto, dovranno essere utilizzabili da parte delle Scuole durante tutto l’anno scolastico secondo il relativo calendario delle attività istituzionali e scolastiche curricolari ed extracurricolari. Tale utilizzo ha carattere prevalente e prioritario rispetto ad ogni altra destinazione ed a tal esigenza l'Affidatario dovrà adeguare il calendario e la programmazione delle proprie attività.
A titolo puramente indicativo, si precisa che, di norma, le lezioni scolastiche occupano le palestre per circa 104 ore a settimana, con l'utilizzo di tutte le mattine dal lunedì al sabato ed un minimo di 3 / massimo di 4 pomeriggi settimanali, sino alle ore 15,50.
L’Istituto Comprensivo, che deve avere in uso gratuito le palestre, è tenuto ad assicurare le relative attività di vigilanza, controllo e pulizia dei locali, negli orari utilizzati dall’Istituto stesso. l'Affidatario non è responsabile del mancato adempimento di questi obblighi nel periodo orario di utilizzo delle Palestre da parte dell'Istituto Comprensivo. Si precisa, inoltre, che gli accompagnatori dei ragazzi alle attività sportive, previste al di fuori dell’orario scolastico, non potranno accedere all’impianto sportivo durate l’orario scolastico. Pertanto i cancelli delle Palestre dovranno restare chiusi sino a che il loro uso da parte dell'Istituto Comprensivo sia terminato.
In deroga a quanto sopra esposto, potranno accedere alle palestre, anche in orario scolastico, gli allenatori ed i dirigenti delle società sportive, purché provvisti di cartellino di riconoscimento e previa consegna all'Istituto Comprensivo dell'elenco nominativo.
Al fine di regolamentare il corretto uso degli impianti sportivi di che trattasi, all'inizio di ogni anno scolastico dovrà essere stipulato un accordo tra l'Affidatario e l'Istituto Comprensivo, nel quale siano indicati:
• l'assoluta gratuità dell'uso delle Palestre per l'Istituto Comprensivo;
• le condizioni di utilizzo delle palestre;
• gli orari di utilizzo delle palestre da parte dell'Istituto Comprensivo e dell'Affidatario (intendendosi non solo le attività svolte direttamente dall'Affidatario, ma anche quelle svolte da associazioni terze o da privati che richiedano l'uso delle palestre all'Affidatario);
• le competenze relative ai servizi di vigilanza, controllo, pulizia dei locali e ad altri eventuali aspetti di interesse comune;
• i criteri che garantiscano la perfetta conservazione degli impianti;
• le forme di garanzia per il riconoscimento di eventuali danni conseguenti l’uso da parte dell'Istituto Comprensivo, che dovrà formalmente impegnarsi in tal senso, nominando un proprio referente responsabile;
• l'obbligo per l'Affidatario di farsi carico della manutenzione ordinaria delle palestre e delle aree esterne direttamente pertinenziali;
• l'obbligo per l'Affidatario di nulla pretendere dal Comune o dall'Istituto Comprensivo, a titolo di corrispettivo, indennità o rimborso, per le utenze o per gli interventi di manutenzione ordinaria ed i materiali di consumo, con l'eccezione di quelle manutenzioni che si rendano necessarie dall’uso scorretto o negligente delle palestre da parte dell'Istituto Comprensivo o dalla omessa sorveglianza sugli alunni.
Tale accordo dovrà essere trasmesso, per opportuna conoscenza, al Comune e all'Unione Terra di Mezzo.
ART. 6. – USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI TERZE O DA PRIVATI
a) L'Affidatario dovrà garantire a tutti (Società e Federazioni sportive; Enti di promozione sportiva; società e Associazioni Sportive dilettantistiche che perseguono finalità formativa, ricreativa e sociale, nell’ambito dello sport; cittadini e/o gruppi di sportivi a costituzione spontanea e/o occasionale, praticanti una disciplina sportiva in modo non organizzato e continuo) senza discriminazione alcuna, l’accesso e l’utilizzo delle palestre, compatibilmente con il calendario delle attività scolastiche e delle attività dell'Affidatario stesso, le quali, comunque, dovranno essere tali da consentire l'uso delle palestre anche
alle numerose società sportive presenti e molto attive sul territorio. Dette palestre, infatti, nonostante l'affidamento in gestione fatta all'Affidatario, sono e restano, a tutti gli effetti, pubbliche.
b) L’uso degli impianti sportivi deve essere concesso prioritariamente a Società sportive che abbiano sede nel territorio del Comune di Bagnolo in Piano o che, pur non avendo la sede nel territorio del Comune, abbiano la maggioranza degli atleti iscritti residenti nel territorio del Comune di Bagnolo in Piano. L'uso alle Società sportive che non abbiano detti requisiti è concesso solo quando non pregiudichi i diritti delle prime. A a tal fine sarà cura dell'Affidatario, all’atto della programmazione, riservarsi il diritto di disdire la concessione a detti richiedenti in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 8 (otto) giorni, per cause dovute a sopraggiunte necessità di Società sportive che abbiano sede nel territorio del Comune di Bagnolo in Piano o che, pur non avendo la sede nel territorio del Comune, abbiano la maggioranza degli atleti iscritti residenti nel territorio del Comune di Bagnolo in Piano o di cittadini bagnolesi.
c) Durante l'utilizzo delle palestre, l'Affidatario dovrà garantire la sorveglianza, mediante la permanenza in loco di persona allo scopo incaricata e la relativa custodia, come previsto all'Art. 15.
d) Gli utilizzatori delle palestre dovranno corrispondere all'Affidatario un compenso sulla base delle tariffe, di cui al successivo Art. 16, stabilite annualmente dalla Giunta Comunale.
e) l'Affidatario, all’inizio di ciascun Anno Sportivo, dovrà stipulare, con ciascuna delle Società Sportive che richiederanno ed otterranno l’uso degli impianti, un contratto, in forma di scrittura privata, nel quale siano indicati:
• il numero di settimane di utilizzo;
• il numero di ore settimanali;
• l’importo che la Società Sportiva dovrà corrispondere al gestore, con il dettaglio delle tariffe applicate;
• il nome del responsabile della Società Sportiva utilizzatrice dello spazio palestra;
• la precisa individuazione di responsabilità civili a carico della Società Sportiva utilizzatrice, in merito al corretto e rispettoso utilizzo dei locali della Palestra nello spazio che le è stato assegnato.
L'Affidatario si obbliga a trasmettere all’Amministrazione Comunale, entro il mese di ottobre di ogni anno di durata dell'affidamento, copia di tutti i contratti stipulati, per ciascun Anno Sportivo, con le suddette Società utilizzatrici degli impianti.
f) L'Affidatario è incaricato della redazione e tenuta del calendario annuale di utilizzo degli impianti sportivi, comprendente, sia gli utilizzi da parte dell'Affidatario, che quelli delle associazioni terze o dei privati che ne abbiano richiesto l'uso. Detto calendario dovrà essere predisposto sulla base dei criteri generali di seguito riportati:
1. La priorità nell’assegnazione di ogni singola ora di “spazio palestra”, negli orari compresi tra le ore
16.00 (o comunque l'orario che sarà stabilito nell'accordo sottoscritto tra l'Affidatario e l'Istituto Comprensivo, di cui al precedente Art. 5) e le ore 20.30 di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, è delle Società Sportive che svolgano, nel singolo “spazio palestra” richiesto, attività di Xxxxxxx Xxxxxxxxx, intendendosi per Settore Giovanile la fascia di ragazzi compresa tra i 6 e i 21 anni di età. Si precisa che la Palestra di Via Gonzaga e quella sita nella parte Nord del Palazzetto dello Sport, potranno ospitare, ciascuna, un massimo di 15 ragazzi per ogni allenamento; mentre la restante parte del Palazzetto (parte sita sul lato Sud) potrà ospitare sino ad un massimo di 25 ragazzi per allenamento. Ciò al fine di tutelare lo svolgimento delle attività sportive in spazi adeguati ed in condizioni di sicurezza.
2. Tutte le squadre composte, invece, prevalentemente da atleti di età superiore ai 21 anni, avranno diritto ad un solo allenamento nella fascia oraria richiesta (e comunque non prima delle ore 20.30); mentre gli eventuali secondo e/o terzo allenamento potranno svolgersi esclusivamente dalle ore 22.00 in avanti.
3. Le Società Sportive che rispondono ai criteri espressi al punto 1, avranno diritto a n. 2 allenamenti settimanali. Il terzo allenamento verrà concesso dall'Affidatario solo nel caso di ulteriori ore libere nella fascia oraria stabilita al punto 1.
4. Le Società Sportive richiedenti gli impianti dovranno obbligatoriamente consegnare all'Affidatario un programma di massima (e provvisorio) di utilizzo degli “spazi palestra” entro il 31 maggio di ogni anno, per l’anno sportivo seguente (che va dal 15 settembre dell’anno in corso al 31 maggio dell’anno successivo). Detto programma di massima dovrà essere confermato, in modo definitivo ed ufficiale da parte delle stesse Società richiedenti, entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno, per l’anno sportivo seguente.
5. La mancata consegna di tale programmazione comporta la perdita della priorità di cui al precedente punto 1. Dopo il 31 luglio, il gestore può destinare l’uso degli impianti ad altri richiedenti di Bagnolo in Piano. Nel caso in cui la programmazione delle Società Sportive preveda ore che non vengano effettivamente utilizzate, la Società dovrà comunicarlo all'Affidatario entro il 15 settembre.
6. Dopo tale data (15 settembre) la Società dovrà firmare un contratto con l'Affidatario relativo alle ore di utilizzo, obbligandosi così a versare la tariffa oraria anche per ogni ora di inutilizzo provocata nel corso dell’anno; detta quota per le ore inutilizzate sarà sospesa nel momento in cui le ore verranno occupate dalla Società stessa o da altro utente.
7. L'Affidatario dovrà verificare che le ore richieste dalle Società all’inizio dell’Anno Sportivo siano effettivamente utilizzate dalle Società stesse. Le ore prenotate, ancorché pagate, ma non utilizzate durante l’Anno Sportivo in corso saranno detratte, nell’Anno Sportivo successivo, dal monte ore richiesto dalle Società stesse (vedi punto 1) e messe quindi a disposizione di altre Società Sportive che ne avranno fatto richiesta.
8. Se, dopo il 15 settembre di ogni anno, esistono spazi non ancora occupati da Cittadini di Bagnolo in Piano, l'Affidatario può assegnarli a Società, Associazioni, Organismi o privati cittadini esterni al Comune di Bagnolo in Piano. Se la situazione di inutilizzo di alcune ore permane anche dopo il 15 novembre di ogni anno, l'Affidatario potrà assegnarli anche in deroga ai precedenti punti 1.,2.,3.,4.,5.
ART. 7. – USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI/ENTI CHE ORGANIZZANO I CAMPI GIOCO ESTIVI NEL TERRITORIO COMUNALE
Nel territorio del Comune di Bagnolo in Piano, durante la stagione estiva (giugno/luglio/agosto), diverse Associazioni/Enti organizzano attività ricreative estive, denominate “Campi Gioco”, che accolgono bambini di età compresa tra i 5 ed i 13 anni.
Qualora dette Associazioni/Enti richiedano l'utilizzo delle palestre comunali per organizzarvi alcune attività sportive/ricreative, durante il periodo estivo, l'Affidatario si obbliga ad accettare dette richieste, salvo impegni già calendarizzati, e ad applicare la tariffa oraria prevista per la fascia d'età “Under 14” riferita alla tipologia “Allenamenti giorni feriali”, di cui al successivo Art. 16.
Durante l'utilizzo delle palestre, l'Affidatario dovrà garantire la sorveglianza, mediante la permanenza in loco di persona allo scopo incaricata e la relativa custodia, come previsto all'Art. 15.
ART. 8. – USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DEL COMUNE
Il Comune si riserva l’utilizzo gratuito delle palestre, direttamente o indirettamente (soggetti terzi patrocinati dell’Amministrazione Comunale) per particolari manifestazioni sportive o extra-sportive, o per eventi di interesse pubblico e/o per altri usi istituzionali, previo avviso di almeno 15 (quindici giorni).
Dette giornate non dovranno, in alcun modo, impedire il regolare svolgimento dei calendari già prefissati.
In tali giornate l'Affidatario dovrà assicurare l’assistenza necessaria, finalizzata a garantire la custodia, l’apertura e la chiusura degli impianti, l’adeguata protezione degli stessi e delle attrezzature ivi presenti, la loro appropriata pulizia prima e dopo la manifestazione, nonché assicurare la presenza, durante la manifestazione, di persona dallo stesso incaricata alla custodia e sorveglianza.
Per tale utilizzo nulla sarà dovuto dal Comune.
Il Comune produrrà all'Affidatario un’apposita assunzione di obblighi e di responsabilità sottoscritta dall’utilizzatore, sia esso pubblico o privato, da lui designato, inerenti gli oneri di sicurezza sul lavoro previsti dal X.Xxx. 81/2009 e s.m.i., gli adempimenti previsti per le manifestazioni di pubblico spettacolo, gli obblighi previsti dal DPR 151/2011 per le attività soggette agli adempimenti di prevenzione incendi e ogni altro onere di legge in capo al soggetto proprietario e affidatario della gestione dell'immobile.
La responsabilità per gli eventi dannosi che dovessero verificarsi nella presente ipotesi, in deroga a quanto stabilito all’Art. 21, sarà a carico dei reali utilizzatori, pubblici o privati, che dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione liberatoria da responsabilità, ferma restando tuttavia la responsabilità dell'Affidatario nel caso di omessa custodia.
ART. 9. - NORME DI COMPORTAMENTO
L'Affidatario dovrà gestire gli impianti sportivi avuti in gestione allo scopo di favorire lo sviluppo e la pratica delle attività sportive compatibili con la destinazione d'uso degli impianti stessi, utilizzandoli e consentendone un uso corretto e responsabile, osservando tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali vigenti ed ogni altra disposizione di legge , applicabile e compatibile con la natura degli impianti e delle attrezzature ivi presenti.
In particolare, l'Affidatario sarà tenuto ad osservare e a far osservare dagli altri soggetti che utilizzano gli impianti sportivi le seguenti principali norme di comportamento:
a) tenere la massima correttezza e diligenza nell’uso degli impianti, degli arredi, delle attrezzature e dei servizi;
b) indossare tenute, calzature ed indumenti prescritti per ogni singola disciplina sportiva;
c) limitare strettamente l'ingresso agli impianti, durante lo svolgimento di manifestazioni, alle persone legittimamente autorizzate, a norma, oltre che del certificato di prevenzione incendi e regolamenti CONI, dei rispettivi regolamenti federali e, quindi, allontanare chiunque non osservi dette norme o tenga un comportamento pregiudizievole per il buon funzionamento degli impianti o dell’attività che vi si svolge;
d) richiedere a tutti gli atleti che frequentano le palestre idoneo certificato medico, ai sensi delle vigenti disposizioni normative in merito;
e) fornire la presenza della squadra di emergenza formata per locali di pubblico spettacolo con soggetti abilitati, qualora la manifestazione organizzata dall'Affidatario lo preveda obbligatoriamente, secondo le norme vigenti;
f) richiedere alle diverse associazioni fruitrici degli impianti sportivi, qualora la manifestazione dagli stessi organizzata lo preveda obbligatoriamente, secondo le norme vigenti, la presenza della squadra di emergenza formata per locali di pubblico spettacolo con soggetti abilitati;
g) far osservare il divieto di introduzione negli impianti di automezzi, motocicli e qualsiasi altro veicolo non autorizzato;
h) far osservare il divieto di fumare negli impianti, se non negli spazi appositamente a ciò destinati, se ed in quanto esistenti;
i) far osservare il divieto di abbandono nei locali di indumenti ed oggetti personali, né di altro tipo di materiale;
j) far osservare il divieto di utilizzo degli impianti al di fuori degli orari autorizzati e per attività diverse da quelle autorizzate;
k) consentire e agevolare le visite periodiche che tecnici, funzionari o incaricati dal Comune e/o dall'Unione Terra di Mezzo riterranno di effettuare negli impianti sportivi concessi in gestione.
L'Affidatario dovrà e potrà utilizzare gli spazi interni ed esterni, esclusivamente secondo le destinazioni e le vocazioni per cui sono stati realizzati. E' vietato utilizzare detti spazi quali depositi o aree di stoccaggio di materiali, attrezzature o arredi che non siano strettamente pertinenti alle attività sportive previste.
Qualora l'Affidatario intendesse dotarsi di atti di regolamentazione interna per l’attività svolta negli impianti sportivi avuti in gestione, questi dovranno essere, prima della loro entrata in vigore, concertati con l’Amministrazione Comunale.
ART. 10. - OBBLIGHI E COMPETENZE DELL'AFFIDATARIO
L'Affidatario deve svolgere la propria attività di gestore/utilizzatore secondo quanto stabilito ai precedenti articoli, sulla base di un “Piano di Utilizzo” e di un “Piano di Conduzione Tecnica”, così come previsto dalle vigenti normative regionali (L.R. 11/200/), che devono essere trasmessi al Comune e all'Unione Terra di Mezzo prima dell’avvio delle attività.
A) Il “Piano di Utilizzo” evidenzia:
le tipologie dell'utenza, le destinazioni, i calendari e gli orari d’uso degli impianti.
B) Il “Piano di Conduzione Tecnica” evidenzia:
gli incarichi di custodia e guardiania degli impianti sportivi ed i relativi orari;
la programmazione e descrizione delle attività di manutenzione ordinaria e di approvvigionamento, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico degli impianti sportivi, finalizzate ad assicurare la perfetta regolarità e completa efficienza e pulizia degli impianti, delle strutture e delle attrezzature oggetto dell'affidamento. Dette attività, a carico dell'Affidatario sono indispensabili a garantire il buon funzionamento degli impianti sportivi e a salvaguardarne l’integrità e la funzionalità.
C) L'Affidatario si obbliga all’esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti, sui beni mobili ed immobili avuti in gestione. Si precisa che, per manutenzione ordinaria debba intendersi “l'insieme degli interventi che riguardano opere di riparazione ordinaria, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, strutture, locali, arredi, attrezzature, oltre a quelli necessari ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; nonché ogni elemento facente parte integrante degli impianti sportivi, comprese le aree di pertinenza” , al fine di conservare in buono stato gli impianti sportivi, mantenendone nel tempo la fruibilità ed al fine di evitare che la mancata manutenzione ordinaria sfoci nella necessità di interventi straordinari. Sono escluse dalla manutenzione ordinaria le riparazioni e gli interventi che, per la loro particolare complessità, entità ed inusualità, possano rientrare nell'ambito della manutenzione straordinaria.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, si acclude un elenco degli interventi di manutenzione ordinaria.
I. Coperti e facciate edifici
a. sistemazione di coppi, tegole ecc.. spostate, con sostituzione di quelle rotte;
b. sistemazione dei pluviali sfilati, sostituzione di alcuni tratti e pulizia dei pozzetti alla base;
c. pulizia di grondaie e degli scarichi dei pluviali;
x. xxxxxxxx di guaina dei piani coperti, fino alla misura di mq. 2 per ogni intervento necessario;
II. Fognature e scarichi
a. sigillatura dei giunti delle colonne di scarico non incassate;
b. espurghi periodici;
c. disinfestazioni e derattizzazioni al bisogno.
III. Serramenti ed infissi edifici
a. sostituzione di ferramenta e di organi funzionali;
b. verniciatura conservativa di infissi e serramenti;
c. sostituzione di vetri di qualsiasi tipo e posti a qualsiasi altezza.
IV. Interventi murari in genere
a. pulizia dalle erbe infestanti;
b. controllo statico a vista dei fabbricati e segnalazione ai tecnici dell'Amministrazione Comunale per i provvedimenti conseguenti;
c. sigillatura davanzali finestre.
X. Xxxxxxxxx e Rivestimenti edifici
a. riprese di pavimenti e rivestimenti con sostituzione delle piastrelle rotte o mancanti;
b. ripristino di tratti di battiscopa con eventuali sostituzioni. VI. Tinteggiature e verniciature
a. tinteggiature e verniciature interne agli edifici, comprese le parti comuni.
VII. Impianti termo-idrico-sanitari
a. manutenzione e pulizia di gabinetti, docce, lavatoi ed altri apparecchi sanitari,
b. riparazione ed eventuale sostituzione di rubinetteria;
c. sostituzione di guarnizioni, eccentrici, manicotti, flessibili, ecc.;
x. xxxxx, taratura, controlli, pulizia, manutenzione di caldaie, scalda-acqua, radiatori ed interventi nelle centrali termiche; a tal proposito, ogni anno, dovranno essere presentati i contratti sottoscritti con ditte abilitate ad eseguire dette manutenzioni e a ricoprire il ruolo di terzo responsabile.
VIII. Impianti elettrici
a. sostituzione di placche, frutti e di organi elettrici (relè, fusibili, rilevatori di presenza, termostati, ecc.);
b. fornitura e sostituzione di lampade di qualsiasi tipo;
IX. Aree esterne di pertinenza
a. sistemazione percorsi pedonali in lastre con eventuale sostituzione di alcune parti;
b. manutenzione ordinaria del sistema di raccolta delle acque bianche (pulizia periodica pozzetti, sostituzione botole rotte, ecc.).
X. Aree verdi
a. tutela igienica (pulizia) delle aree con svuotamento dei cestini e smaltimento del materiale con frequenza variabile, secondo la necessità;
b. riparazione ed eventuale sostituzione dei cestini portarifiuti danneggiati;
c. sfalcio dei prati, anche pertinenziali, secondo necessità, con contenimento dello sviluppo erbaceo entro i 15 cm. di altezza e relativo smaltimento del materiale di risulta. L'Affidatario potrà avvalersi di attrezzature di proprietà del Comune e/o dell'Unione Terra di Mezzo, previa intesa e programmazione dell’utilizzo con la competente Area Lavori Pubblici e Patrimonio dell'Unione Terra di Mezzo e significando che tutte le spese di gestione resteranno a carico dell'Affidatario;
d. servizio di apertura e chiusura cancelli di ingresso negli orari stabiliti, là dove presenti.
XI. Servizi diversi
a. manutenzione di attrezzature sportive;
b. in generale, segnalazione ai tecnici comunali preposti di problemi che presuppongono interventi di tipo straordinario.
XII. Pronto intervento
a) primo intervento in caso di necessità per rotture gravi, per la messa in sicurezza e per evitare danni economici rilevanti (ad esempio perdite di gas, di acqua, ecc.), con immediata informazione ai tecnici comunali per i ripristini od agli altri enti preposti (Enia, Enel, Vigili del fuoco, ecc.).
Per gli impianti termici dovranno essere rispettate le norme di cui al D.P.R. 412/93, intendendosi l'Affidatario quale occupante stabile del fabbricato.
Gli interventi di manutenzione ordinaria effettuati saranno comunicati al Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio dell'Unione Terra di Mezzo, che si riserva il diritto di effettuare o far effettuare periodiche visite di controllo. In caso di interventi sugli impianti, dovrà essere fornita al Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio dell'Unione Terra di Mezzo relativa eventuale certificazione di rispondenza degli interventi stessi alle norme di riferimento.
Ogni danno rilevato rispetto allo stato iniziale non derivante dal normale deterioramento d’uso, ma da incuria, negligenza, arbitrarie distrazioni d’uso, trascuratezza delle manutenzioni ordinarie, dolo, ecc…, dovrà essere rifuso a carico dell'Affidatario, con possibilità del Comune di rivalersi sulla somma erogata annualmente allo stesso o sulla fideiussione, di cui rispettivamente ai successivi Artt. 18 e 25.
Nel caso in cui si rilevino attrezzature non più utilizzabili e non più riparabili, l'Affidatario dovrà darne immediata comunicazione al Comune e all'Unione Terra di Mezzo, evidenziandone le motivazioni, al fine di procedere alla relativa dismissione e al conseguente stralcio dall’inventario.
XIII. Impianti speciali e sicurezza
a) Tutti gli impianti speciali (antintrusione, antincendio, ecc...), nonché tutte le attrezzature di sicurezza (maniglioni, estintori, manichette, naspi, cartellonistica e luci d'emergenza, porte tagliafuoco, porte di sicurezza, ecc...), dovranno essere manutenzionate a spese e cura dell'Affidatario, attraverso la sottoscrizione di regolari contratti annuali o poliennali, con ditte specializzate in materia.
I contratti sottoscritti, con indicate le mansioni e le competenze dell'incarico, dovranno essere consegnati in copia all'Amministrazione Comunale.
L'Affidatario dovrà, in ogni caso, provvederà ad eseguire o a far eseguire, a sua cura e spese, tutte quelle manutenzioni, che, pur non comprese nell'elenco di cui sopra, sono riconducibili alla manutenzione ordinaria degli impianti, degli arredi, delle attrezzature e delle aree pertinenziali, per analogia.
D) L'Affidatario adotterà le misure necessarie al deposito e custodia degli attrezzi ed altro materiale specifico di sua proprietà, nonché di quello di altri soggetti fruitori. In ogni caso il Comune di Bagnolo in Piano e/o l'Unione Terra di Mezzo non rispondono per eventuali ammanchi e furti che dovessero essere lamentati dagli utenti ed ugualmente non rispondono degli eventuali danni materiali che agli utenti od a terzi possano comunque derivare durante l’utilizzo dell’impianto.
E) Per incontri o manifestazioni che richiedano l’installazione di determinati impianti od attrezzi non in dotazione agli impianti sportivi di che trattasi, l'Affidatario, per quelle da lui direttamente organizzate, o il responsabile della manifestazione se trattasi di altri soggetti organizzatori, dovrà provvedere a propria cura e spese, rischio e responsabilità, alla eventuale fornitura e sistemazione delle attrezzature necessarie ed alla loro successiva rimozione. Il montaggio e lo smontaggio di detti impianti ed attrezzature devono essere eseguiti, a norma della vigente legislazione e nel più breve tempo possibile, immediatamente prima ed immediatamente dopo la manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità degli impianti sportivi per le attività che precedono e quelle che seguono la manifestazione stessa.
F) L'Affidatario dovrà indicare un proprio referente, quale Responsabile dell'affidamento il cui nominativo sarà trasmesso, per iscritto, al Comune e all'Unione Terra di Mezzo, prima della sottoscrizione del contratto di gestione. Detto Responsabile dell'affidamento avrà il compito di raccordarsi con i competenti uffici (Ufficio Sport afferente all'Area Servizi alla Persona e alla Famiglia del Comune di Bagnolo in Piano ed Area Lavori Pubblici e Patrimonio dell'Unione Terra di Mezzo) riguardo tutte le problematiche inerenti la gestione degli impianti sportivi affidati. I momenti di raccordo dovranno essere complessivamente n. 2 nel corso di ciascun Anno Sportivo: uno a ottobre ed uno a giugno e dovranno essere preventivamente concordati con i competenti uffici. In casi straordinari e/o solamente per problemi di particolare urgenza potranno essere concordati incontri suppletivi con gli uffici di cui sopra. Di detti incontri dovrà essere redatto apposito verbale controfirmato dalle parti.
G) Ai fini della buona conservazione degli impianti sportivi, l'Affidatario si obbliga inoltre a frasi carico dei
seguenti adempimenti:
1. sorveglianza e controllo degli impianti sportivi avuti in gestione, tenuta delle chiavi, apertura, custodia e chiusura durante il periodo di utilizzo degli impianti stessi;
2. accurata pulizia degli impianti sportivi, sia nelle aree interne (compresi gli arredi e le attrezzature sportive), che in quelle esterne di pertinenza;
3. verifica della funzionalità, attivazione e disattivazione degli impianti elettrici e di ogni altro impianto tecnologico e di natura tecnica;
4. accensione e spegnimento delle luci, del riscaldamento e delle altre utenze, fornitura dell’acqua calda per le docce (con esclusione degli utilizzi da parte dell'Istituto Comprensivo);
5. divieto di svolgere negli impianti sportivi avuti in gestione e nelle relative pertinenze alcuna attività che contrasti con le prescrizioni della presente Capitolato Speciale d'Appalto, salvo espresso consenso del Comune e/o dell'Unione Terra di Mezzo in relazione alla particolarità del caso;
6. verifica e controllo delle condizioni di agibilità e sicurezza generale, nonché delle condizioni di fruibilità degli impianti e pertinenze in gestione;
7. predisposizione e sistemazione delle attrezzature necessarie per l’espletamento dell’attività;
8. controllo sull’uso corretto delle strutture e delle attrezzature da parte dell’utenza;
9. aggiornamento costante dell'inventario degli arredi e delle attrezzature di proprietà comunale, esistenti a servizio degli impianti sportivi;
10. sollecitazione del pronto intervento degli organi competenti in caso di infortuni, incendi, disordini o altre situazioni di emergenza, nonché continua, attenta e sicura sorveglianza sugli utenti degli impianti, evitando attività che possano arrecare molestia o danno agli utenti medesimi ed agli estranei;
11. sorveglianza, sotto la propria responsabilità, affinché gli utenti dell’impianto non subaffidino a terzi l’utilizzazione dello stesso e che non svolgano attività aventi scopo di lucro, ovvero che non siano in possesso dei giusti titoli per l’esercizio;
12. osservanza degli obblighi, divieti e limitazioni previsti dalle leggi, dai regolamenti del CONI, delle Federazioni Sportive nazionali riconosciute dal CONI;
13. divieto di accesso agli impianti sportivi in gestione alle persone non autorizzate;
14. controllo sull’uso corretto delle strutture e delle attrezzature da parte dell’utenza e verifica e tempestiva segnalazione al Comune e all'Unione Terra di Mezzo degli eventuali danni arrecati alle strutture ed alle attrezzature e possibilmente dei relativi responsabili;
15. presentazione annuale, alla fine di ciascun anno di gestione, di una “Relazione su tutta l'attività sportiva e non, svolta dall'Affidatario e/o da terzi negli impianti sportivi avuti in gestione, nella stagione sportiva di riferimento e sulla gestione degli impianti stessi”, unitamente alla “Rendicontazione economica annuale” di cui al successivo Art. 18;
16. collaborazione, per quanto possibile, con l’Amministrazione Comunale e con l'Istituto Comprensivo nell'organizzazione di attività ricreativo-sportive, al fine di assicurare un efficiente utilizzo degli impianti sportivi;
17. obbligo del rispetto della Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro e mafie” e ss.mm.ii.
H) Per quanto riguarda il servizio di pulizia, esso dovrà essere svolto in orari e con frequenza tale da non ostacolare il normale svolgimento delle diverse attività programmate. Le sue modalità di svolgimento, con indicazione delle operazioni giornaliere, settimanali, mensili e annuali, dovranno essere descritte nel “Piano di Conduzione Tecnica”ed, in linea di massima, dovranno essere le seguenti:
1. lavaggio, pulizia e scopatura di tutte le pavimentazioni, con apposita attrezzatura e con l’impiego di sostanze detergenti, che devono essere compatibili con tutti i diversi tipi di pavimentazione presenti;
2. rimozione, pulizia accurata e, se necessario, disinfezione di tutte le superfici imbrattate;
3. svuotatura dei cestini porta carta, porta rifiuti e posacenere, con relativa pulitura;
4. spolveratura ad umido di mobili, arredi e di tutto quanto è soggetto all’uso comune;
5. lavaggio e disinfezione dei servizi igienici (WC, lavandini, docce, ecc…) con rimozione di ogni eventuale residuo organico;
6. pulizia ad umido delle parti lavabili dei servizi igienici, con eliminazione di macchie di sporcizia e corpi estranei;
7. pulizia dei rubinetti, porta sapone, porta salviette ed accessori vari;
8. pulizia di pedane e stuoini;
9. pulizia di infissi, sia nella parte interna, che esterna;
10. pulizia ed eliminazione di impronte e macchie su entrambe la facce di porte, porte a vetro, vetri e vetrate;
11. pulizia di sostegni e protezioni (corrimani, parapetti, maniglioni di appoggio/sostegno, ecc…);
12. eliminazione di orme sui cristalli, vetri e specchi;
13. deragnatura dei locali;
14. rifornimento di carta igienica, sapone e salviette;
15. pulizia ripostigli;
16. pulizia di tutte le aree cortilive esterne adiacenti gli impianti sportivi avuti in gestione;
17. trasporto al punto di raccolta di tutti i sacchi contenenti rifiuti.
L’impiego dei materiali, delle attrezzature e delle macchine, la loro scelta e caratteristiche tecniche, devono essere perfettamente compatibili con la conformazione delle pavimentazioni, delle strutture e superfici in genere, tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato di funzionamento e dotate di tutti gli accessori necessari per la protezione e salvaguardia dell’operatore e dei terzi da eventuali infortuni, conformemente alle normative vigenti.
I) L'Affidatario si obbliga a garantire tutto ciò che è previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara.
ART. 11. – SPESE A CARICO DELL'AFFIDATARIO
Sono a carico dell'Affidatario tutte le spese relative al funzionamento degli impianti sportivi in gestione (luce, acqua, riscaldamento, condizionamento, telefono, custode, ecc…..), strutture, impianti ed arredi, aree di pertinenza, ivi comprese quelle relative alle verifiche periodiche del funzionamento degli impianti tecnologici e le verifiche periodiche di legge tese al corretto funzionamento degli impianti medesimi ed alla garanzia di sicurezza per gli utenti, oltre che alla conservazione dei beni avuti in gestione, così come meglio specificato al precedente Art. 10.
L'Affidatario è tenuto a comunicare, in occasione del primo anno termico, il nominativo del “terzo responsabile” dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico, come definito ai sensi dell’Art. 1 del DPR 412/93, lett. o) al competente Settore dell’Amministrazione Comunale.
Sono inoltre a carico dell'Affidatario tutte le spese relative al personale addetto alla guardiania, vigilanza, pulizia, funzionamento, sorveglianza e custodia, di cui al successivo Art. 20.
L'Affidatario dovrà provvedere, prima dell'inizio della propria gestione, a sua cura e spese, agli adempimenti burocratici per intestare a suo nome i contatori delle utenze di gas, energia elettrica, acqua e telefono, per tutta la durata dell'affidamento. Le spese dei relativi consumi saranno quindi a carico dell'Affidatario per tutta la durata dell'affidamento.
L'Affidatario si obbliga inoltre a mantenere ed a far mantenere gli impianti, gli arredi e le attrezzature in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da poterli riconsegnare al Comune, al termine della gestione, in condizioni di perfetta funzionalità.
A tal fine, l'Affidatario provvederà ad eseguire o a far eseguire, a sua cura e spese, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, così come previsto al precedente Art. 10, lett. C), nonché quelli di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari a causa di danni cagionati dal pubblico o da altri eventi organizzati dall'Affidatario e, quindi, riconducibili a sua responsabilità.
Tutti gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza, comprese quelle antincendio e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia di sicurezza ed igiene degli impianti sportivi.
l'Affidatario non potrà apportare modifiche o trasformazioni ed innovazioni agli impianti sportivi concessi in gestione, compresi gli impianti tecnologici in dotazione, senza il preventivo consenso scritto del Comune e/o dell'Unione Terra di Mezzo. Eventuali opere ed attrezzature sportive e non, acquisite nelle palestre durante il periodo dell'affidamento, diverranno, al momento della riconsegna degli impianti sportivi al Comune alla scadenza del contratto, di proprietà del Comune stesso, anche se eseguite o acquistate dall'Affidatario, senza che detto Affidatario possa vantare diritti a compensi, indennizzi o rimborsi di sorta.
ART. 12. - SPESE A CARICO DEL COMUNE
Sono a carico del Comune di Bagnolo in Piano gli oneri di manutenzione straordinaria, ivi compresi quelli conseguenti ad adeguamenti normativi, purché non derivanti da danneggiamenti occorsi durante l’uso degli impianti stessi da parte dell'Affidatario.
Per interventi di manutenzione straordinaria si intendono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e delle pertinenze, nonché per modificare, estendere ed integrare gli impianti igienico-sanitari e tecnologici, ivi compresi quelli antincendio.
Restano a carico dell'Affidatario le spese di manutenzione straordinaria imputabili ad eventuali danneggiamenti o manomissioni derivanti da scontri o reazioni violente da parte di atleti, pubblico e operatori, durante le gare e/o gli allenamenti.
Le eventuali spese per danni causati alle strutture nel corso di manifestazioni in cui gli impianti sportivi siano utilizzati dal Comune di Bagnolo in Piano o da terzi autorizzati/patrocinati dal Comune stesso saranno a carico dei reali utilizzatori, pubblici o privati, che avranno sottoscritto apposita dichiarazione liberatoria da responsabilità, ferma restando tuttavia la responsabilità dell'Affidatario nel caso di omessa custodia (vedi Art. 8 del presente Capitolato).
L'Affidatario è tenuto a segnalare con tempestività la necessità di eventuali interventi di manutenzione straordinaria da ritenersi a carico dell’Amministrazione Comunale.
Quando, tuttavia, la necessità di un intervento sia dovuta ad inottemperanza da parte del l'Affidatario delle operazioni di ordinaria manutenzione o sia ascrivibile a imperizia, disattenzione, imprudenza, incompetenza o ad altra deficienza dell'Affidatario, anche le spese di straordinaria manutenzione saranno a carico di quest’ultimo.
L'Affidatario, a seguito di istanza motivata, potrà eseguire opere che eccedono l’ordinaria manutenzione e quelle volte alla buona conservazione dell’impianto, previa autorizzazione scritta del competente Settore dell’Amministrazione Comunale e definizione delle modalità dell’eventuale rimborso delle spese sostenute.
I lavori dovranno svolgersi sotto la sorveglianza dell’Amministrazione Comunale.
ART. 13. – CESSIONE E SUB-APPALTO
E’ vietato cedere, anche parzialmente, la gestione assunta, pena la comminatoria dell’immediata risoluzione del contratto di gestione e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune e/o all’Unione Terra di Mezzo, fatti salvi maggiori danni accertati.
E' escluso dal divieto l'eventuale sub-appalto della pubblicità, così come stabilito dall'Art.4, lett. e) del presente Capitolato Speciale d'Appalto.
Il Comune di Bagnolo in Piano e l’Unione Terra di Mezzo restano estranei ai rapporti tra l'Affidatario ed i suoi fornitori e terzi in genere. Di tale circostanza dovrà essere fatta menzione in ogni singolo contratto che l'Affidatario stipulerà in relazione alla gestione.
ART. 14. – SICUREZZA
L'Affidatario è responsabile della gestione della sicurezza e, pertanto, dovrà:
a) nominare un Responsabile della sicurezza ed un suo sostituto, che dovrà sempre essere presente durante l’esercizio dell’attività, ai sensi del D.M. del 18.03.1996, modificato ed integrato dal D.L.
6.06.205. Detti nominativi dovranno essere comunicati tempestivamente al Comune e all'Unione Terra di Mezzo. Nel caso in cui il Responsabile non venga nominato, sarà ritenuto Responsabile della sicurezza il Legale Rappresentante dell'Affidatario. Il Responsabile della sicurezza dovrà farsi carico di tutti gli adempimenti normativi vigenti.
b) predisporre un Piano di sicurezza, di cui al D.M. 18.03.1996, modificato ed integrato dal D.L. 6.06.205;
c) informare gli utilizzatori delle regole di comportamento, dei divieti e delle limitazioni previsti dal Piano della sicurezza e dal presente Capitolato;
d) mantenere il Registro dei controlli periodici e dello stato di conservazione degli impianti, nel quale dovrà essere segnalato ogni danno arrecato alle strutture durante l’utilizzo. Il registro dovrà essere sottoscritto dal l'Affidatario all’inizio e alla fine del periodo d’uso degli impianti sportivi;
e) limitare l’accesso agli impianti sportivi ad un numero adeguato di utenti, in base alla sua capacità recettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico-sanitaria e di sicurezza e prevenzione degli infortuni.
f) provvedere alla costante manutenzione del defibrillatore semiautomatico, di proprietà del Comune di Bagnolo In Piano e compreso nella dotazione strumentale del palazzetto dello Sport, ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 24 aprile 2013 (Decreto Balduzzi). Il defibrillatore dovrà essere facilmente accessibile, adeguatamente segnalato e sempre perfettamente funzionante. Durante l'uso degli impianti sportivi da parte dell'Affidatario (di cui al precedente Art. 4), lo stesso dovrà garantire, con proprio personale formato e addetto all’uso del defibrillatore, la copertura totale delle ore di utilizzo. Durante l'uso degli impianti sportivi da parte di altre associazioni sportive (di cui al precedente Art. 6), l'Affidatario dovrà mettere a disposizione tale apparecchiatura; sarà invece obbligo dell’utilizzatore provvedere alla presenza di proprio personale specializzato all’uso del defibrillatore. La presenza di personale addetto all’utilizzo del defibrillatore sarà a carico dell'Affidatario durante l'utilizzo delle palestre da parte del Comune e durante qualsiasi altro utilizzo delle palestre da parte di soggetti terzi, diversi da quelli sopra indicati.
g) assumersi tutti gli obblighi derivanti dalle normative in materia di sicurezza sul lavoro, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
L'Affidatario è responsabile del mantenimento delle condizioni di agibilità dell’impianto ed è tenuto a: segnalare senza ritardo al Comune e all'Unione Terra di Mezzo, per gli interventi di loro competenza, ogni situazione di fatto, che possa pregiudicare le condizioni di sicurezza dell’impianto ai sensi delle vigenti norme in materia e, nei casi più gravi, escludere l’accesso al pubblico.
ART. 15. – VIGILANZA SULL'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN AFFIDAMENTO
Il Comune e/o l'Unione Terra di Mezzo si riservano la facoltà di vigilare sull’uso degli impianti, delle attrezzature e degli accessori.
L’opera di vigilanza e di controllo espletata dal Comune e/o dall'Unione Terra di Mezzo non implica, in alcun modo, la responsabilità dell’Ente nell’uso degli impianti sportivi affidati in gestione, delle attrezzature e degli accessori; responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sul l'Affidatario o sugli altri soggetti che, in quanto autorizzati, utilizzeranno gli impianti medesimi.
In caso di utilizzo degli impianti da parte di soggetti diversi dall'Affidatario (di cui agli Artt. 5. - 6. - 7. - 8.), quest’ultimo è comunque tenuto a vigilare e controllare il corretto uso dei medesimi, degli arredi e delle attrezzature.
In caso di accertata irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti e di ogni altro diritto che spetti al Comune e/o all'Unione Terra di Mezzo, l'Affidatario e chiunque altro, a termini del presente atto, sia ammesso a fruire degli impianti, deve ottemperare immediatamente agli ordini impartiti dai competenti organi comunali preposti alla vigilanza, al fine di evitare ulteriore o eventuale pregiudizio alle persone ed ai beni comunali.
In caso di ordine impartito a soggetto diverso dall'Affidatario, quest’ultimo dovrà collaborare in modo pieno ed incondizionato con i competenti organi comunali, rendendosi parte attiva per l’ottemperanza dell’ordine stesso.
ART. 16. – PERIODO DI APERTURA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - TARIFFE D'USO
La Stagione Sportiva decorre dal 1 luglio al 30 giugno dell'anno successivo. Di norma, le attività sportive si svolgono da settembre a giugno dell'anno successivo; tuttavia gli impianti sportivi oggetto dell'affidamento dovranno essere disponibili ad accogliere le richieste da parte di Enti/Associazioni/privati durante tutto l'anno e quindi anche nel periodo estivo di luglio e agosto. l'Affidatario, a sua discrezione, potrà programmare l'eventuale chiusura nel periodo di Natale/Capodanno e per non più di due settimane durante il mese di agosto. Tali chiusure dovranno essere comunicate al competente ufficio (Ufficio Sport afferente all'Area
Servizi alla Persona e alla Famiglia del Comune di Bagnolo in Piano), con almeno 60 giorni di anticipo, per garantire la possibilità di programmare attività da parte del suddetto Servizio.
La Giunta Comunale, con propria deliberazione, stabilisce annualmente le tariffe d'uso degli impianti sportivi, da applicarsi alle attività che si svolgono in orario extrascolastico, mantenendo un livello tariffario contenuto, che consenta un accesso alle più ampie fasce di popolazione.
L'Affidatario ho l'obbligo di applicare tariffe non superiori a quelle approvate dalla Giunta Comunale . Tutte le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi oggetto dell'affidamento saranno riscosse e gestite dall'Affidatario l'Affidatario, che dovrà tenere adeguata contabilità, in ottemperanza alle norme fiscali vigenti. Eventuali sconti rispetto alle tariffe approvate dalla Giunta Comunale saranno possibili e a totale discrezione dell'Affidatario .
Le tariffe in vigore a partire dall'Anno Sportivo 2017/2018 sono quelle indicate nella tabella di seguito riportata:
TARIFFE PALESTRE COMUNALI – anno sportivo 2017/2018 | ||||
Categorie Utenti | Palestra Scuola Elementare (Palestrina) | Palazzetto dello Sport e Palestra Sportiva | Uso gare sportive | |
Allenamenti giorni feriali (dal lunedì al venerdì) Tariffe orarie | Gare giorni feriali (dal lunedì al venerdì) Tariffe orarie | Gare giorni festivi (sabato e domenica) Tariffe orarie | ||
UNDER 14 | € 6,50 | € 7,50 | € 13,00 | € 17,50 |
UNDER 18 | € 9,00 | € 14,00 | € 18,00 | € 22,00 |
UNDER 21 | € 10,50 | € 19,00 | € 23,00 | € 25,50 |
AMATORI | € 11,00 | € 24,50 | € 31,00 | € 38,50 |
PRIME SQUADRE | € 16,50 | € 22,00 | € 31,00 | € 38,50 |
SOCIETA' ESTERNE E PRIVATI | € 22,00 | € 38,50 | € 55,00 | € 82,50 |
Le suddette tariffe si intendo Iva 22% esclusa | ||||
NOTE: 1. Se in un gruppo si allenano ragazzi di diverse età, si considera come età del gruppo quella corrispondente ai ragazzi più grandi; 2. Per ogni allenamento si intende l'utilizzo di 1 spogliatoio. Ogni spogliatoio ulteriore prevede un costo di € 5,50. |
Così come stabilito al precedente Art. 7, per quanto riguarda l'utilizzo degli spazi palestra da parte di Campi Gioco Estivi organizzati sul territorio comunale da Associazioni/Enti vari, l'Affidatario dovrà applicare la tariffa oraria prevista per la fascia d'età “Under 14” riferita alla tipologia “Allenamenti giorni feriali”.
Per l'utilizzo degli spazi palestra per manifestazioni od eventi occasionali, l'Affidatario potrà determinare liberamente le tariffe di accesso, astenendosi da qualsiasi genere di discriminazione e dandone formale comunicazione scritta al Comune.
ART. 17. - VALORE STIMATO DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO
Il valore stimato del contratto di affidamento, per il periodo di vigenza dello stesso, oltre alla opzione di proroga di cui all'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 è pari a euro 153.000,00 (Iva esclusa).
Art. 18. – IMPORTO A BASE D'ASTA E MODALITA' DI PAGAMENTO
L'importo a base d'asta è pari ad € 136.000,00 (Iva esclusa). corrispondente alla somma messa a disposizione dal Comune di Bagnolo in Piano, per consentire all'Affidatario il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione (valore annuale di € 34.000,00, al netto dell'Iva di legge).
L'importo effettivo del contratto sarà quello risultante dal ribasso sulla somma a base di gara e verrà liquidato come segue:
1ª rata | pari al 25% del valore annuale | entro il 28 febbraio di ciascun anno (quindi a partire dall'anno 2018) |
2ª rata | pari al 25% del valore annuale | entro il 30 giugno di ciascun anno |
3ª rata | pari al 50% del valore annuale | entro il 30 novembre di ciascun anno |
Il pagamento della 3ª rata annuale è subordinato alla presentazione, da parte dell'Affidatario, entro il 31 ottobre di ciascun anno, della “Rendicontazione Annuale”, prodotta su carta intestata e firmata dal Legale Rappresentante, la quale dovrà contenere i dati seguenti:
➔ una dettagliata relazione relativa di tutta l'attività sportiva e non, svolta dall' Affidatario e/o da terzi negli impianti sportivi oggetto dell'affidamento, nella stagione sportiva di riferimento;
➔ le manutenzioni effettuate;
➔ l'elenco nominativo dei dipendenti, incaricati, collaboratori, volontari, impiegati nella gestione degli impianti, con indicazione della mansione svolta da ciascuno di loro, dell'orario settimanale e del numero di settimane lavorate e, per dipendenti, incaricati e collaboratori, del relativo contratto di lavoro;
➔ le spese sostenute per l’attività sportiva e non, svolta direttamente dall'Affidatario;
➔ le spese sostenute per la gestione degli impianti sportivi, suddivise in modo analitico (utenze, personale, manutenzione, custodia, pulizia, etc.);
➔ l’elenco delle società sportive, diverse dall'Affidatario, utilizzatrici degli impianti con il relativo calendario delle giornate di utilizzo;
➔ le entrate conseguite dall’utilizzo degli impianti da parte di terzi (società sportive e non).
Qualora dall’analisi del suddetto rendiconto emerga che il totale delle entrate (compresa la somma erogata dal Comune) sia superiore alle spese, detta somma sarà ridotta in misura proporzionale.
Il Comune si riserva il diritto di trattenere sulla somma erogata annualmente all'Affidatario gli importi dovuti dallo stesso, a qualsiasi titolo, per inadempimento agli obblighi derivanti dal presente affidamento.
A partire dalla Stagione Sportiva 2018/2019, con cadenza annuale, sarà consentita la revisione del valore del contratto, ai sensi dell’Art. 106 del D.Lgs. 50/2016. L’eventuale richiesta di revisione dovrà essere presentata al Comune, dall'Affidatario, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata A.R. entro il 31 maggio di ogni anno, a valere dal 1° luglio dello stesso anno. La revisione verrà effettuata annualmente, sulla base di un'istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016. In mancanza delle elaborazioni dell’ISTAT, la revisione sarà effettuata tenendo conto della variazione dei prezzi al consumo registrata a maggio dell’anno della richiesta di aumento rispetto a maggio dell’anno precedente. Non verranno concessi aumenti retroattivi. La mancata richiesta entro i termini sopra riportati si intenderà come conferma del valore del contratto vigente.
I pagamenti saranno effettuati, dietro presentazione di regolari fatture emesse dall'Affidatario, tramite accredito bancario, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse, ai sensi dell'Art. 1 del D.Lgs. 192/2012, previa verifica della regolarità contributiva (mediante DURC) e nel rispetto dell’Art. 4, comma 3 del DPR 207/2011 (per quanto riguarda la 3ª rata, la liquidazione avverrà previo ricevimento della documentazione di cui sopra). Le fatture dovranno essere in formato elettronico, in base a quanto stabilito dalla L. 244/2007 e dal DM 55/2013, e dovranno riportare il CIG della gara.
ART. 19. - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi dell’Art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., l'Affidatario assume espressamente l’adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge medesima e, pertanto, si impegna ad assicurare che tutti i movimenti finanziari conseguenti alla sottoscrizione del contratto di affidamento della gestione siano registrati su conti correnti dedicati, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo 3.
L'Affidatario dovrà comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi nei termini indicati dalla legge.
I mandati e gli strumenti di pagamento relativi a ciascuna transazione posta in essere dal Comune e dall'Affidatario, in riferimento alla gestione delle palestre comunali, dovranno riportare il Codice Identificativo di gara (CIG) indicato negli atti di gara.
l'Affidatario, qualora intenda avvalersi dell'istituto del subappalto, che nel caso specifico, è previsto unicamente per l’esercizio della pubblicità commerciale, si impegna a trasmettere tempestivamente al Comune il contratto sottoscritto con l'eventuale subappaltatore, nel quale dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale esso assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.
L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Reggio Emilia della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 20. – REQUISITI DEL PERSONALE – CODICE DI COMPORTAMENTO
L'Affidatario provvederà alla gestione dell'impianto sportivo con proprie risorse umane qualificate, siano esse funzionalmente dipendenti o provenienti da forme contrattuali previste dalla normativa vigente. I rapporti di qualsiasi natura del personale addetto alle attività gestite dall'Affidatario faranno capo esclusivamente allo stesso e pertanto nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né a tempo determinato né a tempo indeterminato, potrà essere instaurato tra il Comune e/o l'Unione Terra di Mezzo ed il personale impiegato dall'Affidatario.
Detto personale, sia esso dipendente, incaricato, volontario, dovrà essere capace, adeguatamente preparato ed idoneo alle mansioni assegnate; dovrà inoltre mantenere un comportamento serio e corretto nei confronti dell'utenza. L'Affidatario si impegna a sostituire quel personale che abbia dato motivi di lagnanza, su semplice richiesta del Comune e/o dell'Unione Terra di Mezzo.
Prima della sottoscrizione del contratto, così come entro il 31 ottobre di ogni anno sportivo (Art. 18 del presente Capitolato), l'Affidatario dovrà presentare l’elenco nominativo degli addetti, le relative mansioni e l'inquadramento professionale
Il Comune e l'Unione Tetta di Mezzo sono sollevati da ogni responsabilità per rapporti di lavoro e/o prestazioni d'opera che siano poste in essere per qualsiasi motivo tra l'Affidatario ed i terzi.
L'Affidatario, nei confronti del personale impiegato nella gestione in oggetto, è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e di zona, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazioni, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori; è altresì responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Affidatario assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D.Lgs. 19.04.2008 n. 81 e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e sull'attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavorati sul luogo di lavoro.
L'Affidatario, con riferimento alla presente affidamento, è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dal Codice di comportamento integrativo del Comune di
Bagnolo in Piano, pubblicati sul sito internet istituzionale xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx al seguente percorso: Amministrazione trasparente/Disposizioni generali/Atti generali.
L'Affidatario è tenuto a far osservare i predetti Xxxxxx, mettendo a disposizione la suddetta documentazione, a tutto il personale (dipendenti, incaricati, collaboratori, ecc.) assunto in riferimento alla presente affidamento.
L’inosservanza dei Codici è causa risolutiva espressa del contratto e determina la non erogazione della somma annuale, di cui al precedente Art.18.
ART. 21. – RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI
L'Affidatario esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare dalle attività da esso svolte nell'esercizio del presente affidamento, assumendosi in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o danni arrecati a persone, cose od animali, tanto del Comune che di terzi, in dipendenza di fatti, mancanze, trascuratezze di qualsiasi tipo attinenti all'esecuzione degli adempimenti assunti.
Allo stesso modo, il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare dall’attività o dall’utilizzo da parte di altri soggetti fruitori degli impianti sportivi.
Resta a carico dell'Affidatario ogni responsabilità per eventuali danni accertati, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone o cose che, a giudizio del Comune, risultassero causati da personale dell'Affidatario stesso il quale, in ogni caso, dovrà provvedere, senza indugio e a proprie spese, alla riparazione o sostituzione delle parti od oggetti danneggiati.
L'Affidatario si vincola a tenere sollevata ed indenne l’Amministrazione Comunale da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che, per dato o fatto nascente dal presente atto, possa da chiunque derivare, per cause imputabili all'Affidatario medesimo.
L'Affidatario, per gli scopi di cui sopra, dovrà provvedere alla stipula di idonee polizze assicurative:
➔ RCT - polizza di responsabilità civile verso terzi, compreso il Comune, a copertura di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento del servizio oggetto del presente affidamento, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa, né eccettuata, nonché per l’uso degli impianti sportivi da parte dei terzi fruitori.
Tale copertura RCT dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore ad € 3.000.000,00 per sinistro.
➔ RCO - polizza di responsabilità civile verso prestatoti di lavoro, per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'Affidatario si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa, né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore ad € 3.000.000,00 per sinistro.
Il Comune garantisce, per quanto di competenza, l'assicurazione degli immobili.
L'Affidatario si obbliga a segnalare tempestivamente all’Amministrazione Comunale qualsiasi danno agli impianti causato direttamente o da altri soggetti fruitori.
ART. 22. – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Ai sensi dell’art. 2 della Legge della Regione Xxxxxx-Romagna n.11/2007, commi 3 e 4, possono partecipare alla gara:
a) Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche costituite in una delle forme di cui all'articolo 90, comma 17, della Legge n. 289/2002, che siano iscritte al registro del Coni per il riconoscimento a fini sportivi, o
che siano iscritte nei registri delle associazioni sportive di cui all'art. 4 della Legge della Regione Xxxxxx- Romagna n. 34/2002;
b) Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;
c) Consorzi di Associazioni/Società sportive.
d) Società Sportive di capitali e/o di gestione impianti;
e) soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti costituiti rispettivamente ai sensi dell’art. 45 comma 2, lettere d) ed e) del medesimo D.Lgs. 50/2016 ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8 del medesimo D.Lgs. 50/2016, i requisiti di ordine generale, di cui al successivo Art. 23, devono essere posseduti da tutti i soggetti raggruppati o raggruppandi.
ART. 23. – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno possedere i seguenti requisiti: REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione alla partecipazione a procedure di appalto o concessione, prevista dall'Art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
REQUISITI DI XXXXXXXX' PROFESSIONALE
a) iscrizione presso gli appositi registri del C.O.N.I. o presso i registri di cui all'art.4 della L.R.34/2002 se trattasi di Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sporti- ve Associate o Federazione Sportive;
b) iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività attinente a quella oggetto dell'affidamento o analogo registro profes- sionale dello stato U.E. di residenza, se trattasi di società sportiva di capitali e/o di gestione impianti.
REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA
Almeno una referenza bancaria rilasciata da un istituto di credito operante negli stati membri della UE o un intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 385/1993, dalla quale risulti che il concorrente ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità . Nel caso in cui quest’ultimo, per giustificati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste, trova applicazione quanto previsto dall’art. 86, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.
REQUISITI DI XXXXXXXX' TECNICO-PROFESSIONALE
Operare nel campo della promozione di uno sport, compatibile con la natura degli impianti sportivi oggetto dell'affidamento e con le attrezzature ivi presenti, da almeno un anno sportivo e avere svolto attività significativa sotto il profilo dell'interesse sociale.
Nel caso di RTI/Consorzi Ordinari/GEIE, i sopracitati requisiti devono essere posseduti come di seguito indicato:
• i requisiti di ordine generale e quelli di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascun soggetto costituente il raggruppamento;
• i requisiti di capacità economica e finanziaria e quelli di capacità tecniche e professionali devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento temporaneo o dal consorzio nel suo complesso, fermo restando il fatto che la mandataria (capogruppo) o l'impresa indicata come tale (nel caso di raggruppamento non ancora costituito), oppure una delle imprese consorziate, in ogni caso, deve possedere i requisiti in misura maggioritaria.
Nel caso di Consorzi stabili/Consorzi tra società cooperative di produzione lavoro/Consorzi tra imprese artigiane, i sopracitati requisiti devono essere posseduti come di seguito indicato:
• i requisiti di ordine generale e quelli di idoneità professionale devono essere posseduti dal Consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici dell'appalto;
• i requisiti di capacità economica e finanziaria e quelli di capacità tecniche e professionali devono essere posseduti cumulativamente con riferimento ai soli consorziati esecutori.
Relativamente ai requisiti di capacità economica e finanziaria e dei requisiti di capacità tecniche e professionali, è ammesso, altresì, l'avvalimento alle condizioni di cui all'Art. 89 del D.Lgs. 50/2016.
In caso di applicazione del soccorso istruttorio, di cui all'Art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, si applica una sanzione pecuniaria dell'1 per mille del valore stimato del contratto di affidamento pari a € 364.000,00. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione, ma non applica alcuna sanzione.
Ai sensi dell'Art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento temporaneo (RTI) o Consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara medesima in Raggruppamento o Consorzio ordinario di concorrenti.
ART. 24. PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La procedura di gara prevede la pubblicazione di un Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse e successiva procedura negoziata tra i candidati che hanno manifestato interesse a gestire il servizio oggetto della gara, ai sensi dell'Art. 36, comma 2, lettera b) e, poichè il servizio di che trattasi è ricompreso nell'allegato IX dello stesso D.Lgs. 50/2016, ai sensi degli Artt. 140 e 143 del decreto medesimo. Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'Art. 95, comma 3 del predetto D.Lgs. 50/2016.
La procedura di gara sarà svolta dalla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Reggio Emilia, la quale nominerà, secondo quanto previsto dall’Art. 77 del D.Lgs. 50/2016, apposita Commissione giudicatrice, che procederà alla formulazione di un giudizio, mediante l’applicazione dei seguenti parametri di valutazione e dei relativi pesi:
OFFERTA TECNICA: punteggio massimo 80 punti OFFERTA ECONOMICA: punteggio massimo 20 punti
OFFERTA TECNICA max punti 80/100
Q(i) Parametri di valutazione dell’Offerta Tecnica: MAX. PUNTI 80
La Commissione attribuirà il punteggio (fino al massimo di punti indicati) sulla base di apposita relazione tecnica, con criteri comparativi fra le offerte concorrenti.
La relazione tecnica, sottoscritta, a pena di esclusione dalla gara, dal titolare/legale rappresentante della Ditta concorrente, dovrà essere contenuta in un massimo di 20 facciate in times new roman corpo 12 o arial corpo 11. Le parti eccedenti detto limite massimo non saranno valutate.
Detti criteri comparativi sono i seguenti:
A) CONDUZIONE TECNICA (Piano di conduzione tecnica) previsto dalla L.R. 11/2007 Il concorrente dovrà descrivere le attività di manutenzione, di approvvigionamento, di custodia e di guardiania e quelle concernenti il il funzionamento tecnologico degli impianti sportivi, che intende attuare. Dette attività non potranno, comunque, essere inferiori a quelle dettagliate nel presente Capitolato Speciale di Gestione | Max 30 punti | Il punteggio più elevato sarà attribuito al candidato che ha presentato il “Piano di conduzione tecnica” più completo, corretto e funzionale, nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, con riferimento ad ogni attività prevista (manutenzione, approvvigionamento, custodia, guardiania e funzionamento degli impianti tecnologici). |
B) PROPOSTA PROGRAMMATICA DI UTILIZZO (Piano di utilizzo) previsto dalla L.R. 11/2007 Il concorrente dovrà descrivere le modalità che intende adottare per ottimizzare l'utilizzo degli impianti sportivi di che trattasi. Dovrà evidenziare le tipologie di utenza che intende “intercettare”, le relative modalità di attrazione, gli orari di apertura, le attività sportive che intende attivare e ulteriori prassi che intende adottare per ottimizzare al massimo l'uso dell'impianto, sfruttandone le relative potenzialità da parte di ogni tipo di utenza, singola, aggregata o associata, compatibilmente alle caratteristiche degli impianti sportivi e alle disposizioni di legge vigenti, privilegiando proposte progettuali che siano complementari e innovative, rispetto all'offerta già presente sul territorio, rivolte ai minori, ai diversamente abili, agli anziani ultrasessantenni e alla scuola, proposte di collaborazione con il Centro Giovani Comunale, oltre che progetti di promozione culturale dello sport attraverso convegni, incontri, ecc. Il Piano di utilizzo dovrà evidenziare anche se, e in tal caso come, l'affidatario intende utilizzare gli impianti sportivi per discipline sportive praticate direttamente, tramite proprie squadre e propri tesserati per attività di allenamento e/o di gara, nonché i prezzi di ingresso che intende praticare, in caso di gare con ingresso del pubblico non gratuito. | Max 20 punti | Il punteggio più elevato sarà attribuito al candidato che ha presentato un Piano di utilizzo completo, razionale, efficace e innovativo per (a titolo di esempio): 1) intercettare nuova utenza 2) attivare attività e/o pratiche sportive innovative e/o complementari, con riferimento agli impianti del territorio e dei comuni limitrofi 3) favorire progettualità a favore di minori, diversamente abili, anziani ultrasessantenni e scuola 4) proporre collaborazioni con il Centro Giovani Comunale 5) promuovere la cultura dello sport attraverso convegni, incontri, ecc. |
C) QUALITA' E ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE Il concorrente dovrà descrivere i seguenti elementi: C1 - struttura organizzativa = descrizione dell'organizzazione dell'operatore, ruoli e relative competenze; C2 - qualificazione professionale ed esperienziale degli istruttori, degli allenatori e degli operatori che saranno utilizzati per le varie attività sportive che si intende praticare nell’impianto, in relazione alla “proposta programmatica di utilizzo” di cui al successivo punto C; C3 - qualificazione professionale ed esperienziale dei custodi / guardiani / addetti, che si intende utilizzare per la custodia, la guardiania e la manutenzione ordinaria dell’impianto. | Max 20 punti | Il punteggio più elevato sarà attribuito al candidato che: 1) ha la struttura organizzativa più completa e chiara, con ruoli e competenze meglio definiti; 2) ha il personale istruttore e allenatore con maggiore qualificazione ed esperienza professionale, che deve, in ogni caso, essere qualificato come idoneo dalle Federazioni di appartenenza, con documentazione da esibire, a richiesta, all'Amministrazione Comunale. Ove sia praticato l'esercizio di attività motorie finalizzate a contribuire ad un corretto sviluppo, mantenimento o recupero psico-fisico della persona, è altresì necessaria la presenza di personale debitamente qualificato, nel rispetto dell'art.10 “Tutela dei praticanti” della L.R.13/2000 “Norme in materia di sport”. 3) ha il personale con funzioni di custodia, guardiania, piccola manutenzione, con maggiore qualificazione ed esperienza professionale. |
D) ESPERIENZA NEL SETTORE Il concorrente dovrà descrivere le esperienze di gestione di palestre pubbliche o private, in assenza di contenzioso. In caso di raggruppamenti o fusioni di associazioni/società, si con- sidererà l'insieme delle esperienze del raggruppamento, o di quel- le del nuovo soggetto a seguito della fusione. | Max 10 punti | Il punteggio più elevato sarà attribuito al concorrente che ha svolto l'attività di gestione di palestre per il periodo più lungo |
La Commissione di gara che procederà all’esame delle offerte tecniche, nel suo plenum, redigerà la graduatoria, in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, applicando il metodo aggregativo-compensatore di cui “alle Linee Guida attuative del nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni” di ANAC del 28 aprile 2016, con la riparametrazione articolata nei seguenti elementi:
Detti criteri comparativi sono i seguenti:
Elemento | Punteggio massimo | Ambito | Elemento |
CONDUZIONE TECNICA (Piano di conduzione tecnica) | 30 | Offerta tecnica | Qualità |
PROPOSTA PROGRAMMATICA DI UTILIZZO (Piano di utilizzo) | 20 | Offerta tecnica | Qualità |
QUALITA' E ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE | 20 | Offerta tecnica | Qualità |
ESPERIENZA NEL SETTORE | 10 | Offerta tecnica | Qualità |
TOTALE | 80 |
Il punteggio complessivo assegnato all'Offerta Tecnica Q(i) (punti max 80) è valutato con un metodo multicriteria, applicato secondo la seguente formula con riparametrazione:
Q(i) = A(i)+ B(i) + C(i) + D(i);
Q(i)= punteggio complessivo assegnato all’offerta i-esima.
SUBCRITERIO A(i) = punteggio assegnato all’offerta i-esima per:
Conduzione tecnica (“Piano di conduzione tecnica) Punti 30
calcolato sulla base della seguente formula:
dove:
A(i) = 30*a(i)/a(max)
A(i): punteggio attribuito all’i-esimo concorrente per il criterio A) a(i): punteggio attribuito per la valutazione del criterio A)
a(xxx): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione delle medesime caratteristiche proposte dal concorrente per il presente elemento di valutazione;
SUBCRITERIO B(i) = punteggio assegnato all’offerta i-esima per:
Proposta programmatica di utilizzo (“Piano di utilizzo”) Punti 20
calcolato sulla base della seguente formula:
dove:
B(i) = 20*a(i)/a(max)
B(i): punteggio attribuito all’i-esimo concorrente per il criterio B) b(i): punteggio attribuito per la valutazione del criterio B)
b(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione delle medesime caratteristiche proposte dal concorrente per il presente elemento di valutazione;
SUBCRITERIO C(i) = punteggio assegnato all’offerta i-esima per:
Qualità e organizzazione del personale Punti 20
calcolato sulla base della seguente formula:
dove:
C(i) = 20*c(i)/c(max)
C(i): punteggio attribuito all’i-esimo concorrente per il criterio C)
c(i): punteggio attribuito per la valutazione del criterio C)
c(xxx): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione delle medesime caratteristiche proposte dal concorrente per il presente elemento di valutazione.
SUBCRITERIO D(i) = punteggio assegnato all’offerta i-esima per:
Esperienza nel Settore Punti 10
calcolato sulla base della seguente formula:
dove:
D(i) = 10*d(i)/d(max)
D(i): punteggio attribuito all’i-esimo concorrente per il criterio D)
d(i): punteggio attribuito per la valutazione del criterio d)
d(xxx): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione delle medesime caratteristiche proposte dal concorrente per il presente elemento di valutazione.
Ogni commissario, per quanto riguarda la valutazione delle offerte tecniche per i parametri A(i), B(i), C(i) e D(i), in seduta riservata e sulla scorta della valutazione dei documenti presentati, esprimerà, in base ai criteri sopra menzionati, un giudizio di merito qualitativo, come sotto indicati. Dei giudizi attribuiti da ciascun commissario verrà fatta la media.
Si procederà alla riparametrazione una sola volta per ciascun sub criterio.
Al fine di rendere omogenea l’assegnazione dei punteggi alle diverse offerte per ogni criterio sopra indicato, sono individuati i seguenti giudizi con relativo punteggio numerico:
Giudizio | Punteggio |
Ottimo | 1 |
Più che buono | 0,9 |
Buono | 0,8 |
Più che sufficiente | 0,7 |
Sufficiente | 0,6 |
Non completamente adeguato | 0,5 |
Limitato | 0,4 |
Molto limitato | 0,3 |
Minimo | 0,2 |
Appena valutabile | 0,1 |
Non valutabile | 0 |
Si precisa, inoltre, che la Commissione non procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche relative a concorrenti che non abbiano raggiunto, in ordine ai parametri relativi all'offerta tecnica, almeno il punteggio di 40 su 80.
L'offerta tecnica proposta in sede di gara costituirà vincolo contrattuale per il soggetto affidatario e il mancato rispetto o la mancata attuazione di qualsiasi punto facente parte della propria offerta tecnica, costituirà elemento sufficiente per la rescissione del contratto.
OFFERTA ECONOMICA max punti 20/100
I concorrenti partecipanti alla gara dovranno indicare, compilando il modulo fornito dalla stazione appaltante, il ribasso percentuale che intendono applicare sull'importo posto a base di gara, corrispondente alla somma messa a disposizione dal Comune di Bagnolo in Piano, per consentire all'Affidatario il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.
Sulla base del ribasso percentuale presentato, la stazione appaltante calcolerà l'offerta economica in valore numerico di ogni singolo concorrente.
Non sono ammesse offerte in aumento, né pari alla base di gara.
Il punteggio più alto (20 p.) sarà attribuito al concorrente che avrà proposto il maggiore ribasso percentuale (massimo due decimali) sul prezzo posto a base di gara (€ 136.000,00). Non saranno accettati ribassi in percentuali inferiori allo 0,3%. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale sulla base della seguente equazione:
P(i) = Omi x 20 /Oi
dove:
P(i) punteggio del singolo concorrente da valutare
Omi ribasso del concorrente da valutare
Oi ribasso migliore tra quelli pervenuti
L’aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto, sommando Q(i), per la parte qualitativa, al punteggio ottenuto per la parte prezzo P(i).
In caso di parità di punteggio complessivo, si procederà all'aggiudicazione a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio nella valutazione dell'offerta tecnica.
In caso di parità di punteggio, sia nella valutazione tecnica, che in quella economica, si richiederà ai concorrenti di presentare un'offerta migliorativa e successivamente si procederà all'aggiudicazione a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta migliore. Solo in difetto di offerte migliorative e, se anomale, in difetto di valida giustificazione, si procederà con il sorteggio fra le offerte uguali.
La Commissione Giudicatrice si riserva di aggiudicare la gara, anche in caso di una sola offerta, purché valida ed economicamente vantaggiosa.
La Commissione Giudicatrice, a suo insindacabile giudizio, si riserva di non aggiudicare l’appalto qualora nessuna offerta risulti economicamente vantaggiosa.
L’offerta economica deve essere presentata secondo lo schema che sarà inviato ai partecipanti.
Si procederà alla valutazione della congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi a tutti gli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti (Art. 97, comma 3 del D.Lgs 50/2016), prima della riparametrazione.
L’offerta anomala verrà determinata ai sensi dell’Art. 97 del D.Lgs. 50/2016.
ART. 25. – GARANZIE
A garanzia di tutti gli obblighi di esecuzione del contratto, l'Affidatario dovrà, contestualmente alla stipula del contratto d’appalto, presentare una garanzia, denominata garanzia definitiva, in conformità all’Art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
La garanzia definitiva dovrà prevedere espressamente:
1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
2. la rinuncia all’eccezione di cui all’Art. 1957, comma 2 del Codice Civile;
3. la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Essa sarà a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell’eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione affidata, per fatto dell'Affidatario a causa di inadempimento o cattiva esecuzione dei servizi. Resta salvo per il Comune l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'Affidatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune si sia dovuto avvalere in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.
Ai sensi del comma 5 dell'Art. 103 del D.Lgs. 50/2016 la garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del Comune o dell'Affidatario degli stati d'avanzamento nell'esecuzione dei servizi o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento nell'esecuzione dei servizi o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti della ditta per la quale la garanzia è prestata.
ART. 26. – SOPRALLUOGO
E' obbligatoria, pena l'esclusione dalla gara, l'effettuazione di un sopralluogo, preliminare alla presentazione dell'offerta, degli impianti sportivi oggetto del presente affidamento, al fine di prendere piena coscienza delle condizioni manutentive degli immobili e valutare le possibili offerte tecniche da proporre in sede di gara.
Al sopralluogo dovrà partecipare il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente, o altra persona munita di idonea documentazione in originale o in copia autenticata che legittimi la sua posizione (es. delega conferita dal legale rappresentante, statuto, procura speciale o generale), che dovrà essere esibita al funzionario competente.
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzi non ancora formalmente costituiti, il sopralluogo potrà essere compiuto da una qualsiasi delle imprese che intendono associarsi o consorziarsi.
Il sopralluogo dovrà essere effettuato, previo appuntamento con l'Ufficio Sport del Comune di Bagnolo in Piano (Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx – Tel. 0522/951948 – E-mail xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx) o con l'Area Lavori Pubblici e Patrimonio dell'Unione Terra di Mezzo (Geom. Xxxxxxx Xxxxxxxx - Tel. 0522/957444
– E-mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx o xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx), fino a dieci giorni prima della scadenza del bando di gara. La data e le modalità del sopralluogo saranno stabilita ad insindacabile giudizio del Comune e dell'Unione Terra di Mezzo.
Del sopralluogo, sarà rilasciato un attestato in duplice copia, di cui una sarà consegnata al concorrente. Sono ammessi alla gara i soggetti che abbiano ottenuto il relativo attestato di avvenuto sopralluogo , la cui copia dovrà essere allegata alla documentazione da produrre in sede di offerta.
ART. 27. – PENALITA'
L’inadempienza anche di una sola delle prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto o la rilevata negligenza nello svolgimento delle attività affidate produrrà l’applicazione, ad insindacabile giudizio del Comune e/o dell'Unione Terra di Mezzo, di una penale di importo variabile da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.500,00, per ciascuna violazione accertata.
L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale l'Affidatario avrà la facoltà di presentare sue controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione medesima.
Per il recupero delle somme dovute a titolo di penale, il Comune può procedere trattenendo l'importo dal compenso annuale,di cui al precedente Art. 18, oppure dalla cauzione prestata dall'Affidatario, di cui al precedente Art. 25. In quest'ultimo caso, l'Affidatario dovrà provvedere al reintegro della cauzione stessa, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta del Comune, a pena di decadenza del contratto.
ART. 28. – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
La risoluzione del contratto è disposta di diritto qualora l'Affidatario cessi di possedere i requisiti che gli consentono di contrarre con la Pubblica Amministrazione o qualora la Prefettura accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ed emetta una informativa ostativa nei confronti dell'Affidatario.
Il Comune avrà, altresì, la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’Art. 1456 del c.p.c. , qualora l'Affidatario si renda colpevole di gravi inadempienze, tra cui:
- cessazione dell’attività dell'Affidatario;
- prestazioni rese da personale senza regolare rapporto di lavoro subordinato o autonomo o di collaborazione, ovvero in caso di prestazioni rese da personale non assicurato.
- chiusura totale e/o parziale, anche temporanea, degli impianti sportivi, senza giustificato motivo;
- uso degli impianti sportivi in modo difforme da quanto previsto dal presente Capitolato;
- ripetute violazioni alle norme contenute nella presente Capitolato;
- produzione di danneggiamenti, intenzionali o derivati da negligenze, ai beni di proprietà comunale;
- contegno abitualmente scorretto verso gli utenti da parte del personale dell'Affidatario;
- conduzione tecnica e funzionale degli impianti tale, da pregiudicare l’incolumità e la salute degli utenti;
- reiterati ritardi nei pagamenti delle utenze;
- inosservanza di uno o più impegni assunti contrattualmente verso il Comune o verso l'utenza, compresa la mancata attuazione delle migliorie tecniche offerte in sede di gara;
- il mancato reintegro della Garanzia Definitiva secondo i termini previsti al precedente Art. 25;
- applicazione di tariffe superiori a quelle fissate annualmente dalla Giunta Comunale;
- cessione, anche parziale, della gestione assunta, salvo quanto previsto dal precedente Art. 13;
- inosservanza del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, nonché del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Bagnolo in Piano, di cui al precedente Art. 20.
In tali casi l’Amministrazione Comunale, mediante lettera inviata con posta certificata, comunicherà all'Affidatario la causa di grave inadempienza e darà un termine per eventuali controdeduzioni; successivamente sarà presa la decisione di eventuale risoluzione del contratto.
Per tutto quanto non previsto si applica l'Art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
ART. 29. – RECESSO
Il Comune si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere, in ogni momento dal presente affidamento. In assenza di cause di forza maggiore, è richiesto per tale recesso un preavviso di almeno un mese. In difetto, all'Affidatario è data facoltà di presentare istanza di indennizzo per eventuali sanzioni o risarcimenti che si dovesse trovare a pagare a seguito di tale recesso.
L'Affidatario avrà, altresì, facoltà di recedere dal contratto, previo preavviso scritto di almeno sei mesi. l'Affidatario si impegna, in ogni caso, ad assicurare la continuità del servizio fino al termine dell'anno sportivo.
Per tutto quanto non previsto si applica l'Art. 109 del D.Lgs. 50/2016.
ART. 30 – CONTROVERSIE
In caso di controversia tra l'Affidatario ed il Comune circa l’interpretazione e l’esecuzione dell'affidamento e del presente Capitolato Speciale d’Appalto, le parti si attiveranno secondo buona fede per la composizione bonaria della controversia. Ove non si addivenga all’accordo amichevole, ogni controversia resterà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario. In tal caso il foro competente ed esclusivo è quello di Reggio Xxxxxx.
In nessun caso l’insorgere di controversie in ordine all’interpretazione ed all’esecuzione del contratto potrà giustificare la sospensione od il rifiuto dell’esecuzione dei servizi affidati in gestione.
Per tutto quanto non previsto si applica la parte VI, Titolo I, Capo I e Capo II del D.Lgs. 50/2016.
ART. 31. – TRATTAMENTO DEI DATI
Il Comune e l'Affidatario si impegnano ad osservare reciprocamente le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. 196/03 sulla tutela delle persone e di altri soggetti, rispetto al trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali relativi all'Affidatario saranno trattati, anche con mezzi informatici da parte della stazione appaltante, per i soli fini inerenti la presente procedura . I dati medesimi saranno pubblicizzati in sede di aggiudicazione o di eventuale contenzioso nelle misure e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente. In ogni caso, in relazione ai dati forniti l'Affidatario potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
Il conferimento dei dati è obbligatorio; l’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti impedirà di dare corso al procedimento, fatte salve ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente. I dati raccolti potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici, organi competenti e uffici comunali, in base e nel rispetto della normativa vigente. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bagnolo in Piano; il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia del Comune di Bagnolo
in Piano. Gli incaricati del trattamento sono tutti i dipendenti del Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia del Comune di Bagnolo in Piano. I diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’Art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
L'Affidatario dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà in esecuzione della gestione in oggetto sono dati personali e, come tali, sono soggetti all’applicazione del Codice per la protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003); si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per la sicurezza dei dati, ad adempiere a quanto previsto dall’Art. 13 del D.Lgs. 196/2003, nonché ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti dallo stesso Xxxxxx per la protezione dei dati personali; garantisce la massima riservatezza delle informazioni personali acquisite, anche sensibili, compiendo le sole operazioni necessarie per adempiere al presente affidamento e, comunque, nel pieno rispetto della normativa vigente; si impegna ad adottare le eventuali specifiche istruzioni all’uopo impartite dal Comune di Bagnolo in Piano o, successivamente indicate, per il trattamento dei dati personali, ovvero ad integrare in tal senso le proprie procedure già in essere; si impegna a relazionare annualmente al Comune sulle misure di sicurezza adottate, nonché ad allertare l’Ente in caso di situazioni anomale o di emergenza.
L'Affidatario si assume le funzioni di Responsabile del trattamento ed a tal fine si impegna a nominare un Responsabile, che, a sua volta, è tenuto ad individuare i soggetti incaricati del trattamento dei dati personali. Infine, l'Affidatario riconosce al Comune il diritto di verificare periodicamente l’applicazione delle norme di sicurezza adottate.
ART. 32. – RINVIO A NORME VIGENTI
Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa riferimento al Codice Civile, nonché alle disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.
L'Affidatario è tenuto comunque al rispetto di eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all’aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.
Nulla potrà essere chiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall’introduzione e dall’applicazione delle nuove normative.
Il Comune di Bagnolo in Piano si riserva infine la facoltà di rivedere il presente Capitolato Speciale d’Appalto, apportando modifiche o integrazioni per sopraggiunti fatti, valutazioni o per ovviare ad inconvenienti riscontrati durante l’espletamento del servizio, a tutela dell’efficienza e della qualità o per apportare migliorie allo stesso.
Troveranno applicazione inoltre tutte le ulteriori prescrizioni previste nel Bando di Gara.
ART. 33. – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Il rapporto tra il Comune di Bagnolo in Piano ed l'Affidatario si configura come appalto per la gestione di un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica e, pertanto, il rapporto stesso non è soggetto alle norme di legge sulla tutela giuridica dell’avviamento commerciale.
Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata, non autenticata ed, avendo ad oggetto prestazioni soggette ad Iva, sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'Art.5, comma 2, del DPR 131/1986.
Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto sono a carico dell'Affidatario.
Per quanto non regolato dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto.
ART. 34. – ALLEGATI
Sono allegati al presente Capitolato Speciale d'Appalto, quali parti integranti e sostanziali i seguenti documenti:
Planimetria Palazzetto dello Sport – Planimetria Palestra di Via Gonzaga – Inventario palestre