CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
Con la presente scrittura privata
Tra la , con sede legale in
Via Codice fiscale n.
Partita IVA n , Cod.Un./PEC
nella persona del titolare/Amministratore Sig./Dott. (di seguito denominata, “Sponsor”);
e
il CCN Carbonia Produce, con sede legale in Carbonia, Piazza Roma 1, Codice Fiscale 92136720908 Partita Iva n. 03822420927, nella persona del Presidente Xxxxxxx Xxxxx (di seguito denominato, “Organizzatore”);
Premesso
- che l’Organizzatore, ha progettato, gestisce ed organizza un evento denominato iNOVAS EXPO;
- che l’Evento si terrà Carbonia il 22/23 giugno 2019;
- che lo Sponsor ha interesse a sponsorizzare l’evento al fine di diffondere e pubblicizzare il proprio nome, marchio, immagine, prodotto, azienda;
- che le azioni promozionali sono indicate nell’allegato Piano Sponsor;
- che le parti intendono, quindi, stipulare un contratto per la definizione della sponsorizzazione sopra indicata;
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
1. Premesse ed allegati
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Le pattuizioni contenute nel presente contratto costituiscono l’intero accordo tra le parti e sostituiscono di diritto ogni eventuale precedente intesa verbale o scritta relativa a tale oggetto. Nessuna modifica potrà essere apportata al presente contratto senza preventivo accordo scritto tra le parti.
Il presente contratto non comporta l’instaurazione di un rapporto di agenzia, di mandato o di rappresentanza, e nessun impegno potrà essere assunto da una parte in nome e per conto dell’altra.
2. Oggetto
Con il presente contratto le parti si impegnano a collaborare al fine di realizzare le iniziative promozionali e pubblicitarie nonché di pubbliche relazioni relative al marchio di proprietà dello Sponsor.
La promozione del marchio avverrà mediante l’apposizione del medesimo, del nome, dell’immagine a cura dell’Organizzatore, in tutta la comunicazione cartacea e web prevista, con modalità previste dal pacchetto sponsor concordato, tali da assicurare la maggiore visibilità al marchio ed ai prodotti dallo stesso contrassegnati.
Al fine di consentire lo svolgimento dell’oggetto lo Sponsor si impegna a far avere all’Organizzatore l’esemplare del marchio da esporre nel corso dell’Evento.
3. Durata
Il presente contratto esplica i suoi effetti dalla sottoscrizione del medesimo fino al termine dell’evento indicato senza necessità di alcuna disdetta. Viene esclusa ogni forma di rinnovo tacito.
4. Obblighi dell’Organizzatore
Con l’accettazione del contratto l’Organizzatore è tenuto a prestare i servizi normalmente prestati in esecuzione di un contratto di sponsorizzazione di manifestazione o evento secondo la prassi.
L’Organizzatore e lo Sponsor sono obbligati ad eseguire il Contratto usando la diligenza qualificata richiesta dalla tipologia di servizio.
L’Organizzatore dunque, si obbliga:
- a realizzare l’evento in modo lecito, secondo correttezza, nel rispetto delle normative vigenti;
- a realizzare la pubblicizzazione del nome, del marchio, dell’immagine e dell’azienda dello Sponsor, tenuto conto di quanto indicato al successivo art. 6.
In aggiunta alle attività di cui sopra l’Organizzatore riconosce allo Sponsor la facoltà di svolgere iniziative promozionali e pubblicitarie, citando la partecipazione all’evento, i cui contenuti dovranno essere concordati con l’Organizzatore.
5. Obblighi dello sponsor
Lo Sponsor si obbliga a sponsorizzare l’evento denominato iNOVAS EXPO organizzato dall’Organizzatore, secondo le modalità stabilite tra Organizzatore e Sponsor, sulla base di quanto previsto dall’art. 6 del presente contratto.
6. Accordi tra organizzatore e sponsor dell’evento
Il pacchetto standard o personalizzato scelto è il seguente:
Lo Sponsor potrà essere consultato nella preparazione dei materiali ed a scopo informativo dall’Organizzatore, ma non deve influenzare la pianificazione dei contenuti e lo svolgimento dell’attività divulgativo/formativa.
7. Marchio dell’evento
Resta inteso tra le parti che lo Sponsor non diventerà proprietario del marchio dell’Evento ma che i due marchi potranno essere esposti in modo anche associato per l’intera durata dell’Evento.
8. Corrispettivo
Lo Sponsor pagherà all’ Organizzatore, quale corrispettivo per le attività di sponsorizzazione dell’evento, la somma complessiva di € ( /00) + iva per la sponsorizzazione da versarsi previa presentazione della fattura quale controprestazione per le attività di carattere promozionali e pubblicitarie svolte. La fattura sarà emessa al termine dell’evento Il pagamento a saldo della stessa sarà effettuato con le seguenti modalità:
Acconto €
Saldo €
9. Risoluzione anticipata
Oltre che nei casi di legge, il contratto verrà risolto di diritto qualora l’evento non possa avere luogo a causa di norme, provvedimenti e/o particolari condizioni intervenuti medio tempore, salvo l’obbligo, da parte dello Sponsor, di corrispondere all’Organizzatore il corrispettivo per l’attività di sponsorizzazione posta in essere.
La mancata realizzazione, o il grave ritardo, nella realizzazione delle attività di sponsorizzazione da parte dell’Organizzatore risolveranno di diritto il presente contratto, previa diffida ad adempiere da parte dello Sponsor nel termine di 15 giorni dal ricevimento della diffida.
10. Limiti di responsabilità
La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione dell’evento suindicato ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di società, associazione, cointeressenza, corresponsabilità, fra Organizzatore e Sponsor, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell’altro.
11. Esclusiva
Lo Sponsor non avrà diritto ad una sponsorizzazione esclusiva dell’evento. Saranno infatti ammessi altri Sponsor.
12. Trattamento dei Dati personali
Con la sottoscrizione del presente contratto, ciascuna parte acconsente esplicitamente nei confronti dell’altra parte all’inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati.
Ciascuna delle parti consente espressamente all’altra parte di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi connessi all’esecuzione del presente contratto, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti.
Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), ed in particolare del diritto di chiedere l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione.
13. Foro competente
Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Cagliari.
Il presente contratto è redatto in duplice copia e verrà registrato solo in caso d’uso. Le spese dell’eventuale registrazione in caso d’uso sono a carico della parte richiedente.
14. Rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle norme vigenti. Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Carbonia, (data)
L’ Organizzatore Lo Sponsor
Le parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto delle seguenti clausole, che espressamente approvano e sottoscrivono, anche ai sensi e per gli effetti dell’art.1341, comma 2, c.c.: art. 8 (corrispettivo), art. 9 (risoluzione anticipata), art. 13(Foro competente).
Carbonia, (data)
L’ Organizzatore Lo Sponsor