DISCIPLINARE DI GARA
DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA IN AMBITO COMUNITARIO, EX ART. 60 D.LGS. N. 50/2016, S.M.I, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CREAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA NAZIONALE DI INFORMAZIONE SULLA PROMOZIONE DELL'USO CONSAPEVOLE DELLA RISORSA IDRICA PER IL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA.
C.I.G. 893583437E
Sommario
1. PREMESSE E PIATTAFORMA TELEMATICA DELLA PRESENTE PROCEDURA 2
2. GESTORE DEL SISTEMA E REGISTRAZIONE 5
3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 6
4. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 7
5. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 8
6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 9
7. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE 10
8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 11
9. REQUISITI DI IDONEITÀ 11
10. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 11
11. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 12
12. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 13
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13. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI . 13
14. AVVALIMENTO 14
15. SUBAPPALTO 15
16. GARANZIA PROVVISORIA 15
17. PAGAMENTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ 18
18. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 18
19. SOCCORSO ISTRUTTORIO 23
20. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 24
21. CONTENUTO DELLA OFFERTA TECNICA 28
22. CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA 29
23. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 30
24. COMMISSIONE GIUDICATRICE 35
25. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 35
26. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 36
27. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 37
28. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 38
29. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO 38
30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 40
31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 40
32. ACCESSO AGLI ATTI 41
33. REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA 41
1. PREMESSE E PIATTAFORMA TELEMATICA DELLA PRESENTE PROCEDURA
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1.1. Con determina a contrarre n. 134 del 13/10/2021, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni (d’ora in avanti per brevità “Codice dei contratti pubblici”) del Direttore Generale della Direzione Generale per la Sicurezza del Suolo e dell’Acqua (“DG SUA”) è stato autorizzato l’espletamento di una procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 60 del Codice dei contratti pubblici, per la stipula di un contratto avente ad oggetto l’affidamento del servizio di creazione e realizzazione di una campagna nazionale di informazione sulla promozione dell’uso consapevole della risorsa idrica. L’affidamento avverrà come anticipato mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 del Codice dei contratti pubblici e delle Linee Guida A.N.A.C. n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” (Approvate dal Consiglio dell’Autorità con
Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016, Aggiornate al D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018).
1.2. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
1.3. Il luogo di svolgimento del servizio è l’intero territorio nazionale.
1.4. Il codice identificativo di gara relativo alla seguente procedura è C.I.G. 893583437E.
1.5. Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice dei contratti pubblici, nonché delle Linee guida A.NA.C. n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» (approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017) è la Dott.ssa Xxxxxxx X. Xxxxxxxx, Responabile della Divisione V Acqua bene comune della DG SUA – e-mail xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxx.xxx.xx
1.6. La presente procedura di affidamento si svolgerà, ove non diversamente ed espressamente previsto nel proseguo per motivate ragioni di interesse pubblico, attraverso l’utilizzazione di un Sistema telematico (di seguito per brevità anche solo “Sistema”), conforme agli artt. 40 e 58 del Codice dei contratti pubblici e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni (d’ora in avanti per brevità “CAD”), dettagliatamente descritto nel seguito, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione telematica della lex specialis della procedura, in aggiunta alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e degli altri atti inerenti ai sensi dell’art. 29 del Codice dei contratti pubblici, nonché alla presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel presente Disciplinare di gara (d’ora in avanti per brevità Disciplinare”).
1.7. Il Ministero della Transizione Ecologica (d’ora in avanti, per brevità, “MiTE” o “Amministrazione”) si avvarrà di tale Sistema in modalità ASP (Application Service Provider) messo a disposizione da Consip s.p.a. Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile: a) la previa registrazione al Sistema, con le modalità e in conformità alle indicazioni più avanti specificate; b) il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, co. 1, lett. s) del CAD; c) la seguente dotazione tecnica minima: un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore, oppure Mozilla Firefox 3+ o superiore; Safari 3.1+ o superiore, Opera 10+ o superiore, Google Chrome 2+ o superiore; un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono l’offerta. Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità di Consip S.p.A., conforme alle regole stabilite dal CAD e dalle pertinenti norme del Codice dei contratti pubblici. Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Consip
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S.p.a. ed il Gestore del Sistema non potranno essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti, il MiTE, o, comunque, ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema, e i terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema. Si precisa, altresì, che ciascun operatore economico, per la presentazione dell’offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 13 MB per singolo file, oltre la quale non ne è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l’invio di files di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più files. L’eventuale impossibilità di apertura informatica da parte dell’Amministrazione e dei suoi organi della procedura di gara del singolo file di dimensioni superiori a quelle indicate è in rischio del concorrente e, pertanto, non potrà essere oggetto di soccorso istruttorio, dovendosi nel caso ritenere il file come non prodotto. Per quanto concerne, invece, l’area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una
capacità pari alla dimensione massima di 6 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati files di dimensioni superiori si suggerisce l’invio di più comunicazioni. Anche in questo caso l’impossibilità di apertura del file di dimensioni superiori a quelle indicate è in rischio del concorrente ed il MiTE non potrà considerare come tempestivamente trasmesse le comunicazioni in questione, dovendole considerare alla stregua di, come oggettivamente, inammissibili.
1.8. È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire all’Amministrazione tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara, pena l’esclusione dalla procedura, salvo in particolari ipotesi l’ammissione al soccorso istruttorio (cfr. art. 19).
1.9. Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema:
1. è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;
2. si intende compiuta nell’ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.
Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del Sistema. In particolare, il tempo del Sistema è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall'uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi).
1.10. Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione alla presente procedura, sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge
n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
1.11. Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative emanate ai sensi degli articoli 43 e 44 del CAD.
1.12. Tutti gli utenti, con l’utilizzazione del Sistema esonerano la Consip S.p.A., il Gestore del Sistema e l’Amministrazione da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo, salva la prova contraria fornita dal concorrente ai sensi di cui al precedente paragrafo 1.8. Ove possibile la Consip
S.p.A. e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l’accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l’effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.
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1.13. Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di Registrazione e/o presentazione dell’offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, di lasciare i dati identificativi dell’impresa e di specificare le problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara.
2. GESTORE DEL SISTEMA E REGISTRAZIONE
2.1. Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è il MiTE, la stessa si avvale, per il tramite di Consip s.p.a., del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all’uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l’onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.
2.2. Il Gestore del Sistema è, in particolare, Responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso e riveste il ruolo di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Lo stesso è altresì responsabile dell’adozione di tutte le misure stabilite dal D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di protezione dei dati personali.
2.3. L’offerta del concorrente per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, ove espressamente previsto.
2.4. Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema medesimo. La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell’offerta e non in quella della semplice registrazione.
2.5. La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo. All’esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciata una userid e una password (d’ora innanzi anche “account”). L’account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del CAD. Il titolare dell’account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall’art. 13 delle Regole del sistema e-Procurement facenti parte integrante e sostanziale della documentazione di gara.
2.6. L’account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato, che si assume ogni responsabilità e conseguente rischio derivante da condotte non diligenti, erronee, o non conformi per qualsivoglia ragione, da parte degli addetti da lui ammessi all’utilizzo delle credenziali di accesso o delle persone che per qualunque ragione dovessero venire in possesso delle medesime ed operare tramite l’account dell’operatore economico medesimo, attività che saranno comunque imputate ad esso.
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2.7. L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare, nei relativi allegati (tra cui in particolare le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e le istruzioni presenti nel sito), nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx o le comunicazioni attraverso il Sistema.
2.8. In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell’operatore economico, l’operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.
3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
3.1. La documentazione di gara comprende, oltre al Bando di gara, nelle versioni pubblicate sulla G.U.U.E. e sulla G.U.R.I., i seguenti allegati (d’ora in avanti, unitariamente, “Lex specialis”)
• allegato 1 – Disciplinare,
• allegato 2 – fac simile Domanda di partecipazione,
• allegato 3 – D.G.U.E.,
• allegato 4 – fac simile Dichiarazioni integrative,
• allegato 5 – fac simile dichiarazione di avvalimento,
• allegato 6 – schema Relazione Offerta Tecnica,
• allegato 7 – Capitolato speciale d’appalto,
• allegato 8 – Patto di integrità,
• allegato 9 – Regole del sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione.
3.2. La documentazione di gara è disponibile in formato elettronico sul sito internet del MiTE nella sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione bandi di gara e contratti e sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione “Altri bandi”.
3.3. Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell’apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all’Elenco di cui all’articolo 29 del CAD e disponibile sul sito xxx.xxxx.xxx.xx. Sul suddetto sito Internet è disponibile la versione elettronica della documentazione in formato PDF/Word/Excel non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico a prevalere sarà la versione firmata digitalmente.
3.4. Sarà possibile chiedere al Responsabile Unico del Procedimento (d’ora in avanti per brevità “RUP”) chiarimenti, diretti a dirimere dubbi sulla portata semantico-applicativa delle prescrizioni della lex specialis, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, a pena di irricevibilità e/o inammissibilità, entro e non oltre il 5 novembre 2021 ore 18:00, in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso.
3.5. Saranno considerati irricevibili e/o inammissibili richieste di chiarimenti formulate attraverso modalità diverse da quelle indicate al paragrafo precedente, come ad esempio chiarimenti telefonici o formulati attraverso e-mail istituzionale del RUP o PEC dell’Amministrazione, salva la prova da parte del concorrente dell’impossibilità oggettiva di procedere all’inoltro delle richieste attraverso il Sistema.
3.6. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
3.7. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice dei contratti pubblici, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine per la ricezione delle offerte e quindi entro il 9 novembre 2021, mediante pubblicazione in forma anonima sui siti di cui al su esteso paragrafo 3.2. del presente disciplinare.
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3.8. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 del Codice dei contratti pubblici l’operatore economico con la presentazione dell’offerta elegge automaticamente domicilio nell’apposita “Area comunicazioni” ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L’operatore economico elegge, altresì,
domicilio presso la sede e l’indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell’offerta.
3.9. Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui lo riterrà opportuno, il MiTE invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dal concorrente.
3.10. Ai medesimi fini, in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti, di cui all’art. 45 del Codice dei contratti pubblici, ogni impresa facente parte del RTI o del Consorzio con la presentazione dell’offerta elegge automaticamente domicilio nell’apposita area del Sistema ad essa riservata. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario (capogruppo) si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice dei contratti pubblici, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del Codice dei contratti pubblici, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati dal concorrente in sede di offerta.
3.11. Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice dei contratti pubblici.
3.12. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti non aventi sede in Italia, posta elettronica, o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al MiTE attraverso il sistema nell’apposita Area Comunicazioni; diversamente non sarà imputabile all’Amministrazione, bensì rientrerà nel rischio di impresa gravante sul concorrente il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
4. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
4.1. Oggetto dell’appalto è il servizio di creazione e realizzazione di una campagna informativa sul territorio della Repubblica Italiana in merito all’uso consapevole della risorsa idrica, in funzione del raggiungimento dei targets specificati all’art. 2.2. del Capitolato speciale d’appalto, mediante le iniziative e gli strumenti operativi all’art. 2 del medesimo Capitolato, unitariamente “assets”, per come ivi rispettivamente identificati (art. 2.1.) e descritti nella loro funzionalità (art. 2.3.) ai targets richiamati, che costituiscono il cuore del fabbisogno del MiTE per il raggiungimento degli obiettivi di interesse pubblico cui la presente procedura ed il contratto di appalto affidando sono preordinati (cfr. art. I.1 e I.2 del Capitolato).
4.2. Per l’esecuzione dell’unitario servizio oggetto della presente procedura di gara sarà stipulato con l’aggiudicatario un contratto di appalto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3, comma 1, lett. ii e 32, comma 8, del Codice dei contratti pubblici.
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4.3. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, il presente affidamento non viene suddiviso in lotti funzionali o prestazionali attesa la stretta convergenza funzionale e tecnica delle prestazioni costituenti l’unitario servizio in gara ed oggetto del contratto di appalto aggiudicando, tale per cui non è anche oggettivamente possibile distinguere fra prestazioni principali e prestazioni secondarie, dovendosi tutte le attività richieste per il raggiungimento dei targets di progetto, mediante gli specifici assets individuati nel
Capitolato, ritenere principali in quanto inerenti lo sviluppo creativo ed operativo della Campagna informativa sull’uso consapevole della risorsa idrica voluta dal MiTE (con la collaborazione di A.R.E.R.A.).
4.4. L’importo complessivo a base di gara, soggetto a ribasso d’asta, per la durata dell’intero periodo del servizio, pari a 6 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto, ai sensi dell’art. 35 del Codice del codice dei contratti pubblici, è di Euro 270.000,00 (duecentosettantamilaeuro e zero centesimi), al netto dell’Iva e degli oneri per la sicurezza dovuti ai rischi da interferenze. Tali oneri sono comunque pari a zero in quanto le prestazioni del presente appalto non comportano interferenze giuridicamente rilevanti a tal fine fra personale del MiTE e personale dell’appaltatore (ed eventuale subappaltatore) nel corso della loro esecuzione ai sensi della L. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
4.5. Nondimeno, le prestazioni oggetto dell’unitario servizio in gara non possono qualificarsi come aventi solo natura intellettuale, limitabili a quella di pura ideazione delle iniziative strumentali al raggiungimento dei targets di progetto, in quanto quelle relative alla fase di “mise en place”, ovvero alla “progettazione esecutiva” e realizzazione della Campagna informativa, integrano mansioni di tipo esecutivo e come tali impongono di adempiere all’obbligo previsto dall’art. 95, comma 10, del Codice dei contratti pubblici, di specificazione dei costi della manodopera nell’offerta economica, allo scopo principale di consentire la verifica di congruità del costo della manodopera medesima impiegata con riferimento ai minimi previsti dalle Tabelle Ministeriali e dai Contratti Collettivi Nazionali di riferimento, fermo restando che il concorrente ben può stimare quanta parte dell’appalto potrà essere svolta con dipendenti e quanta parte con prestatori d’opera intellettuale, indicando conseguentemente nell’offerta economica il relativo costo.
4.6. È comunque onere di ciascun concorrente elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta.
4.7. L’importo dell’appalto a base d’asta è stato determinato in misura tale da garantire la qualità delle prestazioni, la loro remuneratività per l’operatore economico in funzione dei targets di progetto e degli assets individuati per raggiungerli, su cui è stata volutamente lasciata al concorrente ampia possibilità di declinare in sede di progettazione tecnica, e per l’effetto economica, le modalità operative con cui procedere alla progettazione esecutiva ed esecuzione della Campagna, sia in termini di risorse-uomo sia in termini di risorse strumentali propriamente intese. Tale importo deve ritenersi fisso, invariabile ed omnicomprensivo (ivi compresi a titolo esemplificativo i costi sostenuti direttamente dall’aggiudicatario-appaltatore per l’acquisto degli spazi delle concessionarie a seguito di approvazione del Piano di dettaglio di cui agli artt. 3,6,7,12, del Capitolato.
4.8. L’appalto è finanziato con fondi del MiTE di cui all’art. 1, comma 752, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e del relativo decreto ministeriale attuativo n. 394 del 27/09/2021.
5. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
5.1. La durata dell’appalto è di 6 mesi dalla data di stipula.
5.2. Il servizio decorrerà presumibilmente da dicembre 2021 e comunque dalla “Data di inizio attività” risultante da apposito verbale ai fini della presa in carico.
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5.3. Non è previsto rinnovo, né opzioni.
6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
6.1. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice del codice dei contratti pubblici, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
6.2. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice dei contratti pubblici.
6.3. È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, per brevità, “aggregazione di imprese di rete”).
6.4. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale.
6.5. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
6.6. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice dei contratti pubblici sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
6.7. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice dei contratti pubblici, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria (capogruppo), qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria (capogruppo), qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
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6.8. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
6.9. Il ruolo di mandante/mandataria-capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un R.T.I. o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice dei contratti pubblici, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
6.10. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in R.T.I. purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al R.T.I. non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6.11. Il raggruppamento orizzontale deve essere dotato di una capogruppo mandataria che possiede i requisiti ed esegue le prestazioni in misura maggioritaria, come previsto dall’art. 83, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici. Tale condizione non è soddisfatta in caso di suddivisione dell’esecuzione della prestazione al 50% tra le due imprese componenti.
7. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE
7.1. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici.
7.2. La presentazione di una domanda di concordato in bianco o con riserva, ai sensi dell’art. 161, comma 6, legge fallimentare non integra una causa di esclusione automatica dalle gare pubbliche, per perdita dei requisiti generali, essendo rimesso in primo luogo al giudice fallimentare in sede di rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 186 bis, comma 4, e al quale l’operatore che ha chiesto il concordato si deve tempestivamente rivolgere fornendo all’uopo le informazioni necessarie, valutare la compatibilità della partecipazione alla procedura di affidamento in funzione e nella prospettiva della continuità aziendale.
7.3. La partecipazione alle gare pubbliche è dal legislatore considerata, a seguito del deposito della domanda di concordato anche in bianco o con riserva, come un atto che deve essere comunque autorizzato dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato, ai sensi dell’art. 186 bis, comma 4, da ultimo richiamato anche dagli articoli 80 e 110 del codice dei contratti; a tali fini l’operatore che presenta domanda di concordato in bianco o con riserva è tenuto a richiedere senza indugio l’autorizzazione, anche qualora sia già partecipante alla gara, e ad informarne prontamente la stazione appaltante.
7.4. L’autorizzazione giudiziale alla partecipazione alla gara pubblica deve intervenire entro il momento dell’aggiudicazione della stessa, non occorrendo che in tale momento l’impresa, inclusa quella che ha presentato domanda di concordato in bianco o con riserva, sia anche già stata ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale.
7.5. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni.
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7.6. La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della legge n. 190/2012 e successive modifiche e integrazioni.
7.7. Il Patto di Integrità dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’operatore economico partecipante. In caso di partecipazione in forma associata (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzi, aggregazioni di impresa aderenti a contratto di rete) il Patto dovrà essere sottoscritto dal Consorzio, nonché da
ciascuna delle imprese consorziate o raggruppate o aggregate. In caso di ricorso all’avvalimento, il Patto va sottoscritto anche da legale rappresentante dell’Impresa o delle Imprese ausiliarie. In caso di subappalto, il patto va sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa subappaltante. La mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente, è regolarizzabile attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice dei contratti pubblici.
8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
8.1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti negli articoli seguenti 9, 10, 11. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass (Authority Virtual Company Passport) in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, salvo che dopo la data di pubblicazione del Bando indittivo della presente procedura di affidamento non entri a regime il sistema di verifica della documentazione attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (d’ora in avanti per brevità “BDNCP”), ai sensi dell’art. 81, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, nel qual caso il concorrente dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni del provvedimento attuativo di ANAC e le verifiche saranno effettuate tramite la predetta BDNCP, anche tenendo presente l’eventuale presenza in essa del “fascicolo virtuale dell’operatore economico”, ai sensi dell’art. 81, comma 4, del Codice dei contratti pubblici.
8.2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice dei contratti pubblici, sono inammissibili le offerte presentate da concorrenti privi della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
9. REQUISITI DI IDONEITÀ
9.1. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
9.2. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice dei contratti pubblici, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
9.3. Per la comprova del requisito il MiTE acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti presso le pubbliche amministrazioni competenti.
10. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
10.1. Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2018-2019-2020), ovvero approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non inferiore ad Euro 300.000,00 I.V.A. esclusa.
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10.2. Con riferimento all’art. 83, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, si evidenzia che il sopra indicato requisito viene richiesto in quanto indice di una pregressa e consolidata consistenza economico- patrimoniale idonea rispetto alla tipologia del servizio e tale da garantire una adeguata e puntuale esecuzione dello stesso, anche in considerazione della particolare natura sensibile della Campagna informativa, avendo per oggetto un bene comune primario, quale l’acqua, la cui tutela rientra nelle precipue finalità istituzionali del MiTE ed in particolare della DG SUA.
10.3. La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice dei contratti pubblici, fermo quanto specificato sopra al paragrafo 8.1., mediante:
- Dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile, la società di revisione o altro organo terzo), con allegata copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione; ovvero
- Copia dei bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi agli esercizi finanziari di riferimento con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione; ovvero
- Copia conforme delle fatture attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione.
10.4. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
10.5. Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste dal MiTE può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
10.6. I requisiti richiesti, anche sulla base della conoscenza del mercato di riferimento, sono tali da garantire la più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici che competono nel settore oggetto di gara; nella quantificazione dei menzionati requisiti è stato utilizzato un metodo di calcolo integralmente rispettoso dei criteri individuati ed indicati al riguardo dalla giurisprudenza amministrativa e dalla prassi di riferimento.
10.7. Inoltre, al fine di incentivare la partecipazione in forma associata alla gara da parte degli operatori economici del mercato di riferimento e, conseguentemente, di favorire anche la partecipazione delle piccole e medie imprese di settore potenzialmente interessate, nella presente gara viene garantita la partecipazione di R.T.I. o Consorzi. A tal fine, tra l’altro, non è richiesto, per la partecipazione alla gara il possesso da parte delle relative imprese mandanti di percentuali minime dei requisiti di fatturato specifico, fermo restando il possesso in capo alla mandataria- capogruppo dei requisiti in misura maggioritaria come già puntualizzato al su esteso paragrafo 6.11.
11. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
11.1. Esecuzione nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando (2018-2019-2020) di almeno tre campagne di comunicazione esterna realizzate per pubbliche amministrazioni e/o soggetti privati con un progetto creativo ed il relativo piano di dettaglio comprendente almeno la metà più una delle iniziative di cui all’articolo 2.1. del Capitolato, su base nazionale, con indicazione delle date di svolgimento (inizio e fine) e del committente pubblico/privato, di cui almeno una con un piano media di valore pari o superiore a 100.000,00 euro (I.V.A. esclusa).
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11.2. La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice dei contratti pubblici. In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- copia conforme dei contratti unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto;
In caso di servizi effettuati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.
12. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
12.1. I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice dei contratti pubblici devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
12.2. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
12.3. Nel caso in cui la mandante/mandataria-capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un R.T.I. costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
12.4. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 9.1. deve essere posseduto da:
a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
12.5. Il requisito relativo al fatturato specifico medio annuo di cui al punto 10.1 nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria-capogruppo.
12.6. Il requisito di cui al precedente punto 11.1., nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso fermo restando che la mandataria-capogruppo deve aver eseguito almeno una campagna di comunicazione esterna realizzata per pubbliche amministrazioni/privati con un progetto creativo e relativo piano media articolato su base nazionale comprendente almeno la metà più una delle iniziative di cui all’articolo 2.1. del Capitolato, di valore pari o superiore a 200.000,00 euro Iva esclusa.
13. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
13.1. I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice dei contratti pubblici devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
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13.2. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
13.3. I requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale, di cui ai precedenti punti
10.1. e 11.1., ai sensi dell’art. 47 del Codice dei contratti pubblici, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice dei contratti pubblici, direttamente dal consorzio medesimo;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. c) del Codice dei contratti pubblici, la sussistenza dei requisiti è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.
14. AVVALIMENTO
14.1. Ai sensi dell’art. 89 del Codice dei contratti pubblici, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice dei contratti pubblici, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice dei contratti pubblici, quivi specificatamente declinati nei su estesi artt. 10 e 11, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
14.2. In caso di ricorso all’avvalimento il concorrente e l’impresa ausiliaria potranno utilizzare il modulo allegato 5 – Avvalimento.
14.3. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
14.4. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 89, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
14.5. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del MiTE in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
14.6. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie (avvalimento frazionato). L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto (divieto di avvalimento a cascata).
14.7. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice dei contratti pubblici, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
14.8. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
14.9. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ovvero di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice dei contratti pubblici, a mente del quale la stazione appaltante in tali casi né dà segnalazione all’A.N.A.C. per le valutazioni di competenza.
14.10. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, ovvero vengano presentate false dichiarazioni o documentazione, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice dei contratti pubblici, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
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14.11. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove
dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
14.12. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
14.13. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria
non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
15. SUBAPPALTO
15.1. In considerazione della singolarità degli specifici targets di progetto, dei relativi assets funzionali, come esplicitati nel Capitolato al già richiamato articolo 2, quindi della particolare natura dell’unitario servizio oggetto di gara in funzione dello specifico interesse pubblico-istituzionale perseguito, l’Amministrazione intende in questo particolare caso e ferma la possibilità di valutare diversamente, sempre motivatamente, in altre procedure, procedere qui a non porre limiti percentuali al subappalto – ma resta fermo che comunque non potrà essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto – aderendo all’orientamento del Giudice Amministrativo di ultima istanza a mente del quale l’ordinamento euro- unitario, come affermato dalla Corte di Giustizia nelle pronunce Sezione Quinta, 26 settembre 2019, C-63/18, e 27 novembre 2019, C-402/18, non pone limiti al subappalto e quindi esso (fino al 31/10/2021, posto al 50% ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, come novellato D.L. n. 77/2021), deve ritenersi superato per effetto delle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea, e pertanto da disapplicare (da ultimo, in tal senso, da ultimo e per tutte, il Consiglio di Stato nella sentenza 31 maggio 2021, n. 4150)..
15.2. Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto, l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.
15.3. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.
15.4. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del Codice dei contratti pubblici.
15.5. E’ espressamente vietato al subappaltatore di procedere a sua volta al subappalto dei servizi subappaltati dall’appaltatore (divieto di subappalto a cascata), mentre è consentito all’appaltatore affidarsi a più di un subappaltatore (subappalto frazionato), a condizione che non si giunga ad una frammentazione sproporzionata delle quote di esecuzione, quale sarebbe ragionevolmente, in considerazione delle prestazioni oggetto del servizio da fornirsi, se il numero dei subappaltatori fosse superiore tre.
16. GARANZIA PROVVISORIA
16.1. L’offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice dei contratti pubblici, pari al 2% del prezzo posto a base di gara, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice dei contratti pubblici;
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2) dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice dei contratti pubblici, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle micro
imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari composti esclusivamente dalle medesime.
16.2. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011,
n. 159 e successive modifiche e integrazioni (“Codice Antimafia”). Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
16.3. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
16.4. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 e successive modifiche e integrazioni, in contanti, in assegni circolari o tramite bonifico bancario intestato a: “Ministero della Transizione Ecologica”, sulle coordinate che verranno fornite dal R.U.P. a specifica richiesta, indicando quale causale “CAUZIONE PROVVISORIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CREAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA NAZIONALE DI INFORMAZIONE SULLA PROMOZIONE DELL'USO CONSAPEVOLE DELLA RISORSA IDRICA PER IL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA”; dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario, sopra menzionata;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice dei contratti pubblici. In ogni caso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 93, comma 8-bis del Codice dei contratti pubblici, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice dei contratti pubblici.
16.5. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx- nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
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16.6. In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture del 19 gennaio 2018 n. 31, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 83 del 10.04.2018 - Suppl. Ordinario n. 16;
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
8) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice dei contratti pubblici, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
16.7. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del CAD sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del CAD. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del CAD) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal Notaio o dal Pubblico Ufficiale (art. 22, comma 2 del CAD);
- duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell’art. 23 bis del CAD se prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto.
16.8. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
16.9. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, del Codice dei contratti pubblici.
16.10. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
16.11. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, si ottiene:
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a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice dei contratti pubblici solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice dei contratti pubblici, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
16.12. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice dei contratti pubblici si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice dei contratti pubblici, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
16.13. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.
16.14. Ai sensi dell’art. 20 del CAD, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al R.T.I., carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
16.15. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
17. PAGAMENTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ
17.1. I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a €. 20,00, secondo le modalità di cui alla deliberazione dell’A.N.A.C. n. 1197 del 18 dicembre 2019, pubblicata sul sito istituzionale dell’Autorità, seguendo le indicazioni di cui al seguente link:
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/-/xxxxxxx-xxx-xxxxxxxxx-xx-xxxx
17.2. A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all’A.N.A.C., il partecipante deve inviare e fare pervenire all’Amministrazione attraverso il Sistema la “ricevuta pagamento” rilasciata a conclusione del processo di pagamento.
17.3. In caso di mancata presentazione della ricevuta l’Amministrazione accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass, o altra modalità resa eventualmente disponibile da A.N.A.C. al momento della richiesta di verifica.
17.4. La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
17.5. In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005 e successive modifiche e integrazioni.
18. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
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18.1. Tutti documenti relativi alla presente procedura fino all’aggiudicazione dovranno essere inviati all’Amministrazione, ove non diversamente previsto, esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del CAD.
18.2. L’OFFERTA dovrà essere fatta pervenire, a pena di irricevibilità ed inammissibilità, dal concorrente all’Amministrazione attraverso il Sistema, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 18:00 e zero secondi, del 15 novembre 2021.
18.3. Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si ribadisce (cfr. il su esteso art. 1.8.), la raccomandazione di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell’offerta sul Sistema e di non procedere alla collocazione nell’ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.
18.4. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.
18.5. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, l’Amministrazione adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del Codice dei contratti pubblici, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento, fermo restando che l’obbligo di diligenza professionale impone al concorrente di non attardarsi all’ultimo giorno solare utile per procedere al caricamento dell’intera documentazione di offerta, dovendo rispondere del mancato completamento del processo e quindi di mancata trasmissione dell’offerta per rallentamenti, o blocchi parziali e/o intermittenti, del Sistema nei minuti immediatamente precedenti la scadenza del termine ultimo per presentarla. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. Resta inteso, in altri e, se possibile, ancor più chiari termini, che nella procedura informatica di caricamento degli allegati a Sistema il concorrente è tenuto all’impiego della diligenza professionale, ovvero quella specifica ai sensi dell’art. 1176 comma secondo del codice civile, stante l’impossibilità di addossare alla stazione appaltante ogni tipo di anomalia nel meccanismo di invio e ricezione delle offerte, salva la prova del particolare malfunzionamento ostativo del sistema telematico, il cui onere è carico del concorrente, che è comunque tenuto ad avviare con congruo anticipi le operazioni di caricamento degli allegati a Sistema in funzione della trasmissione dell’unitaria offerta. Il rischio di rete, gravante sul concorrente, è paragonabile a qualsiasi inconveniente di altra natura, parimenti non giustificabile, che possa occorrere, nelle procedure che non si svolgono tramite piattaforme informatiche, quando si attende l’ultimo momento utile prima della scadenza di un termine per adempiere.
18.6. È consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.
18.7. La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso tutti gli indirizzi Internet disponibili di cui al presente disciplinare.
18.8. L’“OFFERTA” (unitariamente intesa) è composta dalla seguente documentazione:
A – Documentazione amministrativa
B – Offerta tecnica;
C – Offerta economica.
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18.9. Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni ivi previste sulla base delle regole indicate nella seguente tabella:
Documento | Sezione del sistema |
Domanda di partecipazione | Domanda di partecipazione alla gara |
Procure | Eventuali procure |
DGUE concorrente | DGUE - Documento di gara unico europeo dell'impresa concorrente |
DGUE dell’ausiliaria o delle ausiliarie e relativo/i PassOE | Eventuale DGUE - Documento di gara unico europeo delle imprese ausiliarie |
Dichiarazioni integrative | Dichiarazioni integrative dei soggetti indicati nella domanda di partecipazione |
Dichiarazione dell’ausiliaria o delle ausiliarie (con unito contratto di avvalimento in originale o copia autentica), | Eventuale documentazione relativa all'avvalimento |
Certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria | Eventuale documentazione necessaria ai fini della riduzione della cauzione |
Documentazione relativa ai R.T.I. o Consorzi già costituiti | Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi |
Patto d’integrità | Patto d’integrità |
Garanzia provvisoria e impegno | Cauzione provvisoria e documentazione a corredo |
PassOE | PassOE |
Documento attestante il pagamento del contributo di gara all’ANAC | Documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo di gara all’ANAC |
Offerta tecnica | Sezione |
Relazione tecnica | Relazione tecnica |
Offerta economica | Sezione |
Offerta economica (generata dal sistema) | Scheda – Componente economica |
18.10. Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell’OFFERTA dovrà avvenire attraverso l’esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre ed inviare i documenti di cui l’OFFERTA si compone (ossia: Documentazione amministrativa, Offerta tecnica, Offerta economica).
18.11. Si precisa che, prima dell’invio, tutti i files che compongono l’offerta, che non siano già in formato
.pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf.
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18.12. La presentazione dell’OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l’invio dell’OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.
18.13. Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA.
18.14. È sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione alla procedura di preparazione dell’offerta guidata dal Sistema, in quanto le modifiche effettuate potranno avere conseguenze sui passi successivi.
18.15. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto di ogni fase e di ogni passo relativo alla presentazione dell’OFFERTA.
18.16. L’invio dell’OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell’apposita funzione di “conferma ed invio” della medesima.
18.17. Il Sistema utilizzato dall’Amministrazione adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e attività tale da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell’OFFERTA e dei documenti che la compongono, e tale da garantire la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dell’OFFERTA medesima.
18.18. Come già indicato, e quivi ad integrazione ulteriormente dettagliato, la presentazione dell’OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A., del Gestore del Sistema e dell’Amministrazione ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza, salva prova contraria di valenza oggettiva fornita dal concorrente, che sarà comunque oggetto di specifica valutazione dell’Amministrazione, di concerto col Gestore del Sistema. Fermo ciò e quanto ulteriormente precisato nel presente disciplinare in linea di principio generale, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a., il Gestore del Sistema e l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema, con riserva di Consip S.p.A., di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema. In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a., il Gestore del Sistema e l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.
18.19. Si precisa inoltre che:
• l’OFFERTA presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
• entro il termine di presentazione dell’OFFERTA, chi l’ha presentata potrà ritirarla; un’OFFERTA ritirata equivarrà ad un’offerta non presentata;
• il Sistema non accetta OFFERTE presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine di presentazione, nonché OFFERTE incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.
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18.20. Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell’OFFERTA, a pena di esclusione, i documenti specificati nei successivi articoli, ove richiesto, sottoscritti con firma digitale. Si raccomanda di inserire detti allegati nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell’offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla
procedura, né di inserire offerta tecnica ed offerta economica all’interno della medesima busta telematica o del medesimo file.
18.21. Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell’OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i files che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.
18.22. Oltre a quanto previsto nel presente disciplinare, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell’OFFERTA.
18.23. Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RT.I./Consorzi, sia costituiti che costituendi) dovrà in sede di presentazione dell’OFFERTA indicare la forma di partecipazione e indicare gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente una password dedicata esclusivamente agli operatori riuniti, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell’OFFERTA.
18.24. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli arttt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
18.25. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
18.26. Le dichiarazioni di cui agli allegati Domanda di partecipazione, DGUE, Dichiarazioni integrative, Avvalimento, Offerta tecnica, potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all’indirizzo internet del MiTE nella sezione dedicata alla presente procedura di affidamento e sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione “Altri bandi”.
18.27. La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
18.28. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice dei contratti pubblici.
18.29. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
18.30. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice dei contratti pubblici.
18.31. Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.
18.32. L’OFFERTA vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice dei contratti pubblici per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’OFFERTA.
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18.33. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, di confermare la validità dell’OFFERTA sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
18.34. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
19. SOCCORSO ISTRUTTORIO
19.1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici.
19.2. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
• il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
• l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
• la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore alla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta;
• la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore alla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta;
• la dichiarazione di impegno, resa ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, con cui le imprese che partecipano alla gara in raggruppamento temporaneo specificano le quote che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti, costituisce un elemento essenziale dell’offerta e, in quanto dichiarazione di impegno vincolante nei confronti della stazione appaltante, non è integrabile né modificabile con il soccorso istruttorio;
• la mancata sottoscrizione dell’offerta economica da parte delle mandanti è sanabile in sede di esercizio del soccorso istruttorio, tenuto conto della sottoscrizione sull’offerta economica della mandataria e della riconducibilità di tutta la restante documentazione relativa alla domanda di partecipazione e all’offerta anche alle mandanti, che hanno sottoscritto gli altri documenti;
• è sanabile mediante soccorso istruttorio il difetto di sottoscrizione dell’offerta tecnica, qualora il file compresso in formato .zip, all’interno del quale venga eventualmente inserita la relazione tecnica suddivisa in singoli files, venga firmato digitalmente da tutti i componenti di un RTI, e la procedura preveda un meccanismo di accesso alla piattaforma che garantisca l’attribuzione di paternità di documenti caricati sulla piattaforma dal soggetto “accreditato”.
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19.3. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Resta inteso che è rimesso al discrezionale apprezzamento
dell’Amministrazione procedente l’assegnazione di qualsiasi altro termine inferiore, ragionevolmente da determinarsi in considerazione della consistenza degli adempimenti richiesti e delle esigenze della gara, per assicurare la celerità della procedura.
19.4. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
19.5. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
20. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
20.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
20.1.1. La domanda di partecipazione dovrà essere caricata a Sistema, redatta preferibilmente secondo il modello allegato, e contenere tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
20.1.2. Il concorrente allega copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
20.1.3. Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, R.T.I., aggregazione di imprese di rete, GEIE).
20.1.4. In caso di partecipazione in R.T.I., consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
20.1.5. Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice dei contratti pubblici, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
20.1.6. La domanda è sottoscritta con firma digitale:
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capogruppo;
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
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• nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 e successive modifiche e integrazioni, la
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 e successive modifiche e integrazioni, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
• Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice dei contratti pubblici, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
20.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
20.2.1. Il concorrente compila il DGUE (secondo il modello allegato) di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche compilato nella Parte I, messo a disposizione sui siti di cui al presente disciplinare, secondo quanto di seguito indicato.
20.2.2. Il concorrente rende tutte le informazioni richieste compilando le seguenti parti del DGUE:
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C e dell’allegato – Avvalimento alla lex specialis della presente procedura di affidamento. Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma digitale dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell’ausiliaria, con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
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4) originale sottoscritto digitalmente o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1, del Codice dei contratti pubblici, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
5) PassOE dell’ausiliario;
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica le prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del Codice dei contratti pubblici, di cui all’art. 7 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e compila:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui al par. 9.1. del presente disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 10.1. del presente disciplinare;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 11.1. del presente disciplinare.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto digitalmente:
• nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
• nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
• nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
• In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice dei contratti pubblici, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3, del Codice dei contratti pubblici, che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
20.3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
20.3.1. Dichiarazioni integrative
Ciascun soggetto indicato nella domanda di partecipazione, nonché le imprese ausiliarie indicate nel DGUE, rendono le dichiarazioni contenute nell’allegato relativo alle dichiarazioni integrative ai sensi degli artt. 46 e 47, utilizzando preferibilemente detto modello, o comunque tale da riprodurne fedelmente il contenuto, ai sensi del
d.p.r. 445/2000.
20.3.2. Documentazione a corredo Il concorrente allega:
1. PassOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice dei contratti pubblici, anche il PassOE relativo all’ausiliaria;
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2. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8, del Codice dei contratti pubblici. Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, copia
conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
3. ricevuta di pagamento del contributo di gara a favore dell’A.N.A.C.
20.3.3. Documentazione ulteriore per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono sottoscritte secondo le modalità di cui sopra.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
• copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria- capogruppo per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
• dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (Cfr. allegato 4).
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:
• atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
• dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati (Cfr. allegato 4).
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:
• dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8, del Codice dei contratti pubblici, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria (capogruppo) che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:
• copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
• dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre (cfr. allegato 4);
• dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete (cfr. allegato 4).
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Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:
• copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
• dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete (cfr. allegato 4).
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
• in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
• in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti (cfr. allegato 4):
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero mediante l’allegato 4.
21. CONTENUTO DELLA OFFERTA TECNICA
21.1. Il concorrente, a pena di esclusione, dalla gara deve inviare e fare pervenire all’Amministrazione attraverso il Sistema un’Offerta Tecnica costituita da una Relazione Tecnica firmata digitalmente, che contenga:
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✓ una proposta di Xxxxxxxx informativa sull’uso consapevole della risorsa idrica elaborata in funzione del raggiungimento dei targets di progetto di cui all’articolo 2.2. del Capitolato Speciale d’Appalto, mediante la declinazione tecnico-operativa degli assets identificati sul piano tecnico-illustrativo agli artt.
2.1. e 2.3. del medesimo Capitolato;
✓ tale relazione dovrà essere redatta preferibilmente secondo il fac simile di offerta tecnica allegato, o comunque tale da riprodurne il contenuto essenziale, avendo cura il concorrente di procedere a tale declinazione tecnico-operativa valorizzando gli elementi premiali di cui ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui all’art. 23 del presente disciplinare, più avanti esteso;
✓ in tale relazione dovrà essere indicato anche il team di lavoro che il concorrente intenderà dedicare alla realizzazione della Campagna in ipotesi di aggiudicazione e contrattualizzazione. Si precisa che tale gruppo di lavoro non è stato specificato nella sua consistenza minima quali-quantitativa nel Capitolato speciale d’appalto (pur avendo costituito oggetto di verifica preliminare da parte dell’Amministrazione in funzione della effettiva congruità della base d’asta), per lasciare spazio alla libera espressione imprenditoriale dell’operatore economico nelle definizione del “progetto esecutivo” della Campagna, che potrà determinarlo con riferimento specifico alla propria proposta una volta declinati sul piano operativo gli assets di progetto, definiti con descrizione volutamente “aperta” dalla stazione appaltante, allo scopo centrale e primario di garantire il raggiungimento dei relativi targets, che costituisce il cuore dell’interesse pubblico, relegandosi gli strumenti a ciò funzionali ad un ruolo servente e come tali maggiormente apprezzabili nell’espressione imprenditoriale, sempre entro i confini tracciati nelle su richiamate norme del Capitolato Speciale d’Appalto. A tale fine, i curricula vitae, necessariamente in formato europass, che verranno allegati, dovranno essere sottoscritti in originale dal soggetto cui si riferiscono, riportare in allegato copia di un documento di identità in corso di validità e recare in calce l’autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, del Regolamento UE 2016/679 nonché del D.Lgs. 101/2018 e successive modifiche e integrazioni.
21.2. Resta inteso che l’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto, pena l’esclusione, particolarmente illustrate nelle norme richiamate al paragrafo precedente;
21.3. L’offerta tecnica deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
21.4. Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate nel presente disciplinare per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.
21.5. Per le modalità di compilazione dell’offerta tecnica si fa rinvio a quanto prescritto nell’allegato schema di relazione tecnica.
21.6. La relazione tecnica non dovrà superare n. 50 facciate formato A4 (carattere Times New Roman, dimensione 12 ed interlinea singola), comprensive di eventuali grafici e tabelle, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine.
22. CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA
22.1. Il concorrente dovrà inviare e fare pervenire all’Amministrazione attraverso il Sistema, a pena di esclusione, un’Offerta economica secondo la procedura e le modalità che seguono:
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• inserimento nell’apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d’offerta generata dal Sistema in formato .pdf “Offerta economica”, che il concorrente dovrà inviare e fare pervenire all’Amministrazione attraverso il Sistema dopo averla: i) scaricata e salvata sul proprio PC; ii) sottoscritta digitalmente.
22.2. L’”Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti elementi:
a) Prezzo offerto (espresso in cifre ed in lettere, in caso di discordanza varrà il valore espresso in lettere) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a
rischi da interferenze, sull’importo a base d’asta di Euro 270.000,00 (verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali e qualora il concorrente inserisca valori con un numero maggiore di decimali, tali valori saranno troncati dal Sistema al secondo decimale, es. 19,3456% viene troncato in 190,34).
b) l’importo complessivo delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza da sostenere per l’esecuzione delle attività oggetto di Contratto, ulteriori a quelli pari a zero relative ai rischi interferenziali;
c) l’indicazione dei costi della manodopera impiegata per l’esecuzione del servizio, per come chiarito all’art. 4.5. del presente disciplinare.
22.3. Si precisa che i costi della sicurezza di cui alla lettera b) di cui sopra sono quelli che afferiscono all’esercizio dell’attività svolta da ciascuna impresa per l’attuazione delle misure necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi per i lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro. Tali costi debbono essere quantificati dal concorrente e non debbono essere confusi con gli “oneri per la sicurezza” necessari per l’eliminazione dei rischi interferenziali, la cui quantificazione pari a 0 (zero) è già stata operata a monte dalla stazione appaltante poiché trattasi di servizi per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno della stazione appaltante. Nel caso vengano indicati costi della sicurezza pari a 0 (zero), si richiede una motivazione specifica sulla loro quantificazione, poiché tale parametro (costi pari a 0) costituisce indizio di anomalia.
22.4. L’offerta economica indicata si intenderà fissa ed invariabile, nonché omnicomprensiva per tutti i servizi/prodotti indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto.
22.5. L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con firma digitale con le modalità già indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.
22.6. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.
23. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
23.1. L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice dei contratti pubblici e delle Linee Guida A.N.A.C. n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”.
23.2. La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (Ptotale) più alto, che sarà ottenuto sommando il “Punteggio Tecnico” (PT) ed il “Punteggio Economico” (PE): Ptotale = PT + PE.
23.3. La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
ELEMENTI DI VALUTAZIONE | PUNTEGGIO MASSIMO |
Offerta tecnica | 80 |
Offerta economica | 20 |
TOTALE | 100 |
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23.4. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
23.1.1. Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
23.1.2. I punteggi sono discrezionali, il relativo coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice.
Criteri di valutazione dell’offerta tecnica
CRITERIO 1 - PROGETTO CREATIVO | P max = 40 |
CRITERIO 2 - PIANIFICAZIONE (affissioni, anche nel trasporto pubblico, social media, coinvolgimento stakeholders, utenti, ecc.) | P max = 30 |
CRITERIO 3 - GRUPPO DI LAVORO | P max = 10 |
TOTALE | P max = 80 |
23.1.3. Il punteggio dell’offerta tecnica sarà attribuito sulla base dei sub-criteri di valutazione “J” elencati nella sottostante tabella A, che indica i punteggi massimi attribuibili, anche in riferimento a specifiche componenti dell’offerta, per particolari caratteristiche della medesima reputati qualitativamente rilevanti dalla Stazione appaltante.
23.1.4. Nella tabella A vengono indicati i “Punteggi Discrezionali,” vale a dire i punteggi che sono attribuiti sulla base della valutazione effettuata dalla Commissione giudicatrice nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica.
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Tabella A
CRITERIO DI VALUTAZIONE 1 - PROGETTO CREATIVO Il punteggio viene attribuito sulla base dei sub-criteri di seguito dettagliati | Pmax 40 | |
Sub criterio j 1.1 | Innovatività e originalità del progetto realizzato: sarà valutata in relazione all’efficacia e alla capacità di connotare il senso generale dell’attività di comunicazione trasmettendo il valore dell’uso consapevole della risorsa idrica. | fino a punti 15 |
Sub criterio j 1.2 | Flessibilità comunicativa del progetto creativo: sarà valutata in relazione alla capacità di veicolare gli obiettivi generali calibrando il messaggio in funzione di ciascuna attività e in relazione alla capacità di essere persuasivo, efficace e tale da permanere nella memoria. | fino a punti 10 |
Sub criterio j 1.3 | Coerenza e incisività del messaggio: sarà valutata la coerenza complessiva di tutte le componenti del progetto (obiettivi, strategia, target e tono di comunicazione) e in particolare la coerenza tra la creatività proposta e gli obiettivi di comunicazione, con particolare riferimento all’ordine di preferenza fra le attività comunicative richieste di cui al paragrafo 2.1. del Capitolato speciale d’appalto. | fino a punti 10 |
Sub criterio j 1.4 | Efficacia del progetto: sarà valutata rispetto alla capacità di proporre strategie social media integrate e convergenti e rispetto alla capacità di raggiungere capillarmente target fortemente differenziati sostenendo la più ampia partecipazione. | fino a punti 5 |
CRITERIO DI VALUTAZIONE 2 – PIANIFICAZIONE (affissioni, anche nel trasporto pubblico, social media, con coinvolgimento di enti pubblici e privati della filiera interessata) | Pmax 30 | |
Sub criterio j 2.1 | Pianificazione social media: sarà valutata in relazione alla capacità di costruire una pianificazione che raggiunga la migliore copertura in coerenza con il target group e con riferimento all’intero territorio nazionale. Saranno inoltre valutati il mediamix proposto ed i risultati attesi in termini di contatti. | fino a punti 15 |
Sub criterio j 2.2 | Metodologie di valutazione e rilevazione della pianificazione: saranno valutate le diverse metodologie adottate con particolare riferimento a quelle orientate a ricavare la percezione del messaggio veicolato da parte dei target raggiunti dai media pianificati. | fino a punti 10 |
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Sub criterio j 2.3 | Completezza chiarezza espositiva e grado di dettaglio dell’attività proposta: saranno valutatigli aspetti qualitativi del progetto rappresentanti valore aggiunto rispetto alle specifiche indicate nel capitolato tecnico; modalità di pianificazione dei servizi da realizzare con riferimento a fasi e tempi | fino a punti 5 |
CRITERIO DI VALUTAZIONE 3 - GRUPPO DI LAVORO | PMAX 10 | |
Sub criterio j 3.1 | Risorse che saranno utilizzate nell’esecuzione delle attività e loro curricula: sarà valutato il gruppo di lavoro proposto sulla base della composizione, in termini quantitativi e qualitativi, sulla base dei curricula delle risorse che ne fanno parte. In particolare per ogni figura professionale offerta verranno presi in considerazione i titoli di studio e professionali, le pregresse esperienze lavorative, la seniority. | fino a punti 5 |
Sub criterio j 3.2 | Esperienze specifiche di comunicazione in tema di Campagne informative: sarà valutata la pregressa esperienza su campagne informative aventi per oggetti profili di interesse ambientale nonché la pregressa esperienza maturata in particolare in contesti di lavoro pubblici o comunque di elevata complessità organizzativa. Nel caso in cui l’offerta provenga da un RTI, dovrà essere indicata l’appartenenza di ciascun componente del gruppo di lavoro ai soggetti costituenti il raggruppamento. | fino a punti 5 |
23.5. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA (PT).
23.5.1. La relazione tecnica presentata dagli offerenti sulla base dei criteri e sub-criteri indicati nella Tabella A è discrezionalmente valutata dalla Commissione giudicatrice con il procedimento di seguito descritto.
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23.5.2. Per rendere omogenea l’attribuzione dei punteggi discrezionali alle diverse offerte si è deciso di assegnare ad ognuna delle voci inerenti ai singoli aspetti dell’offerta da valutare di cui alla Tabella A sovrastante, un punteggio pesato in funzione dell’importanza della singola voce nell’ambito dell’offerta complessiva. Sono stati, all’uopo, previsti 6 giudizi da attribuire alle singole voci oggetto di valutazione; a ognuno di detti giudizi corrisponde l’assegnazione alla singola voce di un coefficiente variabile da 0,00 a 1,00 da parte di ciascun commissario, e segnatamente:
Valutazione | Descrizione | Coefficiente |
Ottimo | Il criterio è trattato in modo completamente esauriente e quanto proposto risponde in modo assolutamente soddisfacente alle attese. Per le eventuali proposte migliorative sarà valutata l’utilità, l’adeguatezza e la rispondenza agli obiettivi. In conclusione, superiore agli standard richiesti. | 1 |
Buono | Il criterio è trattato in modo esauriente e quanto proposto risponde pienamente alle attese. Per le eventuali proposte migliorative sarà valutata l’utilità, l’adeguatezza e la rispondenza agli obiettivi. In conclusione, più che in linea con gli standard richiesti. | 0,75 |
Discreto | Il criterio è trattato in modo accettabile e quanto proposto risponde alle attese. Per le eventuali proposte migliorative sarà valutata l’utilità, l’adeguatezza e la rispondenza agli obiettivi. In conclusione, in linea con gli standard richiesti. | 0,5 |
Sufficiente | Il criterio è trattato in modo appena sufficiente e quanto proposto è appena adeguato alle attese. Per le eventuali proposte migliorative sarà valutata l’utilità, l’adeguatezza e la rispondenza agli obiettivi. In conclusione, parzialmente in linea con gli standard richiesti. | 0,25 |
Insufficiente | Il criterio è trattato in modo insufficiente e quanto proposto non risponde alle attese. Per le eventuali proposte migliorative sarà valutata l’utilità, l’adeguatezza e la rispondenza agli obiettivi. In conclusione, assolutamente inferiore agli standard richiesti. | 0 |
23.5.3. Ai fini dell’attribuzione del punteggio a ciascun sotto-criterio si procederà pertanto applicando la seguente formula:
C(a) = [Wi * V(a)i] dove:
C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a); Wi = peso o punteggio attribuito al requisito;
V(a)i= coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno; i coefficienti V(a)i saranno determinati dalla media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, fermo restando che una volta ottenuti in tal modo i coefficienti provvisori si procede al calcolo dei coefficienti definitivi attribuendo il valore 1 al concorrente con la media dei valori percentuali più alta, e agli altri concorrenti un coefficiente definitivo calcolato proporzionalmente.
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23.5.4. Si precisa che i dettagli proposti dall'operatore economico nell’Offerta tecnica diventano, laddove previsti, parte integrante del contratto; conseguentemente, il mancato rispetto di quanto offerto in fase di gara può determinare l’applicazione delle penali di cui al contratto, come dettagliate nel Capitolato Speciale d’Appalto, salva in ogni caso l’eventuale risoluzione contrattuale e il risarcimento del danno.
23.6. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ALL’OFFERTA ECONOMICA (PE)
23.6.1. Per l’offerta economica (max punti 20/100), il punteggio per l’Offerta i-esima è attribuito in ragione del prezzo offerto, applicando la seguente formula (proporzionalità inversa interdipendente):
PEi=PEmax*Pmin/Pi dove:
PEi: Punteggio Economico attribuito all’offerta del concorrente; PEmax: Punteggio Economico massimo disponibile (pari a 20) Pi: Prezzo offerto dal concorrente
Pmin: minor prezzo offerto.
24. COMMISSIONE GIUDICATRICE
24.1. La Commissione giudicatrice è nominata dalla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 216, comma 12, del Codice dei contratti pubblici, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, da intendersi nel senso che non è, in particolare, necessario che l’esperienza professionale di ciascun componente copra tutti gli aspetti oggetto della gara, potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente, in modo da completare ed arricchire il patrimonio di cognizioni della Commissione, idoneo, nel suo insieme, ad esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea.
24.2. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice dei contratti pubblici. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
24.3. La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità, in ipotesi di anomalìa, delle offerte.
24.4. La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione relativa alla presente procedura di affidamento, la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice dei contratti pubblici.
24.5. In conformità all’art. 77, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, la Commissione di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
24.6. La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione relativa alla presente procedura di affidamento, il provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice, oltre come già precisato, ai curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice dei contratti pubblici.
25. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
25.1. La procedura di aggiudicazione sarà aperta il giorno 18/11/2021 ore 12:00, o in quella diversa che verrà successivamente comunicata tramite la piattaforma, dal RUP e dalla Commissione giudicatrice, la quale procederà, in seduta pubblica, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:
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a) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di Documentazione amministrativa, Offerta tecnica e Offerta economica (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto, come meglio stabilito nei precedenti articoli, le eventuali
offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema;
b) successivamente si procederà attraverso il Sistema alla apertura delle offerte presentate e, quindi, ad accedere all’area contenente la “Documentazione amministrativa” di ciascuna singola offerta presentata, mentre le Offerte tecniche e, le Offerte economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né alla Commissione di gara, né all’Amministrazione né alla Consip S.p.A., né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l’accesso alla Documentazione amministrativa e l’Ufficio deputato all’esame della documentazione amministrativa procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti.
In successive sedute riservate si procederà a:
c) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
d) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art. 19;
e) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
f) proporre l’adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.
25.2. Si precisa che alla prima seduta pubblica (ed alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte tecniche ed economiche) potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica.
25.3. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite il Sistema.
25.4. Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo, del Codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
26. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
26.1. Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la Commissione giudicatrice procederà in seduta aperta al pubblico, la cui data sarà preventivamente comunicata tramite il Sistema ai concorrenti ammessi, all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
26.2. In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame e alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.
26.3. Successivamente, la Commissione procederà, in seduta aperta al pubblico, la cui data sarà preventivamente comunicata tramite il Sistema ai concorrenti ammessi, alla apertura delle Offerte economiche.
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26.4. Nella medesima seduta aperta al pubblico la Commissione renderà visibile ai concorrenti attraverso il Sistema:
a) i “punteggi tecnici” (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche;
b) darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
c) in seguito alle attività di sblocco e apertura delle offerte economiche, i prezzi offerti.
26.5. La relativa attribuzione di punteggio avverrà anche attraverso il Sistema, secondo i criteri e le modalità sopra descritte.
26.6. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
26.7. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica, le cui modalità saranno successivamente definite dalla stazione appaltante.
26.8. La Commissione, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, chiuderà la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo art. 27.
26.9. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente alla stazione appaltante - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
• mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e nell’offerta tecnica;
• presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice dei contratti pubblici, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
• presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice dei contratti pubblici, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
27. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
27.1. Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP con il supporto della Commissione, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.
27.2. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
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27.3. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, parimenti per iscritto, delle spiegazioni, ovvero giustificazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
27.4. Il RUP segnala alla stazione appaltante, per i successivi provvedimenti di esclusione, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice dei contratti pubblici, le offerte che, in base
all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili, quindi procede ai sensi del seguente art. 28.
28. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
28.1. All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
28.2. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice dei contratti pubblici.
28.3. Ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto, ai sensi dell’art. 32 comma 7, del Codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante procede alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del Codice dei contratti pubblici attraverso l’utilizzo del sistema Avcpass, salvo, se già possibile, l’utilizzo della BDNCP ai sensi dell’art. 81 del Codice dei contratti pubblici.
28.4. Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice dei contratti pubblici.
28.5. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria.
28.6. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
28.7. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, in scorrimento della graduatoria.
29. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO
29.1. Con la comunicazione di cui dell’art. 76, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, viene richiesto all’aggiudicatario di far pervenire alla stazione appaltante nel termine di 15 giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione:
• eventuali dichiarazioni rese dai soggetti indicati dall’art. 85 del Codice Antimafia in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi;
• dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva, al presente appalto nonché le generalità (nome e cognome) ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall’art.3 comma 7 della Legge n.136/2010 en successive modifiche e integrazioni. L’aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre il termine di 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai su richiamati dati;
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• indicazione del nominativo del referente dell’aggiudicatario in fase esecutiva del contratto di appalto;
• cauzione definitiva in favore di XxXX, a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nell’art. 103 Codice dei contratti pubblici;
• elezione del domicilio nel Comune di Roma;
• in caso di R.T.I. e di Consorzi dovranno inoltre essere prodotti:
- copia autentica dell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, dal quale risulti il conferimento, con le modalità previste dall’art. 48, commi 12 e 13, del Codice dei contratti pubblici, di mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una delle imprese costituenti il R.T.I., detta mandataria-capogruppo, con l’indicazione specifica delle percentuali di esecuzione del servizio che ciascuna impresa svolgerà, così come dichiarato in sede di offerta, ovvero copia autentica dell’atto costitutivo del Consorzio;
- per il RTI/Consorzio, il mandato speciale/l’atto di costituzione del RTI/Consorzio dovrà espressamente prevedere l’impegno al rispetto di quanto previsto dalla Legge n.136/2010 e successive modifiche e integrazioni anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate.
29.2. La stipulazione del contratto è in ogni caso sempre subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
29.3. L’esecuzione del contratto potrà motivatamente iniziare in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice dei contratti pubblici, oppure dopo il decorso di 35 giorni, ai sensi del successivo comma 9 dell’art. 32 citato, dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5, del Codice dei contratti pubblici.
29.4. Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice dei contratti pubblici, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
29.5. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
29.6. Successivamente, il MiTE comunicherà l’avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. d) del Codice dei contratti pubblici.
29.7. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici mediante scrittura privata.
29.8. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.
29.9. Nei casi di cui all’art. 110 comma 1, del Codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio.
29.10. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11, del Codice dei contratti pubblici e del d.m. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
29.11. L’importo stimato delle spese di pubblicazione non sarà superiore ad Euro 5.000,00.
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29.12. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
29.13. Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
29.14. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice dei contratti pubblici l’aggiudicatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub- contraente, prima dell’inizio della prestazione.
29.15. L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice dei contratti pubblici.
30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
30.1. Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
31.1. I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)” e del d.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare.
31.2. Finalità del trattamento:
• I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall’Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell’aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
• i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall’Amministrazione ai fini della stipula del contratto ne, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto medesimo.
• Tutti i dati acquisiti dall’Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.
31.3. Base giuridica e natura del conferimento
Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all’Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall’Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto.
31.4. Natura dei dati trattati
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I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. “giudiziari”) di cui all’art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” (cd. “sensibili”), ai sensi, di cui all’art. 9 Regolamento UE sopra citato.
31.5. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE sopra citato.
31.6. Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati I dati potranno essere:
- trattati dal personale dell’Amministrazione che cura il procedimento di gara e l’esecuzione del contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all’Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all’esecuzione del Contratto, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, come A.R.E.R.A., in sede di valutazione delle prestazioni rese dall’aggiudicatario-contraente in fase esecutiva in funzione del raggiungimento degli obiettivi con il Fondo di cui all’art. 1, comma 752, legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall’art. 53 del Codice dei contratti pubblici e dagli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni;
- comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla vigente normativa.
31.7. Periodo di conservazione dei dati
Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione del contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 e seguenti del Regolamento UE sopra citato.
31.8. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è il Ministero della Transizione Ecologica.
31.9. Consenso al trattamento dei dati personali: acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano. Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte dell’Amministrazione per le finalità sopra descritte.
32. ACCESSO AGLI ATTI
32.1. Il diritto di accesso agli atti, ai sensi dell’art. 53 del Codice dei contratti pubblici, si esercita mediante richiesta scritta da trasmettere per via telematica al RUP all’indirizzo di P.E.C.
32.2. L’accesso è differito nei casi previsti dall’art. 53, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.
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33. REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA
33.1. I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per
le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.
33.2. I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d’asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.
33.3. In caso di inosservanza di quanto sopra, l’Amministrazione segnalerà il fatto all’autorità giudiziaria, all’Autorità Nazionale Anticorruzione, all’Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.
33.4. Salvo il caso di dolo o colpa grave, Consip S.p.A. e il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti e le Amministrazioni o terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.
33.5. Tutti i contenuti del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dal MEF, dalla Consip S.p.A. e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dal Sistema.
33.6. Il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx ed in generale di tutti i servizi offerti dal Sistema alle esigenze, necessità o aspettative, espresse o implicite, degli altri utenti del Sistema.
33.7. La Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle Amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.
33.8. Con la Registrazione e la presentazione dell’offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A., l’Amministrazione ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.
33.9. A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell’utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A., l’Amministrazione ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.
Direzione Generale per la Sicurezza del Suolo e dell’Acqua
Il DIRETTORE GENERALE
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