TITOLO I
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ACCORDO AMMINISTRATIVO PER L’APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE ITALO-CROATA DI SICUREZZA SOCIALE
Ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Croazia in materia di sicurezza sociale del 27 giugno 1997, le Autorità competenti, cioè
per la Repubblica Italiana il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed il
Ministero della Sanità,
per la Repubblica di Croazia il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed il Ministero della Sanità,
hanno concordato quanto segue, ai fini dell’applicazione della Convenzione stessa:
TITOLO I
Disposizioni generali Art.1
(Definizioni)
Ai fini dell’applicazione del presente Accordo Amministrativo:
a) Il termine “Convenzione” designa la Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Croazia in materia di sicurezza sociale.
b) Il termine Accordo designa il presente Accordo amministrativo.
c) I termini definiti dall’art. 1 della Convenzione hanno il medesimo significato che viene loro attribuito nel predetto articolo.
Art. 2 (Istituzioni competenti)
Le Istituzioni competenti per l’applicazione della Convenzione e dell’Accordo sono
A) Per l’Italia:
1) L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) per quanto riguarda
l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le relative gestioni speciali dei lavoratori autonomi; i regimi speciali di assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti di particolari categorie di lavoratori dipendenti, che si sostituiscono all’assicurazione generale obbligatoria e che sono gestiti dallo stesso INPS; la disoccupazione, le prestazioni familiari e le prestazioni economiche di malattia, ivi compresa la tubercolosi, e di maternità;
2) L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali (INAIL), per quanto riguarda l’assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ad esclusione delle prestazioni sanitarie;
3) Le Unità Sanitarie Locali competenti per territorio o il Ministero della Sanità per quanto riguarda le prestazioni sanitarie derivanti da malattia,
maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali.
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4) Ogni altro organismo che gestisce uno dei regimi di cui all’art. 2, comma 1, lett. f) della Convenzione
B) Per la Croazia
1) L’Istituto Croato per l’Assicurazione Sanitaria per quanto riguarda l’assicurazione sanitaria e l’assistenza sanitaria;
2) L’istituto Croato per l’Assicurazione Pensioni, per l’assicurazione obbligatoria generale invalidità, vecchiaia e superstiti, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per tutte le categorie dei lavoratori
dipendenti ed autonomi;
3) L’Istituto Croato per il Collocamento al Lavoro per le prestazioni di disoccupazione.
Art.3
( Organismi di collegamento )
Le Autorità competenti dei due Stati contraenti hanno designato quali Organismi di collegamento tra le Istituzioni competenti di ciascuno Stato:
A) Per l’Italia:
1- l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) – Sede Centrale - Roma;
2- l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali (INAIL) – Direzione Generale - Roma;
3– Il Ministero della Sanità – Sede Centrale - Roma.
B ) Per la Croazia:
1– L’Istituto Croato per l’Assicurazione Sanitaria – Direzione – Zagabria; 2- L’Istituto Croato per l’Assicurazione Pensioni – Servizio centrale – Zagabria;
3– L’Istituto Croato per il Collocamento al Lavoro – Servizio centrale – Zagabria.
TITOLO II
Disposizioni sulla legislazione applicabile Art. 4
(Lavoratori distaccati)
1-Al lavoratore distaccato conformemente all’art. 6, primo comma, lettere a) e
b) della Convenzione, viene rilasciato un attestato da cui risulta sino a quale data egli rimane soggetto alla legislazione dello Stato in cui ha sede
l’impresa. L’attestato viene rilasciato:
A)– in Italia: dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS);
B)- in Croazia: dall’Istituto Croato per l’Assicurazione Sanitaria – Ufficio regionale competente.
2-Nei casi previsti dall’art. 6, primo comma, lettera a), ultima frase, della Convenzione, se la durata del lavoro si protrae oltre i 48 mesi inizialmente previsti, il datore di lavoro, su richiesta e con il consenso del lavoratore, indirizza, prima dello scadere di questo termine, all’Autorità competente dello
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Stato di impiego temporaneo, per il tramite della Autorità competente dello Stato in cui ha sede l’impresa, una domanda di proroga del distacco, redatta su un formulario espressamente previsto. Se rilascia l’autorizzazione alla proroga del distacco, l’Autorità competente dello Stato di impiego temporaneo trasmette 2 copie del formulario al datore di lavoro e due copie
all’Autorità dell’altro Stato, che ne informa l’Istituzione alla quale il lavoratore è iscritto.
3- Nei casi previsti dall’art.6. primo xxxxx, lettera b), ultima frase, della Convenzione, se la durata del lavoro si protrae oltre i 12 mesi inizialmente previsti, il lavoratore, prima dello scadere di questo termine, indirizza all’Autorità competente dello Stato in cui svolge attività temporanea, per il tramite dell’Autorità competente dello Stato in cui svolge abitualmente la sua attività, una domanda di proroga dell’assoggettamento alla legislazione di quest’ultimo stato, redatta su un formulario espressamente previsto.
Se rilascia l’autorizzazione alla proroga del distacco, l’Autorità competente dello stato in cui viene svolta l’attività temporanea trasmette due copie del formulario al lavoratore e due copie all’Autorità dell’altro stato, che ne informa l’Istituzione alla quale il lavoratore è iscritto.
4- Le domande di cui ai precedenti commi 2 e 3 devono essere inviate:
a) In Italia, al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale –Direzione Generale della previdenza ed assistenza sociale – Divisione II – Roma;
b) in Croazia, al Ministero della Sanità - Zagabria.
Art.5
( Diritto di opzione)
1. Per esercitare la facoltà di opzione prevista dall’art.7 della Convenzione, l’interessato presenta istanza, entro tre mesi dalla data di inizio dell’attività
lavorativa o dall’entrata in vigore della Convenzione, all’Istituzione competente dello Stato di invio e, per conoscenza, alla corrispondente
Istituzione dello Stato di residenza. In mancanza di opzione nel termine previsto, si applica la legislazione dello Stato in cui si svolge l’attività lavorativa. L’opzione decorre dalla data di inizio dell’attività lavorativa.
2. La domanda di cui al comma 1 viene presentata dall’interessato per il tramite della Rappresentanza diplomatica o consolare nella quale svolge
l’attività lavorativa.
Art.6 (Assicurazione volontaria)
1. Per poter beneficiare delle disposizioni dell’art.10, comma 1 della Convenzione, l’interessato è tenuto a presentare, all’Istituzione dello stato contraente alla quale chiede l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, un
attestato relativo ai periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione dell’altro Stato contraente.
2. Se l’interessato non presenta l’attestato, detta Istituzione lo richiede all’Istituzione dell’altro Stato contraente competente in materia
pensionistica.
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TITOLO IIII
Disposizioni particolari Capitolo I
Malattia, ivi compresa la tubercolosi, e maternità Art. 7
(Attestato di diritto alle prestazioni in natura)
1. Per l'applicazione dell'art. 12 della Convenzione, il lavoratore deve presentare all'Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno un attestato rilasciato dall'Istituzione competente, da cui risulti il diritto alle prestazioni e
la sua durata massima.
2. Se l'interessato non presenta l'attestato, l'Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno lo richiede all'Istituzione competente dell'altro Stato
contraente.
3. Il lavoratore distaccato, per ottenere l’attestato di cui al comma 1, deve presentare l’attestato di cui all’articolo 4 comma 1; questi deve altresì
informare immediatamente l'Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno di qualsiasi variazione, attinente al suo lavoro o alla sua situazione familiare, che possa modificare il diritto alle prestazioni.
Art. 8
(Attestato di diritto alle prestazioni in natura in caso di temporaneo soggiorno)
1. Per beneficiare delle prestazioni in natura, ai sensi dell'art. 13, primo comma, lettera a) della Convenzione, il lavoratore e le altre persone di cui al
terzo comma dello stesso articolo, in temporaneo soggiorno nello Stato contraente diverso da quello competente, sono tenuti a presentare all'Istituzione del luogo di temporaneo soggiorno un attestato che certifichi il loro diritto alle predette prestazioni in virtù della legislazione dello Stato competente. L'attestato indica per quanto tempo le prestazioni possono essere corrisposte.
2. Se l'interessato non presenta il suddetto attestato, l'Istituzione del luogo di temporaneo soggiorno si rivolge all'Istituzione competente per ottenerlo.
3. In caso di ricovero in ospedale, l'Istituzione del luogo di soggiorno lo notifica, entro 3 giorni dalla data in cui ne ha avuto conoscenza,
all'Istituzione competente indicando la data di inizio del ricovero, la previsione della sua durata nonchè, al termine, la data di dimissione dall’ospedale; infine, dovrà essere indicato, ove noto, se il ricovero è dovuto ad infortunio oppure a responsabilità di terzi.
4. Se le procedure previste ai precedenti punti 1 e 2 non hanno potuto essere espletate, le spese sostenute sono rimborsate, a richiesta
dell’assicurato, dall’Istituzione competente secondo le tariffe di rimborso applicate dall’Istituzione di temporaneo soggiorno. Quest’ultima Istituzione è 5
tenuta a fornire, a richiesta dell’Iistituzione competente, le informazioni necessarie sulle tariffe di rimborso.
Art. 9
(Autorizzazione al trasferimento per cure nell’altro Stato)
Per beneficiare delle cure sanitarie di cui all'art. 13, primo comma, lettera b) della Convenzione, il lavoratore e le altre persone di cui al terzo comma dello stesso articolo - seguendo le modalità previste dai singoli ordinamenti interni - devono presentare all'Istituzione del luogo di soggiorno un attestato dell'Istituzione competente che autorizzi la prestazione di dette cure. Tale attestato, rilasciato prima del trasferimento, indica anche la durata massima per la quale le prestazioni in natura possono essere erogate.
Art. 10
(Attestato di diritto alle prestazioni in natura per i titolari di pensione e loro familiari residenti nell’altro Stato)
1. Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell'art. 14, secondo comma della Convenzione, il titolare di una pensione o di una rendita è
tenuto ad iscriversi, così come i suoi familiari, presso l'Istituzione dello Stato di residenza presentando un attestato di diritto alle prestazioni per sé e/o per i suoi familiari, in virtù della legislazione dell'altro Stato.
2. L'Istituzione dello Stato di residenza notifica, all’Istituzione competente, la data di iscrizione oppure il motivo della non iscrizione del pensionato o
del familiare mediante la restituzione di una copia dell'attestato.
3. Per la durata massima di concessione delle prestazioni in natura ai familiari del pensionato e per l’accertamento del carico familiare, si applicano
gli stessi criteri indicati all’articolo 11, commi 2 e 3.
4. Il pensionato o il familiare del pensionato, deve comunicare all’Istituzione competente ed all’Istituzione di residenza qualsiasi variazione che modifichi il
suo diritto alle prestazioni.
Art. 11
(Attestato di diritto alle prestazioni in natura per i familiari dei lavoratori residenti nell'altro Stato)
1. Per l'applicazione dell'art. 15 della Convenzione, l'Istituzione competente, su richiesta del lavoratore o dell’Istituzione dello Stato di residenza del
familiare, rilascia un attestato che riporta i nominativi dei familiari per i quali viene avanzata la domanda.
2. La durata massima di concessione delle prestazioni in natura è determinata dall’Istituzione competente. L’accertamento del carico familiare è determinato dall’Istituzione del luogo di residenza secondo la legislazione
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che essa applica e lo notifica all’Istituzione competente mediante la restituzione di una copia dell’attestato.
3. Le Istituzioni dei due Stati devono comunicarsi qualsiasi cambiamento da cui derivi la variazione del diritto alle prestazioni.
Art. 12 (Autorizzazione di protesi, ecc.)
1. Per la fornitura, riparazione e rinnovo di protesi, grandi apparecchi ed altre prestazioni in natura di notevole importanza, la cui lista figura in
allegato, ai sensi dell'art. 16 della Convenzione, l'Istituzione dello Stato di residenza o soggiorno del beneficiario di prestazioni in natura, verificato il diritto alle prestazioni stesse, chiede preliminarmente l'autorizzazione all'Istituzione dello Stato competente. Le prestazioni sono comunque concesse se entro 60 giorni a decorrere dalla data della comunicazione non perviene parere negativo da parte dell'Istituzione competente.
2. Nel caso in cui le prestazioni debbano essere erogate d'urgenza, l'Istituzione dello Stato di residenza o soggiorno vi provvede e ne informa immediatamente l'Istituzione competente. Si considerano urgenti quelle
prestazioni che non possono essere rinviate senza che sia messa seriamente in pericolo la vita oppure l'integrità psico-fisica della persona.
Art. 13
(Istituzioni competenti per il rilascio degli attestati)
1. Gli attestati di cui agli articoli del presente Titolo, Capitolo I, sono rilasciati:
A) In Italia, dalle Unità Sanitarie locali (USL) competenti o dal Ministero della Sanità per quanto riguarda alcune categorie di lavoratori.
B) In Croazia, dall’Istituto Croato per l’Assicurazione Sanitaria, Ufficio regionale
competente.
Art. 14
(Rimborsi delle prestazioni in natura)
1. I rimborsi delle prestazioni previsti agli articoli 17, 22 e 36 comma secondo della Convenzione, sono effettuati, per
l’insieme delle Istituzioni competenti, alle Istituzioni creditrici dell’altro Stato, tramite gli Organismi di collegamento indicati all’articolo 3 del presente accordo.
2. Gli addebiti - presentati con cadenza semestrale o annuale - sono effettuati, mediante speciali fatture individuali, sulla base
del costo effettivo delle prestazioni. Non possono essere applicate tariffe di addebito superiori a quelle ufficiali previste per i propri assicurati.
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3. I pagamenti sono effettuati con moneta dello Stato creditore avente corso legale al momento della esecuzione del
pagamento. Il tasso di cambio medio di cui all’articolo 42 della Convenzione, si applica solo in caso di compensazione,
previo accordo tra gli Organismi di collegamento.
4. Ciascuna parte versa all’altra, entro il semestre successivo a quello della presentazione, il 90% del debito complessivo
delle fatture introdotte, determinato sulla base della nota
riepilogativa della domanda di pagamento. Ai fini del versamento dell’acconto, sono valide le note di credito pervenute anche a mezzo fax o per posta elettronica.
5. Il versamento del restante 10% viene effettuato entro diciotto mesi dalla ricezione delle fatture, dedotti gli importi contestati non ancora definiti. Le fatture non contestate entro sedici mesi dalla loro ricezione, si intendono regolari, fatta eccezione per
quelle riferite ad altri Stati o a doppia fatturazione.
6. Gli Organismi di collegamento sono autorizzati a concordare le soluzioni ottimali per tutte le questioni relative all’esecuzione
del presente articolo nonchè per risolvere eventuali contestazioni ancora pendenti.
7. Le Autorità competenti possono proporre un nuovo accordo per fissare altre modalità e termini di rimborso.
8. Le procedure relative al rimborso delle spese sono gratuite. Capitolo II
Invalidità, vecchiaia e superstiti Art.15
(Modalità di totalizzazione)
1- Ai fini dell’applicazione dell’art.18, primo comma, lettera a) della Convenzione, la totalizzazione dei periodi di assicurazione e dei periodi equivalenti (nel testo che segue “i periodi di assicurazione”) si effettua secondo le seguenti modalità:
a) ai periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione di uno Stato contraente si aggiungono i periodi di assicurazione compiuti in base alla
legislazione dell’altro Stato contraente, anche nel caso in cui questi periodi abbiano già dato luogo alla concessione di una pensione ai sensi di questa legislazione;
b) ai fini della totalizzazione, in caso di sovrapposizione di periodi di
assicurazione compiuti nei due Stati contraenti, i periodi sovrapposti sono presi in considerazione una sola volta. Ciascuna Istituzione prende in considerazione soltanto i periodi sovrapposti compiuti ai sensi della legislazione che essa applica, escludendo quelli compiuti in base alla legislazione dell’altro Stato contraente;
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c) qualora non sia possibile determinare esattamente l’epoca in cui taluni periodi di assicurazione siano stati compiuti in virtù della legislazione di uno Stato contraente, si presume che tali periodi non si sovrappongano a periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dell’altro Stato contraente; si tiene conto di tali periodi nella misura in cui essi possano
essere utilmente presi in considerazione.
Art.16
(Formulari ed altre procedure per la totalizzazione)
1-I lavoratori e i loro superstiti che hanno diritto a beneficiare di prestazioni ai sensi dell’art.18 della Convenzione, devono presentare domanda
all’Istituzione competente dell’uno o dell’altro Stato contraente, nei modi previsti dalla legislazione applicata dall’Istituzione cui la domanda viene presentata.
2-La data in cui viene presentata una domanda presso l’Istituzione competente di uno stato contraente, in conformità al precedente comma, è considerata come data di presentazione all’Istituzione competente dell’altro stato contraente. Tuttavia, per tale ultima istituzione, il termine del procedimento relativo al riconoscimento del diritto ed alla erogazione delle prestazioni decorre dalla data del ricevimento del formulario di cui al successivo punto 3, completo della documentazione necessaria.
3-L’Istituzione competente alla quale è stata presentata la domanda compila un apposito formulario che deve contenere, oltre alla data di presentazione della domanda, i dati personali del richiedente e, se del caso, dei suoi
familiari, i dati relativi alle prestazioni eventualmente riconosciute al richiedente ed ogni altra informazione necessaria per determinare il diritto alle prestazioni. Tale Istituzione invia detto formulario all’Istituzione competente dell’altro Stato contraente, unitamente a due copie di un altro formulario, in cui sono indicati i periodi di assicurazione compiuti in base alla propria legislazione. L’Istituzione che ha ricevuto una domanda di pensione di invalidità trasmette all’Istituzione dell’altra parte contraente anche la documentazione sanitaria in suo possesso.
4-L’Istituzione che riceve i formulari determina a sua volta i diritti spettanti al richiedente in base ai soli periodi di assicurazione compiuti ai sensi della legislazione che essa applica, ovvero quelli derivanti dalla totalizzazione dei periodi compiuti ai sensi della legislazione dei due Stati contraenti, nonché, qualora trovi applicazione l’art.18, primo comma, lettera c) della
Convenzione, dalla totalizzazione di periodi compiuti in Stati terzi legati ad entrambi gli Stati contraenti da convenzioni di sicurezza sociale. L’Istituzione di cui trattasi trasmette, quindi, all’Istituzione competente dell’altro Stato contraente, una copia del formulario con i dati relativi ai periodi compiuti in virtù della legislazione che essa applica e, se del caso, con quelli relativi ai periodi compiuti in Stati terzi utilizzati per la totalizzazione.
5.L’Istituzione presso cui era stata presentata la domanda, ricevuta la copia del
formulario di cui al comma precedente, determina, se del caso, i diritti derivanti dalla totalizzazione dei periodi compiuti in base alla legislazione dei due Stati contraenti ed eventualmente a quella degli Stati terzi interessati.
Essa comunica le decisioni prese all’Istituzione competente dell’altro Stato contraente.
Le prestazioni sono corrisposte direttamente dall’Istituzione competente ai beneficiari che risiedono sul territorio dell’altro stato contraente.
I dati personali, forniti dai richiedenti, saranno autenticati dall’Istituzione
competente che ha ricevuto la domanda, nel formulario di cui al co.3. La trasmissione del formulario così autenticato dispensa dall’invio dei documenti originali.
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Art.17
( Integrazione al minimo)
1. Ai fini dell’applicazione dell’art.20 della Convenzione, le Iistituzioni competenti si comunicano annualmente gli importi delle prestazioni in
pagamento. Capitolo III
Infortuni sul lavoro e malattie professionali Art. 18
(Prestazioni in natura)
Ai fini dell'art. 22 della Convenzione si applica, per la parte di competenza degli
infortuni sul lavoro e malattie professionali, l'art. 7 del presente Accordo.
Art. 19 (Autorizzazione di protesi, ecc.)
0.Xx fini dell'art. 23 della Convenzione, si applica l'art. 12 del presente Accordo.
2.Xxxxx salvo quanto disposto dal precedente comma, si considerano casi d'urgenza anche quelli che possono incidere sull'attività lavorativa della persona, prolungandone o causandone lo stato di invalidità assoluta al lavoro.
Art. 20 (Prestazioni in denaro)
1.Le prestazioni in denaro derivanti da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, di cui al Capitolo III della Convenzione, sono corrisposte ai lavoratori ed ai superstiti aventi diritto direttamente dall'Istituzione dello Stato competente.
2.Per il pagamento delle prestazioni in denaro diverse dalle rendite,
l'Istituzione del luogo di soggiorno o di residenza, dopo aver accertato l'inabilitŕ al lavoro, informa immediatamente l'Istituzione competente della durata prevedibile dell'inabilità.
0.Xx caso di prolungamento dell'inabilità al lavoro, l'Istituzione dello Stato di residenza o soggiorno informa immediatamente l'Istituzione competente del prevedibile prolungamento dell'inabilità.
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Art. 21 (Malattie professionali)
1.Nei casi previsti dall'art. 24, primo comma della Convenzione, il lavoratore, qualora la malattia professionale sia inserita nella lista delle malattie professionali prevista dalla legislazione di entrambi gli Stati, può presentare la domanda per le prestazioni, sia all'Istituzione dello Stato dove da ultimo è stato esposto al rischio, sia all'Istituzione dell'altro Stato contraente (vedi lista allegata).
2.L'Istituzione che riceve la domanda di cui al precedente comma, se constata che il lavoratore ha svolto, da ultimo, nel territorio dell'altro Stato contraente un lavoro comportante il rischio specifico, trasmette tempestivamente all'Istituzione dell'altro Stato contraente detta domanda, unitamente ai documenti che la giustificano, informandone il lavoratore.
3.L'Istituzione che riceve la domanda di cui al comma 2, se, prendendo in considerazione i soli periodi di attività morbigena svolti sul proprio territorio, constata che non sono soddisfatte le condizioni previste dalla legislazione che essa applica:
a) trasmette tempestivamente all'Istituzione dell'altro Stato la domanda ed i documenti che la corredano, compresi i rapporti e gli esami medici, nonché
copia della decisione di xxxxxxx;
b) notifica la propria decisione al lavoratore, indicando i motivi del rigetto, i mezzi ed i termini del ricorso e la data di trasmissione della domanda
all'Istituzione dell'altro Stato contraente.
Art. 22
(Aggravamento malattie professionali)
In caso di aggravamento di una malattia professionale, come previsto dall'art.
24, secondo comma della Convenzione, il lavoratore è tenuto a fornire all'Istituzione dello Stato contraente al quale chiede ulteriori prestazioni ogni informazione relativa alla malattia professionale già indennizzata.
L'Istituzione competente dovrà quindi procedere alla valutazione medico-legale
della inabilità preesistente e di quella risultante dopo l'aggravamento, al fine di
stabilire l'ulteriore prestazione da corrispondere al lavoratore.
Art. 23 (Valutazione infortuni sul lavoro)
0.Xx fini dell'applicazione dell'art. 25 della Convenzione, il lavoratore é tenuto a
fornire all'Istituzione dello Stato nel quale si é verificato l'ultimo infortunio tutte le informazioni relative agli infortuni sul lavoro subiti in precedenza, sotto la legislazione dell'altro Stato contraente, qualunque sia il grado di invaliditŕ derivatone.
2.L'Istituzione competente, per gli eventi infortunistici pregressi, é tenuta a fornire all'altra Istituzione, su richiesta di quest'ultima, le informazioni e la documentazione in suo possesso.
Art. 24 (Accertamenti medici)
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L'istituzione dello Stato di residenza o soggiorno del lavoratore, che abbia provveduto ad accertamenti medici ai sensi dell'art. 27 della Convenzione, trasmette all'Istituzione competente le relazioni contenenti gli elementi necessari a chiarire le condizioni anatomiche e funzionali del lavoratore, con
particolare riferimento agli organi ed apparati interessati dall'infortunio o dalla
malattia professionale, senza indicare il grado di inabilità lavorativa.
Art. 25 (Rimborsi)
1.Gli oneri per le prestazioni concesse ai sensi dell'art. 22 della Convenzione, nonché quelli per gli esami medici e delle perizie di cui all'art. 27 della Convenzione, sostenuti dall'Istituzione dello Stato di nuova residenza o soggiorno del lavoratore, per conto dell'Istituzione competente, sono rimborsati da quest'ultima per l'importo effettivo, quale risulta dalla contabilità dell'Istituzione che vi ha provveduto, entro sei mesi dalla richiesta.
2.Gli adempimenti amministrativi concernenti i rimborsi di cui al comma precedente sono gratuiti.
Art.26 (Comunicazione di infortunio)
Ai fini dell'ipotesi prevista dall'art.29 della Convenzione, la comunicazione deve
essere effettuata entro le 24 ore dal verificarsi dell'evento che ha provocato la morte o l'incapacità permanente del lavoratore.
Capitolo IV Disoccupazione Art.27 (Procedure)
1. Per beneficiare delle prestazioni di disoccupazione ai sensi dell’art.30, comma primo, della Convenzione, l’interessato è tenuto a presentare
all’Istituzione competente, oltre ad una domanda contenente tutti i dati richiesti dalla legislazione che essa applica, anche un attestato in cui siano indicati i periodi di assicurazione compiuti quale lavoratore subordinato sotto la legislazione dell’altro Stato contraente, rilasciato dall’Istituzione competente, in materia di disoccupazione, di tale ultimo Stato.
2. Per beneficiare delle prestazioni di disoccupazione ai sensi dell’art.30, quarto
comma della Convenzione, l’interessato è tenuto a presentare all’Istituzione dello Stato contraente in cui si reca a cercare lavoro, un attestato con il quale l’Istituzione competente dello Stato in base alla cui legislazione ha diritto alle prerstazioni certifica:
-il mantenimento del diritto alle prestazioni;
-l’importo della prestazione da corrispondere;
-il periodo massimo di mantenimento del diritto;
-i fatti che possono modificare il diritto alle prestazioni.
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3. Qualora l’interessato non sia in grado di esibire l’attestato di cui trattasi, sarà cura dell’Istituzione competente dello Stato contraente in cui esso si è recato a cercare lavoro, richiederlo all’Istituzione competente dell’altro Stato.
4. L’Istituzione dello stato in cui il disoccupato si è recato procede ai controlli, come se si trattasse di un disoccupato beneficiario di prestazioni ai sensi
della legislazione che essa applica.
5. L’importo delle prestazioni corrisposte ai sensi dell’art.30, quarto comma della Convenzione è rimborsato dall’Istituzione competente all’Istituzione che
ha anticipato dette prestazioni, nel termine, non superiore a sei mesi, da concordarsi tra le Istituzioni.
Potranno essere concordate tra le Istituzioni diverse modalità di applicazione dell’art.30 comma 4 della Convenzione.
Capitolo V Prestazioni familiari Art.28
(Familiari residenti nell’altro Stato)
Per beneficiare delle prestazioni familiari ai sensi dell’art. 32 della Convenzione,
il lavoratore è tenuto a presentare all’Istituzione competente la domanda, corredata da un certificato relativo ai familiari che risiedono nell’altro stato
contraente. Il certificato deve essere rinnovato ogni anno ed il lavoratore è tenuto ad informare l’istituzione competente di qualsiasi cambiamento della sua situazione familiare che possa modificare il diritto alle prestazioni.
Art.29 (Procedure anticumulo)
1. Ai fini della sospensione delle prestazioni familiari in virtù delle disposizioni previste all’art.33 della Convenzione, l’Istituzione competente dello Stato
contraente in cui risiedono i familiari e in cui viene svolta un’attività lavorativa che dà diritto alle prestazioni familiari, fornisce all’Istituzione competente dell’altro Stato contraente tutte le notizie necessarie.
2. Per attività lavorativa si intende quella svolta dal lavoratore o dai suoi familiari.
TITOLO IV
Disposizioni transitorie e finali Art.30
(Collaborazione amministrativa)
1. Ai fini dell’applicazione dell’art.36 della Convenzione, l’Istituzione competente richiede le necessarie perizie mediche all’Istituzione del luogo di
soggiorno o di residenza dell’interessato.
2. Le spese relative, qualora le perizie siano richieste esclusivamente per la concessione di prestazioni di invalidità a carico dell’Istituzione dello stato contraente diverso da quello in cui l’interessato risiede o soggiorna, sono
rimborsate da questa Istituzione all’Istituzione che le ha effettuate.
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3. Se tali perizie mediche sono effettuate anche nell’interesse dell’Istituzione del luogo di soggiorno o di residenza, questa si limita a trasmettere
all’Istituzione dell’altro Stato contraente una relazione sugli accertamenti, senza richiedere alcun rimborso.
4. Il rimborso delle spese mediche di cui al comma 2 è calcolato in base alle
tariffe applicate dall’Istituzione che ha effettuato gli accertamenti medici. Questa Istituzione presenta a tal fine una distinta delle spese sostenute.
Art.31 (Tasso di cambio)
Ai fini dell’applicazione dell’art.42, primo comma della Convenzione, l’anno al quale si riferisce il cambio medio ufficiale è quello della notifica del conto. I corsi di cambio da utilizzare sono:
-per l’Italia, quelli pubblicati dall’Ufficio Italiano Cambi;
-per la Croazia, quelli pubblicati dalla Banca Popolare Croata.
Art.32 (Documentazione amministrativa)
I formulari, le attestazioni, le dichiarazioni, le certificazioni e gli altri atti necessari all’applicazione della Convenzione sono concordati tra le Istituzioni competenti.
Art.33
(Pagamenti diretti ai beneficiari)
1. Gli organismi debitori di prestazioni a favore dei beneficiari residenti nel territorio dell’altro Stato contraente, se ne liberano validamente nella
moneta del proprio Stato, al tasso di cambio in vigore il giorno del pagamento.
2. Le prestazioni sono versate agli aventi diritto senza alcuna deduzione per spese postali o bancarie da parte delle Istituzioni competenti.
Art.34 (Ex zona B)
Ai fini dell’applicazione dell’art.44, terzo comma della Convenzione, le Istituzioni competenti di ciascuno Stato contraente si avvalgono dei dati necessari, forniti dalle Istituzioni competenti dell’altro Stato. In particolare, in caso di pensione ai superstiti, verrà comunicato l’importo mensile dell’ultima rata di pensione dovuta al pensionato defunto.
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Art.35 (Entrata in vigore)
Il presente Accordo entrerà in vigore contemporaneamente alla Convenzione.
In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a il , in duplice esemplare, in lingua italiana e croata, i due testi facenti ugualmente fede.
Per la Repubblica italianaPer la Repubblica di Croazia
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Allegato
ELENCO DELLE PROTESI, DEI PRESIDI, AUSILIARI ED ALTRE PRESTAZIONI IN NATURA DI GRANDE IMPORTANZA, DI CUI
AGLI ARTICOLI 12 PRIMO COMMA, E 19.
Protesi, endoprotesi, apparecchi ortopedici ed apparecchi di sostegno, compresi
busti ortopedici in tessuto, con anima di rinforzo, relativi elementi integrativi, accessori ed attrezzi, comprese le impronte (riproduzioni delle varie parti del corpo) che vengono utilizzate per adattare in modo esatto i predetti oggetti. Scarpe ortopediche su misura, eventualmente con rispettiva scarpa normale (non ortopedica).
Protesi mascellari e facciali, parrucche.
Protesi oculari, lenti a contatto, occhiali da vista, da ingrandimento, occhiali a cannocchiale e lenti intraoculari.
Apparecchi acustici, in particolare quelli elettronici, elettroacustici, elettrofonetici, compresi i presidi per laringectomizzati.
Protesi dentarie (fisse e mobili), protesi di chiusura della cavitŕ orale.
Carrozzine per malati azionate a mano o fornite di motore, poltrone a ruote ed
altri mezzi meccanici di circolazione.
Rinnovo delle apparecchiature e protesi sopra elencate.
Soggiorno e cure mediche in centri di convalescenza, idrofangotermali, elioterapici e talassoterapici.
Trattamenti per la riabilitazione sanitaria e professionale.