COMUNE DI RIMINI
Allegato A) Determinazione Dirigenziale n. 2364 del 10/11/2020
COMUNE DI RIMINI
AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO ALLA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AGGIORNAMENTO DEL 31/03/2021.
In esecuzione dell’art. 2 comma 2 lettera a) del Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 23/02/2017 , si provvede all’emanazione del presente avviso pubblico per invitare i cittadini a presentare le proprie domande per l’aggiornamento semestrale della graduatoria del 31/03/2021.
1. PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Legge Regionale n. 24 del 08.08.2001 e ss.mm.ii. e delibere di applicazione della stessa;
- Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 23/02/2017;
- D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e s.m. così come modificato dal DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013 e attuato per le modalità operative dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 07 novembre 2014 e ss.mm.ii..
2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
All’assegnazione degli alloggi di ERP il Comune di Rimini provvede mediante formazione di una graduatoria aperta. Le domande e le integrazioni a valere per la formazione della graduatoria relativa al primo aggiornamento semestrale dell’anno 2021 dovranno essere presentate entro il termine perentorio del 31/03/2021. Entro il medesimo termine dovranno pervenire le integrazioni finalizzate al riconoscimento di nuove condizioni di punteggio contemplate dal Regolamento C.C. n. 5 del 23/02/2017.
Le domande di accesso alla graduatoria possono essere:
1. compilate on line utilizzando il portale xxxxx@xxxx al seguente indirizzo: xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xxxxxx.xx/XxxxXxxxx/XxxxxXxxx.xxxx?XxxxxxxXxxxxxxxXX
2. inviate all'indirizzo pec: xxxxxxxxxxxx0@xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx
3. inviate con raccomandata con ricevuta di ritorno al Dipartimento Servizi di Comunità – U.O. Politiche Abitative – Via M. D’Azeglio n. 13 – 00000 Xxxxxx,
Il richiedente deve allegare alla richiesta una fotocopia non autenticata di un documento di identità valido.
3. REQUISITI D’ACCESSO
I requisiti per l’accesso agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica debbono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente ai requisiti di cui alle sottostanti lettere c), d), e) anche da parte degli altri componenti il nucleo avente diritto alla data di presentazione della domanda.
a) CITTADINANZA ITALIANA O ALTRA CONDIZIONE AD ESSA EQUIPARATA, PREVISTA DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE
Può chiedere l’assegnazione il richiedente che sia:
a.1) cittadino italiano;
a.2) cittadino di Stato aderente all’Unione Europea;
a.3) familiare, di un cittadino dell’Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro regolarmente soggiornante, di cui all’art. 19 del D.lgs 6 febbraio 2007, n.30;
a.4) titolare di protezione internazionale, di cui all’art. 2 del D.lgs. 19 novembre 2007 n. 251 e successive modifiche (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria);
a.5) cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
a.6) cittadino straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.
Al fine della permanenza nell’alloggio E.R.P. la condizione di cui alla lettera a.6) si ritiene soddisfatta qualora il soggetto sia regolarmente soggiornante ed inserito in un percorso di politiche attive per il lavoro attestato dai servizi competenti.
b) RESIDENZA O SEDE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA
Può chiedere l’assegnazione il richiedente che soddisfa entrambe le seguenti condizioni:
b.1) abbia residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell’ambito territoriale regionale da almeno 3 anni;
b.2) abbia la residenza anagrafica o svolga attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune presso il quale si presenta la domanda o nel Comune o in uno dei Comuni cui si riferisce il bando di concorso. Nel caso di attività lavorativa principale tale requisito si intende comprovato qualora:
b.2.1 - nel Comune di Rimini si trova almeno una sede di lavoro e/o sede legale dell’impresa/e alle cui dipendenze il richiedente ha svolto attività lavorativa per almeno sei mesi nel corso degli ultimi dodici mesi, antecedenti alla data di presentazione della domanda o ha conseguito almeno il 50% dell’ultimo reddito fiscalmente imponibile, certificato;
b.2.2 - nel Comune di Rimini si trova almeno una sede legale della/e impresa/e individuali o partecipate del richiedente ed è stato fatturato almeno il 50% delle commesse di tutte le imprese individuali o partecipate del richiedente degli ultimi 12 mesi alla data di presentazione della domanda;
b.2.3 - nel Comune di Rimini è stato fatturato almeno il 50% delle commesse da parte della/e impresa/e individuali o partecipate del richiedente degli ultimi dodici mesi alla data di presentazione della domanda di accesso alla graduatoria;
Il soggetto iscritto all’AIRE può fare domanda presso il Comune in cui è iscritto, purché possa dimostrare la residenza anagrafica nell’ambito territoriale regionale per almeno 3 anni, anche non continuativi.
Il richiedente iscritto all’AIRE, entro il termine stabilito dal regolamento comunale e comunque non oltre 6 mesi dal provvedimento di assegnazione dell’alloggio, è tenuto ad occupare l’alloggio, pena la decadenza dall’assegnazione prevista all’art. 25, comma 7, L.R. n. 24 del 2001 e ss.mm.ii.
I limiti relativi alla residenza anagrafica possono essere derogati laddove si realizzino specifici accordi intercomunali, anche nell’ambito delle Unioni dei Comuni, volti a favorire la mobilità dei cittadini negli alloggi di ERP.
Il requisito della residenza dei 3 anni non viene accertato al fine della permanenza nell’alloggio ERP, ai sensi dell’art. 33, comma 1, L.R. n. 24 del 2001 e ss.mm.ii.
c) LIMITI ALLA TITOLARITA’ DI DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI
c.1) I componenti il nucleo avente diritto non devono essere titolari, complessivamente, di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio ovunque ubicato e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975.
Il requisito dell’impossidenza non trova applicazione nei confronti di coloro che risultano assegnatari alla data del 16/06/2015 ai quali si continua ad applicare la scala provinciale.
Non preclude l’assegnazione e la permanenza nell’alloggio di ERP:
- la titolarità dei diritti sopraindicati, nel caso in cui l’alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell’alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l’avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;
- la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;
- il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell’alloggio emesso dal Giudice dell’Esecuzione ai sensi dell’art. 560, comma 3, c.p.c.;
- il diritto di proprietà sull’alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l’accesso nell’alloggio ERP qualora l’alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell’ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.
d) ASSENZA DI PRECEDENTI ASSEGNAZIONI O CONTRIBUTI
d.1) I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti assegnazioni di alloggi di ERP cui è seguito il riscatto o l’acquisto ai sensi della legge n. 513/1977 o della Legge n. 560/1993 o di altre disposizioni in materia di cessione a prezzo agevolato, sempre che l’alloggio non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno.
d.2) I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da altri enti pubblici al fine di realizzare o acquistare un alloggio, sempre che l’alloggio non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno.
In entrambe le ipotesi d.1) e d.2) il proprietario dell’alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l’avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio.
e) SITUAZIONE ECONOMICA
La situazione economica del nucleo familiare è valutata secondi i criteri stabiliti dal D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 e ss.mm.ii.
Per i limiti alla situazione economica per l’accesso e per la permanenza si fa riferimento ai limiti stabiliti dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx con propri atti.
In sede di presentazione della domanda e della verifica dei requisiti prima dell’assegnazione, quando ricorrono le condizioni di cui all’art. 9 del già citato D.P.C.M. e ss.ms.ii. l’ISEE ordinario può essere sostituito “dall’ISEE corrente”.
4. CONDIZIONI UTILI AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Per la formazione della graduatoria, i punteggi sono attribuiti in relazione alle seguenti condizioni oggettive e soggettive.
A)– Condizioni oggettive
A-1 – Obbligo di rilascio dell’alloggio:
A-1.1 Sfratto o atto ad esso equiparato - Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, risieda anagraficamente in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di:
a) provvedimento esecutivo di sfratto mediante convalida emanata dall’autorità giudiziaria competente;
b) provvedimento esecutivo di rilascio con efficacia nei confronti dei componenti il nucleo familiare qualora l’intestatario del contratto sia deceduto o abbia abbandonato l’alloggio, escludendo
pertanto tassativamente situazioni di occupazione abusiva mediante ingresso arbitrario ed in condizioni di divieto;
c) verbale di conciliazione giudiziaria;
d) ordinanza di sgombero;
e) provvedimento di separazione giudiziale o di separazione consensuale omologato dal Tribunale, con obbligo di rilascio dell'alloggio a favore dell'altro coniuge;
f) sentenza passata in giudicato, con rilascio dell’alloggio.
Il punteggio è assegnato solo ai soggetti intestatari dei provvedimenti esecutivi di rilascio dell’alloggio o ai loro aventi causa sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di locazione di immobili.
Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per morosità o per altri casi di inadempienza contrattuale, salvo che risulti, da un progetto individualizzato redatto dal servizio sociale professionale, la sussistenza delle seguenti condizioni:
a. il nucleo si trova in condizioni di grave disagio economico documentato dall’utente al servizio specialistico competente;
b. la soluzione della problematica abitativa è essenziale per il buon esito degli obiettivi di progetto;
c. il nucleo risulta in carico al servizio da almeno un anno dalla data di presentazione della domanda con la quale viene richiesta l’attribuzione del punteggio relativo allo sfratto.
E’ costituita apposita commissione Tecnica, nominata dal Comune e costituita da 6 componenti di cui un rappresentante dell’Ufficio Casa del Comune e n. 5 rappresentanti del Servizio Sociale Comunale e A.U.S.L., che ha il compito di valutare i progetti socio assistenziali e valutare su ogni singolo caso la sussistenza delle predette condizioni. Il predetto sfratto per “morosità” del conduttore, non potrà riferirsi ad un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica o ad un alloggio acquisito nel mercato privato della locazione dalla Pubblica Amministrazione, qualora il canone di locazione sia sostenuto in tutto o in parte dalla stessa.
Punti 10.800
Il punteggio viene incrementato di 7 punti al giorno a partire dal sesto mese prima della data di esecuzione dello sfratto (data desumibile dalla convalida dell’atto, con esclusione delle eventuali proroghe)
Punteggio max attribuibile Punti 12.060
A-1.2 Rilascio alloggio di servizio - Richiedenti che abitino in alloggio di servizio da rilasciarsi al datore di lavoro per collocamento a riposo del richiedente o altra comprovata motivazione.
Punti 4.200
A-1.3 Sistemazione a seguito di sfratto e condizioni equiparate - Nucleo familiare richiedente che abbia subito un provvedimento esecutivo di rilascio, così come definito al precedente punto A-1.1., da non oltre 12 mesi dalla data di presentazione della domanda e/o dalla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione. Il periodo di 12 mesi decorre dalla data di esecuzione del provvedimento e/o dalla data di rilascio dell’alloggio oggetto dello sfratto.
Punti 12.060
A-2 Sistemazione abitativa reperita dalla Pubblica Amministrazione
A-2.1 Sub-locazione Comune –sub-locazione di alloggi di proprietà comunale o reperiti nel mercato privato della locazione. La condizione non è riconoscibile in presenza di morosità nel pagamento del canone di locazione e oneri accessori predeterminati dalla P.A.
Punti 12.000
A-2.2 Sistemazione precaria - sistemazione, da oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda, in strutture dedicate a categorie di fragilità sociale, autorizzata sulla base delle normative vigenti dagli enti preposti o da organismi non lucrativi di utilità sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni e parrocchie. Per l'attribuzione del punteggio la condizione deve sussistere alla data di presentazione della domanda ed in sede di assegnazione.
Punti 11.700
Le condizioni di cui ai punti A-2.1 e A-2.2 sono attribuibili solo in presenza di attestazione di presa in carico da parte del Servizio Sociale da almeno un anno dalla data di presentazione della domanda con la quale viene richiesta l’attribuzione dei punteggi derivanti dalle predette condizioni.
A- 3 - Improprietà abitativa
A-3.1 Alloggio improprio – sistemazione in spazi impropriamente adibiti ad abitazione da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda e che perduri fino alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione. Tale condizione sarà verificata mediante risultanze anagrafiche.
Sono individuati quali alloggi impropri:
a) gli alloggi di metratura inferiore a 28 mq., calcolati sulla base alla superficie utile abitabile dell’alloggio, non idonei ai sensi del D.M. 5 luglio 1975;
b) gli spazi appartenenti alla categorie catastali C, D, E In particolare sono considerati:
1) magazzini e laboratori;
2) autorimesse, box;
3) cantine e soffitte;
4) uffici, negozi e botteghe
La condizione di alloggio improprio di cui alle lett. a) e b) deve essere attestata in sede di presentazione della domanda da valido certificato catastale. La condizione di cui alla lettera a) non è riconosciuta se è stata rilasciata concessione in sanatoria ai sensi della normativa vigente. Il punteggio potrà essere assegnato anche a particolari situazioni abitative che non rientrano nelle categorie elencate alle precedenti lettere a) e b), esistenti da almeno 1 anno dalla richiesta di attribuzione del punteggio, per i quali sia attestata la presa in carico da parte del Servizio Sociale da almeno 1 anno. In sede di assegnazione la condizione è convalidata mediante verifica della Polizia Municipale. Il Comune di Rimini si riserva la facoltà di effettuare tutte le opportune verifiche sulla sussistenza della predetta condizione
Punti 11.900
A-3.2 Antigienicità - Residenza, da oltre 12 mesi dalla data di presentazione della domanda in alloggio antigienico certificato dall’A.U.S.L. Tale condizione non viene riconosciuta in caso di permanenza nell’alloggio oltre 24 mesi dalla data di emissione del certificato di antigienicità e qualora sia stata accertata per il medesimo alloggio a favore di altro richiedente l’assegnazione di alloggio ERP in un precedente aggiornamento della graduatoria formulata sulla base del presente Regolamento.
Punti 7.000
A-3.3 Inidoneità immobile - Residenza in immobile e/o alloggio inidoneo a garantire normali condizioni di vita e di salute, in relazione alle condizioni personali di almeno uno dei richiedenti, da certificarsi da parte dell’Autorità competente. Questa condizione si riconosce solo se legata alla presenza delle condizioni soggettive di cui ai successivi punti B-2.1 o B-2.2 e B-2.3.
- inidoneità immobile Punti 5.000
- inidoneità alloggio Punti 2.000
- inidoneità nell’immobile e nell’alloggio Punti 8.000
A-4 – Coabitazione - Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, aventi anagraficamente stati di famiglia distinti, e non legati da vincoli di parentela o affinità e non conviventi more uxorio.
Punti 4.000
A-5 – Sovraffollamento –
Per ogni persona in più rispetto allo standard abitativo previsto dal presente Regolamento.
Punti 1000
B)– Condizioni soggettive B-1 Anzianità
B-1.1 - Stato di abbandono - Nucleo familiare composto da un solo anziano ultrasessantacinquenne in stato di abbandono morale e materiale. In assenza di figli la condizione potrà essere certificata dal Servizio
Sociale, in presenza di figli lo stato di abbandono dovrà essere dichiarato dall’autorità giudiziaria
Punti 12.000
B-1.2 – Ultrasessantacinquenni - Nucleo familiare composto esclusivamente da persona/e che abbiano superato i 65 anni. In caso di coniugi o conviventi more uxorio è sufficiente che uno dei due abbia superato i 65 anni, purché l’altro non svolga attività lavorativa. Qualora siano presenti all’interno del nucleo familiare persone di età inferiore ai 65 anni il punteggio è attribuibile se trattasi di minori e maggiorenni portatori di handicap, come definiti al successivo comma B-2. Viene attribuito un punteggio minimo di 6900 punti, aumentato di punti 200 per ogni anno di età successivo ai 65. Il punteggio viene attribuito esclusivamente al componente più anziano del nucleo.
Punti da 6.900 a 9.900
B-1.3 – Ultrasettantenni - Per ogni ultrasettantenne presente nel nucleo familiare richiedente viene attribuito un punteggio minimo di 2000 punti, aumentato di punti 100 per ogni anno di età successivo ai 70. Per l’attribuzione della condizione è richiesta un’anzianità di residenza con l’anziano di almeno 3 anni.
Punti tra 2.000 e 4.000 (90 anni)
B – 2 – Invalidità
B-2.1 – Invalidità’ Presenza nel nucleo familiare richiedente di uno o più persone portatrici di handicap. Ai fini del presente Regolamento si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una riduzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3. Per gli invalidi del lavoro il punteggio verrà assegnato su presentazione dell’attestazione del riconoscimento di invalidità secondo le norme del T.U. ex D.P.R. 1124/65 a partire da un minimo del 34%. Sarà equiparato ad una invalidità per il 100% la certificazione che attesta lo stato di cieco assoluto e sordomuto.
Attribuzione di punti 77 per ogni punto di invalidità
Punti 7.700 per 100% invalidità civile o 67% INAIL
B-2.2. - In caso di riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o per la condizione di handicap in capo a minore di anni 18, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età riconosciute ai sensi delle vigenti normative
Punti 9.000
B-2.3 – in caso di presenza di persone anziane ultrasessantacinquenni, certificate non autosufficienti dalla competente U.V.G. ai sensi della disciplina vigente in materia di tutela anziani non autosufficienti
Punti 3.000 per valore BINA compreso fra 230 e 350 Punti 6.000 per valore BINA compreso fra 351 e 450 Punti 9.000 per valore BINA compreso fra 451 e 1000
B-3 presenza di minori
B-3.1 – Minori - Nucleo familiare richiedente con minori a carico.
Punti 3.000 (per ogni minore)
B-3.2 – Adulto convivente anagraficamente con figlio/i a carico fiscale. Nucleo familiare che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, sia composto da un genitore e il proprio/i figlio/i a carico fiscale, di età non superiore a 26 anni. Qualora il nucleo richiedente conviva con terze persone, la condizione è riconosciuta solo se sussiste coabitazione anagrafica con terzi legati da vincoli di parentela o affinità con il genitore. E’ esclusa la convivenza con l’altro genitore, con un nuovo coniuge o con un nuovo convivente more uxorio e comunque con terze persone diversi da parenti e affini. Nel caso di separazioni legali e giudiziali o di procedimenti e/o provvedimenti interlocutori preordinati alla separazione legale e giurisdizionale, la condizione di affido anche temporaneo del minore deve essere verificata dalla documentazione in possesso del richiedente alla data della domanda. In caso di figli stranieri extracomunitari la condizione deve essere verificabile da documentazione equiparata.
Punti 5.000
C – Condizioni economiche
C-1 Punteggio ISEE per condizioni economiche di svantaggio (ISEE non superiore ad € 15.000)
calcolato con valori in Euro sulla base del valore ISEE desunto dalla attestazione INPS.
In presenza di nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare si fa riferimento al valore ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in presenza di genitore non convivente, calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 e ss.mm.ii.
Punti 15.000 - ISEE
C-2 – Lavoratori colpiti dalla crisi economica – nuclei familiari con ISEE inferiore ad € 7.500,00 che risultino in una delle seguenti condizioni:
• con componenti adulti fruenti ammortizzatori sociali ai sensi della normativa vigente o in condizione di disoccupazione a seguito del termine della fruizione di ammortizzatori sociali da non più di due anni dalla data della domanda;
• con componenti adulti che abbiano cessato negli ultimi due anni dalla data della domanda attivita' libero-professionali o imprese registrate alla CCI.AA e che risultino al momento della presentazione della domanda in stato di disoccupazione.
Punti 5.000
C-3 - Onerosità del canone di locazione da rapportarsi al valore ISE secondo le seguenti modalità:
a) sino ad un’incidenza pari al 14% non si riconosce alcun punteggio;
b) nell’intervallo di incidenza compreso fra il 14% ed il 50% viene riconosciuto un punteggio calcolato gradualmente a partire da punti 2800 sino a punti 10.000;
c) oltre il 50% non c’è più aumento del punteggio così come determinato al precedente punto b);
Per ottenere il riconoscimento della condizione il richiedente dovrà essere in possesso di un contratto di locazione ad uso abitativo, stipulato ai sensi della normativa vigente e regolarmente registrato e dovrà attestare il regolare pagamento del canone di locazione. Il punteggio non sarà attribuibile quando sia stato convalidato sfratto per morosità.
Il pagamento del Residence viene equiparato al pagamento del canone di locazione, purchè il richiedente sia in grado di esibire regolari ricevute fiscali. Qualora la soluzione abitativa sia finanziata in parte dall’Ente Pubblico l’incidenza canone/reddito sarà quantificata sulla quota di affitto sostenuta dal richiedente.
Punti [2.800+(inc.-14)/36*7.200]
D - Anzianità residenza – anzianità di residenza del richiedente nel Comune per il quale presenta domanda con attribuzione di punti 2 per ogni giorno di anzianità di residenza, a partire dal giorno successivo al compimento del 5°anno dalla data di iscrizione anagrafica nel Comune
Punteggio max attribuibile 7.300 Qualora le condizioni di cui al punto A-1.1 - A-1.3 - A-2.1 e A-2.2 concorrano:
• alla condizione di cui ai punti B-1.1 o B-1.2 ;
• alla condizione di cui ai punti B-2.1 o B-2.2;
• alla condizione B-3.2;
il punteggio ottenuto sarà aumentato nella misura del 10%.
In caso di parità di punteggio la successione in graduatoria sarà così determinata:
1) prima i richiedenti residenti nel Comune di Rimini ordinati secondo l’anzianità di residenza;
2) in caso di ulteriore parità di punteggio verrà data priorità al richiedente più anziano di età.
La Giunta Comunale, annualmente, verifica l’impatto applicativo dei punteggi previsti dal presente Regolamento e, se necessario, propone al Consiglio di modificare gli stessi, sentite le XX.XX. e, facoltativamente, il Tavolo di Concertazione di cui all’art. 5 L.R. 8 agosto 2001 n. 24.
Sono previste le seguenti incompatibilità e non cumulabilità fra condizioni di punteggio. 1.Le sottoelencate condizioni non sono cumulabili fra loro:
A-1.1 - Sfratto e condizioni equiparate;
A-1.3 – Sistemazione a seguito di sfratto e condizioni equiparate;
A-2 - Sistemazione abitativa reperita dalla Pubblica Amministrazione;
A-3.1 - Alloggio improprio; A-3.2 - Antigienicità;
A-4 - Coabitazione.
2. Le condizioni A-3.1. – Alloggio improprio e A-3.3 Inidoneità dell’immobile non sono cumulabili fra loro.
3. Sussiste incompatibilità fra la condizione A-3.1 Alloggio Improprio e C-2 - Incidenza del canone sul valore I.S.E., qualora la sistemazione non sia effettuata con contratto di locazione registrato relativo ad un alloggio uso abitazione.
4. Le condizioni B-1.1 - B-1.2 - B-1.3 “anzianità” non sono cumulabili fra loro solo se riferite alla medesima persona. Nella condizione B-1.3 per ogni ultrasettantenne oltre il primo, il punteggio viene assunto al 50%. Il punteggio pieno viene calcolato sulla maggiore anzianità.
5. Le condizioni B-2.1 - B-2.2 – B-2.3 “invalidità” non sono cumulabili fra loro se riferite alla medesima persona. In presenza di più invalidi il punteggio pieno viene calcolato sul grado di invalidità maggiore; le ulteriori invalidità vengono conteggiate al 50%.
5. ULTERIORI INFORMAZIONI
1. Il presente avviso pubblico, contenente le disposizioni e procedure, nonché i termini di raccolta delle domande, verrà pubblicato all’albo pretorio del Comune e sul sito internet del Comune per 30 giorni a partire dal 16 novembre 2020. Le domande presentate oltre il termine previsto nel pubblico avviso verranno prese in esame per il successivo aggiornamento della graduatoria. Se spedite per posta farà fede il timbro postale.
2. E’ cura e responsabilità dei richiedenti comunicare al Comune ogni variazione di domicilio per eventuali comunicazioni in ordine all’istruttoria della domanda, all’esito della medesima e all’invito a presentarsi presso gli uffici preposti per le verifiche dei requisiti e delle condizioni di punteggio in sede di presentazione della domanda ed in sede di assegnazione. La mancata comunicazione della variazione di domicilio comporta, in caso di impossibilità del servizio a mettersi in contatto con l’istante, l’esclusione della domanda dalla graduatoria e/o l’esclusione dall’assegnazione dell’alloggio.
3. Le domande che risultino formalmente non corrette possono essere regolarizzate. I cittadini richiedenti vengono a tal fine invitati a provvedere nei termini previsti dalla comunicazione, effettuata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o con i mezzi telematici consentiti dalla legge e dai regolamenti, all’ultimo domicilio conosciuto. La non ricezione della comunicazione non può essere imputata a responsabilità del Comune. Qualora l’istante non provveda alla regolarizzazione della domanda secondo le modalità evidenziate in sede istruttoria e/o non si presenti presso gli uffici del Comune nei termini prefissati, la domanda viene esclusa dalla graduatoria, qualora la regolarizzazione non possa essere effettuata d’ufficio.
4. I requisiti e le condizioni di punteggio devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda e devono permanere al momento dell’assegnazione.
5. I punteggi sono definiti sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati e della documentazione allegata alla domanda. Le domande già ammesse in graduatoria, alle quali non è seguita l’assegnazione di un alloggio di ERP, entreranno di diritto nella graduatoria successiva unitamente alle nuove domande e agli aggiornamenti pervenuti.
6. I richiedenti, che ritengono di avere diritto ad una maggiorazione del punteggio assegnato in graduatoria, per mutamento delle condizioni precedentemente dichiarate, possono integrare la domanda, producendo la relativa documentazione, al fine del collocamento in altra posizione al primo aggiornamento della graduatoria medesima. L’aggiornamento delle domande può essere effettuato anche d’Ufficio qualora si venga a conoscenza e si accertino requisiti di accesso o condizioni soggettive e oggettive diverse e/o modificate rispetto a quelle valutate ai fini dell’inserimento nella graduatoria.
Le domande, inserite in graduatoria, sostituiscono integralmente quelle precedentemente presentate. Le integrazioni alle predette domande possono essere presentate entro il termine previsto nel pubblico avviso. Se presentate successivamente al predetto termine verranno prese in esame nel successivo aggiornamento della graduatoria. In caso di spedizione per posta farà fede il timbro postale.
7. Le domande sono escluse d’ufficio dalla graduatoria in qualunque momento a seguito di decesso di tutti i componenti del nucleo familiare o di emigrazione dal Comune di tutti i componenti del nucleo familiare e
mancata presentazione a cura del richiedente di apposita documentazione attestante lo svolgimento di attività lavorativa esclusiva e/o principale, di cui al precedente art. 3 lettera b), nel Comune.
8. Ad ogni aggiornamento della graduatoria vengono aumentati o diminuiti d’ufficio i punteggi relativi a condizioni connesse a variazioni anagrafiche che implicano un’automatica rivalutazione senza necessità di ulteriori atti istruttori.
9. Entro trenta giorni dalla data di scadenza dell’aggiornamento, il Comune, con provvedimento Dirigenziale, approva la graduatoria provvisoria. Il citato provvedimento è pubblicato all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
10. Nella graduatoria sono indicate le domande dichiarate ammissibili con il punteggio complessivo, nonché i modi e i termini per la presentazione dei ricorsi.
La pubblicazione all’Albo Pretorio costituisce formale comunicazione dell’esito della domanda presentata. I richiedenti potranno prendere visione della graduatoria utilizzando i mezzi di informazione e di comunicazione messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale (albo pretorio comunale – uffici preposti – sito internet).
11. Le domande per le quali non è stata completata la verifica, atta ad accertare le reali condizioni del nucleo e la veridicità di quanto autocertificato o affermato in domanda, entro il termine di formazione della graduatoria provvisoria vengono collocate, con riserva, in graduatoria nella posizione di punteggio derivante dalle condizioni risultanti dalla domanda. Tale riserva viene sciolta al momento della conclusione dell’accertamento e comunque prima dell’approvazione della graduatoria definitiva.
12. Le domande per le quali risulti l’assenza dei requisiti per l’accesso all’E.R.P. vengono dichiarate inammissibili con il medesimo provvedimento dirigenziale di cui al precedente comma 9. Di tale esclusione verrà data comunicazione all'interessato con raccomandata a/r.
13. Avverso il provvedimento di cui al precedente comma 9 del presente articolo gli interessati possono presentare ricorso entro 30 giorni dalla data della sua pubblicazione all’albo pretorio del Comune.
14.Trascorso il termine di cui sopra, il Dirigente Responsabile del Provvedimento, approva la graduatoria definitiva.
La graduatoria è esecutiva dal primo giorno di pubblicazione all’albo pretorio del Comune. Tale graduatoria sostituisce, a tutti gli effetti, quella precedente.
6. INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016
1. Premessa –
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Rimini, in qualità del “Titolare” del trattamento, è tenuto a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali degli interessati.
2. Identità e i dati di contratto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Rimini con sede in Rimini, Piazza Cavour n. 24, cap. 47921.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, al Comune di Rimini, xxxxxx Xxxxxx x. 00, e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Comune di Rimini ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepisaSpa (dpo- xxxx@xxxxxx.xx)
4. Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente ha titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamenti, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a “Responsabili del trattamento”.
Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’ incarico iniziale.
5. Soggetti autorizzati al trattamento
I dati personali degli interessati sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.
6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali degli interessati viene effettuato dal Comune di Rimini per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi del’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita di consenso.
7. Destinatari dei dati personali
I dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione se non per l’esercizio della attività istituzionali.
8. Trasferimento dei dati personali a paesi extra UE
I dati personali degli interessati non sono trasferibili al di fuori dell’Unione Europea.
9. Periodo di conservazione
I dati personali degli interessati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all’incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati forniti di propria iniziativa. I dati che, anche in seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l’eventuale conservazione, a norma di legge, dell’atto o del documento che li contiene.
10. I diritti
Gli interessati hanno diritto:
o Di acceso ai dati personali
o Di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano
o Di opporsi al trattamento
o Di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
11. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati degli interessati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità dello svolgimento dell’attività istituzionale relativa al procedimento.
Il Responsabile
U.O. Politiche Abitative Xxxxxxx Xxxxxx