ACCORDO DI COLLABORAZIONE
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA
l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, con sede in Roma P.le Pastore n. 6, C.F. 01165400589 e P.IVA 00968951004, rappresentato dal Direttore della Direzione Centrale Ricerca Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx
E
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con sede in Roma Via Xxxxx Xxxxxxx n. 71, C.F. 97210890584 e P.IVA 06409601009, rappresentato dal Direttore della Direzione Centrale Amministrazione e Finanza Dott. Xxxxx Xx Surdo
PREMESSO CHE
- l’INAIL è un ente strumentale dello Stato, al quale è demandato il compito di tutelare l’integrità psicofisica dei lavoratori, contribuendo a garantire la salute e sicurezza sul lavoro e di svolgere e promuovere, ai sensi dell’articolo 9, comma 6, lett. a) del D.lgs. 81/08, programmi di studio e ricerca scientifica nel campo della prevenzione degli infortuni, delle malattie professionali e della tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro;
- l’INAIL, per il miglior perseguimento delle finalità istituzionali, esercita le proprie competenze in materia di ricerca anche attraverso la stipula di convenzioni, contratti e accordi di collaborazione con partner di comprovata competenza e qualificazione;
- l’INAIL svolge attività di ricerca attraverso il Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro e Ambientale (di seguito DiMEILA);
- il Piano di attività della ricerca 2019-2021, approvato con delibera del CIV del
30 gennaio 2019 n.4, prevede il contributo del Laboratorio n. 5 Rischi Psicosociali e Tutela dei Lavoratori Vulnerabili;
- il Laboratorio Rischi psicosociali e tutela dei lavoratori vulnerabili, tra le varie attività, effettua studi e ricerche relativamente ai rischi psicosociali negli ambienti di lavoro, con particolare riguardo allo stress lavoro-correlato (SLC), per l’individuazione e la messa a punto di strumenti di supporto - metodologici e conoscitivi - alla valutazione e gestione del rischio che tengano conto delle specificità aziendali e/o produttive. Effettua anche studi e ricerche finalizzate all’analisi della percezione del rischio per la salute e sicurezza sul lavoro;
- l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nell’ambito degli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per il tramite di un apposito Gruppo di gestione, utilizza la metodologia INAIL per la rilevazione e il monitoraggio del rischio stress lavoro correlato che è proprio interesse integrare e aggiornare;
- appare coerente con le finalità delle Parti contraenti attivare una specifica collaborazione mediante l’utilizzo delle risorse umane e tecnico-strumentali già esistenti presso le rispettive strutture, al fine di condividere attraverso la sinergia e la cooperazione scientifica, metodi e risultati di ricerca finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Oggetto
Con il presente Accordo, le Parti si impegnano ad una collaborazione scientifica finalizzata al perseguimento degli obiettivi comuni di ricerca, in particolare:
• l’ottimizzazione degli strumenti offerti e la sperimentazione di strumenti integrativi per la valutazione e gestione del rischio SLC che tengano conto delle specificità aziendali e del comparto della Pubblica Amministrazione;
• supportare il Gruppo di Gestione in alcuni passaggi chiave di pianificazione e sviluppo delle fasi del percorso metodologico per la valutazione e gestione del rischio SLC;
• supportare il Gruppo nell’utilizzo degli strumenti di valutazione i cui risultati saranno trattati, come per tutte le valutazioni Inail, in maniera aggregata e riservata nonché nel rispetto della normativa di cui all’art. 12.
• lo sviluppo e la sperimentazione di modelli di gestione del rischio SLC per la messa a punto degli interventi correttivi e preventivi e verifica della loro efficacia;
• l’analisi congiunta dei dati raccolti anche nell’ottica di produrre pubblicazioni nazionali e internazionali;
• la diffusione delle evidenze raccolte attraverso iniziative formative/informative.
Art. 2 Responsabili Scientifici
I Responsabili Scientifici per la realizzazione delle attività di ricerca previste nel presente Accordo sono:
• per l’INAIL-DiMEILA dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx;
• per l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx.
In caso di sostituzione del responsabile scientifico, le Parti reciprocamente si impegnano a comunicare tempestivamente il nominativo del responsabile scientifico subentrante.
Art. 3
Oneri ed impegni delle Parti
Le Parti danno atto che dal presente Accordo non derivano oneri economici diretti e reciproci tra le stesse. La collaborazione scientifica tra le Parti sarà realizzata mediante l’utilizzo di risorse finanziarie, intellettuali e tecnico-strumentali, esistenti presso le proprie strutture.
Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, in coerenza con quanto previsto dal Piano della ricerca 2019-2021 dell’INAIL di cui alle premesse, risulterà coinvolto il personale indicato nell’Allegato 1 al presente Accordo.
Ciascuna Parte provvederà a:
- condividere e rendere disponibile all’altra Parte, il proprio materiale tecnico ossia documenti sotto qualsiasi forma, data base o conoscenze di base, componenti o parti di dispositivi che dovessero risultare necessari per lo svolgimento del presente Accordo;
- a consentire al personale dell’altra (indicato nell’Allegato 1) l’accesso ai locali nel rispetto dei Regolamenti interni delle Parti e l’utilizzo delle attrezzature, anche di tipo informatico, presenti nei propri Laboratori che dovessero risultare necessarie per lo svolgimento della presente collaborazione.
Art. 5 Durata
La durata del presente Accordo, salvo interruzioni delle attività dovute a cause di forza maggiore, viene fissata in un arco temporale decorrente dalla data di sottoscrizione fino alla scadenza del 31/12/2021.
Il presente Accordo potrà essere rinnovato su richiesta di ciascuna delle Parti e previo consenso della controparte.
Alla scadenza dell’Accordo i Responsabili scientifici redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti nonché sugli obiettivi futuri.
Art. 6 Modifiche
Qualora lo si ritenga indispensabile, per adeguare il presente atto alle mutate esigenze delle Parti, il presente Accordo potrà essere modificato durante il periodo di vigenza mediante Atto Integrativo sottoscritto dalle Parti.
Art. 7 Recesso unilaterale
Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente atto, previa comunicazione scritta, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata.
Art. 8 Divulgazione dei risultati
Le pubblicazioni e le diffusioni dei risultati parziali o finali della ricerca verranno effettuate previa intesa tra le Parti purché tali pubblicazioni non compromettano la tutelabilità dei risultati.
Le informazioni di carattere confidenziale e/o riservato relative a dati, informazioni e tecnologie derivanti dalla collaborazione restano di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite e ciascuna Parte si impegna a far uso delle informazioni esclusivamente per l’esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo e a non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le informazioni.
Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che soggetti terzi eventualmente coinvolti nell’esecuzione del presente Accordo, dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.
In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo.
L’utilizzazione dei loghi straordinaria o estranea all’azione istituzionale corrispondente all’oggetto di cui all’art. 1 del presente atto, richiederà il consenso della Parte interessata.
Art. 9 Proprietà intellettuale
Ciascuna Parte resta titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:
• al proprio “background”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula del presente Accordo;
• al proprio “sideground”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da ciascuna delle Parti durante lo svolgimento della collaborazione, ma al di fuori ed indipendentemente dalla stessa, anche se attinenti al medesimo campo scientifico.
Ciascuna Parte ha accesso libero, non esclusivo, gratuito, senza diritto di sub-licenza, limitato alla durata e alla realizzazione delle attività oggetto del contratto, alle informazioni, conoscenze tecniche preesistenti ed ai diritti di proprietà intellettuale a
queste riferite, detenute dall’altra Parte prima della firma del presente Accordo e necessarie per lo svolgimento delle attività. Qualsiasi accesso al background per ragioni diverse da quelle sopra indicate dovrà essere negoziato con accordo separato.
Le Parti, nel rispetto dei diritti riconosciuti agli inventori, si impegnano a concordare mediante apposito accordo il regime di proprietà, di utilizzo, di diffusione e di pubblicazione dei risultati, brevettabili e non, derivanti dall’esecuzione del presente Accordo, nel rispetto del d.lgs. n. 30 del 2005, dei rispettivi regolamenti interni e dell'effettivo apporto inventivo delle Parti.
Art. 10 Copertura assicurativa
Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi dei propri dipendenti e collaboratori impegnati nelle attività oggetto del presente atto.
Art. 11 Sicurezza sul lavoro
Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare dal d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
Al riguardo, le Parti concordano che quando il personale di una delle due Parti si reca presso la sede dell'altra per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al d.lgs. n. 81/2008 da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, compresa la sorveglianza sanitaria in funzione dei rischi specifici accertati, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.
I lavoratori dipendenti o equiparati di entrambe le Parti devono attenersi, in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, alle norme e regolamenti della sede presso la quale svolgono le attività oggetto del presente atto.
Art. 12
Tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali
Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell’ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente accordo, in conformità al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come da ultimo modificato con X.Xxx. 10 agosto 2018, n. 101, contenente disposizioni
per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
Art. 13
Rinvio alle norme di legge e ad altre disposizioni
Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa rinvio alle intese tra le Parti o alle norme generali di legge.
Art. 14 Foro competente
Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall’interpretazione o dall’attuazione del presente atto.
Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che sia competente il Foro di Roma.
Art. 15 Registrazione
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, in base all’articolo 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni a cura e spese della Parte richiedente.
Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Per l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Il Direttore della Direzione Centrale Amministrazione e Finanza Dott. Xxxxx Xx Surdo | Per l’INAIL Il Direttore Centrale Ricerca Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx |
Firma apposta digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82.
Allegato 1
• Personale INAIL-DiMEILA dipendente e/o parasubordinato (e collaboratori*) impegnato nelle attività oggetto del presente Accordo:
- Personale afferente al Laboratorio Rischi psicosociali e tutela dei lavoratori vulnerabili
• Personale Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dipendente e/o parasubordinato (e collaboratori*) impegnato nelle attività oggetto del presente Accordo:
- Xxxxxxx Xxxxxxxx, Poer (posizione organizzativa ad elevata responsabilità) dell’ufficio Logistica – per il settore tecnico,
- Xxxxxxxx Xxxxx Dirigente dell’Ufficio Logistica;
- Xxxxxx Xxxxxxx funzionario dell’Ufficio Logistica (Responsabile scientifico come da convenzione).
Eventuale ulteriore personale afferente a INAIL-DiMEILA oppure a Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che si renderà necessario per competenza al momento dello svolgimento delle attività oggetto della presente collaborazione, sarà indicato dal Responsabile scientifico di volta in volta alla controparte mediante comunicazione scritta.
* Es: Ricercatori di tipo A e B, Dottorandi, Specializzandi, Tirocinanti, Borsisti, ecc.