COMUNE DI LATINA
COMUNE DI LATINA
Servizio Relazioni Istituzionali e con la Città. Appalti e Contratti
DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI N.2 ACCORDI QUADRO PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DI ASSISTENZA SPECIALISTICA.
LOTTO N.1 CIG 84608534C5 - LOTTO N.2 CIG 84609157EE
Artt. 54 e 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
1. PREMESSE
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Servizio Programmazione del Sistema di Welfare, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all’affidamento di n.2 accordi quadro, uno per ciascuno dei seguenti lotti:
LOTTO 1 - ACCORDO QUADRO PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE
LOTTO 2 – ACCORDO QUADRO PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA
Le prestazioni oggetto di ciascun lotto sono meglio specificate nel capitolato speciale di appalto e negli allegati allo stesso.
L’affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione del Dirigente del Servizio Programmazione del Sistema di Welfare n.1169 del 10.07.2020, come integrata e modificata con successive determinazioni n.1438 del 24.08.2020 e n.1592 del 25/09/2020.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Xxxxxx), con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
La presente procedura, in ossequio al disposto dell’art.40 del Codice dei Contratti Pubblici, è gestita con modalità telematica a garanzia dell’integrità dei dati e della riservatezza delle offerte attraverso la piattaforma “Appalti e Contratti E-Procurement” raggiungibile al link:
xxxxx://xxxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/XxxxxxxXxxxxxx/xx/xxxxxxxx.xx
Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio del Comune e della Provincia di Latina
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Flora Viola CPV: 85311100-3 - 85311200-4
Il bando di gara è pubblicato:
• sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea GU/S S203 del 19/10/2020
• sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 122 del 19/10/2020
• sulla piattaforma “Appalti e Contratti E-Procurement” raggiungibile al link:
Gara 258
1
• xxxxx://xxxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/XxxxxxxXxxxxxx/xx/xxxxxxxx.xx
• sui quotidiani Italia Oggi naz., Milano Finanza ed. naz., Il Messaggero ed. locale e Latina Editoriale Oggi edizione Latina
• sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1. Bando di gara
2. Disciplinare di gara
3. Patto per Latina sicura di cui alla Deliberazione di G.M. n.113 del 15.02.2018
4. Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti approvati con le determinazioni n.1169/2020, n.1438/2020 e 1592/2020:
• Capitolato Speciale di appalto per entrambi i lotti e relative tabelle, allegato alla
Det.n.1592/2020
• Prestazionale servizi di assistenza domiciliare – dati tecnici – allegato alla Det.n.1169/2020
• Prestazionale servizi di assistenza specialistica alunni con disabilità – dati tecnici – allegato alla Det.n.1169/2020
La documentazione di gara è pubblicata sulla piattaforma raggiungibile al link sopraindicato.
2.2 CHIARIMENTI
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare attraverso la piattaforma almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima attraverso la piattaforma “Appalti e Contratti E-Procurement”.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2.3 COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare (chiarimenti), tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC xxxxxxxx.xxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx, ovvero se richiesto dalla stazione appaltante tramite la piattaforma, e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
Oggetto dell’appalto
Lotto n. | Descrizione servizi | CPV | CIG | Importo | |
1 | Ambito Comunale -Assistenza domiciliare in favore di persone anziane di età superiore ai 65 anni - SAD COMUNE -Assistenza domiciliare integrata in favore di persone anziane di età superiore ai 65 anni - ADI COMUNE -Assistenza domiciliare in favore di persone con disabilità (0 -64 anni) - SAD COMUNE -Assistenza domiciliare integrata in favore di persone con disabilità (0 -64 anni) - ADI COMUNE -Assistenza domiciliare in favore di persone in condizioni di grave disagio sociale – SAD COMUNE | 85311100-3 85311200-4 | 84608534C5 | € 4.075.900,22 | |
Ambito Distrettuale -Assistenza domiciliare in favore di persone anziane di età superiore ai 65 anni - ADI DISTRETTO -Assistenza domiciliare in favore di persone con disabilità (0 -64 anni) - ADI DISTRETTO | € 747.199,00 Tot. Lotto 1 € 4.823.099,22 | ||||
2 | Assistenza specialistica in favore di alunni in condizioni di disabilità frequentanti le scuole dell’obbligo - COMUNE | 85311200-4 | 84609157EE | € 5.680.509,12 | |
Importo totale a base di gara | € 10.503.608,34 |
È possibile partecipare per uno o per entrambi i lotti e ciascun concorrente potrà risultare aggiudicatario di uno o di entrambi i lotti.
L’importo stimato a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.
L’appalto è finanziato con fondi di bilancio comunale e regionale (art. 1 CSA).
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende anche i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari alla percentuale del 93% dell’importo medesimo per ciascun lotto.
4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
4.1 DURATA
L’accordo – quadro per ciascun lotto avrà la durata di tre anni (art.4 CSA).
4.2 OPZIONI E RINNOVI
⮚ La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto di accordo-quadro all’aggiudicatario di ciascun lotto, alle medesime condizioni, per la durata di ulteriori anni 1 (uno), nel rispetto del termine massimo di cui all’art.54 del D.Lgs.n.50/2016, entro gli importi complessivi massimi:
per il LOTTO 1
• Servizi ambito comunale – Comune di Latina - € 1.353.452,88, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge
• Servizi ambito distrettuale: LT2 - € 249.997,27, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge per il LOTTO 2
• Servizi ambito comunale – Comune di Latina: € 1.879.243,20, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge
⮚ La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5, del Codice e alle condizioni previste nell’art.4, comma 4, del Capitolato Speciale di Appalto, di affidare all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, entro l’importo complessivo massimo di:
per il LOTTO 1 - € 1.000.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge per il LOTTO 2 - € 500.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge
⮚ Ai sensi dell’art.3 del Capitolato Speciale di Appalto è prevista la possibilità di adesione all’accordo - quadro sia per il lotto 1 che per il lotto 2 da parte delle Amministrazioni degli altri Comuni facenti parte del Distretto Latina 2 e dell’AUSL Latina Distretto Sanitario LT2 e precisamente:
- AUSL Latina Distretto Sanitario LT2 fino all’importo complessivo stimato di:
€ 3.020.740,00 per il lotto 1 ed € 422.202,40 per il lotto 2
-Comune di Sermoneta fino all’importo complessivo stimato di:
€ 40.963,20 per il lotto 1 ed € 282.480,64 per il lotto 2
-Comune di Norma fino all’importo complessivo stimato di:
€ 135.078,16 per il lotto 1 ed € 195.754,50 per il lotto 2
-Comune di Pontinia fino all’importo complessivo stimato di:
€ 385.455,68 per il lotto 1 ed € 930.378,96 per il lotto 2
-Comune di Sabaudia fino all’importo complessivo stimato di:
€ 957.494,72 per il lotto 1 ed € 1.225.265,02 per il lotto 2
L’importo complessivo stimato delle adesioni per il lotto 1 è pari ad € 4.539.731,76 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge
L’importo complessivo stimato delle adesioni per il lotto 2 è pari ad € 3.056.081,52 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.
Il dettaglio delle adesioni è contenuto nella TABELLA 2A allegata al Capitolato Speciale di Appalto
⮚ La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente – per un periodo massimo di mesi 6 (sei) e entro l’importo complessivo massimo di € 801.725,07 per il lotto 1 e di € 939.621,60 per il lotto 2 IVA esclusa - ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni (art. 4 CSA).
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto – comprensivo dell’importo stimato a base di gara e dell’importo stimato delle varie opzioni sia per la stazione appaltante che per le amministrazioni aderenti – ammonta ad € 12.768.006,20 per il lotto 1 e ad € 12.055.455,44 per il lotto 2 per un totale di € 24.823.461,64 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.
Il dettaglio degli importi è contenuto nelle TABELLE 1A - 2A- 3A allegate al Capitolato Speciale di Appalto.
L’importo massimo stimato – comprensivo dell’importo stimato a base di gara e dell’importo stimato delle varie opzioni sia per la stazione appaltante che per le amministrazioni aderenti– deve intendersi come plafond massimo da cui attingere per finanziare i singoli contratti derivati dall’accordo-quadro (contratti attuativi) per tutta la durata dello stesso; la stazione appaltante e/o gli enti aderenti potranno ordinare la quantità di servizi oggetto dell’accordo – quadro di volta in volta necessari e l’aggiudicatario di ciascun lotto non potrà richiedere alcun indennizzo, a qualsiasi titolo o ragione, nel caso in cui la stazione appaltante e/o gli enti aderenti non utilizzino l’intero importo stimato durante il periodo di validità dell’Accordo-Quadro. (articoli 2 e 3 CSA).
5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo del Codice, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo del Codice, che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e c) (consorzi stabili) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà
obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di Integrità di cui di cui alla Deliberazione di G.M.
n.113 del 15.02.2018, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti 7.1,
7.2. e 7.3. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PassOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da
produrre in sede di partecipazione alla gara.
Nel caso d’impossibilità/indisponibilità del sistema AVCpass l’amministrazione procederà direttamente alla verifica dei requisiti.
La mancata inclusione del PassOE non costituisce causa di esclusione dell’operatore economico in sede di presentazione dell’offerta. La stazione appaltante è tenuta a verificare, nella prima seduta di gara, l’inserimento del PassOE nella busta contenente la documentazione amministrativa e, laddove ne riscontri la carenza, dovrà richiedere all’operatore economico interessato di acquisirlo e trasmetterlo in tempo utile a consentire la verifica dei requisiti, avvertendolo espressamente che in mancanza si procederà all’esclusione dalla gara e alla conseguente segnalazione all’Autorità ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 213 comma 13, del Codice, essendo il PassOE l’unico strumento utilizzabile dalla stazione appaltante per procedere alle prescritte verifiche.
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Dal certificato deve risultare che la ditta è attiva.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, ai fini dell’attestazione dell’iscrizione nel corrispondente registro dello Stato di appartenenza.
Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., il concorrente deve presentare dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e al legare copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA PER ENTRAMBI I LOTTI
b) Gli operatori economici devono presentare in sede di gara le dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come previste dall’art. 86 del Codice e dall’Allegato XVII allo stesso, attestanti la capacità economica e finanziaria del concorrente sotto i profili della solidità finanziaria e della solvibilità
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
PER IL LOTTO 1:
c)Aver svolto nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto, esclusivamente per conto di Enti Pubblici e/o Pubbliche Amministrazioni per l’importo di € 4.100.000,00.
Per servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto si intendono quelli di seguito indicati:
SERVIZIO | SERVIZIO ANALOGO |
SAD ANZIANI – DISABILI – PERSONE CON DISAGIO SOCIALE. ADI ANZIANI - DISABILI | - Assistenza Domiciliare codice G1 e/o codice G2 - Sostegno Educativo Domiciliare codice F3 Entrambi dal nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi – versione 2013 |
PER IL LOTTO 2:
d) Aver svolto nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto, esclusivamente per conto di Enti Pubblici e/o Pubbliche Amministrazioni per l’importo di € 5.700.000,00.
Per servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto si intendono quelli di seguito indicati:
SERVIZIO | SERVIZIO ANALOGO |
SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI XXXXXX CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL’OBBLIGO | - Sostegno Educativo Scolastico codice F2 Entrambi dal nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi – versione 2013 |
La dimostrazione della capacità tecnico-professionale deve essere fornita attraverso l’elenco degli Enti committenti con indicazione della durata del servizio svolto e degli importi contrattuali annui.
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito di idoneità professionale di cui al punto 7.1 a) deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo alle referenze bancarie richieste al punto 7.2 b) deve essere soddisfatto sia dalla mandataria che dalle mandanti del raggruppamento temporaneo.
Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito di idoneità professionale di cui al punto 7.1 a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese
consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale devono essere posseduti e comprovati dal consorzio nel rispetto delle disposizioni dell’art.47 del Codice.
8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
9. SUBAPPALTO
Si rinvia all’art.13 del Capitolato Speciale d’appalto.
10. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, di:
• € 96.461,99 per il lotto 1
• € 113.610,18 per il lotto 2
pari al 2% (due per cento) dell’importo posto a base di gara salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del
Codice.
In caso di partecipazione ad entrambi i lotti potrà essere presentata un’unica garanzia provvisoria (fideiussoria) con la specificazione dei lotti per cui è resa; in tal caso l’importo della garanzia deve essere pari alla somma dei lotti.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del Codice, ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria Comunale;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxx_ non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema di polizza approvato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico
n.31 del 19/01/2018, pubblicato sulla GURI n.83 del 10/04/2018, contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”.
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
8) essere corredata, da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata utilizzando preferibilmente il Modello D allegato alla presente dal soggetto firmatario il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri dello stesso. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata, da fotocopia di un documento d’identità perfettamente leggibile in corso di validità del suddetto soggetto. In alternativa, il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità del soggetto firmatario il titolo di garanzia;
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate;
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
In caso di mancata sanatoria si procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria sarà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice, la Stazione Appaltante con l'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste nel medesimo articolo.
11. SOPRALLUOGO
Non è previsto il sopralluogo.
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
Non è dovuto il contributo in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in applicazione dell’esonero previsto, ai sensi dell’art.65 del D.L. n.34/2020, dalla Comunicazione del Presidente dell’A.N.A.C. del 20/05/2020. (“dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 sono esonerati dal versamento del contributo: a. le stazioni appaltanti di cui all’art. 3, comma 1, lettera o), del d.lgs. 50/2016 s.m.i.; b. gli operatori economici, di cui all’art. 3, comma 1, lettera p), del d.lgs. 50/2016s.m.i. che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera sub a). A decorrere dal 19 maggio 2020 è, pertanto, sospeso l’obbligo del versamento dei contributi sopraindicati.)
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
La presente procedura, in ossequio al disposto dell’art.40 del Codice dei Contratti Pubblici, è gestita con modalità telematica a garanzia dell’integrità dei dati e della riservatezza delle offerte attraverso la piattaforma “Appalti e Contratti E-Procurement”.
I concorrenti per poter partecipare alla gara, devono obbligatoriamente registrarsi al portale accedendo al link: xxxxx://xxxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/XxxxxxxXxxxxxx/xx/xxxxxx_xxxxxxx.xx
Tutta la documentazione di gara, da redigersi preferibilmente utilizzando i modelli predisposti dalla stazione appaltante e messi a disposizione sulla piattaforma, deve essere trasmessa unicamente per via telematica in
formato elettronico attraverso la piattaforma telematica raggiungibile al link: xxxxx://xxxxxxxxxxxx- xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/XxxxxxxXxxxxxx/xx/xxxxxxxx.xx
La presentazione della documentazione di gara dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive della procedura prevista sulla piattaforma telematica che consente di caricare a sistema la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e l’offerta economica, seguendo le istruzioni riportate sulla piattaforma reperibili al link:
xxxxx://xxxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/XxxxxxxXxxxxxx/xx/xxxxxx_xxx_xxxxxxxxxx.xx
Tutta la documentazione dovrà essere presentata in files PDF e firmata digitalmente con estensione p7m.
Si precisa che ogni singolo documento prodotto digitalmente non dovrà superare la dimensione di 15 MB e che la dimensione complessiva di tutta la documentazione di gara non dovrà superare i 50 MB.
La documentazione di gara deve pervenire entro le ore 13:00 del giorno 03/11/2020 esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma “Appalti e Contratti E-Procurement”. Restano ad esclusivo rischio dell’operatore economico le eventuali difficoltà riscontrate nell’inviare tutta la documentazione di gara nei termini stabiliti dal presente disciplinare.
La riduzione dei termini per la presentazione delle offerte è prescritta dagli articoli 2, comma 2, e 8, comma 1, lettera c) del D.L. n.76 del 16.07.2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”.
La documentazione di gara si compone di: “
Documentazione amministrativa” “ Offerta tecnica”
“Offerta economica”
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità(per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni
altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
15. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La documentazione amministrativa comprende: la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il Modello A - Domanda e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett.
b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta:
- dal legale rappresentante del concorrente o da suo un procuratore ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett.
b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. Il concorrente allega:
a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
b) (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 reperibile, in formato elettronico, al seguente indirizzo:
xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxx/xxxx/xxxxxx?xxxxxxx e comunque messo a disposizione sulla piattaforma secondo quanto di seguito indicato.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo.
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma del legale rappresentante dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dal legale rappresentante dell’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dal legale rappresentante dell’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4) copia del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
5) PASSOE dell’ausiliaria;
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A- B-C-D).
Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e alla Legge n.55/2019 ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa aggiornata alla suddetta normativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art.80 comma 1 in combinato disposto con i commi 10 e 10 bis del medesimo articolo, nonché in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80, comma 5 lett.b, c, c-bis, c-ter, c- quater, f-bis e f-ter del Codice, in combinato con il comma 10 bis del medesimo articolo.
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui al par. 7.1
del presente disciplinare;
(nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiara separatamente l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e si allega copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto);
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par.7.3 del presente disciplinare SPECIFICANDO l’elenco degli Enti committenti con indicazione della durata del servizio svolto e degli importi contrattuali annui.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
15.3.1 Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende, le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:
1. Fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e alla Legge n.55/2019 ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa aggiornata alla suddetta normativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art.80 comma 1 in combinato disposto con i commi 10 e 10 bis del medesimo articolo, nonché in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80, comma 5 lett.b, c, c-bis, c-ter, c-quater, f-bis e f-ter del Codice, in combinato con il comma 10 bis del medesimo articolo;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice (“del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima”) oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta; N.B. a pena di esclusione, le attestazioni di cui all’art. 80, comma 1, dalla lett. a) alla lett. g), nonché quelle previste dall’art. 80 co. 2 devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nel comma 3 dell’art. 80 del Codice, utilizzando preferibilmente il Modello B allegato alla presente, ovvero il legale rappresentante dovrà rendere la relativa dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell’art.80 anche per tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo, ferma restando l’applicazione
delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000 a carico del legale rappresentante che renda dichiarazioni false.
Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.
Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiari il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione
Le attestazioni di cui all’art. 80, comma 1, dalla lett. a), alla lett. g), devono essere rese anche dai titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e dai procuratori speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura;
3. attesta che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
4. che la società non è stata oggetto di incorporazione, fusione societaria, scissione e/o cessione d’azienda nell’ultimo anno ovvero allega le dichiarazioni anche degli amministratori e dei direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno;
5. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolta la prestazione;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione da eseguire, sia sulla determinazione della propriaofferta;
c) di tutti i documenti posti a base di gara, delle condizioni fattuali, delle caratteristiche generali e particolari suscettibili di influire sull’esecuzione del servizio;
6. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;
7. accetta il Patto per Latina sicura di cui alla Deliberazione di G.M. n.113 del 15.02.2018 allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
8. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Deliberazione di G.M. n.182 del 04.05.2017 reperibile sul sito internet del Comune di Latina in Amministrazione Trasparente e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
9. si impegna, qualora ricorrano i presupposti dell’art. 32 co. 8 del Codice, come modificato dall’art.8 del D.L. n.76 del 16 luglio 2020 convertito nella Legge n.120 del 11/09/2020, ad iniziare l’esecuzione del contratto, nelle more del perfezionamento dello stesso;
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
10. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.
11. indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA ;
indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;
12. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
(la stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati)
13. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, come novellato dall’art.2 della L.n.55/2019.
14. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare
………… rilasciati dal Tribunale di ……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 14, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.
15.3.2 Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
15. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria;
16. documento attestante la garanzia provvisoria, di cui al paragrafo 10 del presente disciplinare, con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice
17. copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
18. referenze bancarie richieste al punto 7.2 del presente disciplinare.
15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.
Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane
- atto costitutivo e statuto del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate;
- dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e
per conto proprio.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
16. CONTENUTO DELL’OFFERTA TECNICA
L’” Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
a) relazione tecnica dei servizi offerti;
La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra le modalità di organizzazione ed attuazione del servizio con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1.
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.
17.CONTENUTO DELL’OFFERTA ECONOMICA
Pur non essendo richiesto di offrire un ribasso percentuale sull’importo a base di gara, né è prevista l’attribuzione del relativo punteggio, i partecipanti alla procedura devono utilizzare il Modello C allegato al presente disciplinare di gara per l’indicazione a pena di esclusione dei seguenti elementi:
a) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice.
Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.
b) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice;
La mancata indicazione della stima dei costi della sicurezza o della stima dei costi della manodopera di cui alle precedenti lettere a) e b) costituisce causa di esclusione che non può essere sanata attraverso la nuova disciplina del soccorso istruttorio in quanto lo stesso non consente il completamento o l’integrazione dell’offerta che, se fosse consentita, altererebbe la par condicio della concorrenza.
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta. In caso di discordanza tra le cifre e lettere prevale l’importo indicato in lettere.
18.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del Codice.
Sarà effettuata la valutazione della sola offerta tecnica con attribuzione alla stessa del punteggio massimo di 100 punti.
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta tecnica | 100 |
Offerta economica | 0 |
TOTALE | 100 |
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.
Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.
Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.
Tabella dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica – LOTTO 1 -
CRITERIO | PUNTI MAX | SUB-CRITERIO | Sub punteggio | Tipologia criterio |
N.1 Modalità di organizzazione e gestione del | 20 | 1.1 SAD anziani | 4 | Qualitativo Verranno valutate: Competenza Professionale L’aggiornamento professionale del |
servizio con particolare attenzione alla centralità della persona in carico. | 1.2 SAD disabili | 4 | personale attraverso la formazione continua con riferimento alle problematiche dell’utenza in carico nonché la supervisione periodica per il contenimento di fenomeni di buornout Aspetti Temporali e di flessibilità Modalità/capacità di attivazione del servizio agli utenti nelle situazioni di urgenza nonché di modificare la tempistica degli interventi assistenziali agli utenti in carico sulla base delle necessità che possono venire a determinarsi. Aspetti comunicativi Modalità/capacità di ascolto dell’utenza al fine di rilevare i bisogni emergenti nonché di fornire informazioni utili volte alla fruizione di opportunità e/o esigibilità di diritti che possono migliorare la qualità della vita della persona assistita e dei suoi familiari | |
1.3 SAD persone con grave disagio sociale | 4 | |||
1.4 ADI anziani | 4 | |||
1.5 ADI disabili | 4 | |||
N.2 Modalità di traduzione in termini esecutivi/operativi del PAI (Piano Assistenza Individualizzato) per l’elaborazione del PAIE (Piano Assistenza Individualizzato Esecutivo) e attività di monitoraggio del PAI. | 20 | 2.1 SAD anziani | 4 | Qualitativo Verranno valutate: 1: “Personalizzazione dell’intervento nella fase esecutiva con riferimento alla dignità della persona“ Modalità/Capacità di tenere conto nell’elaborazione del PIAE di bisogni ed obiettivi correlati ad aspetti religiosi/culturali /sociali dell’utente. 2: “Sostegno ai caregiver o altri familiari” Modalità/capacità di attivare gruppi di automutuoaiuto e momenti informativi, nonché di tenere conto nell’elaborazione del PIAE anche del benessere del caregiver al fine di contenere lo stress derivante dall’attività assistenziale PAI/XXX xxxxxx, elaborati/rivalutati dal soggetto gestore con il coinvolgimento dell’utente o del familiare, secondo una cadenza periodica da dichiarare. 3: “Monitoraggio PAI e soddisfazione dell’utente” Modalità/capacità di organizzare l’attività di monitoraggio del PAI attraverso modalità partecipata volta alla verifica del raggiungimento degli obiettivi e alla rilevazione di bisogni emergenti. Modalità di rilevazione della soddisfazione dell’utente customer satisfaction |
2.2 SAD disabili | 4 | |||
2.3 SAD persone con grave disagio sociale | 4 | |||
2.4 ADI anziani | 4 | |||
2.5 ADI disabili | 4 | |||
N.3 Attività | 40 | 3.1 SAD anziani | 8 | Qualitativo Si precisa che i volontari non possono |
complementari, attinenti i servizi, ulteriori rispetto a quelle richieste, con costi a carico del gestore, svolte anche con volontari. | 3.2 SAD disabili | 8 | essere in alcun modo impiegati per lo svolgimento delle prestazioni assistenziali oggetto dell’appalto. Si precisa, altresì, che per ogni attività offerta va indicata: 1-finalità; 2-obiettivi; 3-tipologia di intervento; 4-personale impiegato; 5-ore; 6-dotazione strumentale. Per poter essere presa in considerazione, ai fini della valutazione, ogni singola attività: a) dovrà contenere la descrizione di tutti i 6 punti predetti; b) dovranno essere previste almeno n.3 attività per ogni singolo subservizio. | |
3.3 SAD persone con grave disagio sociale | 8 | |||
3.4 ADI anziani | 8 | |||
3.5 ADI disabili | 8 | |||
N.4 Modalità di contenimento del turn-over e welfare aziendale | 20 | 4.1 SAD anziani | 4 | Qualitativo A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si indicano i seguenti possibili sistemi di riduzione del turn over che verranno tenuti in considerazione: -sistemi premianti condivisi e legati ai risultati; - progetti di sviluppo e miglioramento risorse umane; - modelli di valutazione condivisi; - benefit di base palestra interna, servizi per i figli, ecc; - benefit avanzati come assicurazioni aziendali e convenzioni; - incentivazione verso attività di volontariato; - portale aziendale per condivisione informazioni; - pagamenti puntuali degli emolumenti dovuti - banca delle ore, recuperi, ecc... |
4.2 SAD disabili | 4 | |||
4.3 SAD persone con grave disagio sociale | 4 | |||
4.4 ADI anziani | 4 | |||
4.5 ADI disabili | 4 | |||
TOTALE | 100 | 100 |
Tabella dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica – LOTTO 2 -
CRITERIO | PUNTI MAX | Tipologia criterio | ||
N.1 | Qualitativo Verranno valutate: Affidabilità: Capacità di prestare il Servizio in modo preciso e puntuale e qualificato; Comunicazione: capacità di informare gli utenti usando un linguaggio comprensibile, ascolto, cortesia; | |||
Modalità di organizzazione e gestione del servizio con particolare attenzione alla centralità della | 20 |
persona in carico. | Comprensione: metodologie e strumenti volti alla per conoscenza degli utenti e delle loro esigenze; Progettualità: capacità di pianificare gli interventi in modo partecipato con l’utente, la famiglia, l’istituzione scolastica e gli altri attori istituzionali coinvolti | |||
Qualitativo | ||||
Verrà valutata la qualità del Piano Formativo del personale. | ||||
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si indicano di seguito le componenti di un piano formativo che verranno tenuti in considerazione ai fini della valutazione qualitativa: | ||||
N.2 Piano formativo del personale. | 10 | -fase progettazione attività formativa: attenzione al contesto di riferimento; coinvolgimento soggetti della formazione; conformità della progettazione alla carta dei servizi; | ||
-fase gestione attività formativa: flessibilità organizzativa e gestionale; completezza delle attività gestionali e didattiche in itinere; | ||||
-fase verifica risultato finale delle azioni formative: completezza delle attività gestionali; soddisfazione degli utenti. | ||||
Qualitativo | ||||
N.3 Attività complementari, attinenti il servizio, ulteriori rispetto a quelle richieste, con costi a carico del gestore, svolte anche con volontari. | 40 | Si precisa che i volontari non possono essere in alcun modo impiegati per lo svolgimento delle prestazioni assistenziali oggetto dell’appalto. Si precisa, altresì, che per ogni attività offerta va indicata: 1-finalità; 2-obiettivi; 3-tipologia di intervento; 4-personale impiegato; 5-ore; 6-dotazione strumentale. Per poter essere presa in considerazione, ai fini della valutazione, ogni singola attività: | ||
a)dovrà contenere la descrizione di tutti i 6 punti predetti; | ||||
b)dovranno essere previsti almeno n. 5 attività | ||||
N.4 | Qualitativo A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si indicano i seguenti possibili sistemi di riduzione del turn over che verranno tenuti in considerazione: -sistemi premianti condivisi e legati ai | |||
Modalità di contenimento del turn-over e welfare aziendale | 20 |
risultati; -progetti di sviluppo e miglioramento risorse umane; -modelli di valutazione condivisi; -benefit di base come buoni pasto, palestra interna, servizi per i figli, ecc; -benefit avanzati come assicurazioni aziendali e convenzioni; -incentivazione verso attività di volontariato; -portale aziendale per condivisione informazioni; -pagamenti puntuali degli emolumenti dovuti -banca delle ore, recuperi, ecc.. | ||||
N.5 | Qualitativo La collaborazione deve risultare da protocolli, accordi operative che indichino come opereranno I soggetti in rete, con quale personale e quali risorse saranno messe a disposizione e i risultati da raggiungere . | |||
Capacità di interagire con la rete dei servizi e delle agenzie educative del territorio per assicurare la migliore riuscita dell’intervento. | 10 |
Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 60 punti per il punteggio tecnico complessivo, che verrà calcolata prima delle eventuali riparametrazioni disciplinate dal successivo punto 18.3. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.
18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
Ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella un coefficiente, variabile tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di valutazione, come di seguito indicato:
0,0 Assente/irrilevante in caso di elemento non trattato
0,2 Modesto in caso di elemento trattato in modo appena percepibile o appena sufficiente 0,4 Discreto in caso di presenza di elemento positivi
0,6 Buono in caso di presenza di aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
0,8 Ottimo in caso di presenza di aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative 1,0 Eccellente in caso di elemento trattato in modo eccellente.
Una volta che ciascun commissario ha attribuito, in relazione a ciascun elemento di valutazione, il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.
18.3 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo:
aggregativo-compensatore, secondo quanto indicato nelle linee guida dell’ANAC n. 2/2016 aggiornate al D.lgs n. 56/2017, con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018.
Il punteggio è dato dalla seguente formula:
Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn
dove | ||
Pi | = | punteggio concorrente i; |
Cai | = | coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i; |
Cbi | = | coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i; |
....................................... | ||
Cni | = | coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i; |
Pa | = | peso criterio di valutazione a; |
Pb | = | peso criterio di valutazione b; |
……………………………
Pn = peso criterio di valutazione n.
Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.
Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato.
19.SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La prima seduta avrà luogo, in modalità telematica tramite il portale, alle ore 10:00 delgiorno 04/11/2020.
Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati attraverso il portale.
Parimenti le successive sedute saranno comunicate attraverso il portale.
Svolgendosi la procedura interamente con modalità telematica tramite il portale di gare telematiche del Comune di Latina, NON SONO PREVISTE SEDUTE PUBBLICHE per l’apertura delle offerte, atteso che la piattaforma elettronica assicura l’intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico) e ogni operazione compiuta viene tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni (Consiglio di Stato, Sez. III, 3 ottobre 2016 n. 4050; TAR Sardegna, 23 ottobre 2017 n. 665; TAR Veneto, Sez. III, 13 marzo 2018 n. 370)
Il RUP, eventualmente con il supporto di un Seggio di gara istituito ad hoc, procederà, nella prima seduta a verificare il tempestivo invio della documentazione di gara ed a controllarne la completezza.
Successivamente procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli
offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
20.COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.
La commissione giudicatrice, tramite il portale di gare telematiche, procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare in relazione all’offerta tecnica.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare .
La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 18.3.
Successivamente, la commissione riporterà sul portale di gare telematiche i punteggi già riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche, dando atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Nella medesima seduta o in una seduta successiva, tramite il portale di gare telematiche, la commissione procederà all’apertura dell’offerta economica per verificare l’indicazione della stima dei costi della sicurezza e dei costi della manodopera .
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo verrà esperita la procedura di “miglioramento” delle offerte prevista dall’art.77 del X.X. 000/0000 e solo in caso di ulteriore pareggio si procederà al pubblico sorteggio.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.
Ai sensi dell’art.97, comma 6, del Codice in ogni caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare all’Ufficio competente le eventuali esclusioni da disporre per:
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art.
59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
22.VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Ai sensi dell’art.97, comma 6, del Codice, in ognicaso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, eventualmente con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.
23.AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del
possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
Ai sensi dell’art.4 del D.L. n.76 del 16 luglio 2020, convertito nella Legge n.120/2020, che ha modificato l’art.32, comma 8 del D.Lgs.n.50/2016, la stipula deve aver luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, salvo l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, purché comunque giustificata dall’interesse alla sollecita esecuzione del contratto.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
La Stazione appaltante procederà alla stipulazione del contratto avente ad oggetto l’accordo-quadro e dei relativi contratti applicativi ai sensi dell’art.32 del D.lgs.n.50/2016. (art.10 CSA).
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Nelle more della stipula del contratto, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiedere l'esecuzione anticipata del contratto , ai sensi dell'art. 32 co. 8 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art.8 del D.L. n.76 del 16 luglio 2020 convertito con modifiche nella Legge n. 120/2020.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del X.XXX 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 2.500,00. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. (Art.7 CSA).
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Latina, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
26.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE., esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
Per informazioni in merito alla procedura di gara
U.O.C. Appalti e Contratti
Avv. Xxxxxxx Xxxxxx tel. 0773. 652670 - Segreteria 0773.652014/652446 xxxxxxxx.xxxx@xxxxxx.xxxxxx.xx - xxxxxxxx.xxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx;
Servizio Programmazione del Sistema di Welfare xxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx - xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xx Dott.ssa Flora Viola – Tel 0000.000000 xxxxx.xxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xx
Il Dirigente
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
Firmato digitalmente da
XXXXXXX
XXXXXXXXXX
CN =
XXXXXXX
XXXXXXXXXX
C = IT