Contract
Disciplinare per l’affidamento in “Concessione della gestione del bocciodromo comunale ed annesso bar e servizi, in via X. Xxxxxxxx” ad Agordo
ART. 1 OGGETTO
Il Comune di Agordo assegna, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, la gestione dell’impianto sportivo, bocciodromo comunale ed annesso bar e servizi, in via X. Xxxxxxxx ad Agordo, comprendente:
Fabbricato Servizi/Bar:
- locale bar
- servizio igienico interno
- deposito/ripostiglio
- scoperto esterno
- servizi igienici esterni aperti al pubblico
Impianti sportivi:
- n. 1 campo di bocce a due piste;
il tutto compreso nell’area perimetrata in colore rosso nell’allegata planimetria (mappali nn. 8, 362 e 450 del fg. 33 N.C.T. del Comune di Agordo).
Le citate infrastrutture verranno di seguito indicate come “impianto”.
ART. 2 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO- DURATA
Il Concessionario dovrà gestire imparzialmente l’impianto per la comunità tutta, in base alla proposta gestionale presentata in sede di gara, e garantirne l’utilizzo a tutti i cittadini singoli o associati che ne facciano richiesta applicando le relative tariffe concordate.
L'impianto è consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e sarà a carico del soggetto convenzionato la preparazione e la conduzione dello stesso.
In particolare il gestore dovrà provvedere all’arredamento del bar.
La convenzione avrà la durata di anni 6 (sei) con decorrenza, a tutti gli effetti giuridici, a far data dalla stipula del contratto.
Il funzionamento della struttura dovrà essere garantito per almento 100 giorni l’anno o, per un periodo più lungo, risultante dall’offerta.
L’apertura giornaliera dovrà essere garantita per almeno 4 ore, ovvero per il numero di ore previsto nell’offerta.
ART. 3
Impegni a carico del gestore
in ordine al parco giochi adiacente
Il gestore dovrà inoltre impegnarsi a:
• aprire e chiudere il parco giochi adiacente all’impianto negli orari stabiliti dall’Amministrazione;
• curarne la pulizia ed assicurare un numero di interventi di sfalcio non inferiore a 7 (sette) nei mesi da Maggio a Settembre di ogni anno solare, ovvero al numero di interventi offerti in sede di gara.
• curare l’apertura e la chiusura dei servizi igienici del parco in modo che siano fruibili negli orari di apertura dello stesso e provvedere alla loro pulizia, almeno in numero di 2 volte la settimana.
ART. 4 CANONE
Il canone annuo fissato per l'utilizzo dell'impianto in base alle risultanze di gara sarà soggetto ad I.V.A. e sarà versato alla Tesoreria Comunale in unica rata annuale anticipata all’inizio di ogni stagione.
Detto canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT.
ART. 5
TARIFFE
Per l'utilizzo dell’impianto il gestore applicherà tariffe concordate con il Comune.
ART. 6 PUBBLICITA’ E SEGNALETICA
La pubblicità all'interno della struttura sarà consentita previo, nulla osta del Comune ed il pagamento di imposte e tasse che fossero previste dalla normativa vigente.
ART. 7 OBBLIGHI ASSICURATIVI
Il gestore risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e si obbliga a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità, civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della presente convenzione.
Il gestore sarà inoltre tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa, che copra con adeguato massimale, qualsiasi danno possa derivare al Comune, a terzi e a cose, durante il periodo della gestione, per effetto della stessa, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità.
Copia di detta polizza assicurativa dovrà essere depositata presso l’Ufficio Tecnico del Comune.
ART. 8 CUSTODIA
Il gestore provvederà alla custodia, funzionamento, mantenimento e vigilanza dell’impianto nonché all'apertura e chiusura dello stesso con le modalità previste nella proposta gestionale presentata in sede di gara.
Il gestore si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per il servizio e per qualsiasi, azione o intervento effettuato che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.
ART. 9
DIVIETO DI CESSIONE A TERZI
Il gestore non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la convenzione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione.
Nessun locale dell'impianto potrà essere utilizzato da soggetti diversi dal gestore se non previo espresso consenso nelle forme di rito da parte dell’Amministrazione.
Il gestore s’impegna a gestire direttamente il servizio bar, nel rispetto di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme commerciali e fornito dei necessari permessi previsti.
L’autorizzazione per somministrazione di alimenti e bevande verrà rilasciata in base all’art. 5 del D.Lgs. 114/98 del 31.03.1998 e dell’art. 71, comma 6, del D.Lgs. 26.03.2010, n. 59 e ss.mm.ii.
Il gestore si obbliga a tenere l'Amministrazione Comunale sollevata da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare.
Il servizio bar sarà soggetto a tutte le prescrizioni emanate dal Comune che a suo esclusivo giudizio, per ragioni di pubblico interesse o per fallimento del gestore, potrà revocare in tutto o in parte anche la sola concessione del servizio bar.
ART. 10
ATTREZZATURE, ONERI DI GESTIONE E MANUTENZIONI
E’ a carico del concessionario l’esecuzione dei lavori di messa a norma dei locali al fine del loro utilizzo ad uso bar, ivi compresa la realizzazione degli arredi interni; lavori e beni che rimarranno in proprietà al Comune di Agordo.
La manutenzione ordinaria degli immobili, la manutenzione o sostituzione delle attrezzature e degli arredi connessi con la gestione dell'impianto saranno a carico del gestore.
Il gestore si obbliga a condurre il servizio con il miglior decoro possibile e con la massima scrupolosità, garantendone la pulizia, l'ordine e l'igiene, avvalendosi di personale qualificato per il quale si assume ogni responsabilità.
Il gestore si obbliga a non apportare alcuna modifica, innovazione o trasformazione dei locali nonché degli impianti elettrici ed idraulici, senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune.
Al termine della gestione, le migliorie o le riparazioni eseguite dal concessionario, resteranno a favore del Comune; resta tuttavia salva la facoltà dell'Amministrazione stessa di pretendere la restituzione dei locali nel primitivo stato a spese del concessionario.
E' a carico del Comune la manutenzione straordinaria degli immobili.
ART. 11 UTENZE
Le spese relative alle utenze, corrente elettrica e servizio idrico, sono comprese nel canone annuo di concessione, mentre per quanto riguarda le spese relative alla raccolta rifiuti nonché quelle per la pulizia dei locali ed eventuale riscaldamento, saranno a completo ed esclusivo carico del gestore;
Il gestore s’impegna a limitare i consumi di energia elettrica e acqua a quanto strettamente necessario al fabbisogno e alle necessità di funzionamento dell’impianto nel rispetto dell’orario di apertura garantito.
Nel caso in cui l’andamento dei consumi sia eccessivo e del tutto ingiustificato rispetto al fabbisogno e alle necessità di funzionamento dell’impianto, avuto riguardo anche al consumo degli anni precedenti, il Comune si riserva la facoltà di chiedere il totale rimborso delle spese delle relative utenze.
ART. 12 CONTROLLI
I Funzionari del Comune avranno libero accesso all’impianto per verifiche e controlli sulla gestione e sull’impiantistica, manutenzione ed eventuali lavori di miglioria eventualmente autorizzati.
A seguito di tali controlli, in caso di riscontrate inadempienze e/o di quant'altro sia di nocumento all'efficienza ed al buon funzionamento dell'impianto o che violi anche solo in parte quanto stabilito nella presente convenzione saranno applicate le sanzioni previste.
ART. 13 SANZIONI
In caso grave di inadempimento a quanto disposto nella presente convenzione il Comune potrà dichiarare, previa diffida, la decadenza del gestore con effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità di richiesta di risarcimento danni.
ART. 14 RECESSO
Il gestore ha facoltà di recedere dalla convenzione con obbligo di preavviso di mesi sei, a mezzo di lettera Raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso il Comune provvederà all'incameramento della cauzione e avrà diritto all'eventuale risarcimento, ferma restando l'acquisizione gratuita delle eventuali migliorie realizzate.
Pari facoltà di recesso, con il preavviso di cui sopra, è prevista a favore del Comune.
ART. 15 RESTITUZIONE IMPIANTO
Alla scadenza della convenzione, o in caso di recesso anticipato della stessa, l'impianto dovrà essere riconsegnate al Comune in normale stato d'uso e manutenzione libero da cose non di proprietà del Comune, salvo accordi con l’Ente.
ART. 16 RESPONSABILITA’
Il Concessionario risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, si obbliga a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da ogni responsabilità civile e/o penale od azione presente e futura per danni di qualsiasi genere e comunque derivanti, anche nei confronti di terzi o cose di terzi, dalla concessione.
ART. 17 CAUZIONE DEFINITIVA
Il gestore dovrà costituire cauzione definitiva di importo pari al 10% sul totale del prezzo di gestione, a mezzo di polizza assicurativa, fidejussione bancaria o versamento alla Tesoreria Comunale a garanzia degli obblighi contrattuali. Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal gestore e fatti salvi i maggiori diritti del Comune, potrà essere disposto l'incameramento della cauzione definitiva.
ART. 18
SPESE DI GARA, CONTRATTO ED ACCESSORIE
Le spese contrattuali, accessorie, relative e conseguenti compresi gli oneri fiscali, sono a carico dell'aggiudicatario.