Contract
<.. image(Document Cover Page. Document Number: 13223/22. Subject Codes: ENER 488 ATO 72 POLCOM 128 FDI 13. Heading: PROPOSTA. Originator: Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Xxxxxxx XXXXXX, direttrice. Recipient: Segretariato generale del Consiglio. Subject: Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Euratom nella 33a riunione della Conferenza della Carta dell'energia. Commission Document Number: COM(2022) 522 final. Preceeding Document Number: Not Set. Location: Bruxelles. Date: 5 ottobre 2022. Interinstitutional Files: 2022/0323(NLE). Institutional Framework: Consiglio dell'Unione europea. Language: IT. Distribution Code: PUBLIC. GUID: 5743447420672771634_0) removed ..>
Consiglio dell'Unione europea
Fascicolo interistituzionale: 2022/0323(NLE)
Bruxelles, 5 ottobre 2022 (OR. en)
13223/22
ENER 488
ATO 72
POLCOM 128
FDI 13
PROPOSTA
Origine: Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Xxxxxxx XXXXXX, direttrice
Data: 5 ottobre 2022
Destinatario: Segretariato generale del Consiglio
n. doc. Comm.: COM(2022) 522 final
Oggetto: Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Euratom nella 33a riunione della Conferenza della Carta dell'energia
Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2022) 522 final.
All.: COM(2022) 522 final
13223/22 mc
TREE.2.B IT
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 5.10.2022
COM(2022) 522 final 2022/0323 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Euratom nella 33a riunione della Conferenza della Carta dell'energia
RELAZIONE
1. CONTESTO DELLA PROPOSTA
• Motivi e obiettivi della proposta
La presente proposta verte sulla decisione sulla posizione da adottare a nome della Comunità europea dell'energia atomica (di seguito "l'Euratom"), per quanto riguarda le questioni che rientrano nel trattato Euratom, nella 33a riunione della Conferenza della Carta dell'energia in relazione all'adozione prevista degli emendamenti proposti al trattato sulla Carta dell'energia (CC 760) e all'approvazione di i) modifiche e cambiamenti proposti degli allegati del trattato sulla Carta dell'energia (CC 761), ii) cambiamenti proposti di intese, dichiarazioni e decisioni (CC 762) e iii) una decisione relativa all'entrata in vigore e all'applicazione provvisoria degli emendamenti al trattato sulla Carta dell'energia e dei cambiamenti/delle modifiche dei suoi allegati (CC 763). La Conferenza della Carta dell'energia deve approvare contestualmente l'adozione degli emendamenti al trattato sulla Carta dell'energia e gli altri punti.
Il trattato sulla Carta dell'energia
Il trattato sulla Carta dell'energia (ECT) è un accordo multilaterale in materia di scambi commerciali e investimenti applicabile al settore energetico, firmato nel 1994 ed entrato in vigore nel 1998. Contiene disposizioni sulla tutela degli investimenti, sugli scambi e sul transito di materiali e prodotti energetici e sui meccanismi di risoluzione delle controversie. Istituisce inoltre un quadro per la cooperazione internazionale nel settore dell'energia tra le sue 54 Parti contraenti. L'Unione europea è parte dell'ECT insieme all'Euratom1, ai 26 Stati membri dell'UE2, al Giappone, alla Svizzera, alla Turchia e alla maggior parte dei paesi dei Balcani occidentali e dell'ex Unione sovietica, ad eccezione della Russia3 e della Bielorussia4.
La Conferenza della Carta dell'energia
La Conferenza della Carta dell'energia, istituita dall'ECT, è l'organo direttivo e decisionale del processo della Carta dell'energia. Tutti gli Stati o le organizzazioni regionali di integrazione economica (come l'UE e l'Euratom) che hanno firmato l'ECT o vi hanno aderito sono membri della Conferenza, che si riunisce periodicamente per discutere di questioni che incidono sulla cooperazione nel settore energetico tra i firmatari dell'ECT, riesaminare l'attuazione delle disposizioni dell'ECT e del protocollo sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati e prendere in considerazione eventuali nuovi strumenti e attività comuni nel quadro della Carta dell'energia. In particolare la Conferenza della Carta dell'energia adotta i testi degli emendamenti all'ECT e approva le modifiche e i cambiamenti tecnici degli allegati dell'ECT. In sede di votazione sulle proposte di emendamento al testo dell'ECT, la Conferenza della Carta dell'energia adotta gli emendamenti all'unanimità delle Parti contraenti presenti e votanti. L'UE e l'Euratom dispongono di un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parti contraenti dell'ECT, sempreché l'UE e l'Euratom non esercitino il proprio diritto di voto qualora lo esercitino i loro Stati membri e viceversa.
1 Decisione 98/181/CE, CECA, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 23 settembre 1997, concernente la conclusione da parte delle Comunità europee del trattato sulla Carta dell'energia e del protocollo della Carta dell'energia sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati (GU L 69 del 9.3.1998, pag. 1).
2 Tutti tranne l'Italia, che si è ritirata unilateralmente nel 2015.
3 La riunione straordinaria della Conferenza della Carta dell'energia del 24 giugno 2022 ha revocato lo status di osservatore alla Federazione russa.
4 La riunione straordinaria della Conferenza della Carta dell'energia del 24 giugno 2022 ha revocato lo status di osservatore alla Bielorussia e l'applicazione provvisoria dell'ECT da parte di quest'ultima.
Decisioni da adottare in sede di Conferenza della Carta dell'energia
Il 22 novembre 2022, durante la sua 33a riunione, la Conferenza della Carta dell'energia è chiamata ad adottare contestualmente quattro decisioni relative alla modernizzazione dell'ECT, aventi le finalità seguenti:
– adottare gli emendamenti proposti al testo dell'ECT (CC 760);
– approvare le modifiche e i cambiamenti proposti degli allegati dell'ECT (CC 761);
– approvare i cambiamenti proposti di intese, dichiarazioni e decisioni (CC 762); e
– approvare la decisione relativa all'entrata in vigore e all'applicazione provvisoria degli emendamenti al testo dell'ECT e dei cambiamenti/delle modifiche dei suoi allegati (CC 763).
L'ECT non ha subito alcun aggiornamento sostanziale dagli anni novanta ed è diventato pertanto sempre più obsoleto. È anche uno dei trattati di investimento oggetto del maggior numero di controversie al mondo: gli Stati membri dell'UE sono il principale bersaglio dei ricorsi degli investitori, la maggior parte dei quali ha sede in altri paesi dell'UE. Di conseguenza nel novembre 2018 è stato avviato un processo di modernizzazione. La Conferenza della Carta dell'energia ha innanzitutto approvato un elenco di argomenti di discussione, principalmente per quanto riguarda le disposizioni relative alla tutela degli investimenti. L'UE ha quindi proposto di eliminare la tutela di cui godono gli investimenti nei combustibili fossili al fine di allineare l'ECT all'accordo di Parigi.
Dopo 15 cicli di negoziati multilaterali tra luglio 2019 e giugno 2022, alla riunione straordinaria della Conferenza della Carta dell'energia del 24 giugno 2022 a Bruxelles è stato raggiunto un accordo di massima per concludere i negoziati. Il testo riveduto dell'ECT e dei suoi allegati è stato quindi sottoposto a revisione giuridica fino a metà agosto. Successivamente, il 19 agosto 2022, i progetti di decisioni finali (CC 760, CC 761, CC 762 e CC 763) contenenti i testi riveduti sono stati condivisi con tutte le Parti contraenti, compresi l'UE, l'Euratom e tutti gli Stati membri dell'UE che sono Parti contraenti dell'ECT.
Nella 33a riunione della Conferenza della Carta dell'energia del 22 novembre 2022 le decisioni relative alla modernizzazione dell'ECT dovranno essere votate all'unanimità. Se la votazione avrà esito positivo, ossia se nessuna Parte contraente solleverà obiezioni, le decisioni per la modernizzazione dell'ECT si considereranno adottate dalla Conferenza della Carta dell'energia. Ciò darà il via ai successivi processi di ratifica, applicazione provvisoria ed entrata in vigore dei vari elementi del pacchetto di riforme.
L'applicazione provvisoria degli emendamenti all'ECT e degli altri elementi di modernizzazione sarà disciplinata dalla decisione relativa all'entrata in vigore e all'applicazione provvisoria degli emendamenti al testo dell'ECT e dei cambiamenti/delle modifiche dei suoi allegati (CC 763). Conformemente a questa decisione, le disposizioni di modernizzazione saranno applicate provvisoriamente da tutte le Parti contraenti in modo automatico a decorrere dal 15 agosto 2023. Tuttavia qualsiasi Parte contraente può consegnare al depositario (Portogallo), prima del 23 febbraio 2023, una dichiarazione secondo cui non può accettare l'applicazione provvisoria degli emendamenti all'ECT, rinunciando di fatto all'applicazione provvisoria. Il Segretariato dell'ECT renderà pubbliche eventuali dichiarazioni in tal senso. La Parte contraente che abbia depositato una siffatta dichiarazione può revocarla in qualsiasi momento, il che le consentirà di applicare provvisoriamente le disposizioni di modernizzazione dell'ECT in un momento successivo.
La presente proposta di decisione ai sensi dell'articolo 101 del trattato Euratom mira a stabilire la posizione da adottare a nome dell'Euratom, per quanto riguarda le questioni che
rientrano nel trattato Euratom, nella 33a riunione della Conferenza della Carta dell'energia in riferimento alle decisioni sopra descritte (CC 760, CC 761, CC 762 e CC 763).
In parallelo la Commissione propone l'adozione di un ulteriore accordo, ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3, lettera a), della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, tra l'Unione europea, l'Euratom e gli Stati membri sull'interpretazione dell'ECT. Tale accordo dovrebbe comprendere in particolare la conferma che l'ECT non è d'applicazione all'interno dell'Unione, non lo è mai stato e non lo sarà in futuro, che non può fungere da base per i procedimenti arbitrali intra-UE e che la clausola di temporaneità non si applica nell'Unione. Dovrebbe inoltre stabilire gli obblighi degli Stati membri nel caso in cui siano coinvolti in un procedimento arbitrale a seguito di una richiesta basata sull'articolo 26 ECT.
L'UE è coerente nella sua interpretazione secondo la quale l'ECT non si applica alle controversie tra uno Stato membro e un investitore di un altro Stato membro in merito a un investimento effettuato da quest'ultimo nel primo Stato membro. Tale interpretazione è stata confermata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) nella sentenza Komstroy5, ma i tribunali arbitrali sostengono di non essere vincolati dalle sentenze della CGUE. Onde evitare che i tribunali continuino ad assumere la competenza in tali controversie, è necessario ribadire in modo esplicito e inequivocabile l'interpretazione autentica dell'ECT. Il modo più appropriato per farlo è un accordo ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3, lettera a), della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.
L'accordo di cui sopra codificherà l'interpretazione dell'UE e dei suoi Stati membri in un trattato separato (cosa resa possibile dalla natura bilaterale degli obblighi), mentre la modernizzazione dell'ECT integrerà nel testo stesso, con una clausola apposita, l'interpretazione di tutte le Parti contraenti secondo cui l'articolo 26 ECT non si applica all'interno dell'UE. Entrambi gli elementi contribuiranno a eliminare, con il necessario grado di certezza del diritto, qualsiasi ambiguità e rischio attuale o futuro di arbitrato intra-UE in relazione all'ECT.
La posizione da adottare a nome dell'Euratom
Nella 33a riunione della Conferenza della Carta dell'energia del 22 novembre 2022 la Commissione propone di adottare a nome dell'Euratom, per quanto riguarda le questioni che rientrano nel trattato Euratom, le posizioni descritte ai punti da 1 a 4.
Adozione degli emendamenti proposti al testo dell'ECT (CC 760)
Gli emendamenti proposti al testo dell'ECT (CC 760) consistono in miglioramenti sostanziali che consentiranno di conformare l'ECT alle norme moderne che disciplinano la tutela degli investimenti e alle posizioni dell'UE in altre sedi (ad esempio UNCITRAL6). Allineeranno inoltre l'ECT all'approccio seguito dell'UE in materia di tutela degli investimenti negli accordi di libero scambio e di investimento approvati di recente, nonché agli obiettivi energetici e climatici dell'UE, compreso l'accordo di Parigi.
In particolare l'ECT modificato contiene:
– nuove disposizioni in materia di tutela degli investimenti, in linea con le norme moderne e con le posizioni dell'UE, che riaffermano il diritto delle Parti contraenti di adottare provvedimenti per raggiungere obiettivi politici legittimi ("diritto di legiferare"), anche per quanto riguarda la lotta ai cambiamenti climatici. Saranno
5 Sentenza della Xxxxx xx xxxxxxxxx xxx 0 xxxxxxxxx 0000, Xxxxxxxxxx di Moldova/Komstroy LLC, C-741/19, ECLI:EU:C:2021:655.
6 Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale.
tutelati solo gli investitori con un reale interesse economico e non sarà garantita alcuna tutela alle società di comodo7;
– nuove disposizioni sulla risoluzione delle controversie, che proteggono le Parti contraenti da ricorsi infondati, prevedono garanzie a copertura delle spese e introducono un elevato livello di trasparenza nei procedimenti;
– nuove disposizioni sullo sviluppo sostenibile, in particolare per quanto concerne i cambiamenti climatici, la transizione energetica pulita e l'accordo di Parigi, che integrano di fatto nell'ECT gli impegni dell'accordo di Parigi e introducono un meccanismo cui ricorrere in caso di disallineamento, il primo del suo genere in un trattato multilaterale di investimento;
– l'Unione ha ottenuto di inserire disposizioni per le organizzazioni di integrazione economica regionale (quali l'UE stessa), confermando espressamente che non è possibile avviare all'interno dell'UE un arbitrato riguardo agli investimenti ai sensi dell'ECT8, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE9;
– chiarimenti sostanziali sulle disposizioni relative al transito per tener conto dei requisiti dei mercati dell'energia integrati con diritti di accesso di terzi, come quelli nell'UE, senza creare nuovi obblighi per l'UE10;
– una definizione aggiornata di attività economica nel settore dell'energia che, insieme agli allegati EM/EM I, EQ/EQ I e NI (cfr. punto 2), consente all'UE di allineare la tutela degli investimenti nell'Unione ai propri obiettivi in materia di energia e clima.
L'adozione degli emendamenti al testo dell'ECT non produce, in linea di principio, effetti giuridici: secondo il diritto internazionale non equivale infatti alla firma, bensì alla sigla del testo negoziato.
Di conseguenza la Commissione propone che la posizione da adottare a nome dell'Euratom in sede di Conferenza della Carta dell'energia per quanto riguarda le questioni che rientrano nel trattato Euratom sia di sostenere l'adozione degli emendamenti proposti all'ECT (CC 760).
Approvazione delle modifiche e dei cambiamenti proposti degli allegati (CC 761)
L'articolo 34, paragrafo 3, lettera m), ECT prevede una procedura semplificata che consente alla Conferenza di adottare modifiche degli allegati dell'ECT. I cambiamenti proposti degli allegati dell'ECT (CC 761) introducono una novità fondamentale: l'esclusione, attraverso l'allegato NI, di taluni materiali e prodotti energetici e di talune attività dall'ambito di applicazione della tutela di cui godono gli investimenti a norma della parte III dell'ECT. L'UE ha ottenuto di limitare la tutela degli investimenti nell'UE come segue:
7 Le società di comodo sono società con sede in una Parte contraente dell'ECT che non svolgono però alcuna attività economica effettiva nel territorio della Parte e sono interessate soltanto alla tutela ai sensi dell'ECT.
8 Xxxxxx casi rappresentano la stragrande maggioranza dei ricorsi contro i paesi dell'UE nell'ultimo decennio, nonostante la posizione della Commissione, confermata dalla Corte di giustizia, secondo cui il diritto dell'UE esclude l'arbitrato in materia di investimenti all'interno dell'Unione.
9 Sentenza della Corte di giustizia del 6 marzo 2018, Slowakische Republik/Achmea BV, C‑ 284/16, ECLI:EU:C:2018:158, e sentenza della Xxxxx xx xxxxxxxxx xxx 0 xxxxxxxxx 0000, Xxxxxxxxxx di
Moldova/Komstroy LLC, C-741/19, ECLI:EU:C:2021:655.
10 È importante notare che i nuovi impegni relativi all'accesso di terzi, ai meccanismi di assegnazione delle capacità e alle tariffe sono in termini di "maggior sforzo possibile", che sono "soggetti" alla legislazione dell'UE e che quindi dovrebbero essere rispettati solo se non pregiudicano il quadro giuridico dell'UE e gli impegni internazionali assunti dall'Unione.
esclusione della tutela per tutti i nuovi investimenti a favore dei combustibili fossili nell'UE a partire dal 15 agosto 2023, con un periodo di transizione fino al 31 dicembre 2030 per le centrali e le infrastrutture del gas pronte per l'idrogeno/il gas a basse emissioni di carbonio che emettono meno di 380 g CO2/kWh, salvo se sostituiscono un impianto alimentato a carbone, torba o scisto bituminoso, nel qual caso il periodo di transizione termina il 15 agosto 2033;
esclusione della tutela per tutti gli investimenti esistenti a favore dei combustibili fossili nell'UE a partire da 10 anni dopo l'entrata in vigore (o l'applicazione provvisoria) degli emendamenti all'ECT e al più tardi entro il 31 dicembre 2040;
tutela solo per l'idrogeno e i carburanti sintetici rinnovabili e a basse emissioni di carbonio;
esclusione della tutela per le attività di cattura, stoccaggio e utilizzo del carbonio.
I cambiamenti proposti allineano l'ambito di applicazione dell'ECT al nuovo panorama delle tecnologie rinnovabili e a basse emissioni di carbonio necessarie per la transizione energetica verde. A tal fine sono apportati cambiamenti all'allegato EM/EMI (con l'aggiunta di nuovi materiali e prodotti energetici, ad esempio l'idrogeno e i combustibili derivati come l'ammoniaca e il metanolo, la biomassa, il biogas e i carburanti sintetici) e all'allegato EQ/EQ I (con l'aggiunta di nuove apparecchiature energetiche, ad esempio vari materiali isolanti e il vetro isolante a pareti multiple).
Inoltre sono stati creati nuovi allegati per dare attuazione al principio di reciprocità: le Parti contraenti non possono essere obbligate a tutelare gli investimenti di altre Parti contraenti se tali investimenti sono stati esclusi da queste ultime nell'allegato NI, rinunciando ad applicare il meccanismo di risoluzione delle controversie tra un investitore e uno Stato di cui all'articolo 26 ECT (nuovo allegato IA-NI) o l'intera parte III sulla tutela degli investimenti (nuovo allegato NPT). L'energia nucleare rientra attualmente nell'ambito di applicazione del trattato e continuerà a farlo anche dopo i cambiamenti degli allegati, in particolare dell'allegato NI, senza alcuna modifica o cambiamento.
Di conseguenza la Commissione propone che la posizione da adottare a nome dell'Euratom in sede di Conferenza della Carta dell'energia sia di approvare l'adozione dei cambiamenti e delle modifiche proposti degli allegati dell'ECT (CC 761).
Approvazione dei cambiamenti proposti di intese, dichiarazioni e decisioni (CC 762)
I cambiamenti introdotti nelle intese, nelle dichiarazioni e nelle decisioni (CC 762) riguardano la correzione di disposizioni obsolete (ad esempio la sostituzione di "Comunità europee" con "Unione europea, Comunità europea dell'energia atomica") e altri chiarimenti del testo dell'ECT (ad esempio la precisazione che il termine "sovvenzione" comprende gli aiuti di Stato come definiti nel diritto dell'UE). L'approvazione di tali cambiamenti renderà più chiaro e preciso il testo dell'ECT.
Di conseguenza la Commissione propone che la posizione da adottare a nome dell'Euratom in sede di Conferenza della Carta dell'energia sia di approvare i cambiamenti proposti delle intese, delle dichiarazioni e delle decisioni (CC 762).
Approvazione della decisione relativa all'entrata in vigore e all'applicazione provvisoria degli emendamenti al testo dell'ECT e dei cambiamenti/delle modifiche dei suoi allegati (CC 763)
La Conferenza approverà una decisione che stabilisce le modalità di entrata in vigore e applicazione provvisoria degli emendamenti proposti all'ECT e dei cambiamenti dei suoi allegati (CC 763) indicate di seguito:
– gli emendamenti al testo dell'ECT entreranno in vigore conformemente all'articolo 42, paragrafo 4, ECT, ovvero una volta ratificati da tre quarti delle Parti contraenti. La decisione prevede anche che gli emendamenti siano applicati provvisoriamente da tutte le Parti contraenti in modo automatico a decorrere dal 15 agosto 2023, a meno che queste non presentino prima del 23 febbraio 2023 una dichiarazione che attesti che non sono in grado di farlo;
– i cambiamenti dell'allegato NI, sezione C, che prevede segnatamente un periodo di transizione di 10 anni per eliminare gradualmente la tutela degli investimenti esistenti nei combustibili fossili nell'UE, e i cambiamenti degli altri allegati entreranno in vigore contestualmente agli emendamenti all'ECT (cfr. sopra). Saranno applicati provvisoriamente da tutte le Parti contraenti in modo automatico, salvo dichiarazione di impossibilità prima del 23 febbraio 2023 (cfr. sopra);
– i cambiamenti dell'allegato NI, sezione B, che prevede segnatamente l'esclusione dalla tutela nell'UE dei nuovi investimenti a favore dei combustibili fossili, entreranno in vigore automaticamente il 15 agosto 2023 senza bisogno di ulteriori ratifiche;
– i cambiamenti delle intese, delle dichiarazioni e delle decisioni entreranno in vigore il 22 novembre 2022 per quanto riguarda le correzioni dei riferimenti obsoleti. I restanti cambiamenti entreranno in vigore contestualmente agli emendamenti all'ECT e, come tali emendamenti, fino ad allora si applicheranno su base provvisoria.
Le modalità di entrata in vigore e applicazione provvisoria degli emendamenti all'ECT e dell'allegato NI, sezione C, nonché i cambiamenti degli altri allegati sono conformi alle disposizioni dell'ECT originale riguardo all'entrata in vigore e all'applicazione provvisoria. Inoltre l'Unione ha ottenuto che l'allegato NI, sezione B, entri in vigore automaticamente a decorrere dal 15 agosto 2023, garantendo così la data di entrata in vigore dell'esclusione voluta dall'UE stessa per i nuovi investimenti nei combustibili fossili.
Di conseguenza la Commissione propone che la posizione da adottare a nome dell'Euratom, per quanto riguarda le questioni che rientrano nel trattato Euratom, in sede di Conferenza della Carta dell'energia sia di approvare la decisione relativa all'entrata in vigore e all'applicazione provvisoria degli emendamenti al testo dell'ECT e dei cambiamenti/delle modifiche degli allegati (CC 763).
2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
• Base giuridica Principi
Il trattato Euratom non contiene alcuna disposizione equivalente all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE per le decisioni del Consiglio che stabiliscono le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici. Quando un organo istituito da un accordo concluso dall'Euratom, come l'ECT, adotta atti che hanno effetti giuridici si applicano le procedure previste dall'articolo 101 del trattato Euratom.
L'articolo 101, primo comma, del trattato Euratom recita: "[n]ell'ambito della sua competenza, la Comunità può impegnarsi mediante la conclusione di accordi o convenzioni con uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo".
L'articolo 101, secondo comma, del trattato Euratom prevede quanto segue: "[t]ali accordi o convenzioni sono negoziati dalla Commissione secondo le direttive del Consiglio e sono conclusi dalla Commissione con l'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata".
Applicazione al caso concreto
Il trattato sulla Carta dell'energia è un accordo internazionale di cui l'Euratom è parte.
Il 22 novembre 2022 la Conferenza della Carta dell'energia sarà chiamata ad adottare atti che producono effetti giuridici e che saranno vincolanti ai sensi del diritto internazionale. Di conseguenza, in applicazione dell'articolo 101, secondo comma, del trattato Euratom, essi sono soggetti all'approvazione del Consiglio a maggioranza qualificata.
Le decisioni che la Conferenza della Carta dell'energia è chiamata ad adottare per approvare le modifiche e i cambiamenti proposti degli allegati dell'ECT (CC 761), nonché i cambiamenti proposti delle intese, delle dichiarazioni e delle decisioni (CC 762), costituiscono atti aventi effetti giuridici vincolanti ai sensi del diritto internazionale. Questo perché l'ECT conferisce alla Conferenza della Carta dell'energia il potere di apportare modifiche agli allegati, alle intese, alle dichiarazioni e alle decisioni dell'ECT senza la necessità di una successiva ratifica da parte delle Parti contraenti. Ai sensi dell'articolo 48 ECT, gli allegati e le decisioni sono parti integranti del trattato.
La decisione che deve essere adottata dalla Conferenza della Carta dell'energia per approvare la decisione relativa all'entrata in vigore e all'applicazione provvisoria degli emendamenti al testo dell'ECT e dei cambiamenti/delle modifiche dei suoi allegati (CC 763) costituisce un atto avente effetti giuridici vincolanti ai sensi del diritto internazionale, in quanto obbliga le Parti contraenti ad applicare provvisoriamente il testo modificato dell'ECT e i cambiamenti di alcune sezioni dei suoi allegati a decorrere dal 15 agosto 20233, qualora non presentino una dichiarazione di impossibilità prima del 23 febbraio 2023.
La decisione che deve essere adottata dalla Conferenza della Carta dell'energia per adottare gli emendamenti proposti al testo dell'ECT (CC 760) costituisce, nel particolare caso di specie, un atto avente effetti giuridici vincolanti ai sensi del diritto internazionale, in quanto deve essere adottata contestualmente alla decisione relativa all'entrata in vigore e all'applicazione provvisoria degli emendamenti al testo dell'ECT (CC 763, cfr. sopra), il che obbliga le Parti contraenti ad applicare provvisoriamente tali emendamenti a decorrere dal 15 agosto 2023 qualora non presentino una dichiarazione di impossibilità prima del 23 febbraio 2023.
La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 101, secondo xxxxx, del trattato Euratom, in quanto il trattato Euratom non contiene alcuna disposizione equivalente all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE per le decisioni del Consiglio che stabiliscono le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo.
Pubblicazione degli atti previsti
Le decisioni della Conferenza della Carta dell'energia apporteranno modifiche agli allegati dell'ECT e devono pertanto essere pubblicate, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2022/0323 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Euratom nella 33a riunione della Conferenza della Carta dell'energia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,
vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue:
(1) Il trattato sulla Carta dell'energia è stato concluso dalla Comunità europea dell'energia atomica ("l'Euratom") con decisione 98/181/CE, CECA, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 23 settembre 1997, concernente la conclusione da parte delle Comunità europee del trattato sulla Carta dell'energia e del protocollo della Carta dell'energia sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati (GU L 69 del 9.3.1998, pag. 1) ed è entrato in vigore il 16 aprile 1998.
(2) Ai sensi dell'articolo 34 dell'accordo la Conferenza della Carta dell'energia adotta testi di modifica all'accordo e approva le modifiche e i cambiamenti tecnici degli allegati dell'accordo.
(3) Durante la 33a riunione del 22 novembre 2022, la Conferenza della Carta dell'energia adotterà gli emendamenti proposti al trattato sulla Carta dell'energia (CC 760) e approverà i) le modifiche e i cambiamenti proposti degli allegati del trattato sulla Carta dell'energia (CC 761), ii) i cambiamenti proposti di intese, dichiarazioni e decisioni (CC 762) nonché iii) la decisione relativa all'entrata in vigore e all'applicazione provvisoria degli emendamenti al trattato sulla Carta dell'energia e dei cambiamenti/delle modifiche dei suoi allegati (CC 763).
(4) Poiché gli atti summenzionati saranno vincolanti per l'Euratom, è opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Euratom in sede di Conferenza della Carta dell'energia per quanto riguarda le questioni che rientrano nel trattato Euratom.
(5) Il trattato sulla Carta dell'energia non ha subito alcun aggiornamento sostanziale dagli anni novanta ed è diventato pertanto sempre più obsoleto. È opportuno apportarvi talune modifiche per allinearlo ai principi dell'accordo di Parigi e ai requisiti dello sviluppo sostenibile e della lotta contro i cambiamenti climatici, nonché alle norme moderne che disciplinano la tutela degli investimenti,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Euratom, per quanto riguarda le questioni che rientrano nel trattato Euratom, nella 33a riunione della Conferenza della Carta dell'energia è la seguente:
(a) sostenere l'adozione da parte della Conferenza degli emendamenti proposti al trattato sulla Carta dell'energia (CC 760);
(b) approvare le modifiche e i cambiamenti proposti degli allegati del trattato sulla Carta dell'energia (CC 761);
(c) approvare i cambiamenti proposti di intese, dichiarazioni e decisioni (CC 762); e
(d) approvare la decisione relativa all'entrata in vigore e all'applicazione provvisoria degli emendamenti al trattato sulla Carta dell'energia e dei cambiamenti/delle modifiche dei suoi allegati (CC 763).
Articolo 2
La Commissione europea è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio Il presidente