CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
POLIZZA DI ASSICURAZIONE INCENDIO RISCHI ACCESSORI
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
DEFINIZIONI GENERALI
CONTRAENTE | Il Comune di Capriate San Gervasio |
ASSICURATO | Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione |
XXXXXXX' | L’impresa assicuratrice e le coassicuratrici |
ASSICURAZIONE | Il contratto di assicurazione |
POLIZZA | il documento che prova l'Assicurazione |
BROKER | Il mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto |
PREMIO | La somma dovuta dal Contraente alla Società |
RISCHIO | la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne |
SINISTRO | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa |
INDENNIZZO | la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro |
DEFINIZIONI SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE INCENDIO
1. INCENDIO - Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
2. ESPLOSIONE - Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
3. SCOPPIO - Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
4. FABBRICATO - L'intera costruzione edile nonché le sue pertinenze (centrale termica, box, recinzioni, tettoie, passaggi coperti, minori dipendenze e simili) compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici ed elettronici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, moquettes, affreschi, mosaici, decorazioni, dipinti murali, omenoni e simili, scaloni monumentali, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e statue e ciò che rappresenta valore artistico.
In caso di assicurazione di porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante.
5. CONTENUTO – Beni mobili in genere, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: Macchinari e attrezzature in genere non al servizio dei fabbricati. Macchinari - attrezzature - apparecchiature - strumentazione in genere - attrezzature e apparecchiature tecniche in genere. Mobilio, arredi, arredi sacri, oggetti di ornamento, tappeti, il tutto anche d'antiquariato. Distributori automatici di cibi e bevande, materiale di consumo e merci.
Macchine d'ufficio, attrezzature antinfortunistiche, scaffalature, banchi, impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio, impianti portatili di condizionamento o riscaldamento, apparecchiature di segnalazione e comunicazione ventilatori, umidificatori, registri, stampati, cancelleria, campionari, materiale didattico, armadi di sicurezza, casseforti.
Il tutto anche se all’aperto se per sua naturale destinazione.
Si intendono inclusi inoltre i mezzi semoventi e/o gli autoveicoli in genere iscritti al P.R.A. ricoverati nelle aree di pertinenza dell’Assicurato.
Quant'altro di simile normalmente pertinente e necessario all'esercizio di tutte le attività gestite e i servizi forniti dal Contraente, compresi gli indumenti di normale uso di proprietà dei dipendenti e/o collaboratori e/o visitatori, comprese inoltre, se il Contraente non è il proprietario dei locali e gli stessi sono in locazione, comodato, uso o comunque nella disponibilità del Contraente, le addizioni e le migliorie apportate ai locali.
6. ESPLODENTI - Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:
a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione;
b) per azione meccanica o termica esplodono;
e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 Maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
7. INFIAMMABILI - Sostanze e prodotti non classificabili "esplodenti" - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche:
- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.
Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato X.
0. XXXXX XXXXXXXX -
- xxxxxxxxxx (xxxxxx ed oggetti di);
- espansite;
- schiuma di lattice, gommaspugna e microporosa;
- materie plastiche espanse o alveolari;
- Imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).
9. INCOMBUSTIBILITA' - Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 gradi C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.
Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
10. TETTO - L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate, a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
11. SOLAIO - E' il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.
12. OPERE D'ARTE - Enti come descritti al punto e) dell'art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
ATTIVITA’ DEL CONTRAENTE
Esercizio dell'Amministrazione Comunale di Capriate San Gervasio.
I beni mobili e immobili sono pertinenti allo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Ente prevista dalla legge, dalle norme o attribuita dalla Pubblica Amministrazione, e comunque ad ogni attività di fatto svolta – inclusi attività e servizi che in futuro possano essere espletati – quali a titolo esemplificativo e non limitativo: uffici, magazzini, esercizi pubblici, capannoni industriali, ambulatori e laboratori, servizi sociosanitari, centri di rieducazione, civili abitazioni, uffici giudiziari, scuole, teatri, pinacoteche, musei, biblioteche, chiese, centri sportivi ed altri edifici e strutture (anche mobili) comunque utilizzati per l'esercizio di tutte le attività dell’Amministrazione comunale comunque svolte, comprese tutte le attività accessorie, preliminari e conseguenti, complementari, connesse e collegate alle Principali.
I beni immobili di proprietà in uso a terzi possono essere adibiti a qualsiasi attività.
UBICAZIONE DEL RISCHIO
Varie località nel territorio della Repubblica Italiana.
PROSPETTO SOMME ASSICURATE
1) | Fabbricati di proprietà (anche in uso a terzi ed a qualsiasi attività adibiti) o in locazione, comodato, uso o comunque nella disponibilità del Contraente | ||
€ | 16.104.122,00 | ||
2) | Contenuto di proprietà (anche se in uso a terzi) o in locazione, comodato, uso o comunque nella disponibilità del Contraente, ovunque dislocato nell'ambito dei fabbricati di cui alla part.1) sottotetto di edifici o tettoie o all'aperto se per naturale destinazione, ivi compresi infiammabili e merci speciali | ||
€ | 2.432.514,00 | ||
3) | Opere d’arte come di seguito descritte: ---------------------- | € | ,00 |
4) | Ricorso terzi | € | 1.500.000,00 |
TOTALE SOMME ASSICURATE | € | ,00 |
CALCOLO DEL PREMIO
Partite | Somme assicurate | Tasso lordo pro mille | Premio lordo | |||
1) | Fabbricati | € | 16.104.122,00 | ........ | € | ……………. |
2) | Contenuto | € | 2.432.514,00 | ........ | € | ……………. |
3) | Opere d’arte | € | ,00 | ……. | € | ……………. |
4) | Ricorso Terzi | € | 1.500.000,00 | ........ | € | ……………. |
TOTALE PREMIO LORDO ANNUO | € | ……………. |
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.
Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, sempreché il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all’Art.1901 C.C., entro 60 giorni dalla sopracitata data. In caso di pagamento del premio successivamente al sessantesimo giorno, l’effetto dell’assicurazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Art. 3 - Forma delle comunicazioni e Modifiche dell'assicurazione
Oltre che a mezzo di raccomandata o raccomandata a mano,, le comunicazioni relative al presente contratto possono essere fatte, e debbono quindi ritenersi valide, anche a mezzo telegramma, telex e telefax.
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 4 - Aggravamento del rischio
Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.
Art. 5 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 6 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione, a mezzo raccomandata, telex o telefax, con preavviso di 120 giorni. In tale caso la Società, entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
Anche il Contraente può recedere dall'assicurazione nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, con le stesse modalità del comma precedente, fermo il diritto al rimborso della parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 7 - Periodo di assicurazione - Proroga dell’assicurazione
Il presente contratto ha effetto dalle ore 24.00 del 31.10.2017 e scadenza alle ore 24.00 del 31.10.2020 e cesserà automaticamente alla scadenza stessa senza obbligo di disdetta da ambo le parti.
Il premio alla firma viene corrisposto per il periodo dal 31.10.2017 al 31.10.2018 e successivamente sarà da corrispondersi annualmente.
Pur essendo il contratto stipulato per durata superiore ad un anno, la Società ed il Contraente hanno la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun anno assicurativo, a partire dalla scadenza del 31.10.2018, mediante lettera raccomandata o telex da inviarsi almeno 120 giorni prima della scadenza.
Alla scadenza del contratto su espressa volontà delle parti la presente assicurazione potrà essere prorogata, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, di anno in anno o per durata pari a quella originaria.
Qualora la Società non conceda la proroga di cui al comma precedente, la stessa si impegna, su richiesta del Contraente, a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 120 giorni oltre la scadenza contrattuale.
Per entrambe le proroghe sopraindicate, per il pagamento del relativo premio vale il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.
Art. 8 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 9 - Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria ove ha la sede legale il Contraente.
Art. 10 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INCENDIO
Art. 11 - Rischio assicurato
La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:
- incendio
- fulmine
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate. La Società indennizza altresì:
- i danni causati alle cose assicurati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi
purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 mt. da esse;
- i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o arrestare l'incendio:
- le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, fermo quanto previsto dall’art. 23.
Art. 12 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
c) causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente;
d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni;
e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
g) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
i) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto dalle clausole "Perdita pigioni" e "Ricorso Terzi".
Art. 13 - Cose assicurabili a condizioni speciali
Senza espressa pattuizione non sono compresi nell'assicurazione:
a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
c) schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici;
d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
e) quadri, dipinti, xxxxxx, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, pergamene, libri, medaglie, archivi e documenti storici, fotografie, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico o storico.
Art. 14 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitate che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Art. 15 - Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'assicurato ha l'obbligo di fornirne tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 16 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente o l'assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.
b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.
Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:
c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società:
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
Art. 17 - Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
Art. 18 - Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno é concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale di Brescia.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. Il collegio arbitrale risiede presso la sede legale del Contraente.
Art. 19 - Mandato dei Periti
I Periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 16;
3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 20;
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.
Art. 20 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:
I - Fabbricati - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di
conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
II - Contenuto - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
L'ammontare del danno si determina:
- per i fabbricati - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spese necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
- per il contenuto di cui al punto II - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.
Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.
Art. 21 - Assicurazione parziale
Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.
Art. 22 - Assicurazioni presso diversi assicuratori
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicurazione insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Art. 23 - Limite massimo dell'indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 24 - Pagamento dell'indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la ocietà deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 12 c).
GARANZIE AGGIUNTIVE
1. COLPA GRAVE
A parziale deroga dell'art. 12 c) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave della Contraente e/o dell'Assicurato.
2. CADUTA AEROMOBILI
A completamento di quanto previsto all'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni causati alle cose assicurate dalla caduta di veicoli spaziali, satelliti artificiali e/o loro parti e/o cose da essi trasportate, nonché di meteoriti e relative scorie, corpi celesti ed oggetti orbitanti in genere.
3. ONDA SONICA
La Società risponde dei danni cagionati agli enti assicurati dall'onda d'urto provocata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità sonica o supersonica.
4. SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle spese sostenute in caso di danno per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire presso il più vicino luogo di scarico autorizzato i residui del sinistro, comprese le spese necessarie per lo smontaggio, lo svuotamento, l'eventuale opera di decontaminazione, la temporanea rimozione, la ricollocazione in opera ed il nuovo collaudo, riempimento ed altre simili operazioni relative ad enti non danneggiati, a tale scopo resesi necessarie.
Il risarcimento delle spese di demolizione e di sgombero si intende operante per ogni sinistro che risulti indennizzabile in base ad uno qualsiasi degli eventi previsti nelle Condizioni Generali di Assicurazione, oppure nelle Garanzie Aggiuntive, Condizioni Particolari, precisazioni e simili dattiloscritte. Si precisa inoltre che verranno indennizzate anche le spese di demolizione e di sgombero sostenute dall'Assicurato per adempiere all'obbligo di salvataggio di cui all'art.1914 del Codice Civile.
La somma complessivamente garantita per le spese di cui alla presente clausola é pari all'importo percentuale di cui all'art.
11) delle Condizioni Generali di Assicurazione aumentato, ove si rivelasse insufficiente in caso di sinistro, di una ulteriore somma come specificato nella Condizione Particolare "Limiti di Indennizzo".
5. FENOMENO ELETTRICO
A deroga dell'articolo 12 lettera g) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni che si manifestassero nelle macchine, apparecchi e circuiti costituenti impianti elettrici od elettronici (compresi i sistemi di elaborazione dati, personal computers e loro accessori) per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati (compresi eventi sociopolitici) anche quando si manifestassero sotto forma di abbruciamento, carbonizzazione, fusione e scoppio.
L'indennizzo a questo titolo verrà effettuato nel limite della somma prevista nella Condizione Particolare "Limiti di indennizzo" e senza l'applicazione della regola proporzionale prevista all'art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
6. AUTOCOMBUSTIONE
La Società risponde dei danni prodotti da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma) agli enti assicurati.
7. IMPLOSIONE
Premesso che per "implosione" si intende il repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna, la Società risponde dei danni derivanti da "implosione" agli enti assicurati alle partite tutte.
8. DANNI CONSEGUENZIALI
Ad integrazione dell'art. 11) delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene che, qualora in conseguenza di eventi previsti dalla presente polizza, e senza l'intervento di circostanze indipendenti, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali o deterioramenti in genere agli enti assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni così risultanti nell'ambito del limite di risarcimento fissato per l'evento che ha originato il danno.
9. PARIFICAZIONE DEI DANNI
Fermo quanto stabilito dall'art. 11) delle Condizioni Generali di Assicurazione, sono parificati ai danni di incendio, oltre i guasti fatti per ordine dell'Autorità anche quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi allo scopo di arrestare l'incendio o danni cagionati da altri eventi garantiti con la presente polizza.
10. COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI
A deroga dell'art. 13) delle Condizioni Generali di Assicurazione si intendono compresi nella partita "Contenuto" anche i seguenti beni:
A) Xxxxxx, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore. L'indennizzo, in caso di sinistro, sarà determinato nel modo seguente:
1. per i titoli, monete o banconote estere, in base al loro valore risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla Borsa Valori di Milano.
Se i titoli non sono quotati alla Borsa Valori di Milano, si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella Borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal Xxxxxxxxx di Borsa di Milano;
2. per i titoli per i quali è ammesso l'ammortamento, in base alla somma nominale da essi portata; l'indennizzo non sarà liquidato prima delle rispettive scadenze nel caso di effetti cambiari; l'assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci;
3. per le cose non specificate ai precedenti punti 1.e 2., in base al loro valore nominale;
B) archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolors, schede, dischi, nastri per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici; modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichès, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
L'indennizzo, in caso di sinistro, sarà pari al costo di riparazione o rimpiazzo a nuovo, escluso qualsiasi riferimento al loro valore di affezione, artistico o scientifico.
Relativamente agli archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolors, schede, dischi, nastri, la società rimborserà, oltre al danno materiale costituito dalla perdita del supporto vergine, anche il costo delle spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento.
L'indennizzo di cui sopra sarà ridotto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle cose medesime se le cose distrutte o danneggiate non saranno state riparate o rimpiazzate a nuovo
C) Opere d'arte: quadri, dipinti, arazzi, raccolte scientifiche d'antichità o numismatiche, pergamene, libri, medaglie, archivi e documenti storici, fotografie, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico o storico.
Si intendono escluse le opere d’arte assicurate con partita specifica nella presente polizza e quelle già garantite da specifici contratti assicurativi.
L'ammontare del danno si determina:
1. in caso di danno totale: stimando il valore dei beni artistici assicurati colpiti da sinistro al momento del sinistro stesso;
2. in caso di danno parziale:
a) stimando il valore del bene assicurato colpito da sinistro nel modo suddetto;
b) stimando l'importo delle spese di restauro necessarie per rimettere il bene danneggiato in uno stato analogo a quello che aveva prima del sinistro;
c) stimando l'eventuale svalutazione subita dal bene danneggiato, nel caso in cui il restauro non risultasse tale da riportare il bene in condizioni analoghe a quelle precedenti il sinistro rimanendo evidenti i segni del restauro;
d) stimando il valore ricavabile dalle parti sostituite.
L'indennizzo, pari alla somma dell'importo stimato come al paragrafo b) e dell'eventuale importo relativo alla svalutazione stimata come al paragrafo c), defalcato dell'importo stimato come al paragrafo d), non può in ogni caso essere superiore all'importo stimato come al paragrafo a).
L'indennizzo dei danni subiti dai beni assicurati con la presente condizione particolare verrà effettuato senza l'applicazione di quanto previsto all'art. 21) delle Norme che regolano l’assicurazione, in merito all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile e fino a concorrenza degli importi previsti nella Condizione Particolare "Limiti di Indennizzo".
11. RIMBORSO ONORARI PERITI
La Società si impegna a risarcire all'Assicurato l'importo da questi versato, in conseguenza di sinistri, per gli onorari del perito di parte e per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale, sino alla concorrenza dell'importo di cui alla Condizione particolare "Limiti di indennizzo" e senza l'applicazione di quanto previsto all'art. 21) delle Condizioni Generali di Assicurazione, in merito all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.
Sono compresi inoltre gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, necessari per la riparazione e/o ricostruzione seguenti a sinistri, nonché gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni e ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a produrre.
12. ORDINANZE DI AUTORITA’ - ONERI DI URBANIZZAZIONE
In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza la Società risarcisce:
a) - le maggiori spese che dovessero rendersi necessarie ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze, statali o locali, che regolano la riparazione e/o la costruzione dei fabbricati e delle loro strutture nonché l'uso dei suoli, purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere, nella stessa ubicazione o in altra;
b) - le spese di demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocamento, anche di enti non danneggiati in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge o ordinanza che regoli la riparazione e/o costruzione di fabbricati esistenti al momento del sinistro e che imponga tale demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocazione;
L'indennizzo verrà effettuato senza l'applicazione di quanto previstoall'art.21 delle Condizioni Generali di assicurazione, in merito all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile e fino a concorrenza dell'importo previsto nella Condizione Particolare "Limiti di indennizzo".
13. RICORSO TERZI
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da evento indennizzabile a termini di polizza.
L'assicurazione é estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.
L'assicurazione non comprende i danni:
- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché i veicoli di terzi in genere che si trovino nell'ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi:
- il legale rappresentante;
L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.
L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del C.C.
La somma assicurata alla Partita 4), si intende a garanzia di eventi che interessino indifferentemente una o più delle ubicazioni assicurate per ogni sinistro e per annualità assicurativa.
14. FUMO, GAS E VAPORE
La Società risponde dei danni agli enti assicurati provocati da fumo, gas e vapore fuoriuscito da attrezzature o impianti al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritti in polizza in conseguenza di:
- improvviso o accidentale guasto o rottura verificatesi nelle attrezzature o impianti medesimi
- eventi per i quali è prestata la garanzia con la presente polizza
15. XXXX XXXXXXX
La Società risponde dei danni materiali e diretti, anche quando non vi sia sviluppo di incendio, arrecati agli enti assicurati da urto di veicoli e/o carri ferroviari.
16. CRISTALLI
La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti comprese le spese di trasporto e di installazione derivanti da rottura dovuta a causa accidentale o fatto di terzi compresi i dipendenti o collaboratori della Contraente, delle lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro anche con iscrizioni e decorazioni e delle insegne anche in materiale plastico o luminose e relative intelaiature, pertinenti ai fabbricati assicurati installati sia all'interno che all'esterno degli stessi.
La Società' indennizza altresì le rotture:
- determinate da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente debba rispondere a norma di Xxxxx.
- verificatisi in occasione di scioperi, tumulti popolari, sommosse, di atti di terrorismo, di sabotaggio, di vandalismo e atti dolosi di terzi.
- causate da cicloni, uragani, trombe d'aria, tempeste, bufere, grandine, turbine di vento, neve, allagamento, alluvione, inondazione, caduta di alberi o rami.
- verificatisi in occasione di furto e rapina o nel tentativo di commettere tali atti. Le scheggiature, le rigature non costituiscono rotture indennizzabili.
La garanzia non comprende le rotture:
- liquidabili in base alle altre garanzie della presente polizza tranne per l'importo che fosse eventualmente scoperto.
- verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori in genere.
La presente garanzia viene prestata a primo rischio assoluto e cioè' senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza di quanto previsto nella condizione particolare "Limiti di indennizzo".
17. SPESE EXTRA
Ove, in caso di sinistro coperto dalla polizza, l'assicurato dovesse mantenere in funzione servizi di pubblica utilità che si svolgevano per mezzo degli enti danneggiati, la società si obbliga a risarcire le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:
- Affitto di locali e strumentazioni
- Installazione temporanee di telefono, telex, telefax, ecc.
- Trasporto dipendenti
La garanzia è prestata senza applicazione dell'art.1907 del Codice Civile.
18. PERDITA PIGIONI
Se i locali assicurati sono colpiti da sinistri indennizzabili a termini di polizza, l'assicurazione è prestata, per i locali effettivamente appigionati fino alla concorrenza dell'ammontare della pigione di un anno, e per i locali occupati dall'assicurato/proprietario, fino alla concorrenza della pigione di un anno presumibilmente ad essi relativa.
19. ROVINA DI ASCENSORI E MONTACARICHI
La Società risarcisce i danni materiali arrecati ai fabbricati da rovina di ascensori e montacarichi compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.
20. EVENTI ATMOSFERICI
La Società risponde dei danni arrecati agli enti assicurati, compresi recinti, cancelli, nonché attrezzature, impianti e merci posti sotto tettoie in sosta temporanea, da: uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche (inclusi i danni da urto di cose asportate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia).
La Società non risponde:
a) dei danni causati da:
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua, rotture o rigurgiti di sistemi di scarico;
- gelo e neve;
- cedimenti, franamenti del terreno ancorché verificatisi a seguito dei predetti eventi atmosferici;
b) dei danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto a meno che arrecati direttamente dalla caduta di pioggia, grandine o altro attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione;
c) dei danni subiti da:
- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- grues;
- enti all'aperto, eccetto quelli all'aperto per naturale destinazione;
- baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre in cemento amianto e manufatti in materia plastica, per effetto di grandine.
21. GRANDINE
Ad integrazione di quanto disposto dalla garanzia "Eventi atmosferici", la Società risponde dei danni causati dalla grandine a:
- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.
22. GELO
La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta in polizza.
23. ACQUA CONDOTTA
La Società risponde dei danni causati alle cose assicurate alle partite tutte, dipendenti da fuoriuscita di acqua e liquidi condotti in genere, a seguito di guasto o rottura di impianti idrici, igienici, tecnici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o delle attività descritte in polizza. Si intendono inoltre garantite le spese sostenute per la ricerca del guasto o rottura e per la sua riparazione, fino a concorrenza dell'importo indicato nella Condizione Particolare "Limiti di Indennizzo" e senza applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile.
La Società non risponde:
- dei danni derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
24. COLAGGIO DA IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE (ove esistenti)
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentale di fluidi a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici, incluse relative alimentazioni.
La Società non risponde:
- dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti.
- dei danni causati dal gelo.
La Società risponde altresì dei costi sostenuti per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione, fino a concorrenza dell'importo indicato nella Condizione Particolare "Limiti di indennizzo", e senza applicazione dell'art.1907 del Codice Civile.
25. ACQUA PIOVANA
La Compagnia si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana. Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione:
- i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- i danni risarcibili in base alla garanzia aggiuntiva EVENTI ATMOSFERICI;
- i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali , da laghi, bacini, dighe anche se derivante da acqua piovana.
26. INTASAMENTO GRONDE E PLUVIALI
La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da acqua entrata nel fabbricato per intasamento delle gronde e dei pluviali causato da grandine o neve.
Sono inoltre garantiti i danni cagionati alle cose assicurate qualora l'intasamento di gronde o pluviali fosse causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.
27. EVENTI SOCIO-POLITICI
La Società risponde:
1) dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommosse, atti vandalici o dolosi, esclusi atti di terrorismo.
2) degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano individualmente o in associazione atti vandalici o dolosi, esclusi quelli di terrorismo.
La Società non risponde dei danni:
a) causati da dolo del Contraente, dell’Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
b) di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
c) causati da interruzione di processi di lavorazione, da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno (salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva "merci in refrigerazione");
e) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
f) causati da inquinamento e/o contaminazione da materiale chimico e/o biologico.
La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse però oltre trenta giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.
28. TERRORISMO
La Società indennizza i danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da atti di terrorismo.
Per atto di terrorismo si intende un atto compiuto con l’uso della forza o della violenza da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi, ideologici o etnici (inclusa l’azione tesa ad influenzare qualsiasi governo o ad impaurire la popolazione o una sua parte).
29. SOVRACCARICO DI NEVE E GHIACCIO
La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:
a) crollo totale o parziale o lesioni di fabbricati, opere murarie e costruzioni in genere, causati dal peso di neve, nevischio, ghiaccio o grandine, compresi i danni a fabbricati, opere murarie e costruzioni in genere;
b) caduta di oggetti, strutture e loro parti, alberi e rami causata dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine;
c) infiltrazioni all’interno dei fabbricati di neve, nevischio, ghiaccio, grandine o acqua , penetrati attraverso lesioni, brecce, rotture e fenditure causate dai fenomeni atmosferici anzidetti.
30. INONDAZIONI, ALLUVIONI E ALLAGAMENTI
La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi - a parziale deroga dell'art. 12 d) delle Condizioni Generali di Assicurazione - quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento anche se tali eventi sono causati da terremoto.
La Società non risponde dei danni:
a) causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento, sugli enti assicurati;
c) a enti mobili all'aperto (eccetto quelli che si trovassero all'aperto per natura e destinazione).
31. TERREMOTO
La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Agli effetti della presente garanzia l'art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione si intende annullato ed integralmente sostituito come segue:
La Società non risponde dei danni:
- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- causati da eruzioni vulcaniche;
- causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.
Resta inoltre convenuto, agli effetti della presente garanzia, che:
- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".
Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.
32. SMOTTAMENTI, FRANAMENTI, CEDIMENTI DEL TERRENO E CADUTA MASSI
La Società risponde dei danni subiti dagli enti assicurati alle partite tutte in conseguenza di smottamenti, franamenti, valanghe, slavine, cedimenti del terreno e caduta di massi, comunque occasionati, purché tali eventi non siano stati determinati da terremoto nel qual caso la presente estensione sarà valida anche se il sopracitato evento sia stato determinato da "terremoto" ma soggetta agli stessi limiti di indennizzo e franchigie previsti per "terremoto".
33. DIFFERENZIALE STORICO/ARTISTICO / OPERE DI ABBELLIMENTO
Nella somma assicurata per la partita "Fabbricati", la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico artistiche possono subire a seguito di sinistro risarcibile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dalla clausola "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno". A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni, possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese, competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio alla Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.
La presente garanzia viene prestata in deroga totale all'art. 1907 del Codice Civile e quindi senza l'applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza di quanto previsto nella condizione particolare "Limiti di Indennizzo".
In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin d'ora di rimettersi al parere della Sovraintendenza ai beni storici e culturali competenti nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.
34. RIGURGITO FOGNATURE
La Società risponde dei danni subiti dagli enti assicurati alle partite tutte in conseguenza di rigurgito fognature
IL CONTRAENTE ................................. | LA SOCIETA’ ................................ |
CONDIZIONI PARTICOLARI
1.COSE DI TERZI
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente.
L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.
2. CLAUSOLA BROKER
Alla Società di Brokeraggio PROGEASS SRL è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, incaricato dalla Contraente, ai sensi del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato.
3. ENTI NON DIVERSAMENTE INDICATI
Viene inoltre stabilito che, in caso di sinistro tutto quanto contenuto entro il recinto di ogni "fabbricato", deve intendersi assicurato, sia che si trovi sottotetto a fabbricati, sia all'aperto.
Nell'eventualità che una determinata cosa o un determinato bene non trovassero precisa collocazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa od il bene verranno attribuiti alla voce "Contenuto".
4. VICINANZE PERICOLOSE ED ALTRE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI
L'Assicurato é esonerato dall'obbligo di comunicare le eventuali vicinanze pericolose od altre circostanze aggravanti il rischio sempreché le stesse si verifichino per fatto altrui o comunque al di fuori degli insediamenti assicurati.
5. BUONA FEDE
In deroga a quanto stabilito nelle "NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE" la mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, sempreché il Contraente o l'Assicurato non abbia agito con dolo.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di ordinaria manutenzione e/o di ristrutturazione.
6. TERMINI AVVISO SINISTRO
I termini di avviso del sinistro indicati all'art. 16) b) delle Condizioni Generali di Assicurazione si intendono elevati a trenta giorni.
7. DENUNCIA CIRCOSTANZIATA DEI SINISTRI E DIMOSTRAZIONE DI DANNO
A parziale modifica dell'art. 16) e) delle Condizioni Generali di Assicurazione, si stabilisce che l'obbligo dell'Assicurato di effettuare la denuncia circostanziata del sinistro viene limitato alla presentazione dello stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati dal sinistro con indicazione del loro valore e della perdita subita. La presentazione dello stato particolareggiato dovrà avvenire entro un mese dalla data del sinistro.
Ferma restando la facoltà da parte della Società di stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone l'Assicurato, la quantità, la qualità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro, l'Assicurato viene esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori.
A dimostrazione del danno relativamente agli enti assicurati alle partite di polizza, la Società dichiara di accettare quale prova dei beni danneggiati o distrutti la documentazione contabile e/o altre scritture che l’Assicurato sarà in grado di esibire o in luogo, dichiarazioni testimoniali.
L'Assicurato é sollevato dall'obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dei fabbricati assicurati o dei locali contenenti le cose assicurate.
8. DEROGA ALLA PROPORZIONALE
Si conviene tra le Parti che non si farà luogo all’applicazione della regola proporzionale, per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 20% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, la regola proporzionale sarà operativa in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.
9. ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO
Premesso che per "Valore a nuovo" si intende convenzionalmente:
- per i FABBRICATI, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, sulla stessa area o su altra, purché ciò non comporti aggravio di costi, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per i CONTENUTI, escluso di quanto assicurato alle partite 4), il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali, equivalenti o, in mancanza superiori, per prestazioni, caratteristiche e rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
Le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "Valore a nuovo" alle seguenti condizioni:
1) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "Valore a nuovo" non esistesse;
b) il supplemento d'indennità che, aggiunto all'indennizzo di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "Valore a nuovo";
2) agli effetti dell'art. 20) delle Condizioni Generali di Assicurazione, il supplemento d'indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
a) superiore od uguale al rispettivo "Valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
b) inferiore al rispettivo "Valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo la parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;
3) in caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
4) l'assicurazione in base al "Valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari in stato di attività o di inattività temporanea;
5) per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.
10. RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA
La Società rinuncia al diritto di surroga che le compete a norma dell'art. 1916 del Codice Civile nei confronti delle Amministrazioni Comunali, Provinciali, Regionali e Statali e Enti pubblici o società consociate, collegate, controllate, nonché verso clienti, fornitori, collaboratori e persone di cui devono rispondere l'Assicurato e/o il Contraente ai sensi di legge salvo il caso di dolo.
Rinuncia altresì al diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei proprietari e sublocatari degli stabili tenuti in locazione nonché nei confronti dei conduttori e subconduttori degli immobili di proprietà o goduti in locazione salvo il caso di dolo.
11. ANTICIPO SULLE INDENNITA'
L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.
La Società adempirà all'obbligazione entro 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
12. RISARCIMENTI SEPARATI
Resta convenuto fra le Parti che tutto quanto previsto dall'art. 20) delle Condizioni Generali di Assicurazione sarà applicato a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, ai soli effetti di detto art. 20), per ognuna di dette partite fosse stata stipulata una polizza distinta.
Pertanto i pagamenti così effettuati saranno considerati come semplici acconti - soggetti quindi a conguaglio - su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.
13. OPERAZIONI PERITALI
Si conviene che in caso di sinistro che colpisca una o più sezioni di fabbricato, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la sezione colpita da sinistro o comunque da esso danneggiata, ed entro il termine di 30 giorni.
14. SOSTANZE INFIAMMABILI E MERCI SPECIALI
La Società prende atto che nell'ambito di ciascun insediamento assicurato, in relazione all'attività svolta possono essere presenti, stoccate ed utilizzate sostanze infiammabili e merci speciali nei quantitativi e con le modalità che l'Assicurato ritiene di adottare.
15. CONTENUTO PRESSO TERZI
Il Contenuto assicurato si intende garantito, sino al 10 % dell'importo indicato, anche quando si trovi presso Terzi o in locazione, comodato, uso o comunque nella disponibilità del Contraente oppure sia in conto deposito e/o per lavorazioni e/o per riparazioni.
16. OPERE D'ARTE PRESSO TERZI
La garanzia è estesa, sino al 10% dell’importo indicato, agli oggetti d’arte presso terzi, restauratori, galleristi, antiquari e presso esposizioni e mostre anche organizzate da terzi.
17. PAGAMENTO DEEL’INDENNIZZO
Verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno, la società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell’interesse assicurato.
Se è stato aperto un procedimenti penale sulle cause del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. 12, lettera c).
18. INDENNIZZO IN MANCANZA DI CHIUSURA ISTRUTTORIA
A parziale deroga dell’Art. 24) delle Norme che regolano l’assicurazione, l’Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell’indennizzo, anche in mancanza di chiusura di istruttoria, se aperta, purché presenti fidejussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l’importo corrisposto dalla Società, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia.
19. ESCLUSIONE ENTI GIA’ ASSICURATI
Le garanzie di polizza si intendono prestate a secondo rischio per:
gli enti già assicurati con apposita polizza Elettronica;
le opere d’arte già assicurate con apposita polizza All Risks;
gli enti appoggiati a contratti Leasing già coperti con apposita assicurazione comprendente i rischi assicurati con la presente polizza;
gli enti già assicurati con polizza trasporti.
20. VALUTAZIONE DEL RISCHIO
La mancata dichiarazione da parte del Contraente di sinistri avvenuti negli anni precedenti la stipula del contratto non viene considerata aggravamento di rischio (Ex art.1898 C.C.), e pertanto non pregiudica la valutazione del rischio da parte della Società e non influirà sull’indennizzabilità di futuri sinistri.
21. MODIFICHE E TRASFORMAZIONI
Nell'ambito delle ubicazioni assicurate possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte, manutenzione e/o ristrutturazione dei fabbricati e del contenuto, per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività.
L'Assicurato é esonerato da darne avviso alla Società, perché ciò non costituisce aggravamento di rischio.
22. DEROGA ALLA DICHIARAZIONE DI ALTRE ASSICURAZIONI
A parziale deroga dell'art.22 delle Norme che regolano l'assicurazione, se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato provvederà a dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati solo in caso di sinistro.
23. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.
24. COASSICURAZIONE E DELEGA
Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l’incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.
Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza.
25. CLAUSOLA DI TRACCIABILITA’
La Società si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Inoltre si impegna a dare comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territorio del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante medesima, della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
IL CONTRAENTE | LA SOCIETA’ |
FRANCHIGIE/SCOPERTI PER SINISTRO
ONDA SONICA | € 500,00 |
FENOMENO ELETTRICO | € 500,00 |
FUMO, GAS, VAPORE | € 500,00 |
URTO VEICOLI | € 750,00 |
CRISTALLI | € 500,00 |
EVENTI ATMOSFERICI | Scoperto 10% con il minimo di € 1.000,00 ed il massimo di € 5.000,00 per fabbricato e relativo contenuto |
GRANDINE | 1.500,00 per fabbricato e relativo contenuto |
GELO | € 500,00 |
ACQUA CONDOTTA CON O SENZA SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE | € 1.500,00 |
COLAGGIO IMPIANTI AUTOMATICI ESTINZIONE CON O SENZA SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE | € 500,00 |
ACQUA PIOVANA | € 500,00 |
INTASAMENTO GRONDE E PLUVIALI | € 500,00 |
EVENTI SOCIOPOLITICI | Scoperto 10% con il minimo di € 1.000,00 ed il massimo di € 5.000,00 per fabbricato e relativo contenuto |
TERRORISMO | Scoperto 10% con il minimo di € 5.000,00 per fabbricato e relativo contenuto |
SOVRACCARICO NEVE | Scoperto 10% con il minimo di € 2.500,00 ed il massimo di € 25.000,00 per fabbricato e relativo contenuto |
INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI | Franchigia 20.000,00 € per singola ubicazione |
TERREMOTO | Franchigia 25.000,00 € per singola ubicazione |
SMOTTAMENTI, FRANAMENTI, CEDIMENTI | Scoperto 10% con il minimo di € 5.000,00 ed il massimo di € 25.000,00 |
RIGURGITO FOGNATURE | Scoperto 10% con il minimo di € 2.500,00 |
IL CONTRAENTE | LA SOCIETA’ |
LIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO ED ANNUALITA’
SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO | € 300.000,00 |
FENOMENO ELETTRICO | € 50.000,00 |
COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI a) Xxxxxx, biglietti di banca, ecc. b) Archivi, documenti, ecc., schede, dischi, nastri, ecc., modelli, stampi, garbi, ecc. c) Quadri, dipinti, ecc. con il limite per singola opera o oggetto d'arte | a) € 10.000,00 b) € 50.000,00 c) € 100.000,00 con sottolimite per opera d’arte di € 25.000,00 |
RIMBORSO ONORARI PERITI | limite 3% dell’indennizzo col massimo di € 20.000,00 per sinistro ed anno |
ORDINANZE AUTORITA' | € 50.000,00 |
SPESE EXTRA | € 50.000,00 |
CRISTALLI | Massimo € 1.000,00 per singola lastra col limite di € 10.000,00 per sinistro ed anno |
EVENTI ATMOSFERICI | 70 % Somma Assicurata per fabbricato e relativo contenuto |
GRANDINE | € 400.000,00 per sinistro ed anno |
GELO | € 25.000,00 |
ACQUA CONDOTTA | € 25.000,00 |
COLAGGIO IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE | € 25.000,00 |
SPESE PER RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI E/O ROTTURA PER LE GARANZIE "ACQUA CONDOTTA" E "COLAGGIO IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE" | € 25.000,00 |
EVENTI SOCIO-POLITICI | 70 % Somma Assicurata per fabbricato e relativo contenuto |
TERRORISMO | 50 % Somma Assicurata per singolo fabbricato col massimo di € 5.000.000,00 per sinistro ed anno a valere per tutte le ubicazioni |
SOVRACCARICO NEVE E GHIACCIO | € 200.000,00 per sinistro ed anno |
INONDAZIONI, ALLUVIONI E ALLAGAMENTI | 50% Somma Assicurata per singolo fabbricato col massimo di € 2.000.000,00 per Sinistro ed anno a valere per tutte le ubicazioni |
TERREMOTO | 50% Somma Assicurata per singolo fabbricato col massimo di € 3.500.000,00 per sinistro ed anno a valere per tutte le ubicazioni |
SMOTTAMENTI, FRANAMENTI E CEDIMENTI, CADUTA MASSI | € 100.000,00 |
ACQUA PIOVANA | € 50.000,00 per sinistro ed anno |
DIFFERENZIALE STORICO ARTISTICO | € 100.000,00 per sinistro ed anno |
INTASAMENTO GRONDE E PLUVIALI | € 50.000,00 per sinistro ed anno |
RIGURGITO FOGNATURE | € 30.000,00 per sinistro ed anno |
IL CONTRAENTE | LA SOCIETA’ |
Agli effetti degli artt.1341 e 1342 del C.C. il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli:
Art. 6 Recesso in caso di sinistro
Art. 7 Periodo di assicurazione - Proroga dell’assicurazione Art. 9 Foro competente
Art. 16 Obblighi in caso di sinistro
Art. 18 Procedura per la valutazione del danno Art. 19 Mandato dei periti
Art. 22 Assicurazioni presso diversi assicuratori
IL CONTRAENTE | LA SOCIETA’ |