Contract
Il giorno 13 giugno 2005, in Rho, presso gli uffici di Sviluppo Sistema Fiera Spa,
tra
- Sviluppo Sistema Fiera Spa, in persona dell’amministratore delegato Xxxxxxx Xxxxxx
e
- la RSU aziendale in persona di X. Xxxxxxxxx, X. Xxxxx, X. Xxxxxxxx,
visto l'accordo per il nuovo contratto integrativo aziendale sottoscritto in data 1.12.2004, si è stipulato il presente contratto integrativo aziendale composto di:
- una premessa;
- sei titoli, quarantadue articoli,
xxxxx, approvati e sottoscritti dai rappresentanti delle parti stipulanti come in epigrafe indicati.
PREMESSA
Nella definizione del contratto integrativo aziendale sono state valorizzate le emergenti specificità dell’azienda anche in correlazione alla missione caratteristica di Fondazione Fiera Milano, per quanto agli obiettivi strategici di promozione, realizzazione, ristrutturazione e riqualificazione non solo di sistemi fieristici, ma anche di sistemi immobiliari e infrastrutturali, in collaborazione con istituzioni, enti pubblici e privati e altri soggetti coinvolti in interventi complessi mirati alla riqualificazione del territorio. L’efficace perseguimento di tali obiettivi richiede infatti, tra l’altro, la definizione di adeguate metodologie operative anche in relazione alle politiche del lavoro dipendente rispetto alle quali il contratto integrativo aziendale, per quanto ne compete, tende appunto a sviluppare elementi di coerenza.
Titolo I – Norme generali
ART. 1 • CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente contratto integrativo aziendale disciplina in maniera unitaria ed esaustiva, per quanto compatibile con le vigenti disposizioni di Xxxxx e della contrattazione di superiore livello tutti i rapporti di lavoro dipendente, esclusi quelli dei soli dirigenti, costituiti presso la società Sviluppo Sistema Fiera Spa.
ART. 2 • DECORRENZA E DURATA
Il presente contratto integrativo aziendale ha vigenza dal 1 giugno 2004 a tutto il 30 giugno 2006 salvo che per le clausole ove sia espressamente specificata una diversa vigenza. Le parti s’impegnano ad avviare il negoziato per l’eventuale rinnovo non oltre il 1 febbraio 2006 ed entro tale data potranno anche, di comune accordo, prorogare la durata del contratto stesso per un altro anno, alla condizione che esse parti, data la natura del premio aziendale di risultato, preventivamente si accordino sulla disciplina e regolamentazione di tale istituto nell’anno di proroga contrattuale.
Titolo II – Relazioni sindacali
ART. 3 • DIRITTI SINDACALI
Fermo restando ogni altra previsione di Legge e di CCNL in materia, con decorrenza 1.1.2005:
- I lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro, durante l'orario di lavoro, nel limite massimo di diciotto ore annue per le quali sarà corrisposta la normale retribuzione.
- I permessi retribuiti di cui cumulativamente possono usufruire i componenti della RSU per l'espletamento del proprio mandato sono pari a tre ore all'anno per dipendente. Ai fini della determinazione dell’organico di riferimento, si assume l’entità dell’organico stesso in forza al 1 gennaio di ogni anno, inclusi dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato.
- In occasione delle elezioni delle RSU di cui all’accordo interconfederale 27.7.1994, che a norma del medesimo accordo debbono avvenire entro i 30 giorni precedenti la data di scadenza di 36 mesi di durata nella carica, i componenti il comitato elettorale, gli scrutatori designati e il presidente del seggio elettorale hanno diritto a usufruire, per l’espletamento del rispettivo mandato, a permessi retribuiti nella misura complessiva massima di sei ore, aggiuntivi a quelli già previsti per i componenti della RSU.
ART. 4 • DIRITTI D’INFORMAZIONE
Fermo restando l'autonomia imprenditoriale e le rispettive, distinte responsabilità dell'imprenditore e delle organizzazioni e rappresentanze sindacali dei lavoratori, i diritti di informazione riconosciuti a queste ultime saranno realizzati secondo le modalità di seguito indicate.
A far data dal 1.1.2005 l’azienda fornirà in via continuativa alla RSU, per capi sommari e brevi, le informazioni in accompagnamento ai concreti sviluppi delle attività di cui agli obiettivi strategici, con particolare riferimento all’effettuazione di investimenti e all’acquisizione di nuove commesse. Dette informazioni saranno opportunamente tempestive ed esaustive, entro gli ovvi limiti di riservatezza a tutela dell’interesse aziendale.
Sempre a far data dal 1.1.2005 le medesime informazioni saranno comunque fornite dall’azienda in maniera sistematica, a cadenza trimestrale e d’iniziativa della parte più diligente, a tutte le parti firmatarie del contratto integrativo aziendale fermo restando che i relativi incontri potranno essere anche anticipati, per iniziativa della parte più diligente, ove si ritenga opportuna una maggiore tempestività nello svolgimento degli stessi in relazione a possibili eventi di particolare rilevanza.
In occasione di detti incontri l’azienda fornirà anche, per quanto di necessità, informazioni riguardanti riorganizzazioni e ristrutturazioni che abbiano significativi riflessi sull’organizzazione del lavoro.
A far data dal 1.7.2005 l’azienda fornirà inoltre alla RSU, non appena disponibili, i dati in forma anonima relativi ai dipendenti occupati all’ultimo giorno di ogni trimestre dell’anno, con la specificazione del livello d’inquadramento, del sesso e della tipologia di contratto di lavoro: tempo pieno ovvero parziale, tempo indeterminato ovvero determinato.
Titolo III – Orario di lavoro e relativi istituti
ART. 5 • ORARIO DI LAVORO
1. ORARIO NORMALE
L'orario normale di lavoro a tempo pieno è di 36 ore settimanali distribuito in cinque giorni dal lunedì al venerdì, a far data dal 1.1.2005 come segue: il lunedì, il martedì e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30, il mercoledì e il giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00.
Agli effetti amministrativi, per tutti gli istituti computati su base di giornata, a far data dal 1.1.2005 la giornata stessa è convenzionalmente sempre considerata pari a un quinto dell’orario settimanale di lavoro.
2. ELASTICITÀ
L’ingresso del mattino o, in alternativa, del pomeriggio può essere effettuato con 30 minuti di elasticità in anticipazione o in posticipazione, il relativo recupero dovrà avvenire al termine dell’orario normale di lavoro del giorno stesso.
3. RITARDI
I ritardi oltre l'elasticità prevista nella misura sopraindicata, nel limite di sessanta minuti mensili, dovranno essere obbligatoriamente recuperati al termine del normale orario di lavoro della giornata. Tali ritardi se non recuperati nella giornata e quelli in sùpero al limite suddetto di sessanta minuti mensili saranno trattenuti dalla retribuzione.
4. PERSONALE NON SOGGETTO AL LIMITE DELL'ORARIO DI LAVORO
In considerazione delle responsabilità affidate al personale non soggetto al limite dell'orario di lavoro (primi livelli e quadri), non valutabili in termini meramente quantitativi, allo stesso è consentita una diversa distribuzione dell'orario di lavoro settimanale previsto dal presente articolo. A tal fine non sono applicabili le disposizioni relative ai ritardi, fermo restando il rispetto delle esigenze di servizio e l’obbligo di effettuazione delle quattro registrazioni giornaliere di entrata e uscita (salvo esigenze di servizio).
Nota a verbale: in caso di prestazione settimanale inferiore alle trentasei ore, per mere finalità amministrative la relativa retribuzione sarà riproporzionata di conseguenza.
5. LAVORO FUORI SEDE
Qualora il lavoratore sia comandato per lavoro fuori della sede ove normalmente presta servizio, l'orario di lavoro avrà inizio sul posto indicatogli. In tal caso, e ove gli venga richiesto di rientrare in sede alla fine della giornata lavorativa, il lavoro effettivo terminerà anticipatamente, rispetto a quanto normalmente avviene, per consentire al lavoratore stesso, in relazione alla distanza e al mezzo di locomozione utilizzato, di potere raggiungere la sede.
6. PERMESSI INDIVIDUALI PER RIDUZIONE D'ORARIO
I gruppi di permessi retribuiti per riduzione annuale dell’orario di lavoro di cui al CCNL, per effetto della riduzione dell’orario settimanale di lavoro applicata in azienda sono parzialmente assorbiti e pertanto ridotti alla misura complessiva di 29 ore all’anno.
I lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale e/o a tempo determinato usufruiscono di detti permessi in misura proporzionale all'effettivo orario di lavoro.
I permessi di cui sopra saranno comunque usufruiti in frazioni non inferiori all’ora intera e suoi multipli.
ART. 6 • RIPOSO SETTIMANALE E FESTIVITÀ
Ai lavoratori spetta per Legge un giorno di riposo settimanale, di norma la domenica.
Il riposo settimanale è fruibile anche in giorno diverso dalla domenica (si richiamano in maniera particolare le norme riguardanti le attività stagionali e quelle per le quali il funzionamento domenicale corrisponde a esigenze tecniche o a ragioni di pubblica utilità).
Il riposo settimanale è irrinunciabile ed è pertanto esclusa ogni indennità sostitutiva.
I lavoratori non dovranno prestare servizio per due domeniche consecutive e per più di dodici domeniche all'anno. Eventuali deroghe in casi di necessità sono possibili in accordo tra azienda e RSU.
Le prestazioni di lavoro effettuate nel giorno del riposo settimanale di Xxxxx debbono obbligatoriamente essere recuperate mediante corrispondenti ore di riposo compensativo da fruire nel giorno feriale immediatamente successivo e comunque non oltre la successiva settimana lavorativa.
In caso una delle festività infrasettimanali, riconosciute nell'ambito della Legge e della contrattazione nazionale e territoriale, cada in una domenica o in un sabato, in aggiunta alla normale retribuzione sarà corrisposto ai lavoratori un ulteriore importo pari a 1/23 della normale retribuzione mensile, considerata al netto della retribuzione di eventuali festività cadenti nel mese. La retribuzione di festività convenzionalmente celebrate nella giornata di domenica (attualmente: 4 novembre) è considerata utile ai fini del computo del TFR
ART. 7 • PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO
Le ore di lavoro prestate dai dipendenti oltre l’orario contrattuale di 36 settimanali sono compensate, oltre che con le corrispondenti quote della retribuzione di fatto secondo la definizione di cui al CCNL, con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulle corrispondenti quote della normale retribuzione secondo la definizione di cui al CCNL:
- del 15% quelle effettuate fino alla 40^ ora settimanale;
- del 20% quelle effettuate in supero alla 40^ ora settimanale;
- del 30% quelle effettuate nei giorni festivi (festività infrasettimanali) e nella seconda giornata di riposo settimanale, attualmente il sabato;
- del 50% quelle effettuate in orario notturno, intendendosi per tali quelle dalle ore 21.00 alle ore 7.00, e in orario diurno nella giornata settimanale del riposo di Legge, attualmente la domenica.
Le prestazioni di lavoro straordinario sono consentite in unità di tempo non inferiori a mezz’ora e multipli.
Le eventuali prestazioni di lavoro effettuate nella giornata del riposo settimanale di Legge, nei limiti del normale orario di lavoro giornaliero che convenzionalmente si assume essere pari a un quinto dell’orario settimanale di lavoro, saranno retribuite con la sola maggiorazione dovuta fermo restando il prescritto riposo compensativo nella giornata lavorativa immediatamente successiva e comunque non oltre la successiva settimana lavorativa.
Ai dipendenti chiamati a effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle giornate di sabato e di domenica, in misura superiore a un quinto dell’orario settimanale di lavoro, oltre al compenso per le prestazioni effettivamente rese compete una indennità giornaliera di euro 15,50.
Nota esplicativa: ai fini pratici, per una prestazione fino a sette ore l’indennità non compete, mentre compete per una prestazione di sette ore e mezza o superiore.
Nel conteggio dell'orario settimanale di lavoro, ai fini del calcolo delle prestazioni di lavoro straordinario, si considerano come effettuate le ore lavorative coincidenti con assenze giustificate (malattia, infortunio, permessi individuali per riduzione d’orario, permessi retribuiti per gravi motivi di famiglia, permessi retribuiti per visite mediche, festività infrasettimanali, etc.).
Per la determinazione delle quote orarie agli effetti del compenso per le prestazioni di cui al presente articolo, il divisore orario della retribuzione mensile è 152, fermo restando che in ogni altro caso si applica il divisore orario 168 come previsto dal CCNL.
Le prestazioni lavorative a carattere straordinario devono sempre essere preventivamente ed espressamente autorizzate dal diretto responsabile e debitamente controfirmate dal superiore responsabile.
Per la liquidazione entro i dovuti termini delle prestazioni di lavoro straordinario i relativi modelli di autorizzazione dovranno pervenire all’amministrazione del personale tassativamente non oltre il quinto giorno da quello di effettuazione delle prestazioni stesse.
ART. 8 • CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
Le norme in materia di contratti di lavoro a tempo parziale, stabilite dalla Legge e dal CCNL sono integrate come segue.
1. ISTANZE DEL LAVORATORE
Su motivata istanza del lavoratore l’azienda valuterà ogni concreta possibilità di modificare, in base alle necessità manifestate dal lavoratore stesso, la collocazione temporale originariamente prevista della prestazione lavorativa.
Su motivata istanza del lavoratore l’azienda valuterà eventualmente la possibilità di incrementare ovvero di diminuire, in base a quanto richiesto dal lavoratore stesso, la quantità originariamente prevista della prestazione lavorativa a tempo parziale di tutte le tipologie.
2. PATTO DI CONSENSO
L’eventuale accordo del lavoratore alle clausole flessibili e/o elastiche deve risultare da uno specifico atto scritto, che in ogni caso va negoziato con la partecipazione della RSU.
Detto accordo deve prevedere la facoltà del lavoratore di recedere dal patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, oltre che nei casi già previsti, anche in caso di comprovate necessità personali o familiari come richiamate all’art. 25 del presente contratto integrativo aziendale. L’eventuale recesso del lavoratore, in forma scritta, potrà avvenire in qualunque momento successivo alla stipulazione dell’accordo purché con un preavviso di almeno dieci giorni lavorativi.
3. CLAUSOLE FLESSIBILI
In caso di possibile applicazione da parte dell’azienda delle clausole flessibili, relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione nel caso di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo, il termine di preavviso è di almeno dieci giorni lavorativi.
Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell’applicazione di clausole flessibili saranno retribuite per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata.
La relativa percentuale di maggiorazione, attualmente prevista dal CCNL nella misura non inferiore al 1,5%, viene stabilita nella misura del 5% da calcolare sulle corrispondenti quote della retribuzione di fatto secondo la definizione di cui al CCNL stesso.
4. CLAUSOLE ELASTICHE
In caso di contratti a tempo parziale ridotto rispetto al normale orario mensile ovvero annuale (c.d. “part-time verticale”) ed eventualmente in combinazione rispetto al normale orario settimanale (c.d. “part-time misto”), la possibile applicazione da parte dell’azienda delle clausole elastiche, relative alla variazione in aumento della quantità della prestazione nel caso di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo, potrà avvenire solo a partire dall’inizio del mese (in caso di orario ridotto su base mensile) ovvero dell’anno (in caso di orario ridotto su base annuale) successivo alla relativa comunicazione al lavoratore e per tutta la durata del mese ovvero dell’anno stesso, fermo restando un termine di preavviso di almeno cinque giorni lavorativi (in caso di orario ridotto su base mensile) e di almeno venti giorni lavorativi (in caso di orario ridotto su base annuale).
La possibile applicazione delle clausole elastiche non avrà comunque carattere definitivo ma dovrà essere formalmente reiterata, se di necessità, di periodo in periodo.
Nel caso in cui, nel corso dei predetti periodi mensile ovvero annuale di incremento preventivato e stabilizzato della prestazione lavorativa, sopravvenissero gravi ragioni di difficoltà da parte del lavoratore a rendere la prestazione stessa per la quota incrementale pattuita, le parti si incontreranno nell’immediatezza al fine di valutare le intervenute problematiche per concordare una soluzione adeguata.
5. CÒMPUTO DELLA RETRIBUZIONE SU BASE ANNUA
In caso di riproporzionamento della prestazione originariamente prevista nei casi di “part-time verticale” o di “part-time misto” su base annua, posto che il relativo regime d’orario permarrà come minimo per un intero anno di calendario, per le ore prestate in più rispetto a quelle originariamente concordate il còmputo della relativa retribuzione rifletterà proporzionalmente su ogni istituto differito, restando di conseguenza esclusa la relativa maggiorazione forfetariamente e convenzionalmente determinata, da calcolare sulla quota oraria delle retribuzione di fatto, di cui al CCNL.
Fermo restando la maggiorazione prevista dal CCNL per le ore che, a seguito dell’applicazione delle clausola elastiche, determinino un incremento definitivo della quantità della prestazione.
La relativa percentuale di maggiorazione, attualmente prevista dal CCNL nella misura almeno del 1,5%, viene stabilita nella misura del 2% da calcolare sulle corrispondenti quote della retribuzione di fatto secondo la definizione di cui al CCNL stesso.
Nota esplicativa 1: la collocazione nell’ambito della giornata lavorativa dell’orario di lavoro in caso di contratti a tempo parziale, che comunque deve risultare dal contratto individuale di lavoro, non ha attinenza con la distribuzione del normale orario di lavoro a tempo pieno in azienda.
Nota esplicativa 2: la normativa di cui al soprastante articolo si applica con decorrenza 1.7.2005.
ART. 9 • REGISTRI PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO E SUPPLEMENTARE
Le ore di lavoro straordinario e supplementare dovranno essere cronologicamente annotate, a cura dell'azienda, su appositi registri, che potranno essere sostituiti da altri idonei supporti nel caso la contabilità sia tenuta con mezzi elettronici.
A richiesta della RSU, da presentare con sufficiente anticipo, l'azienda fornirà i dati relativi alle ore di lavoro straordinario e supplementare effettuate, in forma anonima aggregata per tutela della riservatezza personale, sulla base di criteri specifici che ne consentano comunque una efficace lettura e comprensione.
Il monitoraggio circa l’utilizzo del lavoro supplementare ha anche il fine di verificare, congiuntamente tra le parti, il possibile consolidamento di parte delle ore di lavoro supplementare rese, ciò in rapporto all’organizzazione del lavoro ovvero alle cause che l’abbiano reso necessario.
ART. 10 • FERIE
1. TRATTAMENTO SPETTANTE
A partire dal 1.1.2005 ogni dipendente ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite pari a 24 giorni lavorativi.
Con pari decorrenza ogni dipendente potrà richiedere fino a cinque giorni nell’anno di permessi non retribuiti, da godersi compatibilmente con le esigenze dell’azienda e tenuto conto di quelle dei lavoratori, con le stesse modalità in atto per le ferie.
L'anno di servizio utile per la maturazione delle ferie annuali inizia il 1° gennaio e si compie il 31 dicembre.
Agli assunti e cessati in corso d’anno, compresi gli assunti con contratto di lavoro a tempo determinato che non abbia estensione sull’intero anno, competono, per quell’anno, tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi completi di servizio effettivamente prestati, o frazione superiore a quindici giorni: agli effetti pratici, due giorni di ferie per ciascun rateo dodicesimale.
Nota a verbale: per effetto della cessazione della condizione individuale di miglior favore prevista, nella vigenza del contratto integrativo aziendale in essere fino al 31.5.2004, per i dipendenti a tempo indeterminato assunti fino al 30.9.2001:
1) A ognuno dei dipendenti suddetti spetta comunque fino a tutto il 31.12.2004 un numero di giorni effettivi di ferie pari a quello maturato a tutto il 31.5.2004 in base alla condizione individuale di migliore favore di cui sopra.
2) A ognuno dei dipendenti suddetti è riconosciuta, con decorrenza 1.1.2005, una quota di superminimo individuale non assorbibile pari al valore retributivo dei giorni di ferie maturati o in via di maturazione a tutto il 31.5.2004, in supero al numero di 24, con eventuale arrotondamento dei giorni stessi alla frazione decimale più prossima. Detto valore è calcolato in base alla retribuzione individuale corrente al 31.5.2004, maggiorata delle quote derivanti dagli incrementi previsti dal CCNL di settore fino a tutto il 1.9.2006 per il livello d’inquadramento in essere al 31.5.2004. La quota di superminimo individuale non assorbibile così risultante, definita in base annuale, sarà erogata in 14 quote mensili uguali per ciascuna delle corrispondenti mensilità retributive.
2. PROGRAMMAZIONE DELLE FERIE
Ogni lavoratore sottoporrà all'azienda, entro il 20 gennaio, il calendario delle ferie proposto per l'anno corrente, che dovrà contenere la programmazione di tutte le ferie spettanti nell’anno, sia quelle in maturazione sia quelle eventualmente arretrate non ancora godute.
Ove le ferie non siano programmate nella loro totalità entro il termine indicato, l’azienda potrà fissare di propria iniziativa il periodo di godimento di quelle non programmate, dàndone tempestiva comunicazione ai diretti interessati.
Le ferie, dato il loro scopo, debbono essere godute a periodi di più giorni e il CCNL stabilisce tra l’altro che esse potranno essere frazionate in non più di due periodi. In particolari casi (per esempio: “ponti”, esigenze straordinarie) possono essere godute anche a singole giornate. In ogni caso esse non possono essere godute in misura inferiore a una o più giornate intere. Tale norma potrà essere derogata solo in comprovati casi straordinari di effettiva necessità personale, derivante per esempio da gravi problematiche familiari quando siano esauriti ovvero non utilizzabili i permessi nelle diverse tipologie previste.
L'azienda valuterà la proposta di calendario sulla base delle esigenze di servizio e autorizzerà le ferie entro il successivo 31 gennaio.
In mancanza di pronunciamento aziendale entro tale data s’intenderà comunque accolto il calendario come proposto.
Una volta che l’azienda abbia autorizzato, anche tacitamente, le ferie proposte, il calendario annuale si considera definito. In seguito, comunque, sia il lavoratore sia l’azienda possono richiedere, per motivate ragioni, la sua modificazione, che può determinarsi col consenso di entrambe le parti.
A tale scopo il lavoratore potrà presentare all’azienda un nuovo calendario con le modificazioni richieste, almeno venti giorni di calendario prima che intervengano le modificazioni stesse. Si considera “modificazione” qualunque variazione, anche se minima, delle ferie già definite. Entro dieci giorni di calendario dall’avvenuta ricezione l’azienda approverà o meno le modificazioni richieste. In mancanza di pronunciamento aziendale entro tale termine s’intenderanno comunque accolte le modificazioni al calendario come proposte.
3. GODIMENTO DELLE FERIE
Le ferie annuali retribuite sono costituzionalmente irrinunciabili in quanto consentono con un adeguato periodo di riposo il recupero delle energie psicofisiche profuse nell'attività lavorativa.
Esse comunque irrinunciabili ed è pertanto esclusa ogni indennità sostitutiva.
Le ferie che eventualmente non si siano potute godere per causa di forza maggiore nell'anno di maturazione dovranno essere comunque godute nei primi sei mesi dell'anno successivo.
4. CHIUSURA ESTIVA
È stabilito un periodo di chiusura estiva dell'azienda della durata di due settimane, con la possibilità di prevedere presidi ove di necessità. Tale periodo di chiusura sarà comunicato ai lavoratori entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
5. ASSENZE PER CURE TERMALI E IDROPINICHE
Le assenze relative a cure termali o idropiniche prescritte da enti pubblici previdenziali o assicurativi, qualora non rientrino fra le assenze per malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge e delle istruzioni emanate dall'INPS, sono conteggiate come ferie.
6. REGISTRO DELLE FERIE
Le ferie saranno cronologicamente annotate, a cura dell'azienda, su apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria, e che potrà essere sostituito da altro idoneo supporto nel caso la contabilità sia tenuta con mezzi elettronici. A richiesta della RSU, da presentare con sufficiente anticipo, l'azienda fornirà i dati relativi alle situazione delle ferie, in forma anonima aggregata per tutela della riservatezza personale, sulla base di criteri specifici che ne consentano comunque una efficace lettura e comprensione.
7. CÒMPUTO DELLE FERIE NON GODUTE NELLE COMPETENZE DI FINE RAPPORTO
Per la determinazione delle sole quote giornaliere nel calcolo dell'indennità sostitutiva delle ferie eventualmente non godute, ai fini della determinazione delle competenze di fine rapporto, il divisore giornaliero della retribuzione mensile è 23, fermo restando che in ogni altro caso (con l’eccezione di cui all’art. 19 del presente contratto in relazione al còmputo dell’indennità di trasferta) si applica il divisore giornaliero 26 come previsto dal CCNL.
ART. 11 • VACANZE DI FINE ANNO
Le ex-festività abolite dalla Legge 5.3.77 n. 54 e successive modificazioni e integrazioni (fino a tutto l’anno 2005 nel numero di quattro) sono compensate con altrettante giornate di permesso retribuito da godersi cumulativamente come vacanze collettive in occasione delle festività di fine anno. Il relativo calendario è stabilito entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
Eventuali turni di servizio in deroga a quanto sopra saranno concordati con la RSU con sufficiente anticipo e i dipendenti che non possano godere delle vacanze nel periodo sopraindicato ne godranno in altro successivo periodo, sempre cumulativamente.
Le giornate di permesso corrispondenti alle ex-festività sono irrinunciabili ed è pertanto esclusa ogni indennità sostitutiva.
Titolo IV – Rapporti di lavoro
ART. 12 • ASSUNZIONE
A ogni dipendente, all’atto dell’assunzione, sarà consegnata copia del presente contratto integrativo aziendale e un’idonea documentazione conoscitiva delle norme e disposizioni relative allo svolgimento del rapporto di lavoro.
Ai lavoratori assunti a tempo indeterminato sarà consegnata inoltre la documentazione relativa alla previdenza integrativa aziendale, con la relativa modulistica d'iscrizione.
ART. 13 • CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA
Si richiama quanto già previsto nel verbale di accordo 26.7.2001 avente per oggetto il trasferimento di ramo d’azienda dalla Fondazione "Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano" a Sviluppo Sistema Fiera:
“Data l’assoluta peculiarità della condizione che determina il programmato trasferimento (realizzazione di autonome condizioni operative per lo svolgimento dei servizi generali e strumentali di natura tecnica), la Fondazione "Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano" accorderà ai lavoratori ceduti a Sviluppo Sistema Fiera SPA, ai quali dovesse essere intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il diritto di prelazione per assunzioni che la Fondazione stessa dovesse effettuare, con contratti di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato, per qualifiche, posizioni e competenze professionali corrispondenti a quelle dei lavoratori licenziati, per un periodo di tempo di dodici mesi (a decorrere dalla data del licenziamento)”.
Come nelle previsioni sancite nel verbale suddetto, inoltre:
“Su richiesta delle Organizzazioni Sindacali e della Rappresentanza Sindacale Unitaria, la Società cessionaria Sviluppo Sistema Fiera SPA si impegna, come misura di salvaguardia nei confronti dei trasferendi lavoratori data l'entità numerica degli stessi:
- A mantenere vigente la disciplina della tutela reale del posto di lavoro in applicazione dell'art. 18 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 ("Reintegrazione nel posto di lavoro"), anche nel caso in cui venga meno il requisito numerico previsto, nell’ambito del citato art. 18, come limite per il campo di applicazione di detta forma di tutela (unità produttive con più di quindici dipendenti).
- A mantenere comunque l’applicazione delle normative di cui al Titolo III della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (“Dell’attività sindacale”), anche nel caso in cui venga meno il requisito numerico previsto, ex art. 35 Legge 20 maggio 1970, n. 300, come limite per il campo di applicazione di dette normative (unità produttive con più di quindici dipendenti)”.
ART. 14 • FORMAZIONE PROFESSIONALE
Con particolare riferimento a quanto specificato in premessa, a far data dal 1.1.2005 l’azienda darà speciale impulso alla formazione professionale continua, la cui realizzazione è segnatamente mirata alle seguenti aree d’interesse:
a) conoscenza della lingua inglese;
b) competenza nella gestione di commesse con specifico riguardo a:
- controllo tempi e avanzamenti,
- controllo costi,
- controllo qualità,
- elementi di contrattualistica,
- elementi in materia assicurativa,
- elementi in materia legale;
c) formazione tecnica su specifici progetti con particolare riguardo a:
- progettazione,
- disegnazione,
- sicurezza;
d) normative applicabili in materia di:
- appalto pubblico,
- pubblica gara,
- contabilità lavori.
Le conseguenti attività formative potranno essere realizzate, oltre che attraverso i tradizionali strumenti di operabilità direttamente gestiti dall’azienda, anche mediante il ricorso ai fondi interprofessionali per la formazione continua, ai quali l’azienda stessa ha contributivamente aderito.
Annualmente, entro il mese di marzo, le parti firmatarie del contratto integrativo aziendale verificheranno congiuntamente la possibilità e la convenienza di realizzare in comune uno specifico programma formativo da presentarsi al fondo interprofessionale di competenza per la richiesta del relativo finanziamento. In quest’ambito le parti faranno riferimento alle modalità e procedure previste in sede di contrattazione interconfederale e collettiva nazionale nonché ai regolamenti in essere, e il programma formativo sarà realizzato una volta che il relativo finanziamento sia stato eventualmente conseguito.
A far data dal 1.1.2005 le attività formative di esclusiva iniziativa dell’azienda saranno via via rese oggetto di informazione e approfondimento con la RSU ogniqualvolta esse risultino in significative realizzazioni pratiche, e comunque rese oggetto di riepilogazione generale nell’ambito dell’incontro annuale, di cui sopra, con tutte le parti firmatarie del contratto integrativo aziendale.
ART. 15 • DISTACCHI
L'eventuale distacco di lavoratori dell'azienda presso altri soggetti, di cui all’art. 30 del D. Lgs. 10.9.2003, n. 276, deve comunque avvenire con il consenso dei lavoratori interessati.
ART. 16 • PARTICOLARI TIPOLOGIE DI CONTRATTI DI LAVORO
Ove l’azienda faccia ricorso al lavoro somministrato, nella vigenza del presente contratto stipulerà solo contratti di somministrazione a tempo determinato.
Il numero ragguagliato a tempo pieno equivalente di lavoratori somministrati contemporaneamente presenti in azienda non potrà eccedere, nel mese, il 10% del numero dei dipendenti ragguagliato a tempo pieno equivalente al netto dei contratti a termine stipulati per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, risultanti in organico il primo giorno dello stesso
mese. A tal fine il numero risultante dall’applicazione di detta percentuale, se non intero, sarà arrotondato all’unità superiore.
L’azienda farà ricorso a contratti di lavoro dipendente a tempo determinato solo per temporanee e straordinarie ragioni di carattere organizzativo ovvero per ragioni di carattere sostitutivo.
Il numero ragguagliato a tempo pieno equivalente di lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato (non stipulato per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto) contemporaneamente presenti in azienda non potrà eccedere, nel mese, il 15% del numero dei dipendenti al netto dei contratti stipulati per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, risultanti in organico il primo giorno dello stesso mese. A tal fine il numero risultante dall’applicazione di detta percentuale, se non intero, sarà arrotondato all’unità superiore.
A parità di funzioni e/o di competenze professionali, in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato l’azienda, in considerazione della formazione erogata e della specifica esperienza lavorativa maturata, attiverà una procedura di priorità in favore dei lavoratori già assunti con un contratto di lavoro a tempo determinato scaduto nei dodici mesi immediatamente precedenti.
Il numero complessivo ragguagliato a tempo pieno equivalente dei lavoratori somministrati a tempo determinato e dei dipendenti con contratto a tempo determinato, non stipulato per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, contemporaneamente presenti in azienda, non potrà comunque eccedere, nel mese, il 25% del numero dei dipendenti ragguagliato a tempo pieno equivalente, con esclusione dei contratti stipulati per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, risultanti in organico il primo giorno dello stesso mese. A tal fine il numero risultante dall’applicazione di detta percentuale, se non intero, sarà arrotondato all’unità superiore. Detto limite, risultante per effetto del relativo arrotondamento, non potrà in ogni caso essere superato, indipendentemente dai due distinti limiti di cui sopra risultanti per effetto dei rispettivi arrotondamenti separatamente calcolati.
L’azienda non farà ricorso, nella vigenza del presente contratto integrativo aziendale, a contratti di lavoro a chiamata né a contratti di lavoro ripartito.
Date le peculiarità dell’attività svolta, l’azienda non prevede, nella vigenza del presente contratto integrativo aziendale, di ricorrere a contratti di apprendistato né a contratti di inserimento. In caso sopravvengano imprevedibili esigenze, tali da rendere assolutamente necessario il ricorso a contratti di apprendistato e/o a contratti di inserimento, ciò sarà in ogni caso oggetto di preventiva trattazione e di specifico accordo tra le parti firmatarie del presente contratto aziendale.
ART. 17 • SCORRIMENTO AUTOMATICO
I lavoratori assunti al sesto livello passeranno al quinto livello dopo dodici mesi di effettivo lavoro dalla data di assunzione.
ART. 18 • PERSONALE CON FUNZIONI DIRETTIVE (DI LIVELLO QUADRI E PRIMO)
In relazione alla peculiare attività svolta dall’azienda, e in particolare all’operatività integrata su specifici progetti complessivi, si dà atto che il personale direttivo (quadri e primi livelli), può essere investito sia di responsabilità gestionali, sia di responsabilità specialistiche di elevato contenuto tecnico, in coerenza agli specifici profili professionali come da CCNL e alle funzioni assegnate.
Nell’àmbito più generale delle attività formative aziendali, particolare attenzione sarà posta all’aggiornamento e all’arricchimento professionale dei suddetti lavoratori.
Al personale con funzioni direttive, in relazione alle particolari responsabilità delle quali è investito, l'azienda garantirà direttamente o a mezzo di idonea polizza assicurativa:
- la copertura dei rischi verso i terzi inerenti all'esercizio della propria funzione;
- eventuali spese legali derivanti dalle responsabilità civili e penali correlate;
- eventuali danni personali conseguenti, questi ultimi solo in caso sia provata l'insussistenza di dolo, colpa grave, negligenza grave.
Per l’eventuale tutela in sede legale il personale con funzioni direttive potrà avvalersi, ove lo ritenga opportuno e necessario, di un avvocato di fiducia in alternativa a quello proposto dall'azienda.
ART. 19 • TRASFERTE STANDARD
1. IN GENERALE
Per trasferta s’intende, ai fini di quanto segue, lo spostamento e la permanenza fuori dalla sede di lavoro che ricomprenda almeno un pernottamento fuori sede e che comunque trovi attuazione all’esterno del perimetro geografico della provincia di Milano, per una durata non superiore a sette giorni e sette notti.
Nota esplicativa: fino all’insediamento dell’assemblea provinciale di Monza, il territorio della relativa provincia si considera, ai fini di quanto segue, parte integrante del territorio della provincia di Milano.
Al personale in trasferta competono:
- il rimborso delle effettive spese di viaggio ove sostenute;
- il rimborso delle spese postali, telegrafiche e di altro genere, ove sostenute in esecuzione del mandato nell'interesse dell'azienda;
- l'indennità di trasferta;
- il rimborso delle spese non documentabili di modica entità ove sostenute;
- una idonea copertura dei rischi derivanti dalla trasferta stessa.
I lavoratori interessati hanno facoltà di optare, in alternativa all'indennità di trasferta, per il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio effettivamente sostenute, secondo un trattamento uniforme per tutti i dipendenti.
Le trasferte del personale devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dal rispettivo dirigente responsabile (direttore operativo o amministratore delegato).
2. ALLOGGIO
Per l'alloggio, quando direttamente prenotato dal lavoratore, dovranno essere utilizzate strutture alberghiere fino alla categoria "tre stelle" o corrispondente standard internazionale. Ove dette strutture non siano disponibili, o ne siano disponibili di standard superiore a parità di costo, è ammesso l'utilizzo di queste ultime.
3. SPOSTAMENTI
Gli spostamenti si svolgeranno, a seconda dei tempi, dei luoghi e delle circostanze delle trasferte, secondo opportunità:
- In treno, con utilizzo della seconda classe e prenotazione del posto ove possibile, ovvero in carrozza-cuccette per i tragitti che comprendano trasferimenti notturni.
- In aeromobile, con utilizzo della classe turistica per viaggi di durata fino a sei ore e della classe affari per superiori durate.
- In automobile, solo nei casi in cui per ragioni di praticità non sia possibile, fermo restando l’esigenza di contenere i costi, l’uso del treno. In quest’ultimo caso si farà utilizzo prioritario delle vetture aziendali e, in subordine, si potranno utilizzare vetture a noleggio di cilindrata non superiore ai 1400 cc. nell’àmbito delle convenzioni eventualmente stipulate dall’azienda con società di autonoleggio. In casi di stretta necessità, ove il dipendente lo consenta, potrà essere autorizzato l’utilizzo di una vettura nella personale disponibilità del medesimo. In tale ipotesi il relativo rimborso chilometrico sarà effettuato in base alle correnti tabelle ACI, comunque nel limite dei 2000 cc e nell’osservanza della normativa fiscale e previdenziale.
Il tempo di viaggio impiegato per l’effettuazione delle trasferte non è considerato tempo di lavoro. Le ore di viaggio notturne, intendendosi per tali quelle dalle 21 alle 6, se effettivamente documentate saranno indennizzate in misura pari al 30% della normale retribuzione secondo la definizione di cui al CCNL.
Le ore intere effettive di viaggio che comportino il passaggio di almeno 4 fusi orari, escluso quello di partenza, danno diritto ad altrettante ore intere di riposo compensativo da godersi non appena possibile, preferibilmente nell’immediatezza, in ogni caso non oltre il quinto giorno lavorativo dalla conclusione della trasferta.
4. INDENNITA' DI TRASFERTA
L'indennità di trasferta è pari al 30% della normale retribuzione giornaliera (che a questo solo fine è considerata pari a 1/30 della normale retribuzione mensile) secondo la definizione di cui al CCNL.
Per trasferte al di fuori del territorio europeo, inteso secondo il criterio geografico, tale indennità è aumentata al 40% .
L'indennità di cui sopra non è corrisposta nei casi di trasferta a carattere formativo per "stage", aggiornamento professionale e quant’altro (per esempio, visite a strutture e infrastrutture, partecipazione a corsi e seminari ecc.).
5. SPESE NON DOCUMENTABILI
Eventuali spese motivate non documentabili di modica entità, sostenute nel corso delle trasferte, saranno rimborsate dall’azienda al lavoratore purché esposte e sottoscritte dal medesimo sotto la sua propria responsabilità.
6. PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO
Posto che durante l’effettuazione delle trasferte la distribuzione dell’orario normale di lavoro, per ovvie ragioni, può essere diversa da quella abituale di cui all’art. 5 del presente contratto, le eventuali ore di lavoro prestate dai dipendenti oltre l’orario contrattuale di 36 settimanali sono compensate come previsto all’art. 7 del presente contratto, fermo restando la relativa procedura di autorizzazione. A tale riguardo, su estero, sono considerate festività infrasettimanali quelle osservate come tali nel territorio della Repubblica italiana.
Non sono considerate prestazioni di lavoro straordinario le attività a carattere formativo per "stage", aggiornamento professionale e quant’altro (per esempio, visite a strutture e infrastrutture, partecipazione a corsi e seminari ecc.).
7. ANTICIPAZIONI
Al lavoratore inviato in trasferta per periodi superiori a tre giorni e due notti sarà riconosciuta, previa autorizzazione del dirigente responsabile, un'anticipazione in valuta di 130,00 euro/giorno per l'Italia e di 205,00 euro/giorno per l'estero, mentre le spese alberghiere e di viaggio ove possibile dovranno essere anticipatamente regolate dall'azienda.
8. COPERTURA DEI RISCHI
Nei confronti del personale in trasferta, dietro idonea documentazione del danno l'azienda copre i seguenti rischi di viaggio per i comuni mezzi di trasporto: ambulanza eventualmente anche aerea ove di necessità, smarrimento o furto del bagaglio, furto dell'importo anticipato dall'azienda stessa in conto rimborso spese, costi per cure mediche e ricoveri ospedalieri qualora la trasferta si svolga all'estero.
Nota esplicativa: la normativa di cui al soprastante articolo si applica con decorrenza 1.7.2005.
ART. 20 • TRASFERTE DI LUNGA DURATA
Per trasferta di lunga durata s’intende, ai fini di quanto segue, lo spostamento e la permanenza fuori dalla sede di lavoro che ricomprenda almeno un pernottamento fuori sede e che comunque trovi attuazione all’esterno del perimetro geografico della provincia di Milano, per una durata superiore a sette giorni e sette notti.
Nota esplicativa: fino all’insediamento dell’assemblea provinciale di Monza, il territorio della relativa provincia si considera, ai fini di quanto segue, parte integrante del territorio della provincia di Milano.
Per tali trasferte, data la loro peculiarità in relazione all’attività tipica aziendale, sarà individuato un trattamento complessivo “ad hoc” che tenga conto delle specifiche caratteristiche loro proprie.
Nota esplicativa: la normativa di cui al soprastante articolo si applica con decorrenza 1.7.2005.
ART. 21 • USCITE DI LAVORO
1. IN GENERALE
Per uscita di lavoro s’intende, ai fini di quanto segue, l’espletamento della propria attività lavorativa nel corso della giornata in qualunque luogo fuori dalla sede di lavoro, anche per una durata superiore al normale orario di lavoro ma senza pernottamento fuori sede.
Al personale in uscita di lavoro competono:
- il rimborso delle effettive spese di viaggio ove sostenute;
- il rimborso delle spese postali, telegrafiche e di altro genere, ove sostenute in esecuzione del mandato nell'interesse dell'azienda;
- il rimborso a piè di lista delle spese di vitto effettivamente sostenute, secondo un trattamento uniforme per tutti i dipendenti.
Le uscite di lavoro del personale devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dal rispettivo dirigente responsabile (direttore operativo o amministratore delegato).
2. SPOSTAMENTI
Gli eventuali spostamenti si svolgeranno, a seconda dei tempi, dei luoghi e delle circostanze, secondo opportunità:
- In treno, con utilizzo della seconda classe e prenotazione del posto ove possibile.
- In aeromobile, con utilizzo della classe turistica.
- In automobile, solo nei casi in cui per ragioni di praticità non sia possibile, fermo restando l’esigenza di contenere i costi, l’uso del treno. In quest’ultimo caso si farà utilizzo prioritario delle vetture aziendali e, in subordine, si potranno utilizzare vetture a noleggio di cilindrata non superiore ai 1400 cc. nell’àmbito delle convenzioni eventualmente stipulate dall’azienda con società di autonoleggio. In casi di stretta necessità, ove il dipendente lo consenta, potrà essere autorizzato l’utilizzo di una vettura nella personale disponibilità del medesimo. In tale ipotesi il relativo rimborso chilometrico sarà effettuato in base alle correnti tabelle ACI, comunque nel limite dei 2000 cc e nell’osservanza della normativa fiscale e previdenziale.
Il tempo di viaggio impiegato per l’effettuazione delle uscite di lavoro è considerato tempo di lavoro.
3. PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO
Posto che durante l’effettuazione delle uscite di lavoro la distribuzione dell’orario normale di lavoro, per ovvie ragioni, può essere diversa da quella abituale di cui all’art. 5 del presente contratto, le eventuali ore di lavoro prestate dai dipendenti oltre l’orario contrattuale di 36 settimanali sono compensate come previsto all’art. 7 del presente contratto, fermo restando la relativa procedura di autorizzazione.
Non sono considerate prestazioni di lavoro straordinario le attività a carattere formativo per "stage", aggiornamento professionale e quant’altro (per esempio, visite a strutture e infrastrutture, partecipazione a corsi e seminari ecc.).
Nota esplicativa: la normativa di cui al soprastante articolo si applica con decorrenza 1.7.2005.
ART. 22 • CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE
Di ogni eventuale controversia individuale relativa al rapporto di lavoro, su richiesta del lavoratore interessato l'azienda e la RSU esperiranno congiuntamente, in presenza del medesimo, un bonario tentativo di conciliazione.
Titolo V – Clausole sociali
ART. 23 • MALATTIA
Durante la malattia il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto e della retribuzione per un periodo massimo di dodici mesi complessivi nell'arco di due anni solari, trascorso il quale, perdurando la malattia, l'azienda potrà procedere al licenziamento del medesimo, salvo che nei casi sottospecificati, con la corresponsione delle previste indennità. Per anno solare s'intende un qualunque periodo continuativo di trecentosessantacinque giorni e non già l'anno civile di calendario che corre dal 1 gennaio al 31 dicembre.
L'azienda comunicherà al lavoratore interessato l'approssimarsi della scadenza del periodo suddetto.
In casi particolari, anche su richiesta della RSU, l'azienda potrà rinviare la risoluzione del rapporto di lavoro, fermo restando che il successivo periodo sarà considerato di aspettativa non retribuita, con la sola decorrenza dell'anzianità di servizio.
Il lavoratore ha comunque la facoltà di richiedere l'aspettativa di cui all’art. 25 del presente contratto.
Per il personale con contratto di lavoro a tempo determinato il diritto alla conservazione del posto e della retribuzione cessa comunque con la scadenza del relativo contratto.
Se l’assenza dal lavoro è determinata da patologie di particolare gravità (a titolo esemplificativo: affezioni tubercolari, riconosciute e assistite dall'ente competente per Legge, malattie oncologiche, gravi cardiopatie, AIDS), il periodo di conservazione del posto e della retribuzione di cui sopra viene prorogato fino a un massimo di 12 mesi continuativi di calendario, durante i quali l'azienda corrisponderà con decorrenza 1.1.2005 un importo pari al 80% della retribuzione, comprese le mensilità supplementari. In tale ipotesi il lavoratore potrà inoltre ottenere un'anticipazione sul TFR accantonato presso l’azienda all’atto della richiesta, con decorrenza 1.1.2005 in misura non superiore al 80% dello stesso.
Se l'assenza dal lavoro è determinata da malattia professionale, la conservazione del posto e della retribuzione prosegue fino alla guarigione ovvero alla dichiarazione di inabilità permanente al lavoro.
ART. 24 • INFORTUNIO
Durante l'infortunio il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto e della retribuzione fino alla guarigione o alla dichiarazione di inabilità permanente al lavoro.
Per il personale con contratto di lavoro a tempo determinato il diritto alla conservazione del posto e della retribuzione cessa comunque con la scadenza del relativo contratto.
ART. 25 • ASPETTATIVA
Ai dipendenti non in prova l'azienda può concedere, per comprovate necessità personali o familiari, un periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di un anno, che non interrompe, a tutti gli effetti, la maturazione dell'anzianità di servizio.
In caso detta aspettativa sia concessa per ragioni di forte rilevanza sociale (a titolo esemplificativo, gravi malattie e infortuni propri o di familiari stretti), l'azienda erogherà agli interessati un assegno straordinario, nella misura del 60% della normale retribuzione ordinaria mensile per i primi 6 mesi e nella misura del 40% per i 6 mesi successivi.
Detto assegno sarà corrisposto ai lavoratori interessati nel limite di durata totale di un anno.
Di tali provvedimenti, nel rispetto delle norme di Legge a tutela della riservatezza personale, l'azienda informerà preventivamente la RSU.
ART. 26 • DIRITTO ALLO STUDIO
Ai lavoratori-studenti non in prova, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove d'esame, e che, in base alla Legge 20 maggio 1970 n. 300 hanno diritto a usufruire di permessi giornalieri retribuiti, l'azienda concederà su loro richiesta permessi retribuiti aggiuntivi per un massimo di 40 ore lavorative all'anno, per la relativa preparazione.
Nell'anno di svolgimento della prova finale del ciclo di studi tali permessi aggiuntivi potranno arrivare con decorrenza 1.1.2005 a un massimo di 80 ore lavorative.
Ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale detti permessi competono pro-quota.
I permessi di cui ai precedenti commi saranno retribuiti dietro produzione delle relative certificazioni o idonee documentazioni.
ART. 27 • PERMESSI RETRIBUITI
1. PERMESSI RETRIBUITI PER GRAVI MOTIVI DI FAMIGLIA
Ai lavoratori potranno essere concessi permessi retribuiti per gravi motivi personali e familiari (a titolo esemplificativo: lutti, gravi malattie, altri gravi problemi di ordine personale e familiare), fino a un massimo di cinque giorni lavorativi per singolo evento e di otto giorni lavorativi per ogni anno di calendario. Per i fini di cui sopra sono considerati "familiari" i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, oltre che la persona convivente more uxorio.
2. PERMESSI RETRIBUITI PER VISITE MEDICHE
Per l'effettuazione di visite e cure mediche specialistiche o di esami clinici di laboratorio saranno concessi i relativi permessi, che saranno considerati retribuiti dietro presentazione di idonea certificazione attestante l'avvenuta effettuazione.
3. PERMESSI RETRIBUITI PER RIDUZIONE D’ORARIO
Vedi art. 5 paragrafo 6.
4. PERMESSI A RECUPERO
Il recupero di permessi non contemplati nelle soprastanti casistiche ovvero dalla Legge o dal CCNL, che in ogni caso non potranno superare le sette ore nel mese, dovrà avvenire entro il mese immediatamente successivo. Permessi non recuperati entro tale termine saranno considerati non retribuiti.
ART. 28 • ORARIO A TEMPO PARZIALE PER GENITORI
Come azione positiva per la flessibilità dell'orario di lavoro per lavoratrici madri e lavoratori padri, uno speciale orario a tempo parziale reversibile può essere richiesto da genitori di figli fino a 8 anni di età o fino a 12 anni se adottanti o affidatari, dal 1.1.2005 nella forma di tempo parziale orizzontale nella misura di 30 ovvero 25 ovvero 20 ore settimanali, nonché nella forma di tempo parziale verticale nella misura di 30 ovvero 36 ovvero 42 settimane nell’anno. Quest’ultimo tipo di orario, date le particolari caratteristiche, potrà essere utilizzato solo in periodi coincidenti con anni interi di calendario (1 gennaio – 31 dicembre).
I dipendenti di primo livello e quadri, non soggetti al limite dell’orario di lavoro, data la speciale natura della loro prestazione lavorativa potranno accedere soltanto a quest’ultimo tipo di orario a tempo parziale, nel qual caso l’indennità aziendale di prestazione (ex-integrazione speciale) di cui all’art. 42 del presente contratto sarà percepita dai medesimi in misura ridotta pro-rata temporis per il periodo interessato dalla riduzione di orario.
La distribuzione dello speciale orario di lavoro a tempo parziale reversibile, in entrambe le forme previste, dovrà essere specificamente concordata tra dipendente e azienda.
ART. 29 • PERMESSI E CONGEDI PARENTALI
Alle lavoratrici madri e ai lavoratori padri che abbiano già usufruito del periodo di congedo parentale potranno essere concessi permessi non retribuiti della durata minima di sei mesi e per un totale massimo di un anno, entro il compimento del terzo anno di vita del figlio.
I lavoratori di entrambi i sessi che usufruiscano dei summenzionati permessi potranno richiedere un'anticipazione sul trattamento di fine rapporto maturato accantonato presso l’azienda all'atto della richiesta, non superiore al 70% dello stesso, fermo restando che l'assenza dovrà avere una durata effettiva pari al periodo richiesto.
Per le festività cadenti nei periodi di congedo di maternità e di congedo parentale la lavoratrice, e nei casi previsti il lavoratore, hanno diritto a un trattamento uguale a quello del restante personale.
ART. 30 • CONGEDO MATRIMONIALE
Il congedo straordinario previsto a questo titolo nel CCNL è di tre settimane di calendario anche per i lavoratori in prova.
ART. 31 • FONDO "XXXXX XXXXXXXXXX"
L’azienda versa la quota contributiva a proprio carico, nella misura del 6% calcolata sull’intera retribuzione utile dell’anno con esclusione di quella derivante da prestazioni di lavoro straordinario e dal premio aziendale di risultato, per tutti i dipendenti provenienti dall’ex-Ente Fiera Milano ancora iscritti al fondo “Xxxxx Xxxxxxxxxx”.
ART. 32 • PREVIDENZA INTEGRATIVA AZIENDALE
I dipendenti assunti a tempo indeterminato, che non abbiano aderito al “fondo Xxxxx Xxxxxxxxxx” e che comunque siano nelle condizioni già fissate al punto 4 del verbale di accordo tra ex-Ente Fiera Milano e sua RSU in data 6.11.1997, possono aderire alla previdenza integrativa aziendale, già a suo tempo istituita presso l’ex-Ente Fiera Milano nella forma della “cassa aziendale di previdenza” successivamente liquidata.
Ogni dipendente che ne abbia titolo può aderire alla previdenza integrativa aziendale al momento dell’assunzione ovvero in qualsiasi altro successivo momento, fermo restando che l’adesione avrà comunque effetto dalla data in cui sarà effettuata.
Salvo successive diverse determinazioni delle parti la previdenza integrativa aziendale trova attuazione mediante la libera adesione all’associazione PREVIP – fondo pensione, dei dipendenti aventi titolo.
In considerazione delle peculiari condizioni e necessità dei lavoratori dell’azienda, quest’ultima detiene la diretta responsabilità, d’intesa con la RSU che nella vigenza del suo mandato costituisce a tutti gli effetti la rappresentanza dei lavoratori aderenti alla previdenza integrativa aziendale, dei rapporti e degli adempimenti relativi alla previdenza stessa in favore dei lavoratori aderenti, avvalendosi eventualmente, per quanto di necessità, anche dell’idoneo supporto tecnico di servizio di strutture esterne.
In particolare, l’azienda aderisce in forma distinta e autonoma al PREVIP – fondo pensione.
Resta ferma ogni condizione già in essere dell’adesione stessa, quando non ancora perfezionata dall’azienda in forma autonoma, che riguardi i dipendenti iscritti in quanto soci beneficiari.
L’azienda e la RSU, congiuntamente, si impegnano ad attivare in via continuativa, per quanto di necessità, ogni opportuna e idonea misura di verifica e d’iniziativa, a miglior tutela dei dipendenti beneficiari, fermo restando che ogni eventuale costo derivante sarà a carico dell’azienda stessa.
I rapporti del socio aderente (l’azienda) e dei soci beneficiari (i lavoratori iscritti) con PREVIP – fondo pensione sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento relativi.
Il costo della quota associativa individuale dei soci beneficiari è assunto dall’azienda.
La quota contributiva a carico del lavoratore, come pure la quota di TFR devoluta, restano quelle stabilite al punto 5 del verbale di accordo tra ex-Ente Fiera Milano e sua RSU in data 6.11.1997.
Ove il lavoratore intenda modificare, nei limiti previsti, la percentuale della propria quota contributiva, lo comunicherà all’azienda in forma scritta, fermo restando che la relativa modificazione avrà effetto a partire dal 1 gennaio dell’anno successivo alla comunicazione stessa. Con decorrenza 1.1.2005 la quota contributiva a carico dell’azienda per tutti i dipendenti iscritti al fondo pensioni PREVIP è pari al 3% della retribuzione lorda annua imponibile TFR.
Nota a verbale: ove per qualunque ragione detta quota di contribuzione aziendale abbia in futuro a risultare in un aggravio di oneri fiscali, le parti sono impegnate a incontrarsi tempestivamente per valutare la situazione ed eventualmente determinare le opportune misure di fronteggiamento delle stesse.
ART. 33 • INTEGRAZIONE ASSEGNI FAMILIARI
L’azienda provvede all'integrazione degli assegni familiari del personale a tempo indeterminato con un proprio contributo che con decorrenza 1.7.2005 è di euro 20,00 mensili per ogni familiare risultante a carico.
ART. 34 • POLIZZA ASSICURATIVA
Una particolare polizza assicurativa è stipulata a favore dei dipendenti per la copertura dei seguenti rischi:
- Morte (salvo le causali normalmente escluse)
- Invalidità permanente da infortunio professionale (per la quota di danno differenziale).
- Invalidità permanente da infortunio extraprofessionale.
- Invalidità permanente derivante da malattia.
Le casistiche relative al rischio di morte sono più dettagliatamente elencate in apposito allegato.
Le condizioni di polizza, per quanto d’interesse, sono consultabili la RSU che a tale scopo ne riceverà e conserverà una copia.
ART. 35 • PRESTITI AI DIPENDENTI
In favore dei dipendenti non in prova è prevista la concessione di prestiti agevolati garantiti dal trattamento di fine rapporto maturato accantonato presso l’azienda:
- per il finanziamento delle operazioni di acquisto ovvero di ristrutturazione della prima casa di abitazione, per sé o per i figli;
- per eventuali spese sanitarie relative a terapie e interventi straordinari, riconosciute come necessarie dalle strutture pubbliche o equipollenti;
- per altri gravi motivi.
Il tasso di interesse applicato sarà quello più favorevole, che secondo corrente normativa fiscale non integri la caratteristica di compenso in natura ("fringe benefit").
E' istituito un fondo di rotazione massimo che con decorrenza 1.1.2005 è di euro 60.000,00. Entro tale àmbito i prestiti verranno erogati in base alla previsione dei rimborsi relativi all'anno in corso, come risultante al 1° gennaio di ogni anno.
La concessione dei prestiti avverrà in base alla data di ricevimento delle domande.
La durata massima dei prestiti non potrà superare i 15 anni. La rata mensile di rimborso di tutti i prestiti non potrà in ogni caso essere inferiore a euro 50,00.
Titolo VI – Trattamento economico
ART. 36 • ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE
Concorrono a determinare la retribuzione di fatto su base mensile ovvero annuale gli elementi sottoelencati:
a) minimo tabellare nella misura fissa mensile indicata nel CCNL di settore;
b) ex-indennità di contingenza nella misura fissa mensile indicata di Xxxxx e di contratto;
c) assegno supplementare nella misura fissa mensile indicata nella contrattazione territoriale;
d) superminimo collettivo aziendale nella misura fissa mensile derivante dall’anzianità di cui alla previsione del presente contratto;
e) premio feriale nella misura annuale indicata in percentuale nel presente contratto, quando sia conseguita l'anzianità prescritta;
f) premio di risultato, nella misura annuale, variabile, determinata secondo i criteri indicati nel presente contratto,
e inoltre, per i lavoratori di rispettiva spettanza, dai seguenti elementi: (su base mensile)
g) eventuale superminimo individuale non assorbibile;
h) eventuale superminimo individuale assorbibile;
i) eventuale indennità di funzione nella misura prevista nel CCNL di settore (quadri);
j) eventuale indennità aziendale di prestazione (quadri e primi livelli);
k) eventuali scatti di anzianità nella misura prevista nel CCNL;
(su base annuale)
l) eventuale premio personale di anzianità.
Nota esplicativa: a far data dal 1.7.2005, per semplificazione, le residue voci retributive individualmente risultanti come effetto di trascinamento di pregressi istituti, ove esistenti, sono ricondotte nell’ambito del superminimo individuale non assorbibile (tutte le residuanti quote del 30% del c.d. “superminimo pregresso” o “assegno di perequazione” e tutti gli importi già corrisposti al titolo di “scatti quadriennali”) ovvero nell’ambito del superminimo individuale assorbibile (tutte le residuanti quote del 70% del cosiddetto “superminimo pregresso” o “assegno di perequazione”).
ART. 37 • MENSILITA' SUPPLEMENTARI
La tredicesima e la quattordicesima mensilità sono corrisposte, rispettivamente, nel mese di dicembre e nel mese di giugno di ogni anno.
Un rateo pari a un dodicesimo di ognuno delle mensilità supplementari matura per ogni mese intero di servizio prestato, o frazione superiore o uguale a quindici giorni, nel rispettivo periodo di riferimento.
ART. 38 • PREMIO DI RISULTATO
Il premio aziendale di risultato, che integra un elemento variabile della retribuzione correlato al raggiungimento di obiettivi di produttività e qualità, è fissato per i due esercizi 2004-2005 e 2005- 2006 nella misura di riferimento di euro 2.450,00 uguali per tutti.
Ognuno degli esercizi di riferimento corre dal 1 luglio al 30 giugno dell’anno seguente.
Per ogni singolo esercizio di riferimento l’azienda e la RSU determinano di comune accordo gli indicatori e i parametri specifici degli obiettivi da fissarsi in relazione al premio di risultato. Tali indicatori e parametri saranno comunque coerenti alla natura dell’attività e della missione aziendali.
La determinazione a consuntivo del premio spettante per ogni esercizio di riferimento sarà effettuata entro il 30 settembre successivo alla conclusione dell’esercizio stesso e l’erogazione del premio, per quanto di spettanza, sarà effettuata con la retribuzione del successivo mese di ottobre. Il premio di risultato è corrisposto anche al personale impiegato con contratto a termine, purché di durata non inferiore a sei mesi pieni.
Nel caso il rapporto di lavoro si svolga per uno o più esercizi per una durata inferiore a quella degli esercizi stessi, il premio sarà riconosciuto pro rata temporis.
Per ogni finalità di computo relativa alle quote di premio spettanti, che si determinano in ragione mensile di dodici per ogni anno di esercizio, si considera come mese intero la frazione di tempo pari ad almeno sedici giorni.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro prima dell’erogazione del premio spettante, ove questo già sia stato determinato nella sua entità sarà comunque corrisposto all’avente titolo con le competenze di fine rapporto, ove questo invece non sia stato ancora determinato nella sua entità sarà comunque erogato con le competenze di fine rapporto nell’entità convenzionalmente spettante in relazione all’esito del premio di risultato dell’esercizio immediatamente precedente.
Il premio non è corrisposto in relazione ai periodi di assenza non retribuita.
Gli importi corrisposti a titolo di premio sono variabili e non predeterminabili e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale, ivi compreso il TFR.
ART. 39 • SUPERMINIMO COLLETTIVO AZIENDALE
Il superminimo collettivo aziendale è stabilito nella misura fissa mensile di euro 258,00 per quattordici mensilità, uguale per tutti i livelli d'inquadramento.
I lavoratori assunti a far data dal 1.10.2001 maturano il superminimo collettivo aziendale con le sottoindicate gradualità:
- all’atto dell’assunzione, nella misura di 77,50 euro;
- dopo sei mesi di anzianità aziendale, nella misura di 129,00 euro;
- dopo ventiquattro mesi di anzianità aziendale, nella misura completa di 258,00 euro.
Nota a verbale: I dipendenti assunti a partire dal 1.10.2001 e già in forza alla data del 31.5.2004, che abbiano maturato o maturino i relativi requisiti nel periodo tra il 1.6.2004 e il 31.12.2004, hanno diritto ai corrispettivi trattamenti con decorrenza 1.1.2005.
ART. 40 • PREMIO FERIALE
L’erogazione del premio feriale avviene con la retribuzione del mese di maggio di ogni anno, con decorrenza 1.1.2005 ai dipendenti con almeno due anni di anzianità aziendale compresi quelli con contratto di lavoro a tempo determinato, nelle seguenti misure percentuali:
- con un’anzianità aziendale fino a 8 anni: nella misura del 60% della base di riferimento;
- con un’anzianità aziendale fino a 13 anni: nella misura del 120% della base di riferimento;
- con un’anzianità aziendale superiore a 13 anni: nella misura del 160% della base di riferimento.
Nota esplicativa: in sede di prima applicazione e come condizione individuale acquisita di miglior favore, i dipendenti a tempo indeterminato già in forza alla data del 30.9.2001 che avessero già maturato la quota variabile, sulla base della rispettiva anzianità aziendale, secondo la progressione precedentemente in vigore:
- ove l’avessero maturata nella pregressa misura percentuale del 165%, si attestavano alla misura del 60% fino a 8 anni di anzianità aziendale e quindi seguivano la progressione sopraindicata;
- ove l’avessero maturata nella pregressa misura percentuale del 225%, si attestavano alla misura del 120% fino a 13 anni di anzianità aziendale e quindi seguivano la progressione sopraindicata;
- ove l’avessero maturata nella pregressa misura percentuale del 265%, la mantenevano nella misura del 160%.
La base di riferimento per il computo delle percentuali sopraindicate è costituita dalla "quota variabile" del previgente premio feriale, risultante al 31 dicembre del precedente anno. Ogni anno la relativa quota-base, corrispondente al 100%, viene ridefinita incorporando gli eventuali incrementi della paga-base di cui al CCNL intervenuti nell’anno stesso.
Nota a verbale (1): gli importi aggiornati al 31.12.2004, a valere per l’anno 2005, sono indicati nell’apposita tabella denominata “Allegato A”, che costituisce parte integrante del presente contratto.
Nota a verbale (2): I dipendenti assunti a partire dal 1.10.2001 e già in forza alla data del 31.5.2004, che abbiano maturato o maturino i relativi requisiti nel periodo tra il 1.6.2004 e il 31.12.2004, hanno diritto ai corrispettivi trattamenti con decorrenza 1.1.2005.
ART. 41 • PREMIO PERSONALE DI ANZIANITA'
Ai soli dipendenti già in forza al 30.9.2001 e senza soluzione di continuità fino al mese di erogazione del premio stesso, è attribuito un premio personale di anzianità.
Il premio personale di anzianità costituisce un elemento autonomo della retribuzione, erogato annualmente su base individuale, non assorbibile.
L’erogazione del premio personale di anzianità avviene con la retribuzione del mese di maggio di ogni anno, nella misura fissa di:
- euro 620,00 ai dipendenti inquadrati al livello quadri e al primo livello;
- euro 568,00 ai dipendenti inquadrati agli altri livelli,
e nella misura aggiuntiva pari al 105% della "quota variabile" del previgente premio feriale, risultante al 31 dicembre del precedente anno. Ogni anno la relativa quota-base, corrispondente al 100%, viene ridefinita incorporando gli eventuali incrementi della paga-base di cui al CCNL intervenuti nell’anno stesso.
Nota a verbale: gli importi aggiornati al 31.12.2004, a valere per l’anno 2005, sono indicati nell’apposita tabella denominata “Allegato A”, che costituisce parte integrante del presente contratto.
Il premio personale di anzianità non è un elemento costitutivo della normale retribuzione e della retribuzione di fatto, secondo le relative definizioni di cui al CCNL, ai fini della retribuzione e delle prestazioni di lavoro straordinario.
Ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale il premio personale di anzianità sarà corrisposto in misura proporzionale all’effettivo orario di lavoro.
ART. 42 • INDENNITA’ AZIENDALE DI PRESTAZIONE AL PERSONALE DIRETTIVO
Al personale direttivo, cioè con responsabilità diretta dell'andamento di servizi e uffici (quadri e primi livelli), non soggetto al limite dell'orario di lavoro e tenuto quindi a prestare servizio anche oltre il normale orario per il tempo necessario al regolare funzionamento del servizio o ufficio affidato, quale compenso forfetario verso dette prestazioni rese oltre l'orario normale nei giorni feriali e sino alle ore 21, è riconosciuta un’indennità aziendale di prestazione in cifra fissa.
Indipendentemente da dette prestazioni, resta ferma la facoltà dell’azienda di richiedere a essi dipendenti prestazioni lavorative a carattere straordinario, intendendosi per tali quelle da effettuarsi nelle giornate che normalmente non contemplano la presenza al lavoro (riposo di Xxxxx, secondo riposo settimanale, festività infrasettimanali) nonché in orario notturno, intese come quelle dalle ore
21.00 alle ore 7.00.
L’indennità di cui sopra non costituisce un elemento della normale retribuzione né della retribuzione di fatto, secondo le relative definizioni di cui al CCNL, ai fini della retribuzione e della maggiorazione delle prestazioni di lavoro straordinario.
Fino a tutto il 31.12.2004 l’indennità aziendale di prestazione di cui sopra è corrisposta per 14 mensilità annuali agli aventi titolo, nelle seguenti misure:
a) ai dipendenti assunti fino al 30.9.2001, con decorrenza 1.6.2004, di euro 605,00 ai quadri e di euro 425,00 ai primi livelli;
b) ai dipendenti assunti a partire dal 1.10.2001, con decorrenza 1.6.2004, di euro 287,00 ai quadri e di euro 207,00 ai primi livelli.
A partire dal 1.1.2005 l’indennità aziendale di prestazione di cui sopra è corrisposta per 12 mensilità annuali (escluse tredicesima e quattordicesima) agli aventi titolo, nelle seguenti misure:
a) ai dipendenti assunti fino al 30.9.2001, con decorrenza 1.1.2005, di euro 705,83 ai quadri e di euro 495,83 ai primi livelli; con decorrenza 1.6.2005, di euro 740,83 ai quadri e di euro 519,17 ai primi livelli;
b) ai dipendenti assunti a partire dal 1.10.2001, con decorrenza 1.1.2005, di euro 334,83 ai quadri e di euro 241,50 ai primi livelli; con decorrenza 1.6.2005, di euro 360,50 ai quadri e di euro 267,17 ai primi livelli; con decorrenza 1.6.2006, di euro 387,33 ai quadri e di euro 292,83 ai primi livelli.
Contratto integrativo aziendale Sviluppo Sistema Fiera Spa sottoscritto il 13 giugno 2005 ALLEGATO A
Base di còmputo, valida per la determinazione del premio personale di anzianità e del premio feriale, aggiornata al 31.12.2004 e a valere per l’anno 2005.
Di seguito, la base di còmputo si modificherà, al 31.12 di ogni anno e a valere per l’anno successivo, per effetto dei soli incrementi eventuali della paga-base di cui al CCNL intervenuti nell’anno stesso.
La base di còmputo, per la determinazione dei suddetti istituti, equivale sempre alla misura di riferimento del 100%.
Base utile per l’anno 2005 (pari al 100%)
Quadro | 2.255,67 |
1° livello | 1.927,18 |
2° livello | 1.730,80 |
3° livello | 1.551,24 |
4° livello | 1.410,08 |
5° livello | 1.338,32 |
Premio personale di anzianità per l’anno 2005 (solo personale assunto fino a tutto il 30.09.2001)
Quota fissa | Quota variabile 105% | Totale | |
Quadro | 620,00 | 2.368,45 | 2.988,45 |
1° livello | 620,00 | 2.023,53 | 2.643,53 |
2° livello | 568,00 | 1.817,34 | 2.385,34 |
3° livello | 568,00 | 1.628,80 | 2.196,80 |
4° livello | 568,00 | 1.480,58 | 2.048,58 |
5° livello | 568,00 | 1.405,23 | 1.973,23 |
Premio feriale per l’anno 2005
Quota del 60% (da 2 a 8 anni) | Quota del 120% (fino a 13 anni) | Quota del 160% (oltre 13 anni) | |
Quadro | 1.353,40 | 2.706,80 | 3.609,07 |
1° livello | 1.156,31 | 2.312,62 | 3.083,49 |
2° livello | 1.038,48 | 2.076,96 | 2.769,28 |
3° livello | 930,74 | 1.861,49 | 2,481,98 |
4° livello | 846,05 | 1.692,10 | 2.256,13 |
5° livello | 802,99 | 1.605,98 | 2.141,31 |