Polizza n. 65810166-PV20
Polizza n. 65810166-PV20
La Sua polizza di assicurazione
Codice Tariffa IXO170
ERGO Reiseversicherung AG
Il presente contratto di assicurazione viene concluso con la Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l’Italia della società ERGO Reiseversicherung AG.
Prospetto di sintesi delle prestazioni incluse
Sintesi Pacchetto Assicurativo Integrativo alla polizza nr 65810168-PV17 | ||
GARANZIE | MASSIMALI | FRANCHIGIA/LIMITI |
Responsabilità Civile verso Terzi * | € 100.000 | € 500 su cose/animali |
Pacchetto Outdoor | Recupero/Salvataggio: Italia € 300 / Europa € 2.000 Servizi non usufruiti: come da dettaglio riportato nelle condizioni di assicurazione | Nessuna |
*Garanzie operanti solo per eventi occorsi all’interno di impianti o zone adibite alla pratica amatoriale delle attività sportive
In caso di sinistro, per poter usufruire delle prestazioni previste dalla presente polizza, l’Assicurato o qualsiasi persona che si trovi in sua presenza, deve immediatamente segnalare al Servizio di Soccorso locale o al Gestore dell’impianto di essere coperto dalla presente assicurazione. Il Servizio preposto verificherà al momento dell’intervento se il soggetto coinvolto nell’incidente e/o nell’infortunio possiede l’assicurazione, il nome dell’assicurato e la sua identità, rilasciando verbale che attesti la dinamica dei fatti e l’eventuale responsabilità a carico dell’assicurato: tale verbale andrà allegato alla denuncia di sinistro o inviato anche successivamente.
Limite d’età:
Le garanzie della polizza sono disponibili per le persone di età inferiore a 90 anni.
Validità Territoriale:
Le garanzie della polizza sono valide in Europa, ivi compresi Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
Durata massima della polizza
La copertura ha durata massima coincidente con le date indicate nel documento di viaggio, fino ad un massimo di 30 giorni.
RIFERIMENTI IMPORTANTI | |
Assistenza in viaggio Centrale Operativa 24h su 24 x00.00.00.00.00.00 In caso di Richiesta di Assistenza in Viaggio, è obbligatorio rivolgersi alla Centrale Operativa per attivare le necessarie procedure in caso di sinistro e prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale. | Apertura pratiche Denuncia Sinistri x00.00.00.00.00.00 – opzione 3 Lun.-Ven. 9.00-20.00; Sab. 9.00-14.00 Informazioni su sinistri già denunciati x00.00.00.00.00.00 – opzione 4 Lun-Merc-Ven 9,30-12,30 e Mar-Giov 14,30 – 17,30 xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; |
Informazioni sul Contratto
1. Modalità di perfezionamento del contratto – Tempi per la sottoscrizione
La copertura assicurativa decorre dal momento dell’adesione al Contratto da parte dell’Assicurato, che deve avvenire prima dell’inizio del servizio turistico. L’Assicurato deve prendere debita visione delle Condizioni di Xxxxxxx.
2. Persone Assicurabili
Sono assicurabili le persone:
• residenti nell’Unione Europea o nell’EEA;
• dotate di capacità giuridica al momento della sottoscrizione della polizza;
• di età inferiore a 90 anni (per le persone che raggiungono tale età in xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx mantiene la sua validità).
3. Persone non assicurabili
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da AIDS, alcoolismo, tossicodipendenza o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive.
Qualora una o più delle malattie o affezioni sopra indicate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall’art. 1898 del Codice Civile; Non sono assicurabili le persone non domiciliate o non residenti nell’EEA.
4. Operatività e Decorrenza
Le prestazioni e le garanzie decorrono e sono valide:
• dalle ore e dal giorno indicati nel documento di viaggio; con estensione oltre la data di scadenza fino ad un massimo di 5 giorni nel caso in cui la data di rientro venga ritardata per cause non dipendenti dall’Assicurato
• Se il premio assicurativo è stato pagato.
La Società declina ogni responsabilità per ritardi o impedimenti che possano sorgere durante l’esecuzione delle prestazioni, se dovuti a causa di forza maggiore.
5. Validità
L’assicurazione è valida per la destinazione e la durata prescelta ed identificata nel documento di viaggio, fino ad un massimo di 30 giorni.
6. Coperture assicurative offerte
Per l’applicabilità delle coperture fanno fede le Condizioni Generali di Polizza di seguito descritte secondo la tipologia di prodotto scelta dall’Assicurato e indicata nel Certificato di Polizza.
7. Denuncia Sinistri – Richiesta di Assistenza e obblighi dell’Assicurato Gestione della Richiesta di Assistenza in Viaggio
• Si rimanda alla Sezione C – Obblighi dell’Assicurato.
8. Reclami in merito al contratto
I reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, devono essere rivolti per iscritto direttamente a ERGO Assicurazione Viaggi: Ufficio Reclami - ERGO Reiseversicherung AG Rappresentanza Generale per l’Italia - Xxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, fax x00.00.00.00.00.00. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, può rivolgersi a: IVASS - Servizio Tutela degli utenti - Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx - telefono 06.42.133.1, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Per maggiori dettagli sulle procedure si rimanda al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - sezione Contatti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
9. Diritto di recesso
L’Assicurato può esercitare il suo diritto di recedere dalla copertura assicurativa inviando alla Società una comunicazione entro 10 giorni dalla data di emissione della polizza e/o del pagamento del premio e comunque non oltre la data di decorrenza della polizza. La Società riconosce il rimborso del premio al netto delle tasse assicurative e in forma pro rata temporis rispetto al rischio sostenuto.
Definizioni (Glossario)
Le definizioni sono parte integrante della polizza di assicurazione e dettagliano il significato delle stesse inserite nelle condizioni di polizza.
Acquisti di Prima Necessità: si intendono i beni e gli oggetti strettamente necessari a mantenere una adeguata igiene (ad es. spazzolino, dentifricio, shampoo e bagnoschiuma), una dignitosa cura della persona (vestiario), un sufficiente livello di salute e sicurezza (ad es. lenti a contatto o occhiali da vista, medicinali salvavita). Area geografica: l'area o il Paese verso il quale l'Assicurato ha prenotato il viaggio e per il quale ha aderito al contratto assicurativo e dal quale avverrà il rientro entro il periodo prenotato.
Assicurato: il soggetto o i soggetti indicato/i sul contratto di viaggio beneficiari della copertura assicurativa, con residenza o domicilio in Italia o nell’EEA, il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Assistenza: prestazione di immediato aiuto, che la Società, tramite la Centrale Operativa, deve fornire all’Assicurato che si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro.
Bagaglio: effetti personali, attrezzature sportive, regali e ricordi del viaggio ad uso personale e di proprietà dell’Assicurato.
Centrale Operativa: la struttura di operatori, medici, tecnici che la Società mette a disposizione dell’Assicurato 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, e che provvede al contatto telefonico con l’Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza e provvede alla gestione dei sinistri.
Compagno di Viaggio: la persona che viaggia con l’Assicurato compiendo per intero lo stesso tragitto e che è inserita nello stesso certificato assicurativo.
Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula la convezione assicurativa in nome e per conto dei propri clienti che aderiscono alla stessa.
Contratto: il contratto di assicurazione, acquistato e sottoscritto dal Contraente, contenente DIP, DIP aggiuntivo, Glossario e Condizioni Generali di Assicurazione.
Domicilio: il luogo di abitazione, anche temporanea, dell’Assicurato che svolga la propria attività o che abbia i propri interessi economici nella EEA o in Italia.
EEA - European Economic Area: (Area Economica Europea) Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Rep. Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Svizzera.
ERGO ASSICURAZIONE VIAGGI: il marchio commerciale di Europäische Reiseversicherung AG. – Rappresentanza Generale per l’Italia – Via Pola 9 – 00000 XXXXXX – P.IVA 05856020960 – Indirizzo PEC xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx – Rea 1854153 – Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione istituito presso IVASS
n. I.00071 - Impresa autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 7/9/2005 (comunicaz. IVASS in data 27/9/2007 n. 5832)
Estero: tutti i Paesi al di fuori dall’Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
Europa e Bacino del Mediterraneo: il territorio geografico che si estende dalla Penisola Iberica fino ai Monti Urali, compresi le isole Canarie, Madera e i Paesi affacciati sul Mar Mediterraneo (Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Cipro, Israele, Libano, Siria, Turchia).
Franchigia: la somma stabilita nel Certificato di Polizza o nelle Condizioni di Assicurazione che viene dedotta dall’ammontare dell’indennizzo come calcolato in concreto dalla Società, a seguito del verificarsi del sinistro, e che rimane a carico dell’Assicurato.
Familiari: coniuge o convivente, ed i parenti ed affini dell’Assicurato sino al secondo grado (pertanto: figli, genitori, fratelli e sorelle, xxxxx, suoceri, generi e nuore, cognati, figli adottivi, genitori adottivi, fratellastri, xxxxxxxx e matrigne dell’Assicurato).
Furto: il reato, previsto dall’Art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Garanzia: copertura o prestazione – differente dall’assistenza – offerta dalla Società in caso di sinistro, in base alle previsioni dell’Assicurazione, consistente in un rimborso, in un indennizzo e/o in un risarcimento del danno all’Assicurato.
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili.
Invalidità permanente: la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità generica dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
Istituto di cura: l’ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura privata, regolarmente autorizzati dalle competenti autorità al ricovero dei malati e all’assistenza medica. Non sono considerati istituti di cura gli stabilimenti termali, le case di convalescenza, riabilitative e di soggiorno, nonché le cliniche della salute e quelle aventi finalità dietologiche ed estetiche.
Italia: tutto il territorio nazionale inclusi: Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.
Malattia: ogni obiettivabile alterazione dello stato di salute.
Malattia preesistente: patologia che abbia determinato trattamenti medici o ricoveri, diagnosticata antecedentemente alla prenotazione del viaggio
Malattia cronica: patologia preesistente alla prenotazione del viaggio, nota all’assicurato, e che abbia comportato, negli ultimi 12 mesi, ricoveri ospedalieri, trattamenti/terapie, indagini diagnostiche che abbiano avuto esito positivo.
Xxxxxxxx improvvisa: patologia di acuta insorgenza, di cui l’assicurato non era a conoscenza e che comunque non sia una manifestazione, seppur improvvisa, di un precedente morboso noto all’Assicurato
Massimale: la somma massima, stabilita nel Certificato di Polizza o nelle Condizioni di Polizza, fino alla cui concorrenza la Società si impegna a prestare la garanzia o a fornire la prestazione di assistenza.
Mezzi pubblici di trasporto: tutti gli aeromobili, nonché i veicoli terrestri ed i natanti destinati al trasporto pubblico di passeggeri e con orario, itinerario, frequenza e tariffe prestabilite (ufficiali e pubblicate) che, in base a specifiche autorizzazioni o concessioni, collegano in modo continuativo o periodico e non occasionale due o più località. Pertanto, sono esclusi dal novero dei trasporti pubblici, in via esemplificativa e non tassativa, vetture a noleggio, taxi e mezzi di trasporto adibiti a visite turistiche. Mondo: tutti i Paesi non ricompresi nelle definizioni di Italia ed Europa, ed i relativi territori.
Oggetti di valore: apparecchiature fotocineottiche, audio, video ed elettriche di qualsiasi tipo (compresi CD, DVD, audio e video cassette), telescopi e cannocchiali, oggetti di antiquariato, gioielli, orologi, pellicce ed articoli di pelletteria, pelli animali, pietre preziose ed articoli contenenti o realizzati con oro, argento o metalli preziosi Premio: la somma di denaro dovuta dal Contraente alla Società.
Prestazioni: esclusivamente per le Sezioni Assistenza della Polizza - le assistenze prestate dalla Società, per mezzo della Centrale Operativa, all’Assicurato in caso di sinistro.
Property Irregularity Report (P.I.R.): documento di denuncia attestante il danno arrecato, fornito dalla Compagnia Aerea o dal soggetto avente in custodia o deposito il bagaglio.
Residenza: il luogo in cui l’Assicurato ha la dimora abituale.
Ricovero: degenza in un istituto di cura, laddove sia necessaria una permanenza minima di 24 ore.
Scoperto: la parte dell’ammontare di danno indennizzabile a termini di polizza, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell’Assicurato come stabilito nel Certificato Assicurativo o nelle Condizioni di Polizza.
Sinistro: il verificarsi, in conseguenza di un evento fortuito, del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia.
Società: l’Impresa assicuratrice, cioè Europäische Reiseversicherung AG – Rappresentanza Generale per l’Italia
Valore corrente: per tale s’intende il valore a nuovo di cosa della stessa tipologia e qualità, ridotto di un importo che rappresenta la perdita di valore per usura e vetustà.
Valore materiale: valore corrente del materiale ad esclusione dei dati in essi contenuti o il recupero degli stessi nonché del valore intellettuale.
Viaggio: il trasferimento, soggiorno o locazione a scopo turistico, di studio e di affari, risultante dal relativo contratto o documento di viaggio, che preveda uno spostamento di almeno 20km dal luogo di residenza e la cui partenza avvenga esclusivamente dall’Italia.
Condizioni Generali di Assicurazione
Disposizioni Generali
Le seguenti condizioni generali si applicano per tutte le Sezioni della Polizza Viaggio offerta da ERGO Reiseversicherung AG.
1. Persone assicurate
Soggetti assicurati sono le persone fisiche residenti o domiciliate nell’EEA, di età inferiore a 90 anni, nominativamente indicate nel documento di viaggio, che siano già in possesso della copertura di cui alla polizza n. 65810168-PV17.
Per coloro che raggiungono tale età in corso di contratto, l’assicurazione mantiene la sua validità fino alla scadenza della polizza.
2. Validità, decorrenza e scadenza del contratto
Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide:
a) per lo specifico soggiorno indicato nei documenti contrattuali, in relazione a servizi turistici offerti dal Contraente, e più precisamente dal momento in cui inizia il primo servizio previsto dal contratto di viaggio fino al momento del completo espletamento dell’ultima formalità prevista dal contratto di viaggio stesso, ma in ogni caso non oltre i 30 giorni a partire dalla data di inizio del viaggio; l’assicurazione si estende oltre la data di scadenza – sino ad un massimo di 5 giorni, solo nel caso in cui la data programmata del viaggio venga ritardata per cause non dipendenti dall’Assicurato;
b) per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio o di affari;
c) nei limiti dei capitali e delle prestazioni del luogo ove si è verificato l’evento, sempre che questo sia compreso nella macro area di destinazione per cui è stata emessa la polizza.
3. Premio
Ai sensi dell’art. 1901, comma 1°, del Codice Civile, l’assicurazione ha effetto dal giorno indicato in polizza, se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Qualora, in concomitanza di un sinistro, il premio dovesse risultare ancora non pagato, la Società si intende esonerata dalla prestazione laddove il mancato pagamento sia riconducibile al fatto del Contraente.
4. Modifiche alla polizza - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni dell’Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere effettuate per iscritto. Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
5. Esclusioni Comuni a tutte le garanzie
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivanti direttamente od indirettamente da:
a) Motivi o cause già manifestatesi alla stipula della polizza o delle quali si potesse ragionevolmente prevedere la manifestazione, visite mediche oggettivamente prevedibili e/o programmate;
b) Cause ed eventi non adeguatamente documentati;
c) Comportamenti illeciti o dolosi (sia compiuti che tentati) o dovuti a incuria o colpa grave; suicidio o tentato suicidio, autolesionismo o esposizione intenzionale a pericoli (tranne che nel tentativo di salvare vite umane);
d) Qualsiasi condizione medica (relativa a malattia o infortunio) cronica o preesistente, che sia stata oggetto di consultazione o esame medico e/o di cure o trattamenti, ovvero che si sia manifestata e/o sia stata contratta prima della prenotazione del viaggio (escluso il decesso);
e) Disturbi psichici e psicologici in genere, nevrosi, malattie psichiatriche, neuro-psichiatriche, nervose o mentali, stati d‘ansia, stress o depressione reazione psicologica derivante dalla paura (ad es. di un atto di guerra, insurrezione popolare, atto di terrorismo, incidente aereo);
f) Intossicazioni, malattie ed infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni o altre sostanze non prescritte da un medico, tossicodipendenze da alcool e droghe, patologie HIV correlate, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS);
g) Xxxxxxxx dipendenti dalla gravidanza, oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio. Minaccia d'aborto in caso di incuria o dolo da parte dell'assicurato. Interruzione volontaria della gravidanza, fecondazione assistita e relative complicanze; parto non prematuro; terapie per la cura di sterilità o impotenza;
h) Atti di temerarietà o attività sportive pericolose. Ai fini di questa polizza, la pratica sportiva sarà raggruppata come segue, in base al livello di pericolosità. Gruppo A: atletica leggera, attività in palestra, ciclismo, curling, trekking, jogging, giochi con la palla, giochi da spiaggia e attività da campeggio, kayak, nuoto, orienteering, paddle surf, pesca, passeggiate con ciaspole, guida di segway, escursioni, snorkeling, trekking sotto 2.000 metri di altitudine e attività con caratteristiche simili.
Gruppo B: mountain bike, tiro a segno, sci, snowboard, sci di fondo, , motoslitta in qualità di passeggero, slittino e bob se utilizzati all’interno delle aree sciabili, alpinismo con scalate fino al 3° grado effettuate in gruppo, vela, pattinaggio, canoa fluviale entro il 3° grado, ponte tibetano, percorsi 4x4 in qualità di passeggero, sopravvivenza, surf e windsurf, trekking tra 2.000 e 4.000 metri di altitudine, slitta trainata da cani, turismo equestre, immersioni e attività subacquee a meno di 20 metri di profondità (in presenza della prescritta abilitazione o con assistenza di un istruttore qualificato) e attività con caratteristiche simili.Gruppo C: atletica pesante, canyoning, equitazione, arrampicata sportiva, immersioni e attività subacquee a più di 20 metri di profondità (in presenza della prescritta abilitazione o con assistenza di un istruttore qualificato), canoa fluviale oltre il 3° grado, arrampicata sportiva, scherma, speleologia a meno di 150 metri di profondità, sci nautico, sci acrobatico ed estremo, sci fuoripista, sci alpinismo, bob, jet ski, biathlon sci freestyle, salti dal trampolino, hockey su ghiaccio, sci alpinismo o fuori dalle aree attrezzate, sci acrobatico fly surf, hydrobob, hydrospeed, kitesurfing, canoa, quad, discesa di rapide di corsi d’acqua (rafting), discesa in corda doppia, salti nel vuoto (bungee jumping) e attività con caratteristiche simili.
Gruppo D: attività sviluppate a più di 4.000 metri di altitudine, arti marziali, ascensioni o percorsi aeronautici, arrampicata indoor, slittino e bob se utilizzati al di fuori delle aree sciabili e sulle apposite piste, boxe, gare di velocità o resistenza, football americano, ciclismo su pista, ciclismo su strada, ciclocross, sport di wrestling, sport motociclistici, alpinismo con scalate fino al 3° grado effettuate singolarmente e oltre al 3° grado effettuate in gruppo, arrampicata classica, arrampicata integrale, arrampicata su ghiaccio, immersioni in grotta, speleologia oltre 150 metri di profondità, speleologia in voragini vergini, motoscafo, polo, rugby, trial, skeleton, sport aerei in genere (paracadutismo, parapendio, deltaplano), guida di slitte, motoslitte e moto d’acqua.
I benefici delle garanzie di questa assicurazione si estenderanno solo alle attività dei gruppi A e B
In nessun caso sarà coperta la partecipazione a competizioni sportive, compresi i relativi prove ed allenamenti, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo ed occasionale e non siano svolte sotto l’egida di federazioni sportive.
i) Attività sportive svolte a titolo professionale
j) Missioni/viaggi di lavoro che prevedano:
a. lo svolgimento di attività prevalentemente di natura manuale e/o manifatturiera e/o con l’ausilio di strumenti e macchinari meccanici o industriali;
b. il trasporto e/o la fornitura di armi, veicoli, materiali, strumentazioni, equipaggiamenti o qualsiasi merce avente come destinatari soggetti partecipanti a operazioni belliche di qualsiasi natura e scopo;
k) Pratica venatoria; possesso di armi e munizioni, ancorché provvisti di apposite licenze e autorizzazioni;
l) Viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con mezzi speciali o dove persistano situazioni di conflitto armato, ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione e sommosse, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
m) Atti di sabotaggio, vandalismo o terrorismo in genere, compreso l’utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico;
n) Eventi derivanti da fenomeni di trasmutazione dell’atomo, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva o da contaminazione chimico-biologica o batteriologica, inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale.
o) Catastrofi naturali ed altri sconvolgimenti della natura, terremoti, alluvioni, trombe d’aria, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
p) Scioperi, manifestazioni ed eventi ad essi correlati;
q) Fallimento del Vettore, dell’agenzia di viaggio, del Tour Operator o di uno dei fornitori dei servizi prenotati;
r) Xxxxxxx, distruzione o danno direttamente causati da onde di pressione derivanti da qualsiasi aeromobile o altro oggetto volante che viaggi ad una velocità pari o superiore a quella del suono;
s) Xxxxxxxx occorsi mentre l’Assicurato si trova in, sta salendo su o sta uscendo da qualsiasi aeromobile, tranne che in qualità di passeggero pagante di un aeromobile munito di regolare licenza di trasporto passeggeri;
t) Quarantena. Pandemia (dichiarata dall’OMS) di gravità e virulenza tale da comportare un’elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile.
u) Mancata osservanza delle norme di cui alla legge n. 269/1998 „contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù “.
6. Delimitazioni ed effetti giuridici e Xxxxxxx
6.1 - Dolo e colpa grave dell’Assicurato: la Società non è obbligata al risarcimento per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del Contraente e dell’Assicurato, come previsto dall’art. 1900, comma 1°, del Codice Civile.
6.2 - Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni e/o garanzie, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
6.3 - La Società non potrà essere ritenuta responsabile di:
i. ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali, Nazionali o Estere;
ii. errori, disguidi o qualunque altro tipo di imprecisione occorsi nell’esecuzione dei servizi convenuti e che abbiano compromesso in tutto o in parte l’utilità di questi ultimi qualora ciò sia dovuto ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato o a fatti imputabili allo stesso;
iii. rifiuto all’esecuzione di prestazioni qualora, oggettivamente o a giudizio dei propri medici, le stesse risultino non necessarie.
6.4 - Xxxxxxxx Xxxxxxxx ed Embargo:
La presente assicurazione e le relative coperture, ivi incluse l’adempimento al pagamento dei sinistri o la corresponsione di qualsiasi beneficio o servizio, sono garantiti solo ed esclusivamente se non in contraddizione con embargo o sanzioni economiche, commerciali e finanziarie messe in atto dall’Unione Europea, dal Governo Italiano o da qualsiasi altro Ente internazionale preposto, ove eventualmente applicabili anche al Contraente e agli Assicurati della presente polizza.
7. Limite di sottoscrizione
Non è consentita la stipulazione di più polizze di capitolato della Società a garanzia del medesimo rischio al fine di elevare i capitali assicurati delle specifiche garanzie dei prodotti o di prolungare il periodo di copertura di un rischio (viaggio) già in corso.
8. Denuncia del sinistro e successivi obblighi dell’Assicurato
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso alla Società secondo le modalità previste nel presente contratto oltre a fare quanto in suo potere per evitare o diminuire il danno, ai sensi dell’art. 1914, comma 1°, del Codice Civile.
L’Assicurato si riconosce obbligato come indicato nella Sezione C “Obblighi dell’Assicurato” delle Condizioni generali di Assicurazione.
9. Diritto di rivalsa
La Società si intende surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti e le azioni che l’Assicurato può avere o intraprendere nei confronti dei responsabili dei danni, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile.
10. Aggravamento /Diminuzione del rischio
10.1 - Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non comunicati o non espressamente accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione delle garanzie previste in polizza, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.
10.2 - Clausola “Zone di Guerra” – Riduzione dei Massimali, Limite di Cumulo e Obblighi Assicurato:
qualora il luogo di destinazione dell’Assicurato sia oggetto di improvvisi episodi di conflitto armato, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione e sommosse, legge marziale, usurpazione del potere, ancorché avvenuti improvvisamente dopo la stipulazione della polizza da parte del Contraente/Assicurato, a seguito di aggravamento del rischio:
a) i massimali delle varie prestazioni, per eventi correlati ai sopra menzionati episodi, vengono così ridotti:
• Assistenza: fino ad un massimo di € 5.000, a meno che sia già previsto un massimale inferiore in situazioni normali;
• Spese Mediche: fino ad un massimo di € 5.000, a meno che sia già previsto un massimale inferiore in situazioni normali;
• Inoltre, viene istituito un limite di cumulo per aggravamento del rischio pari a € 50.000 per evento. Qualora i capitali complessivamente assicurati eccedano i suddetti importi, le indennità spettanti saranno diminuite proporzionalmente sui singoli Contratti stipulati affinché la somma delle stesse non superi quanto spetterebbe sulla base dei limiti consentiti nel presente paragrafo.
b) In caso l’Assicurato sia già partito, quest’ultimo deve subito mettersi in contatto con la Società e adoperarsi per evacuare dal Paese entro 10 giorni dalla data di dichiarazione di “zona di conflitto”. Oltre tale termine la presente polizza decade.
11. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’assistenza o all’indennizzo, ove previsto, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
12. Prescrizione
Ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto all’assistenza e/o all’indennizzo.
13. Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio.
14. Altre assicurazioni
L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per il medesimo rischio.
In caso di sinistro, l'Assicurato:
a) deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'articolo 1910 del Codice Civile;
b) si impegna a richiedere l’indennizzo, in via preliminare, agli altri assicuratori, rimanendo inteso che la Società interverrà ad integrazione, se necessario, di quanto pagato dagli altri assicuratori preventivamente escussi.
15. Operatività assicurativa
L'assicurazione opera a secondo rischio nel caso in cui l'Assicurato possieda altre assicurazioni che coprano il medesimo rischio. Nei casi in cui l'assicurazione venga ad operare a secondo rischio, copre quella parte dei danni e dei risarcimenti o rimborsi che non rientrano nei massimali stabiliti dalle altre eventuali polizze esistenti, sino a concorrenza del massimale previsto nelle Condizioni di Polizza della Società.
16. Regime Fiscale
Al presente contratto assicurativo sono applicate – ove dovute - le aliquote di imposta secondo la normativa vigente.
17. Legge applicabile e rinvio alle norme di legge
La presente assicurazione è regolata dalla Legge Italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Tutte le controversie relative al presente contratto sono soggette alla giurisdizione italiana.
Condizioni Particolari di Assicurazione
SEZIONE A - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
1 - Oggetto dell’assicurazione
Qualora durante la pratica amatoriale dello sport, a seguito di responsabilità civile ai sensi di legge dell’Assicurato per:
• Decesso, Lesioni Personali,
• Danneggiamenti a cose o animali di Xxxxx,
derivanti da fatti, eventi e azioni involontariamente causati dall’Assicurato, la Società garantisce all’Assicurato la copertura delle spese di risarcimento a Terzi secondo i massimali sotto riportati.
2 – Massimale e franchigia
La Società rimborsa fino a € 100.000 a titolo di risarcimento dovuto a Terzi. Alla presente garanzia viene applicata una franchigia di € 500 su cose e animali di Xxxxx.
3. Esclusione dal novero di Terzi
Non sono considerati Terzi e quindi non sono indennizzabili:
• i familiari, di qualsiasi ordine e grado,
• il rappresentante legale o tutore dell’Assicurato,
• il socio o contitolare d’impresa, persone alle dipendenze dell’Assicurato o che intrattengano rapporti di lavoro con lo stesso,
• qualsiasi familiare o affine convivente con il rappresentante legale dell’Assicurato, il socio o contitolare d’impresa, il dipendente professionale,
• i compagni di viaggio e/o coassicurati,
• gli appartenenti allo stesso gruppo turistico, associazione, club di qualsiasi genere.
4. Gestione delle Vertenze – Spese di Resistenza
• La Società assume - qualora vi sia specifico interesse - a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale e amministrativa con facoltà di designare propri legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all’Assicurato.
• L’Assicurato è tenuto a fornire la propria collaborazione e a permettere la più efficace gestione delle suddette vertenze comparendo personalmente ove sia richiesto. A questo fine l’Assicurato si impegna, al momento della denuncia del sinistro o successivamente al momento dell’eventuale notifica dell’atto di citazione, ad indicare alla Società la presenza o meno di testimoni ai fatti
• La Società ha diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tale obblighi.
• La Società prende in carico tutte le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato fino ad un quarto del massimale totale assicurato per sinistro. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il massimale di polizza, le spese verranno ripartite fra la Società e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
• La Società non rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per legali e tecnici non designati da essa.
5. Esclusioni (ad integrazione delle Esclusioni Comuni)
La Società non riconosce i danni causati da, negligenza oggettiva e conseguenti alla violazione delle “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo” così come previste dalla legge 363/2003, e derivanti da:
• attività professionale, Sono altresì esclusi:
• eventi non documentati da specifica denuncia alle Autorità Competenti,
• multe o ammende riferibili all’evento denunciato,
• spese legali sostenute dall’Assicurato per la propria difesa,
• cose, beni e oggetti di Terzi tenuti in custodia o deposito dall’Assicurato.
Il rimborso è riconosciuto solo se, a seguito dell’evento dannoso, è stato attivato il servizio di soccorso sulle Piste che ha emesso il relativo verbale, attestante la dinamica dei fatti e l’eventuale responsabilità a carico dell’assicurato.
SEZIONE B – PACCHETTO OUTDOOR
1 – Oggetto dell’assicurazione
La Società, in caso di infortunio dell’Assicurato occorso durante la pratica amatoriale dell’attività sportiva, all’interno di impianti o zone specificatamente adibite a tale scopo – fatte salve le Esclusioni indicate nel presente Contratto e al netto di eventuali scoperti o franchigie riportati in seguito – prevede le seguenti garanzie e prestazioni:
1.1 - Rimborso Spese non godute
Massimale | |
Rimborso Pass | € 300 per persona |
Rimborso Lezioni sport | € 300 per persona |
Rimborso Noleggio attrezzatura sportiva | € 300 per persona |
Spese supplementari di soggiorno in hotel | € 80/giorno max 5 gg |
Criteri di Liquidazione
La Società indennizza le spese sostenute per i servizi non usufruiti in forma “pro rata temporis” fino ai massimali sopra indicati.
L’infortunio dell’Assicurato dovrà essere tale da non consentirgli di riprendere l’espletamento dell’attività oggetto dell’assicurazione, e tale impossibilità dovrà essere certificata da un medico e documentata da un’indagine strumentale verificabile da un medico fiduciario della Società.
Relativamente al “rimborso pass”, l’assicurato avrà diritto al rimborso dello skipass non goduto, a seguito di incidente e/o infortunio, solo nel caso in cui lo skipass non sia stato utilizzato per tutto il periodo per il quale è stato richiesto il rimborso.
Esclusioni specifiche (ad integrazione delle Esclusioni Comuni)
L’’assicurazione non è operante per fatti o circostanze prevedibili, preesistenti ed evitabili.
1.2 - Spese di trasporto in ambulanza, toboga o elicottero, spese di ricerca e salvataggio
Quando, a seguito di incidente e/o infortunio dell’assicurato su piste da sci sia stato effettuato un intervento di soccorso sulle piste a mezzo toboga o elicottero, la Società tiene a proprio carico, fino al massimale qui di seguito indicato,:
1.2.1 - Le spese ordinarie di soccorso sulle piste a mezzo toboga o elicottero se questo è stato organizzato ed effettuato da un Servizio di Soccorso sulle piste (ovvero un organismo di salvataggio civile o militare, ovvero da un organismo pubblico o privato regolarmente autorizzato ad effettuare le prestazioni nel luogo di accadimento del Sinistro)
1.2.2 – Le spese di trasporto dal luogo dell’infortunio al centro medico di primo soccorso
Xxxxxxxxx | |
Italia | € 300 |
Europa | € 2.000 |
Limitazioni
Qualora l’assicurato non fruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative a titolo di compensazione. La Società non riconosce rimborsi ne indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o enti.
La garanzia è limitata al rimborso delle spese effettivamente sostenute dall'Assicurato. Qualora l'Assicurato abbia diritto a rimborso da parte di uno o più organismi di rimborso o di presa in carico delle spese, la Società sarà tenuta a rimborsare soltanto la differenza fra le spese effettivamente sostenute e le spese garantite, che rimarranno a suo carico dopo il rimborso.
Diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili del sinistro
Per le garanzie di cui alla presente Sezione, laddove sia stato corrisposto un indennizzo, la Società è surrogata, sino al limite di tale indennizzo, nei diritti e nelle azioni dell'Assicurato nei confronti di ogni responsabile del danno. Le presenti disposizioni non si applicano, tranne in caso di xxxx, relativamente alle azioni di surroga nei confronti di figli, discendenti, ascendenti, o soggetti che vivano abitualmente con l'Assicurato, quali conviventi o prestatori di lavoro alle dipendenze dell’Assicurato (collaboratori domestici, autisti e similari.
Per le prestazioni Spese di soccorso sulle piste
SEZIONE C - Obblighi dell’Assicurato
Poiché l’assicurazione è valida esclusivamente in caso di intervento a seguito del Sinistro, del Servizio di Soccorso sulle piste, per poter usufruire delle prestazioni previste dalla presente polizza l’Assicurato, o qualsiasi persona che si trovi in sua presenza, deve immediatamente segnalare al Servizio di Soccorso sulle piste intervenuto di essere coperto dalla presente assicurazione. Il Servizio di Soccorso sulle piste verificherà al momento dell’intervento se il soggetto coinvolto nell’incidente e/o nell’infortunio possiede l’assicurazione, il nome dell’assicurato e la sua identità, rilasciando verbale che attesti la dinamica dei fatti e l’eventuale responsabilità a carico dell’assicurato: tale verbale andrà allegato alla denuncia di sinistro o inviato anche successivamente.
Per tutte le Prestazioni
Per richiedere un indennizzo, l’assicurato deve:
• Porsi in contatto con l’Ufficio Sinistri della Società entro 7 giorni dall’accadimento dell’evento.
• Inviare la documentazione indicata a seconda della tipologia di copertura interessata mediante richiesta scritta a ERGO Assicurazione Viaggi – Ufficio Sinistri – Xxx Xxxx 0, 00000 Xxxxxx - a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata entro 20 giorni dall’accadimento dell’evento.
L’Assicurato deve altresì:
• Compilare in ogni sua parte il modulo di denuncia sinistro o richiesta rimborso.
• Allegare il Certificato Assicurativo e ogni documentazione originale venga richiesta.
• Garantire alla Società il diritto di richiedere ulteriore documentazione, impegnandosi ora per allora al suo tempestivo invio, e di procedere ad ulteriori accertamenti.
• Liberare dal segreto professionale, nei confronti della Società, i medici che lo hanno visitato prima e dopo il sinistro. L’inadempimento dei suddetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.
L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ai sensi dell’art. 1914, comma 1°, del Codice Civile.
In caso di sinistro, per poter usufruire delle prestazioni previste dalla presente polizza l’Assicurato, o qualsiasi persona che si trovi in sua presenza, deve immediatamente segnalare al Servizio di Soccorso locale o al Gestore dell’impianto di essere coperto dalla presente assicurazione. Il Servizio preposto verificherà al momento dell’intervento se il soggetto coinvolto nell’incidente e/o nell’infortunio possiede l’assicurazione, il nome dell’assicurato e la sua identità, rilasciando verbale che attesti la dinamica dei fatti e l’eventuale responsabilità a carico dell’assicurato: tale verbale andrà allegato alla denuncia di sinistro o inviato anche successivamente.
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Informativa resa all’Interessato per il Trattamento dei Dati Personali
Con il presente documento il Titolare del trattamento, come di seguito definito, desidera informarla sulle finalità e le modalità del trattamento dei Suoi dati personali e sui diritti che Le sono riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679 (nel seguito “GDPR”) relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di essi.
1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è ERGO Assicurazione Viaggi, Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede legale in Xxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx (da qui in avanti anche ERGO Assicurazione Viaggi o la “Compagnia”). Lei può contattare il nostro Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo sopra indicato o al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxx_xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
2. Quali dati sono trattati
Per le finalità assicurative riportate in questa informativa, possiamo trattare dati personali identificativi e di contatto, dati relativi all’evento assicurato (il viaggio), alla tariffa e al premio applicato, ai sinistri occorsi nonché, col Suo consenso, dati relativi alle Sue preferenze, abitudini di consumo e comportamenti. Tali dati sono forniti direttamente da Lei o provengono da terzi, come nel caso in cui il contratto assicurativo sia automaticamente abbinato al viaggio acquistato.
3. Modalità del trattamento
Noi trattiamo i Suoi dati personali in conformità con il Regolamento UE 2016/679, utilizzando modalità manuali (trattamento di atti e documenti cartacei) ed automatizzate e logiche strettamente correlate alle finalità. I trattamenti sono protetti da adeguate misure di sicurezza. La compagnia non diffonde dati personali.
4. Finalità e basi giuridiche del trattamento
4.1 Finalità contrattuali
Se vuole stipulare una polizza assicurativa abbiamo bisogno di trattare i Suoi dati personali per acquisire informazioni preliminari al contratto, perfezionare detto contratto nonché, successivamente, per gestire i sinistri eventuali. L’art. 6 comma 1 lettera b) del GDPR fornisce la base giuridica per i nostri trattamenti di tipo amministrativo e contabile connessi agli obblighi contrattuali e precontrattuali, che comprendono tecniche di comunicazione a distanza quali il customer service telefonico. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed essi saranno conservati per il periodo di vigenza del contratto. In caso di cessazione a qualsiasi titolo del contratto i dati saranno conservati in relazione alle prescrizioni di legge (dieci anni).
4.2 Finalità di legge
La compagnia tratta i Suoi dati personali per obblighi derivanti da leggi (quali verifiche antiriciclaggio, antifrode, comunicazioni obbligatorie a fini fiscali, ecc.), da regolamenti e norme comunitarie, nonché da norme emanate da Autorità di vigilanza e controllo o da altre Autorità a ciò legittimate. L’art. 6 comma 1 lettera c) del GDPR fornisce la base giuridica per i trattamenti che dobbiamo effettuare in adempimento di obblighi di legge, di regolamenti e di provvedimenti delle Autorità legittimate. Il conferimento dei dati è obbligatorio. I dati saranno conservati per il periodo prescritto dagli obblighi di legge e, in particolare dieci anni dalla data di cessazione a qualsiasi titolo del contratto ovvero dalla data di una decisione vincolante di un’Autorità a ciò legittimata (quale una sentenza di tribunale) successiva a detta cessazione.
4.3 Finalità che necessitano del Suo consenso
Il Suo consenso al trattamento, che potrà esprimere barrando nell’apposito modulo le caselle corrispondenti alle Sue libere scelte e revocare in ogni momento, ci è necessario per:
4.3.1 Trattamento di particolari categorie di dati: per trattare particolari categorie di dati personali [come nel caso di liquidazione di sinistri che implichino danni fisici] avremo bisogno del Suo consenso scritto, che costituirà la base giuridica del trattamento, in conformità agli articoli 7 e 9 comma 1 lettera a) del GDPR. La mancata prestazione del consenso comporterà l’impossibilità per la compagnia di effettuare le operazioni riportate nella parentesi quadra che precede e ciò avverrà anche dal momento della eventuale successiva revoca. Le particolari categorie di dati saranno trattate fino al momento della revoca o della cessazione, per qualsiasi motivo, del trattamento e saranno conservati per il tempo prescritto (10 anni).
4.3.2 Trattamenti di marketing: le attività di promozione commerciale saranno svolte attraverso corrispondenza postale e comunicazioni elettroniche come telefonate anche mediante sistemi automatizzati di chiamata, telefax, posta elettronica, messaggi SMS o MMS, comunicazioni sui social media cui Lei è iscritto. Contatti di tipo promozionale saranno attivati dalla nostra Compagnia solo nel caso di contraente persona fisica che abbia espresso consenso positivo alla relativa tipologia (marketing diretto, marketing da terzi, derivante da profilazione) di attività promozionale.
4.3.2.1 Marketing di prodotti/servizi propri e del Gruppo: la compagnia intende trattare i dati personali per inviare comunicazioni promozionali e commerciali relative a prodotti e servizi propri e di altre società del Gruppo, nonché procedere alla vendita diretta, a ricerche di mercato, alla rilevazione della qualità dei prodotti e servizi resi, anche sulla base di analisi di tali dati già in Suo possesso. Il consenso al trattamento [art. 6 comma 1 lettera a) del GDPR] fornisce la base giuridica per i trattamenti e la mancata prestazione di tale consenso comporterà l’impossibilità per la compagnia di effettuare tali comunicazioni, senza conseguenze per le Sue richieste e i Suoi rapporti attivi. I dati saranno trattati fino al momento della revoca o della cessazione, per qualsiasi motivo, del trattamento. Qualora Lei abbia espresso il Suo consenso alla profilazione di cui al punto successivo l’attività di marketing prenderà in considerazione solo i dati relativi agli ultimi 12 mesi.
4.3.2.2 Cessione di dati a Terzi per finalità commerciali: la compagnia può cedere i dati personali a società terze che opereranno trattamenti per finalità di marketing di propri prodotti e servizi, in qualità di autonomi titolari del trattamento. L’elenco suddiviso per categoria merceologica di tali soggetti, presso i quali potranno essere esercitati i diritti previsti dal GDPR per l’interessato, è consultabile sul sito della compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Il consenso al trattamento [art. 6 comma 1 lettera a) del GDPR] fornisce la base giuridica per i trattamenti e la mancata prestazione del consenso comporterà l’impossibilità per la compagnia di effettuare tale cessione di dati, senza conseguenze per le Sue richieste e i Suoi rapporti attivi. I dati saranno trattati fino al momento della revoca o della cessazione, per qualsiasi motivo, del trattamento. Ad eccezione dei trattamenti effettuati dai soggetti cui essi sono ceduti, i dati saranno conservati per il periodo prescritto dalla legge (10 anni).
4.3.2.3 Profilazione: la compagnia attraverso l’elaborazione, con strumenti elettronici ed anche senza l’ausilio di essi, dei Suoi dati personali, nonché delle Sue preferenze, abitudini di consumo e comportamenti può individuare ed offrire servizi o prodotti più appropriati alla Sua persona. Il consenso al trattamento [art. 6 comma 1 lettera a) del GDPR] fornisce la base giuridica per i trattamenti e la mancata prestazione di tale consenso comporterà l’impossibilità per la compagnia di effettuare tale profilazione, senza conseguenze per le Sue richieste e i Suoi rapporti attivi ma precludendo alla compagnia la possibilità di proporre offerte mirate. I dati saranno trattati fino al momento della revoca o della cessazione, per qualsiasi motivo, del trattamento. Le attività di profilazione prenderanno in considerazione i dati relativi agli ultimi 12 mesi.
4.3.2.4 Processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione: la compagnia può elaborare alcuni Suoi dati al fine di assumere decisioni basate unicamente su un trattamento automatizzato, inclusa la profilazione. In particolare la compagnia tiene conto dei rapporti già intercorsi (stipula di altri contratti assicurativi e sinistri liquidati) per proporre/applicare tariffe di maggior favore sui contratti successivi. Il consenso al trattamento [art. 6 comma 1 lettera a) del GDPR] fornisce la base giuridica per i trattamenti e la mancata prestazione di tale consenso comporterà l’impossibilità per la compagnia di effettuare tale profilazione, senza conseguenze per le Sue richieste e i Suoi rapporti attivi ma precludendo alla compagnia la possibilità di proporre tariffe di maggior favore.
4.3.2.5 Legittimo interesse: la compagnia tratta altresì i Suoi dati personali per il proprio legittimo interesse nel caso dell’invio di comunicazioni e-mail, da Lei non rifiutate, per la vendita di prodotti e servizi della Compagnia analoghi a quelli già oggetto di un Suo acquisto, in occasione del quale ha comunicato il Suo indirizzo di posta elettronica.
5. Soggetti cui si comunicano i dati o che ne vengono a conoscenza.
I Suoi dati personali, in relazione ai rapporti/servizi attivati, possono essere comunicati a Istituzioni pubbliche (Agenzia delle Entrate) ed Organi di vigilanza (IVASS). Nel trattare i dati personali per le finalità sopra riportate ci avvaliamo altresì della collaborazione di soggetti esterni appartenenti alle seguenti categorie:
• società del Gruppo;
• fornitori di servizi informatici e telematici;
• società che gestiscono sistemi di pagamento;
• soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi assicurative;
• fornitori di servizi di archiviazione di documenti cartacei;
• fornitori di servizi di conservazione sostitutiva;
• fornitori di informazioni commerciali;
• fornitori di servizi di logistica, trasporto, spedizione e smistamento di comunicazioni;
• società e professionisti che svolgono attività di recupero crediti;
• società e professionisti che svolgono attività e consulenze legali;
• società di revisione contabile.
Nel caso Lei abbia espresso il relativo consenso al trattamento per attività promozionali, i Suoi dati potranno altresì essere comunicati a:
• società specializzate nelle attività di marketing e promozione commerciale;
• partner commerciali;
Tali soggetti operano quali autonomi titolari del trattamento salvo il caso in cui siano stati designati dalla Compagnia quali responsabili dei trattamenti di loro competenza. Il loro elenco è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente inviando una comunicazione ai riferimenti sopra riportati. I dati personali sono trattati da dipendenti e altri collaboratori, in qualità di persone autorizzate e incaricate del trattamento, addetti anche temporaneamente ai competenti servizi della Compagnia.
6. Trasferimenti all’estero di dati personali
In alcuni casi la Compagnia può trasferire dati personali in Paesi esteri, ad esempio e per legittimo interesse, alla nostra capogruppo in Germania. Qualora tali Paesi siano fuori della UE, i trasferimenti sono consentiti nel caso di decisioni di adeguatezza emanate dalla Commissione UE ed anche in presenza di accordi internazionali, ovvero con l’adozione di adeguate garanzie di protezione come clausole contrattuali tipo emanate dalla Commissione UE. Ulteriori informazioni su tali garanzie possono essere richieste ai riferimenti riportati sopra.
7. Diritti dell’interessato
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che li riguarda, di accedere a tali dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica. Inoltre, gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione del trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all’autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. I diritti dell’interessato sono esercitabili ai riferimenti sopra riportati.
ACDoomscpuasgmniiaec: nEuRtGoOriRnaefisozevreimrsoiachtneirvuenogsAuVGl, iSperadoegdseocgtotniodaraiasseicRauprpraetseivntoanza Generale per l’Italia, iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione presso l’IVASS n°I.00071
Prodotto: TRENTINO HOLIDAYS OUTDOOR
Questo documento informativo fornisce soltanto una breve panoramica del prodotto assicurativo. Le informazioni complete sono disponibili nei documenti contrattuali. Pertanto la invitiamo a leggere con attenzione tutti i documenti per avere la certezza di essere informato in modo esauriente sui singoli aspetti connessi alle coperture (Massimali, Scoperti, Franchigie, Esclusioni, Obblighi).
Qualora siano presenti prestazioni opzionali, esse operano solo se stipulate specificatamente.
Che tipo di assicurazione è?
Questo prodotto è un'assicurazione di viaggio offerta da TRENTINO HOLIDAYS che ha lo scopo di fornirLe tutela rispetto alla responsabilità civile verso terzi e pacchetto outdoor.
Che cosa è assicurato?
Responsabilità civile verso terzi durante pratica amatoriale dello sport:
✓ Decesso, Lesioni Personali
✓ Danneggiamenti a cose o animali di Terzi
Massimale: € 100.000
Franchigia: € 500
Pacchetto Outdoor:
In caso di infortunio occorso durante la pratica amatoriale dell’attività sportiva, all’interno di impianti o zone specificata- mente adibite a tale scopo:
✓ Rimborso spese non godute quali pass, lezioni, no- leggio attrezzature.
Massimale: € 300
✓ Spese supplementari di soggiorno in hotel Massimale: € 80/giorno max 5
✓ Spese di trasporto in ambulanza, toboga o elicotte- ro, spese di ricerca e salvataggio
Massimale: € 300 in Italia e € 2.000 in Europa.
Le ricordiamo di leggere con attenzione tutti i documenti per avere la certezza di essere informato in modo esauriente sui singoli aspetti connessi alle coperture (Massimali, Scoperti, Franchigie, Esclusioni, Obblighi).
Che cosa non è assicurato?
La polizza non copre le seguenti esclusioni comuni:
x Motivi o cause già manifestatesi alla stipula della polizza o dei quali si potesse ragione- volmente prevedere la manifestazione.
x Cause ed eventi non adeguatamente docu- mentati.
x Condotte illecite o dolose (compiute e tenta- te) o caratterizzate da incuria o colpa grave; suicidio o tentato suicidio.
x Malattie preesistenti e croniche.
x Malattie mentali, stati d’ansia, stress, de- pressione, disturbi psichici, nevrosi, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS); rea- zione psicologica derivante dalla paura.
x Intossicazioni, malattie ed infortuni da abuso di alcolici e psicofarmaci, nonché dall’uso non terapeutico di allucinogeni e stupefa- centi.
x Malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerpe- rio. Minaccia d'aborto per incuria o dolo da parte dell'assicurato. Interruzione volontaria della gravidanza o parto durante il viaggio (il neonato di parto prematuro non è coperto da assicurazione).
x Malattie e infortuni derivanti da atti di teme- rarietà o attività sportive pericolose o svolte a titolo professionale.
x Missioni/viaggi di lavoro con attività preva- lentemente di natura manuale e/o manifat- turiera e/o con l’uso di strumenti e macchi- nari meccanici o industriali.
x Missioni/viaggi che prevedano il trasporto e/o la fornitura di armi, veicoli, materiali, stru- mentazioni, equipaggiamenti o qualsiasi merce avente come destinatari soggetti par- tecipanti a operazioni belliche di qualsiasi natura e scopo.
x Caccia, possesso di armi e munizioni, ancor- ché provvisti di apposite licenze e autorizza- zioni.
x Viaggi in Paesi sotto embargo o sanzioni in- ternazionali o in zone sconsigliate dal Mini- stero degli Esteri; viaggi estremi in zone re- mote raggiungibili solo con mezzi speciali o con situazioni di conflitto armato, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione e sommosse, legge marziale, usurpazione del potere.
x Atti di sabotaggio, vandalismo o terrorismo, anche con ordigni nucleari o chimici.
x Eventi legati a fenomeni di trasmutazione dell’atomo, radiazioni ionizzanti o contami- nazione radioattiva o a contaminazione chi-
Dove vale la copertura?
Le garanzie della Polizza sono valide per la destinazione e la durata prescelta ed identificata nei documenti di viaggio.
Che obblighi ho?
Lei è tenuto a corrispondere il premio, fornire dichiarazioni veritiere e non reticenti per la valutazione del rischio, informare la Società di variazioni del rischio, contattare la Centrale Operativa della Società in caso di sinistro, compiere ogni ragionevole sforzo per limitare qualsiasi danno che potrebbe essere fonte di una richiesta di risarcimento, fornire la documentazione medica se le viene richiesta, fornire le informazioni e la documentazione, se richieste, per la valutazione di un sinistro, informare la Società se ha sottoscritto un’altra copertura assicurativa omologa a questa, conservare la documentazione di polizza.
Quando e come devo pagare?
Il premio va corrisposto secondo le modalità e gli strumenti concordate.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Le prestazioni e le garanzie decorrono e sono valide dalle ore e dal giorno indicati nel documento di viaggio, con estensione fino ad un massimo di 5 gg in caso di rientro ritardato per cause non dipendenti dall’Assicurato.
Come posso disdire la polizza?
Se ritiene che questa Polizza non soddisfi le sue esigenze, ha diritto a recedere da questa polizza assicurativa inviando alla Società una raccomandata A/R entro 10 giorni dalla data di emissione della polizza e/o del pagamento del premio e comunque non oltre la data di decorrenza della polizza. La Società riconosce il rimborso del premio al netto delle tasse assicurative e in forma pro rata temporis rispetto al rischio sostenuto.
Ci sono limiti di copertura?
! La copertura è sempre soggetta a criteri di ammis- sibilità.
! Lei non può stipulare l'assicurazione se non è residente o domiciliato in Italia o nell’EEA e se non ha capacità giuridica.
! L’Assicurato deve avere età inferiore a 90 anni.
! La copertura opera fino ad un massimo di 30 giorni per viaggio.
! La Società non è obbligata al risarcimento in caso di Dolo o Colpa grave del Contraente o dell‘Assicurato.
! La copertura non opera in caso di mancato preven- tivo contatto con la Centrale Operativa per l’organizzazione e autorizzazione alle prestazioni oggetto della Polizza.
Per ciascuna garanzia fornita sono previste delle limitazioni della copertura: legga con attenzione tutti i documenti per avere la certezza di essere informato in modo esauriente sui singoli aspetti connessi a ciascuna copertura.
mico-biologica o batteriologica, inquinamen-
to dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sotto- suolo, o a qualsiasi danno ambientale.
x Catastrofi naturali.
x Scioperi e manifestazioni.
x Fallimento del Vettore o di uno dei Fornitori dei servizi
x Quarantena e/o pandemia (dichiarata dall’OMS) di gravità e virulenza tale da com- portare una elevata mortalità ovvero da ri- chiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile;
x Viaggi prenotati e/o intrapresi contro il pare- re medico, con patologie in fase acuto se si è in attesa di ricovero ospedaliero.
x Xxxxxxx, distruzione o danno causati da onde di pressione provocate da oggetti volanti che viaggiano oltre la velocità del suono.
x Sinistri occorsi mentre ci si trova in, si sta sa- lendo su o si sta uscendo da qualsiasi aero- mobile, tranne che in qualità di passeggero pagante di un aeromobile munito di regolare licenza di trasporto passeggeri.
x Mancata osservanza delle norme di cui alla legge n. 269/1998, contro sfruttamento della prostituzione, pornografia o turismo sessuale a danni di minori.
Le caratteristiche di ciascuna copertura possono prevedere l’applicazione di ulteriori esclusioni: la invitiamo perciò a consultare attentamente la docu- mentazione contrattuale per una verifica completa.