Collegio di Milano
Collegio di Milano
composto dai signori:
- Prof. Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx Presidente
- Prof.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Membro designato dalla Banca d’Italia
(Estensore)
- Prof. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Guastalla Membro designato dalla Banca d’Italia
- Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Prof. Avv. Xxxxxx Xxxx Membro designato dal C.N.C.U.
nella seduta del 24 luglio 2012 dopo aver esaminato:
• il ricorso e la documentazione allegata;
• le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione;
• la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.
FATTO
Con ricorso datato 19 gennaio 2012 il ricorrente si rivolgeva all’Arbitro Bancario Finanziario riproponendo una questione già portata all’esame di questo Collegio e conclusasi con una dichiarazione di improcedibilità come da Decisione n. 2309/2011 del 26.10.2011.
Nello specifico, nella nota allegata al presente ricorso il ricorrente, ricordando che nella precedente decisione «il caso presentato aveva sollevato problematiche che esulavano dalla competenza ABF essendo inerenti ad un rapporto assicurativo e non già ad un rapporto bancario», precisava che «il presente ricorso riguarda esclusivamente il rapporto bancario trattandosi di una interruzione di un servizio che la [banca] si era impegnata a fornire con la sottoscrizione del contratto. Vengono esclusivamente contestate le “modalità” e la “forma” della comunicazione di interruzione del servizio, elementi tutti compresi nel “rapporto bancario”».
Ciò chiarito, e al fine di verificare l’eventuale superamento della questione di improcedibilità che ha impedito a questo Collegio di pronunciarsi nel merito sul precedente ricorso occorre, seppur brevemente, richiamare i fatti oggetto della controversia.
In data 27.10.2009 il ricorrente, insieme ad altro soggetto, stipulava con la banca convenuta l’attivazione sul conto corrente in essere presso la banca stessa – e cointestato con un terzo soggetto – di un insieme di servizi bancari e non bancari denominato “Conto per Te … Family”, a fronte del pagamento di un canone mensile. Tra i servizi non bancari offerti era compresa la copertura assicurativa “Indennità da ricovero per intervento
chirurgico”, in forza di polizza sottoscritta dalla banca resistente a favore dei titolari della descritta tipologia di conto corrente, le cui condizioni erano disciplinate con regolamento consegnato in copia al ricorrente.
In data 25.01.2010 al ricorrente veniva diagnosticata una “gonatrosi” al ginocchio destro, per la quale occorreva un intervento chirurgico, effettuato a fine aprile 2010.
Il mese successivo il ricorrente presentava alla compagnia assicuratrice la richiesta di indennizzo, quantificato, sulla base del regolamento di cui sopra, in Euro 2.582,28. L’assicurazione, però, riscontrava negativamente tale richiesta con lettera del 28.05.2010, segnalando che la polizza stipulata con la resistente non era più in vigore dal 1° marzo 2010.
In data 21.07.2010 il ricorrente chiedeva, pertanto, alla banca il pagamento dell’indennità suddetta, rilevando di non aver ricevuto alcuna comunicazione in merito alla decadenza della copertura assicurativa in oggetto e precisando di aver appreso dalla compagnia assicuratrice che la disdetta alla polizza proveniva dalla medesima convenuta.
Detta richiesta veniva ripresentata, negli stessi termini, il 5.10.2010, in quanto la precedente era stata smarrita dalla resistente. Veniva però respinta con missiva del 9.11.2010, in cui la banca evidenziava di aver comunicato in data 31.12.2009, in sede di trasmissione dell’estratto conto di fine periodo (che veniva comunque allegato), la disdetta dal contratto assicurativo con effetto dal 01.03.2010.
Con nota del 17.11.2010 il ricorrente inoltrava alla resistente un nuovo reclamo e chiedeva il risarcimento dei danni in misura corrispondente all’indennizzo non percepito, eccependo:
- la mancata tempestiva ricezione dell’estratto conto dell’ultimo trimestre 2009, che recava l’informativa sulla disdetta;
- la nullità della stessa disdetta, sia per la modalità di comunicazione, asseritamente non conforme alle previsioni contrattuali (che, a suo avviso, imponevano la raccomandata, per via del richiamo alla specifica normativa di settore), sia per la data in cui era stata operata, a suo dire precedente la durata contrattuale fissata in 365 giorni, da computarsi con riferimento al giorno di attivazione del “Conto per Te … Family” da parte del ricorrente medesimo.
A seguito della sopra citata decisione n. 2309/2011, e in aggiunta a quanto appena esposto, il ricorrente si rivolgeva nuovamente all’intermediario e, con nota del 17 gennaio 2011, rilevava che la copertura assicurativa faceva parte di un pacchetto di servizi abbinato al conto corrente, per il quale era previsto un canone mensile di € 11,00.
Pertanto, dopo aver richiamato l’art. 8 delle condizioni contrattuali, il ricorrente reiterava la richiesta di risarcimento di € 2.582,28 corrispondente all’indennizzo previsto dalla polizza assicurativa.
Con nota del 21.12.2011 la banca resistente forniva riscontro negativo facendo rinvio alla pregressa corrispondenza con la controparte e alla decisione assunta dall’ ABF.
Non soddisfatto della risposta ricevuta, con il presente ricorso il ricorrente – precisato quanto sopra esposto – si rivolgeva nuovamente all’Arbitro Bancario Finanziario al fine di ottenere l’accertamento della nullità della comunicazione «posta in calce al resoconto del quarto trimestre 2009, con cui (la banca) ha inteso informare i titolari di conto corrente ‘Conto per Te… ‘Family’ che … sarebbero decadute le coperture assicurative».
La banca resistente presentava le proprie controdeduzioni con nota del 6.3.2012. Dopo aver riepilogato la richiesta del ricorrente, la resistente osservava, tra l’altro, che:
▪ rispetto al precedente ricorso, l’interessato aveva modificato le proprie richieste
«facendo credere che i servizi assicurativi offerti col Conto per te siano onerosi»; in realtà dal documento di sintesi si evince che i servizi bancari e non bancari compresi nel conto, quali prestazioni accessorie offerte gratuitamente o a condizioni di favore, «possono essere modificati a discrezione della banca, sia per
quanto riguarda la loro tipologia, le società fornitrici dei servizi stessi (non bancari, assicurativi, ecc.) che le relative condizioni» ;
▪ il cliente è venuto a conoscenza dell’elenco dei servizi bancari ed extrabancari non da previsioni contrattuali «ma solo con la consegna del materiale informativo»;
▪ il regolamento relativo alla copertura assicurativa avverte espressamente che la sua «operatività era subordinata alla validità della Polizza (tale accertamento era pertanto un onere del cliente) e tale avvertenza di fatto escludeva ogni possibile aspettativa di validità della polizza sino a revoca»;
▪ la comunicazione della disdetta era avvenuta «in sede di trasmissione dell’estratto conto di fine periodo del 31.12.2009», come previsto dal citato regolamento;
▪ non sussisteva alcun obbligo contrattuale a carico della banca di «mantenere l’efficacia di specifici rapporti assicurativi in corrispondenza alla durata del rapporto di conto corrente»;
▪ non sussiste «nessuna specifica normativa di settore che preveda la comunicazione a mezzo raccomandata relativa all’informativa della disdetta di una polizza collettiva ai beneficiari».
Sulla scorta di tali considerazioni, la banca resistente chiedeva dunque all’ABF di
«respingere la richiesta avanzata dal … [ricorrente] con il ricorso in oggetto».
Considerato il procedimento maturo per la decisione questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 24 luglio 2012.
DIRITTO
Ad avviso di questo Collegio, sebbene il ricorrente sostenga che il presente ricorso attiene esclusivamente al «rapporto bancario trattandosi di una interruzione di un servizio che la [banca] si era impegnata a fornire con la sottoscrizione del contratto», l’esame della controversia continua a presentare profili di incompatibilità con la possibilità per l’ABF di pronunciarsi nel merito, stante il disposto del par. 4, Sez. I delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari emanate dalla Banca d’Italia il 18.06.2009 e successivamente modificate.
Come risulta dall’estratto del regolamento del servizio assicurativo prodotto dalle parti, la banca resistente ha, infatti, stipulato con la compagnia assicuratrice una polizza a favore degli “Assicurati”, per tali intendendosi “Ciascuna persona fisica residente in Italia in qualità di titolare o contitolare di conto corrente … FAMILY intrattenuto presso la Banca
…”:
La qualifica di assicurazione per conto di chi spetta deriva dalla considerazione che il beneficiario è indeterminato al momento della stipula del contratto e verrà determinato in seguito, in relazione all’attivazione del pacchetto “Conto per Te …”.
Dottrina e giurisprudenza dominanti inquadrano l'assicurazione per conto di chi spetta nell'ambito del contratto a favore di terzo, con conseguente applicazione della disciplina prevista dagli artt. 1411 e seguenti del Codice Civile, salve le eccezioni derivanti dalla peculiarità dello schema negoziale, con particolare riferimento alla deroga all’art. 1411, terzo comma c.c..
Nell’assicurazione per conto di chi spetta si ha una scindibilità tra la posizione del contraente, unico obbligato, e la posizione del beneficiario dell’assicurazione, ovvero del soggetto che, al momento del verificarsi dell’evento previsto, risulta titolare dell’interesse assicurato.
Stante il disposto dell’art. 1891 c.c., i diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato: perché il contraente possa far valere tali diritti occorre l’espresso consenso, manifestato
anche per fatti concludenti, del medesimo assicurato, con ciò realizzandosi un’ipotesi di sostituzione che può trovare titolo in uno specifico mandato ovvero in un altro contratto.
Tuttavia, si deve sottolineare che parte della dottrina, pur affermando, in generale, che il rapporto tra assicuratore ed assicurato derivante dal contratto de quo non ammette interferenze da parte del contraente, che non siano espressamente consentite o provocate dall’assicuratore o dall’assicurato (ad esempio, consenso ex art. 1891 C.C.), o previste dalla legge, ammette che le parti possano liberamente pattuire la facoltà di recedere in capo allo stipulante, stabilendo a tale fine anche condizioni e limiti.
L’esercizio di tale facoltà spiega efficacia nei confronti dell’assicurato, provocando l’estinzione del rapporto con l’assicuratore, in quanto tutti i diritti derivanti dal contratto a suo favore sono dallo stesso acquistati così come convenuti nella polizza, e dunque con gli eventuali limiti ivi previsti – quali la facoltà di recesso (cfr. Cass. Civ. 25 luglio 1992, n. 8971). Ed infatti, nel caso di specie, la documentazione contrattuale prodotta espressamente dispone che: “Il diritto alle prestazioni si rinnoverà tacitamente di anno in anno, salvo contraria comunicazione da parte della Banca”.
Continua a non emergere dunque che la durata dei due contratti, quello assicurativo e quello di conto corrente fosse collegata, ne tanto meno che qualche vicenda dell’uno potesse avere influenza sulle vicende dell’altro.
Pertanto, come peraltro già chiarito, la domanda del ricorrente potrebbe essere sottoposta al vaglio di questo Collegio solo qualora la stessa presupponga «un inadempimento ad un contratto bancario, esulando i contratti assicurativi dalla sfera di conoscibilità da parte dell’ ABF (…). Ciò invero presuppone che l’intermediario fosse vincolato a mantenere l’efficacia del rapporto assicurativo in corrispondenza della durata del rapporto di conto corrente e che non avendo fatto ciò si è reso inadempiente rispetto a quest’ultimo rapporto».
P.Q.M.
Il Collegio dichiara la non procedibilità del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1