ACCORDO DI PARTNERSHIP
tra
l’Università degli Studi dell’Insubria C.F. n. 95039180120, rappresentato dal Rettore Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, nato a Milano, il 20 marzo 1958, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente in Varese, via Ravasi n. 2, ed autorizzato alla stipulazione del presente atto dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 18 Novembre 2020 (nel seguito indicato come "Università"),
e
Il Centro nazionale Trapianti – Istituto Superiore di Sanità C.F./P.I 80211730587., con sede legale in Viale regina Xxxxx 299 , rappresentata dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx domiciliato per la presente carica presso la sede dell’Ente (nel seguito indicata come “CNT”),
Università e il CNT nel seguito anche indicate singolarmente come la “Parte” e congiuntamente come le “Parti”
Premesse
• l’Università è un’istituzione pubblica di alta cultura che opera nell’interesse della società mediante lo sviluppo e la trasmissione del sapere critico. l’Università promuove la qualità della ricerca scientifica su cui fonda le proprie attività formative e ne favorisce la circolazione dei risultati;
• obiettivo dell’Università è produrre, attraverso la ricerca, nuove conoscenze e innovazioni, contribuendo al loro trasferimento e alla loro valorizzazione a vantaggio dello sviluppo economico, sociale e culturale locale, nazionale, europeo e internazionale;
• l’Università intende quindi potenziare la collaborazione con i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio nell’ottica di favorire la cooperazione nell’ambito di progetti in partnership di interesse comune;
• il CNT è istituito a norma dell’art. 8, L. 1° aprile 1999 n. 91” Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti” presso l’Istituto Superiore di Sanità;
• il CNT, istituito presso l’ISS, a norma del D.lgs. 28 giugno 2012, n. 106 “Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della Salute, a norma dell’art. 2 della legge 4 novembre 2010 n. 183”, riceve le linee programmatiche e di indirizzo da parte del Ministero della salute;
• il CNT, a norma del DM. 19 novembre 2015 “Attuazione della Direttiva 2010/53/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti, ai sensi dell’articolo 1, comma 340, legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché attuazione della Direttiva di Esecuzione 2012/25/UE della Commissione del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti”, è organo, di cui si avvale il Ministero della salute, preposto al Coordinamento della Rete nazionale per i trapianti
• il CNT a norma dell’art. 2 L. 1° aprile 1999 n. 91, collabora con il Ministero della salute e le altre istituzioni alla promozione della corretta informazione in ordine alla donazione di organi e tessuti;
• Il CNT ha interesse ad avviare uno studio che abbia ad oggetto l’ideazione di modelli educativi per le comunità migranti e straniere sul tema della donazione e trapianti
• le Parti, riconoscono l’alto valore scientifico, sociale ed economico della ricerca sul tema della educazione delle comunità migranti e delle minoranze etniche relativamente alla donazione degli organi e dei tessuti e manifestano il proprio interesse al rafforzamento della ricerca scientifica in quest’area tematica interdisciplinare;
• il CNT e l’Università intendono quindi attivare una collaborazione strategica a lungo termine finalizzata agli obiettivi di cui sopra ai sensi dell’art. 15, L 241/1990;
Tutto ciò premesso costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo. Le Parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 – Finalità dell’accordo
1. Le Parti, con il presente Accordo intendono definire i principi generali di una partnership strategica, ancorché in via non esclusiva, nell’ambito delle attività di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione mettendo a disposizione, l’una dell’altra, in modo sinergico, le proprie competenze e strumentazioni, nei limiti di quanto sarà, di volta in volta, concordato tra le Parti mediante la stipula di appositi Accordi Attuativi, come di seguito descritti.
2. Le Parti intendono svolgere un ruolo attivo nella ricerca sul tema della educazione delle comunità migranti e delle minoranze etniche relativamente alla donazione degli organi e dei tessuti e collaborare con le maggiori realtà europee e mondiali, anche attraverso la partecipazione a progetti europei.
3. Le Parti intendono rafforzare il legame con il territorio, anche in termini sociali e culturali, attraverso la comunicazione e la diffusione di conoscenze ed esperienze ad elevato contenuto tecnologico all’interno del tessuto sociale locale.
Art. 2 – Aree di collaborazione
1. Le attività di ricerca e sviluppo tecnologico previste dal presente Accordo si possono raggruppare in:
a) collaborazione nella elaborazione e ideazione di strategie e metodologie di ricerca finalizzate al raggiungimento degli obiettivi;
b) raccolta e analisi dei dati necessari ai fini dello studio e della ricerca;
c) collaborazione nella implementazione dei modelli di comunicazione studiati ed elaborati
d) diffusione dei risultati.
2. Le attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potranno comprendere: condivisione di buone pratiche/protocolli e/o individuazione di obiettivi futuri comuni di ricerca, collaborazione in progetti di ricerca finanziati su bandi competitivi o definizione di progetti specifici finanziati dal CNT sotto forma di assegni di ricerca o contratti collaborativi o contratti in ‘conto terzi’, consulenze mirate, attività di formazione al personale del CNT, ospitalità per lo svolgimento di tesi di laurea, di stage curriculari ed extracurriculari, finanziamento di borse di dottorato di ricerca.
3. Le parti potranno poi collaborare anche in attività di promozione sul territorio dei risultati scientifici ottenuti.
4. Le varie attività saranno di volta in volta definite secondo competenza e nel rispetto di procedure interne e schemi tipo eventualmente vigenti, anche mediante la stipula di appositi Accordi Attuativi fra il CNT e l’Ateneo.
Gli Accordi di collaborazione scientifica dovranno necessariamente contenere:
• l’oggetto ed i risultati attesi
• i referenti scientifici di riferimento per parte dell’Università
• le attività previste e le strutture/attrezzature necessarie alla loro realizzazione
• la durata
• l’ammontare e le modalità di erogazione dei corrispettivi/finanziamenti
5. Le Parti riconoscono e prendono atto che nulla nel presente Accordo di Partnership costituisce e/o può essere interpretato come un obbligo per nessuna di esse a sottoscrivere gli Accordi Attuativi, la cui negoziazione e, eventuale, sottoscrizione, resterà nella libera disponibilità delle Parti.
Art. 3 – Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature
1. Il CNT consentirà al personale dell’Università coinvolto nelle attività previste l’accesso alle proprie strutture individuate di volta in volta, nonché l’utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nei limiti di quanto disciplinato nei singoli Accordi Attuativi e nel rispetto delle esigenze produttive ed operative del CNT, nonché delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse, in conformità e osservanza delle norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate.
2. L’Università consentirà al personale del CNT l’accesso alle proprie strutture nonché delle proprie attrezzature di laboratorio, individuate di volta in volta, nei limiti di quanto disciplinato nei singoli Accordi Attuativi nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nell’ateneo ed in conformità ed osservanza delle norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate.
3. Le Parti garantiscono copertura assicurativa al proprio personale relativamente agli infortuni e per i danni ad essi imputati secondo le regole di responsabilità civile.
4. L’utilizzo delle attrezzature di controparte è sempre subordinato alla preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili, da esplicitarsi negli accordi attuativi.
5. Il personale del CNT che, nell’ambito delle attività oggetto della ricerca, accede alle strutture dell’Università dovrà uniformarsi alle norme di protezione e di sicurezza, anche in campo sanitario, in vigore presso i Dipartimenti, stabilite sulla base di quanto previsto dalla specifica normativa in materia, D.lgs. n.626/94 e D.lgs. 230/95 e s.m.i.
Art. 4 – Titolarità dei Diritti di Proprietà dei Risultati
1. Fermo restante che ciascuna Parte è titolare esclusiva dei diritti di proprietà risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell’ambito delle ricerche e attività oggetto del presente contratto e fatti salvi i diritti morali spettanti agli inventori ai sensi della vigente legislazione, i risultati ottenuti nell’ambito delle attività previste dal presente Accordo saranno in contitolarità tra le Parti in pari quota, salva la possibilità per le Parti di concordare in forma scritta negli Accordi Attuativi la modifica delle percentuali di contitolarità, tenuto conto dei possibili contributi inventivi e degli apporti (in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie) di ciascuna.
2. Le Parti si impegnano a dare pronta comunicazione l’una all’altra del conseguimento di risultati suscettibili di tutela e a collaborare attivamente nella valutazione della sussistenza dei requisiti necessari
alla tutela degli stessi, pertanto ciascuna delle Parti dovrà dare comunicazione all’altra Parte dell’intenzione di procedere alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale relativi ai risultati ottenuti, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dei risultati.
3. Nel caso si decida di procedere congiuntamente alla tutela di cui al comma 2, le Parti si impegnano a concordare in un documento a parte, successivo, le clausole specifiche relative alle modalità di protezione, di ripartizione degli oneri e dei proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale e di tutela e difesa dei diritti di proprietà industriale, nonché dei diritti di proprietà intellettuale relativi ai programmi per elaboratore e alle opere del disegno industriale.
4. Qualora entro tale termine una sola delle Parti abbia reso la dichiarazione al comma 2, la stessa avrà il diritto di ottenere dall’ altra parte la cessione a titolo gratuito della sua quota di titolarità dei diritti di proprietà industriale e intellettuale sui risultati, per tramite di un apposito accordo scritto tra le Parti. La parte interessata alla tutela potrà successivamente valutare in piena autonomia l’opportunità di procedere, a propria cura e spese, alla brevettazione/registrazione dei risultati ceduti.
Articolo 5 – Accesso ai Risultati e alle conoscenze
1. Ciascuna Parte resta titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi a tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula del presente Accordo e/o conseguiti al di fuori del presente Accordo.
2. Nell’ambito degli Accordi Attuativi le Parti disciplineranno il reciproco accesso libero, non esclusivo, gratuito, senza diritto di sub-licenza, alle conoscenze e alle informazioni di cui al comma precedente, ai soli fini e per la sola durata dello svolgimento delle attività ivi previste.
3. Al termine delle Attività di svolte dalle Parti in esecuzione del presente Accordo, il CNT potrà accedere ai diritti di proprietà industriale e intellettuale sui risultati di titolarità dell’Università e/o congiunta in via esclusiva, previo pagamento del rispettivo prezzo di mercato. L’Università potrà comunque sempre utilizzare i risultati per finalità di didattica e di ricerca.
Art. 6 – Divulgazione e pubblicazione dei Risultati
1. Ciascuna Parte potrà divulgare e pubblicare i risultati derivanti dall’attività oggetto del presente Accordo e/o in attuazione degli Accordi Attuativi suscettibili di tutela solo previa autorizzazione scritta dell’altra Parte, nei limiti in cui tale uso non pregiudichi la possibilità di tutela degli stessi e nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all’art. 8.
2. Ciascuna Parte potrà autonomamente divulgare e pubblicare risultati non suscettibili di tutela.
3. In ogni caso qualsiasi divulgazione e/o comunicazione dei risultati conseguenti il presente Accordo e/o in attuazione degli Accordi Attuativi dovrà fare esplicito riferimento allo stesso e riconoscere i contributi reciproci delle Parti e gli eventuali autori/inventori.
Art. 7 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti
1. Le Parti potranno utilizzare i rispettivi segni distintivi sui propri siti internet istituzionali esclusivamente per comunicare l’esistenza del presente Accordo, e solo per la durata di vigenza dell’Accordo stesso.
2. L’utilizzo dei segni distintivi di entrambi potranno essere concessi solo previa autorizzazione scritta della parte concedente a propria discrezione e nel rispetto (i) per quanto riguarda l’Università ai sensi del Manuale
dell'immagine coordinata dell'Università degli studi dell'Insubria, di cui dovrà essere trasmessa copia al CNT e (ii) per quanto riguarda il CNT secondo le modalità disciplinate da separato accordo.
3. Qualsiasi utilizzo del segno distintivo in violazione di quanto previsto nel presente articolo costituisce un grave inadempimento ai sensi e per gli effetti del diritto delle Parti di risolvere il presente accordo.
Art. 8 – Riservatezza
1. Ai fini del presente Accordo si intendono “Informazioni Confidenziali” (1) le informazioni tecniche, commerciali o amministrative, aventi natura riservata, di cui il CNT e/o le sue controllate ed affiliate sono proprietarie o comunque dispongono, relative alle propria attività e ai propri prodotti e processi produttivi, ivi incluse a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni relative a pneumatici e loro componenti e materiali, al processo di fabbricazione di pneumatici e ai macchinari e/o loro componenti e (2) qualunque informazione (i) di natura tecnica, produttiva, finanziaria, commerciale, operativa, amministrativa, contabile, economica e di qualunque altra natura (ivi incluse a titolo esemplificativo, revisioni, pianificazioni commerciali, anche sotto forma di relazioni, proiezioni, comunicazioni di carattere interno, studi, rapporti, elenchi, dati, tabelle, schede, tabulati), (ii) know-how, processi, prototipi e modelli, risultati di test, specifiche tecniche, software, di qualsivoglia natura, relative alle Parti e/o alle loro controllate o partecipate o società affiliate e/o alle loro rispettive attività, che una Parte ha ricevuto dall'altra Parte nel contesto della collaborazione oggetto del Presente Accordo, sia essa espressa in forma orale, scritta e/o elettronica o in qualunque altra forma, contrassegnata come "riservata" o "confidenziale" o comunque considerata come tale dalla Parte che la trasmette.
2. Ciascuna delle Parti, in qualità di parte ricevente Informazioni confidenziali (“Parte Ricevente”) si obbliga a:
a) mantenere segrete, a non rivelare, divulgare, vendere, cedere, distribuire, pubblicare, comunicare a terzi o altrimenti diffondere, in tutto o in parte, oralmente, per iscritto, in forma elettronica o in qualunque altra forma, qualunque Informazione Confidenziale (o parte di esse) senza il preventivo esplicito accordo scritto dell'altra Parte;
b) ad utilizzare le Informazioni Confidenziali dell’altra Parte unicamente ai fini della collaborazione oggetto del presente Accordo;
c) mettere in essere tutte le misure a cautele ragionevolmente necessarie ed appropriate per prevenire la divulgazione e l’uso non autorizzato delle Informazioni Confidenziali dell’altra Parte, utilizzando il medesimo livello di diligenza adottato per tutelare le proprie informazioni confidenziali di analoga natura, e a condizione che tale livello di diligenza non sia inferiore a quanto ragionevolmente necessario;
d) limitare la diffusione delle Informazioni Confidenziali dell’altra Parte all'interno della propria organizzazione ai soli dipendenti i cui incarichi giustifichino la necessità di conoscere tali Informazioni Confidenziali dell’altra Parte;
e) informare i dipendenti e collaboratori all’interno della propria organizzazione che vengano a conoscenza delle Informazioni Confidenziali dell’altra Parte degli impegni di segretezza ad esse relativi;
f) non divulgare o comunicare a terzi l'esistenza delle consultazioni in corso con l’altra Parte e/o del Progetto oggetto del presente Accordo.
3. Quale unica eccezione alle previsioni che precedono, la Parte Ricevente potrà rivelare le Informazioni Confidenziali a collaboratori e consulenti, a condizione che (i) tale divulgazione sia necessaria ai fini dell’implementazione della collaborazione oggetto del presente Accordo, (ii) la Parte Ricevente abbia ottenuto da ciascun collaboratore e consulente l’assunzione di obblighi non inferiori a quelli assunti dalla Parte Ricevente con la sottoscrizione del presente accordo con riferimento alle Informazioni Confidenziali, e (iii) la Parte Ricevente sarà responsabile del mancato adempimento alle predette
obbligazioni da parte di tali collaboratori e consulenti e sarà tenuta a manlevare e tenere indenne l’altra Parte da qualsiasi pregiudizio, danno, costo o spesa sostenuta dalla Parte e/o dalle sue controllate ed affiliate in conseguenza di tale mancato adempimento.
4. Se non diversamente concordato per iscritto dalle Parti, al termine o interruzione o sospensione, per qualsiasi ragione, del Progetto, ciascuna Parte dovrà cessare qualsiasi utilizzo delle Informazioni Confidenziali e restituire all'altra Parte ovvero distruggere, a proprie integrali cura e spese, ogni e qualsiasi documento, nota, copia, riproduzione, supporto contenente, in qualsiasi forma, le Informazioni Confidenziali in suo possesso, con ulteriore obbligo di consegnare all’altre Parte una dichiarazione scritta che attesti che, al momento della restituzione ovvero della distruzione, la Parte stessa non abbia consapevolmente trattenuto in suo possesso o sotto il proprio controllo, sia direttamente sia indirettamente, alcuna Informazione Confidenziale o relative copie.
5. Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, la natura della riservatezza di qualsiasi informazione comunicata all’altra Parte nell’ambito delle attività previste dal presente Accordo.
6. Indipendentemente dalla durata della collaborazione oggetto del presente Accordo e/o della sua risoluzione o recesso anticipati, le Parti resteranno vincolate agli obblighi di riservatezza previsti al presente articolo 8 fino a quando tali Informazioni Confidenziali non siano divenute di pubblico dominio per fatti non imputabili alla Parte Ricevente.
7. Sono escluse dagli obblighi di riservatezza previsti al presente articolo 8:
a) siano già di dominio pubblico al momento della loro comunicazione da parte dell’altra Parte, o che lo diventino successivamente, senza che la Parte Xxxxxxxxx abbia violato il presente Accordo;
b) che, al momento della comunicazione da parte dell’altra Parte, siano già conosciute dalla Parte che le riceve, sempreché tale conoscenza non sia stata fraudolentemente ottenuta e la Parte possa fornire la prova di essere stata già in possesso di tali informazioni nel momento in cui le venivano rivelate;
c) che, al momento della comunicazione da parte dell’altra Parte, siano già conosciute dalla Parte che le riceve, essendole state precedentemente trasmesse da un terzo legittimato a farlo e non vincolato ad un obbligo di riservatezza relativo all'utilizzazione o comunicazione di tali Informazioni Confidenziali;
d) siano oggetto di divulgazione da parte della Parte che le ha ricevute in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi autorità o in adempimento di leggi e/o regolamenti anche dei mercati finanziari, sempreché in tal caso la Parte che ha ricevuto l'ordine ne dia immediata notizia scritta alla Parte proprietaria delle Informazioni Confidenziali, affinché quest'ultima possa richiedere i più adeguati provvedimenti giudiziali a tutela dei propri interessi o altro idoneo rimedio, fermo restando che qualora la stessa non riesca ad ottenere detti provvedimenti o rimedi, l’altra Parte potrà divulgare solo le Informazioni Confidenziali (o la parte di esse) strettamente necessarie e, in ogni caso, dovrà compiere ogni ragionevole sforzo per garantire – e far sì che venga garantito – un trattamento riservato delle Informazioni Confidenziali;
e) siano oggetto di divulgazione previamente autorizzata per iscritto dalla Parte che le ha trasmesse.
8. La Parte ricevente riconosce che, in caso di divulgazione non autorizzata delle Informazioni Confidenziali, i danni subiti dalla Parte ricevente saranno di difficile o impossibile quantificazione e che la Parte ricevente, senza pregiudizio di qualsiasi altro rimedio, incluso il risarcimento del danno, avrà diritto a richiedere misure inibitorie anche urgenti.
9. Ciascuna Parte in qualità di Parte ricevente le Informazioni Confidenziali, riconosce e prende atto che la titolarità delle stesse, inclusi i relativi diritti di proprietà intellettuale, spettano all’altra Parte. Lo scambio di Informazioni Confidenziali qui prevista non rappresenta né può essere interpretata come fonte per la Parte ricevente di diritti a concessioni di licenze su brevetti, domande di brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale su informazioni e dati inclusi nelle Informazioni Confidenziali. Parimenti, questo Accordo non vale a consentire a nessuna Parte l’utilizzo in alcun modo e sotto qualsiasi forma del marchio, della denominazione sociale e/o ogni altro segno distintivo dell’altra Parte senza il preventivo consenso scritto della medesima.
10. Nulla di quanto contenuto nel presente Accordo potrà precludere ad alcuna delle Parti la facoltà di discutere e/o concludere ulteriori accordi con terzi riguardo a qualsiasi argomento relativo alle proprie attività, nonché alla diffusione delle proprie Informazioni Confidenziali.
Art. 9 – Trattamento dei dati
1. Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la “tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati” (di seguito “GDPR”), nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
2. Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all’altra Parte, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti / collaboratori, coinvolti nelle attività di cui al presente Accordo Quadro, saranno trattati dall’altra Parte in qualità di Titolare per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all’esecuzione del Accordo Quadro stesso ed in conformità con l’informativa resa ad ognuna ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del GDPR che l’altra Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti / collaboratori, nell’ambito delle proprie procedure interne.
3. Resta inteso che i dati saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate per assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.
Art. 10 – Durata e rinnovo
1. Il presente Accordo ha durata di 5 anni a partire dalla data del 1 febbraio 2021, e potrà essere rinnovato alla scadenza tramite scambio di lettera fra le Parti e ulteriore atto scritto e firmato delle Parti interessate.
2. Le obbligazioni di cui al presente Accordo resteranno comunque valide fino alla completa realizzazione delle attività previste da eventuali Accordi Attuativi siglati nell’ambito di questo Accordo e non ancora conclusi alla data di scadenza del presente Accordo.
Art. 11 – Recesso e risoluzione
Entrambe le parti possono recedere dal presente contratto dandone comunicazione scritta all'altra parte mediante invio di raccomandata R.R con un preavviso di 6 mesi. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l’avvenire e non incidono sugli eventuali Accordi Attuativi già firmati alla data del recesso, né sul permanere degli obblighi idi riservatezza previsti al precedente articolo 8.
Art. 12 – Legge applicabile e controversie
1. Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.
2. Ogni controversia concernente l’interpretazione o l’esecuzione del presente accordo è definita amichevolmente tra le Parti.
3. Ove non sia possibile raggiungere un accordo ai sensi del comma precedente, il Foro competente è quello del Tribunale di Roma.
Art. 14 - Registrazione e bollo
1. La presente convenzione viene sottoscritta con forma digitale giusta la previsione di cui all’art. 15, comma 2-bis della legge 241/1990 e s.m.i. L’imposta di bollo sull’originale informatico, di cui all’art. 2 della Tabella dell’allegato A del D.P.R. N. 642/1972 – Tariffa parte I, è assolta dal CNT.
2. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 131/896 – Tariffa parte II, le spese di registrazione sono a carico esclusivo della parte che la richiede.
Il presente Accordo Attuativo è sottoscritto in forma digitale
Il Direttore del Centro Nazionale Trapianti – Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
Il Rettore dell’Università degli Studi dell’Insubria – Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx