SETTORE PERSONALE
COMUNE di MATERA
SETTORE PERSONALE
REGOLAMENTO SUL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE NEL COMUNE DI MATERA
Approvato con delibera di G.C. n° 139 del 20.04.07
INDICE
ART. 1 – Oggetto.
1) Il presente regolamento stabilisce, nel rispetto delle norme legislative e contrattuali, le modalità di costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale o di trasformazione di un rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, nonché la modifica oraria del rapporto a tempo parziale già costituito.
2) Per rapporto di lavoro a tempo parziale (part - time) si intende lo svolgimento di mansioni lavorative di durata inferiore al normale orario di lavoro settimanale, ferma restando la qualità delle prestazioni rese in relazione alla qualifica ed al profilo professionale ricoperti dal lavoratore.
ART. 2 – Fonti di riferimento.
1) In forza della riserva di legge in materia di esclusività dell’impiego pubblico di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), numero 7, della legge delega n°421 del 23/10/19921, la preminente norma regolatrice della materia va rinvenuta nell’ art. 1, commi da 56 a 65 della legge n°662 della legge 23/12/19962.
1 L’art. 2, comma 1, lettera c), numero 7, della legge n°421 del 23/10/1992 testualmente recita:“Il Governo della Repubblica è delegato a emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, diretti al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore del pubblico impiego, al miglioramento dell'efficienza e della produttività, nonché alla sua riorganizzazione; a tal fine è autorizzato a:
c) prevedere l'affidamento delle controversie di lavoro riguardanti i pubblici dipendenti, cui si applica la disciplina di cui al presente articolo, escluse le controversie riguardanti il personale di cui alla lettera e) e le materie di cui ai numeri da 1) a 7) della presente lettera, alla giurisdizione del giudice ordinario secondo le disposizioni che regolano il processo del lavoro, a partire dal terzo anno successivo alla emanazione del decreto legislativo e comunque non prima del compimento della fase transitoria di cui alla lettera a); la procedibilità del ricorso giurisdizionale resta subordinata all'esperimento di un tentativo di conciliazione, che, in caso di esito positivo, si definisce mediante verbale costituente titolo esecutivo. Sono regolate con legge, ovvero, sulla base della legge o nell'ambito dei principi dalla stessa posti, con atti normativi o amministrativi, le seguenti materie:
7) la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici”.
2 L’art. 1, commi da 56 a 65 della legge n°662 del 23/12/1996 testualmente recitano:
56.“Le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno.
56-bis. Sono abrogate le disposizioni che vietano l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attività professionali per i soggetti di cui al comma 56. Restano ferme le altre disposizioni in materia di requisiti per l'iscrizione ad albi professionali e per l'esercizio delle relative attività. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione.
57. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle varie qualifiche o livelli dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale militare, di quello delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
58. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla domanda, nella quale è indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere. L'amministrazione, entro il predetto termine, nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione stessa, può con provvedimento motivato differire la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo non superiore a sei mesi. La
2) Il presente regolamento applica le clausole contrattuali collettive relative alla flessibilità del rapporto di lavoro contenute nei seguenti articoli:
• Art. 4 del CCNL del personale del Comparto delle Regioni ed Autonomie locali del 14/09/20003, così come
modificato dall’art. 11 del CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2002 – 2005 e il biennio economico 2002 – 2003, sottoscritto in data 22/01/20044;
• Art. 5 del CCNL del personale del Comparto delle Regioni ed Autonomie locali del 14/09/2000;
• Art. 6 del CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali del 14/09/2000, come modificato dall’art. 15 del CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali per il biennio economico 2000 – 2001, sottoscritto in data 05/10/20015;
• Art. 16 del CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali per il biennio economico
2000 – 2001, sottoscritto in data 05/10/2001.
trasformazione non può essere comunque concessa qualora l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un'amministrazione pubblica. Il dipendente è tenuto, inoltre, a comunicare, entro quindici giorni, all'amministrazione nella quale presta servizio, l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa. Fatte salve le esclusioni di cui al comma 57, per il restante personale che esercita competenze istituzionali in materia di giustizia, di difesa e di sicurezza dello Stato, di ordine e di sicurezza pubblica, con esclusione del personale di polizia municipale e provinciale, le modalità di costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale ed i contingenti massimi del personale che può accedervi sono stabiliti con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro.
58-bis. Ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interesse, le amministrazioni provvedono, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, ad indicare le attività che in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, sono comunque non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. I dipendenti degli enti locali possono svolgere prestazioni per conto di altri enti previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza.
58-ter. Al fine di consentire la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, il limite percentuale della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna qualifica funzionale prevista dall'articolo 22, comma 20, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, può essere arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all'unità.
59. I risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni da tempo pieno a tempo parziale costituiscono per il 30 per cento economie di bilancio. Un quota pari al 50 per cento dei predetti risparmi può essere utilizzata per incentivare la mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni, ovvero, esperite inutilmente le procedure per la mobilità, per nuove assunzioni, anche in deroga alle disposizioni dei commi da 45 a 55. L'ulteriore quota del 20 per cento è destinata, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla contrattazione decentrata, al miglioramento della produttività individuale e collettiva. I risparmi eventualmente non utilizzati per le predette finalità costituiscono ulteriori economie di bilancio.
60. Al di fuori dei casi previsti al comma 56, al personale è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa. La richiesta di autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta ove entro trenta giorni dalla presentazione non venga adottato un motivato provvedimento di diniego.
61. La violazione del divieto di cui al comma 60, la mancata comunicazione di cui al comma 58, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di accertamenti ispettivi dell'amministrazione costituiscono giusta causa di recesso per i rapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro e costituiscono causa di decadenza dall'impiego per il restante personale, sempreché le prestazioni per le attività di lavoro subordinato o autonomo svolte al di fuori del rapporto di impiego con l'amministrazione di appartenenza non siano rese a titolo gratuito, presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro. Le procedure per l'accertamento delle cause di recesso o di decadenza devono svolgersi in contraddittorio fra le parti.
62. Per effettuare verifiche a campione sui dipendenti delle pubbliche amministrazioni, finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 56 a 65, le amministrazioni si avvalgono dei rispettivi servizi ispettivi, che, comunque, devono essere costituiti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Analoghe verifiche sono svolte dal Dipartimento della funzione pubblica che può avvalersi, d'intesa con le amministrazioni interessate, dei predetti servizi ispettivi, nonché, d'intesa con il Ministero delle finanze ed anche ai fini dell'accertamento delle violazioni tributarie, della Guardia di finanza.
3) Trovano, altresì applicazione, l’articolo 92, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n°2676, il D. Lgs. 30/03/2001 n°1657 e la legge 25/11/2003 n°3398.
4) Si da atto che alcune indicazioni per l’applicazione uniforme della legge n°662 del 23/12/1996, articolo 1, commi 55/65, sono state fornite con circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n°3/97 del 19/02/1997, n°6/1997 del 18/07/1997 e n°8 del 21/10/1997.
ART. 3 – Ambito di applicazione.
1) Il presente regolamento, salvo i casi di esclusione previsti nei commi successivi, si applica a tutto il personale a tempo indeterminato, dipendente dell’Amministrazione Comunale, appartenenti alle categorie da A a D3 (giuridiche) ed alle altre che, in prosieguo di tempo fossero individuate dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto.
2) Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del CCNL del 14/09/20009, non è consentita la costituzione di rapporti di
lavoro a tempo parziale nei seguenti casi:
a) per il personale con qualifica dirigenziale con incarico di responsabile di settore;
b) per il personale incaricato di posizione organizzativa;
c) per il personale nominato responsabile del procedimento di realizzazione di un opera pubblica ai sensi della legge 109/94, fino all’emissione del certificato di ultimazione dei lavori.
Il personale di cui alle lettere a), b) e c) può ottenere la trasformazione del suo rapporto di lavoro in rapporto a tempo parziale solo a seguito di espressa rinuncia all’incarico conferitogli, fermi restando i limiti percentuali di cui all’articolo 4 del presente regolamento.
3) La costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale non è altresì consentita, ai sensi dell’articolo 1, comma
57, della legge 23/12/1996 n°66210, al personale del Corpo di Polizia Municipale.
63. Le disposizioni di cui ai commi 61 e 62 entrano in vigore il 1° marzo 1997. Entro tale termine devono cessare tutte le attività incompatibili con il divieto di cui al comma 60 e a tal fine gli atti di rinuncia all'incarico, comunque denominati, producono effetto dalla data della relativa comunicazione.
64. Per quanto disposto dai precedenti commi, viene data precedenza ai familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70 per cento, malati di mente, anziani non autosufficienti, nonché ai genitori con figli minori in relazione al loro numero.
65. I commi da 56 a 65 non trovano applicazione negli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie e la cui pianta organica preveda un numero di dipendenti inferiore alle cinque unità”.
3 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n°196 del 27/11/2000.
4 Pubblicato sul Supplemento Ordinario n°59 della Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n°81 del 06/04/2004. .
5 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n°247 del 20/11/2001.
6 L’art. 92, comma 1, del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 testualmente recita: “Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti.”
7 D. Lgs. n°165 del 30/03/2001:Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
8 Legge 25/11/2003 n°339: Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato.
9 L’art. 4, comma 2, del CCNL del 14/09/2000 testualmente recita: “Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il per cento della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna categoria, con esclusione delle posizioni di lavoro di particolare responsabilità preventivamente individuate dagli enti. Il lavoratore titolare delle stesse può ottenere la trasformazione del suo rapporto in rapporto a tempo parziale solo a seguito di espressa rinuncia all’incarico conferitogli. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità”.
10 L’art. 1, comma 57 della legge n°662 del 23/12/1996 testualmente recita: “Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle varie qualifiche o livelli dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale militare, di quello delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.”
4) La trasformazione del rapporto di lavoro richiesta da un dipendente comandato coinvolge sia l’amministrazione in cui il dipendente presta temporaneamente servizio, sia quella di appartenenza. Spetta alla prima la valutazione delle situazioni che possono motivare il differimento, mentre è la seconda che deve formalizzare la trasformazione stessa.
ART. 4 – Contingenti di posti a tempo parziale.
1) Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna categoria, con arrotondamento per eccesso per arrivare comunque all’unità, con esclusione delle posizioni di lavoro di particolare responsabilità, indicate all’articolo 3, comma 2, nonché di quelle indicate nell’articolo 3, comma 3.
2) In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dagli enti in sede di contrattazione integrativa decentrata ai sensi dell’articolo 4 del CCNL dell’01/04/1999, e tenendo conto delle esigenze organizzative, è possibile elevare il contingente di cui al comma 1 di un ulteriore 10% massimo. In tali casi, in deroga alle procedure di cui all’articolo 7, comma 1, le domande sono presentate senza limiti temporali.
ART. 5 – Criteri di precedenza.
1) In tutti i casi nei quali le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro eccedono il contingente massimo di cui all’articolo 4, comma 1, sarà data la precedenza a coloro che si trovano in una delle seguenti situazioni, indicate in ordine di priorità:
a) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psico – fisiche;
b) dipendenti che assistono familiari portatori di handicap non inferiore al 70% o persone in particolari condizioni psico – fisiche o affette da gravi patologie o anziani non autosufficienti;
c) genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
2) A parità di titoli, la priorità è riservata alla domanda pervenuta in data anteriore. Nel caso di domande pervenute contestualmente, hanno preferenza i richiedenti con maggiore anzianità di servizio e, a ulteriore parità, con maggiore età.
3) Il possesso dei requisiti che danno titolo di precedenza deve essere dimostrato mediante documentazione o, nei casi consentiti, tramite autocertificazione.
4) Nelle ipotesi di cui al precedente comma 1, lettere a), b) non è ammesso il differimento della trasformazione del rapporto di lavoro previsto all’articolo 8, comma 4, lettera c) e le domande possono essere presentate senza i limiti temporali di cui all’articolo 7, comma 1.
ART. 6 – Costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale.
1) L’Amministrazione costituisce rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:
a) assunzione, sulla base della programmazione triennale di cui al comma 3 dell’articolo 4 del CCNL del 14/09/200011;
b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, su richiesta scritta dei dipendenti interessati, presentata secondo le modalità indicate nell’articolo 7.
2) I posti individuati ai sensi del comma 1, lettera a), sono prioritariamente coperti sulla base delle richieste presentate dal personale in servizio di pari categoria e profilo professionale ed in possesso dei requisiti per l’accesso al posto. A tal fine, entro 30 giorni dall’approvazione o modifica del piano triennale delle assunzioni,
11 L’art. 4, comma 3, del CCNL del 14/09/2000 testualmente recita: “Gli enti, previa analisi delle proprie esigenze organizzative e nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, previa informazione seguita da incontro, individuano i posti da destinare ai rapporti di lavoro a tempo parziale nel rispetto dei criteri definiti nel precedente comma 2 e nell’articolo 5, comma 1, del presente CCNL. Gli stessi posti vengono prioritariamente coperti sulla base delle richieste presentate dal personale in servizio di pari categoria e profilo e, per la parte che residua, mediante assunzione secondo le procedure selettive previste dai regolamenti degli enti”.
lo stesso viene affisso all’Albo Pretorio ed adeguatamente pubblicizzato l’elenco dei posti di cui al comma 1, lettera a); i dipendenti interessati possono presentare domanda entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’elenco all’Albo Pretorio, indicando con precisione il posto che chiedono di ricoprire e l’eventuale sussistenza di alcuna o più condizioni di cui al comma 3 del presente articolo, accettando espressamente l’articolazione oraria predisposta dall’Amministrazione.
3) In presenza di più domande relative al medesimo posto, la scelta viene effettuata dall’Amministrazione nel rispetto del seguente ordine di precedenza, previo accertamento, da parte del dirigente del settore interessato, dell’idoneità del dipendente a ricoprire la nuova posizione di lavoro:
• dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psico – fisiche;
• dipendenti che assistono familiari portatori di handicap non inferiore al 70% o persone in particolari condizioni psico – fisiche o affette da gravi patologie o anziani non autosufficienti;
• dipendenti con figli minori, in relazione al loro numero;
• dipendenti che abbiano superato il 60°anno di età;
• dipendenti che abbiano compiuto i 25 anni di effettivo servizio a tempo indeterminato;
• dipendenti che intendano effettuare un secondo lavoro;
• dipendenti con particolari e motivate esigenze di studio o personali.
ART. 7 – Richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro. Decorrenze.
1) Salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, e 5, comma 4, del presente regolamento, i dipendenti interessati alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale devono presentare specifica domanda con cadenza semestrale:
• nel mese di giugno per trasformazioni con decorrenza entro il primo settembre dello stesso anno;
• nel mese di dicembre per trasformazioni con decorrenza entro il primo marzo dell’anno successivo.
2) Tale istanza deve essere indirizzata al dirigente del settore personale e deve contenere le seguenti indicazioni:
• tipo di articolazione della prestazione lavorativa (part - time orizzontale, verticale o misto);
• numero delle ore lavorative settimanali;
• modulazione specifica dell’orario;
• decorrenza della trasformazione;
• motivazioni della richiesta, con particolare riferimento a quelle che danno origine a precedenza di accoglimento della domanda;
• eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere, in caso di
richiesta di tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno;
• l’eventuale dichiarazione secondo cui l’attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere non è in conflitto di interessi con l’attività del servizio di appartenenza.
3) Alla domanda il ricorrente deve allegare la documentazione idonea a comprovare il possesso dei titoli di precedenza, indicati nel precedente articolo 5, o, nei casi consentiti, le autocertificazioni necessarie.
ART. 8 – Iter procedurale.
1) Dalla data di arrivo al protocollo generale decorre il termine di 60 giorni per la formazione del silenzio – assenso e la successiva trasformazione automatica del rapporto di lavoro secondo le modalità indicate nella richiesta.
2) L’Amministrazione, tramite il dirigente del settore personale, può richiedere chiarimenti e/o integrazioni al dipendente, sempre entro il termine di 60 giorni, qualora la domanda risulta incompleta delle indicazioni essenziali per la valutazione. La richiesta dell’Amministrazione sospende il termine di 60 giorni. Tale termine riprende a decorrere dalla data in cui le integrazioni giungono al protocollo generale dell’Amministrazione Comunale.
3) Il dirigente del settore personale, previa verifica del rispetto della percentuale di cui all’articolo 4 e purché l’istanza sia presentata nei termini di cui all’articolo 7, provvede a trasmettere la domanda al dirigente del settore di appartenenza del dipendente per l’acquisizione del parere. Il decorrere infruttuoso di 20 giorni continuativi dalla richiesta al dirigente del settore competente di esprimere il proprio parere, viene considerato come parere positivo alla trasformazione.
4) Il dirigente del settore presso cui il dipendente lavora può:
a. esprimere parere favorevole e confermare il tipo di articolazione della prestazione lavorativa e la modulazione dell’orario di lavoro indicati dal dipendente;
b. esprimere parere favorevole, ma richiedere, specificando le rilevanti ragioni di carattere organizzativo, una tipologia di articolazione e/o un orario di lavoro diversi da quelli indicati dal dipendente; in tal caso la soluzione alternativa idonea a soddisfare, secondo logica e buon senso, i reciproci e contrapposti interessi, deve essere concordata con il dipendente;
c. salvo quanto previsto dall’articolo 5, comma 4, esprimere parere favorevole, ma richiedere di differire gli effetti della trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a sei mesi decorrenti una volta trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda, quando da essa derivi, in relazione alle mansioni e alla posizione lavorativa del dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità del servizio;
d. esprimere parere negativo in caso di domanda presentata per lo svolgimento di una seconda attività di lavoro autonomo o subordinato che risulta in conflitto di interessi con la specifica attività di servizio in base ai successivi articoli 18 e 19.
5) La trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale avviene entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, salvo il caso in cui, entro il predetto termine, sia disposto il differimento della trasformazione di cui al precedente comma 4, lettera c). L’eventuale differimento della trasformazione deve essere comunicato all’interessato prima della scadenza del termine dei sessanta giorni dalla domanda.
6) Il dirigente del settore personale, conseguito il parere del dirigente interessato, adotta il provvedimento finale, comunicandolo al dipendente e al dirigente del settore interessato.
7) In ogni caso la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro viene respinta allorché: a) la domanda venga presentata al di fuori dei termini di cui all’articolo 7, comma 1;
b) si superino i limiti di contingenti di cui all’articolo 4;
c) non sia stato raggiunto l’accordo di cui al comma 4, lettera b) del presente articolo;
d) l’eventuale attività di lavoro autonomo o subordinato che il dipendente intenda svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso l’Amministrazione, ovvero in concorrenza con essa.
8) La trasformazione del rapporto di lavoro può comportare, per esigenze di tipo organizzativo, l’assegnazione del dipendente – tramite procedura di mobilità interna e con il suo consenso – ad un settore dell’ente diverso da quello presso il quale lo stesso svolge la propria attività, con eventuale modifica del profilo professionale, previa verifica della compatibilità dell’articolazione dell’orario con il dirigente del settore di nuova assegnazione.
ART. 9 – Forma scritta.
1) La costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale o trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa avviene con apposito contratto di lavoro stipulato in forma scritta, sottoscritto dal dipendente e dal dirigente del settore di appartenenza dello stesso e contenente una chiara indicazione della durata della prestazione lavorativa, della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana e all’anno e il relativo trattamento economico.
2) La forma scritta costituisce un adempimento che non può ritardare l’avvio effettivo della trasformazione. Il contratto scritto, con le nuove modalità orarie di svolgimento della prestazione, sarà quindi adottato prima del sessantunesimo giorno dalla richiesta di trasformazione.
ART. 10 Tipologia ed orario di lavoro del rapporto di lavoro a tempo parziale.
1) Le tipologie di rapporto di lavoro a tempo parziale sono le seguenti:
a) orizzontale, con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi della settimana;
b) verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell’anno;
c) mista, con combinazione delle due modalità previste alle lettere a) e b).
2) Fermo restando che la durata della prestazione lavorativa a tempo parziale non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno, sono consentite le seguenti tipologie orarie di prestazioni lavorative:
• 12 ore settimanali (part – time al 33,33%);
• 18 ore settimanali (part – time 50%);
• 24 ore settimanali (part – time 66,67%);
• 30 ore settimanali (part – time 83,33%).
3) Le ore lavorative giornaliere sono comprese fra un minimo di tre e un massimo di nove (esclusa la pausa pranzo).
4) In caso di tipologia verticale, la prestazione lavorativa può essere articolata su due, tre o quattro giorni.
5) In caso di tipologia verticale che preveda una distribuzione della prestazione lavorativa su alcuni mesi dell’anno, si precisa che i mesi di servizio devono essere interi e di norma continuativi. Eventuali richieste di periodi non continuativi dovranno essere compatibili con le esigenze di servizio.
6) Nel caso in cui il part – time venga richiesto per svolgere un’altra attività di cui all’articolo 18 del presente regolamento, la percentuale massima di tempo parziale non potrà essere superiore al 50%.
7) In ogni caso l’articolazione oraria dovrà essere coerente con la disciplina degli orari di lavoro in vigore per il personale con rapporto di lavoro a tempo pieno.
ART. 11 Trattamento economico – normativo.
1) Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni legislative e contrattuali previste per il rapporto a tempo pieno, in quanto compatibili e tenendo conto della ridotta prestazione lavorativa e della peculiarità del suo svolgimento.
2) Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l’indennità integrativa speciale, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa categoria e profilo professionale.
3) I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi decentrati.
4) Al ricorrere delle condizioni familiari e reddituali prescritte dalla legge, al lavoratore a tempo parziale sono
corrisposte per intero le aggiunte di famiglia, anche nel periodo di mancata effettuazione di ogni prestazione lavorativa 12.
ART. 12 Xxxxxx aggiuntivo e lavoro s traordinario.
1) Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, e solo con l’espresso consenso dello stesso, può essere richiesta l’effettuazione di prestazioni di lavoro aggiuntivo, di cui all’articolo 1, comma 2,
12 Al riguardo qualche perplessità era sorta in ordine all’applicazione della disciplina contrattuale nel caso di rapporto a tempo parziale verticale con articolazione della prestazione lavorativa su sei mesi all’anno oppure in mesi alternati. Infatti, il dubbio che si era posto, relativamente a tali casi, è se l’assegno debba essere corrisposto o meno al lavoratore anche durante i mesi in cui non sia tenuto a rendere la prestazione lavorativa e, corrispondentemente, non riceva alcuna retribuzione. Il Tavolo di coordinamento giuridico si è espresso per il riconoscimento dell’assegno per aggiunta di famiglia, anche nel periodo di mancata effettuazione di ogni prestazione lavorativa.
lettera e) del D. Lgs. 61/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura massima del 10% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiore ad un mese e da utilizzare nell’arco di più di una settimana. Le predette ore di lavoro aggiuntivo possono essere svolte tutti i mesi, ma le ore non effettuate in un mese non possono essere riportate nel mese successivo.
2) Il ricorso al lavoro aggiuntivo è ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative quali:
• consultazioni elettorali e referendarie;
• organizzazione e gestione di manifestazioni culturali, sportive, sociali di particolare rilevanza;
• rilevanti incrementi di attività;
• assenze di personale non prevedibili ed improvvise.
3) Le ore di lavoro aggiuntive sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto di cui all’articolo 52, comma 2, lettera d) del CCNL del 14/09/200013, maggiorata di una percentuale pari al 15%; i relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario.
4) In occasione di consultazione elettorali o referendarie, le ore di lavoro aggiuntivo prestate, nel rispetto della disciplina di cui al comma 1, dal personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale sono retribuite con un compenso costituito da una maggiorazione percentuale della retribuzione oraria globale di fatto di cui all’articolo 52, comma 2, lettera d), nelle seguenti misure:
a) 15 % nel caso di lavoro aggiuntivo diurno;
b) 20% nel caso di lavoro aggiuntivo prestato in giorno festivo o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);
c) 25% nel caso di lavoro aggiuntivo prestato in orario notturno – festivo.
5) Nel caso di lavoro aggiuntivo prestato dal lavoratore a tempo parziale orizzontale in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, in deroga al limite del tempo pieno e in misura eccedente rispetto a quella derivante dall’applicazione del comma 1, ai fini della determinazione del compenso da corrispondere al dipendente interessato, le percentuali di maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto, di cui alle lettere a), b) e
c) del comma 4, sono ridefinite nella misura unica del 50%.
6) Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa entro il limite massimo di cui al precedente comma 1. Tali ore sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria di cui all’articolo 52, comma 2, lettera b), incrementata del rateo della tredicesima mensilità, con una maggiorazione pari al 15%.
7) Per il lavoro straordinario, effettuato in deroga alla disciplina di cui al primo periodo del comma 6 precedente,
dal personale con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, trova applicazione, ai fini della determinazione del relativo compenso, la disciplina generale dell’articolo 38 del CCNL del 14/09/200014.
13 L’articolo 52, comma 2, lettera d) del CCNL del 14/09/2000 testualmente recita: “Retribuzione globale di fatto mensile o annuale che è costituita dall’importo della retribuzione individuale per 12 mensilità cui si aggiunge il rateo della 13^ mensilità nonché l’importo annuo della retribuzione variabile e delle indennità contrattuali percepite nel mese o nell’anno di riferimento; sono esclusi le somme corrisposte a titolo di rimborso spese o a titolo di indennizzo nonché quelle pagate per trattamento di missione fuori sede e per trasferimento”.
14 L’articolo 38, commi 4 e 5, del CCNL del 14/09/2000 testualmente recitano: “La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, dalla data di entrata in vigore del presente CCNL, è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 la retribuzione di cui all’articolo 52, comma 2, lettera b) incrementata del rateo della 13^ mensilità.
La maggiorazione di cui al comma precedente è pari:
a) al 15 % per il lavoro straordinario diurno;
b) 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);
c) 50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno – festivo”.
8) In caso di lavoro aggiuntivo o straordinario effettuato in misura superiore al limite massimo mensile di cui al comma 1 precedente, le ulteriori ore sono retribuite elevando la maggiorazione del 15% al 50%.
9) Qualora per un periodo superiore a sei mesi si dovesse registrare una continuità delle prestazioni supplementari (aggiuntive o straordinarie), svolte in via non meramente occasionale, il lavoratore può richiedere il consolidamento delle ore corrispondenti nell’orario a tempo parziale contrattualmente definito.
ART. 13 Ferie, permessi retribuiti, assenze per malattia, periodo di prova e periodo di preavviso.
1) Ai dipendenti a tempo parziale orizzontale le ferie, le festività soppresse, i permessi di cui all’articolo 19, commi 1, 2, e 3, del CCNL del 06/07/199515, le assenze per malattia ed i congedi parentali spettano nella stessa quantità stabilita per il rapporto a tempo pieno. La durata del periodo di prova e del periodo di preavviso è la stessa prevista per il rapporto a tempo pieno.
2) Ai dipendenti a tempo parziale verticale o misto le ferie, le festività soppresse, i permessi di cui all’articolo 19, commi 1, lettera a) e 2, del CCNL del 06/07/1995, le assenze per malattia sono riproporzionati alle giornate di lavoro prestate nell’anno; il permesso di cui all’articolo 19, comma 1, lettera b) e 3 del CCNL del 06/07/1995, i periodi di congedo parentale (astensione facoltativa, malattia del bambino) sono fruiti senza decurtazioni per il periodo che coincide con la prestazione lavorativa ed il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione lavorativa giornaliera; il periodo di astensione obbligatoria spetta per intero ed il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione lavorativa giornaliera. La durata del periodo di prova e del periodo di preavviso è quella prevista per i dipendenti a tempo pieno, ma al suo interno sono computati solo i giorni effettivamente lavorati. Il criterio di proporzionalità di cui al primo capoverso del presente comma si applica anche alle altre assenze dal servizio previste dalla legge.
3) I permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 104/199216, nonché i permessi straordinari retribuiti per
diritto allo studio cui all’articolo 15 del CCNL del 14/09/200017 sono riproporzionati all’orario di lavoro svolto sia in caso di tempo parziale orizzontale, sia in caso di tempo parziale verticale.
ART. 14 Diritto alla formazione.
1) Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale ha il diritto/dovere di partecipare alle attività di formazione organizzate dall’ente.
15 L’articolo 19, commi 1, 2 e 3, del CCNL del 06/07/1995 testualmente recitano: “A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi da documentare debitamente:
a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: giorni xxxx all’anno;
b) xxxxx per coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado: giorni tre consecutivi per evento;
A domanda del dipendente possono inoltre essere concessi, nell’anno, tre giorni di permesso retribuito per particolari motivi personali o familiari documentati, compresa la nascita di figli.
Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio”.
16 L’articolo 33, comma 3, della legge 104 del 1992 testualmente recita: “Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.”
17 L’articolo 15, commi 1 e 2, del CCNL del 14/09/2000 testualmente recitano: “Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi – in aggiunta alle attività formative programmate dall’Amministrazione – permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore.
I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post – universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami”.
2) Nel caso non sia possibile conciliare l’attività formativa con l’articolazione oraria dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, gli stessi possono partecipare ai corsi formativi, anche se tenuti al di fuori dell’articolazione stabilita.
3) I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale concordano con il dirigente del settore ove prestano servizio le modalità di recupero delle ore eventualmente dedicate alla formazione professionale svolta al di fuori dell’articolazione oraria stabilita.
ART. 15 Regime previdenziale.
1) Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si applica il trattamento previdenziale e di fine rapporto disciplinato dalle disposizioni contenute nell’articolo 8 della legge n°554 del 1988 e successive modificazioni ed integrazioni.
ART. 16 Richieste di variazione dell’orario di lavoro a tempo parziale.
1) Le richieste di modifica della tipologia di tempo parziale (orizzontale, verticale o misto) e/o della distribuzione oraria giornaliera, settimanale o mensile, nell’ambito della stessa percentuale indicata nel contratto individuale sottoscritto all’atto della trasformazione del rapporto, possono essere autorizzate, compatibilmente con le esigenze di servizio, previo accordo fra dirigente competente e dipendente.
2) Le richieste di modifica della percentuale dell’attività lavorativa possono essere autorizzate, previo parere espresso dal dirigente del settore di appartenenza, decorsi sei mesi dalla prima trasformazione del rapporto o dall’ultima modifica della percentuale stessa.
3) In ogni caso le modifiche di cui ai commi precedenti decorrono dalla data indicata nel nuovo contratto individuale di lavoro.
4) Il termine previsto nel comma 2 non trova applicazione nel caso in cui vengano a determinarsi le condizioni indicate al comma 1 dell’articolo 5.
5) Le modifiche che non comportano variazione della percentuale lavorativa indicata nel contratto di assunzione possono essere richieste anche dai lavoratori assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale.
ART. 17 Richieste di rientro a tempo pieno.
1) I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero nella dotazione organica, oppure prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto e la relativa copertura finanziaria.
2) I dipendenti che intendono rientrare a tempo pieno alla scadenza del biennio o prima di essa dovranno farne richiesta scritta, indirizzata al dirigente del settore di appartenenza e al dirigente del settore personale, almeno trenta giorni prima della data di rientro a tempo pieno. Gli effetti del rientro a tempo pieno sono concordati tra lavoratore e dirigente e decorrono dalla data indicata nel contratto individuale di lavoro.
3) Nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda di rientro in data antecedente alla scadenza del biennio dalla trasformazione, non sussista la copertura finanziaria per la conversione, l’ente adotta i provvedimenti necessari alla prima scadenza utile. Gli effetti della domanda di rientro decorrono, in tal caso, dalla esecutività dei provvedimenti di adeguamento degli stanziamenti di bilancio.
4) I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico.
5) In presenza di preminenti esigenze organizzative e di posto vacante, è consentita una ragionevole anticipazione del termine triennale di cui al comma 4.
ART. 18 Attività extraistituzionali svolte da personale a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50%.
1) I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno possono svolgere un’altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche, ricorrendone le condizioni, mediante l’iscrizione ad albi professionali ad eccezione di quello degli avvocati, nel rispetto delle disposizioni contenute nei successivi commi 2, 3 e 4.
2) L’attività lavorativa subordinata presso altri enti locali, con prestazione non superiore al 50%, può essere svolta solo previa autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza.
3) La richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro è negata nel caso in cui l’attività esterna, subordinata o autonoma, che il dipendente intende svolgere comporti un conflitto d’interessi con la specifica attività di servizio che lo stesso svolge presso l’Amministrazione.
4) Il dipendente è tenuto a comunicare al proprio dirigente di settore nonché al dirigente del settore personale, con quindici giorni di anticipo rispetto all’evento, il successivo inizio o la variazione di una eventuale attività lavorativa autonoma o subordinata. Se nei successivi quindici giorni l’Amministrazione non solleva eccezioni circa il conflitto d’interessi con la specifica attività di servizio del dipendente, questi è autorizzato ad intraprendere l’attività indicata nella propria domanda.
5) Sono disciplinarmente sanzionabili, nel massimo con il licenziamento senza preavviso: a) lo svolgimento di una attività in conflitto con gli interessi dell’ente;
b) la mancata comunicazione all’Amministrazione di successivo inizio o variazione dell’eventuale attività lavorativa nei quindici giorni precedenti l’evento;
c) le comunicazioni risultanti non veritiere.
Il lavoratore che svolge attività in conflitto d’interessi è diffidato a far cessare la situazione riscontrata entro quindici giorni. Decorso il predetto termine senza che l’irregolarità sia cessata, il dirigente del settore di appartenenza avvia il procedimento disciplinare per l’irrogazione della sanzione del licenziamento senza preavviso. Tale procedura è applicata anche nel caso in cui si riscontrino le violazioni di cui alle lettere b) e c) del presente comma.
6) La cessazione delle violazioni entro il termine di cui al comma 5 non esclude l’avvio del procedimento disciplinare per l’accertamento di eventuali responsabilità.
ART. 19 Attività che interferiscono con i compiti is tituzionali dell’ente.
1) In linea generale, ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi, vi è un conflitto d’interessi qualora il dipendente:
a) intenda svolgere attività contrastanti con il dovere di fedeltà e con l’obbligo di imparzialità dell’azione amministrativa o che ledono il prestigio, l’onore ed il decoro dell’Ente;
b) intenda assumere la qualità di socio, dipendente, consulente di società, associazioni, ditte, enti, studi professionali o compartecipazione in persone giuridiche, la cui attività consista anche nel procurare a terzi licenze, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e il dipendente operi nel Comune in uffici deputati al rilascio dei suddetti provvedimenti;
c) intenda svolgere attività libero professionale al fine di procurare a terzi provvedimenti amministrativi di cui sopra ed operi in uffici deputati al loro rilascio;
d) intenda assumere la qualità di socio, dipendente, consulente di società, associazioni, ditte, enti, studi professionali o comunque persone fisiche o giuridiche, la cui attività si estrinsechi nello stipulare o comunque gestire convenzioni od altri rapporti contrattuali ovvero progetti, studi, consulenze per il Comune per prestazioni da rendersi nelle materie di competenza dell’ufficio cui è preposto;
e) intenda svolgere attività professionali in campo tributario ed intenda operare in rappresentanza di terzi in via giudiziale o extragiudiziale per curare i loro interessi giuridici nei confronti del Comune di appartenenza ovvero rendere attività di consulenza agli stessi fini a favore di terzi;
f) intenda svolgere attività professionale in campo legale;
g) intenda svolgere attività a favore di soggetti nei confronti dei quali lo stesso o il settore di appartenenza svolga funzioni di controllo o vigilanza;
h) stabilisca rapporti economici con fornitori di beni o servizi per l’Amministrazione, relativamente a quei dipendenti che partecipano al procedimento amministrativo di individuazione del fornitore;
i) intenda assumere incarichi di progettazione a favore di pubbliche amministrazioni nell’ambito territoriale di competenza del Comune di Matera.
2) Salvo quanto previsto all’articolo 18, comma 2, del presente regolamento, è vietata l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato con altre pubbliche amministrazioni.
3) La valutazione delle incompatibilità è effettuata dal dirigente del settore personale previo parere del dirigente del settore di appartenenza circa la compatibilità della seconda attività con quella di servizio. In caso di incompatibilità, il dirigente del settore personale procederà a verificare la possibilità di un trasferimento, subordinato alla sostituzione, del medesimo dipendente ad altro settore nel quale la seconda attività che il lavoratore dichiara di voler svolgere non risulti incompatibile. Qualora la suddetta verifica abbia esito negativo, non sarà possibile instaurare o proseguire il rapporto di lavoro a tempo parziale.
ART. 20 Attività extraistituzionali svolte da personale a tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al 50%.
1) In riferimento al personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione
lavorativa superiore al 50% di quella a tempo pieno, trova applicazione la normativa vigente in tema di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi per il personale a tempo pieno, così come prevista dall’articolo 53 del D. Lgs. n°165/200118 e successive modifiche ed integrazioni.
18 L’articolo 53 del D. Lgs. 165 del 30/03/2001 testualmente recita: “Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.
Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.
Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.
Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.
In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.
I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.
ART. 21 Servizio ispettivo.
1) Le verifiche finalizzate all’accertamento dell’osservanza delle norme concernenti lo svolgimento di attività extra ufficio sono effettuate mediante servizi ispettivi, secondo le modalità previste dalla legge e sono di competenza del Settore Personale che può avvalersi, d'intesa con il dirigente del settore Polizia Municipale, di personale del Corpo di Polizia Municipale.
2) Il servizio ispettivo svolge le verifiche a campione sui dipendenti, finalizzate all’accertamento dell’osservanza delle disposizioni legislative e contrattuali, nonché del presente regolamento, in materia di esclusività della prestazione.
3) Il servizio ispettivo si attua, in via ordinaria, attraverso verifiche a campione su dipendenti estratti a sorte.
4) Il servizio ispettivo si attua, in via straordinaria:
I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.
L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.
Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente.
Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. L'elenco è accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Nello stesso termine e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi.
Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.
Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.
a) dietro indicazione sottoscritta di cittadini, enti, associazioni o ordini professionali;
b) su segnalazione di uno o più dirigenti del Comune di Matera, per il personale assegnato a ciascuno di essi;
c) su richiesta del Dipartimento della Funzione Pubblica, d’intesa con l’Amministrazione Comunale.
5) Il servizio ispettivo, svolto il proprio compito di verifica, redige in ogni caso un verbale, che invia al dirigente del settore di appartenenza del dipendente sottoposto a verifica; qualora ne ravvisa la necessità, quest’ultimo può chiedere un supplemento d’indagine.
6) Qualora dai verbali di cui sopra risulti la violazione del divieto di cui al comma 60 dell’articolo 1 della legge n°662/1996, ovvero la mancata comunicazione di cui all’articolo 58, o comunque emergano violazioni della normativa di cui al comma 2, il dirigente del settore da inizio al procedimento disciplinare nel rispetto delle modalità previste dal regolamento di disciplina del personale.
7) Le relative sanzioni vengono graduate sulla base dei criteri generali contenuti nell’articolo 25 del CCNL del 22/01/2004, considerando in particolare le seguenti eventualità:
a) il disservizio arrecato a seguito della prestazione non autorizzata;
b) la sussistenza di un conflitto di interessi;
c) lo stato di assoluto bisogno del dipendente, derivante da circostanze familiari o di salute;
d) recidività.
ART. 22 Personale a tempo determinato e parziale.
1) L’Amministrazione può assumere personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale. In tal caso si applicano le disposizioni di cui al presente regolamento, in quanto compatibili.
2) I dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno non possono richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale.
ART. 23 Norma di salvaguardia.
1) Xxxxx restando i divieti di discriminazione diretta ed indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno inquadrato nella stessa categoria.
ART. 24 Destinazione dei risparmi di spesa.
1) I risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro, da tempo pieno e tempo parziale, vengono così suddivisi:
a) il 50 % può essere utilizzata per incentivare la mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni, ovvero, esperite inutilmente le procedure per la mobilità, per nuove assunzioni;
b) un ulteriore quota del 20 % è destinata, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla contrattazione decentrata, al miglioramento della produttività individuale e collettiva.;
c) la quota residua del 30% e i risparmi eventualmente non utilizzati per le suddette finalità costituiscono economie di bilancio.
ART. 25 Norma transitoria.
Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi”.
1) I rapporti di lavoro a tempo parziale attualmente in atto e non conformi alle disposizioni del presente regolamento potranno essere adeguati, con il consenso del dipendente, al regolamento stesso, altrimenti saranno mantenuti ad esaurimento.
2) Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento verrà attivata la contrattazione
decentrata integrativa, ai sensi dell’articolo 4 del CCNL del 01/04/1999, al fine di individuare le gravi e documentate situazioni familiari, di cui all’articolo 4, comma 11, del CCNL del 14/09/200019, in presenza delle quali è possibile elevare il contingente di cui all’articolo 4, comma 1, del presente regolamento, tenuto conto delle esigenze organizzative dell’ente.
ART. 26 Norma di rinvio.
1) Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di legge e contrattuali vigenti in materia.
ART. 27 Entrata in vigore.
1) Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio.
19 L’articolo 4, comma 11, del CCNL del 14/09/2000 testualmente recita: “In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dagli enti in sede di contrattazione integrativa decentrata ai sensi dell’articolo 4 del CCNL dell’1.4.1999, e tenendo conto delle esigenze organizzative, è possibile elevare il contingente di cui al comma 2 di un ulteriore 10% massimo. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al comma 4, le domande sono presentate senza limiti temporali”.