COPIA PER DITTA DA RESTITUIRE TIMBRATA E FIRMATA
Organizzazione con Sistema di Gestione Certificato da KIWA CERMET secondo la norma UNI EN ISO 9001: 2008
Servizi Acquisti Metropolitano
Settore Beni Sanitari
COPIA PER DITTA DA RESTITUIRE TIMBRATA E FIRMATA
(timbro e firma per accettazione in ogni pagina)
PROCEDURA APERTA N. 108/2016 PER FORNITURA TRIENNALE, IN LOTTI SEPARATI, DI SOSTANZE E MISCELE CHIMICHE PER LE ESIGENZE DI TUTTE LE AZIENDE SANITARIE IN AVEC
INDICE
Art.1 | Oggetto della gara | 2 |
Art.2 | Durata della fornitura | 2 |
Art.3 | Quantitativi | 2 |
Art.4 | Acquisto di prodotti non assegnati in gara | 2 |
Art.5 | Conformità dei prodotti | 2 |
Art.6 | Aggiornamento tecnologico | 3 |
Art.7 | Periodo di prova | 3 |
Art.8 | Obblighi dell’aggiudicatario | 4 |
Art.9 | Modalità di Consegna | 4 |
Art.10 | Controlli - Resi per merci non conformi | 5 |
Art.11 | Confezionamenti | 6 |
Art.12 | Acquisti in danno | 6 |
Art.13 | Penalità | 6 |
Art.14 | Obblighi riservatezza dei dati | 7 |
Art.15 | Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro | 7 |
Art.16 | Responsabilità | 7 |
Art.17 | Risoluzione del contratto | 8 |
Art.18 | Fatturazione, pagamento, ordini e documenti di trasporto | 8 |
Art.19 | Modifiche del contratto e subappalto | 12 |
Art.20 | Recesso del contratto | 12 |
Art.21 | Controversie e foro competente | 12 |
Servizio Acquisti Metropolitano Azienda USL di Bologna
Xxx Xxxxxxx 00, - 00000 Xxxxxxx Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx Tel. x00.000.000.00.00 fax x00.000.000.00.00 Tel. x00.000.0000000 fax x00.000.0000000
Xxxxx.xxxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xx Codice fiscale e Partita Iva 02406911202
ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA
Il presente Capitolato disciplina la fornitura triennale di sostanze e miscele chimiche per
per le esigenze delle Aziende Sanitarie in AVEC e precisamente:
⮚ AUSL BOLOGNA,
⮚ AOU BOLOGNA,
⮚ IOR
⮚ AUSL IMOLA,
⮚ AUSL FERRARA,
⮚ AOU FERRARA.
I prodotti da fornire sono riportati nell’Allegato 1 – Scheda Offerta La fornitura, suddivisa in 26 lotti.
.
ART. 2 - DURATA DELLA FORNITURA
La fornitura in oggetto avrà la durata triennale a far data dall’aggiudicazione definitiva dell’Azienda Sanitaria Capofila, eventualmente rinnovabile, di ulteriori 2 anni qualora lo consenta la normativa vigente al momento della scadenza del contratto.
L’Azienda sanitaria si riserva inoltre la facoltà, che la Ditta si impegna ad accettare con la firma del presente atto, di prorogare il contratto per non oltre 180 giorni alle condizioni pattuite fino a quando questa Azienda U.S.L. non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto.
ART. 3 – QUANTITATIVI
I quantitativi richiesti (riportati nell’ALL 1 – Scheda Offerta), sono puramente indicativi del normale fabbisogno presunto annuale di contratto ai sensi dell’art. 1560 cc. Tali quantità potranno essere aumentate o diminuite nei limiti previsti dalla normativa vigente, e da particolari esigenze organizzative interne, senza che il fornitore possa sollevare eccezione al riguardo e pretendere compensi o indennità di sorta. In tale caso rimarranno fisse ed invariate le condizioni economiche e contrattuali pattuite in sede di gara.
Restano salve le condizioni migliorative eventualmente praticate dalla Ditta aggiudicataria.
ART. 4 – ACQUISTO DI PRODOTTI NON ESPRESSAMENTE RICHIESTI IN GARA.
Data la tipologia dei prodotti oggetto della presente acquisto le Aziende Sanitarie si riservano la facoltà di richiedere alle Ditte aggiudicatarie la fornitura di tipologie diverse rispetto a quelle indicate in gara e ricomprese nel listino prezzi presentato in sede di offerta. In questo caso si applicherà la stessa percentuale di sconto praticata nella pertinente categoria merceologica riferita al prodotto..
ART. 5 - CONFORMITA’ DEI PRODOTTI
Le caratteristiche tecniche dei prodotti oggetto della fornitura devono rispondere ai requisiti specifici e alle idoneità d’uso indicate nell’Allegato 1-Scheda offerta
I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
I prodotti chimici devono essere corredati delle informazioni previste dai Regolamenti Europei (CE) REACH -1907/2006 e CLP (CE) 1272/2008. I prodotti chimici pericolosi devono essere correttamente etichettati e forniti di Scheda dati di Sicurezza aggiornate.
I prodotti, classificati come IVD, devono rispondere alla normativa vigente di cui al D.lgs. 332/00 e successive modifiche.
I prodotti destinati all’uso farmaceutico devono essere conformi ai requisiti previsti dalla Farmacopea Ufficiale Italiana vigente o altra Farmacopea ed alle disposizioni di legge in vigore e successive..
I prodotti ordinati devono pervenire in confezione integra e sigillata e non devono presentare segni di alterazione del confezionamento..
Tutti i prodotti devono essere forniti in idonei flaconi o fustini confezionati nella capacità indicata per ogni singolo riferimento e muniti di idonea chiusura che ne garantisca la buona tenuta, consegnati ed etichettati nel rispetto delle norme di Legge vigenti al momento della consegna.
Le SDS e le relative etichette devono essere fornite in lingua italiana;
Sulle confezioni delle sostanze e miscele chimiche, deve essere precisato il contenuto ed il quantitativo e dovranno essere indicate le seguenti specifiche:
• nome e descrizione del prodotto con specifica del grado di purezza;
• formula chimica e peso molecolare;
• titolo in %, v/v o m/m
• densità relativa;
• dati relativi alle purezze in % e/o p.p.m.
La ditta assegnataria dovrà fornire, se richieste, tutte le certificazioni relative ai controlli di qualità ed analisi chimico-fisiche previste dalla normativa. Il fornitore si assume tutte le responsabilità conseguenti agli obblighi di registrazione
ART. 6 – AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO
Qualora, in corso di fornitura, le ditte aggiudicatarie dovessero commercializzare un prodotto tecnologicamente aggiornato e migliorativo rispetto a quello aggiudicato, potranno fornire senza maggiorazione, previ accordi con le Farmacie Interne dell’Aziende sanitarie interessate, il/i nuovo/i articolo,dandone tempestiva comunicazione al Servizio Acquisti competente.
A tal fine dovrà essere fornita tutta la preventiva e necessaria documentazione tecnica SDS (schede di sicurezza e/o etichette) o schede tecniche,per le valutazioni da parte delle Farmacie competenti.
Le SDS aggiornate,anche per prodotti acquistati in data superiore ai dodici mesi, dovranno essere trasmesse alle rispettive Farmacie Interne delle Aziende Sanitarie interessate.
ART. 7 – PERIODO DI PROVA
L’impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di sei mesi a far data dall’inizio effettivo della fornitura. Qualora, durante tale periodo, la consegna della fornitura non risponda alle norme previste dal presente Capitolato e/o all’offerta tecnica proposta dall’impresa in fase di gara, la Stazione appaltante comunicherà alla Ditta le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida ad adempiere.
Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, con lettera raccomandata A/R, e di aggiudicare la fornitura all’impresa che segue in classifica, senza che l’Impresa precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni (Art. 1456 Clausola risolutiva espressa).
In tal caso la ditta aggiudicataria:
• dovrà proseguire nella fornitura fino alla data comunicata dall’Azienda interessata;
• avrà diritto esclusivamente al pagamento dei consumabili fino a quel momento ordinati;
ART. 8 – OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
La Ditta con la sottoscrizione del presente capitolato speciale si impegna a:
a) fornire i prodotti della casa produttrice indicati in offerta per tutta la durata della fornitura;
b) inviare ciascun prodotto offerto appartenente possibilmente ad un unico lotto di produzione e comunque ad indicare sulla bolla di consegna il/i numero/i di lotto e la/e data/e di scadenza;
c) consegnare materiale di recente produzione e se soggetto a scadenza, con almeno 2/3 della validità al momento della consegna;
d) evadere gli ordini secondo le indicazioni quali - quantitative ivi riportate indipendentemente dal confezionamento minimo;
e) comunicare alla Farmacia/Economato dell’Azienda Sanitaria interessata, in xxx xxxxxxx, xx ricevimento dell’ordine, l’eventuale impossibilità di consegna entro il termine previsto all’art. 9 “modalità di consegna” del presente capitolato.
f) comunicare tempestivamente alla Farmacia/Economato di ciascuna Azienda Sanitaria interessata, qualsiasi variazione eventualmente intervenuta relativa ai prodotti aggiudicati;
g) ricevere estemporaneamente prodotti resi dalla Farmacia/Economato anche nella eventualità di revoca, di ridotta o cessata movimentazione o prossimi alla scadenza e a concordare con l’incaricato dell’Azienda Sanitaria interessata l’accredito di pari valore o la sostituzione con uguali prodotti a scadenza differita;
h) inviare alle Farmacie delle rispettive Aziende Sanitarie le SDS, schede di sicurezza aggiornate, dei prodotti oggetto di fornitura, come richiamata dall’art. 6 del presente capitolato speciale.
ART. 9 – MODALITA’ DI CONSEGNA.
Le consegne ordinarie da effettuarsi in porto franco al Magazzino richiedente delle Aziende Sanitarie interessate, nelle quantità richieste, in base alle disposizioni di volta in volta impartite dagli Uffici Ordini, dovranno pervenire entro e non oltre 6 gg. lavorativi dal ricevimento dell’ordine.
In caso d’urgenza, la ditta si impegna a consegnare la merce nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 48 ore dalla richiesta anticipata anche telefonicamente.
La merce dovrà essere accompagnata da documento di trasporto che deve obbligatoriamente indicare:
- numero di riferimento dell’ordine
- data dell’ordine
- luogo di consegna
- elenco descrittivo del materiale consegnato.
I prodotti dovranno essere consegnati in confezione originale, sigillata, senza segni che possano evidenziare alterazioni.
Le consegne dovranno avvenire presso i Magazzini sotto elencati: si precisa che comunque trattandosi di merce a transito la consegna deve essere fatta anche in altri eventuali indirizzi che fossero indicati nell’ordinativo di fornitura.
• Azienda U.S.L. di Bologna:
Farmacia Centralizzata - Edificio G - Ospedale .Maggiore - Xxxxx X. Xxxxxxxxx, 0 - Xxxxxxx
• Azienda Ospedaliera di Bologna Policlinico X.Xxxxxx-Xxxxxxxx:
Centro Logistico (PAD.12):
Xxxxx Xxxxxxxx , 0 - 00000 Xxxxxxx, secondo le modalità riportate nell’Allegato 4
• Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna : Farmacia - Xxx Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx
Dipartimento IOR-SICILIA – c/o Villa Santa Xxxxxx Servizio di Farmacia Xxxxxx Xxxxxxx 000 xx 000 - 00000 Xxxxxxxx (Xxxxxxx).
• Azienda U.S.L. di Imola
Magazzino Farmaceutico – P.le Xxxxxxxx dalle Bande Nere, 11 – Imola (Bo)
• Azienda U.S.L. di Ferrara:
Per il materiale farmaceutico:
Farmacia Ospedale di Cento – Xxx Xxxxxx x. 0 – Xxxxx (XX)
Farmacia Ospedale di Argenta, – Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx 0/0 – Xxxxxxx (XX) Farmacia Ospedale del Delta – Xxx Xxxxx Xxxxx, 0 – Xxxxxxxxx (XX)
Per il materiale economale:
Magazzini Economali – Xxx Xxxxxxxxxx, 0/X - 00000 - Xxxxxxxxxxx (Xxxxxx)
• Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara :
Per materiale farmaceutico: Servizio di Farmacia- Xxxxx Xxxxxxxx 000- Xxxxxxx Per materiale economale:- Magazzino Centrale-Via Fossato di Mortara, 70 - Ferrara
Si precisa, altresì, che le consegne per lo I.O.R. dovranno essere effettuate, con le medesime modalità anche presso il Dipartimento IOR-SICILIA – c/o Villa Santa Xxxxxx Servizio di Farmacia Xxxxxx Xxxxxxx 000 xx 000 - 00000 Xxxxxxxx (Xxxxxxx).
Qualora codesta ditta ritenga di non effettuare direttamente le consegne alla sede di Bagheria, ma di avvalersi di un terzo distributore, dovrà segnalare tempestivamente il nominativo, la ragione sociale, il codice fiscale dello stesso e la tipologia contrattuale (subentro, cessione …etc) affinchè questa Amministrazione possa porre in essere i controlli di legge e autorizzare formalmente il diverso fornitore dei prodotti aggiudicati.
Art. 10 – CONTROLLI – RESI PER MERCI NON CONFORMI
L’accettazione dei prodotti forniti avverrà ad insindacabile giudizio degli organi competenti delle Aziende Sanitarie.
Qualora al controllo quali- qualitativo risultasse la non rispondenza ai requisiti contrattuali, si procederà a restituire la merce chiedendone la sostituzione entro 5 giorni con altra avente le caratteristiche richieste.
In caso di mancato ritiro da parte della ditta del reso entro 10 giorni dalla comunicazione, l’Azienda Sanitaria interessata, si riserva la facoltà di rendere, franco destino, la merce non ritirata e risultata non conforme.
Le forniture dovranno corrispondere al quantitativo richiesto; eventuali eccedenze non autorizzate non verranno riconosciute e, di conseguenza, non saranno pagate.
L’accettazione della merce al momento della sua consegna indica solo una corrispondenza fra il numero dei colli consegnati e quanto riportato nella bolla di accompagnamento.
Nel caso non fosse possibile periziare tutta la merce la ditta fornitrice dovrà accettare le eventuali contestazioni sulle quantità e qualità dei prodotti forniti anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè, all’apertura degli imballaggi e delle confezioni, ne sarà possibile il controllo.
Pertanto il fornitore è responsabile delle proprie obbligazioni relativamente a tutti i vizi della merce non rilevati all’atto della consegna, fino all’utilizzazione del materiale.
Le Aziende sanitarie si riservano di effettuare controlli sul prodotto fornito in un momento successivo a quello della consegna; tali controlli potranno consistere anche in analisi tecniche la cui esecuzione sarà affidata a laboratori legalmente riconosciuti il cui risultato dovrà essere accettato dalla ditta fornitrice. Qualora vengano riscontrate delle non
conformità rispetto alle specifiche tecniche, le spese delle analisi saranno a carico del fornitore.
Art. 11 – CONFEZIONAMENTI
I prodotti devono essere confezionati in modo da garantire la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto, in conformità alle normative vigenti, come indicato all’art 2 del presente capitolato di gara..
Gli imballi dovranno essere gratis e a norma di legge.
Gli imballi che a giudizio del personale delle Aziende Sanitarie interessate, presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione,saranno rifiutati e la ditta fornitrice dovrà provvedere alla immediata sostituzione.
Se la consegna dovesse avvenire a pallet, questi dovranno essere tassativamente di tipo EURONORM/EPAL da cm 120 x 80cm,correttamente imballato con cellophane di altezza max.160cm (compreso il pallet), con i colli perfettamente allineati non debordanti dalla sagoma del pallet. Devono essere scaricati a terra con mezzo dotato di sponda idraulica. Sull’imballaggio esterno e, su ogni confezione singola, deve essere facilmente visibile il contrassegno della ditta,il nome del prodotto, la descrizione e dei materiali, il nome e l’indirizzo dell’officina di produzione,data e numero del lotto di fabbricazione, il quantitativo espresso nell’unità propria del prodotto e preferibilmente il codice a barre.
Art. 12 - ACQUISTI IN DANNO
Qualora l’Azienda Sanitarie riscontrassero, anche in sede di prima fornitura, la non conformità, sia nella qualità che nella quantità, della merce ai requisiti richiesti e pattuiti e qualora non venissero rispettati i termini di consegna previsti dal capitolato, invierà formale contestazione con specifica delle motivazioni e con invito a conformarsi nel termine che sarà ritenuto congruo.
Ciascuna Azienda Sanitaria avrà il diritto di acquistare presso altre ditte i prodotti occorrenti a danno del fornitore inadempiente; sia la differenza per l’eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto sia ogni altro maggior onere o danno comunque derivante all’Azienda a causa dell’inadempienza stessa.
Art. 13 - PENALITA’
Le Aziende Sanitarie si riservano la facoltà di procedere nel senso sotto indicato, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, nei seguenti casi:
a) ritardo nella consegna rispetto ai termini di cui all’art 9: in tal caso, la penale prevista è pari al 5% del ritardo dell’importo della merce non consegnata, per ogni giorno di ritardo;
b) merce che a seguito del controllo quali-quantitativo,risultasse priva delle qualità essenziali richieste o viziata al punto da renderla inidonea all’uso e la ditta fornitrice non avesse provveduto alla sua sostituzione nel termine perentorio indicato dalla data di comunicazione del rifiuto, in tal caso, la penale prevista è pari al 5% dell’importo della merce non consegnata per ogni giorno di ritardo;
c) se in seguito al rifiuto della merce , la Ditta non abbia provveduto a sostituire la stessa nel termine di 5 giorni e/o al ritiro della merce rifiutata presso il luogo ove è avvenuta l’operazione di collaudo; la penale prevista in tal caso, è pari al 2% dell’importo della merce ritirata.
Ciascuna Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per l’eventuale deterioramento della merce non ritirata, fatto salvo il richiamo alle norme contenute nel Capitolato Generale d’Oneri.
L'applicazione delle penali avverrà in modo automatico attraverso l'emissione da parte
degli uffici amministrativi di una nota di addebito ai sensi dell'art.15, I comma, del D.P.R. n.633/72.
La Ditta prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle aziende sanitarie a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
ART. 14 – OBBLIGHI RISERVATEZZA DEI DATI
Le notizie e i dati relativi all’Azienda USL di Bologna e agli assistiti, comunque venuti a conoscenza dell’Appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività in relazione alla esecuzione del presente appalto non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate, divulgate o lasciate a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzate, da parte dello stesso Appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli previsti dal presente capitolato .
L’appaltatore, in relazione a quanto oggetto di prestazione ed alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall’interessato, ad attuare nell’ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.lgs n.196/2003, tutte quelle norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d’accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alla finalità del servizio, dei dati.
ART. 15 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO
Le Aziende Sanitarie come previsto dall’art 26 c1-lettera b del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, in un fascicolo informativo, forniscono alle ditte partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; tali fascicoli sono disponibili sui siti delle Aziende:
Azienda USL di Bologna: xxx.xxxx.xxxxxxx.xx/ sezione informazioni per operatori economici e gare d’appalto – documentazione,
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico X.Xxxxxx Xxxxxxxx: al link
xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx/xxx.00.xxx ,
Istituto Ortopedico Rizzoli: xxxx://xxx.xxx.xx/xx-xxxxxxx/xxxxxxx-x-xxxxxx/xxxxxxxx- prevenzione-e-protezione,
Azienda USL di Imola: xxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/ sezione bandi di gara – Fascicolo Informativo sui rischi specifici dell’Azienda USL di Imola.
Per l'AOSP e l’AUSL di Ferrara il Fascicolo Informativo può essere richiesto al Dipartimento Interaziendale di Prevenzione e Protezione, Xxx Xxxxxxxx 000, Xxxxxxx tel 0000-000000 xxx.xxxxxxxxxxx@xxxxx.xx.
Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro.
ART. 16 - RESPONSABILITA’
L’Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.
La Ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili a essa e ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l’Azienda USL che fin da ora
s’intende sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia.
ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Azienda appaltante avrà la facoltà di risolvere “ipso facto et jure” il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure, alternativamente, intimata a mezzo fax, nelle seguenti ipotesi:
a) avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall’art.1671 c.c.;
b) per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell’atto dispositivo;
c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
d) in caso di cessazione dell’attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell’aggiudicatario;
e) in caso di cessione del contratto senza comunicazione all’Azienda USL;
f) in caso di subappalto non autorizzato dall’Azienda USL;
g) dopo la seconda nota di contestazione per violazione degli obblighi contrattuali (ritardo o mancata consegna, no conformità, o altro) senza che la ditta abbia ottemperato a quanto intimato;
h) in caso di violazione dell’obbligo di riservatezza
In caso di risoluzione del contratto, l’Azienda USL si riserva la facoltà di valutare l’opportunità e la convenienza economica di adire il secondo aggiudicatario o di indire una nuova procedura di gara.
Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali (ritardo o mancata consegna, non conformità o altro) l’Azienda Sanitaria incamererà il deposito cauzionale, salvo e impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta.
ART.18 - FATTURAZIONE,PAGAMENTO,ORDINI E DOCUMENTO DI TRASPORTO
Ai sensi di quanto previsto dall’art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse all’AUSL di Bologna, l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna, l’Istituto Ortopedico Rizzoli, l’Ausl di Imola,l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna e l’Ausl di Ferrara esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).
L’obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall’applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.
Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:
Azienda USL di Bologna :
I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG Azienda USL di Imola:
I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) as_BO66 codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFAN47 Azienda Osped. Universitaria di Bologna:
I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aopso_bo
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFR9WK
Istituto Rizzoli di Bologna:
I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) IOR codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFZSSP Azienda USL di Ferrara:
I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) ausl_fe codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFTPUJ Azienda Osped. Universitaria di Ferrara:
I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aou_fe codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFX3JZ.
Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati:
PER L’AZIENDA USL DI BOLOGNA:
AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA
Codice fiscale: 02406911202
Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX
PER L’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA: AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA-MALPIGHI
Codice fiscale: 92038610371
Sede Legale: Via Albertoni 15 – 00000 XXXXXXX
PER L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI:
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
Codice Fiscale: 00302030374
Sede Legale: Xxx xx Xxxxxxxx 0/00 – 00000 XXXXXXX
PER L’AZIENDA USL DI IMOLA:
L’originale della fattura dovrà essere così intestato:
AZIENDA USL DI IMOLA
Codice Fiscale: 90000900374
Sede Legale: Xxxxx Xxxxxxxx 0 – 00000 XXXXX (XX)
PER L’AZIENDA USL DI FERRARA:
AZIENDA U.S.L. DI FERRARA
Codice fiscale: 01295960387
Sede Legale: Xxx Xxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX
PER L’AZIENDA OSPEDALIERA DI FERRARA:
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA P.I. 01295950388
Sede Legale: Xxx Xxxx Xxxx 0 - 00000 Xxx. XXXX XXXXXXX
Inoltre ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare:
• Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
• Il codice unico di progetto (CUP), (solo per gli investimenti).
Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previsto.
PER L’AUSL DI BOLOGNA:
Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi:
- indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato
- indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine
- indicazione del numero dell’ordine aziendale informatizzato
In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx.; al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione.
PER L’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA:
I documenti contabili (fatture, documenti di trasporto, verbali, ecc.) dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi:
- indicazione degli estremi dell’ordine (numero, data, sigle dell’operatore, i riferimenti del sottoconto, della richiesta e del progetto),
- indicazione di: referente, telefono, Direzione/Dipartimento/Unità Operativa presso cui è stato consegnato il bene o svolto il servizio
I documenti contabili (fatture e documenti di trasporto) dovranno rispettare l’articolazione prevista dall’ordine nella sua specificazione in righe d’ordine, importo unitario e importo totale.
PER L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI:
Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi:
- indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato
- indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine
- indicazione dell’ordine completo di anno e numero o,in mancanza, di ogni altro documento idoneo ad individuare la prestazione
PER L’AZIENDA USL DI IMOLA:
Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi:
- indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato
- indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine
- indicazione del numero dell’ordine aziendale
Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e la prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l’imponibile al fornitore e l’IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all’Erario.
A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente “Scissione dei pagamenti
– art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015).
L’applicazione dello splyt payment non si applica ai fornitori esteri.
Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture.
Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza (SUMCF) - Ufficio Contabilità Fornitori
– tel.n.0000000000 per l’Azienda USL di Bologna, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna e l’Istituto Ortopedico Rizzoli, mentre contattare l’UO Contabilità e Finanza – tel.n. 0000000000 per l’Azienda USL di Imola.
Le Aziende Sanitarie procederanno ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.
La Ditta aggiudicataria di un contratto di somministrazione non dovrà opporre eccezioni al fine di ritardare o evitare la prestazione dovuta anche in caso di ritardato pagamento.
La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d’inadempimento di cui all’art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all’Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall’importanza di garantire il buon andamento dell’Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l' Azienda USL è portatrice.
I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:
- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l’INPS il diritto dell’Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all’articolo 48 bis del DPR 602/73.
La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.
In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuattivi, le Aziende Sanitarie di cui alla presente gara dovranno emettere, con decorrenza 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, a partire da tale data il fornitore dovrà garantire l’invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.
Il fornitore dovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell’Agenzia Intercent-ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.
In alternativa, le imprese potranno utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l’invio dei documenti di trasporto elettronici che saranno messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx- xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ previa registrazione.
ART. 19 - MODIFICHE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
Per le modifiche contrattuali durante il periodo di efficacia del contratto si applica quanto previsto all’art. 106 del D.lgs 50/2016.
E’ ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall’art.105 del D.Lgs.50/2016.
L’Azienda USL di Bologna corrisponderà gli importi della fornitura subappaltato direttamente al subappaltatore.
Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:
1. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del contratto sottoscritto con l’Ente (…), identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m..
2. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto all’Ente (…).
ART. 20 – RECESSO DEL CONTRATTO
Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, l’Azienda USL, oltre a incamerare il deposito cauzionale, si riserva di addebitare le eventuali maggiori spese insorgenti per l’assegnazione ad altra ditta.
L’Ente Appaltante potrà altresì recedere dal contratto ai sensi dell’art.109 del D.lgs 50/2016.
ART 21 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.
Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna, mentre per le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione della fornitura è competente, esclusivamente, il Foro in cui ha sede l’Azienda Sanitaria che è parte in causa.
Per accettazione
Timbro della Ditta e Firma del Legale Rappresentante
Sono specificatamente ed espressamente approvate per iscritto le seguenti clausole ai sensi dell’art 1341 II°comma C.C.:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
Per accettazione
Timbro della Ditta e Firma del Legale Rappresentante