COLLEGIO DI COORDINAMENTO
COLLEGIO DI COORDINAMENTO
composto dai signori:
(CO) LAPERTOSA Presidente
(CO) DE CAROLIS Membro designato dalla Banca d'Italia (CO) LUCCHINI GUASTALLA Membro designato dalla Banca d'Italia
(CO) RUPERTO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(CO) XXXX Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore XXXXX XX XXXXXXX
Nella seduta del 18/07/2017 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
1. Il ricorrente ha estinto anticipatamente un contratto di finanziamento, rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 30/12/2011. Con ricorso, preceduto da rituale reclamo, contesta la vessatorietà delle clausole relative alle “commissioni di intermediazione”, la opacità dei documenti contrattuali e l’eccessiva onerosità delle provvigioni applicate rispetto la media praticata nel medesimo periodo dagli altri intermediari nei prestiti alle famiglie. In particolare, rileva che “[...]osservando il contratto ed il modello Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori allegato, possiamo verificare l’esistenza di due distinte voci commissionali: commissioni a favore della mandataria € 1.246,44; provvigioni all’intermediario del credito € 530,40.” Osserva altresì che nel testo contrattuale sarebbe “sostanzialmente impossibile dedurre quali di queste commissioni abbiano carattere intermediativo: nulla sul contratto permette di
formulare una tale valutazione”. Fa presente che “la voce “Provvigioni” per € 530,40 ricade certamente tra quelle aventi carattere di intermediazione, mentre non risulterebbe chiara la voce “commissioni” a favore della “mandataria” per € 1.246,44. In particolare, ad avviso del ricorrente, “nessuna delle due voci commissionali/provigionali fornisce adeguata spiegazione in merito ai rispettivi ruoli ed attività. In assenza quindi di indicazioni più precise, non possiamo che andare a comparare la somma di tutte le commissioni indicate a contratto, pari come sopra ad € 1.776,84 (€ 1.246,44+€ 530,40), pari al 8.81% del capitale finanziato, con il dato medio delle commissioni per i prestiti alle famiglie diffuso trimestralmente dalla Banca d’Italia per il periodo inerente alla data di stipula del contratto, pari al 4.70%”. Quanto sopra assumerebbe rilevanza sotto il profilo della “vessatorietà, ai sensi dell’art. 33, co. 1, cod. cons., delle clausole relative alle commissioni di intermediazione, a causa del significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi del consumatore. Aggiunge che “nel contesto specifico di cui trattasi, tali prescrizioni non possono non essere lette in combinato disposto con l’art. 125 novies TUB, riguardante gli intermediari del credito, il quale dispone, al comma 2, che “Il consumatore è informato dell’eventuale compenso da versare all'intermediario del credito per i suoi servizi. Il compenso è oggetto di accordo tra il consumatore e l'intermediario del credito su supporto cartaceo o altro supporto durevole prima della conclusione del contratto di credito”. La norma dispone, secondo parte attrice, “che il compenso risulti da una trattativa con l’intermediario del credito, a monte della quale al consumatore deve essere resa disponibile un’informazione su supporto cartaceo o durevole. Informazione che non può non riferirsi alla puntuale illustrazione dell’adeguatezza della richiesta di commissioni (in mancanza, non si può, dunque, ritenere integrato il requisito della indicazione chiara e comprensibile, di cui all’art. 34, comma 2, cod. cons).” Al riguardo, stigmatizza che non risulta che “tra consumatore e mediatore sia intervenuta alcuna trattativa, né che sia stata fornita dall’intermediario detta informazione completa della puntuale illustrazione di adeguatezza”. In particolare, afferma che “l’intervento del mediatore non si è svolto nel segno della trasparenza” e che il documento “informazioni europee dei base” sarebbe stato sottoscritto dal ricorrente il giorno stesso della stipula del contratto, quindi non in tempo utile per consentirgli una previa valutazione delle condizioni offerte. In base alla complessiva considerazione delle circostanze contestate, il ricorrente conclude invocando la nullità delle clausole relative alle commissioni di intermediazione e domandando il rimborso integrale di tutte le commissioni per complessivi € 1.605,93 (al netto dei rimborsi già ricevuti in sede di estinzione).
2. In sede di controdeduzioni, l’intermediario si è opposto all’accoglimento del ricorso. In particolare, – pur non soffermandosi specificamente sulla contestata vessatorietà delle clausole relative alle commissioni di intermediazione – ha sostenuto la trasparenza delle condizioni contrattuali pattuite e la correttezza del proprio operato in merito alla quantificazione delle somme da rimborsare al momento dell’estinzione anticipata, stante la dovuta distinzione tra costi recurring e costi up front.
3. Con Ordinanza n. 5152/17, il Collegio di Roma ha rimesso la valutazione della questione a questo Collegio di coordinamento osservando, in primo luogo, che trattandosi di un contratto stipulato in data 30/12/2011 allo stesso risulterebbero astrattamente applicabili le disposizioni di cui all’art.125-novies del T.U. bancario, introdotto dal d.lgs. 141/2010, le cui disposizioni attuative, emanate dalla Banca d’Italia, sono entrate in vigore dal 3/6/2011. Ciò posto, rileva come prodromica - anche rispetto alla paventata nullità della clausola contrattuale riferita alle commissioni di intermediazione - la necessità di interpretare l’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 125-novies, comma 2, del TUB. In proposito, osserva che nel contratto in esame l’intermediario mandatario – iscritto nell’albo previsto dall’art. 107 TUB [recte: 106] – non ha svolto il ruolo di agente o di mediatore, per
cui non dovrebbe soggiacere al disposto dell’art. 125-novie, che letteralmente si riferisce ai soggetti che svolgono attività di “intermediari del credito”. Ciò risulterebbe confermato dalle previsioni contrattuali, in cui la relativa commissione risulta attribuita al predetto intermediario in qualità di mandatario.
4. In relazione alle provvigioni dell’intermediario del credito, nell’Ordinanza si osserva che l’attività propria dell’intermediazione è stata compiuta da un agente in attività finanziaria, che a norma dell’art. 128-quater del T.U. “promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari”. Trattandosi di un’attività così conformata dallo stesso legislatore, non sembra ipotizzabile, ad avviso del Collegio rimettente, che l’agente possa concordare direttamente con il cliente – e indipendentemente dal finanziatore – un compenso specifico, al di fuori del contratto. In proposito, richiama le disposizioni della Banca d’Italia sulla “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”, Sez. VII, § 4.2.5, in cui si legge: “Nei casi in cui l’intermediario del credito può richiedere al consumatore il pagamento di un compenso per i suoi servizi (mediazione creditizia), ai sensi dell’articolo 125-novies, comma 2, del T.U. il compenso è comunicato al consumatore e costituisce oggetto di accordo su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, prima della conclusione del contratto di credito. I mediatori assolvono a questi obblighi applicando quanto previsto ai sensi della sezione VIII”.
5. Il punto critico starebbe, dunque, nell’applicabilità del disposto dell’art. 125- novies anche all’agente in attività finanziaria, considerato che le richiamate disposizioni sulla trasparenza sembrerebbero limitare la sua sfera di applicazione al mediatore creditizio. Nell’Ordinanza si fa presente che sulla questione si sono registrate posizioni divergenti all’interno del Collegio tra chi ne sostiene l’applicabilità e chi, viceversa, la esclude. Si osserva inoltre che l’opacità del contratto, che non preveda la qualificazione dell’intermediario cui viene erogata la “provvigione” omettendo di specificare la sua qualifica, potrebbe far dubitare dell’applicabilità della disciplina di tutela contemplata dall’art. 125-novies nel presupposto che il cliente non sia in grado di conoscere, perché non informato, che si tratti un agente in attività finanziaria. Si sottolinea, altresì, che l’ordinamento si mostra esigente nel fissare l’obbligo di informazione da parte del contraente “professionale” nei confronti del contraente che non ha veste per potersi ritenere informato per scienza propria e che l’utilizzo di agenti in attività finanziaria potrebbe costituire un’opportunità per l’intermediario di addebitare costi non commissionali, non suscettibili di rimborso stante la loro qualificazione giuridica, che risulterebbe difficilmente percepibile dal cliente. Sotto altro profilo, nell’ordinanza si fa presente che lo stesso impianto normativo espressamente indica l’agente come destinatario della disciplina dell’art. 125-novies, in quanto, all’art. 144, comma 5, del T.U.B.[recte: 5-bis] (che stabilisce sanzioni amministrative) sono previsti alcuni obblighi in capo all’intermediario mandante nell’ipotesi di violazione dell’art. 125-novies da parte dell’agente in attività finanziaria.
In conclusione, il Collegio di Roma rimette la questione alle valutazioni di questo Collegio di Coordinamento in considerazione della sua particolare rilevanza e al fine di prevenire possibili contrasti interpretativi.
DIRITTO
1. La questione interpretativa rimessa al vaglio del Collegio si concentra, sostanzialmente, sul tema dell’applicabilità agli agenti in attività finanziaria del disposto di cui all’art.125- novies del T.U. bancario (d.lgs. n.385/1993), posto che nel contratto oggetto di ricorso
risulterebbe questa la veste giuridica dell’intermediario del credito cui si riferiscono le contestate “commissioni” (o provvigioni). In questo senso, del resto, deve essere letta la domanda del ricorrente con riferimento all’asserita violazione della suddetta norma di legge, posto che la stessa si riferisce agli “intermediari del credito” e che nel contratto in esame l’intermediario del credito è indicato come “agente in attività finanziaria” (cfr. documento “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”, allegato al contratto, quadro 1 – identità e contatti del finanziatore/intermediario del credito). Appaiono invece in ogni caso esclusi da tale ambito applicativo i costi (Euro 1.246,44) riferibili all’attività prestata dalla società “mandataria”, rappresentante dell’ente finanziatore, non avendo quest’ultima assunto nel contratto la qualifica di “intermediario del credito”, come correttamente segnalato dal Collegio di Roma.
Ciò premesso, si osserva che l’art. 125-novies prevede (al comma 2) che: “Il consumatore è informato dell'eventuale compenso da versare all'intermediario del credito per i suoi servizi. Il compenso è oggetto di accordo tra il consumatore e l'intermediario del credito su supporto cartaceo o altro supporto durevole prima della conclusione del contratto di credito”. Gli intermediari del credito, in forza dell’ art.121, comma 1, lett. h, sono definiti nella legge bancaria come segue: "”Intermediario del credito" indica gli agenti in attività finanziaria, i mediatori creditizi o qualsiasi altro soggetto, diverso dal finanziatore, che nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale svolge, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dal Titolo VI-bis, almeno una delle seguenti attività: 1) presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti; 2) conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore”. Quindi, in via generale e astratta la norma in questione si rivolge anche agli agenti in attività finanziaria, in quanto intermediari del credito, come confermato dall’art.144, comma 5-bis del TUB, richiamato nell’Ordinanza del Collegio di Roma, che prevede: “Nel caso in cui l'intermediario mandante rilevi nel comportamento dell'agente in attività finanziaria ( … ) l'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 125-novies ( … ) adotta immediate misure correttive e trasmette la documentazione relativa alle violazioni riscontrate, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 128-duodecies, all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies”. Sennonché l’art. 125-novies va letto in combinato disposto con la norma di legge che regola specificamente l’attività di agenzia in attività finanziaria (art. 128-quater), nella quale è stabilito: - (comma 2) “L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di agente in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies”. (comma 4)- Gli agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo (…)”. E’ prevista, in linea di principio, una “riserva di attività“ con riguardo all’agenzia in attività finanziaria, come espressamente confermato nel successivo comma 7 (“La riserva di attività prevista dal presente articolo non si applica agli agenti che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari”.); inoltre la citata norma stabilisce che l’attività stessa è svolta (necessariamente) su mandato di uno o più intermediari. Il rapporto di mandato con l’ente finanziatore, che caratterizza per definizione l’attività dell’agente, porta ad escludere, a pena di un’insanabile incoerenza con il dettato normativo, che tale soggetto, nella fase precontrattuale, possa agire per conto del cliente e quindi che possa richiedere un compenso al cliente stesso per l’opera prestata prima della conclusione del contratto. Nel sistema operativo corrente, in effetti, la remunerazione è normalmente predeterminata nell’accordo che regola i rapporti fra agente e intermediario ed è da quest’ultimo corrisposta. Pertanto, in base al combinato disposto delle su citate norme del T.U. bancario, il Collegio ritiene che la previsione di cui all’art.125-novies,
comma 2, del TUB riguardante la pattuizione diretta del compenso con il cliente, non possa trovare applicazione nei confronti dell’attività di agenzia in attività finanziaria. Tale conclusione è coerente con l’interpretazione espressa nelle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia sulla “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” (Sez. VII, § 4.2.5- Ed. aggiornata al 2011), in cui si legge: “Nei casi in cui l’intermediario del credito può richiedere al consumatore il pagamento di un compenso per i suoi servizi (mediazione creditizia), ai sensi dell’articolo 125-novies, comma 2, del T.U. il compenso è comunicato al consumatore e costituisce oggetto di accordo su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, prima della conclusione del contratto di credito. Ne consegue che il disposto di cui all’art.125-novies, comma 2, del TUB trova piena applicazione nei confronti dei mediatori creditizi, i quali, a differenza degli agenti, operano su incarico del cliente, cui conseguentemente possono chiedere il pagamento di una provvigione, ma non nei confronti degli agenti inattività finanziaria, posto che questi ultimi agiscono esclusivamente su mandato dell’ente finanziatore. La sicura riferibilità al rapporto cliente/mediatore del “compenso” cui si riferisce l’art. 125-novies è del resto confermata dal disposto dell’art. 128-sexies, comma 3-bis in cui - con riferimento alla nuova figura di mediatore creditizio, prevista nel comma 2-bis, “che presta professionalmente in via esclusiva servizi di consulenza indipendente avente a oggetto la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma” - precisa che: “Per queste attività è remunerato esclusivamente dal cliente” (i commi 2-bis e 3-bis sono stati inseriti dal d.lgs. 21 aprile 2016, n.70).
2. Sotto altro profilo, va rilevato che il “compenso” di cui all’art.125-novies, comma 2, non va confuso con le “commissioni” applicate dall’intermediario per costi correlati alla remunerazione corrisposta all’agente: la differenza concettuale (e giuridicamente rilevante) è resa evidente dal disposto dell’art. 120-decies (introdotto dal cit. d.lgs. n.70/2016 in materia di “credito immobiliare ai consumatori”), che al comma 1 dispone: “L'intermediario del credito, in tempo utile prima dell'esercizio di una delle attività di intermediazione del credito, fornisce al consumatore almeno le seguenti informazioni, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole: (…) h) se l'intermediario del credito richiede il pagamento di un compenso da parte del consumatore e riceve anche una commissione da parte del finanziatore o da un terzo, la spiegazione circa l'eventuale detrazione della commissione, in tutto o in parte, dal compenso corrisposto dal consumatore stesso”. Se ne desume la legittima coesistenza del “compenso” a favore dell’intermediario del credito, da quest’ultimo richiesto direttamente al cliente, con la “commissione” corrispondente alla remunerazione pattuita con l’ente finanziatore; dal che si evince altresì che compenso e commissione sono entità distinte e in particolare che, nel contratto in esame, la “commissione” riferita alla remunerazione dell’intermediario del credito non può identificarsi con il “compenso” cui si riferisce l’art.125-novies, comma 2 (per maggiori dettagli sul punto, v. dispos. sulla “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”, aggiorn. 2016, Sez. VI-bis, par. 5.2.5).
3. Alla luce delle indicazioni normative su illustrate e delle considerazioni interpretative rappresentate al riguardo, deve concludersi che la contestata violazione del disposto di cui all’art. 125-novies, comma 2, con riferimento al “compenso”, è infondata, posto che nella fattispecie i costi di intermediazione previsti nel contratto riguardano l’opera prestata da un agente in attività finanziaria. In particolare, il riferimento effettuato nel ricorso alla mancanza di trattativa “tra consumatore e mediatore” è frutto di un evidente errore di fatto, oltre che di diritto, dal momento che nella formazione del contratto non è intervenuto alcun mediatore creditizio. Inoltre, è significativo che il ricorrente non abbia in alcun modo dedotto
di aver corrisposto direttamente un compenso a favore di un intermediario del credito, su richiesta di quest’ultimo. Il che è coerente con la previsione contrattuale (v. Doc. Informazioni europee di base, quadro 3, lettera “c”) in cui è stabilito: “Nessuna somma deve essere versata direttamente dal Cliente all’Intermediario del credito”).
4. Resta da valutare quale significato attribuire al riferimento, obiettivamente sussistente nel disposto dell’art.125-novies, all’agente in attività finanziaria, in quanto annoverato fra gli “intermediari del credito”. In proposito, va considerato che la norma di cui trattasi enuncia in primo luogo, al comma 1, un importante criterio di trasparenza, cui anche gli agenti sono tenuti a uniformarsi : “L’intermediario del credito indica, negli annunci pubblicitari e nei documenti destinati ai consumatori, l’ampiezza dei propri poteri e in particolare se lavori a titolo esclusivo con uno o più finanziatori oppure a titolo di mediatore”. Si tratta di una regola non di poco conto, posto che nella vasta gamma di tipologie contrattuali di cui si avvalgono gli intermediari si rinvengono formule non inequivoche, tali da non consentire al cliente all’atto della stipula del contratto di finanziamento, di avere contezza dell’intervento, nella fase precontrattuale, di un intermediario del credito, di quale sia la sua veste giuridica e quali siano i costi che gli verranno imputati nel contratto per l’attività di intermediazione. Nei contratti di finanziamento della specie qui in esame risultano del tutto usuali clausole che prevedono costi, spesso molto rilevanti in rapporto all’ammontare del finanziamento erogato, correlati ad attività riferite genericamente ad “agenti, mediatori o altri soggetti”, senza alcuna specificazione ulteriore, sicché molto opportunamente la legge bancaria ha introdotto regole di trasparenza che prevedono specifici obblighi di informativa a favore del cliente/consumatore. L’esigenza di una compiuta informativa da rendersi al cliente/consumatore prima della stipula del contratto è altresì espressa nelle Disp. sulla trasparenza (aggiorn. 2011) in cui è stabilito (cfr. Sez. VII, par. 4.2.5 Offerta attraverso intermediari del credito) che: “Gli intermediari del credito indicano, negli annunci pubblicitari e negli altri documenti destinati ai consumatori, a quale titolo operano, entro quali limiti possono svolgere la propria attività e, in particolare, se siano legati da rapporti contrattuali con uno o più finanziatori oppure agiscano in qualità di mediatori “; è previsto altresì che : “L’intermediario del credito di cui il finanziatore eventualmente si avvalga è anch’egli tenuto all’assolvimento degli obblighi previsti dai paragrafi 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4.” e inoltre che: “Nel caso in cui nell’offerta di contratti di credito il finanziatore si avvalga di questi soggetti, egli rimane comunque responsabile dell’adozione di misure atte a garantire che il consumatore riceva, anche tramite l’intermediario del credito, le informazioni previste ai sensi dei paragrafi 4.2.1, 4.2.2.1, 4.2.3, 4.2.4 e possa ottenere l’assistenza prevista dal paragrafo 4.2.2.2.“ In questa ottica si inserisce la disposizione di cui all’art. 144, comma 5-bis del TUB in cui è previsto: “Nel caso in cui l'intermediario mandante rilevi nel comportamento dell'agente in attività finanziaria ( … ) l'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 125-novies o la violazione dell'articolo 128-decies, comma 1, ultimo periodo, adotta immediate misure correttive e trasmette la documentazione relativa alle violazioni riscontrate, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 128-duodecies, all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies”.
5. In tema di obblighi di trasparenza, va precisato che il ricorrente non nega di aver ricevuto e sottoscritto il documento recante “informazioni europee di base”, nel quale, come già rilevato, sono indicate la denominazione e la qualifica di agente in attività finanziaria dell’intermediario del credito. Dall’eccepita opacità del contratto, con particolare riguardo alla circostanza che “nessuna delle due voci commisionali/provvigionali fornisce adeguata spiegazione in merito ai rispettivi ruoli ed attività”, il ricorrente trae giustificazione
ad operare una sommatoria dei relativi costi al fine di dimostrare l’”eccessiva onerosità” degli stessi; ma nel ricorso non viene formulata una specifica domanda connessa al mancato rispetto delle regole di correttezza e trasparenza, né in particolare sull’eventuale omissione dell’informativa precontrattuale ai sensi dell’art. 125-novies, comma 1. L’oggetto della domanda proposta nel ricorso è la nullità delle “clausole di intermediazione” per vessatorietà, motivata essenzialmente sotto due profili: l’eccessiva onerosità delle commissioni provvigionali e la mancanza di una trattativa al riguardo, in violazione dell’art. 125-novies, comma 2, argomento quest’ultimo della cui infondatezza si è già trattato. Giova comunque osservare che l’eccepita mancanza di una descrizione delle attività correlate ai costi non determina la nullità delle relative clausole contrattuali, ma comporta, pe consolidato indirizzo interpretativo di questo Arbitro, che i costi relativi alle commissioni applicate siano da considerare “recurring” con conseguente diritto del cliente a un rimborso dei costi quantificato secondo un calcolo “pro rata temporis” in relazione alla vita residua del contratto, ai sensi dell’art. 125-sexies del TUB (v. per tutte, Dec. n. 10035/2016 di questo Collegio). Tuttavia non risulta dispiegata una domanda in tal senso da parte del ricorrente.
6. Con riguardo alla contestata “eccessiva onerosità” il ricorrente, come già osservato, nel presupposto che dal contratto non sia ricavabile una distinzione dei ruoli assunti dai due soggetti beneficiari delle commissioni di cui trattasi, ritiene di poter comparare l’intero ammontare delle commissioni stesse (previste a favore della mandataria e dell’intermediario del credito), che sarebbe pari all’8,81 per cento del capitale finanziato, con il “dato medio delle commissioni per i prestiti alle famiglie diffuso trimestralmente dalla Banca d’Italia”, che nel periodo considerato si attesta sulla misura del 4,70 per cento. Sennonché, anche a prescindere dalla evidente illegittimità di una sommatoria di due distinte commissioni, di cui una soltanto è riferibile all’intermediario del credito, la domanda appare comunque infondata. Infatti, il dato medio di riferimento, utilizzato dal ricorrente per il raffronto delle percentuali sopra indicate, è tratto da una rilevazione effettuata dalla Banca d’Italia denominata: “Compenso di mediazione percepito dai soggetti iscritti all’albo dei Mediatori creditizi ex art. 16 della L. 108/96”, mentre nel contratto su cui si verte non risulta l’intervento di un mediatore creditizio, né risulta che al ricorrente sia stato richiesto alcun compenso di mediazione, essendo la “provvigione” riferita all’opera prestata da un agente in attività finanziaria, il quale, per legge, svolge attività del tutto diverse e incompatibili con la mediazione (v. art. 128-quater, T.U.B.). Pertanto anche sotto questo profilo la domanda appare infondata.
Per questi motivi
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1