Prefettura di Palermo
Servizio “Amministrazione - Servizi Generali e Attività Contrattuale”
Disciplinare di gara per l’affidamento nel territorio della provincia di Palermo del servizio di accoglienza ed assistenza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale dal 01.02.2018 fino al 31.01.2019
Lotto n. 1 – CIG - 7308757114 Comune di Palermo Lotto n. 2 – CIG - 7308767952 Comuni di Bagheria
Lotto n. 3 – CIG – 730878582D Comuni indicati nell’Allegato d) del disciplinare
1. Indicazioni generali………………………………………………………………
2. Prestazioni oggetto del servizio, importo a base di gara e modalità di formazione della graduatoria
3. Durata, luogo di esecuzione dell'accoglienza e requisiti strutture offerte
4. Soggetti ammessi alla gara e soggetti plurisoggettivi
5. Condizioni di partecipazione
6. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e capacità tecnica
7. Avvalimento
9. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
10. Xxxxxxxx e garanzie richieste
11. Pagamento a favore dell’ANAC
12. Presa visione della documentazione di gara
13. Chiarimenti
14. Modalità di presentazione della documentazione
15. Termini di partecipazione alla gara e documentazione.
16. Comunicazioni
17. Procedura di aggiudicazione
18. Ulteriori disposizioni
19. Definizione delle controversie
20. Trattamento dei dati personali
DISCIPLINARE DI GARA
Premesse
Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di cui costituisce parte integrale e sostanziale contiene le norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla Prefettura di Palermo – Via Cavour n. 6 -, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto il servizio di accoglienza ed assistenza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale nel territorio della provincia di Palermo dalla data del 01.02.2018 fino alla data del 31.01.2019, come meglio specificato nella scheda tecnica e nella convenzione.
La procedura di gara è stata disposta con determina a contrarre n. 144296 del 6.12.2017 e avverrà mediante procedura aperta con aggiudicazione, a più operatori economici, con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60, comma 3, e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo Codice).
Il luogo di svolgimento del servizio è nel territorio della provincia di Palermo, in particolare:
Lotto n. 1 – CIG - 7308757114 Comune di Palermo Lotto n. 2 – CIG - 7308767952 Comuni di Bagheria
Lotto n. 3 – CIG – 730878582D Comuni indicati nell’Allegato d) del disciplinare
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice è la Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx – Dirigente di II fascia.
Il Direttore dell’esecuzione è il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxx - Viceprefetto.
La documentazione di gara comprende:
a) Bando di gara
b) Disciplinare di gara
c) Allegato A “ Tabella dotazione minima del personale”
d) Allegato B “ Schema di Convenzione”
e) Allegato C “ Criteri di valutazione e ponderazione delle Offerte”
f) Allegato D “ Elenco dei Comuni del Lotto 3”.
1. Indicazioni generali
1.1 In relazione al perdurante e straordinario afflusso di cittadini stranieri che interessa il territorio nazionale e in conformità alle disposizioni impartite dal Ministero dell’Interno, la Prefettura di Palermo intende avviare una procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Codice, finalizzata a selezionare più operatori economici che offrano strutture e servizi idonei per l’accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, già giunti o in arrivo in questa provincia, per un numero di 1.200 posti.
1.2 Ai sensi e per gli effetti del Codice degli appalti, si precisa che la presente procedura viene suddivisa in tre lotti:
Lotto n. 1 CIG 7308757114 Comune di Palermo per complessivi numero 600 posti; Lotto n. 2 CIG 7308767952 Comune di Bagheria per complessivi numero 200 posti;
Lotto n. 3 CIG 730878582D Comuni elencati nell’allegato d) per complessivi numero 400 posti.
La stessa non viene suddivisa in lotti prestazionali e/o funzionali in relazione alla necessità di
imputare ad un unico centro decisionale la gestione dei servizi di accoglienza caratterizzata da una pluralità di strutture con capienza inferiore a 300 posti nonché da un insieme di interventi materiali di base (vitto e alloggio) e di servizi di accompagnamento giuridico e sociale che richiedono inevitabilmente un’azione sinergica e coordinata funzionale all’espletamento ottimale dei medesimi, favorendo la partecipazione di piccole e medie imprese che sulla base del possesso dei requisiti richiesti dal presente bando e in modalità diffusa attraverso microstrutture possono erogare il servizio in qualunque Comune di questa provincia.
1.3 Con la partecipazione alla presente selezione, gli operatori economici dichiarano esclusivamente la propria disponibilità ad offrire il servizio di cui al punto successivo, per un numero non inferiore a 20 posti e non superiore a 80 posti per struttura al prezzo offerto in sede di gara per quanto concerne il lotto n. 1 riguardante la città di Palermo e un numero non inferiore a 6 posti e non superiore a 50 posti per struttura al prezzo offerto in sede di gara per quanto concerne i restanti lotti 2 e 3.
1.4 Gli operatori idonei saranno inseriti in apposita graduatoria valida fino al 31 gennaio 2019, prorogabile di un anno, in base ad un punteggio attribuito con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
1.5 L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare preventivamente all’affidamento del servizio l’idoneità, la capienza e la compatibilità della dislocazione logistica delle strutture proposte.
1.6 Le strutture offerte in sede di gara dovranno essere disponibili all’accoglienza dei migranti entro 5 giorni dalla comunicazione dell’inserimento della graduatoria definitiva da parte della Prefettura.
Entro 5 giorni dalla attivazione del Centro l’affidatario si impegna a comunicare il piano di organizzazione del personale con l’articolazione degli orari, completo delle relative generalità nonché della copia delle comunicazioni di assunzione al Centro per l’impiego.
L’affidatario di impegna inoltre ad aggiornare la Prefettura sulle successive ed eventuali variazioni del personale.
La Prefettura ha facoltà di richiedere la sostituzione del personale che non riterrà idoneo per motivi di opportunità a prestare servizio presso la struttura.
La sostituzione del personale in questione dovrà avvenire entro 5 giorni dalla comunicazione.
E’ facoltà in ogni caso della Prefettura richiedere all’affidatario, anche in corso di esecuzione, l’attivazione di un rilevatore delle presenze, sia degli ospiti sia del personale impiegato, mediante impronta digitale secondo le modalità che saranno comunicate. L’ente gestore provvederà all’acquisto dell’hardware senza nulla a pretendere in termini di corrispettivo.
1.7 La scelta tra gli operatori idonei avverrà, nel rispetto della graduatoria, in modo da favorire un’equa e sostenibile allocazione dei migranti nel territorio e tenendo conto delle eventuali valutazioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica nonché secondo i criteri delle direttive del Ministro dell’Interno, con specifico riferimento alle quote e alla clausola di salvaguardia, tenendo anche conto degli eventuali progetti SPRAR che dovessero essere attivati nelle more dell’espletamento della presente procedura di gara.
1.8 In ogni caso l'esecuzione del servizio da parte degli operatori è eventuale ed avverrà solo a seguito di richiesta da parte della Prefettura, in base ai criteri contenuti nel presente
disciplinare, con corresponsione dei compensi agli operatori contraenti solo se verranno effettivamente inviati cittadini stranieri presso le strutture di accoglienza messe a disposizione dai medesimi operatori ed esclusivamente in base al numero realmente ospitato. Qualora gli operatori economici non dovessero ospitare migranti nel periodo di validità della convenzione, l'Amministrazione non corrisponderà alcun importo, a qualsiasi titolo.
1.9 I servizi oggetto del presente bando di gara dovranno essere eseguiti con l'osservanza di tutti i patti, oneri e condizioni previsti:
dal bando di gara e relativi allegati;
dalla legge e dal regolamento sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato R.D. n. 2440/1923 e n. 827/1927 e successive modifiche ed integrazioni;
dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
dalla vigente normativa in materia contratti pubblici di cui al D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolamentato dalle norme soprarichiamate.
2. Prestazioni oggetto del servizio, importo a base di gara e modalità di formazione della graduatoria
2.1 L'appalto ha per oggetto la fornitura dei beni e dei servizi e con le modalità anche di rendicontazione previsti nella convenzione (Allegato B), nella offerta tecnica (Allegato 8), presso strutture idonee e nella disponibilità degli operatori partecipanti, da adibire all’accoglienza straordinaria di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
Dovranno essere assicurate le misure necessarie al pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, anche in considerazione della sua provenienza, della sua fede religiosa, del suo stato di salute fisica e psichica, della differenza di genere, compresa l'identità di genere, della presenza di situazioni di vulnerabilità, nonché le misure idonee a prevenire forme di violenza e a garantire la sicurezza e la protezione degli stranieri presenti nei centri e, ove possibile, l'unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado.
Le prestazioni oggetto dell’affidamento dovranno svolgersi secondo le modalità previste nel presente Disciplinare, che qui si riassumono sinteticamente in:
Servizi di gestione amministrativa degli ospiti;
Servizi di assistenza generica alla persona (mediazione linguistica e culturale; orientamento al territorio ed informazioni sulla normativa; trasporto; servizio di lavanderia e barberia; assistenza ove necessario a bambini e neonati componenti il nucleo familiare; sostegno socio-psicologico; organizzazione del tempo libero);
Servizi di pulizia e igiene ambientale; Erogazione dei pasti;
Fornitura di beni (effetti letterecci, vestiario, prodotti per l’igiene, pocket money giornaliero di € 2,50, tessera/ricarica telefonica all’ingresso di € 15,00, e quant’altro occorrente al confort dell’ospite).
L’affidatario s'impegna, con piena assunzione di responsabilità sui risultati, all'erogazione dei servizi ed interventi e delle prestazioni relative all'accoglienza ed all'assistenza, come specificati nell’ offerta tecnica (Allegato 8) e nel rispetto nella Tabella delle dotazioni minime del personale riportata nell’Allegato A).
2.2 L’importo complessivo presunto della presente gara è stimato, in relazione alle esigenze di accoglienza alla data di pubblicazione del presente bando per nr. 1.200 posti, per il prezzo pro die / pro capite di € 35,00 escluso IVA per il periodo dal 1° febbraio 2018 al 31 gennaio 2019, in € 15.330.000,00 (IVA esclusa).
L’indicazione dell’importo in questione deve intendersi meramente indicativa e non vincolante ai fini dell’affidamento, determinato nel suo specifico ammontare in base ai servizi effettivamente prestati su richiesta dell’Amministrazione.
2.3 Si procederà alla formazione della graduatoria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Codice degli appalti mentre gli affidamenti avverranno, mediante stipula di apposita convenzione, secondo le modalità indicate al precedente punto 1).
La valutazione delle offerte sarà demandata ad una Commissione giudicatrice che verrà appositamente costituita. Detta Commissione procederà alla redazione della relativa graduatoria sulla base del punteggio attribuito a ciascun partecipante, così come risultante dalla somma dei punteggi riferibili all’offerta economica e a quella tecnica.
La ponderazione è di 70 punti su 100 per l’offerta tecnica e 30 punti su 100 per l’offerta economica. Relativamente all’offerta economica, il concorrente dovrà indicare il prezzo offerto, con riferimento al prezzo massimo pro die/pro capite di € 35,00 escluso IVA
Per i criteri di valutazione dell’offerta si rinvia all’ALLEGATO C “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica ed economica”
3. Durata, luogo di esecuzione dell'accoglienza e requisiti strutture offerte
3.1 Le convenzioni avranno decorrenza dal 1° febbraio 2018, e comunque dalla data di effettiva attivazione dei servizi di accoglienza, fino al 31 gennaio 2019, con durata prorogabile di un anno in caso di perdurante necessità.
In ogni caso la Prefettura si riserva la possibilità di risoluzione anticipata della convenzione qualora vengano meno le esigenze.
3.2 Il servizio è eseguito nelle strutture, da indicarsi nell’allegato prospetto (Allegato 5a - Strutture),
che devono essere nella disponibilità del soggetto affidatario ed ubicate:
Lotto | comune | numero migranti complessivamente considerati per ogni singolo lotto |
1 | PALERMO | 600 |
2 | BAGHERIA | 200 |
3 | COMUNI di cui all’Allegato d) del disciplinare | 400 |
Per favorire un’accoglienza integrata e diffusa è ammissibile nel rispetto del limite minimo predetto, l’accoglienza articolata su più strutture (es. appartamenti), dislocati in territori comunali anche diversi e facenti capo ad un unico ente gestore. In tal caso l’offerta si configura come un'unica unità di offerta (U.U.O.).
Le strutture dovranno avere una capienza da 20 a 80 posti per il lotto n. 1- Comune di Palermo e capienza da 6 a 50 posti per i lotti n. 2 e 3.
3.3 I concorrenti dichiarano per ciascuna struttura offerta: l’ubicazione, il numero dei posti disponibili ed il titolo di disponibilità dell’immobile (proprietà, locazione, comodato) e che le medesime sono in possesso dei necessari requisiti di conformità urbanistica, edilizia ed
impiantistica, e rispondenti alle prescrizioni in materia di prevenzione incendi ed igienico-sanitaria (Allegato 5a).
Tali requisiti dovranno essere posseduti dalla struttura al momento di presentazione della domanda, tuttavia attesa l’urgenza con cui occorre procedere alla definizione della presente gara è auspicabile che vengano allegati i certificati di abitabilità e agibilità delle strutture nella domanda di partecipazione, in alternativa il possesso delle citate certificazioni potrà essere attestato mediante autodichiarazione che dovrà obbligatoriamente riportare gli estremi dei relativi atti.
Inoltre sarà necessaria una dichiarazione del proprietario di disponibilità esclusiva dell’immobile all’operatore economico.
Qualora le strutture indicate in sede di gara non siano di proprietà del soggetto concorrente, lo stesso dovrà comunicare i nominativi dei titolari/ proprietari delle stesse ovvero quelli dei soggetti facenti parte dell’assetto proprietario nei confronti dei quali potranno essere effettuate le verifiche previste dalle vigenti disposizioni in materia di contrasto alla criminalità di tipo mafioso pertanto, la mancata o parziale compilazione dei campi relativi alla struttura e/o ai proprietari potrà essere sanata mediante il ricorso al soccorso istruttorio.
Inoltre a corredo dell’offerta sarà necessario allegare n. 4 fotografie della struttura, due che
riproducano l’esterno e due l’interno della stessa, controfirmate dal rappresentante legale dell’operatore che presenta l’offerta oltre ad una la planimetria aggiornata. La mancanza delle fotografie e della planimetria potrà essere sanata mediante soccorso istruttorio.
L’operatore affidatario non potrà avanzare richieste di danni per la conduzione delle strutture di accoglienza causati a/da persone e/o cose per i quali dovrà essere presentata una idonea copertura assicurativa con oneri a proprio carico.
4. Soggetti ammessi alla gara e soggetti plurisoggettivi
4.1 Possono partecipare alla presente procedura i soggetti indicati all'articolo 45 del Codice, le associazioni, le fondazioni, gli enti ecclesiastici, gli enti pubblici e del privato-sociale.
Tali soggetti devono avere, tra i propri fini istituzionali, quello di operare in un settore d'intervento pertinente con i servizi di assistenza alla persona, di accoglienza e integrazione.
4.2 Potranno partecipare i soggetti operanti nel settore turistico-alberghiero o assimilati (colonie centri di soggiorno, ostelli etc..) costituendosi in RTI con operatori del privato sociale, aventi le caratteristiche soprarichiamate.
I concorrenti riuniti in raggruppamento devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione del raggruppamento medesimo.
Resta inteso che gli operatori del privato sociale dovranno svolgere le prestazioni non riconducibili all’attività alberghiera.
4.3 I consorzi stabili, i consorzi ordinari e i raggruppamenti possono partecipare alle condizioni stabilite dagli artt. 45, 47 e 48 del codice.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino al singolo lotto medesimo in raggruppamento o consorzio ordinario.
I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto; in caso di violazione sono esclusi dalla procedura sia il consorzio sia il consorziato. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
4.4 I consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice - consorzi di cooperative e di produzione e lavoro, consorzi di imprese artigiane- sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla procedura di gara in qualsiasi altra forma; in caso di violazione sono esclusi sia il consorzio sia il consorziato.
In caso di Consorzi, RTI, o analoghe aggregazioni, i requisiti speciali di cui al presente bando devono essere posseduti dai soggetti che in caso di aggiudicazione eseguiranno i servizi oggetto del presente bando.
4.5 La mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla procedura del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi ovvero dei consorzi stabili e di quelli di cui all'art. 45 del Codice che per esso concorrono.
4.6 Nel caso di soggetti temporaneamente raggruppati occorre che nella domanda di partecipazione, vengano indicate la quota e la tipologia del servizio che sarà eseguito dai singoli operatori riuniti, specificando a quale degli operatori medesimi, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza con funzioni di capogruppo. Nel caso di raggruppamento orizzontale o misto, comunque, la mandataria con funzioni di capogruppo deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. Essa deve, cioè, spendere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. In ogni caso è necessario allegare alla domanda di partecipazione la documentazione comprovante la costituzione del raggruppamento, se già costituito.
4.7 Nel caso di presentazione dell’offerta da parte di un consorzio occorre che nella domanda di partecipazione, oltre a tutto quanto di seguito specificato, il consorzio stesso indichi il soggetto o i soggetti che, nel caso di aggiudicazione, eseguiranno le prestazioni oggetto dell’appalto. Inoltre dovrà essere allegata alla domanda stessa, la copia dell’atto costitutivo del consorzio.
4.8 E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’art 45 comma 2 lett d) e e) anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di domanda di partecipazione e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
5. Condizioni di partecipazione
5.1 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.
159;
le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
essere incorsi nei provvedimenti previsti dall’art 43 e 44 D. Lgs. 286/1998 (TU sull’immigrazione) a seguito di gravi comportamenti ed atti discriminatori.
5.2 Agli operatori economici concorrenti è vietato partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare al singolo lotto anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato al singolo lotto medesimo in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
5.3 Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio (consorzi tra società cooperative e consorzi
tra imprese artigiane è vietato partecipare in qualsiasi altra forma al medesimo singolo lotto; il
medesimo divieto vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio (consorzi stabili).
5.4 Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80 del Codice è fatto divieto di partecipare alla presente procedura ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l'Amministrazione rilevasse tale situazione in capo al soggetto aggiudicatario, dopo la stipula della convenzione o durante l'affidamento del servizio, si procederà all'annullamento del contratto ovvero alla revoca dell'affidamento, con l’applicazione delle relative sanzioni.
6. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e capacità tecnica
6.1 Requisiti di idoneità professionale
L’operatore economico partecipante deve essere iscritto, presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente ed abbia tra i propri fini istituzionali quello di operare in un settore di interventi pertinenti con i servizi di assistenza alla persona, di accoglienza e di integrazione, ovvero deve essere iscritto negli albi o registri secondo la normativa prevista per la propria natura giuridica
6.1.1 Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso della relativa iscrizione per l'attività per la quale presta il servizio.
6.2 Capacità economica e finanziaria
L’operatore economico partecipante deve possedere una capacità economico finanziaria adeguata al valore dell’appalto, computato sulla base dei posti offerti, da comprovare mediante apposita referenza bancaria, emessa da istituti bancari o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993.
6.2.1 Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario da costituirsi, o di aggregazione di imprese la referenza bancaria deve essere presentata da ciascuna impresa che compone il costituendo o costituito raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete.
6.3 Capacità tecnica
l’operatore economico partecipante deve:
a) disporre di una équipe multidisciplinare ( allegato A) adeguata a prestare tutti i servizi specificati nella Convenzione (Allegato B). Il personale deve possedere le abilitazioni ove previste in relazione al profilo professionale che si andrà ad esercitare nell’ambito dell’affidamento;
b) essere in possesso di certificazione edilizia, urbanistica ai sensi della normativa vigente, nonché igienico-sanitaria per i locali/strutture che saranno utilizzati per i servizi oggetto della presente gara;
c) essere in possesso di attrezzature tecniche e mezzi necessari all’espletamento dei servizi.
7. Avvalimento
7.1 Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del
Xxxxxx, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].
7.2 Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni dell’oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.
7.3 Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
L a mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria
non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
8. Subappalto
8.1 Il subappalto non è ammesso.
9. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
9.1 La verifica del possesso dei requisiti avverrà, ai sensi dell’art. 216, comma 13, del Codice e della delibera attuativa dell’A.N.A.C. n. 157 del 17 febbraio 2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass reso disponibile dalla medesima Autorità.
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al predetto sistema accedendo all’apposito link sul portale dell’ANAC (servizi ad accesso riservato-AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.b, della sucitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.
In ogni caso, le dichiarazioni richieste per la presente gara, relativamente al possesso dei requisiti di carattere generale e quelli relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, sono soggette a controllo ai sensi e per gli effetti dell’art. 86 del Codice.
Ogni altra dichiarazione è comunque soggetta a verifica ai sensi e per gli effetti del D.P.R 445/2000.
10. Xxxxxxxx e garanzie richieste
10.1 L'offerta è corredata da:
1) da garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo a base di gara proporzionato al numero dei posti offerti e ad un anno (= numero posti per il quale si concorre
x 35 x 365 giorni).
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011,
n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione
espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
4) avere validità per almeno 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) riportare l’autentica della sottoscrizione;
8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
11. Pagamento a favore dell'ANAC
11.1 I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità nazionale anticorruzione per un importo pari ad € 200,00 per il lotto n.1 e lotto 3 ed € 140,00 per il lotto 2 scegliendo tra le modalità di cui alla delibera dell'ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016.
11.2 In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
11.3 Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
11.4 In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara in relazione al lotto per il quale non è stato versato il contributo.
12. Presa visione della documentazione di gara
12.1 La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx
13. Chiarimenti
13.1 É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, all'indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxx.xxxx_xxxxxxx@xxxxxxx.xx PEC xxxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx non oltre 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
13.2 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
13.3 Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/
14. Modalità di presentazione della documentazione
14.1 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. e firmate dal dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va
allegata copia conforme all’originale della relativa procura;
c) devono essere rese e sottoscritte con firma dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
d) Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all’indirizzo internet xxxx://xxx. xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx.
14.2 La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
14.3 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
14.4 In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
14.5 (soccorso istruttorio) Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara,
sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
14.6 Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
14.7 Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
14.8 Relativamente alle offerte presentate dai concorrenti si rammenta che:
nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), g) del Codice l’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del consorzio;
nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) ed
e) del Codice l’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del soggetto capogruppo (o del consorzio);
nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) ed
e) del Codice non ancora costituiti l’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore di tutti gli operatori economici che li costituiranno (ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del Codice).
15 Termini di partecipazione alla gara e documentazione.
15.1 II plico contenente la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e l’offerta economica dovrà pervenire, a pena di esclusione, esclusivamente a mezzo posta o "brevi manu", entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 22 gennaio 2018 al seguente indirizzo: Prefettura, xxx Xxxxxx x.0 – XXX 00000- Xxxxxxx.
Il plico dovrà essere debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente, l’indirizzo di posta elettronica certificata e la seguente dicitura:
"Procedura aperta per l’affidamento del servizio di accoglienza ai cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale – Anno 2018/2019 – lotto … CIG - documenti di gara - NON APRIRE".
Sarà possibile presentare offerte per tutti i lotti in plichi separati per ciascun lotto.
II recapito del plico è, in ogni caso, ad esclusivo rischio del mittente e, ove per qualsiasi motivo, lo stesso non pervenga entro la suddetta data e ora non verrà preso in considerazione.
Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.
15.2 Il plico dovrà contenere tre buste, debitamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, ciascuna recante l'intestazione del mittente e l'indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:
Busta A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA Busta B) OFFERTA TECNICA
Busta C) OFFERTA ECONOMICA
La mancata sigillatura delle buste “A”, “B” e “C” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.
Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.
La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo nei documenti contenuti nelle buste A e B costituirà causa di esclusione dalla gara.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
Ciascuna busta dovrà contenere gli atti indicati di seguito:
15.2.1 CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA Lotto n. CIG
La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
1) Domanda di partecipazione redatta come da modello (Allegato n. 1) sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all'originale della relativa procura.
Si precisa che nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
Nella domanda di partecipazione il rappresentante legale deve dichiarare:
la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve essere pertinente a quella oggetto della presente procedura di affidamento ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza;
i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;
il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell'art. 76 del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente richiesta di manifestazione d'interesse;
che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 80, comma 3, del Codice
ovvero:
(indicare l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando);
le posizioni INPS e INAIL e l'agenzia delle entrate competente per territorio;
(in caso di RTI e consorzio ordinario) le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
di effettuare la comunicazione ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
di essere in possesso dei requisiti organizzativi e professionali previsti per l’espletamento dei servizi oggetto della presente procedura di gara;
di aver preso piena conoscenza del bando e delle specifiche tecniche in esso riportate, accettandone, in caso di affidamento, senza riserve, tutte le norme e condizioni, con particolare riferimento alle clausole poste a tutela del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza.
2) Dichiarazione sostitutiva (Allegato n. 2) resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale l'operatore economico, a pena di esclusione, attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80 del Codice e precisamente:
a) che nei propri confronti non sia stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché' per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291 -quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
-false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.l del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; (o in alternativa, se presenti condanne) tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima;
b) l’insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.
Avvertenza
La dichiarazione sostitutiva di cui al punto a) e b) deve essere presentata dai seguenti soggetti:
-dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
-da ciascun socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
-dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
-dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
-dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso di ( oppure per loro conto dal legale rappresentante);
c) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, indicate dall’art 80, comma 4, Codice;
d) di non aver compiuto gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Codice;
e) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
f) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità di cui all’art 80 comma 5, lett. c), Codice;
f bis) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione e dichiarazioni non veritiere;
f ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto (il motivo di esclusione perdura fino a quanto perdura l’iscrizione nel Casellario Informatico);
g) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
h) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
i) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68;
m) ove sia stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
n) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
o) l’insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
p) di non essere incorsi nei provvedimenti previsti dall’art 44 D. Lgs 286/1998 (TU sull’immigrazione) a seguito di gravi comportamenti ed atti discriminatori;
Si precisa che:
a pena di esclusione, le attestazioni di cui al presente punto 2) devono essere rese:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
- in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva, nella quale si dichiari il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.
3) PassOE di cui alla deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016. La mancanza del PassOE nei documenti amministrativi non determina la esclusione automatica del concorrente.
4) Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'AVCP di euro 140,00 per il lotto n. 2 e euro
200,00 per il lotto n. l e per il lotto n.3. La mancata comprova di detto pagamento sarà causa di esclusione.
5) Garanzia provvisoria ex art. 93 del Codice come meglio precisato al punto 10 del presente disciplinare
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
6) Dichiarazioni sostitutive resa ai fini del rilascio della informazione antimafia da parte dei soggetti di cui all'articolo 85 del D. Lgs. 159/2011 da compilarsi secondo le indicazioni contenute nella sezione Istruzioni dell’allegato Modello (Allegato 3) .
7) Dichiarazione sulla tracciabilità di flussi finanziari ex Legge 136/2010 (Allegato 4) .
8) a) Dichiarazione di disponibilità delle Strutture da rendersi ai sensi del DPR n. 445/2000 sull'allegato modello (Allegato 5a Strutture).
Tali requisiti dovranno essere posseduti dalla struttura al momento di presentazione della domanda, e documentati al momento della stipula della convenzione ed a richiesta della Prefettura, inoltre attesa l’urgenza con cui occorre procedere alla definizione della presente gara è auspicabile che vengano allegati i certificati di abitabilità e agibilità delle strutture nella domanda di partecipazione. In alternativa il possesso delle citate certificazioni potrà essere attestato mediante autodichiarazione che dovrà obbligatoriamente riportare gli estremi dei relativi atti.
Qualora le strutture indicate in sede di gara non siano di proprietà del soggetto concorrente, lo stesso dovrà altresì comunicare i nominativi dei titolari/ proprietari delle stesse ovvero quelli dei soggetti facenti parte dell’assetto proprietario nei confronti dei quali potranno essere effettuate le verifiche previste dalle vigenti disposizioni in materia di contrasto alla criminalità di tipo mafioso, specificatamente richiamate dall’art. 80 del Codice, e, pertanto, la mancata o parziale compilazione dei campi relativi alla struttura o ai proprietari potrà essere sanata mediante il ricorso al soccorso istruttorio. Qualora, dalle verifiche effettuate, dovessero emergere elementi ostativi, l’offerta non sarà presa in considerazione.
A corredo dell’offerta sarà necessario allegare n. 4 fotografie della struttura, due che riproducano l’esterno e due l’interno della stessa, e una la planimetria aggiornata , controfirmate dal rappresentante legale dell’operatore che presenta l’offerta.
La mancata presentazione delle fotografie e della planimetria aggiornata potrà essere sanata mediante il ricorso al soccorso istruttorio.
8) b) Dichiarazioni del proprietario della struttura di rendere disponibile la struttura esclusivamente all’operatore economico partecipante, e di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative previste dalla normativa per il contrasto alla criminalità organizzata (Allegato 5b).
9) Almeno 1 referenza bancaria, emessa da istituti bancari o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/1993, attestante la capacità economico finanziaria dell’offerente ai fini dell’assunzione del servizio offerto nella presente gara.
10) Patto di integrità firmato dal responsabile legale dell’ente (Allegato 6) che in caso di aggiudicazione sarà controfirmato dall’Amministrazione ed allegato al contratto, del quale farà parte integrante.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
11) DGUE ( Documento di Gara Unico Europeo) debitamente compilato e sottoscritto
(Allegato 7).
DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
■ Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:
1) ■ DGUE, a firma dell’ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI;
2) ■ dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall’ausiliario con la quale quest’ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) ■ dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliario con la quale quest’ultimo attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4) ■ originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
5) ■ PASSOE dell’ausiliario;
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 5 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
[Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017
n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all’art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice].
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e compila:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par.6.1 del presente disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 6.2 del presente disciplinare;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 6.3 del presente disciplinare.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all’art. 80, comma 3, del Codice è resa senza l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti (per l’elencazione dei soggetti cui deve essere riferita l’attestazione si richiama il Comunicato del Presidente ANAC del 26.10.2016, compatibilmente con la novella apportata al Codice dall’art. 49, comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 56/2017).
L’indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3 sarà richiesta soltanto al momento della verifica delle dichiarazioni rese.
Nel solo nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell’art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
La documentazione di cui ai punti 4), 5) e 9) non può essere autocertificata
15.2.2 CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA
La busta "B Offerta tecnica" deve contenere, a pena di esclusione, una relazione tecnica dei servizi/forniture offerti, che dovranno essere conformi ai requisiti minimi indicati nel bando.
L'offerta tecnica sarà composta, avuto riguardo alle indicazioni contenute nell’allegato C) “Criteri di valutazione”,
L’offerta tecnica dovrà essere corredata dai curricula, titoli, certificazioni e/o attestazioni delle competenze anche linguistiche dichiarate relativi agli operatori e alle figure professionali che si intende destinare all’attività di accoglienza nel momento in cui dovessero essere attivate, in alternativa, da dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del DPR 445/2000 riportante per ciascuno le esperienze curriculari e di studio.
L'offerta tecnica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.8.
15.2.3 CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
L'offerta economica a pena di esclusione deve contenere l'indicazione in cifre e in lettere del prezzo offerto, I. V.A. esclusa, e il ribasso rispetto al prezzo di € 35,00 posto a base d'asta.
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.8.
In caso di discordanza tra il prezzo offerto in cifre e quella in lettere, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l’Amministrazione.
Non saranno ammesse offerte in aumento, né offerte condizionate, né quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra gara. Eventuali correzioni dovranno essere espressamente confermate e sottoscritte.
Si procederà all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97, comma 1, del Codice.
16.Comunicazioni
16.1 Le comunicazioni relative alla presente procedura di gara - comprese le comunicazioni di esclusione - saranno rese ai soggetti offerenti esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo indicato sulla documentazione di gara presentata. Ciascun concorrente si impegna a comunicare eventuali variazioni.
16.2 Le predette comunicazioni sostituiscono qualunque altra forma di notificazione da parte dell'Amministrazione: dal momento della comunicazione della pec decorrono i termini utili per esperire ogni eventuale azione giudiziaria o di tutela previsti dalla vigente normativa.
In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
16.3 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
17. Procedura per la definizione della graduatoria definitiva
17.1 Il criterio di valutazione delle offerte sarà quello dell’ offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice (di seguito, Commissione), nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 77 del Codice, così come da “criteri di valutazione” Allegato C
ELEMENTI DI VALUTAZIONE | PUNTEGGIO MASSIMO |
Offerta tecnica | 70 |
Offerta economica | 30 |
TOTALE | 100 |
17.2 Operazioni di gara - Verifica della documentazione amministrativa, valutazione offerta tecnica e valutazione offerta economica – graduatoria finale
Alle sedute pubbliche che avranno luogo presso la Prefettura di Palermo Xxx Xxxxxx, 0 Xxxxxxx vi potranno partecipare soltanto i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti.
L'orario e il giorno dalla prima e delle successive sedute pubbliche sarà comunicato, di volta in volta, ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx.
La Commissione procederà alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa.
La Commissione, in seduta pubblica, procederà quindi all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In seduta riservata, la Commissione procederà all'esame dei contenuti dei documenti presentati con l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica.
Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche e procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.
Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione.
All'esito della valutazione delle offerte economiche, la Commissione procederà, in seduta riservata, all'attribuzione dei punteggi complessivi.
La Commissione procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse a norma dell’art.97 del Codice, assegnando agli operatori economici che hanno presentato un’offerta ritenuta anomala il termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni.
La Commissione al termine dell’eventuale fase sub-procedimentale di verifica dell’anomalia, redigerà la graduatoria provvisoria sulla base dei punteggi complessivamente attribuiti alle offerte tecniche ed economiche.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.
All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria definitiva.
L’esito delle operazioni della Commissione sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante e sarà notificato a tutti gli interessati.
18. Ulteriori disposizioni
18.1 E' facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto, ai sensi dell’art. 95 , comma 12, del Codice.
18.2 L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
18.4 La stipulazione della convenzione è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
18.5 All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
18.6 Le spese relative alla pubblicazione del bando, dell’avviso di aggiudicazione nella GURI e sui quotidiani, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d. m. 2 dicembre 2016 (GURI 25.1.2017
n. 20), sono a carico degli affidatari e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di stipula della convenzione in proporzione al