SALVATORE GUARNERI
sentAeZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA XXXXXXXX XXXXXXXX | SOCIETA’ “EUTONIA s.r.l. SANITA’ E SALUTE” |
Firmato digitalmente da
XXXXXXXXX XXXXXXXX
CN = XXXXXXXX
XXXXXXXXX
O = non pre
C = IT
ACCORDO PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI RIABILITATIVE IN REGIME AMBULATORIALE, EXTRAMURALE E DOMICILIARE NELLE DISABILITÁ COMPLESSE FISICHE E SENSORIALI
- ex art. 26 L. 23.12.1978, n. 833 -
Anno 2021
L’anno 2021, il giorno del mese di , in TRIESTE
TRA
L’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano-Isontina (di seguito Azienda), con sede in Trieste via Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, C.F. e P. IVA 01337320327, in persona del Direttore della Struttura Complessa Convenzioni, Affari generali e Xxxxxx – xxxx.xx Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, delegata alla firma del presente atto dal Direttore Generale e legale rappresentante dell’Azienda xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, giusto decreto n. 271 del 1 aprile 2021;
E
Eutonia s.r.l. Sanità e Salute, con sede in Trieste, via Rossetti n. 62, Partita IVA 01223070325, nella persona del Presidente e legale rappresentante Xxxx. Xxxxxxxxx XXXXXXXX, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (sentenza anche a seguito di patteggiamento, decreto penale di condanna) per reati che comportano l’incapacità a contrarre con la P.A.
Premesso:
1. Che l’art. 8 quinquies, comma 2, del D. Lgs. 30.12.92, n. 502, “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art. 1, Legge 23.10.1992, n. 421”, stabilisce che la Regione e le Unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi contrattuali con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati;
2. Che il presente Accordo stipulato dall’Azienda Sanitaria Universitaria Xxxxxxxx Xxxxxxxx, di seguito Azienda, ha efficacia per tutte le altre XX.XX.XX. del territorio nazionale, che intendono usufruire delle prestazioni erogate dalla struttura;
3. Che l’Azienda adotterà le modalità previste dalla vigente normativa in materia di mobilità regionale ed extraregionale riportata nella DGR 13.01.2017, n. 42, nonché le “Regole di accesso e controllo per le attività di riabilitazione ospedaliera ed extraospedaliera” fissate dalla DGR 09.03.2001, n. 712 e richiamate nella DGR 20.01.2017, n. 89;
4. Che il decreto del Presidente della Regione n. 151, del 26.07.2016 “Regolamento per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche e sensoriali, in attuazione degli articoli 48 e
49 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), stabilisce che il procedimento in esso disciplinato, finalizzato alla
concessione dell’accreditamento definitivo alle strutture di riabilitazione funzionale provvisoriamente accreditate, si applica alle strutture individuate nell’elenco di cui alla
D.G.R. 02.04.2015, n. 623; e che i procedimenti di autorizzazione e accreditamento di eventuali ulteriori strutture sono avviati a seguito di determinazione del fabbisogno regionale;
5. Che “Eutonia s.r.l. Sanità e Salute” (di seguito struttura) è presente nell’allegato A, di cui alla DGR 623/2015, che ha approvato l’elenco delle strutture sanitarie private censite nel Piano regionale della riabilitazione, pur nelle more della conclusione dei procedimenti di accreditamento;
6. Che in virtù del decreto 30.04.2018, n. 654/SPS, “Eutonia s.r.l. Sanità e Salute di Trieste”, di seguito struttura, con sede in xxx Xxxxxxxx 00, è titolare dell’accreditamento a pieno titolo nella branca specialistica di Riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche e sensoriali, per il periodo di tre anni, decorrenti dalla data del succitato decreto;
7. Che la summenzionata delibera di giunta autorizza le Aziende sanitarie a stipulare accordi contrattuali con le strutture sanitarie in parola, ricorrendo alle ordinarie modalità utilizzate per le altre strutture sanitarie già definitivamente accreditate;
8. Che nelle more dell’adozione dell’accordo regionale che individui le risorse destinate a tutte le strutture di riabilitazione funzionale, viene consentito alla competente Azienda per l’assistenza sanitaria di stipulare l’accordo contrattuale con l’anzidetta struttura, valido per tutta la regione, al fine di disporre delle prestazioni erogabili dalla medesima nei tre setting assistenziali – residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale – caratterizzanti la specifica attività di riabilitazione funzionale;
9. che spetta all’Azienda la verifica della sussistenza degli standard qualificanti l’attività di cui alle “Linee guida del Ministero della Sanità per le attività di riabilitazione” dd. 07.05.1998, stabilendo il volume delle prestazioni erogate e il corrispettivo complessivo, determinato sulla base di tariffe predeterminate dalla regione;
10. Che spetta all’Azienda, in attuazione della Legge 06.08.2008, n. 133 e s.m.i., e dei provvedimenti regionali attuativi, la richiesta di informazioni, di documentazione e l’effettuazione di accertamenti atti alla verifica del rispetto dell’accessibilità, dell’appropriatezza clinica ed organizzativa sull’attività erogata, anche mediante sopralluoghi presso le sedi operative della struttura con le modalità operative riportate nella DGR 11.07.2014, n. 1321;
11. Che la struttura dispone dei requisiti strutturali e organizzativi definiti dalle vigenti normative ed in particolar modo dell’assenza di eventuali barriere architettoniche per l'accesso delle persone disabili, come riportato dal Dipartimento di prevenzione dell’allora ASS 1, prot. n. 1619-13/GEN.IV.1.D.6, dd. 11.01.2013;
12. Che la struttura ha capacità operativa adeguata alle prestazioni erogabili ed ai tempi medi per l’esecuzione delle prestazioni previsti dalla normativa vigente con le attrezzature tecniche e la dotazione del personale di cui dispone nei locali siti in xxx Xxxxxxxx x. 00;
13. Che con DGR n. 712 del 9 marzo 2001 sono state identificate le patologie ortopediche per le quali è prevista l’erogazione di prestazioni riabilitative in regime domiciliare/ambulatoriale, e che è dunque opportuno addivenire ad una puntuale identificazione dei percorsi ortopedici;
14. Che il DPCM 12.01.2017 - Definizione e aggiornamento dei LEA, di cui all'art. 1, comma 7, del D.Lgs. 502/1992 - stabilisce che il Servizio sanitario nazionale debba garantire alle persone con disabilità complesse la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico e riabilitativo individualizzato, differenziato per intensità, complessità e durata, che include anche prestazioni domiciliari;
15. Che la DGR 22.09.2017, n. 1783, ad oggetto il DPCM 12.01.2017, ha disposto l’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie regionali aggiuntive (Extra LEA).
16. Che con DGR 14.09.2018, n. 1680, è stato approvato il nuovo nomenclatore tariffario per la Specialistica ambulatoriale della Regione Friuli Venezia Giulia;
17. che con deliberazione della Giunta Regionale FVG n. 189 del 12.02.2021, al fine di garantire un’adeguata risposta ai pazienti che per livello di disabilità e/o per la presenza di comorbilità necessitano di un trattamento riabilitativo in regime residenziale, sono state destinate alle strutture sanitarie eroganti prestazioni di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche psichiche e sensoriali ulteriori risorse e in particolare, che all’Azienda Sanitaria Universitaria Xxxxxxxx Xxxxxxxx sono stati riconosciuti ulteriori Euro 1.012.521,00 a valere per l’anno 2021 per l’erogazione delle summenzionate prestazioni;
18. che, a fronte della succitata la deliberazione della Giunta Regionale FVG, con la quale sono state approvate le Linee annuali definitive per la gestione del SSR per l’anno 2021, ha confermato anche per la corrente annualità la messa a disposizione di risorse aggiuntive ad integrazione del budget destinato alle strutture sanitarie eroganti prestazioni di riabilitazione funzionale per le disabilità psichiche e sensoriali mantenendo la suddivisione stabilita che vede l’assegnazione alla Società Eutonia s.r.l. Sanità e Salute della somma di € 2.920,00;
Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, convengono quanto segue:
Art. 1 Finalità
Nell’ambito della programmazione regionale, per la presa in carico dei soggetti con disabilità complesse, fisiche, psichiche o sensoriali dipendenti da qualunque causa, l’Azienda si avvale della struttura che assicura prestazioni sanitarie finalizzate al recupero funzionale.
Le premesse tutte, come sopra riportate, si intendono qui richiamate quale parte integrante e sostanziale ai fini della regolazione del rapporto convenzionale intercorrente tra l’Azienda e la struttura.
Art. 2
Campo di applicazione
Le attività di riabilitazione ambulatoriale e domiciliare sono realizzate con interventi valutativi e terapeutici, di norma interdisciplinari, che assicurano la presa in carico del soggetto.
Sono escluse le menomazioni e le disabilità transitorie e minimali, che richiedono un ciclo terapeutico breve e non necessitano di una presa in carico con progetto riabilitativo individuale.
Alle prestazioni di riabilitazione funzionale ex art 26 della L. 833/78, erogabili in ambito extra-ospedaliero, accedono le persone con le modalità previste nella DGR 09.03.2001, n. 712 e per quanto disciplinato in materia di LEA dal DPCM 12.01.2017, capo IV e dalla DGR 22.09.2017, n. 1783.
Art. 3
Modalità di accesso alle prestazioni
Per accedere alle prestazioni riabilitative erogate dalla struttura, l’utente deve aver effettuato una visita dallo specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione del Distretto di residenza, previa richiesta redatta dal Medico di Medicina Generale (MMG).
Spetta allo specialista del Distretto la verifica dell’appropriatezza della richiesta del MMG e, previa visita, valutazione diagnostico/prognostica e redazione del piano personalizzato d'intervento, l’invio dell’assistito alla struttura per la presa in carico. Nella prescrizione, fatta su modulistica condivisa, lo specialista del Distretto definisce il piano personalizzato di intervento, individua i programmi riabilitativi con relativi obiettivi e tempi di verifica, e concorda con la struttura, ove necessario, i termini di priorità e di sequenza degli interventi.
L’eventuale prescrizione degli ausili è di competenza dello specialista di branca del Distretto di residenza.
Prestazioni rese dalla struttura a soggetti privi del piano personalizzato di intervento, redatto dallo specialista distrettuale, non saranno remunerate.
Art. 4
Percorsi nelle disabilità fisiche complesse di tipo ortopedico
Ai fini della realizzazione e accesso ai percorsi riabilitativi nelle disabilità fisiche complesse, a seguito di intervento chirurgico ortopedico, in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 712 del 9 marzo 2001, le Parti adottano apposito “Accordo attuativo”, parte integrante e sostanziale del presente accordo, al fine di rendere compiutamente operativo l’assetto organizzativo delineato nel presente disciplinare.
Art. 5
Conclusione del programma riabilitativo
Concluso il programma riabilitativo, la struttura trasmetterà al Distretto Sanitario di residenza una relazione di fine trattamento, su apposita scheda condivisa, con l’evidenza dei risultati raggiunti. Copia della scheda deve essere inviata, a cura della struttura, anche al MMG dell’assistito.
Qualora, rispetto al piano personalizzato di intervento iniziale, emergesse l’esigenza di un prolungamento dell'attività riabilitativa, il medico della struttura presenta richiesta motivata di proroga su apposita scheda condivisa, da inoltrarsi allo specialista distrettuale per l’autorizzazione. La scheda dovrà pervenire almeno 7 gg prima della conclusione del trattamento riabilitativo, al fine di consentire allo specialista del Distretto la rivalutazione del caso, con l’eventuale redazione di un nuovo piano personalizzato di intervento o la presa in carico diretta presso il Distretto.
Eventuali prestazioni erogate dalla struttura, in assenza del nuovo piano personalizzato di intervento, non saranno remunerate.
Art. 6
Controllo e validazione
I criteri di controllo e validazione verranno affrontati nell'ambito del processo previsto nelle linee guida ministeriali per la riabilitazione e dalle conseguenti disposizioni regionali in merito.
Art. 7
Piano personalizzato di intervento
La struttura si impegna ad assicurare le prestazioni specificatamente dirette al recupero funzionale dell’assistito, secondo il piano predisposto. Eventuali modifiche o sospensione del piano personalizzato di intervento autorizzato andranno concordate tempestivamente con lo specialista del Distretto, che ha formulato il piano d’intervento. Le modifiche del piano di trattamento non preventivamente autorizzate non saranno remunerate.
L’Azienda potrà disporre, in qualsiasi momento e comunque almeno trimestralmente, accertamenti e verifiche sull’attuazione delle prestazioni erogate ai propri assistiti, da parte della struttura.
La struttura si impegna a corrispondere all’Azienda i dati informativi previsti dall’art. 27 della L. 833/1978 e dalla DGR 712/2001.
Art. 8
Condizioni per l’erogazione delle prestazioni
La struttura si impegna a garantire alti livelli di qualità e sicurezza delle prestazioni, con particolare riferimento all’appropriatezza, alla congruità tecnologica, alla modalità in refertazione ed a mantenere tutti i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, generali e specifici, di autorizzazione e di accreditamento, relativi alle prestazioni oggetto del presente accordo.
La struttura si impegna a mantenere per i propri dipendenti l’applicazione del CCNL di categoria per tutta la durata del contratto.
La struttura garantisce che l’attività oggetto del presente accordo verrà svolta impiegando personale in possesso dei prescritti titoli abilitanti e che non si trovi in situazioni di incompatibilità.
La struttura è tenuta ad osservare quanto previsto dall’art. 53, comma 16, D.lgs.165/2001, in base al quale i dipendenti dell’Azienda, che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Azienda nei rapporti con la struttura, non possono svolgere attività lavorativa o professionale presso la struttura stessa nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
L’eventuale accertamento di situazioni di incompatibilità determina gli effetti previsti dalla L. 662/1996, art. 1, comma 19, qualora la struttura non provveda ad eliminarle entro 30 giorni dal ricevimento della diffida da parte dell’Azienda; la revoca o la sospensione dell’accreditamento, disposta con decreto della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità determina la risoluzione o la sospensione del presente contratto.
Art. 9 Budget
La remunerazione delle prestazioni avverrà in base alle tariffe delle rette ex art. 26 della L. 833/78, definite nella DGR n. 1669/2009, o come da successivi provvedimenti dell’Amministrazione regionale che dovessero intervenire.
La struttura si impegna ad erogare le prestazioni riabilitative, come di seguito riportato:
Tipologia di prestazione | Tariffa | Durata totale del trattamento (in minuti) |
Ambulatoriale ed extramurale (individuale) | Euro 45,27 | 60 |
Ambulatoriale ed extramurale (piccolo gruppo) | Euro 15,95 | 60 |
Domiciliare | Euro 58,31 | 60 |
L’Azienda liquiderà alla struttura gli importi corrispondenti alle prestazioni debitamente autorizzate ed erogate, fino al tetto complessivo di spesa di Euro 300.000,00 riferito all'intero anno solare, di cui massimo Euro 60.000 per i percorsi riabilitativi nelle disabilità fisiche complesse a seguito di intervento chirurgico ortopedico (art. 4).
Oltre al budget aggiuntivo di cui alla DGR 189/2021 di complessivi € 2.920,00.
Art. 10 Pagamenti
La rendicontazione, da inoltrarsi mensilmente, sarà redatta su appositi modelli debitamente firmati dal legale rappresentante e dal Direttore Medico della struttura, allegando copia dei piani di trattamento di cui all’art. 6.
Il pagamento delle prestazioni a retta verrà effettuato entro 60 giorni dalla ricezione del rendiconto.
Le spese di bollo sono a cura e a carico della struttura erogante.
Art. 11 Durata
La presente convenzione ha durata per l’anno 2021, con decorrenza dal 01 gennaio 2021 e scadenza al 31 dicembre 2021, fatta salva l’applicazione di normative regionali o statali che potrebbero intervenire successivamente.
Art. 12 Formazione ed aggiornamento
La struttura potrà far partecipare il proprio personale addetto alla riabilitazione ai programmi di formazione ed aggiornamento del personale sanitario predisposti ed organizzati dall'Azienda, senza alcun onere aggiuntivo da parte di ASUGI.
Art. 13
Modifiche alla convenzione
Ogni variazione alla presente convenzione ritenuta necessaria od opportuna da una delle parti, che intervenga successivamente alla sua sottoscrizione, deve essere comunicata formalmente ed accettata dalla controparte.
Art. 14
Inadempienze
Eventuali inadempienze al presente accordo devono essere contestate dall’Azienda, per iscritto e con fissazione del termine, affinché le stesse siano rimosse, pena la sospensione dell’accordo; trascorso inutilmente il termine concesso, l’Azienda ha la facoltà di avviare la procedura di revoca della convenzione, specie in presenza di:
a) cambiamenti di gestione della struttura o significative variazioni degli elementi di cui alle premesse della presente convenzione;
b) deficienze ed irregolarità nella conduzione della struttura che ne pregiudichino il raggiungimento delle finalità riabilitative.
L’accertamento della non conformità ai requisiti di autorizzazione e/o di accreditamento determina la relativa comunicazione alla Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità per gli adempimenti di competenza.
Art. 15
Tutela privacy
Ciascuna delle parti si obbliga, per quanto di propria competenza, a trattare tutti i dati personali raccolti nell’ambito dell’esecuzione della presente convenzione nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di privacy.
La Struttura garantisce, in qualità di titolare autonomo del trattamento, il rispetto delle normative europee e nazionale ovvero Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali (RGPD)” e del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come novellato dal D. Lgs. n. 101 dd. 10.08.2018, compresa la nomina, qualora non vi avesse già provveduto, di un D.P.O. (Data Protection Officer), come prescritto dalla normativa citata.
Alcun specifico compenso o indennità o rimborso per l’attività svolta conseguente al comma 2 è dovuta alla Struttura da parte dell’Azienda.
Art. 16
Anticorruzione e Trasparenza
Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del Decreto Legislativo n. 165/2001, la Residenza, al momento della sottoscrizione della presente convenzione, dovrà attestare, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. e ii. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto dell’Azienda nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
Art. 17
Incompatibilità
La Struttura, richiamato il regime di incompatibilità stabilito dalla legge 31.12.1991 n. 412 nonché la successiva normativa emanata in materia ed in particolare l’art. 1 della legge 23.12.1996
n. 662, si dichiara consapevole che è fatto divieto alle strutture private accreditate, in toto o parzialmente, di avere nel proprio organico o a livello di consulenti, personale medico e non, in posizione di incompatibilità.
La Struttura si impegna pertanto a fornire con cadenza semestrale all’Azienda l’elenco aggiornato del personale del quale, a qualsiasi titolo, si avvale e a comunicare alla stessa ogni variazione che dovesse intervenire.
L’eventuale riscontrata esistenza di situazioni di incompatibilità sarà motivo di risoluzione immediata del presente accordo e di segnalazione alla Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia al fine di valutare l’assunzione delle determinazioni conseguenti.
Art. 18
lncedibilità dell’accordo e cessione dei crediti
Xxxxxxx si impegna ad eseguire direttamente le prestazioni oggetto del presente accordo e, pertanto, il medesimo non può essere ceduto in tutto o in parte.
La successione nella titolarità dell’accordo può avvenire solo a seguito del trasferimento della titolarità dell’autorizzazione e dell’accreditamento, alle condizioni previste dai provvedimenti regionali in materia di autorizzazione e di accreditamento.
L'eventuale cessione dei crediti derivanti dal presente accordo, ha efficacia dalla sua notificazione all’Azienda ai sensi dell'art. 1264 c.c..
Art. 19
Copertura assicurativa
Eutonia provvede a garantire idonea copertura assicurativa per Responsabilità civile verso terzi e RCO per l’attività prestata in esecuzione del presente accordo.
L’Azienda è esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dalla esecuzione delle attività di cui al presente accordo.
Art. 20
Codice di comportamento
Eutonia consegnerà all’Azienda per l’Assistenza Sanitaria al momento della stipula del presente accordo copia del proprio Codice di Comportamento.
Eutonia si impegna, altresì, ad ottemperare agli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti, collaboratori e consulenti dell’Azienda, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii. e del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, recepito dall’Azienda con decreto n. 62/2015.
Art. 21
Gestione Emergenze e Prevenzione Incendi
Fermo restando che è obbligo di Eutonia attuare le misure per la gestione delle emergenze e della prevenzione incendi secondo le disposizioni di cui all'art. 43 del D.Lgs. n. 81/2008 e xx.xx., la Struttura dovrà opportunamente informare e formare, se necessario, sui comportamenti da tenere e le misure da adottare in tali evenienze, il personale dell'Azienda che accede alla Struttura per esigenze lavorative correlate al presente accordo. La formazione di cui sopra verrà svolta a cura della figura designata preventivamente in Eutonia, ai sensi dell'art. 18, comma b), del D.Lgs.
n. 81/2008 e xx.xx., incaricata dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e di gestione dell'emergenze.
Art. 22
Registrazione e bollo
Il presente atto c soggetto a registrazione in caso d’uso a norma dell’art. 5, comma 2, del
D.P.R. n. 131 dd. 26.04.1986 e xx.xx. (Tariffa Parte Seconda - art. I lett.b) e le spese sono a carico
della parte che la richiede. L’imposta di bollo è a carico di Eutonia. Verrà assolta in modo virtuale dall’Azienda e rimborsata dalla Struttura.
Art. 23
Controversie
Le parti concordano che, per tutte le controversie che dovessero insorgere a seguito dell'esecuzione del presente accordo, sarà competente il Foro di Trieste, ferma restando la facoltà delle parti di avvalersi degli istituti deflattivi del contenzioso giurisdizionale previsti dalle norme vigenti ed applicabili ai casi di specie.
Art. 24
Vigilanza
La vigilanza sulle attività svolte dalla struttura viene esercitata in conformità alle disposizioni di legge in materia (art. 43 della L. 833/78 ed altre norme). Ogni eventuale responsabilità, che possa comunque derivare dall’esercizio della gestione della struttura, resta a carico della stessa, purché non sia imputabile o derivante da inadempienza da parte dell’Azienda.
L’Azienda, come da L. 133/2008 e s.m.i. e da provvedimenti regionali attuativi, si riserva la richiesta di informazioni, di documentazione e l’effettuazione di accertamenti atti alla verifica del rispetto dell’accessibilità, dell’appropriatezza clinica ed organizzativa sull’attività erogata, anche mediante sopralluoghi presso le sedi operative della struttura con le modalità operative riportate nella DGR 11.07.2014, n. 1321.
Le contestazioni sull’appropriatezza effettuate dall’Azienda, ancorché retroattive, hanno effetto sull’anno di esercizio nel quale è effettuata la contestazione.
Art. 25 Riferimenti normativi
La struttura è obbligata ad osservare gli indirizzi previsti dai piani sanitari e dalle norme statali e regionali.
FIRMATO
Per l’Azienda Sanitaria Universitaria Xxxxxxxx Xxxxxxxx Il Direttore della Struttura Complessa
Convenzioni, Affari generali e Legali
xxxx.xx Xxxxxxxxxxx Xxxxxx
(per delega del Direttore Generale xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx)
Per la Struttura EUTONIA s.r.l. SANITA’ e SALUTE Il Legale Rappresentante
Xxxx. Xxxxxxxxx XXXXXXXX
Firmato
digitalmente da
XXXXXXXXX
XXXXXXXX
CN = XXXXXXXX
XXXXXXXXX
O = non presente C = IT
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