CONVENZIONE TRA
I/ST¶ITUTO DI STUDI GIURIDICI DEL LAZIO A‡XXXXX XXXXX XXXXXX ·
E
, / * $ 5 $ 1 7 ( 3 ( 5 / ¶ , 1 ) $ 1 = , $
PER LA REALIZZAZIONE , IN COLLABORAZIONE , DI ATTIVIT FORMATIVE P ER TUTORI VOLONTARI DI MINORI STRANIERI NON ACCO MPAGNATI , PER TUTORI VOLONTARI DI MINORI PRESENTI SUL TERRITORIO REGIONALE, PER CURATORI E PER ESPERTI IN GIUSTIZIA RIPARATIVA , BULLISMO E DEVIANZA MINORILE NONCH DI ATTIVIT DI RICERCA/STUDIO E DI PUBBLICAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVIT STESSE .
L’ISTITUTO REGIONALE DI STUDI GIURIDICI DEL LAZIO A‡XXXXX XXXXX
XXXXXX ·
C–.F.: 96154600587, P.IVA: 09503461007
e–nte pubblico dipendente dalla
Regione istituito con legge regionale 11 luglio 1987, n. 40 (per il seguito, breviter ‡ , V U H J, inLpersRonaQdellDa doOtt.ssaHAr·cangela Xxxxxxxx, cittadina italiana, nata a Bari il 24
ottobre 1963, C.F.: GLLRNG63R64A662K, nella sua qualit di Direttrice f.f. del IsOtitut¶o
regionale (incarico conferitole con Decreto Commissariale 21 giugno 2021, n. 118), domiciliata per la carica presso la sede del medesimo, in Roma, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000.
E
I / * $ 5 $ 1 7 ( 3 (OLE5 SCENZ/A ¶
C–,.F.1801)43$4901581=
i–s,titu$ito (
con legge regionale 28 ottobre 2002, n. 38 (per il seguito, breviter ,‡in *persDonaU D Q
del xxxx. Xxxxxxx Lo Xxxxx, cittadino italiano, nato ad Anzio (RM) il 5 febbraio 1956, C.F.: LFZRLA56B05A323X, nella sua qualit di D L U H W W R U H G H
R U J D Q L V P L G L F R Q W U R O O R H
Consiglio regionale 28 febbraio Q S U 28 febbraio 2022, n. 21), domiciliato per la carica presso la sede del Consiglio regionale del
Lazio, in Roma, Xxx xxxxx Xxxxxx 0000 - 00000.
CONSIDERATO CHE
⎯ IsOtitut¶o r H J L R Q D
llOe pHroprie attiQvit
HistiOtuziOonal¶i pDromuPoveE
eL W R
organizza convegni, seminari e altre manifestazioni di carattere scientifico-culturale, cura la raccolta di materiale bibliografico e documentario, pubblica volumi e periodici, promuove e organizza ogni utile iniziativa scientifico-culturale, organizza corsi di preparazione ai concorsi per l ac¶cesso alle professioni forensi e alle carriere
giudiziarie e, piø in generale, svolge diversificate attivit formative Q H O O ¶ D P propria mission istituzionale (artt. 2, 3 e 17 della l.r. 40/1987);
⎯ L O I L Q D Q ] L D P H Q W R G‡ H« OS
OU ¶R ,Y
derivanti dalle convenzioni eventualmente stipulate con altri enti pubblici ·
L Q W H Q G«
H QO GH R V UL L
DV SQR HWU U LV H
HG VDI
VLO LQO D¶
titolo esemplificativo, di formazione, consulenza giuridica e amministrativa · D U commi primo, lett. c) e 1 bis della l.r. 40/1987);
⎯ il Garante D L V H Q V L G H O O D
D O «laS UU R
formazione di persone idonee a svolgere attivit di tutela ed assicura consulenza e
sostengo ai tutori o curatori nominati · D . eU)); W F R
⎯ tra gli interventi che la Regione sostiene e promuove, ai sensi della legge regionale 24 marzo 2016, n. 2 (Disciplina degli interventi per la prevenzione e il contrasto del
fenomeno del bullismo), I L J X U «orDganizzaziDone Qdi coFrsi Kdi foHrmazioneO D
per « « «J O L H G X F D W R U L L Q J H
tecniche psico-pedagogiche H G L S U D W L F K H H soprattutto preventiva, del fenomeno del bullismo, con particolare attenzione ai
rischi provenienti dai modelli culturali potenzialmente lesivi della dignit della
persona, veicolati dai mezzi di comunicazione e dal web (·art. 2, co. 3, lett. c));
⎯ la Raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla giustizia riparativa in materia penale CM/Rec (2018)8 riconosce che la giustizia riparativa1
‡« richiede competenze specifiche, codici di buone prassi e formazione
accreditata ; ·
⎯ Ł interesse del Garante, in coerenza con le sue funzioni come prima ricordato, promuovere la realizzazione di percorsi formativi per tutori volontari di minori
stranieri non accompagnati ai sensi dell ¶ D U oWmmLa 1 FdellRa leOgge R7 aprile
2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati) nonchØ quelli per tutori volontari degli altri minori presenti sul territorio regionale, per curatori e per esperti in giustizia riparativa, bullismo e devianza minorile;
1 Intendendosi per essa, sempre ai sensi della CM/Rec (2018)8, qualsiasi processo, a complemento dei
S U R F H G L P H Q W L S H
«Q FD KO HL
FWR UQ DV GH LQ ] WL
HR Q
pregiudizio a seguito di un reato e a quelle responsabili di tale pregi udizio, se vi acconsentono liberamente,
G L S D U W H F L S D U H D W W L Y D P H Q W H D
soggetto terzo formato e imparziale
, d· etto ‡ I D
.F L O L W D W R U H ·
⎯ Ł istituito e tenuto, presso il Tribunale per i Minorenni di Roma,
EOlenc¶o dei tutori
volontari per minori stranieri non accompagnati ex articolo 11, comma 1 della l. 47/2017;
⎯ il 3 U R W R F RTribOunaOle pRer i MinGoren¶ni dLi RQomaWe
Hil GVaranDte, W
sottoscritto in data 1 agosto 2017, stabilisce, D L indivIiduLazioQne dLei cittadiGni H O
da iscrivere nel richiamato Xxxxxx dei tutori volontari, che il secondo si impegni, in particolare:
− a selezionare, previa divulgazione d un avviso pubblico funzionale alla raccolta delle candidature, i candidati disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o piø minori (quando la tutela riguarda fratelli o sorelle);
− a formare i candidati selezionati, nel rispetto delle
L‡inee guida per la
selezione, la formazione e l’iscrizione negli elenchi dei tutori volontari ·
predisposte dall A¶utorit Garante per InOfan¶zia e l Ado¶ lescenza (acquisite al
prot. CRL RU 11881.I. del 26 maggio 2017);
⎯ il Protocoll R G ¶il CLonsQiglioW deHl OV
¶D 2 U
AWGvvocLUati QDdi
HRoma, G H
Componenti del progetto Famiglia, Xxxxxx e Immigrazione e il Garante, stipulato in data 2 maggio 2018, stabilisce che le parti si impegnino ad attivare un percorso di collaborazione finalizzato alla realizzazione di corsi di formazione per tutori
volontari di minori stranieri non accompagnati H D O V X S S R U dei tutori stessi;
⎯ il Protocollo di intesa tra il Tribunale Ordinario di Roma-Nona Sezione Civile- Ufficio del Giudice Tutelare e il Garante, stipulato in data 26 febbraio 2019, prevede
che il secondo si impegni a curare la formazione e aOggio¶rnamento di volontari
disponibili a svolgere la funzione di tutore in tutti i casi in cui la legge richiede la nomina a favore di persone di et minore presenti sul territorio regionale;
⎯ con la nota prot. CRL RU
la PreGsideHnzaOdel OTrib¶unale per D
i Minorenni di Roma V X O O D E D VsottHoscritto iGn H O
data 1 agosto 2017, segnala D O
«* D
OU ¶D XQ
UW J H H Q
‡W H
Q X P H U R G L L V F U L
DW VW V L X P QH
HU OH
tutore di minori V W U D Q L H U L Q i·Rn coQnsiderazioDne F F R
G H O O ¶ L Q FdeiUminHori PstesHsi nQel teWrritoRrio regionGale He, iOn talOe H
direzione, U D S S U H V H Q W D ulterOiori ¶tutoHri voVlontLari;J H Q
⎯ O ¶
re, gioVnaleWe ilLGarWante,Xin rWagioRne ciascuno di un interesse pubblico diretto,
attuale e corrispondente, come da richiamata normativa, alle rispettive finalit
istituzionali, si impegnano, D L V H Q V L
7 agosGto 19H90,On. 2O41
¶ D U
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, a stipulare il presente accordo per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attivit di interesse comune;
⎯ il presente accordo tra amministrazioni pubbliche ex articolo 15 della l. 241/1990 non rientra, ai sensi G H oloO5, Ocom¶ma D6 deUl deWcretoLlegFislativo 18 aprile 2016,
n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche, Q H O O ¶ D applicazione del decreto legislativo stesso, in quanto: regola la realizzazione di
interessi pubblici effettivamente comuni alle parti; implica una reale divisione di compiti e responsabilit in assenza di remunerazione, fatta eccezione per i movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute; non interferisce con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di affidamento di contratti pubblici e di libera concorrenza (cfr. Delibera ANAC 31 maggio 2017, n. 567);
⎯ piø esattamente, sempre con riferimento al O ¶ D U W L
.lFgs. R50/2O016,Ral
presente accordo non si applica il decreto legislativo stesso in quanto concluso
es‡clusivamente
t·ra due amministrazioni aggiudicatrici, Q H O
«tuUtte lLe
V S H
seguenti condizioni:
a) l ac¶cordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partec ipanti, finalizzata a garantire che i
servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
ot¶tica di
b) l at¶tuazione di tale cooperazione Ł retta esclusivamente da considerazioni inerenti all in¶teresse pubblico;
c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attivit interessate dalla cooperazione. ·
TUTTO CI CONSIDERATO
LE PARTI (ISTITUTO REGIONALE E GARAN TE) CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art . 1 (Finalit )
1. & R Q L O S U H V H QattiWva uHna collaboDraziFoneFtraR U G
O ¶ re, gioVnaleWe il LGarWante X(di sWeguitRo, breviter D dQirettFa alKla vaHlutazione‡di 3 D U
esigenze formative e modalit di soddisfacimento delle stesse, D O O ¶ Le alQla G L realizzazione di attivit formative mirate, di attivit di ricerca e studio nonchØ di pubblicazioni in ambiti di interesse comune e connesse alle attivit stesse.
Art . 2
(Oggetto della Convenzione)
1. / ¶ R J J H W W, nRei limiti GdellHe risOorseOfinDanziarie sFtanzRiateOquaOle D E R
forma di ristoro delle spese sostenute G D O O ¶ , V W L W X W R Convenzione, consiste nella progettazione, organizzazione e realizzazione di attivit formative per tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, per tutori volontari di
altri minori presenti sul territorio regionale, per curatori e per esperti in giustizia riparativa, bullismo e devianza minorile nonchØ nello svolgimento di attivit di ricerca e studioe nella produzione di pubblicazioni concernenti le materie stesse.
2. Relativamente alle attivit formative di tutori volontari, esse concernono in particolare lo svolgimento di corsi di formazione per:
a) tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, con attivit didattica di complessive 30 ore per ciascun corso, rivolta a un massimo di n. 50 candidati, secondo programmi
G H I L Q L W L H F R Q F R U G D W L L Q
b) tutori volontari degli altri minori presenti sul territorio regionale, con attivit didattica di complessive 8 ore per ciascun corso, rivolta a un massimo di n. 50 candidati, secondo
programmi definiti e concordati in sede di Commissione paritetica di cui a O O ¶. D U W L
3. Le attivit di formazione di cui al comma 2 sono rivolte ai cittadini in possesso dei seguenti requisiti:
a) F L W W D G L Q D Q ] D L W D O alLcasoDdevQe esDsere R
dimostrata un ¶ D GconHosceJnzaX deDlla WlinguDa italiana). Possono altres presentare
G R P D Q G D D Q F K H F L W W D G L Q L
regola con la normativa relativa al soggiorno sul territorio nazionale nonchØ con adeguata conoscenza della lingua e della cultura italiana in merito alle attivit di eventuale tutore
volontario / ¶ D W W L Y L W j G L Y H U L I L altra attivit diretta, anche attraverso colloqui funzionali, a individuare i soggetti da
ammettere ai corsi di formazione viene svolta dalla struttura amministrativa di supporto al Garante;
b) residenza in Italia;
c) aver compiuto il 25 anno di et ;
d) essere in possesso del diploma di scuola superiore secondaria;
e) essere nel godimento dei diritti civili e politici;
f) non aver riportato condanne penali e non avere in corso penali ovvero procedimenti per
O ¶ D S S O L F D ] L Ro diQpreHvenzione;G L P L V X U H
g) non trovarsi nelle condizioni ostat L Y H iScoloU 35H0 dYel codiL cVe ciWvile He, in G D
particolare, consequenzialmente, avere la libera amministrazione del proprio patrimonio, essere in possesso della responsabilit genitoriale, non essere iscritto nel registro dei falliti;
h) non essere stato rimosso da altra tutela;
i) D Y H U H X Q·
D ‡ R L VQ VH L F DF H LS GL RE
QL OH HD
l) avere disponibilit di tempo ed energie per realizzare la funzione di tutore;
m) eventuali e ulteriori specifici requisiti richiesti in relazione al tipo di formazione attivata, indicati nei rispettivi avvisi pubblici.
Art . 3 (Commissione paritetica )
1. $ O I L Q H gGli inLterventi pDrevVisti dVallaLpreFsentXe CoUnveDnzioUne H
Ł costituita una Commissione paritetica composta dai quattro membri, di cui due in
U D S S U H V H Q W D Qrap]preDsentanza Gdel HGarOanteO, di¶seg, uitVo W L indicati:
a) S H U O ¶ , V W L W XalluzWzo, Rin qualit Udi HDireJttorLe prRo Q D
tempore dello stesso, e la dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx ovvero altro dipendente dal primo successivamente individuato;
b) per il Garante, il dott. Xxxxxxx Xxxxxxx, in qualit di dirigente pro tempore della struttura amministrativa di supporto al Garante stesso, e la dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxx ovvero altro dipendente dal primo successivamente individuato.
2. La Commissione paritetica provvede, in particolare, a:
a) definire i contenuti e le modalit di attuazione delle attivit previste da aOrticoOlo 2¶;
b) definire e curare la pubblicazione degli avvisi pubblici relativi alle attivit formative oggetto della presente Convenzione;
c) selezionare i docenti delle varie materie individuandoli tra quelli L V F U L W W
G R F H Q W ;L G H O O ¶ , V W L W X W R
d) monitorare lo stato di attuazione delle iniziative e i risultati conseguiti;
e) individuare le misure da adottare per la risoluzione di problematiche eventualmente evidenziate.
Art . 4 (Adempimentidelle Parti )
1. Le Parti si impegnano a progettare, organizzare e curare la realizzazione di corsi di
I R U P D ] L R noQnchØH le altreGattivLit ivi prFevisXte, sLecondo pDrogrOammOi e ¶modDalit U W L concordati in sede di Commissione paritetica.
2. Le Parti convengono di collaborare alle scelte tecnico-scientifiche degli interventi, alla
S U R J H W W D ] L R Q H D O O ¶ R U J D Q L ] ]
xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
0. Al fine di garantire una maggiore partecipazione i corsi di formazione sono realizzati online
P H G L D Q W H O H S L rDegioWnaleWovveDro iIn pRresenzU a PpresHso L
le sedi opportunamente attrezzate messe a disposizione dallo stesso.
4. Le 3 D U W L F R Q Y HregQionaJle
RsostiQeneRnella priFma KfaseH di L
attuazione della presente Convenzione, anche alla luce del piano dei costi per le attivit formative
G L F X alLla stessa,Ddi Ocui Ocost¶ituis$ce OpartOe intHegraJnteDe sWostanRziale, no$n possono
eccedere O ¶ L euPro 5S0.00R0.0U0 (euWro cRinquantamGila/Lzerozero).
Art . 5 (Versamento del ristoro )
1. Gli importi che il Garante versa, a titolo di ristoro delle spese sostenute, D O O ¶ ,
regionale, presuppongono da parte di T X H:
a) la conclusione delle attivit formative;
V W ¶ X O W L P R
b) la presentazione di una relazione descrittiva delle attivit svolte;
c) la rendicontazione delle spese sostenute, sulla base dei costi indicati nell ¶lleg$ato A alla presente Convenzione.
2. Gli importi a titolo di ristoro di cui al comma 1 V R Q R Y H U V D W regionale entro 60 giorni dalla produzione completa della documentazione prevista nel comma
stesso. Per tali importi non trova applicazione O ¶ , 9 $sono H UL
RQ J D Ti WuXn
LD Q
rapporto di natura esclusivamente pubblicistica e, dunque, rientrano nella fattispecie di cui
a O icoOlo ¶143D deUl dWecreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e successive modifiche, secondo cui per gli enti non commerciali:
⎯ ‡ n«on si considerano attivit commerciali le prestazioni di servizi non rientranti
nell ar¶ticolo 2195 del codice civile rese in conformit alle finalit istituzionali dell en¶te
senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione · F R
⎯ Q R Q F R Q F R U U R Q R
« L Q L
RF J R Q Q L W U F
$ P P L Q L V W U D ] L R Q L S
tXivit EaveEnti OfinalLit
F K H
sociali esercitate in conformit ai fini istituzionali degli enti stessi · F R
Art . 6 (Responsabili della Convenzione)
1. Il responsabile della Convenzione S H U regionaOle Ł¶ il ,DirVettoWre proL temWporXe deWllo R
stesso, mentre per il Garante Ł il Direttore pro tempore del servizio ‡ & R R U G L Q D
G L F R .Q W U R O O R H J D U D Q ] X X ·
Art . 7
(Durata della Convenzione)
1. La presente Convenzione ha validit di anni 2 (due) decorrenti dalla data di sottoscrizione
della stessa, fatta salva O ¶ X O W L
aPvviaDte d]uraLnte lRa suQa vigHenza.
G H O O H
2. Prima della scadenza di cui al comma 1 Ł possibile procedere al rinnovo della Convenzione nei termini previsti e concordati dalle Parti.
Art . 8 (Risoluzione dispute)
1. Eventuali disaccordi nell in¶terpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione sono risolti amichevolmente tra le Parti. In caso di mancato accordo il giudice competente Ł il Foro di Roma.
Art . 9
(Approvazione e modalit di sottoscrizione)
1. La presente Convenzione Ł approvata dalle Parti senza riserve e, per effetto di ci , risulta in tutto conforme alla volont delle stesse.
2. La presente Convenzione Ł, D L iVcoloH15, QcomVma 2L bis dellGa l. 2H41/1O990O, red¶attaD U W
in modalit elettronica e sottoscritta con firma digitale.
La presente Convenzione annulla e sostituisce ogni altra convenzione gi sottoscritta tra le Parti che persegua le medesime finalit .
Letto approvato e sottoscritto in Roma, il 27 aprile 2022
3 ( 5 / ¶ , 6 7 , 7 8 7 2
FIRMATO DIGITALMENTE.
La Direttrice f.f. dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
A’ ‡.C,. JEMO6LO7
· 8 ’ , * , 8
Firmato digitalmente da
XXXXXXXXX XXXXXXXX
CN = XXXXXXXXX XXXXXXXX C = IT
PER IL * $ 5 $ 1 7 ( 3 ( 5 / ¶ , 1 ) $ 1 = , $ ( / ¶ FIRMATO DIGITALMENTE.
Il Direttore del servizio Xxxx. Xxxxxxx Lo Xxxxx
O‡rganismi di controllo e garanzia ·
LO XXXXX XXXXXXX
2022.04.27 14:44:02
CN=LO XXXXX XXXXXXX C=IT
2.5.4.4=LO XXXXX
2.5.4.42=XXXXXXX