COMUNE DI RICCIONE
COMUNE DI RICCIONE
Accordo Operativo "International Riccione Camping Village e Romagna Camping Village"
Permesso Di Costruire
REALIZZAZIONE O.U. E RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE
Unità di attuazione num. B
Xxxxx Xxx Xxxxx xxx; 00000, Xxxxxxxx (Xx)
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
SOGGETTO ATTUATORE:
ROMAGNA CAMPING DUE SRL Unipersonale
ROMAGNA CAMPING SRL Unipersonale
Sede legale_ Xxx Xxxxxxxx 00, Xxxxx (XX) tel: x00 0000 000000
pec: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx ped: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
PROGETTISTA:
Arch. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
xxx xxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxxx Xxxxxxxxx (XX) tel: x00 000 0000000
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx PEC: xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx
DATA: 05 Maggio 2021
INDICE
CAPO 1. INDICAZIONI GENERALI RIGUARDANTI L’APPALTO 4
Stazione Appaltante 4
Art. 1 - Oggetto dell’appalto 4
Art. 2 - Ammontare dell’appalto 5
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto 6
Art. 4 - Categorie dei lavori 6
CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE 9
Art. 5 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 9
Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto 9
Art. 7 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 9
Art. 8 - Fallimento dell’Appaltatore 10
Art. 9 - Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 10
Art. 10 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 10
Art. 11 - Convenzioni in materia di valuta e termini 11
CAPO 3. TERMINI PER LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE 12
Art. 12 - Consegna e inizio dei lavori 12
Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori 12
Art. 14 - Proroghe 12
Art. 15 - Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori 13
Art. 16 - Sospensioni ordinate dal RdP 14
Art. 17 - Penali in caso di ritardo 14
Art. 18 - Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma 15
Art. 19 - Inderogabilità dei termini di progettazione ed esecuzione 15
Art. 20 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 17
CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 18
Art. 21 - Lavori a corpo 18
Art. 22 - Eventuali lavori a misura 18
Art. 23 - Eventuali lavori in economia 19
Art. 24 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 19
CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA 20
Art. 25 - Anticipazione 20
Art. 26 - Pagamenti in acconto 20
Art. 27 - Pagamenti a saldo 22
Art. 28 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 22
Art. 29 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo 23
Art. 30 - Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 23
Art. 31 - Anticipazione del pagamento di taluni materiali 24
Art. 32 - Cessione del contratto e cessione dei crediti 24
CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE 25
Art. 33 - Cauzione provvisoria 25
Art. 34 - Cauzione definitiva 25
Art. 35 - Riduzione delle garanzie 26
Art. 36 - Obblighi assicurativi a carico dell’impresa 26
CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 28
Art. 37 - Variazione dei lavori 28
Art. 38 - Varianti per errori od omissioni progettuali 28
Art. 39 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 29
CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 30
Art. 40 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 30
Art. 41 - Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere 31
Art. 42 - Piano di sicurezza e di coordinamento 31
Art. 43 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 32
Art. 44 - Piano operativo di sicurezza 32
Art. 45 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 33
CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 34
Art. 46 - Subappalto 34
Art. 47 - Responsabilità in materia di subappalto 36
Art. 48 - Pagamento dei subappaltatori 36
CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 37
Art. 49 - Accordo bonario 37
Art. 50 - Definizione delle controversie 38
Art. 51 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 38
Art. 52 - Documento unico di regolarità contributiva (DURC) 39
Art. 53 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 40
CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 43
Art. 54 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 43
CAPO 12. NORME FINALI 44
Art. 55 - Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore 44
Art. 56 - Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore 46
Art. 57 - Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 47
Art. 58 - Utilizzo di materiali recuperati o riciclati 47
Art. 59. Custodia del cantiere 47
Art. 60 - Cartello di cantiere 47
Art. 61 - Tracciabilità dei pagamenti 48
Art. 62 - Spese contrattuali, imposte, tasse 48
Committente
CAPO I – INDICAZIONI GENERALI RIGUARDANTI L’APPALTO
Romagna Camping Due s.r.l. – c.f. 04501660403 Xxx Xxxxxxxx 00
Xxxxx (XX) - C.A.P. 47121
Art.1 Oggetto dell’appalto
L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di opere di urbanizzazione e riqualificazione di infrastrutture pubbliche site in Riccione – Viale San Gallo s.n.c.
L’intervento prevede le seguenti lavorazioni:
1. Realizzazione di parcheggio pubblico
2. Aree verdi di completamento al parcheggio con arredamento
3. Realizzazione della rete di illuminazione pubblica
4. Realizzazione di un tratto di pista ciclabile
5. Rete fognaria, acqua e gas
6. Sistemazione del corridoio ecologico Sono compresi nell’appalto:
a) l’esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d’Appalto (di seguito, il “Capitolato Speciale”), con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo a base di gara, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, nonché degli elaborati e della documentazione tecnica;
b) l’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.
c) L’appalto si intende a CORPO
Art.2 Ammontare dell’appalto
Calcolo della spesa
1) AREE VERDI € 82.717,10
2) PARCHEGGIO PUBBLICO € 303.165,39
3) ILLUMINAZIONE PUBBLICA € 37.502,00
4) PISTA CICLABILE € 34.770,38
5) RETE FOGNARIA € 106.319,37
6) RETE GAS E ACQUA € 200.000,00
SOMMANO € 764.477,24
Quadro economico | |
Totale importo dei lavori | € 764.477,00 |
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € 10.254,00 |
Oneri soggetti a ribasso | € 754.223,00 |
Iva 10% | € 76.448,00 |
Spese Tecniche | € 76.448,00 |
Iva (22%) e oneri previdenziali (4%) su spese tecniche | € 20.549,00 |
Imprevisti | € 38.224,00 |
TOTALE COMPLESSIVO | € 976.146,00 |
Importo dei lavori, pari ad Euro 976.146,00 (novecentosettantaseimilacentoquarantasei/00) al netto del ribasso
percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara;
Importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza stimati in euro 10.254,00 (diecimiladuecentocinquantaquattro/00), non soggetto ad alcun ribasso di gara.
Art.3 Modalità di stipulazione del contratto
Il contratto è stipulato “a corpo”. L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti la successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara prevale sui prezzi unitari in elenco, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha valore negoziale.
I prezzi unitari, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili, estranee ai lavori già previsti nonché eventuali lavori in economia.
Art.4 Categorie dei lavori
I lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali «OG3» - “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari”.
Le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono riportate nel seguito. Tali parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta dell’Appaltatore, subappaltabili, alle condizioni di legge.
I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati come segue:
Gli importi oggetto di appalto e le percentuali di incidenza delle diverse categorie di lavoro sono i seguenti:
categoria prevalente e a qualificazione obbligatoria | |||||
CATEGORIE | IMPORTI COMPLESSIVI | % SUL TOTALE LAVORI | IMPORTI SOGGETTI A RIBASSO | COSTI SICUREZZA | |
Euro | Euro | Euro | |||
OG3 | Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari | € 332.939,00 | 43,55% | €327.845,00 | €5.094,00 |
OG11 | Impianti tecnologici | € 348.821,00 | 45,63% | €344.155,00 | €4.666,00 |
OS24 | Verde e arredo urbano | € 82.717,00 | 10,82% | €82.223,00 | €494,00 |
Importi a base d’asta | € 764.477,00 | 100,00% | € 754.223,00 | € 10.254,00 |
Si segnala che l’importo presunto degli oneri della sicurezza ammonta complessivamente ad Euro 10.254,00 già
compresi all’interno dei prezzi unitari e oneri aggiuntivi derivanti da obblighi indicati dal piano di sicurezza.
L’importo dei lavori a base di gara è comprensivo di tutti gli oneri per l’esecuzione dei lavori, nonché le opere provvisionali, gli oneri per la sicurezza e gli oneri della sicurezza per il rispetto delle norme preesistenti, i lavori e le provviste necessarie al completo finimento in ogni loro parte di tutte le opere oggetto dell’appalto, anche per quanto non possa essere dettagliatamente specificato ed illustrato nel presente Capitolato Speciale. Si conviene quindi che le opere di cui sopra dovranno essere consegnate dall'Appaltatore al Committente , complete e finite in ogni loro particolare.
Si intende che i prezzi offerti sono da considerarsi netti e comprensivi di ogni onere necessario all’esecuzione delle singole opere e comprensivi delle spese generali, utili e oneri della sicurezza derivanti dal rispetto delle normative esistenti.
La valutazione dei lavori avverrà applicando alle quantità misurate i prezzi unitari offerti nella “lista delle categorie di lavoro e forniture” previste per la esecuzione dell’appalto.
In riferimento alle predette opere eseguite in più o in meno, l’eventuale costo aggiuntivo per la sicurezza e salute del
cantiere sarà determinata dal Responsabile della fase di esecuzione di cui al D. Lgs.81/08 e s.m.i.. La lista delle quantità per le opere a corpo ha effetto ai soli fini dell’aggiudicazione.
Prima della formulazione dell’offerta il concorrente ha l’obbligo di controllare le voci riportate nella lista attraverso
l’esame degli elaborati progettuali in visione e acquisibile.
La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio di impresa, e, pertanto, è soggetta all'imposta sul valore aggiunto (D.P.R. 26/10/1972, n. 633) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico del committente (nel seguito, il "Committente '), nella misura vigente al momento del pagamento che verrà indicata dal' Committente su richiesta dell'Appaltatore da effettuarsi prima dell'emissione della fattura.
L’importo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente al netto dell’importo delle categorie scorporabili, ammonta ad euro 348.821,00 (trecentoquarantottomilaottocentoventuno/00).
L’incidenza della categoria prevalente rispetto al totale delle lavorazioni è pari al 45,63%.
Le lavorazioni di natura impiantistica devono essere certificate in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti.
CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art.5 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili si applicano le disposizioni più favorevoli per il Committente.
Art.6 Documenti che fanno parte del contratto
Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il capitolato generale d’appalto;
b) il presente Capitolato Speciale;
c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo posto a base di gara, verificato, validato e approvato dalla stazione appaltante;
d) l’elenco dei prezzi unitari;
e) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
f) il Piano Operativo di Sicurezza;
g) il cronoprogramma.
In caso di difformità o incompatibilità tra i documenti contrattuali, si applicano le disposizioni più favorevoli per il Committente.
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
a) il computo metrico estimativo;
b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato Speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori;
c) le quantità delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.
Art.7 Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
La sottoscrizione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
L’Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della relativa documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, anche in relazione alle condizioni ambientali, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
Art. 8 - Fallimento dell’Appaltatore
In caso di fallimento dell’Appaltatore, il Committente si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla legge.
Art. 9 - Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
L’Appaltatore deve eleggere domicilio dove si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
Se l’Appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso il Committente il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata del Committente. .
La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, xxxxxx comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
Ogni variazione del domicilio o del direttore tecnico , deve essere tempestivamente notificata al Committente e , ove necessario deve essere accompagnata dalla presentazione del nuovo atto di mandato.
Art. 10 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono rispettare tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale, negli elaborati grafici delle progettazioni definitiva ed esecutiva e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
L’Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi alla normativa vigente.
L’Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia
conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni».
Art. 11 - Convenzioni in materia di valuta e termini
In tutti gli atti predisposti dal Committente i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
In tutti gli atti predisposti dal Committente i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono
I.V.A. esclusa.
CAPO III – TERMINI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 12 - Consegna e inizio dei lavori
L’esecuzione dei lavori ha inizio previa convocazione dell’Appaltatore non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto. Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all’Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto.
Se nel giorno fissato e comunicato l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni, sempre nel limite dei 45 (giorni di cui al precedente periodo); i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà del Committente di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’aggiudicatario. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
All’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l’Appaltatore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura del Committente.
E’ facoltà del Committente procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto qualora il mancato inizio dei lavori determini un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare; il direttore dei lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente, comprese le opere provvisionali.
Le disposizioni sulla consegna, anche in via d’urgenza, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati.
Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia al Decreto Ministeriale n. 49 del 7 marzo 2018.
Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni …….. ( ) naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori ovvero , in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna.
Nel calcolo del tempo si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
L’Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto del Committente oppure necessarie all’utilizzazione.
Ai sensi dell’art. 107, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, l'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall’Appaltatore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile al Committente, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Art. 14 - Proroghe
Fermo quanto previsto nel successivo art. 19, qualora l’Appaltatore, per causa a esso non imputabile non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui al precedente articolo, può chiederne la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 20 giorni prima della scadenza del termine.
In deroga, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 10 giorni alla scadenza del termine, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente al predetto termine; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività. La richiesta è presentata al Direttore di Lavori il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere del Direttore dei Lavori.
La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere del Direttore dei Lavori qualora questi non si esprima entro 7 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del Direttore dei Lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del RUP.
La mancata determinazione del RUP entro i termini costituisce rigetto della richiesta.
Art. 15 - Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori
Qualora ricorrano cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte e che non erano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 107, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, il direttore dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’Appaltatore ;; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’Appaltatore. Il Verbale di sospensione deve contenere:
a) le ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori;
b) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimane interrotta;le cautele adottate affinché alla ripresa delle suindicate opere le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri;
c) la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione
d) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
Il Verbale di sospensione è controfirmato dall’Appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il RUP non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il Verbale si dà per riconosciuto e accettato dal Committente.
In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP.
Il Verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
Non appena cessate le cause della sospensione il Direttore dei Lavori comunica la ripresa dell’esecuzione al RUP affinché quest’ultimo disponga la ripresa dell’esecuzione e indichi e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.
Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'Appaltatore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'Appaltatore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
Ai sensi dell’art. 107, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, le disposizioni precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori.
Art. 16 - Sospensioni ordinate dal RUP
Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’Appaltatore e al Direttore dei Lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’Appaltatore e al Direttore dei Lavori. Con l’ordine di ripresa il RUP indica anche il nuovo termine contrattuale.
Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva, o comunque quando superino 6 (sei)mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se il Committente si oppone l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Nessun indennizzo è dovuto negli altri casi.
Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il RUP dà avviso all'ANAC.
Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
Art. 17 - Penali in caso di ritardo
Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all’uno per mille (euro 1 e centesimi zero ogni mille) dell’ammontare netto contrattuale.
La penale, nella stessa misura percentuale, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori ai sensi di quanto previsto nel presente Capitolato Speciale;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. Fermo quanto previsto dall’art. 19 del presente Capitolato Speciale, la penale irrogata nei casi sub. a), b) e c) è disapplicata qualora l’Appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva al ritardo in questione, fissata nel programma dei lavori.
Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale.
L’importo complessivo delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo netto contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione la disciplina relativa alla risoluzione del contratto.
L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Committente a causa dei ritardi.
Art. 18 - Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma
Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dal Committente, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi del Committente ;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dal Committente , che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dal Committente o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere.
In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dal Committente e integrante il progetto posto a base di gara; tale cronoprogramma può essere modificato dal Committente.
Art. 19 - Inderogabilità dei termini di esecuzione
Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell’attività o motivo della mancata regolare o continuativa conduzione dei lavori secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione nonché motivo di richiesta da parte dell’Appaltatore di sospensione dei lavori, di disapplicazione delle penali o di risoluzione del contratto, i seguenti eventi:
a) la necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, già previsti nel presente Capitolato Speciale o che l'Appaltatore o i progettisti dell’Appaltatore ritenessero di dover effettuare per procedere ai lavori, salvo che si tratti di adempimenti imprevisti ordinati esplicitamente dal RUP o dalla Direzione Lavori;
b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di consolidamento delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
c) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica, dell'acqua e fognario;
d) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
f) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato Speciale;
g) le eventuali controversie tra l’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
h) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio personale dipendente;
i) le sospensioni disposte dal Committente, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
l) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale fino alla relativa revoca;
m) i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con il Committente , se l’Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto al Committente medesimo le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
n) gli inconvenienti, gli errori e le omissioni nella progettazione esecutiva.
In tutti i casi di sospensione per cause diverse da quelle di cui all’art. 107, commi 1, 2 e 4 del D. Lgs. 50/2016, l’Appaltatore ha diritto esclusivamente ad un risarcimento quantificato secondo i criteri di cui all’art. 10, comma 2, del
D.M. 49/2018 in quanto compatibili.
Art. 20 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
Ferme restando le cause di risoluzione del contratto di cui all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e oltre all’ipotesi di cui ai precedenti articoli di risoluzione del contratto a discrezione del Committente qualcosa l’applicazione delle penali da ritardo superi il valore pari al 10% dell’ammontare netto del contratto, il Committente ha altresì la facoltà di risolvere il contratto nel caso di ritardo imputabile all’Appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori superiore a 10 (dieci) giorni naturali consecutivi senza obbligo di ulteriore motivazione.
La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’Appaltatore con assegnazione di un termine che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferire a 10 (dieci) giorni, per compiere i lavori. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’adempimento permanga, il Committente risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del contratto la penale è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora. Sono
altresì dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dal Committente in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidati a terzi. Per il risarcimento di tali danni il Committente può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulle garanzie.
Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente articolo si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016.
CAPO IV - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
Art. 21 - Lavori a corpo
La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie e sottocategorie, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
La lista delle voci e delle quantità relative al lavoro a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'Appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
Gli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
Art. 22 - Eventuali lavori a misura
Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori e per tali variazioni risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
Qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.
Non sono comunque riconosciuti nella valutazione modifiche dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori.
Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti
desunti dall’elenco dei prezzi unitari.
Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati con le relative quantità.
Art. 23 - Eventuali lavori in economia
La contabilizzazione dei lavori in economia previsti dal contratto o introdotti in sede di varianti, è effettuata come segue:
a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati contrattualmente;
b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale e della mano d’opera, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (qualora non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.
Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, fermo restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese generali e utili. Le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate nelle misure previste dalle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nelle misure minime previste dalla legge.
Art. 24 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
CAPO V - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 25 - Anticipazione
All’Appaltatore è dovuta un’anticipazione nella misura del 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale, da erogarsi entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento.
L’anticipazione è revocata, con obbligo di restituzione in capo al beneficiario, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. In tale caso, spettano al Committente anche gli interessi legali sulle somme restituite con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione. Sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.
L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’impresa, di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, alle seguenti condizioni:
a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;
b) la garanzia è ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento;
c) la garanzia deve essere rilasciata dai soggetti di cui all’art 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2016.
Art. 26 - Pagamenti in acconto
Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo pari a euro 60.000 (sessantamilaeuro/00).
A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
Entro 5 (cinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui sopra:
a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, che deve recare la dicitura:
«lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura;
b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo
stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione.
Il Committente provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, previa presentazione di regolare fattura fiscale digitale, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’Appaltatore.
Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 10 (dieci) giorni per cause non dipendenti dall’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo.
In deroga alla previsione del precedente punto, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.
L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) all’acquisizione del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori;
b) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di pagamenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;
c) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
d) all’accertamento, da parte del Committente, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento così come da legge. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
In caso di irregolarità del DURC dell’Appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all’INPS, all’INAIL o
alla Cassa Edile, il Committente:
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede altresì all’Appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a), qualora la irregolarità del DURC dell’Appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipenda esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d’appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato Speciale, l’Appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato Speciale, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato Speciale, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici). Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, il Committente provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.
Art. 27 - Pagamenti a saldo
Il conto finale dei lavori è redatto, unitamente ad una relazione, entro 20 (venti) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di pagamento. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 208 del D. Lgs. 50/2016 o l'accordo bonario di cui all'articolo 205 del medesimo decreto, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'Appaltatore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.
Entro sette giorni dall’esito positivo del collaudo, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’Appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del xxxxxxxx.Xx pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera.
Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l’Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria, emessa nei termini e con le condizioni che seguono:
a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge,
maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione sei mesi dopo l’emissione del certificato di fine lavori provvisorio;
c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione.
L’Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Committente entro 120 (centoventi) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
L’Appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
Art. 28 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dalla normativa vigente.
Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
E’ facoltà dell’Appaltatore, trascorsi i termini stabiliti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il cinquanta per cento dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
Art. 29 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo
Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 (sessanta) giorni, oltre al termine stabilito, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.
Art. 30 - Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. Qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:
a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: - somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in misura non inferiore all'1 per cento dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti; - eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa; - somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione; - somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori;
d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio, a cura del RUP in ogni altro caso;
La compensazione dei prezzi o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso, deve essere richiesta dall’Appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al precedente punto e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso.
Art. 31 - Anticipazione del pagamento di taluni materiali
Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.
Art. 32 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
È ammessa la cessione dei crediti a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso al Committente prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP. Si applica l’art. 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016.
CAPO VI - CAUZIONI E GARANZIE
Art. 33 - Cauzione provvisoria
Agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria, con le modalità, alle condizioni e nei termini di cui al bando di gara e al disciplinare di gara.
Art. 34 - Cauzione definitiva
E’ richiesta una cauzione o una fideiussione a titolo di garanzia definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta con ribassi superiori al dieci per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016. In particolare, la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente. La garanzia è presentata in originale al Committente prima della formale sottoscrizione del contratto. La cauzione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore medesimo.
Il Committente ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in
cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Il Committente può altresì incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale del Committente senza necessità di dichiarazione
giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dal Committente; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario. In caso di inottemperanza all’obbligo di reintegrazione, la stessa si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale.
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Committente, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Art. 35 - Riduzione delle garanzie
L'importo della cauzione provvisoria di cui al precedente articolo 33 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui al precedente articolo 34 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo e terzo per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale le riduzioni sono accordate qualora il possesso del requisito sia comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
Il possesso del requisito di cui sopra è comprovato dall’annotazione in calce all’attestazione SOA.
In deroga a quanto previsto sopra, il possesso del requisito può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora l’impresa, in relazione allo specifico appalto, non sia tenuta al possesso dell’attestazione SOA in quanto assuntrice di lavori per i quali, in ragione dell’importo, sia sufficiente la classifica II.
In caso di avvalimento del sistema di qualità, per beneficiare della riduzione, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 89 del D. Lgs. 50/2016.
Art. 36 - Obblighi assicurativi a carico dell’Appaltatore
L’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne il Committente dai danni subiti dallo stesso a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori nonché dai danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte del Committente secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi.
La garanzia assicurativa deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto,
b) essere adeguatamente integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’Appaltatore.
La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.000.000,00 [NOTA: deve essere pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro].
Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, si applicano le seguenti condizioni:
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione, tali franchigie o scoperti non sono opponibili al Committente;
b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile, tali franchigie o scoperti non sono opponibili al Committente.
Le garanzie, prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.
CAPO VII - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 37 - Variazione dei lavori
Il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016.
Con riferimento ai casi indicati dall'articolo 106, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 50/2016, il direttore dei lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità al Committente, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.
Il direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016. Il direttore dei lavori risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà del Committente.
In caso di modifiche al progetto non disposte dal direttore dei lavori, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dell'esecutore stesso.
Nel caso di cui all'articolo 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui il Committente disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del D. Lgs. 50/2016.
Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
a) desumendoli dai prezzari di cui all'articolo 23, comma 16 del D. Lgs. 50/2016, ove esistenti;
b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.
Qualora dai calcoli effettuati ai sensi di quanto supra previsto risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dal Committente, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, il Committente può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP. Sono varianti di dettaglio quelle contenute entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) delle categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.
Il direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla proposta dell'esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere.
Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016 non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori.
Non costituiscono variante, ai sensi dei commi precedenti, i maggiori costi dei lavori in economia introdotti in sede di variante, causati dalla differenza tra i costi vigenti al momento dell’esecuzione dei predetti lavori in economia e i costi introdotti in sede di variante. Resta ferma la necessità del preventivo accertamento della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione della direzione dei lavori, prima dell’avvio dei predetti lavori in economia e in ogni occasione della loro variazione in aumento.
La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti, nonché l’adeguamento dei piani operativi.
Qualunque reclamo o riserva che l’Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto o previsto con apposita variante, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
Art. 38 - Varianti per errori od omissioni progettuali
Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto a base di gara, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione,
e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’Appaltatore originario.
In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario.
L’Appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d’opera a causa di carenze della progettazione esecutiva e nessun onere aggiuntivo può essere imputato alla Stazione appaltante. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze della progettazione esecutiva, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale non può partecipare l’Appaltatore originario.
Nel caso in cui avvenisse la risoluzione del contratto, lo stesso comporta il pagamento dei soli lavori eseguiti riconosciuti utili dalla Stazione appaltante in sede di accertamento mediante redazione dello stato di consistenza in contraddittorio tra le parti e verbale di collaudo parziale relativo alla parte di lavoro utilmente eseguita. Nello stesso caso è portato a debito dell’Appaltatore l’importo della progettazione esecutiva inutile già corrisposto.
Qualora gli errori o le omissioni nella progettazione esecutiva siano di lieve entità, la Stazione appaltante, prima di procedere alla risoluzione del contratto, può chiedere all’Appaltatore di provvedere a propria cura e spese alla nuova progettazione indicandone i termini perentori.
Art. 39 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale.
Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.
CAPO VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 40 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
L’Appaltatore deve trasmettere al Committente, entro il termine prescritto da quest’ultimo con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:
a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, aggiornato, con l’indicazione antimafia di al D. Lgs. 159/2011, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
d) i dati necessari ai fini dell’acquisizione d’ufficio del DURC da parte del Committente, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni: - il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; - la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti; - per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa; - per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci; - per la Xxxxx Xxxxx (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;
e) il documento di valutazione dei rischi;
f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione.
Entro gli stessi termini, l’Appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti:
a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione;
b) del proprio Medico competente;
c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento, con le eventuali richieste di adeguamento;
d) il piano operativo di sicurezz .
Gli adempimenti di cui ai precedenti punti devono essere assolti:
a) dall’Appaltatore, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da
tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, qualora l’Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo; l’impresa affidataria è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;
e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, qualora l’Appaltatore sia un consorzio ordinario; l’impresa affidataria, è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
L’impresa affidataria comunica al Committente gli opportuni atti di delega.
L’Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai precedenti punti anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
Art. 41 - Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
L’Appaltatore è obbligato:
a) ad osservare le misure generali di tutela;
b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni di legge;
c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni.
L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L’Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
L’Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto al precedente
detto.
Art. 42 - Piano di sicurezza e di coordinamento
L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte del Committente, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza.
L’obbligo di cui sopra è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
Art. 43 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
L’Appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. L'Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.
Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
a) nei casi di cui sopra le proposte si intendono accolte;
b) l’eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
c) nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l’Appaltatore, debitamente provati e documentati, e se il Committente riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.
Se l’Appaltatore rileva carenze od omissioni al piano di sicurezza e di coordinamento predisposto e messo a disposizione da parte del Committente deve darne tempestiva comunicazione al RUP esponendo dettagliatamente e quantificando in modo particolareggiato le variazioni che ritenga necessarie.
Art. 44 - Piano operativo di sicurezza
L'Appaltatore deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, comprende il documento di valutazione dei rischi, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
L’Appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore.
Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento. Il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature.
Art. 45 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti dalla normativa.
L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del Committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
CAPO IX - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 46 - Subappalto
Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente sono subappaltabili nella misura massima del 40% (quaranta per cento), in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente. Tutte le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta dell’Appaltatore, ferme restando le prescrizioni con i limiti, i divieti e le prescrizioni di legge.
L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione del Committente , alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) di copia autentica del contratto di subappalto il Committente almeno 20 giorni prima della data di effettivo
inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate;
2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) che l’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante trasmetta alla Stazione appaltante:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione anche alla qualificazione in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
3) le informazioni ai fini dell’acquisizione del DURC di quest’ultimo;
4) la documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, che indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
L’autorizzazione da parte del Committente è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 10 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che il Committente abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale ovvero di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte del Committente sono ridotti della metà.
L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento) nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
il Committente, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’Appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere, tra le altre cose, al Committente,,
prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza.
Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
Qualora l’Appaltatore intenda avvalersi del distacco di manodopera, dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali. Il Committente, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.
Art. 47 - Responsabilità in materia di subappalto
L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti del Committente per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando il Committente medesimo da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), del citato articolo 29, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui precedente periodo. L’Appaltatore è, altresì, responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza dell’obbligo di applicare ai dipendenti del subappaltatore integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni oggetto di subappalto. Il direttore dei lavori e il RUP, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto, ai sensi della normativa applicabile.
Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilità, per il Committente , di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dalla legge.
È considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.
Non sono considerate subappalto le attività di cui all’art. 105 comma 2, del D. Lgs. 50/2016. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto, devono essere date le tessere di riconoscimento.
Art. 48 - Pagamento dei subappaltatori
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, il Committente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore alle obbligazioni di pagamento a favore del subappaltatore ovvero alle obbligazioni di seguito indicate;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
Negli altri casi, il Committente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’Appaltatore è obbligato a trasmettere al Committente , entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio
favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. In caso di mancata corresponsione dei pagamenti a favore del subappaltatore, il Committente può sospendere il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore, procedendo a corrispondere – in quella sede - l’ammontare dovuto direttamente al subappaltatore ai sensi della precedente lettera b).
I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, oppure all’Appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati:
a) all’acquisizione del DURC del subappaltatore e di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva, ove dovuti; al fine dell’acquisizione d’ufficio del DURC da parte del Committente;
b) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.
Qualora l’Appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui sopra, il Committente può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, sospendere l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’Appaltatore non provveda ovvero chiedere direttamente al subappaltatore.
La documentazione contabile deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore.
Gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate, devono essere assolti dall’Appaltatore principale.
CAPO X - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 49 – Riserve e definizione delle controversie - Accordo bonario.
L’Appaltatore per ogni contestazione e/o richiesta di maggiori oneri, compensi o danni è tenuto a formulare riserva a pena di decadenza, secondo i termini e le modalità previsti con le seguenti disposizioni.
L’Appaltatore deve formulare ogni eventuale riserva mediante la quale intenda richiedere – a qualsiasi titolo, salvo che per le compensazioni – maggiori somme di denaro, rispetto a quanto previsto dal Contratto, mediante Raccomandata A/R, ovvero messaggio inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata del Direttore dei Lavori, entro il termine di quindici giorni decorrenti dal verificarsi fenomenico del fatto che – secondo l’Appaltatore – dà origine alla riserva, ovvero entro i quindici giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla ricezione, da parte dell’Appaltatore, dell’atto che ritiene lesivo indipendentemente dal manifestarsi del danno.
A pena di inammissibilità, ciascuna riserva deve indicare in maniera analitica e dettagliata le ragioni giustificative della stessa e specificare con precisione in relazione a quali titoli l’Appaltatore ritenga di poter avanzare richieste economiche, indicando con precisione l’importo relativo a ciascun titolo nonché i relativi calcoli in forza dei quali ciascun importo sia stato determinato.
Tutte le riserve, formulate come innanzi indicato – anche se formulate in altri documenti dell’appalto – devono, a pena di decadenza, essere trascritte nel registro di contabilità in occasione della prima sottoscrizione dello stesso successiva alla formulazione della riserva.
Nel caso la riserva abbia ad oggetto c.d. "fatti continuativi" e le conseguenze economiche degli stessi, essa, a pena di decadenza, deve essere formulata nel rispetto delle modalità innanzi indicate sin dalla prima manifestazione dei c.d. "fatti continuativi" e, a pena di inammissibilità della riserva stessa, l'Appaltatore deve indicare le ragioni giustificanti la riserva ed i titoli di danno al cui risarcimento ritiene di aver diritto, indicando con precisione l'importo richiesto in relazione a ciascun titolo di danno, salvo eventuale aggiornamento a causa dell'eventuale protrarsi della causa generatrice dell'asserito danno.
Le riserve dell’Appaltatore si intenderanno respinte ove, entro i sessanta giorni successivi alla formulazione di ciascuna di esse sul registro di contabilità, il Direttore dei Lavori non abbia, con apposito ordine di servizio – i cui estremi saranno riportati negli atti contabili ed in particolare nel registro di contabilità – comunicato l’accoglimento totale o parziale delle richieste oggetto della contestazione. In ogni caso il Direttore dei Lavori ha facoltà di comunicare a mezzo ordine di servizio – i cui estremi saranno riportati negli atti contabili ed in particolare nel Registro di contabilità
– le ragioni di reiezione di ciascuna riserva
Ove l’Appaltatore non formuli le proprie riserve nel rigoroso rispetto delle modalità e/o dei termini innanzi indicati, decade dalla possibilità, in qualsiasi momento, di formulare tali riserve e/o di azionarle in sede giurisdizionale.
Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale tra il 5 ed il 15 per cento, si applica il seguente procedimento di accordo bonario.
Ai sensi dell’art. 205 del D. Lgs. 50/2016 il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al
momento dell’avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse
rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente il suindicato importo, nell’ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell’importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del D. Lgs. 50/2016.
Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al RUP delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
Il RUP deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali.
Il RUP, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma del direttore lavori, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo xxxxxxx. In caso di mancata intesa tra il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all’articolo 209, comma 16. La proposta è formulata dall’esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori in relazione alle riserve che abbiano superato l’importo del 10% di cui al primo periodo del presente articolo.
L’esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al Committente e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo xxxxxxx sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario. L’impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo xxxxxxx ovvero di inutile decorso del termine per l’accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.
La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere
dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all’azione giurisdizionale, le controversie relative a diritti soggettivi
derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l’importo differenziale della transazione ecceda la somma di 200.000 euro, è necessario il parere un legale interno del Committente. Il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.
La transazione ha forma scritta a pena di nullità.
Qualora non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all’azione giurisdizionale, la procedura di cui al precedente punto può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
Nelle more della risoluzione delle controversie l’Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal Committente.
Art. 50 - Definizione delle controversie
Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del precedente articolo 49 e l’Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Rimini ed è esclusa la competenza arbitrale.
La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
Art. 51 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto al Committente dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Committente ;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’Appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione
tempestiva, il Committente provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’Appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo. In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore o dei subappaltatori, il Committente può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.
In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
L’Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del Committente.
La violazione degli obblighi di cui sopra comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida.
Art. 52 - Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’Appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.
Il DURC è acquisito d’ufficio dal Committente a condizione che l’Appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente allo stesso Committente il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni: - il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti; - per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa; - per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci; - per la Cassa Edile: codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.
Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, il Committente contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle
controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste il Committente pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.
In caso di irregolarità del DURC dell’Appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all’INPS, all’INAIL o
alla Cassa Edile, il Committente :
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non sia già noto;
b) chiede all’Appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
c) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile;
d) se la irregolarità del DURC dell’Appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipende esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d’appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato Speciale, l’Appaltatore regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, che non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute.
Art. 53 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
Oltre ai casi di cui all’art. 108, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e a quanto previsto in altre disposizioni del presente Capitolato Speciale, costituiscono causa di risoluzione del contratto, e il Committente ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:
a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
c) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;
d) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
e) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
f) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
g) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici;
i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
j) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto.
Oltre a quanto espressamente previsto in altre clausole del presente Capitolato Speciale o della documentazione di gara, il contratto è risolto di diritto nei seguenti casi:
a) perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione del contratto
b) mancato rispetto degli adempimenti in materia di tracciabilità dei pagamenti;
c) decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci,;
d) qualora l’Appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui al
D. Lgs. 159/2011 ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dal RUPe è fatta all'Appaltatore disponendo, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna. Alla data comunicata si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione dal Committente per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. È altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. In particolare l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove il Committente non si sia avvalso della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del D. Lgs. 50/2016.
Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dal Committente l'Appaltatore deve, in ogni caso, provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dallo stesso Committente; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, il Committente provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese. Il Committente in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto
vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93 del D. Lgs. 50/2016, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore e negli altri casi di cui all’art. 110 del D. Lgs. 50/2016, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione del Committente e di quanto più precisamente disciplinato nel predetto articolo, il Committente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Nel caso in cui non sia possibile procedere con l’affidamento a favore dei soggetti interpellati sulla base di quanto sopra, il Committente pone a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente, l’importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’Appaltatore inadempiente medesimo.
Saranno in ogni caso posti a carico dell’Appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’Appaltatore inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto fino all’affidamento;,
3) l’eventuale maggiore onere per il Committente per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
CAPO XI - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 54 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'Appaltatore.
In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.
Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
In caso di ritardo nel ripristino, inoltre, si applica la penale per i ritardi prevista dal Capitolato speciale, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
Il Committente si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio, da parte del Committente , da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale.
Non può ritenersi verificata l’ultimazione dei lavori se l’Appaltatore non ha consegnato al direttore di lavori le certificazioni e i collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori e degli installatori; in tal caso il direttore dei lavori non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini per il pagamento della rata di saldo
In sede di collaudo il direttore dei lavori:
a) fornisce all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmette allo stesso la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori;
b) assiste i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
c) esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.
Il direttore dei lavori accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.
CAPO XII - NORME FINALI
Art. 55 - Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore
Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al presente Capitolato Speciale, alla documentazione di gara, a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori e dalla normativa vigente, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’Appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto secondo quanto meglio disciplinato nel presente Capitolato Speciale;
b) gli oneri di caratterizzazione dei rifiuti rinvenuti sull’area in oggetto di intervento e/o prodotti a seguito delle lavorazioni di cantiere;
c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne il Committente, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni
relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;
d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su qualsiasi altra struttura portante;
e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
f) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto del Committente e per i quali competono a termini di contratto all’Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
g) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che il Committente intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dal Committente medesimo, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
h) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
i) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo
rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto del Committente, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
l) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al direttore lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
m) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza;
n) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;
o) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
p) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
q) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’Appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
r) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’Appaltatore, restandone sollevati il Committente, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
s) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l’accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
t) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del direttore lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;
u) provvedere al deposito della documentazione presso l’ufficio comunale competente;
v) il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto salvo
esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
w) ottemperare alle prescrizioni previste in materia di esposizioni ai rumori;
x) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
y) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura e/o transito al transito veicolare delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto;
z) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l’esecuzione delle opere appaltate. L’Appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
aa) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;
ab) provvedere al rispetto normativo sullo smaltimento dell’amianto o di eventuali rifiuti, fermo restando il riconoscimento dei conseguenti oneri economici.
La proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
L’Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutte le autorità competenti (Comuni, consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi e le autorizzazioni, comunque denominati, necessari per la realizzazione delle opere oggetto del contratto e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle stesse e alla conduzione del cantiere, compresa l’esecuzione di tutti adempimenti e la predisposizione di tutta la documentazione necessaria al rilascio dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall’Appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile, come dichiarata dall’Appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, se tale verifica non è stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto redatto dall’Appaltatore.
Art. 56 - Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore
L'Appaltatore è obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se, invitato non si presenta;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato Speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre
provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
L’Appaltatore è obbligato ai tracciamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico.
L’Appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
Art. 57 - Proprietà dei materiali di demolizione
I materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati nel cantiere, a cura e spese dell’Appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.
Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, l’Appaltatore ne da comunicazione alla direzione lavori per procedere ai sensi di legge.
È fatta salva la possibilità, se ammessa dalla normativa applicabile, di riutilizzare i materiali di cui sopra.
Art. 58 - Utilizzo di materiali recuperati o riciclati
Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato.
Sono a carico e a cura dell’Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
È altresì a carico e a cura dell’Appaltatore il trattamento del materiale in amianto e la relativa movimentazione effettuata a norma di legge.
Sono infine a carico e cura dell’Appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.
Art. 59. Custodia del cantiere
È a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà del Committente e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte del Committente una volta ultimati i lavori.
Art. 60 - Cartello di cantiere
L’Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un numero adeguato di esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla norma.
Il cartello di cantiere deve essere aggiornato periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.
Art. 61 – Tracciabilità dei pagamenti
Gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva (comunque in tempo rispetto al primo pagamento), comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti.
L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni il Committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi legali, degli interessi e per la richiesta di risoluzione.
Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
a) per pagamenti a favore dell’Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei subfornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.000 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi sopra, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
I soggetti che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
Art. 62 - Spese contrattuali, imposte, tasse
Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa
in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto. Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione dei certificati.
Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell’Appaltatore.
A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto, anche se non espressamente indicate in tale disposizione.
Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale si intendono I.V.A. esclusa.
Le spese per l’adempimento degli oneri pubblicitari sostenute dal Committente saranno rimborsate dall’Appaltatore entro il termine di trenta giorni dall'aggiudicazione.