REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELL’ORGANISMO DI MEDIAZIONE
INMEDIA
Istituto Nazionale per la Mediazione e l’Arbitrato
Regolamento di procedura dell’Organismo di Mediazione
REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELL’ORGANISMO DI MEDIAZIONE
Indice
Premessa
Art. 1: Applicazione del regolamento Art. 2: Avvio della Mediazione
Art. 3: Luogo della Mediazione Art. 4: Sezioni specializzate
Art. 5: Scelta e nomina del mediatore
Art. 6: Adesione al procedimento di mediazione
Art. 7: Indipendenza, imparzialità e sostituzione del mediatore Art. 8: Il procedimento di mediazione
Art. 9: Svolgimento della Mediazione e poteri del mediatore Art. 10: Tirocinio dei mediatori
Art. 11: Presenza delle parti, loro rappresentanza e assistenza da parte degli avvocati Art. 12: Conclusione della Mediazione
Art. 13: Accordo
Art. 14: Mancato accordo
Art. 15: Responsabilità delle parti Art. 16: Riservatezza
Art. 17: Tenuta dell’archivio Art. 18: Spese di mediazione
Art. 19: Ruolo del mediatore in altri procedimenti
Art. 20: Diritto di accesso e trattamento dei dati personali
Art. 21: Accordi ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera c) del D.M. 180/2010 Art. 22: Interpretazione e applicazione delle norme
Art. 23: Legge applicabile Art. 24: Entrata in vigore
Allegato A: Tabella A – Spese di Mediazione ai sensi dell’art. 16 comma 4 del D.M. 180/2010; Allegato B: Regolamento della Mediazione in modalità telematica;
Allegato C: Regolamento del tirocinio assistito INMEDIAR; Allegato D: Scheda di valutazione.
Il presente regolamento può essere liberamente consultato, scaricato e stampato dagli utenti, e può essere diffuso sia in formato elettronico, sia in formato cartaceo, rispettandone l’integrità e senza apportare alcuna modifica ai suoi contenuti. Titolare esclusiva di tutti i diritti inerenti il presente regolamento è la Works in Progress S.r.l.
INMEDIAR – Regolamento di procedura dell’Organismo di Mediazione
Premessa
1. L’Istituto Nazionale per la Mediazione e l’Arbitrato – INMEDIAR, di seguito denominato in breve “INMEDIAR”, è iscritto al n° 223 del Registro degli Organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia e amministra procedimenti di mediazione a fini conciliativi ai sensi della normativa vigente.
2. Nel presente regolamento verranno usate le seguenti denominazioni:
– per “Regolamento INMEDIAR” o “Regolamento” si intende il presente regolamento;
– per “responsabile di INMEDIAR” si intende il responsabile dell’Organismo di Mediazione;
– per “Mediazione” si intende il procedimento di mediazione a fini conciliativi;
– per “parte istante” si intende la parte che avvia il procedimento di mediazione;
– per “parte chiamata” si intende la parte invitata dalla parte istante a partecipare al procedimento di mediazione;
– per “incontro preliminare” si intende il primo incontro delle parti con il mediatore, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 28/2010, come modificato dalla L. 9 agosto 2013, n. 98;
– per “procedura di mediazione” s’intende il proseguimento del procedimento di mediazione oltre il primo incontro.
3. Allegati al Regolamento INMEDIAR sono:
– Allegato A: Tabella A – Spese di Mediazione ai sensi dell’art. 16 comma 4 del D.M. 180/2010;
– Allegato B: Regolamento della Mediazione in modalità telematica;
– Allegato C: Regolamento del tirocinio assistito INMEDIAR;
– Allegato D: Scheda di valutazione.
Art. 1: Applicazione del regolamento
1. Il Regolamento INMEDIAR si applica alle Mediazioni delle controversie che le parti intendono risolvere bonariamente, in forza di una disposizione di legge, dell’invito di un giudice, di una clausola contrattuale ovvero di propria iniziativa.
2. Il Regolamento INMEDIAR si applica alle Mediazioni amministrate da INMEDIAR in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento.
3. In caso di sospensione o cancellazione di INMEDIAR dal Registro degli Organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia, le mediazioni in corso proseguono presso un Organismo di mediazione scelto congiuntamente dalle parti entro 15 giorni o, in mancanza di accordo entro tale termine, dalla prima fra di loro che si faccia parte diligente.
Art. 2: Avvio della Mediazione
1. La parte in lite che intenda avviare la Mediazione dovrà:
a) presentare un’istanza di mediazione con una delle seguenti modalità:
i) depositando o inviando a INMEDIAR, anche via fax o email, interamente compilato e sottoscritto, il modulo Istanza di mediazione (Modello F1), disponibile sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xx, allegando copia dei documenti d’identità delle parti istanti e:
– qualora le parti istanti o le parti invitate siano più di una, rispettivamente i modelli Altra parte istante (Modello A1+) e Altre parti chiamate (Modello A2);
– il modello Informazioni complementari assicurazioni (Modello F2) per mediazioni che coinvolgono compagnie d’assicurazione;
– il modello Informazioni complementari banche (Modello F3) per mediazioni in materia di contratti bancari o finanziari;
ii) inviando una domanda scritta in forma libera, purché riportante tutti i contenuti dei sopra indicati modelli;
iii) utilizzando la procedura on line di inoltro delle istanze –disponibile sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xx– e depositando, sottoscritta in tutte le sue parti, l’istanza precompilata prodotta dalla suddetta procedura e allegando, in caso di mediazioni che coinvolgono compagnie d’assicurazione, il modello F2 oppure, in caso di mediazioni su contratti bancari o finanziari, il modello F3;
b) trasmettere a INMEDIAR prova dell’avvenuto pagamento delle spese di avvio o della documentazione di cui all’art. 19 del presente Regolamento.
2. L’istanza di mediazione deve contenere tutti gli elementi del modulo Istanza di mediazione (Modello F1) predisposto da INMEDIAR, e in particolar modo l’accettazione del Regolamento INMEDIAR e delle tariffe indicate all’art. 18 del Regolamento, l’oggetto della lite, il valore della controversia, le ragioni della pretesa, il Tribunale competente per la controversia, i riferimenti di tutte le parti coinvolte e, se nominati, degli avvocati che le rappresentano, i recapiti telefonici delle parti istanti, i recapiti delle parti chiamate cui inviare le comunicazioni e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 sulla protezione dei dati personali (GDPR).
3. La domanda di mediazione si considera perfezionata al momento del ricevimento, da parte di INMEDIAR, di quanto indicato alle lettere a) e b) del precedente punto 1.
4. Le istanze di mediazione inviate alla segreteria di INMEDIAR dopo le ore 13.00 si considerano ricevute il primo giorno lavorativo successivo.
5. La segreteria di INMEDIAR verifica la completezza della domanda di mediazione e l’avvenuto pagamento delle spese. In mancanza di uno dei presupposti indicati ai commi precedenti, la segreteria invita il richiedente a provvedere al perfezionamento del deposito, tenendo in sospeso l’attivazione del procedimento di mediazione fino al perfezionamento del deposito dell’istanza, che consentirà l’attivazione del procedimento; decorso inutilmente il termine fissato, la segreteria provvederà, invece, all’archiviazione della pratica.
6. Il valore della lite è indicato nell’istanza di mediazione a norma del Codice di procedura civile.
Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, INMEDIAR decide il valore di riferimento, sino al limite di € 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito della Mediazione il valore risultasse diverso, l’importo dell’indennità sarà dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento, secondo quanto previsto dal successivo art. 18 del presente regolamento.
7. La Mediazione dovrà avere una durata non superiore a 3 mesi dal deposito dell’istanza, salva la diversa volontà delle parti. In caso di ricorso alla Mediazione disposta dal giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell’istanza.
8. INMEDIAR comunica la ricezione dell’istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento del procedimento di mediazione, inclusa la convocazione delle parti chiamate. Le spese sostenute da INMEDIAR per la convocazione delle parti chiamate agli incontri di mediazione sono a carico delle parti. In ogni caso l’istante, in aggiunta all’Organismo, potrà farsene parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alle altre parti.
9. Le comunicazioni fra le parti potranno avvenire con ogni mezzo, anche telematico, atto a garantire la riservatezza delle comunicazioni.
10. La Mediazione, su richiesta di parte e nelle sedi dove tale servizio sia disponibile, potrà avvenire anche attraverso procedure telematiche, su piattaforma predisposta in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento di Mediazione in modalità telematica (Allegato B).
Art. 3: Luogo della Mediazione
1. La Mediazione si svolge nelle sedi di INMEDIAR, ivi comprese le sedi distaccate e in convenzione ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera c) del D.M. 180/2010, il cui elenco è disponibile sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xx.
2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, lo svolgimento del procedimento di mediazione può avvenire in altro luogo più idoneo con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile di INMEDIAR.
Art. 4: Sezioni specializzate
1. Sono istituite quattro Sezioni specializzate di mediatori, così denominate:
a) Mediatori per la Salute, Sezione specializzata di mediatori generici e specializzati esperti in controversie in ambito sanitario;
b) Mediatori per l’Impresa, Sezione specializzata di mediatori generici e specializzati esperti in controversie in ambito societario, commerciale e industriale, proprietà intellettuale, marchi e brevetti;
c) Il Mediatore condominiale, Sezione specializzata di mediatori generici e specializzati esperti in materia di condominio;
d) Mediatori per il Cittadino, Sezione specializzata di mediatori generici e specializzati esperti in materia di consumo e controversie con le Pubbliche Amministrazioni.
Art. 5: Scelta e nomina del mediatore
1. Per ciascun caso, il responsabile di INMEDIAR nomina il mediatore, previa verifica della sussistenza dei requisiti di imparzialità, indipendenza e terzietà, tra quelli inseriti nell’elenco dei mediatori INMEDIAR.
2. Le parti hanno la facoltà di indicare congiuntamente il mediatore, ai fini della sua eventuale nomina.
3. Nella designazione del mediatore, il responsabile di INMEDIAR preferisce quelli la cui formazione culturale o universitaria e la cui esperienza e competenza professionale consentano una migliore comprensione dei casi.
I mediatori e le loro qualifiche professionali sono pubblicati sul sito xxx.xxxxxxxx.xx.
4. Per le controversie di particolare complessità, tenuto conto della disponibilità di ciascun mediatore, sono privilegiati nell’ordine:
i) i mediatori iscritti a una Sezione specializzata correlata alla materia oggetto di controversia;
ii) i formatori per i moduli teorici e /o pratici della mediazione;
iii) i docenti universitari in materie che hanno a oggetto il caso di mediazione, gli avvocati di comprovata esperienza nella materia oggetto di mediazione e gli altri professionisti che svolgono una professione correlata alla materia oggetto di mediazione;
iv) i laureati in giurisprudenza o in materie correlate con la controversia da trattare;
v) gli altri laureati con esperienza specifica nella conduzione di mediazioni nella materia della controversia.
5. Al mediatore incaricato per la mediazione potranno essere affiancati, in qualsiasi momento, uno o più comediatori, ovvero mediatori ausiliari, con compito di ausilio al mediatore incaricato, senza oneri aggiuntivi per le parti.
6. A parità di altre condizioni e per le controversie che non richiedono una preparazione specifica, il criterio adottato dal responsabile di INMEDIAR per la nomina è la turnazione.
7. Per ogni affare di mediazione, ai sensi dell’art. 14 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 28/2010 il mediatore, ovvero i comediatori e i mediatori ausiliari incaricati, con l’accettazione dell’incarico, dovranno sottoscrivere e inviare a INMEDIAR:
a) una dichiarazione scritta d’indipendenza e d’imparzialità;
b) una dichiarazione scritta di accettazione del presente regolamento e del Codice etico dei mediatori INMEDIAR;
c) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sul pieno possesso, al momento dell’accettazione dell’incarico e fino alla sua durata prevista, di tutti i requisiti richiesti ai mediatori dalla normativa vigente;
d) una dichiarazione scritta di non incorrere nei casi di incompatibilità previsti dall’art. 14 bis del D.M. 180/2010 come modificato dal D.M. 139/2014.
Al mediatore è fatto obbligo, inoltre, di informare immediatamente INMEDIAR e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all’imparzialità nello svolgimento della mediazione.
Art. 6: Adesione al procedimento di mediazione
1. La parte chiamata potrà aderire alla Mediazione:
a) inviando a INMEDIAR, dopo averlo interamente compilato e sottoscritto, l’apposito modulo Adesione alla mediazione (Modello D1) disponibile sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xx o altra comunicazione scritta della propria volontà di aderire, almeno due giorni prima dell’incontro fissato, con allegate le prove dell’avvenuto pagamento delle spese di avvio della Mediazione o la documentazione di cui all’art. 19 del presente Regolamento;
b) presentandosi al primo incontro con il mediatore (“incontro preliminare”) e provando, prima del suo inizio, l’avvenuto pagamento delle spese di avvio della Mediazione ovvero presentando la documentazione di cui all’art. 19 del presente Regolamento.
2. L’adesione al procedimento di mediazione si perfeziona con il versamento delle spese d’avvio del procedimento.
3. Aderendo alla mediazione in uno dei modi descritti al precedente comma 1, la parte chiamata si impegna al pagamento di tutte le spese e altri oneri, se previsti e ove non espressamente vietati dalle norme, relativi all’incontro preliminare con il mediatore.
4. La parte chiamata che non abbia aderito alla mediazione non potrà partecipare agli incontri, né rilasciare dichiarazioni, né visionare documentazione, né depositare atti o documenti per il mediatore, né proporre domande e eccezioni o chiedere rinvii degli incontri già fissati senza preventiva autorizzazione delle altre parti, del mediatore e del responsabile di INMEDIAR.
5. La parte che abbia avuto un legittimo impedimento a aderire al procedimento, oppure che non abbia potuto aderire per cause di forza maggiore o per non aver ricevuto comunicazione dell’incontro preliminare, potrà depositare la documentazione provante tali cause ostative. Il mediatore, sentita la parte istante, fisserà un nuovo incontro preliminare, affinché la parte chiamata possa aderire al procedimento.
6. In caso di mancata adesione della parte chiamata in uno dei modi previsti dal comma 1 del presente articolo, il mediatore ne verbalizzerà la mancata partecipazione al procedimento di mediazione.
Art. 7: Indipendenza, imparzialità e sostituzione del mediatore
1. Il mediatore nominato e gli eventuali comediatori o mediatori ausiliari sono tenuti a sottoscrivere, al momento dell’accettazione dell’incarico, una dichiarazione d’indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori.
2. Successivamente, il mediatore comunica al responsabile di INMEDIAR e alle parti qualsiasi interesse personale o economico sopravvenuto di cui è a conoscenza che potrebbe essere motivo di eventuale pregiudizio all’imparzialità della Mediazione.
3. Il responsabile di INMEDIAR, a seguito di tale comunicazione o in ogni altra circostanza in cui il mediatore comunichi di non poter prestare la propria opera, provvede alla sua sostituzione, eventualmente sentite le parti.
4. In casi eccezionali, il responsabile di INMEDIAR può sostituire il mediatore, anche successivamente all’inizio della Mediazione, con altro mediatore di pari esperienza, iscritto al proprio Elenco dei mediatori.
5. Su istanze di sostituzione in Mediazioni svolte dal responsabile di INMEDIAR, deciderà il Presidente di INMEDIAR.
Art. 8: Il procedimento di mediazione
1. Il procedimento di mediazione si divide in due fasi:
a) il primo incontro con il mediatore o incontro preliminare, svolto dal mediatore ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D.Lgs. 28/2010 modificato dalla L. 98/2013;
b) la procedura di mediazione o fase negoziale del procedimento, nella quale le parti negoziano fra loro alla ricerca di un accordo conciliativo, avvalendosi dell’attività del mediatore.
2. La Mediazione inizia con l’incontro preliminare, durante il quale il mediatore, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del sopra citato decreto, “chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento”.
Nel caso positivo il mediatore emetterà un verbale che sancisce il termine dell’incontro preliminare e l’inizio della procedura di mediazione (verbale d’incontro preliminare positivo), riportante la valutazione espressa dalle parti; in quel momento inizierà la fase negoziale stessa, che proseguirà senza alcuna sospensione, salvo rinvio concordato con le parti.
L’emissione, da parte del mediatore, del verbale d’incontro preliminare positivo obbliga le parti all’immediato pagamento di tutte le indennità di mediazione previste dall’art. 18 del presente regolamento.
Qualora invece emergessero, a seguito della valutazione espressa da una o più parti, eventuali cause oggettive che ostino all’inizio della procedura di mediazione, il procedimento verrà chiuso e il mediatore redigerà un verbale (verbale d’incontro preliminare negativo) sul quale indicherà quali parti si siano espresse positivamente e quali negativamente sulla possibilità di proseguire la Mediazione, riportandone sinteticamente le motivazioni.
3. Nel caso in cui pervenisse a INMEDIAR una richiesta di differimento del primo incontro con il mediatore (“incontro preliminare”), il responsabile di INMEDIAR, sentite le altre parti del procedimento (istanti o che abbiano aderito), valuterà la possibilità di fissare una nuova data, da comunicarsi a tutte le parti.
4. Qualora nessuna fra le parti chiamate avesse aderito alla Mediazione o non si fosse presentata al primo incontro senza giustificato motivo, il mediatore redigerà un verbale di mancata adesione.
5. In caso di assenza della parte istante l’incontro preliminare non potrà tenersi, se non in presenza di una comunicazione dell’intenzione della parte istante di proseguire con il procedimento di mediazione, resa tramite un delegato della parte istante assente o l’avvocato che l’assiste.
In tal caso il mediatore chiuderà l’incontro preliminare e formerà un processo verbale indicando le dichiarazioni di assenso a proseguire la mediazione rese dal delegato e/o dall’avvocato che assiste la parte.
Il mediatore farà sottoscrivere il verbale a tutte le parti presenti, agli avvocati e agli eventuali delegati, e fisserà un nuovo incontro per proseguire con la fase negoziale del procedimento di mediazione, avvertendo il delegato, o l’avvocato che assiste la parte, che la parte istante sarà tenuta a parteciparvi.
La parte che abbia dichiarato per iscritto o tramite delegato la propria volontà di proseguire l’incontro di mediazione, sarà comunque obbligata al pagamento delle indennità di mediazione previste dall’art. 18 del presente regolamento.
6. Essendo le parti obbligate in solido ai pagamenti previsti dall’art. 18 del presente regolamento, la parte che non sia in regola con i pagamenti non potrà essere ammessa agli incontri di mediazione se non previa autorizzazione delle altre parti presenti, con essa coobbligate.
7. Al termine dell’incontro preliminare, il mediatore depositerà il relativo verbale di chiusura presso la segreteria di INMEDIAR.
Art. 9: Svolgimento della Mediazione e poteri del mediatore
1. Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 8 del presente regolamento, il mediatore è libero di condurre la Mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite, anche disponendo, ove necessario, rinvii del procedimento ad altro orario o ad altro giorno; il mediatore non ha, in ogni caso, il potere di imporre alle parti alcuna soluzione.
Il mediatore potrà tenere incontri congiunti e separati con le parti e con i loro avvocati, assistenti o periti di parte.
Se non espressamente autorizzata, per iscritto, da tutte le parti, non viene eseguita alcuna forma di registrazione o verbalizzazione dei vari incontri.
2. Sentite le parti che partecipano al procedimento di mediazione o che vi hanno aderito, il mediatore potrà:
a) svolgere del tutto o in parte la Mediazione tramite piattaforma telematica sicura, nei modi indicati dal Regolamento della Mediazione in modalità telematica (Allegato B);
b) avvalersi, in caso di controversie che richiedano specifiche competenze, dell’ausilio di consulenti, periti ed esperti, iscritti negli albi dei Tribunali;
c) formulare una proposta conciliativa ai sensi e per gli effetti dell’art.11 del D.Lgs. 28/2010, anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione;
d) disporre per giustificati motivi, su richiesta di una o più parti partecipanti o che abbiano aderito alla Mediazione, rinvii degli incontri già fissati;
e) disporre, ove lo ritenga utile e opportuno, con il consenso di tutte le parti partecipanti o aderenti al procedimento e con l’autorizzazione del responsabile di INMEDIAR, che l’incontro preliminare o gli incontri successivi vengano tenuti in un luogo diverso dalla sede prevista per lo svolgimento della Mediazione.
3. Nel corso del procedimento di mediazione, è facoltà delle parti presenti chiedere al mediatore di verbalizzare una propria proposta conciliativa rivolta ad altra parte. La proposta conciliativa potrà essere rivolta anche a parti assenti o che non abbiano comunque aderito al procedimento; in questo caso, il verbale con la proposta verrà trasmesso, a spese della proponente, alla parte assente destinataria della proposta.
In caso di accettazione della proposta conciliativa, le parti saranno tenute in solido al pagamento delle somme previste dall’art. 18 del presente regolamento; qualora la parte destinataria non ne accettasse i contenuti ma comunicasse la sua intenzione o disponibilità a tentare di addivenire a un diverso accordo con la parte proponente, INMEDIAR convocherà le parti a un nuovo incontro.
4. Sentite le parti, INMEDIAR può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la Mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla Legge.
5. La Mediazione potrà essere condotta anche da due o più comediatori; al mediatore e ai comediatori potranno essere affiancati, in qualsiasi momento, uno o più mediatori ausiliari, con compito di ausilio al mediatore o ai comediatori incaricati, senza oneri aggiuntivi per le parti.
6. Al procedimento di mediazione potranno assistere uno o più mediatori tirocinanti, ai sensi del D.M. 180/2010 come modificato dal D.M. 145/2011, sottoposti agli stessi obblighi di riservatezza dei mediatori incaricati del procedimento di mediazione; le parti potranno opporsi alla presenza di uno o più di essi al procedimento, motivando l’opposizione.
Art. 10: Tirocinio dei mediatori
1. In conformità dell’art. 8 del D.M. 180/2010 come modificato dal D.M. 145/2011 il responsabile di INMEDIAR, compatibilmente con le esigenze e le richieste delle parti, predisporrà le misure più idonee per consentire il tirocinio assistito dei mediatori, in conformità al Regolamento del tirocinio assistito INMEDIAR, allegato al presente regolamento e disponibile sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xx.
Art. 11: Presenza delle parti, loro rappresentanza e assistenza da parte degli avvocati
1. Xxxxxxxx parte deve partecipare al procedimento di mediazione personalmente e alle persone giuridiche è richiesto di partecipare alla Mediazione tramite il legale rappresentante o un procuratore munito di tutti i poteri negoziali (procura ad negotia), necessari per risolvere la controversia; la partecipazione al procedimento di mediazione per il tramite di delegati è consentita solo per gravi e giustificati motivi.
Il delegato o il procuratore devono aver ricevuto dalla parte espresso incarico di partecipare alla procedura di mediazione per tentare la conciliazione della controversia, senza riserve o limitazioni in proposito.
2. Ciascuna parte può farsi assistere da una o più persone di propria fiducia, in un numero massimo che dovrà comunque risultare, su valutazione del mediatore, funzionale al corretto svolgimento del procedimento di mediazione.
3. L’assistenza da parte di un avvocato è obbligatoria nel caso di Mediazione su materie di cui all’art. 5 comma 1-bis del D.Lgs. 28/2010 o disposta dal giudice ai sensi del comma 2 del predetto articolo; le parti dovranno pertanto partecipare con l’assistenza di un avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine del procedimento.
4. Nella Mediazione cosiddetta “facoltativa”, ovvero non rientrante nei casi di cui al comma precedente, le parti potranno partecipare anche senza l’assistenza di un avvocato, ma avranno comunque la facoltà di avvalersene anche a procedimento in corso.
In particolare, le parti potranno farsi assistere dai rispettivi avvocati anche solo nella fase conclusiva del procedimento, al fine di far da essi sottoscrivere il contenuto dell’accordo conciliativo e certificarne la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 del succitato decreto.
5. Anche quando non espressamente prevista dalle normative vigenti, l’assistenza da parte di un avvocato è fortemente consigliata, in modo particolare per le controversie complesse o di valore superiore a € 100.000,00.
Art. 12: Conclusione della Mediazione
1. La Mediazione si considera conclusa quando:
a) tutte le parti istanti abbiano rinunciato al procedimento di mediazione;
b) nessuna delle parti chiamate abbia aderito alla Mediazione e la parte istante ne abbia chiesta la conclusione;
c) al termine dell’incontro preliminare, dopo aver invitato le parti a esprimersi in merito alla possibilità di proseguire la Mediazione, non sia stato possibile proseguirla, secondo quanto disposto dall’art. 8, comma 1 del D.Lgs. 28/2010 come modificato dalla L. 98/2013;
d) sia stato raggiunto fra le parti un accordo per iscritto;
e) sia stato redatto un verbale di conclusione del procedimento di mediazione a norma di Xxxxx.
2. Il mediatore può inoltre aggiornare la Mediazione affinché le parti possano analizzare specifiche proposte, raccogliere nuove informazioni o per qualsiasi altra ragione ritenuta idonea ad agevolare la continuazione del tentativo.
La Mediazione potrà riprendere in seguito su accordo delle parti.
3. Al termine di ogni Mediazione ciascuna parte che abbia partecipato al procedimento riceverà la Scheda di valutazione (Allegato D), che consentirà di esprimere la propria valutazione del servizio e sarà anche liberamente scaricabile dal sito internet xxx.xxxxxxxx.xx.
La scheda, integralmente compilata e sottoscritta dalla parte, dovrà essere trasmessa a INMEDIAR tramite fax al numero 0000 00.00.000 o a mezzo posta elettronica all’indirizzo xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx.
4. Il mediatore depositerà tempestivamente tutti i verbali relativi al procedimento di Mediazione presso la segreteria di INMEDIAR.
La segreteria rilascerà tali verbali alle parti che ne facciano richiesta, fatta salva la facoltà di INMEDIAR di non consegnarli a chi non avesse integralmente saldato tutte le spettanze dovute.
Art. 13: Accordo
1. Per accordo si intende un qualsiasi accordo stragiudiziale di natura conciliativa o transattiva, patrimoniale o non patrimoniale –anche se parziale o sottoposto a termini o condizioni– che venga concluso fra le parti del procedimento di mediazione o fra alcune di esse, successivamente all’avvio del procedimento stesso, durante o dopo le sessioni di Mediazione, in modo da estinguere, anche parzialmente, la controversia oggetto di Mediazione.
2. Qualsiasi accordo raggiunto al termine del procedimento di mediazione non è giuridicamente vincolante se non è redatto in forma scritta e firmato dalle parti, o in nome e per conto di esse.
3. Nelle mediazioni volontarie il mediatore informerà le parti che un accordo conciliativo privo della sottoscrizione degli avvocati che le assistono non avrà valore esecutivo se non dopo che sia stato omologato dal Presidente del Tribunale territorialmente competente.
4. Gli avvocati che assistono le parti, sottoscrivendo l’accordo, ne certificano la rispondenza formale alle norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume, assumendosene ogni responsabilità ed esonerando pertanto il mediatore da ogni responsabilità in merito nei confronti delle parti e dei terzi.
5. Sarà dovere e responsabilità degli avvocati rendere edotti i propri assistiti delle conseguenze giuridiche dell’accordo e consigliarli in merito ai suoi contenuti; essi dovranno in ogni caso rispettarne la volontà e non potranno esimersi dalla sottoscrizione del verbale conclusivo e dell’accordo se non per la mancanza dei requisiti formali.
Art. 14: Mancato accordo
1. Qualora non si pervenga a un accordo, il mediatore verbalizza il mancato accordo o la mancata partecipazione.
2. In caso di mancata accettazione della proposta del mediatore, il verbale è emesso decorsi 10 giorni dalla scadenza del termine per la comunicazione dell’accettazione della proposta.
3. Il verbale di mancato accordo o di mancata partecipazione può essere sottoscritto, in casi eccezionali, da un mediatore di INMEDIAR diverso da quello nominato, su incarico del responsabile di INMEDIAR.
Art. 15: Responsabilità delle parti
1. Le parti sono responsabili esclusive, esonerando il mediatore e INMEDIAR da qualsiasi responsabilità, in merito:
a) alla corretta determinazione del valore della controversia;
b) al reperimento e alla corretta indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
c) all’individuazione dei soggetti titolari dei diritti disponibili oggetto della controversia, e che devono quindi partecipare al procedimento, nonché alla loro capacità di agire al momento della partecipazione al procedimento;
d) alla corretta indicazione dell’oggetto e delle ragioni della pretesa sull’istanza di mediazione;
e) alla correttezza formale e sostanziale di eventuali atti di delega o mandati di rappresentanza;
f) alla correttezza di eventuali dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio e di ogni altra dichiarazione fornita dalle parti a INMEDIAR o al mediatore dal momento del deposito dell’istanza fino alla conclusione del procedimento;
g) all’inesistenza di più domande relative alla stessa controversia.
2. Ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D.Lgs. 28/2010 e sue successive modifiche e integrazioni, la comunicazione della data, dell’ora e del luogo del primo incontro dovrà essere effettuata alle parti invitate con un mezzo idoneo ad assicurarne l’avvenuta ricezione, anche a cura della parte istante. INMEDIAR non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito dell’istanza e che non siano riconducibili a suo comportamento negligente.
3. Le parti e gli avvocati che le assistono, sottoscrivendo il verbale di mediazione, verificano la correttezza dei suoi contenuti, esonerando il mediatore e INMEDIAR da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali errori od omissioni.
Art. 16: Riservatezza
1. Tutte le informazioni, gli appunti, le relazioni e altri documenti inerenti la richiesta di avvio della Mediazione, o utilizzati durante la stessa, sono riservati.
2. I documenti prodotti dalle parti con l’istanza, con l’adesione o durante il procedimento di mediazione, possono essere comunicati alle altre parti aderenti, con l’eccezione di quelli riportanti la dicitura “RISERVATO AL MEDIATORE”.
3. Il mediatore e chiunque presti il proprio servizio all’interno di INMEDIAR non possono essere obbligati a comunicare ad alcun altro quanto indicato nei precedenti commi 1 e 2, a testimoniare o comunque a produrre elementi di prova riguardanti la Mediazione in qualsiasi procedimento giurisdizionale, arbitrale o di altra natura.
4. Le parti e ogni altra persona presente alla Mediazione –inclusi gli avvocati, gli assistenti, i tecnici, i consulenti e i mediatori tirocinanti– sono tenuti a mantenere la massima riservatezza e a non fare affidamento su, o presentare come prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura:
a) proposte o offerte fatte da un’altra parte nel corso della Mediazione, quando tale parte non abbia acconsentito alla loro verbalizzazione e non le abbia sottoscritte;
b) opinioni espresse, suggerimenti o ammissioni fatte da un’altra parte nel corso della Mediazione.
5. Fatto salvo quanto previsto dal punto precedente, fatti, documenti, informazioni e ogni elemento ammissibile come prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura, non divengono inammissibili a causa del loro utilizzo nell’ambito del procedimento di mediazione.
6. La previsione della riservatezza non si applica se, e nella misura in cui:
a) tutte le parti vi consentano;
b) per i documenti riguardanti un’unica parte, e da questa parte prodotti, qualora essa vi consenta;
c) il mediatore sia obbligato dalla Legge a non applicare il principio di riservatezza;
d) il mediatore ritenga ragionevolmente che esista il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all’integrità di una persona se la previsione della riservatezza è applicata;
e) il mediatore ritenga ragionevolmente che esista il pericolo concreto di essere soggetto a un procedimento penale se la previsione della riservatezza è applicata, ovvero di fronte a fatti penalmente rilevanti.
Art. 17: Tenuta dell’archivio
1. INMEDIAR potrà archiviare e conservare copia dei documenti inerenti il procedimento di mediazione, ivi compresi i verbali e i documenti pervenuti in formato elettronico.
2. Le parti, fino a tutti i tre anni successivi alla conclusione del procedimento di mediazione, potranno chiedere a INMEDIAR copie della documentazione, previo pagamento delle spese di archiviazione e di segreteria, forfettariamente quantificate in € 2,50 a pagina oltre all’IVA in caso di richiesta di copie cartacee e di € 1,00 a pagina oltre all’IVA in caso di richiesta di invio delle copie in modalità telematica (posta elettronica o posta elettronica certificata).
3. Trascorsi tre anni dalla conclusione del procedimento di mediazione, INMEDIAR non sarà più tenuta alla conservazione della documentazione e dei relativi verbali, che potranno pertanto essere distrutti con procedure sicure.
Art. 18: Spese di mediazione
1. Le indennità dovute da ciascuna parte a INMEDIAR per la Mediazione comprendono le spese d’avvio del procedimento e le spese di Mediazione.
2. Le indennità sono determinate ai sensi dell’art. 16 del D.M. 180/2010.
3. Gli importi indicati nella tabella A, allegata al D.M. 180/2010, potranno essere ridotti previo accordo fra INMEDIAR e le parti. Qualsiasi riduzione delle spese eventualmente accordata alle parti si intende vincolata al puntuale rispetto dei termini per il pagamento previsti dai successivi commi 5 e 6; in difetto, la parte che non abbia ottemperato entro i termini previsti sarà tenuta all’integrale pagamento delle indennità previste dalla tabella A, senza alcuna riduzione.
4. Nessun’altra somma, oltre a quelle riportate nella tabella A, sarà dovuta dalle parti a INMEDIAR, indipendentemente dalla durata del procedimento, con l’eccezione:
a) delle spese d’avvio del procedimento;
b) dell’IVA;
c) delle spese documentate, sostenute da INMEDIAR, necessarie per lo svolgimento della Mediazione;
d) di eventuali spese documentate, eventualmente anticipate da INMEDIAR, relative ai compensi o ai rimborsi spese di consulenti o periti nominati per la Mediazione;
5. Le spese di mediazione sono corrisposte per intero prima dell’inizio della fase negoziale del procedimento di mediazione. Qualora non fossero corrisposte almeno in misura non inferiore alla metà, non sarà dato seguito al procedimento.
In ogni caso nelle ipotesi di cui all’art. 5 comma 1-bis e comma 2 del D.Lgs. 28/2010, il mediatore non può rifiutarsi di svolgere la mediazione; le indennità in ogni caso dovranno essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale.
6. Al termine della Mediazione le parti sono tenute a saldare immediatamente ogni residua spettanza dovuta a INMEDIAR.
7. Il raggiungimento di un accordo conciliativo durante il primo incontro del procedimento o gli incontri successivi obbliga le parti al pagamento delle spese di Mediazione e delle maggiorazioni previste dall’art. 16 comma 4 del D.M. 180/2010.
8. Salvo diverso accordo fra le parti, tutte le somme da versare a INMEDIAR per la Mediazione verranno fra esse ripartite in parti uguali, eccetto quelle imputabili a una parte specifica (quali, a titolo d’esempio, le spese per le comunicazioni alle altre parti o i costi delle sessioni di videoconferenza richieste dalla singola parte); tutte le somme, comunque, sono dovute in solido a INMEDIAR da ciascuna parte che abbia preso parte o che abbia aderito al procedimento, che potrà esserne chiamata all’integrale pagamento fatto salvo il diritto di ripetizione sulle parti inadempienti.
9. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora il mediatore si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso, posto a carico delle parti, verrà determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato fra l’esperto e le parti, che provvederanno al saldo dietro presentazione di fattura. Tali spese non rientrano nella tabella.
Art. 19: Gratuito patrocinio
1. Ove la Mediazione sia condizione di procedibilità, non sarà dovuta alcuna indennità a INMEDIAR dalla parte che si trovi nelle condizioni per l’ammissione del patrocinio a spese dello Stato.
2. Per usufruire gratuitamente della Mediazione, la parte che ne ha diritto è tenuta a depositare presso la segreteria di INMEDIAR, prima dell’inizio del primo incontro di mediazione e a pena di inammissibilità, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e copia del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso dal competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
Art. 20: Ruolo del mediatore in altri procedimenti
1. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il mediatore non può svolgere la funzione di arbitro o assumere incarichi quale assistente di parte, consulente tecnico o perito in un procedimento arbitrale connesso con la lite che costituisce l’oggetto della Mediazione.
Art. 21: Diritto di accesso e trattamento dei dati personali
1. Durante il procedimento di mediazione, le parti che hanno aderito o che partecipano alla Mediazione hanno diritto di accesso agli atti del relativo procedimento custoditi in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato; sono escluse dal diritto di accesso le comunicazioni che le parti riservano al solo mediatore, come dal precedente art. 16 comma 2 del presente regolamento.
2. L’accesso al fascicolo non potrà essere consentito alle parti prima che queste abbiano aderito alla Mediazione, salvo il caso in cui tale accesso sia stato autorizzato esplicitamente e per iscritto da tutte le parti istanti e da quelle che avessero eventualmente già aderito al procedimento.
3. I dati raccolti da INMEDIAR sono trattati, anche tramite mezzi informatici, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196, e successive modifiche.
Art. 22: Accordi ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera c) del D.M. 180/2010
1. INMEDIAR potrà avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri Organismi di mediazione con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonché di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell’art. 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia.
2. Le sedi di altri Organismi di mediazione oggetto di accordo ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera c) del D.M. 180/2010 verranno elencate sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xx.
Art. 23: Interpretazione e applicazione delle norme
1. Il mediatore interpreta e applica le norme del Regolamento INMEDIAR per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità. Tutte le altre regole procedurali sono interpretate e applicate da INMEDIAR.
Art. 24: Legge applicabile
1. La Mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla Legge applicabile in Italia.
Art. 25: Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal giorno 5 febbraio 2015.
ALLEGATO “A” AL REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE INMEDIAR
Tabella A – Spese di Mediazione ai sensi dell’art. 16, comma 4 del D.M. 180/2010
Valore della lite | Spesa (per ciascuna parte) |
Fino a € 1.000 | € 65 |
Da € 1.001 a € 5.000 | € 130 |
Da € 5.001 a € 10.000 | € 240 |
Da € 10.001 a € 25.000 | € 360 |
Da € 25.001 a € 50.000 | € 600 |
Da € 50.001 a € 250.000 | € 1.000 |
Da € 250.001 a € 500.000 | € 2.000 |
Da € 500.001 a € 2.500.000 | € 3.800 |
Da € 2.500.001 a € 5.000.000 | € 5.200 |
Oltre € 5.000.000 | € 9.200 |
Note (ai sensi dell’art. 16 comma 4 del D.M. 180/2010):
1. Le indennità dovute da ciascuna parte a INMEDIAR per la Mediazione comprendono le spese d’avvio del procedimento e le spese di Mediazione. Le parti sono obbligate in solido al pagamento delle spese di Mediazione.
2. Per le spese di avvio è dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dalla parte istante al momento del deposito della domanda di Mediazione e dalla parte chiamata al momento della sua adesione al procedimento. Tali importi sono dovuti anche in caso di mancato accordo.
3. Le spese di mediazione dovute da ciascuna parte, relativamente a ciascuno scaglione di valore di controversia, sono quelle indicate nella Tabella A – Spese di Mediazione ai sensi dell’art. 16 comma 4 del D.M. 180/2010 (Allegato A).
4. L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascuno scaglione di riferimento:
a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà della controversia;
b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo;
d) nelle materie di cui all’art. 5 comma 1bis e comma 2 del D.Lgs. 28/2010, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo, ad eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e a euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento, ferma restando l’applicazione della lettera c) del presente comma.
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, INMEDIAR decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
9. Le spese di mediazione, che comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà e dovranno comunque essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all’art. 11 del D.Lgs. 28/2010.
10. Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.
11.Gli importi indicati nella Tabella A possono essere ridotti previa accordo fra INMEDIAR e tutte le parti.
ALLEGATO “B” AL REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE INMEDIAR
INMEDIAR – Regolamento della Mediazione in modalità telematica
Art. 1: Premesse
1. Il servizio di Mediazione in modalità telematica, di seguito indicato come Servizio di Mediazione on-line, integra e completa il più ampio servizio di Mediazione offerto da INMEDIAR e rappresenta una modalità integrativa e complementare di fruizione del servizio, per una maggiore flessibilità e rapidità nella gestione del procedimento.
2. Per motivi tecnici, il Servizio di Mediazione on-line potrebbe non essere disponibile in tutte le sedi INMEDIAR, o subire interruzioni in determinati periodi.
L’utenza può chiedere tutte le informazioni in merito alla disponibilità del servizio alla segreteria di INMEDIAR, che le fornirà su semplice richiesta, inviando una richiesta per email all’indirizzo xxxx@xxxxxxxx.xx.
2. Il Servizio di Mediazione on-line, previsto dall’art. 3 comma 4 del D.Lgs. 28/2010 e nel rispetto degli artt. 9 e 16 comma 3 del citato X.Xxx. e dell’art. 7 comma 4 del D.M. 180/2010, è sempre ammesso, anche nei casi in cui una persona, fra le parti e gli avvocati che le assistono, partecipi all’incontro di mediazione telematico a distanza tramite Stanza di Mediazione on-line, e le altre partecipino all’incontro fisicamente, alla presenza del mediatore, presso la sede di INMEDIAR.
3. I costi per l’attivazione e l’utilizzo della Stanza di Mediazione on-line, visionabili sul sito internet di INMEDIAR alla pagina xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx-xxxxxxx sono posti a carico dell’utente che richieda il Servizio di Mediazione on- line e devono essere corrisposti a INMEDIAR al momento della richiesta di svolgimento della Mediazione in modalità telematica, secondo le modalità indicate alla stessa pagina.
Art. 2: Piattaforma per la Mediazione on-line
1. INMEDIAR assicura la procedura di mediazione telematica attraverso una piattaforma integrata, ad accesso riservato, specificamente progettata per la gestione di processi di comunicazione audio/video e scambio di informazioni in formato elettronico.
2. La piattaforma on-line di INMEDIAR è un’estensione della società Teleskill (xxx.xxxxxxxxx.xxx) dell’applicazione gestionale ConciliaSFERA (xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx), fornita dalla software house SferaBit.
La piattaforma on-line è conforme a tutti i requisiti di sicurezza e riservatezza previsti dalla vigente normativa.
3. La dotazione infrastrutturale utilizzata per la connessione e per la gestione della piattaforma risiedono in appositi server
allocati in web farm che utilizzano policy di accesso controllato certificate da enti riconosciuti a livello internazionale.
Art. 3: Accesso alla piattaforma per la Mediazione on-line
1. L’accesso delle parti e del mediatore è eseguito in un ambiente a protocollo di sicurezza controllato (standard https) che consente la crittografia di tutto il traffico internet, ed è riservato alle sole parti interessate dallo specifico procedimento di mediazione, nonché al mediatore designato, e avviene, allo stato, da link diretto e personalizzato, generato dall’applicazione ConciliaSFERA e trasmesso da INMEDIAR, tramite posta elettronica, agli utenti del Servizio di Mediazione on-line (parti e/o avvocati che le assistono) e al mediatore.
2. Ricevuto il link, tutti gli utenti devono confermare esplicitamente l’adesione al presente regolamento della Mediazione in modalità telematica, allegato al Regolamento di Mediazione di INMEDIAR e pubblicato sul sito internet www. xxxxxxxx.xx.
3. Preliminarmente all’incontro di mediazione, è possibile eseguire un test automatico (cosiddetto wizard) finalizzato alla verifica preventiva di eventuali limitazioni di accesso e alla risoluzione di eventuali problematiche di natura tecnica, consigliabile per garantire durante l’incontro di mediazione la presenza delle sole parti accreditate.
È garantita l’assoluta riservatezza delle informazioni anche in presenza di più mediazioni telematiche contemporanee.
Art. 4: Caratteristiche di funzionamento
1. Ricevuta la disponibilità ad eseguire l’incontro di Mediazione on-line di almeno una parte, nonché l’adesione al presente regolamento della Mediazione in modalità telematica:
a) INMEDIAR seleziona l’opzione “Mediazione on-line” nella scheda del procedimento del programma gestionale ConciliaSFERA;
b) l’applicazione crea una Stanza di Mediazione on-line (di seguito denominata anche “stanza virtuale”) e permette l’invio di un’email a tutti i soggetti interessati (parti, rappresentanti, mediatore), con la quale essi sono invitati ad accedere alla piattaforma on-line nel giorno stabilito per l’incontro di mediazione attraverso il link presente nella e-mail stessa;
Regolamento della mediazione in modalità telematica – pagina 1 di 2.
c) da quel momento e per i 120 giorni successivi gli utenti del servizio e il mediatore dello specifico procedimento di mediazione possono collegarsi alla Stanza di Mediazione on-line per partecipare agli incontri di mediazione e anche per condividere file. Trascorso detto periodo, la parte che ha provveduto ad attivare il Servizio di Mediazione on-line deve provvedere nuovamente al versamento dell’importo previsto per l’attivazione del servizio.
2. Utilizzando la stanza virtuale, il mediatore può condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, in particolare può collegare in videoconferenza audio/video fino a ulteriori quattro utenti concorrenti (parti e relativi avvocati) in modo da attivare la discussione tenendo in considerazione le circostanze del caso, le volontà delle parti e la possibilità di trovare una soluzione alla controversia.
3. Durante l’incontro di mediazione, il mediatore può utilizzare la funzionalità di esclusione temporanea delle parti, in modo da poter condurre, quando e se ritenuto necessario, sessioni “separate”, totalmente indipendenti, alternativamente con l’una o con l’altra parte e di riprendere la sessione “comune” in qualunque momento.
4. Nella stanza virtuale di mediazione è disponibile la funzione di file sharing con la quale è possibile condividere documenti e immagini a supporto dell’incontro di mediazione.
I file che siano stati eventualmente già allegati da INMEDIAR alla pratica nell’applicazione ConciliaSFERA sono disponibili per una più rapida condivisione.
5. Al termine della mediazione può essere sottoscritto sia il verbale dell’incontro, sia l’eventuale accordo di mediazione, condiviso on-line tramite la funzione di file sharing/viewer.
Le parti possono visualizzare il verbale e l’eventuale accordo e firmarli digitalmente, attraverso i software di firma, oppure stamparli e firmarli tradizionalmente.
Art. 5: Dotazioni necessarie agli utenti
1. Per utilizzare il Servizio di Mediazione on-line è necessario che i computer degli utenti collegati (mediatore, parti, avvocati, ecc.) siano dotati di:
a) connessione internet ADSL;
b) microfono e cuffie (o altoparlanti) correttamente configurati;
c) webcam;
d) versione 11.1 di Adobe Flash Player o successive (scaricabile gratuitamente dal sito del produttore alla pagina
xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xx/xxxxxxxxxxx).
Art. 6: Funzionalità del Servizio di Mediazione on-line
1. Il Servizio di Mediazione on-line:
a) permette alle parti di gestire l’incontro di mediazione in videoconferenza, direttamente dalla propria sede o studio, senza doversi recare fisicamente presso le sedi di INMEDIAR;
b) consente alle parti di dialogare sia in sessioni “comuni” a tutti, sia in “sessioni” separate, dedicate ad ognuna delle parti, in tempo reale a distanza;
c) consente alla parte che non accetti la modalità di mediazione on-line di recarsi presso la sede del procedimento e di collegarsi on line con l’ausilio del mediatore, che in tal caso sarà presente presso la sede di INMEDIAR;
d) consente alle parti di ricevere, all’esito dell’incontro, direttamente in formato elettronico attraverso il circuito garantito di Posta Elettronica Certificata, una copia del verbale relativo all’incontro,che potrà comunque essere ritirato in formato cartaceo presso la sede di INMEDIAR;
e) consente alle parti di sottoscrivere il verbale e l’accordo sia in modalità telematica (firma digitale), sia, dopo averli stampati, in modalità analogica (firma autografa autenticata).
Art. 7: Disposizioni finali
1. Per quanto non specificatamente indicato, al servizio telematico si applicano le condizioni del Regolamento di procedura di INMEDIAR, del quale il presente regolamento fa parte integrante.
2. Il presente regolamento può essere modificato da INMEDIAR. Le modifiche non avranno effetto per le procedure, di cui sia stata depositata la domanda di mediazione prima della data della loro entrata in vigore.
Regolamento della mediazione in modalità telematica – pagina 2 di 2.
ALLEGATO “C” AL REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE INMEDIAR
REGOLAMENTO PER IL TIROCINIO ASSISTITO
Art. 1
Il presente regolamento disciplina il tirocinio assistito presso l’Organismo di mediazione “Istituto Nazionale per la Mediazione e l’Arbitrato – INMEDIAR”, di seguito per brevità indi- cato con “INMEDIAR”, in attuazione dell’art. 4, terzo comma, del D.M. 180/2010 così come modificato dal D.M. 145/2011.
Art. 2
Il tirocinio assistito è la specifica formazione pratica richiesta al mediatore nel biennio di aggiornamento, consistente nella partecipazione, sotto la guida dei mediatori per essi designati, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso Organismi di mediazione iscritti nell’apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.
Art. 3
Il tirocinio è svolto con diligenza, riservatezza e nel rispetto delle norme del Regolamento di procedura e del codice etico di INMEDIAR e delle normative vigenti.
Art. 4
Il responsabile di INMEDIAR accoglierà le domande di ammissione al tirocinio assistito presso una propria sede tenendo conto del numero delle mediazioni trattate e del numero dei mediatori iscritti nella lista della sede medesima.
Avranno priorità a essere accolte le domande presentate da mediatori già iscritti alla lista di INMEDIAR, con riguardo all’anzianità di iscrizione, ovvero ai mediatori che abbiano partecipato ai corsi di formazione e di aggiornamento per mediatori tenuti dall’Ente di for- mazione “Istituto Nazionale per la Formazione Continua – INFCON”.
Art. 5
Il tirocinio assistito non istituisce alcun rapporto di natura economica fra INMEDIAR e il tirocinante, e si intende gratuito per entrambe le parti.
Art. 6
Il responsabile di INMEDIAR e il mediatore designato valuteranno di volta in volta il nume- ro di tirocinanti ammissibili alle singole sessioni di mediazione, considerando la capacità di accoglienza dei locali, il numero delle parti, le esigenze di riservatezza, la delicatezza degli argomenti trattati, le necessarie esigenze di concentrazione del mediatore e gli altri requisiti necessari al corretto svolgimento della sessione di mediazione.
Art. 7
Il tirocinante è ammesso alla sessione di mediazione previa sottoscrizione della dichiara- zione di imparzialità e riservatezza in merito alla mediazione alla quale assiste.
Su valutazione del responsabile di INMEDIAR e del mediatore designato la presenza dei tirocinanti durante le sessioni di mediazione potrà essere sottoposta al preventivo assenso delle parti, a maggior tutela delle loro esigenze di riservatezza.
Art. 8
Il responsabile di INMEDIAR vigila sull’effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei tiro- cinanti, esplicando i compiti di vigilanza con i mezzi da lui ritenuti più opportuni, anche per mezzo di supervisori nominati presso le sedi secondarie.
Art. 9
I mediatori ammessi al tirocinio assistito sono iscritti in appositi registri tenuti presso le sedi di INMEDIAR, a cura del responsabile della sede. Il registro del tirocinio tenuto da ciascuna sede contiene:
Regolamento del tirocinio assistito INMEDIAR – pagina 1 di 2.
– le generalità complete dei tirocinanti e i loro recapiti postali, telefonici ed email;
– numero e data delle mediazioni a cui ha partecipato e nome dei mediatori incaricati;
– le date di inizio e termine del tirocinio.
Art. 10
La domanda di ammissione al tirocinio assistito, redatta in conformità al modello disponi- bile sul sito xxx.xxxxxxxx.xx, è presentata al responsabile di INMEDIAR.
Ogni richiedente dovrà allegare alla domanda:
– copia fronte/retro di un documento d’identità in corso di validità;
– una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riportante l’elenco degli Organismi di mediazione ai quali è iscritto, con le date di iscrizione;
– una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con l’indicazione e le date dei casi di mediazione ai quali avesse eventualmente già partecipato, ai fini del tirocinio assistito, presso Organismi diversi da INMEDIAR.
Alle domande di ammissione presentate da richiedenti che non siano già iscritti alla lista dei mediatori di INMEDIAR, al fine di poter garantire la loro idoneità a partecipare al tiroci- nio, andrà inoltre allegata la seguente documentazione:
– dichiarazione di conoscenza e accettazione, da parte del richiedente, del regolamento di tirocinio, del regolamento di mediazione e del codice etico di INMEDIAR;
– dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del richiedente attestante il possesso, al mo- mento della domanda, dei requisiti di qualificazione e di onorabilità dei mediatori;
– dichiarazione, redatta dai responsabili di ciascun Organismo alle cui liste il richiedente è iscritto, dell’impossibilità di far svolgere internamente il tirocinio assistito al proprio media- tore;
– copia di polizza assicurativa, o di altra certificazione idonea, attestante la copertura as- sicurativa del richiedente per ogni rischio, verso la sua persona, verso INMEDIAR e verso i terzi, derivante dallo svolgimento del tirocinio assistito.
Art. 11
Il tirocinio assistito decorre dalla data del provvedimento di ammissione redatto dal re- sponsabile dell’Organismo e si interrompe quando il tirocinante non si presenti, senza giusti- ficato motivo, a una sessione di mediazione per la quale sia stato convocato per posta o per email.
L’eventuale interruzione del tirocinio assistito viene annotata sul registro di cui all’art. 9.
Art. 12
Per essere ammesso al tirocinio il mediatore dovrà tenere apposito libretto di tirocinio, scaricabile dalla sezione “Lavora con noi” del sito www.inmediar,it, che avrà preventiva- mente fatto vistare e numerare dal responsabile di INMEDIAR, su cui andranno annotate:
– le generalità del tirocinante e i suoi recapiti postali, telefonici ed email;
– le sessioni di mediazione a cui ha partecipato;
– le firme dei mediatori designati.
Al termine del tirocinio, o a seguito della sua interruzione, il tirocinante potrà richiedere alla segreteria di INMEDIAR certificazione in carta semplice del numero di casi di mediazio- ne a cui ha partecipato, riconsegnando, o inviando tramite lettera raccomandata A/R, il libretto di tirocinio alla segreteria di INMEDIAR, in Xxx Xxxxxxxx, 000 – 00000 Xxxxxx (XX).
La segreteria, una volta visionato il libretto ed effettuati i necessari controlli, invierà la certifi- cazione all’indirizzo email indicato nel libretto medesimo.
Art. 13
Il presente regolamento è in vigore dal 1° agosto 2013.
Regolamento del tirocinio assistito INMEDIAR – pagina 2 di 2.
ALLEGATO “D” AL REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE INMEDIAR
AL RESPONSABILE DELL’ISTITUTO NAZIONALE PER LA MEDIAZIONE E L’ARBITRATO–INMEDIAR
Il/la sottoscritto/a , nato/a a , il / / , C.F. , residente in , indirizzo , CAP , ha partecipato ❐ in proprio ❐ in rappresentanza di alla procedura di mediazione svolta dal Mediatore designato nelle seguenti date: .
Pertanto, a norma dell’art. 12, comma 3 del Regolamento di procedura INMEDIAR, compila e consegna alla Segreteria dell’Organismo la seguente
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, e sue ss. mm. e ii., la informiamo che i dati personali acquisiti saranno trattati, anche con l’ausilio di strumenti elettronici, direttamente e/o tramite terzi al fine esclusivo di garantire l’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 7 del D.M. 180 2010.
Luogo Data / / 201 .
Firma
soluzione per la composizione della lite:
4) IMPRESSIONI E SUGGERIMENTI:
❐ 1 ❐ 2 ❐ 3 ❐ 4 ❐ 5
Luogo Data / / 201 .
Firma
La compilazione delle presente scheda di valutazione al termine del procedimento di mediazione è richiesta a norma dell’art. 7 del D.M. 180/2010. e dell’art. 12 comma 3 del Regolamento di Mediazione di INMEDIAR.
Essa deve essere compilata, sottoscritta e consegnata dalla parte alla Segreteria dell’Organismo, ovvero trasmessa per posta elettronica al seguente indirizzo: xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx.
(1=minima soddisfazione; 5=massima soddisfazione)
1) | VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEL SERVIZIO | |||||
a) adeguatezza e confort della sede e degli spazi messi a disposizione durante l’incontro di mediazione: | ❐ 1 | ❐ 2 | ❐ 3 | ❐ 4 | ❐ 5 | |
b) assistenza della segreteria e completezza delle | ||||||
informazioni fornite durante la procedura: | ❐ 1 | ❐ 2 | ❐ 3 | ❐ 4 | ❐ 5 | |
2) VALUTAZIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE | ||||||
a) soddisfazione nella partecipazione alla procedura di mediazione rispetto ad un giudizio in tribunale: | ❐ 1 | ❐ 2 | ❐ 3 | ❐ 4 | ❐ 5 | |
b) la mediazione ha consentito di risparmiare tempo, | ||||||
costi e rischi del ricorso al tribunale? | ❐ 1 | ❐ 2 | ❐ 3 | ❐ 4 | ❐ 5 | |
3) VALUTAZIONE DEL MEDIATORE | ||||||
a) competenza del mediatore nelle tecniche di | ||||||
gestione del conflitto e Nella procedura: | ❐ 1 | ❐ 2 | ❐ 3 | ❐ 4 | ❐ 5 | |
b) abilità del mediatore nel proporre una |
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