OGGETTO
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Servizio di digitalizzazione del periodico “Il Lavoro”
OGGETTO
Provincia di Genova
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Direzione 2 – Direzione Acquisti, Patrimonio, Risorse Finanziarie
STAZIONE APPALTANTE
Direzione Affari Generali
COMMITTENTE/CONTRAENTE
Provincia .................................................................. La Provincia di Genova, nella sua qualità di
contraente
Ufficio ....................................................................... L’Ufficio Cultura e Beni Culturali della Direzione
Affari Generali
Soggetto aggiudicatario L’operatore economico che ha presentato la migliore
offerta in base ai criteri di aggiudicazione e che è stato formalmente dichiarato aggiudicatario
Concorrente o candidato Il soggetto ammesso a partecipare alla gara che ha
presentato l’offerta
Fornitore...................................................................... Il soggetto aggiudicatario, in forma singola,
associata o consorziata, che stipula il contratto
Prodotto.................................................................... I documenti elettronici e i supporti informatici
derivanti dal processo di digitalizzazione
DEFINIZIONI
SOMMARIO
pagina
Articolo 1 Oggetto 3
Articolo 2 Caratteristiche del quotidiano 3
Articolo 3 Attrezzature e modalità di esecuzione 3
Articolo 4 Caratteristiche del prodotto finale 4
Articolo 5 Implementazione di archivi elettronici consultabili via protocolli di rete 4
Articolo 6 Importo a base di gara 4
Articolo 7 Durata del contratto 5
Articolo 8 Buono d’ordine 5
Articolo 9 Modalità di ritiro e di riconsegna originali 5
Articolo 10 Modalità e tempi di consegna del prodotto 5
Articolo 11 Responsabile della prestazione 5
Articolo 12 Controlli sull’esecuzione del servizio 5
Articolo 13 Corrispettivo 6
Articolo 14 Fatturazione e modalità di pagamento 6
Articolo 15 Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro 6
Articolo 16 Obblighi in materia di sicurezza 6
Articolo 17 Tutela della riservatezza 7
Articolo 18 Garanzie 7
18.1 Cauzione definitiva 7
18.2 Polizza ALL RISK 7
18.3 Garanzia quinquennale 7
Articolo 19 Penali 8
Articolo 20 Risoluzione del contratto 8
Articolo 21 Facoltà di recesso 8
Articolo 22 Cessione del contratto e subappalto 9
Articolo 23 Proprietà documenti elettronici e supporti informatici 9
Articolo 24 Controversie 9
Articolo 25 Spese contrattuali 9
Allegato A) 10
SEZIONE PRIMA
Articolo 1 Oggetto
Forma oggetto del presente capitolato la digitalizzazione della raccolta storica del quotidiano “Il Lavoro”, di seguito denominato semplicemente “quotidiano”.
Le attività richieste sono:
1. la scansione ottica e la microfilmatura dei supporti cartacei;
2. l’indicizzazione delle immagini per anno, numero del periodico, data;
3. l’implementazione di archivi elettronici consultabili via protocolli di rete.
Articolo 2 Caratteristiche del quotidiano
Il quotidiano, oggetto del servizio, è rilegato in volumi in formato di cm. 58 e cm. 47 a seconda delle edizioni.
L’attività di digitalizzazione non è da eseguirsi sugli interi fascicoli ma sulle pagine che saranno indicate a discrezione del committente.
Il servizio di digitalizzazione dovrà essere svolto nella sede scelta dal soggetto aggiudicatario.
Articolo 3 Attrezzature e modalità di esecuzione
Il servizio deve essere svolto a regola d’arte al fine di non danneggiare o deteriorare i testi trattandosi di materiale di pregio storico. Al fine di non aggravare l’attuale stato di conservazione, peraltro in alcuni casi già precario, è necessario utilizzare apparecchiature idonee per le operazioni di scansione e digitalizzazione.
A tal fine il servizio deve avvenire mediante l’utilizzo delle attrezzature e con le modalità sottoriportate.
La riproduzione dovrà avvenire con l’utilizzo di lampade a luce fredda (5400° Kelvin), prive di componente ultravioletta, con scanner a planetario a scala di grigi 256 livelli con ripresa dall’alto verso il basso, in grado di lavorare a risoluzioni comprese tra 200 e 600 ppi su un campo di ripresa dall’A2 all’A4 a 14 bit in scala di grigi. Per una corretta planarità dell’immagine lo scanner deve essere dotato di piani basculanti. Si esclude l’utilizzo di scanner piatti o che prevedano pressione sui volumi.
La microfilmatura di tutto il materiale digitalizzato dovrà avvenire esclusivamente a partire dall’originale fornito e dovrà produrre microfilm a 35 mm.
Dovranno essere sempre previsti interventi di miglioramento e fotoritocco (rimozione del bordo nero esterno, correzione delle micro-rotazioni, rafforzamento del contrasto con filtri di smoothing e di riduzione del rumore, ecc.).
Le risoluzioni dovranno sempre essere reali sulle dimensioni del formato originale cartaceo e non sulle dimensioni del supporto d’immagine.
Tenendo conto del pregio e della delicatezza degli originali, le modalità di ripresa (apertura dei volumi, illuminazione, manipolazione) dovranno essere tali da non arrecare loro danno.
Trattandosi soprattutto di volumi rilegati, le immagini saranno acquisite appoggiando i piatti della legatura su una superficie idonea e rivolgendo verso l’alto la superficie da riprodurre. Anche se tutti i volumi possono aprirsi a 180 gradi, tuttavia per non danneggiare la rilegatura, la scansione ottica e la microfilmatura devono essere eseguite aprendo i volumi a 90 gradi.
Tutti i documenti dovranno essere digitalizzati in ordine sequenziale ed acquisiti in modo che ciascuna pagina o facciata sia interamente compresa nella ripresa digitale, inclusi margini e ogni altro elemento compreso nel testo.
I file immagine acquisiti dovranno essere rifilati in maniera da evitare l’acquisizione di zone estese al di fuori della pagina, pur garantendo di contenere per intero la pagina stessa e non la sola area di testo.
Se la grammatura del supporto cartaceo dovesse non essere sufficientemente consistente, sarà utilizzato un foglio nero da porre sotto l’originale da riprendere per evitare effetti di trasparenza. Nel caso di fori o strappi, dietro ogni pagina da riprendere dovrà essere posizionato un foglio di colore opportuno.
Articolo 4 Caratteristiche del prodotto finale
Il fornitore dovrà produrre un file-immagine per ciascuna pagina di giornale. Le immagini devono essere indicizzate per anno, numero del periodico e data.
Il procedimento di digitalizzazione dovrà prevedere 3 formati immagine per ciascuna pagina:
a) un’immagine destinata alla conservazione fuori linea come copia di sicurezza (master), archiviata con un algoritmo di compressione reversibile senza perdita di qualità:
immagine ad alta risoluzione in formato TIFF 6.0 non compresso ad alta risoluzione a 300 DPI ottici in scala di grigi a 256 livelli (14 bit);
b) un’immagine per la consultazione e la produzione di stampe di piena leggibilità:
immagine in formato JPG compresso ad alta risoluzione a 300 DPI ottici in scala di grigi a 256 livelli (14 bit);
c) un’immagine per la visione via browser internet, tale da consentire un’adeguata leggibilità ma non la riproduzione per scopi commerciali: l’Immagine deve essere il più possibile compatta conservando la buona qualità e la buona leggibilità a video;
immagine in formato JPG compresso a bassa risoluzione a 96 DPI ottici in scala di grigi a 256 livelli (14 bit);
d) immagine in formato DJVU compresso a bassa risoluzione a 96 DPI ottici in scala di grigi a 256 livelli (14 bit).
Articolo 5 Implementazione di archivi elettronici consultabili via protocolli di rete
Le immagini prodotte di cui all’articolo precedente verranno riversate sui seguenti supporti: DVD-R da 4,7 GB formato ISO 9660 garantendo marchi di produzione mondiale.
I supporti per le immagini di cui all’articolo 4 lettere a), b) e c) dovranno contenere i relativi Mag come da standard ICCU 2.01
Occorrerà compilare un archivio elettronico di Metadati degli oggetti digitali – MAG formato XML a partire dalla versione 2.01 o superiore conforme allo standard ICCU.
Le specifiche tecniche dei METADATI da produrre sono indicate nell’allegato A) al presente capitolato.
Una seconda copia del file formato JPG a 300 DPI ottici dovrà essere archiviato su supporto DVD/CD e contenere un apposito software di ricerca in uso gratuito. Su ogni DVD/CD prodotto dovrà essere masterizzato il sw di ricerca, gli indici e le immagini. Le immagini dovranno essere indicizzate con campo testata, anno, numero di pagina. Il DVD/CD deve essere completamente autonomo per la consultazione off- line, tale da permettere la ricerca e la visualizzazione dei file tramite i campi predefiniti e la stampa.
Articolo 6 Importo a base di gara
L’importo a base di gara viene stimato in circa € 78.000,00=, oneri fiscali esclusi, per la riproduzione di n.
80.000 pagine circa.
Qualora nel corso del periodo contrattuale emergessero ulteriori necessità il servizio stesso potrebbe essere esteso fino a un ammontare massimo del 30% del suddetto importo, alle medesime condizioni economiche e modalità organizzative del presente appalto.
SEZIONE SECONDA
Articolo 7 Durata del contratto
La durata contrattuale decorre dalla data della determina di aggiudicazione definitiva e terminerà il 31/12/2010, salvo esaurimento anticipato dell’importo contrattuale.
La durata può essere prorogata per ulteriori 3 mesi, su comunicazione scritta della Provincia, se allo scadere del termine non sia esaurito l’importo complessivo contrattuale.
I singoli ordinativi potranno essere effettuati sino alla data di scadenza del contratto. Conseguentemente i rapporti di esecuzione contrattuale instaurati si protrarranno sino alla loro naturale scadenza.
Articolo 8 Buono d’ordine
L’Ufficio ordinerà il servizio a mezzo di apposito "buono d’ordine", contenente l’indicazione delle facciate di ogni singolo quotidiano da digitalizzare individuato in base alla data, al numero del fascicolo di appartenenza e all’annata, il prezzo e il luogo di consegna.
L’ordinazione avverrà in numero 40 tranches sulla base delle effettive ed insindacabili esigenze maturate di volta in volta, senza che il fornitore possa vantare compensi ed indennizzi non contemplati nel presente Capitolato, né possa sollevare eccezioni nel completare comunque il servizio nei termini contrattuali.
Articolo 9 Modalità di ritiro e di riconsegna originali
I quotidiani oggetto di ogni singolo buono d’ordine potranno essere ritirati dal fornitore presso la sede della Provincia di Genova – Piazzale Mazzini 2.
A lavoro eseguito gli stessi dovranno essere riconsegnati nei suddetti locali e ricollocati nei vari scaffali dello stesso ordine di prelievo, il tutto a cura e spese del fornitore.
In nessun caso potrà essere richiesto l’utilizzo di attrezzature e/o mano d’opera della Provincia per l’esecuzione delle suddette attività.
Articolo 10 Modalità e tempi di consegna del prodotto
Ogni prestazione richiesta dovrà avvenire entro e non oltre 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ogni singola ordinazione.
Ogni consegna dovrà essere eseguita suddividendo i prodotti per anno, numero del periodico e data. I prodotti devono essere memorizzati su documenti elettronici e supporti informatici, confezionati e consegnati in scatole del peso massimo di 5/6 kg.,
Ogni scatola dovrà riportare anno, numero del periodico e relativa data .
Articolo 11 Responsabile della prestazione
Il Fornitore individua un Responsabile unico del contratto, referente nei confronti della Provincia per l’esecuzione, che ha la responsabilità delle prestazioni e dei livelli di servizio previsti dal contratto.
L’Ufficio è responsabile dell’esecuzione del contratto per la Provincia; ad esso devono essere indirizzate tutte le relative comunicazioni.
Le Parti indicheranno i soggetti fisici e i recapiti necessari per le varie forme di comunicazione, telefonica, via fax, posta elettronica.
Articolo 12 Controlli sull’esecuzione del servizio
Il R.U.P. all’atto della consegna del prodotto effettua il controllo sia sull’integrità del materiale originale che sulla qualità del prodotto..
Per quest’ultima fattispecie la verifica riguarderà che:
(a) il materiale digitalizzato sia il più possibile simile all’originale;
(b) la conformità del prodotto alle prescrizioni del capitolato, nonché gli eventuali difetti e/o imperfezioni;
Il R.U.P. si riserva inoltre di effettuare controlli periodici durante la lavorazione presso la sede di svolgimento delle operazioni di riproduzione.
Qualora il prodotto presenti difetti e/o imperfezioni marginali rispetto a quanto contrattualmente pattuito, l’Ufficio si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di applicare la penale prevista all’articolo 21; nel caso trattasi di irregolarità grave il fornitore è tenuto alla ripetizione del servizio a proprie cure e spese.
Nel caso in cui si verificassero danni sul materiale originale il fornitore dovrà provvedere al risarcimento degli stessi, mediante polizza appositamente stipulata.
Articolo 13 Corrispettivo
Il corrispettivo contrattuale a misura è determinato dalla quotazione unica offerta per ogni singola pagina “lavorata” al netto degli oneri fiscali e comprensivo di ogni onere, imballo e trasporto inclusi, per merce resa franco destino.
La quotazione si intende comprensiva di tutti gli oneri e spese che derivano al soggetto aggiudicatario dall’osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni derivanti dal capitolato e dall’offerta presentata; esse comprendono altresì le normali quote di spese generali ed utili di impresa
La quotazione si indente fissa e invariabile per tutta la durata contrattuale indipendentemente da qualsiasi varazione dei prezzi di mercato e dai contratti nazionali collettivi di lavoro.
Articolo 14 Fatturazione e modalità di pagamento
La fatturazione della fornitura deve essere riferita ad ogni singolo buono d’ordine. Le fatture dovranno essere inviate, a cura e spese del Fornitore a Provincia di Genova – Ufficio Contabiltà Economica – Fatture – piazzale Mazzini 2 – 00000 Xxxxxx.
I termini di pagamento sono fissati in sessanta giorni dal ricevimento della fattura, intendendosi per ricevimento la registrazione in contabilità dal competente ufficio fatture.
La Provincia declina ogni responsabilità per ritardi nel pagamento delle fatture a seguito di errata o diversa indicazione dell’ufficio ricevente.
Ogni pagamento è subordinato alla restituzione degli originali.
Articolo 15 Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro
Il Fornitore s’impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, comprese le norme in materia di assunzione di personale.
Il Fornitore s’impegna ad applicare nei rapporti di lavoro condizioni giuridiche ed economiche non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi territoriali, applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, in vigore alla data di stipula del presente contratto nonché successivamente stipulati. Il Fornitore s’impegna ad applicare i contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro vincolano il Fornitore per tutto il periodo di validità del presente contratto, anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.
La Provincia può prendere visione degli atti attestanti la regolarità amministrativa dell’aggiudicatario nel rapporto con i propri dipendenti e/o collaboratori, sia agli effetti contributivi che agli effetti assicurativi, in modo tale che questi ultimi non possano vantare alcuna pretesa nei confronti della Provincia stessa.
Articolo 16 Obblighi in materia di sicurezza
Il Fornitore s’impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
In particolare, il Fornitore s’impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali e dei singoli ordinativi di fornitura, le norme regolamentari di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e successive modificazioni e integrazioni.
L’Appaltatore dichiara di conoscere perfettamente le norme contenute nel citato decreto in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro per quanto concerne i propri operatori, mallevando la Provincia da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta.
Articolo 17 Tutela della riservatezza
Ai sensi del 1° comma dell’art. 13 del D. Lgs. n°196/2003, la Provincia utilizzerà i dati personali per le finalità di gestione della procedura di gara, e li tratterà in seguito, nell’eventualità della stipulazione del contratto d'appalto, per la finalità di gestione del contratto stesso.
Il Fornitore, a sua volta, dovrà garantire che il proprio personale tratterà come riservate le informazioni di cui verrà a conoscenza nell’esecuzione della fornitura, secondo le disposizioni del D. Lgs. n°196/2003.
Articolo 18 Garanzie
18.1 Cauzione definitiva
Il Soggetto aggiudicatario deve prestare una cauzione definitiva pari al dieci per cento dell’importo contrattuale complessivo, salvo gli incrementi disposti all’articolo 113 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, con efficacia fino a tre mesi successivi alla scadenza del contratto.
La cauzione può essere costituita nei seguenti modi:
(A) mediante garanzia fideiussoria, rilasciata da una delle imprese esercenti l’attività bancaria previste dal
D.P.R. 22 maggio 1956, n. 635;
(B) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da una delle imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni, ai sensi del X.X.X. 00 xxxxxxxx 0000, x. 000, x xxx xxxxxxx legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
(C) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da un intermediario finanziario iscritto all’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La cauzione definitiva è svincolata secondo quanto disposto dall’articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Ogni qualvolta la cauzione sia ridotta ai sensi della precitata norma, l’aggiudicatario si impegna a fornire alla Provincia i documenti comprovanti l’ammontare residuo della garanzia.
In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall’obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte della Provincia, dietro presentazione della garanzia di cui all’art. 18.3. Tale obbligo deve risultare nel contratto di fideiussione.
18.2 Polizza ALL RISK
Il fornitore deve stipulare per tutta la durata del servizio una polizza ALL RISK (tutti i rischi ovvero perdita, danneggiamento, atti vandalici, eventi naturali, furto e incendio) per un valore complessivo corrispondente a
n. 851 volumi di € 400.000,00= (valore stimato di ogni tranche di ordinazione pari a € 10.000,00=) a garanzia dei volumi oggetto del servizio.
Il fornitore deve consegnare all’ufficio la suddetta polizza almeno 10 giorni prima dell’inizio del servizio.
18.3 Garanzia quinquennale
Il fornitore deve garantire per 5 anni il perfetto funzionamento di tutti i supporti informatici qualora presentassero difetti o imperfezioni dovuti alla normale usura, senza nessun costo aggiuntivo per la Provincia, presentando idonea polizza all’atto della presentazione dell’ultima fattura.
Articolo 19 Penali
Per l’inosservanza dei termini di consegna degli originali e dei prodotti finiti si applica la penale di € 150,00 per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo.
Qualora il prodotto presentasse difetti e/o imperfezioni marginali la Provincia si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di applicare la penale di € 300,00 per ogni errore rilevato.
Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazioni delle penali sono contestati in forma scritta al Fornitore. Il Fornitore deve comunicare le proprie controdeduzioni entro il termine massimo di 5 giorni dal ricevimento della contestazione.
In caso di mancato o ritardato riscontro ovvero qualora le giustificazioni non possano essere accolte, sono applicate le penali a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
Le penali vengono trattenute, per il loro rispettivo importo sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento e, in mancanza di queste, sulla cauzione definitiva costituita dal Fornitore, con l’obbligo per quest’ultimo di reintegrare la cauzione entro 15 giorni dalla richiesta della Provincia, pena l’eventuale risoluzione del contratto.
L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di tutti i danni che potranno derivare alla Provincia per la ritardata o omessa fornitura, per l'eventuale peggior offerta conseguita dalla Provincia stessa nel successivo o negli ulteriori esperimenti della gara e comunque in relazione al maggior costo della fornitura stessa rispetto a quello che si sarebbe verificato senza la decadenza del Fornitore.
Articolo 20 Risoluzione del contratto
In tutti i casi di violazione degli obblighi contrattuali, la Provincia, indipendentemente dall’applicazione delle penali, comunica al Fornitore gli estremi degli inadempimenti rilevati, assegnando un termine minimo di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della comunicazione a mezzo raccomandata inviata dalla Provincia per adempiere secondo le modalità contrattuali. Qualora il Fornitore non ottemperi, è facoltà della Provincia risolvere il contratto.
Oltre quanto previsto dall’articolo 1453 del codice civile, costituiscono motivo di risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, le seguenti ipotesi di inadempimento:
(c) mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
(d) importo delle penali superiore al 10% dell’importo contrattuale;
(e) cessione del contratto, subappalto non autorizzato;
(f) per ritardo superiore a trenta giorni sui termini di consegna del prodotto;
(g) per ritardo nella restituzione degli originali superiore a trenta giorni decorrenti dalla consegna del prodotto “lavorato” cui gli stessi si riferiscono;
(h) per distruzione e /o danneggiamento degli originali;
(i) per numero dieci errori ed imperfezioni riscontrate.
Nelle ipotesi sopra indicate il contratto è risolto di diritto con effetto immediato a seguito della comunicazione della Provincia in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutiva.
La risoluzione del contratto comporta l’escussione della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno, anche in relazione al maggior costo della fornitura rispetto a quello che si sarebbe verificato senza la decadenza del Fornitore.
Articolo 21 Facoltà di recesso
La Provincia si riserva il diritto di recedere dal contratto nei casi di:
(a) giusta causa;
(b) reiterati inadempimenti dell‘aggiudicatario, anche se non gravi.
A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si ha giusta causa quando:
(c) sia stato depositato contro il Soggetto aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero, nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione dei beni dell’aggiudicatario;
(d) il Soggetto aggiudicatario perda i requisiti minimi richiesti dal bando di gara e/o lettera d’invito;
(e) taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Soggetto aggiudicatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, le fede o il patrimoni pubblico ovvero siano assoggettati alla misure previste dalla normativa antimafia;
(f) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto.
La Provincia ha la facoltà di recedere dal contratto qualora non possa procedere all’ordinazione correlata al mancato finanziamento per l’anno 2010 indicato all’articolo 6.
In caso di recesso il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché effettuate a regola d’arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed ogni ulteriore compenso o indennizzo anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del codice civile.
Il fornitore rinuncia sin d’ora a qualsiasi richiesta di indennizzo per l’eventuale mancato completamento delle ordinazioni derivante da mancanza di finanziamenti.
Articolo 22 Cessione del contratto e subappalto
Non è ammessa la cessione del contratto. È consentito il subappalto nei modi e nei termini previsti dall’art. 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Articolo 23 Proprietà documenti elettronici e supporti informatici
I documenti elettronici e tutti i supporti informatici derivanti dal processo di digitalizzazione restano di proprietà esclusiva della Provincia di Genova. E’ espressamente vietata qualsiasi riproduzione o duplicazione non autorizzata dalla Provincia di Genova.
Articolo 24 Controversie
Per tutto quanto concerne l’esecuzione del contratto, salvo diverse successive comunicazioni, il Fornitore deve fare riferimento all’Ufficio.
Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all’esecuzione del contratto saranno di competenza del foro di Genova.
Articolo 25 Spese contrattuali
Sono a carico del Fornitore tutte le spese di stipulazione e scritturazione del contratto, nonché qualsiasi atto inerente e conseguente la stipula del contratto.
Allegato A)
ELEMENTI MAG PER PROGETTI DIGITALIZZAZIONE
GEN
□ <stprog>
□ <collection>
□ <agency> :
□ <access_rights> :
□ <completeness> :
□ <img_group> : caratteristiche comuni a gruppi omogenei di immagini; dovrà contenere: tutti gli elementi applicabili di <image_metrics>, <format> e <scanning> della sezione IMG
BIB
• <level> obbligatorio
□ Set di elementi Dublin Core (<dc:*>): raccoglie i metadati descrittivi dell'oggetto analogico alla base della digitalizzazione; tutti gli elementi sono opzionali (tranne <dc:identifier> che è obbligatorio) e ripetibili. [spesso è superfluo description; usare source per la descrizione della pubblicazione originale in caso di riproduzione]
- contributor: NO
- coverage: il territorio di riferimento dell'edizione locale
- creator: NO
- date: le date estreme di pubblicazione
- description: NO
- format: il tipo Mime (image/tiff, image/png, image/jpeg)
- identifier: si (anche perché è obbligatorio), da formulare con modalità che dovete stabilire; si può usare l'identificativo LSN o il BID SBN
- language: la lingua del testo (in pratica sempre ITA)
- publisher: l'editore, se noto
- relation: NO
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- title: il titolo del documento
- type: Text (termine previsto dal DCMI Type Vocabulary)
□ <holdings> : raccoglie le informazioni relative all'Istituzione che possiede l'oggetto analogico. L'elemento è opzionale e ripetibile
<piece> usarlo per i dati del numero
IMG
• <sequence_number> : contiene il numero di sequenza identificativo dell'immagine. Obbligatorio e non ripetibile
• <nomenclature> : contiene la denominazione o titolo dell'immagine. Obbligatorio e non ripetibile; utilizzare nome di file “parlanti”, es annata,numero,edizione locale, pagina (es. a56n133-genova-07
= pagina 7 del numero 133 dell'anno 56, edizione di Genova)
• <usage> : definisce l'ambito d'uso dell'immagine in relazione agli standard di progetto. Opzionale e ripetibile NON USARE
• <file> : localizza il file contenente l'immagine. Obbligatorio e non ripetibile
• <md5> : contiene l'impronta del file. Obbligatorio e non ripetibile
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• <image_metrics> : usare <img_group>
• <format> : usare <img_group>
• <scanning> : usare <img_group>
• <datetimecreated> : dichiara la data e l'ora di creazione dell'immagine. Opzionale e non ripetibile [SI]
• <target> : usarlo se applicabile
• <altimg> : SI (usare per tutti i formati alternativi previsti)
STRU
E' necessario identificare le immagini di ogni fascicolo, che è identificato tramite l'elemento <piece> (da inserire sotto <stru>
OCR
[Quando applicabile, è preferibile usarla inserendo tutti gli elementi tranne note]