FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL
Direzione Relazioni Industriali e Affari Sociali
RINNOVO CCNL 2022
ANCE, LEGACOOP Produzione e Servizi, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi e AGCI Produzione e Lavoro e
FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL
VERBALE DI ACCORDO DEL 3 MARZO 2022
30 marzo 2022
SOTTOSCRIZIONE | IL 3 MARZO 2022 |
DURATA | IL CONTRATTO SI APPLICA DAL 1° MARZO 2022 AL 30 GIUGNO 2024 |
APPLICAZIONE | AI RAPPORTI DI LAVORO IN CORSO O INSTAURATI SUCCESSIVAMENTE |
▪ PER I LAVORATORI INQUADRATI AL 1° LIVELLO (PARAMETRO 100), È STABILITO UN INCREMENTO COMPLESSIVO DEL MINIMO DI PAGA BASE E DI STIPENDIO PARI A 92,00 EURO, DI CUI:
- 52,00 EURO A DECORRERE DAL 1° MARZO 2022
- 40,00 EURO A DECORRERE DAL 1° LUGLIO 2023
ACCORDI/PROTOCOLLI | • Accordo sulle istanze del settore e dichiarazione a verbale; • Protocollo formazione e sicurezza; • Accordo sorveglianza sanitaria; • Accordo simulatori macchine di cantiere | |
NORMATIVE CONTRATTUALI | • premio di ingresso nel settore; • trasferta regionale; • periodo di prova (operai e impiegati); • accordi locali (reperibilità); • preavviso di licenziamento e dimissioni (operai e impiegati); • contratto a termine; • concertazione per le grandi opere; • art. 113-bis | |
ALTRE PREVISIONI | • patto di cantiere; • sfera di applicazione contrattuale; • FNAPE; • norma per le riserve; | |
• codice etico enti bilaterali | ||
zione Relazioni Industriali e Affari Sociali |
le parti hanno concordato di intervenire urgentemente presso ogni Organo istituzionale, al fine di:
▪ INTRODURRE NORME PER L’AGGIORNAMENTO DEI PREZZARI E PER UNA REVISIONE PREZZI EFFICIENTE, AL FINE DI ASSICURARE CHE LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI A BASE DI GARA SIANO IN LINEA CON I REALI PREZZI DI MERCATO;
▪ SOLLECITARE SOLUZIONI IMMEDIATE PER ADEGUARE I PREZZI DEI CONTRATTI IN ESSERE;
▪ INTRODURRE L’OBBLIGO PER LE STAZIONI APPALTANTI DI INDICARE NEI BANDI DI GARA LA NECESSARIA APPLICAZIONE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE E TERRITORIALE DELL’EDILIZIA;
▪ INTRODURRE LA NORMA IN BASE ALLA QUALE IL COSTO DELLA MANODOPERA NON SIA SOGGETTO A RIBASSO D’ASTA;
▪ ADEGUARE PERIODICAMENTE I PREZZARI REGIONALI E LE TABELLE MINISTERIALI SUI COSTI DELLA MANODOPERA CON GLI AUMENTI DERIVANTI DAI RINNOVI CONTRATTUALI;
▪ INTRODURRE UN SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE PER I LAVORI FINANZIATI DAI BONUS FISCALI;
▪ definire, con apposita norma di legge, un regime strutturale di detassazione e decontribuzione totale delle ore di formazione professionale e sulla sicurezza sul lavoro, svolte con il supporto degli Enti bilaterali;
▪ destinare lo 0,30% versato dalle imprese edili all’INPS e non destinato a Fondimpresa, al sistema bilaterale di settore;
▪ prevedere l’emanazione di bandi regionali rivolti agli Enti formativi di settore;
▪ ridurre l’aliquota CIGO dal 4,70% per riallinearla alle aliquote del settore industria;
▪ ripristinare e rendere strutturale, con riferimento ai premi Inail, l’agevolazione contributiva
prevista per il settore edile dall’art. 29 del DL n. 244/95 (riduzione annuale dell’11,50%);
▪ destinare risorse dell’Inail alla riduzione dei costi per le imprese che si distinguono per il
▪ LE PARTI SI SONO IMPEGNATE AD INVIARE IL TESTO DELL’ ACCORDO SULLE ISTANZE DEL SETTORE A TUTTE LE ISTITUZIONI COMPETENTI E A RICHIEDERE UN INCONTRO URGENTE, AL FINE DI PORRE IN ESSERE OGNI AZIONE UTILE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI IVI PREVISTI
QUALORA NECESSARIO, LE PARTI RICORRERANNO CONGIUNTAMENTE A FORME DI MOBILITAZIONE GENERALE
FORMAZIONE
▪ DEFINIZIONE, ENTRO 30 GIORNI DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL, DEL CATALOGO FORMATIVO NAZIONALE (CFN);
▪ TUTTE LE SCUOLE EDILI/ENTI UNIFICATI TERRITORIALI DOVRANNO ADEGUARE L’OFFERTA FORMATIVA ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2022, IN SINERGIA CON GLI ENTI FORMATIVI REGIONALI;
▪ GRATUITÀ DEI CORSI INCLUSI NEL CFN (COMPRESA LA FORMAZIONE ISTITUZIONALE E I CORSI DI SICUREZZA PER LA FORMAZIONE DEI PREPOSTI E DEI DATORI DI LAVORO)
▪ i corsi professionalizzanti non obbligatori potranno essere effettuati anche di sabato. le imprese saranno esonerate dal versamento in Cassa Edile, nonché dal pagamento dello straordinario, fermo restando il riconoscimento della normale retribuzione;
▪ dal 1° ottobre 2022, istituzione aliquota 0,20% per il “Fondo territoriale per la qualificazione del settore - Formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori” istituito presso la Cassa Edile/Edilcassa locale
▪ definizione del Regolamento del fondo, entro due mesi dalla sottoscrizione del CCNL
L’ALIQUOTA DELLO 0,20% SARÀ DESTINATA ESCLUSIVAMENTE:
▪ AL FINANZIAMENTO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE PREVISTA DAL CFN;
▪ ALLA PREMIALITÀ PER LE IMPRESE CHE SVOLGONO I CORSI DI FORMAZIONE PREVISTI DAL CFN;
▪ ALLA PREMIALITÀ PER LE IMPRESE CHE DENUNCIANO IN CASSA EDILE OPERAI INQUADRATI AL PRIMO LIVELLO, IN FORZA DA OLTRE 18 MESI, PARI O INFERIORE AD UN TERZO DEL TOTALE DEI DIPENDENTI IN ORGANICO. LE IMPRESE FINO A TRE OPERAI DIPENDENTI POTRANNO ACCEDERE ALLA PREMIALITÀ IN PRESENZA DI UN SOLO OPERAIO INQUADRATO AL PRIMO LIVELLO.
A DECORRERE DAL 1° OTTOBRE 2022:
▪ LA CONTRIBUZIONE DESTINATA ALL’ENTE TERRITORIALE FORMAZIONE E SICUREZZA SARÀ PARI ALL’1%:
✓ 0,50% DESTINATO ALLA FORMAZIONE;
✓ 0,50% DESTINATO ALLA SICUREZZA;
▪ PER I TERRITORI CON CONTRIBUTO INFERIORE ALL’1% E IN CUI L’ENTE EROGHI GRATUITAMENTE CORSI DI FORMAZIONE, EVENTUALI RISERVE GENERATE DALL'AUMENTO DEL CONTRIBUTO, DOVRANNO ESSERE UTILIZZATE PER LA FORMAZIONE E LE PREMIALITÀ
▪ NECESSITÀ DI PROMUOVERE PRESSO FONDIMPRESA E FONCOOP IDONEE LINEE DI FINANZIAMENTO PROGETTUALI;
▪ PER GLI OPERAI CHE, SU INDICAZIONE DEL DATORE DI LAVORO, FREQUENTINO ALMENO UN CORSO DI
FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE PRESSO GLI ENTI DI SETTORE, È PREVISTO ENTRO 60 GG DAL RILASCIO DEGLI ATTESTATI:
✓ ALL’OPERAIO COMUNE, CON ALMENO UNA ANZIANITÀ CERTIFICATA DI 36 MESI PRESSO IL SISTEMA CASSE EDILI, DI CUI ALMENO 12 CON IL MEDESIMO DATORE DI LAVORO, L’INQUADRAMENTO DI OPERAIO QUALIFICATO;
✓ AGLI OPERAI GIÀ INQUADRATI NEL LIVELLO QUALIFICATO, CON UNA ANZIANITÀ PRESSO IL SISTEMA CASSE EDILI DI ALMENO 48 MESI, DI CUI 12 CON IL MEDESIMO DATORE DI LAVORO, L’INQUADRAMENTO DI OPERAIO SPECIALIZZATO
NUOVE ASSUNZIONI:
▪ gli operai qualificati e specializzati, con anzianità di 48 mesi presso il sistema delle Casse edili, in possesso di attestati formativi che certifichino le competenze professionali, non potranno essere inquadrati come operai comuni
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Direzione Relazioni Industriali e Affari Sociali
BORSA LAVORO
▪ POTENZIAMENTO E AGGIORNAMENTO DEMANDATO AL FORMEDIL
▪ ENTRO 3 MESI DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL SARANNO DEFINITE DALLE PARTI SOCIALI SPECIFICHE LINEE GUIDA
CARTA DI IDENTITÀ PROFESSIONALE EDILE (CIPE)
▪ DEMANDATA ALLA CNCE, ENTRO 3 MESI DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL
▪ rilasciata dalle Casse edili/Edilcasse
▪ gestita dal sistema degli Enti bilaterali del settore
▪ CONTIENE:
✓ I DATI RELATIVI AI CORSI DI FORMAZIONE EFFETTUATI PRESSO IL SISTEMA BILATERALE EDILE
✓ LE SCADENZE RELATIVE ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA
SALUTE E SICUREZZA
▪ CREAZIONE DI UN’ANAGRAFE DI CATEGORIA DEGLI RLS ELETTI IN CIASCUNA IMPRESA DEL SISTEMA
FORMAZIONE SU SALUTE E SICUREZZA
▪ IMPIEGATI TECNICI CHE ENTRANO PER LA PRIMA VOLTA IN CANTIERE: FORMAZIONE OBBLIGATORIA GRATUITA DELLE 16 ORE
▪ LAVORATORI: AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE EFFETTUATO OGNI TRE ANNI (IN LUOGO DEI 5
ANNI DELL’ASR DEL 2011)
▪ DIRIGENTE E PREPOSTO: CONFERMATE LE PERIODICITÀ DI LEGGE RISPETTIVAMENTE DI 5 E 2 ANNI
(ALMENO)
SORVEGLIANZA SANITARIA:
▪ COMMISSIONE NAZIONALE ISTITUITA, PRESSO IL FORMEDIL, ENTRO TRE MESI DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL, PER REDAZIONE DEL REGOLAMENTO OPERATIVO
▪ LA COMMISSIONE:
✓ composta dalle Parti Sociali, dalla CNCE, dal SANEDIL e dallo stesso FORMEDIL
✓ DEFINIRÀ UN PROGETTO NAZIONALE STRAORDINARIO DI RILANCIO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA DELLA DURATA DI TRE ANNI
▪ SUPPORTO DEGLI ENTI NAZIONALI NELLA MISURA DI 3/4 DELLE RISORSE NECESSARIE AL SUO SVILUPPO.
¼ DELLE RISORSE SARÀ MESSA A DISPOSIZIONE DA PARTE DEGLI ENTI TERRITORIALI
▪ progetto “Sorveglianza Sanitaria”
IMPEGNO DI RISORSE DA PARTE DEGLI ENTI NAZIONALI PARI A EURO 7,5 MLN (IMPORTO ANNUALE) PER TRE ANNI
▪ ACQUISTO, DA PARTE DEL FORMEDIL, DI UN SIMULATORE AVANZATO DI MACCHINE DI CANTIERE PER CIASCUNA REGIONE;
▪ IL SIMULATORE SARÀ A DISPOSIZIONE DI TUTTI GLI ENTI TERRITORIALI;
▪ IL SIMULATORE SARÀ DI AUSILIO PER AGGIORNARE LE COMPETENZE DELLE MAESTRANZE, MA ANCHE
PER L’EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE DEI NEOASSUNTI;
▪ NECESSITÀ DI UN COORDINAMENTO DEI TERRITORI PER FAVORIRE UN USO DIFFUSO DEL SIMULATORE;
▪ MESSA A DISPOSIZIONE, LADDOVE NON PRESENTE, DI UN CAMPER PER LO SPOSTAMENTO DEL
SIMULATORE
⮚ PER OGNI SPECIFICO APPALTO TENUTA DI UN DATABASE, DA PARTE DELLE CASSE EDILI/EDILCASSE, IN CUI SONO RIPORTATE:
✓ LE IMPRESE CHE SVOLGONO LAVORI EDILI
✓ LE IMPRESE LE CUI ATTIVITÀ NON RIENTRANO NEL CCNL EDILE
✓ LAVORATORI, ANCHE AUTONOMI
⮚ NEL DATABASE CONFLUISCONO I DATI DELLE NOTIFICHE PRELIMINARI E DEI RELATIVI AGGIORNAMENTI
⮚ ALLE IMPRESE NON EDILI GLI ORGANISMI PARITETICI DI SETTORE OFFRIRANNO CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA A PREZZI AGEVOLATI, SULLA BASE DEL CFN DEL FORMEDIL
⮚ PER LE IMPRESE CHE ACCEDONO A QUANTO SOPRA, I DATI DELLE IMPRESE NON EDILI SARANNO COMUNICATI ALL’INL E ALL’INAIL, AI FINI DELLE PREMIALITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 51, COMMA 8-TER, DEL D. LGS. N. 81/2008
FONDO ANTICIPO PENSIONISTICO
▪ “Commissione Fondo Anticipo Pensionistico” istituita, presso la CNCE, entro tre mesi dalla sottoscrizione del CCNL:
✓ individuazione di soluzioni per incentivare l'operatività del Fondo nonché degli specifici Fondi territoriali e rendere esigibili le risorse accantonate
i lavori della Commissione paritetica «Classificazione dei lavoratori»
DOVRANNO CONCLUDERSI ENTRO 30 GIORNI
dalla sottoscrizione dell’accordo di rinnovo del CCNL
DECORRENZA: 1° MARZO 2022
▪ IL PREMIO È DESTINATO AI GIOVANI:
- INQUADRATI NELLA CATEGORIA DEGLI OPERAI;
- CON ETÀ INFERIORE A 29 ANNI;
- AL PRIMO INGRESSO NEL SETTORE;
- CHE PERMANGANO PRESSO LA STESSA IMPRESA PER UN PERIODO MINIMO DI 12 MESI
IL PREMIO SARÀ:
▪ PARI A 100 EURO;
▪ EROGATO UNA TANTUM;
▪ EROGATO AL TERMINE DEI 12 MESI DI LAVORO PRESSO LA STESSA IMPRESA;
TALE PREMIO NON AVRÀ INCIDENZA SUI SINGOLI ISTITUTI PREVISTI DALLA LEGGE E DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA (COMPRESO IL TFR)
▪ RICONOSCIUTO PER LE ASSUNZIONI EFFETTUATE DAL 1° MARZO 2022
+5
+10
+10
+10
▪ SONO AUMENTATI I TERMINI DI DURATA DEL PERIODO DI PROVA DEGLI OPERAI:
OPERAI | PRIMA | ORA |
Operai di quarto livello | non superiore a 25 giorni di lavoro | non superiore a 30 giorni di lavoro |
Operai specializzati | non superiore a 20 giorni di lavoro | non superiore a 30 giorni di lavoro |
Operai qualificati | non superiore a 15 giorni di lavoro | non superiore a 25 giorni di lavoro |
Operai comuni | non superiore a 5 giorni di lavoro | non superiore a 15 giorni di lavoro |
CHIARITO CHE IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO O DI MALATTIA PROFESSIONALE
IL PERIODO DI PROVA RESTA SOSPESO SINO ALLA RIPRESA DEL LAVORO
PURCHÉ LA RIPRESA INTERVENGA ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA DI COMUNICAZIONE DELLA MALATTIA PROFESSIONALE O DELL’INFORTUNIO
▪ SONO AUMENTATI, PER MOLTI LIVELLI, I TERMINI DI DURATA DEL PERIODO DI PROVA DEGLI IMPIEGATI:
▪ Impiegati di prima categoria super
▪ IMPIEGATI DI PRIMA CATEGORIA NON SUPERIORE A 6 MESI
▪ Impiegati di seconda categoria
▪ Impiegati di quarto livello
▪ IMPIEGATI DI TERZA CATEGORIA NON SUPERIORE A 3 MESI
▪ Impiegati di quarta categoria
▪ Impiegati di quarta categoria primo impiego
IMPIEGATI | PRIMA | ORA |
Impiegati di prima categoria super | non superiore a 6 mesi | non superiore a 6 mesi |
Impiegati di prima categoria | non superiore a 5 mesi | non superiore a 6 mesi |
Impiegati di seconda categoria | non superiore a 3 mesi | non superiore a 6 mesi |
Impiegati di quarto livello | non superiore a 3 mesi | non superiore a 3 mesi |
Impiegati di terza categoria | non superiore a 2 mesi | non superiore a 3 mesi |
Impiegati di quarta categoria | non superiore a 2 mesi | non superiore a 3 mesi |
Impiegati di quarta categoria primo impiego | non superiore a 2 mesi | non superiore a 3 mesi |
=
+1
+3
=
+1
+1
+1
ART. 32) PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI – OPERAI
IL LICENZIAMENTO O LE DIMISSIONI NON DETERMINATI DA GIUSTA CAUSA, DELL’OPERAIO CHE ABBIA SUPERATO IL PERIODO DI PROVA, POSSONO AVER LUOGO IN QUALUNQUE GIORNO CON UN PREAVVISO CHE È STABILITO IN:
▪ 7 GIORNI LAVORATIVI PER GLI OPERAI CON ANZIANITÀ ININTERROTTA FINO A TRE ANNI;
▪ 10 GIORNI LAVORATIVI PER GLI OPERAI CON ANZIANITÀ ININTERROTTA DI OLTRE TRE ANNI
I GIORNI DA CONSIDERARE AI FINI SUDDETTI NON SONO PIÙ DI CALENDARIO MA LAVORATIVI
RESTA FERMO CHE:
▪ I TERMINI DEL PREAVVISO DECORRONO DALLA METÀ O DALLA FINE DI CIASCUN MESE CONSIDERANDOSI COME MAGGIOR TERMINE DI PREAVVISO I GIORNI EVENTUALMENTE INTERCORRENTI TRA LA EFFETTIVA COMUNICAZIONE E LA METÀ O LA FINE DEL MESE
CHIARITO CHE:
▪ IL PERIODO DI PREAVVISO DECORRE DAL GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DI RICEVIMENTO
DELL'ATTO CONTENENTE LE DIMISSIONI O IL LICENZIAMENTO
ELIMINATA LA PREVISIONE SECONDO CUI:
▪ IN CASO DI DIMISSIONI I TERMINI DI PREAVVISO SONO RIDOTTI DELLA METÀ
IMPIEGATI | LICENZIAMENTO | DIMISSIONI | |
A) | IMPIEGATI CHE, AVENDO COMPIUTO IL PERIODO DI PROVA, NON HANNO SUPERATO I 5 ANNI DI SERVIZIO | • 2 mesi per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria; | • 1 mese per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria; |
• 1 mese e 1/2 per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello; | • 1 mese per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello; | ||
• 1 mese per gli impiegati di terza, quarta e quarta categoria 1° impiego | • 15 giorni per gli impiegati di terza, quarta e quarta categoria 1° impiego |
=
+7,5
=
IMPIEGATI | LICENZIAMENTO | DIMISSIONI | |
B) | PER GLI IMPIEGATI CHE HANNO SUPERATO I 5 ANNI DI SERVIZIO E NON I 10 | • 3 mesi per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria; | • 2 mesi per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria; |
• 2 mesi per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello; | • 1 mese per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello; | ||
• 1 mese e ½ per gli impiegati di terza e quarta categoria | • 1 mese per gli impiegati di terza e quarta categoria |
+15
=
+7,5
IMPIEGATI | LICENZIAMENTO | DIMISSIONI | |
C) | PER GLI IMPIEGATI CHE HANNO SUPERATO I 10 ANNI DI SERVIZIO | • 4 mesi per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria; | • 3 mesi per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria; |
• 3 mesi per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello; | • 2 mesi per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello; | ||
• 2 mesi per gli impiegati di terza e quarta categoria | • 1 mese per gli impiegati di terza e quarta categoria |
+1
mese
+15
=
▪ INTRODOTTE LE SEGUENTI CAUSALI CHE CONSENTONO (ATTUALMENTE FINO AL 30 SETTEMBRE 2022) LA SOTTOSCRIZIONE DI UN CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER UNA DURATA SUPERIORE A 12 MESI, COMUNQUE NON ECCEDENTE I 24 MESI:
- AVVIO DI UN NUOVO CANTIERE;
- AVVIO DI UNA SPECIFICA FASE LAVORATIVA, NON PROGRAMMATA, NEL CORSO DI UN LAVORO EDILE;
- PROROGA DEI TERMINI DI UN APPALTO;
- ASSUNZIONE DI GIOVANI FINO A 29 ANNI E SOGGETTI DI ETÀ SUPERIORE AI 45 ANNI;
- ASSUNZIONE DI CASSAINTEGRATI;
- ASSUNZIONI DI DISOCCUPATI E INOCCUPATI DA ALMENO SEI MESI;
- ASSUNZIONE DI DONNE, DI QUALSIASI ETÀ, PRIVE DI IMPIEGO RETRIBUITO DA ALMENO SEI MESI, RESIDENTI IN AREE GEOGRAFICHE IL CUI TASSO DI OCCUPAZIONE FEMMINILE SIA INFERIORE ALMENO DEL 20% DI QUELLO MASCHILE
per le imprese edili in possesso dei requisiti di cui all’art. 29 del D.L n. 244/95
CONVERTITO DALLA L. N. 341/95:
Art. 29. Retribuzione minima imponibile nel settore edile
1. I datori di lavoro esercenti attività edile anche se in economia operanti sul territorio nazionale, individuati dai codici ISTAT 1991, dal 45.1 al 45.45.2, sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai
CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI STIPULATI DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI PIÙ RAPPRESENTATIVE SU BASE NAZIONALE E DAI RELATIVI CONTRATTI INTEGRATIVI TERRITORIALI DI ATTUAZIONE, CON ESCLUSIONE DELLE ASSENZE PER MALATTIA, INFORTUNI, SCIOPERI, SOSPENSIONE O RIDUZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA, CON INTERVENTO DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI, DI ALTRI EVENTI INDENNIZZATI E DEGLI EVENTI PER I QUALI IL TRATTAMENTO ECONOMICO È ASSOLTO MEDIANTE ACCANTONAMENTO PRESSO LE CASSE EDILI.
[…]
TALI CAUSALI POSSONO ESSERE UTILIZZATE PER RINNOVARE O PROROGARE (OLTRE I 12 MESI) UN
CONTRATTO A TERMINE (CONSENTITO INDIPENDENTEMENTE DAL TERMINE DEL 30.09.2022)
ART. 21 D.LGS. N. 81/2015
01. Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. […]
Cfr. circolare INL n. 1363 del 14.09.2021 e Circolare Confindustria del 16.09.2021
DIRITTO DI PRECEDENZA
SPECIFICATO CHE IL PERIODO COMPLESSIVO DI 36 MESI, NECESSARIO PER CONSENTIRE AL LAVORATORE DI FAR VALERE IL DIRITTO DI PRECEDENZA NELLE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO EFFETTUATE DAL DATORE DI LAVORO NEI SUCCESSIVI 12 MESI, È DETERMINATO DA:
24 MESI DI ESECUZIONE DI UNO O PIÙ CONTRATTI A TERMINE PRESSO LA STESSA AZIENDA
+
12 MESI DI CONTRATTO A TERMINE STIPULATO PRESSO LA DTL
▪ È STATO AMPLIATO L’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA CONCERTAZIONE PREVENTIVA PER LE GRANDI OPERE, CHE ORA RIGUARDA LE OPERE PUBBLICHE DI GRANDI DIMENSIONI DI IMPORTO NON INFERIORE A 50 MILIONI DI EURO, CHE RIENTRINO NELLA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA NAZIONALE O EUROPEA;
▪ fermi restando i soggetti partecipanti (ossia Associazioni nazionali stipulanti il CCNL, Associazioni territoriali interessate ad esse aderenti e imprese aggiudicatarie dell’appalto), è stato precisato che la suddetta procedura è attivata, su istanza delle imprese aggiudicatarie o delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL, per il tramite delle Associazioni datoriali sottoscrittrici del CCNL medesimo
▪ L’EVENTUALE ACCORDO ATTIENE, CON L’AGGIUNTA DELLA PRECISAZIONE “IN PARTICOLAR MODO LADDOVE LE OPERE INSISTANO SU PIÙ PROVINCE O REGIONI”, LE MEDESIME MATERIE GIÀ INDIVIDUATE DAL PREVIGENTE ART. 113 E MANTIENE LE STESSE CARATTERISTICHE (OSSIA IMPEGNA LE PARTI FIRMATARIE E, PER LE PREDETTE MATERIE, È SOSTITUTIVO DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA TERRITORIALE STIPULATA PER LE CIRCOSCRIZIONI SU CUI INCIDE IL LAVORO)
▪ È STATA AGGIUNTA UNA DISPOSIZIONE CHE STABILISCE CHE, OVE LE CARATTERISTICHE PROGETTUALI ED I REGIMI DI PRODUZIONE NE DETERMININO LA NECESSITÀ, L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, DA DEFINIRSI NELL’ACCORDO DI CUI ALL’ART. 113 , POSSA ESSERE DISPOSTA IN BASE A REGIMI DI ORARIO A SQUADRE DEFINITE IN TERMINI DI ORGANICI E MANSIONI, OPERANTI SU TURNI DI LAVORO ALTERNATI, AVVICENDATI, NOTTURNI, FESTIVI E, LADDOVE PREVISTO, A CICLO CONTINUO MEDIANTE L'ATTIVITÀ
minima di quattro squadre operanti su turni avvicendati per un massimo di otto ore a turno, sette giorni su sette, con applicazione delle relative condizioni normative e retributive previste dal CCNL
ART. 113)-BIS
▪ LA MEDESIMA DISPOSIZIONE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E REGIMI DI ORARIO È APPLICABILE ANCHE “PER LE OPERE, I LAVORI E GLI INTERVENTI PROGETTUALI CHE RIVESTANO PARTICOLARE INTERESSE NEL CONTESTO SOCIALE E TERRITORIALE E CHE RICHIEDANO SPECIFICHE MODALITÀ LAVORATIVE, ANCHE AL FINE DI FAVORIRE LA MASSIMA CELERITÀ NELLA REALIZZAZIONE DELLE
STESSE E LA PIENA SICUREZZA PER I LAVORATORI INTERESSATI”;
▪ nei casi sopra considerati, tale organizzazione del lavoro può essere stabilita dall’impresa aggiudicataria dell’appalto, anche privato, e dalla RSU (o, in mancanza, dalle XX.XX. territoriali aderenti alle XX.XX. nazionali stipulanti il CCNL)
ART. 38) ACCORDI LOCALI
▪ È STATO RIBADITO CHE LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DEVE RIGUARDARE MATERIE ED ISTITUTI
DIVERSI E NON RIPETITIVI RISPETTO A QUELLI PROPRI DEL CCNL;
▪ è stata abrogata la disposizione che prevedeva la decorrenza della contrattazione integrativa, lasciandone i tempi di rinnovo alle parti Sociali territoriali, sulla base delle rispettive scadenze;
▪ È STATA INTEGRATA LA NORMA RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ (DEMANDATA ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA TERRITORIALE) PER I LAVORATORI AI QUALI IL DATORE DI LAVORO RICHIEDA PER ISCRITTO DI ESSERE REPERIBILI, ANCHE AL DI FUORI DELL’ORARIO NORMALMENTE PRATICATO DALL’IMPRESA: È STATO PRECISATO CHE L’OBBLIGO IN CAPO AI LAVORATORI
MEDESIMI DI GARANTIRE LA PREDETTA REPERIBILITÀ È DOVUTO SECONDO LE MODALITÀ E I LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE E DALLE EVENTUALI DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
nelle Regioni in cui non sia applicata alcuna disciplina sulla trasferta regionale, la trasferta stessa sarà applicata dal 1° ottobre 2022, secondo le seguenti modalità:
▪ su mandato delle Parti Sociali, la CNCE implementerà il sistema informatico “CNCE_Edilconnect” per la corretta imputazione delle contribuzioni alle Casse Edili interessate, sulla base di quanto di seguito specificato (ovvero sulla base di quanto definito in materia nelle singole Regioni);
▪ anche per cantieri di durata superiore a 3 mesi, l’impresa effettuerà tutti gli adempimenti per i lavoratori in trasferta presso la propria Cassa Edile di provenienza, per tutta la durata della trasferta stessa;
▪ per i primi 3 mesi, si applicheranno le contribuzioni previste dal contratto integrativo del territorio di provenienza, che saranno imputate alla Cassa Edile di provenienza;
▪ dopo il 3° mese di trasferta, si applicheranno le contribuzioni previste dal contratto integrativo del luogo di destinazione, che saranno imputate alla Cassa Edile del predetto luogo.
▪ RESTA SALVO QUANTO GIÀ ATTUATO NELLE SINGOLE REGIONI AI SENSI DELL’ACCORDO DEL 2 FEBBRAIO 2015, NONCHÉ LE DIVERSE REGOLAMENTAZIONI GIÀ PATTUITE A LIVELLO REGIONALE O CHE SARANNO PATTUITE ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2022. È FATTA SALVA, ALTRESÌ, LA DISCIPLINA IN DEROGA DELLA TRASFERTA PER GLI SPECIFICI SETTORI DI CUI ALL’ART. 21 DEL CCNL;
▪ FATTA SALVA L’ENTRATA IN VIGORE DAL 1° OTTOBRE 2022 DELLA DISCIPLINA SOPRA ILLUSTRATA NELLE REGIONI IN CUI NON SIA ATTUALMENTE APPLICATA LA TRASFERTA REGIONALE, RESTA COMUNQUE POSSIBILE, PER LE PARTI SOCIALI TERRITORIALI, MODIFICARE A LIVELLO REGIONALE LA PREDETTA DISCIPLINA, ANCHE SUCCESSIVAMENTE AL 30 SETTEMBRE 2022;
▪ IN MATERIA DI DOL (DURC ON LINE) E DI VERIFICA DELLA CONGRUITÀ DELLA MANODOPERA, RESTA FERMO QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE E DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA.
FNAPE
▪ istituzione del Fondo FNAPE con decorrenza dal 1° aprile 2022
▪ il relativo Statuto prevederà, tra l’altro:
▪ governance del FNAPE, tenendo conto del completamento dell’adesione da parte di tutte le
Casse Edili/Edilcasse;
▪ sede dell’ente presso la CNCE
Valle d’Aosta | 3,91% |
Piemonte | 3,86% |
Liguria | 3,93% |
Lombardia | 4,09% |
Trentino Alto Adige | 4,55% |
Friuli Venezia Giulia | 4,27% |
Veneto | 4,37% |
Xxxxxx Xxxxxxx | 3,87% |
Toscana | 3,80% |
Marche | 3,65% |
Umbria | 4,00% |
Lazio | 3,45% |
Abruzzo | 3,58% |
Molise | 3,04% |
Campania | 2,67% |
Puglia | 3,04% |
Basilicata | 2,85% |
Calabria | 2,53% |
Sicilia | 2,53% |
Sardegna | 3,05% |
FNAPE
DAL 1° OTTOBRE 2022 ENTRERANNO IN VIGORE LE NUOVE ALIQUOTE REGIONALI
TALI ALIQUOTE SONO DETERMINATE, PER CIASCUNA REGIONE, TENUTO CONTO DELLA MEDIA REGIONALE DELLE
ALIQUOTE TERRITORIALI ATTUALMENTE IN ESSERE, RAPPORTATA ALLA MASSA SALARI, SULLA BASE DEI DATI AFFERENTI L’APE 2021
SIA LE SUDDETTE ALIQUOTE CHE LE DISPOSIZIONI DI SEGUITO ILLUSTRATE SARANNO CONDIVISE ANCHE CON LE ALTRE ASSOCIAZIONI DATORIALI PARTECIPANTI AL FNAPE
FNAPE
▪ FERMA RESTANDO L’ATTRIBUZIONE AL FNAPE, PER LA PROPRIA GESTIONE, DI UNA QUOTA PARI ALLO 0,2% ANNUO DEL FLUSSO CONTRIBUTIVO IN ENTRATA, È STATO STABILITO CHE EVENTUALI MAGGIORI ENTRATE CONTRIBUTIVE (COMPRENSIVE ANCHE DEL CONTRIBUTO MINIMO) DOVRANNO ESSERE REDISTRIBUITE, ANNUALMENTE E PROPORZIONALMENTE, TENENDO CONTO DELLE REGIONI CHE CONTRIBUISCONO AL FNAPE IN MISURA SUPERIORE AL PROPRIO FABBISOGNO, ALLE CASSE DELLE PREDETTE REGIONI CHE ABBIANO A LORO VOLTA CONTRIBUITO IN MISURA SUPERIORE AL PROPRIO FABBISOGNO.
▪ A SEGUITO DI TALE RISTORNO, LE CASSE DOVRANNO RIFONDERE AUTOMATICAMENTE ALLE IMPRESE, ATTRAVERSO UN MECCANISMO DI COMPENSAZIONE, LA RELATIVA PARTE DEL COSTO SOSTENUTO PER L’APE
▪ IL CONTRIBUTO MINIMO APE, ATTUALMENTE PARI A 130 ORE, SARÀ ELEVATO COME SEGUE:
▪ 140 ORE DAL 1° OTTOBRE 2022;
▪ 150 ORE DAL 1° OTTOBRE 2023;
▪ 160 ORE DAL 1° OTTOBRE 2024
L’INDIVIDUAZIONE DELLE ALIQUOTE APE È DI COMPETENZA DELLE PARTI SOCIALI. AL FNAPE È DEMANDATO IL MONITORAGGIO ANNUALE DELL’ANDAMENTO DEL FONDO MEDESIMO, AL FINE DI PROPORRE ALLE PARTI SOCIALI STESSE I NECESSARI CORRETTIVI DELLE ALIQUOTE, FERMO RESTANDO L’EQUILIBRIO FINANZIARIO (AL NETTO DEL CITATO CONTRIBUTO ANNUO DELLO 0,2%)
▪ FATTO SALVO QUANTO GIÀ PREVISTO DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA, GLI SPECIFICI FONDI DEGLI ENTI BILATERALI NON DOVRANNO GENERARE RISERVE CHE AMMONTINO, SINGOLARMENTE, A SOMME ECCEDENTI QUANTO DERIVANTE DAL RELATIVO FLUSSO CONTRIBUTIVO DELL’ANNO PRECEDENTE;
▪ EVENTUALI SOMME IN ECCEDENZA DOVRANNO ESSERE UTILIZZATE SECONDO LE MODALITÀ INDIVIDUATE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA TERRITORIALE;
▪ LADDOVE IL CONTRATTO INTEGRATIVO TERRITORIALE SIA IN CORSO DI VALIDITÀ, NELLE MORE DEL RELATIVO RINNOVO, L’UTILIZZO DELLE PREDETTE ECCEDENZE POTRÀ FORMARE OGGETTO DI ACCORDI TERRITORIALI, LA CUI VIGENZA SARÀ VINCOLATA ALLE SCADENZE DELLA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO.
▪ introdotta una norma relativa agli importi per gratifica natalizia e ferie (GNF) e per altri istituti non riscossi dai lavoratori e agli importi per rimborso malattia e infortunio e per altri istituti non riscossi dalle imprese;
▪ tale norma dispone che, decorsi 5 anni (e previa dimostrazione di ciascun tentativo di accredito e/o comunicazione in merito, effettuato annualmente dalla Cassa Edile rispettivamente al lavoratore e all’impresa beneficiari, ancorché con esito negativo), i
suddetti importi debbano essere utilizzati, nel limite del 70%, rispettivamente per prestazioni a favore degli operai e per premialità a favore delle imprese iscritti alla relativa Cassa, con modalità che saranno individuate dalle Parti Sociali territoriali;
▪ IL RESTANTE 30% DI DETTI IMPORTI RESTA ACCANTONATO, AL FINE DI POTER LIQUIDARE GLI IMPORTI SPETTANTI AI SINGOLI BENEFICIARI, NEL CASO DI EVENTUALE SUCCESSIVA RICHIESTA PRESENTATA RISPETTIVAMENTE DAI LAVORATORI (O LORO AVENTI DIRITTO) E DALLE IMPRESE.
⮚ AGGIORNATO IL CODICE ETICO DEGLI ENTI BILATERALI CON LE SEGUENTI PREVISIONI:
▪ CRITERI DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE: ASSUNZIONE DEL PERSONALE, SULLA BASE DI CRITERI LEGATI ALLA PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA, ANCHE MEDIANTE RICORSO A SOCIETÀ ESTERNE. L’ASSUNZIONE DOVRÀ ESSERE
EFFETTUATA SULLA BASE DI UN MINIMO DI 5 CURRICULA. NEL FORMEDIL EVENTUALI ASSUNZIONI DOVRANNO TENERE CONTO DELLE PREGRESSE ESPERIENZE LAVORATIVE IN MATERIA DI FORMAZIONE
▪ ISTITUTI DI CREDITO DI RIFERIMENTO: IL COMPETENTE ORGANO STATUTARIO DOVRÀ EFFETTUARE LA SCELTA
DELL’ISTITUTO SULLA BASE DI UN MINIMO DI 5 OFFERTE, SELEZIONATE IN BASE A CRITERI OGGETTIVI
▪ FORNITORI: PER LA SELEZIONE DEI FORNITORI, L’ORGANO DEPUTATO DOVRÀ EFFETTUARE LA SCELTA SULLA BASE DI UN MINIMO DI 5 OFFERTE