Contract
Schema di contratto per il servizio di dispacciamento dell’energia elettrica per punti di immissione ai sensi della delibera n. 111/06
tra
Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A con sede legale in Xxxx xxx Xxxx, 00, Partita IVA e Codice Fiscale 05779661007, rappresentata da …………………………….…..…………., in qualità di , (di seguito denominata“TERNA”)
e
Società …………………………………..con sede legale in ………………….. via ,
Partita IVA e Codice Fiscale ……………. , rappresentata da , in qualità
di (di seguito denominata “Utente del dispacciamento”)
di seguito nel loro insieme denominate anche “Parti” e, singolarmente, “Parte”.
Premesso che
- ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito denominato “D.lgs. n. 79/99”) e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, TERNA esercita le attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della Rete di Trasmissione Nazionale;
- l’Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito denominata “Autorità”) ha adottato la deliberazione n. 111/06, come successivamente integrata e modificata, (di seguito denominata “delibera n. 111/06”), recante le “Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l’approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del D.lgs. n. 79/99”;
- l’Autorità ha adottato la delibera n. 48/04, come successivamente modificata ed integrata, recante l’”Avvio del dispacciamento di merito economico per l’anno 2004 e connesse disposizioni in materia di adeguatezza della capacità produttiva del sistema elettrico nazionale e di attuazione della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 05/04” che disciplina altresì le condizioni per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva nel periodo transitorio (di seguito denominata “delibera n. 48/04”);
- l’Autorità ha adottato la deliberazione n. 348/07 recante “Disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 e disposizioni in materia di condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione” (di seguito denominato “Testo Integrato”);
- l’Autorità ha adottato la deliberazione n. 280/07 come successivamente modificata ed integrata, recante “Modalità e condizioni tecnico-economiche per il ritiro dell’energia elettrica ai sensi dell’articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03, e del comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239/04” (nel seguito denominata delibera n. 280/07);
- l’Autorità ha adottato la deliberazione ARG/elt182/08, recante “Disposizioni per l’anno 2009 in materia di gestione delle congestioni in importazione ed esportazione sulla rete di interconnessione con l’estero”;
- TERNA ha predisposto il Regolamento per la gestione delle congestioni sulla rete di interconnessione per l’anno 2009” ai sensi della delibera ARG/elt182/08 di seguito denominato “Regolamento”);
- TERNA ha predisposto il “Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete” positivamente verificato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas con le delibere n. 79/05 e n. 49/06 nonché dal Ministero delle Attività produttive (di seguito denominato “Codice di Rete”);
- in base all’articolo 4, comma 1, della delibera n. 111/06 sono tenuti a stipulare un contratto per il servizio di dispacciamento per punti di immissione, tra gli altri:
- i titolari delle unità di produzione;
- i titolari dei punti di importazione;
- il Gestore dei servizi elettrici S.p.A. (GSE), per le unità di produzione Cip 6/92 oltre che per le unità di produzione d.lgs. 387/03 o l. 239/04 e le unità di produzione 74/08;
- ai sensi dell’art. 4, comma 2 della delibera n. 111/06 la conclusione, direttamente o attraverso l’interposizione di un terzo, del presente contratto e del contratto per il servizio di trasmissione di cui all’art. 16 dell’Allegato A del Testo Integrato è condizione necessaria per immettere energia elettrica nella rete con obbligo di connessione di terzi;
- ai sensi dell’ articolo 4, commi 4 e 5 della delibera n. 111/06, il contratto di dispacciamento è unico per tutte le unità di produzione nella titolarità di uno stesso soggetto e per la stipula dello stesso è possibile avvalersi di un terzo nella posizione di mandatario senza rappresentanza;
- l’Utente del dispacciamento è:
(barrare la casella corrispondente)
🞏 titolare di unità di produzione che immettono energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi, anche per il tramite di linee dirette e di reti interne d’utenza;
🞏 soggetto mandatario del titolare delle unità di produzione;
🞏 titolare di punti di importazione.
- l’Utente del dispacciamento, con riferimento alle unità di produzione nella propria titolarità, dà atto che egli stesso o, se mandatario, il soggetto mandante, hanno assolto gli oneri ed effettuato gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di allacciamento, accesso ed uso della rete di trasmissione nazionale e delle reti di distribuzione;
- il presente contratto regola altresì la corresponsione del corrispettivo dovuto dall’Utente del dispacciamento per il servizio di trasmissione ai sensi dell’art. 16, comma 1, dell’Allegato A del Testo Integrato.
si conviene e si stipula quanto segue
Articolo 1 Premesse ed allegati
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono condizioni cui il contratto è sottoposto.
Per allegati si intendono i seguenti documenti:
1. elenco dei punti di dispacciamento per unità di produzione rilevanti di cui l’Utente del dispacciamento o il soggetto mandante è titolare con l’indicazione delle unità di produzione abilitate, delle unità non adeguate alla fornitura di una o più risorse negoziate al di fuori del mercato regolamentato e della tipologia di appartenenza definita nell’articolo 8, comma 1, della delibera n. 111/06 (all. 1);
2. elenco dei punti di dispacciamento per unità di produzione non rilevanti di cui l’Utente del dispacciamento o il soggetto mandante è titolare con l’indicazione delle unità di produzione allacciate alla rete di trasmissione nazionale e della tipologia di appartenenza definita nell’articolo 8, comma 2, della delibera n. 111/06 (all. 2);
3. elenco delle unità di produzione essenziali per la sicurezza individuate da TERNA di cui l’Utente del dispacciamento o il soggetto mandante è titolare, con l’indicazione di quelle ammesse alla reintegrazione dei costi (all. 3);
4. garanzia di cui all’art. 11 del presente contratto conforme al modello allegato al Regolamento del sistema di garanzie allegato al Codice di rete (all. 4, di seguito denominato “Regolamento del sistema di garanzie”);
5. scheda tecnica riassuntiva indicante la posizione dei misuratori e l’algoritmo di calcolo dell’energia immessa per ogni unità di produzione rilevante (all. 5);
6. copia del mandato senza rappresentanza conferito dal titolare dell’unità di produzione all’Utente del dispacciamento per la stipula del presente contratto di dispacciamento (all. 6);
7 dichiarazione dell’Utente del dispacciamento, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e con l’osservanza delle modalità di cui all’art. 38 del medesimo D.P.R. 445/2000 attestante la propria qualità di legale rappresentante e il possesso dei poteri di firma per la stipula del presente contratto (all.7);
Articolo 2 Definizioni
Ai fini e per gli effetti del presente contratto si applicano le definizioni contenute nell’articolo 1 della delibera n. 111/06 e nel Codice di Rete.
Articolo 3 Oggetto del contratto
Il presente contratto regola i rapporti tra TERNA e l’Utente del dispacciamento in merito alla erogazione del servizio di dispacciamento come disciplinato dalla delibera n. 111/06 e la corresponsione del corrispettivo dovuto dall’Utente del dispacciamento per il servizio di trasmissione ai sensi dell’art. 16, comma 1, dell’Allegato A del Testo Integrato.
Articolo 4
Diritti e Obblighi dell’Utente del dispacciamento
4.1 Disposizioni generali
L’Utente del dispacciamento si impegna ad osservare ed eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto, anche in ottemperanza a quanto previsto dal Codice di Rete, nonché da ogni altra disposizione prevista dalla normativa vigente in materia di allacciamento, accesso alla rete di trasmissione nazionale ed uso della rete stessa nonché alle reti di distribuzione, che dichiara di conoscere e di accettare, senza alcuna condizione o riserva.
L’Utente del dispacciamento è dotato di tutti i dispositivi necessari a garantire l’integrazione dei punti di dispacciamento rilevanti nei sistemi di controllo di TERNA, secondo quanto stabilito nel Codice di Rete e si obbliga a mantenerli in perfetta efficienza.
L’Utente del dispacciamento dà altresì atto che le modificazioni del Codice di Rete nonché di ogni altra disposizione prevista dalla normativa vigente in materia di allacciamento, accesso alla rete di trasmissione nazionale ed uso della rete stessa nonché alle reti di distribuzione, che dovessero sopravvenire successivamente alla firma del presente contratto, si applicheranno ai rapporti tra le Parti senza necessità di modifica o rinegoziazione del presente contratto e sostituiranno automaticamente le regole tecniche e la normativa previgente.
L’Utente del dispacciamento, anche qualora mandatario, risponde nei confronti di TERNA di tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto.
Nei casi di inosservanza da parte dell’Utente del dispacciamento dei propri obblighi, TERNA provvederà a segnalare i relativi comportamenti all’Autorità, che valuterà i relativi provvedimenti ai sensi della legge n. 481/95.
4.2 Obblighi di registrazione
Ai sensi dell’articolo 16 della delibera n. 000/00, XXXXX è responsabile, ai fini dell’erogazione dei servizi di dispacciamento, della registrazione degli acquisti e delle vendite a termine e dei programmi di immissione e di prelievo e svolge tale servizio anche avvalendosi dell’opera del Gestore del mercato elettrico S.p.a. che agisce in nome proprio e per conto di TERNA.
4.2.1 Conto di sbilanciamento effettivo
TERNA intesta all’Utente del dispacciamento un conto di sbilanciamento effettivo per ogni punto di dispacciamento nella propria responsabilità in cui registra, per ciascun periodo rilevante e per il punto di dispacciamento a cui il conto è riferito, secondo la convenzione di cui all’art.21 della delibera n.111/06:
a) i programmi post-MI di immissione;
b) i programmi di immissione corrispondenti alle offerte accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento, ivi inclusi gli ordini di dispacciamento in tempo reale;
c) l’energia elettrica immessa.
La somma algebrica di tali elementi è il saldo fisico del conto.
4.2.2 Registrazione di unità di produzione rilevanti
Le unità di produzione sono registrate nel “Registro Unità di Produzione” (di seguito denominato “RUP”) tenuto da TERNA.
L’Utente del dispacciamento è tenuto a registrare nel RUP i punti di dispacciamento per unità di produzione rilevanti di cui all’allegato 1 del presente contratto. Le modalità di registrazione sono definite da TERNA ed indicate nel capitolo 4 del Codice di Rete. Le caratteristiche tecniche dichiarate nel registro sono fornite dall’Utente del dispacciamento sotto la propria responsabilità. TERNA si riserva di verificare la veridicità delle informazioni registrate in base a quanto previsto al citato capitolo 4 del Codice di Rete. Qualora le verifiche dovessero dare esito negativo l’unità di produzione viene sospesa dal RUP e TERNA provvede a darne comunicazione all’Autorità. La sospensione è revocata a valle della correzione delle informazioni errate. Le unità di produzione non iscritte o sospese dal RUP non possono partecipare al mercato elettrico e l’Utente del dispacciamento, con riferimento a tali unità, non ha il diritto di immettere energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi.
Per le unità abilitate ai servizi di dispacciamento sono consentite modifiche temporanee dei parametri tecnici secondo le modalità e con i limiti stabiliti nel capitolo 4 del Codice di Rete.
4.2.3 Registrazione di unità di produzione non rilevanti
I punti di dispacciamento per unità di produzione non rilevanti sono registrati nel Registro Unità di Produzione non Rilevanti.
TERNA definisce un punto di dispacciamento per unità di produzione non rilevante per ciascun Utente del dispacciamento, per ciascuna zona di mercato e per tipologia, avvalendosi dei dati forniti dalle imprese distributrici e contenuti nei registri dalle stesse tenuti ai sensi dell’art. 37 della delibera n. 111/06. TERNA provvede a comunicare a ciascun Utente del dispacciamento i codici identificativi dei punti di dispacciamento per unità di produzione non rilevanti ad esso associate.
4.2.4 Registro dei punti di dispacciamento in importazione
I punti di dispacciamento per unità di importazione sono registrati nel RUP tenuto da TERNA.
TERNA definisce in RUP un punto di dispacciamento per unità di importazione per ciascun Utente del dispacciamento, per ciascuna zona virtuale estera e per tipologia di diritto di capacità di trasporto in importazione in applicazione a quanto stabilito nella deliberazione ARG/elt182/08 e nel Regolamento.
TERNA provvede a comunicare a ciascun Utente del dispacciamento i codici identificativi delle unità di importazione ad esso associate.
4.2.5 Variazioni nell’elenco delle unità di produzione afferenti al contratto di dispacciamento
L’Utente del dispacciamento è tenuto a comunicare prontamente a TERNA eventuali variazioni relative alle unità di produzione afferenti al contratto, mediante l’invio degli allegati 1, 2, 3, e 6 del presente contratto aggiornati per tenere conto delle suddette variazioni.
Tali variazioni sono efficaci a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui perviene a TERNA la comunicazione della sopravvenuta variazione, sempre che le medesime siano compatibili con le transazioni effettuate dall’Utente del dispacciamento nella Piattaforma dei Conti Energia (di seguito denominata “PCE”), così come verificato da TERNA.
Nel caso di inserimento di nuovi di impianti entranti in esercizio, l’inserimento ha efficacia a partire dal primo giorno del mese in cui l’impianto effettua il primo parallelo.
4.3 Diritti ed obblighi ad immettere energia
L’Utente del dispacciamento ha il diritto ed assume l’impegno vincolante di immettere in ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione e in ciascun punto di dispacciamento di importazione nella sua responsabilità, la quantità di energia elettrica corrispondente al programma vincolante modificato e corretto di immissione relativo al medesimo punto.
4.4 Remunerazione della disponibilità di capacità produttiva
L’Utente del dispacciamento, in possesso dei requisiti di cui all’art. 5, commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 379/03, ammesso alla remunerazione della disponibilità di capacità produttiva per il periodo transitorio, ha diritto al corrispettivo di cui all’art. 35 della delibera 48/04 nonché dell’eventuale ulteriore corrispettivo di cui all’art. 36 della medesima delibera.
Le modalità procedurali per l’ammissione alla remunerazione della disponibilità di capacità produttiva sono state definite da TERNA e pubblicate sul proprio sito web.
4.5 Gestione delle variazioni di anagrafica e di assetti societari
L’Utente del dispacciamento è tenuto a comunicare a TERNA, con le modalità di cui al successivo art. 15, eventuali variazioni di anagrafica e di assetti societari con almeno un mese di anticipo rispetto alla data di decorrenza della variazione stessa.
TERNA non sarà in alcun modo responsabile per gli eventuali danni causati dalla mancata o inesatta comunicazione da parte dell’Utente del dispacciamento delle variazioni di cui al comma precedente.
Articolo 5
Misura dell’energia immessa nelle reti con obbligo di connessione di terzi delle unità di produzione rilevanti
5.1 L’Utente del dispacciamento è tenuto per ogni unità di produzione rilevante a consentire la rilevazione dell’energia elettrica immessa e la telelettura delle apparecchiature di misura ed a fornire tutte le informazioni necessarie alla corretta telelettura ed al corretto calcolo dell’energia elettrica immessa.
5.2 Le attività di raccolta, validazione e registrazione delle misure dell'energia attiva e dell'energia reattiva, con riferimento alle unità di produzione situate sulla rete di trasmissione nazionale, sono eseguite da TERNA mediante apparecchiature di misura installate nei punti di immissione,
. Le attività di raccolta, validazione e registrazione delle misure dell'energia attiva e dell'energia reattiva per tutte le altre unità di produzione sono gestite sulla base di quanto disposto dal Testo integrato e dal Codice di Rete.
5.3 L’Utente del dispacciamento è responsabile dell’installazione e della manutenzione delle apparecchiature di misura nei punti di immissione e deve garantire:
− l’installazione, la manutenzione ed il corretto funzionamento delle apparecchiature di misura;
− la programmazione locale delle apparecchiature di misura;
− l’accesso fisico all’apparecchiatura di misura a TERNA, e agli altri eventuali soggetti autorizzati da TERNA, al fine di permettere eventuali attività di lettura locale e/o visiva ovvero di verifica delle apparecchiature di misura.
5.4 Le apparecchiature di misura devono essere conformi alle specifiche tecniche allegate al capitolo 5 del Codice di Rete.
5.5 In base a quanto previsto all’articolo 22, comma 6 del Testo Integrato, TERNA può richiedere in qualsiasi momento la verifica delle apparecchiature di misura. Durante l'esecuzione delle verifiche devono essere utilizzate le misure delle apparecchiature di riserva e/o di riscontro. In caso di mancanza di queste ultime, le misure saranno ricostruite secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche allegate al capitolo 5 del Codice di Rete. Nel caso di esito negativo della verifica periodica o se vengano riscontrati componenti difettosi, il responsabile della
manutenzione, come individuato all’articolo 21, comma 1 del Testo Integrato, deve procedere alla sostituzione e/o alla riparazione, in conformità con quanto prescritto da TERNA nelle richiamate specifiche tecniche.
5.6 Tutti i dati di misura devono essere convalidati da TERNA. Le procedure di convalida, automatiche o manuali, sono applicate, in ordine di priorità, alle misure provenienti da apparecchiature di misura principali, di riserva e di riscontro.
Qualora, in seguito all’applicazione delle procedure di convalida e di eventuali verifiche sul campo, si individui un malfunzionamento dell’apparecchiatura principale, di riserva o di riscontro, l’Utente del dispacciamento ha l’obbligo di ripristinarne il corretto funzionamento.
5.7 In caso di indisponibilità delle misure TERNA, previa verifica dell’effettivo funzionamento dell’impianto, ricostruisce le misure in base a quanto previsto nelle specifiche tecniche allegate al capitolo 5 del Codice di Rete.
5.8 Qualora l’Utente del dispacciamento si avvalga di un soggetto terzo per la manutenzione e installazione dell’apparecchiatura di misure, la responsabilità di tali attività rimane in capo all’Utente del dispacciamento medesimo.
5.9 Nel caso di modifica della posizione dei misuratori e dell’algoritmo di calcolo dell’energia immessa in rete per una unità di produzione rilevante l’Utente del dispacciamento è tenuto a rispettare le procedure specificatamente definite da TERNA e pubblicate sul proprio sito internet nonché ad aggiornare ed inviare a TERNA la scheda tecnica, riportata nell’allegato 5 del presente contratto, contenente dette informazioni.
Articolo 6
Determinazione dell’energia elettrica immessa dalle unità di produzione rilevanti
6.1 Ai sensi di quanto previsto all’articolo 14, comma 2, della delibera n. 111/06 l’energia elettrica immessa in un punto di dispacciamento:
a) in eccesso rispetto al relativo programma vincolante modificato e corretto di immissione, è considerata ceduta dall’Utente del dispacciamento a TERNA nell’ambito del servizio di dispacciamento;
b) in difetto rispetto al relativo programma vincolante modificato e corretto di immissione, è considerata ceduta da TERNA all’Utente del dispacciamento nell’ambito del servizio di dispacciamento.
6.2 TERNA determina l’energia elettrica immessa nei punti di dispacciamento.
6.3 TERNA rende disponibili all’Utente del dispacciamento le misure dell’energia elettrica immessa nei punti di dispacciamento dalle unità di produzione rilevanti al ¼ d’ora per il mese di riferimento. Eventuali contestazioni sui dati messi a disposizione dovranno essere comunicate dall’Utente del dispacciamento a pena di decadenza a TERNA entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di messa a disposizione. Le modifiche alla misura dell’energia immessa in rete sono stabilite congiuntamente tra le Parti.
6.4 In tutti i casi in cui la misura dell’energia elettrica immessa nei punti di dispacciamento dalle unità di produzione rilevanti non venga acquisita da TERNA, l’Utente del dispacciamento è tenuto a presentare un’autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00 attestante l’energia elettrica immessa nei medesimi punti al ¼ d’ora, entro 15 (quindici) giorni dalla fine del mese di riferimento.
Articolo 7
Misura e determinazione dell’energia elettrica immessa dalle unità di produzione non rilevanti e dei punti di importazione
7.1 Ai sensi dell’art. 12, comma 1, della delibera n. 111/06, l’energia elettrica immessa in un punto di dispacciamento per unità di produzione o in un punto di dispacciamento di importazione è pari, in ciascun periodo rilevante, alla somma dell’energia immessa, rispettivamente, nei punti di immissione o nei punti di importazione appartenenti al predetto punto di dispacciamento.
7.2 Ai sensi dell’art. 12, comma 3, della delibera n. 111/06 l’energia elettrica immessa in un punto di dispacciamento per unità di produzione è calcolata da TERNA, quale responsabile del servizio di aggregazione delle misure dell’energia elettrica ai fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento, che svolge tale servizio avvalendosi dei soggetti di cui all’articolo 33, commi 2 e 3, della delibera n.111/06.
7.3 L’energia elettrica immessa in ciascun periodo rilevante in un punto di immissione non trattato su base oraria è determinata applicando quanto previsto all’art. 12 commi 7, 8 e 9 della delibera 111/06.
7.4 L’energia elettrica immessa in un punto di dispacciamento di importazione relativa ad una frontiera elettrica è determinata applicando quanto stabilito all’art. 12, comma 4, della delibera n.111/06.
Articolo 8 Corrispettivi
8.1 Calcolo dei corrispettivi
Ai fini del calcolo dei corrispettivi del presente articolo, si adottano i criteri definiti all’articolo 39 della delibera n.111/06. TERNA, con i tempi stabiliti dalla delibera n. 111/06, mette a disposizione dell’Utente del dispacciamento, secondo le modalità da TERNA stabilite, i dati di propria competenza necessari per consentire allo stesso di emettere le fatture relative ai corrispettivi di cui al presente articolo.
8.2 Corrispettivo per le offerte di acquisto e vendita accettate nel mercato per i servizi di dispacciamento
Il corrispettivo per le offerte di acquisto e vendita accettate da TERNA nel mercato per i servizi di dispacciamento è pari al prodotto delle quantità di vendita/acquisto accettate per il corrispondente prezzo di offerta.
Il corrispettivo per le offerte di vendita/acquisto accettate da TERNA nel mercato dei servizi di dispacciamento per le unità di produzione abilitate per le quali l’Utente del dispacciamento non ha presentato offerte sul mercato dei servizi di dispacciamento senza aver provveduto a dichiararle indisponibili è pari, in ciascuna ora, al prodotto delle quantità di vendita/acquisto accettate per il prezzo di vendita del mercato del giorno prima per il corrispondente periodo rilevante e per la zona in cui è localizzata l’unità di produzione.
8.3 Corrispettivo di sbilanciamento effettivo
TERNA calcola lo sbilanciamento in ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione e di importazione ai sensi degli articoli 39 e 40 della delibera n. 111/06.
Per le unità di produzione in collaudo il prezzo di sbilanciamento applicato è pari al prezzo di vendita dell’energia registrato nella zona nel mercato del giorno prima nel periodo rilevante.
8.4 Corrispettivo di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento di TERNA
Con riferimento a ciascuna unità di produzione abilitata, l’Utente del dispacciamento paga il corrispettivo di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento di cui all’articolo 42 della delibera n. 111/06.
8.5 Corrispettivo per gli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico
TERNA, con riferimento a quanto previsto all’articolo 64, comma 8 della delibera n. 111/06, riconosce all’Utente del dispacciamento di ciascun impianto di produzione essenziale per la sicurezza del sistema non ammesso alla reintegrazione dei costi un corrispettivo pari, in ciascun periodo rilevante, alla differenza, se positiva, tra il costo variabile riconosciuto alle unità di produzione di detto impianto come definito dall’Autorità e il prezzo di valorizzazione dell’energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima applicato alla quota parte del programma vincolante modificato e corretto di immissione necessaria e sufficiente a rispettare i vincoli ed i criteri definiti da TERNA..
TERNA, con riferimento a quanto previsto all’articolo 63, comma 13, della delibera n. 111/06, riconosce all’Utente del dispacciamento di ciascun impianto di produzione ammesso alla reintegrazione dei costi di generazione, uno specifico corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all’impianto di produzione ed i ricavi dallo stesso conseguiti dal momento dell’inserimento dell’impianto di produzione nell’elenco degli impianti essenziali per la sicurezza fino alla scadenza del termine di validità dell’elenco medesimo .
8.6 Corrispettivo di sbilanciamento a programma
Ai sensi dell’ articolo 39 bis della delibera n.111/06 TERNA calcola il corrispettivo di sbilanciamento a programma relativo a ciascun Utente del dispacciamento pari al prodotto tra:
a) l’energia elettrica ceduta a TERNA ai sensi dell’articolo 30, comma 10, lettera b), della delibera n 111/06 attribuita all’Utente del dispacciamento ai sensi dell’articolo 39 bis, comma 2, della delibera n 111/06;
b) il prezzo dell’energia elettrica acquistata di cui al 30, comma 4, lettera c) della delibera n 111/06.
Per ogni MWh negoziato di cui al punto a), l’Utente del dispacciamento paga a TERNA il corrispettivo di cui all’articolo 7, comma 1 del Testo integrato della disciplina del mercato elettrico.
8.7 Corrispettivo sostitutivo per le risorse non fornite
Con riferimento a ciascuna unità di produzione con caratteristiche tecniche non adeguate alla fornitura di una o più risorse di cui all’articolo 61, commi 1 e 3, della delibera n. 111/06, l’Utente del dispacciamento paga il corrispettivo sostitutivo per le risorse non fornite.
8.8 Corrispettivo per movimentazioni unità non abilitate
Qualora TERNA debba modificare contestualmente allo svolgimento del MSD il programma di immissione di una unità di produzione non abilitata al MSD le corrispondenti variazioni determinate da TERNA sono valorizzate al prezzo del MGP della zona in cui l’unità di produzione è localizzata, per ciascun periodo rilevante di applicazione del vincolo.
8.9 Corrispettivo per mancato rispetto dei vincoli di offerta
In caso di mancato rispetto da parte degli Utenti del dispacciamento dei vincoli di offerta di cui al paragrafo 7.3.1.2 del Codice di rete la quantità di energia di violazione dei vincoli di offerta da parte dell’unità di produzione è valorizzata in base a quanto specificato nel medesimo paragrafo.
8.10 Corrispettivo per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva
Con riferimento a ciascuna unità di produzione ammessa alla remunerazione della disponibilità di capacità produttiva ai sensi di quanto previsto agli art. 32 e 33 della delibera 00/00, XXXXX paga il corrispettivo di cui agli art. 35 e 36 della medesima delibera.
8.11 Corrispettivo per il servizio di trasmissione dell’energia elettrica per i produttori di energia elettrica
Con riferimento a ciascuna unità di produzione l’Utente del dispacciamento riconosce a TERNA per il servizio di trasmissione il corrispettivo di cui all’art. 16, comma 1, del Testo Integrato.
8.12 Corrispettivo per l’aggregazione misure
L’Utente del dispacciamento responsabile di unità di produzione non rilevanti paga a TERNA, ai sensi dell’art. 36, comma 1, della delibera 111/06, il corrispettivo per l’aggregazione delle misure.
8.13 Corrispettivo per le azioni di modulazione per gli impianti eolici
Con riferimento a ciascuna unità di produzione da fonte eolica TERNA riconosce all’Utente del dispacciamento il corrispettivo per le azioni di modulazione di cui alla delibera 330/07 dell’Autorità.
Articolo 9 Disservizi di rete
9.1 In caso di disservizi della rete di trasmissione nazionale determinati da cause accidentali ed imprevedibili che interessano uno o più unità di produzione di cui agli allegati 1 e 2 del presente contratto allacciati alla rete di trasmissione nazionale e che comportino l’impossibilità di rispettare i programmi comunicati, TERNA ne dà comunicazione all’Utente del dispacciamento.
9.2 Per analoghi disservizi che si verifichino su reti diverse dalla rete di trasmissione nazionale e di cui TERNA sia a conoscenza, TERNA ne dà comunicazione all’Utente del dispacciamento.
9.3 Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 9.1, è esclusa, per le finalità del presente contratto, ogni responsabilità di TERNA per eventuali disservizi di rete.
Articolo 10 Fatturazione e pagamenti
10.1 La periodicità di fatturazione dei corrispettivi di cui all’articolo 8 è mensile.
10.2 L’Utente del dispacciamento è tenuto a notificare, con le tempistiche di cui al precedente articolo 4, comma 5, eventuali mutamenti societari che determinino cambiamenti nelle modalità di fatturazione segnalando in modo specifico la data di decorrenza, nonché il soggetto giuridico
destinatario della fatturazione per periodi antecedenti al mutamento societario e non ancora fatturati da TERNA.
10.3 TERNA emette singole fatture all’Utente del dispacciamento per i corrispettivi di cui all’articolo 8, commi 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11 e 12 del presente contratto.
10.4 L’Utente del dispacciamento emette singole fatture a TERNA per i corrispettivi di cui all’articolo 8, commi 2, 3, 5, 8, 10 e 13 del presente contratto.
10.5 Potranno essere emesse:
- fatture in base a quanto previsto dall’articolo 4 del Regolamento del sistema di garanzie qualora l’Utente del dispacciamento non provveda alla integrazione della garanzia ai sensi del medesimo articolo del Regolamento del sistema di garanzie;
- fatture di conguaglio in caso di rettifica delle misure di energia elettrica immessa in rete dalle unità di produzione da parte dei soggetti responsabili della rilevazione e registrazione delle misure
10.6 Il termine di scadenza della fattura (di seguito denominato “Data di Pagamento”) per i corrispettivi di cui all’articolo 8 del presente contratto è fissato al terz’ultimo giorno lavorativo del secondo mese successivo al mese di riferimento. Nel caso in cui la Data di Pagamento ricada in un giorno festivo, il pagamento dovrà essere anticipato al giorno lavorativo immediatamente precedente. Le Parti provvedono al pagamento con valuta beneficiario la Data di Pagamento, accreditando gli importi complessivi fatturati sul conto corrente bancario indicato in fattura. La Data di Pagamento per i corrispettivi di cui all’articolo 8, comma 10 del presente contratto è fissato al venticinquesimo (25) giorno del secondo mese successivo a quello di riferimento.
10.7 Le fatture emesse sono validamente anticipate anche con l’inoltro a mezzo fax o posta elettronica, a tal fine farà fede il documento di “esito invio” rilasciato dai sistemi di inoltro.
10.8 L’Utente del dispacciamento non può differire o ridurre il pagamento, neanche in caso di contestazione, né può compensare con eventuali crediti che possa vantare nei confronti di TERNA. Si rinvia al successivo articolo 13 per ogni contestazione in merito alla fatturazione.
10.9 Fatto salvo il rimborso delle maggiori spese di esazione sostenute, in caso di mancato pagamento totale o parziale o in caso di ritardato pagamento delle fatture sono dovuti, sugli importi fatturati, non debitamente pagati o pagati in ritardo interessi moratori per ogni giorno effettivo di ritardo, calcolati al tasso BCE ad un mese (base 365) maggiorato di 3 (tre) punti percentuali. La quotazione del tasso BCE con divisore 365, per valuta la Data di Pagamento, sarà rilevata dal circuito della Reuters Italia S.p.A. - Milano (attualmente alla pagina ”ATICFOREX06”) il secondo giorno lavorativo bancario antecedente detta Data di Pagamento. In caso di mancata disponibilità della quotazione del tasso BCE nel modo sopra indicato, la stessa, sempre per valuta la Data di Pagamento, sarà rilevata da altre fonti di equipollente ufficialità (esempio: «Il Sole 24 ore»). In caso di ulteriore mancata disponibilità del tasso BCE, gli interessi moratori saranno calcolati al tasso Libor a un mese (base 365) maggiorato di 3 (tre) punti percentuali. La quotazione del Libor con divisore 365, determinato il secondo giorno lavorativo bancario antecedente detta Data di Pagamento, sarà rilevata da «Il Sole 24 ore».
10.10 In caso di ritardato pagamento ciascuna Parte si riserva inoltre, ai sensi dell’art. 1194 del codice civile il diritto di imputare i pagamenti ricevuti a copertura in via preventiva degli interessi maturati alla data dell’incasso, alle maggiori spese di esazione e successivamente a fronte della linea capitale, indipendentemente dall’imputazione difforme indicata dall’altra Parte all’atto del pagamento.
Articolo 11 Garanzie
11.1 L’Utente del dispacciamento responsabile di punti di dispacciamento per unità di produzione e importazione è tenuto a prestare in favore di TERNA apposita garanzia (allegato 4) a copertura delle obbligazioni inerenti il presente contratto, nonché delle obbligazioni relative al contratto di dispacciamento stipulato ai sensi della delibera 168/03 e delle eventuali fatturazioni relative a conguagli e/o rettifiche riferite ad anni precedenti che si dovessero perfezionare nel periodo di validità ed efficacia della garanzia stessa e secondo quanto previsto nel Regolamento del sistema di garanzie.
11.2 In caso di escussione della garanzia fideiussoria da parte di TERNA, per mancato o inesatto pagamento ovvero ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento del sistema di garanzie, l’Utente del dispacciamento si impegna a reintegrarla entro dieci giorni (10) lavorativi dall’avvenuta escussione.
11.3 La fideiussione dovrà avere durata fino al 31 maggio dell’anno successivo alla scadenza del contratto, di cui al successivo articolo 16, e comunque fino alla completa definizione delle partite economiche scaturenti dal presente contratto. Qualora il contratto sia prorogato ai sensi dell’art. 16 del presente contratto l’Utente del dispacciamento è tenuto a rinnovare la fideiussione in relazione alla nuova durata del contratto.
Articolo 12
Limitazione delle responsabilità, forza maggiore e caso fortuito
12.1 TERNA è responsabile dei danni di natura contrattuale ed extracontrattuale esclusivamente in quanto questi costituiscano conseguenza immediata e diretta di suoi comportamenti determinati da dolo o colpa grave e siano prevedibili alla data di stipulazione del presente contratto. Le Parti si danno reciprocamente atto che non sussisterà alcun obbligo risarcitorio o di indennizzo per i danni che siano conseguenza indiretta o non prevedibile di comportamenti di TERNA, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, i danni derivanti dalla perdita di opportunità di affari o di clientela o dal mancato conseguimento di utili.
12.2 Non sussisterà alcuna responsabilità delle Parti per inadempimenti dovuti a forza maggiore, caso fortuito, ovvero ad eventi comunque al di fuori del loro controllo, quali a titolo meramente
esemplificativo, guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, scioperi (anche aziendali), interruzioni della erogazione di energia elettrica o nella fornitura delle linee dedicate di trasporto dati facenti parte del sistema informatico di TERNA, quando tali interruzioni siano imputabili esclusivamente al comportamento di terzi.
Articolo 13 Reclami e decadenze
13.1 L’Utente del dispacciamento qualora intenda contestare quanto fatturato da TERNA presenta, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, reclamo scritto e motivato entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Il reclamo non sospende la riscossione della fattura oggetto di contestazione.
TERNA dà tempestiva e motivata comunicazione all’Utente del dispacciamento dell’esito della contestazione. In caso di accoglimento della stessa, la comunicazione contiene anche l’indicazione delle misure necessarie per rimediare all’oggetto della contestazione.
In caso di mancata contestazione della fatturazione negli indicati termini, l’Utente del dispacciamento decade dal diritto di proporre contestazione e la fattura si intende accettata.
13.2 Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 1, l’Utente del dispacciamento comunica a TERNA, a pena di decadenza, ogni reclamo o pretesa di risarcimento entro e non oltre quindici
(15) giorni lavorativi dal giorno in cui lo stesso ha avuto conoscenza del prodursi dell’evento dannoso, o avrebbe dovuto averne conoscenza usando l’ordinaria diligenza, fornendo contestualmente una precisa indicazione delle circostanze nelle quali l’evento dannoso ed i danni si sono prodotti. La relativa documentazione di supporto è comunicata a TERNA entro e non oltre venti (20) giorni lavorativi dal giorno in cui l’Utente del dispacciamento ha avuto conoscenza del prodursi dell’evento dannoso, o avrebbe dovuto averne conoscenza usando l’ordinaria diligenza.
TERNA dà tempestiva e motivata comunicazione all’Utente dell’esito dei reclami o delle pretese di risarcimento avanzate. In caso di accoglimento degli stessi la comunicazione contiene anche l’indicazione delle misure necessarie per rimediare all’oggetto del reclamo.
L’Utente del dispacciamento non può in nessun caso rifiutare o sospendere l’esecuzione delle proprie obbligazioni salvo il caso di forza maggiore e caso fortuito. Nel caso in cui l’Utente del dispacciamento dovesse rifiutare o sospendere illegittimamente l’esecuzione delle proprie obbligazioni, TERNA non sarà in alcun modo responsabile per gli eventuali danni derivanti dalla predetta sospensione ovvero dal predetto rifiuto.
Articolo 14 Risoluzione
14.1 TERNA si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno:
− nel caso in cui la fideiussione sia dichiarata nulla, sia annullata, sia risolta o sia inefficace o comunque sia invalida e non sia ricostituita alle condizioni previste dal presente contratto entro dieci (10) giorni lavorativi, o non venga rinnovata negli stessi termini in caso di proroga del contratto;
− nel caso in cui non venga reintegrata la fideiussione entro i dieci (10) giorni lavorativi dall’avvenuta escussione o dalla richiesta di integrazione per insufficienza della stessa alla copertura della esposizione massima consentita, secondo quanto previsto nel Regolamento del sistema di garanzie;
− nel caso in cui gli impianti dell’Utente del dispacciamento non siano dotati dei dispositivi necessari a garantire l’integrazione dei punti di dispacciamento rilevanti nel sistema di TERNA;
− nel caso in cui l’unità di produzione rilevante, l’unità di importazione e l’unità di produzione non rilevante nella disponibilità dell’Utente del dispacciamento non siano iscritte al RUP/ Registro Unità di Produzione non Rilevanti o l’iscrizione sia stata revocata.
In tali casi la risoluzione ha luogo previo invio da parte di TERNA di una comunicazione scritta di diffida con l’indicazione del termine decorso il quale in contratto si intende risolto.
Resta fermo in ogni caso che l’Utente del dispacciamento può adempiere le proprie obbligazioni entro il termine indicato nella comunicazione di diffida di TERNA e che, in tale caso, è tenuto a darne tempestiva comunicazione a TERNA.
Articolo 15 Clausole generali
15.1 Per le finalità di cui al presente contratto, le Parti eleggono domicilio presso i seguenti indirizzi:
− TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. - Direzione Operation Italia- Dispacciamento e Conduzione, Xxx Xxxx xx 00 - 00000 Xxxx - n. fax: 00 0000 0000, indirizzo e mail: xxxxxxxxx@xxxxx.xx;
− …………………………………, Via/Piazza………………………. n. … – n.
fax……..,indirizzo e mail……….
15.2 Fatto salvo quanto specificamente previsto in altre disposizioni del presente contratto, ogni comunicazione o notifica da effettuarsi ai sensi del presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e consegnata a mano, anche a mezzo corriere, o trasmessa per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai seguenti indirizzi:
− TERNA- Rete Elettrica Nazionale - S.p.A. –Direzione Operation Italia- Dispacciamento e Conduzione, Xxx Xxxx xx 00 - 00000 Xxxx;
− …………………………………….., Via/Piazza ……………………….. n ,
Le comunicazioni si intendono ricevute alla data di sottoscrizione della ricevuta di avvenuta consegna, se effettuate mediante consegna a mano, ovvero dalla data indicata nella ricevuta di ricezione della raccomandata ricevuta dal destinatario.
15.3 L’Utente del dispacciamento non può cedere il contratto o i singoli diritti e obblighi dallo stesso derivanti senza il preventivo consenso scritto di TERNA.
15.4 TERNA può cedere il presente contratto in adempimento di specifiche disposizioni normative o regolamentari senza che ciò comporti in alcun modo oneri a suo carico.
15.5 Gli oneri fiscali e tributari nonché le spese di qualsiasi natura derivanti dal presente contratto sono a carico dell’Utente del dispacciamento.
Articolo 16
Durata e decorrenza del contratto
16.1 Il presente contratto ha decorrenza dal e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
16.2 Il presente contratto si intende automaticamente prorogato di un anno qualora non intervenga esplicita disdetta dell’Utente del dispacciamento da comunicare, a pena di decadenza, a TERNA con le modalità e agli indirizzi di cui all’art. 15 del presente contratto almeno 30 giorni (trenta) prima della scadenza del contratto.
Articolo 17 Riservatezza
L’Utente del dispacciamento, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 dichiara di essere stato informato di quanto previsto dagli articoli 7 e 13 del suddetto decreto legislativo e, a tal fine, consente a TERNA il trattamento e la comunicazione dei dati rinvenienti dal presente contratto nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano funzionali alla causa del contratto.
Articolo 18 Foro competente
Per ogni controversia derivante dall’esecuzione, interpretazione o applicazione del presente contratto è competente il Foro di Roma.
Articolo 19 Rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le Parti fanno rinvio alle disposizioni contenute nella delibera n. 111/06 e, in quanto applicabili, alle disposizioni del codice civile.
Si intendono automaticamente inserite nel presente contratto eventuali modifiche dovute a successive deliberazioni dell’Autorità nonché le eventuali modifiche al Codice di Rete effettuate da TERNA.
Articolo 20 Perfezionamento del Contratto
Il presente contratto è firmato in duplice originale da parte dell’Utente del dispacciamento ed è inviato a TERNA che, ai fini del perfezionamento del contratto stesso, provvederà a restituire un originale debitamente firmato all’Utente del dispacciamento.
Qualsiasi modificazione del presente contratto stesso ha luogo in forma scritta. Roma, li
TERNA L’Utente del Dispacciamento
Rete Elettrica Nazionale S.p.A.
…………………….
APPROVAZIONE SPECIFICA DI CLAUSOLE
L’Utente del dispacciamento dichiara di avere preso conoscenza di tutte le sopraestese clausole e di approvare specificamente con riferimento agli artt. 1341 e 1342 c.c. le seguenti clausole:
articoli 4 (Diritti e obblighi dell’Utente del dispacciamento), art. 6 (Determinazione dell’energia elettrica immessa dalle unità di produzione rilevanti), 8 (Corrispettivi), 9 (Disservizi di rete), 10
(Fatturazione e pagamenti ), 12 (Limitazione della responsabilità, forza maggiore e caso fortuito), 13 (Xxxxxxx e decadenze), 14 (Risoluzione), 15 (Clausole generali), 16 (Xxxxxx e decorrenza del contratto), 18 (Foro competente).
L’Utente del Dispacciamento