Schema di contratto di concessione.
ALLEGATO “E” al Disciplinare di Gara
SCHEMA DI CONCESSIONE
[CIG: 2820763742, CUP G34C11000030009]
(il suddetto schema rappresenta il contesto contrattuale di riferimento e sarà oggetto di ulteriore definizione sulla base del progetto di gestione dell’infrastruttura realizzata)
Schema di contratto di concessione.
(il suddetto schema rappresenta il contesto contrattuale di riferimento e sarà oggetto di ulteriore definizione sulla base del progetto di gestione dell’infrastruttura realizzata)
TRA
la REGIONE LIGURIA – con sede legale in Genova , P.IVA , nella persona del suo Rappresentante Legale, (di seguito anche “Regione”, “Amministrazione” o “Concedente”)
e
-----------------con sede legale e domiciliata ai fini del presente contratto ----------------------------, P.IVA-----------
----, in persona del procuratore-------------, nato a , (di seguito anche “Impresa” o “Concessionario”)
PREMESSO CHE
▪ in data Datasiel ha indetto, in qualità di Amministrazione Aggiudicatrice e ai sensi del D.Lgs. 163/2006, Gara europea a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 per la fornitura chiavi in mano delle infrastrutture di dorsale necessarie al collegamento in banda larga delle sedi dei Comuni e Frazioni della Provincia di Genova, della Provincia di La Spezia, della Provincia di Savona, della Provincia di Imperia e per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’infrastruttura realizzata (CIG:
CUP );
▪ a seguito della procedura di gara era stabilita la stipula con l’Aggiudicatario due distinti rapporti contrattuali: il contratto di appalto di fornitura “chiavi in mano” delle infrastrutture di dorsali per il collegamento in banda larga delle sedi dei Comuni e delle Frazioni indicati; il contratto di concessione per l’affidamento in concessione del servizio di gestione, manutenzione ed ampliamento dell’infrastruttura realizzata;
▪ l’Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta da Datasiel per la fornitura;
▪ in data Datasiel e l’Impresa hanno stipulato contratto di appalto e in data si sono concluse con esito positivo tutte le attività di collaudo e l’infrastruttura è stata accettata;
▪ successivamente Regione Liguria ha acquisito la titolarità della suddetta infrastruttura;
▪ l’Impresa ha prestato la cauzione definitiva per un valore pari a Euro ----------(--------) e la polizza assicurativa per un valore pari a Euro ----------( ) ed ha soddisfatto gli obblighi richiesti;
▪ l’Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto di concessione e dai suoi allegati (Offerta Economica e Offerta Tecnica presentati dall’Impresa, Disciplinare di gara, Capitolato Tecnico di gara) definisce in modo adeguato e completo l’oggetto del contratto medesimo e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Valore delle premesse e norme regolatrici
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti di gara ancorché non materialmente allegati, la proposta progettuale presentata in fase di partecipazione alla gara dal Concessionario relativamente il progetto di gestione dell’infrastruttura realizzata ed i prezzi offerti in sede di gara dal Concessionario nonché la dichiarazione del legale rappresentante dell’Impresa posta in calce costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. L’esecuzione del presente contratto è regolata da quanto in esso disciplinato e nei suoi allegati nonché:
▪ dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione;
▪ dal codice civile e dalle altre disposizioni normative emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti da Datasiel prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Impresa ed accettate da Datasiel.
Articolo 2 - Oggetto del contratto
1. Con il presente atto viene concesso al Concessionario il servizio di gestione dell’infrastruttura di cui in premessa, la relativa manutenzione e l’ampliamento della rete stessa con oneri a suo totale ed esclusivo carico e il compito di stipulare contratti di servizio con la cittadinanza e con gli operatori di mercato attraverso azioni promozionali autonome, per tutta la durata della concessione. L’infrastruttura, descritta negli allegati è messa a disposizione nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noti al Concessionario.
2. Si specifica quindi che:
− oggetto della concessione è il servizio di gestione dell’infrastruttura;
− la manutenzione e l’assistenza dovrà essere effettuata secondo quanto prescritto nel Capitolato Tecnico ed offerto in fase di partecipazione alla gara dal Concessionario in Offerta Tecnica;
− l’ampliamento e la valorizzazione verso il mercato degli operatori esterni dovrà avvenire nel pieno rispetto del principio di parità di trattamento ed in ogni caso delle vigenti normative di riferimento.
Articolo 3 – Scopo
1. Lo scopo della concessione consiste nella gestione dell’infrastruttura di cui sopra per le finalità che il Concedente persegue. In particolare, l’obiettivo è quello di sostenere lo sviluppo di infrastrutture di dorsale necessarie al collegamento in banda larga di territori comunali attualmente svantaggiati.
2. Il Concessionario a tal fine stipula contratti di servizio con gli operatori autorizzati che ne facciano richiesta con il fine di erogare la banda larga a siti attualmente sprovvisti.
3. Tale attività viene svolta in conformità alle condizioni tecniche di cui al Capitolato Tecnico nonché alle Offerte del Concessionario in sede di gara e, specificatamente, nell’Offerta Tecnica e nell’Offerta Economica allegate al presente contratto di concessione.
4. La gestione dell’infrastruttura non può essere effettuata per altro scopo per cui la concessione è disposta.
Articolo 4 – Corrispettivo e meccanismo di recupero di eventuali extraprofitti
1. Il corrispettivo per l’attività data in concessione sarà rappresentato esclusivamente dal diritto di gestire funzionalmente l’infrastruttura e di sfruttarla economicamente.
Articolo 5 – Utilizzo dell’infrastruttura
1. Il Concedente, ha acquisito la piena ed esclusiva disponibilità dell’intera infrastruttura e ne consente l’utilizzo, così come descritto all’art. 2, al Concessionario finalizzato al servizio di diffusione di connettività per tutta la durata della presente concessione.
2. Il Concessionario dovrà utilizzare l’infrastruttura in modo corretto, usando l’ordinaria diligenza.
3. Il Concessionario dovrà altresì osservare tutte le norme di sicurezza, le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell’infrastruttura in oggetto.
Articolo 5 bis– Infrastruttura in fibra ottica e recupero di eventuali extraprofitti (claw back)
1. A norma del punto 20 della Comunicazione della Commissione Europea n.C(2010)2956 del 30.04.2010 “Aiuto di Stato N.646/2009 – Italia. Progetto nazionale banda larga nelle aree rurali d’Italia”, è previsto un meccanismo di recupero di eventuali extraprofitti (claw back) per garantire che tutte le entrate derivanti dalla rete pubblica in eccesso rispetto ai costi (ivi compreso l’eventuale compenso per il gestore) saranno reinvestite per ammodernare o estendere la rete, sotto il controllo della Regione Liguria interessata. Allo scopo di rendere tale meccanismo pienamente efficace e di calcolare l'ammontare degli extraprofitti, tutti i costi per la realizzazione e la gestione dell'infrastruttura devono figurare in un piano finanziario predisposto dal Concessionario come parte integrante e sostanziale della presente Concessione e devono allinearsi ai costi sostenuti da un operatore efficiente per un intervento simile. Inoltre, allo scopo di garantire un rapido recupero degli extraprofitti, il piano finanziario dovrà includere una clausola che dispone il recupero o il reinvestimento di tali somme. In tal senso, un obbligo di reinvestimento sarebbe più efficiente di un mero obbligo di restituzione, dal momento che il primo garantirebbe il reinvestimento delle somme in banda larga destinate alle aree bianche individuate dalla mappatura. Inoltre, ogni anno, il Concessionario dovrà redigere un rendiconto delle entrate e dei costi associati all'infrastruttura e alla sua gestione.
2. A norma del punto 21 della Comunicazione della Commissione Europea n.C(2010)2956 del 30.04.2010 “Aiuto di Stato N.646/2009 – Italia. Progetto nazionale banda larga nelle aree rurali d’Italia”, i condotti utilizzati per lo sviluppo della rete dovranno essere resi disponibili ad altri operatori interessati a stendere la propria infrastruttura. Le fibre ottiche all'interno dei condotti saranno accessibili a terzi. Difatti, nelle aree che saranno servite da meno di quattro operatori al dettaglio questi saranno tenuti, indipendentemente dalla loro eventuale posizione di potere di mercato, a garantire l'accesso all’ingrosso alla rete a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. È opportuno che i prezzi per l’accesso all’ingrosso si basino sui prezzi all’ingrosso medi pubblicati (regolamentati) in altre aree comparabili, ma più competitive, del paese o della Comunità, oppure, in assenza di dati pubblicati, sui prezzi già stabiliti o approvati dall’autorità nazionale di regolamentazione per i mercati e i servizi interessati. Nelle aree servite da quatto o più operatori, la fibra ottica sarà concessa in esclusiva, in quanto le condizioni di mercato possono essere considerate adeguate per incentivare gli operatori con capacità di banda in eccesso a venderla sul mercato all'ingrosso.
Articolo 6 – Durata
1. La presente concessione ha durata di anni 20 (venti) a decorrere dalla stipula.
2. Decorso il termine finale, la concessione scadrà di pieno diritto essendo esclusa qualunque forma di tacito rinnovo o proroga.
3. Per i motivi di pubblica utilità il Concedente potrà sospendere temporaneamente la concessione, senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per il Concessionario.
Articolo 7 – Modalità di gestione
1. Al fine di verificare la corretta gestione dell’infrastruttura, verrà istituito un Centro Servizi che provvederà a verificare l’adempimento degli obblighi assunti e il mantenimento dei livelli di servizio offerti dal Concessionario in sede di gara anche con ispezioni a campione e/o verifiche sul campo.
2. Il Concessionario provvede alla riscossione diretta delle entrate derivanti dalla gestione.
3. Durante il periodo di concessione il Concessionario stipulerà contratti con operatori autorizzati sul mercato per la diffusione della connettività improntando la sua azione alla parità di trattamento.
4. Fermo quanto indicato all’art. 5, comma 2, che precede, il Concedente, attraverso il Centro Servizi, verificherà periodicamente il listino offerto dall’aggiudicatario agli altri operatori e, in caso di mancato rispetto di condizioni eque e non discriminatorie, il Concessionario dovrà adeguare entro 5 giorni lavorativi il proprio listino e darne comunicazione a tutti gli interessati. In caso di mancato adempimento nel termine prescritto, il Concedente, attraverso il Centro Servizi, avrà la facoltà di rivalersi a titolo di penale sulla cauzione prestata nella misura pari al 3‰ per ogni giorno di ulteriore inadempimento, salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.
5. In caso di reiterati inadempimenti il Concedente, attraverso il Centro Servizi, ha diritto di dichiarare risolta la presente concessione, fermo il diritto al risarcimento del danno.
Articolo 8 – Revisione prezzi
1. I prezzi offerti dal Concessionario, non possono subire variazioni durante il periodo di concessione, salva la revisione periodica secondo gli indici ISTAT, a partire dal secondo anno di gestione.
2. È comunque prevista la facoltà del Concessionario di richiedere al Concedente l’autorizzazione ad adeguare al ribasso i prezzi, in funzione dell’andamento del mercato.
3. Qualunque variazione dovrà comunque essere preventivamente sottoposta, fornendo adeguate motivazioni, all’esame e all’approvazione del Concedente.
Articolo 9 – Oneri di assistenza e manutenzione a carico del Concessionario
1. Il Concessionario si impegna e si obbliga a prestare il servizio di assistenza e manutenzione, a proprie spese, dell’infrastruttura realizzata per garantirne il perfetto stato di efficienza e conservazione, così da poterla riconsegnare al concedente, al termine della concessione, in perfetto stato di utilizzo.
2. Il servizio di assistenza e manutenzione comprende tutti gli oneri necessari per il perfetto e puntuale funzionamento di ciascun infrastruttura realizzata, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo quelli relativi alla manodopera, alla fornitura delle parti di ricambio, al ritiro, all'imballaggio, alla riconsegna, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare in perfetto stato di funzionamento le apparecchiature installate in piena aderenza a quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica.
3. Qualora al fine di poter usufruire della infrastruttura realizzata tramite il contratto di appalto, siano necessarie opere di realizzazione di nuove dorsali per raggiungere le utenze, tali opere saranno a carico del Concessionario.
4. Le nuove opere dovranno essere gestite con identico vincolo di destinazione dell’infrastruttura principale inizialmente realizzata.
5. Il Concessionario si impegna e si obbliga ad inviare al Concedente, con le modalità offerte e garantite in sede di partecipazione alla gara, report sulle attività di assistenza e manutenzione prestata.
6. Il Concessionario si impegna e si obbliga, comunque, ad assoggettarsi nel corso della realizzazione dell’appalto all’esecuzione di tutte le prove e verifiche che Datasiel riterrà opportune per accertare la piena rispondenza delle attività.
7. Il Concedente, attraverso il Centro Servizi istituito, verificherà che il Concessionario rispetti il piano di manutenzione offerto in sede di partecipazione alla gara. In caso di mancato adempimento, il Concedente, attraverso il Centro Servizi, avrà la facoltà di rivalersi a titolo di penale sulla cauzione prestata in una misura congrua alla gravità dell’inadempimento, salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.
8. In caso di reiterati inadempimenti o di accertata non veridicità delle relazioni inviate dal Concessionario, il Concedente, attraverso il Centro Servizi, ha diritto di dichiarare risolta la presente concessione, fermo il diritto al risarcimento del danno.
Articolo 10 - La proprietà delle estensioni della rete che verranno realizzate dal Concessionario durante il periodo della concessione
1. Le tratte oggetto di nuovi interventi e tutte le opere ad esse accessorie saranno di proprietà del Concedente che acquisirà tale titolarità al termine della Concessione.
Articolo 11 – Oneri specifici assunti dal Concessionario in sede di gara
1. 1. Il Concessionario si impegna e si obbliga a rispettare ogni onere, ivi inclusi i livelli di servizio, offerti e garantiti in sede di partecipazione alla gara.
2. Il Concedente, attraverso il Centro Servizi istituito, verificherà che il Concessionario rispetti i livelli di servizio offerti e garantiti in sede di gara e in particolare:
a) il rispetto della % offerta e garantita di attivazione dei servizi;
b) il rispetto della % di copertura della popolazione offerta e garantita;
c) il rispetto della % di disponibilità dell’infrastruttura di dorsale offerta e garantita;
d) il rispetto dei livelli di servizio per l’help desk offerti e garantiti;
e) il rispetto dei livelli di servizio relativi ai tempi di attivazione offerti e garantiti
f) il rispetto dei tempi di ripristino per la rete di trasporto e la rete di accesso offerto e garantito;
g) il rispetto dei piani di adeguamento rete di accesso e rete di trasporto offerto e garantito;
h) il rispetto delle bande minime offerte e garantite;
i) il rispetto delle normative vigenti per le infrastrutture wired o wireless.
3. Il Concedente, attraverso il Centro Servizi, verificherà periodicamente l’adempimento degli obblighi assunti dal Concessionario. In caso di mancato rispetto degli obblighi assunti il Concedente, attraverso il Centro Servizi, avrà la facoltà di rivalersi a titolo di penale sulla cauzione prestata in una misura congrua alla gravità dell’inadempimento, salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.
4. In caso di reiterati inadempimenti il Concedente, attraverso il Centro Servizi, ha diritto di dichiarare risolta la presente concessione, fermo il diritto al risarcimento del danno.
Articolo 12– Oneri a carico del Concessionario di Report ed eventuale altra documentazione contabile
1. Al fine di verificare l’attività svolta, il Concessionario dovrà fornire al Centro Servizi evidenza dell’andamento dell’attività oggetto della concessione, con cadenza trimestrale, attraverso esibizione di adeguati Report .
2. Fermo quanto prescritto all’art. 5 bis “Infrastruttura in fibra ottica e recupero di eventuali extraprofitti (claw back)”, il Concessionario dovrà altresì produrre, a semplice richiesta del Centro Servizi, tutta la documentazione contabile e contrattuale necessaria per accertare l’adempimento degli obblighi stabiliti dalla presente concessione e degli obiettivi raggiunti in conformità al programma di attività presentato in fase di gara.
Articolo 13 – Oneri a carico del Concessionario per la formalizzazione dei contratti di servizio
1. Il Concessionario dovrà stipulare direttamente i contratti di servizio con gli operatori di mercato che saranno interessati all’utilizzo della infrastruttura. Tali contratti dovranno necessariamente avere scadenza non eccedente quella della presente Concessione.
2. Tutte le attività ed oneri discendenti dalla stipula dei contratti di servizio stipulati saranno a esclusivo carico del Concessionario.
3. Al fine del rispetto del principio di non discriminazione e per evitare condizioni di predominanza da parte di un singolo operatore di mercato, il Concessionario sarà tenuto al rispetto delle medesime condizioni con tutti gli operatori del mercato che ne faranno richiesta, salvo non emergano valutazioni che non ne consentano il rispetto
debitamente comunicate al Centro Servizi. Eventuali necessità di variazioni dovranno essere sottoposte di volta in volta all’esame e all’approvazione del Centro Servizi.
Articolo 14 – Oneri a carico del Concessionario per l’attività di promozione e marketing
1. Le attività di promozione e di marketing relativamente alla infrastruttura della dorsale realizzata sono poste a carico del Concessionario.
2. Il Concessionario è autorizzato ad effettuare operazioni di marketing e pubblicità commerciale nel rispetto di tutte le prescrizioni regolamentari vigenti, specie in materia di uso di marchi e spendibilità del nome.
3. L’utilizzo dei marchi a scopo di marketing e pubblicità di Datasiel e di Regione Liguria da parte del Concessionario dovrà essere esplicitamente concordato.
Articolo 15 – Spese e oneri di gestione
1. Sono a carico del Concessionario tutte le spese di gestione dell’Infrastruttura, le spese inerenti e conseguenti al rilascio della presente concessione, ivi comprese le spese per le attività tecnico amministrative occorrenti per l’ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie.
Articolo 16 – Attività, ruoli e responsabilità del Concedente
1. Il Concedente, attraverso il Centro Servizi, assume tutte le attività finalizzate al monitoraggio e controllo sulle attività svolte dal Concessionario.
2. Il Concedente, pertanto, garantisce il controllo centralizzato per la verifica degli adempimenti contrattuali oggetto della presente concessione e del rispetto di ogni vincolo imposto e di ogni requisito minimo richiesto e/o dichiarato in fase di partecipazione alla gara.
3. Il Concessionario permetterà ed agevolerà le visite periodiche che tecnici, funzionari od incaricati del Concedente deputati al controllo, riterranno di effettuare.
Articolo 17 – Sub concessione e modificazione dell’infrastruttura
1. La sub-concessione, totale o parziale, a terzi da parte del Concessionario, onerosa o gratuita, di quanto forma oggetto della presente concessione è subordinata alla preventiva e formale autorizzazione da parte del Concedente.
2. In particolare il Concessionario potrà sub-concedere le attività di manutenzione dell’infrastruttura e i lavori necessari. E’ fatto obbligo al Concessionario di rispettare i principi di trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento nella scelta del sub concessionario.
Articolo 18 – Responsabilità verso terzi
1. Il Concessionario esonera il Concedente da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che possano in qualsiasi momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto.
2. A tale scopo il Concessionario assumerà in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti, da parte di persone o cose, in dipendenza di omissioni, negligenze riconducibili all’operato proprio o, eventualmente, delle imprese a cui vengano sub concesse delle attività.
3. Il Concessionario si assumerà, altresì, la responsabilità per i danni arrecati direttamente o indirettamente al Concedente o a terzi per il malfunzionamento dell’infrastruttura, imputabili a dolo o colpa del Concessionario stesso.
4. A tal fine il Concessionario presta polizza assicurativa n. Compagnia Assicuratrice che tiene indenne Datasiel e Regione Liguria da tutti i rischi riferibili alle attività
oggetto della concessione, da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da cause di forza maggiore e che prevede copertura per Responsabilità Civile Terzi.
5. Il Concessionario si impegna a garantire la copertura assicurativa di cui sopra per tutta la durata del rapporto contrattuale.
6. È espresso obbligo del Concessionario trasmettere al Concedente copia delle ricevute di pagamento del premio entro 10 giorni dall’effettuazione del medesimo. I massimali di polizza dovranno essere rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita.
Articolo 19 – Cauzione
1. La cauzione di cui alle premesse, con validità di 5 anni rinnovabile, prestata dal Concessionario a garanzia di tutte le obbligazioni assunte dal presente contratto, costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da primario istituto di credito o compagnia assicurativa, sarà svincolata, previa deduzione di crediti di Datasiel verso l’Impresa, a seguito della piena ed esatta esecuzione della concessione.
2. Per tutta la durata della Concessione, entro il quarto mese antecedente la scadenza quinquennale di validità della polizza, il Concessionario è obbligato a prestare nuova polizza di rinnovo per ulteriori 5 anni. In difetto il Concedente si riserva la facoltà di incamerare la garanzia prestata e di procedere con la risoluzione della concessione.
3. L’importo garantito sarà rideterminato, allo scadere di ogni quinquennio, in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita.
4. Il Concedente, attraverso il Centro Servizi, ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per il recupero delle penali e per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell’Impresa, per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
5. In ogni caso l’Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui il Concedente si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta del Concedente stesso.
6. In caso di inadempimento a tale obbligo Datasiel ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
Articolo 20 – Risoluzione per inadempimento e recesso del Concessionario
1. In caso di grave inadempimento a quanto disposto nella presente concessione il Concedente potrà dichiarare la risoluzione della concessione e procedere in danno del Concessionario alla scelta di altro soggetto cui affidare i servizi, salva la facoltà per il Concedente di procedere con l’incameramento della garanzia prestata e il diritto al risarcimento degli eventuali danni.
2. E’ in ogni caso obbligo del Concessionario garantire, senza diritto a indennità o risarcimenti alcuni, la continuità dei servizi oggetto della presente concessione sino alla scelta da parte della Concedente del nuovo Concessionario.
3. Il Concessionario è obbligato altresì a porre in essere tutte le attività necessarie per garantire un completo passaggio di consegne al nuovo concessionario e a trasferire i contratti in essere al nuovo Concessionario.
Articolo 21 – Recesso del Concedente
1. Il Concessionario ha diritto di recedere dalla presente concessione in qualsiasi momento, con preavviso di almeno sei mesi, da comunicarsi all’Impresa con lettera raccomanda a.r.
2. Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Concessionario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, il Concedente ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e senza preavviso
3. In caso di recesso del Concedente, il Concessionario rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
Articolo 22 – Recesso del Concessionario
1. Qualora il Concessionario intenda recedere dalla presente concessione prima della scadenza, deve dare preavviso di un anno mediante lettera raccomandata diretta al Concedente e comunque non prima di 5 anni dalla stipula del contratto.
2. In caso di recesso anticipato da parte del Concessionario, il Concedente si riserva la facoltà di incamerare la cauzione prestata. Resta ferma l’obbligo del Concessionario a trasferire i contratti in essere al nuovo Concessionario.
Articolo 23 – Obblighi alla Scadenza della Concessione
1. Il Concessionario con sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza della Concessione o rispetto alla data in cui l’eventuale recesso anticipato del Concedente o del Concessionario ha esecuzione, è obbligato a presentare al Concedente una relazione sull’architettura della rete aggiornata rispetto alle modifiche approntate sino a quel momento. Dovrà altresì presentare un elenco aggiornato dei contratti di servizio stipulati.
2. Il Concessionario è tenuto ai medesimi oneri entro 30 giorni dall’eventuale comunicazione di revoca o risoluzione della Concessione.
Articolo 24 –Tutela Privacy
1. Il Concedente assicura la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni, del know-how commerciale contenuti in tutta la documentazione in generale fornita dal Concessionario.
2. Il Concessionario è tenuto, durante l’esecuzione del Contratto, al pieno rispetto di tutti gli obblighi imposti dal D.lgs. 196/2003 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali nonché dagli allegati al decreto su indicato sull’individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali.
3. Concordato il regime operativo della sicurezza nell’accesso a dati e transizioni, il Concessionario assicura la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni, del know-how nonché la segretezza e confidenzialità della documentazione in generale del Concedente.
4. Il Concessionario è tenuto ad assumere le misure di sicurezza necessarie, sia all’interno della propria organizzazione sia nello svolgimento di ogni attività in cui egli abbia titolo per ottenere analoghe misure da Terze Parti con cui egli organizza la prestazione contrattuale. Il Concessionario deve assicurare che tali dati e tali materiali riceveranno lo stesso grado di cura e di protezione che l’Aggiudicatario stesso usa relativamente a dati, informazioni e documentazione inerente alla sua impresa.
5. Nel caso di perdita di riservatezza sui dati o sui programmi, il Concessionario risponderà per ciascun evento con il risarcimento dei danni.
6. Qualora la violazione sia di gravità tale da non consentire l’ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali, il Concedente avrà la facoltà di risolvere con effetto immediato la Concessione.
Articolo 25 – Modifiche al contratto di concessione
1. Qualunque modifica, integrazione al presente contratto sarà oggetto di accordi separati conclusi per iscritto.
Articolo 26 – Disposizioni generali e finali
1. Il Concedente sarà sempre esonerato da qualsiasi responsabilità per danni che al Concessionario ed a terzi potessero derivare dalla presente concessione.
2. Qualunque controversia in ordine all’interpretazione o esecuzione della presente Concessione sarà devoluta in via esclusiva e inderogabile al Foro di Genova;
3. Le spese inerenti il presente atto, imposte, tasse e quant’altro occorra per dare corso legale alla concessione, immediate e future saranno a carico del Concessionario.
, il
Il Concessionario
Il Concedente Regione Liguria
Dichiarazione annessa al contratto
Il sottoscritto …………………… nella qualità di procuratore di ……………………….dichiara di aver particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.
Ai sensi e per effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, l’Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti nonché di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e le condizioni di seguito indicate:
Articolo 2 - Oggetto del contratto Articolo 3 – Scopo
Articolo 4 – Corrispettivo
Articolo 5 – Utilizzo dell’infrastruttura
Articolo 5 bis “Infrastruttura in fibra ottica e recupero di eventuali extraprofitti (claw back)” Articolo 6 – Durata
Articolo 7 – Modalità di gestione Articolo 8 – Revisione prezzi
Articolo 9 – Oneri di assistenza e manutenzione a carico del Concessionario
Articolo 10 - La proprietà delle estensioni della rete che verranno realizzate dal Concessionario durante il periodo della concessione
Articolo 11 – Oneri specifici assunti dal Concessionario in sede di gara
Articolo 12– Oneri a carico del Concessionario di Report ed eventuale altra documentazione contabile Articolo 13 – Oneri a carico del Concessionario per la formalizzazione dei contratti di servizio Articolo 14 – Oneri a carico del Concessionario per l’attività di promozione e marketing
Articolo 15 – Spese e oneri di gestione
Articolo 17 – Sub concessione e modificazione dell’infrastruttura Articolo 18 – Responsabilità verso terzi
Articolo 19 – Cauzione
Articolo 20 – Risoluzione per inadempimento e recesso del Concessionario Articolo 21 – Recesso del Concedente
Articolo 22 – Recesso del Concessionario
Articolo 23 – Obblighi alla Scadenza della Concessione Articolo 24 –Tutela Privacy
Articolo 25– Modifiche al contratto di concessione Articolo 26 – Disposizioni generali e finali
, il Il Concessionario