DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO DEI
DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA, SPAZZAMENTO MANUALE E SERVIZI COLLATERALI PER IL PERIODO DI ANNI 2 (DUE)
CIG [8202458279]
1. PREMESSA
2. OGGETTO DELL’APPALTO
2.1. Descrizione
2.2. CPV, CIG, CUP
2.3. Importi
2.4. Durata dell’appalto e opzioni
3. DOCUMENTAZIONE E MODULISTICA
3.1. Istanza di partecipazione e dichiarazioni generali, requisiti generali, ecc.
3.2. Requisiti di idoneità professionale (criteri di selezione – parte I)
3.3. Criteri di selezione – parte II
3.4. Altra documentazione da allegare
3.4.1. Dichiarazioni generiche su appalto e condizioni
3.4.2. Sopralluogo
3.4.3. Garanzia provvisoria
3.4.4. Ricevuta contribuzione ANAC
3.4.5. PassOE
3.5. Note in ordine all’applicazione del soccorso istruttorio
4. PLICHI E OFFERTA
4.1. Modalità di presentazione dei plichi
4.2. Redazione dell’offerta
5. GARA
5.1. Criterio di aggiudicazione, ammissibilità, gara deserta
5.1.1. Criteri di valutazione dell’offerta tecnica (OT)
5.1.2. Criterio di valutazione dell’offerta economica (OE)
5.2. Procedura di gara e verifica anomalia
6. RTI, CONSORZI, RETI DI IMPRESA E AVVALIMENTO
6.1. Documentazione e Requisiti in caso di R.T.I. e Consorzi
6.1.1. Reti d’impresa
6.2. Offerta in caso di R.T.I./Consorzi/Reti di impresa
6.3. Altre informazioni in caso di R.T.I./Consorzi/Reti di impresa
6.4. Avvalimento
7. SUBAPPALTI
8. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO
9. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
10. ALTRE INFORMAZIONI
11. CONTATTI E RICHIESTA DI INFORMAZIONI
1. PREMESSA
Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di cui costituisce parte integrante e sostanziale, ne contiene le norme integrative e relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara e alla aggiudicazione dell’appalto.
2. OGGETTO DELL’APPALTO
2.1 Descrizione
Marche Multiservizi S.p.A.
Xxx xxx Xxxxxxxx x. 000 - 00000 Xxxxxx (XX) - XXX00 – Xxxxxx Profilo committente: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Tel. 00000000
Fax 0000000000
Quale Ente aggiudicatore ai sensi dell’art. 3, c. 1, lett. e), pt. 1.2 e pt. 2.3 D. Lgs 50/2016, indice una procedura aperta sopra soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi artt. 35, c.1, lett. c), e Art. 60, D. Lgs 50/2016.
Il presente appalto riguarda un appalto di servizi come definito dall’art. 3, c. 1, lett. ss) del D. Lgs 50/2016.
Attenzione: La presente procedura viene indetta a seguito dell’annullamento, con sentenza TAR MARCHE n. 79 del 29.1.2020, della precedente gara indetta per i medesimi servizi con bando GUUE n. 2019/S 082-195349 pubblicato il 26.04.2019 con CIG [7869737869]. Detta pronuncia, ancorché esecutiva, allo stato non è ancora passata in giudicato, pertanto la scrivente stazione appaltante si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione e/o alla stipula del contratto, in base agli sviluppi processuali che dovessero verificarsi in merito alla citata sentenza TAR MARCHE. Sulla base di quanto precede la scrivente stazione appaltante si riserva, altresì, il diritto di richiedere agli offerenti la proroga del termine di validità dell’offerta.
Per quanto sopra, nel caso in cui non si pervenga all’aggiudicazione o alla stipula del contratto, il concorrente non avrà diritto ad alcuna forma di indennizzo o risarcimento.
Sono ammessi alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui all’art. 45, c. 1 e 2
D. Lgs 50/2016. Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari si applica l'art. 48 cit. D. Lgs.
Deliberazione C. di A Marche Multiservizi S.p.A. del 17.12.2018 e Determinazione dell'A.D. di MarcheMultiservizi S.p.A. n. 8/2020 del 07.02.2020.
Servizi di raccolta rifiuti porta a porta, prossimità, spazzamento manuale e servizi collaterali per il periodo di anni 2 (due), eventualmente rinnovabile di anno in anno, per ulteriori 2 (due) anni, alle stesse condizioni contrattuali.
Progetto del servizio datato 15.04.2019.
Responsabile del procedimento: Xxx. Xxxxxx Xxxxx.
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei seguenti servizi:
A) raccolta rifiuti solidi urbani indifferenziati e differenziati;
B) spazzamento manuale e a supporto dello spazzamento meccanico;
C) servizi incrementali di raccolta e spazzamento.
I servizi che costituiscono l'oggetto del presente appalto sono sinteticamente i seguenti: Prestazione principale anche in termini economici ai sensi dell'art. 48, comma 2, D. Lgs 50/2016: servizi di raccolta rifiuti, tutto come da Capitolato Speciale d’Appalto (CSA) e progetto di servizio, cui si rimanda ob relationem.
Prestazione secondaria ai sensi dell'art. 48, comma 2, D. Lgs 50/2016: servizi di spazzamento manuale e a supporto dello spazzamento meccanico, inclusa la quota di servizi di spazzamento riservata alla Cooperazione Sociale di tipo “B”, tutto come da Capitolato speciale d’appalto (CSA) e progetto di servizio, cui si rimanda ob relationem.
Devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Luogo di esecuzione: Provincia di Pesaro e Urbino (PU) ITI 31.
Il servizio oggetto dell’avviso di procedura aperta verrà affidato con il criterio dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa ai sensi degli artt. 95, c. 3, e 173 D. Lgs 50/2016.
🖫 ATTENZIONE! Tutta la documentazione tecnica è liberamente accessibile per il download come segue:
1. Digitare sulla barra degli indirizzi di risorse del computer il seguente link: xxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
2. Inserire le seguenti credenziali: user name: raccoltaspazzamento2 password: 20200214mms
2.2 CPV, CIG, CUP
CPV principale 90511100-3 Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani
CPV supplementare 90610000-6 Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade CIG [8202458279]
2.3 Importi
L'importo presunto dell'appalto, calcolato come importo massimo stimato a base di gara per il periodo contrattuale dei primi 2 (due) anni viene stabilito pari a 13.900.000,00 EUR (euro tredicimilioninovecentomila/00) di cui 84.602,00 EUR (euro ottantaquattromilaseicentodue/00) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.
Importo al netto degli oneri di sicurezza: 13.815.398,00 (tredicimilioni ottocentoquindicimila trecentonovantotto/00).
Opzioni: L'appalto sarà eventualmente rinnovabile di ulteriori 2 (due) anni, di anno in anno, agli stessi prezzi, patti e condizioni, quale facoltà della committente.
Di tale importo a base d'asta il 83,34 % circa è relativo alla prestazione principale (raccolta rifiuti), e il 16,66% circa relativo alla prestazione secondaria (spazzamento stradale), come meglio dettagliato nel Capitolato Speciale d’Appalto, e come segue (complessivo 2 anni), al netto d’IVA e degli oneri di sicurezza:
CVP | Oggetto | Prestazione | Importo € |
90511100-3 | Servizi di raccolta | Principale | 11.584.584,00 |
90610000-6 | Servizi di spazzamento | Secondaria | 2.315.416,00 |
TOTALE | 13.900.000,00 |
2.4 Durata dell’appalto e opzioni
Il termine di validità del contratto viene stabilito in anni 2 (due) indipendentemente del fatto che l’importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine e salvo, invece, che l’importo contrattuale venga raggiunto in un termine minore, con l’opzione di rinnovo, agli stessi patti e condizioni economico-normative, per ulteriori 2 (due) anni, di anno in anno, quale facoltà della committente.
Quindi in caso di utilizzo delle opzioni, tenuto conto dell'art. 35, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, e ai soli fini delle soglie ivi previste, l'importo complessivo presunto del contratto compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi viene stimato come segue: 27.800.000,00 EUR (euro ventisettemilioniottocentomila/00) di cui 169.204,00 EUR (euro centosessantanovemiladuecentoquattro/00) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Le prescrizioni tecniche e la durata del presente appalto potranno essere modificate, sia in funzione di eventuali variazioni dovute a decisioni esterne, assunte da parte di Enti deputati alla disciplina della materia in oggetto per ottemperare a nuovi obblighi di legge o di regolamenti,
sia per l’utilizzazione di nuove tecnologie che comportino recuperi di efficienza nell’esecuzione delle prestazioni o l’aumento dell’efficacia.
Trattandosi di un servizio pubblico oggettivamente non interrompibile, l’impresa aggiudicataria s’impegna, in ogni caso, a proseguirlo, anche dopo la scadenza contrattuale, fino alla stipula del contratto con la nuova aggiudicataria esitata dalla nuova gara.
Qualora la Committente non intenda procedere al rinnovo del contratto per il periodo successivo potrà procedere all’indizione di una nuova gara.
3. DOCUMENTAZIONE E MODULISTICA
Per l’ammissione alla gara si richiede la produzione della documentazione di cui ai punti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4.
Le autocertificazioni, i certificati, i documenti, le offerte devono essere, pena il considerarle come non rese, in lingua italiana o corredate da traduzione giurata.
Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese sul DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) di cui all’art. 85 del D. Lgs 50/2016, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea.
Tale modello consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare (in sede di gara) in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:
a) non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80;
b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83;
c) soddisfa gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell'articolo 91 del D. Lgs 50/2016.
Il DGUE fornisce, inoltre, le informazioni rilevanti richieste dalla stazione appaltante e le informazioni relative agli eventuali soggetti di cui l'operatore economico si avvale, indica l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e include una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti.
Come indicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con comunicato del 30.03.2018, dal 18 aprile 2018 il Documento di gara unico europeo (DGUE) dovrà essere reso disponibile esclusivamente in forma elettronica, nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici (art. 85, comma 1). La Stazione Appaltante mette quindi a disposizione un file apposito file PDF che potrà essere utilizzato all’uopo.
COME RENDERE IL DGUE: Nelle more delle regole tecniche che saranno emanate da AgID ai sensi dell'art. 58 comma 10 del Codice dei contratti pubblici, non essendo la Scrivente Stazione Appaltante in possesso di un proprio servizio di gestione del DGUE in formato elettronico, né servendosi la Stazione Appaltante di altri sistemi di gestione informatica del DGUE, il DGUE del concorrente dovrà essere compilato a schermo in ogni sua parte, STAMPATO, sottoscritto da tutti i soggetti interessati come evidenziato nella nota a pag. 6 del presente Disciplinare e vi dovrà essere allegata copia di documento di identità del/i dichiarante/i, ai sensi del DPR 445/2000. Il tutto dovrà essere allegato alla documentazione amministrativa.
In alternativa il DGUE in formato elettronico, compilato secondo le modalità ivi indicate, potrà essere memorizzato su supporto informatico che andrà inserito nella documentazione di gara (documentazione amministrativa). In tal caso il documento dovrà però essere firmato con firma digitale da tutti i soggetti tenuti alla sottoscrizione, come evidenziato nella nota a pag. 6 del presente Disciplinare.
Si specifica che:
- L'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo DGUE (ovviamente sottoscritto da tutti coloro che sono tenuti a farlo – si veda a tal proposito poco più avanti);
- L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti (avvalimento) deve assicurarsi che la Stazione Appaltante riceva,
insieme al proprio DGUE, un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati (ausiliari) (ovviamente sottoscritto da tutti coloro che sono tenuti a farlo – si veda a tal proposito poco più avanti);
- Nel caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera d), e), f), g) del D. Lgs 50/2016 (raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE), per ciascuno degli operatori economici partecipanti deve essere presentato un DGUE distinto (ovviamente sottoscritto da tutti coloro che sono tenuti a farlo – si veda a tal proposito poco più avanti);
- Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e c) del D. Lgs 50/2016 (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili), il DGUE deve essere compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate (ovviamente sottoscritto da tutti coloro che sono tenuti a farlo – si veda a tal proposito poco più avanti). Pertanto, nel modello di formulario deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facente parte del consorzio di cui sopra.
ATTENZIONE NOVITA’ IMPORTANTE - Per tutti gli operatori economici: in tutti i casi in cui più persone siano membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'operatore economico o vi abbiano poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo, ognuno può dover essere individuato nello stesso DGUE e sottoscriverlo, in conformità alle norme nazionali, comprese quelle che disciplinano la protezione dei dati, come segue.
Infatti, a fronte del Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione datato 26 ottobre 2016 e rubricato “Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE” è stato chiarito l’elenco dei soggetti tenuti a rendere la dichiarazione di assenza dei motivi di esclusione.
Devono quindi dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, D. Lgs 50/2016, o ancora meglio essere individuati nell’apposita sezione del DGUE (e sottoscriverlo), i seguenti soggetti:
• Se si tratta di impresa individuale
- Titolare
- Tutti i direttori tecnici
• Se si tratta di società in nome collettivo
- Tutti i soci
- Tutti i direttori tecnici
• Se si tratta di società in accomandita semplice
- Tutti i soci accomandatari
- Tutti i direttori tecnici
• Se si tratta di altro tipo di società o consorzio
- Membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale (C.d.A +
C.S. - artt. 2380-bis e ss. c.c.) e monistico (C.d.A. + C.C.G. - art. 2409-sexiesdecies, co. 1, c.c.), e quindi:
▪ Presidente del Consiglio di Amministrazione
▪ Amministratore Unico
▪ Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza;
- Membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale (C.d.A + C.S. - artt. 2380-bis e ss. c.c.)
- Membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico (C.d.A. + C.C.G. - art. 2409-sexiesdecies, co. 1, c.c.);
- Membri del consiglio di gestione e membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico (C.S. + C.D.G - artt. 2409-octies e ss. c.c.);
- Tutti i direttori tecnici
- Socio unico persona fisica
- Socio di maggioranza persona fisica in caso di società con meno di quattro soci
• Inoltre, in ogni caso e se applicabile
- Tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, intendendosi per tali i soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori, a prescindere o meno che sottoscrivano atti relativi alla gara in oggetto, come
▪ Institori e Procuratori ad negotia con poteri di rappresentanza
▪ Dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa
▪ Revisore contabile
▪ Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati
▪ Il Responsabile Tecnico per l’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al D.M. 406/1998 poiché la Giurisprudenza ha assimilato tale figura al Direttore Tecnico delle imprese di lavori pubblici.
• Infine, relativamente ai soggetti cessati
- Tutti i soggetti rientranti nelle categorie suddette, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, limitatamente all’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, c. 1, D. Lgs 50/2016, qualora la loro situazione non sia dichiarata dal legale rappresentante “per quanto a propria conoscenza” (e in questo ultimo caso vanno specificate le circostanze che rendono impossibile o eccessivamente gravosa la produzione della dichiarazione da parte dei soggetti cessati interessati), sempreché non vi sia stata l’adozione di atti o misure di completa ed effettiva dissociazione (che vanno obbligatoriamente dimostrate) dalle condotte penalmente sanzionate, così come previsto nel medesimo art. 80, comma 3.
ATTENZIONE Nota importante: Tutti i soggetti investiti dal suddetto adempimento possono firmare un unico DGUE, ove siano stati menzionati con i relativi estremi e ruolo, anche senza allegare propria apposita singola dichiarazione (MA allegando comunque copia del documento di identità in corso di validità). Analogamente, nulla osta che il Legale Rappresentante dichiari le situazioni “per quanto a propria conoscenza” relativamente a soggetti cessati/impossibilitati a rendere autonomamente la dichiarazione o sottoscriverla, o sottoscrivere il DGUE dove vengono elencati con estremi e ruolo, ma in questo caso È OBBLIGATORIO INTEGRARE APPOSITAMENTE IL DGUE CON LA DICITURA (anche apponendola a penna) “per quanto a propria conoscenza si dichiara che relativamente ai soggetti… [elencare estremi e ruolo] non sussistono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016”) in quanto tale dicitura non è presente nel DGUE standard fornito dalla Stazione Appaltante.
Per dettagli e istruzioni, si rinvia al REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/7 DELLA COMMISSIONE del 5 gennaio 2016 che stabilisce il modello di formulario per il documento di gara unico europeo, e al COMUNICATO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16°05350)”, pubblicato su GU n.170 del 22.07.2016.
Attenzione: per il principio generale di equipollenza delle “vie di acquisizione del documento finale” rispetto alla dovuta funzione giuridica di acclarare il possesso dei requisiti di partecipazione in capo all’operatore economico, e nelle more delle Linee Guida dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione in merito, la Stazione Appaltante ritiene che il Documento di Gara Unico Europeo possa essere “integrato” dagli operatori economici concorrenti, aggiungendo dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 ove il modello stesso non fosse ritenuto congruo per le proprie dichiarazioni da rendere. Infatti è chiaro che la modalità materiale di dichiarazione (DGUE) non può diventare il fine giuridico primario da rispettare, rispetto all’obiettivo di ottenere le apposite dichiarazioni da parte dell’operatore economico, e, qualora le dichiarazioni necessarie e richieste dalla lex specialis siano in qualche modo presenti nella documentazione
amministrativa, non si procederà all’esclusione qualora il DGUE non fosse del tutto formalmente conforme a quanto ipotizzato dall’art. 85, D. Lgs 50/2016 e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, o dal Comunicato Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22.07.2016.
Per ulteriori informazioni sulle dichiarazioni, si veda in calce al punto 3.4 “Altra documentazione da allegare”.
3.1 Istanza di partecipazione e dichiarazioni generiche - Dichiarazione sui requisiti generali per impresa e legale rappresentante - Dichiarazioni Requisiti generali per soggetti muniti di poteri di rappresentanza e soggetti cessati – Dichiarazioni su avvalimento e subappalto
Si richiede la produzione delle seguenti dichiarazioni:
A-INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO
Dati identificativi ossia:
• Nome (Ragione Sociale)
• Partita IVA
• Indirizzo postale
• Persona/e di contatto
• Telefono, email e sito web (tali indirizzi verranno utilizzati ai fini delle comunicazioni per via elettronica di cui all’art. 76 D. Lgs 50/2016)
Informazioni generali ossia:
• Se l’operatore è
- Microimpresa (occupa meno di 10 persone; fatturato annuo non sup. 2 milioni di EUR)
- Piccola impresa (occupa meno di 50 persone; fatturato annuo non sup. 10 milioni di EUR)
- Media impresa (occupa meno di 250persone; fatturato annuo non sup. 50 milioni di EUR) (Cfr. Raccomandazione della Commissione, 06.05.2003, GU L 124 del 20.05.2003, pag. 36)
• Info su appalto riservato: non applicabile
• Info su iscrizione in elenco ufficiale degli operatori economici riconosciuti o certificato equivalente (SOA): non applicabile
Forma della partecipazione:
• Se l’operatore economico partecipa alla procedura d’appalto insieme ad altri (raggruppamento, consorzio)
In caso affermativo, specificare/indicare:
- Ruolo nel raggruppamento (capogruppo, mandante, consorziata, ecc.)
- Quali sono gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura
- Nome del raggruppamento partecipante
N.B. Gli altri operatori interessati dovranno fornire un DGUE distinto!
Lotti
• Info sui lotti: specificare/indicare: per quali lotti intende partecipare.
B-INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL’OPERATORE ECONOMICO
Dati identificativi di tutte le persone abilitate ad agire come rappresentanti dell’operatore economico ai fini della procedura d’appalto (si veda il punto 3 del presente Disciplinare ai fini dell’elencazione dei soggetti da indicare), ossia:
• Nome completo
• Data e luogo di nascita
• Codice Fiscale
• Posizione/Titolo ad agire (da Visura Camerale)
• Indirizzo postale
• Telefono
• Forma, portata, scopo della rappresentanza (da Visura Camerale)
NOTA: aggiungere i dati di eventuali ulteriori soggetti di cui all’art. 80 D. Lgs 50/2016 inserendoli nel DGUE o – se in numero elevato - mediante apposito allegato al DGUE che va richiamato nello stesso (N.B. devono sottoscrivere il DGUE).
C-INFORMAZIONI SULL’AFFIDAMENTO SULLE CAPACITA’ DI ALTRI SOGGETTI (Avvalimento)
Indicare:
• Se si fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione previsti dalla procedura di gara (pt. 3.3 del presente Disciplinare)
In caso affermativo, specificare/indicare:
- Chi sono i soggetti su cui l’operatore economico fa affidamento
- Quali sono i requisiti forniti dai soggetti su cui l’operatore economico fa affidamento, in riferimento al pt. 3.3. del presente Disciplinare
N.B. Per ciascuno dei soggetti interessati dovrà essere presentato un DGUE distinto, con le informazioni richieste ai suddetti punti A e B, l’assenza di motivi di esclusione di cui al presente pt. del Disciplinare, e le informazioni sulle capacità specifiche su cui l’operatore economico fa affidamento di cui al pt. 3.3 del presente Disciplinare!
D - INFORMAZIONI IN RELAZIONE AI SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITA’ L’OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO
Indicare:
• Se l’operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi In caso affermativo, specificare/indicare:
- Quali prestazioni saranno subappaltate
- Nella misura in cui tali informazioni sono disponibili, elenco dei subappaltatori proposti
N.B. Per ciascuno dei soggetti interessati dovrà essere presentato un DGUE distinto, con le informazioni richieste ai suddetti punti A e B, l’assenza di motivi di esclusione di cui al presente pt. del Disciplinare!
È altresì richiesta dichiarazione di assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, c. 1, 2, 4 e 5, D. Lgs 50/2016. Si specifica che costituiscono motivi di esclusione dell’operatore economico:
⮚ Se l’operatore economico ovvero una persona di cui all’elencazione indicata all’art. 80,
c. 3, D. Lgs 50/2016 ha subìto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei reati indicati all’art. 00, x. 0, xxxxxxx x), x), x), x), x), x), x). L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna xxxxxxxx;
⮚ La sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
⮚ Se l’operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
⮚ Se l’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6:
a) presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D. Lgs 50/2016;
b) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 D. Lgs 50/2016;
c) si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; (DL n. 135 del 2018)
c-bis) ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di
influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; (DL n. 135 del 2018)
c-ter) ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa; (DL n. 135 del 2018)
d) la partecipazione dell'operatore economico determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, D. Lgs 50/2016 non diversamente risolvibile;
e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dell’operatore economico nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non può essere risolta con misure meno intrusive;
f) è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
i) non presenta la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
l) pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulta aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
m) si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
I predetti motivi di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. In tal caso, andrà dichiarata esplicitamente tale condizione.
3.2 Requisiti di idoneità professionale (criteri di selezione – parte I)
IDONEITA’
RP.1) È richiesta dichiarazione di iscrizione, ai sensi dell’art. 1, comma 52, della L. 6.11.2012
n. 190, nell’elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti atentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. “White List”) istituito presso la Prefettura di competenza. Dovrà essere indicato:
- Indirizzo web della Prefettura di competenza
- Riferimento preciso della documentazione (es. data iscrizione, data scadenza) Nota: ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno 23 marzo 2016 nel caso in cui il concorrente abbia fatto la richiesta di iscrizione alla white list, senza aver ancora ottenuto l’iscrizione alla data di presentazione dell’offerta, è sufficiente la dichiarazione di aver presentato
domanda di iscrizione, con i relativi estremi.
RP.2) È richiesta dichiarazione di iscrizione, ai sensi dell’art. 83, c. 1, lett. a), D. Lgs 50/2016, in un registro professionale o commerciale tenuto nello Stato membro di stabilimento: iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) per attività analoghe a quelle oggetto di gara. Dovrà essere indicato:
- Indirizzo web della CCIAA di competenza
- Riferimento preciso della documentazione (es. prot. Certificato CCIAA, data iscrizione, ecc.)
RP.2) È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a una particolare organizzazione, ai sensi dell’art. 83, c. 1, lett. a), D. Lgs 50/2016, per poter prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell’operatore economico: dichiarazione di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (le imprese aventi sede legale in un altro Stato dell'UE saranno ammesse a partecipare alla presente gara nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 116, comma 2 del D.Lgs 209/2005).
* categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani, Classe B (o superiore): inferiore a 500 000 abitanti e superiore o uguale a 100 000 abitanti.
Viene richiesta anche per le attività a misura riguardante gli interventi di bonifica dell’amianto:
* categoria 10A: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi — classe E (o superiore): fino a 200 000,00 EUR.
Nota: Si noti che il presente requisito di iscrizione ANGA per attività di bonifica di beni contenenti amianto di cui alla categoria 10A Classe E o superiore, può anche essere soddisfatto:
- in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (La bonifica amianto fa parte integrante, per lo 0,73%, della prestazione secondaria e non è una prestazione secondaria a sé, pertanto la ditta che effettuerà la bonifica amianto dovrà possedere, oltre all’iscrizione all’ANGA per tale attività, anche gli altri requisiti frazionabili in proporzione alla percentuale di prestazioni svolte nel RTI);
- in Subappalto (c.d. “subappalto necessario”) a impresa dotata di iscrizione ANGA cat. 10A, classe E, fermo restando che tale intenzione deve essere esplicitamente menzionata in sede di partecipazione alla gara, con la espressa indicazione dell’attività e delle categorie e classi da subappaltare.
Dovrà essere indicato:
- Riferimento preciso della documentazione (es. numero iscrizione Albo, data iscrizione, ecc.)
RP.3) E’ richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a una particolare organizzazione, ai sensi dell’art. 83, c. 1, lett. a), D. Lgs 50/2016, per poter prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell’operatore economico: dichiarazione di iscrizione all’Albo Nazionale Trasportatori conto terzi (abilitazione al trasporto di merci ai sensi della legge n. 298/1974 e s.m.i.) con indicazione della Provincia e del numero di iscrizione; in caso di costituendo RTI o consorzio, tale certificazione dovrà essere posseduta dall’impresa che svolge effettivamente il servizio.
Dovrà essere indicato:
- Riferimento preciso della documentazione (es. numero iscrizione Albo, data iscrizione, ecc.)
Relativamente a RTI e consorzi, si veda l’apposita sezione.
3.3 Criteri di selezione – parte II
CAPACITÀ ECONOMICA – FINANZIARIA
Ai sensi dell'art. 83, c. 1, lett. b), D. Lgs. 50/2016 gli operatori economici devono possedere adeguata capacità economica e finanziaria.
Mezzi di prova, ai sensi All. XVII pt. I D. Lgs. 50/2016 sono: per il requisito RE.1), le dichiarazioni bancarie in originale, da allegarsi; per il requisito RE.2) le dichiarazioni del legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000.
Da tali mezzi di prova devono risultare i livelli minimi di capacità richiesti, e precisati innanzi. I requisiti, tenuto conto della deliberazione ANAC n. 183/2007, sono dimensionati sull'importo certo del contratto, ossia relativo ai primi 2 anni.
RE.1) Almeno 2 (due) dichiarazioni in originale di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), fermo restando la possibilità – qualora l’operatore fosse per giustificati motivi impossibilitato a presentare tale dichiarazione - di provare la propria capacità economica e finanziaria mediante quanto previsto dall’All. XVII, pt. I, lett. b) e c) del D. Lgs 50/2016.
RE.2) Aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi dalla data di pubblicazione del presente Bando sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (quindi 01/01/2017 – 31/12/2019), un importo relativo a servizi nel settore oggetto di gara (Raccolta rifiuti e spazzamento manuale e di supporto allo spazzamento meccanico, ecc.), non inferiore a Euro 14.500.00,00 (quattordicimilioni cinquecentomila/00), IVA esclusa, così suddiviso:
• almeno Euro 12.000.000,00 (dodicimilioni/00), IVA esclusa per servizi analoghi alla prestazione principale (raccolta rifiuti), complessivamente nell'ultimo triennio (01/01/2017 – 31/12/2019),
• almeno Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00), IVA esclusa per servizi analoghi alla prestazione secondaria (spazzamento manuale e a supporto dello spazzamento meccanico), complessivamente nell'ultimo triennio (01/01/2017 – 31/12/2019).
Si prega di predisporre un prospetto simile (a puro titolo di esempio):
Esercizio | Fatturato servizi analoghi Raccolta Rifiuti | Fatturato servizi analoghi Spazzamento manuale e a supporto dello spazzamento meccanico |
01.01.2017 – 31.12.2017 | 7.000.000 | 1.300.000 |
01.01.2018 – 31.12.2018 | 8.400.000 | 1.650.000 |
01.01.2019 – 31.12.2019 | 6.100.000 | 1.420.000 |
Tot nei tre esercizi | 21.500.000 >12.000.000 ok | 4.370.000 > 2.500.000 ok |
Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre esercizi, il requisito di fatturato deve essere rapportato al periodo di attività, secondo la formula: (fatturato richiesto /3) x esercizi di attività.
Attenzione! Per il calcolo del fatturato il periodo temporale documentabile è relativo ai tre esercizi annuali, antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, ove per esercizio si intende “esercizio contabile” 01.01.201x – 31.01.201x.
Motivazione della richiesta di fatturato: visto che la gestione dei servizi di raccolta rifiuti solidi urbani indifferenziati e differenziati, spazzamento manuale e a supporto dello spazzamento meccanico e servizi incrementali di raccolta e spazzamento è regolata da specifici contratti di servizio con i comuni e riveste per la stazione appaltante carattere strategico, e che i servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi a ogni effetto servizi pubblici essenziali e costituiscono attività di pubblico interesse (art. 1,comma 2, lett. a), della legge n. 146/90 e art. 177 del D.Lgs. n. 152/06 e successive modifiche e integrazioni), la stazione appaltante ritiene di dover richiedere, tra i requisiti di partecipazione alla procedura di gara di cui all'art.83, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, un determinato fatturato minimo. La ratio dell'adozione di tale requisito, ritenuto congruo e proporzionato all'importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, e alla complessità dell'appalto, risiede nel fatto che esso rappresenta un parametro classico e affidabile con cui può essere verificata la capacità economico-finanziaria degli operatori economici, stante l'inconsistenza probatoria a tal fine delle sole dichiarazioni bancarie indicate tra i mezzi di prova
ai sensi dell'all. XVII, parte I, lett. a), del D.Lgs. 50/2016.
CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI
Ai sensi dell'art. 83, c. 1, lett. c), D. Lgs. 50/2016 gli operatori economici devono possedere risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità. Mezzi di prova ai sensi All. XVII pt. I D. Lgs. 50/2016 sono: per i requisiti RT.1) RT.2) e RT.3), le dichiarazioni del Legale Rappresentante ai sensi del DPR 445/2000; per RT.4) le copie conformi delle certificazioni rese ai sensi del DPR 445/2000. Da tali mezzi di prova devono risultare i livelli minimi di capacità richiesti, e precisati innanzi. I requisiti, tenuto conto della deliberazione ANAC n. 183/2007, sono dimensionati sull'importo certo del contratto, ossia relativo ai primi 2 anni.
RT.1) Aver eseguito servizi analoghi a quelli oggetto di gara (servizi di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e assimilati, raccolte differenziate, raccolta porta a porta e spazzamento manuale e a supporto dello spazzamento meccanico) negli ultimi 3 (tre) anni dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (quindi 01/01/2017 – 31/12/2019), per una popolazione residente complessivamente servita non inferiore a 100.000 abitanti, per almeno un biennio continuativo, nel suddetto triennio, sia per la raccolta che per lo spazzamento manuale e a supporto dello spazzamento meccanico (raccolta per 100.000 abitanti, spazzamento manuale e a supporto dello spazzamento meccanico per 100.000 abitanti, all’interno del medesimo biennio continuativo preso a riferimento). Nota: gli abitanti sono dimostrabili anche cumulativamente con più contratti nel biennio continuativo preso in considerazione (si possono sommare gli abitanti di più contratti gestiti in tale finestra temporale).
Si specifica che dovranno essere dichiarati: l’importo pro-quota nel periodo, la descrizione, la durata, il numero di residenti serviti in relazione al tipo di servizio svolto (raccolta o spazzamento manuale e a supporto dello spazzamento meccanico) ed il destinatario, pubblico o privatodel/i contratto/i stesso/i.
Si prega di predisporre un prospetto simile (a puro titolo di esempio):
Biennio | Contratto/i | Tipologia | Importo | Abitanti | Nel biennio | ||
continuativo | considerato/i | Servizi | pro-quota | pro-quota | continuativo | ||
considerato | all’interno del | nel biennio | nel biennio | preso a | |||
nel triennio | biennio preso a | preso a | preso a | riferimento | |||
01/01/2017 – 31/12/2019 | riferimento | riferimento | riferimento | all’interno dei tre anni, il | |||
concorrente ha | |||||||
servito il | |||||||
seguente numero | |||||||
di abitanti | |||||||
residenti | |||||||
Comune | di | Raccolta | 850.000 | 70.000 | 102.000 raccolta (70.000 + 32.000) > 100.000 ok 110.000 spazzamento manuale > 100.000 ok | ||
Paesotto | raccolta | ||||||
Stipulato | il | ||||||
01.01.2014 | |||||||
Scadenza | |||||||
01.06.2017 31.05.2019 | – | 31.12.2020 Comune | di | Raccolta e | 1.450.000 | 32.000 raccolta | |
Villadisopra | Spazzamento | e | |||||
Stipulato | il | manuale | 110.000 | ||||
01.01.2016 | spazzamento | ||||||
Scadenza 31.12.2019 | manuale |
Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito deve essere rapportato al periodo di attività, secondo la formula: (requisito richiesto /3) x anni di attività. Attenzione! Per i servizi analoghi eseguiti, il periodo temporale documentale è relativo ai tre anni dalla data di pubblicazione del bando, quindi (quindi 01/01/2017 – 31/12/2019).
RT.2) Aver eseguito, per almeno un biennio continuativo negli ultimi 3 (tre) anni dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (quindi 01/01/2017 – 31/12/2019), servizi di raccolta svolti con il metodo porta a porta aventi ad oggetto almeno 4 (quattro) frazioni merceologiche gestite in un unico comune di almeno
50.000 abitanti residenti serviti.
Nota: in caso di raccolta in un unico contenitore di più materiali (es. plastica e metalli insieme, ovvero carta e cartone insieme) viene considerata come oggetto della stessa "una frazione".
Dovrà essere indicato nella dichiarazione l’ente committente attestante per il quale è stato eseguito il presente servizio "di punta".
Si prega di predisporre un prospetto simile (a puro titolo di esempio):
Biennio riferimento 01/01/2017 31/12/2019 | preso nel trienn | a io – | Comune | Fraz. Merceologiche raccolte con il metodo porta a porta (specificare) | Abitanti residenti serviti |
00.00.0000 - | 00.00.0000 | Roccagrifone | 4, e nello specifico: | 63.000 | |
1. vetro | >50.000 | ||||
2. plastica e metalli (conta come 1 | ok | ||||
frazione) | |||||
3. carta | |||||
4. organico |
Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito deve essere rapportato al periodo di attività, secondo la formula: (requisito richiesto /3) x anni di attività. Attenzione! Per i servizi analoghi eseguiti, il periodo temporale documentale è relativo ai tre anni dalla data di pubblicazione del bando, quindi (quindi 01/01/2017 – 31/12/2019).
RT.3) Disponibilità di almeno 1 Centro servizi, cosi come specificato nel CSA, comprendente la rimessa automezzi, sistemi e dotazioni di sicurezza, spogliatoi e servizi per i dipendenti, recapito telefonico, telefax e posta elettronica. Qualora l'impresa non disponga di tale Centro servizi, dovrà presentare una dichiarazione con la quale si impegna, in caso di aggiudicazione, ad aprirlo con le caratteristiche di cui sopra, entro la data di inizio del servizio, pena la revoca dell'aggiudicazione e la risoluzione del contratto. L'attivazione del Centro servizi dovrà risultare da verifica diretta di persona appositamente incaricata dalla committente.
RT.4) Certificazioni di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 14001 e ISO 45001 (oppure OHSAS 18001, quest’ultima alternativa alla sola ISO 45001) rilasciata da un ente di certificazione accreditato da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento, che riporti nel campo di applicazione della certificazione esplicito riferimento riconducibile ad attività afferenti a quelle oggetto del presente bando.
Relativamente a RTI e consorzi, si veda l’apposita sezione.
3.4 Altra documentazione da allegare
La documentazione amministrativa (ossia i documenti seguenti devono “accompagnare” il DGUE) va corredata altresì da:
1) Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 resa a firma del Legale Rappresentante dell’operatore economico concorrente, sulle condizioni e le dichiarazioni preliminari relative all’appalto in oggetto, ossia:
- di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati costituenti il progetto delle prestazioni (per RTI si veda anche art. 3.4.2),
- di essersi recati sul luogo di esecuzione (SOLO se richiesto dal presente Disciplinare con apposita sezione; per RTI si veda anche art. 3.4.2),
- di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità, di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione delle prestazioni,
- di aver giudicato le prestazioni stesse realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto,
- di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione delle prestazioni nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria delle prestazioni in appalto.
N.B. La presente dichiarazione di carattere generale relativa all’appalto va presentata da tutti gli operatori economici concorrenti (singoli, mandataria + mandante/i, consorzio + consorziata/e esecutrice/i).
2) Attestato con cui la Stazione Appaltante certifica la presa visione del progetto e/o dei luoghi interessati dai servizi.
Per lo svolgimento di quanto richiesto nel Capitolato Speciale d’Appalto è necessario che le Imprese che intendono partecipare alla gara eseguano, a pena di esclusione dalla gara, un sopralluogo. Tali sopralluoghi dovranno essere eseguiti contattando il Referente Sig. Xxxxxx Xxxxxxxx (tel. x00 000 0000000), dalle ore 9:00 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì di tutti giorni feriali per concordare un appuntamento.
Il personale della Committente presenzierà i sopralluoghi e rilascerà l’attestazione di avvenuta presa visione che andrà allegata alla documentazione di gara.
Il sopralluogo e la presa visione potranno essere effettuati esclusivamente e in alternativa:
• dal Titolare dell’Impresa, munito di copia di un valido documento di identità e documentazione comprovante la sua figura,
• dal Legale Rappresentante dell’impresa, munito di copia di un valido documento di identità e documentazione comprovante la sua figura,
• dal Direttore Tecnico dell’impresa, munito di copia di un valido documento di identità e documentazione comprovante la sua figura,
• da altro soggetto delegato – preferibilmente dipendente dell’impresa - munito di copia di un valido documento di identità e di specifica delega del Legale Rappresentante su carta intestata dell’Impresa, con allegata fotocopia del documento di identità del delegante e documentazione comprovante sia la figura del delegante che l’appartenenza del soggetto delegato alla struttura aziendale (es. dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 del Legale Rappresentante).
Si precisa inoltre che il soggetto che prende visione può rappresentare solo una impresa, a pena di esclusione. Costituisce altresì motivo di esclusione il fatto che la presa visione sia effettuata, per conto di un’impresa, da soggetto in qualche modo riconducibile ad altra ditta concorrente. Poiché al momento del sopralluogo, per motivi logistici, non sarà possibile effettuare copia dei suddetti documenti – si pregano le Ditte di premunirsi di fotocopie da cedere al tecnico di Marche Multiservizi. Si fa presente che un solo soggetto potrà eseguire sopralluoghi e visionare gli elaborati progettuali in rappresentanza/delega di ogni singola Impresa/Raggruppamento.
In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 47 comma 5, del D.Lgs 50/2016, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete di imprese o consorziati.
La presa visione dei luoghi interessati dai servizi dovrà essere effettuata entro e non oltre il giorno 11.03.2020 (undici marzo 2020) ore 12:00. Il rispetto dei tempi e delle modalità concordate deve considerarsi tassativo.
Si invitano le ditte a non usare il numero telefonico del centralino di Marche Multiservizi né quello della Funzione Acquisti e Appalti per concordare gli appuntamenti per la presa visione, ma di attenersi esclusivamente alle istruzioni fornite dal presente punto.
Attenzione: in linea con la Determinazione dell’Autorità di Xxxxxxxxx sui Contratti Pubblici n. 4 del 10 ottobre 2012, costituisce causa di esclusione la mancata effettuazione del sopralluogo obbligatorio.
3) Garanzia fideiussoria ai sensi art. 93 D. Lgs 50/2016, denominata "garanzia provvisoria", pari al 2 percento del prezzo base del lotto indicato nel bando, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La garanzia, tenuto conto della deliberazione ANAC n. 183/2007, è dimensionata sull'importo certo del contratto, ossia relativo ai primi 2 anni. L’importo base della cauzione è quindi pari, fatte salve le riduzioni previste al cit. articolo, a Euro 278.000,00 (duecentosettantottomila/00).
In riferimento alle riduzioni previste dal comma 7 dell’art. 93 predetto, la scrivente Stazione Appaltante ritiene che non si debba effettuare la semplice somma di tutte le percentuali già dall’origine, ma che le nuove agevolazioni consistano semplicemente nel poter ulteriormente ridurre l’importo della cauzione eventualmente già ridotta del 50%
Si evidenziano le seguenti prescrizioni relative alla garanzia provvisoria:
a. In caso di applicazione delle riduzioni previste dal comma 7 dell’art. 93 D. Lgs 50/2016, devono essere allegate alla cauzione le copie conformi delle certificazioni del sistema di qualità che danno diritto alle riduzioni applicate. A tal fine si chiede cortesemente di allegare alla cauzione un apposito schema che indichi come si è pervenuti all’importo garantito indicato nella cauzione stessa (ossia quali riduzioni sono state applicate e in base a quale certificazione);
a1. Ai sensi del predetto comma del cit. articolo, si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con la riduzione del 50 per cento di cui al pt. a., anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. A tal fine si chiede cortesemente di allegare alla cauzione una apposita dichiarazione resa dal Legale Rappresentante ai sensi del DPR 445/2000 che l’operatore economico rientra nella definizione di microimpresa/piccola impresa/media impresa (tale dichiarazione va resa da tutti gli operatori economici se RTI);
b. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo;
c. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice;
d. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
e. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
f. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
g. Nel caso in cui la Stazione Appaltante eserciti la facoltà di richiedere la proroga del termine di vincolatività dell’offerta, l’aggiudicatario dovrà munirsi di nuova cauzione provvisoria o, ove possibile, prorogare l’esistente;
h. L'offerta va altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 D. Lgs 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.
4) Ricevuta/e di pagamento della contribuzione a favore dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione. ATTENZIONE: come indicato dalla Deliberazione dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione (già AVCP) del 15.02.2010, a partire dal 1° maggio 2010 sono entrate in vigore nuove modalità di pagamento della contribuzione e di dimostrazione dell’avvenuto pagamento. Si illustrano brevemente le forme di pagamento ammesse, ma si raccomanda di fare riferimento alle istruzioni presenti sul sito dell’Autorità: . Dal 01.05.2010 come modalità di comprova in sede di gara del pagamento effettuato sono ammesse alternativamente:
• Ricevuta di pagamento, che viene spedita in forma digitale alla Ditta al momento del pagamento online mediante carta di credito, e precisamente all’indirizzo di posta elettronica indicato dalla Ditta in sede di iscrizione al sistema di Riscossione dell’Autorità. Tale ricevuta va stampata e allegata alla documentazione amministrativa di gara;
• Scontrino del pagamento, rilasciato dal punto vendita Lottomatica. Lo scontrino va allegato in originale alla documentazione amministrativa di gara. E’ infatti ammesso anche il pagamento della contribuzione in contanti presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.
L’importo da pagare sarà fornito dal sistema SIMOG dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione al momento del pagamento. Così come indicato dalla deliberazione dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione (già AVCP) del 26.01.2006, Marche Multiservizi, ai fini dell’esclusione dalla gara e nei limiti di quanto previsto dall’art. 46 comma 1-bis D. Lgs 163/06, procederà al controllo della ricevuta di versamento, dell’esattezza dell’importo, e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta con quello assegnato alla procedura di gara. Attenzione: in linea con la Determinazione dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione (già AVCP) n. 4 del 10 ottobre 2012, costituisce causa di esclusione l’omesso versamento del contributo dovuto all’Autorità ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”).
5) L'offerta (N.B. la documentazione amministrativa - DGUE) va corredata dal “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20.12.2012 dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione (già AVCP). Si raccomanda di fare riferimento alle FAQ su: xxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/XxxxXxxxxxxx/XXX/XxxxxxxxxXxxxxxxx/XxxXxxxxxx
6) [nella eventualità che l’offerta o la documentazione sia sottoscritta da procuratori rappresentanti dell’Imprenditore] Originale, o copia conforme ai sensi di legge, della Procura Institoria o della Procura Speciale. In tal caso gli stessi procuratori sottoscrittori dovranno sottoscrivere il DGUE, a pena di esclusione dalla gara, relativamente alla dichiarazione di assenza dei motivi di esclusione indicati all’art. 80 D. Lgs 50/2016.
La mancata produzione di anche uno solo dei documenti o di una delle dichiarazioni richieste comporta l’esclusione dalla gara, nei limiti di quanto previsto dall’art. 83 del D. Lgs 50/2016.
Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese sul DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) di cui all’art. 85 del D. Lgs 50/2016, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea. Per dettagli e istruzioni, si rinvia al REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/7 DELLA COMMISSIONE del 5 gennaio 2016 che stabilisce il modello di formulario per il documento di gara unico europeo.
Attenzione: per il principio generale di equipollenza delle “vie di acquisizione del documento finale” rispetto alla dovuta funzione giuridica di acclarare il possesso dei requisiti di partecipazione in capo all’operatore economico, e nelle more delle Linee Guida dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione in merito, la Stazione Appaltante ritiene che il Documento di Gara Unico Europeo possa essere “integrato” dagli operatori economici concorrenti, aggiungendo dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 ove il modello stesso non fosse ritenuto congruo per le proprie dichiarazioni da rendere. Infatti è chiaro che la modalità materiale di dichiarazione (DGUE) non può diventare il fine giuridico primario da rispettare, rispetto all’obiettivo di ottenere le apposite dichiarazioni da parte dell’operatore economico, e, qualora le dichiarazioni necessarie e richieste dalla lex specialis siano in qualche modo presenti nella documentazione amministrativa, non si procederà all’esclusione qualora il DGUE non fosse del tutto formalmente conforme a quanto ipotizzato dall’art. 85, D. Lgs 50/2016 e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016.
Il Legale Rappresentante o comunque il sottoscrittore della dichiarazione deve allegare almeno una copia fotostatica del proprio documento di identità (o di altro documento di riconoscimento equipollente, ai sensi dell’art. 35, c.2, DPR 445/2000) in ciascuna delle buste o plichi, al fine della regolarità delle auto-dichiarazioni ex DPR 445/2000 incluse nelle buste o nei plichi stessi. Si invitano cortesemente gli operatori economici a non pinzare tutta la documentazione in un unico fascicolo che ne renderebbe disagevole la disamina.
Marche Multiservizi S.p.A. mette a disposizione, sul proprio sito internet, ai sensi dell’art. 126,
c. 1 e 2, D. Lgs 50/2016, l’accesso libero e incondizionato a tutti i documenti di gara successivamente alla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e non prenderà quindi in considerazione le richieste di invio dei documenti di gara.
3.5 Note in ordine all’applicazione delle disposizioni dell’art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016 – SOCCORSO ISTRUTTORIO, come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
Si premette che, relativamente alla gara in oggetto, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D. Lgs 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, Marche Multiservizi S.p.a. assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine di cui sopra il concorrente sarà escluso dalla gara. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, Marche Multiservizi S.p.a. ne richiederà comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, Marche Multiservizi S.p.a. non ne richiederà la regolarizzazione. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Tutto ciò premesso, a seguito dell’emanazione della Determinazione ANAC n. 1, dell’8 gennaio 2015, si forniscono alcune note applicative in merito, e si invitano le Ditte concorrenti a leggere attentamente quanto segue. Si specifica infatti che, con la propria partecipazione alla procedura in oggetto, le Ditte concorrenti si impegnano ad accettare integralmente e senza riserva alcuna tutte le clausole del presente Disciplinare e del Capitolato Speciale. Pertano quanto segue costituisce a tutti gli effetti lex specialis di gara.
1. La disciplina del soccorso istruttorio in nessun caso può essere utilizzata per il recupero di requisiti non posseduti al momento del termine perentorio per la presentazione dell’offerta o della domanda (in caso di pre-qualificazione).
2. Ciascun operatore economico partecipante ha l'onere di dichiarare tutte le situazioni e/o circostanze potenzialmente rilevanti ai fini del possesso dei requisiti espressamente previsti dalla normativa vigente, al fine di consentire le verifiche d’ufficio da parte della Stazione Appaltante. In accordo con il prevalente orientamento giurisprudenziale la scrivente Stazione Appaltante darà prevalenza al dato sostanziale (la sussistenza dei requisiti) rispetto a quello formale (completezza delle autodichiarazioni rese dai concorrenti) e, dunque, l’esclusione dalla gara sarà disposta non più in presenza di dichiarazione incompleta, o addirittura omessa (si vedano comunque i singoli casi – rif. tabella), ma esclusivamente nel caso in cui il concorrente non ottemperi alla richiesta della stazione appaltante di sanare la mancanza, ovvero non possieda, effettivamente, il requisito (oltre ovviamente ai casi delle irregolarità non sanabili).
3. Non si applicherà il soccorso istruttorio qualora la Stazione Appaltante riesca per conto proprio, con elementi desumibili dalla documentazione pervenuta in sede di gara, ad avviare autonoma istruttoria mirata a verificare l’effettivo possesso dei requisiti in capo alla Ditta quale, ad esempio, la ricerca delle Certificazioni di Qualità sui siti degli Enti Certificatori, o dell’Attestazione SOA sul sito dell’ANAC; analogamente, qualora la Stazione Appaltante fosse già in possesso di documentazione della Ditta in corso di validità comprovante l’effettivo possesso del requisito, in caso di mancanza nella documentazione di gara, non applicherà il soccorso istruttorio, bensì provvederà a reperire la documentazione conservata agli atti, anche ai sensi dell’art. 10 della L. 15/1968, dell’art.18 della L. 241/1990, e dell’art. 7 del D.P.R. 403/1998.
4. La nuova disciplina del soccorso istruttorio in nessun caso può essere utilizzata per supplire a carenze dell’offerta (completamento o integrazione/correzione).
CASO ESEMPIO | Tipo | SANABILE? |
Dichiarazione che non consenta alla stazione appaltante di individuare con chiarezza il soggetto ed il contenuto della dichiarazione stessa, ai fini dell’individuazione dei singoli requisiti | Essenziale | Sanabile |
Dichiarazione che non consenta l’individuazione dei soggetti responsabili della stessa. Esempi: - omessa produzione del documento di identità a corredo della dichiarazione; - alla mancanza della sottoscrizione della dichiarazione; - mancata indicazione dei soggetti cui fanno riferimento le lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 38, laddove la stazione appaltante abbia espressamente richiesto tali indicazioni negli atti di gara e le connesse loro dichiarazioni: a tal proposito si veda Consiglio di Stato sez. III 29/1/2015 n. 395 | Essenziale | Sanabile |
Omessa dichiarazione art. 80 del Codice | Essenziale | Sanabile |
Dichiarazione sussiste ma non da parte di uno dei soggetti o con riferimento ad uno dei soggetti che la norma individua come titolare del requisito | Essenaiale | Sanabile |
Dichiarazione sussiste ma dalla medesima non si evince se il requisito sia posseduto o meno | Essenziale | Sanabile |
Omessa dichiarazione relativa alla presenza delle sentenze di condanna, ovvero se si dichiara di averne riportate senza indicarle nello specifico | Essenziale | Sanabile |
Falsa dichiarazione di NON aver subito sentenze di condanna | Essenziale | NON sanabile = esclusione |
Sottoscrizione della domanda e dell’offerta da parte del titolare o del legale rappresentante dell’impresa o di altro soggetto munito di poteri di rappresentanza | Essenziale | Sanabile, ferma restando la riconducibilità dell’offerta al concorrente |
Mancata presentazione della cauzione provvisoria | Essenziale | Sanabile, ferma restando già costituita alla data di presentazione dell’offerta e rispetti la previsione di cui all’art. 75, comma 5 del Codice, vale a dire decorra da tale data. |
Mancata effettuazione del sopralluogo negli appalti di lavori | Essenziale | NON sanabile = esclusione |
Mancata allegazione attestato sopralluogo | Essenziale | Sanabile (se effettuato nei termini) ma Non necessita sanatoria se la Stazione Appaltante è in possesso di copia |
Mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui si partecipa | Essenziale | NON sanabile = esclusione |
Apposizione sul plico esterno generale di un’indicazione di gara totalmente errata o generica | Essenziale | NON sanabile = esclusione |
Mancata sigillatura del plico e delle buste interne | Essenziale | NON sanabile = esclusione |
Mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse | Essenziale | Sanabile se le buste sono comunque distinguibili, o se – presente il LR della Ditta, può contrassegnarle senza aprirle altrimenti NON sanabile = esclusione |
Mancato inserimento dell’offerta economica e di quella tecnica in buste separate | Essenziale | Non sanabile = esclusione |
Mancata o errata indicazione, su una o più delle buste interne, del riferimento alla gara cui l’offerta è rivolta, nel caso in cui detta indicazione sia comunque presente sul plico generale esterno, debitamente chiuso e sigillato | Non essenziale | Non necessita sanatoria |
Mancata indicazione del riferimento della gara su uno o più documenti componenti l’offerta o la documentazione di gara | Non essenziale | Non necessita sanatoria |
Mancata apposizione sul plico dell’indicazione del giorno e dell’ora fissati per l’espletamento della gara | Non essenziale | Non necessita sanatoria |
Mancata indicazione di: domicilio eletto per le comunicazioni; indirizzo di posta elettronica o numero di fax al fine dell'invio delle comunicazioni; posizioni INAIL, INPS, CE | Non essenziale | Non necessita sanatoria |
Dichiarazione di volontà di avvalersi di altra ditta per il possesso dei requisiti di partecipazione | Essenziale | Non sanabile = esclusione |
Contratto di avvalimento | Essenziale | Sanabile, SOLO se già stato sottoscritto precedentemente la scadenza termine pres. offerte (sola mancata allegazione) |
Altri documenti avvalimento | Essenziale | Sanabili |
Indicazione quote partecipazione al RTI (solo lavori) | Essenziale | Sanabile |
Indicazione quote percentuali o parti di esecuzione lavori/servizi/forniture | Essenziale | Sanabile |
Mancata indicazione volontà di subappalto qualificatorio (es. nei lavori: categorie scorporabili e subappaltabili non possedute) | Essenziale | Non sanabile = esclusione |
Omesso versamento contributo ANAC | Essenziale | Non sanabile = esclusione |
Mancata allegazione ricevuta versamento contributo ANAC | Essenziale | Sanabile Ma Non necessita sanatoria se la Stazione Appaltante è in grado di verificare l’avvenuto pagamento mediante il sito ANAC |
Mancata allegazione Certificazioni di Qualità per dimezzamento cauzione provvisoria | Essenziale | Sanabile Ma Non necessita sanatoria se la Stazione Appaltante è in grado di verificare il possesso della certificazione mediante il sito dell’Ente preposto |
Mancanza PassOE | Non essenziale | Non necessita sanatoria |
L’elenco è meramente esemplificativo e potrebbe ricomprendere casistiche non riferibili alla gara in oggetto, e al contempo non è da considerarsi esaustivo delle casistiche che potrebbero verificarsi in sede di gara. Pertanto la decisione ultima sull’ammissibilità o meno di ricorrere al soccorso istruttorio di cui al presente articolo sarà effettuata dalla Stazione Appaltante unicamente in sede di gara.
4. PLICHI E OFFERTA
4.1 Modalità di presentazione dei plichi
La documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla gara, elencata al punto 3 del presente disciplinare, potrà essere inserita liberamente nel plico di invio, senza necessità di ulteriori buste che la racchiudano.
L’offerta economica, redatta in conformità al presente Disciplinare al punto 4.2, dovrà invece essere racchiusa, a pena di esclusione, in una propria busta sigillata e timbrata e controfirmata sui lati preincollati e sul lembo di chiusura, e i lati e i lembi timbrati e firmati dovranno essere protetti con nastro adesivo trasparente antistrappo. Alternativamente è ammessa sigillatura con ceralacca, sempre con firma e timbro sui lembi preincollati e quelli di chiusura. La busta dovrà essere non trasparente o comunque dovranno essere posti accorgimenti tali da non rendere conoscibile il suo contenuto in trasparenza (es. fogli scuri all’interno, a coprire l’offerta). Saranno valutati ai fini di esclusione i casi di non integrità della busta contenente l'offerta o altre irregolarità relative alla chiusura della busta, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. Sulla busta dovrà essere riportata la ragione sociale della Ditta e la dicitura “Offerta Economica – Servizi di raccolta rifiuti porta a porta, prossimità, spazzamento manuale e servizi collaterali per il periodo di anni 2 (due) - CIG [8202458279]”. Saranno valutate ai fini di esclusione le buste che rientrino nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta.
L’offerta tecnica, redatta in conformità al presente Disciplinare al punto 4.2, dovrà essere racchiusa, a pena di esclusione, in una propria busta sigillata e timbrata e controfirmata sui lati preincollati e sul lembo di chiusura, e i lati e i lembi timbrati e firmati dovranno essere protetti con nastro adesivo trasparente antistrappo.
Alternativamente è ammessa sigillatura con ceralacca, sempre con firma e timbro sui lembi preincollati e quelli di chiusura. La busta dovrà essere non trasparente o comunque contenente accorgimenti tali da non rendere conoscibile il suo contenuto in trasparenza. Saranno valutati ai fini di esclusione i casi di non integrità della busta contenente l'offerta o altre irregolarità relative alla chiusura della busta, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. Sulla busta dovrà essere riportata la ragione sociale della Ditta e la dicitura “Offerta Tecnica – Servizi di raccolta rifiuti porta a porta, prossimità, spazzamento manuale e servizi collaterali per il periodo di anni 2 (due) - CIG [8202458279]”. Saranno valutate ai fini di esclusione le buste che rientrino nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta.
La suddetta documentazione amministrativa sfusa e le buste “Offerta Economica” e “Offerta tecnica” dovranno a loro volta essere racchiuse, a pena di esclusione, in un ulteriore unico plico di invio sigillato, timbrato e controfirmato sui lati preincollati e sul lembo di chiusura. I lati e i lembi timbrati e firmati dovranno poi essere protetti con nastro adesivo trasparente antistrappo. Alternativamente è ammessa sigillatura con ceralacca, sempre con firma e timbro sui lembi preincollati e quelli di chiusura. Attenzione il plico di cui trattasi NON deve essere considerato quello plastico dell’eventuale corriere cui si affidano le buste: tale involucro plastico viene infatti normalmente aperto all’Ufficio Protocollo di Marche Multiservizi
S.p.A. Il plico d’invio invece dev’essere una busta cartacea o scatola appositamente sigillata e contrassegnata come da presente lettera d’invito, contenente a sua
volta le buste dell’offerta economica e di quella tecnica e la documentazione amministrativa sfusa. Saranno valutati ai fini di esclusione i casi di non integrità del plico contenente l'offerta o altre irregolarità relative alla chiusura del plico, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.
Sul plico dovranno essere riportati i seguenti dati:
- Dati della ditta (nel caso di raggruppamenti, sul plico deve essere indicato espressamente il nominativo e i dati di tutti i soggetti facenti capo al RTI, con il relativo ruolo all’interno del raggruppamento) e quindi:
* Ragione sociale
* indirizzo completo di CAP
* numero di telefono e fax
* indirizzo email
* P.IVA e Codice Fiscale
* mandataria/mandante/consorzio, ecc. se del caso
- Dicitura: “SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA, PROSSIMITÀ, SPAZZAMENTO MANUALE E SERVIZI COLLATERALI PER IL PERIODO DI ANNI 2 (DUE)
- CIG [8202458279]”
- Data e orario di scadenza della procedura di gara (termine presentazione offerte)
- Scritta “NON APRIRE”
Saranno valutati ai fini di esclusione i plichi che rientrino nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta.
Il plico così composto dovrà pervenire entro il termine perentorio del 16.03.2020 (sedici marzo 2020) alle ore 12:00 - per posta a mezzo raccomandata, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero consegnato a mano al seguente indirizzo: Marche Multiservizi SpA – UFFICIO PROTOCOLLO – Via dei Canonici n. 144 – 61122 – Pesaro (PU), dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00. Relativamente alla ricezione del plico farà fede esclusivamente la data e l’ora (l’ora verrà apposta solo qualora si trattasse di ultimo giorno utile) apposti dall’Ufficio Protocollo all’esterno dello stesso. Il recapito del plico in tempo utile rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive a offerte precedenti, che pervenissero oltre il predetto termine ancorché spedite in data anteriore. I plichi pervenuti oltre il termine non verranno aperti e saranno considerati come non pervenuti.
Per ragioni organizzative si invitano cortesemente le ditte:
1) a non usare - se possibile - la ceralacca, sebbene ammessa, ma a sigillare le buste esattamente come sopra indicato con timbri, firme e scotch trasparente sui lembi delle buste e del plico d’invio. In caso di utilizzo di ceralacca, si invitano le Ditte a coprire comunque la stessa con nastro adesivo trasparente, al fine di impedirne la frammentazione e il distacco,
2) a utilizzare se possibile esclusivamente plichi d’invio adatti al formato A4 circa (es. cm. 26x39), evitando buste eccessivamente piccole (es. A5 o “americane”) o esageratamente grandi, in quanto comportano difficoltà nell’archiviazione degli atti di gara,
3) a evitare che i corrieri attacchino le proprie etichette adesive/lettere di vettura sul fronte del plico impedendo la leggibilità dei dati anagrafici o di altri dati indicati sul plico stesso
-, potenziale causa di strappo accidentale del plico durante la rimozione delle etichette/lettere di vettura grappettate,
4) a non lasciare – sebbene saranno comunque ammessi – i plichi in centralino/portineria, ma di farli pervenire precisamente all’ufficio protocollo. Ciò vale soprattutto per i plichi consegnati tramite corriere, e le ditte che intenderanno avvalersi di tale mezzo di spedizione sono invitate a dare opportune istruzioni ai vettori. Non si risponderà di eventuali plichi che, non lasciati direttamente all’ufficio protocollo, dovessero risultare smarriti e/o danneggiati.
4.2 Redazione dell’offerta
L’OFFERTA ECONOMICA dovrà essere resa in lingua italiana, in bollo e formulata in conformità al modello allegato “OE”, dovrà essere sottoscritta in ogni pagina con il nome e cognome per esteso dal Legale Rappresentante dell’Impresa, o da un procuratore dello stesso (in tal caso, va trasmessa la relativa procura).
Il concorrente è tenuto a riportare, in cifre e in lettere, a pena di esclusione dalla procedura il ribasso percentuale unico sull’importo dell’appalto a base d’asta al netto d’IVA e degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Si specifica che tale ribasso percentuale unico sarà applicato anche all’elenco prezzi di cui all’allegato “C” del CSA. Tutti i calcoli relativi alla presente gara sono effettuati considerando fino alla terza cifra decimale, arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Si prega di porre particolare attenzione agli arrotondamenti effettuati. In caso di discordanza tra il valore indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il valore indicato in lettere.
Si precisa che il concorrente ha l’obbligo di controllare le voci riportate nei suddetti moduli, previo accurato esame del Capitolato Tecnico.
Il Modulo OE, dovrà essere stampato in formato A4 e comunque risultare ben leggibile, sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante del concorrente o dal suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano dagli stessi confermate e sottoscritte a pena di esclusione dell’offerta.
In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, tale documento deve essere sottoscritto dai legali rappresentanti di tutte le imprese.
Preso atto che gli oneri della sicurezza - sia nel comparto dei lavori che in quelli dei servizi e delle forniture - sono distinti tra oneri non soggetti a ribasso, finalizzati all’eliminazione dei rischi da interferenze (quantificati dalla scrivente stazione appaltante in sede di CT) ed oneri concernenti i costi specifici connessi con l’attività delle imprese (c.d. “aziendali” che devono essere indicati dalle stesse), con il conseguente onere per la stazione appaltante di valutarne la congruità, rispetto all’entità ed alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura, ai sensi dell’art. 95, comma 10, D. Lgs 50/2016 codesta ditta dovrà indicare nella propria offerta economica, a pena di esclusione, i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Tali costi si riferiscono ai costi sostenuti per le misure di sicurezza che la ditta offerente sosterrà internamente per l’esecuzione dell’appalto e che saranno utilizzate all’interno dei siti dell’azienda Committente. Tali costi sono completamente a carico dell’offerente poiché sono costi d’esercizio d’impresa. In sostanza, essi sono dunque i “costi della sicurezza aziendali” di cui ogni “Datore di lavoro” deve farsi carico per tutelare i propri lavoratori, a prescindere dal luogo in cui questi svolgono la propria attività. Alcuni esempi:
- Attività svolte dal Servizio PP Rischi,
- Formazione, Informazione e Addestramento,
- Sorveglianza Sanitaria,
- Gestione delle Emergenze,
- Consultazione e partecipazione dei RLS,
- Costi delle visite mediche, della formazione ed informazione di base dei lavoratori
- Acquisto di particolari Dispositivi di Protezione Individuale
Qualora il modulo di offerta non preveda tale campo, l’indicazione dei costi dovrà, a pena di esclusione, essere oggetto di un’apposita dichiarazione allegata all’offerta economica, a firma del Legale Rappresentante.
Inoltre, ai sensi dell’art. 95, c. 10, D. Lgs 50/2016, l’Operatore Economico deve indicare nella propria offerta economica, a pena di esclusione, i propri costi della manodopera stimati per l’appalto in oggetto, elencati in maniera analitica al fine di consentire alla Stazione Appaltante la verifica del rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera
d) D. Lgs 50/2016. Tali costi della manodopera devono risultare da analisi delle squadre operative ritenute necessarie per lo svolgimento dell’appalto, con i relativi inquadramenti, CCNL, riferimento ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle, ecc. Qualora il modulo di offerta non preveda tale campo, l’indicazione dei costi dovrà, a pena di esclusione, essere oggetto di un’apposita dichiarazione allegata all’offerta economica, a firma del Legale Rappresentante.
L’OFFERTA TECNICA dovrà essere resa sotto forma di relazione, e dovrà esporre i contenuti e le modalità di realizzazione delle prestazioni oggetto dell’appalto che dimostrino chiaramente come il concorrente intenda dare esecuzione al servizio posto a gara, secondo i criteri indicati all’art. 5.1.1 del presente Disciplinare. Tale relazione servirà per l’attribuzione del punteggio previsto e per conoscere le modalità previste di gestione del servizio offerto.
Inoltre:
a) Il progetto dovrà descrivere senza alcun riferimento al prezzo e comunque senza nessun elemento concernente l’offerta economica, a pena di esclusione, le caratteristiche tecniche delle prestazioni offerte;
b) Nulla sarà dovuto ai concorrenti non aggiudicatari, a qualsiasi titolo, per ogni e qualsiasi servizio, onere e prestazione resisi loro necessari per lo studio, la formulazione e la presentazione dell’offerta;
c) Al fine di consentire un’agevole valutazione da parte dei Commissari della Stazione Appaltante, l’offerta tecnica dovrà essere prodotta in n. 3 (tre) copie cartacee sottoscritte dal legale rappresentante in tutte le pagine e in più n. 1 (una) copia in formato elettronico PDF su CD o DVD “chiuso alla scrittura” (che dovrà essere in tutto e per tutto identica alla copia cartacea dell’offerta nel suo complesso). Attenzione: non è ammissibile la produzione di copia in formato elettronico su supporti riscrivibili quali “chiavette USB” o “CD/DVD riscrivibili” – appunto perché essi sono modificabili successivamente alla presentazione dell’offerta. La mancata produzione del CD/DVD, o la produzione in un numero di copie inferiore a 3, verrà considerata come irregolarità non essenziale, eventualmente sanabile (si veda art. 3.6 del presente Disciplinare), posto che sia presente almeno una copia integrale dell’offerta tecnica in formato cartaceo. In caso di difformità tra quanto dichiarato dall’impresa nella documentazione tecnica presentata in formato elettronico e quanto dichiarato dall’impresa nella documentazione tecnica presentata in formato cartaceo, avrà valore e sarà ritenuto vincolante quanto dichiarato dall’impresa nella documentazione tecnica presentata in formato cartaceo;
d) L’Offerta Tecnica va redatta possibilmente su massimo n. 40 cartelle A4: per cartella A4 si intende una singola facciata di foglio A4 scritta con carattere Times New Roman, dimensione carattere 12, interlinea singola, margini inferiore/superiore/destro/sinistro pari a 2 cm e suddivisa in specifici capitoli trattanti ciascuno i singoli argomenti indicati all’art. 5.1.1 (subcriteri). Le immagini eventualmente contenute nella relazione dovranno essere inserite in allegato alla stessa,
e contano per il raggiungimento del numero di pagine. L’inserimento di tavole A3 conta come due cartelle A4 per il raggiungimento del numero di pagine. N.B. tale limite di pagine di fogli A4 singola facciata con le indicazioni di formattazione testo non è vincolante per gli offerenti, ma indica unicamente una preferenza per la Stazione Appaltante. L’offerta dovrà essere chiaramente suddivisa in sezioni, ciascuna a illustrazione di ciascun subcriterio di cui al punto 5.1.1. Si raccomanda, al fine di una più semplice disamina della relazione, di denominare i singoli capitoli nello stesso modo dei relativi subcriteri oggetto di valutazione. Se costituito da fogli amovibili, il progetto/relazione dovrà essere firmato e timbrato in ogni pagina xxx/x xxxxxx/x xxxxxxxxxxxxxx/x xxxxx/x Xxxxx/x xxxxxxxxx/x (x ammessa la firma estesa sulla prima e ultima pagina di ogni documento e la sigla nelle pagine intermedie). Qualora il progetto/relazione sia costituito da fogli inamovibili, resi tali mediante idonea rilegatura, è ammessa la sola firma estesa del/i legale/i rappresentante/i della/e Ditta/e offerente/i sulla prima e ultima pagina di ogni documento;
e) In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, l’Offerta Tecnica e i suoi eventuali allegati devono essere sottoscritti dai legali rappresentanti di tutte le imprese. In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese già costituito, la relazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della capogruppo. Tutte le Relazioni e tutti gli elaborati grafici devono essere sottoscritti dai tecnici eventualmente necessari, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, oltre che dai Legali Rappresentanti delle ditte concorrenti;
f) E’ gradito un indice che elenchi tutta la documentazione/allegati di cui si compone il progetto tecnico.
Tutti i calcoli relativi alla presente gara sono effettuati considerando fino alla terza cifra decimale, arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
🞺IMPORTANTE NOTA SULL’ACCESSO AGLI ATTI RELATIVO ALL’OFFERTA TECNICA:
Ai sensi dell’art. 13, comma 5, lett. a) del D.Lgs è escluso l’accesso alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali. Tale ipotesi è una speciale deroga rispetto alla disciplina di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, soggetta ad un’interpretazione restrittiva e rigorosa, applicandosi, pertanto, esclusivamente nei casi in cui l’accesso sia inibito in ragione della tutela di segreti tecnici o commerciali motivatamente evidenziati dall'offerente in sede di presentazione dell’offerta. Pertanto, tale eccezione – di divieto di accesso a tali informazioni - si riferisce solo a quella documentazione suscettibile di rivelare il know- how industriale e commerciale contenuto nelle offerte delle imprese partecipanti che consenta di conseguire un indebito vantaggio commerciale all'interno del mercato.
In base alla normativa e alla Giurisprudenza preponderante in merito, quindi, il concorrente è TENUTO a contrassegnare PREVENTIVAMENTE, già al momento della presentazione dell’offerta, le sezioni e/o i passaggi della propria relazione/offerta tecnica che – per motivata e comprovata esistenza di segreto industriale o commerciale – debbano essere già dall’origine escluse dall’accesso agli atti. Deve ovviamente essere fornita anche la motivazione.
Ad esempio, il concorrente potrà scrivere in testa a una particolare sezione: [inizio sezione da escludere dall’accesso agli atti per il seguente motivo: … (indicare motivazione)] e al termine [fine sezione da escludere dall’accesso agli atti]
Tale o altro contrassegno può essere eseguito con le modalità a discrezione del concorrente tenuto conto che, ove non apposto, tale omissione significherà acquiescienza del concorrente stesso affinché la scrivente Stazione Appaltante possa concedere l’accesso a tale contenuto considerato “liberamente fruibile” dell’offerta tecnica a chi ne faccia motivata richiesta di accesso agli atti. Con la presentazione dell'istanza di partecipazione alla procedura di gara e dell'offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e condizioni del Bando di gara e del Disciplinare, inclusa la presente nota e le relative modalità a) di sottrazione del contenuto dell’offerta tecnica all’accesso agli atti, e per converso b) di ostensione dell’offerta tecnica non sottratta all’accesso agli atti già al momento della presentazione dell’offerta.
SI RIBADISCE CHE L’INIBIZIONE MOTIVATA NEI TERMINI CHE PRECEDONO DELL’ACCESSO A DETERMINATE PARTI DELL’O.T. DEVE, A PENA DI DECADENZA, ESSERE ESEGUITA IN SEDE DI OFFERTA TECNICA. NE CONSEGUE CHE LA STAZIONE APPALTANTE, IN MANCANZA DI DIVIETO ESPRESSO, PROCEDERA’, OVE RICHIESTA, AD OSTENDERE LA MEDESIMA AD OGNI RICHIEDENTE SENZA PROCEDERE ALLA NOTIFICA AL CONTROINTERESSATO. RIMANE SALVA, IN OGNI CASO, ANCHE IN PRESENZA DI DIVIETO, LA FACOLTA’ DELLA STAZIONE APPALTANTE DI DISATTENDERE IL DIVIETO OPPOSTO DALL’OFFERENTE, OVE RITENUTO INCONGRUO, SPROPORZIONATO, ECCESSIVO O IMPROPRIAMENTE MOTIVATO.
5. GARA
5.1 Criterio di aggiudicazione, ammissibilità, gara deserta
L’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, D.Lgs 50/2016 secondo le modalità espresse dall’art. 94 e ss. del D.Lgs. 50/2016 e secondo i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, nonché i sub-criteri e sub- pesi o sub-punteggi, indicati ai sensi dell’art. 95, c. 8 cit. X.Xxx, nel prosieguo del Disciplinare. I criteri di aggiudicazione sono indicati come segue, ai sensi dell’art. 95, c. 6, D. Lgs 50/2016:
1. Offerta Economica (OE) – punti 20
2. Offerta Tecnica (OT) – punti 80
suddivisa nei subcriteri descritti in seguito
Quindi l’aggiudicazione verrà effettuata mediante l’attribuzione del punteggio massimo complessivo di punti 100.
Poiché l’art. 95, comma 8, del D. Lgs 50/2016 dispone che i criteri di valutazione e la ponderazione siano stabiliti dalla Stazione Appaltante nei documenti di gara, Marche Multiservizi S.p.a., in accordo con le Linee Guida n. 2 emanate dall’ANAC ai sensi dell’art. 36, comma 7, D. Lgs 50/2016 e approvate dal Consiglio dell’Autorità con Xxxxxxxx n. 1005 del 21.09.2016, stabilisce di adottare, per l’attribuzione dei punteggi ai singoli concorrenti, le modalità ivi indicate, ed elencate come segue:
Metodo di attribuzione del punteggio: aggregativo-compensatore C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
Σn = sommatoria.
Metodi di determinazione dei coefficienti:
a) per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa con caratteristiche di valutazione soggettiva da parte dei commissari, i coefficienti saranno determinati mediante il metodo del “confronto a coppie”, con impiego della tabella triangolare. Una volta terminati i “confronti a coppie”, per ogni elemento si sommeranno i punti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie verranno trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate. Nel caso in cui le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti in oggetto variabili tra zero e uno saranno attribuiti mediante la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. In quest’ultimo caso i coefficienti saranno attribuiti tenendo conto delle seguenti linee guida motivazionali:
Ottimo – coefficiente 1
Trattazione dettagliata ed estensiva con piena rispondenza alle esigenze dell’Amministrazione e chiara enunciazione dei benefici apportati dalla soluzione adottata
Buono – coefficiente 0,75
Trattazione analitica completa e con buona rispondenza alle esigenze dell’Amministrazione Adeguato – coefficiente 0,5
Trattazione appena esauriente ma sufficientemente rispondente alle esigenze dell’Amministrazione Parzialmente adeguato – coefficiente 0,25
Trattazione sintetica e/o lacunosa, non del tutto rispondente alle esigenze dell’Amministrazione Inadeguato – coefficiente 0
Trattazione assente o insufficiente e/o che denota nulla o scarsa rispondenza con le esigenze dell’Amministrazione
b) per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa e prestazionale con caratteristiche di valutazione puramente matematica/oggettiva e caratterizzati da apposite formule matematiche: sarà assegnato il punteggio in base alla formula indicata nel relativo singolo subcriterio.
c) per quanto riguarda alcuni elementi di valutazione di natura quantitativa, ove indicato nel relativo singolo subcriterio, i coefficienti saranno determinati mediante il cd. “metodo dell’interpolazione lineare” tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante, e coefficiente pari a zero, attribuito ai valori degli elementi offerti pari a quelli posti a base di gara, e cioè con la seguente formula proporzionale:
R(a)i = Ra/Rmax
dove:
Ra = valore offerto dal concorrente a
Rmax = valore dell’offerta più conveniente (più elevato)
O, se del caso, attraverso la formula inversa:
V(a)i = Vmig/Va
dove:
Vmig = valore dell’offerta più conveniente (più basso)
Va = valore offerto dal concorrente a
d) per quanto riguarda gli elementi senza modalità di valutazione quali-quantitativa, ma che premiano unicamente il possesso o meno dell’elemento (c.d. “on/off”): il coefficiente sarà pari a uno per il concorrente in possesso di quanto indicato, e invece pari a zero 0 per il concorrente non in possesso. In sostanza, sarà assegnato il massimo dei punti previsti alla ditta in possesso di quanto indicato, e zero punti alla ditta non in possesso, salvo assegnazione di punteggi intermedi ove previsto e dettagliato dall’elemento di valutazione stesso.
Si specifica che:
• Il punteggio relativo ai vari criteri verrà attribuito in funzione della valutazione dell’offerta relativamente a ciò che viene messo concretamente a disposizione per l’espletamento del servizio nei confronti dell’Amministrazione, con esclusione di qualsiasi considerazione estesa alla Ditta nel suo complesso. Quindi i criteri sono collegati esclusivamente al progetto specificamente dedicato all’oggetto dell’appalto, inteso come modalità esecutive dello specifico servizio e, quindi, sono da intendersi come parametri afferenti alle caratteristiche oggettive quali affidabilità ed efficienza dell’offerta e quindi delle prestazioni di servizio, e non alla generica capacità o alla complessiva struttura organizzativa aziendale del partecipante avulsa dal contesto dell’offerta (Cons. di Stato sez. III n. 3550 del 19.06.2012).
• In caso di aggiudicazione, il concorrente è obbligato a rendere disponibili tutte le risorse (personale, attrezzature, mezzi, ecc.) dichiarate nella propria offerta tecnica, le quali assumeranno carattere di vincolo contrattuale minimo e dovranno essere rese disponibili già al momento dell’avvio del servizio e mantenute per tutta la durata del contratto, pena la risoluzione del medesimo contratto e segnalazione alle Autorità competenti. Si precisa, inoltre, che le condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico costituiscono le condizioni minime che devono essere garantite dal concorrente, il quale ha provveduto ad accettarlo con apposita dichiarazione.
• Al fine di assegnare il range completo del punteggio offerta tecnica come accade per il punteggio relativo all’offerta economica, qualora nessun operatore economico avesse ottenuto direttamente il massimo nella somma dei punteggi dei subcriteri si effettuerà la c.d. “riparametrazione” finale (Cons. di Stato, sez. V, n. 3716/2009). Se nessun concorrente otterrà, mediante la somma dei subcriteri, il punteggio pari al peso complessivo dell’offerta tecnica stessa, il punteggio complessivo finale assegnato dalla Commissione a ciascuna offerta tecnica verrà riparametrato al massimo punteggio disponibile, assegnando il massimo all’offerta tecnica che avrà ottenuto dalla Commissione il punteggio migliore tra le offerte ammesse, e allineando in maniera proporzionale i punteggi delle altre offerte mediante il cd. “metodo dell’interpolazione lineare” con formula diretta (Pa/Pmax * Peso; dove Pa = punteggio della ditta in esame, Pmax = punteggio della ditta migliore, Peso = peso del subcriterio). La riparametrazione sarà effettuata solo al termine di tutti i calcoli e sommatorie relative ai punteggi di tutte le offerte tecniche ammesse.
• Tutti i calcoli relativi alla presente gara sono effettuati considerando fino alla terza cifra decimale, arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. In caso di discordanza tra il valore indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il valore indicato in lettere.
• Le offerte saranno sottoposte a giudizio di anomalia/congruità del prezzo se ricadenti nella fattispecie dell’art. 97, comma 3 del Codice. Le valutazioni di anomalia saranno in ogni caso effettuate considerando i punteggi come risultanti prima della riparametrazione al massimo del punteggio complessivo finale assegnato all’offerta tecnica.
• In ogni caso, l’Amministrazione si riserva di procedere ai sensi dell’art. 97, c.6, ultimo periodo, D. Lgs 50/2016, ossia potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
La presentazione delle offerte non vincola all'aggiudicazione del contratto l'Amministrazione: Ai sensi dell’art. 95 c. 12 D. Lgs 50/2016 Marche Multiservizi SpA potrà decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Fatto salvo il disposto di cui al precedente periodo, l’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida. Marche Multiservizi S.p.A. si riserva ampia facoltà di non procedere all’aggiudicazione in tutti i casi in cui, a suo insindacabile giudizio, il procedimento non abbia consentito di tutelare il pubblico interesse o qualora intervenissero difficoltà e/o impedimenti di qualsiasi genere all’affidamento delle prestazioni, nonché qualora non dovesse pervenire un congruo numero di offerte. Qualora in esito all'esperimento della presente procedura aperta non venga presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata (un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è, quindi, manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara), Marche Multiservizi SpA si riserva di poter ricorrere a procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. a) del D.Lgs 56/2016.
5.1.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica (OT)
Richiamando il criterio di aggiudicazione dell’appalto previsto nel bando di gara, si precisa che per l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica per ciascun Lotto, alla quale sono attribuiti complessivamente 80 punti, verranno utilizzati, nelle more delle Linee Guida da emanarsi da parte dell’ANAC ai sensi dell’art. 36, comma 7, D. Lgs 50/2016, i metodi indicati in seguito, applicati alla relazione/progetto presentata da ciascun concorrente.
Criterio e Xxx Xxxxxxxxx | Sottocriterio e Xxx Xxxxxxxxx | Descrizione criterio / sottocriterio | Modalità attribuzione punteggio (rif. Metodi di determinazione dei coefficienti) |
A) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO, Max Punti 41 di cui: | A1) Organizzazione della struttura di gestione della commessa: max punti 18 | Il concorrente dovrà presentare il programma operativo contenente i percorsi, le giornate, gli orari di svolgimento dei servizi, la tipologia di servizio, le frequenze di intervento e le risorse impiegate sia in termini di personale che di mezzi (composizione squadre operative), anche con ausilio di supporto cartografico. Nell’ambito di tale criterio, verrà valutato il numero di coordinatori non operativi, la puntuale consuntivazione dei servizi svolti, la costante tracciabilità del percorso e l’effettivo svolgimento del servizio. Si riterranno migliori quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare sul piano di più aspetti il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, qualità dell’offerta. Saranno premiate le proposte i cui progetti presentino maggiore completezza e qualità in riferimento alla dettagliata descrizione, alla individuazione e chiarezza dei cicli di lavorazione, e in particolare: funzionalità ed adeguatezza nello svolgimento delle varie fasi lavorative; procedure relative all’attività di coordinamento con la Committente; idoneità e adeguatezza della struttura organizzativa adottata dall’impresa; funzionalità ed adeguatezza delle attrezzature e dei mezzi che saranno utilizzati per l’esecuzione delle prestazioni. | Confronto a coppie |
A2) Modello logistico sedi operative e centri servizi: max punti 13 | Ai fini dell’attribuzione del punteggio sarà valutato il numero e la dislocazione dei centri di servizio nel territorio, in funzione dei comuni serviti, ai fini dell’ottimizzazione dello svolgimento delle attività oggetto di gara. | Confronto a coppie | |
A3) Struttura tecnica di monitoraggio operatività: max punti 8 | Ai fini dell’attribuzione del punteggio sarà valutato il numero e la dislocazione dei Coordinatori che saranno dedicati alla gestione operativa del personale e dei mezzi impiegati nei servizi oggetto di gara. | Confronto a coppie | |
A4) Modello Organizzativo ex D.lgs 231/01: max punti 2 | Nell’ambito di tale criterio, verrà attribuito il punteggio massimo alla ditta che applica, alla data di scadenza di presentazione delle offerte, il “Modello Organizzativo ex D.lgs 231/01”. Non verrà attribuito alcun punteggio alle ditte che non applicano il predetto modello organizzativo. Al fine della dimostrazione va presentata, all’interno della relazione tecnica o in allegato alla stessa, apposita dichiarazione del Legale Rappresentante, ai sensi del DPR 445/2000, di applicazione del suddetto Modello Organizzativo. Ai fini dell’ottenimento del punteggio (non frazionabile): nel caso di RTI, detto Modello Organizzativo dovrà essere posseduto da tutti i componenti del RTI; Nel caso di Xxxxxxxx, dovrà essere | On/Off |
alternativamente posseduto da tutte le Consorziate indicate quali esecutrici, o dal consorzio stesso se direttamente esecutore delle prestazioni. | |||
B) INSERIMENTO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI (Riferito alla porzione di Spazzamento riservato alla Coop Soc di tipo "B") Max 8 punti di cui: | B1) Progetto di inserimento sociale (Riferito alla porzione di Spazzamento riservato alla Coop Soc di tipo "B"): max punti 8 | È necessario che il concorrente produca, per quanto riguarda la porzione di servizio di spazzamento riservato alla Coop Soc di tipo "B", un elaborato denominato “Progetto di inserimento sociale” nel quale dovrà dettagliare: a- Struttura e modalità di funzionamento del percorso di inserimento lavorativo attivato dal concorrente per i soggetti svantaggiati; b- Esperienza pregressa e maturata dal concorrente nella gestione dei progetti di inserimento lavorativo; c- Caratteristiche dei processi di reclutamento, valutazione, accoglienza e tutoraggio dei lavoratori svantaggiati impegnati nel servizio di spazzamento manuale; d- Percentuale di lavoro che verrà svolto da soggetti svantaggiati nel servizio di spazzamento manuale; e- Lavoratori svantaggiati stabilizzati con contratto a tempo indeterminato entro il 9° mese del contratto; f- Formazione, anzianità di servizio e qualifica degli operatori di supporto destinati ai lavoratori svantaggiati. | Confronto a coppie |
Si ricorda che parte dell’attività di spazzamento manuale infatti (per complessive n.8 unità) è riservata alla cooperazione sociale di tipo B ai sensi dell’Art.112 del D.Lgs 50/2016. | |||
C) DIMENSIONAMENTO DEL SERVIZIO Max 27 punti di cui: Nota: con riferimento ai sottocriteri C1), C2), C3) e C4), in caso di impegno a dotarsi di mezzi destinati al servizio offerto al momento dell’aggiudicazione, dev’essere presentata, all’interno della relazione tecnica o in allegato alla stessa, apposita dichiarazione del Legale Rappresentante ai sensi del DPR 445/2000 con il | C1) Numero e tipologia e portata utile dei mezzi operativi: max punti 10 | Il concorrente deve produrre il numero e le specifiche tecniche dei mezzi impiegati nel servizio ai fini della garanzia della sicurezza e dell’ottimizzazione dello svolgimento delle attività oggetto di gara (es: portata utile, modalità di carico, sistemi di trazione adottati, attrezzature di supporto, ecc.). Saranno premiate le proposte che presentino il livello di specifica professionalità, affidabilità, qualità dell’offerta e maggiore completezza in riferimento alla dettagliata descrizione (quantità, dotazioni e caratteristiche tecniche) dei mezzi che saranno utilizzati per l’esecuzione dei servizi oggetto di gara. Si riterranno migliori quelle offerte che proporranno mezzi con piano di carico ribassato ≤ 1,2 metri, cabina di guida con sistema agevolato per salire e scendere dal mezzo (serve a facilitare la salita/discesa degli operatori), mezzi per raccolta rifiuti a carico posteriore con cestello integrato, fisso o mobile (sacca), sul volta bidoni/cassonetti e mezzi dotati di pedane posteriori omologate. | Confronto a coppie |
quale si impegna ad assicurarsi la disponibilità giuridica in tempo utile per l’inizio del servizio dei mezzi offerti, dettagliando gli stessi. In caso di mancanza della dichiarazione suddetta, la Commissione attribuirà un punteggio pari a zero. In caso di aggiudicazione il possesso dei mezzi dovrà essere dimostrato mediante apposito strumento giuridico. | C2) Vetustà, in mesi, dei mezzi operativi: max punti 8 | Ai fini dell’attribuzione del punteggio, sarà considerata la vetustà media complessiva, in mesi, ovvero, la media aritmetica derivante dalla somma degli anni di vetustà complessiva dei mezzi offerti dal concorrente, per le prestazioni oggetto dell’appalto, diviso il numero dei mezzi medesimi. | Formula inversamente proporzionale |
C3) Impatto ambientale dei mezzi operativi con alimentazione a energia elettrica: max punti 4 | Sarà riconosciuto il punteggio maggiore al concorrente che metterà a disposizione, per l’esecuzione del servizio, il numero più alto di mezzi alimentati con energia elettrica. | Formula direttamente proporzionale | |
C4) Impatto ambientale dei mezzi operativi con alimentazione a Metano/GPL e/o Ibridi: max punti 5 | Sarà riconosciuto il punteggio maggiore al concorrente che metterà a disposizione, per l’esecuzione del servizio, il numero più alto di mezzi alimentati con gas metano/GPL e/ o Ibridi. | Formula direttamente proporzionale | |
D) CERTIFICAZIONI, Max Punti 4 di cui: | D1) Certificazioni in materia di efficienza ambientale (EMAS): max 2 punti | Sarà riconosciuto il punteggio massimo al concorrente che sarà in possesso della certificazione di Qualità EMAS nel settore di appartenenza alla data di pubblicazione del bando di gara. Ai fini dell’ottenimento del punteggio (non frazionabile): nel caso di RTI, detta certificazione dovrà essere posseduta da tutti i componenti del RTI; Nel caso di Xxxxxxxx, dovrà essere alternativamente posseduta da tutte le Consorziate indicate quali esecutrici, o dal consorzio stesso se direttamente esecutore delle prestazioni. | On/Off |
D2) Certificazioni in materia di responsabilità sociale (SA 000): max 2 punti | Sarà riconosciuto il punteggio massimo al concorrente che sarà in possesso della certificazione di Qualità SA8000 nel settore di appartenenza alla data di pubblicazione del bando di gara. Ai fini dell’ottenimento del punteggio (non frazionabile): nel caso di RTI, detta certificazione dovrà essere posseduta da tutti i componenti del RTI; Nel caso di Xxxxxxxx, dovrà essere alternativamente posseduta da tutte le Consorziate indicate quali esecutrici, o dal consorzio stesso se direttamente esecutore delle prestazioni. | On/Off |
5.1.2 Criterio di valutazione dell’offerta economica (OE)
Descrizione: Si terrà conto del ribasso percentuale unico sull’importo dell’appalto a base d’asta al netto d’IVA e degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Si specifica che tale ribasso percentuale unico sarà applicato anche all’elenco prezzi di cui all’allegato “C” del CSA. Si ribadisce che le offerte in aumento, pari a zero, variazione, condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altro appalto sono escluse dalla gara.
Parametri motivazionali: Dati i ribassi percentuali offerti, la Committente attribuirà il punteggio massimo, pari a 20 punti, al concorrente che avrà presentato il ribasso percentuale unico offerto più conveniente (più alto) per la Stazione Appaltante.
Posto a uno il coefficiente del migliore ribasso, a ciascuno degli altri concorrenti sarà attribuito un punteggio applicando la seguente formula:
Pi = Ci x Pmax
in cui:
Pi = punteggio assegnato al concorrente Ci = coefficiente attribuito al concorrente
Pmax = punteggio massimo assegnabile, pari a 20 punti
Il coefficiente Ci sarà calcolato con le seguenti modalità:
Ci (per Ai <= Asoglia) = X*Ai / Asoglia
Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]
dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo
Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo
Asoglia =media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti X = 0,90
Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente
5.2 Procedura di gara e verifica anomalia
La seduta di gara si terrà in data 16.03.2020 (sedici marzo 2020) alle ore 15:30, in seduta pubblica alla presenza del Seggio di gara, appositamente nominato da Marche Multiservizi S.p.A, presso la sede di Marche Multiservizi S.p.A., Via dei Canonici 144, 61122 Pesaro (FASE 1). Saranno ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. La Stazione Appaltante si riserva di variare in posticipo la data della seduta di gara qualora insorgessero contrattempi istituzionali non rinviabili, dandone pubblicità alle Ditte mediante avviso sul proprio sito internet.
Il Seggio procederà con il valutare l’integrità dei plichi e il rispetto delle modalità di sigillatura e delle tempistiche di recapito, con l’apertura degli stessi e la valutazione della congruità e completezza della documentazione amministrativa precedentemente dettagliata e richiesta ai fini dell’ammissione, inoltre valuterà l’integrità e il rispetto delle modalità di sigillatura delle buste “OTec – Offerta Tecnica”, e “OE – Offerta Economica” contenenti rispettivamente l’offerta tecnica e quella economica. Le cause di esclusione dalla gara dei concorrenti verranno determinate con riferimento a quanto previsto agli artt. 80, 83 e 84 del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di prevenzione. Le offerte delle Ditte per le quali la documentazione amministrativa risulterà in regola saranno ammesse alla fase seguente (FASE 2), che si svolgerà nella medesima seduta pubblica di FASE 1 - salvo necessità di attivare la procedura di “soccorso istruttorio” prevista dall’art. 83, comma 9 del D. Lgs 50/2016, nel qual caso la seduta di FASE 1 sarà sospesa e le offerte OE e OTP saranno riposte in apposito plico sigillato, mantenuto sotto chiave in luogo sicuro (Eventuale subFASE di soccorso istruttorio). Nella Fase 2 si proseguirà con l’apertura della busta “OTec
– Offerta Tecnica”, dove verrà unicamente verificata la regolarità formale della offerta tecnica richiesta e si procederà a vidimazione delle stesse. Le offerte la cui documentazione tecnica risulterà in regola saranno quindi ammesse alla fase seguente. Le buste “OE” contenenti le offerte economiche, opportunamente vidimate in seduta pubblica, saranno inserite in un plico anch’esso vidimato e sigillato in seduta pubblica, e riposte in luogo sicuro e sotto chiave, sotto
la responsabilità del Presidente del Seggio, mentre le buste “OTec – Offerta Tecnica” contenenti le offerte tecniche saranno consegnate al presidente della Commissione giudicatrice, una volta nominata.
Nella fase successiva (FASE 3) in seduta privata, la Commissione giudicatrice attribuirà i punteggi alle offerte tecniche presentate dalle Ditte, secondo i criteri e le formule illustrate nel presente Disciplinare di gara. Ai sensi dell’art. 77 c. 3 D.Lgs 50/2016 la Commissione giudicatrice (o di aggiudicazione) sarà nominata dall’A.D. di Marche Multiservizi SpA selezionando componenti interni della Stazione Appaltante; sarà incaricato alla presidenza un dirigente di Marche Multiservizi e, in caso di mancanza in organico, un funzionario incaricato di funzioni apicali.
Successivamente, in seduta pubblica (FASE 4), con data da comunicarsi a mezzo fax o PEC a tutti i concorrenti ammessi nonché a mezzo di apposito avviso pubblicato sul sito internet di Marche Multiservizi, il Seggio di gara procederà alla lettura del verbale ricevuto dalla Commissione giudicatrice, verbale contenente i punteggi assegnati nella fase 3; procederà dunque all’apertura delle buste “OE – Offerta Economica” e all’attribuzione dei relativi punteggi, con sommatoria ai predetti punteggi della Off. Tecnica. In conformità a quanto previsto dall'art. 97 D.Lgs 50/2016, Marche Multiservizi valuterà la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo (offerta economica), sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Nell’ipotesi di offerta prima in graduatoria NON sospetta di anomalia, Marche Multiservizi procederà all’aggiudicazione nella medesima seduta di FASE4.
Viceversa, quando un'offerta prima in graduatoria appaia anomala Marche Multiservizi utilizzerà la procedura prevista dal cit. art. 97, comma 5. Essa verrà sottoposta a verifica delle giustificazioni prodotte ai fini della valutazione dell'eventuale anomalia della stessa (Eventuale subFASE di verifica anomalia). In tale circostanza l’operatore economico interessato dalla procedura sarà informato mediante lettera raccomandata o PEC sui tempi e le modalità formali di presentazione delle giustificazioni. In tale ipotesi in cui debbano essere richieste giustificazioni all’offerta anomala, Marche Multiservizi procederà all'aggiudicazione in una successiva seduta pubblica (FASE 5) la cui data verrà comunicata a mezzo fax o PEC a tutti i concorrenti ammessi alla presente procedura, nonché a mezzo di apposito avviso pubblicato sul sito internet (profilo di committente).
6. RTI, CONSORZI, RETI DI IMPRESA E AVVALIMENTO
6.1 Documentazione e Requisiti in caso di RTI/Consorzi
Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, oltre agli imprenditori individuali, artigiani, società e cooperative, i seguenti soggetti come indicati all’art. 45, comma 2, D. Lgs 50/2016, lett.:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti da imprenditori individuali, artigiani, società e cooperative, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili, i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra imprenditori individuali, artigiani, società e cooperative, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
Relativamente ai predetti soggetti, si applicano le seguenti prescrizioni.
Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese sul DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) di cui all’art. 85 del D. Lgs 50/2016, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea. Se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee (RTI), e i consorzi/consorziate, dev'essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste dalle parti da II a V.
Attenzione: vale anche per i suddetti soggetti il principio generale di equipollenza delle “vie di acquisizione del documento finale” rispetto alla dovuta funzione giuridica di acclarare il possesso dei requisiti di partecipazione in capo all’operatore economico, pertanto non si procederà all’esclusione qualora il DGUE non fosse del tutto formalmente conforme a quanto ipotizzato dall’art. 85, D. Lgs 50/2016, dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, o dal Comunicato Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22.07.2016.
I mezzi di prova, ai sensi All. XVII del D. Lgs 50/2016, sono i medesimi previsti per il concorrente singolo.
Tutti gli operatori economici indicati all’art. 45, comma 2, D. Lgs 50/2016, nonché le ditte designate quali “consorziate esecutrici” dai consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono produrre la documentazione di cui ai punti 3.1 del Disciplinare (relativa alle informazioni sull’operatore economico, all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, c. 1, 2, 4 e 5, D. Lgs 50/2016) e 3.2 del Disciplinare (relativa ai Requisiti di idoneità professionale - Criteri di selezione - parte I), nonché la dichiarazione sulle condizioni e le dichiarazioni preliminari relative all’appalto in oggetto (rif. art. 3.4.1 del presente Disciplinare).
Si applicano le seguenti eccezioni:
— Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali,
* categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani, Classe B (o superiore): inferiore a 500 000 abitanti e superiore o uguale a 100 000 abitanti.
Viene richiesta anche per le attività a misura riguardante gli interventi di bonifica dell’amianto:
* categoria 10A: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi, classe E (o superiore): fino a 200 000,00 EUR (si ricorda che la bonifica amianto fa parte integrante, per lo 0,73%, della prestazione secondaria e non è una prestazione secondaria a sé, pertanto la ditta che effettuerà la bonifica amianto dovrà possedere, oltre all’iscrizione all’ANGA per tale attività, anche gli altri requisiti frazionabili in proporzione alla percentuale di prestazioni svolte nel RTI);
– In caso di RTI i singoli operatori economici componenti un RTI possono, al fine di raggiungere il requisito prescritto, procedere al cumulo delle rispettive classi di iscrizione all’Albo, purché ciò avvenga in simmetria rispetto alle percentuali e alle parti dei servizi che ciascuno di essi andrà ad eseguire (cfr articolo 6.2 del presente disciplinare). In caso di consorzio, il requisito prescritto deve essere posseduto dal consorzio e da tutte le consorziate indicate quali esecutrici, in ragione delle percentuali e alle parti dei servizi che ciascuno di essi andrà ad eseguire.
— Iscrizione all’Albo Nazionale Trasportatori conto terzi;
* In caso di RTI o consorzio tale certificazione dovrà essere posseduta dall’impresa che svolge effettivamente il servizio.
---
Nell’ipotesi che alla gara in oggetto sia applicabile l’utilizzo del sistema AVCPass, si precisa che, relativamente al PassOE, il documento generato deve essere stampato e firmato congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie; è la mandataria/capofila ad allegare materialmente il documento alla documentazione amministrativa, e lo stesso contiene i dati di tutto il raggruppamento. Si raccomanda di fare riferimento alle FAQ dell’Autorità su: xxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/XxxxXxxxxxxx/XXX/XxxxxxxxxXxxxxxxx/XxxXxxxxxx
La seguente documentazione può essere presentata anche solo dalla mandataria o dal consorzio:
- attestato presa visione (SOLO se previsto dal Disciplinare con apposita sezione)
- cauzione provvisoria (dev’essere menzionata anche la/e mandante/i se RTI costituendo)
- ricevuta versamento contribuzione ANAC.
Invece, relativamente alla documentazione di cui al punto 3.3 del Disciplinare relativa ai Criteri di selezione – parte II (Requisiti speciali), ci si attenga a quanto segue:
Per i Raggruppamenti Temporanei di concorrenti
RE.1) Adeguata capacità economica e finanziaria dimostrabile mediante almeno 2 (due) dichiarazioni in originale di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385).
Requisito Frazionabile: Si richiede che la Capogruppo-Mandataria presenti n. 2 (due) idonee referenze di istituti bancari o intermediari autorizzati, mentre ciascuna impresa Mandante presenti almeno n. 1 (una) idonea referenza di istituto bancario o intermediario autorizzato, attestanti la capacità economica e finanziaria dell’operatore economico, fermo restando la possibilità – qualora l’operatore fosse per giustificati motivi impossibilitato a presentare tale dichiarazione - di provare la propria capacità economica e finanziaria mediante quanto previsto dall’all. XVII, pt. I, lett. b) e c) del D. Lgs 50/2016.
RE.2) Aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi dalla data di pubblicazione del presente Bando sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (quindi 01/01/2017 – 31/12/2019), un importo relativo a servizi nel settore oggetto di gara (Raccolta rifiuti e spazzamento manuale e di supporto allo spazzamento meccanico, ecc.), non inferiore a Euro 14.500.00,00 (quattordicimilioni cinquecentomila/00), IVA esclusa, così suddiviso:
• almeno Euro 12.000.000,00 (dodicimilioni/00), IVA esclusa per servizi analoghi alla prestazione principale (raccolta rifiuti), complessivamente nell'ultimo triennio (01/01/2017 – 31/12/2019),
• almeno Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00), IVA esclusa per servizi analoghi alla prestazione secondaria (spazzamento manuale e a supporto dello spazzamento meccanico), complessivamente nell'ultimo triennio (01/01/2017 – 31/12/2019).
Requisito Frazionabile
Se RTI Verticale:
La Capogruppo – che svolgerà la prestazione principale (raccolta rifiuti) - dovrà obbligatoriamente aver realizzato complessivamente nell'ultimo triennio (01/01/2017 – 31/12/2019) un importo relativo a servizi analoghi alla prestazione principale (raccolta rifiuti) di almeno Euro 12.000.000,00 (dodicimilioni/00), IVA esclusa.
La Mandante – che svolgerà la prestazione secondaria (spazzamento manuale e a supporto dello spazzamento meccanico) - dovrà obbligatoriamente aver realizzato complessivamente nell'ultimo triennio (01/01/2017 – 31/12/2019) un importo relativo a servizi analoghi alla prestazione secondaria (spazzamento manuale e a supporto dello spazzamento meccanico di almeno Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00), IVA esclusa.
Se RTI Orizzontale:
Il requisito sarà frazionabile in proporzione alla quota di partecipazione in RTI: Tutte le ditte associande dovranno presentare i propri servizi analoghi da cui risulti l’analogia rispetto a quanto richiesto dal requisito (sia prestazione principale che secondaria). Si precisa che è frazionabile l’importo dei servizi analoghi. Pertanto, gli importi richiesti per l’operatore economico singolo sono raggiungibili cumulando gli importi delle imprese associande. Tenuto conto della complessità e la durata dell’appalto, e dato che la Stazione Appaltante ritiene opportuno per lo svolgimento della fornitura l’affidamento a un operatore economico dotato di un'organizzazione di elevato livello imprenditoriale e di comprovata capacità tecnica, la mandataria dovrà possedere i requisiti richiesti nella misura minima del 40%, e in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria rispetto alle mandanti. La restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti e non sono richieste loro percentuali minime di possesso dei requisiti, ma attenzione: resta fermo che comunque le ditte devono possedere una percentuale di requisiti in misura non inferiore alla percentuale di partecipazione in RTI (ad esempio se una mandante partecipa al RTI per il 3%, deve possedere il 3% dei
requisiti richiesti all’operatore economico singolo). Si precisa che in ogni caso il raggruppamento deve possedere complessivamente i requisiti richiesti.
RT.1) Aver eseguito servizi analoghi a quelli oggetto di gara (servizi di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e assimilati, raccolte differenziate, raccolta porta a porta e spazzamento manuale e a supporto dello spazzamento meccanico) negli ultimi 3 (tre) anni dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (quindi 01/01/2017 – 31/12/2019), per una popolazione residente complessivamente servita non inferiore a 100.000 abitanti, per almeno un biennio continuativo, nel suddetto triennio, sia per la raccolta che per lo spazzamento manuale e a supporto dello spazzamento meccanico (raccolta per 100.000 abitanti, spazzamento manuale e a supporto dello spazzamento meccanico per 100.000 abitanti, all’interno del medesimo biennio continuativo preso a riferimento). Nota: gli abitanti sono dimostrabili anche cumulativamente con più contratti nel biennio continuativo preso in considerazione (si possono sommare gli abitanti di più contratti gestiti in tale finestra temporale).
Si specifica che dovranno essere dichiarati: l’importo pro-quota nel periodo, la descrizione, la durata, il numero di residenti serviti in relazione al tipo di servizio svolto (raccolta o spazzamento manuale e a supporto dello spazzamento meccanico) ed il destinatario, pubblico o privatodel/i contratto/i stesso/i.
Requisito Frazionabile
Se RTI Verticale:
La Capogruppo – che svolgerà la prestazione principale (raccolta rifiuti) - dovrà obbligatoriamente aver svolto servizi analoghi (raccolta rifiuti) per almeno un biennio continuativo, nel suddetto triennio, per una popolazione residente complessivamente servita non inferiore a 100.000 (centomila) abitanti.
La Mandante – che svolgerà la prestazione secondaria (spazzamento) - dovrà obbligatoriamente aver svolto servizi analoghi (spazzamento manuale e di supporto al meccanizzato) per almeno un biennio continuativo, nel suddetto triennio, per una popolazione residente complessivamente servita non inferiore a 100.000 (centomila) abitanti.
Se RTI Orizzontale:
Il requisito sarà frazionabile in proporzione alla quota di partecipazione in RTI: Tutte le ditte associande dovranno presentare i propri servizi nel biennio continuativo considerato da cui risulti l’analogia rispetto a quanto richiesto dal requisito (sia prestazione principale che secondaria). Si precisa che è frazionabile la popolazione residente complessivamente servita nel biennio preso a riferimento. Pertanto, i numeri richiesti per l’operatore economico singolo sono raggiungibili cumulando gli importi delle imprese associande. Tenuto conto della complessità e la durata dell’appalto, e dato che la Stazione Appaltante ritiene opportuno per lo svolgimento della fornitura l’affidamento a un operatore economico dotato di un'organizzazione di elevato livello imprenditoriale e di comprovata capacità tecnica, la mandataria dovrà possedere i requisiti richiesti nella misura minima del 40%, e in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria rispetto alle mandanti. La restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti e non sono richieste loro percentuali minime di possesso dei requisiti, ma attenzione: resta fermo che comunque le ditte devono possedere una percentuale di requisiti in misura non inferiore alla percentuale di partecipazione in RTI (ad esempio se una mandante partecipa al RTI per il 3%, deve possedere il 3% dei requisiti richiesti all’operatore economico singolo). Si precisa che in ogni caso il raggruppamento deve possedere complessivamente i requisiti richiesti.
RT.2) Aver eseguito, per almeno un biennio continuativo negli ultimi 3 (tre) anni dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (quindi 01/01/2017 – 31/12/2019), servizi di raccolta svolti con il metodo porta a porta aventi ad oggetto almeno 4 (quattro) frazioni merceologiche gestite in un unico comune di almeno
50.000 abitanti residenti serviti.
Nota: in caso di raccolta in un unico contenitore di più materiali (es. plastica e metalli insieme, ovvero carta e cartone insieme) viene considerata come oggetto della stessa "una frazione".
Dovrà essere indicato nella dichiarazione l’ente committente attestante per il quale è stato eseguito il presente servizio "di punta".
Se RTI Verticale, il requisito non è frazionabile:
Il requisito dovrà essere in capo alla Capogruppo, che svolgerà la prestazione principale (raccolta rifiuti).
Se RTI Orizzontale:
Il requisito sarà frazionabile in proporzione alla quota di partecipazione in RTI: Tutte le ditte associande dovranno aver eseguito, per almeno un biennio continuativo negli ultimi 3 (tre) anni dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (quindi 01/01/2017 – 31/12/2019), servizi di raccolta svolti con il metodo porta a porta aventi ad oggetto almeno 4 (quattro) frazioni merceologiche gestite in un unico comune di almeno X abitanti residenti serviti, ove X è determinato in base alla quota di partecipazione in RTI in proporzione agli abitanti richiesti per l’operatore singolo. Si precisa che è frazionabile il numero di abitanti residenti serviti, e NON il numero di frazioni merceologiche gestite. Pertanto, i numeri richiesti per l’operatore economico singolo sono raggiungibili cumulando gli importi delle imprese associande. Tenuto conto della complessità e la durata dell’appalto, e dato che la Stazione Appaltante ritiene opportuno per lo svolgimento della fornitura l’affidamento a un operatore economico dotato di un'organizzazione di elevato livello imprenditoriale e di comprovata capacità tecnica, la mandataria dovrà possedere i requisiti richiesti nella misura minima del 40%, e in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria rispetto alle mandanti. La restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti e non sono richieste loro percentuali minime di possesso dei requisiti, ma attenzione: resta fermo che comunque le ditte devono possedere una percentuale di requisiti in misura non inferiore alla percentuale di partecipazione in RTI (ad esempio se una mandante partecipa al RTI per il 3%, deve possedere il 3% dei requisiti richiesti all’operatore economico singolo). Si precisa che in ogni caso il raggruppamento deve possedere complessivamente i requisiti richiesti.
RT.3) Disponibilità di almeno 1 Centro servizi, cosi come specificato nel CSA, comprendente la rimessa automezzi, sistemi e dotazioni di sicurezza, spogliatoi e servizi per i dipendenti, recapito telefonico, telefax e posta elettronica. Qualora l'impresa non disponga di tale Centro servizi, dovrà presentare una dichiarazione con la quale si impegna, in caso di aggiudicazione, ad aprirlo con le caratteristiche di cui sopra, entro la data di inizio del servizio, pena la revoca dell'aggiudicazione e la risoluzione del contratto. L'attivazione del Centro servizi dovrà risultare da verifica diretta di persona appositamente incaricata dalla committente.
Requisito NON Frazionabile: tale requisito dovrà risultare in capo alla capogruppo mandataria.
RT.4) Certificazioni di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 14001 e ISO 45001 (oppure OHSAS 18001, quest’ultima alternativa alla sola ISO 45001) rilasciata da un ente di certificazione accreditato da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento, che riporti nel campo di applicazione della certificazione esplicito riferimento riconducibile ad attività afferenti a quelle oggetto del presente bando.
Requisito NON Frazionabile: tutte le ditte costituende il Raggruppamento temporaneo dovranno essere in possesso di tutte le certificazioni richieste.
Per i Consorzi -
In caso di partecipazione di Consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) del D.lgs n. 50/2016 (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e consorzi tra imprese artigiane) i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal Codice Appalti, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; tali consorzi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, e gli stessi non possono partecipare insieme al consorzio. In caso di partecipazione di Consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. c) del D.lgs n. 50/2016 (consorzi stabili, società consortili) i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal Codice Appalti, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei
mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati; tali consorzi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, e gli stessi non possono partecipare insieme al consorzio. È possibile la partecipazione contestuale del consorzio e delle consorziate non designate quali esecutrici.
In caso di partecipazione di Consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs n. 50/2016 (consorzi ordinari di concorrenti) si specifica che i requisiti devono essere posseduti dalla Consorziata deputata al materiale svolgimento delle attività. Qualora vengano indicate più Consorziate esecutrici dovrà essere dichiarato quale fra le Consorziate assumerà il ruolo di capogruppo e quali di mandanti. Si applicheranno tra esse le stesse regole dei RTI. Resta fermo che le Consorziate indicate quali esecutrici, dovranno presentare tutte le relative dichiarazioni richieste nel bando. Qualora l’impresa/e Consorziata/e, indicata/e quale/i esecutrice/i delle attività, sia/ano a loro volta Consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b), c) ed e) del D.lgs n. 50/2016, essi dovranno, a loro volta, indicare per quali Consorziate il Consorzio concorre. Per dette Consorziate esecutrici valgono le stesse disposizioni riportate nel presente documento.
Relativamente al possesso delle certificazioni di cui al punto RT.4), le stesse dovranno essere possedute in capo al consorzio e da ciascuna consorziata designata quale esecutrice.
6.1.1 Reti d’impresa
Si precisa, altresì, che nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
E’ in ogni caso necessario che tutte le imprese della rete che partecipano alla procedura di gara siano in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80, c. 1, 2, 4 e 5, D. Lgs 50/2016.
Relativamente ai requisiti speciali di partecipazione, essendo stata l’aggregazione tra gli aderenti del contratto di rete “strutturalmente” assimilata al Raggruppamento Temporaneo di Imprese con il disposto del comma 14 dell’art.48 D. Lgs 50/2016, trovano applicazione le regole in tema di qualificazione previste dal cit. art. 48.
Inoltre, si richiede la seguente altra documentazione da allegare nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009:
1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
2. dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune) che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra
forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati);
3. dichiarazione che indichi la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 92 del Regolamento, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente.
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009:
1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun operatore economico concorrente;
Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può rite-
nersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
ovvero
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:
1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD , con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, redatto per scrittura privata anche firmata digitalmente ai sensi dell’art. 24 del CAD,recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna operatore economico concorrente;
ovvero
2. copia autentica del contratto di rete ( redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD), con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
c) la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 92 del Regolamento, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente.
Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.
6.2 Offerta in caso di RTI/Consorzi/Reti di impresa
In conformità a quanto previsto dall’art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, l’offerta economica presentata dai soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. 50/2016, dovrà essere sottoscritta a pena di esclusione da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti.
Andrà allegata a pena di esclusione al modello DGUE delle imprese costituenti/ende l’ATI o il consorzio l’apposita dichiarazione (anch’essa sottoscritta da tutte le Imprese), contenente:
• Ai sensi dell’art. 48 comma 4 D. lgs 50/2016 la specificazione delle percentuali di partecipazione in RTI al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti per la qualificazione alla gara, nonché l’indicazione delle parti di prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (il medesimo obbligo si applica sugli operatori economici che partecipano alla gara in aggregazione di rete di imprese);
• Ai sensi dell’art. 48 commi 8, 12 e 15 D. Lgs 50/2016 l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata
come “mandatario” (nel modello DGUE, Parte II, Sez. A), il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.
In caso di reti d’imprese si applica quanto segue:
a) Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica: l’offerta deve essere sottoscritta dall’organo comune;
b) Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica: l’organo comune e tutte le imprese retiste devono sottoscrivere l’offerta;
c) Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza, o reti sprovviste di organo comune: tutte le imprese retiste devono sottoscrivere l’offerta.
In ogni caso, relativamente alle c.d. Reti di impresa, si farà riferimento alla Determinazione AVCP n. 3 del 23.04.2013.
6.3 Altre informazioni in caso di RTI/Consorzi/Reti di impresa
Garanzie: Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. 50/2016, da costituirsi o già costituiti, le riduzioni di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 saranno possibili solo se tutte le imprese raggruppande/te, consorziande/te risultino in possesso delle certificazioni ivi elencate. In caso di RTI da costituirsi, tutte le imprese raggruppande, a pena di esclusione, dovranno sottoscrivere la/e polizza/e fidejussoria/e o quanto meno essere individuabili nella/e polizza/e.
Versamento ad ANAC: I raggruppamenti di imprese e i consorzi di concorrenti , e le Reti di imprese dovranno effettuare un unico versamento della somma relativa al contributo a favore dell’Autorità di Vigilanza producendo, a pena di esclusione, l’originale della ricevuta di tale versamento (se scontrino Lottomatica) ovvero stampa della stessa corredata da copia di un documento di identità in corso di validità (se ricevuta ottenuta via email a seguito di pagamento con carta di credito online). Per l’entità, la modalità di versamento e di certificazione dello stesso, attenersi alle istruzioni sul sito internet: xxxx://xxx.xxxx.xx. Anche in questo caso si richiama l’attenzione sulle nuove modalità di pagamento della contribuzione in vigore dal 1° maggio 2010. Altro:
L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) D. Lgs 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Ai sensi dell’art. 48, comma 9, D. Lgs 50/2016 è vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell’art. 48 D. Lgs 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
In caso di ATI, Consorzi o Avvalimento, o Reti di imprese, la documentazione amministrativa dovrà possibilmente essere adeguatamente separata per Ditta, ad esempio in raccoglitori A4 trasparenti di cellophane o in fogli A3 piegati a metà con indicazione della ragione sociale della ditta cui appartiene la documentazione nonché il ruolo da essa ricoperto all’interno del Raggruppamento.
Non è ammessa la contestuale partecipazione alla gara da parte di Imprese che abbiano in comune fra loro amministratori muniti di poteri di rappresentanza. Marche Multiservizi SpA
escluderà altresì dalla gara i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi (c.d. collegamento sostanziale).
6.4 Avvalimento
Si applica l’art. 89 del D. Lgs 50/2016. Si ricorda altresì che l'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti (avvalimento) deve assicurarsi che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore riceva insieme al proprio DGUE, un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati (ausiliari).
Inoltre l’operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti dovrà allegare al DGUE:
▪ una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 D. Lgs 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (tale dichiarazione va fatta nel DGUE dell’ausiliaria, che va compilato come da istruzioni nel DGUE stesso);
▪ una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
▪ il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
▪ PassOE: l’impresa ausiliaria deve generare e allegare il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20.12.2012 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC). Si raccomanda di fare riferimento alle FAQ su: xxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/XxxxXxxxxxxx/XXX/XxxxxxxxxXxxxxxxx/XxxXxxxxxx
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. L'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
7. SUBAPPALTI
E’ ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art. 105 D. Lgs 50/2016, e nei limiti quantitativi dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture, ivi previsti.
Sia il subappalto, che eventuali variazioni dell’oggetto o dell’importo dello stesso già autorizzato, sono soggetti ad obbligo di acquisizione di autorizzazione (integrativa se trattasi di variazione). I lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che gli operatori economici concorrenti intendono subappaltare o concedere in cottimo dovranno essere indicati nel DGUE in sede di gara, pena l’impossibilità di subappalto.
N.B. È stato abrogato il comma 6 dell’art. 105 del D. Lgs 50/2016 che imponeva l'indicazione di una terna di subappaltatori.
Relativamente alla documentazione:
1. Il contratto di subappalto dovrà essere depositato presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.
2. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario deve trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata
3. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario deve trasmettere altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 cit. D. Lgs
4. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici
5. Il contratto di subappalto deve contenere, a pena di nullità, apposita clausola sull’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti (di cui all’art. 3, comma 9,
L. 136/2010) con indicazione espressa del Conto Corrente dedicato della subaffidataria e delle persone autorizzate ad operarvi.
6. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
I subappaltatori dovranno, al fine dell’autorizzazione al subappalto, dimostrare l’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs 50/2016; qualora apposita verifica della Stazione Appaltante abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione in capo a un subappaltatore, l'affidatario dovrà provvedere a sostituirlo.
L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario deve corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa, come definita dalla raccomandazione della Commissione, 06.05.2003, relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.05.2003, pag. 36;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;
Relativamente ai termini previsti dall’art. 105, comma 18, D. Lgs 50/2016, si rende noto che ai sensi degli artt. 6 e 21 della L. 241/1990 il termine per l’eventuale formazione del silenzio assenso inizia a decorrere solo dal momento in cui la scrivente Stazione Appaltante è posta in condizioni di esaminare compiutamente l’istanza, integrata da tutta la documentazione necessaria richiesta ex legge all’interessato: la mancata allegazione anche solo di parte della documentazione costituisce mancanza di un presupposto per considerare esistente il procedimento autorizzatorio e la maturazione del silenzio assenso.
8. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO
Si informa che il verbale di gara non avrà valore di contratto e che la conseguente stipulazione dello stesso avverrà successivamente alle necessarie verifiche, all’aggiudicazione e ai termini dilatori previsti dalla vigente normativa.
Prima dell'aggiudicazione dell'appalto Marche Multiservizi procederà alle verifiche previste all’art. 85, comma 5, e 86 del D.Lgs 50/2016, e si riserva la facoltà di verificare la veridicità di tutte le dichiarazioni rese, anche ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs 50/2016: richiederà all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, nonché all'impresa che la segue in graduatoria, di presentare documenti complementari aggiornati conformemente all'articolo 86 e, se del caso, all'articolo 87 del D. Lgs 50/2016. Marche Multiservizi potrà invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87 del 50/2016.
La mancata corrispondenza a quanto dichiarato in sede di gara comporterà la decadenza dall’aggiudicazione nonché le sanzioni previste dal D.Lgs 50/2016.
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88 D. Lgs 50/2016, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice sarà acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici, con sistema AVCPass. La società aggiudicataria si impegna a svolgere l’appalto con le modalità contrattualmente previste anche nelle more della formale stipula del contratto (esecuzione del contratto in via d’urgenza) se nelle fattispecie contemplate dal comma 8 dell’art. 32 D. Lgs 50/2016. Il termine di sessanta giorni di cui all’art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 (termine di stipulazione del contratto) viene elevato a novanta giorni dall’aggiudicazione definitiva.
In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 D. Lgs 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, Marche Multiservizi si riserva di esercitare la facoltà prevista dall’art. 110 del D.Lgs. 50/2016. Relativamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, nei casi di cui al precedente periodo si farà riferimento a quanto previsto ai commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
Sulle modalità di pagamento, si rinvia al Capitolato Speciale d’Appalto.
Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs 50/2016 l’appaltatore dovrà produrre idonea garanzia definitiva, con le modalità previste dal cit. art. 103, la quale verrà svincolata nei modi, ai sensi e per gli effetti del citato X.Xxx.
La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze e deve inoltre comprendere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la clausola “pagamento a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante con liquidazione dell’indennizzo entro 15 gg. dalla predetta richiesta, con espresso divieto del Garante di opporre in ogni sede, a fronte della richiesta formulata dal Committente, eccezioni relative al rapporto garantito”.
L’impresa aggiudicataria dovrà presentare polizza assicurativa, se previsto dal C.S.A.
La mancata costituzione della garanzia, nonché della polizza assicurativa di cui sopra, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte di Marche Multiservizi.
9. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
Ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento GDPR UE 2016/679, i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.
10. ALTRE INFORMAZIONI
Pagamenti: Rif. CSA.
Tutte le spese per la presente gara e per la stipulazione del relativo contratto, accessorie e conseguenziali, nessuna esclusa (es. tasse, imposte, bolli, registri e diritti, spese notarili, ecc.) sono a carico dell’Impresa aggiudicataria.
Per quanto non espressamente indicato nel presente Disciplinare, nel Capitolato e nel bando di gara, si applicano le disposizioni vigenti in materia.
Si evidenzia che ai sensi degli artt. 2 c.6, 3 x.0 x 0 x.0 xxx Xxxxxxx ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, la Ditta aggiudicataria è tenuta a rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani previsti dalla normativa vigente.
Marche Multiservizi S.p.a. chiederà tali rimborsi a mezzo raccomandata A.R. all’aggiudicatario, con indicazione degli estremi di pubblicazione del bando, degli ordini emessi alla G.U.R.I./Quotidiani, delle coordinate bancarie, e con allegata relativa fattura.
Si chiarisce altresì che il termine di “sessanta giorni dall’aggiudicazione” riguarda non il termine entro il quale Marche Multiservizi S.p.a. può chiedere tali rimborsi, bensì il termine assegnato dalla normativa all’appaltatore entro il quale effettuare i rimborsi.
11. CONTATTI E RICHIESTA DI INFORMAZIONI
Le Imprese partecipanti potranno fare pervenire richieste di chiarimenti in merito alla documentazione di gara inviandole, ESCLUSIVAMENTE PER ISCRITTO e in lingua italiana, all’attenzione della Funzione Acquisti e Appalti (e-mail xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), tassativamente entro e non oltre il giorno 11.03.2020 (undici marzo 2020) alle ore 12:00.
I suddetti chiarimenti dovranno essere formulati esclusivamente come segue:
- in lingua italiana
- per iscritto (non si risponderà a quesiti posti telefonicamente o di persona)
- indicare nell’oggetto della email come minimo la dicitura “quesito”, soprattutto il CIG di gara e l’intestazione della procedura. Se possibile anche l’argomento oggetto di quesito, anche abbreviato (es. “Quesito - Servizi raccolta rifiuti e spazzamento – CIG 8202458279 - Sopralluogo”.
Si prega di NON inviare i quesiti a mezzo PEC, o ad altro indirizzo email che non sia quello riportato a inzio articolo. Non si risponderà di mancate risposte a quesiti che non rispettino le caratteristiche sopra riportate.
Si precisa che la Stazione Appaltante fornirà unicamente chiarimenti relativi alle modalità formali di partecipazione alla gara, e non a quesiti di carattere legale di varia interpretazione circa il D.Lgs 50/2016 o altre Leggi in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, quali ad esempio la verifica pre-gara del possesso o meno dei requisiti (es. in caso di RTI) richiesti ai fini della partecipazione, ecc. A tal proposito, premesso che tutta la documentazione relativa alla gara è liberamente disponibile per la consultazione sul sito internet della Stazione Appaltante, si invitano le Ditte a procedere come più ritengono opportuno ai fini dell'ammissione alla procedura, posto che la decisione ultima sull’ammissibilità o meno della/e Ditta/e in base alla documentazione amministrativa presentata sarà effettuata dalla Stazione Appaltante unicamente in sede di gara.
ATTENZIONE: Si precisa altresì che, per esigenze organizzative, NON SI RISPONDERÀ A QUESITI POSTI TELEFONICAMENTE O DI PERSONA: si invitano cortesemente le Ditte ad attenersi strettamente alla richiesta di chiarimenti per iscritto con le modalità precedentemente illustrate.
Si raccomanda alle Ditte concorrenti di verificare frequentemente sul sito web (profilo di committente), dopo il primo download della documentazione, la presenza di eventuali chiarimenti o rettifiche di interesse generale pubblicati sul sito aziendale, in calce alla documentazione di gara precedentemente pubblicata, poiché le stesse avranno valore di notifica ai sensi di legge.
Ai sensi dell’art. 52, c. 1 e 2, e comma 10 del D.lgs. 50/2016, i mezzi di comunicazione per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni scelti dalla Stazione Appaltante sono i mezzi elettronici. Pertanto tutte le comunicazioni inerenti la procedura di gara e i relativi esiti potranno essere effettuate anche sul sito internet della stazione appaltante: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
A tal fine, ferme restando le disposizioni dell’art. 76 del D. Lgs 50/2016, e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 53 del D. Lgs 50/2016 (Accesso agli atti e riservatezza) e dagli artt. 22 e ss. della L. 241/1990 (Definizioni e princípi in materia di accesso e ss.) NON SI FORNIRANNO INFORMAZIONI TELEFONICHE SULL’ESITO DI GARA, CHE XXXX’ RESO NOTO SOLO
QUANDO DEFINITIVO E COMUNQUE D’UFFICIO A TUTTE LE DITTE AVENTI DIRITTO AI SENSI DELL’ART. 76 PREDETTO.
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx
Dirigente Funzione Acquisti e Appalti